Programma NEW CHALLENGE. Condizioni Generali di Polizza

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1 Data ultimo aggiornamento: giugno 2006 Programma NEW CHALLENGE Condizioni Generali di Polizza Mod. ACE LTD_CGA 6302_0206 1/12

2 SOMMARIO NOTA INFORMATIVA INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TABELLA DELLE GARANZIE E DEGLI INDENNIZZI CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA PARTE I - CONDIZIONI PARTICOLARI Sezione A Definizioni ARTICOLO 1 DEFINIZIONI ARTICOLO 2 DEFINIZIONE DI MALATTIA GRAVE Sezione B Oggetto dell assicurazione ARTICOLO 3 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE ARTICOLO 4 OPERATIVITA DELL ASSICURAZIONE Sezione C Prestazioni ARTICOLO 5 CAPITALE ASSICURATO PER MALATTIA GRAVE ARTICOLO 6 INDENNITA GIORNALIERA PER RICOVERO ARTICOLO 7 RIMBORSO VISITE SPECIALISTICHE ARTICOLO 8 CENTRALE OPERATIVA ARTICOLO 9 INVIO A DOMICILIO DI UN MEDICO O DI UN AMBULANZA ARTICOLO 10 SERVIZI DI CONSULENZA MEDICA SPECIALISTICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE ARTICOLO 11 SERVIZIO DI SECOND OPINION ARTICOLO 12 TRASFERIMENTO SANITARIO Sezione D Delimitazione delle prestazioni ARTICOLO 13 ESCLUSIONE DI MALATTIE PREGRESSE ARTICOLO 14 PERIODO DI CARENZA ARTICOLO 15 LIMITI DI ETA ARTICOLO 16 PERSONE NON ASSICURABILI ARTICOLO 17 ESCLUSIONI PARTE II - CONDIZIONI NORMATIVE Sezione E Premio di assicurazione ARTICOLO 18 DETERMINAZIONE DEL PREMIO ARTICOLO 19 PAGAMENTO DEL PREMIO Sezione F Norme comuni ARTICOLO 20 ESCLUSIVITA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO ARTICOLO 21 DATA DI EFFETTO DEL CONTRATTO E DATA DI EFFETTO DELLA COPERTURA ARTICOLO 22 DURATA DELL ASSICURAZIONE ARTICOLO 23 ALTRE ASSICURAZIONI ARTICOLO 24 DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI ARTICOLO 25 CONTROVERSIE. ARBITRATO IRRITUALE ARTICOLO 26 FORO COMPETENTE ARTICOLO 27 ONERI FISCALI ARTICOLO 28 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 2/12

3 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è predisposta ai sensi dell art. 123 del D. Lgs. n 175/1995, della Circolare ISVAP n 303 del 2/6/1997, della Circolare ISVAP n 518/D del 21/11/2003 e dell art. 13 del D. Lgs. n 196/2003 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA La Società ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, con sede legale in Gran Bretagna, 100 Leadenhall Street, EC3A3BP Londra, è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia D. Lgs. n 175/1995 nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (art. 3, lett b, Dir. n 87/344/CEE), 18. Il contratto è concluso con la Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia Viale Monza, Milano C.F P.I Reg. Imprese di Milano n R.E.A. n Rappresentante Generale per l Italia: ACE ICNA ITALY S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Monza 258. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Premessa L adesione del Contraente al contratto di assicurazione può essere stata raccolta da ACE direttamente o per il tramite dell Intermediario abilitato, ovvero per il tramite di operatori telefonici da essa, direttamente o indirettamente incaricati, i quali agiscono comunque sotto il pieno controllo e la responsabilità di ACE European Group Limited. Legislazione applicabile al contratto La legislazione applicabile al Contratto di assicurazione è quella Italiana. Ai sensi dell art. 122 del D. Lgs. n 175/1995, le Parti hanno facoltà di scegliere una diversa legislazione applicabile al Contratto. In tal caso la Società proporrà di scegliere la legge dello Stato ove è ubicato il rischio. E' fatta salva, in ogni caso, la prevalenza delle norme imperative italiane. Reclami in merito al contratto Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax, , alla Società al seguente indirizzo: Viale Monza, Milano - Fax ufficio.reclami@ace-ina.com Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso da parte della Società, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Periodo di carenza contrattuale La Società prevede, per i contratti con garanzie malattia, dei periodi di carenza, cioè dei periodi durante i quali non viene prestata la garanzia. Tali periodi possono variare secondo quanto stabilito dalle condizioni di polizza. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'art del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Pagamento del premio Il premio di assicurazione può essere pagato ad ACE tramite addebito automatico su una carta di credito intestata al Contraente oppure mediante domiciliazione diretta in conto (RID). Eventuali altre modalità di pagamento del premio (purchè diverse dal denaro contante) dovranno essere preventivamente concordate dal Contraente con la Società. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1) I suoi dati saranno trattati da ACE European Group Limited Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia Viale Monza Milano titolare del trattamento nonché dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario, per dare corso all attività assicurativa e riassicurativa connessa al Suo contratto di assicurazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2) Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge e sue successive modifiche e/o integrazioni. 3) Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso all attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto, è obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle relative all antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile. 4) L eventuale rifiuto di rispondere può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato. 5) I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti del settore assicurativo quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, campagne promozionali o di telemarketing o attività esecutive delle stesse; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; ISVAP e Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal "Garante per la protezione dei dati personali" e presso i suddetti soggetti. 6) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati ad altre Società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione. 7) L elenco aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei responsabili potrà essere richiesto in qualsiasi momento alla Società, al seguente indirizzo: Viale Monza, Milano Tel Fax ) I dati personali non sono soggetti a diffusione. 9) I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli del D. Lgs 196/ ) Fermi restando gli effetti indicati al punto 4) che precede, l Assicurato può in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 e cioè conoscere quali dei suoi dati vengono trattati, farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, o opporsi al loro trattamento inviando una comunicazione scritta ad ACE European Group Limited - Viale Monza, Milano. 11) Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al punto 1) che precede. Gli ulteriori dati identificativi sono stati comunicati alle competenti Autorità di controllo e sono disponibili presso la sede legale della Società. SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DELLA DATA DI EFFETTO DELLO STESSO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE ESCLUSIONI DI POLIZZA E ALLE GARANZIE PRESTATE, PREVISTE IN OGNI CONTRATTO. 3/12

4 TABELLA DELLE GARANZIE E DEGLI INDENNIZZI INDENNIZZI E RIMBORSI PER MALATTIA GRAVE Capitale assicurato in caso di diagnosi di malattia grave (Articolo 5 delle Condizioni Generali di Polizza) ,00 Indennità per ogni giorno di degenza a seguito di malattia grave (Articolo 6 delle Condizioni Generali di Polizza) 50,00 Massimale per il rimborso delle visite specialistiche connesse alla malattia grave (Articolo 7 delle Condizioni Generali di Polizza) 5.000,00 ASSISTENZA E SERVIZI Centrale Operativa (Articolo 8 delle Condizioni Generali di Polizza) Invio a domicilio di un medico o di un ambulanza (Articolo 9 delle Condizioni Generali di Polizza) Servizio di Consulenza medica specialistica Nazionale e Internazionale (Articolo 10 delle Condizioni Generali di Polizza) Servizio di Second Opinion (Articolo 11 delle Condizioni Generali di Polizza) Trasferimento sanitario (Articolo 12 delle Condizioni Generali di Polizza) 4/12

5 CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA Mod. ACE LTD_CGA 6302_0206 PARTE I CONDIZIONI PARTICOLARI Sezione A Definizioni Le seguenti espressioni, elencate in ordine alfabetico, avranno il significato qui di seguito rispettivamente indicato: ARTICOLO 1 DEFINIZIONI Le Parti Assicurato: la persona fisica il cui interesse è coperto dall assicurazione. Contraente: la persona fisica alla quale è intestato il Certificato di Assicurazione e che paga il relativo premio. Intermediario: Amex Broker Assicurativo Srl, quale intermediario assicurativo abilitato Società: la Compagnia di Assicurazioni ACE EUROPEAN GROUP LIMITED. La documentazione Adesione: l adesione del Contraente al contratto di assicurazione. Certificato Personale di Assicurazione: il documento emesso dalla Società ed intestato al Contraente, che prova la concessione della copertura assicurativa. Condizioni di Polizza: il documento che riporta i termini e le condizioni alle quali è prestata la copertura assicurativa. Contratto di Assicurazione: il contratto di assicurazione al quale ha aderito il Contraente. Il premio di assicurazione Frequenza di pagamento: la frequenza con la quale il Contraente si impegna a versare il premio di assicurazione. Premio di assicurazione: importo dovuto dal Contraente alla Società e pari all unità di premio o ad un multiplo di essa (3, 6 o 12). Unità di premio: importo corrispondente ad un mese di copertura assicurativa, comprensivo di tasse e imposte governative. La copertura Data di Effetto del Contratto: la data a partire dalla quale il contratto di assicurazione è da intendersi concluso. Data di Effetto della Copertura: la data a partire dalla quale la Società si impegna a garantire le prestazioni assicurate. Indennizzo (o Indennità): la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro indennizzabile. Prestazioni assicurate: le prestazioni, in termini di indennizzi e servizi, garantite dalla Società in caso di sinistro. Rischio: la probabilità che si verifichi l evento assicurato. Sinistro: il verificarsi dell evento assicurato. Definizioni specifiche Carenza: è il periodo di tempo che intercorre fra la Data di Effetto della Copertura e l effettiva decorrenza della garanzia. Centrale Operativa: l organizzazione per l erogazione dei servizi, identificata nel Certificato Personale di Assicurazione. Centri Clinici di Eccellenza: strutture sanitarie di fama internazionale specializzate nel trattamento di particolari patologie di varie branche specialistiche Domicilio: luogo in cui l Assicurato risiede abitualmente ed ha stabilito la propria residenza (abitazione), purchè situato in Italia. Giorno di degenza: la permanenza dell'assicurato nell'istituto di Cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento, restando inteso che il giorno di dimissioni dall'istituto di Cura non è inteso come giorno di degenza. 5/12

6 Istituto di Cura: l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità del Paese nel quale è ubicato, all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano "Istituto di Cura" gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche. ARTICOLO 2 DEFINIZIONE DI MALATTIA GRAVE Ai sensi della presente assicurazione per malattia grave si intende: A) ATTACCO CARDIACO: Necrosi di una parte del muscolo cardiaco risultante dall improvvisa interruzione di un apporto sufficiente di sangue alla regione interessata. La diagnosi viene formulata sulla base dei tre criteri seguenti: a) anamnesi di precoldialgia tipica, b) nuove alterazioni elettrocardiografiche e c) aumento degli enzimi cardiaci. B) ICTUS: Accidente cerebro-vascolare che produca un danno neurologico di durata superiore alle 24 ore e comprenda: a) infarto del tessuto cerebrale, b) emorragia di vaso intracranico, oppure c) embolizzazione da fonte extracranica. C) CANCRO: Presenza di crescita e diffondersi incontrollato di cellule maligne e invasione dei tessuti. È necessario dimostrare con prove inconfutabili l invasione dei tessuti con istologia dettagliata di neoplasia maligna. Il termine cancro comprende anche leucemia, linfomi e malattia di Hodgkin. Dalla garanzia sono esclusi i carcinomi in situ, i tumori della pelle ad eccezione del melanoma maligno, i tumori localizzati non invasivi che mostrano solo degenerazioni maligne iniziali, e i tumori in presenza di qualsiasi virus da immunodeficienza. Sezione B Oggetto dell assicurazione ARTICOLO 3 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La presente polizza garantisce all Assicurato: 1. il pagamento di un capitale in caso di malattia grave; 2. il rimborso di un indennità giornaliera in caso di ricovero a seguito di malattia grave; 3. il rimborso delle visite specialistiche connesse alla malattia grave; 4. un pacchetto di servizi disponibili 24 ore su 24; 5. il servizio di Second Opinion ; 6. il trasferimento sanitario successivo alla richiesta del servizio di Second Opinion. ARTICOLO 4 OPERATIVITA DELL ASSICURAZIONE La presente assicurazione è operante per le malattie gravi che non siano espressione di situazioni patologiche insorte antecedentemente alla Data di Effetto della Copertura assicurativa, come meglio precisato agli Articoli 13 (Esclusione di malattie pregresse) e 14 (Periodo di carenza), ferme le esclusioni di cui agli Articoli 15 (Limiti di età), 16 (Persone non assicurabili) e 17 (Esclusioni) che seguono. Sezione C - Prestazioni ARTICOLO 5 CAPITALE ASSICURATO PER MALATTIA GRAVE La Società garantisce il pagamento del capitale assicurato indicato nella Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi, qualora all Assicurato venga diagnosticata una delle Malattie Gravi elencate all Articolo 3 che precede. L Assicurato ha diritto alla liquidazione del capitale a condizione che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data della prima diagnosi e che egli sia ancora in vita a tale data. 6/12

7 Tuttavia, qualora al momento della liquidazione l Assicurato non dovesse essere più in vita, la Società si impegna a corrispondere comunque il capitale assicurato agli eredi, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. La copertura del rischio di incorrere in una delle malattie gravi oggetto della presente polizza comprende la copertura del rischio di subire un invalidità permanente di grado superiore al 5%. L indennizzo corrisposto per uno o più sinistri risarcibili a termini di polizza non potrà superare il capitale stabilito per ciascun Assicurato, come indicato nella Tabella delle garanzie e degli indennizzi. Resta inoltre convenuto che l operatività della polizza cessa, nei confronti dell Assicurato, al momento della liquidazione del capitale assicurato per Malattia Grave. ARTICOLO 6 INDENNITA GIORNALIERA PER RICOVERO Per ogni giorno di degenza dell Assicurato in Istituto di Cura a seguito di malattia grave coperta, la Società corrisponderà l indennità giornaliera garantita a partire dal primo giorno di degenza, con il massimo di 365 giorni per evento. ARTICOLO 7 RIMBORSO PER VISITE SPECIALISTICHE Le visite specialistiche direttamente collegate alla malattia grave indennizzabile, ed effettuate dall Assicurato non oltre i 12 mesi precedenti e successivi la diagnosi, sono rimborsate entro il massimale annuo indicato nella Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi. Il rimborso degli eventuali ticket pagati per le visite specialistiche effettuate presso strutture pubbliche o accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale è integrale, fermo il predetto massimale annuo. Il rimborso viene effettuato su presentazione in originale delle fatture, distinte o ricevute debitamente quietanzate. ARTICOLO 8 CENTRALE OPERATIVA La Centrale Operativa mette a disposizione dell Assicurato un servizio medico (composto da un Coordinatore Medico Responsabile e da un équipe di medici qualificati e specializzati, disponibili 24 ore su 24) per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza. Il servizio medico non fornisce diagnosi o prescrizioni ma dà consigli ed informazioni all Assicurato sui primi interventi da effettuare. L Assicurato dovrà fornire all operatore le seguenti informazioni: - nome e cognome; - numero del Certificato di Assicurazione (o nome del Programma assicurativo); - tipo di richiesta; - numero di telefono a cui essere rintracciato e luogo. - nome del proprio medico curante ed il suo recapito telefonico. ARTICOLO 9 INVIO A DOMICILIO DI UN MEDICO O DI UN AMBULANZA Qualora dai primi dati risultanti dal contatto telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa giudicasse necessario l'intervento di un medico sul posto, provvederà ad inviare un suo medico convenzionato. Nel caso in cui il servizio medico giudicasse indispensabile il trasporto del paziente presso il più vicino ospedale o pronto soccorso, la Centrale Operativa organizzerà detto trasporto in ambulanza. Tutti i costi relativi al presente servizio sono a carico della Società. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile fornire il servizio Invio Medico e/o Ambulanza, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare all Assicurato le eventuali spese sostenute dallo stesso, preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa, fino ad un massimale di 120,00. Resta inteso che la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali relative spese. Pertanto la Centrale Operativa potrà organizzare e coordinare l'intervento dell'unità di Soccorso (Servizio 118), tenendo i contatti medici con l'assicurato stesso. Qualora l Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di Assistenza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni aggiuntive di alcun genere. 7/12

8 ARTICOLO 10 SERVIZI DI CONSULENZA MEDICA SPECIALISTICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE Premesso che qualora non fosse possibile prestare assistenza immediata, l Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative, la Società si impegna a fornire i seguenti servizi di consulenza ed informazione: A) CONSULENZA SPECIALISTICA DI UN ONCOLOGO O DI UN CARDIOLOGO: su richiesta dell Assicurato, la Centrale Operativa si attiverà immediatamente per ricercare un medico specialista convenzionato (in Italia) e per organizzarne il contatto telefonico entro il giorno successivo la segnalazione telefonica con eccezione dei giorni festivi. Il costo del servizio è a totale carico della Società. B) ORGANIZZAZIONE E PRENOTAZIONE DI VISITE SPECIALISTICHE: su richiesta dell Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire una rosa di specialisti convenzionati. In base alla scelta dell Assicurato e su sua richiesta, la Centrale Operativa provvederà a prenotare una visita alle tariffe convenzionate. Il Servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario. Il costo della visita resta a totale carico dell Assicurato. C) INFORMAZIONI su ospedali, cliniche e centri medici specializzati nella cura delle 3 patologie assicurate. D) ACCESSO PREFERENZIALE ED A TARIFFE CONVENZIONATE A STRUTTURE CLINICHE: qualora venga diagnosticata una delle tre patologie gravi coperte dalla polizza, contattando la Centrale Operativa l Assicurato potrà richiedere l accesso alla rete convenzionata e l applicazione delle tariffe agevolate, ove possibile. ARTICOLO 11 SERVIZIO DI SECOND OPINION 11.A) 11.B) 11.C) PREMESSA Il servizio ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica per l Assicurato e fornisce un parere complementare altamente qualificato. PRESTAZIONE La Centrale Operativa fornisce all'assicurato, affetto da gravi patologie o che necessiti di interventi chirurgici di particolare complessità, la possibilità di ottenere un "parere medico complementare" da parte di uno specialista di riconosciuta fama ed esperienza e ricevere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche suppletive. Il servizio fornisce il parere medico complementare relativamente alle seguenti patologie: oncologiche; del cuore e dei grandi vasi; cerebrovascolari (ictus). Il parere medico complementare, inviato entro il sesto giorno lavorativo dal ricevimento della documentazione clinica completa, conterrà: il parere dello specialista; eventuali suggerimenti sulla terapia e raccomandazioni per controlli aggiuntivi; risposte a possibili quesiti. Il servizio di Second Opinion non è ripetibile, pertanto non può essere richiesto per patologie per le quali sia già stata effettuata una volta la prestazione. MODALITA OPERATIVA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI SECOND OPINION L Assicurato o il familiare per usufruire del servizio di Second Opinion deve: 1) contattare la Centrale Operativa, che, verificata la regolarità della richiesta, provvederà all apertura del dossier comunicando le modalità di svolgimento del servizio, ed invierà il questionario dati anamnestici ; 2) spedire alla Centrale Operativa: la documentazione clinica completa; il questionario dati anamnestici sottoscritto dallo stesso e dal suo medico curante; l autorizzazione a contattare il suo medico curante; l autorizzazione al trattamento dei dati forniti (D. Lgs. 196/03) alla Centrale Operativa. L equipe medica della Centrale Operativa, inoltre: è a disposizione per aiutare l interessato nella raccolta della documentazione clinica completa (dati anamnestici ed esami diagnostici eseguiti) e nella compilazione del questionario dati anamnestici ; verifica la completezza dei dati e della documentazione ed eventualmente richiede nuove specifiche all interessato ed al suo medico curante; invia la documentazione completa, ove necessario tradotta, con le soluzioni tecnologiche più rapide, ad un Centro Clinico di Eccellenza prescelto dall equipe medica della Centrale Operativa; 8/12

9 comunica all interessato il nome dello specialista e/o del centro convenzionato a cui è stata inviata la documentazione; invia il parere medico complementare all interessato o al suo medico curante, contenente l opinione dello specialista sul caso clinico, eventuali suggerimenti terapeutici e le risposte alle eventuali domande; su esplicita richiesta restituisce la documentazione inviata dall interessato. 11.D) ESCLUSIONI E RESPONSABILITA PER IL SERVIZIO DI SECOND OPINION La Centrale Operativa, è sollevata da responsabilità in caso di mancata ricezione o di danneggiamento della documentazione e per tutto ciò che concerne l operato dello specialista. Sono inoltre escluse: le patologie insorte prima dell adesione alla polizza; le patologie il cui stato sia acuto; le patologie ematologiche; le patologie oncologiche sui minori di 15 anni. Sono escluse le spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa. La Centrale Operativa non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi od impedimenti nell'esecuzione del proprio servizio, derivante da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. ARTICOLO 12 TRASFERIMENTO SANITARIO La presente garanzia è operante, a condizione che l Assicurato abbia richiesto alla Centrale Operativa la prestazione Second Opinion, nei 90 giorni successivi alla data di ricezione della "Second Opinion". Qualora l'assicurato abbia deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico presso il Centro di Eccellenza prescelto potrà, se le sue condizioni di salute non gli consentano di farlo autonomamente, richiedere alla Centrale Operativa l'organizzazione del suo trasferimento sanitario. La Centrale Operativa, previa analisi del quadro clinico e in accordo con i familiari ed il medico curante, organizzerà il trasferimento sanitario ed il ricovero, quest'ultimo a carico dell'assicurato, dal domicilio o dall istituto di cura in cui si trova ricoverato, presso il Centro Clinico di Eccellenza prescelto. Il trasferimento sarà effettuato in accordo con i medici del Centro prescelto, utilizzando i mezzi di trasporto ritenuti idonei alla gravità del caso. Se necessario, inoltre, provvederà ad assistere l Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico. I medici specialisti che prenderanno in cura il Cliente, saranno già messi a conoscenza in anticipo del quadro clinico dell Assicurato. Il costo della prestazione è a carico della Società per un massimo di ,00 per Assicurato e per anno. La prestazione non verrà fornita in quei casi in cui si contravvenga a norme sanitarie nazionali o internazionali. Da tale prestazione sono escluse le spese di trasferimento relative al rientro dell Assicurato al domicilio, una volta dimesso dal Centro Clinico d Eccellenza. Inoltre il trasferimento sanitario viene evitato, se a giudizio della Centrale Operativa possa essere messa a rischio la vita dell Assicurato. Sezione D Delimitazione delle prestazioni ARTICOLO 13 ESCLUSIONE DI MALATTIE PREGRESSE Qualora all Assicurato alla Data di effetto della Copertura, fosse già stata diagnosticata una delle patologie gravi oggetto di questa polizza, oppure ne avesse già manifestato sintomi documentati, questa è esclusa dalla copertura e pertanto l Assicurato non avrà diritto ad alcuna prestazione. Inoltre, non sono coperte le malattie gravi direttamente o indirettamente correlate, secondo criteri medico scientifici documentati, a una condizione patologica pregressa. Per condizione patologica pregressa s intende una condizione in relazione alla quale l Assicurato, alla data della stipula della polizza: 1. sia stato visitato da un medico, che ha formulato una diagnosi o prescritto un trattamento 2. abbia usufruito di assistenza, servizi o attrezzature cliniche 3. abbia ottenuto una prescrizione medica o farmacologica. 9/12

10 ARTICOLO 14 PERIODO DI CARENZA La presente polizza non prevede il pagamento di alcun capitale o indennizzo nel caso di Malattie Gravi insorte nei sei mesi successivi alla Data di Effetto della Copertura indicata sul Certificato di Assicurazione. Resta inteso che, in caso di sostituzione di polizza, la carenza per gli Assicurati già in copertura si intende abrogata nel rispetto del limite sopra indicato, mentre per i nuovi Assicurati si intende espressamente richiamata. ARTICOLO 15 LIMITI DI ETA L età massima per l'adesione alla presente polizza è fissata nel 60 anno di età compiuto. Resta stabilito che la copertura assicurativa cesserà automaticamente alla ricorrenza annuale immediatamente successiva al compimento del 69 anno di età dell Assicurato. ARTICOLO 16 PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili le persone che soffrono, o hanno sofferto, di una delle seguenti malattie: diabete, tumore maligno (ivi compreso tumori pre-maligni, maligni allo stadio iniziale, carcinomi in situ), leucemia, linfomi, malattia di Hodgkin, epatite o altre epatopatie, alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, sindrome da immunodeficienza acquisita o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoici. L assicurazione cessa col manifestarsi di una delle predette condizioni. ARTICOLO 17 ESCLUSIONI Sono escluse dalla presente assicurazione le malattie derivanti direttamente o indirettamente da: 1) abuso di alcool, o assunzione di stupefacenti o farmaci, se non su prescrizione medica; 2) malattie in presenza di immunodeficienza acquisita o di sieropositività da virus HIV; 3) eventi direttamente connessi allo stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, qualunque sia la sua espressione, guerra civile, insurrezioni a carattere generale; 4) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). PARTE II CONDIZIONI NORMATIVE Sezione E Premio di assicurazione ARTICOLO 18 DETERMINAZIONE DEL PREMIO Ciascuna unità di premio è determinata in base all età dell Assicurato, come da seguente tabella, ed è soggetta ad automatico adeguamento al passaggio da uno scaglione di età all altro: fino a 30 da 31 a da 41 a da 46 a da 51 a da 56 a da 61 a oltre Fascia di età anni 40 anni 45 anni 50 anni 55 anni 60 anni 65 anni 65 anni Unità di premio (*) per 15,20 23,20 34,50 56,20 80,80 121,50 198,50 283,50 Assicurato (*) importo corrispondente ad un mese di copertura assicurativa, comprensivo di tasse ed imposte governative Il predetto adeguamento viene effettuato dalla prima ricorrenza annuale del contratto successiva al compimento dell età. ARTICOLO 19 PAGAMENTO DEL PREMIO Premesso che la qualità di Titolare di Carta American Express è condizione indispensabile per poter aderire alla presente assicurazione, si conviene che il premio di assicurazione verrà addebitato automaticamente dalla Società sul conto Carta intestato al Contraente. 10/12

11 Qualora, in corso di contratto, al Contraente venga meno la qualità di Titolare di Carta American Express, le Parti si riservano di concordare eventuali altre modalità di pagamento del premio, purchè diverse dal denaro contante. Il mancato pagamento del premio determina l applicazione dell Art C.C. mentre il suo pagamento costituisce valore di prova ai sensi dell Art C.C. Sezione F Norme comuni ARTICOLO 20 ESCLUSIVITA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO La qualità di Titolare di Carta American Express è condizione indispensabile per poter aderire alla presente assicurazione. ARTICOLO 21 DATA DI EFFETTO DEL CONTRATTO E DATA DI EFFETTO DELLA COPERTURA Le prestazioni assicurate sono garantite dalla Società a partire dalle ore 24 del giorno in cui la stessa ha raccolto la volontà del Contraente di aderire alla presente polizza (Data di Effetto della copertura) fermo quanto stabilito dalla sezione D Delimitazione delle prestazioni. Il Contratto di assicurazione si intende concluso a partire dalle ore 24 del 1 giorno del secondo mese successivo a quello di adesione, cioè dalla Data di Effetto del Contratto indicata nel Certificato di Assicurazione, fermo restando per il Contraente la facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi tale data. ARTICOLO 22 DURATA DELL ASSICURAZIONE A partire dalla Data di Effetto del Contratto la polizza, di durata illimitata, è valida per periodi di assicurazione ricorrenti determinati in base al premio di assicurazione, e può essere annullata: dal Contraente in qualsiasi momento, restando inteso che la polizza rimarrà attiva per il periodo per il quale è stato corrisposto il premio di assicurazione; dalla Società almeno 30 giorni prima di ogni ricorrenza annuale successiva alla Data di Effetto del Contratto. La richiesta di annullamento deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata. Per la determinazione della data di invio farà fede il timbro dell ufficio postale dal quale è stata spedita. ARTICOLO 23 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente o l Assicurato sono esonerati dall obbligo di denunciare altre analoghe assicurazioni che avessero in corso o stipulassero con altre Compagnie di Assicurazione o con la Società stessa. ARTICOLO 24 DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI L Assicurato o un suo rappresentante devono dare notizia del sinistro alla Società il prima possibile, compilare, a richiesta della Società stessa, la denuncia di sinistro, esprimere il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del DLgs 196/2003, integrarla di tutte le informazioni mediche fornendo a proprie spese i certificati, le prescrizioni e la documentazione necessaria per la valutazione del sinistro. All Assicurato potrà essere richiesto di sottoporsi a visita o consulto medico presso un fiduciario della Società, in tal caso le spese relative sono a carico di quest ultima. In caso di sinistro indennizzabile, occorso tra la Data di Effetto della Copertura e la Data di Effetto del Contratto, la Società si impegna a garantire le prestazioni assicurate. ARTICOLO 25 CONTROVERSIE. ARBITRATO IRRITUALE La Società si impegna a porre in essere, su richiesta scritta del Contraente o dell Assicurato, procedure per giungere ad una soluzione extragiudiziale di qualsivoglia controversia derivante dal contratto di assicurazione regolato dalle presenti condizioni di polizza. 11/12

12 Nel caso particolare di controversie di natura medica sull indennizzabilità del sinistro, la Società si impegna, su richiesta scritta del Contraente o dell Assicurato, a conferire mandato, con scrittura privata tra le Parti, ad un Collegio di tre medici, di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio saranno prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio Medico potrà in ogni caso partire da una qualsiasi delle Parti (inclusa la Società) la quale, dopo aver verificato la disponibilità dell altra (ossia, nel caso della Società, del Contraente o dell Assicurato) all attivazione della procedura conciliatoria, provvederà a nominare, per iscritto, il medico designato e a raccogliere il nome del medico a sua volta designato dall altra Parte. Il terzo medico viene scelto dalle Parti, sopra una terna di nomi proposta dai medici designati; in caso di disaccordo è il Segretario dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico, ad effettuare la designazione. Nominato il terzo medico, la parte attrice convoca il Collegio Medico, invitando l altra parte a presentarsi. Il Collegio Medico ha sede presso il luogo di residenza dell Assicurato e ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese del terzo medico. La decisione del Collegio Medico non è vincolante per le Parti, e non pregiudica la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede giudiziale. ARTICOLO 26 FORO COMPETENTE Foro competente è quello del luogo di residenza del Contraente. ARTICOLO 27 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ARTICOLO 28 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è regolato nel Contratto si applicano le vigenti disposizioni di Legge Italiana. ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l Italia 12/12

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