Repubblica italiana. Corte dei Conti

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1 Deliberazione n. 61/2017/CCR Repubblica italiana Corte dei Conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: Dott. ssa Maria Paola Marcia Dott. ssa Valeria Mistretta Dott. ssa Lucia d Ambrosio Dott. ssa Valeria Motzo Presidente f.f. Consigliere - relatore Consigliere Consigliere nella camera di consiglio del 13 luglio 2017; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna); Vista la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, art. 58 e seguenti; Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 2015; Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n 174 (Codice di giustizia contabile); Vista l Ipotesi di accordo Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per il personale con qualifica dirigenziale dell Ente Foreste della Sardegna Parte normativa Parte economica , sottoscritta in data 13 aprile 2016, trasmessa dal CORAN alla Corte dei Conti con nota 1

2 prot. n DIR del 23 giugno 2017, unitamente alla relazione illustrativa, alla tabella riassuntiva dei costi e alle delibere della Giunta regionale n. 2/14 del , n. 8/10 del , n. 22/34 del ; Vista la delibera della Giunta Regionale n. 2/14 del 16 gennaio 2013 concernente gli indirizzi per la contrattazione integrativa ai sensi della L.R. n. 24 del 9 giugno 1999; Vista la delibera della Giunta Regionale n. 8/10 del 24 febbraio 2015, con la quale la Giunta regionale ha confermato gli indirizzi di cui alla delibera sopra richiamata; Vista la delibera della Giunta Regionale n. 22/34 del 3 maggio 2017, con la quale la Giunta regionale ha espresso, ai sensi dell art. 63 della legge regionale n. 31/1998, parere favorevole in merito all Ipotesi di accordo in esame; Vista la nota n del 26 giugno 2017, con la quale è stata disposta l assegnazione dell istruttoria sull Ipotesi di accordo suddetta al Consigliere Valeria Mistretta; Visti gli esiti preliminari dell istruttoria tecnica dell apposito gruppo di lavoro, costituito con disposizione di servizio n. 4/2017 del 29 giugno 2017; Vista la richiesta di chiarimenti formulata dal magistrato istruttore con la nota prot. n del 7 luglio 2017, indirizzata al Presidente del CORAN e all Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, restata priva di riscontro; Vista l ordinanza n. 15/2017 dell 11 luglio 2017, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato, in Camera di consiglio, in data odierna, la 2

3 Sezione medesima per deliberare sull Ipotesi di contratto trasmessa con la nota sopra richiamata; Considerato che, in assenza del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere Maria Paola Marcia; Udito il relatore Consigliere Valeria Mistretta; CONSIDERATO 1. L Ipotesi di accordo Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per il personale con qualifica dirigenziale dell Ente Foreste della Sardegna Parte normativa Parte economica , è stata trasmessa alla Corte con la nota prot. n DIR del 23 giugno In via preliminare, deve essere rilevato - per trarne le necessarie conseguenze giuridiche - che l accordo è relativo all Ente Foreste (operativo nel biennio interessato), mentre la delibera della Giunta regionale n. 22/34 del 3 maggio 2017, la nota di trasmissione del CORAN e la relazione illustrativa fanno riferimento al contratto integrativo regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale dell Agenzia Forestas ; inoltre la nota di trasmissione e la relazione illustrativa sono riferite al Biennio economico 2008/2009 e non fanno menzione della parte normativa 2008/2009,la quale risulta, invece contenuta nell accordo sottoscritto il 13 aprile Poichè per la prima volta viene trasmesso alla Sezione il contratto de quo, dovendosi determinare sia l ambito del controllo riservato a questa Corte, sia il procedimento da seguire, si rende necessario esaminare il quadro normativo ora vigente e quello in vigore nel periodo interessato dall Ipotesi di accordo. A tal fine si precisa che in ultimo la legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016 (in vigore dal 28 aprile 2016) ha istituito l Agenzia forestale regionale per 3

4 lo sviluppo del territorio e dell ambiente della Sardegna, stabilendo che l Ente foreste della Sardegna (di cui alla legge regionale n. 24 del 1999) è soppresso e che l Agenzia subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi. L art. 48 della citata legge n. 8/2016 ribadisce, in continuità con la precedente disciplina, che al personale dirigente continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell agricoltura e il relativo contratto integrativo, introducendo, tuttavia, una modifica con riferimento al soggetto deputato a svolgere la contrattazione integrativa e, a tal fine, sostituisce il CORAN Foreste, previsto dall art. 9 della L.R. n. 24/1999, con il medesimo comitato di cui all articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni (CORAN). La L.R. n. 8/2016 non modifica, pertanto, il sistema dei controlli all interno del procedimento di contrattazione, confermando, per quanto attiene alla contrattazione integrativa, le modalità di determinazione delle risorse e la necessità degli indirizzi da parte della Giunta regionale. La legge regionale n. 24/1999, all art. 10, disponeva, infatti, che l ammontare massimo delle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva per il personale dell Ente è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, e, all art. 11 (come modificato dalla L.R. n. 12 /2001), che gli indirizzi per la contrattazione integrativa sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell Assessore competente in materia di personale d intesa con l Assessore competente in materia di ambiente. I precedenti contratti integrativi regionali di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale dell Ente Foreste della Sardegna (parte normativa e 4

5 economica ; parte normativa e economica ) sono stati certificati dal Collegio dei revisori dell Ente. 3. La legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 al titolo VI Contrattazione - distingue tra contrattazione collettiva regionale e integrativa e ne disciplina il relativo sistema di controllo rispettivamente agli articoli 63 e 65. Nella delibera della Giunta regionale n. 22/34 del 3 maggio 2017, che approva l Ipotesi di accordo integrativo regionale di lavoro per i dirigenti dell Agenzia Forestas (subentrata all Ente Foreste successivamente alla sottoscrizione dell Ipotesi di accordo in esame), si autorizza il CORAN di cui all art. 59 della L.R. n. 31/1998 alla gestione delle ulteriori fasi del procedimento di contrattazione definito dall art. 63 della L.R. n. 31/1998. Pertanto, contrariamente a quanto avvenuto in passato, per questa Ipotesi di contratto la Giunta ha prescritto il procedimento di cui all art Con la nota prot. n del 7 luglio 2017, il magistrato istruttore ha chiesto, tra le altre, di chiarire l iter logico che ha portato la Giunta regionale a decidere di seguire il procedimento indicato dall art. 63, anziché quello dell art. 65, individuando, quindi, modalità procedurali nuove. Non sono pervenute risposte. 5. Premesso quanto sopra, si osserva, altresì, che il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dell agricoltura continua ad applicarsi anche al personale dirigente dell Agenzia Forestas (art. 48, comma 4, della L.R. n. 8/2016); come indicato nell art. 38 del detto contratto, esso decorre dal e scade il e il trattamento retributivo ha validità biennale e scade il

6 6. Attesa la significatività e la delicatezza delle problematiche portate all attenzione di questa Corte che qui sinteticamente si richiamano, e tenuto conto che la contrattazione integrativa può intervenire esclusivamente nell ambito delle materie previste da quella collettiva sovraordinata (v. art. 40 D. Lgs. n. 165/2001 e art. 65 cit. L.R. n. 31/1998), la Sezione non può esimersi dal sollevare, fin d ora, le seguenti perplessità: a - gli istituti disciplinati dall Ipotesi di contratto integrativo in esame - che interviene a regolare un arco temporale interamente compreso in quello nazionale dell agricoltura - esulano dall ambito delle materie previste dal contratto nazionale e non possono essere oggetto di contrattazione integrativa; infatti si tratta di previsioni ordinariamente demandate alla contrattazione nazionale o regionale di fonte collettiva, la cui introduzione con una contrattazione integrativa sarebbe di dubbia legittimità; b - la decorrenza degli istituti contrattuali non tiene conto della trasformazione da Ente ad Agenzia del soggetto giuridico interessato ed estende retroattivamente ai dirigenti dell Ente Foreste prerogative riconosciute ai dirigenti del comparto Regione; tale equiparazione, peraltro in presenza di una norma che, allo stato, non la consentirebbe (art. 48 L.R. n. 8/2016), potrebbe essere ipotizzabile solo dal momento della trasformazione in Agenzia; c - con riferimento agli oneri sociali, nella relazione illustrativa il CORAN precisa che le interlocuzioni con gli Enti di previdenza ed assicurativi hanno definitivamente chiarito che la posizione previdenziale dei dipendenti appartenenti alle categorie dirigenti, quadri ed impiegati dell Agenzia, debba essere la medesima del personale appartenente al 6

7 pubblico impiego, con iscrizione alle casse INPS-gestione dipendenti pubblici- ex INPDAP e non già a quella della previdenza agricola, finora in uso. Pertanto, mentre con l applicazione delle aliquote previdenziali del settore agricolo il costo degli oneri sociali era pari al 25,22%, oggi la stessa percentuale da considerare è pari al 37%. Occorre, pertanto, riconsiderare i costi del rinnovo contrattuale, applicando una percentuale degli oneri complessiva del 37%. La Sezione osserva che, anche in questo caso, è necessario fare riferimento alle diverse decorrenze: appare infatti ipotizzabile che dal 2008 al 2015 si continui ad applicare la percentuale del 25,22% e che solo dal momento nel quale l Ente è stato trasformato in Agenzia si possa applicare il 37%, secondo quanto dichiarato dal CORAN nella relazione illustrativa, che infatti parla di Agenzia. Se tale ricostruzione fosse confermata, da un lato si ridurrebbero i costi del contratto e dall altro l Amministrazione regionale non verserebbe oneri sociali non dovuti. Nell ipotesi inversa si potrebbe verificare un esborso a carico del bilancio regionale non supportato da idonea giustificazione. d - per quel che riguarda gli incrementi contrattuali previsti e la quantificazione delle percentuali di incremento, con la nota prot. n del 7 luglio 2017 il magistrato istruttore aveva chiesto di assicurare il rispetto e il coordinamento con la disciplina prevista dal D.L. n. 78/2010, fermi restando i principi affermati con la sentenza n. 178 del 2015 della Corte Costituzionale. Ciò in quanto nella delibera della Giunta regionale n. 2/14 del 16 gennaio 2013, che dettava gli indirizzi per la contrattazione, si indicavano i seguenti parametri di incremento: 1,7% per il 2008 e 1,5% per il 2009 pari ai tassi di inflazione programmata, così come previsto per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego in 7

8 vigore nelle annualità cui il contratto si riferisce, mentre nella delibera n. 22/34 del 3 maggio 2017, che approva l ipotesi di accordo, l incremento è del 3,23% a decorrere dal e la Sezione segnala, infine, forti perplessità circa la legittimità dell attribuzione del buono mensa a decorrere dal 2008, anche tenuto conto del divieto di monetizzazione, e circa il riconoscimento della retribuzione di risultato in caso di mancato conferimento dell incarico o di sua cessazione. 7. Tutto ciò considerato, anche alla luce della mancata risposta da parte del CORAN e dell Amministrazione regionale alle richieste di chiarimenti formulate con la nota prot. n del 7 luglio 2017; D E L I B E R A La Sezione, non sussistendo, allo stato, elementi sufficienti che consentano di qualificare la natura giuridica del contratto trasmesso, non avendo l Amministrazione e il CORAN illustrato il quadro normativo e ordinamentale di riferimento, anche alla luce della trasformazione da Ente ad Agenzia del soggetto giuridico interessato e delle relative decorrenze, ai fini della decisione definitiva assegna il termine di 60 giorni per provvedere nei termini e nei sensi descritti in parte motiva. O R D I N A che copia della presente deliberazione sia trasmessa: - al Presidente del Comitato regionale per la rappresentanza negoziale; - al Presidente della Giunta regionale; - all Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e al Direttore generale. Copia della deliberazione medesima sarà comunicata al Presidente del Consiglio regionale. 8

9 Così deliberato in Cagliari, nella Camera di consiglio del 13 luglio Il Relatore Valeria Mistretta Il Presidente f.f. Maria Paola Marcia Depositata in Segreteria in data 17 Luglio 2017 Il Dirigente Dott Paolo Carrus 9

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