Bank of America National Association C/o Avv. Giorgio Cappelli, c/o Chiomenti Studio Legale, Via XXIV maggio 43, Roma

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1 Spett.li Bank of America National Association C/o Avv. Giorgio Cappelli, c/o Chiomenti Studio Legale, Via XXIV maggio 43, Roma Citibank, N.A., succursale di Milano C/o Avv. Fabio Guastadisegni, c/o Studio Legale Associato in associazione con Clifford Chance, Piazzetta Bossi n. 3, Milano Credit Suisse International, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Credit Suisse AG C/o Avv. Massimo Greco c/o Allen&Overy Studio Legale Associato, Via Manzoni 41, Milano Io/noi ho/abbiamo ricevuto e attentamente esaminato la Vostra lettera in data [ ] aprile 2011, il cui contenuto viene nel seguito integralmente trascritto in carattere corsivo: [ ] aprile 2011 A ciascuno degli Obbligazionisti rappresentati dagli avv.ti Roberto Pezzi e Francesco Murgia c/o Avv.to Roberto Pezzi Via Pietro Verri Milano e Avv. to Francesco Murgia Via Calmaggiore Treviso Con la presente, le società (i) Bank of America National Association, con sede principale in Charlotte, County of Mecklenburg, North Carolina, USA, e sede secondaria in Milano, Via Alessandro Manzoni n. 5, codice fiscale partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n ( BofA ) rappresentata ai fini del presente atto da Jacob Dutry Van Haeften, in qualità di Senior Vice President, in forza dei poteri conferitigli dall art. 5.2 dello statuto, (ii) Citibank, N.A., succursale di Milano, con sede in Milano, Via dei Mercanti 12, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n ( Citi ), rappresentata, ai fini del presente atto, dalla Dott.ssa Silvia Carpitella, in forza dei poteri conferiti con apposita procura speciale e (iii) Credit Suisse International (già Credit Suisse First Boston International), con sede in Londra (E14 4QJ), One Cabot Square, rappresentata ai fini del presente atto dai Sig.ri Damian Bisseker e 1

2 Tamlyn Ludford, in qualità di rappresentanti autorizzati in forza dei poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione in data 16 dicembre 2010; Credit Suisse Securities (Europe) Limited (già Credit Suisse First Boston (Europe) Limited) con sede in Londra (E14 4QJ), One Cabot Square rappresentata ai fini del presente atto dai Sig.ri Damian Bisseker e Tamlyn Ludford, in qualità di rappresentanti autorizzati in forza dei poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione in data 16 dicembre 2010; nonché Credit Suisse AG (già Credit Suisse First Boston) con sede in Zurigo, CH 8001, Paradeplatz no. 8 rappresentata ai fini del presente atto dai Sig.ri Damian Bisseker e Tamlyn Ludford in qualità di rappresentanti autorizzati in forza del Certificato del Segretario in data 14 gennaio 2011; (tutti tali soggetti collettivamente definiti Credit Suisse ) congiuntamente propongono mediante la presente (la Proposta ) a ciascuno e a tutti gli Obbligazionisti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roberto Pezzi e Francesco Murgia che siano in possesso dei requisiti di cui infra all articolo 2.1, di stipulare, ciascuno separatamente, l atto di transazione (la Transazione ) che viene nel seguito formulato in carattere corsivo: ATTO DI TRANSAZIONE fra le parti di seguito indicate Bank of America National Association, con sede principale in Charlotte, County of Mecklenburg, North Carolina, USA, e sede secondaria in Milano, Via Alessandro Manzoni n. 5, codice fiscale partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n ( BofA ), rappresentata ai fini del presente atto da Jacob Dutry Van Haeften, in qualità di Senior Vice President, in forza dei poteri conferitigli dall art. 5.2 dello statuto nonché - Citibank, N.A., succursale di Milano, con sede in Milano, Via dei Mercanti 12, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n ( Citi ), rappresentata, ai fini del presente atto, dalla Dott.ssa Silvia Carpitella, in forza dei poteri conferiti con apposita procura speciale nonché - Credit Suisse International (già Credit Suisse First Boston International), con sede in Londra (E14 4QJ), One Cabot Square, rappresentata ai fini del presente atto dai Sig.ri Damian Bisseker e Tamlyn Ludford, in qualità di rappresentanti autorizzati in forza dei poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione in data 16 dicembre 2010; - Credit Suisse Securities (Europe) Limited (già Credit Suisse First Boston (Europe) Limited) con sede in Londra (E14 4QJ), One Cabot Square rappresentata ai fini del presente atto dai Sig.ri Damian Bisseker e Tamlyn Ludford, in qualità di rappresentanti autorizzati in forza dei poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione in data 16 dicembre 2010; nonché - Credit Suisse AG (già Credit Suisse First Boston) con sede in Zurigo, CH 8001, Paradeplatz no. 8 rappresentata ai fini del presente atto dai Sig.ri Damian Bisseker e Tamlyn Ludford, in qualità di rappresentanti autorizzati in forza del Certificato del Segretario in data 14 gennaio 2011; (tutti tali soggetti collettivamente definiti Credit Suisse ) - da una parte - (ciascuna, una Proponente e congiuntamente le Proponenti ) e ciascuno degli Obbligazionisti, come definiti al successivo art

3 ( Accettante ) Premesso che - dall altra parte - (a) L Accettante è titolare di titoli di debito (le Obbligazioni ) emessi e/o garantiti da Parmalat Finanziaria S.p.A., Parmalat S.p.A., ovvero da società italiane od estere da esse direttamente o indirettamente controllate, con esse collegate o sottoposte a comune controllo, o altrimenti ad esse riferibili, assoggettate o meno alla procedura di Amministrazione Straordinaria (il Gruppo Parmalat ), ed ha promosso iniziative risarcitorie nei confronti dei soggetti ritenuti coinvolti nelle vicende che hanno condotto al dissesto del Gruppo Parmalat. (b) In particolare, per il tramite degli Avv.ti Roberto Pezzi del Foro di Milano e Francesco Murgia del foro di Treviso (i "Difensori"), l'accettante, così come altri Obbligazionisti, si è costituito parte civile in uno o più dei seguenti procedimenti penali: - nel procedimento penale n /2004 R.G.N.R., 9538/2005 R.G. Trib. davanti al Tribunale di Milano, Sezione I Penale, (il Processo Milano I ) nei confronti, fra gli altri, degli ex-dipendenti di BofA, signori Luca Sala, Luis Alfonso Moncada e Antonio Luzi (gli Imputati BofA ), chiedendone la condanna, insieme ad altri, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che essi affermano di aver patito a seguito delle condotte di cui ai capi di imputazione. In accoglimento delle istanze proposte, è stata ordinata la citazione in giudizio, tra gli altri, di BofA quale asserito responsabile civile delle medesime condotte contestate agli Imputati BofA. Con sentenza del 17 dicembre 2008 (la Sentenza Milano I ), il Processo Milano I si è concluso, fra l altro, con sentenza di assoluzione/non doversi procedere nei confronti degli Imputati BofA. Avverso la Sentenza Milano I è stato proposto appello il cui giudizio si è concluso con sentenza del 26 maggio 2010 (l Appello Milano I ); - nel procedimento penale n /03 R.G.N.R., n. 7199/03 R.G.G.I.P., attualmente pendente con R.G.G.I.P. n / / /08 R.G. davanti al Tribunale di Milano, Sezione II Penale (il Processo Milano II ), nei confronti, fra gli altri, di BofA, del dipendente di Citi, signor Paolo Botta, e del dipendente di Credit Suisse, signor Giaime Cardi, chiedendone la condanna, insieme ad altri, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che essi affermano di aver patito a seguito delle condotte di cui ai capi di imputazione. In accoglimento delle varie istanze proposte dalle parti civili, è stata ordinata la citazione in giudizio, tra gli altri, di Citibank, N.A., con sede in New York, 399 Park Avenue e succursale in Milano, con sede in Milano, Foro Bonaparte 16, di Credit Suisse International (già Credit Suisse First Boston International), con sede in Londra, E14 4QJ One Cabot Square, di Credit Suisse Securities (Europe) Limited (già Credit Suisse First Boston Securities (Europe) Limited), con sede principale in Londra, E14 4QJ One Cabot Square e di Credit Suisse AG (già Credit Suisse First Boston), con sede in Zurigo, CH-8001, Paradeplatz n. 8 quali asseriti responsabili civili delle condotte contestate, rispettivamente, ai sig.ri Paolo Botta e Giaime Cardi; - nel procedimento penale n. 1537/ /07 R.G.N.R., n. 2051/ /08 R.G.G.I.P. + n. [907/2010 R.G. Dib.] davanti al Tribunale di Parma (il Processo Citi Parma e, congiuntamente con il Processo Milano I e il Processo Milano II, i Processi ), nei confronti dei sig.ri Paolo Botta, Peter Michael Davies, Jeroen Fikke, Nigel George Standland Kilvington, Michael Hallet, Steven K. Hartt, Mark J. Lyons, Filippo Sabatini, Richard Simons, Sergio Ungaro, Larry Farley ed Anthony Lowes (gli Imputati Citi, con la precisazione che detta definizione deve ritenersi applicabile al sig. Paolo Botta anche in qualità di imputato nel Processo Milano II), chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che essi affermano di aver 3

4 patito a seguito delle condotte di cui ai capi di imputazione. Nella fase di udienza preliminare, in accoglimento delle varie istanze proposte dalle parti civili, è stata ordinata la citazione in giudizio di Citibank, N.A., succursale di Milano, Citibank N.A., New York, Citibank, N.A., filiale di Las Vegas, Citibank, N.A., Londra, Citibank International Plc., Londra, Citibank International Plc., succursale di Milano, Citicorp North America Inc., Citigroup Global Markets Ltd, Londra, Citigroup Inc., quali asseriti responsabili civili delle condotte contestate agli Imputati Citi. Con successivo provvedimento del 16 luglio 2009 il G.U.P., dott.ssa Paola Artusi, ha disposto l'esclusione dal processo degli asseriti responsabili civili Citibank International Plc con sede secondaria in Milano, Citigroup Inc con sede in New York e Citibank N.A. con sede in New York. A conclusione della fase di udienza preliminare, il G.U.P., con sentenza del 18 maggio 2010, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dei sig.ri Mark J. Lyons, Larry Farley, Jeroen Fikke e Steven K. Hartt, disponendo con decreto in pari data il rinvio a giudizio dei sig.ri Paolo Botta, Peter Michael Davies, Nigel George Standland Kilvington, Michael Hallet, Filippo Sabatini, Richard Simons, Sergio Ungaro ed Anthony Lowes. Nei confronti di tali ultimi imputati rinviati a giudizio il procedimento è attualmente pendente in fase dibattimentale. (c) In data 8 ottobre 2008, nell'ambito dei procedimenti penali riuniti nn. 936/06 e 4679/07 R.G.N.R., il sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, dott.ssa Lucia Russo, ha depositato l avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415-bis del codice di procedura penale, nei confronti degli Imputati BofA e di altri dipendenti, ex dipendenti e consulenti di BofA contestando loro il reato di bancarotta fraudolenta, in concorso con esponenti del Gruppo Parmalat, nonché il reato di usura. Attualmente, il procedimento pende avanti il Giudice dell'udienza preliminare di Parma. (d) In data 14 aprile 2006, nell'ambito del procedimento penale n. 1664/06 R.G.N.R., il sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, dott.ssa Antonella Ioffredi, ha depositato l avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415-bis del codice di procedura penale, nei confronti dei sig.ri Giaime Cardi, Jonathan McHardy ed Edward Charles (gli Imputati Credit Suisse, con la precisazione che detta definizione deve ritenersi applicabile al sig. Giaime Cardi anche in qualità di imputato nel Processo Milano II) per concorso con esponenti del Gruppo Parmalat nel reato di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice. (e) Le Proponenti, pur negando qualsiasi responsabilità dei rispettivi imputati, così come di ogni altro loro esponente, dipendente, ex-dipendente e consulente o propria, in relazione alle attività svolte nei rapporti con il Gruppo Parmalat, dedotte o meno nei Processi dagli Obbligazionisti, e l Accettante sono interessati a definire in via transattiva e bonaria, senza che ciò comporti l ammissione di responsabilità alcuna per sé o per altri da parte delle Proponenti, tutte le pretese risarcitorie dedotte dall Accettante nei Processi e ogni ulteriore pretesa, a qualunque titolo e in qualunque sede, nei confronti di (i) BofA nonché di tutte le sue precedenti o attuali società controllanti, di tutte le precedenti o attuali società da essa direttamente o indirettamente controllate, con esse collegate o sottoposte a comune controllo, o altrimenti ad essa riferibili, di tutti i loro rispettivi amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, consulenti, agenti, surrogatari e assicuratori, anche se cessati, compresi gli Imputati BofA e i dipendenti, ex dipendenti e consulenti di BofA di cui alla premessa (c) (collettivamente, i Soggetti BofA Beneficiari della Transazione ), (ii) Citi nonché di tutte le sue precedenti o attuali società controllanti, di tutte le precedenti o attuali società da essa direttamente o indirettamente controllate, con esse collegate o sottoposte a comune controllo, o altrimenti ad essa riferibili (ivi espressamente incluse tutte le società citate nel processo Citi Parma quali asseriti responsabili civili delle condotte contestate agli Imputati Citi ed indicate alla lettera b), terzo trattino delle premesse), di tutti i loro rispettivi amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, consulenti, agenti, surrogatari e assicuratori, anche se cessati, compresi gli Imputati Citi (collettivamente, i Soggetti Citi Beneficiari della Transazione ), e (iii) Credit Suisse nonché di tutte le sue precedenti o attuali società controllanti, di tutte le precedenti o attuali società da essa direttamente o indirettamente controllate, con esse collegate o sottoposte a comune controllo, o altrimenti ad essa riferibili, di tutti i loro rispettivi amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, consulenti, 4

5 agenti, surrogatari e assicuratori, anche se cessati, compresi gli Imputati Credit Suisse (collettivamente, i Soggetti Credit Suisse Beneficiari della Transazione ), dedotta o deducibile dall Accettante in qualunque sede o giurisdizione, italiana o estera, nonché innanzi ad autorità di vigilanza, organi di conciliazione o a qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, competente a conoscerne, patrimoniale e non patrimoniale, di origine contrattuale o extra-contrattuale, che si riferisca in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, al Gruppo Parmalat o a rapporti con, o riguardanti, società del Gruppo Parmalat (rispettivamente le Pretese verso BofA, le Pretese verso Citi e le Pretese verso Credit Suisse, e, collettivamente, le Pretese ). (f) In considerazione di quanto sopra, le Proponenti da una parte, e gli Obbligazionisti (come definiti all art. 2.1) dall altra parte, con i buoni uffici dei rispettivi difensori, hanno condotto una trattativa in buona fede al fine di individuare criteri uniformi sulla base dei quali, con riferimento al valore nominale delle Obbligazioni, pervenire ad una definizione transattiva delle Pretese. (g) I Difensori hanno espresso valutazione favorevole sulla Transazione. (h) Tanto queste premesse quanto i termini e le condizioni della Proposta vengono portate a conoscenza di ciascun Obbligazionista, e così dell'accettante, a cura dei Difensori. (i) Le Proponenti, da un lato, e l Accettante, dall altro, concordano che tutti i dati relativi agli Obbligazionisti, necessari alla stipulazione ed esecuzione della Transazione saranno forniti per il tramite dei Difensori, i quali sono autorizzati al trattamento e a tutti gli adempimenti connessi, secondo quanto meglio infra previsto, e garantiscono, per parte propria, che tutte le informazioni e i documenti forniti o resi accessibili alle Proponenti, al fine di eseguire la Transazione nonché calcolare il corrispettivo spettante a ciascun Obbligazionista e così all Accettante, sono autentici, veritieri, accurati, aggiornati e completi sotto ogni profilo. (j) Tutte le informazioni, i dati e i documenti comunicati e/o messi a disposizione delle Parti, su qualsiasi supporto contenuti, si intendono coperti da riservatezza e non potranno pertanto essere in alcun modo divulgati o comunque utilizzati se non per i fini della stipulazione ed esecuzione della Transazione, e in relazione a qualsiasi controversia che dovesse insorgere al riguardo. Quanto sopra premesso, ciascuna delle Proponenti, da una parte, e l Accettante, dall altra parte, (collettivamente, le Parti ) stipulano e convengono quanto segue: 1. Premesse. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della Transazione. 2. I destinatari della Proposta. Invio e accettazione della Proposta. Irrevocabilità della Proposta. 2.1 Sono Obbligazionisti ai fini della Transazione i soggetti in possesso dei requisiti qui di seguito riportati: (i) che abbiano acquistato Obbligazioni entro il 4 dicembre 2003 compreso e le abbiano mantenute almeno fino al 24 dicembre 2003 (data nella quale la prima delle società Gruppo Parmalat è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria) compreso; (ii) che siano costituiti parti civili, con l'assistenza dei Difensori, in almeno uno dei Processi contro almeno una delle Proponenti e/o dei rispettivi imputati per i danni che essi affermano di aver subito in conseguenza della detenzione di tali Obbligazioni; (iii) che non siano enti o persone giuridiche che ricadano nella definizione di operatore qualificato ai sensi dell articolo 31, comma 2 del 5

6 regolamento Consob 11522/1998, come vigente alla data del 24 dicembre 2003, ad eccezione delle società fiduciarie relativamente a fiducianti in possesso dei requisiti anzidetti, e delle società di gestione del risparmio relativamente ai soggetti titolari di un rapporto di gestione patrimoniale individuale in possesso dei requisiti anzidetti. Sono altresì considerati Obbligazionisti ai fini della Transazione coloro che abbiano fornito adeguata prova della qualità di erede di Obbligazionisti in relazione alle Obbligazioni oggetto della Proposta. 2.2 La presente Transazione viene proposta a ciascuno degli Obbligazionisti, e così all Accettante, mediante: (a) deposito presso i Difensori di un originale della presente Proposta e dell allegata lettera di accettazione (la Documentazione Contrattuale ), lettera destinata ad essere integrata con i seguenti dati di identificazione di ciascun Obbligazionista e così dell Accettante: Cognome e nome; ovvero ragione sociale o denominazione Luogo e data di nascita; Codice Fiscale; Numero del deposito amministrato sul quale erano registrate le Obbligazioni oggetto della Transazione; Descrizione e valore nominale delle Obbligazioni oggetto della Transazione; Identificativi del conto di accredito del Bonifico, come nel seguito definito; Attestazione che le Obbligazioni dell Accettante oggetto della Transazione sono state acquistate entro la data del 4 dicembre 2003 compreso e sono state mantenute fino al 24 dicembre 2003; (b) messa a disposizione e consegna, a cura dei Difensori e con le modalità da essi individuate, per ciascun Obbligazionista, e così per l Accettante, di una copia della Documentazione Contrattuale; (c) raccolta dell accettazione della Proposta, a cura dei Difensori. 2.3 La presente Proposta è irrevocabile fino alla scadenza del termine di cui all articolo L accettazione di ciascun Obbligazionista, e così dell Accettante, dovrà avvenire mediante la sottoscrizione della lettera conforme al modello qui allegato, anche ai sensi degli articoli 1341, comma secondo, e 1342 codice civile e dovrà essere consegnata ai Difensori entro e non oltre il termine del 15 maggio 2011 (il Termine di Accettazione ). I Difensori provvederanno a confermare (mediante l apposizione della propria firma) che la firma in calce all accettazione sia quella dell Accettante nonché ad annotare la data di ricezione e quindi alla tempestiva trasmissione dell accettazione alle Proponenti o ai soggetti da esse individuati per lo svolgimento delle relative verifiche. 3. Oggetto della Transazione. 3.1 Senza riconoscimento alcuno in merito alla fondatezza delle Pretese, ma al solo scopo di transigerle, BofA, Citi e Credit Suisse si obbligano, ciascuna in relazione alle Pretese nei suoi confronti e, dunque, senza alcun vincolo di solidarietà, a corrispondere all Accettante un terzo dell importo calcolato assumendo come base il valore nominale (senza tenere conto di qualsiasi commissione, interesse od altri costi) delle Obbligazioni da lui acquistate entro il 4 dicembre 2003 compreso e detenute almeno fino al 24 dicembre 2003 compreso, ed applicando le percentuali sotto indicate al corrispondente scaglione di valore nominale di tali Obbligazioni (il Corrispettivo ): Euro Oltre Percentuale del valore nominale delle Obbligazioni 10% 1,50% 6

7 Con riferimento alle Obbligazioni acquistate fra il 12 novembre 2003 compreso e il 4 dicembre 2003 compreso, il Corrispettivo viene calcolato con la riduzione del 50% (cinquanta percento) delle percentuali indicate nella tabella di cui sopra. Relativamente alle Obbligazioni Zero Coupon emesse dal Gruppo Parmalat ed individuate con il codice ISIN XS , le percentuali sopra menzionate sono applicate assumendo come base di calcolo il 15% (quindici percento) del loro valore nominale. Tutte le Obbligazioni registrate su un unico deposito amministrato, anche se cointestato a più soggetti, sono considerate come investimento unitario ai fini dell applicazione delle percentuali sopra menzionate. Le Obbligazioni acquistate dopo il 4 dicembre 2003 sono escluse dalla Transazione, anche se registrate su un unico deposito amministrato insieme con altre sottoscritte o acquistate precedentemente a tale data e considerate, quindi, parte di un investimento unitario. Qualora le Obbligazioni fossero registrate in un deposito amministrato cointestato a più titolari, la Transazione si intenderà conclusa esclusivamente se la lettera di accettazione della Proposta sia sottoscritta da tutti i contestatari dello stesso deposito amministrato ovvero dai loro eredi. Le azioni delle società del gruppo Parmalat sono escluse dalla Transazione. 3.2 Il terzo di spettanza di ciascuna delle Proponenti dell importo di cui all art. 3.1 sarà pagato (i) da BofA a titolo di corrispettivo per la rinuncia dell Accettante alle Pretese verso BofA, (ii) da Citi a titolo di corrispettivo per la rinuncia dell Accettante alle Pretese verso Citi, e (iii) da Credit Suisse a titolo di corrispettivo per la rinuncia dell Accettante alle Pretese verso Credit Suisse. In conseguenza di tali rinunce, valide ed efficaci a decorrere dalla Data di Esecuzione di cui all art. 5.3, l Accettante si impegna a non intraprendere ovvero proseguire, incoraggiare, sollecitare, cooperare sia direttamente che indirettamente, (né ad intervenire in) azioni legali qualsivoglia, anche di massa, in qualunque sede, italiana od estera, nonché innanzi ad autorità di vigilanza, organi di conciliazione o a qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, competente a conoscerne, nei confronti rispettivamente di BofA e degli altri Soggetti BofA Beneficiari della Transazione, Citi e degli altri Soggetti Citi Beneficiari della Transazione, Credit Suisse e degli altri Soggetti Credit Suisse Beneficiari della Transazione. 3.3 Resta inteso che la Transazione si intende conclusa con ciascuna delle Proponenti individualmente e separatamente, avendo così ad oggetto la rinuncia alle Pretese a ciascuna di esse riferibili, e la porzione di Corrispettivo a carico di ciascuna di esse previsto. Di conseguenza, ciascuna delle Proponenti sarà responsabile dell adempimento delle obbligazioni previste dalla Transazione a suo carico verso l Accettante senza vincolo di solidarietà con le altre. In particolare, ciascuna delle Proponenti sarà responsabile, senza vincolo di solidarietà, per il pagamento di un terzo del Corrispettivo complessivamente determinato secondo i criteri di cui all art Documenti. Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 4.1 L Accettante si impegna a fornire tempestivamente, per il tramite dei Difensori, o comunque a rendere accessibile alle Proponenti o ai soggetti da esse individuati per lo svolgimento delle relative verifiche, documentazione ed informazioni idonee a comprovare: (i) di essersi costituito parte civile, con l'assistenza dei Difensori, in almeno uno dei Processi contro almeno una delle Proponenti e/o dei rispettivi imputati; (ii) di aver acquistato le Obbligazioni oggetto della Transazione entro il 4 dicembre 2003 compreso; (iii) di avere mantenuto le Obbligazioni stesse almeno fino al 24 dicembre 2003 compreso, nonché a permettere la corretta applicazione dei criteri di cui all art Nel fornire la documentazione di cui al paragrafo che precede, i Difensori dovranno attestare che i dati ivi contenuti sono esatti e corrispondono alle risultanze degli atti di costituzione di parte civile come verificate e 7

8 integrate sulla base delle rilevazioni effettuate dalle banche depositarie presso i propri archivi e dalle stesse certificate. 4.3 Le Proponenti provvederanno alle opportune verifiche della documentazione fornita, anche con la collaborazione dei Difensori, in modo da assicurare la quanto più tempestiva verifica dell avverarsi delle condizioni di efficacia di cui all art. 5.1 ed esecuzione della Transazione. 4.4 L Accettante autorizza fin d ora, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali da parte dei Difensori (in qualità di autonomi titolari) e consente che gli stessi siano comunicati, ai fini della Transazione, alle Proponenti (anch esse in qualità di autonomi titolari) e ai soggetti da queste incaricati a tal fine. L Accettante autorizza altresì le Proponenti e i soggetti da queste incaricati al trattamento dei propri dati personali ai fini della Transazione. Ai sensi dell art. 23 del d.lgs. n. 196/2003, si precisa che la messa a disposizione e il trattamento dei dati sono riferiti all esecuzione della Transazione. I dati verranno trattati con modalità cartacea ed elettronica. L eventuale rifiuto del consenso al trattamento dei dati rende impossibile l esecuzione della Transazione. All Accettante sono riconosciuti i diritti di cui all art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 consistenti nel potere di chiedere ai titolari di aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, bloccare, trasformare in forma anonima ed opporsi al trattamento dei predetti dati nonché di ricevere attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza anche dei soggetti a cui i dati sono stati comunicati. 5. Efficacia ed esecuzione della Transazione. 5.1 L efficacia della Transazione è sospensivamente condizionata al verificarsi di tutti i seguenti eventi: (i) l Accettante abbia fornito le informazioni e i documenti che è tenuto a fornire con le modalità previste dalla Transazione; (ii) l Accettante, tramite i Difensori da una parte, e le Proponenti dall altra, abbiano verificato la corrispondenza dell importo che risulta da pagare all Accettante con i criteri di calcolo di cui all art. 3.1; (iii) la Transazione sia stata stipulata da parte di un numero di Obbligazionisti per i quali il valore nominale complessivo delle Obbligazioni oggetto delle Transazioni da essi sottoscritte rappresenti almeno il 75% (settantacinque percento) del valore nominale complessivo di tutte le Obbligazioni di titolarità degli Obbligazionisti (la Soglia Minima ). Le Proponenti avranno la facoltà, a loro assoluta discrezione, di rinunciare alla predetta condizione indicata sub (iii) in relazione alla Transazione delle Pretese, essendo questa apposta esclusivamente nell interesse delle Proponenti. Tale facoltà potrà essere esercitata solo congiuntamente dalle Proponenti, dandone comunicazione scritta ai Difensori entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scadenza del Termine di Accettazione (al numero di telefax per quanto riguarda l'avv. Pezzi e per quanto riguarda l'avv. Murgia o all indirizzo di posta elettronica info@studiolegalepezzi.com per quanto riguarda l'avv. Pezzi e murgia@legalieuropei.org per quanto riguarda l'avv. Murgia). 5.2 Il quinto giorno lavorativo successivo al verificarsi di tutte le condizioni previste al precedente articolo 5.1 costituirà la data di efficacia della Transazione (la Data di Efficacia ), restando inteso che, in caso di mancato raggiungimento della Soglia Minima, la condizione (iii) di cui al precedente articolo 5.1 potrà essere altresì soddisfatta mediante la dichiarazione congiunta delle Proponenti di volervi rinunciare ai sensi del medesimo articolo. 5.3 Ciascuna Proponente provvederà al pagamento del Corrispettivo dovuto a favore dell Accettante in forza della Transazione entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla Data di Efficacia, mediante bonifico bancario a favore del conto di accredito indicato dall Accettante nella lettera di accettazione (il Bonifico ). La data di accredito del Bonifico costituirà la data di esecuzione della Transazione tra l Accettante e la Proponente che ha eseguito il relativo pagamento (la Data di Esecuzione ). 8

9 5.4 Le Proponenti invieranno copia di ciascuna disposizione di Bonifico, anche cumulativa, ai Difensori tramite e- mail all indirizzo di posta elettronica per quanto riguarda l'avv. Pezzi e murgia@legalieuropei.org per quanto riguarda l'avv. Murgia. 5.5 La Transazione è generale ai sensi dell art.1975, primo comma, cod.civ. 5.6 Qualora le pretese dell Accettante verso BofA o gli altri Soggetti BofA Beneficiari della Transazione, Citi o gli altri Soggetti Citi Beneficiari della Transazione, Credit Suisse o gli altri Soggetti Credit Suisse Beneficiari della Transazione presuppongano l affermazione della loro responsabilità in solido con altri soggetti, o anche tra loro stessi, la Transazione deve intendersi relativa alla sola quota interna di tali soggetti dell affermata responsabilità solidale. Pertanto, nessun altro soggetto ritenuto responsabile, anche in via solidale, potrà profittare della Transazione ai sensi dell articolo 1304 cod. civ., talché l Accettante sarà libero di avanzare pretese nei riguardi di ogni altro soggetto ritenuto responsabile, anche in via solidale, diverso da BofA e dagli altri Soggetti BofA Beneficiari della Transazione, Citi e dagli altri Soggetti Citi Beneficiari della Transazione, Credit Suisse e dagli altri Soggetti Credit Suisse Beneficiari della Transazione. 5.7 L Accettante dichiara e garantisce di non aver ceduto o altrimenti trasferito a terzi le Pretese. 5.8 I diritti derivanti dalla Transazione non possono essere oggetto di cessione o trasferimento, in tutto od in parte, a terzi. 6. Esclusione di riconoscimento di responsabilità. Limiti all uso della Transazione. 6.1 La Transazione non comporta in nessun caso da parte delle Proponenti, come di ogni altro Soggetto BofA Beneficiario della Transazione, Soggetto Citi Beneficiario della Transazione e Soggetto Credit Suisse Beneficiario della Transazione: - il riconoscimento di qualsivoglia responsabilità a qualsiasi titolo nei confronti degli obbligazionisti in genere del Gruppo Parmalat o di qualsiasi altro soggetto, che si riferisca in qualsiasi modo ai rapporti tra detti soggetti e il Gruppo Parmalat; - una manifestazione di disponibilità, sia pur generica, a definire pretese di qualsiasi altro soggetto terzo, a qualunque titolo e in altra sede formulate o formulande; - rinuncia o pregiudizio di diritti ed azioni spettanti a detti soggetti nei riguardi di qualsivoglia terzo. È riconosciuto il diritto dell Accettante alla risoluzione della Transazione nel solo caso di mancato pagamento del Corrispettivo e nei soli confronti di quella Proponente che non abbia provveduto al pagamento del terzo da essa dovuto. 6.2 La Transazione e il suo contenuto non potranno essere usati dall Accettante ovvero da terzi per fini diversi da quelli in essa rappresentati, né prodotti o utilizzati in altri procedimenti giudiziari a supporto di pretese nei confronti di BofA e degli altri Soggetti BofA Beneficiari della Transazione, Citi e degli altri Soggetti Citi Beneficiari della Transazione, Credit Suisse e degli altri Soggetti Credit Suisse Beneficiari della Transazione. 6.3 La Transazione e il suo contenuto, così come i documenti, i dati e le informazioni ricevuti ai fini delle trattative intercorse tra le Parti e tra i loro difensori, o della predisposizione della Documentazione Contrattuale e/o della stipulazione, o dell esecuzione della Transazione, non potranno essere usati dalle Parti, né da terzi per fini diversi da quelli in essa rappresentati, né comunicati o trasmessi, in qualsivoglia forma, a terzi, eccezione fatta dell uso legittimo inerente al suo adempimento nonché a fini giudiziari o di difesa o di comunicati concordati fra i Difensori e le Proponenti. Il solo testo della Transazione potrà inoltre essere esibito, in via riservata, dalle Proponenti ad altre parti civili con le quali abbiano instaurato trattative relative a proposte transattive. 9

10 7. Revoca della costituzione di parte civile nei Processi ed altri adempimenti processuali. 7.1 L Accettante, tramite i Difensori, provvederà, senza indugio e comunque entro i 15 (quindici) giorni successivi alla Data di Esecuzione, e, se antecedente, entro e non oltre l'udienza di discussione alla quale, in ciascuno dei Processi, i Difensori formuleranno ed illustreranno le conclusioni ai sensi degli artt. 421 e 523 c.p.p., a depositare nei Processi (e, per quanto riguarda i Soggetti Bofa Beneficiari della Transazione, nel procedimento avanti il Giudice dell'udienza preliminare di Parma menzionato alla premessa c) anche nelle eventuali successive fasi del medesimo procedimento), anche fuori udienza, atto di revoca della costituzione di parte civile (e di rinuncia all impugnazione in relazione all Appello Milano I) nei confronti delle Proponenti che abbiano effettuato il pagamento della rispettiva quota di Corrispettivo e dei rispettivi imputati. Analogo atto di revoca dovrà essere depositato con le stesse modalità, senza indugio e comunque entro i 15 (quindici) giorni successivi alla Data di Esecuzione, nell ipotesi in cui, prima di tale data, l Accettante si sia costituito parte civile in altri processi contro una delle Proponenti, gli altri Soggetti BofA Beneficiari della Transazione, gli altri Soggetti Citi Beneficiari della Transazione, o gli altri Soggetti Credit Suisse Beneficiari della Transazione. 7.2 Resta inteso che, ove nel periodo di tempo intercorrente tra la consegna ai Difensori dell'accettazione da parte dell'accettante ai sensi dell'art. 2.4 che precede e la Data di Esecuzione dovesse intervenire un'eventuale sentenza di condanna in uno dei Processi, l'accettante si obbliga a non porre in esecuzione la predetta sentenza di condanna nei confronti delle Proponenti e dei rispettivi imputati. 8. Contributo delle Proponenti alle spese legali. Rinuncia alla solidarietà di cui all articolo 68 L.P.F. 8.1 Le Proponenti verseranno ai Difensori un contributo a titolo di concorso al pagamento delle spese legali di ciascuno degli Obbligazionisti, e così dell'accettante. 8.2 I legali delle Parti rinunciano alla solidarietà ex articolo 68 l. prof. forense, tramite scambio di separate lettere. 9. Modalità di stipulazione della Transazione. La Transazione viene stipulata mediante scambio di corrispondenza, con il relativo trattamento fiscale. L eventuale imposta di registro relativa alla Transazione sarà a carico della parte che, con il proprio inadempimento, avrà reso necessaria la registrazione della Transazione e dovuta la relativa imposta. 10. Legge applicabile e Foro Competente. La Transazione è regolata dal diritto italiano. Ogni eventuale controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione della Transazione sarà devoluta alla competenza esclusiva dei giudici del Foro di Milano. *** La/Vi invitiamo, se intende/intendete accettare la Transazione, a provvedere alla sottoscrizione della lettera conforme al modello qui allegato, sottoscrizione che dovrà esser reiterata per approvazione specifica ex articoli 1341 e 1342 cod. civ. delle clausole: 3 (Oggetto della Transazione), 5 (Efficacia ed esecuzione della Transazione), 6 (Esclusione di riconoscimento di responsabilità. Limiti all uso della Transazione) e 10 (Legge applicabile e Foro Competente), da far pervenire ai Difensori, incaricati a propria volta della trasmissione alle Proponenti. 10

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