Corso di Diritto Fallimentare Prof. Leonardo Quagliotti
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1 Corso di Diritto Fallimentare Prof. Leonardo Quagliotti 15 aprile 2015 PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO Dott. Alessandro Torcini Ordine Dottori Commercialisti di Firenze
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3 LIBRETTO VERDE -
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5 IL PROBLEMA DEL SOVRAINDEBITAMENTO DELLE PERSONE FISICHE ( e non solo..) Tutto nasce dall art C.C. - Responsabilità patrimoniale: Il debitore risponde dell adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri EFFETTI (se i beni non sono sufficienti) MORTE CIVILE COME SI PUO CERCARE DI RISOLVERE IL PROBLEMA? VIE EXTRAGIUDIZIALI - TRANSAZIONI/REMISSIONI (CONCORDATO STRAGIUDIZIALE) (LEGATO ALLA VOLONTA DEI CREDITORI OGGETTIVA DIFFICOLTA )
6 ALTRA POSSIBILITA MA SOLO SOGGETTI IMPRENDITORI (persone fisiche) ESDEBITAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE FALL. (artt. 142 e segg.) (OLTRE C.P. E C.F.) LIMITE: CHI NON PUO FALLIRE, E ESCLUSO (NON FALLIRE PUO ESSERE ANCHE UNO SVANTAGGIO) FINO ALLA NUOVA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO IL PROBLEMA, PER I SOGGETTI NON FALLIBILI, NON ERA RISOLVIBILE CHI NON RIUSCIVA A RISOLVERE IL PROBLEMA DEL SOVRAINDEBITAMENTO ERA COSTRETTO A RICORRERE A SOLUZIONI SOCIALMENTE NON ACCETTABILI
7 RICORSO A PRESTANOMI PRESTAZIONI SOMMERSE ESPATRIO
8 IL SOVRAINDEBITATO E UN SOGGETTO CHE NON PUO CONTRIBUIRE ALLA COLLETTIVITA ED ANZI GRAVA ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SULLA COLLETTIVITA STESSA NECESSITA SOCIALE ed ECONOMICA DI OFFRIRE UNA RIPARTENZA UNA NUOVA POSSIBILITA QUASI TUTTI GLI ORDINAMENTI STRANIERI LO PREVEDONO (ALCUNI ADDIRITTURA DA OLTRE UN SECOLO) ANCHE IN ITALIA UN (LENTO) MUTAMENTO DI ATTEGGIAMENTO VERSO L INSOLVENZA
9 Legge 27 gennaio 2012 n. 3 modificata dall art. 18, D.L. 179/2012, conv. con modific. dalla L. 221/2012 (Cosiddetto decreto Sviluppo bis ) Con effetto dal 18 gennaio 2013 Si introducono nell ordinamento delle procedure di estinzione con controllo giudiziale - delle obbligazioni dei soggetti non fallibili
10 Sono state introdotte 3 procedure 1. Accordo di ristrutturazione e soddisfazione 2. Piano del consumatore 3. Liquidazione del patrimonio (in alternativa o conversione di 1 e 2) Tutte e 3 sono definite "procedure concorsuali" (articolo 6 comma 1, definizione per esclusione ) Sono tutte volontarie Solo su scelta del soggetto sovraindebitato
11 La struttura della legge Da art.1 a art. 5: nome su usura ed estorsione SEZIONE I - Procedura di composizione della crisi Disposizioni generali (artt. 6-9) Accordo di composizione della crisi (artt ) Piano del consumatore (artt. 12 bis - 12 ter) Esecuzione e cessazione effetti Accordo e Piano (artt bis) SEZIONE II - Liquidazione del patrimonio Artt. 14 ter - 14 terdecies SEZIONE III - Disposizioni comuni Artt. 15 e 16
12 REQUISITI SOGGETTIVI (art. 6-1 comma e 7-2 comma) Coloro che non sono soggetti (né assoggettabili) alle vigenti procedure concorsuali Definizione per esclusione. Quindi per esempio: Imprenditore commerciale non fallibile perché sotto soglia (art. 1 L.F.) E poi i soggetti che non sono imprenditori commerciali quali ad esempio: Lavoratori autonomi Enti non commerciali
13 Imprenditore agricolo (previsione espressa art. 7 comma 2 bis) Start up innovative (previsione espressa) In generale quindi: tutti coloro che non possono fallire Enorme platea Soggetti fallibili: poche centinaia di migliaia Soggetti non fallibili: decine di milioni
14 TRA I SOGGETTI CHE NE POSSONO USUFRUIRE, VI E UNA SUB CATEGORIA Il "Consumatore" (debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 6 comma 2 lettera b)
15 REQUISITI OGGETTIVI (art. 6, lett. a) Essere in stato di "sovraindebitamento": Un soggetto è sovraindebitata quando vi è un perdurante squilibrio tra OBBLIGAZIONI assunte e PATRIMONIO prontamente liquidabile per farvi fronte tale da comportare 1. RILEVANTE difficoltà ad adempiere alle obbligazioni oppure 2. DEFINITIVA incapacità ad adempiere CAUSE OSTATIVE ALL ACCESSO ALLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE
16 NON PUO USUFRUIRE DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE CHI: - è soggetto (assoggettabile) ad altre procedure concorsuali - ha utilizzato, nei 5 anni precedenti, la legge 3/ ha subito, per cause a lui imputabili, un provvedimento di annullamento o revoca dell accordo - ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale
17 LE TRE PROCEDURE 1 - ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E una proposta di "Accordo di ristrutturazione di debiti" (e soddisfazione dei crediti?) (art. 7 comma 1) attraverso qualsiasi forma (art. 8 comma 1) Soddisfazione creditori in base ad un piano con i seguenti contenuti: OBBLIGATORI - Previsione SCADENZE e MODALITA pagamenti - regolare ed integrale PAGAMENTO titolari di crediti IMPIGNORABILI - INTEGRALE PAGAMENTO tributi UE, IVA e rit. fiscali (solo dilazione)
18 CONTENUTI EVENTUALI - suddivisione dei creditori in classi - indicazione EVENTUALI GARANZIE - indicazione modalità LIQUIDAZIONE beni - FALCIDIA creditori prelatizi diversi dal Fisco (Per tributi UE, IVA e ritenute) ed IMPIGNORABILI (nei limiti del valore dei beni oggetti di garanzia come attestato da OCC) - affidamento patrimonio ad un GESTORE della liquidazione (professionista nominato dal giudice) - Cessione di crediti futuri - Moratoria pagamenti prelatizi (1 anno da omologa se prevista continuità e nel Piano consumatore e salvo che il bene oggetto di prelazione non sia offerto in liquidazione nel piano) (art. 8 comma 4)
19 L intervento del TERZO GARANTE (art. 8, co. 2) (in caso di beni e/o redditi non sufficienti a rendere fattibile la proposta) La Proposta va sottoscritta da uno o più terzi che "consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne la fattibilità"
20 Documentazione da depositare (Tribunale del luogo di residenza o sede principale attività d impresa) - Proposta di accordo - Elenco creditori con indicazione somme dovute - Elenco beni del debitore - Atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni - Dichiarazione dei redditi ultimi 3 anni - Attestazione OCC di fattibilità del Piano - Elenco spese correnti per il sostentamento (proprio e della famiglia) - Indicazione componenti nucleo familiare + certificato stato di famiglia - (per imprenditore comm.le) scritture contabili ultimi 3 esercizi + dichiarazione di attestazione di conformità all originale (?) entro 3 gg. trasmissione proposta ad Equitalia ed altri Enti imp. locali
21 SVOLGIMENTO SCHEMATICO DEL PROCEDIMENTO Deposito proposta di Accordo IL G.D. Verifica sussistenza requisiti forma e sostanza Fissa udienza entro 60 gg da deposito OCC Comunica ai creditori proposta e decreto del GD entro 40 gg da udienza (30 gg da votazione) CREDITORI Votazione dei creditori a OCC entro 10 gg da udienza UDIENZA (a che serve?)
22 OCC Trasmissione ai creditori di relazione su consensi e sul raggiungimento maggioranza allegando il testo dell accordo CREDITORI Eventuali contestazioni entro 10 gg dal ricevimento della relazione OCC Trasmissione al Giudice di Relazione + contestazioni ricevute + attestazione definitiva di fattibilità G.D. Omologazione accordo (entro 6 MESI dal deposito della proposta nomina (eventuale) liquidatore
23 DECRETO DEL GIUDICE per fissazione UDIENZA creditori (art. 10 comma 1) Pubblicità (proposta e decreto): pubblicazione nel R.I. (se imprenditore) Trascrizione decreto nei registri immobiliari (ove necessario) Il decreto è equiparato all atto di pignoramento EFFETTI - SOSPENSIONE INTERESSI LEGALI O CONVENZIONALI ai fini del concorso per crediti chirografari (dal deposito della proposta) - INIBIZIONE AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI, SEQUESTRI CONSERVATIVI, ACQUISIZIONE TITOLI DI PRELAZIONE da parte dei creditori ANTERIORI
24 - SOSPENSIONE PRESCRIZIONI/DECADENZE (sino alla definitività dell omologa) Non opera verso i titolari di crediti impignorabili INEFFICACIA ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SE NON AUTORIZZATI Inefficacia atti compiuti tra data del decreto e quella di omologazione, verso i creditori ANTERIORI "al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto"
25 VOTAZIONE dei creditori I creditori esprimono dichiarazione di consenso che "trasmettono" all OCC "Silenzio - assenso" se non rispondono nei 10 gg precedenti l udienza Per approvazione occorre maggioranza "qualificata": 60% dei crediti Non votano: * I prelatizi soddisfatti al 100% (salvo rinuncia alla prelazione) * Il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al IV grado * Cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di 1 anno prima della proposta
26 PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE OCC trasmette relazione ai creditori per consentire eventuali contestazioni nei successivi 10 gg decorso il termine, relazione ed attestazione definitiva di fattibilità al giudice Il giudice delegato: 1. VERIFICA MAGGIORANZE di legge 2. VERIFICA L IDONEITA PIANO AD ASSICURARE L INTEGRALE PAGAMENTO CREDITI IMPIGNORABILI E CREDITI FISCALI (Tributi UE, Iva, e Ritenute omesse) 3. (eventuale) GIUDIZIO DI CONVENIENZA (su istanza di creditore escluso e/o non aderente, ovvero su istanza di qualunque altro interessato)
27 EFFETTI ESDEBITAZIONE L ACCORDO OMOLOGATO ha efficacia per tutti i creditori anteriori alla data di pubblicità dell accordo (+ creditori posteriori) che non possono (art. 12 ter): - iniziare o proseguire azioni esecutive individuali - iniziare o proseguire azioni cautelari - acquisire diritti di prelazione Quindi: il debito rimane ma non è azionabile DISCUTIBILE TECNICA LEGISLATIVA Si può parlare di esdebitazione?
28 L accordo non pregiudica i diritti dei coobbligati, fideiussori del debitori ed obbligati in via di regresso L accordo non determina novazione delle obbligazioni, salvo diversamente stabilito L efficacia erga omnes cessa se in caso di annullamento o risoluzione dell accordo nonché mancato pagamento dei crediti impignorabili e di quelli erariali
29 FASE POST OMOLOGA Sotto vigilanza di OCC Necessaria nomina di un liquidatore da parte del giudice, su indicazione di OCC, se l'accordo prevede utilizzo di beni sottoposti a pignoramento - Il liquidatore compie atti "dispositivi" previa verifica della conformità dell atto al piano - Il giudice può sempre "sospendere" gli atti esecutivi se ricorrono gravi e giustificati motivi Sono inefficaci (rispetto ai creditori anteriori alla data di pubblicità del decreto di apertura) i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell accordo
30 Modifica dell Accordo post OMOLOGA E possibile, con ausilio di OCC In caso di impossibilità ad eseguire l accordo per cause non imputabili al debitore (art. 13, co. 4 bis) La modifica equivale a "nuova" proposta, con conseguente instaurazione di nuova procedimento
31 Casi di "revoca" / "cessazione" - All udienza dei creditori, il giudice può "revocare" il decreto di apertura se accerta presenza di iniziative o atti in frode ai creditori - L accordo "cessa" di diritto se il debitore non paga integralmente entro 90 gg dalle scadenze previste i pagamenti dovuti all Erario e agli enti previdenziali - L accordo è "revocato" d ufficio se il debitore ha compiuto durante la procedura atti in frode ai creditori
32 Casi di "annullamento" L' Accordo è annullabile dal Tribunale (su istanza di ogni creditore in contraddittorio con il debitore) quando il debitore ha: - dolosamente (o con colpa grave) aumentato o diminuito il passivo - sottratta o dissimulata una parte rilevante dell attivo, - dolosamente simulato attività inesistenti Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento Il ricorso deve essere proposto entro 6 mesi dalla scoperta, o comunque non oltre 2 anni dall ultimo termine per l adempimento
33 Casi di "risoluzione" - il debitore non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall accordo - non vengono costituite le garanzie promesse - l'esecuzione diviene impossibile - il debitore viene dichiarato fallito La risoluzione è promossa dal creditore con ricorso, a pena di decadenza entro 1 anno dalla scadenza del termine per l ultimo adempimento dell'accordo
34 2 - PIANO DEL CONSUMATORE Il consumatore sovraindebitato ha due possibili scelte - ACCORDO di composizione della crisi OPPURE PIANO del CONSUMATORE Sempre "con l ausilio OCC" stessi contenuti ("obbligatori" ed "eventuali") richiesti per l accordo di composizione della crisi IMPORTANTE: il Piano deve essere conveniente rispetto alla liquidazione (lo deve attestare l OCC art. 9 comma 3 bis lettera e))
35 IN PIU alla proposta deve essere allegata Relazione particolareggiata dell'occ (art. 9 comma 3 bis) - può sempre prevedere la moratoria fino a 1 anno del pagamento dei creditori prelatizi (salvo che sia prevista la liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione) - produce i medesimi "effetti" protettivi previsti per l'accordo (NEL PIANO vi è la possibilità di sospensione da parte del G.D. delle procedure esecutive che pregiudichino la fattibilità del Piano) - il giudice può concedere termine perentorio non superiore a 15 gg per integrare proposta e produrre nuovi documenti
36 DIFFERENZA CON LA PROCEDURA 1 ACCORDO DEL DEBITORE NON E PREVISTA LA VOTAZIONE DEI CREDITORI ma direttamente omologa del Giudice (previo eventuale cram down) Perché? E la migliore soluzione possibile (è comunque migliore rispetto alla liquidazione del patrimonio) - Medesime fattispecie di "cessazione" e "revoca" previste in caso di Accordo
37 IN PIU : RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA A CURA DELL OCC Da allegare alla proposta di PIANO del consumatore (oltre alla documentazione richiesta in caso di Accordo ) CONTENUTO RELAZIONE - Indicazione cause dell indebitamento e diligenza consumatore nell assumere volontariamente i debiti - Esposizione ragioni incapacità adempimento debiti - Resoconto su solvibilità consumatore in ultimi 5 anni - Resoconto su completezza e attendibilità documentazione e su PROBABILE CONVENIENZA del piano rispetto ad alternativa liquidatoria
38 FASI OPERATIVE - Deposito proposta di Piano G.D. - verifica sussistenza requisiti forma e sostanza - Fissa udienza entro 60 gg da deposito (con possibilità, nelle more, di sospendere procedure esecutive in corso) - Verifica fattibilità Piano e "meritevolezza" (eventuale Cram down in caso di contestazione della convenienza da parte dei creditori) - Omologa Piano ENTRO 6 MESI dal deposito della proposta - POST OMOLOGA: a cura OCC pubblicazione/trascrizione
39 3 - LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO Procedura di composizione della crisi ALTERNATIVA ad ACCORDO e PIANO del consumatore Introdotta dal decreto sviluppo bis Simile al fallimento ma mai ad istanza dei creditori o di terzi Può derivare anche da "conversione" di procedura di composizione della crisi (Accordo o Piano del consumatore) Disposta con "decreto" del giudice In caso di: - annullamento accordo o cessazione effetti omologazione Piano - cessazione" di diritto degli effetti dell'accordo o del Piano (mancato o ritardato pagamento erario)
40 - risoluzione Accordo o Piano per cause imputabili al debitore La "conversione" non può avvenire d ufficio (necessaria istanza del debitore o di creditori) LA PROCEDURA si apre necessariamente con una domanda giudiziale con l ausilio" dell OCC Non sono compresi nella liquidazione - I crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento - Redditi che il debitore ritrae dalle sue attività, nei limiti di quanto gli occorre al mantenimento della famiglia indicati dal giudice - I frutti derivanti da usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di esso - Beni che non possono essere pignorati per disposizione di legge
41 FASI PROCEDURA Richiesta liquidazione beni con relazione OCC (OCC entro 3 gg da relazione effettua trasmissione a Uffici fiscali) Il giudice delegato Verifica sussistenza requisiti forma e sostanza - emette decreto apertura liquidazione + nomina liquidatore Il liquidatore (figura simile al Curatore nel fallimento) - Verifica elenco creditori - forma inventario - comunica ai creditori la "partecipazione" alla liquidazione
42 - predispone, comunica e approva lo stato passivo - elabora programma di liquidazione ed effettua la liquidazione AL TERMINE A CURA DEL G.D. Accertamento completa esecuzione programma di liquidazione e chiusura procedura Durata minima: minimo 4 anni (art. 14 quinquies comma 4) IL LIQUIDATORE inoltre - Amministra i beni che compongono il patrimonio di liquidazione - Esercita ogni azione legale finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare
43 L ESDEBITAZIONE NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO Non è automatica ma ci deve essere la "meritevolezza" REQUISITI a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
44 d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16; e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione (tutti?).
45 L'esdebitazione e' esclusa: a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali; b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.
46 L'esdebitazione non opera: a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonche' per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
47 (O.C.C.) ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (art. 15 e D.M ) Devono essere iscritti in apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia Sono iscritti di diritto, a semplice richiesta, gli organismi di conciliazione presso le CCIAA, il segretariato sociale, gli ordini professionali degli avvocati, dei (dottori) commercialisti ed esperti contabili e notai, nonché enti pubblici (e università) dotati di adeguate garanzie di indipendenza e professionalità
48 In questo caso è prevista la figura del gestore della crisi ovvero di chi effettivamente svolge la prestazione (in possesso di requisiti : laurea, formazione, tirocinio) In alternativa Le funzioni ed attribuzioni possono essere svolte da professionisti (anche in forma associata) in possesso dei requisiti per assumere la carica di curatore, nonché da notai, nominati dal Tribunale In questo secondo caso quindi la figura di OCC coincide con la figura del gestore della crisi ovvero del soggetto che effettivamente svolge la prestazione
49 Ma allora a che cosa servono gli OCC? Non poteva bastare solo la nomina da parte del Tribunale? Introdotti per mantenere strutture già esistenti (e per crearne delle altre) Introdotti pesanti obblighi di formazione a carico di coloro che vorranno svolgere le funzioni del gestore della crisi (che non hanno coloro che vengono nominati dal Tribunale) Se ne poteva fare a meno Lucrano sul lavoro altrui
50 Compensi: stabiliti dalla libera contrattazione tra le parti oppure, in mancanza, determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali (in caso di Accordo o Piano), ovvero previsti per i curatori fallimentari (in caso di Liquidazione), ridotti dal 15% al 40% (sia per OCC sia per i professionisti nominati dal Tribunale) E il soggetto sovraindebitato che sceglie tra le due alternative Qual è la scelta migliore? Sicuramente la richiesta in Tribunale per due motivi. 1) Lo nomina il Tribunale e quindi è di fiducia del Tribunale stesso al quale poi andrà presentata la proposta 2) Più economico (si evita il costo della struttura)
51 FUNZIONI OCC ausilio presentazione del piano (art 7 comma 1) - Art. 15 comma 5: l'occ assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso - verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati - attesta la fattibilità del piano - redige la relazione particolareggiata nel Piano del Consumatore
52 - se il piano prevede l'utilizzo di beni sottoposti a pignoramento, propone al giudice la nomina di un liquidatore professionista - risolve eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigila sull'esatto adempimento (come li risolve?) - comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità
53 Il G.D. e gli OCC (previa autorizzazione) possono accedere a: - ANAGRAFE TRIBUTARIA - SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA - CENTRALE RISCHI - altre BANCHE DATI PUBBLICI I dati acquisiti possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e vanno distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione Comunicazione di avvenuta distruzione al titolare di dati (raccomandata ar o pec) non oltre 15 gg dalla distruzione
54 SANZIONI PENALI UTILIZZO FRAUDOLENTO procedura di composizione crisi Reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da a euro in caso di: - aumento o diminuzione del patrimonio, sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo, o dolosa simulazione di attività inesistenti - produzione documentazione alterata o contraffatta, ovvero sottrazione, occultamento e distruzione documentazione attestante i debiti o contabile - omissioni indicazioni di beni dell'inventario (in caso di liquidazione) - effettuazione, nel corso della procedura, di pagamenti in violazione dell'accordo o del Piano - Aggravamento posizione debitoria, dopo deposito Accordo o Piano
55 - Violazione intenzionale contenuti Accordo o Piano FALSITA IN ATTESTAZIONI E DICHIARAZIONI (art. 16 comma 2) Reclusione da 1 a 3 anni e multa da a euro in caso di false attestazioni in ordine a: - veridicità dei dati contenuti in proposta o documenti allegati - fattibilità piano - relazioni previste dalla legge La medesima pena si applica a chi cagione danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio
56 LIMITI DELLA NORMATIVA Testo legislativo non chiaro e non organico Procedura costosa in relazioni a casi di sovraindebitamento di piccola entità (vi possono essere i casi più disparati) Creata una disciplina ad hoc quando si poteva fare una forma semplificata della legge fallimentare OCC con funzioni ibride, non chiare ed in conflitto di interessi OCC di cui se ne poteva fare a meno ed introdotto solo per censurabili pressioni di lobbying
57 PER CHI NE VUOL SAPERE DI PIU GRAZIE DELL ATTENZIONE
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