COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO l. 27 gennaio 2012, n. 3. Prof. Avv. Alberto Tedoldi Università degli Studi di Milano
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1 COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO l. 27 gennaio 2012, n. 3 Prof. Avv. Alberto Tedoldi Università degli Studi di Milano
2 D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 [Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile] Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile Titolo così sostituito dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in G.U. 20 febbraio 2012, n. 42, entrata in vigore il 21 febbraio 2012), che ha abrogato le disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Art. 1 Finalità e definizioni [1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, il debitore può concludere un accordo con i creditori secondo la procedura di composizione della crisi disciplinata dagli articoli da 2 a Ai fini del presente decreto si intende per: a) sovraindebitamento: una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni; b) sovraindebitamento del consumatore: il sovraindebitamento dovuto prevalentemente all'inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore, come definito dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.]
3 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 gennaio 2012, n. 24: in vigore dal 29 febbraio 2012.
4 Art. 6 Finalità 1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo. 2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
5 REQUISITI SOGGETTIVI debitori non assoggettabili a procedure concorsuali: -debitori civili (ad es. professionisti, società di avvocati ex d.lgs. 96/2001) -imprese non commerciali: però l imprenditore agricolo può valersi dell accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis e della transazione fiscale ex art. 182 ter l.fall. (v. l art. 23, c. 43, d.l. 6 luglioli 2011, n. 98, conv. in l. 15 luglioli 2011, n. 111; v. tuttavia il d.d.l. approvato dal Governo il , che estende la liquidazione del patrimonio all imprenditore agricolo. -imprenditori sotto soglia ex art. 1 l.fall. -consumatori: c è però già un d.d.l. approvato dal Governo il per modificare la l. 3/2012 non aver fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.
6 PRESUPPOSTO OGGETTIVO sovraindebitamento: una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. i i
7 PROCEDIMENTO Definizioni Procedimento su base volontaria consistente in un accordo con una porzione qualificata del ceto creditorio, senza alcuna riduzione dei crediti di coloro che non aderiscono, ma solo con una moratoria generale Sul piano procedurale è un ibrido tra concordato preventivo e Sul piano procedurale è un ibrido tra concordato preventivo e accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis assoggettato a procedura camerale ex artt. 737 ss. c.p.c.
8 PROPOSTA Istanza riservata al debitore Competenza funzionale del tribunale di residenza o sede del debitore Ausilio degli organismi di composizione della crisi o istituiti da enti pubblici e iscritti in apposito registro disciplinatoi con regolamento del Min. Giust. entro 90 giorni dal 29 febbraio 2012: CCIAA, ordini avvocati, commercialisti, notai, segretariato sociale regionale sono iscritti di diritto a semplice domanda; in alternativa o un professionista in possesso dei requisiti per essere curatore ex art. 28 l. fall. ovvero un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da luidelegato.
9 PROPOSTA proposta di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati il i i ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, i anche parzialmente; Il piano prevede le scadenze elemodalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazioneid i dei beni. affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori; qualsiasi forma di realizzazione del piano, anche mediante cessione dei redditi futuri o garanzie di terzi, tenuti a sottoscrivere la proposta;
10 PROPOSTA eventuale moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei,purché: a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi; c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili (es. alimenti, lavoro subordinato).
11 DEPOSITO PROPOSTA Deposito proposta del debitore al tribunale del luogo di residenza o di sede unitamente alla proposta: oelenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; oelencol deibeni; o elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; odichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; oattestazione sulla fattibilità del piano rilasciata dall organismo e/o dal professionista o dal notaio; o elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia con certificato dello stato di famiglia; o (se imprenditore) scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione dell organismo (o del professionista o del notaio) che ne attesta la conformità all'originale originale.
12 PROCEDIMENTO CAMERALE Giudice monocratico fissa udienza con decreto, contenente avvertimento provvedimenti di cui infra; comunicazione ai creditori anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento; idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto e, se imprenditore iscritto, pubblicazioneione in apposita sezione del registro delle imprese; all'udienza, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, moratoria, per una sola volta e per non oltre centoventi giorni, sottopenadi nullità, azioni i esecutive individuali, id sequestri conservativi, i dirittii i di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvo titolari di crediti impignorabili (alimenti, lavoro subordinato, ecc.); sospensione prescrizioni e impedimento decadenze durante moratoria; procedurap camerale ex artt. 737 ss. c.p.c.; provvedimento reclamabile al collegio dello stesso tribunale senza il giudice del provvedimento.
13 ACCORDO I creditori fanno pervenire all organismo di composizione (o al professionista o al notaio nominati dal tribunale) dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata (nella proposta va previsto un termine per la adesioni, evidentemente nell arco dei 120 giorni di moratoria). creditori i rappresentanti tialmeno il 70 per cento dei crediti. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso né determina novazione delle obbligazioni, salvo che non sia diversamente stabilito. revoca di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali eagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
14 OMOLOGAZIONE DELL ACCORDO L'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale, allegando il testo dell'accordo. NeiN i diecii giorni i successivi i al ricevimento i dll della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorsi dieci giorni, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale prescritta, verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice monocratico di tribunale omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione. Procedura camerale ex artt. 737 ss. c.p.c. c Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale collegiale senza il giudice dell omologa.
15 EFFETTI DELL OMOLOGA Dalla data di omologazione e per non più di un anno moratoria azioni esecutive individuali, sequestri conservativi, diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvo titolari di crediti impignorabili (alimenti, lavoro subordinato, ecc.); gli effetti vengono meno incaso di risoluzione i dell'accordo d o di mancato pagamento dei creditori estranei; l'accertamentol del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio ex artt. 737 ss. c.p.c. la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.
16 ESECUZIONE DELL ACCORDO se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore, con i requisiti per la nomina a curatore ex art. 28 l.fall., che dispone inviaesclusivai i degli stessi e delle somme incassate; l'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali lorganismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.
17 CONTROVERSIE NELL ESECUZIONE DELL ACCORDO Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura: procedura camerale reclamol al collegio e ricorso straordinario in Cassazione quando siano violati diritti soggettivi; il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo. Nullità di pagamenti e atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano.
18 Impugnazione e risoluzione i dell'accordo d L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività ità inesistenti. i ti Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento. Se il proponente p non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede. Procedura camerale collegiale; reclamo in corte d appello; ricorso in Cassazione.
19 DOVERI DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento, e collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo. In particolare: o verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, o attesta la fattibilità del piano, o trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta, o esegue la pubblicità ità dll della proposta e dell'accordo, d ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice.
20 POTERI DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI Può accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemidiinformazionicreditizie,nellecentrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche; I dati personali acquisiti possono essere trattati e conservati per i soli finii e tempi della procedura e devono essere distrutti tti contestualmente alla sua conclusione o cessazione.
21 Art. 19 Sanzioni i 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da a euro il debitore che: a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti; b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei; d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria; e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo. 2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da a euro. 3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.
22 Art. 20 Disposizioni i i i transitorie i e finali 1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la dataadecorreredallaquale i compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via esclusiva dai medesimi. 2. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere anche svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle finalità sociali della medesima, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. 3. Il professionista di cui al comma 2 è equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi.
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