Lotto 6 POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS OGGETTI D ARTE

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1 Lotto 6 POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS OGGETTI D ARTE N. CIG: DD La presente polizza è stipulata tra Università degli Studi di Verona Via dell Artigliere, VERONA P.Iva e Società Assicuratrice Agenzia di.. Durata del contratto Dalle ore del : Alle ore del : Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati Alle ore di ogni 31/12

2 DEFINIZIONI Assicurazione : Il contratto di assicurazione. Polizza : Il documento che prova l'assicurazione. Contraente : Il soggetto che stipula l assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. Assicuratore : L impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione Premio: La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori. Broker : La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. Rischio : La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Sinistro : Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. I danni o le perdite che si verifichino nella medesima ubicazione e che siano riconducibili alla stessa causa costituiscono un unico sinistro. Deprezzamento: diminuzione di valore commerciale subita dall opera d arte, dopo il restauro effettuato con l accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro; Indennizzo : La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro. Franchigia : La parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico. Scoperto : La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico. Annualità assicurativa o periodo assicurativo : Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. Opera d arte: Qualsiasi bene mobile che presenti interesse artistico, storico, archeologico o etnoantopologico e/o che potrebbe essere acquistato o venduto in una casa d aste specializzata Cose assicurate : Beni oggetto di copertura assicurativa (enti assicurati) nella legittima disponibilità del Contraente. Danni diretti : I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione. Stima accettata: valore attribuito all oggetto d arte assicurato di comune accordo tra le Parti (art C.C. 2 comma). Valore dichiarato: valore indicato dal Contraente o dall Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell oggetto colpito da sinistro. Valore di mercato: prezzo corrente dell opera d arte o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell arte o dell antiquariato DESCRIZIONE OPERE ASSICURATE UBICAZIONI DISTINTA DEI BENI ASSICURATI (dettaglio allegato al contratto) n. ENTI SOMME ASSICURATE ALLA CONDIZIONE DI: 1) 2) 3) DIPINTI MOBILIO LIBRI URO ,68 URO ,00 URO ,00 VALORE DICHIARATO VALORE DICHIARATO VALORE DICHIARATO Totale URO ,68 Pagina 2 di 10

3 ELENCO E UBICAZIONE DELLE OPERE ASSICURATE Come da elenco fornito separatamente previa richiesta DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI CHIUSURA E SICUREZZA DELLE UBICAZIONI ASSICURATE Palazzo Giuliari. Verona - Via dell Artigliere n. 8 Come da descrizione fornita separatamente previa richiesta Palazzo di Economia. Verona - Via dell Artigliere n. 19 Come da descrizione fornita separatamente previa richiesta Palazzo Ex Zitelle. Verona - Via C. Montanari n. 9 Come da descrizione fornita separatamente previa richiesta NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio variazione del rischio Buona fede Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente è esonerato dall obbligo di dichiarare se all esterno degli stabilimenti assicurati o nei fabbricati di Terzi contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni in grado di aggravare il rischio. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene che l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto, compresa l eventuale appendice di proroga. I premi possono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del Pagina 3 di 10

4 pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile Ai sensi dell art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all art. 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all Agente di Riscossione ai sensi dell art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell art del C.C. nei confronti della Società stessa. Art. 3 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 - Recesso a seguito di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC. Si precisa che il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell Assicurato e conseguente riduzione del premio. Art. 5 Durata del contratto Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. In caso di contratto pluriennale è concessa alle parti la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza annuale. E facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore ai trenta giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all espletamento delle procedure di aggiudicazione. La Società a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio si impegna sin d ora a prorogare in tal caso l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo di 3 mesi decorrenti dalla scadenza contrattuale. Art. 6 Oneri fiscali Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 7 - Rinvio alle norme di legge Legge applicabile Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere effettuate con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo idoneo a comprovare la data ed il contenuto (telefax, posta elettronica certificata, ecc.) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Art.9 Foro ed Organismo di mediazione competenti Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua intepretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le Parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 c.p.c., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale, quello del luogo ove la Contraente ha sede legale. Inoltre, in deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove la Contraente ha sede legale. Art Interpretazione del contratto Pagina 4 di 10

5 Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Art. 11 Obbligo di fornire i dati sull andamento del rischio La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data, numero, descrizione sintetica) dei sinistri denunciati così suddiviso: - sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); - sinistri senza seguito/respinti (con indicazione della motivazione se richiesta); Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art. 12 Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art. 13 Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione) L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Art. 14 Clausola Broker Alla Società Aon S.p.a. è affidata la gestione e l esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all art.55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art Codice Civile del pagamento così effettuato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice. Art Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Pagina 5 di 10

6 NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE Art. 1 - Oggetto dell Assicurazione L Assicuratore, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare all'assicurato tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, causati agli enti e/o partite assicurati/e, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso. Art. 2 Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione: a) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto; b) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell aria, radiazioni luminose; d) i danni causati da cattivo stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell oggetto assicurato, vizio proprio e/o intrinseco del bene; e) i danni causati dai tarli, da tarme o altri insetti, da roditori, da vermi; f) i danni o deterioramenti aventi la loro diretta origine in un operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata da personale non specializzato ovvero con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare, restaurare o conservare gli enti assicurati; g) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura; h) i danni causati, determinati o agevolati con dolo o COLPA GRAVE dall Assicurato o dal Contraente intesi quali Legali rappresentanti, amministratori, preposti investiti dei poteri decisionali; i) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati o agevolati con dolo o colpa grave da dipendenti del Contraente o dell Assicurato, e/o delle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente e/o l Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori diretti o che abbiano concorso ad agevolare il fatto; j) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati o agevolati, con dolo o colpa grave, da parenti, fino al terzo grado o affini, del Contraente o dell Assicurato; k) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere nonché le perdite rilevate in sede di inventario; l) i danni da furto con destrezza; m) i danni causati da o conseguenti a estorsioni o truffe; n) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta; o) i danni verificatisi in occasione di allagamenti, inondazioni e alluvioni; p) i danni verificatisi in occasione di terremoti; q) i danni conseguenti ad atto di confisca dei beni; r) i danni indiretti in genere anche se conseguenti ad un danno materiale indennizzabile; s) i danni verificatisi in occasione o conseguenti ad uso improprio dei beni assicurati; t) i danni verificatisi in occasione di trasporti, comprese le relative operazioni di carico e scarico, salvo quanto eventualmente diversamente concordato. Art. 3 Somma assicurata Le opere sono assicurate alla condizione di Stima accettata o Valore dichiarato, come risulta dal prospetto di cui Descrizione delle opere assicurate, ubicazioni che precede. Se la somma assicurata per ciascun ente corrisponde alla Stima accettata, ai sensi di quanto previsto dall art C.C., la Società non applica la regola proporzionale. Pagina 6 di 10

7 Nel caso in cui la somma assicurata per ciascun ente sia valorizzata al Valore dichiarato, lo stesso deve corrispondere al valore commerciale del bene al momento del sinistro. Nel caso in cui il valore dichiarato sia inferiore al valore commerciale del bene al momento del sinistro la responsabilità della Società si intende proporzionalmente limitata al rapporto esistente tra la somma effettivamente assicurata e l importo che si sarebbe dovuto assicurare. Art. 4 - Assicurazione per conto di chi spetta La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L indennità che, a norma di quanto sopra, viene liquidata in contraddittorio, non può essere versata se non con l intervento, all atto del pagamento, dei terzi interessati. Art. 5 Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l Assicurato deve: a) come previsto dall art C.C. adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati; b) in caso di furto denunciare l accaduto all Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo; c) ai sensi dell art C.C. darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo lettera raccomandata, PEC, telegramma o fax specificando le circostanze dell evento e l importo approssimativo del danno; d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento utile alla determinazione dell indennizzo; e) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. Art. 6 Esagerazione dolosa del danno Il Contraente e/o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. Art. 7 Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità: a) dagli Assicuratori, o da un perito da questi incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti, ma nei limiti consentiti dalle dalle leggi in vigore: b) fra due periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico. Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito mentre quelle del terzo perito sono ripartite a metà. Art. 8 Mandato dei Periti liquidatori I periti liquidatori devono: a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; c) verificare se il Contraente o l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5) Obblighi in caso di sinistro ; d) verificare l esistenza, la qualità, la quantità e d il valore degli enti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati; Pagina 7 di 10

8 e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell' art. 7 Procedura per la valutazione del danno lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolati per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 9 Determinazione dell indennizzo In caso di sinistro, indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza l Assicurato come segue: a) per i danni restaurabili: la Società, tenendo anche conto degli interessi dell Assicurato, liquidato, a titolo di indennizzo, un importo corrispondente al costo del restauro aumentato del deprezzamento e degli eventuali costi di trasporto da e per il restauratore, con il limite massimo della differenza tra il valore che lente assicurato aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello che invece ha dopo l accadimento del sinistro; b) per i danni non restaurabili: la Società liquida un indennizzo pari al valore commerciale dell ente assicurato nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi. Se l assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell ente assicurato nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima. Per la determinazione del valore e dell indennizzo non si tiene conto di valori affettivi o mancati introiti per mancato uso. Art. 10 Restauri In caso di danno, indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società e il Contraente concordano a chi affidare il restauro dell ente danneggiato. Art. 11 Indennizzo Salvo il caso previsto dall art del C.C. per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. L Assicurato non ha il diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli enti assicurati residuati o salvati dal sinistro. Art. 12 Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni salvo in quei casi in cui vi sia l impugnazione del verbale peritale di cui all art. 8 Mandato dei periti liquidatori. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è dovuto solo qualora dal procedimento stesso risulti, con sentenza avente efficacia di giudicato, che non ricorre alcuna delle limitazioni e/o esclusioni di polizza. Art. 13 Recuperi Se le cose assicurate, di cui alla denuncia di sinistro, vengono recuperate in tutto od in parte, l avente titolo all indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali cose sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di Polizza. La Società può consentire all avente titolo di riacquistare la proprietà degli enti recuperati ove questi provveda a restituire alla Società l intero importo liquidatogli a titolo di indennizzo per gli enti medesimi. Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli enti restano di proprietà dell avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l intero importo liquidatogli a titolo di indennizzo per gli enti medesimi. Qualora le cose assicurate di cui alla denuncia di sinistro venissero recuperate, in tutto o in parte, prima del pagamento dell indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli enti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accertasse che gli enti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, tali enti restano nella disponibilità dell avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l intero importo eventualmente liquidatogli a titolo di indennizzo per gli enti medesimi, fermo Pagina 8 di 10

9 l obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli enti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI) A) Terremoto A parziale deroga di quanto indicato all art. 2 Esclusioni si precisa che sono assicurati anche i danni ai beni cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Agli effetti della presente garanzia si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto singolo sinistro. La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali. B) Inondazioni, allagamenti e alluvioni A parziale deroga di quanto indicato all art. 2 Esclusioni la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione e allegamento, anche se ali eventi sono causati da terremoto. La Società non risponde dei danni a enti mobili all aperto. La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali. C) Rischi sociopolitici A parziale deroga di quanto indicato all art. 2 Esclusioni la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato. Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti all uso e/o comunque correlati ad agenti biologici/chimici (B/C) e nucleari/radioattivi (N/R). D) Furto commesso dagli addetti alla sorveglianza dei locali A parziale deroga di quanto indicato all art.2 Esclusioni la Società indennizza l Assicurato per il furto delle cose assicurate commesso dagli addetti alla sorveglianza dei locali a condizione che le persone alle quali sono state affidate le chiavi degli accessi ai locali siano diverse da quelle abilitate alla gestione dell impianto di allarme. Questa estensione opera solo nel caso in cui il Contraente o l Assicurato agiscano giudizialmente nei confronti degli autori materili del fatto e di coloro che hanno concorso ad agevolarlo. E) Furto con destrezza A parziale deroga di quanto indicato all art. 2 Esclusioni la presente Polizza è estesa al furto con destrezza, commesso durante l orario di apertura al pubblico dei locali, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto ed a condizione che nei locali ove è avvenuto il furto fosse presente, al momento del sinistro, personale identificabile - dell Ateneo. F) Colpa grave del Contraente/Assicurato A parziale deroga di quanto indicato all art. 2 Esclusioni la Società risponde dei danni derivanti da colpa grave del Contraente e/o Assicurato nonché da dolo e/o colpa grave dei loro dipendenti e/o delle persone per le quali sono legalmente responsabili. G) Onorari dei periti La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile, le spese da quest ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, scelti e nominati conformemente all Art. 6 Procedura per la valutazione del danno, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all Art.1907 del Codice Civile, fino alla concorrenza di Euro ,00 per sinistro e per periodo assicurativo. E) Rinuncia alla rivalsa Pagina 9 di 10

10 La Società rinuncia espressamente all'azione di surroga che potesse competerle per l'art.1916 C.C., nei confronti del Contraente, dell Assicurato e delle persone delle quali siano legalmente responsabili, dei trasportatori, spedizionieri, imballatori e loro sub contractors e corrispondenti esteri, siano essi spedizionieri, imballatori o vettori, salvo il caso di dolo o colpa grave. CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI) Anticipo Indennizzi Il Contraente ha diritto di chiedere ed ottenere prima della liquidazione dell indennizzo, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato come indennità, in base alle previsioni del Perito/Arbitro della Società, a condizione che non esistano contestazioni circa l indennizzabilità del danno e che l ammontare del danno superi sicuramente l importo di euro ,00. Tale acconto non potrà in ogni caso essere superiore a euro ,00 qualunque sia l ammontare stimato del danno. Il pagamento del suddetto importo è effettuato dalla Società entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di richiesta ed a condizione che non sia stata fatta opposizione e non sia aperta procedura giudiziaria sulla causa del sinistro a carico del Contraente e/o dell Assicurato. Il Contraente è tenuto a restituire immediatamente alla Società, a sua richiesta, l acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risulti sussistere o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti. Clausola chiusa inchiesta Il pagamento dei danni non è subordinato a presentazione da parte dell assicurato del certificato di chiusa inchiesta, ma l Assicurato si impegna a presentarlo alla Società non appena possibile e di concorrere all eventuale indennizzo del danno in caso di sua responsabilità. Clausola deprezzamento La garanzia di cui alla presente polizza ricomprende il Deprezzamento delle opere sino al massimo del 100% del valore singolo delle opere stesse. Coppie, servizio, serie e/o parures Si conviene che in caso di danni e/o perdite di uno o più oggetti e/o articoli facenti parte di una coppia e/o servizio e/o parure e/o serie, il danno indenizzabile a termini di polizza sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valor totale della coppia e/o servizio e/o parure e/o serie ma in nessun caso si può considerare tale danno come una perdita totale dell intera collezione e/o servizio e/o parure e/o serie. Impianti d'allarme e Protezioni Di comune accordo tra le parti si conviene che la copertura assicurativa opera anche in caso di assenza o di inoperatività di sistemi di allarme e che non è subordinata all esistenza di mezzi di chiusura differenti da quelli in essere, al momento della sottoscrizione del contratto, nelle ubicazioni assicurate, e descritti in Polizza. Scoperti e franchigie Si precisa che, in caso di sinistro, gli Assicuratori corrisponderanno all'assicurato l 80% dell'importo liquidato ai termini della presente assicurazione restando il rimanente 20% a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri. Disposizione finale Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dagli Assicuratori vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. L'ASSICURATO LA SOCIETA Pagina 10 di 10

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