REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

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1 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 3 del 16/01/2013 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n 46 del 19/12/2016

2 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Pag. Articolo 1 - Oggetto... 6 Articolo 2 - Competenze.. 6 Articolo 3 - Responsabilità. 6 CAPO II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI Articolo 4 - Depositi di osservazione ed obitori 6 CAPO III FERETRI Articolo 5 - Deposizione del cadavere nel feretro 7 Articolo 6 - Verifica e chiusura dei feretri.. 7 Articolo 7 - Feretro per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti. 7 Articolo 8 - Fornitura gratuita di feretri.. 8 Articolo 9 - Piastrina di riconoscimento 8 CAPO IV ADEMPIMENTI CONSEGUENTI IL DECESSO Articolo 10 Denuncia di morte Accertamento di morte. 8 Articolo 11 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane. 9 Articolo 12 Depositi di osservazione e obitorio. 9 Articolo 13 Autorizzazione alla chiusura del feretro o permesso di seppellimento 9 Articolo 14 Autopsie e trattamenti conservativi. 9 CAPO V TRASPORTI FUNEBRI Articolo 15 Norme generali per trasporti funebri Articolo 16 Modalità di trasporto e percorso. 10 Articolo 17 Gestione del servizio di trasporto funebre 10 Articolo 18 Cortei funebri Orari dei trasporti Fissazione dell orario dei funerali.. 10 Articolo 19 Riti religiosi e civili. 10 Articolo 20 Trasporto morti sul suolo pubblico. 10 Articolo 21 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione Articolo 22 Trasporto di salme in stati diversi.. 11 Articolo 23 Trasporto di ceneri e resti 11 TITOLO II CIMITERI CAPO I CIMITERI Articolo 24 Disposizioni generali Gestione e vigilanza 11 Articolo 25 Elenco Cimiteri.. 12 Articolo 26 Accessibilità e onerosità.. 12 Articolo 27 Reparti del Cimitero.. 12 Articolo 28 Reparto speciale destinato agli acattolici e a Comunità straniere. 13 CAPO II PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Articolo 29 Piano Regolatore Cimiteriale

3 CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE Articolo 30 Inumazione. 13 Articolo 31 Tumulazione.. 13 Articolo 32 Tumulazioni temporanee. 14 Articolo 33 Identificazione 14 Articolo 34 Monumenti, lapidi, cippi 14 Articolo 35 Lapidi per colombari.. 15 Articolo 36 Epigrafi 16 Articolo 37 Rimozione manufatti e ornamenti.. 16 CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Articolo 38 Esumazioni ordinarie e straordinarie.. 16 Articolo 39 Estumulazioni ordinarie e straordinarie.. 17 Articolo 40 Oggetti da recuperare o rinvenuti 19 Articolo 41 Rifiuti 19 CAPO V CREMAZIONI Articolo 42 Impianto crematorio.. 19 Articolo 43 Autorizzazione alla cremazione.. 19 Articolo 44 Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri.. 20 CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI Articolo 45 Orario Articolo 46 Disciplina dell ingresso. 21 Articolo 47 Divieti speciali. 21 TITOLO III CONCESSIONI CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE Articolo 48 Concessioni cimiteriali.. 22 Articolo 49 Tipologie di concessioni 22 Articolo 50 Durata delle concessioni e loro rinnovo. 22 Articolo 51 Mancata richiesta di rinnovo concessione. 23 Articolo 52 Concessioni in prevendita 23 Articolo 53 Traslazione di salma. 23 Articolo 54 Doveri manutentivi dei concessionari. 24 Articolo 55 Rinuncia revoca estinzione decadenza delle concessioni cimiteriali.. 24 Articolo 56 Diritto d uso di Tomba di Famiglia e/o Cappella di Famiglia. 25 Articolo 57 Successione nella concessione di Tomba e/o Cappella di Famiglia. 26 TITOLO IV LAVORI PRIVATI INTERNI AI CIMITERI E OBBLIGHI IMPRESE APPALTATRICI CAPO I OPERE INTERNE AI CIMITERI Articolo 58 Opere interne ai Cimiteri.. 27 Articolo 59 Autorizzazioni per la costruzione di tombe e cappelle di famiglia. 27 Articolo 60 Obblighi imprese appaltatrici 28 Articolo 61 Esecuzione lavori privati

4 Articolo 62 Modalità costruttive di cappelle di famiglia 29 Articolo 63 Criteri di assegnazione di tombe e cappelle di proprietà del Comune 30 TITOLO V ZONE DEI CIMITERI D INTERESSE STORICO ARTISTICO CAPO I MONUMENTI Articolo 64 Monumenti o parti di Cimitero d interesse storico artistico. 30 Articolo 65 - Cautele da adottarsi per monumenti o parti di Cimitero soggette a tutela monumentale TITOLO VI ILLUMINAZIONE VOTIVA CAPO I ILLUMINAZIONE VOTIVA Articolo 66 Illuminazione votiva elettrica 31 Articolo 67 Tariffe.. 31 TITOLO VII CONTRAVVENZIONI NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI CAPO I CONTRAVVENZIONI Articolo 68 Efficacia delle disposizioni del Regolamento 31 Articolo 69 Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione 31 Articolo 70 Tariffe.. 31 Articolo 71 Norme finali e di rinvio.. 31 Articolo 72 Entrata in vigore. 32 4

5 PREMESSA Si ritiene opportuno specificare che, ove, nel Regolamento si richiama la figura del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o Ufficio Cimiteri, si intende riferirsi non ad un unica persona fisica, bensì a più persone, le quali, ognuno per i procedimenti di competenza del proprio Settore, intervengono nel macroprocedimento della gestione dei Servizio Cimiteriali. Nello specifico: L Ufficiale dello Stato Civile Responsabile dei Servizi Demografici, relativamente alle seguenti attività: - Denuncia di morte; - Autorizzazione al trasporto funebre; - Autorizzazione al seppellimento; - Autorizzazione alla cremazione, con eventuale dispersione delle ceneri e/o interramento, e/o consegna dell urna ai familiari. Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contratti, relativamente alle seguenti attività: - Assegnazione aree, loculi, ossari; - Impartire disposizioni per tumulazioni e/o inumazioni e relativi funerali ed eventuali estumulazioni/esumazioni di resti alla ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali e agli uffici competenti (Ufficio Tecnico e Polizia Locale); - Redazione dei contratti di concessione cimiteriale e contratti luce votiva. Il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente, relativamente alle seguenti attività: - L esecuzione delle tumulazioni e/o inumazioni relative ai funerali e estumulazioni/esumazioni di resti; - Le autorizzazioni relative alla posa di monumenti e ai vari lavori che i concessionari intendano fare sulle varie sepolture comprendendo il controllo delle stesse; - I procedimenti inerenti la pianificazione cimiteriale; - La gestione dei cimiteri. Il Responsabile del Servizio Polizia Locale, relativamente alla seguente attività : - Vigilanza dei cortei funebri. 5

6 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull esercizio dell attività funebre e in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri, in osservanza quanto disposto dal D.P.R. N. 285 del 10 settembre 1990, delle Leggi Regione Lombardia n. 22 del 18/11/2003 e n. 6 del 8 febbraio 2005, del Regolamento Regione Lombardia n. 6 del 9 novembre 2004, nonché delle Leggi Sanitarie vigenti in materia. Articolo 2 Competenze 1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità sanitaria Locale. 2. Spettano ai funzionari responsabili dei servizi cimiteriali tutti i compiti, compresa l adozione degli atti che impegnano l Amministrazione verso l esterno, che la legge, lo Statuto e il presente Regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, compresa la stipula degli atti di concessione cimiteriale ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell osservanza del Regolamento stesso. Articolo 3 Responsabilità 1. Il Comune cura che all interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per l uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico. 2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale. CAPO II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI Articolo 4 Depositi di osservazione ed obitori 1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all eventuale obitorio in locali idonei nell ambito dei Cimiteri. 2. Quale deposito di osservazione possono funzionare le camere mortuarie di cui i Cimiteri sono dotati. 3. L ammissione nel deposito di osservazione o nell obitorio è autorizzata dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria oppure dalla pubblica autorità che ha richiesto l intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di persona accidentata o, infine, dall Autorità Giudiziaria. 4. Nel deposito di osservazione, di norma, è vietata la permanenza di persone estranee. 5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in locale separato, nel quale è vietato l accesso alle persone non autorizzate. 6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L.. 7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. 6

7 CAPO III FERETRI Articolo 5 Deposizione del cadavere nel feretro 1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo In ogni feretro può essere racchiuso un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro. 3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola 4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Articolo 6 Verifica e chiusura dei feretri 1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l identificazione del cadavere, sono attestati dall incaricato al trasporto, che provvede a norma dell art. 36 del Regolamento Regione Lombardia n. 6/2004. Articolo 7 Feretro per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti 1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre come segue: a) per inumazione: - il feretro deve essere di legno con le caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.); - le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3; - deve essere conforme alle prescrizioni di cui all articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; b) per tumulazione: - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l una di legno preferibilmente esterna, l altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all articolo 30 del D.P.R.10 settembre 1990 n. 285; c) per il trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all estero o dall estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: - si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285 se il trasporto è per o dall estero; d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.: - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell articolo 30, comma 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; e) per cremazione: - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso; - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso; - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettere b), in ogni altro caso. 7

8 2. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. 3. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0, Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. 5. Nella inumazione l impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n Sia la cassa in legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l indicazione della ditta costruttrice. 7. E consentita l applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Articolo 8 Fornitura gratuita di feretri 1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all art. 7 lettera a) per cadaveri di persone appartenenti a famiglie indigenti. 2. Lo stato di indigenza, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, è dichiarato dal Responsabile dei Servizi alla Persona e URP previa indagine reddituale della famiglia, mediante presentazione alla Giunta Comunale di documentazione attestante l indigenza Articolo 9 Piastrina di riconoscimento 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte. 2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. CAPO IV ADEMPIMENTI CONSEGUENTI IL DECESSO Articolo 10 Denuncia di morte Accertamento di morte 1. La denuncia della causa di morte deve essere effettuata entro 24 ore dall accertamento del decesso, su apposita scheda, stabilita dal Ministero della Sanità. 2. La causa di morte deve essere dichiarata dal medico curante, o, in sua assenza, da chi ne assume le funzioni. 3. L accertamento della morte, redatto su apposito modulo, è effettuato entro 24 ore dal decesso da uno dei seguenti soggetti: dal medico necroscopo dell A.S.L. territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata; dal Direttore Sanitario, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria, dal Direttore o Responsabile Sanitario, in caso di decesso presso altra struttura (socio-sanitaria e/o assistenziale); 4. Se il decesso avviene in giorni festivi, l accertamento è effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo, e comunque non oltre 48 ore. 5. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all Ufficio di Stato Civile. 8

9 6. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso. 7. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti. 8. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell ufficio di stato civile incaricato. 9. I decessi avvenuti in ospedali, Residenze Sanitarie Assistite, collettività sono notificati, con l apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione. 10. In caso di morte violenta è necessaria l acquisizione del nulla osta al seppellimento rilasciato dall Autorità Giudiziaria. Articolo 11 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane 1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco tramite il funzionario dei servizi cimiteriali che, a sua volta,, ne deve dare tempestiva comunicazione all Autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all Azienda sanitaria locale. Inoltre l Azienda sanitaria locale deve provvedere per l esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all Autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento. Articolo 12 Depositi di osservazione e obitorio 1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all eventuale obitorio in locali idonei nell ambito del Cimitero. 2. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il Cimitero deve essere dotato. 3. L ammissione nel deposito di osservazione o nell obitorio è autorizzata dal Sindaco oppure dalla pubblica autorità che ha richiesto l intervento del servizio di recupero e trasporto di salme o, infine, dall autorità giudiziaria. 4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. 5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. Articolo 13 Autorizzazione alla chiusura del feretro o permesso di seppellimento 1. La chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dal Regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento dello stato civile n. 396 del 3 novembre 2000 e dal presente Regolamento. 2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane. 3. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane nonché per le parti anatomiche riconoscibili si fa riferimento all art. 11 del Regolamento Regionale n. 6/ Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica. Articolo 14 Autopsie e trattamenti conservativi 1. I trattamenti per l imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco e vengono eseguiti dopo il periodo di osservazione sotto il controllo del competente servizio della ASL. 9

10 CAPO V TRASPORTI FUNEBRI Articolo 15 Norme generali per i trasporti funebri 1. Il feretro è preso in consegna dall incaricato del trasporto, accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione, nonché dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro, ed i relativi documenti accompagnatori, al personale incaricato presso il cimitero e/o crematorio. Articolo 16 Modalità di trasporto e percorso 1. I criteri generali che regolamentano gli orari, le modalità, ed i percorsi dei trasporti di cadavere, sono determinati con Ordinanza del Sindaco. 2. Il trasporto funebre comprende di regola: il prelievo della salma o cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. 3. Se il cadavere non si trova nella propria abitazione i familiari possono chiedere che il funerale inizi dalla porta della casa di abitazione, previo trasferimento del cadavere fino alla casa stessa poco prima dell ora fissata per il funerale. Articolo 17 Gestione del servizio di trasporto funebre 1. Il servizio trasporto funebre è svolto da ditte individuali, società e altre persone giuridiche in possesso della relativa autorizzazione del Comune, sede dell attività commerciale, rilasciata ai sensi dell art. 32 del Regolamento Regione Lombardia n. 6 del 09/11/ I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone. Articolo 18 Cortei funebri Orari dei trasporti Fissazione dell orario dei funerali 1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall abitazione del defunto alla chiesa. 2. L orario dei trasporti funebri è fissato da apposita ordinanza del Sindaco 3. L ufficio competente fisserà di norma l ora dei funerali secondo l ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l ordinanza sindacale di cui al comma 2., sentiti anche i Parroci. 4. I cortei funebri non debbono, di regola, far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro. 5. Il Sindaco, di volta in volta, su richiesta degli interessati può autorizzare il luogo e le modalità per la sosta di cadaveri in transito. Articolo 19 Riti religiosi e civili 1. I ministri di culto, sia della Chiesa cattolica, che degli altri culti riconosciuti, di cui all articolo 8 della Costituzione, che intervengono all accompagnamento funebre, devono conformarsi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali del presente Regolamento. 2. Il cadavere può sostare in Chiesa, o in altro luogo di culto, per il tempo necessario alla cerimonia religiosa. Articolo 20 Trasporto morti sul suolo pubblico 1. I morti giacenti sul suolo pubblico, in luoghi pubblici e i morti negli stabilimenti, per infortunio o altra causa, devono essere trasportati al deposito di osservazione del cimitero. 10

11 Articolo 21 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione 1. Il trasporto di cadavere in Cimitero di altro Comune è autorizzato dall Ufficiale dello Stato Civile a seguito di domanda degli interessati. 2. La pratica di trasporto deve essere corredata dall autorizzazione al seppellimento rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l indicazione dei dati anagrafici del defunto. 3. Dell autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri. 4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano. 5. Per i morti di malattie infettive-diffusive, l autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all art. 25, commi 1 e 2 del D.P.R. 285/ Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. Articolo 22 Trasporto di salme in Stati diversi 1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario si richiamano le norme di cui all art. 27 del D.P.R. 10/09/1990, n Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n Per l introduzione e l estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del citato D.P.R. 10/09/1990, n Articolo 23 Trasporto di ceneri e resti 1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall ufficiale di Stato Civile su domanda degli interessati. 2. Il trasporto di cadaveri, resti ossei o ceneri da o per Stato estero, sono autorizzati dall Ufficiale di Stato Civile. 3. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione. 4. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell affidamento, vale come autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all art. 14, comma 6 del Regolamento Regione Lombardia n. 6/ Le misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilati. 6. Per il trasporto all estero di ceneri, o resti mortali completamente mineralizzati, non si applica la Convenzione di Berlino. TITOLO II - CIMITERI CAPO I CIMITERI Articolo 24 Disposizioni generali gestione e vigilanza 11

12 1. Ciascun Comune, in forma singola o associata, ha almeno un cimitero con un area a sistema di inumazione, tale area è determinata ai sensi dell art. 58 e art 59 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dall art. 6 del Regolamento Regione Lombardia n. 6 del 9 novembre Il Comune in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del Cimitero o può affidarla a terzi secondo quanto previsto dall articolo 9, comma 3, della Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali). 3. Il Comune esercita l ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari. 4. La vigilanza del Cimitero spetta al Sindaco. Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato controlla il funzionamento del Cimitero proponendo al Sindaco, se del caso, i provvedimenti necessari per assicurare un regolare servizio. 5. E vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regione Lombardia n. 6/2004 e dell art. 9 della Legge Regionale n. 22/2003. Articolo 25 Elenco Cimiteri 2. Ai sensi dell art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004, il comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti Cimiteri comunali: Cimitero di Usmate Cimitero di Velate Articolo 26 Accessibilità e onerosità 1. Nei Cimiteri comunali sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione: a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) I cadaveri delle persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o risultavano iscritte all AIRE del Comune; c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia, nel Cimitero, come stabilito dall art. 56 del presente Regolamento; d) I nati morti e i prodotti abortivi; e) I cadaveri delle persone morte non residenti ma native nel territorio comunale o in strutture sanitarie, i cui genitori, al momento della nascita del defunto, avevano la residenza nel Comune; f) I cadaveri delle persone che non sono né native ne residenti ma che abbiano il coniuge nativo nel Comune di Usmate Velate, a condizione che il coniuge superstite, al momento di richiedere la concessione cimiteriale per il coniuge defunto, richieda anche per sé la concessione di una sepoltura nelle vicinanze; g) I resti mortali e/o le ceneri delle persone sopra elencate. Articolo 27 Reparti del Cimitero 1. I Cimiteri sono suddivisi nei seguenti reparti: a) Campi comuni per adulti e per bambini; b) Loculi e ossari; c) Aree per sepolture singole o a due posti sovrapposti con relativo tombino in cemento; d) Aree per costruzione tombe di famiglia, dove esistenti; e) Aree per costruzione cappelle di famiglia, dove esistenti; f) Ossario comune (Cimitero Usmate); g) Area destinata a Giardino delle Rimembranze, per lo spargimento delle ceneri, ove esistente; h) Area destinata all inumazione dei resti indecomposti, ove esistente; 12

13 i) Deposito di osservazione salme; j) Eventuale obitorio. Articolo 28 Reparto speciale destinato agli acattolici e a Comunità straniere 1. Il Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Usmate Velate ha individuato un area destinata a sepoltura per Comunità straniere ed acattolici nel cimitero di Usmate. Tale area non è ancora esistente. CAPO II PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Articolo 29 Piano Regolatore cimiteriale 1. Il Comune a norma dell art. 6 del Regolamento Regione Lombardia, ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 31 del 30/11/2011 il Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.), che recepisce le necessità del servizio nell arco di almeno vent anni. 2. Il Piano Regolatore Cimiteriale contiene un elaborato denominato Norme tecniche attuative che detta le tipologie edilizie ammesse per qualunque fabbricato all interno del Cimitero. 3. Le norme tecniche attuative contengono tutti i dati dimensionali massimi a cui dovrà sottostare la progettazione di qualunque fabbricato all interno del cimitero. 4. Il Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) deve essere revisionato ogni 10 anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazione rilevanti di elementi presi in esame dal Piano. CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE Articolo 30 Inumazione 1. Ogni Cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. 2. Le sepolture a inumazione sono soggette a concessione secondo le modalità previste dal presente Regolamento. 3. I campi saranno divisi in riquadri e l utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Le misure, e le caratteristiche delle fosse sono presenti nel Piano Regolatore Cimiteriale. 4. Le sepolture per inumazione avvengono in campi comuni per una durata massima di 10 anni dal giorno del seppellimento. 5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere racchiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto la madre con il neonato, morti nell atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. 6. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. 7. Per le inumazioni non è consentito l uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Le casse dovranno essere conformi a quanto stabilito dall allegato 3 del Regolamento Regione Lombardia n. 6 del 09/11/2004 e s.m.i.. Articolo 31 Tumulazione 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie: loculi ipogei ed epigei. 2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente Regolamento. 3. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa. 13

14 4. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. 5. Ogni loculo è realizzato in modo che l eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro. 6. Per un periodo massimo di venti anni dall entrata in vigore del Regolamento Regione Lombardia n. 6 del 09/11/2004, è consentita la tumulazione, in deroga al comma 4, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le condizioni di cui all Art. 3 del Piano Regolatore Cimiteriale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 31 del 30/11/ Decorso il termine di venti anni dall entrata in vigore del Regolamento Regione Lombardia n. 6 del 09/11/2004, nei loculi, nelle cripte o nelle tombe sprovviste di spazio utile per effettuare tumulazione od estumulazione di un feretro senza che sia movimentato un altro feretro come da comma 4, possono svolgersi le seguenti operazioni: a) estumulazioni; b) tumulazioni di urne cinerarie, di cassettine di resti ossei; c) nuove tumulazioni di un unico feretro in loculi, cripte o tombe non contenenti altre salme. Articolo 32 Tumulazioni temporanee 1. Può essere consentita la tumulazione temporanea di salma secondo le disponibilità cimiteriali quando il Comune sia sprovvisto di loculi cimiteriali o il richiedente, già concessionario di area per la costruzione di tomba o cappella di famiglia, non abbia ancora realizzato l opera. 2. La tumulazione definitiva dovrà comunque avvenire al momento della disponibilità dei loculi comunali e non oltre 3 anni dalla concessione dell area per la costruzione della tomba o della cappella. Articolo 33 Identificazione 1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione comunale. Articolo 34 Monumenti, lapidi, Cippi 1. I campi sono delimitati da cordoli in pietra o in calcestruzzo prefabbricato. 2. Sulle fosse è permesso, a totale carico dei familiari dei defunti, il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo, previa autorizzazione da parte del competente Ufficio Tecnico comunale, in relazione al carattere e alla durata delle sepolture. 3. Sulle sepolture si possono deporre fiori ma vige il divieto di qualunque tipo di piantumazione fissa sul monumento e di piantumare o depositare vasi nell area circostante il monumento. 4. I monumenti funebri di nuova installazione o sostituiti o ricostruiti totalmente o parzialmente dovranno rispondere alle seguenti indicazioni e caratteristiche: a) nei campi a tumulazione l altezza complessiva massima è stabilita dall Art. 31 delle Norme Tecniche del Piano Regolatore Cimiteriale. b) nei campi a tumulazione i copri tomba avranno misure minime necessarie per il completo rivestimento del manufatto prefabbricato; c) la costruzione dell opera deve essere contenuta nei limiti dell area concessa; d) epigrafe e fotografie da posizionarsi su lastra orizzontale o stele; e) croce o altro simbolo in rilievo su lastra orizzontale a stele rilievo massimo cm. 10; f) foro portafiori dimensioni massime cm. 15 di lato o diametro, cm. 20 di altezza; g) coperchio copri incasso per luce votiva su lastra orizzontale dim. massime cm. 15 x 10, altezza cm

15 h) Nei campi comuni per adulti i copri tomba (lastra orizzontale) avranno misure pari a 120 x 80 cm., mentre dovrà essere lasciata scoperta, per favorire l azione degli agenti atmosferici, la superficie restante di 0,80 mq.; i) Nei campi comuni per bambini i copri tomba (lastra orizzontale) avranno misure pari a 90 x 50 cm., mentre dovrà essere lasciata scoperta, per favorire l azione degli agenti atmosferici, la superficie restante di 0,30 mq.; j) Nei campi comuni per salme inconsunte non saranno ammessi i copri tomba (lastra orizzontale) per favorire l azione degli agenti atmosferici, la superficie dell area in concessione delle dimensioni di 220 x 80 cm. potrà essere delimitata da un cordolo di pietra con altezza e spessore di 10 cm. 5. Per la realizzazione dei monumenti i materiali da impiegare sono la pietra, il granito e il marmo, con esclusione del ceppo, delle arenarie, delle puddinghe, dei calcari teneri, della finta pietra, comunque devono essere della qualità e misura idonea ai requisiti di durata, di buona manutenzione e comunque consoni all ambiente. 6. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall Ufficio Tecnico comunale. Nell autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati. L autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale cimiteriale. 7. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l allineamento con quelle già esistenti, rispetto le eventuali disposizioni impartite dall ufficio preposto. 8. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzosa. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione. 9. L Ufficio Tecnico Comunale provvederà nel corso o al termine dei lavori a verificare se le opere sono conformi al progetto approvato e, in caso di difformità, il dirigente competente disporrà l ordine di sospensione dei lavori. Conseguentemente il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per tali inadempienze, previa emanazione di apposita ordinanza del Sindaco nei confronti del concessionario per l esecuzione delle opere necessarie per rendere la costruzione conforme alle prescrizioni stabilite dalla normativa in materia. 10. I privati possono eseguire direttamente o fare eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione ed ornamentazione delle sepolture di loro spettanza. 8. Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l impiego come portafiori, di barattoli di recupero, se non decorosamente verniciati. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purchè eseguita a smalto, il collocamento di piantine e sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi contigui. Articolo 35 Lapidi per colombari 1. Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti ed accessori vari secondo le modalità di seguito descritte: a) gli accessori potranno essere in marmo, bronzo o altro metallo e dovranno essere limitati al portalampada votiva, portafiori, portaritratti, oltre alla croce e le epigrafi riportanti le date di nascita e di morte; b) detti accessori dovranno essere limitati come dimensioni, localizzati agli angoli della lapide e assolutamente non potranno essere uniti tra di loro con motivi scultorei e non dovranno sporgere dalle fasce esterne; 15

16 c) la posa di opere artistiche (bassorilievi, mosaici ecc.) sarà autorizzata dall Ufficio Tecnico comunale competente. Articolo 36 Epigrafi 1. Sulle sepolture deve essere riportato il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto, tali oneri saranno a carico del concessionario. 2. Le epigrafi non potranno essere dipinte o verniciate, ma incise o eseguite mediante l applicazione di caratteri di bronzo, ottone, alluminio anodizzato o acciaio inox o altro materiale riconosciuto idoneo dall Ufficio preposto, esse sono ammesse anche per i feti. 3. Ogni epigrafe approvata dall ufficio competente deve contenere le sole generalità del defunto, le rituali espressioni brevi o i simboli ed emblemi consoni al culto dei morti. 4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in latino, ebraico e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano. 5. Le modifiche ad epigrafi esistenti vanno parimenti autorizzate. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome, cognome e le date di nascita e morte. Le donne coniugate possono essere indicate con i due cognomi. Articolo 37 Rimozione manufatti e ornamenti 1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all albo Pretorio del comune e all albo cimiteriale per un mese, sono rimossi d ufficio i monumenti e le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da renderle non confacenti o non conformi allo scopo per il quale vennero collocate. Senza obbligo di nessun avviso sono ritirati o rimossi d ufficio dalle tombe tutti gli oggetti che si estendano fuori dagli spazi di competenza o che, in qualunque forma, non si addicano al decoro del Cimitero. 2. Gli ornamenti di fiori e piante devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale cimiteriale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati. 3. E vietato il posizionamento di vasi di fiori sulla pavimentazione dei corridoi dei colombari. Nel mancato rispetto della disposizione, il personale del cimitero provvederà alla rimozione degli stessi. Il diritto alla permanenza di un monumento funebre, di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione di termine della rotazione ordinaria, se in campo comune, o con la scadenza per qualsiasi motivo della concessione della sepoltura privata. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione, diventano a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del Comune. Gli oggetti non aventi nessun valore artistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico sono depositati in luogo idoneo. Le fotografie e altri ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura, sono conservati per un periodo di sei mesi entro il quale la famiglia può ritirarli senza alcuna formalità. 4. L Ufficio può disporre o concedere su richiesta che sia conservato il monumento o la lapide di una sepoltura privata scaduta se non prelevata dai proprietari. Il nuovo concessionario è impegnato a conservare dette opere modificando unicamente le iscrizioni e le epigrafi. CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Articolo 38 Esumazioni ordinarie e straordinarie Esumazioni ordinarie 1. Le esumazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione solo comunque non prima che siano passati almeno 10 anni dalla inumazione. 16

17 2. le esumazioni ordinarie sono regolate dal Comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s intende favorevole. 3. Delle operazioni di esumazione ordinaria allo scadere della concessione, è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all Albo Pretorio e all ingresso del Cimitero, per almeno sei mesi, compresa la festività dei morti, degli elenchi delle sepolture in scadenza, un contrassegno o stampigliatura in modo ben visibile, sulle cappelle, tombe, loculi (colombari) in scadenza. 3a. L inizio delle attività di cui al comma 3 del presente articolo verranno comunicate a mezzo di raccomandata AR da spedire all ultimo indirizzo conosciuto del parente più prossimo in linea retta sino al secondo grado. 4. Con le pubbliche affissioni di cui al comma precedente viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, le modalità ed i termini in base ai quali gli aventi titolo possono esercitare il diritto di rinnovo della concessione, nonché il trattamento prestabilito dei resti. 5. A seguito di esumazione ordinaria le ossa che si rinvengono devono essere raccolte e depositate nell ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassettine di zinco con caratteristiche conformi all art. 36 comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1990 N sull esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente e dal comma 1 dell art. 85 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà: a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere a seguito del rinnovo della concessione; b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti ove previsto) in contenitori di materiale biodegradabile per un minimo di 5 anni; c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione, Le ossa dovranno essere poste in un contenitore facilmente combustibile con riportato all esterno nome, cognome e data di morte del defunto. Tale contenitore per il trasporto fuori dal cimitero dovrà essere racchiuso in cassetta di zinco, come prescritto dal comma 10 e dall art. 36 comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 da rimuoversi prima della cremazione 7. Nei casi a) e b) di cui al precedente punto 6. si possono eseguire sui resti mortali indecomposti da reinumare, i trattamenti con le modalità e nei limiti stabiliti dalla circolare del ministero della sanità del 31 luglio 1998 n. 10 e dall art. 20 comma 10 del Regolamento regione Lombardia n. 6 del 09/11/2004 e s.m.i.. Esumazioni straordinarie 1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell autorità giudiziaria per indagini nell interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell Unità Sanitaria Locale e dell incaricato del servizio di custodia. 2. Salvo i casi ordinati dall autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Articolo 39 Estumulazioni ordinarie e straordinarie 1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. 17

18 a) Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione, comunque non prima che siano passati almeno 30 anni dalla tumulazione per avere un margine di sicurezza che si trovino resti completamente scheletrizzati b) Sono considerate estumulazioni ordinarie anche quelle non inferiori a 20 anni a condizione che vengono richieste dai parenti per procedere alla cremazione dei resti mortali indecomposti. 2. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere si intende favorevole. 3. Delle operazioni di estumulazioni ordinarie allo scadere della concessione, è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all Albo Pretorio e all ingresso del Cimitero, per almeno sei mesi, compresa la festività dei morti, degli elenchi delle sepolture in scadenza, un contrassegno o stampigliatura in modo ben visibile, sulle cappelle, tombe, loculi (colombari) in scadenza. 4. Con le pubbliche affissioni di cui al comma precedente viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, le modalità ed i termini in base ai quali gli aventi titolo possono esercitare il diritto di rinnovo della concessione, nonché il trattamento prestabilito dei resti. 5. A seguito di estumulazione ordinaria, constatata la completa scheletrizzazione si può provvedere all immediata raccolta dei resti mortali che verranno depositati nell ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del Cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassettine di zinco con caratteristiche conformi all art. 36 comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Sull esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente e come previsto dall art. 86 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, sussistono diverse possibilità: a) inumare in campo indecomposti, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile; b) ritumulare nella stessa o in altra sepoltura previo rinnovo e stipula di nuova concessione. In tal caso è d obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell A.S.L. che sovrintende le operazioni cimiteriali constati che le condizioni della salma,per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto rifascio ; c) cremazione, previo assenso degli aventi diritto. I resti mortali dovranno essere posti in un contenitore facilmente combustibile con riportato all esterno nome, cognome e data di morte del defunto. Tale contenitore per il trasporto fuori dal cimitero di esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie sono riposti in contenitori idonei alla destinazione, da rimuoversi prima della cremazione. 7. Nei casi a) e b) di cui al precedente punto 6. si possono eseguire sui resti mortali indecomposti da reinumare, i trattamenti con le modalità e nei limiti stabiliti dalla circolare del ministero della sanità del 31 luglio 1998 n. 10 e dall art. 20 comma 10 del Regolamento regione Lombardia n. 6 del 09/11/2004 e s.m.i.. Estumulazioni straordinarie 1. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi: a) Su ordine dell autorità giudiziaria; b) A richiesta dei famigliari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni. 2. Il Sindaco può autorizzare nel periodo di tempo dal 01 ottobre al 30 aprile l estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il responsabile del 18

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