I.M.U. ATTENZIONE: PRIMA DI EFFETTUARE IL CALCOLO CONSULTARE LA VOCE NOVITÀ DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA NOTE INFORMATIVE

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1 I.M.U. ATTENZIONE: PRIMA DI EFFETTUARE IL CALCOLO CONSULTARE LA VOCE NOVITÀ DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA NOTE INFORMATIVE L'imposta municipale propria prevista dal D. Lgs. n. 23/2011 a decorrere dal 2014, è stata anticipata, in via sperimentale, a partire dall'anno 2012 con il D.L. n. 201 del 06/12/2011, con decorrenza PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il possesso a titolo di proprietà o diritto reale di godimento di fabbricati (compresa abitazione principale e relative pertinenze ed i fabbricati rurali, siano essi abitativi che strumentali), aree fabbricabili e terreni agricoli nel territorio del Comune. DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE: è l unica unità immobiliare dove il contribuente dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Se l abitazione principale è composta da più unità immobiliari, il diritto all aliquota ridotta spetta ad una sola unità a meno che non si sia provveduto ad una fusione catastale. DEFINIZIONE DI PERTINENZA: vale la disciplina civilistica di cui all art. 817 del Codice Civile: Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate. SOGGETTI PASSIVI Soggetti passivi dell'imposta sono il PROPRIETARIO di immobili di cui al comma 2 dell'art. 1, ovvero il TITOLARE DI DIRITTO REALE DI USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE, ENFITEUSI, SUPERFICIE, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. (Art. 3 comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504) Per gli immobili concessi in LOCAZIONE FINANZIARIA, soggetto passivo è il LOCATARIO. In caso di fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di CONCESSIONE su aree demaniali soggetto passivo è il CONCESSIONARIO. (Art. 3 comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504) In caso di COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA, soggetto passivo è LA COOPERATIVA stessa, la quale rimane soggetto passivo anche dopo l'assegnazione dell'alloggio al socio. In caso di COOPERATIVE A PROPRIETÀ DIVISA il soggetto passivo è la cooperativa fino al momento dell'assegnazione dell'alloggio al socio. DALLA DATA DI ASSEGNAZIONE dell'alloggio, soggetto passivo diventa il SOCIO ASSEGNATARIO, in quanto in capo a quest'ultimo sorge un diritto che può essere assimilato al diritto di abitazione. (RM Finanze del 15 settembre 1976 n. 10/9)

2 BASE IMPONIBILE Il valore dei fabbricati su cui si applica la nuova imposta si determina moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5% dei seguenti coefficienti: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10, l imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l imposta comunale sugli immobili; per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusi quelli D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013; - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Per i fabbricati di impresa non iscritti in catasto, il valore è costituito da quello contabile risultante dalle scritture contabili. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, la base imponibile, ai fini del calcolo dell acconto, è costituita tenendo conto della rendita di unità similari già iscritte in catasto. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135 [***]. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. Per le aree edificabili, il valore è costituito da quello di mercato (verificare tabelle valori Comune) [***coefficiente modificato dal D.L. 16/2012 (in origine 130)] ALIQUOTE E DETRAZIONI (commi , art. 13, D.L. 201/2011) L aliquota di base dell imposta è pari allo 0,76%. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. L aliquota è ridotta allo 0,4% per l abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. L aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%. I Comuni possono ridurre l aliquota di base (0,76%) fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. La detrazione di 200,00 è riconosciuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ed è maggiorata di 50,00 (fino ad un massimo di 400,00 = 8 figli) per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (decade il giorno del compimento del 26 anno di età) purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

3 Aliquota Descrizione Detrazione abitazione principale Ulteriore detrazione figli fino a 26 anni residenti nell'abitazione 0,4% ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 200,00 50,00 per ogni figlio (max 400,00) 0,4% ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE POSSEDUTE DA CONIUGE CHE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE LEGALE, ANNULLAMENTO, SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, NON RISULTA ASSEGNATARIO DELLA CASA CONIUGALE A CONDIZIONE CHE IL SOGGETTO PASSIVO NON SIA TITOLARE DI DIRITTO DI PROPRIETA' O DI ALTRO DIRITTO REALE SU UN IMMOBILE DESTINATO AD ABITAZIONE PRINCIPALE SITUATO NELLO STESSO COMUNE OVE E' UBICATA LA CASA CONIUGALE. 200,00 50,00 per ogni figlio (max 400,00) 0,76% ALLOGGI E PERTINENZE POSSEDUTI DA EX IACP E DA COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA'INDIVISA ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOCI ASSEGNATARI (art. 8 comma 4 D.Lgs. 504/1992). 200,00 0,2% FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993 convertito con L. n. 133/1994). 0,76% ORDINARIA (rientrano in questa casistica tutti gli altri fabbricati tra cui anche quelli concessi in comodato a parenti, i terreni agricoli e le aree fabbricabili) VERSAMENTI MESI DI POSSESSO L'IMPOSTA È DOVUTA dai soggetti passivi per anni solari PROPORZIONALMENTE ALLA QUOTA ED AI MESI DELL'ANNO NEI QUALI SI È PROTRATTO IL POSSESSO; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. (comma 2 - art. 9 - D.Lgs. n. 23/2011) SCADENZE I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in DUE RATE delle quali LA PRIMA, ENTRO IL 16 GIUGNO, e LA SECONDA ENTRO IL 16 DICEMBRE, A SALDO DELL'IMPOSTA DOVUTA PER L'INTERO ANNO, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. RESTA in ogni caso nella FACOLTÀ DEL CONTRIBUENTE PROVVEDERE AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DOVUTA IN UNICA SOLUZIONE ANNUALE, DA CORRISPONDERE ENTRO IL 16 GIUGNO. (comma 3 - art. 9 - D.Lgs. n. 23/2011) VERSAMENTO Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate, pubblicato in data , sono state individuate le modalità di versamento dell IMU che deve essere effettuato tramite modello F24. Inoltre, con risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012, sono stati istituiti i codici necessari per il versamento dell imposta, inclusi gli interessi e le sanzioni in caso di ravvedimento. Si precisa che in tal caso le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all imposta dovuta.

4 codice denominazione tributo 3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 COMUNE 3913 IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE 3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni COMUNE 3915 IMU - imposta municipale propria per i terreni STATO 3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE 3917 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO 3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati COMUNE 3919 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO 3923 IMU - imposta municipale propria INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE 3924 IMU - imposta municipale propria SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE I codici di cui sopra sono attivi dal 18 aprile ARROTONDAMENTO Si ricorda che gli importi totali da versare, così come definito dal comma 166, art. 1 della Legge Finanziaria 2007 n. 296/06, devono essere arrotondati all'euro (per difetto se inferiori a 49 centesimi, per eccesso se superiori). IMPORTI MINIMI Non è dovuto alcun versamento se l imposta totale annua è inferiore ad 10,33. DICHIARAZIONI Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle Finanze, sentita l'associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità. (comma 6 - art. 9 - D.Lgs. n. 23/2011) NOVITÀ INTRODOTTE NELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 16/2012 Calcolo della rata di giugno con riferimento alle aliquote base come da tabella su esposta. Acconto non dovuto per i fabbricati rurali strumentali se non sono ancora accatastati (scadenza accatastamento 30/11/2012). Il pagamento dell IMU dovrà essere eseguito a conguaglio entro la scadenza del 17/12/2012. Acconto versato nella misura del 30% per i fabbricati rurali strumentali accatastati. Possibilità per i proprietari di abitazione principale di eseguire il pagamento dell IMU in 3 rate: al 18/06/2012, al 17/09/2012 e al 17/12/2012. Rata a saldo calcolata e versata a conguaglio sulla base delle aliquote definitive fissate da Stato e Comune. Possibilità per i Comuni di fissare le aliquote e le detrazioni definitive entro il 30/09/2012. Possibilità dello Stato di modificare aliquote e detrazioni entro il 10/12/2012. Riduzione della base imponibile del 50% per i fabbricati di interesse storico ed artistico. Riduzione della base imponibile del 50% per i fabbricati inagibili ed inabitabili.

5 Passa da 130 a 135 il moltiplicatore da utilizzare per il calcolo della base imponibile dei terreni agricoli e viene specificato che il moltiplicatore 110 spetta per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, quando posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Introduzione del meccanismo di riduzione di imposta per scaglioni per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP) e Società agricole. I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sia persone fisiche che società, sono considerati non fabbricabili. Alloggi ex IACP e delle cooperative a proprietà indivisa: versamento spettante totalmente al Comune. L obbligo di presentazione, entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso, o di variazioni rilevanti dei dati ai fini della determinazione dell IMU, di un apposita dichiarazione da parte del proprietario dell immobile (secondo il modello che verrà definito con apposito Decreto, in attuazione dell art.9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011). La dichiarazione, in assenza di modificazioni di dati che incidano sull ammontare dell imposta dovuta, è efficace anche per gli anni a venire. Per gli immobili posseduti al 1 gennaio 2012, la citata dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre L aliquota agevolata e le detrazioni spettano esclusivamente se il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nella medesima unità immobiliare (una sola abitazione principale per nucleo familiare). In caso di separazione o divorzio deve versare l IMU il coniuge che abita la casa anche se non è proprietario (diritto di abitazione). LE REGOLE IMU PER I FABBRICATI RURALI Abitazione principale del contribuente e pertinenze Abitazione rurale affittata Abitazione dei dipendenti dell impresa agricola Fabbricato strumentale (3) Terreno posseduto e condotto da CD o IAP iscritto alla previdenza (4) Terreno condotto da soggetto privo dei requisiti (4) Aliquota Detrazioni/Riduzioni Misura acconto (1) Saldo 200, ,00 1/3 entro il 18/6, 1/3 0,4% per ogni figlio entro il 17/9 oppure under 26 (2) 50% entro il 18/6 0,76% Nessuna 50% entro il 18/6 0,2% Nessuna 30% entro il 18/6 0,2% Nessuna 30% entro il 18/6 0,76% (5) Per scaglioni 50% entro il 18/6 0,76% (6) Nessuna 50% entro il 18/6 A conguaglio entro il 17/12 sulla base delle aliquote e delle detrazioni adottate, definitivamente, dal Comune entro il 30/9 PER IL CALCOLO DELL IMU IN PROPRIO È POSSIBILE EFFETTUARE IL CALCOLO DELL IMU DIRETTAMENTE DAL SITO DEL COMUNE DI BOLZANO VICENTINO [ ]

6 SCADENZE IMPORTANTI 18 GIUGNO 2012 PRIMA RATA Entro questa data va versato l acconto dell IMU, pari al 50% dell imposta calcolata applicando le aliquote e detrazioni base. Per l abitazione principale si può versare l acconto nella misura del 33,33%. Sui rurali strumentali è pari al 30%. 30 NOVEMBRE 2012 ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI Termine per iscrivere al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali (case e altre costruzioni) ancora censiti al catasto dei terreni. Per questi fabbricati, l acconto IMU non è dovuto: si paga tutto a dicembre. 17 SETTEMBRE 2012 SECONDA RATA Entro questa data va versata la seconda rata pari al 33,33% per i proprietari di abitazioni principali che scelgono di pagare l IMU in tre rate. L imposta va calcolata applicando le aliquote e detrazioni base. 17 DICEMBRE 2012 CONGUAGLIO Entro questa data va versato il saldo dell IMU. L imposta dovrà essere calcolata su base annua in base alle aliquote definitive fissate da Stato e Comune sottraendo quanto già versato in acconto.

7 Esempio di calcolo IMU CON ALIQUOTE BASE STABILITE DAL D.L. 201/2011: PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVA PERTINENZA Base imponibile = Rendita catastale x 5% x 160 Imposta annua = Base Imponibile x 0,4% x % possesso x mesi possesso Imposta annua da pagare = Imposta annua detrazione ulteriore detrazione per figli Tipo Abitazione principale Cat. % Possesso Rendita catastale Base Imponibile Imposta annua aliquota 0,4% Detrazione (per 12 mesi) Ulteriore detrazione per figlio (per 12 mesi) Mesi possesso Imposta annua da pagare A3 100,00% 932, ,60 626,44 200,00 50, ,44 Pertinenza C6 100,00% 68, ,56 45, ,81 Totale 422,25 PER ALTRI FABBRICATI Base imponibile = Rendita catastale x 5% x 160 Imposta annua ERARIALE = Base Imponibile x 0,38% x % possesso x mesi possesso Imposta annua COMUNALE = Base Imponibile x 0,38% x % possesso x mesi possesso Tipo Cat. % Possesso Rendita catastale Base Imponibile Imposta annua erariale 0,38% 27,78 Altro fabbricato C6 100 % 43, ,36 Imposta annua totale 55,56 Imposta annua comunale 0,38% 27,78 NOTA BENE: NEL CASO IN CUI IL COMUNE STABILISSE UN ALIQUOTA SUPERIORE ALLO 0,76%, AD ESEMPIO 0,85%, PROCEDERE AL SEGUENTE CALCOLO: Base imponibile = Rendita catastale x 5% x 160 Imposta annua ERARIALE = Base Imponibile x 0,38% x % possesso x mesi possesso Imposta annua COMUNALE = Base Imponibile x 0,47% x % possesso x mesi possesso Tipo Altro fabbricato Cat. % Possesso Rendita catastale Base Imponibile C6 100 % 43, ,36 Imposta annua erariale 0,38% 27,78 Imposta annua comunale 0,47% 34,36 Imposta annua totale 62,14

8 Esempio di compilazione del modello F24:

9 VISURE CATASTALI Si ricorda ai cittadini che il Servizio Tributi non fornisce il servizio di rilascio delle visure catastali, pertanto chi avesse necessità di ottenere delle visure catastali deve rivolgersi all'agenzia del Territorio. Recapiti Indirizzo: Via Giuseppe Zampieri, Vicenza Telefono: Fax: Posta elettronica certificata:

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