LA NUOVA DISCIPLINA FISCALE DELLA PRIMA CASA (IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LA NUOVA DISCIPLINA FISCALE DELLA PRIMA CASA (IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE)"

Transcript

1 Fiscalità Edilizia LA NUOVA DISCIPLINA FISCALE DELLA PRIMA CASA (IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE) 1 marzo 2001

2 Il trattamento fiscale agevolativo concernente l acquisto della cosiddetta prima casa ha formato oggetto nell ultimo ventennio -il primo intervento risale alla Legge 168/1982- di un ampia e variegata serie di provvedimenti normativi che, in mancanza di un adeguato coordinamento tra i diversi regimi introdotti, ha determinato un quadro complessivo di difficile ricostruzione. Anche la giurisprudenza si è più volte pronunciata sul tema, tentando di recuperare una visione d insieme delle successive stratificazioni legislative e affermando alcuni principi fondamentali all applicazione del disposto agevolativo. Con il presente documento prenderemo in esame le più recenti disposizioni legislative in materia analizzando gli elementi di maggior significato innovativo rispetto alla disciplina finora vigente, tenendo inoltre presente a questo scopo anche i chiarimenti offerti dall Amministrazione Finanziaria. Novità Legislative Legge ARTICOLO ARGOMENTO PRASSI Legge 342/2000 Art.66 Modifiche al regime di agevolazione fiscale per C.M , n.207/e l accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia Legge 342/2000 Art.69, commi 3-4 Norme in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni Legge 388/2000 Art.2, comma 1 lett. a)-b) Deduzione della rendita catastale per l immobile adibito ad abitazione principale C.M , n.207/e C.M , n.1/e Legge 388/2000 Art.2, comma 1 lett. f) Detrazione d imposta per gli interessi passivi gravanti su mutui ipotecari stipulati per l acquisto dell abitazione principale C.M , n.1/e; C.M , n.7/e Legge 388/2000 Art.2, comma 5 Deduzione della rendita catastale per l immobile adibito ad abitazione principale, nell ipotesi di cooperativa edilizia, anche a proprietà indivisa C.M , n.1/e Legge 388/2000 Art.33, comma 12 Termini del cambio di residenza nel comune in cui è situato l immobile acquistato con le agevolazioni prima casa C.M , n.1/e; C.M , n.6/e 1. La normativa in materia prevede che, ove sussistano i requisiti prescritti alla nota II-bis all art.1, Parte I della Tariffa allegata al DPR 131/1986, il trasferimento a titolo oneroso del diritto di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso od abitazione di casa di abitazione è soggetto alle seguenti imposte: - imposta di registro: 3%; - imposta ipotecaria (o più precisamente di trascrizione): Lit ; - imposta catastale: Lit ; - imposta INVIM (maturata fino al 31/12/1992): riduzione al 37.5%. Pag.2/24

3 Nel caso invece di atto soggetto ad IVA 1, per il medesimo trasferimento l imposizione è costituita da: - IVA: 4%; - imposta di registro: Lit ; - imposta ipotecaria (o più precisamente di trascrizione): Lit ; - imposta catastale: Lit ; - imposta INVIM (maturata fino al 31/12/1992): riduzione al 37.5%. 2. Tali benefici fiscali spettano però se si è in presenza di alcune condizioni fondamentali: 1. trasferimento di un abitazione non di lusso 2 ; 2. trasferimento a titolo oneroso o a titolo gratuito (esclusivamente in relazione alle imposte ipotecaria e catastale di cui all art.69, commi 3-4 della Legge 342/2000) del diritto di proprietà oppure di atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell usufrutto, dell uso e dell abitazione; 3. ubicazione dell immobile: (a) nel territorio del Comune in cui l acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi (ex art.33, comma 12 della Legge 388/2000) dall acquisto la propria residenza (la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall acquirente nell atto di acquisto); (b) nel territorio del Comune in cui l acquirente svolge la propria attività; (c) nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l attività il soggetto da cui il contribuente dipende, se questi sia stato trasferito all estero per ragioni di lavoro; (d) nell intero territorio nazionale, nel caso in cui l acquirente sia cittadino italiano emigrato all estero; (e) nell intero territorio nazionale, nel caso in cui l acquirente appartenga in servizio permanente alle Forze armate ad ordinamento militare o alle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile, senza necessità della 1 Dal disposto dell art.10, n. 8-bis) del DPR 633/1972 si può dedurre l ambito di applicazione dell IVA relativamente alle cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa per il quale sono soggette a tale tributo le operazioni effettuate da: imprese costruttrici; imprese che hanno eseguito sugli immobili, anche attraverso imprese appaltatrici, interventi di recupero di cui all art.31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 457/1978; imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle porzioni degli stessi. Quanto al principio dell alternanza IVA-Imposta di Registro, così come stabilito dagli artt.5 e 40 del DPR 131/1986, deve precisarsi che l assoggettamento all IVA esclude l applicazione dell Imposta di Registro in misura proporzionale ma è comunque dovuta l imposta in misura fissa. 2 Così come individuata dal D.M. 2 agosto Ai fini dell agevolazione non è necessario che l immobile rappresenti per l acquirente l abitazione principale. Pag.3/24

4 dichiarazione di voler stabilire la residenza nello stesso entro i suddetti diciotto mesi (ex art.66, comma 1 della Legge 342/2000). 4. che, nell atto di acquisto, l acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l immobile da acquistare; Fiscalità edilizia 5. che, nell atto di acquisto, l acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa. 3. Il Legislatore è intervenuto incisivamente sul tema dei requisiti soggettivi necessari all applicazione dell agevolazione. Innanzitutto, in occasione della riforma della disciplina delle successioni e donazioni, la Legge 342/2000 stabilisce infatti, al comma 3 dell art.69 (Allegato 1), che le imposte ipotecaria e catastale sono applicate in misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione od il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando in capo al beneficiario o, in caso di pluralità, ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni predette in materia di acquisto della prima abitazione. A tal fine è previsto che i soggetti beneficiari, intenzionati a fruire dell agevolazione, siano obbligati, nella denuncia di successione o nell atto di donazione, a rendere le dichiarazioni necessarie di cui alla nota II-bis, lettere a), b) e c), dell art.1 della Tariffa. Qualora l immobile per cui si è ottenuta l agevolazione sia oggetto di trasferimento prima del termine quinquennale, previsto dal comma 4 della suddetta nota II-bis, senza procedere entro un anno al riacquisto (anche in questa ipotesi, a titolo oneroso - giustificazione legittima per l esclusione dalla decadenza, in virtù dell investimento necessario 3 ) di immobile ad uso abitativo da adibire a propria abitazione principale, ovvero le dichiarazioni rese risultino mendaci, il contribuente decadrà del beneficio concesso. La norma incide esclusivamente sulla misura delle imposte ipotecaria e catastale, ma innovando il regime tributario applicabile, differenzia il trasferimento a titolo gratuito, mortis causa o inter vivos, dal trasferimento a titolo oneroso. In quest ultimo caso, infatti, esclusivamente l avente causa, in possesso dei requisiti prima casa, ha diritto all agevolazione per il valore al medesimo spettante, mentre per il resto dei beneficiari si applica la tassazione ordinaria. Il Legislatore ha invece legittimato l ipotesi di trasferimento a titolo gratuito a favore di più soggetti beneficiari, consentendo che il beneficio fiscale si applichi a tutti gli aventi causa, per l intero valore dell abitazione e delle eventuali pertinenze, come chiarito dalla C.M. 16 novembre 2000 n.207/e (Allegato 2) nella quale si precisa che lo stesso regime fiscale previsto per l abitazione si estende alle pertinenze con i limiti di cui al comma 3 4 della più volte citata nota II-bis. 3 Lo stesso Ministero delle finanze precisa la necessaria onerosità del riacquisto di immobile ad uso abitativo affinché sia esclusa per il beneficiario della successione o della donazione la decadenza dell agevolazione: C.M. 26 gennaio 2001, n.6/e: quesito n Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese Pag.4/24

5 Il Ministero delle finanze ha poi reso noto, in occasione di Telefisco 2001, che, nel caso in cui attraverso la successione o la donazione, sia stato trasmesso ad uno dei beneficiari l usufrutto dell abitazione e ad un altro la nuda proprietà e soltanto uno dei due possieda i requisiti necessari, le imposte ipotecaria e catastale si applicano comunque in misura fissa, ribadendo così il principio secondo il quale tutti i beneficiari di un trasferimento a titolo gratuito debbano usufruire del trattamento agevolativo. 4. L art.33, comma 12 della Legge 388/2000 (Allegato 3) prescrive un altra importante novità in relazione alle condizioni soggettive necessarie al fine di beneficiare delle agevolazioni prima casa. La norma estende da 12 a 18 mesi il termine entro cui è possibile per l acquirente stabilire la residenza nel comune in cui è ubicato l immobile oggetto dell agevolazione, a partire dal 1 gennaio Come precisato dall Amministrazione finanziaria con la C.M. 3 gennaio 2001, n.1/e (Allegato 4), la modifica interviene sia ai fini dell applicazione delle aliquote agevolate dell Imposta di Registro sia ai fini dell IVA, nelle ipotesi che i trasferimenti siano soggetti a tale tributo. La decorrenza della disposizione, è stato successivamente chiarito nella C.M. 26 gennaio 2001, n.6/e (Allegato 5), si riferisce agli atti stipulati (comprese le donazioni) o autenticati a partire dal 1 gennaio Nell ipotesi poi che l immobile sia acquisito tramite contratto d appalto, in mancanza di un atto formale attraverso il quale sia manifestata la volontà dell acquirente a stabilire la residenza presso l immobile acquistato, è stato specificato che detto termine deve ritenersi utile dalla consegna dello stesso. 5. Sempre in tema di requisiti prima casa, il Collegato alla Finanziaria 2000 (Legge 342/2000) al comma 1 dell art.66 prevede che il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ad ordinamento militare e quello appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile abbia diritto alla riduzione delle Imposte di Registro (3%) e sul Valore Aggiunto (4%) per le unità abitative non di lusso, qualora ricorrano le altre condizioni previste dalla nota II-bis, senza che sia richiesta la condizione di residenza nel comune in cui è situato l immobile e senza la conseguente necessità di stabilirla entro 18 mesi dall acquisto. In altri termini, la suddetta disposizione assimila il personale delle Forze armate e di polizia ai cittadini italiani emigrati all estero, a favore dei quali è concessa simile facilitazione. Tale norma sembra esser stata introdotta, come spiega il Ministero delle finanze, per rispondere alla necessità di valorizzare il ruolo istituzionale svolto dal predetto personale, anche in considerazione dei frequenti spostamenti che gli stessi sono chiamati ad effettuare sul territorio nazionale. Allo stesso principio si ispira anche il disposto del comma 2 dell art.66 che ammette per gli stessi soggetti la detrazione degli interessi passivi sui mutui ipotecari contratti per l acquisto o la costruzione dell immobile, senza che gli interessati siano tenuti ad adibire lo stesso a propria abitazione principale. Resta comunque fermo il limite dell importo complessivo di Lit tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell acquisto agevolato. Pag.5/24

6 6. Le novità sul tema delle agevolazioni prima casa non si esauriscono con le modifiche ai requisiti soggettivi di cui sopra. La Legge Finanziaria 2001 (art.2, comma 1 lettere a) e b) della Legge 388/2000) riconosce infatti, attraverso la modifica dell art.10, comma 3-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986), la deduzione relativa all abitazione principale e alle relative pertinenze fino all ammontare dell intera rendita catastale degli immobili in questione. Viene pertanto superato il valore massimo di Lit , entro il quale la deduzione era finora ammessa, con l effetto sostanziale di escludere completamente, dall anno d imposta 2000, tale reddito dall assoggettamento ad IRPEF. Degna di nota, secondo gli esperti 5, è la circostanza per cui il Legislatore ha preferito non fissare l esclusione definitiva dalla base imponibile IRPEF del valore corrispondente alla suddetta rendita, bensì la necessità di computo al fine di neutralizzarne gli effetti economici attraverso la citata deduzione di corrispondente ammontare. L importo in questione deve essere rapportato al periodo dell anno durante il quale sussiste la destinazione ad abitazione principale ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Stessa disposizione è posta anche a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, come stabilito nel comma 5 sempre dell art.2, che potranno dedurre un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze. Viene inoltre sostituito l ultimo periodo del suddetto comma 3-bis dell art.10 che sancisce la non rilevanza, ai fini della definizione dell abitazione principale, delle variazioni della stessa, se dipendenti da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l unità immobiliare non risulti locata. Il Legislatore ha tentato di superare i vincoli posti nella formulazione precedente che, introdotta dall art.6, comma 1 lett.a) della Legge 488/1999, indicava come abitazione principale l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza nei suddetti ricoveri permanenti. Il testo ora più generico non dà indicazioni precise sulla categoria di soggetti a favore dei quali questa disposizione viene dettata ma non sembra comunque semplificare il disposto. Viene infatti mantenuto il concetto di ricovero permanente come vincolo alla fruizione del beneficio fiscale, e in relazione alla condizione di non locazione dell immobile, nulla viene precisato in ordine a tutti gli altri titoli in forza dei quali l immobile viene reso disponibile ai terzi non proprietari (per esempio l usufrutto). 7. Nella Finanziaria 2001, ancora, trovano spazio ulteriori novità relative alla detraibilità degli interessi passivi sui mutui ipotecari stipulati per l acquisto dell abitazione principale. La lettera f) del comma 1 dell art.2, Legge 388/2000, introduce sostanziali variazioni al disposto dell art.13-bis, comma 1 lett.b) del TUIR, in materia di detrazioni per oneri. Nulla varia per quel che riguarda i limiti alla detraibilità dei mutui ipotecari dal valore lordo dell imposta sui redditi dovuta: questi restano infatti pari al 19% su un valore massimo di Lit di interessi passivi più i relativi costi accessori, nonché le quote di rivalutazione 5 A tal proposito si veda la rivista Il Fisco, n.4/2001, pp Pag.6/24

7 dipendenti da clausole d indicizzazione (vale a dire un massimo di Lit annue di sconto sulle imposte dei redditi). L importo massimo dovrà essere ripartito fra gli intestatari del contratto, così come chiarito dal Ministero, in particolare con la C.M. 26 gennaio, n. 7/E (Allegato 6). Sono invece numerosi i cambiamenti intervenuti in termini temporali. In particolare è stato: (a) elevato da 6 a 12 mesi il termine entro il quale l immobile deve essere adibito ad abitazione principale dell acquirente/ contraente il mutuo; (b) elevato da 6 a 12 mesi il periodo massimo che può intercorrere tra la stipula del contratto di mutuo e l acquisto dell immobile. Viene poi introdotta, a decorrere dal periodo d imposta 2001 la possibilità di godere della detrazione per interessi anche nell ipotesi in cui sia contratto un mutuo per l'acquisto di abitazione locata. A questo proposito, l Amministrazione ribadisce la necessità del rispetto di due condizioni: (a) la notifica al conduttore entro tre mesi dall acquisto dell'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione; (b) la destinazione dello stesso immobile ad abitazione principale entro un anno dal rilascio, anche nel caso in cui l immobile venga liberato prima dello scadere del contratto di locazione. La detrazione viene inoltre estesa anche nell ipotesi di acquisto di unità immobiliare destinata ad abitazione principale dei familiari del contribuente, fatta salva la condizione che questi sia comunque titolare del diritto di proprietà dell immobile ed intestatario del contratto di mutuo. Sul tema è rilevante una precisazione fatta dall Amministrazione per cui è beneficiario della detrazione il proprietario dell'unita' immobiliare, e non altri, come nel caso di un genitore che contragga un mutuo per finanziare l'acquisto dell'immobile da parte del figlio. Infatti il primo non potrà usufruire della detrazione prevista per gli interessi passivi, in mancanza di diritto di proprietà sull immobile. Il Ministero ha indicato poi come corretta definizione di familiare, ai fini dell applicazione della citata norma, il comma 5 dell'art.5 dello stesso TUIR, il quale specifica che, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerati familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Le conseguenze di questa modifica ribaltano anche il trattamento riservato al coniuge separato. Infatti, questi deve essere considerato a tutti gli effetti un familiare, quindi resta invariato il diritto alla detrazione degli interessi passivi per il mutuo contratto prima della separazione legale. La detrazione può essere concessa anche al coniuge divorziato, pur non essendo ricompreso fra i familiari, quando l immobile viene utilizzato come abitazione principale dei figli. Nell ipotesi ulteriore che il mutuo sai intestato ad entrambi i coniugi, è previsto che ognuno possa fruire della detrazione per la propria quota d interessi e che, ove uno dei coniugi sia a carico dell altro, quest ultimo possa beneficiare della detrazione spettante per entrambi, a prescindere dalla data di stipula del mutuo. In analogia con quanto disposto in tema di deducibilità del reddito prodotto dall abitazione principale (per l intera rendita catastale), non rilevano ai fini della definizione dell abitazione principale le variazioni della stessa, se dipendenti da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l unità immobiliare non risulti locata. Per questa novità, valgono le medesime osservazioni sopra illustrate. Pag.7/24

8 L ultimo cambiamento è in materia di immobile da ristrutturare. In particolare l agevolazione è concessa soltanto nel caso in cui l immobile acquistato sia oggetto di opere di ristrutturazione individuate dall art.31, comma 1, lett. d), della Legge 457/1978, sempre che sia adibito ad abitazione principale entro 2 anni dall acquisto. La ristrutturazione edilizia comunque dovrà essere comprovata dalla relativa concessione edilizia o da atto equivalente. Nel caso in cui risulti però impossibile fissare presso l immobile la propria dimora abituale per cause imputabili al comune che ritarda nel rilascio delle abilitazioni necessarie, il Ministero ha precisato che si potrà comunque usufruire della detrazione, in virtù della finalità per cui il mutuo è stato precedentemente contratto, ovvero l acquisto dell abitazione principale. Nel caso in cui questo invece fosse stato contratto al fine di costruire o ristrutturare l immobile, si sarebbe più opportunamente applicato il disposto previsto dal comma 1-ter dello stesso art.13-bis 6 del TUIR. 8. Per completezza d informazione, si sottopone all attenzione del lettore anche l intervento dell Amministrazione finanziaria che, con la C.M. 30 novembre 2000, n.219/e (Allegato 7), ha fornito chiarimenti in merito all applicabilità dell aliquota IVA del 4% ai lavori di ampliamento della prima casa. Infatti, per i soggetti in possesso dei più volte citati requisiti prima casa è possibile usufruire dei benefici tributari ai fini dell applicazione dell aliquota IVA agevolata al 4%, anche nel caso in cui commissionino ad un impresa appaltatrice i lavori di costruzione dell immobile, come previsto dal n.39 della Parte II della Tabella A allegata al DPR 633/1972. L aliquota IVA ridotta si applica pertanto alle prestazioni di servizi dipendenti dai contratti d appalto stipulati tra le imprese costruttrici e i soggetti per i quali l immobile costituirà la prima casa. In particolare sui lavori di ampliamento degli immobili, la pronuncia ministeriale ricorda che, ai sensi dell art.1 della Legge 659/1961, le agevolazioni fiscali previste per la costruzione dell immobile abitativo non di lusso si applicano anche all ampliamento ed al completamento di edifici già costruiti od in corso di costruzione. Sulla base di ciò si ritiene che, se la ratio normativa è quella di favorire, attraverso un minor carico fiscale, l acquisizione della prima casa, destinata prevalentemente a dimora abituale dell acquirente, non sembra potersi escludere anche la finalità di agevolare, entro limiti prestabiliti, interventi edilizi volti a migliorare le condizioni di utilizzazione dell immobile. In questo senso sembrano andare anche le disposizioni a favore dell acquisizione delle pertinenze, con atto separato e, quindi, successivo rispetto all acquisto della prima casa. L aliquota agevolata può quindi essere applicata anche per i lavori di ampliamento, a condizione che i lavori, dipendenti da contratto d appalto, siano contenuti nel semplice ampliamento, ovvero: 6 1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma. Pag.8/24

9 (a) che i locali di nuova realizzazione non configurino nuova unità immobiliare né aver consistenza tale da rappresentare successivamente unità immobiliare autonoma; (b) che l abitazione conservi, al completamento dei lavori, le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto Pag.9/24

10 Legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre Suppl. Ord.) Allegato 1 Art. 66. (Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia) 1. Ai fini della determinazione dell aliquota relativa all imposta di registro ed all imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l unità abitativa, prevista dalla nota II-bis dell articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni. 2. La detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, è sempre concessa al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonchè a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile in riferimento ai mutui ipotecari per l acquisto o la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale. Art. 69. (Norme in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni) (omissis) 3. Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n Le dichiarazioni di cui alla nota II bis dell articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rese dall interessato nella dichiarazione di successione o nell atto di donazione. Nel caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace, si applicano le sanzioni previste dal comma 4 della citata nota II-bis dell articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n (omissis) Pag.10/24

11 Circolare del Ministero delle Finanze-Agenzia Entrate del , n.207/e Allegato 2 OGGETTO:Collegato fiscale alla legge finanziaria Primi chiarimenti. (.) Art Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia L articolo 66, comma 1 del collegato dispone modifiche per l accesso al regime agevolato c.d. prima casa, consistente nell aliquota dell imposta di registro al 3% o dell IVA al 4%, per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché per quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile. Il personale di cui trattasi può acquistare l immobile in regime agevolato, quale che sia l ubicazione di questo sul territorio nazionale, senza peraltro dover stabilire entro un anno la propria residenza nel comune in cui è situato l immobile stesso, al pari del cittadino italiano emigrato all estero (cfr. circolare 1/E del 2 marzo 1994). Si rileva, al riguardo, che per poter usufruire di tale agevolazione devono sussistere tutte le altre condizioni di cui all articolo 1 e relativa nota II-bis) della tariffa, parte prima del testo unico concernente l imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n In particolare, la casa di abitazione deve essere non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e l interessato non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l immobile da acquistare nonché, con riferimento a tutto il territorio nazionale, di altra casa di abitazione, neppure per quote, acquistata con le agevolazioni prima casa succedutesi nel tempo. Il comma 2 introduce nel corpo dell articolo 13-bis del TUIR una disposizione agevolativa volta a consentire la detrazione degli interessi passivi sui mutui ipotecari contratti per l acquisto o per la costruzione dell immobile che costituisce l unica abitazione di proprietà del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, indipendentemente dalla circostanza che l immobile medesimo sia adibito ad abitazione principale. Tale norma di favore risponde alla necessità di valorizzare il ruolo istituzionale svolto dal predetto personale anche in considerazione dei frequenti spostamenti che gli stessi sono chiamati ad effettuare sul territorio nazionale, anche in assenza di un ragionevole preavviso, per esigenze connesse al servizio. Ai fini della fruizione della detrazione in argomento, pertanto, resta fermo unicamente il limite dell importo complessivo di lire , non rilevando le altre condizioni previste a regime dall art. 13-bis, comma 1, lett. b). (.) Art Norme in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni (.) Agevolazioni nella determinazione delle imposte dovute Pag.11/24

12 L art. 69, comma 3, del collegato" ha esteso l agevolazione c.d. prima casa anche agli immobili trasferiti a titolo gratuito mortis causa o inter vivos, sia pure con riferimento alle sole imposte ipotecarie e catastali. Viene, infatti, prevista l applicazione dei suddetti tributi in misura fissa qualora i trasferimenti derivanti da successione o donazione abbiano ad oggetto la proprietà di fabbricati destinati ad abitazione principale non di lusso e diritti immobiliari relativi agli stessi. Lo stesso trattamento tributario è stabilito anche per l ipotesi di costituzione o trasferimento di diritti immobiliari sulla medesima tipologia di abitazione. L agevolazione è concessa qualora in capo al beneficiario ovvero, nel caso in cui l immobile risulti trasferito a più beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano tutti i requisiti e le condizioni previsti in materia di acquisto della prima abitazione dall articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n L immobile, pertanto, deve essere ubicato nel territorio del comune in cui il beneficiario (o uno dei beneficiari) ha o stabilisce, entro un anno dalla data di apertura della successione ovvero dalla data dell atto di donazione, la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività. Si rinvia alle precisazioni impartite con circolare n. 1/E del 2 marzo Altro requisito soggettivo necessario per l applicazione dell agevolazione è che il beneficiario (o uno dei beneficiari) non sia titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata con il beneficio c.d. prima casa e che non sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l immobile trasferito. Nel comma 4 dell articolo 69 in commento è previsto che l interessato - cioè il soggetto che intende fruire dell agevolazione - per poterne beneficiare deve rendere nella denuncia di successione o nell atto di donazione tutte le dichiarazioni di cui alla nota II-bis), lettere a), b) e c), dell articolo 1 della tariffa. Come previsto dal comma 4 della richiamata nota II-bis), il contribuente decade dal beneficio qualora rivenda l immobile oggetto di agevolazione prima che siano decorsi cinque anni dalla data di acquisizione. Nel caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace, tornano applicabili le sanzioni previste nella citata nota II-bis) che, come è noto, sono stabilite in ragione del 30 per cento delle imposte calcolate nella misura ordinaria. Si precisa, infine, che sulla differenza d imposta, recuperata dall ufficio, devono essere corrisposti anche gli interessi. E appena il caso di ricordare che lo stesso regime fiscale previsto per l abitazione prima casa è esteso anche alle pertinenze con i limiti di cui al comma 3 della più volte citata nota II-bis). (.) Pag.12/24

13 Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre Supplemento Ordinario n. 219 Fiscalità edilizia Allegato 3 CAPO II DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE Art. 2. (Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni) 1.Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: "fino a lire " sono sostituite dalle seguenti: "fino all'ammontare della rendita catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative pertinenze,"; nel medesimo comma il secondo periodo e' soppresso; b) all'articolo 10, comma 3-bis, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata"; (omissis) f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per oneri: 1) al primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno"; 2) al secondo periodo, le parole: "nei sei mesi antecedenti o successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno precedente o successivo"; 3) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale"; 4) al quarto periodo, le parole: "il contribuente dimora abitualmente" sono sostituite dalle seguenti: "il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente"; 5) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "Non si tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto"; 6) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il mutuo e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo' fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote"; (omissis) 5. Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze. Pag.13/24

14 CAPO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE Art. 33. (Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative) (omissis) 12. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'articolo, 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le parole: "entro un anno dall'acquisto" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi dall'acquisto". (omissis) Pag.14/24

15 Circolare del Ministero delle Finanze-Agenzia Entrate del , n.1/e Fiscalità edilizia Allegato 4 OGGETTO Legge 23 dicembre 2000, n 388 (Finanziaria 2001). Primi chiarimenti. (.) 1.1 Art. 2 - Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni Scaglioni di reddito, aliquote, detrazioni Con il comma 1 dell'articolo in commento, sono state apportate le seguenti modifiche al testo unico delle imposte sui redditi: A) attraverso la modifica dell'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR, la deduzione relativa all'abitazione principale e alle relative pertinenze viene incrementata fino all'ammontare dell'intera rendita catastale degli immobili in questione, con l'effetto sostanziale di escludere l'assoggettamento ad IRPEF degli stessi; la modifica entra in vigore a partire dall'anno d'imposta B) con la sostituzione del quinto periodo del citato comma 3-bis, viene esteso a tutti i contribuenti il diritto a fruire della deduzione per l'abitazione principale anche nel caso in cui gli stessi trasferiscano la propria dimora abituale presso un istituto di ricovero o sanitario, a condizione che detta abitazione non risulti locata. La precedente formulazione prevedeva l'applicazione di tale beneficio solamente nei confronti di persone anziane o disabili; la modifica entra in vigore dall'anno d'imposta (..) F) Ulteriori importanti novita' riguardano la detrazione d'imposta per interessi passivi su mutui ipotecari prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13-bis del TUIR. La prima modifica apportata concerne l'elevazione da sei mesi ad un anno del periodo entro il quale l'acquirente deve adibire ad abitazione principale l'immobile oggetto dell'acquisto. Sempre da sei mesi ad un anno e' stato variato il periodo massimo che puo' intercorrere tra la stipula del contratto di mutuo e l'acquisto dell'immobile per poter usufruire della detrazione in questione. Inoltre, viene previsto che, nel caso in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. Previsione totalmente innovativa e' quella che introduce la possibilita' di godere della detrazione per interessi passivi anche nel caso di acquisto di un immobile locato, a condizione che, entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'atto d'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che, entro un anno dal rilascio, lo stesso venga adibito ad abitazione principale. Inoltre, la norma modificativa ha esteso la detrazione per interessi passivi anche all'ipotesi di acquisto di immobili destinati ad abitazione principale dei familiari del contribuente. In virtu' di tale previsione, il diritto alla detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile viene adibito ad abitazione principale di un familiare. Ancora, viene inserita un'ulteriore deroga alla previsione secondo cui il beneficio della detrazione viene meno nel momento in cui l'immobile cessa di essere utilizzato come abitazione principale. Infatti, e' ora possibile continuare ad esercitare il diritto alla detrazione d'imposta, oltre che nell'ipotesi in cui un lavoratore dipendente trasferisca la propria dimora per motivi di Pag.15/24

16 lavoro, gia' prevista dalla precedente stesura della norma, anche nel caso in cui la variazione della dimora dipenda da trasferimenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non venga locato. Infine, viene previsto, per l'ipotesi di mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, che ognuno possa fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi (il che e' conforme ai principi generali ed e' stato oggetto di chiarimenti da parte dell'amministrazione Finanziaria) e che, ove uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo possa beneficiare della detrazione in discorso in relazione ad entrambe le quote. Tale ultima statuizione costituisce l'elemento di rilevante novita', atteso che la normativa previgente non consentiva ad alcun soggetto di trasferire la detrazione relativa agli interessi agli altri intestatari del mutuo, neppure nell'ipotesi di assenza o incapienza del reddito e quindi di carenza di un imposta da abbattere tramite la detrazione stessa. Le descritte modifiche apportate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13-bis del TUIR entrano in vigore dall'anno d'imposta (.) Deduzione in favore di cooperative edilizie Il comma 5 dell'art. 2 istituisce, in favore delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, una deduzione operante ai fini della determinazione del reddito. Tale deduzione e' pari alla somma delle rendite catastali delle unita' immobiliari che risultano adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari e delle relative pertinenze. La disposizione si applica a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre Il comma 6, in considerazione della deduzione di cui al comma precedente, dispone l'abrogazione del comma 3 dell'art. 17 del d.lgs. n. 504 del 1992, che prevedeva la deduzione per le cooperative edilizie, ai fini dell'irpeg, di una somma pari a lire per ognuna delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. La decorrenza dell'abrogazione coincide, ovviamente, con quella prevista per la disposizione contenuta nel comma precedente. (.) Agevolazione c. d. "Prima casa" L'art. 33 comma 12, interviene nella nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131, modificando la lettera a) del comma 1 la quale prevede che uno dei requisiti per godere dell'agevolazione c.d. "prima casa" e' che l'immobile da acquistare sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca la propria residenza. In tal senso l'acquirente deve rendere apposita dichiarazione, a pena di decadenza, per poter usufruire dell'imposta di registro ridotta del 3 per cento. A seguito della modifica intervenuta, il termine entro il quale l'acquirente deve stabilire la propria residenza nel comune in cui si trova l'immobile acquistato e' stato fissato in diciotto mesi, anziche' in un anno come precedentemente previsto. In virtu' del richiamo alla citata nota II bis, contenuto nel numero 21) della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la modifica in commento produce i suoi effetti anche ai fini dell'iva, con riferimento, ovviamente, alle ipotesi in cui la cessione della unita' immobiliare costituente "prima casa" sia soggetta a tale ultimo tributo. (.) Pag.16/24

17 Ovviamente restano immutate tutte le altre condizioni necessarie per usufruire del beneficio in argomento e con particolare riferimento alla residenza si rinvia a quanto precisato nella risoluzione n. 20/E del 19 gennaio 1995 del Dipartimento delle Entrate. Pag.17/24

18 Allegato 5 Circolare Ministero delle Finanze Agenzia delle Entrate del 26 gennaio 2001, n.6/e OGGETTO: Risposte ai quesiti fornite in occasione della videoconferenza del 18 gennaio 2001, in materia di REDDITI DI IMPRESA Si riportano qui di seguito le risposte ai quesiti formulati in occasione della videoconferenza del 18 gennaio 2001 in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti. (. ) 2) Imposta di registro. Atti di acquisto stipulati antecedentemente al 1 gennaio Termine per stabilire la residenza nel luogo ove è ubicato l'immobile acquistato. L'articolo 33, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificando la lettera a), comma 1, della nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ha elevato da dodici a diciotto mesi il termine entro il quale colui che acquista un immobile avvalendosi delle "agevolazioni prima casa" deve stabilire la residenza nel comune in cui è situato l'immobile stesso. Si chiede di conoscere la decorrenza della disposizione. L'articolo 158, comma 3, della legge n. 388 del 2000 individua nel 1 gennaio 2001 l'entrata in vigore della stessa. Poiché il mancato rispetto del termine stabilito dalla norma comporta la decadenza dall'agevolazione, la disposizione in esame riveste natura non procedimentale ma sostanziale; si ritiene, pertanto, che il nuovo termine si riferisca agli atti stipulati (comprese le donazioni) o autenticati a decorrere dal 1 gennaio 2001 ed alle successioni aperte dalla stessa data. É appena il caso di precisare che, ai fini delle successioni e donazioni, l'agevolazione consiste nell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa anziché proporzionale. Per quanto concerne gli atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, è necessario rammentare che l'acquisizione della prima casa può essere realizzata attraverso un'operazione di cessione (esempio: contratto di compravendita) o invece utilizzando lo strumento del contratto di appalto. Per quanto riguarda le cessioni, il criterio di applicabilità della nuova disposizione è ovviamente lo stesso sopra illustrato in tema di imposta di registro. Il nuovo termine si applica quindi agli atti stipulati a decorrere dal 1 gennaio Nel caso di appalto, invece, non esistendo un atto formale nel quale debba essere manifestata la volontà di assumere entro un breve termine la residenza nell'immobile acquistato, si deve ritenere che detto termine cominci a decorrere dalla consegna dell'immobile. Il nuovo termine, di diciotto mesi, opererà quindi per tutti gli immobili, costituenti prima casa, realizzati mediante contratti d'appalto e consegnati dal 1 gennaio 2001 in poi. 3) Imposta di registro. Rivendita dell'immobile acquistato con i benefici prima casa ed acquisto di altro immobile a titolo di donazione. Decadenza dalle agevolazioni. É stato chiesto di conoscere se si verifica la decadenza dalla agevolazione "prima casa" nell'ipotesi in cui l'immobile acquistato venga venduto prima del compimento del quinquennio ed entro un anno dalla vendita il contribuente acquisti un altro immobile a titolo di donazione. La nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, del testo unico dell'imposta di registro, al comma 4 dispone la decadenza dalle agevolazioni prima casa nell'ipotesi in cui l'immobile acquistato con i benefici sia trasferito prima del decorso di cinque anni dalla data del suo acquisto. Dispone, inoltre, che non si verifica decadenza nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Pag.18/24

19 Al riguardo si ritiene che il mancato riacquisto a titolo oneroso dell'immobile da parte del contribuente configura l'ipotesi di decadenza dalla agevolazione prevista dal richiamato comma 4 della nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, del testo unico dell'imposta di registro, in quanto, ai fini della disposizione sopra richiamata, la causa di esclusione dalla decadenza trova giustificazione nell'investimento necessario per acquistare un nuovo immobile prima casa da adibire a propria abitazione principale. A tale conclusione si perviene dalla interpretazione logico-sistematica della norma in quanto il legislatore quando ha inteso riferirsi ai trasferimenti a titolo gratuito lo ha fatto espressamente. Al riguardo si rileva che nello stesso comma della nota, con riferimento al trasferimento posto in essere entro il quinquennio è previsto: "In caso di (...) trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito (...)". (.) Pag.19/24

20 Allegato 6 Circolare Ministero delle Finanze Agenzia delle Entrate del 26 gennaio 2001, n.7/e OGGETTO: Risposte ai quesiti fornite in occasione della videoconferenza del 18 gennaio 2001, in materia di IRPEF e IVA Si riportano qui di seguito le risposte ai quesiti formulati in occasione della videoconferenza del 18 gennaio 2001, in materia di Irpef e Iva. (. ) 2. DETRAZIONI PER INTERESSI SU MUTUI IPOTECARI 2.1 Mutuo cointestato con coniuge fiscalmente a carico. D. Posto che le modifiche introdotte dall'articolo 2, lettera f), della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 alla disciplina della detrazione d'imposta prevista per gli interessi passivi gravanti sui mutui ipotecari stipulati per l'acquisto della casa di abitazione si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001, un soggetto cointestatario, con il coniuge fiscalmente a carico, di un contratto di mutuo stipulato nel 1998, può detrarre per il periodo d'imposta 2001 anche la quota di interessi imputabile al coniuge? R. La legge Finanziaria 2001 ha inserito nel comma 1 dell'articolo 13-bis del Tuir un periodo nel quale si stabilisce che, in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote d'interessi. Tale disposizione, la cui entrata in vigore è stabilita a partire dal periodo d'imposta 2001, si applica a prescindere dalla data in cui è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto a partire dal periodo d'imposta 2001, il coniuge che possiede redditi può fruire della detrazione non solo in relazione alla propria quota d'interessi ma anche, in luogo del coniuge che risulti a suo carico, per la quota d'interessi a questi imputabile. 2.2 Nozione di familiare. D. A quale nozione di familiare occorre far riferimento per poter fruire della detrazione per interessi su mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, prevista dall'articolo 13-bis, lettera b) del Tuir? R. Per l'individuazione dei familiari richiamati dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13-bis del Tuir, occorre far riferimento alla disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 5 dello stesso Tuir, il quale specifica che, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerati familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Nell'ipotesi di separazione legale, il coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di divorzio, rientra tra i familiari individuati dal citato comma 5 dell'articolo 5. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetterà comunque il beneficio della detrazione, per la quota di spettanza, nell'ipotesi in cui presso l'immobile acquistato abbiano la propria dimora abituale i suoi familiari (ad esempio i figli). Ovviamente, tra i familiari non è ricompreso, in tale ipotesi, l'ex coniuge. 2.3 Condizioni per fruire dell'agevolazione: proprietà dell'immobile. D. Per poter fruire della detrazione è necessario che il contribuente intestatario del mutuo ipotecario sia anche proprietario dell'immobile, almeno pro-quota? R. La disposizione in commento prevede la detrazione per interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale. Tale formulazione Pag.20/24

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Prassi

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Prassi RISOLUZIONE N. 213/E Roma, 08 agosto 2007 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.- interpretazione della nota II bis, Tariffa, I Parte, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 cessione

Dettagli

OGGETTO: Agevolazione prima casa credito d imposta - pertinenza.

OGGETTO: Agevolazione prima casa credito d imposta - pertinenza. RISOLUZIONE N. 30/E Direzione Centrale Prot Normativa e Contenzioso OGGETTO: Roma, 01 febbraio 2008 OGGETTO: Agevolazione prima casa credito d imposta - pertinenza. Con l interpello specificato in oggetto,

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l applicabilità del regime agevolativo prima casa, è stato esposto il seguente

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l applicabilità del regime agevolativo prima casa, è stato esposto il seguente Risoluzione n. 86/E Direzione Centrale Normativa Roma, 04/07/2017 OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Applicazione delle agevolazioni riservate alla prima

Dettagli

L imposizione dei trasferimenti aventi ad oggetto la cd. prima casa

L imposizione dei trasferimenti aventi ad oggetto la cd. prima casa CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO IL REGIME FISCALE DEI TRASFERIMENTI L imposizione dei trasferimenti aventi ad oggetto la cd. prima casa Annarita Lomonaco Ufficio Studi Consiglio Nazionale del Notariato Componente

Dettagli

Risoluzione del 03/04/2008 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Risoluzione del 03/04/2008 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Risoluzione del 03/04/2008 n. 125 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito - Decadenza dai benefici di cui

Dettagli

OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131. RISOLUZIONE N. 86/E Roma, 20 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131

Dettagli

Risoluzione N. 126/E. Roma, 17/10/2017. Direzione Centrale Normativa

Risoluzione N. 126/E. Roma, 17/10/2017. Direzione Centrale Normativa Risoluzione N. 126/E Direzione Centrale Normativa Roma, 17/10/2017 OGGETTO: Agevolazioni prima casa nei trasferimenti derivanti da successioni e donazioni, ai sensi dell articolo 69, comma 3, della legge

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 51 07.07.2016 Prima casa: rileva la residenza del nucleo familiare Acquisto da parte dei coniugi. Rileva la coabitazione nell immobile Categoria:

Dettagli

Risoluzione del 16/03/2004 n. 44 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e

Risoluzione del 16/03/2004 n. 44 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Risoluzione del 16/03/2004 n. 44 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Imposta di registro - Agevolazione c.d. "prima casa" - Decadenza Sintesi: La risoluzione fornisce chiarimenti

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 8 15.01.2016 Agevolazione prima casa: cosa cambia Legge di Stabilità 2016 Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2016 L agevolazione prima casa

Dettagli

IMU TASI 2016 NOTE INFORMATIVE

IMU TASI 2016 NOTE INFORMATIVE IMU TASI 2016 NOTE INFORMATIVE (aggiornamento a seguito dell entrata in vigore dal 1 gennaio 2016 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (in G.U. n. 302 del 30.12.2015 Suppl. ordinario n. 70) Le sotto elencate

Dettagli

GLI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

GLI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI GLI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI Premessa Insieme alle spese mediche, gli interessi passivi sui mutui costituiscono il tipo di spesa più frequente nelle dichiarazioni dei redditi. È utile pertanto illustrare

Dettagli

Detrazione leasing su abitazione principale e detrazione IVA per acquisto abitazioni

Detrazione leasing su abitazione principale e detrazione IVA per acquisto abitazioni Luca Bilancini (Commercialista, Pubblicista, Coordinatore scientifico MAP) e detrazione IVA per acquisto abitazioni 1 Detrazione su leasing per acquisto abitazione principale L art. 1, co. 82, L. 208/2015

Dettagli

INFORMATIVA I.M.U IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012

INFORMATIVA I.M.U IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012 INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Ai sensi dell articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a partire dal 1.01.2012 è stata anticipata,

Dettagli

Agevolazioni fiscali per l acquisto della prima casa

Agevolazioni fiscali per l acquisto della prima casa Agevolazioni fiscali per l acquisto della prima casa Vincenzo D'Andò in Nel periodo di fine, o inizio anno nuovo, maggiormente può capitare di dovere acquistare un immobile. In particolare, acquistando

Dettagli

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una misura per la promozione dell acquisto di abitazioni

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una misura per la promozione dell acquisto di abitazioni Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 27 04.02.2016 Telefisco e la nuova detrazione Iva delle abitazioni Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2016 La Legge di Stabilità 2016 ha previsto

Dettagli

Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. RISOLUZIONE N.119/E Direzione Centrale Roma, 12 agosto 2005 Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con istanza d interpello,

Dettagli

COMUNE DI GANGI Provincia di Palermo REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER IL TRIENNIO 2014/2016 E

COMUNE DI GANGI Provincia di Palermo REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER IL TRIENNIO 2014/2016 E COMUNE DI GANGI Provincia di Palermo REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER IL TRIENNIO 2014/2016 E DELLA DETRAZIONE PER L ABITAZIONE PRINCIPALE ( SE A/1,

Dettagli

Credito di imposta ex art. 7 L. n. 448/1998. Domande Frequenti

Credito di imposta ex art. 7 L. n. 448/1998. Domande Frequenti CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI Credito di imposta ex art. 7 L. n. 448/1998 Domande Frequenti Sommario 1. A chi è attribuito il credito di

Dettagli

$57,&2/2 2**(772 $57,&2/2 35( '(//,03267$ $57,&2/2 (6&/86,21, $57,&2/2 (6(1=,21,

$57,&2/2 2**(772 $57,&2/2 35( '(//,03267$ $57,&2/2 (6&/86,21, $57,&2/2 (6(1=,21, 1 2 di natura patrimoniale dell imposta comunale unica (IUC), istituita dall articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato

Dettagli

La detrazione degli interessi passivi su mutui ipotecari per l acquisto dell abitazione principale modalità e condizioni.

La detrazione degli interessi passivi su mutui ipotecari per l acquisto dell abitazione principale modalità e condizioni. La detrazione degli interessi passivi su mutui ipotecari per l acquisto dell abitazione principale modalità e condizioni. Notevole importanza riveste la questione interpretativa in materia di IRPEF riservata

Dettagli

ACCONTO IMU ANNO 2016

ACCONTO IMU ANNO 2016 ACCONTO IMU ANNO 2016 NOTA INFORMATIVA PER L ACCONTO 2016 SONO CONFERMATE ALIQUOTE E DETRAZIONI GIA APPLICATE PER L ANNO DI IMPOSTA PRECEDENTE ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE DELLE SOLE CATEGORIE

Dettagli

TARIFFA 26 1986, 131 - PARTE PRIMA

TARIFFA 26 1986, 131 - PARTE PRIMA D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 [c.d. "TUR"] TARIFFA - PARTE PRIMA - Art. 1 Versione: 13 Modificativo: L. 24 dicembre 2007, n. 244 Decorrenza: Dal 1 gennaio 2008 1. Atti traslativi a titolo oneroso della

Dettagli

DAL 2014 NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE

DAL 2014 NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE DAL 2014 NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE L art. 26 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 (recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, pubblicato

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 38 12.02.2016 Acquisto abitazione principale in leasing: i chiarimenti del Notariato Studio n. 4-2016/T A cura di Gioacchino De Pasquale Categoria:

Dettagli

Agenzia delle Entrate. RISOLUZIONE n. 13/E del 26 gennaio 2017

Agenzia delle Entrate. RISOLUZIONE n. 13/E del 26 gennaio 2017 Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE n. 13/E del 26 gennaio 2017 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e costruzione entro un anno su terreno già di proprietà

Dettagli

Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1986, n. 99

Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1986, n. 99 Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1986, n. 99 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. Tariffa

Dettagli

INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012

INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012 INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Ai sensi dell articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a partire dal 1.01.2012 è stata anticipata,

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 73 31.07.2014 Agevolazioni per il riacquisto della prima casa In che cosa si concretizza, e la compilazione del modello Unico 2014 Categoria:

Dettagli

INFORMATIVA - IMU 2014 Imposta Municipale Propria

INFORMATIVA - IMU 2014 Imposta Municipale Propria INFORMATIVA - IMU Imposta Municipale Propria Dal l IMU per ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE continua ad applicarsi per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'ACCONTO

Dettagli

INFORMATIVA - IMU 2015 Imposta Municipale Propria

INFORMATIVA - IMU 2015 Imposta Municipale Propria INFORMATIVA - IMU 2015 Imposta Municipale Propria ESENZIONE IMU SU: ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che dovranno

Dettagli

RISOLUZIONE N. 370/E

RISOLUZIONE N. 370/E RISOLUZIONE N. 370/E Roma, 3 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Agevolazione c.d. prima casa - Art. 1 della

Dettagli

CIRCOLARE N. 11 / 2016.

CIRCOLARE N. 11 / 2016. Egregi CLIENTI - Loro SEDI Treviso, 21 ottobre 2016. CIRCOLARE N. 11 / 2016. Agevolazioni fiscali connesse agli acquisti, costruzioni e ristrutturazioni di abitazioni da destinare alla locazione (e non)

Dettagli

La novità è già stata esaminata dall Area scientifica - Studi Tributari, ed in particolare dallo Studio n /T del 12 febbraio 2016.

La novità è già stata esaminata dall Area scientifica - Studi Tributari, ed in particolare dallo Studio n /T del 12 febbraio 2016. LA DETRAZIONE IRPEF DEL 50 PER CENTO DELL IVA DEGLI IMMOBILI DI TIPO ABITATIVO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA CIRCOLARE 20/E DEL 2016 L Agenzia delle entrate ha fornito con la Circolare

Dettagli

PROVINCIA DI MILANO Via Colombo Pozzo d Adda (Mi) IMU ANNO 2013

PROVINCIA DI MILANO Via Colombo Pozzo d Adda (Mi) IMU ANNO 2013 PROVINCIA DI MILANO Via Colombo 17 20060 Pozzo d Adda (Mi) IMU ANNO 2013 Il Decreto legge 54/2013, il cosiddetto blocca IMU, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/05/2013, ha stabilito che per l anno

Dettagli

Risoluzione del 30/11/2010 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Risoluzione del 30/11/2010 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Risoluzione del 30/11/2010 n. 123 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Interpello ai sensi dellarticolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi

Dettagli

Risoluzione n. 40/E. Roma,09 marzo 2007

Risoluzione n. 40/E. Roma,09 marzo 2007 Risoluzione n. 40/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,09 marzo 2007 Oggetto: Istanza di interpello - IVA - Presupposto soggettivo - Articolo 10, numero 8), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 -

Dettagli

LE DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE CARATTERISTICHE COMUNI DELLE DETRAZIONI IN ESAME

LE DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE CARATTERISTICHE COMUNI DELLE DETRAZIONI IN ESAME LE DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE Nell ambito della dichiarazione dei redditi, sono previste una serie di specifiche detrazioni ai fini IRPEF spettanti agli inquilini titolari di un contratto di locazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 17/E. Roma, 16 febbraio 2015

RISOLUZIONE N. 17/E. Roma, 16 febbraio 2015 RISOLUZIONE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Interpello - Cessione dal Comune agli assegnatari degli alloggi, di aree già concesse in diritto di superficie Applicabilità

Dettagli

Legge di stabilità 2016 ❸

Legge di stabilità 2016 ❸ 4.2016 Marzo Legge di stabilità 2016 ❸ Sommario 1. PREMESSA... 2 2. ELIMINAZIONE DELLA TASI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSSO... 2 3. UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE DESTINATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DISCIPLINA

Dettagli

RISOLUZIONE N.143/E. Roma, 21 giugno 2007

RISOLUZIONE N.143/E. Roma, 21 giugno 2007 RISOLUZIONE N.143/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 giugno 2007 OGGETTO: Istanza di Interpello Plusvalenza da cessione di immobile sito all'estero; opzione per l'applicazione dell'imposta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 68/E. Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 32 del DPR n. 601 del 1973, è stato esposto il seguente:

RISOLUZIONE N. 68/E. Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 32 del DPR n. 601 del 1973, è stato esposto il seguente: RISOLUZIONE N. 68/E Roma, 3 luglio 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Istanza di Interpello - Cessioni a titolo gratuito al Comune, di aree ed opere di urbanizzazione Applicabilità dell articolo

Dettagli

Page 33 of 52 3. Per la prima proroga, anche tacita, intervenuta dopo l'entrata in vigore del presente testo unico, dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili registrati a norma dell'art.

Dettagli

Risoluzione del 03/10/2008 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Risoluzione del 03/10/2008 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Risoluzione del 03/10/2008 n. 370 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Agevolazione c.d. 'prima casa'

Dettagli

INFORMATIVA I.U.C IMPOSTA UNICA COMUNALE

INFORMATIVA I.U.C IMPOSTA UNICA COMUNALE INFORMATIVA I.U.C. 2014 IMPOSTA UNICA COMUNALE La Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013 (articolo 1 commi da 639 a 731) ha istituito, a partire dal 1/01/2014, l Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

Dettagli

CNN Notizie Notiziario d'informazione del Consiglio Nazionale del Notariato del 04/02/2016

CNN Notizie Notiziario d'informazione del Consiglio Nazionale del Notariato del 04/02/2016 CNN Notizie Notiziario d'informazione del Consiglio Nazionale del Notariato del 04/02/2016 Segnalazioni Novità Prassi Interpretative LEGGE DI STABILITÀ 2016. Le risposte di Telefisco ai quesiti di interesse

Dettagli

IL MANCATO RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA CEDUTA ENTRO 5 ANNI DALL ACQUISTO

IL MANCATO RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA CEDUTA ENTRO 5 ANNI DALL ACQUISTO IL MANCATO RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA CEDUTA ENTRO 5 ANNI DALL ACQUISTO Art. 1, Nota II-bis, Tariffa Parte I, DPR n. 131/86 Risoluzione Agenzia Entrate 27.12.2012, n. 112/E L agevolazione prima casa è

Dettagli

SUCCESSIONI E DONAZIONI IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - SUSSISTENZA DEI REQUISITI MOMENTO RILEVANTE

SUCCESSIONI E DONAZIONI IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - SUSSISTENZA DEI REQUISITI MOMENTO RILEVANTE Quesito Tributario n 39-2015/T SUCCESSIONI E DONAZIONI IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - SUSSISTENZA DEI REQUISITI MOMENTO RILEVANTE Si chiede di sapere con riferimento a quale momento

Dettagli

REGOLAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

REGOLAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. REGOLAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. Approvato con delibera 96 del 28/1/1998, e successivamente modificato con delibere n. 79 del 20/12/2001,n. 6 del 20/02/2003 e 14 del 24/2/2005; Pagina

Dettagli

TENUTO CONTO che l applicazione a regime dell imposta municipale propria è fissata all anno 2015;

TENUTO CONTO che l applicazione a regime dell imposta municipale propria è fissata all anno 2015; VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita

Dettagli

COMUNE DI GANGI Provincia di Palermo REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI-IUC) RELATIVE AL

COMUNE DI GANGI Provincia di Palermo REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI-IUC) RELATIVE AL COMUNE DI GANGI Provincia di Palermo REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI-IUC) RELATIVE AL TRIENNIO 2014/2016 AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 639 E SS.

Dettagli

2. L agevolazione di cui al precedente comma 1 si applica anche ai parenti di II grado in linea retta in caso di decesso di quelli di I grado.

2. L agevolazione di cui al precedente comma 1 si applica anche ai parenti di II grado in linea retta in caso di decesso di quelli di I grado. ICI - Comodato gratuito D.L. 93/2008 Si chiede un Vs. parere in merito alla possibilità di esentare le unità immobiliari concesse in uso gratuito previste dal regolamento comunale nel quale alle stesse

Dettagli

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO TASI In base alle disposizioni previste dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) non risulta più dovuto per le unità immobiliari destinate

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2012. IL CONSIGLIO COMUNALE - visto l art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214, che istituisce l Imposta Municipale Propria

Dettagli

Ai sensi del comma 703 dell articolo 1 della Legge 147/2013, l istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l applicazione dell IMU.

Ai sensi del comma 703 dell articolo 1 della Legge 147/2013, l istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l applicazione dell IMU. I.M.U. 2015 INTRODUZIONE L' Imposta Municipale Propria (I.M.U.) è stata istituita in via sperimentale a decorrere dal 2012 ai sensi dell art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni,

Dettagli

PREMESSA. Oggetto: Prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell IVA pagata sugli acquisti di immobili di classe A e B

PREMESSA. Oggetto: Prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell IVA pagata sugli acquisti di immobili di classe A e B Circolare informativa del 11 marzo 2017 Ai gentili Clienti Loro Sedi Oggetto: Prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell IVA pagata sugli acquisti di immobili di classe A e B Gentile

Dettagli

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.) - ANNO 2013

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.) - ANNO 2013 COMUNE DI ALA (TN) - Ufficio Tributi Piazza S.Giovanni 1 ALA 38061 A L A (TN) Telefono: 0464/678722-678739-678749 Fax: 0464/672495 e.mail: tributi@comune.ala.tn.it Orari di apertura al pubblico: Da lunedì

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 290 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato DALLAI Modifiche all articolo 15 del

Dettagli

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA (Casi particolari - Fonte: Circolare 19/E 1 marzo 2001)

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA (Casi particolari - Fonte: Circolare 19/E 1 marzo 2001) AGEVOLAZIONI PRIMA CASA (Casi particolari - Fonte: Circolare 19/E 1 marzo 2001) 1) ACQUISTO DELLA NUDA PROPRIETA' E' previsto espressamente dalla norma che l'agevolazione tributaria possa trovare applicazione

Dettagli

SERVIZIO CALCOLO IMU E TASI 2017

SERVIZIO CALCOLO IMU E TASI 2017 CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI SRL Via Ontani 48, Vicenza Mod730@cafinterregionale.it ABITAZIONE PRINCIPALE SERVIZIO CALCOLO IMU E TASI 2017 Riservato solo a chi ha presentato il modello 730 2017 tramite

Dettagli

La donazione non fa perdere l agevolazione prima casa. Nota a Corte di Cassazione n del 26 giugno 2013.

La donazione non fa perdere l agevolazione prima casa. Nota a Corte di Cassazione n del 26 giugno 2013. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO P.zza L. Ariosto, n. 30-73100 LECCE Tel./fax: 0832 455433 www.studiotributarioleo.it e-mail: info@studiotributarioleo.it La donazione non fa perdere l agevolazione prima casa.

Dettagli

Comune di Ozzano dell Emilia Provincia di Bologna ALLEGATO A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 01 MARZO 2017, OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Dettagli

CIRCOLARE N gennaio 2016 LEGGE FINANZIARIA 2016 LE NOVITA PER GLI IMMOBILI

CIRCOLARE N gennaio 2016 LEGGE FINANZIARIA 2016 LE NOVITA PER GLI IMMOBILI CIRCOLARE N. 1 29 gennaio 2016 LEGGE FINANZIARIA 2016 LE NOVITA PER GLI IMMOBILI Dopo l approvazione definitiva da parte del Parlamento è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015,

Dettagli

RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E

RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E RISoma, 22 giugno 2009 E RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E Oggetto: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Iva. Registro. Imposte ipotecaria e catastale.

Dettagli

IMU BREVI CENNI ED ESEMPI PRATICI

IMU BREVI CENNI ED ESEMPI PRATICI IMU - 2012 BREVI CENNI ED ESEMPI PRATICI CHI DEVE PAGARE L IMU: I soggetti passivi sono : il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati; il titolare del diritto reale

Dettagli

IMU Settore tributi

IMU Settore tributi IMU 2015 Settore tributi IMU 2015 Dovrà essere pagata dai proprietari di immobili o titolari di diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. L'Imu non è dovuta sulle abitazioni principali

Dettagli

OGGETTO: Agevolazioni prima casa (eventi sismici inagibilità)

OGGETTO: Agevolazioni prima casa (eventi sismici inagibilità) Risoluzione N. 107 Direzione Centrale Normativa Roma, 01/08/2017 OGGETTO: Agevolazioni prima casa (eventi sismici inagibilità) Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell

Dettagli

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016 CHI DEVE VERSARE: proprietari di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) siti nel territorio del Comune, ovvero i titolari sugli stessi dei

Dettagli

IMU SALDO INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

IMU SALDO INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA IMU SALDO 2016 - INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI La Legge Regionale Toscana n. 70 del 22.11.2013 ha istituito il Comune di Pratovecchio Stia, per fusione dei Comuni di Pratovecchio

Dettagli

DALL AGENZIA DELLE ENTRATE, CHIARIMENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL ART. 32 D.P.R. N. 601/1973 AI TRASFERIMENTI DI AREE PEEP

DALL AGENZIA DELLE ENTRATE, CHIARIMENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL ART. 32 D.P.R. N. 601/1973 AI TRASFERIMENTI DI AREE PEEP DALL AGENZIA DELLE ENTRATE, CHIARIMENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL ART. 32 D.P.R. N. 601/1973 AI TRASFERIMENTI DI AREE PEEP Si pubblica di seguito la Risoluzione dell Agenzia delle Entrate

Dettagli

INFORMATIVA Imposta Municipale Propria Anno PREMESSA novità 2013 rispetto al 2012

INFORMATIVA Imposta Municipale Propria Anno PREMESSA novità 2013 rispetto al 2012 INFORMATIVA Imposta Municipale Propria Anno 2013 A decorrere dal 1 Gennaio 2012 viene istituita l imposta municipale propria IMU, in tutti i comuni del territorio nazionale ; - novita 2013 in sintesi :

Dettagli

RISOLUZIONE N. 166/E

RISOLUZIONE N. 166/E RISOLUZIONE N. 166/E Roma, 22 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - imposta di registro, ipotecaria e catastale art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Dettagli

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE IMPOSTE INDIRETTE PER I PIÙ FREQUENTI ATTI IMMOBILIARI

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE IMPOSTE INDIRETTE PER I PIÙ FREQUENTI ATTI IMMOBILIARI PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE IMPOSTE INDIRETTE PER I PIÙ FREQUENTI ATTI IMMOBILIARI 1 2 3 4 5 6 7 A Prima casa e/o relative pertinenze - vendita da privato Fabbricato abitativo o non abitativo, e/o sue

Dettagli

Imposta Comunale Unica (I.U.C.)

Imposta Comunale Unica (I.U.C.) CITTA DI MANFREDONIA Imposta Comunale Unica (I.U.C.) AVVISO AI CONTRIBUENTI ACCONTO I.M.U. e TA.S.I. anno 2017 Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) Si informano i contribuenti

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Scheda dei materiali

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Scheda dei materiali Prima casa Dott.ssa Annarita Lomonaco I documenti contrassegnati con questo simbolo sono disponibili, nella relativa sezione, in formato PDF per la visualizzazione e la stampa. Normativa: Art. 1, periodo

Dettagli

INFORMATIVA IMU 2013

INFORMATIVA IMU 2013 Comune di Mandela Provincia di Roma Piazza Europa Unita 1 INFORMATIVA IMU 2013 Imposta Municipale Propria (testo aggiornato al-dl n. 35 del 8 aprile 2013 ed al -Decreto Legge n.54/2013) a cura di : Geom.

Dettagli

Circolare n. 177 del 22 Dicembre 2017

Circolare n. 177 del 22 Dicembre 2017 Circolare n. 177 del 22 Dicembre 2017 Termina il prossimo 31.12.2017 l agevolazione per chi acquista/costruisce immobili residenziali da locare Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

INFORMATIVA I.U.C IMPOSTA UNICA COMUNALE. Soggetti passivi

INFORMATIVA I.U.C IMPOSTA UNICA COMUNALE. Soggetti passivi INFORMATIVA I.U.C. 2014 IMPOSTA UNICA COMUNALE La Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013 (articolo 1 commi da 639 a 731) ha istituito, a partire dal 1/01/2014, l Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

Dettagli

INFORMATIVA I.M.U IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012

INFORMATIVA I.M.U IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012 INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Ai sensi dell articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a partire dal 1.01.2012 è stata anticipata,

Dettagli

CITTA DI CAPRIATE SAN GERVASIO

CITTA DI CAPRIATE SAN GERVASIO CITTA DI CAPRIATE SAN GERVASIO PREMESSA novità 2013 rispetto al 2012 - novita 2013 in sintesi : 1) per l anno 2013 il versamento della prima rata dell imposta municipale propria di cui all articolo 13

Dettagli

La tassazione immobiliare alla luce della Finanziaria 2007

La tassazione immobiliare alla luce della Finanziaria 2007 La tassazione immobiliare alla luce della Finanziaria 2007 La tassazione indiretta degli atti di cessione immobiliare per i privati: imposte di registro, ipotecarie e catastali Adolfo RAMPONE 1 2 3 4 QUADRO

Dettagli

COMUNE DI QUINZANO D OGLIO PROVINCIA DI BRESCIA INFORMATIVA IMU 2017

COMUNE DI QUINZANO D OGLIO PROVINCIA DI BRESCIA INFORMATIVA IMU 2017 COMUNE DI QUINZANO D OGLIO PROVINCIA DI BRESCIA Servizio Settore Tributi - Ecologia - Popolazione INFORMATIVA IMU 2017 Relativamente all anno d imposta 2017 sono confermate le medesime aliquote dell anno

Dettagli

Comune di Donori Servizio Tributi. IMU - Imposta Municipale Propria

Comune di Donori Servizio Tributi. IMU - Imposta Municipale Propria Comune di Donori Servizio Tributi IMU - Imposta Municipale Propria Adempimenti per il 2016 IMU NOVITÀ 2016 Novità in merito agli adempimenti inerenti al tributo per il 2016 ABITAZIONE PRINCIPALE Anche

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23 giugno 2014 ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento,

Dettagli

CESSIONI DI FABBRICATI NELL ESERCIZIO DI IMPRESE. 1. Cessioni di fabbricati a destinazione abitativa e relative pertinenze

CESSIONI DI FABBRICATI NELL ESERCIZIO DI IMPRESE. 1. Cessioni di fabbricati a destinazione abitativa e relative pertinenze CESSIONI DI FABBRICATI NELL ESERCIZIO DI IMPRESE TABELLA TASSAZIONI - ALIQUOTE IVA 1. di fabbricati a destinazione abitativa e relative pertinenze 1.1. di fabbricati a destinazione abitativa effettuate,

Dettagli

Guida all applicazione dell Imposta municipale propria (I.M.U.)

Guida all applicazione dell Imposta municipale propria (I.M.U.) Guida all applicazione dell Imposta municipale propria (I.M.U.) Chi paga l : Proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) su fabbricati,

Dettagli

ESCLUSA 2,2 per mille ESCLUSA 2,2 per mille 3958

ESCLUSA 2,2 per mille ESCLUSA 2,2 per mille 3958 1 Unità immobiliare (categorie catastali da A/2 ad A/7 ) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6

Dettagli

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2014 PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA Possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, esclusa, a decorrere dal 1.1.2014, l abitazione principale e le pertinenze

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 140 11.04.2017 Abitazioni date in locazione: deduzione spese acquisto o costruzione La deduzione nel Modello 730 A cura di: Andrea Amantea Categoria:

Dettagli

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI PADOVA COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI PADOVA Codice Fiscale 80031160288 Prot. n. 474 circ. n. 165 Padova, 25 giugno 2001 Piazza De Gasperi, 45/A tel. 049-666273/299 fax 049-8754369 E mail:

Dettagli

C I T T À D I P O T E N Z A

C I T T À D I P O T E N Z A C I T T À D I P O T E N Z A UNITA DI DIREZIONE FISCALITÀ LOCALE ED ENTRATE PER SERVIZI Ufficio ICI Oggetto: Imposta Municipale Propria - Aliquote da applicare per l anno 2012. Relazione istruttoria/illustrativa

Dettagli

PERMUTA BASE IMPONIBILE. Norme. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) Art. 43, n. 1, lett.b) (Base imponibile)

PERMUTA BASE IMPONIBILE. Norme. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) Art. 43, n. 1, lett.b) (Base imponibile) PERMUTA BASE IMPONIBILE Norme D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) Art. 43, n. 1, lett.b) (Base imponibile) Art. 40, n. 2 (Atti relativi ad operazioni soggette a Iva) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (T.U.I.V.A)

Dettagli

COMUNE DI MONCALVO. PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE PER IMU E TASI DALLA LEGGE DI STABILITA 2016 (Legge n. 208 del 28/12/2015) TASI

COMUNE DI MONCALVO. PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE PER IMU E TASI DALLA LEGGE DI STABILITA 2016 (Legge n. 208 del 28/12/2015) TASI COMUNE DI MONCALVO PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE PER IMU E TASI DALLA LEGGE DI STABILITA 2016 (Legge n. 208 del 28/12/2015) TASI TIPOLOGIE ESENTI/ESCLUSE DAL PAGAMENTO NEL 2016. Abitazioni principali iscritte

Dettagli

COMUNE DI CASALE MARITTIMO (Provincia di Pisa)

COMUNE DI CASALE MARITTIMO (Provincia di Pisa) COMUNE DI CASALE MARITTIMO (Provincia di Pisa) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 25.0.2012 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 1 INDICE Art. 1 Art. 2 Art.

Dettagli

C I R C O L A R E D I S T U D I O N. 12 / Pagine: 6 Data: 17 marzo 2014

C I R C O L A R E D I S T U D I O N. 12 / Pagine: 6 Data: 17 marzo 2014 C I R C O L A R E D I S T U D I O N. 12 / 2 0 1 4 A: Da: V E Z Z A N I & A S S O C I A T I Pagine: 6 Data: 17 marzo 2014 LA CONVENIENZA DI ACQUISTARE IMMOBILI ASSOGGETTATI A IVA O A IMPOSTA DI REGISTRO

Dettagli

IMU - Imposta municipale propria Informativa anno 2014

IMU - Imposta municipale propria Informativa anno 2014 COMUNE DI LEGNAGO UFFICIO TRIBUTI IMU - Imposta municipale propria Informativa anno 2014 Aggiornato al: 12/05/2014 IMU - Imposta municipale propria, è l'imposta a carico dei possessori di immobili. VERSAMENTI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 13/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 13/E QUESITO RISOLUZIONE N. 13/E Roma, 02 marzo 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Cessione di bene immobile strumentale e successiva stipula

Dettagli

MODELLO UNICO-2012: TRE SITUAZIONI COMUNI DA APPROFONDIRE CREDITO IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

MODELLO UNICO-2012: TRE SITUAZIONI COMUNI DA APPROFONDIRE CREDITO IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI MODELLO UNICO-2012: TRE SITUAZIONI COMUNI DA APPROFONDIRE CREDITO IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI La disciplina in oggetto (art.26 del TUIR) permette al Contribuente ( Persona fisica o società)

Dettagli

C O M U N E DI LAVAGNO Ufficio Tributi

C O M U N E DI LAVAGNO Ufficio Tributi C O M U N E DI LAVAGNO Ufficio Tributi Via Piazza, 4-37030 LAVAGNO Centralino: 045.89.89.311 telefax: 045.98.25.46 Ufficio Tributi: 045.89.89.340/341/342 E-mail: tributi@comune.lavagno.vr.it Principali

Dettagli

COMUNE DI GAZZANIGA Provincia di Bergamo

COMUNE DI GAZZANIGA Provincia di Bergamo Ufficio Tributi 18.05.2016 ACCONTO IMU 2016 PER IL COMUNE DI GAZZANIGA L IMPOSTA NON SI APPLICA PER I SEGUENTI CASI: 1. possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione

Dettagli