Bollettino di Vigilanza. Anno V n. 1/2017

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1 Bollettino di Vigilanza Anno V n. 1/2017 pubblicato il 28 febbraio 2017

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3 (decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135) Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006 Direzione e Redazione presso l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Direttore responsabile Roberto NOVELLI Indirizzo via del Quirinale ROMA Telefono Fax Sito internet Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte ISSN (online)

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5 Indice 1. PROVVEDIMENTI MODIFICHE STATUTARIE... 7 Provvedimento n /17 del 16 gennaio Fideuram Vita S.p.A.- Modifica statutaria. Provvedimento... 7 Provvedimento n /17 del 20 gennaio Ergo Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento... 8 Provvedimento n /17 del 24 gennaio Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Modifica statutaria. Provvedimento Provvedimento n /17 del 25 gennaio Chiara Assicurazioni S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento PROVVEDIMENTI SANZIONATORI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI Provvedimento n /16 del 13 ottobre NOCELLA Giovanni - ex E proc. disc. n SALV- Procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n Provvedimento di radiazione ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda Ter n / SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda Ter n / SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda Ter n / SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda Ter n / SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda Ter n / SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda Ter n / SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda Ter n / ELENCO OPERATORI DEL MERCATO ASSICURATIVO: IMPRESE DI ASSICURAZIONE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE AUTORIZZATE AL 31 DICEMBRE ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL UNIONE EUROPEA I

6 5. ALTRE NOTIZIE TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da ReAssure Life Limited a ReAssure Limited, entrambe con sede nel Regno Unito II

7 1. PROVVEDIMENTI

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9 Provvedimenti 1.1 MODIFICHE STATUTARIE Provvedimento n /17 del 16 gennaio 2017 Fideuram Vita S.p.A.- Modifica statutaria. Provvedimento Con lettera del 14 dicembre 2016, pervenuta il successivo 16 dicembre, Fideuram Vita S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 14 dicembre 2016 e ha chiesto l approvazione della modifica dell articolo 1 (Denominazione) dello statuto sociale. La modifica riguarda l adeguamento alle disposizioni dell articolo 11, comma 3, del Regolamento IVASS n. 22 del 1 giugno 2016 in tema di statuti delle società appartenenti a gruppi assicurativi. Al riguardo, avuto presente l esito dell istruttoria, si accerta, ai sensi dell art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione. Ai sensi dell art del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento. Per delegazione del Direttorio Integrato 7

10 Bollettino IVASS n. 1/2017 Provvedimento n /17 del 20 gennaio 2017 Ergo Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento Con lettera del 15 dicembre 2016 Ergo Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell Assemblea Straordinaria degli azionisti tenutasi in data 30 novembre 2016 e chiesto l approvazione del nuovo testo di statuto. Le modifiche statutarie deliberate riguardano: l eliminazione dell indicazione del gruppo di appartenenza (art. 4) e della possibilità di nominare come Amministratori anche i dipendenti di tale gruppo (art. 18); l eliminazione della possibilità di convocare in Gran Bretagna l Assemblea dei Soci (art. 12) ed il Consiglio di Amministrazione (art. 20); le modalità di designazione e durata in carica dell Amministratore delegato e di conferimento delle deleghe (art. 24). Al riguardo, avuto presente l esito dell istruttoria, si accerta, ai sensi dell art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione. Ai sensi dell art del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento. Per delegazione del Direttorio Integrato 8

11 Provvedimenti Provvedimento n /17 del 24 gennaio 2017 Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Modifica statutaria. Provvedimento. Con lettera pervenuta in data 16 dicembre 2016 Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell assemblea straordinaria dei soci del 12 dicembre 2016 e chiesto l approvazione della modifica dell articolo 5 dello statuto sociale conseguente all aumento di capitale sociale da a Al riguardo, avuto presente l esito dell istruttoria, si accerta ai sensi dell art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione. Ai sensi dell art del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento. Il Consigliere (ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS) 9

12 Bollettino IVASS n. 1/2017 Provvedimento n /17 del 25 gennaio 2017 Chiara Assicurazioni S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento. Con lettera del 27 dicembre 2016, Chiara Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 23 dicembre 2016 e ha chiesto l approvazione delle modifiche statutarie deliberate. Le modifiche riguardano l adeguamento delle disposizioni statutarie conseguente all acquisto da parte del socio di maggioranza - Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - di tutte le residue azioni rappresentanti il capitale sociale di Chiara Assicurazioni S.p.A. Al riguardo, avuto presente l esito dell istruttoria, si accerta, ai sensi dell art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione. Ai sensi dell art del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento. Per delegazione del Direttorio Integrato 10

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15 2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

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17 Provvedimenti sanzionatori 2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE ORDINANZA PROT. N. 1950/17 DEL 4 GENNAIO 2017 Papetti Piergiacinto, presso la residenza in Cavalgese della Riviera (BS). art. 306, comma 2, del d.lgs. 209/ mancata ottemperanza nei termini alle richieste dell Istituto. art. 306, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (diecimila/00). ORDINANZA PROT. N. 1977/17 DEL 4 GENNAIO 2017 Angeli Angelo Mauro, presso la residenza in Perugia e con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Malandrino Gianluigi, in Roma. combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006, degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 57 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 63 occasioni; - mancato rispetto dell obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto degli obblighi di conservazione della documentazione contrattuale e precontrattuale. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (sessantacinquemila/00). ORDINANZA PROT. N. 5513/17 DELL 11 GENNAIO 2017 Rao Massimiliano, presso la residenza in Vairano Patenora (CE). combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/ mancato rispetto dell obbligo di separazione patrimoniale. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00). ORDINANZA PROT. N. 5665/17 DELL 11 GENNAIO 2017 Gambini Marco, presso la residenza in Val di Cava Ponsacco (PI). combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/ mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 1.000,00 (mille/00). 15

18 Bollettino IVASS n. 1/2017 ORDINANZA PROT. N. 5670/17 DELL 11 GENNAIO 2017 Consulenze Assicurative di Menegazzo Mirco & C. s.a.s., con sede in Due Carrare (PD). combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati; - mancato rispetto dell obbligo di separazione patrimoniale. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 4.000,00 (quattromila/00). ORDINANZA PROT. N. 5750/17 DELL 11 GENNAIO 2017 Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/ mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo. art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 4.000,00 (quattromila/00). ORDINANZA PROT. N. 5753/17 DELL 11 GENNAIO 2017 Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA PROT. N. 5757/17 DELL 11 GENNAIO 2017 Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 35, comma 1, del regolamento ISVAP 35/ mancato riscontro all interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un prodotto assicurativo danni. art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 6.000,00 (seimila/00). 16

19 Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N. 5760/17 DELL 11 GENNAIO 2017 Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/ mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo. art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 4.000,00 (quattromila/00). ORDINANZA PROT. N. 5764/17 DELL 11 GENNAIO 2017 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. art. 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 900,00 (novecento/00). ORDINANZA PROT. N. 6505/17 DEL 12 GENNAIO 2017 Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA PROT. N. 6510/17 DEL 12 GENNAIO 2017 Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Milano. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). 17

20 Bollettino IVASS n. 1/2017 ORDINANZA PROT. N. 6513/17 DEL 12 GENNAIO 2017 Linear Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. art. 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA PROT. N. 6516/17 DEL 12 GENNAIO 2017 Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/ mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA PROT. N. 6520/17 DEL 12 GENNAIO 2017 Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA PROT. N. 6525/17 DEL 12 GENNAIO 2017 Crédit Agricole Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP 24/ mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall Istituto relativamente ad un reclamo. art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (diecimila/00). 18

21 Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N. 6527/17 DEL 12 GENNAIO 2017 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Dekra Italia s.r.l., corrispondente dell assicuratore estero. artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA PROT. N. 6529/17 DEL 12 GENNAIO 2017 Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). ORDINANZA PROT. N. 6532/17 DEL 12 GENNAIO 2017 Zurich Investments Life s.p.a., con sede in Milano. art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/ mancata liquidazione, entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione assicurativa relativa ad una polizza vita. art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.000,00 (duemila/00). ORDINANZA PROT. N. 6536/17 DEL 12 GENNAIO 2017 Genialloyd s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 19

22 Bollettino IVASS n. 1/2017 ORDINANZA PROT. N /17 DEL 18 GENNAIO 2017 Colò Luigi, presso la residenza in Lendro (TN). combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/ mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 18 GENNAIO 2017 Cnp Unicredit Vita s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del regolamento ISVAP 35/ mancato riscontro all interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un prodotto assicurativo vita. art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (undicimila/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 18 GENNAIO 2017 Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 19 GENNAIO 2017 Linear Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 35, comma 1, del regolamento ISVAP 35/ mancato riscontro all interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un prodotto assicurativo danni. art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (sedicimilacinquecento/00). 20

23 Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N /17 DEL 19 GENNAIO 2017 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 19 GENNAIO 2017 Genialloyd s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 19 GENNAIO 2017 Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 19 GENNAIO 2017 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 21

24 Bollettino IVASS n. 1/2017 ORDINANZA PROT. N /17 DEL 19 GENNAIO 2017 Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 19 GENNAIO 2017 Allianz s.p.a., con sede in Trieste. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 19 GENNAIO 2017 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Dekra Italia s.r.l., corrispondente dell assicuratore estero. artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 8, del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (diecimilaottocento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 19 GENNAIO 2017 Genertel s.p.a., con sede in Trieste. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/ mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 22

25 Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N /17 DEL 19 GENNAIO 2017 Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del regolamento ISVAP 35/ mancato riscontro all interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un prodotto assicurativo vita. art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 4.000,00 (quattromila/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 19 GENNAIO 2017 Uniqa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 19 GENNAIO 2017 Crismani & Messina s.n.c. di Crismani Lorenzo e Messina Calogero, con sede in Trieste e con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Martinello Paolo, in Milano. combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/ mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 6 occasioni. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 6.000,00 (seimila/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 19 GENNAIO 2017 Allianz s.p.a., con sede in Trieste. art. 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 23

26 Bollettino IVASS n. 1/2017 ORDINANZA PROT. N /17 DEL 19 GENNAIO 2017 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Zurich Insurance Plc, corrispondente dell assicuratore estero. art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 4.666,67 (quattromilaseicentosessantasei/67). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 19 GENNAIO 2017 Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera d), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 19 GENNAIO 2017 Allianz s.p.a., con sede in Trieste. art. 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (quarantamila/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 20 GENNAIO 2017 Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). 24

27 Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N /17 DEL 20 GENNAIO 2017 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (diecimilaottocento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 20 GENNAIO 2017 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Dekra Italia s.r.l., corrispondente dell assicuratore estero. art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 20 GENNAIO 2017 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. euro 8.100,00 (ottomilacento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 20 GENNAIO 2017 Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/ mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo. art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 4.000,00 (quattromila/00). 25

28 Bollettino IVASS n. 1/2017 ORDINANZA PROT. N /17 DEL 20 GENNAIO 2017 Allianz s.p.a., con sede in Trieste. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.400,00 (millequattrocento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 20 GENNAIO 2017 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/ mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 20 GENNAIO 2017 Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 20 GENNAIO 2017 Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00). 26

29 Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N /17 DEL 20 GENNAIO 2017 Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/ mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 20 GENNAIO 2017 Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). art. 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 20 GENNAIO 2017 Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/ mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 20 GENNAIO 2017 Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 400,00 (quattrocento/00). 27

30 Bollettino IVASS n. 1/2017 ORDINANZA PROT. N /17 DEL 23 GENNAIO 2017 Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/ mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 23 GENNAIO 2017 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (quattordicimiladuecentottanta/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 23 GENNAIO 2017 Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 23 GENNAIO 2017 Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera d), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 3.780,00 (tremilasettecentottanta/00). 28

31 Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N /17 DEL 23 GENNAIO 2017 Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/ mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 23 GENNAIO 2017 Oxerisk s.r.l., con sede in Firenze. combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP 5/ mancata comunicazione all Istituto, nei termini previsti, della modifica delle cariche all interno della società. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 23 GENNAIO 2017 Intermediass s.r.l., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP 5/ mancata comunicazione all Istituto, nei termini previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 23 GENNAIO 2017 IF Broker s.r.l., con sede in Tortona, in persona del liquidatore, sig. Denicolò Maurizio, presso il domicilio sempre in Tortona (AL). combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/ mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 2 occasioni. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 4.333,33 (quattromilatrecentotrentatre/33). 29

32 Bollettino IVASS n. 1/2017 ORDINANZA PROT. N /17 DEL 25 GENNAIO 2017 Liberti Maria Lorenza, presso la residenza in Bari. combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/ mancato rispetto dell obbligo di separazione patrimoniale. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (diecimila/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 25 GENNAIO 2017 Giannattasio Mauro, presso la residenza in Cava de Tirreni (SA). combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/ mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 3 occasioni. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 25 GENNAIO 2017 Cairo & Coronato s.n.c. di Attilio Maria Cairo e Ruggero Coronato, con sede in Cassano D Adda (MI), in persona del liquidatore, sig. Cairo Attilio Maria, presso la residenza in Caravaggio (BG). combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/ mancato rispetto dell obbligo di separazione patrimoniale. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 27 GENNAIO 2017 Allianz s.p.a., con sede in Trieste. art. 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). 30

33 Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N /17 DEL 27 GENNAIO 2017 Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 27 GENNAIO 2017 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Van Ameyde Italia s.r.l., corrispondente dell assicuratore estero. art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 4.000,00 (quattromila/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 27 GENNAIO 2017 Genialloyd s.p.a., con sede in Milano. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 27 GENNAIO 2017 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Dekra Italia s.r.l., corrispondente dell assicuratore estero. art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). 31

34 Bollettino IVASS n. 1/2017 ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 Ergo Previdenza s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP 24/ mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall Istituto relativamente ad un reclamo. art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 Linear Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Intereurope Italia, corrispondente dell assicuratore estero. art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 2.000,00 (duemila/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. art. 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 32

35 Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 Linear Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 HDI Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. art. 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Interfides s.r.l., corrispondente dell assicuratore estero. artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 Genialloyd s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). 33

36 Bollettino IVASS n. 1/2017 ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Ced Italy, corrispondente dell assicuratore estero. art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 4.000,00 (quattromila/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni S.A. - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 2.100,00 (duemilacento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. combinato disposto dell art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 2 e 6 del regolamento IVASS 9/ rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 1.500,00 (millecinquecento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 34

37 Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 Ergo Previdenza s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del regolamento ISVAP 35/ mancato riscontro all interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un prodotto assicurativo vita. art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.000,00 (duemila/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 Assimoco s.p.a. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo, con sede in Segrate (MI). artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/ mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. art. 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 900,00 (novecento/00). 35

38 Bollettino IVASS n. 1/2017 ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/ mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 Allianz s.p.a., con sede in Trieste. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 Allianz s.p.a., con sede in Trieste. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 Allianz s.p.a., con sede in Trieste. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). 36

39 Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. euro 8.100,00 (ottomilacento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Zurich Insurance Company Ltd, corrispondente dell assicuratore estero. art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Allianz s.p.a. Sinistri Internazionali, corrispondente dell assicuratore estero. art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. artt. 317, comma 3, e 315, comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 1.400,00 (millequattrocento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 37

40 Bollettino IVASS n. 1/2017 ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/ mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 Zurich Investments Life s.p.a., con sede in Milano. art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/ mancata liquidazione, entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione assicurativa relativa ad una polizza vita. art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.000,00 (duemila/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Intereurope Italia, corrispondente dell assicuratore estero. art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 4.000,00 (quattromila/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 Poste Vita s.p.a., con sede in Roma. art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/ mancata liquidazione, entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione assicurativa relativa ad una polizza vita. art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (ventimila/00). 38

41 Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. combinato disposto dell art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 2 e 6 del regolamento IVASS 9/ rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 Allianz s.p.a., con sede in Trieste. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 Zurich Investments Life s.p.a., con sede in Milano. art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/ mancata liquidazione, entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione assicurativa relativa ad una polizza vita. art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 4.000,00 (quattromila/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). 39

42 Bollettino IVASS n. 1/2017 ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 Genialloyd s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP 24/ mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall Istituto relativamente ad un reclamo. art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa (già Fata assicurazioni Danni s.p.a.), con sede in Verona. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/ mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. combinato disposto dell art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 2 e 6 del regolamento IVASS 9/ rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). 40

43 Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/ mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 30 GENNAIO 2017 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 31 GENNAIO 2017 Nocella Giovanni, presso la residenza in Formia (LT). combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/ mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 2 occasioni. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 6.000,00 (seimila/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 31 GENNAIO 2017 Allianz s.p.a., con sede in Trieste. art. 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 41

44 Bollettino IVASS n. 1/2017 ORDINANZA PROT. N /17 DEL 31 GENNAIO 2017 Allianz s.p.a., con sede in Trieste. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 31 GENNAIO 2017 Allianz s.p.a., con sede in Trieste. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 31 GENNAIO 2017 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA PROT. N /17 DEL 31 GENNAIO 2017 Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. art. 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). 42

45 Provvedimenti sanzionatori 2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI Provvedimento n /16 del 13 ottobre 2016 NOCELLA Giovanni - ex E proc. disc. n SALV- Procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n Provvedimento di radiazione Con lettera del 14 marzo 2016, prot. n , l IVASS ha comunicato l avvio di un procedimento disciplinare nei Suoi confronti per violazione di norme del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e delle relative norme di attuazione. Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, Sezione II, nell adunanza del 7 luglio 2016, ha assunto la deliberazione n. 2831/II (di cui si allega copia, che è conforme all originale conservato agli atti di questo Istituto) le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti. Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del procedimento configurano violazione degli articoli 183 e 117 del Codice delle assicurazioni private e degli artt. 47 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone nei Suoi confronti l applicazione della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell articolo 329, commi 1, lettera c), e 2 del Codice delle assicurazioni private. Il presente provvedimento è comunicato anche alle imprese o agli intermediari con cui sono in corso incarichi o collaborazioni. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione. Per delegazione del Direttorio Integrato 43

46 Bollettino IVASS n. 1/ ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda Ter n /2016 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9118 del 2010, proposto da: Società Zurich Insurance Plc Rappresentanza Generale Per L'Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Faletti, Domenico Bonaccorsi Di Patti, con domicilio eletto presso Domenico Bonaccorsi Di Patti in Roma, via Federico Cesi, 72; contro Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Adolfo Maria Zamboni, Patrizia Rosatone, Sara Butera, con domicilio eletto presso (Ex Isvap) Ufficio Legale Ivass in Roma, via del Quirinale, 21; Ministero delle Attivita' Produttive non costituito in giudizio; per l'annullamento dell ordinanza ingiunzione ISVAP 2754/10 del recante l irrogazione pecuniaria amministrativa di euro 5.000,00 oltre diritto di notifica e spese di procedimento, ex art. 310 co. 1 d.lgs n. 209/

47 Provvedimenti sanzionatori Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2016 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente impugna l ordinanza ingiunzione recante l ordine di pagamento di euro oltre diritti di notifica e spese del procedimento, adottata da ISVAP, per il mancato rispetto del termine di 15 giorni, previsto dall art. 103, comma 4, del codice delle assicurazioni e dall art. 25, comma 5, del Regolamento ISVAP, nella comunicazione da parte della ricorrente della insussistenza di cause di incompatibilità nei confronti dell attuario revisore, nominato dalla società PrincewaterhouseCoopers s.p.a. Espone la ricorrente che: - ISVAP con atto notificato in data le contestava la violazione dell art. 25, comma 5, del regolamento ISVAP in relazione al tardivo invio della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità nei confronti dell attuario revisore. - Con memoria difensiva in data , l esponente riferiva di aver inviato in data l attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, avendo ricevuto solo in data copia della comunicazione con cui la società PrincewaterhouseCoopers s.p.a. aveva notificato la nomina dell attuario revisore. Il termine di 15 giorni, pertanto, risultava rispettato. 45

48 Bollettino IVASS n. 1/ Il servizio vigilanza dell ISVAP aveva concluso nel senso della insussistenza dell illecito contestato e quindi della archiviazione del procedimento; - Il servizio sanzioni ISVAP, tuttavia, riteneva che il dies a quo dovesse farsi decorrere dalla data del conferimento dell incarico di attuario revisore e non dalla data della relativa comunicazione e pertanto la sanzione impugnata veniva irrogata. Tanto premesso deduce le seguenti doglianze: 1) degli artt. 103 del D.lgs. 209/2005 e dell art. 25 del regolamento ISVAP, in quanto il dies a quo per la comunicazione della insussistenza di cause di incompatibilità del soggetto designato come attuario revisore non può che decorrere dalla comunicazione di detta nomina, posto che nessuna norma pone a carico della società di revisione l obbligo di dare comunicazione alla società assicuratrice della nomina del revisore; inoltre, la comunicazione del (ricevuta dalla ricorrente in data ) non faceva riferimento alla data di nomina dell attuario revisore; nessun fatto particolare avrebbe potuto suscitare l attenzione dell esponente a proposito di detta nomina; infine, nemmeno la previsione di un presidio contrattuale volto ad imporre l immediata comunicazione da parte della società di revisione avrebbe potuto porre al riparto la ricorrente da eventuali responsabilità, ma solo consentirgli un eventuale risarcimento. 2) dell art c.c. in quanto tutti gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono alla conoscenza del destinatario; 3) dell art. 3 l. 689 del 1981 eccesso di potere ed eccezione di incostituzionalità degli artt. 103, comma 4 d.lgs. 209/2005 e 25 comma 5 del Regolamento ISVAP in relazione agli artt. 3, 24 e 27 Cost., in quanto nelle sanzioni amministrative occorre prova del dolo o della colpa mentre nel caso di specie l asserita tardività della comunicazione non sarebbe imputabile alla ricorrente; si richiamano inoltre i principi dettati dalla Corte costituzionale in materia di notifica e di decorrenza dei termini per il destinatario. In subordine, la ricorrente eccepisce l incostituzionalità della normativa in esame. 46

49 Provvedimenti sanzionatori IVASS si è costituita per resistere e ha depositato una memoria sostenendo che la data del conferimento dell incarico al revisore attuatore era nota alla ricorrente, in quanto contenuta nella comunicazione dell 11 maggio 2009, e sottolineando il dato letterale della norma applicabile rationetemporis che inequivocabilmente indica il dies a quo dalla data di conferimento dell incarico. La causa è stata quindi trattenuta in decisione. Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. Occorre premettere che l articolo 103 del codice delle assicurazioni risulta essere stato abrogato dall art. 1, comma 107, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Esso tuttavia è applicabile al caso di specie ratione temporis. Prescrive il citato articolo: Art. 103 (Attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale). 1. Se l'incarico di revisione legale dei conti è conferito a un revisore legale o se tra gli amministratori della società di revisione legale non è presente un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, la relazione di cui all'articolo 102, comma 1, è corredata dalla relazione di un attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale. 2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Se, prima della scadenza del periodo, il revisore legale o la società di revisione legale revoca l'incarico all'attuario, ne dà immediata e motivata comunicazione all'isvap. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario. 3. L'incarico non può essere conferito a un attuario che non rispetti le condizioni di indipendenza individuate dall'isvap con regolamento o che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso 47

50 Bollettino IVASS n. 1/2017 l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilità individuate dall'isvap con regolamento. 4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso cui lo stesso svolge il proprio incarico, trasmettono all'isvap, entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di indipendenza e l'assenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, secondo le modalità fissate dall'isvap. La prescrizione è sostanzialmente ribadita dall art. 25, comma 5, del Regolamento ISVAP 22/2008, secondo il quale: L attuario revisore e il legale rappresentante dell impresa trasmettono all ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell incarico da parte della società di revisione, le dichiarazioni dalle quali risulta che non sussiste alcuna causa di incompatibilità redatte in conformità all allegato 12. Ora, la lettera della legge e del Regolamento sembrano in effetti deporre nel senso indicato da ISVAP, prevedendo la decorrenza del termine di 15 giorni dalla conferimento dell incarico da parte della società di revisione. Si tratta tuttavia di una prescrizione che per la società di revisione è certamente applicabile, essendo essa stessa a conferire l incarico, cosicché non può sorgere alcun dubbio interpretativo sulla decorrenza del termine. Altrettanto non può dirsi però per quanto riguarda l impresa di assicurazione o riassicurazione, in quanto essa potrebbe non essere a conoscenza della intervenuta nomina dell attuatore fino a che essa non riceva la comunicazione del conferimento dell incarico da parte della società di revisione o comunque fino a che tale nomina non divenga conoscibile a terzi. Non risulta peraltro che tale obbligo di comunicazione sia imposto dalla normativa sopra richiamata o da altra fonte. 48

51 Provvedimenti sanzionatori Sostiene sul punto l impugnata ordinanza che costituirebbe onere dell impresa attivarsi presso la società di revisione al fine di acquisire notizia circa la data di conferimento dell incarico in tempo utile per l inoltro della dichiarazione o, comunque, prevedere appositi presidi contrattuali per garantirne al pronta conoscenza. Si tratta di oneri di diligenza che il Collegio non ritiene possano essere posti a carico della impresa assicuratrice, in assenza di elementi di fatto (quali ad esempio scadenze o incombenti predefiniti) idonei ad attivarne in qualche modo l esercizio. Né la predisposizione di presidi contrattuali potrebbe porre al riparo l impresa assicuratrice da eventuali inadempienze dagli obblighi di comunicazione contrattualmente assunti, che non esimerebbero l impresa assicuratrice dalla sanzione. La tesi dell ISVAP espressa nella ordinanza impugnata sul punto - non può dunque essere seguita. Né può essere valorizzata la difesa di IVASS, contenuta nell ultima memoria, secondo la quale, avendo la società di revisione comunicato l incarico alla impresa assicuratrice prima della scadenza del termine di 15 giorni residuavano comunque 10 giorni per effettuare la comunicazione dovuta. Si tratta infatti di un profilo di mero fatto che non pare determinate al fine di stabilire la decorrenza del termine di 15 giorni in questione per l impresa assicuratrice, la quale evidentemente ha diritto ad usare l intero termine che la legge le conferisce per svolgere le necessarie verifica circa l insussistenza di cause di incompatibilità in caso all attuatore. In questo quadro, l unica interpretazione possibile della normativa sopra richiamata alla luce dei principi di imputabilità a livello soggettivo della responsabilità a titolo di sanzione amministrativa e dei principi generali in tema di decorrenza dei termini decadenziali, è che la decorrenza del termine di 15 giorni per la comunicazione delle cause di incompatibilità eventuali vada individuata, per l impresa assicuratrice, dal momento della intervenuta 49

52 Bollettino IVASS n. 1/2017 conoscenza o conoscibilità del conferimento dell incarico di attuatore da parte della società di revisione. Tale interpretazione è suffragata dal fatto che la stessa norma si rivolge contestualmente alla società di revisione e alla impresa di assicurazione, fissando (apparentemente) per entrambe la decorrenza del termine dalla data di conferimento dell incarico. Da ciò le difficoltà interpretative sopra denunciate. Tuttavia, come si diceva, è chiaro che il legislatore ha inteso far riferimento alla data di conferimento dell incarico di attuatore solo laddove si rivolge alla società che conferisce detto incarico (la quale è certamente a conoscenza di tali circostanza), mentre con riferimento alla impresa assicuratrice la norma va letta alla luce dei principi generali e dunque dal momento della conoscenza o conoscibilità del conferimento dell incarico. In conclusione, dunque, in accoglimento del primo motivo di ricorso, il gravame va accolto, con assorbimento delle ulteriori censure. Le spese possono essere compensate sussistendo giusti motivi attesa la novità e peculiarità della questione. 50

53 Provvedimenti sanzionatori P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l effetto annulla l impugnata ordinanza ingiunzione. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati: Pietro Morabito, Presidente Giuseppe Rotondo, Consigliere Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore Il Segretario PUBBLICATO Il 21/12/

54 Bollettino IVASS n. 1/2017 SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda Ter n /2016 ha pronunciato la presente Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9114 del 2010, proposto da: Società Zurich Life Insurance Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bonaccorsi Di Patti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Federico Cesi, 72; contro Ministero delle Attivita' Produttive non costituito in giudizio; Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Butera, Dario Adolfo Maria Zamboni, Patrizia Rosatone, con domicilio eletto presso (Ex Isvap) Ufficio Legale Ivass in Roma, via del Quirinale, 21; per l'annullamento dell ordinanza ingiunzione n in data , adottata ai sensi dell'art. 25 del regolamento Isvap n.2757/10, per il pagamento di euro 5.000, oltre diritti di notifica e spese del procedimento. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2016 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 52

55 Provvedimenti sanzionatori FATTO e DIRITTO Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente impugna l ordinanza ingiunzione recante l ordine di pagamento di euro oltre diritti di notifica e spese del procedimento, adottata da ISVAP, per il mancato rispetto del termine di 15 giorni, previsto dall art. 103, comma 4, del codice delle assicurazioni e dall art. 25, comma 5, del Regolamento ISVAP, nella comunicazione da parte della ricorrente della insussistenza di cause di incompatibilità nei confronti dell attuario revisore, nominato dalla società PrincewaterhouseCoopers s.p.a. Espone la ricorrente che: - ISVAP con atto notificato in data le contestava la violazione dell art. 25, comma 5, del regolamento ISVAP in relazione al tardivo invio della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità nei confronti dell attuario revisore. - Con memoria difensiva in data , l esponente riferiva di aver inviato in data l attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, avendo ricevuto solo in data copia della comunicazione con cui la società PrincewaterhouseCoopers s.p.a. aveva notificato la nomina dell attuario revisore. Il termine di 15 giorni, pertanto, risultava rispettato. - Il servizio vigilanza dell ISVAP aveva concluso nel senso della insussistenza dell illecito contestato e quindi della archiviazione del procedimento; - Il servizio sanzioni ISVAP, tuttavia, riteneva che il dies a quo dovesse farsi decorrere dalla data del conferimento dell incarico di attuario revisore e non dalla data della relativa comunicazione e pertanto la sanzione impugnata veniva irrogata. Tanto premesso deduce le seguenti doglianze: 1) degli artt. 103 del D.lgs. 209/2005 e dell art. 25 del regolamento ISVAP, in quanto il dies a quo per la comunicazione della insussistenza di cause di incompatibilità del soggetto designato come attuario revisore non può che decorrere dalla comunicazione di detta nomina, posto che nessuna norma pone a carico della società di revisione l obbligo di dare comunicazione alla società assicuratrice della nomina del revisore; inoltre, la comunicazione del (ricevuta dalla ricorrente in data ) non faceva riferimento alla data di nomina dell attuario revisore; nessun fatto particolare avrebbe potuto suscitare l attenzione dell esponente a proposito di detta nomina; infine, nemmeno la previsione di un presidio contrattuale volto ad imporre l immediata comunicazione da parte della società di revisione avrebbe potuto porre al riparto la ricorrente da eventuali responsabilità, ma solo consentirgli un eventuale risarcimento. 2) dell art c.c. in quanto tutti gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono alla conoscenza del destinatario; 3) dell art. 3 l. 689 del 1981 eccesso di potere ed eccezione di incostituzionalità degli artt. 103, comma 4 d.lgs. 209/2005 e 25 comma 5 del Regolamento ISVAP in relazione agli artt. 3, 24 e 27 Cost., in quanto nelle sanzioni amministrative occorre prova del dolo o della colpa mentre nel caso di specie l asserita tardività della comunicazione non sarebbe 53

56 Bollettino IVASS n. 1/2017 imputabile alla ricorrente; si richiamano inoltre i principi dettati dalla Corte costituzionale in materia di notifica e di decorrenza dei termini per il destinatario. In subordine, la ricorrente eccepisce l incostituzionalità della normativa in esame. IVASS si è costituita per resistere e ha depositato una memoria sostenendo che la data del conferimento dell incarico al revisore attuatore era nota alla ricorrente, in quanto contenuta nella comunicazione dell 11 maggio 2009, e sottolineando il dato letterale della norma applicabile rationetemporis che inequivocabilmente indica il dies a quo dalla data di conferimento dell incarico. La causa è stata quindi trattenuta in decisione. Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. Occorre premettere che l articolo 103 del codice delle assicurazioni risulta essere stato abrogato dall art. 1, comma 107, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Esso tuttavia è applicabile al caso di specie ratione temporis. Prescrive il citato articolo: Art. 103 (Attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale). 1. Se l'incarico di revisione legale dei conti è conferito a un revisore legale o se tra gli amministratori della società di revisione legale non è presente un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, la relazione di cui all'articolo 102, comma 1, è corredata dalla relazione di un attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale. 2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Se, prima della scadenza del periodo, il revisore legale o la società di revisione legale revoca l'incarico all'attuario, ne dà immediata e motivata comunicazione all'isvap. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario. 3. L'incarico non può essere conferito a un attuario che non rispetti le condizioni di indipendenza individuate dall'isvap con regolamento o che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilità individuate dall'isvap con regolamento. 4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso cui lo stesso svolge il proprio incarico, trasmettono all'isvap, entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di indipendenza e l'assenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, secondo le modalità fissate dall'isvap. 54

57 Provvedimenti sanzionatori La prescrizione è sostanzialmente ribadita dall art. 25, comma 5, del Regolamento ISVAP 22/2008, secondo il quale: L attuario revisore e il legale rappresentante dell impresa trasmettono all ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell incarico da parte della società di revisione, le dichiarazioni dalle quali risulta che non sussiste alcuna causa di incompatibilità redatte in conformità all allegato 12. Ora, la lettera della legge e del Regolamento sembrano in effetti deporre nel senso indicato da ISVAP, prevedendo la decorrenza del termine di 15 giorni dalla conferimento dell incarico da parte della società di revisione. Si tratta tuttavia di una prescrizione che per la società di revisione è certamente applicabile, essendo essa stessa a conferire l incarico, cosicché non può sorgere alcun dubbio interpretativo sulla decorrenza del termine. Altrettanto non può dirsi però per quanto riguarda l impresa di assicurazione o riassicurazione, in quanto essa potrebbe non essere a conoscenza della intervenuta nomina dell attuatore fino a che essa non riceva la comunicazione del conferimento dell incarico da parte della società di revisione o comunque fino a che tale nomina non divenga conoscibile a terzi. Non risulta peraltro che tale obbligo di comunicazione sia imposto dalla normativa sopra richiamata o da altra fonte. Sostiene sul punto l impugnata ordinanza che costituirebbe onere dell impresa attivarsi presso la società di revisione al fine di acquisire notizia circa la data di conferimento dell incarico in tempo utile per l inoltro della dichiarazione o, comunque, prevedere appositi presidi contrattuali per garantirne al pronta conoscenza. Si tratta di oneri di diligenza che il Collegio non ritiene possano essere posti a carico della impresa assicuratrice, in assenza di elementi di fatto (quali ad esempio scadenze o incombenti predefiniti) idonei ad attivarne in qualche modo l esercizio. Né la predisposizione di presidi contrattuali potrebbe porre al riparo l impresa assicuratrice da eventuali inadempienze dagli obblighi di comunicazione contrattualmente assunti, che non esimerebbero l impresa assicuratrice dalla sanzione. La tesi dell ISVAP espressa nella ordinanza impugnata sul punto - non può dunque essere seguita. Né può essere valorizzata la difesa di IVASS, contenuta nell ultima memoria, secondo la quale, avendo la società di revisione comunicato l incarico alla impresa assicuratrice prima della scadenza del termine di 15 giorni residuavano comunque 10 giorni per effettuare la comunicazione dovuta. Si tratta infatti di un profilo di mero fatto che non pare determinate al fine di stabilire la decorrenza del termine di 15 giorni in questione per l impresa assicuratrice, la quale evidentemente ha diritto ad usare l intero termine che la legge le conferisce per svolgere le necessarie verifica circa l insussistenza di cause di incompatibilità in caso all attuatore. 55

58 Bollettino IVASS n. 1/2017 In questo quadro, l unica interpretazione possibile della normativa sopra richiamata alla luce dei principi di imputabilità a livello soggettivo della responsabilità a titolo di sanzione amministrativa e dei principi generali in tema di decorrenza dei termini decadenziali, è che la decorrenza del termine di 15 giorni per la comunicazione delle cause di incompatibilità eventuali vada individuata, per l impresa assicuratrice, dal momento della intervenuta conoscenza o conoscibilità del conferimento dell incarico di attuatore da parte della società di revisione. Tale interpretazione è suffragata dal fatto che la stessa norma si rivolge contestualmente alla società di revisione e alla impresa di assicurazione, fissando (apparentemente) per entrambe la decorrenza del termine dalla data di conferimento dell incarico. Da ciò le difficoltà interpretative sopra denunciate. Tuttavia, come si diceva, è chiaro che il legislatore ha inteso far riferimento alla data di conferimento dell incarico di attuatore solo laddove si rivolge alla società che conferisce detto incarico (la quale è certamente a conoscenza di tali circostanza), mentre con riferimento alla impresa assicuratrice la norma va letta alla luce dei principi generali e dunque dal momento della conoscenza o conoscibilità del conferimento dell incarico. In conclusione, dunque, in accoglimento del primo motivo di ricorso, il gravame va accolto, con assorbimento delle ulteriori censure. Le spese possono essere compensate sussistendo giusti motivi attesa la novità e peculiarità della questione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e pe l effetto annulla l ordinanza ingiunzione impugnata. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati: Pietro Morabito, Presidente Giuseppe Rotondo, Consigliere Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore Il Segretario PUBBLICATO Il 21/12/

59 Provvedimenti sanzionatori SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda Ter n /2016 ha pronunciato la presente Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9117 del 2010, proposto da: Società Zuritel Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Bonaccorsi Di Patti, Giancarlo Faletti, con domicilio eletto presso Domenico Bonaccorsi Di Patti in Roma, via Federico Cesi, 72; contro Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Butera, Dario Adolfo Maria Zamboni, Patrizia Rosatone, con domicilio eletto presso (Ex Isvap) Ufficio Legale Ivass in Roma, via del Quirinale, 21; Ministero delle Attivita' Produttive non costituito in giudizio; per l'annullamento della ordinanza ingiunzione ISVAP n- 2755/2010 con la quale è stato ingiunto alla ricorrente di pagare a titolo do sanzione pecuniaria amministrativa ex art. 310 co. 1 d. lgs n. 209/2005 la somma di euro 5.000,00 oltre diritti di notifica e spese di procedimento. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2016 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 57

60 Bollettino IVASS n. 1/2017 FATTO e DIRITTO on il ricorso in epigrafe, la società ricorrente impugna l ordinanza ingiunzione recante l ordine di pagamento di euro oltre diritti di notifica e spese del procedimento, adottata da ISVAP, per il mancato rispetto del termine di 15 giorni, previsto dall art. 103, comma 4, del codice delle assicurazioni e dall art. 25, comma 5, del Regolamento ISVAP, nella comunicazione da parte della ricorrente della insussistenza di cause di incompatibilità nei confronti dell attuario revisore, nominato dalla società PrincewaterhouseCoopers s.p.a. Espone la ricorrente che: - ISVAP con atto notificato in data le contestava la violazione dell art. 25, comma 5, del regolamento ISVAP in relazione al tardivo invio della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità nei confronti dell attuario revisore. - Con memoria difensiva in data , l esponente riferiva di aver inviato in data l attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, avendo ricevuto solo in data copia della comunicazione con cui la società PrincewaterhouseCoopers s.p.a. aveva notificato la nomina dell attuario revisore. Il termine di 15 giorni, pertanto, risultava rispettato. - Il servizio vigilanza dell ISVAP aveva concluso nel senso della insussistenza dell illecito contestato e quindi della archiviazione del procedimento; - Il servizio sanzioni ISVAP, tuttavia, riteneva che il dies a quo dovesse farsi decorrere dalla data del conferimento dell incarico di attuario revisore e non dalla data della relativa comunicazione e pertanto la sanzione impugnata veniva irrogata. Tanto premesso deduce le seguenti doglianze: 1) degli artt. 103 del D.lgs. 209/2005 e dell art. 25 del regolamento ISVAP, in quanto il dies a quo per la comunicazione della insussistenza di cause di incompatibilità del soggetto designato come attuario revisore non può che decorrere dalla comunicazione di detta nomina, posto che nessuna norma pone a carico della società di revisione l obbligo di dare comunicazione alla società assicuratrice della nomina del revisore; inoltre, la comunicazione del (ricevuta dalla ricorrente in data ) non faceva riferimento alla data di nomina dell attuario revisore; nessun fatto particolare avrebbe potuto suscitare l attenzione dell esponente a proposito di detta nomina; infine, nemmeno la previsione di un presidio contrattuale volto ad imporre l immediata comunicazione da parte della società di revisione avrebbe potuto porre al riparto la ricorrente da eventuali responsabilità, ma solo consentirgli un eventuale risarcimento. 2) dell art c.c. in quanto tutti gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono alla conoscenza del destinatario; 3) dell art. 3 l. 689 del 1981 eccesso di potere ed eccezione di incostituzionalità degli artt. 103, comma 4 d.lgs. 209/2005 e 25 comma 5 del Regolamento ISVAP in relazione agli artt. 3, 24 e 27 Cost., in quanto nelle sanzioni amministrative occorre prova del dolo o della colpa mentre nel caso di specie l asserita tardività della comunicazione non sarebbe 58

61 Provvedimenti sanzionatori imputabile alla ricorrente; si richiamano inoltre i principi dettati dalla Corte costituzionale in materia di notifica e di decorrenza dei termini per il destinatario. In subordine, la ricorrente eccepisce l incostituzionalità della normativa in esame. IVASS si è costituita per resistere e ha depositato una memoria sostenendo che la data del conferimento dell incarico al revisore attuatore era nota alla ricorrente, in quanto contenuta nella comunicazione dell 11 maggio 2009, e sottolineando il dato letterale della norma applicabile rationetemporis che inequivocabilmente indica il dies a quo dalla data di conferimento dell incarico. La causa è stata quindi trattenuta in decisione. Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. Occorre premettere che l articolo 103 del codice delle assicurazioni risulta essere stato abrogato dall art. 1, comma 107, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Esso tuttavia è applicabile al caso di specie ratione temporis. Prescrive il citato articolo: Art. 103 (Attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale). 1. Se l'incarico di revisione legale dei conti è conferito a un revisore legale o se tra gli amministratori della società di revisione legale non è presente un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, la relazione di cui all'articolo 102, comma 1, è corredata dalla relazione di un attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale. 2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Se, prima della scadenza del periodo, il revisore legale o la società di revisione legale revoca l'incarico all'attuario, ne dà immediata e motivata comunicazione all'isvap. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario. 3. L'incarico non può essere conferito a un attuario che non rispetti le condizioni di indipendenza individuate dall'isvap con regolamento o che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilità individuate dall'isvap con regolamento. 4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso cui lo stesso svolge il proprio incarico, trasmettono all'isvap, entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di indipendenza e l'assenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, secondo le modalità fissate dall'isvap. 59

62 Bollettino IVASS n. 1/2017 La prescrizione è sostanzialmente ribadita dall art. 25, comma 5, del Regolamento ISVAP 22/2008, secondo il quale: L attuario revisore e il legale rappresentante dell impresa trasmettono all ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell incarico da parte della società di revisione, le dichiarazioni dalle quali risulta che non sussiste alcuna causa di incompatibilità redatte in conformità all allegato 12. Ora, la lettera della legge e del Regolamento sembrano in effetti deporre nel senso indicato da ISVAP, prevedendo la decorrenza del termine di 15 giorni dalla conferimento dell incarico da parte della società di revisione. Si tratta tuttavia di una prescrizione che per la società di revisione è certamente applicabile, essendo essa stessa a conferire l incarico, cosicché non può sorgere alcun dubbio interpretativo sulla decorrenza del termine. Altrettanto non può dirsi però per quanto riguarda l impresa di assicurazione o riassicurazione, in quanto essa potrebbe non essere a conoscenza della intervenuta nomina dell attuatore fino a che essa non riceva la comunicazione del conferimento dell incarico da parte della società di revisione o comunque fino a che tale nomina non divenga conoscibile a terzi. Non risulta peraltro che tale obbligo di comunicazione sia imposto dalla normativa sopra richiamata o da altra fonte. Sostiene sul punto l impugnata ordinanza che costituirebbe onere dell impresa attivarsi presso la società di revisione al fine di acquisire notizia circa la data di conferimento dell incarico in tempo utile per l inoltro della dichiarazione o, comunque, prevedere appositi presidi contrattuali per garantirne al pronta conoscenza. Si tratta di oneri di diligenza che il Collegio non ritiene possano essere posti a carico della impresa assicuratrice, in assenza di elementi di fatto (quali ad esempio scadenze o incombenti predefiniti) idonei ad attivarne in qualche modo l esercizio. Né la predisposizione di presidi contrattuali potrebbe porre al riparo l impresa assicuratrice da eventuali inadempienze dagli obblighi di comunicazione contrattualmente assunti, che non esimerebbero l impresa assicuratrice dalla sanzione. La tesi dell ISVAP espressa nella ordinanza impugnata sul punto - non può dunque essere seguita. Né può essere valorizzata la difesa di IVASS, contenuta nell ultima memoria, secondo la quale, avendo la società di revisione comunicato l incarico alla impresa assicuratrice prima della scadenza del termine di 15 giorni residuavano comunque 10 giorni per effettuare la comunicazione dovuta. Si tratta infatti di un profilo di mero fatto che non pare determinate al fine di stabilire la decorrenza del termine di 15 giorni in questione per l impresa assicuratrice, la quale evidentemente ha diritto ad usare l intero termine che la legge le conferisce per svolgere le necessarie verifica circa l insussistenza di cause di incompatibilità in caso all attuatore. 60

63 Provvedimenti sanzionatori In questo quadro, l unica interpretazione possibile della normativa sopra richiamata alla luce dei principi di imputabilità a livello soggettivo della responsabilità a titolo di sanzione amministrativa e dei principi generali in tema di decorrenza dei termini decadenziali, è che la decorrenza del termine di 15 giorni per la comunicazione delle cause di incompatibilità eventuali vada individuata, per l impresa assicuratrice, dal momento della intervenuta conoscenza o conoscibilità del conferimento dell incarico di attuatore da parte della società di revisione. Tale interpretazione è suffragata dal fatto che la stessa norma si rivolge contestualmente alla società di revisione e alla impresa di assicurazione, fissando (apparentemente) per entrambe la decorrenza del termine dalla data di conferimento dell incarico. Da ciò le difficoltà interpretative sopra denunciate. Tuttavia, come si diceva, è chiaro che il legislatore ha inteso far riferimento alla data di conferimento dell incarico di attuatore solo laddove si rivolge alla società che conferisce detto incarico (la quale è certamente a conoscenza di tali circostanza), mentre con riferimento alla impresa assicuratrice la norma va letta alla luce dei principi generali e dunque dal momento della conoscenza o conoscibilità del conferimento dell incarico. In conclusione, dunque, in accoglimento del primo motivo di ricorso, il gravame va accolto, con assorbimento delle ulteriori censure. Le spese possono essere compensate sussistendo giusti motivi attesa la novità e peculiarità della questione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l effetto annulla l impugnata ordinanza ingiunzione. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati: Pietro Morabito, Presidente Giuseppe Rotondo, Consigliere Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore Il Segretario PUBBLICATO Il 21/12/

64 Bollettino IVASS n. 1/2017 SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda Ter n /2016 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9116 del 2010, proposto da: Società Zurich Investments Life Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Faletti, Domenico Bonaccorsi Di Patti, con domicilio eletto presso Domenico Bonaccorsi Di Patti in Roma, via Federico Cesi, 72; contro Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Rosatone, Dario Adolfo Maria Zamboni, Sara Butera, con domicilio eletto presso (Ex Isvap) Ufficio Legale Ivass in Roma, via del Quirinale, 21; Ministero delle Attivita' Produttive non costituito in giudizio; per l'annullamento della ordinanza ingiunzione n. 2756/10 in data , con la quale viene ingiunto alla ricorrente il pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 5.000/00 oltre diritti di notifica e spese di procedimento ex art. 310 co. 1, d. lgs n. 209/2005. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo; Viste le memorie difensive; 62

65 Provvedimenti sanzionatori Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2016 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente impugna l ordinanza ingiunzione recante l ordine di pagamento di euro oltre diritti di notifica e spese del procedimento, adottata da ISVAP, per il mancato rispetto del termine di 15 giorni, previsto dall art. 103, comma 4, del codice delle assicurazioni e dall art. 25, comma 5, del Regolamento ISVAP, nella comunicazione da parte della ricorrente della insussistenza di cause di incompatibilità nei confronti dell attuario revisore, nominato dalla società PrincewaterhouseCoopers s.p.a. Espone la ricorrente che: - ISVAP con atto notificato in data le contestava la violazione dell art. 25, comma 5, del regolamento ISVAP in relazione al tardivo invio della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità nei confronti dell attuario revisore. - Con memoria difensiva in data , l esponente riferiva di aver inviato in data l attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, avendo ricevuto solo in data copia della comunicazione con cui la società PrincewaterhouseCoopers s.p.a. aveva notificato la nomina dell attuario revisore. Il termine di 15 giorni, pertanto, risultava rispettato. - Il servizio vigilanza dell ISVAP aveva concluso nel senso della insussistenza dell illecito contestato e quindi della archiviazione del procedimento; - Il servizio sanzioni ISVAP, tuttavia, riteneva che il dies a quo dovesse farsi decorrere dalla data del conferimento dell incarico di attuario revisore e non dalla data della relativa comunicazione e pertanto la sanzione impugnata veniva irrogata. 63

66 Bollettino IVASS n. 1/2017 Tanto premesso deduce le seguenti doglianze: 1) degli artt. 103 del D.lgs. 209/2005 e dell art. 25 del regolamento ISVAP, in quanto il dies a quo per la comunicazione della insussistenza di cause di incompatibilità del soggetto designato come attuario revisore non può che decorrere dalla comunicazione di detta nomina, posto che nessuna norma pone a carico della società di revisione l obbligo di dare comunicazione alla società assicuratrice della nomina del revisore; inoltre, la comunicazione del (ricevuta dalla ricorrente in data ) non faceva riferimento alla data di nomina dell attuario revisore; nessun fatto particolare avrebbe potuto suscitare l attenzione dell esponente a proposito di detta nomina; infine, nemmeno la previsione di un presidio contrattuale volto ad imporre l immediata comunicazione da parte della società di revisione avrebbe potuto porre al riparto la ricorrente da eventuali responsabilità, ma solo consentirgli un eventuale risarcimento. 2) dell art c.c. in quanto tutti gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono alla conoscenza del destinatario; 3) dell art. 3 l. 689 del 1981 eccesso di potere ed eccezione di incostituzionalità degli artt. 103, comma 4 d.lgs. 209/2005 e 25 comma 5 del Regolamento ISVAP in relazione agli artt. 3, 24 e 27 Cost., in quanto nelle sanzioni amministrative occorre prova del dolo o della colpa mentre nel caso di specie l asserita tardività della comunicazione non sarebbe imputabile alla ricorrente; si richiamano inoltre i principi dettati dalla Corte costituzionale in materia di notifica e di decorrenza dei termini per il destinatario. In subordine, la ricorrente eccepisce l incostituzionalità della normativa in esame. IVASS si è costituita per resistere e ha depositato una memoria sostenendo che la data del conferimento dell incarico al revisore attuatore era nota alla ricorrente, in quanto contenuta nella comunicazione dell 11 maggio 2009, e sottolineando il dato letterale della norma applicabile rationetemporis che inequivocabilmente indica il dies a quo dalla data di conferimento dell incarico. 64

67 Provvedimenti sanzionatori La causa è stata quindi trattenuta in decisione. Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. Occorre premettere che l articolo 103 del codice delle assicurazioni risulta essere stato abrogato dall art. 1, comma 107, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Esso tuttavia è applicabile al caso di specie ratione temporis. Prescrive il citato articolo: Art. 103 (Attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale). 1. Se l'incarico di revisione legale dei conti è conferito a un revisore legale o se tra gli amministratori della società di revisione legale non è presente un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, la relazione di cui all'articolo 102, comma 1, è corredata dalla relazione di un attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale. 2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Se, prima della scadenza del periodo, il revisore legale o la società di revisione legale revoca l'incarico all'attuario, ne dà immediata e motivata comunicazione all'isvap. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario. 3. L'incarico non può essere conferito a un attuario che non rispetti le condizioni di indipendenza individuate dall'isvap con regolamento o che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilità individuate dall'isvap con regolamento. 4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso cui lo stesso svolge il proprio incarico, trasmettono all'isvap, entro quindici giorni dal 65

68 Bollettino IVASS n. 1/2017 conferimento dell'incarico, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di indipendenza e l'assenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, secondo le modalità fissate dall'isvap. La prescrizione è sostanzialmente ribadita dall art. 25, comma 5, del Regolamento ISVAP 22/2008, secondo il quale: L attuario revisore e il legale rappresentante dell impresa trasmettono all ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell incarico da parte della società di revisione, le dichiarazioni dalle quali risulta che non sussiste alcuna causa di incompatibilità redatte in conformità all allegato 12. Ora, la lettera della legge e del Regolamento sembrano in effetti deporre nel senso indicato da ISVAP, prevedendo la decorrenza del termine di 15 giorni dalla conferimento dell incarico da parte della società di revisione. Si tratta tuttavia di una prescrizione che per la società di revisione è certamente applicabile, essendo essa stessa a conferire l incarico, cosicché non può sorgere alcun dubbio interpretativo sulla decorrenza del termine. Altrettanto non può dirsi però per quanto riguarda l impresa di assicurazione o riassicurazione, in quanto essa potrebbe non essere a conoscenza della intervenuta nomina dell attuatore fino a che essa non riceva la comunicazione del conferimento dell incarico da parte della società di revisione o comunque fino a che tale nomina non divenga conoscibile a terzi. Non risulta peraltro che tale obbligo di comunicazione sia imposto dalla normativa sopra richiamata o da altra fonte. Sostiene sul punto l impugnata ordinanza che costituirebbe onere dell impresa attivarsi presso la società di revisione al fine di acquisire notizia circa la data di conferimento dell incarico in tempo utile per l inoltro della dichiarazione o, comunque, prevedere appositi presidi contrattuali per garantirne al pronta conoscenza. 66

69 Provvedimenti sanzionatori Si tratta di oneri di diligenza che il Collegio non ritiene possano essere posti a carico della impresa assicuratrice, in assenza di elementi di fatto (quali ad esempio scadenze o incombenti predefiniti) idonei ad attivarne in qualche modo l esercizio. Né la predisposizione di presidi contrattuali potrebbe porre al riparo l impresa assicuratrice da eventuali inadempienze dagli obblighi di comunicazione contrattualmente assunti, che non esimerebbero l impresa assicuratrice dalla sanzione. La tesi dell ISVAP espressa nella ordinanza impugnata sul punto - non può dunque essere seguita. Né può essere valorizzata la difesa di IVASS, contenuta nell ultima memoria, secondo la quale, avendo la società di revisione comunicato l incarico alla impresa assicuratrice prima della scadenza del termine di 15 giorni residuavano comunque 10 giorni per effettuare la comunicazione dovuta. Si tratta infatti di un profilo di mero fatto che non pare determinate al fine di stabilire la decorrenza del termine di 15 giorni in questione per l impresa assicuratrice, la quale evidentemente ha diritto ad usare l intero termine che la legge le conferisce per svolgere le necessarie verifica circa l insussistenza di cause di incompatibilità in caso all attuatore. In questo quadro, l unica interpretazione possibile della normativa sopra richiamata alla luce dei principi di imputabilità a livello soggettivo della responsabilità a titolo di sanzione amministrativa e dei principi generali in tema di decorrenza dei termini decadenziali, è che la decorrenza del termine di 15 giorni per la comunicazione delle cause di incompatibilità eventuali vada individuata, per l impresa assicuratrice, dal momento della intervenuta conoscenza o conoscibilità del conferimento dell incarico di attuatore da parte della società di revisione. Tale interpretazione è suffragata dal fatto che la stessa norma si rivolge contestualmente alla società di revisione e alla impresa di assicurazione, fissando (apparentemente) per entrambe la decorrenza del termine dalla data di conferimento dell incarico. Da ciò le 67

70 Bollettino IVASS n. 1/2017 difficoltà interpretative sopra denunciate. Tuttavia, come si diceva, è chiaro che il legislatore ha inteso far riferimento alla data di conferimento dell incarico di attuatore solo laddove si rivolge alla società che conferisce detto incarico (la quale è certamente a conoscenza di tali circostanza), mentre con riferimento alla impresa assicuratrice la norma va letta alla luce dei principi generali e dunque dal momento della conoscenza o conoscibilità del conferimento dell incarico. In conclusione, dunque, in accoglimento del primo motivo di ricorso, il gravame va accolto, con assorbimento delle ulteriori censure. Le spese possono essere compensate sussistendo giusti motivi attesa la novità e peculiarità della questione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l effetto annulla l impugnata ordinanza ingiunzione. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati: Pietro Morabito, Presidente Giuseppe Rotondo, Consigliere Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore Il Segretario PUBBLICATO Il 21/12/

71 Provvedimenti sanzionatori SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda Ter n /2016 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9504 del 2010, proposto da: Sabrina Cafiero, rappresentato e difeso dall'avvocato Italo Moretti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Trionfale, 21; contro Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Avvocatura Gen.Le Dello Stato, Dario Adolfo Maria Zamboni, Sara Butera, Patrizia Rosatone, con domicilio eletto presso (Ex Isvap) Ufficio Legale Ivass in Roma, via del Quirinale, 21; per l'annullamento del provvedimento del Presidente dell ISVAP n /PD/10 comunicato con nota del 17/08/2010 n. 03/10/ ricevuto in data 03/09/2010, con il quale veniva disposta la sanzione disciplinare della radiazione, nei confronti della Sig.ra Sabina Cafiero, con conseguente cancellazione, dal registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi; di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi compresa in particolare la deliberazione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari n. 1413/II del 13 luglio 2010, recante proposta di radiazione della ricorrente, con conseguente cancellazione, dal registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, e la nota di contestazione degli addebiti n. 0692/10/519/0022 del e per il risarcimento 69

72 Bollettino IVASS n. 1/2017 del danno cagionato alla ricorrente dal provvedimento e atti impugnati nella misura individuata dal Tribunale adito, anche attraverso fissazioni di criteri ai sensi di legge Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2016 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente impugna il provvedimento di radiazione in data 6 agosto 2010, disposto da ISVAP, e la presupposta delibera del Collegio di garanzia del 13 luglio La contestazione, in relazione alla quale il provvedimento di radiazione è stato adottato, riguardava nove polizze di assicurazione per r.c. auto stipulate presso l agenzia della ricorrente con la FARO Assicurazioni, che risultavano poi essere false. La FARO assicurazioni presentava querela, in relazione a dette circostanze, in data 6 maggio Venivano quindi contestate alla ricorrente: la falsificazione della documentazione contrattuale e la mancata rimessa dei premi assicurativi, relativamente a dette polizze. La ricorrente non prendeva visione del fascicolo né estraeva copia di esso, ma si presentava unicamente alla adunanza fissata per la trattazione del procedimento, riferendo di avere cambiato indirizzo e depositava una breve memoria difensiva a sua firma nonché delle 70

73 Provvedimenti sanzionatori dichiarazioni scritte rese da IMPROTA Vincenzo nelle quali egli dichiarava di aver stipulato nei suoi uffici le polizze della compagna FARO. Il Collegio di garanzia riteneva, tuttavia, provata la responsabilità della ricorrente sulla scorta della circostanza che la stessa fosse a conoscenza che il sig. IMPROTA Vincenzo non era iscritto al RUIU e che ciò nonostante ella versò a lui i premi delle quietanze false. Ella inoltre si sarebbe proposta alla assicurata come intermediaria della FARO Assicurazioni senza essere legittimata da alcun rapporto di collaborazione con essa. Il ricorso è articolato nelle seguenti doglianze: 1) del principio del contraddittorio e del diritto di difesa nonché dell art. 331 del d.lgs. 209 del 2005, in quanto tanto l atto di contestazione degli addebiti che la comunicazione della data dell audizione non sono stati inviati all indirizzo della ricorrente (dove ella risiede dal 2000) ma al suo precedente indirizzo e lì ricevuti indebitamente dal portiere dello stabile, il quale le consegnò le comunicazioni solo pochi giorni prima della audizione, cosicché ella non ebbe il tempo di consultare gli atti del fascicolo e di preparare un adeguata difesa. 2) Eccesso di potere per contraddittorietà tra l atto di contestazione e la deliberazione del Collegio di garanzia, in quanto nell atto di contestazione del venivano indicati comportamenti soggetti unicamente alla sanzione amministrativa pecuniaria mentre poi la sanzione irrogata è stata quella della radiazione. Vi sarebbe inoltre, con riferimento alle ragioni che hanno indotto il Collegio di garanzia a proporre la sanzione più grave della radiazione, un vizio di motivazione. L istanza cautelare è stata respinta all udienza camerale del e non risulta appellata. In vista della odierna udienza, sono stati depositati memorie e documenti da entrambe le parti, e quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il ricorso è infondato e pertanto esso deve essere respinto. 71

74 Bollettino IVASS n. 1/2017 Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione del proprio diritto di difesa, in quanto l atto di contestazione degli addebiti che la comunicazione della data dell audizione non sono stati inviati all indirizzo della ricorrente (dove ella risiede dal 2000) ma al suo precedente indirizzo e lì ricevuti indebitamente dal portiere dello stabile, il quale le consegnò le comunicazioni solo pochi giorni prima della audizione. Il motivo non può trovare accoglimento. Osserva infatti il Collegio che risulta, in effetti, dagli atti che la ricorrente non abitava più dal 2000 all indirizzo dove sono state inviate le comunicazioni di contestazione e di convocazione per l audizione. Tale circostanza si evince anche dalla stessa visura CERVED che ISVAP aveva indicato nella sua prima memoria, a conferma invece della correttezza della residenza di notificazione (cfr. doc. 11 ISVAP) Tuttavia, risulta anche che la ricorrente abbia presenziato alla audizione, senza far valere in quella sede la tardiva conoscenza dei plichi ma solo il cambio di indirizzo. In tale quadro, deve ritenersi che il vizio denunciato nel ricorso sia da ritenersi dallo stesso comportamento della ricorrente sanato, non avendo essa eccepito a tempo debito la necessità di un ulteriore termine per meglio argomentare le proprie difese. Anche il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta una incongruenza tra la contestazione formulata e la sanzione irrogata va respinto. La ricorrente infatti sembra aver effettuato una sovrapposizione tra l atto di contestazione del procedimento per l irrogazione della sanzione ammnistrativa pecuniaria, avviato in data 1 marzo 2010 e conclusosi con l adozione dell ordinanza ingiunzione n. 445 del 2011 per euro ai sensi dell art. 324 c.a.p. mentre l atto di contestazione del procedimento disciplinare avviato effettivamente in data 20 aprile 2010 per le condotte in esame (cfr. allegato 4 della produzione di IVASS). In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 72

75 Provvedimenti sanzionatori P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di IVASS, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.000/00 (duemila/00) oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati: Pietro Morabito, Presidente Giuseppe Rotondo, Consigliere Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore Il Segretario PUBBLICATO Il 21/12/

76 Bollettino IVASS n. 1/2017 SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda Ter n /2017 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8200 del 2015, proposto da: Nicola Degiovannini, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Ruffolo C.F. RFFGUO42D02I872U, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 308; contro Ivass Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Binda C.F. BNDMRN61M49F205F, Sabrina Scarcello C.F. SCRSRN73B52D086O, Paolo Mariano C.F. MRNPLA78C31B157A, con domicilio eletto presso Marina Binda in Roma, via del Quirinale, 21 (c/o Isvap); nei confronti di Soc Assicurazioni Generali Spa, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Roma C.F. RMOMHL58M23G749L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Cavour, 17; sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da: Nicola Degiovannini, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Ruffolo C.F. RFFGUO42D02I872U, con domicilio eletto presso Ugo Ruffolo in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 308; contro Ivass Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Binda C.F. BNDMRN61M49F205F, Sabrina Scarcello C.F. SCRSRN73B52D086O, Patrizia Rosatone C.F. RSTPRZ70P54H501M, con domicilio eletto presso Marina Binda in Roma, via del Quirinale, 21 (c/o Isvap); 74

77 Provvedimenti sanzionatori nei confronti di Soc Assicurazioni Generali Spa, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Roma C.F. RMOMHL58M23G749L, con domicilio eletto presso Michele Roma in Roma, piazza Cavour, 17; per l'annullamento quanto al ricorso n del 2015: del provvedimento prot. n /15 del recante la comunicazione dell'irrogazione nei confronti del ricorrente della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi degli artt. 330 e 331 del d.lgs. n. 209/05. quanto al ricorso n del 2015: per l'annullamento dell ordinanza-ingiunzione prot. n /15 del recante la sanzione amministrativa pecuniaria di euro ,00 prevista dall'art. 324 co. 1 del d.lgs. n. 209/2005;. Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ivass Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni e di Soc Assicurazioni Generali Spa e di Ivass Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni e di Soc. Assicurazioni Generali Spa; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2016 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 75

78 Bollettino IVASS n. 1/2017 FATTO e DIRITTO Con il ricorso n. 8200/2015, il dr Nicola Degiovannini evoca in giudizio l IVASS e le Assicurazioni Generali s.p.a. (quest ultima in qualità di controinteressata) per chiedere l annullamento, in uno con gli atti presupposti (deliberazione del Collegio di garanzia n. 2567/I, presa nell adunanza del 31 marzo 2015), del provvedimento prot /2015 a mezzo del quale IVASS ha adottato la sanzione disciplinare della radiazione del ricorrente dall albo degli intermediari assicurativi. Il sig. Degiovannini, previo atto di contestazione n. 2414/13/SVI/0285, era stato sottoposto dall IVASS a procedimento disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 326, c. 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'art. 6 del Regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013, per asserita violazione del combinato disposto di cui all'art. 183 del d.lgs. 209/2005 e all'art. 47 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre L atto di contestazione gli era stato notificato a seguito di denunce-querela presentate nei suoi confronti presso la Procura della Repubblica di Bologna. L interessato chiede l'annullamento del predetto provvedimento perché viziato da eccesso di potere, sub specie di omessa motivazione ed omessa istruttoria. Prima di elencare i motivi di gravame, egli riferisce che: -ha svolto l'attività di agente assicurativo in favore di Assicurazioni Generali per 22 anni, nell'arco dei quali ha sempre adempiuto con la massima diligenza ai propri obblighi, tanto da non aver ricevuto contestazione alcuna per il proprio operato (prima di quelle oggetto di causa); -tanto, finché, con lettera d.d , rassegnava le proprie dimissioni motivate, fornendo alla Compagnia regolare preavviso di 30 giorni, nell'arco dei quali la stessa effettuava due ispezioni contabili consecutive in data e , dopo averne effettuate altre nei mesi immediatamente precedenti, ed ulteriori innumerevoli nei precorsi anni: il tutto senza che nessuna anomalia venisse mai contestata all'agente; -nel corso del rapporto, ed in particolare dai 2008 in poi, nonostante il corretto adempimento di tutti i propri obblighi contrattuali, egli incontrava alcune difficoltà nella gestione dell'agenzia coinvolta nei fatti per cui è causa (Bologna, Borgo Panigale), in ragione di plurime problematiche ed irregolarità rilevate al momento della presa in carico dal precedente agente 76

79 Provvedimenti sanzionatori degli appalti allo stesso affidati tra le quali, fra l'altro, la mancata corrispondenza tra gli indirizzi indicati nel portafoglio clienti del socio di maggioranza "impostogli" dalla Compagnia, e gli indirizzi effettivi: irregolarità che asserisce essere state segnalate ai preposti organi della Compagnia e che gli avrebbero causato gravi danni e perdite economiche al punto da costringerlo a stipulare tre contratti di mutuo per farvi fronte. A fronte di tali segnalazioni, la Compagnia, nel corso degli anni, avrebbe ripetutamente assicurato all'agente di provvedere a risarcirlo di ogni danno e di ogni perdita dallo stesso subita: rassicurazioni che non avrebbero, tuttavia, trovato concreto riscontro. Parte di tali difficoltà sarebbero derivate dai frequenti storni di provvigioni imposti unilateralmente da Assicurazioni Generali, la quale sarebbe stata solita recuperare dall'agente le somme precedentemente accreditategli a titolo di provvigione, ogni qual volta un cliente dell'agenzia chiedeva il riscatto, anche parziale, di una polizza prima della sua scadenza effettiva, nonché qualora il cliente ometteva di pagare il relativo premio. Tali procedure avrebbero fatto sì che l'agente perdesse automaticamente il diritto alle provvigioni già maturate e fosse soggetto ad uno storno, unilateralmente disposto da Assicurazioni Generali, per tutte quelle polizze che venivano riscattate dai clienti prima della scadenza. Se, poi, il riscatto della polizza fosse avvenuto in misura parziale, l'agente avrebbe perso una corrispondente quota della propria provvigione. Lo stesso si sarebbe verificato in caso di inadempimento all'obbligo di pagamento del premio da parte del contraente stesso. Già solo per questo, espone il ricorrente, sarebbe evidente come la ricostruzione dei fatti su cui il provvedimento impugnato si fonda non sia affatto credibile. I riscatti delle polizze per cui è causa non gli avrebbero generato alcun vantaggio economico. Ciò, tantomeno con riferimento ai premi di risultato dell'agenzia, posto che le polizze riscattate non venivano conteggiate nei risultati raggiunti. Nella ricostruzione dei fatti storici, il ricorrente riferisce che buona parte delle polizze, seppur fatte rientrare da Assicurazioni Generali nel c.d. "ramo vita", non erano affatto qualificabili come assicurazioni sulla vita comunemente intese. Si sarebbe trattato, invece, di polizze in cui la componente finanziaria, anziché quella di verificazione del "rischio", assumeva importanza preminente: di norma esse prevedevano il graduale accumulo di capitale, mediante il versamento di premi annuali, da parte del cliente; capitale che veniva, di norma, integralmente restituito alla scadenza del contratto o al suo riscatto, maggiorato da una 77

80 Bollettino IVASS n. 1/2017 quota variabile in ragione del tipo di polizza in questione ed a seconda del fatto che, in tale momento, l'assicurato fosse o meno ancora in vita. Tali polizze sarebbero state, dunque, molto più vicine ai fondi di investimento o ai conti deposito. I clienti che si rivolgevano a tali "prodotti" erano mossi, per lo più, dall'esigenza di gestire i propri risparmi in modo "sicuro", eventualmente movimentando i propri capitali da investimenti "rischiosi" precedentemente effettuati. Molti di tali clienti avevano, infatti, investito cospicui capitali in banche o SIM, tra cui Simgenia S.p.A., la società di intermediazione mobiliare facente capo ad Assicurazioni Generali: gestioni patrimoniali contraddistinte da un grado di "rischio" medio-alto, connaturato al tipo di investimenti effettuati, le quali, anche in virtù del singolare e straordinario periodo di crisi economica iniziato dal 2008, risultavano quasi tutte in perdita. Sul punto, la stessa Simgenia Sim Sgr S.p.A., dopo aver effettuato verifiche ed ispezioni per oltre due anni, dopo lo scioglimento del rapporto con il Dott. Degiovannini, avrebbe accertato che non vi fosse alcuna irregolarità, né anomalia nell'operato dello stesso in relazione ai fondi di investimento o ai conti deposito. E per questo che egli, preso atto di tali esigenze, avrebbe proposto ai clienti soluzioni assicurative garantite, tra le quali anche la creazione di piani di accumulo di capitale, mediante il disinvestimento iniziale di piccole quote del loro patrimonio e l'investimento delle stesse in polizze del tipo di quelle sopra illustrate, in modo da far transitare tali somme via via da gestioni più "rischiose" ad altre più "sicure", senza al contempo liquidare interamente le somme investite in un momento economicamente sfavorevole e rischiare di consolidare cospicue perdite. In tale ottica, sarebbe stato del tutto normale creare gestioni assicurative separate, tra cui anche più piani di accumulo paralleli, attraverso la stipula di più polizze legate a diverse gestioni ed aventi, tra loro, un rendimento astrattamente diverso, cosi da diversificare gli investimenti e massimizzare le probabilità di guadagno, risparmio o tenuta del capitale per il cliente. Tale diversificazione sarebbe stato attuata, in concreto, dall agente mediante il riscatto parziale di somme precedentemente investite in una polizza, per poi utilizzare le somme riscattate per la stipula di una o più ulteriori polizze: considerato l'andamento variabile dei tassi di rendimento delle polizze offerte da Assicurazioni Generali, in tal modo si sarebbe scongiurato il rischio di investire tutti i risparmi di un singolo cliente in una polizza che, in 78

81 Provvedimenti sanzionatori ragione dell'andamento della gestione cui era collegata, poteva non rendere quanto altri "prodotti". Sarebbero stati i clienti, dunque, a disinvestire quote di capitale precedentemente allocato in una polizza, al fine di investirlo in un'altra con un diverso rendimento, così da diversificare i propri investimenti. Questo modo di operare per la salvaguardia ed il consolidamento delle somme investite dai clienti sarebbe, peraltro, stato indicato e caldeggiato dalla Compagnia stessa, ed attuato indistintamente da tutte le agenzie di Generali in Italia conte prassi operativa imposta dalla "casa madre". A fronte di ciò, il ricorrente afferma di vantare, al momento delle contestazioni che hanno dato seguito al provvedimento disciplinare per cui è causa, un cospicuo credito nei confronti di Assicurazioni Generali, per svariate centinaia di migliaia di Euro, a titolo di indennità di risoluzione, rivalse e liquidazione polizze non ancora corrisposte dalla Compagnia. Su questo scenario si innesta il procedimento disciplinare che ha portato alla radiazione del dott. Degiovannini dall albo degli intermediari assicurativi. Ivass, come sopra anticipato, ha contestato al ricorrente, in data 23/11/2013, la violazione del combinato disposto di cui all art. 183 del D.Lgs 7/9/2005, n. 209 e dell art. 6 del Reg. IVASS n. 1/2013. Il procedimento disciplinare traeva origine da un esposto pervenuto all Istituto in data 26/2/2013 da parte di Assicurazioni Generali s.p.a. con il quale si segnalava il deposito preso la Procura della Repubblica di Bologna di due denunce- querela nei confronti dell ex agente Nicola Degiovannini (denunce del 25 luglio e del 25 ottobre 2012, nelle quali si riferiva tra l altro del disconoscimento, reso con dichiarazione olografa da parte di numerosi clienti, delle movimentazioni contabili e delle polizze agli stessi addebitate). Nell esposto si riferiva anche di denunce presentate da altri clienti nei suoi confronti. L intermediario, intanto, rassegnava le dimissioni unitamente i subagenti L. e M. con effetto dal 18 aprile La Generali affidava ad altri la gestione provvisoria dell agenzia di Bologna Borgo Panigale. 79

82 Bollettino IVASS n. 1/2017 A seguito del cambio di gestione, la Compagnia veniva messa a conoscenza, in data 6/6/2012, del fatto che quattordici posizioni relative ad altrettanti assicurati dall agenzia di Borgo Panigale presentavano anomalie sospette; veniva disposta, pertanto, un ispezione per verificare la regolarità dell emissione di polizze e delle operazioni di prestito/liquidazione/riscatti su polizze. Nel corso dell ispezione si rilevava che in diversi casi risultavano riscattate o liquidate all insaputa degli assicurati polizze effettivamente stipulate dai clienti dell agenzia, mentre con gli importi riscattati risultavano stipulate nuove polizze delle quali i clienti nulla sapevano. Le posizioni segnalate in tali denunce riguardavano nove assicurati. L Istituto chiedeva alle Generali di fornire le dichiarazioni olografe di disconoscimento menzionate nelle denunce-querela rese dagli intestatari delle polizze, relative sia ai contratti che alle firme apposte sui contratti stessi, nonché gli esiti degli ulteriori accertamenti direzionali intrapresi. I controlli eseguiti e la documentazione acquisita facevano emergere il numero delle polizze e dei riscatti disconosciuti in sede di transazione con Assicurazioni generali. Si trattava di 89 polizze, a fronte di 26 posizioni assicurative e di un numero di riscatti totali e/o parziali pari a 77. Istauratosi il procedimento disciplinare, sulla vicenda si pronunciava il Collegio di Garanzia nell adunanza del 31 marzo Il Collegio, dopo aver chiarito l autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale pendente dinanzi all autorità giudiziaria di Bologna, e dunque la sua autonoma procedibilità in mancanza di una totale coincidenza dei fatti posti a fondamento dei distinti atti illeciti, rilevava nel merito l offensività della condotta dell incolpato sulla scorta delle valutazioni operate in ordine ai fatti oggetto di contestazione. In particolare, il Collegio di Garanzia fondava il proprio convincimento sulle seguenti circostanze emerse nel corso dell istruttoria: -con riguardo ai documenti recanti il disconoscimento delle firme da parte dei clienti dell agenzia, si trattava non di pochissime posizioni ma di dodici su un totale di ventotto; e le posizioni residue non sono state volontariamente omesse, per il semplice motivo che non si 80

83 Provvedimenti sanzionatori trovavano fisicamente nella disponibilità dell Agenzia di Generali ed erano invece in mano all agente cessato, senza che si riesca a comprenderne a quale titolo e per quale motivo ; -la documentazione fornita dalla Compagnia comprendeva, peraltro, non solo singoli atti con firme disconosciute ma una pluralità di disconoscimenti olografi del complesso di atti preordinati alla sostituzione di polizze, effettivamente volute e stipulate dagli assicurati, con una o più polizze, spesso di natura e valori diversi, ma sempre svantaggiose per i clienti (ragionevolmente ignari) e convenienti per l agente. Il tutto, non in danno di un assicurato soltanto ma replicato per ventotto posizioni assicurative (che la Compagnia teme siano destinate ad aumentare con la prosecuzione degli accertamenti in corso) e non una sola vota per ciascuna delle ventotto posizioni poiché vi corrispondono ben ottantacinque riscatti totali o parziali e novantadue polizze stipulate con la provvista dei riscatti ; -alcuni assicurati, per motivare il disconoscimento della polizza sostitutiva di quella originaria, avevano eccepito che la polizza disconosciuta non corrisponde per le sue peculiari caratteristiche alla tipologia contrattuale richiesta e pertanto non è adeguata alle proprie esigenze economiche e assicurative ; da cui, la violazione dell art. 52, c. 2 del reg. Ivass n. 5 del 2006; -agli assicurati erano pervenuti gli avvisi di pagamento di premi ben diversi da quelli effettivamente dovuti per le polizze che essi avevano effettivamente stipulato Il Collegio deliberava all unanimità la proposta di radiazione. Il Direttorio Integrato, con il provvedimento impugnato, disponeva, all esito della considerazione dei fatti e degli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento disciplinare, la radiazione del dott. Degiovannini dall albo degli intermediari assicurativi. Contro i predetti atti (deliberazione del Collegio di Garanzia e provvedimento finale di radiazione) insorge il ricorrente deducendo i seguenti vizi-motivi di gravame. 1) dell art. 21 octies della L. n. 241 del 1990, degli artt. 329 e 331 del D.Lgs n. 209/2005, degli artt. 2, 3 e 4 del reg. Ivass n. 2 del Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. 1.1) L Istituto (Ivass) non ha condotto attività istruttoria alcuna, limitandosi semplicemente a prendere atto della ricostruzione dei fatti operata dalla Compagnia e dai clienti assicurati nonché dei disconoscimenti olografi rilasciati in separata sede dai clienti dell agenzia, senza 81

84 Bollettino IVASS n. 1/2017 alcun contraddittorio con l incolpato e senza che tali disconoscimenti fossero confermati mediante specifici atti istruttori, in violazione anche dei princìpi in tema di onere della prova e dell art. 241 c.p.c.. 1.2) Il carattere apocrifo delle sottoscrizioni degli atti di disconoscimento non può dirsi incontestato e nulla è stato accertato sul punto neppure in sede penale. 1.3) Anche con riguardo alle irregolarità contestate da Ivass in merito alla trasmissione della documentazione relativa alle richieste di riscatto e delle nuove polizze ai clienti ed alla Compagnia, l'istituto avrebbe mosso le imputazioni nella più totale assenza di qualsivoglia attività istruttoria e senza che mai le precedenti ispezioni disposte dalla Compagni avessero ravvisato alcuna anomalia nel corso di ben oltre vent'anni di attività. 1.4) L'assunto secondo cui Assicurazioni Generali non avrebbe rinvenuto nell'agenzia i documenti relativi alle carenze documentali in quanto gli stessi erano "in mano dell'agente cessato", sarebbe erroneo. Il ricorrente non poteva essere in possesso degli originali che, per contro, dovevano ritenersi nella disponibilità della Compagnia stessa, dell'agente subentrato al ricorrente e dei clienti. Peraltro, secondo quanto dichiarato dall'attuale proprietario dei locali dell'agenzia (chiusa dalla Compagnia circa un anno dopo il recesso del Dott. Degiovannini), né l'agente subentrato al Dott. Degiovannini, né la stessa Compagnia, si sarebbero preoccupati, al momento della chiusura della sede dell'agenzia di Borgo Panigale, di prelevare l'archivio dell'agenzia stessa che sarebbe stato "smaltito" dal proprietario dei locali tra i comuni rifiuti. 1.5)In ordine, poi, all affermazione dell Istituto per cui non fosse dato "comprendere a quale titolo e per quale motivo" tali documenti fossero in suo possesso, l ex agente sostiene che anche alla luce delle difficoltà incontrate nell'esecuzione del rapporto contrattuale, sopra segnalate (egli) aveva iniziato negli ultimi anni a conservare alcune copie fotostatiche, sia pure in modo non integrale, dei documenti attinenti le posizioni cliente più rilevanti, anche al fine di premurarsi da eventuali future contestazioni da parte della Compagnia. 1.6)Assicurazioni Generali non poteva che essere in possesso di copia di tutte le dichiarazioni di riscatto sottoscritte dai clienti dell'agenzia, avendo essa stessa (e non l'agente, il quale non disponeva dei poteri necessari) dato seguito a tali richieste: è evidente, infatti, che se la Compagnia non avesse ricevuto le copie delle polizze stipulate dai clienti dell'agenzia, non solo i clienti stessi non avrebbero ricevuto alcun avviso di pagamento delle 82

85 Provvedimenti sanzionatori relative polizze, ma lo stesso Dott. Degiovannini non avrebbe percepito alcuna provvigione per le nuove polizze stipulate. 1.7)L Istituto avrebbe ritenuto assodata ancora una volta, senza svolgere alcuna istruttoria, ma esclusivamente sulla base delle affermazioni di parte la circostanza secondo cui nei locali dell'agenzia presso cui ha operato l'agente, non sarebbero stati rinvenuti "83 fascicoli di altrettanti clienti dell'agenzia" (pag. 34 atto di denuncia-querela d.d ): tanto, senza considerare che tale sparizione sarebbe stata comunque successiva alla riconsegna dell'agenzia stessa da parte dell'esponente e che all'esito delle operazioni di riconsegna non era stata riscontrata, dagli ispettori che hanno eseguito le stesse, alcuna irregolarità, né la mancanza di alcun fascicolo. 1.8)Del tutto infondato, non provato e, comunque, non rispondente al vero, deve ritenersi, poi, l'assunto secondo cui l'agente avrebbe "manipolato" gli indirizzi di corrispondenza dei clienti, motivo per cui, in data , sarebbero state "restituite" alla sede dell'agenzia talune comunicazioni indirizzate agli assicurati. Tanto, benché l'istituto abbia, ancora una volta senza svolgere alcuna istruttoria, affermato che tale restituzione di corrispondenza sarebbe un "dato di fatto". La Direzione della Compagnia inviava periodicamente a tutti gli assicurati, infatti, gli estratti conto relativi alle polizze dagli stessi stipulate. È evidente, dunque, che ove vi fosse effettivamente stata detta invece "manipolazione", anche tali comunicazioni sarebbero state "restituite" alla Compagnia stessa, in quanto in tali avvisi era indicato espressamente l'indirizzo del mittente. 1.9)Durante i 22 anni in cui egli ha prestato la propria attività di Agente in favore di Assicurazioni Generali, nessuna delle periodiche indagini ispettive disposte dalla Compagnia ha riscontrato irregolarità alcuna nella gestione dell'agenzia. Più in particolare, poi, nel mese intercorrente tra la lettera di recesso ( ) e l'efficacia della stesso ( ), l'agenzia del Dott. Degiovannini è stata oggetto di ben due, accurate, verifiche ispettive, entrambe conclusesi con esito positivo. 1.10)Quanto ai riscatti ed alla stipula delle polizze per cui è causa, il ricorrente a riprova che gli stessi non sarebbero stati effettuati "ad insaputa" dei clienti, evidenzia le ulteriori circostanze secondo cui: la Direzione della Compagnia inviava periodicamente a tutti gli assicurati gli estratti conto relativi alle polizze dagli stessi stipulate; taluni clienti, poi, non a caso proprio quelli le cui posizioni costituiscono oggetto del presente procedimento, proprio perché stipulavano, e frequentemente, numerose polizze assicurative, talvolta con gli importi 83

86 Bollettino IVASS n. 1/2017 derivanti dalla liquidazione di altre polizze dagli stessi in precedenza stipulate, si recavano spesso in Agenzia, anche per informazioni o per ricevere gli estratti conto relativi alle polizze stipulate. 1.11)Il provvedimento sarebbe, altresì, errato e meritevole di annullamento, anche ai sensi dell'art. 21-octies della L. n. 241/1990, ancora una volta per eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria, oltre che di violazione di legge, con riferimento alle norme sopra citate, anche laddove Ivass ha ritenuto sussistente una violazione, da parte dell'odierno esponente, dell'art. 52, comma 2, del Reg. ISVAP n. 5/2006, per aver lo stesso pretesamente fatto concludere agli assicurati contratti "non adeguati" alle proprie esigenze assicurative. Il provvedimento disciplinare di cui trattasi non indicherebbe, infatti, né quali, tra i 28 clienti coinvolti, avrebbero lamentato pretese inadeguatezze delle polizze stipulate tramite l'agenzia del Dott. Degiovannini e quali, tra questi, avrebbero effettivamente stipulato polizze inadeguate rispetto alle proprie esigenze; né quali sarebbero, tra tutte quelle oggetto di causa, nello specifico le polizze pretesamente inadeguate dagli stessi stipulate; né su quali basi tale lamentata inadeguatezza si fonderebbe. 1.12) Non si vede come IVASS abbia potuto ritenere accertati gli illeciti di cui si discute sulla base di documenti consistenti in contratti alla cui formulazione e conclusione il Dott. Degiovannini è rimasto del tutto estraneo, i quali: - non spiegavano e non potevano spiegare efficacia alcuna nei confronti dell'odierno esponente; - anche ai sensi dell'art. 1372, comma 2, c.c., anche con riferimento ai fatti ivi esposti; - costituivano atti provenienti non certo da soggetti terzi, ma da una parte (la Compagnia) avente uno specifico interesse all'esito del giudizio disciplinare de quo, per i motivi sopra esposti; o, comunque, da soggetti ai quali, per aver reso tali dichiarazioni, era stato offerto un prodotto assicurativo vantaggioso. Peraltro, la lamentata inadeguatezza dei contratti de quo non sarebbe mai stata oggetto di specifica contestazione né da parte dei singoli clienti coinvolti, né da parte di Assicurazioni Generali, né, infine, da parte dell'ivass. 84

87 Provvedimenti sanzionatori Inoltre, con riferimento alla particolare tipologia di polizze per cui è causa, le quali rappresentavano, come, a tutti gli effetti degli strumenti di investimento, l'adeguatezza non poteva che riferirsi alle esigenze di investimento espresse dai clienti medesimi al momento della stipula della polizza ed a nient'altro. Diversamente, infatti, sarebbe stato facile, per un cliente insoddisfatto del proprio investimento, perché ritenuto a posteriori non conveniente, lamentare la pretesa "inadeguatezza" della polizza. 1.13) Del tutto errata deve ritenersi la lettura che l'istituto ha dato della memoria difensiva depositata dal Dott. Degiovannini in seno al procedimento disciplinare, ritenendo che dalla stessa potessero desumersi elementi probatori in merito all'offensività della condotta dell'agente. La difesa dell'agente, infatti, non ha affatto ammesso la "inadeguatezza" genericamente lamentata e non provata da taluni clienti, ma si è limitata a rilevare come gli stessi avessero sottoscritto tutta la relativa documentazione contrattuale, con tanto di relativa informativa. 1.14) Erroneamente l Istituto ha ritenuto che l'agente sia stato in grado di percepire, in ragione della asserita "moltiplicazione" di polizze dallo stesso pretesamente effettuata, emolumenti patrimoniali consistenti in maggiori provvigioni e premi di risultato. Sennonché, le prassi imposte dalla stessa Compagnia avrebbero impedito all'agente di trarre un simile profitto da condotte quali quelle per cui è causa. E ciò in quanto, in caso di riscatto di una polizza prima della sua naturale scadenza, l'agente avrebbe perso il diritto alla provvigione inizialmente maturata per la stipula di tale polizza, il cui importo veniva automaticamente ed unilateralmente stornato dalla Compagnia a suo danno, senza che lo stesso potesse fare niente per impedirlo; allo stesso modo, ad un riscatto parziale di una polizza corrispondeva uno storno in misura proporzionale della provvigione inizialmente maturata dall'agente. In ogni caso, tali non meglio precisati premi di risultato non sono stati percepiti dal Dott. Degiovannini, il quale anzi risulta ad oggi creditore verso Assicurazioni Generali per le sue spettanze connesse allo scioglimento del rapporto, il cui termine di liquidazione risulta da tempo scaduto. 1.15) Con riguardo alle singole posizioni dei clienti, ed alle rispettive loro contestazioni, il ricorrente espone quanto segue. 85

88 Bollettino IVASS n. 1/2017 a) Sigg.ri M.L., R.T. e R.L.: egli è stato in grado di reperire copia delle polizze tra le fotocopie personali; trattasi, in particolare, delle polizze n , n , n , n , n , n per le quali l'autenticità delle firme apposte sarebbe già prima facie evidente dal raffronto tra esse e quelle apposte sulle polizze che pacificamente risulterebbero regolarmente stipulate. Quanto alla polizza n , la quale, secondo quanto affermato nell'atto di transazione sottoscritto dal Sig. M.L. con Assicurazioni Generali, non sarebbe "adeguata alle proprie esigenze economiche e assicurative", l assunto sarebbe infondato ed illogico oltre che generico e privo di qualsivoglia dimostrazione. In ordine alle contestazioni circa la pretesa mancata stipula di determinate polizze e la pretesa mancata autorizzazione di taluni riscatti da parte della Sig. R.T., egli rileva come, in mancanza di copia dei relativi documenti, non prodotti da Assicurazioni Generali (né fortunosamente rinvenuti dall'agente nelle proprie fotocopie personali), e stante l'imputabilità alla stessa per i motivi tutti sopra esposti di tale carenza probatoria, non può essere mosso addebito alcuno nei confronti dell'odierno esponente. b) Sig. T.G.: Il Sig. T.G., contrariamente a quanto si afferma nell'atto di denuncia-querela della Compagnia, avrebbe validamente stipulato la polizza n , sottoscrivendo la relativa documentazione contrattuale. Sia la proposta, sia la polizza sarebbero complete di tutte le firme necessarie. Se si confrontano, poi, le firme apposte sulla proposta prodotta dalla Compagnia con le firme apposte dal Sig. T. sulla stessa proposta e la relativa polizza prodotte dall'agente, risulta evidente che tutte sono identiche ed autentiche. L adeguatezza della polizza risulterebbe, poi, in modo evidente solo a considerare le preferenze espresse dal Sig. Tesivi Giuseppe nel "questionario informativo per la valutazione dell'adeguatezza del contratto" allegato alla proposta n , dallo stesso pacificamente sottoscritta. c) Sig.ra T.L. e Sig. F.G.: Nella stessa querela sporta dalla Compagnia si riconoscerebbe la valida stipulazione della polizza n , mentre si contesta il riscatto totale della stessa, pretesamente disconosciuto dalla Sig.ra T.L. 86

89 Provvedimenti sanzionatori Dal semplice raffronto tra le sottoscrizioni apposte sulla richiesta di liquidazione e la quietanza di riscatto e quella pacificamente autentica apposta sulla polizza, è di tutta evidenza come tutte le firme siano identiche. Le stesse considerazioni valgono relativamente al riscatto delle polizze n , n e n Quanto, poi, alle posizioni del cliente F.G. sarebbe evidente, contrariamente a quanto si afferma nell'integrazione dell'atto di denuncia-querela della Compagnia, l'autenticità sia delle firme apposte dal cliente sulla proposta assicurativa n , sia delle firme apposte dal Sig. Facchini sulla richiesta di prestazione previdenziale e sulla richiesta di prestazione in forma di capitale dallo stesso formulate in relazione alla polizza n d) Sig.ra M.M. e Sig. A.C..: Si sarebbero rivolti al Dott. Degiovannini su suggerimento del Sig. G. M., fratello della prima, al fine di investire il capitale che avevano in banca in prodotti a basso costo ed a capitale garantito. La Sig.ra M., contrariamente a quanto dalla stessa affermato nell'atto di transazione stipulato con la Compagnia, avrebbe validamente stipulato la polizza n : le firme apposte sulla stessa e sui relativi allegati, anche ad un semplice raffronto visivo, risultano infatti del tutto identiche a quella pacificamente autentica apposta sulla polizza n L adeguatezza della polizza risulterebbe, poi, in modo evidente solo a considerare le preferenze espresse dalla Sig.ra M. nel "questionario informativo per la valutazione dell'adeguatezza del contratto" allegato alla stessa e debitamente sottoscritto dalla cliente. Il sig. M.G. avrebbe validamente stipulato tutte le polizze richiamate nell'atto di transazione dallo stesso stipulato con la Compagnia, ed in particolare le polizze n e n sottoscrivendo, in relazione a ciascuna polizza, la relativa documentazione contrattuale: anche ad un primo esame, le firme apposte su tali documenti sarebbero del tutto identiche a quelle apposte dal cliente sull'atto di transazione stipulato con la Compagnia. Quanto, poi, alle polizze che, secondo quanto affermato nell'atto di transazione sottoscritto dal Sig. G.M. con Assicurazioni Generali, non sarebbero "adeguate alle proprie esigenze assicurative", il ricorrente rileva l'assoluta infondatezza ed illogicità oltre che genericità e mancanza di qualsivoglia dimostrazione, di tale affermazione in quanto copie delle relative polizze non sono state prodotte da Assicurazioni Generali, cosicché non è in alcun modo 87

90 Bollettino IVASS n. 1/2017 dato sapere quali fossero le caratteristiche delle polizze de quo ed in che misura le stesse si discostassero dalle preferenze espresse dal Sig. G.M. in sede di stipula. In ordine alle contestazioni circa la pretesa mancata stipula della polizza n da parte della Sig.ra M.M., si rileva come, in mancanza di copia dei relativi documenti, non prodotti da Assicurazioni Generali e stante l'imputabilità alla stessa per i motivi tutti sopra esposti di tale carenza probatoria, non potrebbe essere mosso addebito alcuno nei confronti dell'odierno esponente. e) Sigg.ri G.C. e M.M., sig. L.M., sig. G.C..: Anche tali clienti si sarebbero rivolti all'agenzia del Dott. Degiovannini al fine di far transitare i capitali precedentemente investiti in strumenti finanziari rischiosi, in prodotti "sicuri", attraverso la creazione di graduali piani di accumulo creati mediante la stipula di polizze assicurative della specie di quelle per cui è causa. Quanto alle contestazioni circa la pretesa mancata stipula di determinate polizze e la pretesa mancata autorizzazione di taluni riscatti, si rileva come, in mancanza di copia dei relativi documenti, non prodotti da Assicurazioni Generali e stante l'imputabilità alla stessa per i motivi tutti sopra esposti di tale carenza probatoria, non può essere mosso addebito alcuno nei confronti dell'odierno esponente. In ordine alle polizze n e che, secondo quanto affermato nell'atto di transazione sottoscritto dagli stessi con Assicurazioni Generali, non corrisponderebbero, per le loro peculiari caratteristiche, alla tipologia contrattuale richiesta, il ricorrente ribadisce anche per esse l'assoluta infondatezza ed illogicità oltre che genericità e mancanza di qualsivoglia dimostrazione di tale affermazione. Stesso può dirsi delle polizze n , n e n stipulate dal Sig. G. C. che, secondo quanto dallo stesso affermato nell'atto di transazione sottoscritto con Assicurazioni Generali, non sarebbero "adeguate alle proprie esigenze assicurative". Ed infatti, copia delle relative polizze non è stata prodotta da Assicurazioni Generali cosicché non sarebbe in alcun modo dato sapere quali fossero le caratteristiche delle polizze de quo ed in che misura le stesse si discostassero dalle preferenze espresse dagli assicurati in sede di stipula. Stesse considerazioni valgono per le posizioni dei Sigg.ri A.M., M.T., Sig. P.P., Sig. D.L., Sig.ra A.B., Sig.ra L.Z., Sig.ra P.S., Sig. A. P., MG2, P.L.. 88

91 Provvedimenti sanzionatori g)sig.ra Z.V..: Al pari di tutti gli altri clienti, anch essa riceveva dalla Direzione delle Compagnia non soltanto periodici estratti conto, ma anche specifiche comunicazioni relative alle singole operazioni effettuate sulle polizze alla medesima intestate e che mai la cliente ha contestato alcunché rispetto alle stesse. h) Sig.ri Risi Giampaolo e Cacciari Paola.: Riguardo costoro, si tratterebbe di clienti che facevano parte di un portafoglio gestito non dal Dott. Degiovannini, o da suoi dipendenti. Si trattava, infatti, di polizze stipulate dal precedente agente. Delle asserite, e comunque non provate, irregolarità lamentate dai suddetti clienti, pertanto, potrebbe avrebbe dovuto essere chiamata a rispondere, in ogni caso, soltanto Assicurazioni Generali s.p.a. Il ricorrente conclude con istanza di annullamento degli atti impugnati e chiede che in via istruttoria sia disposta: a) occorrendo, consulenza tecnica di ufficio grafologica, volta ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni pretesamente disconosciute dagli assicurati meglio indicati a pag. 2 dell'atto di contestazione al Dott. Degiovannini del Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi, ed apposta sulle polizze e le richieste di liquidazione e, comunque, sui documenti meglio descritti in narrativa, indicando, quali scritture utili ai fini della comparazione, fra l'altro, le polizze e gli altri documenti, ivi comprese le dichiarazioni di disconoscimento, la cui sottoscrizione è riconosciuta dai rispettivi clienti, anch'esse meglio indicate in narrativa; b) occorrendo, ordine di esibizione nei confronti di Assicurazioni Generali S.p.A. avente ad oggetto tutte le polizze e le richieste di riscatto, nonché ogni documento ad esse inerenti, pretesamente contestate all'odierno esponente ed intestate agli assicurati meglio indicati a pag. 2 dell'atto di contestazione al Dott. Degiovannini del Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi e, comunque, meglio descritte in narrativa; c) ammettere prova per testi su indicati capitoli di prova. Si sono costituiti in giudizio l IVASS e le Generali Italia s.p.a. che con articolate memorie ed ampia documentazione hanno chiesto il rigetto del gravame. Con memorie (conclusive e di replica), depositate in prossimità dell udienza di merito, parte ricorrente riprende le ragioni doglianza ed insiste per l accoglimento del ricorso. 89

92 Bollettino IVASS n. 1/2017 Con ricorso iscritto a R.G. n /2015, lo stesso ricorrente ha impugnato, inter partes, il provvedimento prot /2015 del 24/9/2015 con il quale Ivass ritenuta fondata la ricostruzione dei fatti e gli addebiti mossi all ex agente (di cui al precedente procedimento disciplinare) - ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000,00 per ognuna delle pretese violazioni contestate, per un totale di euro ,00. L interessato ripropone gli stessi vizi già dedotti avverso il provvedimento di radiazione, ai quali aggiunge la violazione del principio di proporzionalità per avere Ivass ingiunto tante sanzioni quante erano le pretese violazioni in spregio agli artt. 8 della L. n. 689/1981 e 324 del D.Lgs n. 209/2005 (illegittimo cumulo materiale delle sanzioni), e conclude con le medesime istanze istruttorie di cui al precedente ricorso. Si sono costituiti in giudizio l Ivass e Generali Italia s.p.a. depositando ampia documentazione. Con articolate memorie le controparti hanno chiesto il rigetto del gravame. Con memorie conclusive e di replica parte ricorrente ha controdedotto alle resistenti ed insistito per l accoglimento del ricorso. Replica al ricorrente Generali Italia s.p.a. con memoria depositata il giorno 11/11/2016 nella quale, dopo aver rappresentato che Unico elemento di novità è la sentenza di condanna del dott. Degiovannini a un anno di reclusione per il reato di truffa aggravata, da parte del Tribunale di Bologna, insiste per l autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale e riferisce che la sentenza in discorso se non rafforza le decisioni dell IVASS, comunque destituisce di fondamento e vigore le doglianze del dott. Degiovannini in merito alle carenze di istruttoria nel corso del procedimento disciplinare. All udienza del 21 novembre 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione. Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Con un primo e complesso ordine di censure, parte ricorrente ha censurato gli impugnati provvedimenti nella parte in cui Ivass avrebbe supinamente accettato, senza alcun approfondimento istruttorio né verifica tecnica, la documentazione acquisita agli atti del procedimento disciplinare e formatasi al di fuori del medesimo; segnatamente, le dichiarazioni olografe di disconoscimento delle polizze e degli adempimenti contabili sottoscritti dai clienti con l ex agente assicurativo, odierno ricorrente. 90

93 Provvedimenti sanzionatori Osserva il Collegio, in adesione ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che le dichiarazioni in questione rilevano, nell ambito del divisato procedimento, come scritture private provenienti da terzi estranei alla lite che ben possono essere liberamente contestate dalle parti, nella specie dall incolpato, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c.. Si tratta, infatti, di documenti che costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento unitamente agli altri dati probatori acquisiti al procedimento. S appalesa erroneo, pertanto, il richiamo del ricorrente all art. 214 c.p.c. il quale disciplina, invero, una fattispecie ontologicamente diversa, relativa alle ipotesi in cui sia l autore della sottoscrizione a disconoscere la propria firma. Sul piano istruttorio, dunque, Ivass correttamente ha avviato il procedimento disciplinare prendendole le mosse dagli atti di disconoscimento sottoscritti con dichiarazione olografa, ed accompagnati dai rispettivi documenti di identità, da parte degli assicurati. Tuttavia, l Istituto non si è limitato a questo bensì ha inserito gli atti di disconoscimento in una più globale valutazione contrassegnata da circostanziati documenti che hanno fatto emergere diversi illeciti disciplinari consistenti in condotte gravemente irregolari, trasgressive delle regole imposte agli agenti assicurativi ed indice di inaffidabilità sul piano della gestione delle pratiche assicurative e dell utilizzazione del risparmio privato, tali da pregiudicare la credibilità e la serietà del mercato in cui operano le Compagnie e meritevole, perciò, di essere sanzionato. Questo essendo il quadro entro cui ricondurre la vicenda di causa, emerge la non censurabilità delle valutazioni svolte dall Istituto, se solo si abbia riguardo per un verso all assoluta gravità della condotta in quanto tale e per altro verso all ingente movimentazione di pratiche irregolari e di denaro di cui l odierno ricorrente si è reso protagonista. Giova, a questo punto, ricordare che l'apprezzamento discrezionale degli organi accertatori dell'ivass non è sostituibile dalla valutazione del giudice amministrativo, né sindacabile per sua natura in sede di giudizio amministrativo, se non per inattendibilità, vizi logici o per travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, sez. I, 30/10/2014, n. 1052). 91

94 Bollettino IVASS n. 1/2017 Nei limiti in cui il sindacato è ammesso, il Collegio osserva che l Istituto ha correttamente configurato, nell ambito del procedimento disciplinare, la condotta ascritta all odierno ricorrente e ne ha adeguatamente apprezzato le conseguenze sul piano della sanzione da infliggere. Non è di poco conto il rilievo per cui non di poche pratiche si è trattato ma di un numero elevato di polizze la cui genuinità è stata revocata in dubbio dagli assicurati e che il controllo ispettivo ha confermato. Parte ricorrente, nel passare in rassegna le polizze, sostiene che ci sarebbe identità di firme all evidenza del raffronto tra le stesse (tra quelle in calce alle polizze originariamente sottoscritte e quelle riscattate e sostituite con altre). Si tratta di affermazioni non persuasive ai fini del riscontro di legittimità dell operato amministrativo. L istruttoria si regge sul congruente presupposto di fatto per cui le polizze in contestazione sono state modificate nel loro contenuto sostanziale, in senso peggiorativo ed economicamente rilevante per i clienti, senza che questi ne fossero a conoscenza o avessero espresso il consapevole consenso informato. La circostanza che al mero raffronto visivo vi sarebbe identità di firme è smentita in fatto dalle plurime dichiarazioni olografe di disconoscimento da parte degli assicurati, che l Istituto ha verificato come veritiere (cfr documenti di identità allegati alle medesime) e di cui giammai avrebbe potuto disattenderne l efficacia probatoria qualificata. Tali dichiarazioni hanno trovato riscontro all esito della valutazione complessiva della vicenda, basata su ulteriori elementi di fatto che sono confluiti nell istruttoria fornendo congruente supporto motivazionale al provvedimento di radiazione. In primo luogo, il complesso degli atti preordinati alla sostituzione di polizze, modificate per natura e valori diversi, con esposizione degli assicurati ad un rischio ed un corrispondente premio eccessivo rispetto alle proprie capacità, sicuramente superiore a quello originariamente accettato e sottoscritto. In secondo luogo, come conseguenza diretta del primo, la circostanza che tutte queste polizze si sono rivelate svantaggiose per i clienti e convenienti per l agente, 92

95 Provvedimenti sanzionatori indipendentemente dalle difficoltà poi rappresentate per riscuotere i relativi profitti dalla Compagnia. Di poi, la circostanza già prima cennata per cui le condotte si sono ripetute non nei riguardi di un solo assicurato e per una volta soltanto, bensì ha riguardato ventotto posizioni (tutte quelle vagliate), coinvolgendo ben 85 pratiche di riscatti e novantadue polizze stipulate con la provvista dei riscatti: ciò che induce ragionevolmente a ritenere che ci sia stato un disegno unitario e preordinato al raggiungimento dello scopo e ad escludere che possa essersi trattato di un qualche episodio legato ad un assicurato distratto o ad una macchinazione ordita da una pluralità di assicurati in danno del ricorrente; peraltro, nessun elemento di fatto acquisito agli atti del procedimento e del fascicolo induce a concludere per una simile ipotesi o sospetto. Vero è, invece, che la complessa operazione posta in essere dall ex agente (riscatti/liquidazioni/sostituzioni polizze), indipendentemente da ogni considerazione di merito sulla effettiva volontà perseguita, ha comunque creato i presupposti perché, da un lato, si operasse a svantaggio dei clienti; dall altro, che si creassero i presupposti per trarne profitto. Il fatto poi che tali profitti non si siano concretizzati a cagione del rapporto esistente tra il ricorrente e la sua ex Compagnia, è circostanza del tutto estranea alla vicenda, che non revoca in dubbio le responsabilità dell ex intermediario, da valutarsi alla stregua di un illecito di pericolo, ed irrilevante ai fini di causa. Al riguardo, si ribadisce che non può tenersi in alcuna considerazione, ai fini della complessiva valutazione della condotta censurata, il fatto che il Degiovannini fosse a propria volta creditore della Compagnia di assicurazioni. Infatti, la circostanza in questione avrebbe, semmai, legittimato l odierno ricorrente ad attivare nei confronti della Compagnia tutti i rimedi anche di carattere esecutivo offerti dall ordinamento (cosa che si deve presumere avrebbe senz altro fatto se avesse avuto certezza delle proprie ragioni), ma non poteva legittimare in alcun modo una condotta volta a locupletare illecitamente sulle polizze. L istruttoria (vedi gli atti di transazione sottoscritti dagli assicurati con la Compagnia) ha fatto anche emergere che le operazioni poste in essere dall ex agente non sono state autorizzate o comunque portate a conoscenza dalla Compagnia e questo costituisce un ulteriore fatto di significativa rilevanza a danno dei risparmiatori. 93

96 Bollettino IVASS n. 1/2017 Gli atti di transazione. Altro elemento che ha caratterizzato in negativo la condotta dell ex intermediario, di cui Ivass ha tenuto correttamente conto nella valutazione complessiva della vicenda, così implementando il presupposto del disconoscimento delle firme, è rappresentato dalla circostanza di per sé anche rilevante autonomamente rispetto all intero contesto fattuale - che le operazioni contabili e negoziali sottoposte agli assicurati non hanno seguito le regole e le forme proprie del consenso informato. L art. 52, c. 2 del regolamento ISVAP n stabilisce che gli intermediari devono in ogni caso proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale. La complessità, o maggiore complessità delle proposte negoziali, ove effettivamente sottoposte all attenzione degli assicurati, è risultata evidente anche e proprio alla luce di quanto esposto in ricorso dal ricorrente nel descrivere i singoli contenuti delle singole polizze. Da cui, l opportunità, se non la necessità, di acquisire dal contraente ogni informazione utile per renderlo edotto sulla complessità dell operazione ed i rischi connessi. Ebbene, di tale documentazione non esiste alcuna traccia documentale. Gli assicurati non risulta abbiano mai sottoscritto né ricevuto la documentazione contrattuale (proposta di assicurazione e documento di polizza), né versato il relativo premio di perfezionamento, né autorizzato operazioni di liquidazione e/o riscatto delle polizze. Le loro dichiarazioni versate al procedimento amministrativo (cfr. atti di transazione e dichiarazioni olografe) possono ritenersi fidefacenti fino a querela di falso. Eppure si sarebbe trattato di adempimenti rientranti pacificamente nella ordinaria diligenza professionale, non particolarmente onerosi da svolgere e certamente esigibile nei confronti di un soggetto professionalmente deputato a svolgere tale attività, ai fini della stipula dei contratti assicurativi. Per cui, la loro omissione depone per la gravità della condotta dell ex agente. 94

97 Provvedimenti sanzionatori Ancor più alla luce della sua esperienza ultraventennale nel settore assicurativo. Sotto questo profilo, una tale esperienza, non contrassegnata da pregressi episodi di rilevanza disciplinare, neppure potrebbe assumere una portata esimente rispetto ai fatti che gli sono stati contestati nel procedimento che ha portato alla sua radiazione dall albo. Al contrario, proprio il suo passato professionale doveva indurre il ricorrente ad operare con ogni cautela verificando il rispetto delle norme che presiedono alla disciplina dei rapporti con la clientela. Va considerato che, attesa la particolare specializzazione e complessità tecnica della materia e dei prodotti, il cliente (soggetto la cui tutela è il centro focale della disciplina che presiede all accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti di moralità e professionalità degli intermediari e che giustifica la loro organizzazione in un Albo) deve essere garantito circa la piena affidabilità dei dati e delle informazioni che sono alla base del prodotto e delle relative garanzie, perché non è mediamente in grado di compiere autonome valutazioni in proposito. Si tratta di una ipotesi di asimmetria informativa tra produttore e consumatore, per fare fronte alla quale è giustificata l intermediazione di un professionista, tenuto proprio per questo ad esercitare la propria attività con la massima diligenza e fedeltà esigibili. Al riguardo, non appare sufficiente la documentata esistenza di alcune polizze stipulate con taluni assicurati. Quel che rileva è che le polizze in questione comunque non sono state riconosciute conformi o corrispondenti, per caratteristiche, alla tipologia contrattuale richiesta dall assicurato e perciò non adeguata alle personali esigenze economiche e assicurative. Sul piano probatorio hanno decisiva rilevanza, nell ambito di un giudizio di legittimità che ha ad oggetto lo scrutinio di correttezza dell azione amministrativa e dunque limitato all indagine esogena sull esercizio della funzione, le dichiarazioni degli assicurati e la documentazione delle polizze originarie da essi sottoscritta e formalizzata agli atti della Compagnia da cui si evince il profilo di rischio dell assicurato, mai modificato dallo stesso. Neppure appaiono persuasive le affermazioni del ricorrente secondo cui i documenti sarebbero stati gettati tra i rifiuti dal proprietario dei locali, se non altro perché le verifiche ispettive furono avviate immediatamente, nella contestualità di fatti e, comunque, perché all ex agente era subentrato immediatamente, senza soluzione di continuità, il nuovo gestore 95

98 Bollettino IVASS n. 1/2017 che aveva preso in consegna pratiche e documenti sui quali è stata condotta la verifica ispettiva. Anche l assunto secondo cui la carenza di istruttoria rinverrebbe dalla circostanza che Ivass avrebbe fondato la propria decisione sulla base di 12 posizioni su un totale di 28 (cfr ultime memorie difensive) non è convincente, nella considerazione che comunque anche soltanto 12 posizioni costituiscono un numero rilevante e consistente, in grado di supportare l istruttoria, mercé l esistenza di documentazione riscontrata idonea a dimostrare gli addebiti mossi al Degiovannini, ed a disvelare la gravissima condotta ascritta all ex agente nei confronti degli assicurati. Gli atti impugnati, dunque, resistono alle rubricate censure tenuto conto dei fatti addebitati al ricorrente, delle verifiche ispettive, della condotta a lui ascrittagli e delle responsabilità accertate. Il regolamento prevede, infatti, l applicazione della sanzione della radiazione per ipotesi nelle quali la condotta dell intermediario è tale da rendere dubbia la sua affidabilità verso i terzi e verso gli altri collaboratori, poiché a fondamento del sistema si pone l ineludibile esigenza di presidiare la certezza informativa nella circolazione delle garanzie. Parte ricorrente ha avversato, in particolare, l ordinanza ingiunzione di pagamento anche per violazione del principio di proporzionalità in relazione al divieto del cumulo materiale. La censura è infondata. Il Collegio osserva, in via generale, che l irrogazione delle sanzioni disciplinari nel settore della vigilanza assicurativa rispecchia ambiti di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo sotto i profili della correttezza del procedimento, della esattezza dei presupposti di fatto e della correlazione logica delle conseguenze sanzionatorie. (cfr per tutte Tar Lazio n /2009). Ebbene, l analisi del provvedimento oggetto di gravame dimostra con chiarezza per quanto si qui argomentato - che gli oneri motivazionali sono stati assolti in maniera esaustiva e coerente con le risultanze istruttorie derivanti dalla documentazione in atti, con conseguente necessità di riconoscere piena legittimità al provvedimento gravato anche con specifico riferimento all individuazione della sanzione irrogata. 96

99 Provvedimenti sanzionatori Sempre in via generale, il Collegio osserva che la valutazione della dimensione economica e dell importanza del responsabile dell illecito, prescritta dall art. 11 delle legga n. 689 del 1981, risponde alla finalità di garantire l effettiva efficacia deterrente della sanzione pecuniaria secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza, coerentemente con il rilievo da attribuire alla dimensione economica del responsabile al fine del rispetto del principio di proporzionalità della sanzione, che costituisce peraltro corollario di quello di ragionevolezza e di parità di trattamento, aventi rango costituzionale fondamentale. Il principio di proporzionalità, che investe lo stesso fondamento dei provvedimenti limitativi delle sfere giuridiche del cittadino (in specie quelle di ordine fondamentale) e non solo la graduazione della sanzione, assume nell'ordinamento interno lo stesso significato che ha nell'ordinamento comunitario, come confermato dalla clausola di formale recezione ex art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990 come novellato dalla legge n. 15 del Tale principio, si articola nei distinti profili inerenti l idoneità, ovvero il rapporto tra il mezzo adoperato e l'obiettivo perseguito, risultando in virtù di tale parametro legittimo l'esercizio del potere se la soluzione adottata consenta di raggiungere l'obiettivo; la necessarietà, ovvero l assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo ma tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo, dovendo in virtù di tale parametro la scelta tra tutti i mezzi astrattamente idonei cadere su quella che comporti il minor sacrificio; l adeguatezza, ovvero la tollerabilità della restrizione per il privato, risultando, in virtù di tale parametro, legittimo l'esercizio del potere, pur idoneo e necessario, solo se rispecchia una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi. La coerente e corretta applicazione di tali parametri non può, quindi, prescindere dalla valutazione della dimensione economica del responsabile dell illecito al fine di garantire l adeguatezza e la proporzionalità della sanzione, con conseguente legittimità, sul punto, della gravata ordinanza. Venendo allo specifico, giova premettere che il sistema sanzionatorio delineato dal Codice delle assicurazioni, disciplinato con riguardo agli intermediari di assicurazione nel Titolo XVIII, Capo VI e Capo VII, articoli 324 e ss., è caratterizzato da: -una previsione "base", di carattere generale, per cui l'inosservanza di talune disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila (articolo 324, comma 1); 97

100 Bollettino IVASS n. 1/2017 -un regime sanzionatorio, nel caso di pluralità di violazioni, riconducibile alla disciplina del cumulo giuridico, giusta l'applicazione dell'articolo 8 della legge 689/1981, limitatamente ai casi di concorso formale nell'illecito ovvero, quanto agli illeciti in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, di continuazione (articolo 326, comma 5). Orbene, sulla base del quadro giuridico di riferimento, come costantemente interpretato dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia, il Collegio ritiene che "l'istituto del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale (omogeneo o eterogeneo) tra le violazioni contestate per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime commesse con un'unica azione od omissione -, non essendo per converso invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale, di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni, senza che possa ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall'articolo 81 del codice penale in tema di continuazione tra reati, sia perché il citato articolo 8 della legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza (con conseguente evidenza dell intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi ' (Cass. Civ., sez. I, 28 dicembre 2004, n , 20 novembre 1998, n ). Alla stregua di tale orientamento interpretativo deve ritenersi che, ove sulla base della pluralità normativa e naturalistica delle condotte poste in essere dal trasgressore, si individui una fattispecie di concorso materiale, l inevitabile conseguenza sanzionatoria sarà l applicabilità ad essa dell'istituto del cumulo materiale (tot crimina tot poenae). Nel senso che, "ciascuna infrazione é assoggettabile a sanzione" (Cass. Civ., sez. I, 20 agosto 1997, n. 7765), con conseguente sommatoria, quoad poenam, delle sanzioni previste per ogni singola violazione. Sul punto, l art. 327, comma 1, del Codice delle assicurazioni conferma la fondatezza di tale impostazione. La norma Pluralità di violazioni e misure correttive' - prevede che "qualora vengano accertate più violazioni della stessa disposizione del presente Codice, o delle norme di attuazione, per le quali sia prevista l applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, attraverso una pluralità di azioni od omissioni la cui reiterazione sia dipesa dalla medesima 98

101 Provvedimenti sanzionatori disfunzione dell organizzazione dell'impresa o dell'intermediario, l'lsvap provvede alla contestazione degli addebiti (comma 1). L'adozione delle misure correttive secondo le modalità e le caratteristiche indicate nella comunicazione dell'isvap rende applicabile un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, sostitutiva di quelle derivanti dalle violazioni della medesima disposizione, che sarà determinata in misura non inferiore ad euro cinquantamila e non superiore ad euro cinquecentomila" (comma 4). Il Legislatore del Codice delle assicurazioni, aderendo ad un'impostazione non rneramente repressiva, caratterizzata per converso da finalità di natura correttiva e conservativa, ha delineato dunque un percorso orientato alla rimozione della causa generatrice degli illeciti, prevedendo, su tale presupposto, un trattamento sanzionatorio mitigato in sostituzione di quello normalmente applicabile. A tale stregua, la fattispecie si presenta, sotto il profilo sanzionatorio, come derogatoria rispetto alla regola vigente, per tale via confermata, del cumulo materiale, quale trattamento sanzionatorio del concorso materiale di violazioni. In conclusione, per le trancianti considerazioni che precedono - assorbita ogni altra doglianza comunque riconducibile all ambito delle medesime prospettazioni censorie già esaminate i ricorsi in esame sono infondati e vanno, pertanto, respinti. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 99

102 Bollettino IVASS n. 1/2017 P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, complessivamente per entrambi i ricorsi, in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge, di cui euro 2.500,00 in favore di Ivass ed euro 2.500,00 in favore di Generali Italia s.p.a. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati: Pietro Morabito, Presidente Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore Mariangela Caminiti, Consigliere Il Segretario PUBBLICATO Il 09/01/

103 Provvedimenti sanzionatori SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda Ter n /2017 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 181 del 2016, proposto da: Vidmer Valmori, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Zoppolato C.F. ZPPMZP67L13F205S, Antonino Della Sciucca, Nidia Bignotti C.F. BGNNDI65M64L781N, con domicilio eletto presso Maurizio Zoppolato in Roma, via del Mascherino, 72; contro IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Elen Gioli Murgi C.F. GLMLNE70M66H501Z, Sabrina Scarcello C.F. SCRSRN73B52D086O, Patrizia Rosatone C.F. RSTPRZ70P54H501M, Dario Adolfo Maria Zamboni C.F. ZMBDDL67P11C351S, con domicilio eletto presso Sabrina Scarcello in Roma, via del Quirinale,21; nei confronti di Società Zurich Insurance Company Sa, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Bonaccorsi Di Patti C.F. BNCDNC70B16H501S, Giancarlo Faletti C.F. FLTGCR53C07L219M, con domicilio eletto presso Domenico Bonaccorsi Di Patti in Roma, via Federico Cesi, 72; per l'annullamento del provvedimento disciplinare di radiazione 101

104 Bollettino IVASS n. 1/2017 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e di Soc. Zurich Insurance Company Sa; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2016 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Ricorre il sig. Valmori Vidmer, che espone di essere da oltre 20 anni agente individuale della compagnia assicurativa Zurich, con agenzia in Cesena; riferisce che con polizza fideiussoria n , emessa a favore del cliente LP Costruzioni, veniva costituita una garanzia per una serie di obbligazioni che la stessa società LP Costruzioni aveva assunto nei confronti dell Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (in particolare LP Costruzioni doveva realizzare e cedere all istituto Diocesano un certo numero di appartamenti a fronte della cessione da parte dell Istituto del terreno sul quali detti edifici dovevano essere costruiti). Il ricorrente contattava come di consueto i referenti direttivi della Zurich al fine di ottenere la quotazione del rischio, che la Compagnia indicava prescrivendo al contempo alcune condizioni tra le quali quella di subordinare l emissione della polizza all acquisizione del permesso di costruire da parte del Comune di Giambettola (competente per il territorio di riferimento). Tuttavia, la società LP Costruzioni, cui venivano riferite le suddette condizioni, obiettava che il presupposto del rilascio del permesso di costruire era costituito dal previo trasferimento del terreno (che era oggetto del negozio da garantire); il sig. Valmori si rivolgeva al Comune di Giambettola ottenendone la conferma circa l esistenza dei presupposti per compiere 102

105 Provvedimenti sanzionatori l operazione immobiliare ed esponeva al contempo le problematiche riferite ai propri vertici, così ristabilendosi nuove condizioni contrattuali della polizza (si prescriveva che il rischio a carico di Zurich non avrebbe dovuto superare il 40%, mentre il resto avrebbe dovuto essere oggetto di coassicurazione con altre due compagnie disposte a concorrere nel rischio). In particolare afferma che veniva raggiunta l intesa che le autorizzazioni urbanistiche sarebbero state acquisite dopo il negozio, non appena maturato il titolo per LP Costruzioni a poterle ritirare (condizione che, come detto, presupponeva la stipula della polizza) e che tali condizioni venivano confermate da Zurich informalmente, mediante l invio di . Tuttavia poiché i tempi di autorizzazione formale alla stipula della polizza da parte della Zurich si protraevano incompatibilmente rispetto alla data fissata per la stipula dell atto notarile, seco0ndo quanto riferisce il sig. Valmori, egli veniva autorizzato per le vie brevi alla stipula, in virtù di una prassi aziendale radicata; la coassicurazione sarebbe poi stata regolata con scambi di comunicazione tra le compagnie. Così, la LP Costruzioni, emessa la polizza, corrispondeva il premio mediante l emissione di un assegno, per euro ,00 e, secondo il ricorrente, tale somma veniva accreditata sul conto corrente separato (ai sensi dell art. 117 C.A.) del sig. Valmori, risultando così indisponibile all agente stesso; cionondimeno, il sig. Valmori non poteva immediatamente effettuare le corrispondente registrazione sui fogli di cassa, dovendo ancora attendere la consegna delle autorizzazioni urbanistiche da parte di LP Costruzioni per la stipula formale della polizza. Tuttavia, in seguito, la LP Costruzioni ometteva di trasmettere i documenti edilizi, con la conseguenza che la somma versata ed accreditata restava non registrata, ancorchè inclusa nella gestione separata. 103

106 Bollettino IVASS n. 1/2017 A distanza di tempo, il sig. Valmori con altri soci, costituiva la sas Valmori Assicurazioni, società che subentrava nell analogo ruolo di intermediazione assicurativa in precedenza svolto individualmente dal sig. Valmori con la Zurich. Nel 2014 si verificava il sinistro, in quanto la LP Costruzioni si rendeva inadempiente alle obbligazioni assunte verso l Istituto Diocesano proprio contraente; il credito originato dalla polizza fideiussoria (il cui premio era confluito dapprima nel portafoglio individuale del Valmori) gravava nel portafoglio della società da ultimo costituita che quindi consegnava alla Compagnia il premio originariamente corrisposto dalla ditta LP. Nel febbraio 2015 l IVASS avviava nei confronti di Valmori un procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 330 e 331 del codice Assicurazioni, contestando in particolare di: a) non avere rimesso all impresa somme percepite a titolo di premi assicurativi ; b) non aver versato sul conto corrente separato le somme riscosse a titolo di pagamento dei premi ; c) aver consegnato documenti assicurativi non veritieri per avere emesso una polizza fideiussoria nulla perché prima della condizione di validità del permesso di costruzione del Comune di Giambettola ; d) non essersi comportato con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti per non aver agito per non recare pregiudizio ai loro interessi, in relazione alla omessa registrazione e alla mancata rimessa dei premi incassati, nonché al rilascio di una polizza inesistente. Il ricorrente presentava una propria memoria difensiva dinanzi al Collegio di garanzia (ex art. 331 C.A.) sostenendo rispettivamente: sub a) l insussistenza di violazioni dato che il premio risultava versato su conto separato e che successivamente era stato rimesso (seppur in ritardo) tramite la nuova sas alla Compagnia Assicurativa; la sproporzione tra presunta violazione e sanzione ipotizzata, anche per lo scarso valore della polizza; la scusabilità dell errore e l assenza di dolo. Sub b) che il premio era stato sin da subito versato su conto separato; 104

107 Provvedimenti sanzionatori sub c) che la norma violata introduce una fattispecie non prevista da legge e regolamenti; oltretutto la validità della polizza era oggetto di una controversia dinanzi al Tribunale di Forlì; sub d) ai sensi dell art. 118 C.A. la copertura assicurativa era da intendersi sussistente in virtù dell avvenuto pagamento del premio, a prescindere dagli adempimenti amministrativi interni all assicurazione, anche in virtù della successiva ratifica disposta da parte della Zurich. Il Collegio di Garanzia disattendeva le suddette conclusioni e proponeva la radiazione per gli illeciti di cui ai capi a), b) e d). L IVASS in data 10 dicembre 2015 confermava il parere del Collegio e, richiamandone le motivazioni, sanzionava il Valmori con la radiazione per violazione degli artt. 117 e 183 C.A. nonché degli artt. 47, 54, 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006). Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente deduce plurimi motivi di censura, lamentandone l illegittimità (quanto al capo b) della contestazione) per violazione del contraddittorio sostanziale, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti e violazione art. 117 c.a. (il premio della polizza era stato regolarmente versato nel conto separato, del quale, ai sensi dell art. 117 C.A., può essere titolare anche l intermediario per come risulta anche confermato dalla stessa compagnia Zurich); (quanto al capo a) della contestazione): violazione art. 4, comma 8, del regolamento IVASS (n. 2/2013) nonche degli artt. 329 e 331 c.a. violazione per erronea applicazione art. 62 regolamento ISVAP (5/2006), e, a riguardo, eccesso di potere per sviamento, violazione della riserva di legge, illegittimita derivata (ai sensi dell art. 4 comma 8 del Regolamento IVASS n. 2/2013, la contestazione degli addebiti deve contenere la descrizione in fatto e in diritto degli addebiti con indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie ; nel caso di specie non vi sarebbe un riferimento alla norma violata, infatti nessuna norma del C.A. e relativi regolamenti di attuazione disciplina la rimessa all impresa dei premi assicurativi pagati all intermediario; in particolare non vengono disciplinati modi e termini per il versamento dei premi assicurativi 105

108 Bollettino IVASS n. 1/2017 dal conto separato alle imprese mandanti; il sistema disciplinare ex art. 62 regolamento ISVAP n. 5/2006 è caratterizzato dalla tipicità degli illeciti, principio che nel caso di specie apparirebbe violato); (quanto al capo a) della contestazione): violazione art. 62 regolamento ISVAP (5/2006) e degli artt.329 e 331 c.a. sotto il profilo della carenza di motivazione ed istruttoria, travisamento dei presupposti e violazione dei principi di proporzionalita e ragionevolezza (l art. 329 c.a. e l art. 62 Regolamento ISVAP prevedono una gradualità delle sanzioni - richiamo, censura e radiazione - in base alla gravità dell infrazione e della recidiva; nel caso di specie, il provvedimento impugnato sarebbe il frutto di un mero automatismo tra la violazione e sanzione, che non dà conto della inesistenza della recidiva e degli elementi di valutazione disponibili; l evento, infatti, non risulterebbe né grave né recidivo; infine, il Collegio di Garanzia stesso ha affermato che il versamento avvenuto successivamente della somma alla società Zurich sia da considerare un ritardo e non una omissione ; l art. 62, comma 2, lettera b) Regolamento ISVAP dispone la sanzione della censura in caso di versamento dei premi in ritardo, mentre a nulla rileverebbe che il versamento è stato effettuato dalla Valmori sas e non dal sig. Valmori in persona); (quanto all addebito di cui alla lettera d): violazione artt. 47, comma 1, lett. a) e d) e 62 regolamento IVASS del 2006, noncheè artt. 183, comma 1, lett a., 329 e 331 c.a. per eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà (in particolare il Collegio di Garanzia ha ritenuto la sanzione idonea per violazione dei punti a) e b), aggiungendo solo nel decisum anche l illecito di cui al punto d), senza che peraltro, in relazione a quest ultimo, si desse conto nella motivazione; l art. 47 comma 1 del Regolamento Ivass 5/2006 cura il rapporto tra intermediario e contraente/assicurato, imponendo i generali obblighi di correttezza e buona fede contrattuali; tale articolo non fa riferimento al rapporto tra intermediario e impresa assicuratrice mandante; con il pagamento del premio la polizza risultava valida ed efficace, a prescindere dalla registrazione del giornale di cassa e del trasferimento della somma all agenzia. 106

109 Provvedimenti sanzionatori Con autonomo ed ulteriore capo di censura (riflessi dell avviso del collegio di garanzia sul provvedimento impugnato), parte ricorrente evidenzia che il provvedimento assunto dall IVASS ha recepito e richiamato quanto assunto dal Collegio di Garanzia, con la conseguenza che l avviso costituirebbe una motivazione per relationem risentendo dei medesimi vizi sin qui dedotti. Costituitosi, l IVASS resiste al ricorso di cui chiede il rigetto. In fatto, precisa l Istituto che il procedimento all esito del quale è stato adottato il provvedimento sanzionatorio oggetto di gravame scaturiva dalla comunicazione del 25 settembre 2014 di avvenuto recesso per giusta causa dal contratto di agenzia con la sas Valmori da parte della compagnia Zurich, dipeso dalla sottoscrizione nel 2009 della polizza fidejussoria con la società LP Costruzioni, e che, mentre quest ultima era pacificamente condizionata al verificarsi delle condizioni richieste, non risultavano avverate né la condizione del rilascio delle autorizzazioni per costruire né il rispetto dell obbligo di coassicurazione del rischio presso altre compagnie (nella misura del 40% per Zurich e per il 60% su altre compagnie); peraltro, l agente non aveva mai dato comunicazione alla Zurich dell esistenza di tale polizza, e aveva quindi trattenuto indebitamente il premio di euro riscosso, senza registrare l incasso e rimettere la somma all impresa assicuratrice; il Valmori, con il suo socio, al fine di occultare il proprio comportamento, aveva sollecitato una soluzione transattiva all insaputa dell impresa; infine, la Valmori sas contestava la validità della fideiussione, pur non negandone la redazione. Sulla base di tali circostanze, il Servizio di Vigilanza Intermediari Assicurativi IVASS avviava procedimento disciplinare nei confronti del Valmori e del suo socio. Nel procedimento di fronte al Collegio di garanzia dell IVASS il Valmori deduceva che la polizza non poteva considerarsi valida, sia perché sottoscritta in assenza del permesso edilizio espressamente richiesto sia perché la compagnia aveva condizionato la sottoscrizione della polizza ad una coassicurazione con compagnie di gradimento. 107

110 Bollettino IVASS n. 1/2017 Il Collegio riteneva applicabile la sanzione della radiazione per entrambe le violazioni sub a) (mancata rimessa dei premi assicurativi) e sub b) (inosservanza obblighi di separazione patrimoniale), mentre la violazione sub d) (che avrebbe legittimato la sanzione della censura) veniva assorbita dal Collegio. A seguito della revoca del contratto di agenzia, la Zurich accertava ulteriori comportamenti, apparentemente a carico della Valmori sas, ascrivibili ad analoghe condotte di mancate rimesse di premi assicurativi in relazione a polizze sconosciute dalla compagnia che sono stati segnalati all IVASS il quale sta svolgendo la relativa istruttoria. La difesa dell IVASS osserva inoltre che: a) il volume di affari gestito dal Valmori non potrebbe costituire esimente alcuna, anzi concorre a dimostrare che sulla base dell esperienza pluriennale del soggetto, quest ultimo non possa che essersi reso conto della gravità della propria condotta; b) l autorizzazione della Zurich alla stipula pur in assenza del presupposto dell autorizzazione del comune, non è mai stata rilasciata, e solo la direzione della compagnia avrebbe potuto fornirla; c) l omessa registrazione del contratto non potrebbe considerarsi irrilevante, in quanto funzionale all occultamento dell emissione della polizza; d) contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, il premio, inizialmente versato sul conto separato, è stato utilizzato dall agente a fini personali; lo stesso Valmori, lo ha rimesso personalmente con denaro proprio e comunque dopo cinque anni e su sollecito della compagnia. Su queste basi, in diritto, eccepisce (quanto al primo motivo di ricorso) che il mancato rispetto dell art. 117 c.a. ed art. 54 reg. ISVAP conseguirebbe al mancato versamento del premio (euro ) sul conto separato ed alla mancata registrazione dell incasso; sul punto, secondo la difesa dell IVASS non assolve l obbligo di separatezza l agente che si limita a porre le somme riscosse a titolo di premio sul conto separato senza registrare la 108

111 Provvedimenti sanzionatori polizza e senza rimettere le somme alla compagnia: quest ultima resterebbe infatti all oscuro dell esistenza del contratto, sarebbe impossibile ricondurre il premio ad una specifica polizza e di fatto la somma corrispondente al premio della polizza sarebbe solo nominalmente esclusa dalla disponibilità dell agente. Peraltro, in fatto, tale somma non sarebbe sempre rimasta nel conto separato, come sostenuto dal ricorrente, posto che lo stesso Valmori ha poi saldato personalmente il debito; né a riguardo potrebbe avere rilievo alcuno il successivo subentro della Valmori sas nel rapporto di agenzia, posto che la società subentrava nel medesimo rapporto individuale in precedenza intrattenuto, nella medesima zona e con il medesimo portafoglio, ovvero con continuità del conto separato ed, in ogni caso, ciò che appare di maggior rilievo è che, in presenza di questa continuità sostanziale di gestione del rapporto, la somma non risultava presente sul conto intestato alla società agenziale al momento del sinistro né era stata rimessa all impresa a ridosso della stipulazione Quanto al secondo motivo di ricorso (con il quale si contesta la violazione dell art.4, comma 8, del regolamento IVASS n. 2/2013, nonche degli artt. 329 e 331 c.a. violazione per erronea applicazione art. 62 regolamento ISVAP 5/2006, eccesso di potere per sviamento, violazione della riserva di legge, illegittimità del regolamento in relazione al capo a) della contestazione disciplinare) oppone l IVASS che l illegittimità sostanziale della mancata rimessa e dell omessa registrazione del premio assicurativo è sussistente e provata in atti; l obbligo di versare i premi assicurativi all impresa è sancito dalla Direttiva 2002/92/CE, nonché dell at. 117 c.a. il quale ammette il versamento in un conto separato solo in alternativa alla regola principale secondo cui il premio andrebbe immediatamente versato alla compagnia; nello specifico, il ricorrente ha trattenuto le somme corrispondenti al premio per cinque anni provvedendo a versarle solo su sollecitazione della compagnia in assenza della quale si sarebbe consolidata l acquisizione dell importo del premio al proprio patrimonio personale; in ogni caso, la normativa regolamentare sarebbe immune dai vizi lamentati in 109

112 Bollettino IVASS n. 1/2017 quanto direttamente attuativa del codice delle assicurazioni. A tale proposito, circa la dedotta illegittimità dell art. 62 del Regolamento IVASS, l Istituto evidenzia come l art. 120, comma 4 c.a. stabilisca che l IVASS disciplina con regolamento le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall art Su tale base giuridica, veniva adottato il Regolamento n. 5/2006, il cui art. 62 non avrebbe quindi una mera natura sanzionatoria, bensì costituirebbe norma sostanziale che disciplina le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari; norma la cui legittimità è già stata riconosciuta dalla giurisprudenza (vedasi sentenza TAR Lazio, Roma, nr. 5522/2007); analogamente andrebbe ritenuto in relazione agli artt. 120 e 329 c.a. i quali sono integrati dall art. 62 del suddetto Regolamento, ponendosi in un rapporto di genere a specie tra norma primaria e norma attuativa/secondaria. L Istituto si sofferma quindi sulla gravità della condotta di mancata rimessa dei premi assicurativi all impresa, evidenziando i profili di interesse generale connessi al puntuale rispetto dei relativi obblighi, così come anche ricostruiti dalla giurisprudenza (v. Consiglio di Stato n. 4996/2012 e 2278/2008). Quanto al terzo motivo di gravame, attinente al difetto di motivazione e di istruttoria, l Istituto contesta l asserita mancata corrispondenza tra condotta e sanzione, che sarebbe stata ispirata ad un mero automatismo: sebbene il Regolamento n. 5/2006 preveda espressamente la sanzione della radiazione per tali casi di violazione tipizzata, il Collegio si è comunque profuso in una puntuale motivazione circa le difese presentate dal ricorrente e le circostanze del caso concreto; in ogni caso, una volta accertati i fatti, la sanzione della radiazione rappresenta un provvedimento vincolato ai sensi dell art. 62. Comma 2, lett. a), n. 4 del Regolamento n. 5/2006. Ulteriori deduzioni sono svolte circa i presupposti dell obbligo di versamento dei premi sul conto separato. 110

113 Provvedimenti sanzionatori Quanto all ultimo motivo di ricorso, l IVASS contesta l asserito contrasto tra motivazione e provvedimento adottato in quanto ogni singola condotta già sarebbe di per sé sola sufficiente a comportare la radiazione dell agente; peraltro la contestazione sub d è risultata assorbita. Conclude, quindi, per il rigetto del gravame. Si è costituita anche la compagnia Zurich che, in punto di fatto, soggiunge a quanto sin qui variamente già riportato, che all atto del subentro della società Valmori nel rapporto di agenzia individuale del ricorrente, veniva aperto un diverso conto corrente bancario per il quale le mandanti riservavano la diretta operatività; il 10 luglio 2014 perveniva alla compagnia una nota del legale dell Istituto Diocesano con cui si chiedeva l adempimento delle prestazioni di garanzia scaturenti da una polizza che alla compagnia risultava ignota, non risultando emessa dai sistemi della Zurich; da tale evento la compagnia poteva ricostruire l accaduto nei termini poi contestati al Valmori; quest ultimo aveva concordato la stipula della polizza per un importo (euro ) ben superiore al massimale per cui il Valmori aveva delega da parte della Zurich; la compagnia evidenzia quindi come tra le parti del contratto assistito dalla polizza fidejussoria ed il Valmori sia stata contestata la validità della suddetta polizza, in quanto alla richiesta dell Istituto Diocesano, il Valmori aveva in un primo tempo opposto che la polizza era sì autorizzata, ma non perfezionata a causa della mancanza del rilascio del permesso di costruire; per poi offrirsi di risarcire il danno con impegno al pagamento transattivo proposto in euro da corrispondersi in 5 rate annuali; la proposta transattiva non veniva definita e la compagnia veniva citata in giudizio con l Istituto Diocesano di fronte al Tribunale di Forlì quale parte emittente apparente della polizza assicurativa. Quanto ai rapporti intercorsi tra la compagnia ed il Valmori, la Zurich precisa di avere a suo tempo autorizzato l emissione della polizza solo a condizioni che fosse accollato alla società il rischio nella misura del 40% (e contestuale ripartizione della rimanente quota del 60% su altre compagnie) e fosse rilasciato il permesso a costruire, condizioni entrambe non 111

114 Bollettino IVASS n. 1/2017 verificatesi; in ogni caso, il Valmori procedeva a sottoscrivere la polizza senza rispettare le condizioni indicate ed omettendo di emetterla. In ordine al resto, articola motivi difensivi aventi contenuto similare a quanto già riportato in precedenza circa la difesa dell IVASS. Con ordinanza nr. 631 del 10 febbraio 2016 è stata respinta la domanda cautelare. Il Consiglio di Stato, con ordinanza nr del ha disposto la restituzione al giudice di primo grado al solo fine di una rapida fissazione dell udienza. Fissata l udienza, le parti hanno prodotto memorie di precisazione, svolgendo ulteriori argomenti a conferma ciascuna delle rispettive tesi difensive. Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO Nell odierno giudizio, parte ricorrente agisce per l annullamento della sanzione della radiazione dall Albo degli intermediari ed assicuratori cui era iscritto, disposta dall IVASS in ragione di comportamenti di particolare gravità che egli contesta. A fondamento dell irrogazione della sanzione impugnata, l Autorità ha considerato (a) la mancata rimessa di somme percepite a titolo di premi assicurativi, (b) il mancato versamento sul conto corrente separato delle somme riscosse a titolo di pagamento dei premi, (c) l avvenuta consegna di documenti assicurativi non rispondenti al vero, in relazione ad una polizza fidejussoria nulla perché priva della condizione di validità (permesso di costruire) imposta dalla compagnia, (d) mancata osservanza dei doveri di diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti degli assicurati. I) Osserva il Collegio che in punto di fatto le vicende intercorse tra la proposta di stipula della polizza e la richiesta della sua attivazione da parte dell Istituto Diocesano emergono dalle rispettive ricostruzioni delle parti in maniera sostanzialmente univoca, non essendo dubbio né che intervenne una prima autorizzazione da parte della compagnia alle condizioni della 112

115 Provvedimenti sanzionatori ripartizione del rischio e del rilascio del permesso di costruire; né che dell importo del premio venne omessa sia la registrazione che la rimessa alla compagnia. Di conseguenza, i plurimi argomenti di difesa del ricorrente si possono sostanzialmente ricondurre ad una critica sistematica del giudizio dell Istituto in ordine alla gravità del comportamento osservato, in una fattispecie nella quale si sarebbero peraltro creati in punto di fatto dei presupposti che giustificherebbero o comunque renderebbero scusabile la condotta, anche riconducibili a fatto della compagnia. II) Avendo riguardo alla fattispecie nel suo complesso, il giudizio del collegio di garanzia non appare irragionevole, poiché la stipula della polizza in tempi e condizioni non conformi ai limiti tracciati dalla compagnia, la mancata contabilizzazione del premio, la successiva negazione di validità della polizza stessa al momento del verificarsi del sinistro, la stessa proposta transattiva inutilmente avanzata dall agente, l avvenuta rimessione del premio solo dopo il sollecito della compagnia e con denaro proprio del ricorrente; sono tutti elementi questi che concorrono nel definire una condotta sicuramente negligente del Valmori rispetto alla quale la sanzione irrogata è corretta. Invero, non può non convenirsi con l IVASS circa il fatto che gli obblighi di registrazione e versamento del premio sono strettamente correlati ad interessi generali di correttezza e trasparenza nei rapporti intermediati, come già affermato in precedenti controversie (cfr. TAR Lazio, II ter, nr 7219 del 21 giugno 2016 secondo cui tali obblighi sono prescritti a tutela dell interesse generale della clientela e del mercato all affidamento nell operato degli iscritti all Albo, dovendosi esigere da parte di questi ultimi un grado di diligenza massima, tra le altre cose, nella gestione delle somme incassate a titolo di premi assicurativi e nell informazione corretta degli assicurati ). Peraltro, ai fini dell odierno giudizio, va altresì ritenuto che tali adempimenti cristallizzano un giudizio, fondato sulla prassi reiterata e su esperienze di tipo gestionale reiterate nel tempo, il cui rispetto garantisce la sana gestione e l ordinata tenuta della contabilità, condizioni 113

116 Bollettino IVASS n. 1/2017 preordinate a prevenire proprio quel genere di disordini che possono facilmente preventivarsi, specie in contesti aziendali caratterizzati da alto numero di clienti ed affari; disordini contabili ed amministrativi che incidono sulla stessa riferibilità sostanziale dell atto intermediato alla compagnia. Invero, la difesa del ricorrente invoca a sua stessa discolpa, come se si trattasse di fattori esimenti, circostanze che invece confermano l omessa osservanza delle regole di diligenza esigibili. Invero, nella sostanza il Valmori ha prestato il consenso ad una intermediazione svoltasi al di fuori dell autorizzazione della compagnia e dei relativi limiti (probabilmente confidando nelle conferme ricevute dall Ente Locale circa l assentibilità dell operazione edilizia cui il negozio da assicurare era preordinato); ed è innegabile che la mancata registrazione della polizza ha inciso sulla puntuale riferibilità delle attività dell agente alla compagnia che egli rappresenta, con tutte le conseguenze che ne sono scaturite nel prosieguo. III) A fronte di tali considerazioni, nessuna delle censure dedotte può trovare la condivisione del Collegio, avendo riguardo alle puntuali difese svolte dall Istituto e dalla compagnia assicurativa. III.1) Quanto ad un primo ordine di doglianze, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza di istruttoria in ordine alla questione del versamento del premio nella contabilità separata, viene in rilievo la circostanza che, all atto della rimessa del premio alla compagnia avvenuta a distanza di tempo dal versamento operato dal cliente ed incassato dall agente, il Valmori ha dovuto operare con denaro del proprio patrimonio personale. Assumendo la linea di continuità che lo stesso ricorrente prefigura nella successione nella titolarità del rapporto aziendale tra la propria attività individuale (nell ambito della quale si era verificato il fatto) e quella della società (da egli stesso costituita), l effettivo versamento nella contabilità separata avrebbe dovuto comunque consentire alla società di provvedere attingendo dal relativo conto. 114

117 Provvedimenti sanzionatori Quindi, merita condivisione l eccezione puntuale dell IVASS secondo cui ciò che rileva in ordine alla violazione delle disposizioni in materia di separazione patrimoniale è che la somma corrispondente al premio incassato non era presente sul conto intestato alla società agenziale al momento del sinistro, né era stata rimessa all impresa a ridosso della stipulazione. III.2) Quanto al secondo ordine di censure, con il quale parte ricorrente lamenta l omessa puntuale contestazione delle norme violate, in quanto l art. 62, comma 2, lett. a) punto 4 del Regolamento ISVAP avrebbe natura meramente sanzionatoria, e nel Codice non sarebbe rinvenibile una norma che disciplini la mancata rimessa di premi assicurativi dall intermediario alla compagnia (essendo disciplinato solo l obbligo di versare i premi incassati sul conto separato nel termine di dieci giorni di cui all art. 54 del regolamento IVASS n. 5/2006), osserva il Collegio che (ancora una volta così come eccepito dall IVASS) l obbligo di versamento dei premi assicurativi alla compagnia, oltre ad essere immanente nel rapporto di rappresentanza che è sotteso al ruolo dell agente, trova fondamento giuridico nelle previsioni della Direttiva 2002/92/CE, art 4, punto 4, e nello stesso articolo 117 CAP laddove rende solo eventuale la rimessa in un conto separato. In sostanza, la disciplina pubblicistica del rapporto presuppone che l intermediario sia solo un depositario delle somme incassate, e la loro consegna alla compagnia (che sopporta il rischio a fronte del quale il premio è versato) è parte essenziale delle responsabilità dell agente. In questo senso, il conto separato ha funzione strumentale alla corretta tenuta e contabilizzazione dei premi (aspetti non scindibili tra loro, come già evidenziato), tanto che la sua tenuta è finalizzata proprio ad evitare la confusione di esse nel patrimonio dell agente (che comporterebbe, sul piano giuridico, attesa la fungibilità del denaro, la trasformazione di un obbligo reale di consegna in una obbligazione di restituzione per equivalente) con tutte le conseguenze del caso che comportano la separazione patrimoniale (prima tra tutte l indisponibilità delle somme all azione dei creditori dell agente). 115

118 Bollettino IVASS n. 1/2017 Sotto altro profilo, l art. 120, comma 4, del CAP demanda alla fonte regolamentare la disciplina delle violazioni da punire con la sanzione; con la conseguenza che il Regolamento n. 5/2006, all art. 62, non possiede natura meramente sanzionatoria, costituendo invece applicazione delle violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari, tra le quali la mancata rimessa di somme percepite a titolo di premi assicurativi o indebita acquisizione di somme. Sulla legittimità del sistema sanzionatorio dell IVASS (ex ISVAP, considerato quale autorità amministrativa indipendente da Consiglio di Stato, VI, 10 maggio 2013, nr. 2568) è sufficiente al Collegio richiamare la pacifica giurisprudenza in materia, le cui conclusioni non si ha motivo di rimettere in discussione, alla luce degli argomenti dedotti dalla difesa di parte ricorrente che non introducono elementi di novità in proposito (vedasi TAR Lazio, 12276/2010 che richiama Consiglio di Stato, Sezione consultiva, parere 14 febbraio 2005, n /04; TAR Lazio, Roma, II 6 maggio 2013, nr. 4461; Consiglio di Stato, I, 30 ottobre 2014, n. 1052). III.3) Quanto all asserita mancanza di proporzionalità e ragionevolezza in relazione al capo a) della contestazione disciplinare ed alle altre censure ancora non trattate, osserva il Collegio che il gravame si sostanzia in una critica di tipo essenzialmente formale. Va intanto premesso in linea generale, quanto già chiarito dalla giurisprudenza in materia (v. TAR Lazio, Roma, II 6 maggio 2013, nr. 4461) e cioè che il principio di corrispondenza tra la contestazione degli addebiti e l'addebito oggetto del provvedimento finale deve essere inteso in senso sostanziale, essendo esclusa la necessità di una formalistica coincidenza tra le due fasi laddove all'interessato sia stato comunque consentito l'effettivo esercizio delle proprie prerogative difensive attraverso la conoscenza della condotta oggetto di accertamento e degli elementi costitutivi dell'illecito, rientrando i nuovi elementi acquisiti nel corso del procedimento, non modificativi della fattispecie illecita, nella dialettica procedimentale che si 116

119 Provvedimenti sanzionatori articola attraverso l'esercizio del diritto di accesso e di presentazione di documenti e scritti difensivi. Vero è che, in astratto, è possibile (facoltativamente) la graduazione della sanzione massima (come dedotto dall IVASS), ma ciò non implica necessariamente che la radiazione debba conseguire solo a fronte di condotte reiterate o gravissime, essendo posta a presidio delle fattispecie comportanti una radicale compromissione del rapporto di fiducia connesso alle responsabilità che l ordinamento esige dall agente e che, nella tutela della fiducia e dell affidamento del pubblico, anche un solo comportamento scorretto è in grado di ledere irreversibilmente. E stato recentemente ritenuto in giurisprudenza che, attesa la particolare specializzazione e complessità tecnica della materia e dei prodotti, il cliente (soggetto la cui tutela è il centro focale della disciplina che presiede all accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti di moralità e professionalità degli intermediari e che giustifica la loro organizzazione in un Albo) deve essere garantito circa la piena affidabilità dei dati e delle informazioni che sono alla base del prodotto e delle relative garanzie, perché non è mediamente in grado di compiere autonome valutazioni in proposito ; e che si tratta di una ipotesi di asimmetria informativa tra produttore e consumatore, per fare fronte alla quale è giustificata l intermediazione di un professionista, tenuto proprio per questo ad esercitare la propria attività con la massima diligenza e fedeltà esigibili (cfr. TAR Lazio, II ter, 19 agosto 2015 nr ). Il regolamento giustifica dunque l applicazione della sanzione della radiazione per tutte quelle ipotesi nelle quali la condotta dell intermediario è tale da rendere dubbia la sua affidabilità verso i terzi e verso gli altri collaboratori, poiché a fondamento del sistema si pone l ineludibile esigenza di presidiare la certezza informativa nella circolazione delle garanzie e questa violazione si rivela sicuramente integrata dalla più complessa fattispecie all esame 117

120 Bollettino IVASS n. 1/2017 del Collegio, da considerarsi nella sua unitarietà sul piano degli effetti, senza scinderla nei singoli accadimenti che si sono susseguiti. Avendo riguardo poi alla tesi del ricorrente secondo cui nessun danno sarebbe in concreto derivato al pubblico ed ai clienti dal mancato versamento del premio essendo la polizza sarebbe egualmente efficace ai sensi dell art. 118 c.a. (secondo cui il pagamento del premio eseguito in buona fede all intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all impresa) va evidenziato che la verifica circa gli effetti del negozio è oggetto del giudizio pendente presso l autorità giudiziaria ordinaria; in ogni caso, tale considerazione non incide sulla rilevanza del complessivo andamento della vicenda, caratterizzato oggettivamente da una mancata conoscenza della polizza da parte della compagnia (quindi un occultamento di fatto) funzionale al quale (sempre sul piano concreto ed effettuale della fattispecie, quindi senza necessità di approfondire l aspetto psicologico del comportamento dell agente) sotto i profili considerati si risolvono gli aspetti ulteriori dati dalla mancata attivazione della garanzia dichiarandola inesistente o mai validamente perfezionata, nonché il tentativo di corrispondere al beneficiario una somma (inferiore a quella garantita) a titolo di transazione. Non può neppure invocarsi, nel caso di specie, un generale principio di scusabilità dell errore o di giustificabilità in concreto della condotta lesiva, posto che, ancora una volta richiamando consolidati principi di giurisprudenza (cfr. T.A.R. Roma, sez. II 06 maggio 2013 n. 4461) la buona fede non può essere utilmente invocata a fronte della palese violazione di regole e principi che informano l'attività di intermediazione assicurativa, in relazione alle quali nessun rilievo può assumere, a fini esimenti, il comportamento serbato da altri soggetti che, seppur, in ipotesi, condizionante la condotta del ricorrente sotto il profilo psicologico, non ne giustifica i contorni di rilievo disciplinare stante la contrarietà con specifici obblighi previsti da livello regolamentare, venendo in rilievo condotte tipizzate quali illeciti disciplinari ai sensi del Regolamento n. 5 del

121 Provvedimenti sanzionatori Quanto alle circostanze della rimessione del premio, sulle quali la difesa del ricorrente si sofferma specialmente nella memoria conclusiva, osserva il Collegio che è incontestato che il premio sia stato rimesso solo a distanza di tempo (nel 2014). A nulla rileva la circostanza della diversità soggettiva del remittente (la società in accomandita Valmori sas): vero è che a provvedere alla rimessa è stato un soggetto differente dall agente che ha stipulato la polizza, ma se il ricorrente intende richiamare la diversità giuridica dei centri di imputazione degli interessi nel rapporto agenziale (la società di cui egli stesso è socio accomandatario) che egli stesso ha costituito, tale diversità non può che venire in rilievo a danno del ricorrente medesimo, perché conferma che egli non ha osservato il dovuto adempimento; di converso, se il ricorrente intende far valere la sostanziale continuità del rapporto agenziale, mutata essendo solo la forma giuridica della titolarità del rapporto, ancora una volta la mancata rimessione è sempre e solo all agente imputabile e la tardiva rimessione (su sollecitazione della compagnia) non esclude il rilievo che avrebbe avuto il tempestivo adempimento del relativo obbligo (che avrebbe consentito alla compagnia il riscontro diretto ed altrettanto tempestivo della validità o efficacia della polizza). Il punto è che, nel meccanismo della rappresentanza insito nel rapporto agenziale, mentre l agente ha speso il nome della compagnia nei confronti dei clienti, la prima non è stata messa nelle condizioni di conoscere l avvenuta emissione della polizza, così risultando impedito quell accantonamento a riserva dei premi che è doveroso da parte della compagnia e che è funzionale ad assolvere, in concreto, alle misure necessarie alla eventuale richiesta di attivazione della polizza da parte del beneficiario in caso di sinistro (circostanza che si è puntualmente verificata); di converso, il servizio prestato nei confronti dei clienti (assicurato e benficiario) non è sorto con quelle condizioni di certezza e chiarezza dei rapporti e delle condizioni dell assicurazione che era doveroso procurare, e che secondo la specifica diligenza dell agente che va ritenuta sulla base dell esperienza pluriennale che lo stesso ha maturato, era sicuramente da esigersi. 119

122 Bollettino IVASS n. 1/2017 Conclusivamente, a fronte di queste conseguenze, che rendono meramente formali le altre doglianze prospettate nel ricorso, i motivi di censura sono privi di fondamento ed il ricorso va quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente alle spese che liquida in euro 1.000,00 per ciascuna parte costituita, oltre agli accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati: Pietro Morabito, Presidente Maria Laura Maddalena, Consigliere Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore Il Segretario PUBBLICATO Il 26/01/

123 3. ELENCO OPERATORI DEL MERCATO ASSICURATIVO: IMPRESE DI ASSICURAZIONE

124

125 Elenchi degli operatori del mercato assicurativo 3.1 IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE AUTORIZZATE AL 31 DICEMBRE 2016 Imprese nazionali 1 A DI R 2 ABC ASSICURA 3 ALLEANZA ASSICURAZIONI 4 ALLIANZ S.P.A. 5 AMISSIMA ASSICURAZIONI 6 AMISSIMA VITA 7 APULIA PREVIDENZA 8 ARA ARCA ASSICURAZIONI 10 ARCA VITA 11 ARISCOM 12 ASSICURATRICE MILANESE 13 ASSICURATRICE VAL PIAVE 14 ASSICURAZIONI GENERALI 15 ASSIMOCO 16 ASSIMOCO VITA 17 AVIPOP ASSIC.NI S.P.A. 18 AVIPOP VITA 19 AVIVA 20 AVIVA ITALIA 21 AVIVA LIFE 22 AVIVA VITA 23 AXA ASSICURAZIONI S.P.A. 24 AXA INTERLIFE S.P.A. 25 AXA MPS DANNI 26 AXA MPS VITA 27 BAP 28 BAP ASSICURAZIONI 29 BCC ASSICURAZIONI S.P.A. 30 BCC VITA 31 BERICA VITA 32 BIM VITA 33 BIPIEMME ASSICURAZIONI 34 BIPIEMME VITA 35 BNP PARIBAS CARDIF VITA 36 C.B.A. VITA 37 CARGEAS ASSICURAZIONI 38 CATTOLICA ASSICURAZIONI 39 CF ASSICURAZIONI S.P.A. 40 CF LIFE 41 CHIARA ASSICURAZIONI 42 CNP VITA S.P.A. 43 CREDEMASSICURAZIONI 44 CREDEMVITA 45 CREDIT AGRICOLE ASS. 46 CREDIT AGRICOLE VITA 123

126 Bollettino IVASS n. 1/ CREDITRAS 48 CREDITRAS VITA 49 D.A.S. 50 DIRECT LINE 51 ELBA 52 ERGO ASSICURAZIONI 53 ERGO PREVIDENZA 54 EUROP ASSISTANCE ITALIA 55 EUROVITA 56 FATA ASSICURAZIONI DANNI 57 FIDEURAM VITA 58 FILO DIRETTO 59 GENERALI ITALIA 60 GENERTEL 61 GENERTELLIFE 62 GENIALLOYD 63 GLOBAL ASSISTANCE 64 GROUPAMA ASSICURAZIONI 65 HDI ASSICURAZIONI 66 HELVETIA ITALIA 67 HELVETIA VITA 68 IMA ITALIA ASSISTANCE 69 INCHIARO 70 INCONTRA ASSICURAZIONI 71 INTESA SANPAOLO ASSICURA 72 INTESA SANPAOLO VITA 73 ITALIANA ASSICURAZIONI 74 ITAS VITA SPA 75 ITAS-IST.TRENT.ALTO ADIGE 76 LINEAR 77 LOMBARDA VITA 78 MEDIOLANUM ASSICURAZIONI 79 MEDIOLANUM VITA 80 NATIONALE SUISSE VITA 81 NET INSURANCE 82 NET LIFE 83 NOBIS 84 OLD MUTUAL WEALTH ITALY 85 POPOLARE VITA 86 POSTE ASSICURA 87 POSTE VITA S.P.A. 88 PRAMERICA LIFE 89 PRONTO ASSISTANCE 90 QUADRA ASSICURAZIONI 91 RBM SALUTE 92 SACE BT 93 SARA ASSICURAZIONI 94 SARA VITA 95 SIAT 96 SLP 97 SOCIETA' REALE MUTUA 98 S2C 99 TUA 124

127 Elenchi degli operatori del mercato assicurativo 100 TUTELA LEGALE 101 UCA-ASS.NE SPESE LEGALI 102 UNIPOLSAI 103 UNIQA ASSICURAZIONI S.P.A 104 UNIQA LIFE S.P.A. 105 UNIQA PREVIDENZA S.P.A. 106 UNISALUTE 107 VITTORIA ASSICURAZIONI 108 ZURICH INVESTMENTS LIFE Rappresentanze di imprese estere extra Unione Europea 1 ASSIC. GRANDINE SVIZZERA 2 HELVETIA 3 ZURICH INSURANCE COMPANY 125

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129 4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

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131 Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo 4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL UNIONE EUROPEA GAZZETTA UFFICIALE DELL UNIONE EUROPEA DESCRIZIONE DELL ATTO L 11 del 14 gennaio 2017 L 11 del 14 gennaio 2017 Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell Unione europea, dell accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l Unione europea e i suoi Stati membri dall altra. Strumento interpretativo comune sull accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada e l Unione europea e i suoi Stati membri. L 11 del 14 gennaio 2017 Dichiarazioni da iscrivere nel verbale del Consiglio. L 11 del 14 gennaio 2017 L 11 del 14 gennaio 2017 C 14 del 16 gennaio 2017 L 17 del 21 gennaio 2017 Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l Unione europea e i suoi Stati membri, dall altra. Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all applicazione provvisoria dell accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l Unione europea e i suoi Stati membri, dall altra. Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall Augstākās tiesas Lettonia) «Private Equity Insurance Group» SIA/«Swedbank» AS (Causa C-156/15) (Rinvio pregiudiziale Direttiva 2002/47/CE Campo di applicazione Nozioni di «garanzia finanziaria», di «obbligazioni finanziarie garantite» e di «fornitura» di una garanzia finanziaria Possibilità di escutere una garanzia finanziaria nonostante l avvio di una procedura di insolvenza Contratto di conto corrente che prevede una clausola di garanzia finanziaria pignoratizia) (2017/C 014/06). Regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione del 19 ottobre 2016 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni. 129

132 Bollettino IVASS n. 1/2017 L 17 del 21 gennaio 2017 L 19 del 25 gennaio 2017 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. 130

133 5. ALTRE NOTIZIE

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135 Altre notizie 5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da ReAssure Life Limited a ReAssure Limited, entrambe con sede nel Regno Unito. L Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l Autorità di Vigilanza del Regno Unito, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l approvazione del trasferimento dell intero portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da ReAssure Life Limited a ReAssure Limited, entrambe con sede nel Regno Unito, con effetto 31 Dicembre Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. 133

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