RELAZIONE ILLUSTRATIVA

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1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA I decreto egisativo è fmaizzato a dare attuazione a'articoo 68 de regoamento (CE) n. 216/2008 de Paramento europeo e de Consigio de20 febbraio 2008), che impone agi Stati membri di stabiire e appicare e sanzioni per a vioazione de regoamento stesso e dee reative norme di attuazione, conformando, quindi, 'ordinamento interno aa discipina europea. L'articoo 3 dea egge 9 ugio 2015, n. 114 conferisce deega a Governo per a discipina sanzionatoria di disposizioni europee sprovviste di sanzioni e vigenti da momento de'entrata in vigore dea citata egge. Per a mancata esecuzione de descritto obbigo da parte deo Stato itaiano, con o Standardisation inspection status report CAW.IT , a European Aviation Safoty Agency (EASA) ha formuato un riievo individuando, nea data de 30 giugno 2013, i termine utimo per a predisposizione ~e prescritto impianto sanzionatorio. Tae riievo è stato reiterato ne mese di febbraio de'anno Stante i perdurante inadempimento deo Stato itaiano, 'BASA ha adottato un Suppementary report destinato aa Commissione europea, creando, cosi, i presupposti per 'avvio dea procedurà di infrazione nei confronti de'itaia, prevista da regoamento (UE) n. 628/2013, concernente i metodi di avoro de'agenzia europea per a sicurezza aerea per quanto riguarda 'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e i controo de'appicazione dee nonne de Regoamento (CE) n. 216/2008 de Paramento europeo e de Consigio. La mancata appicazione da parte de'itaia de regoamento (UE) n. 216/2008 ha determinato 'apertura de'eu Piot 8592/16/MOVE. Otre a'obbigo normativo, 'esigenza pratica di predisporre tae provvedimento sanzionatorio si cooca ne'ottica dea visione integrata dea fiiera aeronautica, dea tutea dea sicurezza dee operazioni, de trasporto e degi aeroporti nonché dea sicurezza dei passeggeri e dee comunità sottostanti e, da utimo, dea savaguardia de'ambiente. Quanto sopra, nonostante siano da tempo in corso i avori per 'adozione di un nuovo regoamento che sostituirà queo in esame. La reativa proposta dea Commissione è contrassegnata come 2015/0277(COD); i testo è stato già oggetto di esame e modifica da parte de Paramento europeo e, infine, di modifica anche da parte de Consigio dei ministri dei trasporti e de'energia ne mese di dicembre 2016, con orientamento 15155/2016. I presente schema di decreto egisativo detta a discipina sanzionatoria per a vioazione dee disposizioni di cui a regoamento (CE) n. 216/2008, articoi 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter e 8 quater, e reativi aegati ( cc.dd. essentia requirements, vae a dire requisiti essenziai) e nonne di attuazione (imp/ementing rues), a cui, in seguito, si farà riferimento come a "i Regoamento" e "gi Aegati". I provvedimento in questione svoge a funzione di strumento dissuasivo per gi operatori de settore aeronautico inadempienti verso i rispetto dei requisiti di sicurezza in materia di aeronavigabiità e protezione ambientae, requisiti di pioti, assistenti di voo e aievi e dei reativi centri di addestramento, esaminatori e centri aeromedici, operazioni di voo, aeroporti, fornitori di servizi di gestione de traffico aereo e di servizi di navigazione aerea e de reativo personae, regoe de'aria, controori de traffico aereo e reative organizzazioni di addestramento. Esso rappresenta o strumento di controo fornito f /.;:'""' ' r;,~... ~. "~ fj,w.: <"' h.:...,...,. '~f;~

2 a'autorità nazionae per 'aviazione civie per correggere azioni e attività non confonni a quanto previsto da regoamento di base e dei suoi regoamenti d'attuazione. Le sanzioni previste, newottica di una generae depenaizzazione dee sanzioni ne settore dea sicurezza aeronautica, sono di natura amministrativa pecuniaria e i reativo procedimento di irrogazione è regoato daa egge 24 novembre 1981, n I decreto si compone di 17 articoi. La rubrica di ognuno degi articoi citati richiama a correata disposizione de regoamento (CE) n. 216/2008. Conformemente aa previsione di cui a'articoo de Regoamento, gi articoi e 3 de provvedimento in esame individuano 'ambito di appicazione e e escusioni. Quanto a'oggetto de provvedimento, è previsto che o stesso contenga a discipina sanzionatoria per a vioazione dee disposizioni de regoamento (CE} n. 216/2008, rimanendo ferma 'appicazione dee norme penai. Quanto a'ambito di appic!zione, i destinatari diretti de provvedimento sono i soggetti coinvoti in progettazione, produzione, manutenzione e operazioni di prodotti aeronautici, parti e pertinenze; i soggetti che partecipano ae operazioni di voo degi aeromobii; i soggetti coinvoti in progettazione, manutenzione e gestione degi aeroporti nonché i soggetti che partecipano ae operazioni di detti aeroporti e aa progettazione, produzione e manutenzione degi equipaggiamenti aeroportuai; i soggetti coinvoti in progettazione, produzione, manutenzione e gestione di sistemi e componenti per a gestione de traffico aereo e per i servizi di navigazione aerea; i soggetti impegnati ne'addestramento de personae e nea fornitura dei servizi di navigazione aerea. La chiara defmizione depambito di appicazione de'azione europea consente di individuare, senza ambiguità, e persone, e organizzazioni e i prodotti soggetti ae disposizioni sanzionatorie. A tae scopo contribuisce pure a chiara definizione dee escusioni, che opera su piano oggettivo. Viene atresi specificato che per requisiti essenziai, soventemente richiamati nee disposizioni in materia tecnica-aeronautica, devono intendersi e condizioni specificate negi Aegati a Regoamento. L'articoo 2 reca e definizioni di «organizzazione», quae persona giuridica o ente privo di personaità giuridica, e di «esercente», vae a dire chi assume 'esercizio di un aeromobie a nonna de'articoo 874 de codice dea navigazione di cui a regio decreto 30 marzo 1942, n L'articoo 4, ne richiamare i compiti di sorvegianza dei certificati emessi, di indagine e ispezione facenti capo a'ente nazionae per 'aviazione civie- unica autorità di regoazione tecnica, certificazione, vigianza e controo ne settore de'aviazione civie, ai sensi de'articoo 687 de codice dea navigazione -, individua ne'ente 'organismo responsabie de'appicazione de decreto, attraverso 'accertamento dee vioazioni e 'irrogazione dee sanzioni. I comma 3, mira, poi, a dare attuazione aajust cuture, c.d. cutura giusta propugnata daa egisazione europea, di cui a regoamento (UE) n. 3 76/2014 de Paramento europeo e de Consigio de 3 aprie 2014 concernente a segnaazione, 'anaisi e. i monitoraggio di eventi ne settore de'aviazione civie, che modifica i regoamento (UE) n. 996/20 O de Paramento europeo e de Consigio e che abroga a direttiva 2003/42/CE de Paramento europeo e de Consigio e i regoamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 dea Commissione. 2

3 Quando i trasgressore, a seguito dea diffida di E.N.A.C. a regoarizzare e vioazioni, non mette in atto azioni correttive, 'Ente predetto procede a norma dee disposizioni contenute ne capo, sezioni I e II dea egge 24 novembre 1981, 689. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono corriminate, pertanto, in base aa gravità e agi effetti sua sicurezza. I corpo de'apparato sanzionatorio de'adottando decreto è strutturato in modo da ricondurre e varie sanzioni a ciascuna area di appicazione: aeronavigabiità e protezione ambientae (articoo 5), pioti, assistenti di voo e aievi (articoo 6), centri di addestramento per pioti, assistenti di voo e aievi (articoo 7), esaminatori e centri aeromedici (articoo 8), operazioni di voo (articoo 9), aeroporti (articoo IO) fornitori di servizi di gestione de traffico aereo e di servizi di navigazione aerea e reativo personae (articoo 11 ), regoe de'aria (articoo 12), controori de traffico aereo (articoo 13) e organizzazioni di addestramento per controori de traffico aereo (articoo 14). In reazione ae norme de decreto che stabiiscono e sanzioni, per ciascuna area è stata prevista una forbice con 'indicazione degi importi minimi e massimi dea sanzione pecuniaria da irrogare.. Non sono state previste, pur in presenza di fattispecie sanzionatorie potenziamente incompatibii, espresse abrogazioni di norme de Codice dea navigazione recanti sanzioni nee materie di cui a presente decreto. Infatti e sanzioni qui introdotte ex novo sono reative a vioazioni non integramente sovrapponibii.ae fattispecie sanzionatorie de Codice dea navigazione. E' opportuno, dunque, evitate che, mediante espresse abrogazioni di norme vigenti, residui un ambito di vioazioni non coperto daa tutea sanzionatoria, restando, invece, rimessa a'interprete a vautazione, in termini di abrogazione impicita, dea incompatibiità dea vecchia discipina con a nuova. L'articoo 15 concerne e disposizjoni finanziarie e, in inea con i provvedimento sanzionatorio di attuazione de'articoo 15 de regoamento (UE) n. 255/2010, prevede una specifica causoa di invarianza fman.ziaria in base aa quae dae disposizioni in argomento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dea finanza pubbica, precisando atresi che attività previste da presente decreto sono svote con e risorse umane, fmanziarie e strumentai disponibii a egisazione vigente. Tutte e attività autorizzative, di vigianza e controo previste a carico de' E.N.A.C. rientrano ne'ambito dee attività istituzionai già svote da'ente. I proventi derivanti daa riscossione dee sanzioni previste da presente decreto saranno versati a'entrata de biancio deo Stato, per essere riassegnati ad apposito capitoo deo stato di previsione de Ministero dee infrastrutture e dei trasporti, per essere successivamente traferiti ai 'ENAC, su apposito capitoo. Le somme riscosse verranno finaizzate escusivamente per a sicurezza de voo, ne rispetto dee funzioni già attribuite a'ente e dea mission assegnàta ao stesso, senza dar uogo ad acuna eventuae forma di consoidamento dea spesa storica. L'articoo 16 deo schema di decreto stabiisce e modaità e i termini per 'aggiornamento dee sanzioni, da effettuarsi entro i 1 dicembre di ogni biennio con decreto de Ministro deua giustizia, di concerto con i Ministro de'economia e dee finanze e dee infrastrutture e dei trasporti. Infine, 'articoo 17 introduce un onere informativo per 'Ente prevedendo che o stesso, entro i30 settembre di ogni anno, debba trasmettere a Ministero dee infrastrutture e dei trasporti una reazione su'appicazione de presente decreto e sugi importi riscossi da'ente in ragione dee sanzioni irrogate. 3

4 RELAZIONE TECNICA I decreto egisativo in esame è stato predisposto per dare attuazione a'articoo 68 de regoamento (CE) n. 216/2008 de Paramento europeo e de Consigio de 20 febbraio 2008, c.d. regoamento di base, che impone agi Stati membri di stabiire e appicare e sanzioni per a vioazione dee disposizioni contenute neo regoamento medesimo e per conformare 'ordinamento interno aa discipina europea. In particoare, i prowedimento detta a discipina sanzionatoria per a vioazione dee disposizioni di cui agi articoi 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter e 8 quater de Regoamento e reativi aegati (essentia requirements) e nonne di attuazione (impementing rues). Neo specifico, 'intervento in oggetto svoge a funzione di strumento dissuasivo per gi operatori de settore aeronautico inadempienti verso i rispetto dei requisiti di sicurezza in materia di aeronavigabiità e protezione ambientae, pioti, assistenti di voo e aievi, centri di addestramento per pioti, esaminatori e centri aeromedici, operazioni di voo, aeroporti, fornitori di servizi di gestione de traffièo aereo e di servizi di navigazione aerea e de reativo personae, regoe de'aria, controori de traffico aereo e organizzazioni di addestramento per controori di traffico aereo, e rappresenta o strumento di controo fornito ai' Autorità nazionae per 'aviazione civie per correggere azioni e attività non conformi a quanto previsto da regoamento di base e dai reativi regoamenti di attuazione. Ai sensi de'articoo 4 de provvedimento, 'organismo responsabie de'appicazione dee sanzioni è 'Ente Nazionae per 'Aviazione Civie (ENAC), in quaità di unica autorità di regoazione tecnica, certificazione, vigianza e controo ne settore de'aviazione civie. L'ENAC, istituito con decreto egisativo 25 ugio 1997, n. 250, è un ente pubbico non economico dotato di autonomia regoamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniae, contabie e finanziaria, sottoposto arindirizzo, vigianza e controo de Ministro dee infrastrutture e dei trasporti. I predetto Ente, ai sensi de'articoo 2 {funzioni) comma, ett. a) de citato decreto costitutivo, svoge, tra e varie attività, quea di regoamentazione tecnica ed ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controo, nonché tenuta dei registri e degi abi nee materie di competenza, esercitando e funzioni amministrative e tecniche già attribuite aa Direzione generae de'aviazione civie (D.G.A.C.), a Registro aeronautico itaiano (R.A.I.) ed a'ente nazionae dea gente de'aria (E.N.G.A.). La discipina sanzionatoria prevista da provvedimento in esame è stata concepita sua base dei principi costituzionai di egaità e di imparziaità e tenendo conto dei criteri e dee regoe di carattere generae stabiite daa egge 24 novembre 1981, n. 689, (c.d. egge di depenaizzazione) in materia di sanzioni amministrative. Le fattispecie vioative discipinate da provvedimento, in attuazione dea prescrizione departicoo 68 de Regoamento citato, ampiano in maniera significativa e ipotesi già presenti ne'ordinamento giuridico itaiano. A riguardo, si è sceto di non prevedere espresse abrogazioni dea discipina de Codice dea Navigazione, non essendovi evidente sovrapposizione tra e fattispecie. Pertanto 'eventuae disappicazione verrà asciata aa vautazione de'interprete. Rispetto agi effetti finanziari derivanti dae sanzioni in paroa, non si evidenziano sottrazioni di risorse a biancio deo Stato, per effetto degi iustrati trasferimenti di funzioni daa Direzione generae de'aviazione civie (D.G.A.C.), da Registro aeronautico \!!

5 itaiano (R.A.I.) ed da'ente nazionae dea gente de'aria (E.N.G.A.). a'enac, ai sensi de citato decreto egisativo n. 250 de Si fa comunque presente che sino ad oggi, nei fatti, non si sono riscontrati incassi derivanti dae sanzioni di cui ae norme preesistenti. Ciò in considerazione dea portata estremamente generae dee stesse e dea commistione nee fattispecie tra personae navigante e personae di voo. I provvedimento in questione, pertanto, otre a conformare 'ordinamento interno aa discipina europea, consente effettuare una fattiva appicazione aa discipina sanzionatorìa nei confronti gi operatori aeronautici che vioano e nome tecniche di settore. L'articoo 15, concerne e disposizioni fmanziarie e, in inea con i provvedimento sanzionatorio di attuazione de'articoo 15 de regoamento (UE) n. 255/2010, prevede una specifica causoa di invarianza finanziaria in base aa quae dae disposizioni in argomento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dea finanza pubbica, precisando atresi che attività previste da presente decreto sono svote con e risorse umane, finanziarie e strumentai disponibii a egisazione vigente. Tutte e attività autorizzative, di vigianza e controo previste a carico de' E.N.A.C. rientrano ne'ambito dee attività istituzionai già svote da'ente. I proventi derivanti daa riscossione dee sanzioni previste da presente decreto saranno versati a'entrata de biancio deo Stato, per essere riassegnati ad apposito capitoo deo stato di previsione de Ministero dee infrastrutture e dei trasporti, per essere successivamente traferiti a'enac, su apposito capitoo. Le somme riscosse verranno finaizzate escusivamente a migioramento dea sicurezza de voo, ne rispetto dee funzioni già attribuite a'ente e dea mission assegnata ao stesso, senza dar uogo ad acuna eventuae forma di consoidamento dea spesa storica. L'articoo 16 stabiisce e modaità e i termini per 'aggiornamento dee sanzioni, da effettuarsi entro i o dicembre di ogni biennio con decreto de Ministro dea giustizia, di concerto con i Ministro de'economia e dee finanze e 4ee infrastrutture e dei trasporti. Infine, 'articoo 17 introduce un onere informativo per 'Ente prevedendo che o stesso, entro i 30 settembre di ogni anno, debba trasmettere a Ministero dee infrastrutture e dei trasporti una reazione su'appicazione de presente decreto e sugi importi riscossi da'ente in ragione dee sanzioni irrogate. ' 6 UG, i! 1 '!

6 ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.) SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 216/2008, RECANTE REGOLE COMUNI NEL SETTORE DELL'AVIAZIONE CIVILE E CHE ISTITUISCE UN'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA /CEE, IL REGOLAMENTO (CE) N. 1592/2002 E LA DIRETTIVA 2004/36/CE. P ARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 1) Obiettivi e necessità de'intervento normativo. Coerenza con i programma di Governo II decreto egisativo proposto dà attuazione aa deega normativa conferita a Governo daa egge 9 ugio 2015, n. 114, in particoare, da'articoo 3. I predetto provvedimento mira, in sintesi, a dare attuazione a'articoo 68, regoamento (CE) n. 216/2008 de Paramento èuropeo e de Consigio de 20 febbraio 2008, recante regoe comuni ne settore de'aviazione civie e che istituisce un'agenzia europea per a sicurezza aerea e che abroga a direttiva 91/670/CEE de consigio, i regoamento (CE) n. 1592/2002, a direttiva 2004/36/CE. I menzionato articoo 68 prescrive agi Stati membri di stabiire e appicare e sanzioni per i regoamento (CE) n. 216/2008, c.d. regoamento di base, per conformare, quindi, 'ordinamento interno aa discipina comunitaria. I regoamento comunitario in questione contiene una serie di prescrizioni atte a garantire un iveo eevato e unifonne di protezione per i cittadini europei ne settore de'aviazione civie, mediante 'adozione di regoe di sicurezza comuni e mediante misure in tutti gi ambiti de'aviazione civie, daa aeronavigabiità dee macchine ai pioti, dae operazioni di voo agi aeroporti, da'air traffic management a'air navigation system, per assicurare che i prodotti, e persone e e organizzazioni de'unione europea rispettino tai regoe e quee adottate in materia di protezione ambientae. Difatti, i coegamento con a regoa strumentae (c.d. norma-sanzione), che prevede conseguenze negative per chi vioa a prescrizione, rende efficace e prescrizioni di comportamento (c.d. norma-precetto) contenute ne regoamento (CE) n. 216/2008. La carenza a iveo costituzionae di un sistema eaborato e compiuto di principi attinenti a'iecito amministrativo ha imposto di costruire a struttura di tae iecito sui fondamenti dea normativa primaria, integrando i principi di egaità e di imparziaità dettati daa Costituzione (articoi 23 e 97), con i criteri e e regoe generai stabiite daa egge organica sue sanzioni amministrative, vae a dire a egge 24 novembre 1981, n. 689, Legge di depenaizzazione. Di taché, con a discipina sanzionatoria si conferisce maggiore certezza ae norme sostanziai adottate a iveo comunitario e, a contempo, si dà attuazione aa prescrizione di cui a sopra citato articoo 68. 2) Anaisi de quadro normativo nazionae I presente intervento nonnativo si concreta ne'esercizio dea deega normativa, come sopra evidenziato, a fine di costituire 'impianto sanzionatorio correato ae prescrizioni, direttamente efficaci e appicabii ne'ordinamento giuridico itaiano, contenute ne

7 regoamento (CE) n. 216/2008, ne'ottica dea garanzia di un iveo eevato e uniforme di protezione per i cittadini europei ne settore de'aviazione civie. L'intervento normativo consentirà di svogere una funzione dissuasiva per gi operatori de settore aeronautico inadempienti verso i rispetto dei requisiti di sicurezza in materia di aeronavigabiità e protezione ambientae, requisiti di pioti, assistenti di voo e aievi e dei reativi centri di addestramento, esaminatori e centri aeromedici, operazioni di voo, aeroporti, fornitori di servizi di gestione de traffico aereo e di servizi di navigazione aerea e de reativo personae, regoe de'aria, controori de traffico aereo e reative organizzazioni di addestramento. Esso rappresenta o strumento di controo fornito a'autorità nazionae per 'aviazione civie per correggere azioni e attività non conformi a quanto previsto da regoamento di base e dei suoi regoamenti d'attuazione. Le sanzioni i vi previste, n eu' ottica di una generae depenaizzazione dee sanzioni ne settore dea sicurezza aeronautica, sono di natura amministrativa pecuniaria e i reativo procedimento di irrogazione è regoato daa egge 24 novembre 1981, n ) Incidenza dee norme proposte sue eggi e ì regoamenti vigenti I presente decreto si innesta ne'ordinamento giuridico, sostanziamente introducendo nuove fattispecie di iecito amministrativo. 4) Anaisi dea compatibiità de'intervento con i principi costituzionai L'intervento normativa è conforme aa discipina costituzionae. 5) Anaisi dee compatibiità de'intervento con e competenze e e funzioni dee Regioni ordinarie e a statuto speciae nonché degi enti ocai. I provvedimento in esame non presenta aspetti di interferenza o di incompatibiità con e competenze costituzionai dee Regioni, incidendo su materia (aeronautica) riservata aa competenza deo Stato. 6) Verifica dea compatibiità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti da'articoo 118, primo comma, dea Costituzione. Le disposizioni contenute ne' intervento normativo in esame sono compatibii e rispettano i principi di cui a'articoo 118 dea Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degi enti ocai. 7) Verifica de'assenza di riegificazioni e dea piena utiizzazione dee possibiità di deegificazione e degi strumenti di sempificazione normativa. I decreto egisativo inerisce a materie assistite da riserva assouta di egge, non suscettibie di deegificazione. 8) Verifica de'esistenza di progetti di egge vertenti su materia anaoga a'esame de Paramento e reativo stato de'iter. Non risutano pendenti progetti di egge vertenti su materia anaoga a'esame de Paramento. 9) Indicazioni dee inee prevaenti dea giurisprudenza ovvero dea pendenza di giudizi di costituzionaità su medesimo o anaogo oggetto. 2

8 Le disposizioni contenute ne provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia daa giurisprudenza anche costituzionae e dea Corte di Cassazione, né risutano giudizi di costituzionaità pendenti su medesimo oggetto. PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE O) Anaisi dea compatibiità de'intervento con 'ordinamento europeo. I decreto egisativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibiità con 'ordinamento europeo, a contrario, viene proposto in attuazione de medesimo. 11) Verifica de'esistenza di procedure di infrazione da parte dea Commissione europea su medesimo o anaogo oggetto. Per a mancata attuazione de'articoo 68 de regoamento (CE) n. 216/2008 da parte deo Stato itaiano, con o Standardisation inspection status report CA W.IT , a European Aviation Safety Agency (E.A.S.A.) ha formuato un riievo individuando, nea data de 30 giugno 2013, i termine utimo per a predisposizione de prescritto impianto sanzionatorio. Tae riievo è stato reiterato ne mese di febbraio de corrente anno. Stante i perdurante inadempimento deo Stato itaiano, 'E.A.S.A. ha adottato un Suppementary report destinato aa Commissione europea, creando, così, i presupposti per 'avvio dea procedura di infrazione nei confronti de'itaia, prevista da regoamento (UE) n. 628/2013, concernente i metodi di avoro de'agenzia europea per a sicurezza aerea per quanto riguarda 'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e i controo de'appicazione dee norme de Regoamento (CE) n. 216/2008 de Paramento europeo e de Consigio. La mancata appicazione da parte de'itaia de regoamento (UE) n. 216/2008 ha, quindi, determinato 'apertura de'eu Piot /MOVE, con cui a Commissione europea ha invitato e autorità itaiane a esprimersi in merito. In mancanza, a Commissione potrà decidere di avviare una procedura di infrazione a norma de'art. 258 de Trattato per attuazione non corretta de'articoo 68 de regoamento di base de Paramento europeo e de Consigio. 12) Anaisi dea compatibiità de'intervento con gi obbighi internazionai L'intervento è pienamente compatibie con gi obbighi internazionai anzi, ne costituisce 'esecuzione. 13) Indicazioni dee inee prevaenti dea giurisprudenza ovvero dea pendenza di giudizi innanzi aa Corte di giustizia de'unione europea su medesimo o anaogo oggetto Non risutano procedimenti pendenti avanti a Corte di Giustizia de'unione europea aventi i medesimo o anaogo oggetto. 14) Indicazioni dee inee prevaenti dea giurisprudenza ovvero dea pendenza di giudizi innanzi aa Corte Europea dei Diritti de'uomo su medesimo o anaogo oggetto Non risutano pendenti giudizi innanzi aa Corte Europea dei diritti de'uomo su medesimo o anaogo oggetto. 3

9 15) Eventuai indicazioni sue inee prevaenti dea regoamentazione su medesimo oggetto da parte di atri Stati membri de'unione Europea Si richiama i punto O, dea Parte II, dea presente anaisi. PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO ) ndividuazione dee nuove definizioni normative introdotte da testo, dea oro necessità, dea coerenza con queije già in uso. I provvedimento non contiene nuove definizioni normative. 2) Verifica dea correttezza dei riferimenti normativi contenuti ne progetto, con particoare riguardo ae successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi I riferimenti normativi che figurano ne decreto sono corretti. 3) Ricorso aa tecnica dea novea egisativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti I decreto egisativo non prevede novee. 4) ndividuazione di effetti abrogativi impiciti di disposizioni de'atto normativo e oro traduzione in norme abrogative espresse ne testo normativo Si è sceto di non prevedere espresse abrogazioni dea discipina de Codice dea Navigazione, non essendovi evidente sovrapposizione tra e fattispecie. Pertanto 'eventuae disappicazione verrà asciata aa vautazione de'interprete. 5) Individuazione di disposizioni de'atto normativo aventi effetto retroattivo o dì reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto aa normativa vigente Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo o dì reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto aa normativa vigente. 6) Verifica dea presenza di deeghe aperte su medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo. Non sono presenti deeghe aperte su medesimo oggetto. 7) Indicazione degi eventuai atti successivi attuativi; verifica dea congruenza dei termini previsti per a oro adozione. Non si prevedono provvedimenti attuativi successivi di natura normativa. 4

10 8) Verifica dea piena utiizzazione e de'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti aa materia oggetto de provvedimento, ovvero indicazione dea necessità di commissionare a'istituto nazionae di statistica apposite eaborazioni statistiche con correata indicazione nea reazione economico-finanziaria dea sostenibiità dei reativi costi. Non sono stati utiizzati dati e riferimenti statistici otre quei già disponibii. 5

11 ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) (ai. "A" aa Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013) SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 216/2008, RECANTE REGOLE COMUNI NEL SETTORE DELL'AVIAZIONE CIVILE E CHE ISTITUISCE UN'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 91/670/CEE, IL REGOLAMENTO (CE) N. 1592/2002 E LA DIRETTIVA 2004/36/CE. SEZIONE - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI A) Rappresentazione de probema da risovere e dee criticità constatate, anche con riferimento a contesto internazionae ed europeo, nonché dee esigenze sociai ed economiche considerate. Con i decreto egisativo proposto si intende esercitare a deega normativa conferita a Governo dai' articoo 3 dea egge 9 ugio 2015, n I predetto provvedimento mira, in sintesi, a dare attuazione a'articoo 68 de Regoamento (CE) n. 216/2008 de Paramento europeo e de Consigio de 20 febbraio 2008, recante regoe comuni ne settore de'aviazione civie e che istituisce un'agenzia europea per a sicurezza aerea, abroga a direttiva /CEE de Consigio, i Regoamento (CE) n. 1592/2002 e a direttiva 2004/36/CE. In particoare, i menzionato articoo 68 prescrive agi Stati membri di stabiire e appicare e sanzioni per i regoamento (CE) n. 216/2008, c.d. "regoamento di base", conformando quindi 'ordinamento interno aa discipina comunitaria. I regoamento comunitario in questione contiene una serie di prescrizioni atte a garantire un iveo eevato e uniforme di protezione per i cittadini europei ne settore de'aviazione civie, mediante 'adozione di regoe di sicurezza comuni, nonché di misure in tutti gi ambiti de'aviazione civie, daa aeronavigabiità dee macchine ai pioti, dae operazioni di voo agi aeroporti, dai'air traffic management ai'air navigation system, per assicurare che i prodotti, e persone e e organizzazioni operanti e presenti su territorio de'unione europea rispettino tai regoe e quee adottate in materia di protezione ambientae. I proposto atto normativo reaizza i coegamento dea regoa strumentae (c.d. normasanzione), che prevede conseguenze negative per chi vioa a prescrizione, con e prescrizioni di comportamento (c.d. norma-precetto) contenute ne regoamento (CE) n. 2 I 6/2008, rendendo, in ta modo, queste utime efficaci. La carenza a iveo costituzionae di un sistema eaborato e compiuto di principi attinenti a'iecito amministrativo ha imposto di concepire a struttura di tae iecito sui fondamenti dea normativa primaria, integrando i principi di egaità e di imparziaità dettati daa Costituzione (articoi 23 e 97), con i criteri e e regoe generai stabiite daa egge organica sue sanzioni amministrative, vae a dire a egge 24 novembre 1981, n. 689, Legge di depenaizzazione.

12 Di taché, con a discipina sanzionatoria che si propone, si conferisce maggiore certezza ae norme sostanziai adottate a iveo comunitario e, a contempo, si dà attuazione aa prescrizione di cui a sopra citato articoo 68. In ta modo si intende, pertanto, risovere e criticità nazionai, introducendo i principio dea Just Cuture, che ha origine ne mondo angosassone e con cui è riassunta una serie di pratiche e atteggiamenti riguardanti a sicurezza in ambienti ad ato rischio. Si tratta di un approccio che punta aa prevenzione e che, per quanto concerne a gestione de traffico aereo, ribata i metodo itaiano di affrontare i probemi quotidiani; troppo spesso, infatti, in Itaia i verificarsi di inconvenienti o di incidenti aeronautici innesca un approccio nee indagini, finaizzate a'individuazione dee responsabiità, assoutorio nei confronti de management e punitivo nei confronti de singoo, deresponsabiizzando 'organizzazione e non tesaurizzando e infonnazioni. Tai dinamiche condizionano 'agire quotidiano dei controori di voo, anche quando anomaie o errori non hanno ricadute negative. Fondata su un approccio positivo, a Just Cuture si basa su due prerequisiti:. a comunicazione interna è fondata sua fiducia reciproca tra i diversi ivei gerarchici de'organizzazione; 2. vi è una generae certezza su'efficacia dea prevenzione. In un contesto organizzativo di questo tipo, errori, inconvenienti e incidenti sono affrontati daa prospettiva de sistema di gestione e non da queo de singoo controore. E' evidente che casi di abuso, doo, negigenza grave attribuibii a un soggetto preciso sono comunque perseguiti. La ricerca in campo aeronautico sue cause di un evento critico ha messo in uce due aspetti:. è sistematicamente provocato da un concatenarsi di cause; 2. i fattore umano gioca un ruoo preponderante. Proprio in base a questa dupice consapevoezza, a normativa comunitaria obbiga i gestori de traffico aereo (ma anche pioti e gestori aeroportuai) a utiizzare un Reporting System che prevede una nutrita serie di anomaie che possono verificarsi durante i voo e nee manovre a terra. Nonostante a consistente casistica, non tutto è prevedibie e e variabii sono così numerose che spesso si assiste a sorgere di nuove criticità, prive di conseguenze, ma pur sempre criticità. I nord-europa si è dotato di strumenti in grado di monitorare i minimi segnai di pericoo, mettendo così in moto un circoo virtuoso per migiorare gi standard: i riporto di ogni minimo evento che possa minacciare a sicurezza è fortemente incoraggiato. I risutato è che a quantità di rapporti è cresciuta in maniera esponenziae, fornendo così ingenti materiai su cui avorare per prevenire situazioni critiche e arricchendo di informazioni i sistema dea sicurezza. 2

13 ~U6AR "Just Cuture" Decision Tree Rues of Fair Pay for Managers , R~ckm \'ioation'! Rcpear,'!Jinddents "ith Simiar R<1 1t C nu~rs Sabot;J~t> or \!at ' vcnt Act QACHECK * ndiwn a "Sysrtm ndu«d trror. Manager/Supensor mu~ t\'aaate "ia part or tw sysem fahec, and what Corm-H~ aad 'nvtatayt Aroa b 'quirec. In Itaia 'adozione di un modeo tradizionae ne'approccio agi inconvenienti aeronautici impica una sensibie riduzione di preziose informazioni che potrebbero essere utiizzate per individuare buchi nea rete de'assistenza a voo. Da noi non ha ancora fatto pienamente breccia un'idea dea sicurezza intesa come apprendimento dagi errori. A contrario in atre reatà europee, proprio per faciitare questo metodo, 'inconveniente è riportato da controore in forma anonima, non prevede sanzioni e 'identità de dipendente che ha effettuato a segnaazione de'anomaia o de'infrazione è riveata soo ne caso o richieda 'autorità giudiziaria. I superamento dea nostra tradizionae fiosofia di reporting non è ancora faciitato da sistema egisativo itaiano. Peratro, ao stato attuae dea egisazione, a mancata appicazione da parte de'itaia de regoamento (UE) n. 216/2008 ha determinato 'apertura de'eu Piot 8592/16/MOVE, con cui a Commissione europea ha invitato e autorità itaiane a esprimersi in merito. In mancanza, a Commissione potrà decidere di avviare una procedura di infrazione a norma de'art. 258 de Trattato su funzionamento de'unione europea per attuazione non corretta de'art. 68 de regoamento di base de Paramento europeo e de Consigio. 3

14 Safety Cuture Ne rispetto dea Just cuture, in presenza di difformità che non incidono sua sicurezza aeronautica, sono previste prescrizioni de'autorità, ai fini dea regoarizzazione, nonché a presentazione di un piano di rientro da parte de'utente, da approvarsi da parte de'ente, mentre e previsioni de decreto egisativo impongono, in presenza di vioazioni che incidono significamente sua safety, sanzioni amministrative di tipo pecuniario. Da un esame comparativo risuta che, ne sistema de Regno Unito, 'Autorità per 'aviazione civie ha i potere di revocare, sospendere o modificare i titoi aeronautici; ogni atra azione o sanzione di quasiasi genere è assunta e gestita dai giudici. B) Indicazione degi obiettivi (di breve, medio o ungo periodo) perseguiti con 'intervento normativo. Le soecitazioni provenienti dae istituzioni europee hanno indotto a'adozione di un quadro sanzionatorio che, ungi da imitarsi a prevedere a sanzione da comminare, in appicazione dea teoria dea cutura giusta (just cuture), consentirà una maggiore effettività compessiva dea norma sostanziae e una maggiore incidenza e deterrenza dea pena. L'obiettivo a breve termine de presente intervento normativa è garantire a sicurezza aeronautica in voo e negi aeroporti e anche dee comunità sottostanti, proprio istituendo un sistema sanzionatorio a corredo dee prescrizioni contenute ne regoamento (CE) n. 216/2008. L'obiettivo ne medio periodo è assicurare un sistema sanzionatorio che individui i trasgressori dee regoe tecniche poste a presidio dea sicurezza dea navigazione, mentre, ne ungo periodo, è produrre effetti dissuasivi, inducendo a un'appicazione più puntuae e rispettosa dea normativa europea. Ne ungo periodo, si mira aa piena conformità dei soggetti e dei prodotti aeronautici ae prescrizioni vigenti, con a riduzione degi incidenti aerei. C) Descrizione degi indicatori che consentiranno di verificare i grado di raggiungimento degi obiettivi indicati e di monitorare 'attuazione de'intervento ne'ambito dea VIR. 4

15 L'indicatore che consente a verifica de grado di raggiungimento dei sopra descritti obiettivi è rappresentato da numero dee sanzioni amministrative appicate a seguito de'adozione de decreto egisativo sanzionatorio, nonché da numero degi inconvenienti e degi incidenti aeronautici che si presume diminuirà ne ungo periodo. Pertanto, o strumento di misurazione de'effetto dissuasivo de sistema sanzionatorio consisterà ne minor numero di trasgressioni e di eventi aeronautici registrati. Le sanzioni sono articoate in individuai, di struttura e per tipoogia. Sono individuai e sanzioni inerenti ae icenze riasciate a personae manutentore, piota e controore de traffico aereo. Le sanzioni articoate per struttura e tipoogia ineriscono ai soggetti definiti, ne mondo aeronautico, come organizzazioni, che presuppongono 'approvazione de'ente per 'attività di manutenzione, a gestione dea navigabiità, a gestione continua, 'attività di produzione, 'attività di operatore aereo, a fornitura di servizi di navigazione aerea, 'addestramento per pioti e manutentori e 'attività dei centri aeromedici. D) Indicazione dee categorie dei soggetti, pubbici e privati, destinatari dei principai effetti de'intervento regoatorio. I destinatari dei principai effetti de'intervento regoatorio sono i soggetti coinvoti in progettazione, produzione, manutenzione e operazioni di prodotti aeronautici, parti e pertinenze; i soggetti che partecipano ae operazioni di voo degi aeromobii; i soggetti coinvoti in progettazione, manutenzione e gestione degi aeroporti nonché i soggetti che partecipano ae operazioni di detti aeroporti e aa progettazione, produzione e manutenzione degi equipaggiamenti aeroportuai; i soggetti coinvoti in progettazione, produzione, manutenzione e gestione di sistemi e componenti per a gestione de traffico aereo e per i servizi di navigazione aerea; i soggetti impegnati ne'addestramento de personae e nea fornitura dei servizi di navigazione aerea. Difatti, a chiara definizione de'ambito di appicazione de'azione comunitaria consente di individuare, senza ambiguità, e persone, e organizzazioni e i prodotti soggetti ae disposizioni sanzionatorie. A tae scopo contribuisce pure a chiara definizione dee escusioni, riportate ne'art. 2 de decreto, che opera su piano oggettivo. I cittadini sono indirettamente coinvoti non come utenti bensì escusivamente in quaità di comunità sottostante che beneficia dea sicurezza nei ciei. SEZIONE 2 PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO L'istruttoria si è svota internamente a'ente nazionae per 'aviazione civie (E.N.A.C.) e o schema di intervento eaborato è stato, successivamente, condiviso con a Direzione generae per gi aeroporti e i trasporto aereo de Ministero dee infrastrutture e dei trasporti. L'eaborazione a'interno de'ente nazionae per 'aviazione civie è stata resa necessaria a causa dea natura prettamente tecnica de'intervento: in proposito si osserva, infatti, che, in primo uogo, a composizione de gruppo di avoro ne'ambito de'e.n.a.c., cui sono stati chiamati a partecipare diversi ingegneri e tecnici-amministrativi speciaizzati per ciascun ambito specifico de comparto aeronautico, così come regoato da regoamento (CE) n. 216/2008 (aeromobii, pioti, esaminatori aeromedici, operazioni di voo, aeroporti, A TMI ANS, controori de traffico aereo), ha sostanziamente garantito 'apporto quaificato di esponenti dee categorie professionai maggiormente coinvote. Inotre, a compiuta 5

16 descrizione de regime sanzionatorio a opera dea egge di depenaizzazione 24 novembre 1981, n. 689, ha ridotto entro ambiti squisitamente tecnici ogni conseguente rifessione in ordine aa definizione sistematica dee fattispecie vioative (con i richiamo aa corposa normativa comunitaria direttamente appicabie) e dee reative conseguenze sanzionatorie. SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (''OPZIONE ZERO") L'opzione di non intervento non avrebbe consentito di porre in essere uno strumento dissuasivo per gi operatori de settore aeronautico inadempienti verso i rispetto dei requisiti di sicurezza in materia di aeronavigabiità, pioti, esaminatori aeromedici, operazioni di voo, aeroporti, A IMI ANS e controori de traffico aereo, come stabiiti da regoamento (CE) n. 216/2008. SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLA TORIO Non sono emerse ne'ambito dea stessa Amministrazione opzioni aternative, visti anche i imiti stringenti dea deega egisativa che non consentono aternative effettivamente praticabii, nonché a disposizioni di cui a'articoo 34 dea egge 24 dicembre 2012, n L'intervento regoatorio rappresenta, pertanto, o strumento più idoneo, sia sotto 'aspetto giuridico che di opportunità, per adempiere agi obbighi imposti a'itaia quae stato membro dea Comunità europea da Regoamento n. 216/2008, consentendo di introdurre n ei' ordinamento interno un sistema che garantisca costantemente un iveo eevato ed uniforme di protezione per i cittadini europei ne settore d ei' aviazione civie mediante 'adozione di regoe di sicurezza comuni e mediante misure per assicurare che i prodotti, e persone e e organizzazioni nea Comunità rispettino tai regoe e quee adottate in materia di protezione de'ambiente. Ciò dovrebbe contribuire ad agevoare a ibera circoazione di merci, persone e organizzazioni ne mercato interno. Inotre, i testo è stato eaborato sua base d ei' esperienza maturata in occasione dea stesura di anaoghi provvedimenti in materia di discipina sanzionatoria ne settore dei trasporti, nonché sua base dee indicazioni recepite in occasione dei tavoi di coordinamento con e Amministrazioni oggetto di consutazioni. Per quanto riguarda e fattispecie sanzionabii, e stesse sono già state tipizzate ne regoamento e 'equità dee stesse è stata graduata in funzione dea gravità dee condotte. SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELVIMPATTO SULLE PMI L'intervento in oggetto è individuato daa necessità di dare attuazione a'articoo 68 de regoamento in argomento, che prevede a definizione de regime sanzionatorio appicabie per inosservanza de regoamento medesimo. A) Svantaggi e vantaggi de'opzione presceta L'intervento oggetto dea proposta non presenta svantaggi, poiché risponde a'esigenza di costituire un quadro sanzionatorio per a vioazione dee norme di cui a regoamento (CE) n. 216/2008, come prescritto da reativo art. 68 a cui i decreto egisativo dà attuazione. Gi 6

17 effetti non potranno che essere positivi, non soo per 'effetto dissuasivo che e sanzioni produrranno, ma soprattutto per i conseguente innazamento de iveo di sicurezza. L'opzione presceta, infatti, consentirà di introdurre ne'ordinamento interno un sistema di tutea e controo dei soggetti, parti, prodotti e pertinenze e operazioni aeronautici, concorrendo contestuamente a migioramento dee condizioni generai di sicurezza de trasporto aereo tramite 'effetto deterrente attuato con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La medesima opzione è stata effettuata da atri decreti sanzionatori, attuativi dei reativi regoamenti europei, in materia di trasporto (vedasi, per esempio, per i settore aereo i d. gs. 4 ottobre 2007, n. 172, recante a discipina sanzionatoria per a vioazione de regoamento (CE) n. 793/2004 de Paramento europeo e de Consigio, de 21 aprie 2004, reativo a norme comuni per 'assegnazione di bande orarie negi aeroporti dea Comunità, o i d. gs. 27 gennaio 2006, n. 69, recante e disposizioni sanzionatorie per a vioazione de regoamento (CE) n in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di canceazione de voo o di ritardo proungato). Ne caso di specie, 'articoo 68 de regoamento (CE) n. 216/2008 rimette agi Stati membri a discipina di un sistema sanzionatorio per a vioazione dee prescrizioni ivi contenute, prevedendo che esse siano effettive, proporzionate e dissuasive. A ta fine, è designato, quae organismo responsabie de'appicazione de regoamento, 'E.N.A.C. La possibiità di contestazioni mutipe, conseguenti a notevoe numero di attività ricorrenti poste in essere dai possibii trasgressori, rende a misura dee sanzioni indubbiamente dissuasiva e deterrente. Lo schema di decreto è stato predisposto a seguito di specifica istruttoria condotta da un apposito gruppo di avoro composto da personae de'e.n.a.c., con 'intento, da attuarsi tramite a previsione sanzionatoria, di correggere a condotta de trasgressore; sanzionare in termini di corretta proporzione a condotta, tenuto conto dea natura dea vioazione e de danno; mitigare i danni causati; dissuadere da future non conformità; escudere benefici derivanti da azioni di non conformità. A ta fine, si è proceduto a'anaisi dei comportamenti sanzionabii previsti da regoamento (CE) n. 216/2008, cassificandoi in tre cassi di gravità: a) minore (nessun danno o danno minimo; copa ieve de trasgressore; i trasgressore non ha ottenuto acun vantaggio daa vioazione); b) grave (danno significativo; copa grave de trasgressore; i trasgressore ha ottenuto vantaggi significativi daa vioazione); c) moto grave (danno grave; doo de trasgressore; i trasgressore ha ottenuto vantaggi notevoi daa vioazione). I minimi pecuniari appicabii sono stati determinati prevedendo ammontare di euro 1.000, euro ed euro 5.000, con una soa differenziazione per e organizzazioni di addestramento per controori de traffico aereo di cui a'art. 13, per e pecuiarità che caratterizzano i reativo ambito. In ta caso, 'importo minimo comminabie ammonta a euro La forbice è stata stabiita in ogni caso ne rapporto di uno a dieci, per cui i massimo dea sanzione amministrativa pecuniaria comminabie è sempre pari a decupo de minimo, onde consentire a'autorità che irroga a sanzione a migiore definizione possibie de reativo importo ne pieno rispetto dei parametri di cui ai' art. I, egge 24 novembre 1989, n

18 B) Individuazione e stima degi effetti de'opzione presceta sue micro, piccoe e medie imprese. L'intervento nonnativo non produce effetti sue micro, piccoe e medie imprese. Pur consentendo, 'ordinamento giuridico nazionae, a commisurazione dea sanzione a fatturato dee imprese, tae criterio sembra riscontrarsi soo nee sanzioni comminate dae Autorità amministrative indipendenti sua base di specifiche disposizioni regoamentari comunitarie in ta senso. I regoamento (CE) n. 216/2004 si imita a prescrivere che siano previste sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, taché si è adottato, per i reativo regime sanzionatorio, quanto previsto daa egge 24 novembre 1981, n. 689, sia in termine di minimo e massimo edittai (forbice dea sanzione pecuniaria), sia in termini di criteri per 'appicazione dee sanzioni amministrative pecuniarie (art. 11, egge 24 novembre 1981, n. 689, recante che impone di parametrare 'importo dea sanzione, fra 'atro, anche ae condizioni economiche de'agente)». C) Indicazione e stima degi oneri informativi e dei reativi costi amministrativi, introdotti o eiminati a carico di cittadini e imprese. Non sono previsti oneri informativi a carico dee categorie sopra indicate. D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibii effetti de'intervento regoatorio. L'E.N.A.C., a cui è demandato i compito di accertare e vioazioni e irrogare e sanzioni previste da decreto egisativo, è in grado di dare attuazione ae nuove nonne in quanto unica autorità di regoazione tecnica, certificazione, vigianza e controo ne settore de'aviazione civie e soggetto deputato a curare a presenza e 'appicazione di sistemi di quaità aeronautica rispondenti ai regoamenti comunitari. L'attuazione immediata dee nuove nonne avviene, infatti, tramite e strutture interne e 'organizzazione già in atto de'e.n.a.c., senza uteriori oneri per a finanza pubbica. I tecnici professionisti de'ente competente per materia provvederanno a'accertamento dee vioazioni. La sanzione verrà irrogata da direttore centrae competente per materia. SEZIONE 6 INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE I decreto egisativo attiene ai' attività sanzionatoria e, garantendo maggiori ivei di sicurezza aeronautica, rende i sistema più affidabie con conseguenti effetti positivi sua competitività d ei 'Itaia. SEZIONE 7- MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLA TORIO A) Soggetti responsabii de'attuazione de'intervento regoatorio proposto. L'E.N.A.C. è i soggetto responsabie de'attuazione de'intervento normativo in esame. B) Eventuai azioni per a pubbicità e per 'informazione de'intervento. Non è prevista acuna azione finaizzata aa pubbicità de'intervento. C) Strumenti e modaità per i controo e i monitoraggio de'intervento regoatorio. A nonna de i' articoo 18 d ei' intervento regoatori, entro i 31 gennaio di ogni anno, 'E.N.A.C. trasmette a Ministero dee infrastrutture e dei trasporti e a Ministero de'economia e dee finanze una reazione su'appicazione de decreto in commento, 8

19 nonché sugi importi riscossi da'ente in ragione dee sanzioni irrogate, attraverso e risorse strumentai e umane a disposizione, senza 'introduzione di nuovi oneri per a finanza pubbica. I dati ricavati serviranno, atresì, a vautare 'efficienza e bontà de'intervento. D) Meccanismi eventuamente previsti per a revisione de'intervento revocatorio. Non sono previsti specifici meccanismi per a revisione de'intervento regoatorio. E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione de'intervento regoatorio e considerare ai fini dea VIR. L'articoo 18 de'intervento regoatorio stabiisce che, entro i 31 gennaio di ogni anno, 'E.N.A.C. trasmette a Ministero dee infrastrutture e dei trasporti e a Ministero de'economia e dee finanze una reazione su'appicazione de decreto in commento nonché sugi importi riscossi da'ente in ragione dee sanzioni irrogate, attraverso e risorse strumentai e umane a disposizione, senza 'introduzione di nuovi oneri per a finanza pubbica. I dati ricavati serviranno, atresì, a vautare 'efficienza e bontà de'intervento. SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA Per 'intervento normativa proposto, a normativa europea richiede che e sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Pertanto, sono rispettati i ivei minimi di regoazione europea. I regoamento prevede in modo puntuae i soggetti e e condotte ai quai i regoamento basico si appica. I destinatari sono cooro che sono soggetti aa sorvegianza de'autorità nazionae competente e i soggetti che partecipano su territorio deo Stato itaiano ae attività specificate. Tai soggetti sono specificamente: pioti, assistenti di voo e aievi e reativi centri di addestramento, esaminatori e centri aeromedici, operazioni di voo, aeroporti, fornitori di servizi di gestione de traffico aereo e servizi di navigazione aerea e reativo personae, regoe de'aria, controori de traffico aereo e reative organizzazioni di addestramento (cfr. articoi 5-8 quater regoamento basico). Le condotte sanzionate ineriscono ae attività di progettazione, produzione, manutenzione e operazioni di prodotti aeronautici, parti e pertinenze; operazioni di voo degi aeromobii; progettazione, manutenzione e gestione degi aeroporti aperti a pubbico e che offrono servizi di trasporto aereo commerciae e in cui sono eseguite operazioni che utiizzano procedure strumentai di avvicinamento o partenza e che hanno una pista asfatata di ameno 800 metri o servono unicamente i traffico di eicotteri; progettazione, produzione e manutenzione degi equipaggiamenti aeroportuai; progettazione, produzione, manutenzione e gestione di sistemi e componenti per a gestione de traffico aereo e per i servizi di navigazione aerea; addestramento de personae e fornitura dei servizi di navigazione aerea (cfr. articoi 5-8 quater regoamento basico). 9

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