CLUB PREVIDENZA 18 APRILE 2013 IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA

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1 CLUB PREVIDENZA 18 APRILE 2013 IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA 1 NORMATIVA ED ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Il DURC (documento unico di regolarità contributiva) venne introdotto nel nostro ordinamento dalla legislazione della Regione Umbria allo scopo di rendere effettivo il rispetto della Legge n. 61 del La legge, disponendo interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria a seguito del sisma del 1997, prevedeva l obbligo per le amministrazioni comunali e i soggetti privati, al fine di ottenere la concessione dei finanziamenti per la ricostruzione, di richiedere alle imprese operanti la certificazione dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi a favore dei dipendenti impiegati nei lavori. Il DURC sisma, nato come strumento di tutela della PA che eroga il contributo, ebbe una ricaduta positiva in termini occupazionali, stimolando la creazione di posti di lavoro regolari: gli iscritti alle Casse Edili dell'umbria triplicano in poco tempo. I riflessi positivi stimolarono il legislatore a introdurre il DURC nella legislazione nazionale, anche se inizialmente nel solo settore edile. Art. 6, comma 1, DPR n. 207/2010 regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 (cd Codice dei contratti pubblici) Il DURC è un certificato unico che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Il documento unico di regolarità contributiva, nei suoi circa dieci anni di vita, dall'ambito degli appalti pubblici è passato a quello degli appalti privati in edilizia, sino ad essere richiesto ai fini della fruizione di benefici o sovvenzioni comunitarie e di benefici normativi o contributivi. Il DURC oltre ad attestare la regolarità contributiva consentendo all azienda di operare in questi contesti, favorisce importanti finalità: 1) contrasto del lavoro sommerso e irregolare, e coadiuvare l'attività di recupero crediti svolta dagli enti previdenziali; 2) tutelare i diritti dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro in quanto forma di contrasto al lavoro sommerso e irregolare; 3) favorire la concorrenza fra le imprese in quanto evita che possano essere avvantaggiate le imprese che non rispettano in tutto o in parte gli obblighi previdenziali. Come detto, negli anni il legislatore ha progressivamente ampliato l'ambito di operatività del DURC. Analizziamo l evoluzione del quadro normativo e della giurisprudenza: Inizialmente il DURC è stato previsto quale documento indispensabile ai fini dell'affidamento di appalti pubblici. L'art. 2 del D. L. n. 210/2002 (convertito con L. n. 266/2002) poneva in capo all'azienda affidataria l'obbligo di presentazione di una certificazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti alla stazione appaltante a pena di revoca dell'affidamento. L'obbligo vincolava anche le imprese gestori di servizi e attività in convenzione o concessione, pena la decadenza della convenzione o la

2 revoca della concessione stessa. L'obbligo viene reso ancora più pregnante dalla legge di conversione del citato decreto con l'estensione del DURC alle imprese di tutti i settori. Sebbene l'esigenza che tutte le imprese partecipanti agli appalti pubblici fossero in regola con gli obblighi contributivi venisse avvertita già nella legislazione anteriore, solo con la Legge n. 266/2002 e il successivo D. Lgs. n. 276/2003 fu introdotta l'innovazione del DURC. In effetti già l'art. 75, comma 1, lett. e) del DPR n. 554/1999 (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici) prevedeva l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici e l'impossibilità di stipulare i relativi contratti per i soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio dei lavori pubblici. Il 2 comma prevedeva che i concorrenti avrebbero dovuto dichiarare l'inesistenza della sopra citata situazione con conseguente onere per le stazioni appaltanti, di effettuare i controlli presso l'osservatorio dei Lavori Pubblici. La L. n. 266/2002 ha introdotto il certificato di regolarità contributiva, prevedendo che le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare la suddetta certificazione. Certificazione che il suddetto comma 3 pone a carico degli istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, laddove prevedeva che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto INPS e INAIL stipulassero convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva. Il legislatore con gli interventi del 2002 e del 2003 ha inteso porre l'onere di effettuazione delle verifiche in capo ai soggetti che hanno specifica competenza in materia, con conseguente mutamento dei compiti delle stazioni appaltanti, che non devono più procedere ad alcuna verifica presso l'osservatorio, ma solamente prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze. Con il successivo D. Lgs. n. 276/2003 all'art. 86, comma 10, è stato previsto con riferimento alla materia dei lavori pubblici e privati l'obbligo di un DURC comprensivo anche dei contributi dovuti alle Casse edili. In data 3 dicembre 2003 fu stipulata la prima convenzione fra INPS e INAIL. IL 15 aprile 2004 è stata sottoscritta una seconda convenzione fra INPS, INAIL e Casse edili in occasione dell'ampliamento dell'oggetto del DURC ai lavori privati. Queste convenzioni hanno trovato attuazione con la circolare INAIL n. 38 del 25 luglio 2005, INPS n. 92 del 26 luglio 2005 e nella comunicazione della Commissione paritetica delle Casse edili n. 230/2005. Con le circolari è stato approvato il nuovo modello DURC. Attualmente la disciplina di riferimento in materia di DURC è contenuta nel D. Lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e nel regolamento di attuazione DPR n. 207/2010. L'art. 38, comma 1 lett. i), D. Lgs. n. 163/2006 ha previsto che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi i soggetti i) che hanno commesso violazioni gravi e definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Posto che ormai lo strumento principale per ogni accertamento in tema di regolarità contributiva è ormai il DURC escludendo ogni valutazione di merito da parte delle stazioni appaltanti (Consiglio di Stato, sez. V, n del ), permaneva il problema di definire quando una violazione poteva qualificarsi grave, anche al fine di limitare la possibile, ed ormai unica, discrezionalità degli istituti alla verifica del requisito. Il parametro per la valutazione della gravità dell inadempimento contributivo che si traduce in causa ostativa al rilascio del DURC è stato introdotto con il Decreto 24 ottobre 2007 del 2

3 Ministero del Lavoro che disciplina il contenuto del DURC, che analizzeremo in seguito. Nel caso in cui da indagini contributive emergano delle violazioni gravi, definitivamente accertate, le stazioni appaltanti, rimettendosi a quanto certificato dagli enti previdenziali competenti, senza possibilità di sindacarne il contenuto, dispongono l esclusione del concorrente dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture o la revoca dell aggiudicazione ove già dichiarata. (Determinazione Avcp n. 1/2010 e Determinazione Avcp n. 1/2012; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 maggio 2012 n. 8) La Legge Finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006) all articolo 1, comma 1175, ha previsto che a decorrere dal 1 luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il successivo comma 1176 della L. n. 296/2006 delegava il Ministro del Lavoro ad emanare un decreto regolamentante le modalità di rilascio i contenuti analitici del DURC nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. La delega venne attuata con il D.M. 24 ottobre Il D. Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007 interviene in materia introducendo il comma 6 bis dell art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 che così recitava al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, nel settore dell edilizia, le Casse edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità dell incidenza della manodopera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell art. 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2007, n Con tale importante modifica il panorama della regolarità contributiva viene sostanzialmente ampliato, richiedendosi un DURC oltre che regolare, anche congruo: trattasi di un DURC che certifica non solo la regolarità formale degli adempimenti contributivi da parte dei datori di lavoro, ma anche la regolarità sostanziale dell impresa, divenendo in tal modo strumento di contenimento dell evasione contributiva e fiscale e del miglioramento delle condizioni di sicurezza all interno dei cantieri, atteso che in esso deve risultare congruo il rapporto tra il lavoro da realizzare nello specifico cantiere e la quantità delle ore di lavoro necessarie alla sua realizzazione. A distanza di un anno dall entrata in vigore del D. Lgs. n. 113/2007 e dalla conseguente modifica dell art. 118 del Codice dei contratti, il legislatore ha avvertito nuovamente l esigenza di intervenire sul DURC e lo ha fatto con il 3 Decreto correttivo del Codice dei contratti, D. Lgs. n. 152 del 11 settembre 2008, che viene ancora una volta a modificare il comma 6-bis relativo alla regolarità contributiva. Il nuovo testo del comma 6-bis dell art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 prevede che: Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa edile in base all accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l ambito del settore edile e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Si è verificata nel frattempo l abrogazione, da parte della L. n. 133/2008, dei commi 1173 e 1174 della Legge n. 296/2006 che prevedevano l emanazione di decreti da parte del Ministero del Lavoro relativi agli indici di congruità di tutti i settori produttivi. 3

4 La normativa, pertanto, è stata reintrodotta limitatamente ai soli lavori, senza una loro ulteriore specificazione e/o qualificazione, dal Terzo decreto correttivo, il D. Lgs. n. 152 dell 11 settembre 2008, del Codice dei Contratti pubblici (all art. 118 comma 6 bis, quindi, del D. Lgs. n. 163/2006). Pertanto, a seguito dell abrogazione dei sopra citati commi, oggi il DURC comprensivo di congruità vige esclusivamente per gli appalti pubblici di lavori, mentre nulla è stato previsto per gli appalti di servizi e forniture, per i quali il testo non definitivo del 3 Decreto correttivo rinviava invece ai commi 1173 e 1174 della Legge n. 296/2006, ora, abbiamo visto, abrogati. Il D. M. 24 ottobre 2007 (Documento unico di Regolarità Contributiva), postulato dall art. 1, comma 1176, della L. 296/2006, definisce le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del DURC in tutti i settori di attività, riordinando tutta la normativa. La circolare ministeriale applicativa è la n. 5 del Per effetto di tale decreto, l ambito di applicazione del DURC riguarda: tutti gli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) nonché i servizi e attività pubbliche svolti in convenzione o in concessione; i lavori privati dell edilizia soggetti a denuncia di inizio attività e a permesso di costruire; i finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla disciplina comunitaria; i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale; l attestazione SOA, l iscrizione all Albo Fornitori e tutti gli altri casi specificatamente indicati dalla normativa nazionale o regionale per i quali è richiesto il DURC. Il Decreto evidenzia i requisiti di regolarità contributiva, i tempi per il rilascio e fornisce una tabellazione delle irregolarità ostative al rilascio del documento stesso. Vengono, inoltre, fornite indicazioni operative necessarie per ottenere il rilascio del documento da parte degli Enti preposti e precisati i contenuti del documento. Viene prevista, da parte del Legislatore, una sanzione "accessoria" di natura interdittiva collegata alla violazione della normativa lavoristica e di tutela delle condizioni di lavoro; l'efficacia delle citate "cause ostative" al rilascio del DURC va circoscritta ai soli profili concernenti la fruizione dei benefici normativi e contributivi. L istituto si basa su una autocertificazione per benefici contributivi resa dal legale rappresentante dell impresa che richiede il DURC, di cui parleremo più avanti. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui lo stesso conferma l assenza di irregolarità o comportamenti tali da non consentire l accesso a benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione sociale in materia di lavoro. Come detto la L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha introdotto l'obbligo dell'attestazione della regolarità contributiva per i datori di lavoro che usufruiscono di benefici normativi e contributivi connessi al versamento della contribuzione per i lavoratori dipendenti (cd. DURC interno). I benefici contributivi sono stati assimilati a quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come "abbattimento" di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la "regola" per un determinato settore o categoria di lavoratori. 4

5 I benefici "normativi" consistono in tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre "in materia di lavoro e legislazione sociale". In tale nozione, pertanto, sembrano rientrare quelle agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro (ad es. cuneo fiscale, credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali o settori determinati). Il Ministero del Lavoro, con la nota n del 7 aprile 2011, ha precisato che l intervento della CIGO è una misura a sostegno del reddito dei lavoratori e, non essendo, quindi, qualificabile come beneficio normativo e contributivo a favore del datore di lavoro, non è subordinato al rilascio del documento unico di regolarità contributiva. La circolare Ministeriale n. 34 del 15 dicembre 2008 fornisce chiarimenti in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro ai fini del DURC per la fruizione del benefici contributivi, come disciplinati dal D. M. 24 ottobre Per quanto riguarda il rispetto degli accordi e contratti collettivi, il Ministero ha ritenuto che tale circostanza non possa essere oggetto di autocertificazione, ma solo di verifica in sede di vigilanza da parte del personale ispettivo. Relativamente ai requisiti per il rilascio del DURC, il Ministero ha chiarito che la richiesta di un beneficio secondo le abituali procedure equivale a richiesta di verifica della sussistenza dei presupposti per la regolarità contributiva. Il DURC, in linea di principio, attesta la regolarità dell impresa nel suo complesso, senza che sia possibile per una medesima impresa essere considerata regolare o irregolare a seconda dei cantieri o opere presi in considerazione. In questo contesto, Confindustria nazionale ha tenuto incontri con l INPS per elaborare proposte volte a risolvere le esigenze manifestate dalle aziende, che si trovano a dover rispondere solidalmente per debiti retributivi e contributivi relativi ai dipendenti dell appaltatore e dei subappaltatori nel corso dell esecuzione di un appalto. Il sistema associato ha avanzato due ipotesi alternative tra loro. La prima è quella che conduce alla realizzazione di un vero e proprio DURC appalti per permettere la rilevazione dell eventuale debito contributivo legato allo specifico appalto. Il DURC anziché afferire all intera posizione aziendale dovrebbe tener conto dei versamenti relativi al singolo appalto. L alternativa è individuare una procedura amministrativa che consenta un intervento immediato del committente. In sostanza, si tratta di mettere a punto un percorso tramite cassetto previdenziale che abiliti il committente a sostituirsi all appaltatore qualora, già in corso di esecuzione del contratto, acquisisca direttamente, ovvero per effetto di una specifica informazione proveniente dall INPS, conoscenza dell inosservanza degli obblighi contributivi nei riguardi dei lavoratori coinvolti nell appalto. D altra parte l interpello Ministeriale n. 15 del 20 febbraio 2009 prospetta una ipotesi evolutiva che lascia intravedere la possibilità di un DURC di cantiere in casi molto specifici ed in presenza di determinate condizioni. 5

6 RILEVANZA DELLE INADEMPIENZE AI FINI DEL RILASCIO DEL DURC GRAVITA' INADEMPIMENTO Decreto 24 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro che disciplina il contenuto del DURC e definisce i parametri di valutazione sulla gravità dell inadempimento. In particolare, l articolo 8 del Decreto individua, quali cause non ostative al rilascio del DURC, due parametri: a) uno scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione ; b) o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando un obbligo di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del DURC. I suddetti parametri devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti in via cumulativa, secondo anche quanto specificato dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2008. Lo stato di definitivo accertamento delle violazioni contributive può essere rinvenuto in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, né del termine per esperirli (Consiglio Stato, sezione VI, 16 settembre 2011, n. 5194). Ai sensi del D.M , è necessario che sia stato presentato ricorso, in sede giurisdizionale o amministrativa, sul quale si attende una decisione. Non è sufficiente ai fini del rilascio del DURC regolare che l operatore economico abbia manifestato, sia pure in modo serio e circostanziato, la volontà di proporre ricorso o di opporsi alla notifica di pagamento. Nel caso di ricorso in via amministrativa proposto nei confronti dell INPS, l Istituto può attestare la regolarità contributiva, ai fini del rilascio del DURC, fino all adozione del provvedimento formale di decisione da parte dell Organo competente a pronunciarsi. (Nota del Ministero del Lavoro n /2010; Interpello Ministero del Lavoro n. 64/2009) Il T.A.R. Lombardia, con l ordinanza 12 luglio 2012, n. 1969, ha rimesso la questione della quantificazione legale della gravità dell inadempimento al vaglio della Corte di Giustizia ai sensi dell art. 267 TFUE al fine di verificarne la compatibilità con i principi desumibili dal Trattato. La questione pregiudiziale è relativa alla compatibilità con i principi di proporzionalità, non discriminazione e tutela della concorrenza (artt. 49, 56 e 101 TFUE) nonchè con il canone di ragionevolezza da essi ricavabile, della normativa nazionale contenuta all art. 38, comma 2, D. Lgs. n. 163/2003 e l art. 8, comma 3, del D. M. 24 ottobre 2007 il quale - senza valorizzare altri profili oggettivamente espressivi dell affidabilità del concorrente come controparte contrattuale - considera grave una violazione contributiva, definitivamente accertata, d importo eccedente il valore di euro 100 e, al contempo, superiore al 5% dello scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione, con conseguente obbligo per le stazioni appaltanti di escludere il concorrente resosi responsabile di tale violazione senza possibilità di valutazione di altri profili, pur oggettivamente espressivi dell affidabilità del concorrente come controparte contrattuale. A giudizio del rimettente l art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2003 introduce mediante il rinvio alle norme dettate dal D.M. 24 ottobre 2007 una nozione di violazione contributiva del tutto rigida desunta da un dato solo quantitativo riferibile indifferentemente agli appalti sopra soglia sotto soglia comunitaria e tale da determinare l automatica esclusione dalla gara dell impresa che se ne è resa responsabile. Sul punto, il T.A.R. Lombardia, con l ordinanza 12 luglio 2012, n. 1969, punto 36, rileva che: «In particolare, la medesima violazione contributiva, pur astrattamente grave ai sensi dell art. 38, comma 2, del D. Lgs n. 163, può essere indice di concreta inaffidabilità per 6

7 un impresa di piccole dimensioni, che ha ripetutamente omesso di effettuare i versamenti contributivi, mentre perde di significato rispetto ad una impresa di grandi dimensioni, che realizza ingenti fatturati e che è incorsa in un unica ed occasionale violazione contributiva. Allo stesso modo, una violazione contributiva qualificabile come grave ai sensi dell art. 38, comma 2, cambia di significato ai fini dell affidabilità in concreto dell impresa a seconda che si tratti di aggiudicare un appalto di ingente valore, che richiede una marcata solidità economica e finanziaria del concorrente, o di particolare complessità tecnica, che impone alla stazione appaltante di fare notevole affidamento sulla serietà e sulla diligenza dell aggiudicatario, oppure che si tratti di aggiudicare un appalto di modesta entità o persino sotto soglia comunitaria e privo di difficoltà tecniche». PERIODO DI VALIDITA E PERIODO DI COPERTURA Periodo di validità Per i lavori privati in edilizia, la validità del DURC è di tre mesi dalla data del rilascio ed il DURC può essere utilizzato per tutti i lavori edili privati effettuati dall'azienda durante il periodo di validità del certificato. Ha invece validità mensile il DURC rilasciato per i benefici normativi e contributivi, concessi da Enti/P.A. diversi da Inps e Inail e per le agevolazioni/finanziamenti/sovvenzioni pubbliche. Per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonchè nel caso di servizi/attività in convenzione o in concessione, la validità è trimestrale ed è relativa allo specifico appalto ed alla fase per la quale il DURC è stato richiesto (stipula del contratto, pagamento di SAL, collaudo, etc.). In particolare, ha validità trimestrale il DURC rilasciato ai fini: della verifica della dichiarazione sostitutiva dell'aggiudicazione della stipula del contratto dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture) dell'acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell'affidamento diretto dell'attestazione SOA dell'iscrizione all'albo fornitori Il DURC rilasciati ai fini della verifica della dichiarazione sostitutiva e dell'aggiudicazione possono essere utilizzati anche per la stipula del contratto, se sono ancora in corso di validità. Il DURC rilasciato ai fini dell'acquisizione in economia di beni e servizi con affidamento diretto, durante il periodo di validità trimestrale, può essere utilizzato nei confronti di più Stazioni Appaltanti/AP, a condizione che l'oggetto della prestazione resa nel contratto sia il medesimo (la finalità è quella di semplificare le operazioni di affidamento e pagamento di questi contratti pubblici che hanno complessità tecnica e rilevanza economica minori). Ha inoltre validità trimestrale il DURC rilasciato per l'attestazione SOA e per l'iscrizione all'albo fornitori. Un DURC richiesto per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso. Pertanto, è da 7

8 ritenersi illegittimo l'uso, nei contratti pubblici, di un DURC rilasciato per altre tipologie (es. lavori privati in edilizia, agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni). Fermo restando l'obbligo di acquisire il DURC per ogni singola fase dell'appalto, qualora tra la stipula del contratto ed il primo pagamento o tra due successivi pagamenti intercorra un periodo superiore a 6 mesi, deve essere richiesto comunque un nuovo DURC allo scadere dei 180 giorni (e non allo scadere del DURC precedentemente emesso). Se invece tra le due fasi del contratto intercorre un periodo inferiore ai 6 mesi, il nuovo DURC dovrà essere richiesto solo in occasione della fase successiva (ancorchè quello precedente sia già "scaduto"). Oltre il termine di tre mesi non vi è più possibilità alcuna di considerare il documento valido (Parere di precontenzioso AVCP n. 193/2010). La validità del DURC decorre sempre dalla data di rilascio del suddetto certificato e non già da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti (Parere di Precontenzioso AVCP n. 31/2009, confermato dalla Circolare INAIL n. 22/2011). Periodo di copertura Il periodo di copertura rappresenta, invece, il periodo per il quale gli enti previdenziali abbiano accertato la regolarità contributiva (Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008). Sul punto, il Consiglio di Stato, sez. IV, n del 26 febbraio 2009, ha chiarito che il periodo di validità del DURC non coincide con l arco temporale che costituisce l oggetto effettivo della certificazione. Infatti, anche se il DURC ha validità trimestrale, attesta una situazione di regolarità riferibile ad una data antecedente a quella di presentazione della relativa dichiarazione, con la conseguente incapacità di coprire la regolarità dei versamenti per il periodo effettivamente richiesto. TIPOLOGIE IMPRESE E LAVORATORI Le imprese extra-comunitarie che operano il distacco di lavoratori dipendenti nel territorio nazionale hanno l obbligo di iscrizione alle Casse Edili e sono conseguentemente tenute al possesso del DURC, mentre per le imprese comunitarie l obbligo sussiste solo se le stesse non abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standard di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese (interpelli del Ministero del Lavoro n. 24/2007 e n. 6/2009). Il DURC deve essere acquisito anche per i lavoratori autonomi. Tuttavia, si deve trattare di lavoratori autonomi che versano in almeno una delle seguenti condizioni: a) operino con la presenza di dipendenti; b) svolgano attività il cui esercizio non sia subordinato all iscrizione ad appositi albi professionali; c) svolgano attività non soggette al versamento contributivo agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti. Si tratta, dunque, di lavoratori autonomi che devono essere iscritti ad INPS e INAIL. (Articolo 1 Decreto Ministero del Lavoro del , Circolare INAIL n. 22/2011, Circolare INPS n. 99/2011). 8

9 Il DURC va acquisito anche per i liberi professionisti. Tuttavia, in caso di lavoratori autonomi liberi professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali volontarie, il DURC non può essere acquisito attraverso lo Sportello Unico Previdenziale, poiché si tratta di lavoratori autonomi non soggetti alla gestione previdenziale dell INPS e dell INAIL. Per ottenere l attestazione di regolarità contributiva, è invece possibile richiedere il rilascio di una certificazione equipollente direttamente alle rispettive casse previdenziali di appartenenza dei professionisti. L acquisizione di tale certificazione di regolarità contributiva è necessaria sia al momento della stipulazione del contratto, sia all atto dei pagamenti dei relativi compensi previsti in favore del professionista. Il DURC non deve essere acquisito per i collaboratori coordinati e continuativi poiché le ritenute previdenziali ed assistenziali sul reddito percepito ed assimilato a quello di lavoro dipendente ex articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del d.p.r. n. 917/1986, sono versate direttamente dai datori di lavoro alla Gestione separata INPS anche per la parte a carico del collaboratore. (articolo 2, comma 30, Legge n. 335/1995; Decreto Ministero Lavoro 24 novembre 1995 e Decreto Ministero 2 maggio 1996 n. 281). Il DURC non deve essere acquisito per i lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo superiore ad euro poiché le ritenute previdenziali ed assistenziali sono versate direttamente dai committenti alla Gestione separata INPS anche per la parte a carico del lavoratore. Pertanto, i primi euro annui costituiscono una fascia di esenzione dall obbligo contributivo. (articolo 44, comma 2, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003). Ciò non vale per quanto riguarda la regolarità INAIL. Qualora il soggetto affidatario (ad esempio società individuale, lavoratore autonomo, etc.), per motivate ragioni sia tenuto ad aprire una soltanto delle posizioni contributive INAIL e INPS o sia soggetto ad altro regime contributivo obbligatorio, dal momento che in tali casi il sistema telematico dello Sportello unico previdenziale non consente di richiedere il DURC, sarà necessario ottenere l attestazione di regolarità contributiva rivolgendosi direttamente all unico dei due enti presso cui il fornitore è iscritto, ovvero al diverso Istituto previdenziale gestore di forme contributive ed assicurative obbligatorie. Il DURC deve essere richiesto anche per le società che non hanno dipendenti a condizione che per dette società sussista l'obbligo di assicurarsi sia presso l'inail, che presso l'inps. Ad esempio, le società non artigiane senza dipendenti devono assicurare i soci all'inail se ricorrono i presupposti previsti dalle leggi in vigore. In caso di distacco di lavoratori (articolo 30 del D. L. n. 276/2003), il lavoratore inviato presso l'impresa distaccataria, appaltatrice o subappaltatrice, è inserito, nei limiti dell'accordo di distacco, nell'organizzazione di quest'ultima, ma il suo rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze dell originario datore di lavoro (distaccante). Resta quindi estranea all appalto, sotto ogni profilo, l impresa distaccante e deve conseguentemente escludersi la legittimità di una richiesta del DURC nei suoi confronti, e nei confronti del distaccatario appaltatore. (Interpello Ministero Lavoro n. 58/2009; D. M. n. 106/2009) In caso di associazione temporanea tra imprese, il DURC deve essere acquisito per ciascuna delle imprese componenti il raggruppamento e non solo per l impresa mandataria. Infatti, sebbene quest'ultima abbia la rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 37, comma 16, del D. Lgs. n. 163/2006, tale forma aggregativa che discende dal contratto di mandato non determina la nascita di un nuovo soggetto distinto dalle singole associate, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (articolo 37, comma 17, del decreto legislativo n. 163/2006). Inoltre, va ricordato come la regolarità contributiva costituisce un requisito morale dell appaltatore ai sensi dell articolo 38, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 163/2006 (Determinazione AVCP n. 1/2010, par. 11); pertanto, in quanto tale, deve essere posseduta da ogni singolo concorrente raggruppato o meno. (Interpello Ministero del Lavoro n. 19/2010) 9

10 Nel caso di associazione temporanea tra imprese che, per l esecuzione di lavori pubblici, costituisca una società consortile (si veda articolo 93 del d.p.r. n. 207/2010), all atto dell affidamento dei lavori la verifica del DURC deve interessare tutte le imprese riunite. Al momento del pagamento delle rate di acconto, la stazione appaltante è tenuta a verificare la regolarità contributiva della sola società consortile, nonché degli eventuali subappaltatori, considerato che la società consortile è il soggetto che esegue i lavori e stipula direttamente i contratti di subappalto. (Interpello Ministero del Lavoro n. 19/2010) LA NOZIONE DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA REQUISITI DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA L art. 5 del DM 24 ottobre 2007 (requisiti di regolarità contributiva) prevede che per il rilascio del DURC e quindi per il riconoscimento della regolarità contributiva devono ricorrere le seguenti condizioni: per gli Istituti di previdenza, assistenza e assicurativi: - correttezza degli adempimenti mensili o comunque periodici (alla data della richiesta, o, ove manchi, alla data in cui è effettuata la verifica), con riferimento all intera azienda (salvo alcune specificità previste per le Casse edili), per consentire l accesso agli appalti alle sole imprese qualificate; - corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti interessati (accertati come dovuti); - inesistenza di inadempienze in atto, non costituisce causa ostativa al suo rilascio l eventuale presenza di una rateazione del debito contributivo approvata dall istituto interessato o la sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative o, infine, la richiesta di compensare il debito contributivo con un credito documentato; Con il riconoscimento della personalità giuridica, le società di capitali sono trattate, per legge, come soggetti di diritto formalmente distinte dalle persone dei soci (piena e perfetta autonomia patrimoniale). Sul tema oggetto del quesito è intervenuta l'inps con il messaggio 18 giugno 2010, n con cui fornisce chiarimenti per il rilascio del Durc in relazione alla natura giuridica del richiedente. Nell'ambito delle società di capitali si tratta di persone giuridiche caratterizzate da autonomia patrimoniale perfetta, dunque, la verifica va effettuata sulla contribuzione per dipendenti e collaboratori nonché ai contributi dovuti alla gestione separata per i compensi percepiti dall'amministratore. A nulla rileva, in conclusione, la verifica sulla posizione personale dei singoli soci, in quanto la società non risponde, ai sensi delle norme civilistiche, delle loro irregolarità contributive. Pertanto, nei casi di società costituita nella forma di a responsabilità limitata e quindi rientrante nella tipologia di società di capitali, caratterizzata da autonomia patrimoniale perfetta, le situazioni patrimoniali dei soci non incidono sul patrimonio sociale e quindi ai fini del rilascio della correntezza contributiva la verifica va limitata alla posizione aziendale. 10

11 Nel caso delle società di persone, la regolarità contributiva va rilasciata avendo cura di verificare la posizione dei lavoratori dipendenti, di eventuali collaboratori iscritti alla gestione separata e dei singoli soci iscritti alle diverse gestioni dell'istituto, diversi dall'accomandante. Nel caso dell impresa individuale, il controllo della posizione contributiva, oltre quella dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori iscritti alla gestione separata, va esteso alla gestione previdenziale in cui è iscritto il titolare ed eventuali suoi coadiutori. Cause non ostative Il DURC è rilasciato: 1) anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella a seguito di ricorso in sede giurisdizionale. 2) relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo: a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso; b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs , n ) ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque uno scostamento inferiore ad 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC. La sentenza del Consiglio di Stato n. 5936/2010 afferma che qualsiasi violazione in materia contributiva può essere considerata grave anche con riferimento a quelle violazioni di piccole entità che lasciano intuire un atteggiamento del datore di lavoro di scarsa attenzione verso obblighi considerati non rilevanti. In caso di un certificato di regolarità rilasciato in presenza di "scostamento non grave", l'operatore economico è comunque obbligato a versare l'importo dovuto entro i trenta giorni successivi all'emissione del DURC. Se non provvede al pagamento dell'importo dovuto nel termine fissato, l'irregolarità sarà dichiarata nei DURC successivamente rilasciati. In tutti gli altri casi, la presenza di una scopertura, anche inferiore ai limiti sopra indicati, comporta sempre l'irregolarità dell'azienda, con sospensione dell'istruttoria e invito a regolarizzare la posizione entro quindici giorni. 4) non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC l'aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel DPCM emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n Se successivamente al rilascio del DURC, emergono circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, l'ente deve darne immediata comunicazione al richiedente (con emissione di un DURC che annulla e sostituisce il precedente) e, nel caso di appalti pubblici sempre alla Stazione Appaltante/AP, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto. Il DURC non produce effetti liberatori per l'impresa, per cui è sempre possibile un'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute. MANCANZA DEI REQUISITI DI REGOLARITA 11

12 L art. 7, comma 3, del D.M stabilisce che, in assenza dei requisiti di regolarità contributiva per il rilascio del DURC, gli Istituti prima dell emissione del DURC o dell annullamento di un DURC già rilasciato, invitano l azienda a regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 15 giorni. Inps è recentemente intervenuta, a seguito di segnalazioni provenienti da aziende e loro intermediari, per ribadire la necessità che tutte le sedi territoriali si uniformino a quanto disposto dalla Direzione Centrale Entrate dell Istituto con Msg. 27 novembre 2009, n in materia di DURC irregolare: in caso di irregolarità accertata, occorre procedere alla sospensione del DURC per un periodo non superiore a 15 giorni prima dell emissione del DURC irregolare. Il preavviso di accertamento negativo mette al riparo l'istituto da azioni risarcitorie intentate dalle ditte per l'eventuale perdita dell'appalto. Nel solo caso di partecipazione a gare d appalto, la regolarità contributiva deve essere dichiarata in presenza di scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate. Lo sblocco dei pagamenti della PA rischia di avere un effetto limitato per le imprese che non sono in regola con i contributi previdenziali. In linea di principio i contributi arretrati andranno defalcati automaticamente dal credito che l impresa vanta nei confronti dell amministrazione. Il decreto che ha sbloccato i pagamenti D.L. 35/2013 non contiene una disciplina specifica per la fase di materiale effettuazione da parte dei pagamenti sbloccati a favore delle imprese. Se il credito nasce da un appalto si ritiene debbano essere applicate le regole ordinariamente previste per il pagamento delle fatture compresa la richiesta di DURC effettuata dall amministrazione agli enti previdenziali in automatico prima di liquidare il creditore. Quando dal DURC emerge un arretrato l art. 4 del DPR n. 207/2010 prevede il cosiddetto intervento sostitutivo della stazione appaltante, la quale versa agli istituti l importo corrispondente alle scoperture detraendolo dal debito che ha nei confronti dell impresa. Fuori dai casi di appalto il DURC non appare necessario, anche se il Consiglio Nazionale dell Ordine dei CdL in questi giorni ha fatto notare che non si può escludere che magari venga richiesto lo stesso. Qualora l azienda anziché farsi pagare decida di compensare il credito con un debito tributario. A riguardo il comma 2 dell art. 9 del D.L. n. 35/2013 prevede un decreto del Ministero dell Economia per fissare modalità e termini della compensazione. La nuova compensazione prevede la previa certificazione del credito. La procedura può essere attivata dall impresa come accadeva in precedenza ma per i crediti sbloccati con il D.L. 35/2013 la mera pubblicazione sulla piattaforma telematica operata dall ente equivale a certificazione. E sulle procedure per la certificazione dei crediti la Ragioneria Generale dello Stato (circolare n. 35/2012) aveva affermato che le pubbliche amministrazioni non devono acquisire il DURC dell impresa per rilasciare la certificazione. Sembra pertanto che la compensazione dei crediti certificati con la nuova procedura non vada limitata da eventuali scoperture contributive. Altrettanto si potrebbe ritenere se emergessero irregolarità dalle verifiche telematiche di Equitalia Servizi. CAUSE OSTATIVE AL RILASCIO Si utilizza lo strumento della sospensione del DURC, finalizzato alla fruizione dei benefici normativi e contributivi, come vera e propria sanzione accessoria, quando vengano accertate delle irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro comprese tra quelle previste in un elenco preciso di fattispecie contenuto nell Allegato A, Elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all articolo 9 la cui violazione è causa ostativa al rilascio del DURC. 12

13 Il periodo di sospensione previsto va da un minimo di 3 mesi per la mancata concessione del riposo giornaliero e del riposo settimanale (violazione degli artt. 7 e 9, D. Lgs. n. 66/2003 inerente a un numero di lavoratori pari almeno al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata), ad uno massimo di 24 mesi in caso di omicidio colposo per violazione delle norme di sicurezza (art. 589, comma 2, c.p.), oppure di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.). La già citata circolare del Ministero del lavoro n. 5/2008, ha chiarito, richiamandosi alla delega di cui all art. 1, comma 1176, della Finanziaria 2007, che «le violazioni in questione devono essere accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi. In sostanza, pertanto, ai fini dell impedimento al rilascio di un DURC, dette violazioni devono essere state accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione (evidentemente non impugnata); viceversa, l estinzione delle violazioni attraverso la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per quanto concerne le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981 non integra il presupposto della causa ostativa» e riguardano solo il DURC richiesto per la fruizione dei benefici normativi e contributivi e non possono essere estese al DURC richiesto in occasione di appalti pubblici e privati. Va sottolineato che l'art. 1, comma 1176, della L. n. 296/2006, che rappresenta la fonte primaria di legittimazione del Decreto, fa esplicito riferimento al DURC finalizzato alla fruizione dei benefici normativi e contributivi e pertanto deve ritenersi che l'ambito di efficacia delle cause ostative connesse alla violazione della disciplina in materia di tutela delle condizioni di lavoro - cause che peraltro incidono direttamente sui diritti soggettivi degli interessati - non possa essere esteso al DURC rilasciato in occasione di appalti pubblici e privati ma sia da riferirsi al DURC richiesto ai soli fini della fruizione dei predetti benefici normativi e contribuivi. Tali irregolarità per quanto ostative al rilascio del DURC ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, non bloccano l attività di impresa (comunque in regola con gli obblighi contributivi). Tuttavia, in materia di appalti pubblici, va considerato che le violazioni alla disciplina normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori rappresentano una causa ostativa ai sensi dell articolo 38, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 163/2006. (Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5/2008). PROCEDURA DI VERIFICA DELLA REGOLARITA DA PARTE DELLE SEDI INPS Nell ambito del Fascicolo Elettronico Aziendale per consentire il controllo automatico della regolarità contributiva mensile delle aziende. Il sistema si attiva in presenza di flussi telematicidm10 (il DM assume infatti la valenza di richiesta di DURC ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi) e procede alla lettura dei dati indicati in essi. La presenza di codici relativi alla fruizione di benefici contributivi e normativi fa attivare in automatico il controllo dei dati registrati sull applicazione. Il fascicolo elettronico effettua lo scorrimento il primo gorno utile di ogni mese prelevando i dati del DM 10 trasmessi in via telematica entro la fine del mese successivo a quello di competenza. Per effetto di tale sistema la regolarità contributiva delle aziende viene esaminata in base alla situazione aziendale alla fine del mese precedente lo scorrimento. Da ciò scaturisce un cruscotto di sintesi con indicatori detti SEMAFORI che consentono di stabilire la regolarità contributiva aziendale. In particolare: 13 - Semaforo VERDE assenza di irregolarità la fase di calcolo del DM10/2 riconoscerà all azienda le agevolazioni presenti sul modello stesso.

14 - Semaforo ROSSO presenza di irregolarità produce l emissione di una comunicazione all azienda e al consulente nella quale saranno indicate le cause ostative alla condizione di regolarità e con cui verrà assegnato un termine non superiore a 15 giorni per la regolarizzazione della posizione; scaduto il quale, nella fase di calcolo del DM10, si procederà all addebito delle agevolazioni presenti sul modello. La nota di rettifica emessa dalla procedura riporterà in corrispondenza dei codici esposti sul DM10 l indicazione recupero delle agevolazioni ai sensi dell art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n In base alla circolare n. 34/2008 Min. Lav., la regolarizzazione in caso di nota di rettifica dovuta a semaforo rosso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla notifica (delle note di addebito), superati i quali l INPS potrà ritenere irregolare l azienda e procedere al recupero delle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro anche in caso di eventuale regolarizzazione oltre il citato termine dei 15 giorni. Il semaforo ROSSO può avere una o più cause, con regole precise definite dalla DC Entrate Contributive dell INPS. Tipologia di aziende: vengono prese in considerazione solo le aziende attive o riattivate DM10/2 non trasmessi: esistenza di almeno un periodo per cui non sia stato trasmesso il DM10/2 (successivo alla data di inizio attività con dipendenti) e per cui non sia stata comunicata l inattività dell azienda. L applicazione deve leggere il saldo del DM10. Il saldo maggiore di zero richiede sempre la presenza del modello F24. Unica eccezione per importi non superiori a 1,03. Il saldo uguale o minore di zero non richiede la presenza del modello F24; in tale ipotesi l assenza del modello F24 non deve rilevare una irregolarità per l azienda. Nel caso di azeinde sospese o cessate provvisoriamente (cod. 3 o cod. 1) dal primo giorno del mese l applicazione non richiede la presenza dei modelli F24 e DM10 per il mese stesso. Crediti/inadempienze: viene rilevata la presenza di almeno un inadempienza con codice stato lavorazione (CSL) che sia uno dei seguenti e che abbia importo del modulo maggiore di zero e data fine competenza del credito successiva al 1/1/2008 : 0102 Inadempienza aperta per insoluti incrementabile 8105 Da riemettere prima diffida per insoluti 0104 Inadempienza da insoluti diffidabile 8110 Ricorso pretestuoso Pratica trasmessa all ufficio legale 0121 Inadempienza aperta per indebito da denuncia F Da emettere diffida per DM10/M-V 0124 Inadempienza da DM10/M-V diffidabile 8124 Da riemettere diffida per DM10/M-V 0208 Inadempienza aperta per accredito sanzioni 0209 Inadempienza aperta per sanzioni da condono L. 166/ Inadempienza aperta per DM/M-RA non pagati 8224 Accertamento concluso con addebito 8226 Emessa diffida manuale per DM10/M-V 8306 Da riemettere diffida per DM10/M-RA pagati per sorta capitale 0304 Da emettere UL13/AUT per insoluti 8324 Da riemettere UL13/AUT per DM10/M- RA 14

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