Che significa una Chiesa rituale sui iuris; Chiese rituali; Riti orientali; Chiesa sui iuris
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- Giuditta Bernasconi
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1 CANONI CIC Che significa una Chiesa rituale sui iuris; Chiese rituali; Riti orientali; Chiesa sui iuris Orientalium Ecclesiarum, 2 Chiese particolari o riti : La Chiesa santa e cattolica, che è il corpo mistico di Cristo, si compone di fedeli che sono organicamente uniti nello Spirito Santo da una stessa fede, dagli stessi sacramenti e da uno stesso governo, e che unendosi in varie comunità stabili, congiunti dalla gerarchia, costituiscono le Chiese particolari o riti. Tra loro vige una mirabile comunione, di modo che la varietà non solo non nuoce alla unità della Chiesa, ma anzi la manifesta. È infatti intenzione della Chiesa cattolica che rimangano salve e integre le tradizioni di ogni Chiesa o rito particolare; parimenti essa vuole adattare il suo tenore di vita alle varie necessità dei tempi e dei luoghi. CIC/83 espressione Chiesa particolare viene riferita alle diocesi e altre strutture ecclesiastiche equiparate a esse (can. 368 CIC/83). CIC/83 non compare una vera e propria definizione di rito vedi: Chiese rituali (can ); Chiese rituali sui iuris (can ; can ,1, e 2), perciò è necessario ricorrere al can del CCEO dove viene spiegato che il rito comprende non soltanto la liturgia, ma anche la teologia, la spiritualità e la disciplina. CCEO (1990) cerca di risolvere il problema dei termini utilizzando nel can. 177 CCEO per definire l eparchia il termine Chiesa particolare mentre nel can. 27 CCEO per definire le Chiese orientali o i Riti orientali il termine Chiese sui iuris con una giusta e adeguata definizione delle stesse. Il concetto sui iuris implica autonomia, anche se non assoluta, ma determinata dal Supremo Legislatore nel CCEO. Si esprime per es. nella potestà legislativa di emanare le leggi (cfr. can CCEO) e nella materia matrimoniale (cfr. can CCEO creare gli impedimenti dirimenti non previsti dalla legge comune). Elementi costitutivi: due interni (raggruppamento dei fedeli e gerarchia propria) e uno esterno, formale (il riconoscimento). Quest ultimo veniva dato dalla Suprema Autorità della Chiesa Cattolica che durante i secoli lo ha manifestato talora in modo espresso e in modo tacito. Inoltre il Supremo Legislatore riconosce le Chiese sui iuris anche come persone giuridiche nella Chiesa Cattolica (cfr. can CCEO). Le tradizioni alle quali si riferisce ciascuna Chiesa sui iuris sono Alessandrina, Armena, Caldea, Costantinopolitana (can.28 2 CCEO) Attualmente esistono 22 Chiese orientali cattoliche Soggetti alle leggi meramente ecclesiastiche (can.1490 CCEO). Tre requisiti (essere battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti; avere sufficiente uso di ragione; aver compiuto il settimo anno di età). 1 CRITERI DELL APPARTENENZA AD UNA CHIESA SUI IURIS questo canone deve essere studiato insieme con il can. 1 CIC (can. 1 CCEO) dove si parla della soggettività passiva del fedele nella legislazione ecclesiastica. Can.111 CIC (can. 29 CCEO) parla dell ascrizione ad una Chiesa sui iuris che in futuro determina la condizione giuridica del fedele. 1
2 Condizione canonica dei fedeli cattolici influisce sulla validità e la liceità dei loro atti giuridici (matrimonio impedimenti, forma canonica, ordine sacro indulto apostolico, vita religiosa validità del noviziato). CIC 83 sull ascrizione di un fedele ad una Chiesa sui iuris si parla soltanto nei due canoni Invece CCEO dedica a questa materia il capitolo II del Codice orientale (cann ). nel passato - secondo il can CIC 17 ed il can. 6 m.p. Cleri Sanctitati (la legislazione precedente per le Chiese orientali cattoliche), era il rito liturgico del battesimo che determinava l ascrizione ad un rito ed il ritualismo determinava l appartenenza ad una Chiesa sui iuris che nella legislazione precedente si identificava con il Rito. Questa era la regola, ma esistevano anche le eccezioni. Per es. se il battesimo di un figlio di genitori latini veniva amministrato in un altro rito liturgico, il figlio nonostante di questo fatto veniva ascritto alla Chiesa latina. attualmente- con la promulgazione dei due Codici della Chiesa Cattolica, cioè CIC 83 e CCEO 1990 (che fanno parte del Corpus Iuris Canonici), viene introdotto un nuovo principio secondo il quale con la ricezione del battesimo avviene l ascrizione ad una Chiesa sui iuris piuttosto che ad un rito. Qui è necessario considerare il rito come il patrimonio (direi DNA) della Chiesa sui iuris (can CCEO). rito che pur essendo importante non costituisce un elemento giuridico della Chiesa sui iuris. principio ritualismo è stato sostituito da un principio ecclesiologico. Cosi è stata superata la terminologia che è stata introdotta nel XVI sec. Con la quale le Chiese orientali cattoliche si identificavano con il termine ritus. L appartenenza ad una Chiesa sui iuris dipende non dal rito liturgico in cui uno ha ricevuto il battesimo, ma dall appartenenza dei genitori ad una determinata Chiesa sui iuris oppure da quanto stabilito a norma del diritto. Il rito liturgico, con cui uno riceve il battesimo, non comporta la sua ascrizione automatica alla medesima Chiesa, perché di per sè, il rito liturgico del battezzando deve corrispondere al rito della Chiesa sui iuris alla quale il battezzando deve essere ascritto e non viceversa (cfr. can. 846 CIC; can. 674 CCEO). Secondo il can CCEO la licenza non può essere rifiutata dal parroco di una Chiesa sui iuris a un sacerdote della Chiesa sui iuris alla quale il battezzato deve essere ascritto. Annotazione nel libro del battesimi dell ascrizione ad una Chiesa sui iuris (cfr. can CIC; can. 689 CCEO): CIC non prevede questo, ma in base al can. 37 CCEO anche i parroci latini sono tenuti a osservare questa prescrizione. Se per una causa legittima, o anche non legittima, uno viene battezzato secondo il rito liturgico di una Chiesa sui iuris diversa da quella a cui appartengono i genitori oppure diversa da quella stabilita dal diritto, questo fatto non comporta di per sé l ascrizione alla medesima. CAN CIC (can CCEO) Ascrizione originaria: la ricezione del battesimo; l ascrizione dei genitori o la loro volontà o ascrizione del padre del battezzando; il battezzando al di sopra dei 14 anni di età. minorenne rimane, nell esercizio dei suoi diritti, sottoposto alla potestà dei genitori o dei tutori (can CIC; can CCEO). non c e opposizione fra due Codici 2
3 solo che il can CIC abolisce prevalenza giuridica del padre. Invece il can CCEO, che corrisponde al canone latino, dà prevalenza giuridica al padre. ascrizione del figlio dipende dalla appartenenza ecclesiastica dei genitori o in caso che i genitori appartengono alle diverse Chiese sui iuris, dal loro comune d accordo circa l ascrizione dei loro figli. Per essere ascritto alla Chiesa latina è necessario che: a) i due genitori ci sono fedeli latini figlio è latino b) o se genitori appartengono alle diverse Chiese sui iuris qui è necessario comune accordo fra i genitori figlio latino c) se non c e accordo fra i genitori figlio ascritto alla Chiesa sui iuris del padre. Invece con il comune accordo dei genitori latini il figlio può essere ascritto anche ad una Chiesa sui iuris orientale. esempi: in un matrimonio interecclesiale (cioè i genitori cattolici però appartengono alle diverse Chiese sui iuris) a) padre orientale + madre latina + non c e d accordo = figlio orientale b) padre orientale + madre latina + comune d accordo = figlio latino c) padre latino + madre orientale +non c e d accordo = figlio latino d) padre latino + madre orientale + comune d accordo = figlio orientale. in un matrimonio misto (solo madre cattolica) si deve applicare le norme previste nel can. 1125, 1-2 CIC (can. 814, 1-2 CCEO). in un matrimonio dei non cristiani dove i genitori chiedono il battesimo per il suo figlio. Tale figlio verrà ascritto alla Chiesa sui iuris al padrino che lo deve educare nella Chiesa Cattolica (cfr. can. 29 2, 3 CCEO). CAN CIC (can. 30 CCEO) Libertà del battezzando, cioè la libertà religiosa in Chiesa Chiese rituali di diritto proprio il CIC intende le Chiese orientai sui iuris. compiuti 14 anni viene sottolineato il principio della libertà di scelta. Questa libertà non dipende dall appartenenza ecclesiastica dei genitori (siano battezzati cattolici o non cattolici) oppure battezzati o non battezzati. questo canone soprattutto vuole sottolineare il diritto della persona che ha piena libertà di scegliere a quale Chiesa sui iuris essa vuole appartenere. territori missionari. Qui è necessario ricordare il can. 588 CCEO introduce nella dottrina canonistica un nuovo principio i catecumeni hanno piena libertà di ascriversi a qualunque Chiesa sui iuris, a norma del can. 30 CCEO (can CIC) 3
4 CAN , 1 CIC (can. 32 CCEO) Passaggio (ascrizione successiva) CIC richiede la licenza della Sede Apostolica; CCEO il consenso della Sede Apostolica Can CCEO stabilisce la presunzione circa il consenso da parte della S. Ap. Condizione per tale presunzione sono: a) che le due Chiese sui iuris, dalla quale e alla quale avviene il passaggio, abbiano nello stesso territorio una propria eparchia o diocesi. b) e che i Vescovi eparchiali o diocesani interessati acconsentano per iscritto al passaggio Esempio: in Polonia dove esiste la Chiesa greco-cattolica ucraina e la Chiesa latina se un fedele ascritto ad una eparchia della Chiesa greco-cattolica ucraina, chiede di passare alla Chiesa latina del suo domicilio, il consenso della Sede Ap. si presume, purché il Vescovo eparchiale orientale a quo e il Vescovo latino diocesano ad quem acconsentano per iscritto al passaggio. Invece CIC non prevede questa presunzione. Perciò con la rescritto della Segretaria di Stato dal 26 novembre 1992 questa presunzione con i suddetti requisiti è stata concessa anche il fedeli latini (cfr. AAS, 85 (1993), 81). Esempio: se un fedele latino che chiede di passare ad una Chiesa orientale sui iuris avente nello stesso territorio la propria eparchia, questo consenso della Sede Ap. si presume, purché il Vescovo orientale e il Vescovo latino acconsentano per iscritto al passaggio. In altri casi, cioè quando fedeli si trovano nei due territori diversi questa grazia viene concessa dalla Congregazione per le Chiese Orientali con la clausola non si può ricevere ordine sacro. dalla validità del passaggio da una Chiesa ad altra Chiesa sui iuris dipende la validità e la liceità degli atti giuridici dei fedeli. non si può passare alla Chiesa Ortodossa, ciò significherebbe abbandono la fede della Chiesa cattolica CAN , 2 CIC (can. 33 CCEO) Passaggio durante il matrimonio dà il diritto al coniuge latino, sia marito che moglie. Invece il can. 33 CCEO riconosce questo diritto solo alla moglie. Il marito non può essere ascritto alla Chiesa sui iuris della moglie se non riceverà il consenso della Sede Apostolica. Nel caso quando il matrimonio viene sciolto il matrimonio il coniuge che ha fatto la dichiarazione possa ritornare alla Chiesa latina. Anche i figli passano alla Chiesa sui iuris alla quale sono passati ambedue genitori. Se passa solo la madre i figli rimangono nella stessa Chiesa sui iuris del padre. Se invece passa il padre e madre non i figli passano insieme con il padre. In pratica la moglie orientale ha il diritto di passare alla Chiesa del marito latino, mentre il marito orientale non ha il diritto di passare alla Chiesa della moglie latina. Il marito latino ha il diritto di passare alla Chiesa della moglie orientale, la moglie latina ha il diritto di passare alla Chiesa del marito orientale. 4
5 CAN , 3 CIC (can. 34 CCEO) Se i genitori cattolici passano legittimamente a un altra Chiesa sui iuris, i figli per il diritto stesso sono ascritti alla medesima Chiesa. Ad esempio: due coniugi greco-cattolici ucraini con il consenso della S. Ap. (la Congregazione per le Chiese Orientali vedi: Pastor Bonus, 58) passano alla Chiesa latina; i figli minorenni, già battezzati nella Chiesa ucraina, passano automaticamente alla Chiesa latina. Se, nel matrimonio misto, la parte cattolica passa a un altra Chiesa sui iuris, i figli sono per il diritto stesso ascritti alla medesima Chiesa. Nel matrimonio il coniuge cattolico con il consenso della S. Ap. può passare alla Chiesa cattolica sui iuris che corrisponde a quella dell altro coniuge non cattolico. Ad esempio: il coniuge greco-cattolico rumeno può passare alla Chiesa greco-cattolica ucraina, corrispondente alla Chiesa ortodossa ucraina alla quale appartiene l altro coniuge. In questo caso i figli minorenni passano automaticamente alla Chiesa grecocattolica ucraina. Se, nel matrimonio fra due cattolici, soltanto uno dei genitori passa ad altra Chiesa sui iuris, i figli passano a questa Chiesa se entrambi i genitori acconsentano. Ad esempio: tra due coniugi greco-cattolici rumeni uno dei due, passa alla Chiesa latina, i figli minorenni greco-cattolici rumeni passano alla Chiesa latina se entrambi i genitori acconsentano. Tuttavia, compiuta l età di 14 anni, i figli possono ritornare alla Chiesa, alla quale appartenevano inizialmente i genitori, o il coniuge cattolico nel matrimonio misto. SOMMARIO DEI CANONI 111 E 112 CIC: - che significa Chiesa sui iuris (terminologia (Chiesa rituale, elementi costitutivi, da quale tradizioni provengono 5); - principio ritualismo che con il Vat. II viene cambiato con principio ecclesiologico - la Chiesa dei genitori; Nel passato esisteva il concetto della prevalenza del rito latino ; - tre modi di essere ascritto in un Chiesa sui iuris: a) il battesimo in senso ordinario (ascrizione originaria); b) il battesimo dopo 14 anni di età. Qui si tratta libera scelta di una Chiesa sui iuris. (ascrizione originaria); c) passaggio ad una Chiesa sui iuris (ascrizione derivata): *se nello stesso territorio, occorre due d accordi dei due vescovi + territorio; *se il territorio diverso, occorre licenza dalla Sede Apostolica; *durante la celebrazione del matrimonio, però si deve notare che CIC dà tale possibilità ai due coniugi (marito o moglie), invece CCEO solo concede questo diritto per la donna a passare alla Chiesa sui iuris del marito). 5
b) Passaggio ad un'altra Chiesa sui iuris durante il matrimonio (can. 33 CCEO; can , 2 CIC)
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