Lo status giuridico-pastorale degli orientali cattolici in emigrazione

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Lo status giuridico-pastorale degli orientali cattolici in emigrazione"

Transcript

1 Salachas, Dimitrios Lo status giuridico-pastorale degli orientali cattolici in emigrazione Anuario Argentino de Derecho Canónico Vol. XVI, 2009/10 Este documento está disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina, repositorio institucional desarrollado por la Biblioteca Central San Benito Abad. Su objetivo es difundir y preservar la producción intelectual de la institución. La Biblioteca posee la autorización del autor para su divulgación en línea. Cómo citar el documento: Salachas, D. ( ). Lo status giuridico-pastorale degli orientali cattolici in emigrazione [en línea], Anuario Argentino de Derecho Canónico, 16, Recuperado de [Fecha de consulta:...] (Se recomienda indicar fecha de consulta al final de la cita. Ej: [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2010]).

2 F anuario articulos, p a 7/16/11 4:35 PM Page 161 AADC XVI ( ) LO STATUS GIURIDICO-PASTORALE DEGLI ORIENTALI CATTOLICI IN EMIGRAZIONE Dimitrios SALACHAS SOMMARIO: I.- Premesse dottrinali e disciplinari del Concilio Vaticano II circa i fedeli orientali cattolici ovunque dimoranti (entro e fuori dei confini della propria Chiesa sui iuris). 1. Pari dignità delle Chiese orientali e della Chiesa latina nella Ecclesia universa. 2. Il diritto e il dovere delle Chiese orientali di reggersi (se regendi) secondo le proprie discipline particolari. 3. I destinatari dei due Codici. II.- Gli orientali cattolici nelle circoscrizioni territoriali della Chiesa latina. 1. Il fenomeno dell emigrazione di fedeli orientali. 2. L emigrato cattolico, priorità di sollecitudine pastorale della Chiesa. 3. «Diritto canonico migratorio» o «diritto canonico della Diaspora». 4. I fedeli orientali commissi a un Ordinario latino. 5. Perseveranza nel proprio rito e divieto di cambiare rito. 6. Lo Jus vigilantiae delle Gerarchie orientali sui propri fedeli ovunque dimoranti. 7. I Vescovi orientali costituiti fuori dei confini della propria Chiesa sui iuris per la cura pastorale dei loro fedeli emigrati. 8. Strutture giuridiche previste dai due Codici. III.- Rapporti interecclesiali tra cattolici, orientali e latini, in materia di celebrazione ed amministrazione dei sacramenti in genere. Conclusioni e prospettive. Appendice: Rapporti interecclesiali tra cattolici, orientali e latini, nella celebrazione del sacramento del matrimonio. 1. Diritto da osservare. 2. Diritto da osservare in materia di impedimenti. 3. Diritto da osservare in materia di forma canonica della celebrazione del matrimonio. 4. Prassi giuridico-pastorale in materia di forma canonica della celebrazione del matrimonio.

3 F anuario articulos, p a 7/16/11 4:35 PM Page Dimitrios SALACHAS I.- PREMESSE DOTTRINALI E DISCIPLINARI DEL CONCILIO VATICANO II CIRCA I FEDELI ORIENTALI CATTOLICI OVUNQUE DIMORANTI (ENTRO E FUORI DEI CONFINI DELLA PROPRIA CHIESA SUI IURIS) 1. Pari dignità delle Chiese orientali e della Chiesa latina nella Ecclesia universa Il Decreto OE ai nn. 3 e 5 afferma la pari dignità della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali nella loro autonomia nel campo disciplinare. Anzitutto enuncia il principio ecclesiologico dell unità, secondo il quale «queste Chiese particolari, sia di oriente che d occidente, sebbene siano in parte tra loro differenti in ragione dei cosiddetti riti, cioè per la liturgia, per la disciplina ecclesiastica e il patrimonio spirituale, tuttavia sono in ugual modo affidate al pastorale governo del Romano Pontefice, il quale per volontà divina succede al beato Pietro nel primato sulla Chiesa universale». Poi aggiunge che «esse godono di pari dignità, cosí che nessuna di loro prevale sulle altre per ragione del rito, e godono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del Vangelo in tutto in mondo, sotto la direzione del Romano Pontefice». Proprio perché le Chiese orientali godono di pari dignità con la Chiesa latina, «questo sacro concilio afferma il decreto UR 17, ringraziando Dio che molti orientali figli della Chiesa cattolica, i quali custodiscono questo patrimonio e desiderano viverlo con maggior purezza e pienezza, vivano già in piena comunione con i fratelli che seguono la tradizione occidentale, dichiara che tutto questo patrimonio spirituale e liturgico, disciplinare e teologico, nelle diverse sue tradizioni appartiene alla piena cattolicità e apostolicità della Chiesa». Lo conferma il CCEO, can. 39: Nei riti delle Chiese orientali quale patrimonio della Chiesa universale di Cristo, risplende la tradizione che deriva dagli Apostoli attraverso i Padri e che afferma la divina unità nella varietà della fede cattolica. La pari dignità abroga il principio preconciliare da secoli in vigore della praestantia ritus latini, sancito da Benedetto XIV nella cost. apost. Etsi pastoralis (1742) e nella lettera enciclica Allatae sunt (1755) 1, ed intende sot- 1 Secondo quel principio, «ritus enim latinus propter suam praestantiam, eo quod sit ritus Sanctae Romanae Ecclesiae omnium Ecclesiarum Matris et Magistrae, sic supra Graecum ritum praevalet...» e «...latinus ritus...reliquis omnibus ritibus praeferi debet...». Cf. I. ZUZEK, «Incidenza del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium nella storia moderna

4 F anuario articulos, p a 7/16/11 4:35 PM Page 163 LO STATUS GIURIDICO-PASTORALE DEGLI ORIENTALI CATTOLICI IN EMIGRAZIONE 163 tolineare che la Ecclesia universa è composta dalla comunione delle varie Chiese d oriente e d occidente, soprattutto di quelle matrici della fede fondate dagli Apostoli e dai loro successori, le quali si reggono secondo la propria normativa, salvo restando il principio che, alla comunione universale delle Chiese, presiede per volontà divina il Vescovo di Roma, successore di Pietro. 2. Il diritto e il dovere delle Chiese orientali di reggersi (se regendi) secondo le proprie discipline particolari Il Decreto OE n. 3 comprende una solenne dichiarazione di indole disciplinare: «Questo santo concilio [...] dichiara solennemente che le Chiese d oriente come anche d occidente hanno il diritto e il dovere di reggersi (se regendi) secondo le proprie discipline particolari, poiché si raccomandano per veneranda antichità, sono più corrispondenti ai costumi dei loro fedeli e più adatte a provvedere al bene delle loro anime». «Il diritto e dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari» comporta il diritto di avere una propria Normativa Canonica, ciò che prova la promulgazione di due Codici di diritto canonico. Infatti fin dal Concilio Vaticano I ( ), come attesta la Cost. apost. Sacri canones 2, con la quale il Romano Pontefice, il 18 ottobre 1990, ha promulgato il CCEO, è stata «costante la volontà dei Romani Pontefici di promulgare due Codici, uno per la Chiesa latina e l altro per le Chiese cattoliche orientali». Questa decisa volontà dei Romani Pontefici, secondo sempre la stessa Cost. apost., «dimostra molto chiaramente che essi volevano conservare ciò che è avvenuto per provvidenza divina nella Chiesa, cioè che essa, riunita da un unico Spirito, deve respirare come con due polmoni dell Oriente e dell Occidente e ardere nella carità di Cristo come con un solo cuore composto da due ventricoli». della Chiesa universale», in Ius in vita et in missione Ecclesiae, Acta Symposii internationalis iuris canonici, Edit. Vaticana 1994, AAS 82 (1990)

5 F anuario articulos, p a 7/16/11 4:35 PM Page Dimitrios SALACHAS «Il diritto e dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari» comporta anche una propria superiore autorità e autonomia interna di ciascuna Chiesa sui iuris, ossia una potestà legislativa, amministrativa e giudiziale, salva restando l autorità suprema su di esse del Romano Pontefice e del Concilio ecumenico, e di conseguenza il diritto di avere la propria normativa canonica, cioè il proprio diritto particolare I destinatari dei due Codici Sin dal primo canone i due Codici, orientale (CCEO) e latino (CIC), stabiliscono i soggetti passivi e i criteri che reggono le mutue relazioni, cioè i limiti personali della loro efficacia, che si effettua in due modi diversi. Mentre il Codice latino afferma in modo assoluto di obbligare soltanto la Chiesa latina, ritenendo superfluo di fare riferimento agli Orientali, quello orientale ammette delle eccezioni, le quali però devono essere stabilite espressamente (expresse, cioè explicite o implicite). Il can. 1 del CCEO dichiara che, «i canoni di questo Codice riguardano tutte e sole le Chiese orientali cattoliche, a meno che, per quanto riguarda le relazioni con la Chiesa latina, non sia espressamente stabilito diversamente (nisi aliud expresse statuitur)». Il can. 1 del CIC dichiara che, «i canoni di questo Codice riguardano la sola Chiesa latina». Il CCEO comprende in modo tassativo delle norme che riguardano espressamente la Chiesa latina e, perciò, vincolano direttamente anche i fedeli latini. Infatti la Chiesa latina viene espressamente ed esplicitamente menzionata con la formulazione «etiam Ecclesia latina» in nove canoni (cf. cann. 37, 41, 207, 322 1, 432, 696, 830 1, 916 5, 1465). In questi nove canoni, il CCEO, riferendosi ai fedeli o ai ministri di «qualsiasi Chiesa sui iuris», aggiunge subito: «anche della Chiesa latina». Ma con la clausola «nisi aliud expresse statuitur», il Legislatore intende non solo le norme esplicite contenute nel CCEO, cioè questi nove canoni, ma anche altre norme e principi in esso contenuti che dalla natura stessa della cosa trattata e regolata nel diritto, o dalla mente del Legislatore stesso o dalla finalità stessa della normativa riguardano tutti i fedeli, orientali e latini; infatti, ci sono an- 3 Cf. D. SALACHAS, Apollinaris 05, 78 (2005), ; 07, 80 (2007),

6 F anuario articulos, p a 7/16/11 4:35 PM Page 165 LO STATUS GIURIDICO-PASTORALE DEGLI ORIENTALI CATTOLICI IN EMIGRAZIONE 165 che altri canoni in cui, sebbene la Chiesa latina non sia espressamente nominata, essa viene inclusa come una Chiesa sui iuris, quantunque diversa dai quattro tipi di Chiese sui iuris previsti dal CCEO. Riteniamo la Chiesa latina come Ecclesia sui iuris in quanto anch essa è retta, governata e strutturata secondo il proprio Codice. Indirettamente vincolano anche i latini, soprattutto quelle autorità ecclesiastiche latine, vescovi e parroci, che hanno potestà di governo su fedeli orientali loro sudditi, come avviene nei luoghi di emigrazione, dove non è costituita una propria gerarchia per gli orientali (cf. CCEO, can. 916, 5). E sufficiente ricorrere a tutte quelle leggi che determinano lo status giuridico-pastorale degli orientali cattolici in emigrazione. Il principio contenuto nella clausola del can. 1 CCEO è applicabile anche al can. 1 del CIC, cioè il senso di questo primo canone nel CIC sarebbe il seguente: I canoni di questo Codice riguardano la sola Chiesa latina, a meno che, per quanto riguarda le relazioni con le Chiese orientali, non sia espressamente stabilito diversamente. Infatti, anche il CIC comprende una serie di norme che vincolano direttamente anche i fedeli orientali (cann , 112 2, 214, 372 2, 383 2, 450 1, 476, 479 2, 518, 535 2, 846 2, 923, 991, , 1021, 1109, ). Si può dunque affermare, in base al fatto stesso della duplice codificazione e al can. 1 del CCEO e al can. 1 del CIC, che, di regola, ogni fedele cattolico orientale è soggetto al diritto comune della Chiesa cattolica, universale, al diritto comune delle Chiese orientali cattoliche e al diritto particolare della Chiesa orientale sui iuris, alla quale è ascritto; ogni fedele latino è soggetto al diritto comune della Chiesa cattolica, universale, al diritto comune della Chiesa latina e al diritto particolare personale o territoriale (cf. CIC, cann. 12, 13). Da segnalare, qui, che, mentre il CIC parla di leges universales intendendo le leggi della Chiesa latina, il CCEO usa il termine leges iuris communis per indicare le leggi comuni alle tutte le Chiese orientali. Le leges universales sono quelle che vincolano tutti i cattolici, orientali e latini.

7 F anuario articulos, p a 7/16/11 4:35 PM Page Dimitrios SALACHAS II.- GLI ORIENTALI CATTOLICI NELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLA CHIESA LATINA 1. Il fenomeno dell emigrazione di fedeli orientali Ciò che precede è ritenuto come un fondamentale presupposto ecclesiologico e giuridico per determinare lo status giuridico-pastorale degli orientali cattolici in emigrazione. Come è noto, dalla fine del sec. XIX fino ad oggi, milioni di fedeli delle Chiese orientali cattoliche emigrarono e emigrano tuttora dal Vicino, Medio ed Estremo Oriente nonché dall Europa centrale e orientale verso i paesi d Occidente (USA, America Latina, Canada, Australia, Europa occidentale, ecc.). Le Chiese orientali, cattoliche ed ortodosse, tuttora versano in situazioni di diffusa difficoltà, come d altronde il cristianesimo intero nel Vicino e Medio Oriente, specie in Terra Santa. I cristiani, e particolarmente i giovani, in molti Paesi dell area (Libano, Siria, Iraq, Iran, Egitto, Libia, Israele, Palestina, Terra Santa, Ucraina, Romania, Balcani, ecc.) in questi ultimi decenni abbandonano la loro patria in massa. E una vera emorragia di cristiani. I tragici eventi di guerra e la situazione sociale, economica e politica spingono, specie i cristiani, alla ricerca di un migliore destino per loro e i loro figli. Le migrazioni costituiscono un fenomeno davanti al quale si confronta seriamente ogni Chiesa cattolica locale. Si tratta di un vero segno dei tempi. Le Conferenze Episcopali d occidente affrontano le questioni pastorali poste dalla massiccia migrazione di cattolici orientali, adoperandosi per una assistenza pastorale adeguata verso diversi gruppi etnici presenti nel Paese, per la valorizzazione del contributo portato da gruppi di altri Paesi nella vita della Chiesa locale, per lo scambio di personale per la pastorale. La migrazione ha favorito anche l incontro a livello ecumenico e interreligioso: una novità assoluta per alcuni Paesi. La Chiesa in questa opera ha la straordinaria provvidenziale occasione per manifestare la sua universalità, la sua cattolicità. Compito evangelico per ogni Chiesa locale di sostenere una rete unica di solidarietà, di accoglienza e di collaborazione pastorale con le Gerarchie di origine degli emigrati. La diaspora oggi di milioni di cattolici provenienti da quasi tutte le Chiese orientali sui iuris crea il grave rischio di alienazione rituale e di assimilazione alla Chiesa latina, soprattutto là dove le Chiese locali si dimostrano impreparate a gestire la diversità. Le comunità cristiane cattoliche

8 F anuario articulos, p a 7/16/11 4:35 PM Page 167 LO STATUS GIURIDICO-PASTORALE DEGLI ORIENTALI CATTOLICI IN EMIGRAZIONE 167 d occidente non sono sempre immuni dal sindrome di xenofobia e dal concetto di praestantia ritus latini, ritenendo l inserimento degli emigrati come sradicazione ed assimilazione, latinizzazione, alienazione, perdita della propria identità e tradizione etnica, culturale ed ecclesiale. La diaspora di cattolici di diversi riti fa correre loro il rischio di essere assimilati ai cattolici di rito latino, soprattutto là dove la Chiesa locale si dimostra xenofoba ed impreparata a sopportare e gestire la diversità. Sotto il pontificato di Leone XIII emerge già una delle note rivelatesi rivoluzionarie ed estremamente feconde per tutta la pastorale migratoria: la tutela e la valorizzazione dei gruppi minoritari all interno di ogni Chiesa cattolica locale. La costituzione apostolica Orientalium dignitas del 1894 comminava la scomunica al sacerdote di rito latino che intendesse allontanare i fedeli orientali dal loro rito 4. Ovviamente sotto l aspetto sociale, gli emigrati in terra straniera per sopravvivere dovranno inserirsi nella società che li ospita, imparare la lingua, rispettare l ordinamento giuridico locale, adattarsi agli usi e costumi locali, inserirsi in genere in un nuovo contesto sociale, cultuale, politico e religioso. Sotto l aspetto ecclesiale, l emigrato cattolico deve sentirsi sempre cattolico, pronto a conservare l unità cattolica, disposto a coesistere, partecipare attivamente e condividere la realtà ecclesiale, evitando di chiudersi in ghetto, in caste. 2. L emigrato cattolico, priorità di sollecitudine pastorale della Chiesa Questa diaspora, dunque, di migranti cattolici orientali pone ovviamente, tra diversi altri problemi, anche la preoccupazione di una urgente, adeguata e specifica cura pastorale. Il problema non è solo teorico e giuridico, ma prevalentemente spirituale. L emigrazione rischia non solo di impoverire le Chiese orientali, ma con il ritmo tragico con cui si evolve rischia di portarle alla loro estinzione. Sono perciò necessarie nuove strutture ecclesiali nei paesi occidentali per dare agli emigrati cattolici orientali la possibilità di vivere e testimoniare la loro fede nelle proprie tradizioni e nel proprio rito. Si impone come problema pastorale urgente di considerare le con- 4 G.G. TASSELLO (a cura di), Enchiridion della Chiesa per le migrazioni. Documenti magisteriali ed ecumenici sulla pastorale della mobilità umana ( ), EDB, Bologna 2001, págs

9 F anuario articulos, p a 7/16/11 4:35 PM Page Dimitrios SALACHAS seguenze ecclesiali e giuridiche della loro presenza sempre più consistente e dei contatti che si vanno realizzando a vari livelli ufficiali o privati, individuali o collettivi, tra una comunità o i suoi singoli membri ed altre comunità e i loro singoli membri, soprattutto con le diocesi cattoliche latine. La Sede Apostolica si è impegnata e non cesserà di impegnarsi affinché i cristiani restino sulle loro terre, ma ormai il movimento emigratorio appare irreversibile. 3. «Diritto canonico migratorio» o «diritto canonico della Diaspora» Il fenomeno degli Orientali cattolici emigrati che hanno il domicilio o il quasi-domicilio nelle circoscrizioni territoriali della Chiesa latina sta creando progressivamente un diritto interecclesiale personale specifico che potremmo chiamare «diritto canonico migratorio» o «diritto canonico della Diaspora». Sarebbe opportuno codificarlo su forma di un Compendio, utile per conoscere ed applicare le varie norme del diritto comune e del diritto particolare in vari luoghi 5. L Istruzione Erga migrantes caritas Christi del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti (3 maggio 2004) 6 consacra alcuni paragrafi ai migranti cattolici di rito orientale (nn ), redatti in conformità con il CCEO. Anzitutto rinnova il dettato del Concilio Vaticano II e del can. 39 del CCEO, sottolineando l obbligo morale e giuridico dei migranti orientali cattolici di osservare dovunque il proprio rito, inteso come patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare, distinto per cultura e circostanze storiche di popoli, che si esprime in un modo di vivere e celebrare la fede che è proprio di ciascuna Chiesa orientale (cf. CCEO, can. 28, 1) (n. 52). Infatti nei riti delle Chiese orientali, come già detto, quale patrimonio della Chiesa universale di Cristo, risplende la tradizione che deriva dagli Apostoli attraverso i Padri e che afferma la divina unità nella varietà della fede cattolica (CCEO, can. 39). Per Providenza Divina l emigrazione orientale arricchisce la Chiesa Latina d occidente in risorse spirituale. 5Cf. D. SALACHAS - KR. NITKIEWICZ, Inter-ecclesial Relations between Eastern and Latin Catholics, English Edition by George D. Gallaro, Canon Law Society of America, Washington PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, Ist. La carità di Cristo verso i migranti [Erga migrantes caritas Christi], 3 maggio 2004: AAS 96 (2004), ; EV 22/

10 F anuario articulos, p a 7/16/11 4:35 PM Page 169 LO STATUS GIURIDICO-PASTORALE DEGLI ORIENTALI CATTOLICI IN EMIGRAZIONE 169 L oriente cattolico di emigrati aiuterà la Chiesa cattolica d occidente di superare la propria grave crisi di religiosit in cui oggi versa. 4. I fedeli orientali commissi a un Ordinario latino L Istruzione Erga migrantes caritas Christi non si limita a far emergere il problema, ma, basandosi sulle norme giuridiche dei due Codici, enuncia una serie di principi e di provvedimenti giuridico-pastorali per venir incontro alle necessità spirituali degli emigrati cattolici orientali, i quali nella maggior parte dei casi si trovano sotto la giurisdizione dei Vescovi latini in loco, nella speranza di istituzione di circoscrizioni orientali nei luoghi dove esiste un numero consistente di fedeli di varie Chiese sui iuris. Ma queste norme si applicano in qualsiasi altro luogo dove coesistono cattolici, orientali e latini. Il CCEO, can. 38, stabilisce un assioma fondamentale da un punto di vista giuridico, cioè «i fedeli cristiani delle Chiese orientali, anche se affidati (commissi) alla cura del Gerarca (Ordinario) o del parroco di un altra Chiesa sui iuris, rimangono tuttavia ascritti alla propria Chiesa sui iuris». Il termine commissi ha un senso giuridico e pastorale ben preciso: - giuridico, in quanto ratione domicilii «ciascuno ottiene il suo Gerarca del luogo e il parroco della Chiesa sui iuris alla quale è ascritto» (CCEO, can. 916, 1), e qualora un tale Gerarca o parroco non esistesse in un determinato luogo, questi fedeli sono ordinariamente commissi all Ordinario del luogo. Il CCEO, can. 916, 5, stabilisce che, nei luoghi dove non è eretta una eparchia o un esarcato per i fedeli cristiani di qualche Chiesa sui iuris, pur rimanendo sempre ascritti alla propria Chiesa orientale sui iuris, si deve riconoscere come Gerarca (Ordinario) proprio degli stessi fedeli cristiani il Gerarca (Ordinario) di un altra Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina. - sotto l aspetto pastorale, commissi comporta sia l obbligo di questi fedeli di osservare dovunque il proprio rito, sia l obbligo dei Pastori latini di accoglierli, sostenerli e vigilare sull osservanza del loro rito. - in fine, commissi e non ascripti significa che ciascuna Chiesa orientale sui iuris (patriarcale, arcivescovile maggiore, metropolitana) è una e indivisibile, composta dai propri fedeli ovunque dimoranti, entro e fuori dei confini del proprio territorio.

11 F anuario articulos, p a 7/16/11 4:35 PM Page Dimitrios SALACHAS È da aggiungere in modo più generico la norma del can del CIC che conferma implicitamente il suddetto principio; il canone riguarda i fedeli latini, e stabilisce che «l usanza, anche se a lungo protratta, di ricevere i sacramenti secondo il rito di una Chiesa rituale di diritto proprio, non comporta l ascrizione alla medesima Chiesa»; ciò vale, ovviamente, per la natura della cosa, anche per i fedeli orientali; infatti, il can del CCEO stabilisce che, «fermo restando il diritto e il dovere di osservare in ogni luogo il proprio rito, i laici hanno il diritto di partecipare attivamente nelle celebrazioni liturgiche di qualunque Chiesa sui iuris secondo le prescrizioni dei libri liturgici»; naturalmente, qui, è inclusa anche la Chiesa latina. Il CIC, nel can. 923 stabilisce che «i fedeli possono partecipare al Sacrificio eucaristico e ricevere la sacra comunione in qualunque rito cattolico»; e il can. 991 del CIC stabilisce che «è diritto di ogni fedele confessare i peccati al confessore che preferisce, legittimamente approvato, anche di un altro rito». Per la natura della cosa, queste norme si applicano anche ai fedeli orientali. 5. Perseveranza nel proprio rito e divieto di cambiare rito Il rito è la carta d identità ecclesiale del fedele cattolico orientale. Il dettato conciliare e canonico di osservare dovunque il proprio rito comporta il divieto di cambiare rito e passare validamente a un altra Chiesa sui iuris, senza il consenso della Sede Apostolica (CCEO can. 32 e CIC can. 112, 1), consenso che si presume a condizione che le due Chiese sui iuris, dalla quale e alla quale avviene il passaggio, abbiano nello stesso territorio una propria eparchia; e che i Vescovi eparchiali di entrambe le eparchie acconsentano per iscritto al passaggio. Solo in questo caso il consenso della Sede Apostolica si presume, senza cioè che si debba ricorrere direttamente ad essa. Nel CIC non si prevede questa presunzione riguardante il passaggio di un fedele latino ad una Chiesa orientale sui iuris; perciò, per Rescriptum ex audientia Ss.mi del 26 novembre 1992 della Segreteria di Stato, tale presunzione fu estesa anche ai fedeli della Chiesa latina 7. A nostro parere la presunzione vale anche nel caso degli orientali che desiderano passare alla Chiesa latina, sebbene non sia espressamente contemplato nel can. 32. Per di più, il can. 31 CCEO prescrive che, «nessuno 7 Cf. SEGRETERIA DI STATO, Rescritto del 26/11/1992, in AAS, 85 (`993), 81.

12 F anuario articulos, p a 7/16/11 4:35 PM Page 171 LO STATUS GIURIDICO-PASTORALE DEGLI ORIENTALI CATTOLICI IN EMIGRAZIONE 171 presuma di indurre in alcun modo qualunque fedele cristiano a passare a un altra Chiese sui iuris». Una norma penale viene a completare questa normativa, quella CCEO, can. 1465: «Colui che, esercitando un ufficio, un ministero o altro incarico nella Chiesa, a qualunque Chiesa sui iuris egli sia ascritto, anche alla Chiesa latina, avrà osato indurre in qualunque modo qualsiasi fedele cristiano al passaggio a un altra Chiesa sui iuris contro il can. 31, sia punito con una pena adeguata». La Gerarchia latina locale ha l obbligo di garantire l osservanza del proprio rito dei migranti cattolici orientali e il contatto con la propria gerarchia orientale (Patriarchi e Vescovi). Anzi, la Gerarchia latina deve curare che, «coloro i quali, per ragione di ufficio, di ministero o di incarico, hanno relazioni frequenti con fedeli di altro rito, siano formati accuratamente nella conoscenza e nella venerazione del rito della stessa Chiesa, secondo l importanza dell ufficio, del ministero o dell incarico che adempiano» (CCEO can. 41) e deve vigilare affinché nessuno si senta limitato nella sua libertà a motivo della lingua o del rito (cf. per analogia CCEO can. 588). Solo ragioni gravi giustificano il passaggio da un rito ad un altro: bene spirituale della persona, unità della famiglia e dei figli (CCEO, cann. 33, 34). 6. Lo Jus vigilantiae delle Gerarchie orientali sui propri fedeli ovunque dimoranti Ambedue i Codici, latino e orientale, garantiscono a tutti i fedeli cristiani cattolici il diritto di esercitare debitamente il culto divino secondo le prescrizioni della propria Chiesa e di seguire una propria forma di vita spirituale, che sia però in accordo con la dottrina della Chiesa (cf. CCEO, can. 17; CIC, can. 214), come anche il diritto «di ricevere dai Pastori della Chiesa gli aiuti provenienti dai beni spirituali della Chiesa, specialmente dalla parola di Dio e dai sacramenti» (CCEO, can. 16; CIC, can. 213). Tuttavia come già detto, il diritto e il dovere di osservare in ogni luogo il proprio rito non esclude ai migranti cattolici orientali il diritto di partecipare attivamente nelle celebrazioni liturgiche di qualunque Chiesa cattolica sui iuris, anche della Chiesa latina, secondo le prescrizioni dei libri liturgici di ciascuna (CCEO, can. 403, 1). I Patriarchi e le Gerarchie orientali hanno il diritto e il dovere di seguire ed accompagnare con particolare sollecitudine i loro fedeli emigrati ovunque nel mondo. Sebbene, in virtù del principio di territorialità, la loro

13 F anuario articulos, p a 7/16/11 4:35 PM Page Dimitrios SALACHAS potestà si eserciti validamente solo entro i confini del territorio delle proprie Chiese (cf. CCEO, cann. 78, 1 e 147), tuttavia, a norma del CCEO, can. 148, i Patriarchi hanno il diritto e il dovere di esercitare lo ius vigilantiae sui propri fedeli in tutto il mondo. Questo ius vigilantiae consiste nel cercare le opportune informazioni sullo stato di questi fedeli cristiani, e, dopo aver discusso della cosa nel Sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale, proporre alla Sede Apostolica i mezzi opportuni da adottare per provvedere adeguatamente alla loro cura pastorale. Il Patriarca, dunque, può proporre alla Sede Apostolica, per la tutela e l incremento del bene spirituale di questi fedeli migranti la costituzione di centri di missioni, di parrocchie o anche di eparchie proprie in diaspora. Da parte sua, la Sede Apostolica per mezzo della Congregazione per le Chiese Orientali «segue con premurosa diligenza le comunità dei fedeli orientali che si trovano nelle circoscrizioni territoriali della Chiesa latina, e provvede alle loro necessità spirituali per mezzo di visitatori, anzi, laddove il numero dei fedeli e le circostanze lo richiedano, possibilmente anche mediante una propria gerarchia, dopo aver consultato la Congregazione competente per la costituzione di Chiese particolari nel medesimo territorio» 8. In pratica, la Sede Apostolica ha applicato ed applica ampiamente questa norma, costituendo dovunque in territori latini una gerarchia orientale: Esarcati apostolici o anche Eparchie (Diocesi) direttamente dipendenti dal Romano Pontefice. 7. I Vescovi orientali costituiti fuori dei confini della propria Chiesa sui iuris per la cura pastorale dei loro fedeli emigrati Conformemente al Decreto conciliare OE 7, secondo il quale «dovunque si costituisce un Gerarca di qualche rito fuori dei confini del territorio patriarcale, a norma del diritto esso rimane aggregato alla Gerarchia del Patriarcato dello stesso rito», il CCEO, can. 150, 1, stabilisce che «i Vescovi costituiti fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale hanno tutti i diritti e i doveri sinodali di tutti gli altri Vescovi della stessa Chiesa»; tuttavia aggiunge che per quanto riguarda i Vescovi eparchiali costituiti fuori dai confini del territorio della Chiesa patriarcale e i Vescovi titolari, il diritto particolare può limitare il loro voto deliberativo, ma non il diritto di eleggere il Patriarca e i Vescovi come anche i candidati all episcopato des- 8 Const. apost. Pastor Bonus, art. 59, in AAS, 80 (1988), p. 875.

14 F anuario articulos, p a 7/16/11 4:35 PM Page 173 LO STATUS GIURIDICO-PASTORALE DEGLI ORIENTALI CATTOLICI IN EMIGRAZIONE 173 tinati per fuori dei confini della Chiesa patriarcale con la presentazione della terna (CCEO, cann. 102, 2, e 149). Per quanto riguarda le leggi emanate dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e promulgate dal Patriarca, «se sono leggi liturgiche hanno vigore dappertutto; se invece sono leggi disciplinari, o se si tratta di tutte le altre decisioni del Sinodo, hanno valore giuridico entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale»; tuttavia ci sarebbe l alternativa che i Vescovi eparchiali costituiti fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale potrebbero dare forza di legge nelle proprie eparchie alle leggi disciplinari e a tutte le altre decisioni sinodali che non eccedono la loro competenza; se però queste leggi o decisioni sono state approvate dalla Sede Apostolica, hanno valore giuridico dappertutto (CCEO, can. 150, 2 e 3). La ratio legis di queste norme è triplice: a) il principio della territorialità della potestà dei Patriarchi e dei loro Sinodi; b) il patrimonio liturgico è un elemento essenziale di identità e di unità di ciascuna Chiesa sui iuris, ovunque costituita; c) il principio della potestà legislativa del Vescovo eparchiale nella propria eparchia, in base alla quale una legge disciplinare sinodale potrebbe diventare una legge eparchiale. Tuttavia non è chiara la ratio legis della promulgazione da parte del Sinodo di un eventuale diritto particolare che limiterebbe il voto deliberativo dei Vescovi eparchiali costituiti fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale, come anche della distinzione tra leggi liturgiche e leggi disciplinari, poco comprensibile in una visuale teologica e canonica orientale. 8. Strutture giuridiche previste dai due Codici E significativo segnalare che il CIC affronta espressamente questo problema in modo positivo. Infatti, conformemente ai dettati del Concilio e alla prassi della Santa Sede, il can. 372 del CIC, mai eludendo la regola generale della territorialità della diocesi, stabilisce che, «dove, a giudizio della suprema autorità della Chiesa, sentite le Conferenze episcopali interessate, l utilità lo suggerisca, nello stesso territorio possono essere erette Chiese particolari distinte sulla base del rito dei fedeli o per altri simili motivi», cioè sullo stesso territorio coesistono diverse comunità ecclesiali, derogando in parte il principio generale della territorialità della diocesi. Sembra che le Conferenze episcopali latine in occidente non si oppongano più, come nel passato, alla costituzione di eparchie orientali, mentre permane il divieto de-

15 F anuario articulos, p a 7/16/11 4:35 PM Page Dimitrios SALACHAS lla Santa Sede e di talune Conferenze episcopali per l ammissione di sacerdoti orientali coniugati in diaspora. Inoltre, il CIC, can. 383, 2 stabilisce che, «se il vescovo diocesano ha nella sua diocesi fedeli di rito diverso, provveda alle loro necessità spirituali sia mediante sacerdoti o parroci del medesimo rito, sia mediante un vicario episcopale». Questo vicario episcopale, a norma del can. 476 del CIC, «ha la stessa potestà ordinaria che, per diritto universale, a norma dei canoni, spetta al vicario generale... anche in rapporto ai fedeli di un determinato rito». Il CIC, can. 518, dopo aver enunciato il principio della territorialità della parrocchia, stabilisce che «dove risulti opportuno, vengano costituite parrocchie personali, sulla base del rito...». Qualora fossero costituite delle parrocchie personali per i fedeli di un determinato rito, esse fanno giuridicamente parte integrante della diocesi latina, e i rispettivi parroci fanno parte integrante del clero diocesano latino. Ma come già detto i fedeli e i sacerdoti di queste parrocchie personali restano sempre ascritti alla propria Chiesa orientale sui iuris. E da notare, tuttavia, che, sebbene questi fedeli orientali, nell ipotesi prevista dai suddetti canoni, siano sotto la giurisdizione del Vescovo latino, è ovviamente opportuno che egli, prima di istituire delle parrocchie personali e di designare un sacerdote come assistente o parroco, o addirittura vicario episcopale per i fedeli orientali, si metta in contatto sia con la Congregazione per le Chiese orientali sia con la loro gerarchia e in particolare con il loro Patriarca. Una norma di questo tenore è prevista nel CCEO, can. 193, 3: «I Vescovi eparchiali che costituiscono questo tipo di presbiteri, di parroci o Sincelli (Vicari episcopali) per la cura dei fedeli cristiani delle Chiese patriarcali, prendano contatto con i relativi Patriarchi e, se sono consenzienti, agiscano di propria autorità informandone al più presto la Sede Apostolica; se però i Patriarchi per qualunque ragione dissentono, la cosa venga deferita alla Sede Apostolica». Sebbene nel CIC manchi una espressa disposizione su questa materia, si applica specialmente per gli Ordinari latini. L Istruzione Erga migrantes caritas Christi, n. 55, conferma la normativa in vigore: «Qualora così si proceda, tali parrocchie faranno giuridicamente parte integrante della diocesi latina, e i parroci del medesimo rito saranno membri del presbiterio diocesano del Vescovo latino. E da notare, tuttavia, che sebbene i fedeli, nell ipotesi prevista dai suddetti canoni, si trovino nell ambito della giurisdizione del Vescovo latino, è opportuno che questi, prima di istituire parrocchie personali o designare un presbitero co-

16 F anuario articulos, p a 7/16/11 4:35 PM Page 175 LO STATUS GIURIDICO-PASTORALE DEGLI ORIENTALI CATTOLICI IN EMIGRAZIONE 175 me assistente o parroco, o addirittura vicario episcopale, entri in dialogo sia con la Congregazione per le Chiese Orientali, sia con la rispettiva Gerarchia, e in particolare con il Patriarca». Il Vescovo diocesano latino può richiedere al Patriarca dei presbiteri idonei che si assumano la cura pastorale dei fedeli cristiani orientali nella sua diocesi; il Patriarca poi, per quanto è possibile, deve soddisfare questa domanda. I presbiteri inviati dal Patriarca a tempo determinato oppure indeterminato nella diocesi latina sono da ritenere addetti alla diocesi latina e soggetti in tutto alla potestà del Vescovo diocesano latino. I sacerdoti del medesimo rito, quando ciò è possibile, o altri ministri sacri, osservando sempre l unità cattolica nella diversità delle tradizioni e dei riti, sono tenuti ad assicurare il più possibile una sufficiente vita ecclesiale ordinaria. La necessità per gli orientali cattolici di osservare il proprio rito impegna, pertanto, la gerarchia latina nella conoscenza e nell osservanza del diritto orientale. Al riguardo, non vale il principio locus regit actum, bensì lo ius personarum. Questo principio deve essere applicato, specie nel campo delle celebrazione ed amministrazione dei Sacramenti, specie dell iniziazione cristiana e del Matrimonio, altrimenti la latinizzazione dei fedeli orientali sarebbe inevitabile, rischio espressamente non voluto dal Concilio e dai Sommi Pontefici. Ovviamente, qualora la Sede Apostolica costituisse delle strutture ecclesiali orientali (Esarcati, Eparchie, Metropolie) nei territori latini come è da tutti auspicabile, le suddette norme non si applicano più. III.- RAPPORTI INTERECCLESIALI TRA CATTOLICI, ORIENTALI E LATINI, IN MATERIA DI CELEBRAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI IN GENERE Principio codiciale. L obbligo di osservare il proprio rito riguarda non solo i fedeli, ma anche i ministri sacri nella celebrazione ed amministrazione dei sacramenti. Per celebrare in un rito diverso dal proprio è richiesta una speciale facoltà da parte della Sede Apostolica nella fattispecie della Congregazione per le Chiese Orientali, in virtù delle facoltà concessele dal Romano Pontefice. Le norme stabilite nel can. 674 del CCEO e nel can. 846 del CIC, di identico tenore, riguardano direttamente i ministri sacri nella celebrazione dei sacramenti.

17 F anuario articulos, p a 7/16/11 4:35 PM Page Dimitrios SALACHAS Il can. 674 del CCEO stabilisce: «1. Nella celebrazione dei sacramenti si osservi diligentemente quanto è contenuto nei libri liturgici. 2. Il ministro celebri i sacramenti secondo le prescrizioni liturgiche della propria Chiesa sui iuris, a meno che dal diritto non sia stabilito diversamente o che non abbia ottenuto una speciale facoltà dalla Sede Apostolica». Il can. 846 del CIC stabilisce: «1. Nella celebrazione dei sacramenti, si seguano fedelmente i libri liturgici approvati dalla competente autorità [ ]. 2. Il ministro celebri i sacramenti secondo il proprio rito». Perciò, il ministro, orientale e latino, è tenuto a celebrare i sacramenti secondo il proprio rito. Questa norma generale viene poi ricordata dal CCEO in riferimento ai singoli sacramenti (cf. cann. 694, 695, 707 2, 748 2, 836), e dal CIC (cann. 850, 928, , 1119). Infatti, salva restando la fede circa l essenza dei sacramenti e i loro effetti, tra i due Codici ci sono delle differenze nella celebrazione ed amministrazione dei sacramenti, accentuazioni teologiche particolari e differenze liturgiche e disciplinari da rispettare nei rapporti interecclesiali tra Orientali e Latini. Ciò si verifica specialmente nei sacramenti di iniziazione cristiana e del matrimonio. Queste norme si applicano anche nel caso di ministri orientali sudditi (commissi) di un Ordinario latino e viceversa. In alcuni casi, lo stesso diritto stabilisce diversamente, come ad esempio il can. 701 del CCEO circa la concelebrazione in certe circostanze tra Vescovi e presbiteri di diverse Chiese sui iuris, anche della Chiesa latina; in questo caso tutti seguono le prescrizioni dei libri liturgici del primo celebrante. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE Il fenomeno della mobilitazione dei popoli dall oriente all occidente e dall occidente all oriente, e in particolare dal secolo scorso ad oggi la massiccia emigrazione di milioni di fedeli cattolici di varie Chiese sui iuris e tradizioni orientali dall Est e Centro Europeo e dal Prossimo e Medio Oriente ha avuto un duplice effetto positivo: Da una parte, è stato provvidenziale per i Cattolici di tradizione latina il contatto con i loro fratelli Orientali, ed hanno progressivamente preso coscienza della cattolicità della Chiesa universale, da non identificare con la Chiesa Latina. D altra parte, gli stessi Orientali prendono maggiormente coscienza della loro duplice identità, cioè di essere Orientali e allo stesso tempo Cattolici, come anche della loro specifica missione ecumenica:

18 F anuario articulos, p a 7/16/11 4:35 PM Page 177 LO STATUS GIURIDICO-PASTORALE DEGLI ORIENTALI CATTOLICI IN EMIGRAZIONE di essere Orientali, in quanto nei loro riti risplende la tradizione che deriva dagli Apostoli attraverso i Padri; - di essere Cattolici, in quanto la loro piena comunione con il Vescovo di Roma, successore di Pietro, garantisce la loro ecclesialità nella Chiesa universale. - la loro specifica missione ecumenica di promuovere l unità di tutti i cristiani orientali si basa sul fatto che le Chiese Orientali Cattoliche sono regolate dal medesimo e fondamentalmente unico patrimonio della disciplina canonica con le Chiese Orientali ortodosse. Questo duplice fatto ecclesiale di cattolicità e di identità orientale e la specifica missione ecumenica sono stati solennemente riconosciuti e confermati dal Concilio Vaticano II, mentre in campo giuridico sono stati dotati di appropriate strutture canoniche stabilite nei due Codici, CCEO e CIC. Ovviamente queste strutture canoniche oggi in vigore non risolvono tutti i molteplici problemi per garantire una adeguata cura pastorale degli Orientali emigrati, che si sentono ancora stranieri ed ospiti in terra aliena. La cura pastorale dei fedeli Cattolici orientali in diaspora, in circoscrizioni latine, presuppone naturalmente la presenza e l opera di propri ministri sacri che entrambi i Codici regolano mediante strutture appropriate circa il loro status, i loro diritti e doveri, i loro rapporti con la Gerarchia latina in loco e con la Gerarchia di origine, ma tutto ciò si svolge in un contesto in cui vige ancora il principio della praestantia ritus latini. Inevitabilmente si pone il problema più generico, giuridico e pastorale, del rapporto tra territorio geografico e comunità ecclesiale locale. Il fenomeno della diaspora è la prova esistenziale che in un determinato territorio si può avere radicate più comunità ecclesiali Orientali più o meno costituite ed organizzate sotto la giurisdizione di una Gerarchia diversa da quella di origine, e regolate da una propria disciplina diversa da quella in vigore in loco, dove dimorano. La descrizione del territorio patriarcale nel can. 146 del CCEO, esatta in parte dal punto di vista geografico e storico, è oggi superata dal punto di vista ecclesiologico e pastorale, in quanto ritiene come tale quelle regioni nelle quali si osserva il rito proprio della stessa Chiesa e dove il Patriarca ha il diritto legittimo di erigere province, eparchie ed esarcati.

19 F anuario articulos, p a 7/16/11 4:35 PM Page Dimitrios SALACHAS Il rito proprio dei fedeli è un elemento di identità personale e segue la persona come individuo e come gruppo e comunità in qualsiasi luogo. L osservanza del rito non è disgiunta dalla sollecitudine e la potestà dei Pastori (Patriarchi, Arcivescovi Maggiori, Gerarchia in genere) sui propri fedeli, che non può essere circoscritta solo entro i confini di quelle regioni tradizionalmente ritenute come Orientali, cioè nella parte orientale dell antico impero romano. L istallazione di una comunità di fedeli in un determinato territorio rende più flessibile il concetto puramente geografico di territorio, nel senso che dove c è una comunità ecclesiale rituale diversa dalla comunità rituale in loco, viene legittimamente acquisito un proprio territorio. E teologicamente sostenibile asserire che Ubi communitas ecclesialis fidelium, ibi territorium. A differenza dei criteri per definire il concetto di territorio nazionale e dell acquisto di cittadinanza nell ordinamento civilistico nazionale e nel diritto internazionale, per la Chiesa in un determinato territorio geografico le diverse comunità ecclesiali ivi istallate acquistano il diritto personale di cittadinanza, il diritto di esistere ed operare secondo le proprie discipline. Ciò si verifica già da secoli nelle stesse regioni tradizionalmente Orientali, dove più Patriarchi e vescovi cattolici, orientali e latini, esercitano la loro potestà nella stessa città e nello stesso territorio sulle proprie comunità, in virtù del proprio patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinale, distinto per cultura e circostanze storiche di popoli, con strutture anche di collaborazione sinodale. Ogni fedele cristiano cattolico di qualsiasi cittadinanza civile, nazionalità, etnia, lingua, in qualsiasi luogo del mondo si trovi è cittadino della Chiesa cattolica, la quale non si identifica con una cultura, ma accoglie e valorizza ogni cultura a servizio della cattolicità. In conclusione, il principio di territorialità dell esercizio della potestà ecclesiastica come emerge oggi dalla realtà sia nelle Chiese Orientali cattoliche sia nella Chiesa latina, sparse in tutto il mondo è una lex ecclesiastica, e come tale deve essere osservata in linea di principio per garantire l ordine pubblico nella Chiesa e la pacifica coesistenza delle comunità in ogni luogo. Tuttavia, salvo restando il diritto divino, una lex ecclesiastica è una lex sempre umana a servizio dei cristiani, ovunque abbiano il loro domicilio o quasidomicilio, mentre la suprema lex est salus animarum. Il Romano Pontefice, supremo legislatore, Padre e Capo delle Chiese Latina ed Orientali cattoliche, ha il diritto di emanare od approvare un diritto comune o particolare circa i confini dei territori ecclesiastici (CCEO, cann. 78, 2 e 146, 2).

20 F anuario articulos, p a 7/16/11 4:35 PM Page 179 LO STATUS GIURIDICO-PASTORALE DEGLI ORIENTALI CATTOLICI IN EMIGRAZIONE 179 Nella prospettiva del munus sanctificandi, docenti et regendi Ecclesiae, cioè della salus animarum, quale suprema lex per tutti i fedeli, riteniamo che i tempi sono ormai giunti per passare da un ordinamento giuridico di emergenza ad un ordinamento di ordinaria regolamentazione della cura pastorale dei fedeli Orientali in diaspora. E da auspicare de iure condendo che sia promulgato, a norma del can. 78, 2 del CCEO, un diritto particolare approvato dal Romano Pontefice che regoli i rapporti dei Patriarchi e delle Gerarchie nei riguardi dei milioni di fedeli orientali in diaspora proprio affinchè si possa provvedere dappertutto alla tutela e all incremento del bene spirituale di questi fedeli, anche attraverso la costituzione di parrocchie e di esarcati, eparchie e metropolie proprie, aggregate alle Chiese di origine (OE, n. 7). APPENDICE: RAPPORTI INTERECCLESIALI TRA CATTOLICI, ORIENTALI ELATINI, NELLA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 1. Diritto da osservare Quanto alla celebrazione del sacramento del matrimonio, il diritto da osservare nei matrimoni tra una parte cattolica latina e una parte cattolica orientale è stabilito nei due Codici e nella l Istruzione Dignitas Connubii, pubblicata il 25 gennaio 2005 dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, previa approvazione del Sommo Pontefice. Sia il CCEO, nel can. 778, sia il CIC, nel can. 1058, prescrivono che possono celebrare il matrimonio tutti coloro ai quali non è proibito dal diritto. Inoltre, sia il can del CIC sia il can del CCEO stabiliscono che «il matrimonio dei cattolici, anche se una sola parte è cattolica, è regolato non solo dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva restando la competenza dell autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio». Ovviamente, per «matrimonio dei cattolici» nel CCEO s intende quello dei cattolici orientali, e nel CIC quello dei cattolici latini. Per «diritto canonico» nel CCEO s intende quello orientale, comune e particolare (cann. 1493, ). Per «diritto canonico» nel CIC s intende quello latino, comune e particolare (cann ). Inoltre, da notare, che tra le due discipline matrimoniali, orientale e latina, ci sono delle differenze in materia di impe-

21 F anuario articulos, p a 7/16/11 4:35 PM Page Dimitrios SALACHAS dimenti, di dispense, di consenso condizionato, e specie in materia di forma canonica e di ministro. In ambito matrimoniale, di regola, si applica il diritto delle persone e non quello del luogo di celebrazione del matrimonio. Riassumendo, a) Il matrimonio di due Cattolici latini è retto dal diritto canonico latino; b) il matrimonio di due Cattolici orientali è retto dal diritto canonico orientale; c) il matrimonio tra due Cattolici, dei quali uno è latino e l altro orientale, è retto dal diritto canonico latino e dal diritto canonico orientale. 2. Diritto da osservare in materia di impedimenti Per quanto riguarda gli impedimenti, vige il principio secondo il quale, «l impedimento, anche se sussiste da una sola delle parti, rende tuttavia invalido il matrimonio» (CCEO, can ; CIC/17, can ). Quanto alla dispensa dagli impedimenti in genere, nel matrimonio tra una parte orientale e una parte latina, competente per la dispensa dagli impedimenti di diritto ecclesiastico è il rispettivo Gerarca o Ordinario proprio del luogo. 3. Diritto da osservare in materia di forma canonica della celebrazione del matrimonio Quanto alla forma canonica di celebrazione e al ministro nei matrimoni interrituali, secondo il can del CCEO, «sono validi soltanto i matrimoni che si celebrano con rito sacro alla presenza del Gerarca del luogo o del parroco del luogo o di un sacerdote al quale, dall uno o dall altro, è stata conferita la facoltà di benedire il matrimonio, e almeno di due testimoni [...]». Lo stesso canone nel 2 esplicita il senso del rito sacro: «Questo rito si ritiene sacro con l intervento stesso del sacerdote che assiste e benedice». Il can del CIC stabilisce che «sono validi soltanto i matrimoni che si contraggono alla presenza dell Ordinario del luogo o del parroco o del sacerdote oppure del diacono delegato da uno di essi che sono assistenti, e alla presenza di due testimoni [...]». Anzi, il can del CIC prescrive che «dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano [...] può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni». Il can del CIC esplicita il senso di questa «assistenza»: «Si intende assistente al matrimonio soltanto colui che, di persona, chiede la manifestazione del consenso dei contraenti e la riceve in nome della Chiesa».

Che significa una Chiesa rituale sui iuris; Chiese rituali; Riti orientali; Chiesa sui iuris

Che significa una Chiesa rituale sui iuris; Chiese rituali; Riti orientali; Chiesa sui iuris CANONI 111-112 CIC Che significa una Chiesa rituale sui iuris; Chiese rituali; Riti orientali; Chiesa sui iuris Orientalium Ecclesiarum, 2 Chiese particolari o riti : La Chiesa santa e cattolica, che è

Dettagli

Istrtuziom di diritto canonico delle Chiese cattolichc orientali

Istrtuziom di diritto canonico delle Chiese cattolichc orientali Dimitrios Salachas Istrtuziom di diritto canonico delle Chiese cattolichc orientali EDIZIONI DÉHONIANE BOLOGNA Indice Siglario Pag. 5 Prefazione» 7 Introduzione» 11 PARTE PRIMA FONTI E CODIFICAZIONE DEL

Dettagli

IL GOVERNO NELLE CHIESE ORIENTALI CATTOLICHE (A)

IL GOVERNO NELLE CHIESE ORIENTALI CATTOLICHE (A) IL GOVERNO NELLE CHIESE ORIENTALI CATTOLICHE (A) Introduzione. Nella lezione precedente abbiamo studiato il concetto giuridico di Chiesa sui iuris che trova la propria identità ecclesiastica nel rito inteso

Dettagli

Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono mutate alcune norme del Codice di Diritto Canonico

Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono mutate alcune norme del Codice di Diritto Canonico Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono mutate alcune norme del Codice di Diritto Canonico Testo in lingua italiana A motivo della costante sollecitudine

Dettagli

b) Passaggio ad un'altra Chiesa sui iuris durante il matrimonio (can. 33 CCEO; can , 2 CIC)

b) Passaggio ad un'altra Chiesa sui iuris durante il matrimonio (can. 33 CCEO; can , 2 CIC) b) Passaggio ad un'altra Chiesa sui iuris durante il matrimonio (can. 33 CCEO; can. 112 1, 2 CIC) Un'altra possibilità che viene data dal Supremo Legislatore per essere ascritto ad un'altra Chiesa sui

Dettagli

Tali azioni dei fedeli sono anche oggetto del diritto penale che prevede, nell eventualità che siano compiute, l applicazione di una pena adeguata:

Tali azioni dei fedeli sono anche oggetto del diritto penale che prevede, nell eventualità che siano compiute, l applicazione di una pena adeguata: 2). L ascrizione successiva o derivata Dopo aver presentato il modo ordinario di ascrizione ad una Chiesa sui iuris, tramite la ricezione del battesimo, ora verrà illustrato un altro modo di ascrizione

Dettagli

INDICE INDICE. Parte Prima INTRODUZIONE CAPITOLO I IL DIRITTO E LA GIUSTIZIA NELLA CHIESA

INDICE INDICE. Parte Prima INTRODUZIONE CAPITOLO I IL DIRITTO E LA GIUSTIZIA NELLA CHIESA 589 INDICE Premessa.... Abbreviazioni... V IX Parte Prima INTRODUZIONE CAPITOLO I IL DIRITTO E LA GIUSTIZIA NELLA CHIESA 1. L esistenza di un vero diritto nella Chiesa di Cristo... 3 1.1. La contestazione

Dettagli

Elementi di Diritto Canonico

Elementi di Diritto Canonico 1 José T. MARTÍN DE AGAR Elementi di Diritto Canonico 2ª edizione Edusc info@edusc.it, Roma 2008, 292 pag. Indice Generale NOTA ALLA SECONDA EDIZIONE PRESENTAZIONE BIBLIOGRAFIA GENERALE DI BASE IN ITALIANO:

Dettagli

Recensione al libro:

Recensione al libro: 277 Recensione al libro: GEFAELL CHAMOCHIN, PABLO M. (a cura di), Cristiani Orientali e Pastori Latini, «Monografie Giuridiche della Pontificia Università della Santa Croce» 42, Milano 2012, Giuffrè Editore,

Dettagli

ibera n 59 relativa a e Norme circa a raccolta di offerte per necessità partico

ibera n 59 relativa a e Norme circa a raccolta di offerte per necessità partico ibera n 59 relativa a e Norme circa a raccolta di offerte per necessità partico La Delibera 11, non normativa, della xx~v Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana dell'ottobre 1984 rinviava,

Dettagli

INDICE - SOMMARIO CAPITOLO PRIMO NOZIONI E RIFLESSIONI PRELIMINARI

INDICE - SOMMARIO CAPITOLO PRIMO NOZIONI E RIFLESSIONI PRELIMINARI INDICE - SOMMARIO CAPITOLO PRIMO NOZIONI E RIFLESSIONI PRELIMINARI 01. Diritto soggettivo e diritto oggettivo... pag. 3 02. La norma giuridica e i sui caratteri differenziali...» 5 03. La teoria della

Dettagli

LE FONTI DEL DIRITTO VATICANO

LE FONTI DEL DIRITTO VATICANO LE FONTI DEL DIRITTO VATICANO 7 giugno 1929 prime sei Leggi dello SCV (Pio XI) L. n. I Legge Fondamentale della Città del Vaticano L. n. II Legge sulle fonti L. n. III Legge sulla cittadinanza e il soggiorno

Dettagli

LA CITTADINANZA NELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

LA CITTADINANZA NELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA LA CITTADINANZA NELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA Fabio Baggio Scalabrini International Migration Institute Introduzione La dottrina sociale della Chiesa: Insegnamenti e dettami su questioni relative

Dettagli

CARITAS AMBROSIANA E ORGANISMI COLLEGATI

CARITAS AMBROSIANA E ORGANISMI COLLEGATI CARITAS AMBROSIANA E ORGANISMI COLLEGATI La Caritas Ambrosiana, Ufficio all interno del Settore per la Missione e la Carità che opera nel quadro delle linee pastorali indicate dal Capitolo 4 del Sinodo

Dettagli

DAL CODICE DI DIRITTO CANONICO. Gli Istituti Secolari

DAL CODICE DI DIRITTO CANONICO. Gli Istituti Secolari DAL CODICE DI DIRITTO CANONICO Gli Istituti Secolari Can. 710 L Istituto Secolare è un Istituto di vita consacrata in cui i fedeli, vivendo nel mondo, tendono alla perfezione della carità e si impegnano

Dettagli

LEZIONE 2: I CANONI PRELIMINARI DEL CCEO CANONE 1 1 I SOGETTI IN GENERE. LA TERMINOLOGIA CANONICO-ECCLESIASTICA

LEZIONE 2: I CANONI PRELIMINARI DEL CCEO CANONE 1 1 I SOGETTI IN GENERE. LA TERMINOLOGIA CANONICO-ECCLESIASTICA LEZIONE 2: I CANONI PRELIMINARI DEL CCEO CANONE 1 1 I SOGETTI IN GENERE. LA TERMINOLOGIA CANONICO-ECCLESIASTICA a) I soggetti principali dei Codici della Chiesa cattolica La questione principale del can.

Dettagli

INDICAZIONI LITURGICHE PER LA PRIMA VISITA NELLE COMUNITÀ DEL VESCOVO PIETRO MARIA

INDICAZIONI LITURGICHE PER LA PRIMA VISITA NELLE COMUNITÀ DEL VESCOVO PIETRO MARIA INDICAZIONI LITURGICHE PER LA PRIMA VISITA NELLE COMUNITÀ DEL VESCOVO PIETRO MARIA INDICAZIONI LITURGICHE PER LA PRIMA VISITA NELLE COMUNITÀ DEL VESCOVO PIETRO MARIA DIOCESI DI TRAPANI UFFICIO LITURGICO

Dettagli

COSTITUZIONE APOSTOLICA "ANGLICANORUM COETIBUS"

COSTITUZIONE APOSTOLICA ANGLICANORUM COETIBUS COSTITUZIONE APOSTOLICA "ANGLICANORUM COETIBUS" Pubblichiamo di seguito il testo integrale della Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus che istituisce degli Ordinariati personali per permettere

Dettagli

ISTRUZIONE sull applicazione della Lettera Apostolica Motu Proprio data Summorum Pontificum di S.S. BENEDETTO PP. XVI

ISTRUZIONE sull applicazione della Lettera Apostolica Motu Proprio data Summorum Pontificum di S.S. BENEDETTO PP. XVI PONTIFICIA COMMISSIONE ECCLESIA DEI ISTRUZIONE sull applicazione della Lettera Apostolica Motu Proprio data Summorum Pontificum di S.S. BENEDETTO PP. XVI I. Introduzione 1. La Lettera Apostolica, Summorum

Dettagli

Trasformazioni in corso del legame ecclesiale e conseguenze sull ethos civile

Trasformazioni in corso del legame ecclesiale e conseguenze sull ethos civile Trasformazioni in corso del legame ecclesiale e conseguenze sull ethos civile 1. Mutamenti organizzativi Diminuzione del numero dei preti, mutamenti nella loro distribuzione, presenza di individui di origine

Dettagli

SANDRO GHERRO DIRITTO CANONICO. (nozioni e riflessioni) I. - DIRITTO COSTITUZIONALE. Quarta edizione CEDAM CASA EDITRICE DOTT.

SANDRO GHERRO DIRITTO CANONICO. (nozioni e riflessioni) I. - DIRITTO COSTITUZIONALE. Quarta edizione CEDAM CASA EDITRICE DOTT. SANDRO GHERRO DIRITTO CANONICO (nozioni e riflessioni) I. - DIRITTO COSTITUZIONALE Quarta edizione CEDAM CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI 2008 INDICE-SOMMARIO CAPITOLO PRIMO NOZIONI E RIFLESSIONI PRELIMINARI

Dettagli

prof. Paolo Gherri Teologia del Diritto canonico Teologia e Diritto canonico: Il CIC, ultimo documento del Vaticano II

prof. Paolo Gherri Teologia del Diritto canonico Teologia e Diritto canonico: Il CIC, ultimo documento del Vaticano II prof. Paolo Gherri Teologia del Diritto canonico Teologia e Diritto canonico: Il CIC, ultimo documento del Vaticano II Lezioni di Teologia del Diritto canonico (Cap. 11 del libro - pagg. 251-271) C.I.C.

Dettagli

CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI ISTITUZIONE E REGOLAMENTO In conformità a quanto dispone il Codice di Diritto Canonico, tutte le Parrocchie della Nostra Archidiocesi SONO TENUTE A COSTITUIRE

Dettagli

CIRCA LA INFELICE LETTERA DEL SANTO PADRE AI VESCOVI ARGENTINI: UNA NOTA SULLA QUESTIONE DELLA COMUNIONE AI DIVORZIATI RISPOSATI

CIRCA LA INFELICE LETTERA DEL SANTO PADRE AI VESCOVI ARGENTINI: UNA NOTA SULLA QUESTIONE DELLA COMUNIONE AI DIVORZIATI RISPOSATI CIRCA LA INFELICE LETTERA DEL SANTO PADRE AI VESCOVI ARGENTINI: UNA NOTA SULLA QUESTIONE DELLA COMUNIONE AI DIVORZIATI RISPOSATI Se il Papa vuole cambiare legge ed ha la facoltà di farlo deve però accantonare

Dettagli

Convenzione tra la Chiesa metodista coreana di Roma, la Tavola valdese e il Comitato permanente OPCEMI

Convenzione tra la Chiesa metodista coreana di Roma, la Tavola valdese e il Comitato permanente OPCEMI 8 Convenzione tra la Chiesa metodista coreana di Roma, la Tavola valdese e il Comitato permanente OPCEMI N O T A La Chiesa Metodista Coreana di Roma nel 1996 chiede di essere accolta nell Unione delle

Dettagli

Speciale Giornata Missionaria

Speciale Giornata Missionaria Agenzia FIDES - ottobre 004 Speciale Giornata Missionaria LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA POPOLAZIONE MONDIALE CATTOLICI ABITANTI E CATTOLICI PER SACERDOTE CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE VESCOVI SACERDOTI

Dettagli

Ministri Comunione Documenti e Moduli

Ministri Comunione Documenti e Moduli Ministri Comunione Documenti e Moduli Richiesta Ministri Comunione PARROCCHIE Richiesta Ministri comunione CASE RELIGIOSE Documento 1 Indicazioni diocesane 2017 INDICAZIONI PER L ISTITUZIONE DEI MINISTRI

Dettagli

LE LETTERE DIMISSORIE NEL CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI

LE LETTERE DIMISSORIE NEL CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI Prawo Kanoniczne 59 (2016) nr 4 ANDRIY TANASIYCHUK Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venezia LE LETTERE DIMISSORIE NEL CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI Sommario: Introduzione. 1. Il ministro

Dettagli

LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA

LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA 23 ottobre 2016 90 Giornata Missionaria Mondiale - 2016 LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA POPOLAZIONE MONDIALE CATTOLICI ABITANTI E CATTOLICI PER SACERDOTE CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE - STAZIONI

Dettagli

INDICE GENERALE. CAPITOLO I Il CONCILIO VATICANO II E LA LEGISLAZIONE CANONICA SUI BENI TEMPORALI

INDICE GENERALE. CAPITOLO I Il CONCILIO VATICANO II E LA LEGISLAZIONE CANONICA SUI BENI TEMPORALI Introduzione... Abbreviazioni... V IX CAPITOLO I Il CONCILIO VATICANO II E LA LEGISLAZIONE CANONICA SUI BENI TEMPORALI 1. I principi ispiratori della riforma codiciale sulla scia del Concilio Vaticano

Dettagli

Questo Sinodo, che, come ogni istituzione umana, col passare del tempo potrà essere maggiormente perfezionato, è retto dalle seguenti norme generali.

Questo Sinodo, che, come ogni istituzione umana, col passare del tempo potrà essere maggiormente perfezionato, è retto dalle seguenti norme generali. Lettera Apostolica Motu Proprio APOSTOLICA SOLLICITUDO Istituzione del Sinodo dei Vescovi per la Chiesa Universale Lettera apostolica Motu proprio di Papa Paolo VI con il quale si istituisce il Sinodo

Dettagli

Decreto di costituzione della Parrocchia personale per i migranti S. Stefano Maggiore

Decreto di costituzione della Parrocchia personale per i migranti S. Stefano Maggiore 120 Decreto di costituzione della Parrocchia personale per i migranti S. Stefano Maggiore Oggetto: Decreto modifica Parrocchia di S. Stefano Maggiore in Milano - Cappellania dei Migranti Prot. Gen n. 0230

Dettagli

LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA

LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA Agenzia FIDES - Ottobre 2007 Speciale Giornata Missionaria 2007 LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA POPOLAZIONE MONDIALE CATTOLICI ABITANTI E CATTOLICI PER SACERDOTE CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE - STAZIONI

Dettagli

Statuto - Caritas Diocesana di Firenze 2

Statuto - Caritas Diocesana di Firenze 2 STATUTO Statuto - Caritas Diocesana di Firenze 2 ART. 1: NATURA La Caritas Diocesana dell Arcidiocesi é l'organismo pastorale istituito dal Vescovo al fine di promuovere e favorire l attuazione del precetto

Dettagli

SANDRO GHERRO DIRITTO CANONICO. (nozioni e riflessioni) I. - DIRITTO COSTITUZIONALE. Terza edizione CEDAM

SANDRO GHERRO DIRITTO CANONICO. (nozioni e riflessioni) I. - DIRITTO COSTITUZIONALE. Terza edizione CEDAM SANDRO GHERRO DIRITTO CANONICO (nozioni e riflessioni) I. - DIRITTO COSTITUZIONALE Terza edizione CEDAM CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI 2006 INDICE-SOMMARIO CAPITOLO PRIMO NOZIONI E RIFLESSIONIPRELIMINARI

Dettagli

GRZEGORZ KADZIOCH. II ministro del sacramento del matrimonio nella tradizione e nel diritto canonico latino e Orientale

GRZEGORZ KADZIOCH. II ministro del sacramento del matrimonio nella tradizione e nel diritto canonico latino e Orientale GRZEGORZ KADZIOCH II ministro del sacramento del matrimonio nella tradizione e nel diritto canonico latino e Orientale EDITRICE PONTIFICIA UNIVERSITA GREGORIANA Roma 1997 INDICE GENERALE INTRODUZIONE PARTE

Dettagli

Diaconia dove e come? 12 Ottobre 2016 Chiesa Evangelica Battista di Sarzana

Diaconia dove e come? 12 Ottobre 2016 Chiesa Evangelica Battista di Sarzana Diaconia dove e come? 12 Ottobre 2016 Chiesa Evangelica Battista di Sarzana La parola greca diákonos indica un servitore del Signore, ma il riconoscimento di questo servizio cambia all interno delle principali

Dettagli

LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA

LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA Agenzia FIDES 21 ottobre 2012 Speciale Giornata Missionaria Mondiale 2012 LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA POPOLAZIONE MONDIALE CATTOLICI ABITANTI E CATTOLICI PER SACERDOTE CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE

Dettagli

INDICE. Premessa INTRODUZIONE

INDICE. Premessa INTRODUZIONE INDICE Premessa... 11 INTRODUZIONE Lezione 1 COLLOCAZIONE SISTEMATICA DELLA PARTE GENERALE DEL DIRITTO CANONICO 1. Lo studio del diritto canonico e le sue branche... 15 2. La Parte generale del diritto

Dettagli

LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA

LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA 18 ottobre 2015 Giornata Missionaria Mondiale 2015 LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA POPOLAZIONE MONDIALE CATTOLICI ABITANTI E CATTOLICI PER SACERDOTE CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE - STAZIONI MISSIONARIE

Dettagli

II Diritto Canonico Orientale nell'ordinamento ecclesiale

II Diritto Canonico Orientale nell'ordinamento ecclesiale C. FÜRST, I. ZUZEK, M. BROGI, D. SALACHAS A. GUTIERREZ, J. CHIRAMEL, J. VADAKUMCHERRY, D. JAEGER G. DI MATT1A, G. NEDUNGATT, J. ABBASS, J. FARIS II Diritto Canonico Orientale nell'ordinamento ecclesiale

Dettagli

I BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO

I BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO I BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO Res Mixta: bene su cui verte sia la competenza dello Stato che della Chiesa Normativa canonica Normativa civile Normativa pattizia Il patrimonio culturale di interesse

Dettagli

LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA

LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA Agenzia FIDES 20 ottobre 2013 Giornata Missionaria Mondiale 2013 LE STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA POPOLAZIONE MONDIALE CATTOLICI ABITANTI E CATTOLICI PER SACERDOTE CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE -

Dettagli

Statuti circa l ambito giurisdizionale del vescovo militare cattolico per le Forze Armate tedesche

Statuti circa l ambito giurisdizionale del vescovo militare cattolico per le Forze Armate tedesche Statuti circa l ambito giurisdizionale del vescovo militare cattolico per le Forze Armate tedesche CAPITOLO I Il vescovo militare 1. - Il vescovo militare è titolare della potestà giurisdizionale di vescovo

Dettagli

6.1. I rapporti con la diocesi La collaborazione con le parrocchie vicine La pastorale d insieme... 98

6.1. I rapporti con la diocesi La collaborazione con le parrocchie vicine La pastorale d insieme... 98 Parrocchia: SCHEDA 6 PASTORALE INTEGRATA : STRUTTURE NUOVE PER LA MISSIONE E CONDIVISIONE DI CARISMI 6 «Per mantenere il carattere popolare della Chiesa in Italia, la rete capillare delle parrocchie costituisce

Dettagli

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE DELL ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA DECRETO

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE DELL ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA DECRETO COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE DELL ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA DECRETO NOI IGNAZIO CANNAVÒ ARCIVESCOVO - ARCHIMANDRITA DI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA Visti i Decreti Conciliari

Dettagli

Contemplazione. del mattino o della la sera

Contemplazione. del mattino o della la sera Contemplazione Prima settimana (27 settembre - 3 ottobre) Tema della Prima settimana è la Contemplazione, fonte della testimonianza missionaria e garanzia di autenticità dell annuncio cristiano. del mattino

Dettagli

La PERIZIA PSICHIATRICA e PSICOLOGICA in ambito CANONICO. Marco Falvo Dottore in Giurisprudenza

La PERIZIA PSICHIATRICA e PSICOLOGICA in ambito CANONICO. Marco Falvo Dottore in Giurisprudenza La PERIZIA PSICHIATRICA e PSICOLOGICA in ambito CANONICO Marco Falvo Dottore in Giurisprudenza La perizia in ambito canonico viene quasi esclusivamente richiesta per valutare la capacità matrimoniale.

Dettagli

Una conversione della mente e del cuore

Una conversione della mente e del cuore Una conversione della mente e del cuore Alla ingiustizia originata dal peccato profondamente penetrato anche nelle strutture del mondo di oggi e che spesso ostacola la famiglia nella piena realizzazione

Dettagli

Il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica VISTO Il Presidente della Repubblica l articolo 87 della Costituzione; la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio

Dettagli

Papa Francesco: non confondiamo la famiglia con altri tipi di unione

Papa Francesco: non confondiamo la famiglia con altri tipi di unione Papa Francesco: non confondiamo la famiglia con altri tipi di unione Non può esserci confusione tra la famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione così Papa Francesco nel discorso tenuto stamani

Dettagli

Fondo Comune Diocesano

Fondo Comune Diocesano Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro Fondo Comune Diocesano Statuto e Regolamento Arezzo, 7 agosto 2013 12 11 di aver predisposto il seguente piano finanziario: Disponibilità attuali della Parrocchia

Dettagli

Misericordia: parola chiave

Misericordia: parola chiave Misericordia: parola chiave Parole e gesti di Papa Francesco: la carità è la carezza della Chiesa (a Caritas Internationalis 17 maggio 13) Le Opere di Misericordia dal Vangelo (Mt. 25) alla tradizione

Dettagli

I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA

I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA Velasio De Paolis I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA EDIZIONI DEHONIANE BOLOGNA INDICE Abbreviazioni e sigle pag. 5 Libro V I beni temporali della chiesa (cann. 1254-1310)» 7 PREMESSE INTRODUTTTVE» 7 NOZIONI

Dettagli

Servizio Diocesano Pastorale Familiare

Servizio Diocesano Pastorale Familiare Servizio Diocesano Pastorale Familiare Corsi preparazione al matrimonio Versione sintetica 2017 1 La prima accoglienza Tempo: circa 1 anno prima del matrimonio Quando si presenta la coppia per la prima

Dettagli

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (a seguito del V Sinodo Diocesano dell Arcidiocesi di Gaeta)

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (a seguito del V Sinodo Diocesano dell Arcidiocesi di Gaeta) STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (a seguito del V Sinodo Diocesano dell Arcidiocesi di Gaeta) 1. Natura II Consiglio Pastorale Parrocchiale, costituito in ogni parrocchia della Diocesi, in

Dettagli

L insegnante di religione

L insegnante di religione L insegnante di religione Requisiti per l Idr Oltre ai normali requisiti amministrativi, l Idr è soggetto a due requisiti concordatari: idoneità canonica all Irc, nomina d intesa fra autorità scolastica

Dettagli

Regolamento della Commissione Regionale di Pastorale Sociale, del Lavoro, Giustizia, Pace e Custodia del Creato

Regolamento della Commissione Regionale di Pastorale Sociale, del Lavoro, Giustizia, Pace e Custodia del Creato Regolamento della Commissione Regionale di Pastorale Sociale, del Lavoro, Giustizia, Pace e Custodia del Creato Art. 1 Istituzione In data 28 ottobre 1985 è stata costituita dalla Conferenza Episcopale

Dettagli

STATUTO DELLE PARROCCHIE E RETTORIE AFFIDATE AI CAMILLIANI

STATUTO DELLE PARROCCHIE E RETTORIE AFFIDATE AI CAMILLIANI 1 STATUTO DELLE PARROCCHIE E RETTORIE AFFIDATE AI CAMILLIANI I Religiosi delle Parrocchie e delle Rettorie affidate ai Camilliani, riuniti dal 19 al 23 Aprile 2017 a S. Paulo del Brasile, offrono una pista

Dettagli

A cura di Maurizio Serra. Il Progetto Catechistico Italiano

A cura di Maurizio Serra. Il Progetto Catechistico Italiano Arcidiocesi di Cagliari Ufficio Catechistico e Istituto Superiore di Scienze Religiose "CATECHISTI DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE PERCORSO BIENNALE PER ANIMATORI PER LA CATECHESI 2013-2015 A cura di Maurizio

Dettagli

Collegio dei Consultori - Regolamento 2011 REGOLAMENTO DEL COLLEGIO CONSULTORI DELLA DIOCESI DI BERGAMO

Collegio dei Consultori - Regolamento 2011 REGOLAMENTO DEL COLLEGIO CONSULTORI DELLA DIOCESI DI BERGAMO Collegio dei Consultori - Regolamento 2011 REGOLAMENTO DEL COLLEGIO CONSULTORI DELLA DIOCESI DI BERGAMO Il Codice di Diritto Canonico delinea la natura del Collegio dei Consultori come organismo a servizio

Dettagli

LA CHIESA DELLE ORIGINI SI DIVIDE...

LA CHIESA DELLE ORIGINI SI DIVIDE... LA CHIESA DELLE ORIGINI SI DIVIDE... RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 5A PRIMARIA SORAGNA A.S. 2012.2013 LA CHIESA CATTOLICA LA CHIESA Nel 1054 dopo lunghe discussioni riguardanti alcune verità di fede e l'importanza

Dettagli

4. Spinti perciò da detta necessità abbiamo opportunamente deliberato di colmare questa lacuna della legge universale nel modo seguente:

4. Spinti perciò da detta necessità abbiamo opportunamente deliberato di colmare questa lacuna della legge universale nel modo seguente: La Santa Sede GIOVANNI PAOLO II Lettera Apostolica data Motu Proprio AD TUENDAM FIDEM, con la quale vengono inserite alcune norme nel Codice di Diritto Canonico e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali

Dettagli

Penitenza e unzione dei malati

Penitenza e unzione dei malati Angelo Maffeis Penitenza e unzione dei malati Queriniana Indice generale Introduzione.... 5 parte prima Penitenza 1. Il sacramento della penitenza tra passato e presente... 11 1. La confessione nella chiesa

Dettagli

DISCIPLINA: Religione Cattolica

DISCIPLINA: Religione Cattolica CLASSE PRIMA DISCIPLINA: Religione Cattolica SCUOLA PRIMARIA COMPETENZE INDICAZIONI SINTETICA DI TEMI (CONTENUTI) O ARGOMENTI TRATTATI 1. Individuare ed esplicitare le domande di senso comuni agli uomini.

Dettagli

DIOCESI DI NOTO STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

DIOCESI DI NOTO STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO DIOCESI DI NOTO STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO Natura, finalità e compiti Art. 1 È costituito nella diocesi di Noto il Consiglio Pastorale Diocesano a norma del presente Statuto. Esso si compone

Dettagli

ELABORAZIONE DEL PIANO PASTORALE DECANALE 1. Consultazione del Presbiterio e del Consiglio Pastorale

ELABORAZIONE DEL PIANO PASTORALE DECANALE 1. Consultazione del Presbiterio e del Consiglio Pastorale Arcidiocesi di Napoli - Decanato VII ELABORAZIONE DEL PIANO PASTORALE DECANALE 1. Consultazione del Presbiterio e del Consiglio Pastorale 1. OPPORTUNITÀ DI UN PIANO PASTORALE DECANALE Il Piano pastorale

Dettagli

LA LITURGIA DELLA CHIESA QUERINIANA

LA LITURGIA DELLA CHIESA QUERINIANA Walter Kasper LA LITURGIA DELLA CHIESA QUERINIANA INDICE GENERALE Prefazione.... 5 Aspetti di una teologia della liturgia. La liturgia di fronte alla crisi della modernità per una nuova cultura liturgica...

Dettagli

CLASSE QUINTA. 1^ Unità di apprendimento: Apostoli in viaggio. Attività Verifiche Valutazione. Conoscenze ( Contenuti)

CLASSE QUINTA. 1^ Unità di apprendimento: Apostoli in viaggio. Attività Verifiche Valutazione. Conoscenze ( Contenuti) CLASSE QUINTA 1^ Unità di apprendimento: Apostoli in viaggio 1a Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 1b L alunno si confronta con l esperienza religiosa e del Cristianesimo

Dettagli

Decreto del Obispo de Acireale (Sicilia) privando de exequias a quien ha sido condenado del delito de mafia

Decreto del Obispo de Acireale (Sicilia) privando de exequias a quien ha sido condenado del delito de mafia Raspanti, Antonino Decreto del Obispo de Acireale (Sicilia) privando de exequias a quien ha sido condenado del delito de mafia Anuario Argentino de Derecho Canónico Vol. XX, 2014 Este documento está disponible

Dettagli

STATUTO. Costituzione

STATUTO. Costituzione STATUTO Costituzione Art. 1. In ottemperanza al decreto conciliare Christus Dominus n.27 e al motu proprio Ecclesiae Sancte n.16, a norma dei canoni 511-514 C.J.C., è costituito nella diocesi di Agrigento

Dettagli

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGROTTO TERME SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINA: RELIGIONE - CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGROTTO TERME SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINA: RELIGIONE - CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINA: RELIGIONE - CLASSE PRIMA L alunno riflette su Dio Creatore, sui dati fondamentali della vita di Gesù. Individuare i tratti essenziali della

Dettagli

Il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica Visto Vista l articolo 87 della Costituzione; la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18

Dettagli

Noi siamo nel seno della Chiesa cattolica l organismo incaricato di promuovere lo scambio e la condivisione tra le Chiese locali.

Noi siamo nel seno della Chiesa cattolica l organismo incaricato di promuovere lo scambio e la condivisione tra le Chiese locali. CARTA Noi siamo nel seno della Chiesa cattolica l organismo incaricato di promuovere lo scambio e la condivisione tra le Chiese locali. Dal 1831 ci impegniamo in favore di una Chiesa che testimonia il

Dettagli

1. L esistenza del magistero della Chiesa Le radici del ministero apostolico La Scrittura...131

1. L esistenza del magistero della Chiesa Le radici del ministero apostolico La Scrittura...131 Fondamenti del dogma Indice Pr e f a z i o n e d e l l a u t o r e... 5 Ab b r e v i a z i o n i... 7 No t a d e l c u r a t o r e... 9 In t r o d u z i o n e a l l o p e r a t e o l o g i c a d e l Ca

Dettagli

CODIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE ORIENTALE

CODIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE ORIENTALE CODIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE ORIENTALE INTRODUZIONE Il 18 ottobre 1990, per la Chiesa Cattolica, è diventata una data storica perché, per la prima volta in una forma unica e completa, viene promulgata

Dettagli

RELIGIONE: TERZO BIENNIO. classe V scuola primaria e classe I scuola secondaria COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE

RELIGIONE: TERZO BIENNIO. classe V scuola primaria e classe I scuola secondaria COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE RELIGIONE: TERZO BIENNIO classe V scuola primaria e classe I scuola secondaria COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE Riconoscere che il rapporto con Dio è esperienza fondamentale nella vita di molte persone, individuare

Dettagli

La condizione giuridica dei fedeli orientali af dati alla cura dei Vescovi latini

La condizione giuridica dei fedeli orientali af dati alla cura dei Vescovi latini La condizione giuridica dei fedeli orientali af dati alla cura dei Vescovi latini ABSTRACT In recent years the presence of Eastern-rite Catholics in the territories of the Latin Church has increased considerably.

Dettagli

Il diritto ecclesiastico

Il diritto ecclesiastico 1 Il diritto ecclesiastico Studia il settore giuridico dello Stato volto a disciplinare il fenomeno religioso Studia cioè le norme che riguardano tutte le confessioni religiose e quelle che riguardano

Dettagli

La Santa Sede CHIUSURA DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II PAOLO VI GLI ORGANISMI POST-CONCILIARI

La Santa Sede CHIUSURA DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II PAOLO VI GLI ORGANISMI POST-CONCILIARI La Santa Sede CHIUSURA DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II PAOLO VI GLI ORGANISMI POST-CONCILIARI Sei organismi sono già stati creati per contribuire a realizzare concretamente le decisioni e le direttive

Dettagli

R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^

R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli

Dettagli

Statuto della Consulta Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici

Statuto della Consulta Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici Statuto della Consulta Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici Art. 1 Istituzione e sede In data 29 settembre 2009 è costituita dalla Conferenza Episcopale Triveneta (CET) la Consulta Regionale per

Dettagli

COMUNITA PASTORALE PENTECOSTE RITO DI ACCOGLIENZA DEL BATTESIMO DEGLI INFANTI

COMUNITA PASTORALE PENTECOSTE RITO DI ACCOGLIENZA DEL BATTESIMO DEGLI INFANTI COMUNITA PASTORALE PENTECOSTE RITO DI ACCOGLIENZA DEL BATTESIMO DEGLI INFANTI PREMESSE - Rendere vera e partecipata l accoglienza dei bambini e delle loro famiglie che chiedono il Rito del Battesimo -

Dettagli

DIOCESI DI BRESCIA DIRETTORIO PER LA CELEBRAZIONE E LA PASTORALE DEI SACRAMENTI NELLA DIOCESI DI BRESCIA

DIOCESI DI BRESCIA DIRETTORIO PER LA CELEBRAZIONE E LA PASTORALE DEI SACRAMENTI NELLA DIOCESI DI BRESCIA DIOCESI DI BRESCIA DIRETTORIO PER LA CELEBRAZIONE E LA PASTORALE DEI SACRAMENTI NELLA DIOCESI DI BRESCIA 2. IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 163. Con il sacramento del Matrimonio i coniugi cristiani partecipano

Dettagli

REGOLAMENTO COMITATO FESTE RELIGIOSE

REGOLAMENTO COMITATO FESTE RELIGIOSE REGOLAMENTO COMITATO FESTE RELIGIOSE 1. Natura, funzione, durata del comitato a) Il Comitato Feste (C.F.), è espressione della comunità parrocchiale ed ha lo scopo di curare l aspetto esterno delle feste

Dettagli

Conferenza Episcopale della Regione Ecclesiastica Lazio Regolamento 19 ottobre 1999 Rivista diocesana di Roma, 1999, pp

Conferenza Episcopale della Regione Ecclesiastica Lazio Regolamento 19 ottobre 1999 Rivista diocesana di Roma, 1999, pp Regione ecclesiastica 123 Conferenza Episcopale della Regione Ecclesiastica Lazio Regolamento 19 ottobre 1999 Rivista diocesana di Roma, 1999, pp. 1856-1865 I DECRETO DI PROMULGAZIONE IL PRESIDENTE DELLA

Dettagli

La Santa Sede CHIROGRAFO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER L'ISTITUZIONE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA TUTELA DEI MINORI

La Santa Sede CHIROGRAFO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER L'ISTITUZIONE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA TUTELA DEI MINORI La Santa Sede CHIROGRAFO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER L'ISTITUZIONE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA TUTELA DEI MINORI L effettiva tutela dei minori (Minorum tutela actuosa) e l impegno per garantire

Dettagli

Privacy e istituti religiosi. Avv. Luca Bolognini

Privacy e istituti religiosi. Avv. Luca Bolognini Privacy e istituti religiosi Avv. Luca Bolognini luca.bolognini@ictlegalconsulging.com Art. 26. Garanzie per i dati sensibili 1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso

Dettagli

LA GIURISDIZIONE DELLA CHIESA SUL MATRIMONIO E SULLA FAMIGLIA

LA GIURISDIZIONE DELLA CHIESA SUL MATRIMONIO E SULLA FAMIGLIA PONTIFICIO ATENEO DELLA SANTA CROCE MONOGRAFIE GIURIDICHE 13 LA GIURISDIZIONE DELLA CHIESA SUL MATRIMONIO E SULLA FAMIGLIA a cura di Joan Carreras GIUFFRÉ EDITORE 1998 ÍNDICE Prefazione K JOAN CARRERAS

Dettagli

Decreto di erezione della Rettoria di S. Maria alla Fonte (detta anche Chiesa Rossa) in Milano

Decreto di erezione della Rettoria di S. Maria alla Fonte (detta anche Chiesa Rossa) in Milano 214 Decreto di erezione della Rettoria di S. Maria alla Fonte (detta anche Chiesa Rossa) in Milano Prot. Gen. n. 0668 Oggetto: Decreto erezione Rettoria di S. Maria alla Fonte La chiesa cittadina di S.

Dettagli

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Al termine della scuola primaria L alunno: 1.1 Scoprire che la vita, la natura, il. di Gesù: far conoscere il Padre

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Al termine della scuola primaria L alunno: 1.1 Scoprire che la vita, la natura, il. di Gesù: far conoscere il Padre CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Primaria - Religione Cattolica - Classe Prima COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Profilo

Dettagli

PROGETTO SCUOLA SULLA LEGALITÀ e sulle professioni di MAGISTRATO, AVVOCATO, NOTAIO. Scuola secondaria di secondo grado

PROGETTO SCUOLA SULLA LEGALITÀ e sulle professioni di MAGISTRATO, AVVOCATO, NOTAIO. Scuola secondaria di secondo grado PROGETTO SCUOLA SULLA LEGALITÀ e sulle professioni di MAGISTRATO, AVVOCATO, NOTAIO Scuola secondaria di secondo grado www.progettoscuolalegalita.it Le LEGGI: la legge è uguale per tutti tutte le persone

Dettagli

EVANGELIUM VITAE LETTERA ENCICLICA SUL VALORE E L'INVIOLABILITÀ DELLA VITA UMANA. Sommario dell'enciclica

EVANGELIUM VITAE LETTERA ENCICLICA SUL VALORE E L'INVIOLABILITÀ DELLA VITA UMANA. Sommario dell'enciclica EVANGELIUM VITAE LETTERA ENCICLICA SUL VALORE E L'INVIOLABILITÀ DELLA VITA UMANA Sommario L'indice della Evangelium Vitae (EV) è così strutturato: Introduzione (n. 1-6) Capitolo I - "La voce del sangue

Dettagli

La vita del consacrato, segno profetico che si attua nell'alveo del proprio statuto giuridico

La vita del consacrato, segno profetico che si attua nell'alveo del proprio statuto giuridico La vita del consacrato, segno profetico che si attua nell'alveo del proprio statuto giuridico di Francesco Romano Il 2 febbraio si è chiuso l anno dedicato alla vita consacrata. Nello stesso mese di febbraio

Dettagli

I SACRAMENTI DI GUARIGIONE IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA E DELLA RICONCILIAZIONE

I SACRAMENTI DI GUARIGIONE IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA E DELLA RICONCILIAZIONE I SACRAMENTI DI GUARIGIONE 295. Perché Cristo ha istituito i Sacramenti della Penitenza e dell'unzione degli infermi? 1420-1421 1426 Cristo, medico dell'anima e del corpo, li ha istituiti perché la vita

Dettagli

INTRODUZIONE AL DIRITTO

INTRODUZIONE AL DIRITTO INTRODUZIONE AL DIRITTO NORME SOCIALI E NORME GIURIDICHE In ogni società vi sono delle regole da rispettare Le NORME SOCIALI non sempre sono obbligatorie, non si rivolgono a tutti e non sempre sono accompagnate

Dettagli

QUESTIONARIO PREPARATORIO ALLA VISITA PASTORALE DEL CARD. GIUSEPPE BETORI ARCIVESCOVO DI FIRENZE

QUESTIONARIO PREPARATORIO ALLA VISITA PASTORALE DEL CARD. GIUSEPPE BETORI ARCIVESCOVO DI FIRENZE QUESTIONARIO PREPARATORIO ALLA VISITA PASTORALE DEL CARD. GIUSEPPE BETORI ARCIVESCOVO DI FIRENZE 30 settembre 2012 NOTA BENE Le schede in versione compilabile utilizzando Adobe Reader 8.0 o versione successiva,

Dettagli

Francesco Miccichè. Vescovo di Trapani

Francesco Miccichè. Vescovo di Trapani DECRETO SUL MINISTERO STRAORDINARIO DELLA SANTA COMUNIONE Francesco Miccichè Vescovo di Trapani La Santissima Eucaristia è il dono che Gesù Cristo fa di se stesso, rivelandoci l'amore infinito di Dio

Dettagli

LA PARROCCHIA E IL PARROCO

LA PARROCCHIA E IL PARROCO LA PARROCCHIA E IL PARROCO Le fonti RELAZIONE L ente parrocchia Il parroco Gli atti di straordinaria amministrazione Il CPAE Il rendiconto L inventario Mons. Antonio Interguglielmi Arcidiocesi di Agrigento

Dettagli