CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA VI COMMISSIONE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE. Seduta del 21 settembre 2011 Processo verbale n.

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1 CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA IX LEGISLATURA VI COMMISSIONE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE Seduta del 21 settembre 2011 Processo verbale n. 21/2011 Il giorno 21 settembre 2011, alle ore 10:30, è convocata presso la sede del Consiglio regionale, a norma dell articolo 31, comma 1, del regolamento generale, la VI Commissione per la trattazione dell ordine del giorno allegato. Presiede la seduta il Vice Presidente Angelo GIAMMARIO. Assistono alla seduta la dirigente della Commissione Emanuela PANI, la responsabile della posizione organizzativa Livia FERRARI con funzione verbalizzante. Alle ore 10:40 il Presidente GIAMMARIO apre la seduta.

2 Argomento n. 1 dell o.d.g. Comunicazioni del Presidente. Il Presidente GIAMMARIO comunica che è pervenuta la sostituzione del Presidente FROSIO con il Consigliere PEDRETTI e dà lettura delle odierne comunicazioni. Il consigliere COSTANZO ricorda l impegno assunto durante la seduta del 14 settembre dal consigliere Longoni di proseguire l istruttoria della Pda 14 sui diritti escavatori qualora non pervenissero entro due settimane i dati richiesti e ne chiede l iscrizione all ordine del giorno della seduta successiva. Il vicepresidente GIAMMARIO risponde che si farà latore di tale richiesta presso il presidente. Argomento n. 2 dell o.d.g. PAR 24 - Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 Norme in materia di valutazione di impatto ambientale Il relatore consigliere BOSETTI risponde alle osservazioni presentate dal consigliere Sola in merito alla scelta operata con l articolo 5, comma 11, che prescrive che la Giunta possa individuare, semplicemente tramite propria deliberazione, dieci esperti, dotati di specifiche competenze, che supportino la commissione istruttoria regionale per la VIA, dicendo che la l.r. 5/2010 non prevede il parere della commissione. In ordine all articolo 2, comma 8 relativo alla pubblicazione a mezzo stampa della notizia della presentazione dell istanza e dell avvenuto deposito della documentazione di VIA, risponde che la norma riprende la formulazione della normativa nazionale; pensa che eventuali ulteriori indicazioni potrebbero costituire un aggravio procedimentale; la valutazione della significatività del quotidiano utilizzato per la pubblicazioni è comunque una valutazione di merito che può essere effettuata dal responsabile del procedimento caso per caso nell istruttoria. Ne propone pertanto il non accoglimento. Il consigliere SOLA ribadisce che in ordine alla diffusione a mezzo stampa, sarebbe opportuno trovare un criterio più oggettivo nell individuazione della testata. Per quanto riguarda la possibilità di atto unilaterale della Giunta per la nomina del collegio di esperti, ribatte dicendo che ritiene opportuno arginare la deriva autoritativa verso cui la Giunta sembra andare. Il vicepresidente GIAMMARIO in linea di massima non è contrario all introduzione della previsione di un parere da parte della commissione ma si rimette alle indicazioni del relatore. Il relatore BOSSETTI informa quindi che a seguito di un confronto tra uffici della direzione generale competente e ufficio legislativo del Consiglio, sono state formulate alcune osservazioni di cui da lettura alla commissione. Si riporta di seguito il testo letto dal relatore: In grigio le proposte di integrazione In grigio barrato le proposte di cancellazione In corsivo le motivazioni Art. 2

3 16. Qualora in sede di conferenza di servizi emergano elementi ostativi al rilascio della approvazione o di una autorizzazione necessaria per la realizzazione del progetto, non si dà ulteriore corso al procedimento di VIA ai sensi dell articolo 4, comma 6, della l.r. 5/2010. L autorità competente all autorizzazione o all approvazione cui l elemento ostativo si riferisce procede ai sensi dell art. 10 bis, l. 241/1990, sulla base della proposta di rigetto verbalizzata nella conferenza di servizi. Il conseguente provvedimento è comunicato senza indugio ai partecipanti alla conferenza dei servizi per l assunzione delle determinazioni di competenza. Si ritiene opportuna l integrazione al fine di evitare inutili ritardi nel procedimento Art Qualora il provvedimento finale di competenza regionale non determini l assoggettabilità a VIA, le eventuali prescrizioni riguardanti il monitoraggio ambientale, espressamente contenute nello stesso, comportano l obbligo per il proponente di predisporre uno specifico piano di monitoraggio ambientale, che dovrà essere ripreso dal quadro prescrittivo dei successivi atti di autorizzazione o approvazione. Entro trenta giorni dall emanazione del provvedimento finale di VIA il proponente trasmette tale piano ad ARPA Lombardia che, per conto della Regione, ne concorda i contenuti. L integrazione è volta ad assicurare che delle indicazioni del piano di monitoraggio si tenga conto nei successivi provvedimenti di autorizzazione o approvazione Art h) ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia paesistico-ambientale e storicoartistica di beni culturali. La formulazione è maggiormente rispondente alla terminologia utilizzata nella normativa statale di settore Art. 7 Al fine di assicurare un azione amministrativa coordinata tra uffici dell autorità competente in materia di VIA ed uffici competenti al rilascio dell autorizzazione alla realizzazione delle opere, si stabilisce quanto segue: a) fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell articolo 10, del d.lgs. 152/2006, nel caso di richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA per progetti di opere la cui realizzazione non risulta conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale o ai dei piani dei parchi e delle riserve regionali, l istanza di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere accompagnata da idonea documentazione attestante l avvenuto avvio, presso l autorità competente, del procedimento amministrativo per l ottenimento della conformità del progetto alla pianificazione urbanistica comunale o ai piani dei parchi e delle riserve regionali, ove questo sia necessario per l autorizzazione o approvazione del progetto. Trattasi di mero errore materiale Art. 8

4 1. Ai sensi dell articolo 3, comma 6, della l.r. 5/2010, l ammontare del valore delle opere in progetto sul quale determinare il contributo istruttorio dovuto dal proponente ai sensi del comma 5 del medesimo articolo è calcolato come da indicazioni esplicative contenute nell Allegato A del presente regolamento, prospetti n. 1 e 2. Trattasi di mero errore materiale 2. Per le istruttorie di VIA, di verifica di assoggettabilità a VIA e della fase preliminare per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, avviate dopo l entrata in vigore della l.r. 5/2010, l importo da versare a riconoscimento degli oneri istruttori è determinato sulla base delle percentuali di cui all Allegato A, prospetto n. 2, da applicarsi al valore complessivo delle opere da realizzare, così come determinate nel progetto definitivo per le istruttorie di VIA e nel progetto preliminare per le istruttorie di verifica di assoggettabilità a VIA nonché per la fase facoltativa di consultazione con l autorità competente per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Specificazione necessaria per chiarire che le percentuali ridotte di cui al prospetto n. 2 del regolamento si applicano anche alle istanze presentate prima dell entrata in vigore del regolamento e dopo l entrata in vigore della l.r. 5/2010, in modo da garantire parità di trattamento Art I provvedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA possono contenere prescrizioni che devono essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di approvazione o autorizzazione del progetto. L ufficio competente alle successive approvazioni o autorizzazioni del progetto è responsabile del corretto recepimento delle prescrizioni ed è tenuto a vigilare sul loro rispetto, compatibilmente con le competenze ad esso assegnate per legge, anche mediante i soggetti competenti ai controlli in base alle normative vigenti, nonché e comunque a segnalare tempestivamente all ufficio competente in materia di VIA eventuali inadempimenti di cui abbia avuto notizia. Specificazione necessaria a chiarire che la presente norma non intende innovare le competenze in materia di controlli già stabilite dalle normative di settore per i provvedimenti di approvazione o autorizzazione dei progetti. Art. 12 aggiungere il seguente comma 5. A seguito della compiuta definizione della disciplina relativa agli oneri istruttori di cui all'art. 8, gli uffici regionali competenti provvedono ad effettuare i necessari conguagli relativi alle somme versate per l'attività istruttoria di istanze presentate dopo l'entrata in vigore della l.r. 5/2010. Si specifica che in conseguenza dell entrata in vigore delle disposizioni di cui all art. 8 del presente regolamento è necessario effettuare i conguagli relativi alle istanze presentate prima dell entrata in vigore del regolamento e dopo l entrata in vigore della l.r. 5/2010. MODIFICHE ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO Specificare che, all art. 11 comma 4 del regolamento, il 19 febbraio 2009 è la data di entrata in vigore del d.lgs. 4/2008.

5 La consigliera CAVICCHIOLI obbietta che non è possibile emendare in commissione un parere e chiede conferma in tal senso. Il presidente GIAMMARIO risponde affermativamente e precisa che la Commissione può esprimere parere positivo o negativo; è peraltro fatta salva la possibilità che il parere sia accompagnato da osservazioni al testo. Una volta acquisito il parere con eventuali osservazioni, la Giunta può provvedere a recepirle e quindi ad approvare il testo che sarà pubblicato secondo le vie ordinarie. Da parola al dottor Dadone per illustrare nel merito la fattispecie. Il dottor DADONE precisa che le osservazioni appena illustrate sono prevalentemente di carattere formale ossia consentono una migliore lettura del testo e come tali alcune di esse potrebbero essere introdotte direttamente in sede di approvazione definitiva; soltanto due rivestono un carattere più tecnico e su di esse sarebbe auspicabile un pronunciamento da parte della Commissione di modo da farle proprie. Si tratta in particolare delle osservazioni relative all articolo 8, comma 2 e all articolo 12: la l.r. 5/2010 ha introdotto nuove percentuali di calcolo dell onere istruttorio a carico del proponente, raddoppiandolo. A compensazione di ciò, la legge ha reso possibile diminuire le percentuali per gli importi superiori al milione di euro onde sanare la sproporzione tra piccole procedure e procedure per opere più importanti (quali ad esempio quelle relative alle opere pubbliche). Dunque, dall entrata in vigore della legge, sono state applicate le nuove percentuali, raddoppiate per le opere fino a un milione di euro; per quanto riguarda le opere di valore superiore si è rimandato il saldo dell importo alla definizione delle percentuali ridotte. Per parità di trattamento, dunque, è opportuno far risalire al momento dell entrata in vigore della legge tali importi anche per le istanze presentate da quel momento. Il consigliere BETTONI non esprime contrarietà circa il recepimento di tali osservazioni da parte della Commissione, sempre però nel rispetto della correttezza procedurale. Il consigliere COSTANZO chiede quali siano le autorizzazioni cui si fa riferimento all articolo 2, comma 13, e obbietta circa la tardività con cui le osservazioni sono state presentate alla Commissione. Il dott. DADONE, in risposta al consigliere Costanzo, cita a titolo di esempio l autorizzazione peaesistica: la legge ha introdotto una deroga nella contestualità della presentazione delle istanze di VIA con quella della concessione perché nel primo periodo dell iter istruttorio dell istanza di concessione c è una fase segreta che si vuole salvaguardare. Il vice presidente GIAMMARIO propone che la Commissione si prenda una settimana di tempo per prendere visione delle osservazioni ed esprimere il parere. Argomento n. 3 dell o.d.g. PDA N Atto di indirizzi per il Consiglio regionale - comma 3 art. 19 della l.r. 12 dicembre 2003 n 26 in materia di programmazione della gestione dei rifiuti Il consigliere GIAMMARIO illustra la PDA in oggetto. La l.r. 26/2003 stabilisce all art. 19, comma 3, che la pianificazione regionale sia costituita dall Atto di indirizzi approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta, sulla base del quale la Giunta approva il Programma di Gestione dei Rifiuti, nel quale si individuano le

6 azioni e i tempi per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell Atto di indirizzi stesso; tale pianificazione ha durata massima decennale ed è sottoposta a revisione ogni cinque anni. La pianificazione regionale deve peraltro avvenire nel rispetto del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in Materia Ambientale", che ha visto una recente modifica per opera del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, in attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti. Tra le principali novità introdotte dalla recente modifica va segnalata la gerarchia delle azioni di gestione dei rifiuti in base alla quale la priorità va data alla riduzione della produzione totale di rifiuti. L ordine pertanto sarà la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e infine lo smaltimento. Tali priorità saranno supportate dall applicazione delle recenti metodiche di Analisi del Ciclo di Vita (LCA, Life Cycle Assessment) applicata ai sistemi di gestione dei rifiuti, così da consentire una visione globale della filiera prodotto-rifiuto-riciclo-smaltimento finale atta ad una più attenta e consona pianificazione regionale. Il provvedimento oggi in discussione costituisce l Atto di indirizzi per le politiche regionali in materia di pianificazione e gestione dei rifiuti urbani e speciali, sulla base del quale la Giunta predisporrà un documento di programmazione di carattere tecnico, e coordinerà il sistema di azioni e sforzi incrementali da porre in essere per raggiungere nuovi traguardi. L orizzonte temporale assunto va dal 2013 al 2020, data di riferimento del cosiddetto Pacchetto Clima dell Unione Europea, con l obbiettivo di integrare le politiche ambientali ed energetiche in funzione della lotta al cambiamento climatico, l efficientamento energetico dei processi e dei settori di consumo e lo sviluppo delle fonti rinnovabili con la migliore e più sostenibile gestione del ciclo dei rifiuti Per quanto riguarda la programmazione dei rifiuti urbani, va tenuto presente che negli ultimi anni lo scenario normativo si è notevolmente arricchito a livello nazionale: basti citare la normativa introdotta dal d.lgs. 152/2006, su VIA, VAS e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); le nuove norme in tema di procedure relative all incenerimento e coincenerimento di rifiuti (d.lgs. 133/2005), le modalità di accettazione dei rifiuti in discarica (DM ); il rilascio di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (d.lgs. 387/2003); raccolta e recupero di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE (d.lgs. 151/2005); raccolta differenziata presso centri di raccolta comunali per la raccolta differenziata (DM 8 aprile 2008); normativa per il recupero dei rifiuti organici e quindi la filiera degli impianti di compostaggio (d.lgs. 75/2010). In questo contesto, la normativa regionale (in primis la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26) si è collocata in sostanziale anticipo rispetto alla normativa nazionale e comunitaria, introducendo disposizioni per orientare le attività di recupero e smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti, allo scopo di ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti ed ottimizzare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio. In coerenza col modello di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani posto dal d.lgs. 152/2006, la l.r. 26/2003 prevede che spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento dell articolazione territoriale degli atti di programmazione nonché l approvazione dei Piani provinciali di gestione dei rifiuti. Le Province, sulla base delle linee guida di redazione contenute nella pianificazione regionale, elaborano, con il concorso dei comuni, i piani provinciali di gestione dei rifiuti, relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali, nella logica della programmazione integrata dei servizi, in modo da garantire la competitività del servizio. Infine va tenuto presente che con la recentissima modifica della l.r. 26/2003 introdotta dalla l.r. 3/2011, le Province, entro un anno

7 dall entrata in vigore del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, dovranno rivedere i propri piani e procedere alla loro adozione e ciò consentirà di riallineare gli obiettivi e gli orizzonti temporali delle pianificazioni provinciali in coerenza alle linee guida regionali. Per quanto riguarda lo scenario relativo alla produzione dei rifiuti, è interessante notare come la crisi economica del 2009 ha sicuramente influito, anche a livello di sensibilizzazione del cittadino, tanto che nell anno 2009 si è assistito ad una diminuzione di circa il 3% nella produzione dei rifiuti, con un analogo decremento della spesa media delle famiglie lombarde. A livello numerico, negli ultimi anni il picco di produzione totale di rifiuti urbani si è avuto nel 2008, in cui sono state intercettate tonnellate. Analizzando però la produzione pro capite si osserva come a partire dal 2002, ed in misura più marcata dal 2006, il trend di continua e moderata crescita si sia rotto. Il 2009, come già accennato, ha segnato una forte contrazione nella produzione di rifiuti, portando il valore pro capite a 502,1 kg ovvero agli stessi livelli del La nuova pianificazione regionale definirà alcuni scenari previsionali la cui difficoltà di parametrizzazione è legata proprio alle "fluttualità" di cui sopra; tali difficoltà saranno superate utilizzando idonei strumenti statistico - previsionali, prendendo in considerazione le necessarie variabili di scenario, per poter definire alcuni scenari alternativi ed i relativi obiettivi a medio termine. Più stabile e definito è invece il trend delle raccolte differenziate, intese come percentuale di rifiuti intercettati separatamente per categorie di materiali. L andamento in crescita percentuale, pressoché costante e lineare, ha portato la Regione ad un livello medio del 48,1% del 2009 rispetto al 40,8% del Il valore è la media tra i risultati positivi riscontrati in alcune province di eccellenza (es. CR 59,4%, LC 59,1%, VA 58,2%, LO 56,0%), già pronte a fare lo sforzo finale nei prossimi anni per raggiungere l obiettivo del 65%, ed altre, in cui le percentuali di rifiuti raccolti in maniera differenziata devono ancora raggiungere i livelli previsti dalla normativa. La vigente pianificazione regionale ha consentito anche il raggiungimento di obiettivi a valenza prettamente strategica quali la sostanziale indipendenza dalla discarica come destino primario dei rifiuti (nel 2009 sono state destinate a discarica direttamente solo tonnellate, pari al 3,2% del totale dei rifiuti prodotti). La nuova pianificazione peraltro dovrà affrontare anche la gestione degli scarti provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani che, ad oggi, in una certa percentuale, sono smaltiti in discarica. Coerentemente con quanto disposto dal d.lgs. 152/2006, i contenuti del Programma regionale per la gestione dei rifiuti sono: l analisi dei flussi di rifiuti, extraregionali compresi; gli obiettivi di raccolta; l analisi dei sistemi di raccolta, e trattamento dei rifiuti esistenti, con l individuazione dei criteri localizzativi e della capacità necessaria per gli impianti di smaltimento e grandi impianti di recupero, il tutto con la logica del principio di prossimità; i criteri di riferimento per l individuazione dei siti; la stima dei costi della gestione; l identificazione delle azioni volte a favorire la riduzione e il recupero dei rifiuti; il programma di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) da collocare in discarica; la gestione e prevenzione dei rifiuti da imballaggio. Costituisce altresì parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti, il Piano per la bonifica delle aree inquinate. Per quanto riguarda la riduzione della produzione di rifiuti, la Regione Lombardia trasformerà il Piano di Azione per la Riduzione dei Rifiuti (di cui dal 2009 si è dotata), nell ambito del P.R.G.R., in uno specifico programma di prevenzione della produzione dei rifiuti recante le misure di prevenzione esistenti e quelle da intraprendere quali ulteriori misure adeguate; esso

8 dovrà fissare anche gli obiettivi di prevenzione e gli strumenti per il suo monitoraggio. le azioni dovranno essere poi recepite all interno dell aggiornamento dei Piani Provinciali. In ordine alla raccolta differenziata, gli obiettivi vigenti a livello nazionale impongono uno stimolo pianificatorio importante poiché pongono al 65% la raccolta differenziata da raggiungere entro il 31 dicembre 2012; i piani regionali devono sempre prevedere la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata, fermo restando il minimo stabilito dalla normativa nazionale. Recependo il concetto di alta qualità nel riciclaggio introdotto dalla Direttiva 2008/98/CE e ripreso dal d.lgs 152/2006, la Regione dovrà indicare i criteri organizzativi della raccolta differenziata nelle diverse aree territoriali, superando le criticità attuali legate all elevata frammentazione presente nelle modalità di raccolta dei rifiuti urbani, che in ambiti territoriali differenti mostrano performance notevolmente diverse. Prioritario sarà quindi il fatto che la raccolta consenta degli adeguati standard qualitativi; all intera filiera della gestione spetterà il compito fondamentale di far sì che possano essere raggiunti gli obiettivi ambientali previsti in materia di riciclaggio e di minimizzazione degli scarti. Per quanto riguarda la produzione totale di rifiuti, l approccio sarà quello di identificare 3 scenari di evoluzione, partendo dall analisi delle variabili socio-economiche e della possibilità di implementare gradualmente nuovi modelli di raccolta più efficienti. Il Programma dovrà trovare una sintesi tra la prospettiva "efficientista" di potenziamento della rete impiantistica e della gestione dei rifiuti in genere secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, e quella "ecologico - riduzionista" legata più all obiettivo di sensibilizzare i cittadini coinvolgendoli nella modifica dei loro comportamenti quotidiani coi quali raggiungere gli obiettivi comunitari. Dovranno inoltre essere considerate negli scenari le possibili fluttuazioni nella produzione totale di rifiuti legate ai grandi eventi programmati sul territorio lombardo, come ad esempio l EXPO Per quanto riguarda i fabbisogni impiantistici, in Lombardia sono presenti circa impianti per il trattamento di rifiuti, dei quali più di due terzi effettuano anche operazioni di recupero, (dalle semplici operazioni di selezione e cernita ai più complessi trattamenti industriali). Sul totale degli impianti lombardi, circa 830 ricevono anche rifiuti urbani dai comuni. Verrà effettuata anche una valutazione circa l avvio di flussi di rifiuti urbani a smaltimento verso impianti ubicati al di fuori del proprio territorio provinciale, accompagnato in sede di approvazione del piano dagli accordi raggiunti con la Provincia interessata e con il gestore dell impianto nonché delle necessità di mutuo soccorso interprovinciale per lo smaltimento, considerando le caratteristiche della dotazione impiantistica esistente e in progetto, nell ottica della razionalizzazione della programmazione del ciclo dei rifiuti a livello regionale e al fine di evitare sovradimensionamenti in sede di pianificazione provinciale. Verranno effettuate valutazioni quantitative e qualitative dei rifiuti da inviare a termovalorizzazione introducendo il concetto di "rete" impiantistica per lo smaltimento regionale. Parimenti per quanto riguarda gli impianti di recupero, il nuovo P.R.G.R. dovrà valutare con attenzione l intera filiera del rifiuto anche in considerazione del fatto che alcune frazioni differenziate in certe zone superano ormai i rifiuti indifferenziati. In particolare la frazione umida, detta FORSU (che svolge un ruolo chiave per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi normativi di raccolta differenziata) necessita di un attenzione a livello pianificatorio. Lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento della frazione organica (es:. digestione anaerobica in testa agli impianti di compostaggio di rifiuti organici), la revisione della

9 normativa sui fertilizzanti e l introduzione del "compost di qualità" e "digestato di qualità", determina l utilità di attivare tavoli di lavoro e confronto con gli operatori ed i consorzi della filiera del rifiuto organico e del compostaggio, anche al fine di agevolare concretamente la collocazione del materiale ottenuto. Va infine nuovamente ricordato che, poiché il codice dell ambiente precisa che occorrerà realizzare l autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, la valutazione dei fabbisogni sarà fortemente correlata con le valutazioni del Piano per la gestione dei rifiuti speciali. Nel Programma di Gestione Rifiuti dovrà essere effettuata un attenta analisi dei costi di gestione per le diverse tipologie impiantistiche di recupero e smaltimento, adeguatamente comparate a quelle di altre realtà regionali, individuando eventuali "range" ottimali di applicazione. Tale analisi sarà funzionale alla valutazione della congruità delle tariffe applicate, al fine di garantire le migliori condizioni per il cittadino, nell ambito del criterio del libero mercato. Infatti, il superamento del rigido concetto di "bacinizzazione" provinciale nello smaltimento dei rifiuti urbani, consente di alimentare un virtuoso processo "competitivo" tra operatori che, a tendere, porterà a livelli di efficienza e qualità sempre maggiori, oltre alla conseguente riduzione dei costi a carico del cittadino. Al fine di rendere il Programma pienamente attuabile ai diversi livelli istituzionali e territoriali, esso sarà accompagnato da un pacchetto di strumenti attuativi di diversa natura: economico-finanziari: iniziative atte a finanziare le migliori azioni regionali e locali coerenti con gli obiettivi del Piano; razionalizzazione delle risorse disponibili, come la migliore ripartizione della quota spettante alle Province della tassa conferimento in discarica (ecotassa); tecnici: applicazione delle metodologie LCA (Life Cycle Assessment) ai diversi scenari di piano, analizzando gli impatti ambientali legati ad esempio al fase di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento finale, con l obbiettivo di meglio identificare ed ottimizzare le modalità di gestione più efficienti dal punto di vista ambientale; autorizzativi: la componente amministrativa è particolarmente importante per garantire la migliore diffusione delle soluzioni tecnologiche disponibili, garantendo nel contempo tempistiche certe e omogeneità territoriale; governance: definizione di accordi, intese, programmi a livello locale con stakeholder finalizzati alla riduzione dei rifiuti, alla realizzazione di impianti innovativi ; delle linee guida per la redazione dei capitolati di appalto per la raccolta dei rifiuti, al fine di concretizzare il principio di prossimità del recupero e dello smaltimento; accompagnamento alla policy: è opportuno che Regione si rivolga anche ai singoli cittadini, attraverso il richiamo al cambiamento degli stili di vita, per il quale è fondamentale prevedere azioni di informazione, educazione e comunicazione; Green Economy: rivolta anche alle imprese lombarde che operano nella gestione dei rifiuti, con apertura di nuove filiere produttive di nicchia e qualità, di innovazione tecnologica con azioni virtuose di riduzione e consumo consapevole; politiche comunitarie legate al Pacchetto Clima, cosiddette : permetterà di stimolare le migliori sinergie tra settori e ambiti per il contenimento delle emissioni climalteranti, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili. Venendo ora alla gestione dei rifiuti speciali, occorre ricordare che essa, diversamente dai rifiuti urbani, non è soggetta al principio di autosufficienza di smaltimento all interno di ambiti territoriali ottimali, in quanto segue regole di libero mercato. Pertanto non è prevista una pianificazione che abbia gli stessi obiettivi di copertura del fabbisogno ma verranno affrontate tematiche legate piuttosto all analisi dettagliata dello stato di fatto e dei trend storici, dei flussi e degli scenari di produzione futuri, concentrandosi su alcune tipologie

10 particolari di rifiuti e analizzando eventuali nuove necessità impiantistiche rispetto alle diverse categorie di rifiuti. Nel piano degli speciali verranno analizzati i flussi di rifiuti al fine di favorire il più possibile raccolte separate con lo scopo di massimizzare il recupero di materie e di energia e limitare lo smaltimento in discarica. Per quanto riguarda lo scenario relativo alla produzione, la Lombardia, da sola, produce circa il 20% dei rifiuti speciali non pericolosi e il 30% di quelli pericolosi su scala nazionale. La produzione totale di rifiuti speciali della Lombardia si attesta oltre 22,5 milioni di tonnellate segnando una notevole distanza dalla situazione delle altre Regioni; si ricorda che i rifiuti urbani assommano a circa 5 milioni di tonnellate. Si tratta di una consistente quantità di rifiuti, delle tipologie più svariate, che trovano collocazione in impianti collocati all interno e fuori della regione. A livello normativo, l evoluzione recente è stata densa di novità e continue modifiche, soprattutto per quanto riguarda il regime delle MPS (materie prime secondarie, ovvero i "prodotti" che vengono sottratti al regime dei rifiuti) e della tracciabilità dei rifiuti (passaggio da MUD a SISTRI etc.). Il Piano per la gestione dei rifiuti speciali dovrà occuparsi di analizzare lo stato di fatto, con il censimento delle autorizzazioni in procedura ordinaria e semplificata; una valutazione innovativa e più approfondita del passato dovrà essere effettuata integrando le informazioni contenute nei database esistenti (MUD, ORSO, elenchi presso le Province), anche alla luce delle successive esenzioni dalla compilazione del MUD introdotte a partire dal Per alcune tipologie che necessitano di una particolare attenzione (es. amianto, car fluff, rifiuti da impianti di trattamento di rifiuti urbani) verranno fornite linee guida tecnologiche e informazioni sulle migliori metodologie di smaltimento al fine di contribuire al rispetto dei principi di prossimità ed efficienza. Il documento di programmazione per la gestione dei rifiuti speciali dovrà avere come obiettivi principali la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti speciali prodotti, favorire la possibilità di riutilizzo della materia nonché la verifica della compatibilità ambientale degli impianti adibiti al trattamento dei rifiuti. Anche nel caso dei rifiuti speciali verranno analizzati i flussi per comprenderne l import - export da e verso altre regioni e per favorire la realizzazione di impianti idonei al trattamento dei rifiuti speciali in prossimità delle aree in cui vengono maggiormente prodotti. Per quanto riguarda le particolari tipologie di rifiuti, l atto di indirizzi fa riferimento alle seguenti: PCB (Policlorobifenili): ai sensi del d.lgs. 209/1999 vige l obbligo di decontaminazione e smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB, secondo varie scadenze temporali; verrà aggiornato il "Programma regionale per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB", approvato con DCR 993/2004, sulla base delle informazioni aggiornate disponibili. Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto: il PRAL e la l.r. 17/2003 aveva come obiettivo il censimento dell amianto presente negli edifici, la rimozione dell amianto sull intero territorio regionale entro il 2015 a carico dei proprietari e lo smaltimento in impianti autorizzati. Si stima che in Lombardia siano ancora in opera almeno 2,8-3,5 milioni di mq di coperture in cemento-amianto (corrispondenti a circa 100 km quadrati di superficie a tetto). Considerando che attualmente in Lombardia non vi sono disponibilità impiantistiche sufficienti a ritirare tali tipologie di rifiuti che vengono esportate all estero, la sezione sui rifiuti speciali del P.R.G.R. si prefiggerà l obiettivo di indicare le linee guida tecniche per incentivare la realizzazione di impianti innovativi per l inertizzazione ed il successivo recupero di tali materiali, che potranno affiancare gli impianti di smaltimento tradizionale. Tuttavia, a

11 fronte dei necessari tempi connessi alla realizzare e sperimentazione di impianti innovativi, nel transitorio si ritiene necessario procedere alla messa in sicurezza di questi materiali rimossi, mediante il deposito in discariche dedicate e controllate. Fanghi di depurazione: la produzione totale assomma a circa tonnellate/anno il cui trattamento è correlato a quello della possibilità di riutilizzo in agricoltura. La dgr VIII/9953 ha adottato una nuova politica volta ad annullare completamente entro 4 anni la possibilità di conferire in agricoltura i fanghi di depurazione. Il recente annullamento di tale provvedimento, da parte del TAR Lombardia apre nuovi scenari di valutazione, valutando destini alternativi legati anche al recupero energetico. car-fluff: ossia la parte non metallica dei veicoli rottamati che rappresenta circa il 25% del suo peso totale e viene avviato a frantumazione; le difficoltà nel suo smaltimento ha portato a una situazione di semi paralisi dell intera filiera di settore. Attualmente in Lombardia c è una forte carenza impiantistica per il trattamento di questi rifiuti speciali. Verrà analizzata la produzione lombarda e saranno delineati gli indirizzi per la sua gestione. Rifiuti sanitari: il P.R.G.R. monitorerà e valuterà i flussi di produzione e la dislocazione degli impianti di trattamento finale ai fini della verifica delle capacità impiantistiche e della possibile gestione "a rete" delle situazioni di emergenza nello smaltimento, deposito temporaneo, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di tali rifiuti, prodotti nelle strutture pubbliche e che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca. Rifiuti inerti: ingenti ed in costante aumento (nell ordine del milione di tonnellate prodotte ogni anno a livello regionale). La normativa comunitaria impone che entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale sarà aumentata del 70% in termini di peso. Una rilevante riduzione dell utilizzo delle materie prime di cava può essere conseguita mediante il riutilizzo dei materiali di demolizione e delle terre e rocce da scavo ritenute idonee, al fine di una loro valorizzazione quali materiali da costruzione o per la realizzazione di rilevati. Verrà pertanto favorito il recupero di tali materiali incentivando impianti di lavorazione di materiali inerti da riciclaggio, anche negli ambiti estrattivi, a vantaggio di una minor cavazione. I flussi di materiale recuperabile contribuiranno ad integrare la definizione del fabbisogno di materiale evidenziato dai Piani cave provinciali. A tal proposito occorre anche ricordare che, a causa delle specifiche esenzioni dall obbligo di compilazione MUD per i produttori di questo tipo di rifiuti, il monitoraggio dei flussi dovrà essere condotto mediante uno specifico incrocio dati con gli impianti di destino. Il piano si occuperà di far emergere i quantitativi reali prodotti mediante questa analisi approfondita, e di specificare mediante linee guida, le modalità per la minimizzazione della loro produzione, favorendo successivamente il loro recupero/riutilizzo. Pneumatici : verranno monitorati i flussi prodotti verificando, in percentuale, quale sia il destino come recupero o come smaltimento. Rifiuti derivanti da trattamento dei rifiuti urbani: in base alla nuova normativa statale, occorre realizzare l autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento. Bisogna dunque analizzare il destino degli scarti provenienti dai numerosi impianti di selezione, stabilizzazione e trattamento meccanico-biologico dei rifiuti. il P.R.G.R. dovrà indicare la produzione attuale, la capacità impiantistica autorizzata ed il fabbisogno residuo privilegiando anche in questo caso l ottica della minimizzazione e ove non fosse possibile favorendo il recupero di materia e di energia. Ceneri leggere (fly ash) e scorte decadenti da termovalorizzatori: il sistema impiantistico regionale prevede l utilizzo di 13 termovalorizzatori per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati e per i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani. Il 36% circa dei rifiuti

12 lombardi vengono destinati a questi impianti, da cui decadono rifiuti speciali che si apprestano ad un ulteriore recupero di materia. L incenerimento dei rifiuti, oltre alle emissioni gassose, produce anche residui solidi costituiti da scorie o ceneri pesanti, (circa il 20% dei rifiuti in ingresso) e ceneri leggere o volanti (circa il 6% dei rifiuti in ingresso). Da scorie e ceneri leggere è possibile estrarre e recuperare metalli quali alluminio, ferro e zinco che, successivamente a trattamenti con opportune tecnologie, è possibile utilizzare come sottofondi stradali, componenti per calcestruzzo o per materiale ceramico, cemento o coperture per discariche; verranno dunque approfonditi gli aspetti normativi e tecnologici per il loro trattamento, per il conseguimento e l ottimizzazione del recupero mediante le migliori tecnologie disponibili. Il presente Atto contiene indirizzi anche relativamente al Piano regionale di bonifica delle aree inquinate, partendo da quanto statuito dal d.lgs. 152/2006 che ha introdotto la possibilità di valutare la pericolosità dell inquinamento di un sito contaminato tramite l analisi di rischio sanitaria ed ha sancito l obbligo di bonifica per il soggetto responsabile. Si ricorda che le terre dei siti da bonificare sono classificate come rifiuti "speciali" a cui sono attribuiti specifici codici CER; qualora le stesse debbano essere rimosse e inviate a smaltimento trovano come principale collocazione la discarica per rifiuti speciali. Occorre altresì tenere come riferimenti normativi nazionali la legge 441/1987 che disciplina le azioni per la bonifica delle aree inquinate e, pur non prevedendo una definizione del concetto di area inquinata e non fornendo indicazioni sui criteri di valutazione del rischio, ha stabilito che le Regioni approvino il Piano per la bonifica delle aree inquinate individuando l ordine di priorità degli interventi; i siti da bonificare e le caratteristiche generali degli inquinanti presenti; i soggetti cui compete l intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza; le modalità per l intervento di bonifica e risanamento ambientale; le modalità di smaltimento dei materiali da asportare nonché le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell ambiente. Tali disposizioni saranno poi sviluppate dalla normativa successiva (D.M. Ambiente 16/05/1989 e D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) e in particolare dal D.lgs. 152/2006 che, tra l altro, ha previsto che la decorrenza dell obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all entrata in vigore della parte quarta del decreto medesimo sia determinata dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine. La normativa regionale (l.r. 26/2003) prevede l emanazione di procedure e regolamenti per la predisposizione di progetti di bonifica e di gestione del rischio, per la promozione di azioni volte a favorire la realizzazione degli interventi di bonifica, di ripristino e di riqualificazione ambientale dei siti inquinati, a carico dei privati; nonché per la concessione di contributi finanziari ai comuni che intervengono d ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica. Infatti con la l.r. 30/2006 sono state trasferite alle amministrazioni comunali le funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati, per favorire lo snellimento delle procedure, l efficacia e l efficienza del procedimento, l economicità dell azione amministrativa. La l.r. 10/2009 ha introdotto il ricorso agli accordi di programma per la bonifica e riqualificazione delle aree interessate, evidenziando che gli interventi di bonifica possono essere scomputati dagli oneri di urbanizzazione secondaria. Il piano regionale di bonifica delle aree contaminate è dunque lo strumento funzionale di programmazione e pianificazione degli interventi con cui la regione individua i siti per i quali intervenire prioritariamente con interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente e le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale nonché l ordine di priorità degli interventi.

13 Il Piano di bonifica della aree contaminate, approvato con dgr 66818/1995 e modificato con dcr 958/2004 e con dcr 70/2008, individua le priorità di intervento tra i siti inseriti nei programmi di intervento a breve e medio termine di cui al primo piano regionale che non sono ancora interessati da un attività di bonifica; i siti inseriti nell Anagrafe regionale di cui all art. 17 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471, e dell art. 251 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per cui è stata riconosciuta una priorità d azione per l esistenza di particolari rischi sanitari ed ambientali; nonché i siti di interesse nazionale ricadenti nel territorio lombardo. Sono previsti altresì periodici aggiornamenti ed integrazioni, in funzione delle criticità che dovessero emergere anche a seguito degli ulteriori accertamenti svolti sui siti e della documentazione disponibile agli atti della Regione necessaria per stabilire le priorità di intervento. L analisi dello stato delle bonifiche dei siti contaminati è effettuata in base alle informazioni raccolte nell Anagrafe dei siti da bonificare. I siti contaminati sono suddivisi in base alla competenza amministrativa del procedimento; sul territorio lombardo sono stati riconosciuti 7 siti inquinati di interesse nazionale (Aree ex-falck di Sesto San Giovanni (MI), Bovisa- Gasometri in Comune di Milano, Brescia/Caffaro che interessa i Comuni di Brescia, Passirano e Castegnato, Polo chimico di Rodano e Pioltello (MI), Laghi di Mantova e Polo Chimico (Mn), ex-fibronit di Broni (PV) e cascina Gazzera di Cerro al Lambro (MI), le cui procedure tecnico-amministrative sono in capo al Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare). Regione Lombardia gestisce direttamente i procedimenti amministrativi per 49 siti che presentano problematiche di contaminazione che interessano il territorio di più comuni; di questi, 32 sono già classificati come contaminati, mentre 17 sono siti potenzialmente contaminati. Alle amministrazioni comunali spettano le competenze per i restanti procedimenti di bonifica che insistono su un solo territorio comunale. L Anagrafe regionale include, inoltre, l elenco dei siti già bonificati, circa 1092 siti per i quali è già stato concluso positivamente l iter procedimentale di bonifica. Infine, sono circa 93 i siti contaminati che, dal 2000 a oggi, hanno ricevuto finanziamenti da Regione Lombardia per l avvio degli interventi di bonifica; di questi, risultano attualmente bonificati 34 siti. I siti finanziati comprendono sia aree di proprietà pubblica che siti per i quali l amministrazione procede in sostituzione e in danno ai soggetti responsabili inadempienti. Oltre all attività "ordinaria" di gestione dei procedimenti di bonifica, l attività regionale comprende ulteriori attività atte a favorire lo sviluppo degli interventi di risanamento ambientale. L obiettivo primario è l individuazione delle principali criticità presenti sul territorio lombardo e il conseguente risanamento delle stesse sia attraverso la promozione di interventi privati, che ricorrendo a finanziamenti pubblici in sostituzione e in danno ai soggetti inadempienti. Questo obiettivo generale si declina nelle seguenti finalità: Definizione delle priorità di intervento e pianificazione economico-finanziaria, effettuata partendo dai dati disponibili da Anagrafe e SISCO, in base a valutazione qualitativa del potenziale di rischio. Sviluppo dell azione regionale per la gestione dei procedimenti di bonifica, mediante gestione diretta da parte di Regione dei procedimenti per i siti di competenze regionale; supporto nella gestione dei siti da bonificare di interesse nazionale (SIN); supporto tecnico-amministrativo ai comuni ed enti locali. Recupero e riqualificazione delle aree contaminate dismesse anche mediante la successiva valorizzazione delle aree per una riqualificazione urbanistica.

14 Gestione dei rifiuti prodotti nel corso degli interventi di bonifica prevedendo la possibilità di recuperare o smaltire i rifiuti provenienti dai siti contaminati in idonei poli autorizzati da individuarsi nei piani provinciali nell ambito delle aree idonee alla localizzazione degli impianti individuate nelle cartografie di piano. Gestione delle problematiche di inquinamento diffuso contraddistinto da rilevanti estensioni territoriali e da assenza di sorgenti di contaminazione "puntuale" chiaramente individuabili e spesso associato a contaminazioni pregresse, dovute ad attività produttive o comunque antropiche, protratte per decenni e non direttamente riconducibili alle originarie sorgenti di contaminazione. A sostegno dell attuazione del Piano regionale delle Bonifiche, sono stati individuati i seguenti strumenti: sviluppo e gestione di strumenti conoscitivi organici: gestione informatica dei procedimenti in atto, con l individuazione dei responsabili dei procedimenti, attraverso integrazione di informazioni amministrative e più propriamente tecniche; attività di legislazione e regolamentazione/linee guida attraverso il coordinamento di un tavolo permanente di confronto con province, enti tecnici e di controllo e comuni. programmazione economica finanziaria degli interventi: la Regione nel Piano di Bonifica definisce le modalità di attuazione delle procedure per l erogazione di finanziamenti a favore dei comuni per interventi in aree contaminate di proprietà pubblica ovvero in aree private in sostituzione e in danno al soggetto responsabile inadempiente, nel rispetto delle priorità di intervento definite dal Piano medesimo. Sarà valutata la possibilità di creare un "fondo regionale" per i siti orfani, da alimentare con risorse derivanti da valorizzazione delle aree dismesse e da azioni di rivalsa avviate nei confronti dei soggetti responsabili dell inquinamento. marketing territoriale, da inserirsi all interno del piano di bonifica, per agevolare la riqualificazione delle aree e il loro reinserimento nel contesto urbanistico-territoriale, sociale ed economico in funzione della loro naturale vocazione. programmazione degli interventi per la definizione dei plume inquinamenti delle acque sotterranee e l individuazione delle potenziali sorgenti con l individuazione, in collaborazione con ARPA e Province, di programmi di monitoraggio. predisposizione di linee guida per la gestione di casi di inquinamento diffuso. Promozione di attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie anche mediante accordo con partners qualificati del mondo della ricerca e con gli enti pubblici interessati. Armonizzazione delle procedure di bonifica con le altre normative in materia di ambiente (procedure di VIA, impianti IPPC, gestione dei rifiuti, tutela delle risorse idriche, ecc.) e urbanistica. Per quanto riguarda il monitoraggio della produzione e del destino dei rifiuti, l introduzione dell applicativo CGR-WEB (database georeferenziato di tutti gli impianti rifiuti autorizzati) e dell obbligo per tutti gli impianti di compilare la scheda ORSO (Osservatorio rifiuti sovra regionale) con cadenza trimestrale per i dati di input ed output, ed annuale per le informazioni riassuntive, ha fatto sì che sia disponibile una database aggiornato in tempo reale con una serie di informazioni utili alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di piano. In questo caso le province, attraverso gli Osservatori Provinciali Rifiuti, svolgeranno una funzione chiave nel coordinamento e l analisi di questi dati, unitamente alla sezione regionale del Catasto Rifiuti. Con l entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) a livello statale, l obbiettivo fondamentale è quello di rendere interoperabile i sistemi regionali esistenti (CGR-WEB, ORSO) al sistema nazionale. Parallelamente, si sta anche sperimentando l implementazione

15 del sistema regionale SITT (sistema informativo trasporti transfrontalieri) dedicato alla tracciabilità del trasporto rifiuti speciali attraverso il territorio verso l estero. Il Rapporto Ambientale di VAS deve contenere il progetto del sistema di monitoraggio con i relativi indicatori. Nella fase di gestione e di monitoraggio VAS verrà quindi assicurato il controllo degli impatti significativi sull ambiente derivanti dall attuazione del P.R.G.R. approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive. Per quanto attiene al monitoraggio del Piano regionale bonifiche, esso non sarà esclusivamente di tipo quantitativo (numero di procedimenti conclusi) ma si configurerà come una supervisione dello stato "qualitativo" degli interventi di riqualificazione delle aree degradate, delle risorse (suolo e acque sotterranee) restituite agli usi legittimi e della corretta gestione del ciclo dei rifiuti. Il monitoraggio VAS assicurerà il controllo degli impatti significativi sull ambiente derivanti dall attuazione del Piano bonifiche approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate verrà data adeguata informazione sui siti web dell autorità competente e dell autorità procedente in tema di VAS. Da quindi lettura di un testo, di seguito integralmente riportato, che potrebbe tradursi in una proposta di risoluzione al Consiglio. Si coglie l'occasione dell approvazione dell Atto di indirizzo per il Consiglio regionale - comma 3 art. 19 della 1.r. 12 dicembre 2003 n 26 - in materia di programmazione della gestione dei rifiuti, così come proposto su iniziativa del Presidente della Giunta, per richiamare il fatto che in materia di bonifiche del suolo va segnalata la necessità di armonizzare la specifica legislazione (Titolo V della parte quarta del dlgs 152/06) con la restante Parte del decreto specificatamente dedicata ai rifiuti. Infatti mentre il testo del dlgs relativamente alla gestione dei rifiuti è stato aggiornato dal dlgs 205/2010 quale recepimento della direttiva 2008/98/CE, la parte sulle bonifiche (Titolo V) è rimasta inalterata e, al momento, per taluni interventi di rilevanza strategica regionale, si vengono a creare situazioni discrasiche di non poco conto. Stiamo parlando, per esemplificare e specificare oltre gli asettici riferimenti di legge, dei cosiddetti "materiali di riporto storico" aventi origine antropica spesso presenti nel suolo a fronte di un uso tecnico che in passato non era per forza di cose regolamentato. Ciò vale sia quando detta matrice non sia contaminata e, una volta scavata, venga riutilizzata nel medesimo sito o in altro luogo, sia quando - ancorché non scavata ma rimanendo in situ - tale matrice faccia parte di un sito contaminato e quindi sottoposto nella sua interezza alle procedure di legge di accertamento e bonifica. Del resto già il d.m. 471/1999, qualificando il materiale di riporto come autonoma matrice ambientale costituente il suolo ed il sottosuolo alla stregua del terreno naturale, lo escludeva dalla disciplina dei rifiuti e lo assoggettava, sempre che contaminato, alla ordinaria procedura di "bonifica" dei suoli. Inequivoci, in tal senso, da un lato l'art. 4, comma 4, del citato d.m. 471/99, (che nei fatti non risulta abrogato e quindi ancora vigente) secondo cui "gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di un sito inquinato devono privilegiare il ricorso a tecniche che favoriscono la riduzione della movimentazione, il trattamento nel sito e il riutilizzo del suolo, del sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti a bonifica" e, dall'altro, gli allegati I e Il al medesimo d.m. in cui vengono disciplinati i criteri di "caratterizzazione" (in quanto matrice ambientale e quindi da sottoporre a bonifica) dei materiali di riporto presenti nei siti inquinati.

16 Il sopraggiungere del dlgs 152/06, norma di rango superiore, anche se non modifica lo spirito ed il dato letterale della disciplina sopra citata, nei fatti ha creato non pochi problemi interpretativi con conseguenze pratiche per cui: tutti i materiali di riporto sono considerati rifiuti; la porzione di terreno che ingloba tali materiali è anch'essa considerata rifiuto e deve essere sottoposta a trattamento e/o a smaltimento; la gestione di tali materiali e del terreno che li ingloba è sottoposta agli accertamenti tecnico-analitici ed alle procedure autorizzative e gestionali previste dalla normativa per i rifiuti; paradossalmente stiamo giungendo ad una conclusione inaspettata ed indesiderata, contraria agli obiettivi della direttiva comunitaria 2008/98/CE che impone quale principio cardine quello della prevenzione della produzione dei rifiuti e quindi richiede, per una sua esatta attuazione, che, in assenza di potenziali effetti dannosi per l'ambiente, come in questo caso, le sostanze e oggetti che non abbiano le caratteristiche dei rifiuto non debbano essere considerati tali. Invece qui si sta andando nella direzione che qualunque attività di scavo nel settore edile per la realizzazione di opere e di infrastrutture pubbliche e private (trovare riporti storici nel nostro suolo è cosa assai frequente e probabile) si trasformi in un'attività che genera immense quantità di rifiuti da gestire ai fini di un inutile trattamento di recupero o peggio ancora, da smaltire in discarica. Per le ragioni sopra esposte e al fine di consentire una piena attuazione del principio di prevenzione dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE nelle attività connesse alla realizzazione di opere e infrastrutture, sia pubbliche che private, si chiede al Consiglio regionale di esprimersi in un atto di indirizzo in cui si impegni la giunta regionale a trovare le forme opportune per far approvare una norma di legge di rango adeguato, che costituisca interpretazione autentica, che confermi che nel più ampio concetto di "terreno", suolo e sottosuolo debba ricomprendersi anche la matrice materiale di riporto storico e ciò sia quando detta matrice non sia contaminata e, una volta escavata, venga utilizzata nel medesimo sito (art. 185, comma 1, lett. C)), sia quando sia contaminata ma non venga scavata rimanendo in situ, fermo restando l'assoggettamento alla disciplina delle bonifiche (art. 185, comma 1, lett. b)), sia, infine, quando, una volta escavata, se ne debba valutare l'eventuale utilizzazione anche al di fuori del sito in cui sia stata escavata (art. 185, comma 4). Su quest ultimo aspetto, spiega infine, già a livello nazionale sono in corso attivazioni per far sì che l Unione europea adegui la normativa nel senso sopra detto. Approfittando della presenza dei tecnici della direzione competente, chiede delucidazioni su umido, fanghi da depurazione ed essicazione delle ceneri degli scarti. La dott.ssa COZZI risponde che sul compost si intende intervenire sia con indirizzi per migliorare la raccolta differenziata, sia, in sinergia con il consorzio compostatori, al fine di individuare una rete di distribuzione. Sui fanghi, è stato attivato un gruppo di lavoro che valuti quali siano le migliori soluzioni di smaltimento. Infine, per quanto riguarda le scorie da ceneri, si stanno valutando i primi risultati degli impianti sperimentali. Il consigliere BETTONI concorda che occorra migliorare la qualità del compost e cita un caso in provincia di Mantova dove è stato necessario l intervento della Procura della Repubblica. Il consigliere COSTANZO osserva che molte province non hanno ancora raggiunto gli standard di raccolta differenziata; questa questione rappresenta una delle principali criticità, assieme al nodo dei rifiuti speciali e dell individuazione dei siti. Chiede quindi la possibilità di fare precedere il dibattito da alcune audizioni. Il consigliere SOLA si associa alla richiesta.

17 Anche il consigliere COLLA concorda su tale richiesta e chiede di prendere in considerazione anche il principio di virtuosità in base al quale nei comuni dove la raccolta differenziata raggiunge un ottimo livello di diffusione non andrebbero localizzati impianti inceneritori. Il Presidente GIAMMARIO invita a fare pervenire l elenco dei soggetti da audire e, non essendovi altri argomenti da trattare, ringrazia tutti gli intervenuti e chiude i lavori alle ore Hanno partecipato alla seduta i seguenti Consiglieri componenti della Commissione: Vice Presidente Angelo GIAMMARIO PDL Il Popolo della Libertà 15 Consigliere Segretario Valerio BETTONI U.D.C. 2 Cesare BOSSETTI Lega Lombarda Lega Nord Padania 5 Claudio BOTTARI Lega Lombarda Lega Nord Padania 5 Giulio CAVALLI Sinistra Ecologia Libertà 2 Arianna CAVICCHIOLI Partito Democratico della Lombardia 5 Giuseppe CIVATI Partito Democratico della Lombardia 5 Angelo COSTANZO Partito Democratico della Lombardia 4 Gianbattista FERRARI Partito Democratico della Lombardia 4 Francesco PATITUCCI Italia dei Valori 2 Margherita PERONI PDL Il Popolo della Libertà 14 Gianmarco QUADRINI U.D.C. 2 Gabriele SOLA Italia dei Valori 1 Giuseppe VILLANI Partito Democratico della Lombardia 4 Hanno inoltre partecipato ai lavori della Commissione: - il Dirigente dell Unità Organizzativa Tutela ambientale della D.G. Ambiente, Energia e Reti, Angelo ELEFANTI; - la Responsabile del Supporto giuridico ed istituzionale della D.G. Ambiente, Energia e Reti, Emma LAURELLI; - il Responsabile della Struttura Valutazioni di Impatto Ambientale della D.G. Ambiente, Energia e Reti, Filippo DADONE - il Professional ai Rifiuti, autorizzazioni ambientali e pianificazione territoriale. Raccordi istituzionali e semplificazione della D.G. Territorio e Urbanistica, Maurizio TURCONI; - la Dirigente della Struttura PIANIFICAZIONE DEI RIFIUTI della D.G. Territorio e Urbanistica, Anna COZZI; - la Responsabile della U.O. Attivita tecnico pianificatoria e di programmazione in materia di rifiuti della D.G. Territorio e Urbanistica, Paola Teresa ZERBINATI; - la Dirigente dell Unità Organizzativa Programmazione integrata e valorizzazione dei rifiuti della D.G. Territorio e Urbanistica, Nadia PADOVAN. - Il funzionario del Servizio legislativo e assistenza del Consiglio, Mario DI STEFANO. Risultano assenti alla seduta i seguenti Consiglieri componenti della Commissione: Elisabetta FATUZZO Partito Pensionati Giosuè FROSIO Lega Lombarda Lega Nord Padania Giangiacomo LONGONI Lega Lombarda Lega Nord Padania Il Presidente (Angelo GIAMMARIO) Il Consigliere Segretario (Valerio BETTONI) Allegato: ordine del giorno della seduta. La Responsabile della posizione organizzativa (Livia FERRARI)

18 VI Commissione AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE MERCOLEDI 21/09/2011 Ore: Seduta di Commissione O.D.G. DELLA SEDUTA DI MERCOLEDI 21/09/2011 TRATTAZIONE RELATORE 1 Comunicazioni del Presidente 2 PAR N. 24 Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 Norme in materia di valutazione di impatto ambientale Atto di iniziativa di Giunta Assegnazione: Data scadenza: PDA N. 18 Atto di indirizzi per il Consiglio regionale - comma 3 art. 19 della l.r. 12 dicembre 2003 n 26 in materia di programmazione della gestione dei rifiuti Atto di iniziativa del Presidente della Giunta Assegnazione: REFERENTE BOSSETTI C. REFERENTE GIAMMARIO G.

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