LA GESTIONE DEI DIPENDENTI ALL ESTERO ASPETTI FISCALI, PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI

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1 LA GESTIONE DEI DIPENDENTI ALL ESTERO ASPETTI FISCALI, PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI Luca Valdameri Luca Marvaldi Barbara De Lorenzo Pirola Pennuto Zei & Associati Confindustria Cuneo 19 aprile 2010 CUNEO

2 Agenda Trasferta/trasferimento/distacco - cenni Residenza fiscale e tassazione dei redditi Sanatoria RW per lavoratori espatriati Reg. UE n 883/2004 La base imponibile contributiva Aspetti intercompany Politiche di neutralità fiscale Schede Paese 2

3 Strutture contrattuali - cenni Trasferta: temporanea assegnazione ad una diversa unità produttiva (business trip) Trasferimento: modifica definitiva del luogo di prestazione lavorativa (permanent transfer) Distacco: si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente il lavoratore a disposizione di un altro soggetto per l esecuzione di una determinata attività lavorativa (secondment/assignment short term / long term) 3

4 La residenza fiscale (Art. 2, c. 2 TUIR) Sono considerati fiscalmente residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni) Iscritte nell anagrafe della popolazione residente Hanno in Italia il domicilio (centro vitale degli interessi) Hanno in Italia la residenza (dimora abituale) 4

5 La residenza fiscale Sono criteri alternativi e non concorrenti L'iscrizione all AIRE non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza in Italia Attenzione ai legami familiari e al centro degli interessi patrimoniali e sociali Finanziaria Entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione all AIRE i Comuni confermano all Agenzia delle Entrate che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo, l iscrizione all AIRE è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni 5

6 La residenza fiscale Trasferimento in paesi a fiscalità privilegiata Art. 2, comma 2 bis del TUIR Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria,i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con Decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (precedente versione Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con Decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale ) Si dovrà verificare che lo Stato di trasferimento non sia incluso nella lista dei paesi cd white list (non ancora pubblicata attualmente si continua ad applicare la black list ) Attività di controllo da parte dell Agenzia delle Entrate sempre più frequente, anche tramite verifiche incrociate con autorità estere (es: Francia) 6

7 La residenza fiscale: doppia residenza Diversamente da altri Paesi (per esempio Francia, Svizzera, Germania, UK, etc), in cui è possibile essere considerati residenti anche solo per un periodo dell anno ( split year ), per norma interna italiana un individuo è fiscalmente residente in Italia per l intero anno o non è fiscalmente residente in Italia per l intero anno. Se per norma nazionale una persona si qualifica residente fiscale in due paesi (es: in Italia perché iscritto per più di 183gg all anagrafe e in Spagna perché vive e lavora là per più di 183 gg in un anno), è necessario stabilire la residenza fiscale ai sensi del Trattato contro le doppie imposizioni 7

8 La residenza fiscale ai sensi del Trattato (Art. 4, Modello OCSE) Se la persona fisica, per le normative interne, risulta residente fiscale in entrambi gli Stati, si dovranno considerare i seguenti Fattori (tie breaker): 1)Abitazione permanente 2)Centro degli interessi vitali 3)Luogo di soggiorno abituale 4)Nazionalità 5)Accordo tra gli Stati ATTENZIONE: Ris. Direzione Centrale n. 471/2008. Non si può procedere al tie breaker in corso d anno solo sulla base del Commentario (art. 4, par. 10). E necessario che la possibilità di suddividere la residenza in corso d anno sia espressamente prevista nel testo della Convenzione (solo Germania e Svizzera). 8

9 Residenza Trasferimento da ITA a EE Non residente italiano per l intero periodo di imposta ITA EE gennaio marzo dicembre ottobre ITA EE Residente italiano per l intero periodo di imposta 9

10 Residenza Trasferimento da EE a ITA Residente italiano per l intero periodo di imposta EE ITA gennaio marzo dicembre ottobre EE ITA Non residente italiano per l intero periodo di imposta 10

11 Presupposto impositivo (Art.3, c.1 TUIR) Soggetti fiscalmente residenti in Italia Soggetti fiscalmente non residenti in Italia Tassazione sui redditi ovunque prodotti worldwide taxation Tassazione sui redditi prodotti in Italia reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia 11

12 Reddito di lavoro dipendente Determinazione base imponibile I residenti italiani che lavorano all estero possono essere soggetti ad un regime di quantificazione forfettaria del reddito di lavoro subordinato imponibile (sono esclusi i soggetti in business trip/trasferta) Art. 51, comma 8-bis del TUIR: In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12

13 Retribuzione convenzionale Condizioni Continuità: mancante del carattere della provvisorietà Esclusività: non deve essere limitata ad uno specifico incarico, né deve essere accessoria o strumentale rispetto all attività svolta normalmente in Italia Soggiorno nello Stato estero > 183 gg nell arco 12 mesi: calcolo dei giorni => ferie, festività, riposi settimanali e altri giorni non lavorativi indipendentemente da dove trascorsi Non è correlato al trattamento fiscale vigente nel Paese estero (art. 15 DTT o assenza di tassazione) Trasferte dall estero all Italia: effetto sul regime convenzionale Essa è stabilita sulla base e in misura non inferiore al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, sono suddivise in dodici mensilità e in fasce in relazione alla qualifica e alla specifica posizione del lavoratore 13

14 Retribuzione convenzionale La fascia della retribuzione imponibile è determinata sulla base del raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente, intendendosi per "retribuzione nazionale", il trattamento mensile determinato dividendo per 12 il trattamento del contratto collettivo previsto per il lavoratore, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell indennità estero Gli eventuali benefit assegnati non subiscono un'autonoma tassazione in quanto il loro ammontare è ricompreso forfetariamente nella retribuzione convenzionale Circolare INPS n. 44/2008: compensi variabili non considerati ad inizio d anno nella determinazione della retribuzione annuale Principio di cassa vs correlazione: tassazione bonus non relativi all attività prestata all estero Split payroll 14

15 Retribuzione convenzionale Esempio Quadro Industria Ral Euro Indennità estero Euro Reddito lordo Euro Retribuzione nazionale /12 = Retribuzione convenzionale corrispondente 7.046,15 x 12 = ,80 Dirigente industria Ral Euro Indennità estero Euro Reddito lordo Euro Retribuzione nazionale / 12 = ,33 Retribuzione convenzionale corrispondente ,44 x 12= ,28 retribuzione convenzionale > retribuzione effettiva retribuzione convenzionale < retribuzione effettiva 15

16 Reddito di lavoro dipendente Residente fiscale Retribuzione effettiva Retribuzione convenzionale gennaio ottobre dicembre A) Trasferito all estero da ottobre Retribuzione convenzionale Retribuzione effettiva gennaio marzo gennaio B) Rientrato dall estero a marzo 16

17 Reddito di lavoro dipendente Non residente fiscale Reddito prodotto all estero non è imponibile in Italia Reddito prodotto in Italia è imponibile: retribuzione effettiva gennaio A) Rientrato dall estero ad ottobre ottobre dicembre Reddito prodotto in Italia è imponibile: retribuzione effettiva Reddito prodotto all estero non è imponibile in Italia gennaio marzo B) Trasferito all estero da marzo dicembre 17

18 Adempimenti sostituto di imposta Art. 23, D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973: i soggetti che corrispondono somme e valori di cui all art. 51 del TUIR devono operare all atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti Circolare ministeriale n. 326/1997: l obbligo sussiste anche se le somme ed i valori in questione sono erogati a favore di soggetti che non sono propri dipendenti Art. 23 comma 1-bis DPR 600/1973: i soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all estero (di cui all art. 51, comma 8-bis TUIR), devono in ogni caso operare le relative ritenute fiscali (erogazione della retribuzione dall estero) 18

19 Credito per imposte pagate all estero (Art. 165 TUIR e Circ.28/E/2006, p.39) Comma 1: Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione Limite 1: Reddito tassato due volte x imposta lorda Reddito complessivo Comma 10 (D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 ): Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente Limite 2: Reddito lav. dip. ITA x 100 RAPPORTO Reddito lav. Dip. EST IMPOSTA ESTERA X RAPPORTO = MAX FTC 19

20 Credito di imposta per le imposte versate all estero Modalità recupero credito di imposta Conguaglio datore di lavoro art. 23 DPR 600/73 Dichiarazione dei redditi Modello 730 (solo residenti) Dichiarazione dei redditi Modello Unico PF Documenti da conservare al fine del riconoscimento del credito di imposta in caso di verifica: Distinta da cui risulta il calcolo del credito di imposta ai sensi art. 165 TUIR Copia della dichiarazione dei redditi estera Distinta di versamento delle imposte pagate all estero Certificazione rilasciata dal datore di lavoro Se possibile, certificato di definitività imposta estera 20

21 Anticipo imposte Anticipazione delle imposte dovute dal dipendente da parte dell azienda per far fronte al disagio finanziario che i lavoratori devono subire quale conseguenza della doppia imposizione L azienda si riserva la facoltà di recuperare l anticipazione quando il lavoratore ottiene il credito per le imposte estere L anticipazione delle ritenute deve essere regolata da apposito contratto di finanziamento delle imposte Incapienza del credito di imposta con le imposte finanziate 21

22 Credito di imposta Problematiche Definitività delle imposte: irripetibilità imposta stessa (no in acconto, in via provvisoria e quelle, in genere, per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale) Problema sfasamento temporale nel recupero del credito di imposta Periodo di imposta estero non coincidente con quello italiano Anticipazione delle imposte italiane: benefit? L anticipazione si estingue con il rimborso del credito di imposta per le imposte estere Differenza tra l importo anticipato e l ammontare del credito estero recuperato Cessazione rapporti di lavoro: recupero finanziamenti 22

23 Esempio Ritenute Irpef finanziate Max credito di imposta recuperabile Differenza non recuperata Costo a carico del dipendente: trattenuta al dipendente Costo a carico della società: benefit. Se realizzato in anno ancora in distacco, assorbito dal convenzionale Se realizzato in anno rientro in Italia, benefit da lordizzare in capo al dipendente 23

24 Trattati contro le doppie imposizioni Articolo 15 Modello OCSE: Reddito di lavoro dipendente Principio generale (c. 1): Tassazione nel paese ove si produce il reddito Eccezione (c. 2): Tassazione solo nello stato di residenza se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. ATTENZIONE: COME LEGGONO GLI ALTRI STATI L ART. 15? (Concetto di Economic Employer) 24

25 Investimenti esteri e obblighi dichiarativi (art. 4, DL n. 167/1990) Presupposti per la compilazione del Modulo RW: Residenza fiscale in Italia Possesso di attività finanziarie e patrimoniali detenute all estero il cui valore complessivo (calcolato sommando tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello stato), superi Euro , al dell anno di riferimento Trasferimenti che hanno interessato le attività di cui sopra il cui valore complessivo (calcolato sommando tutti i trasferimenti dall Italia all estero, viceversa e estero su estero) superi Euro nell anno di riferimento Risparmio gestito o amministrato tramite intermediario italiano -> no RW 25

26 Investimenti esteri e obblighi dichiarativi (art. 4, DL n. 167/1990) Sono classificati come investimenti di natura finanziaria, soggetti all obbligo di dichiarazione nel modulo RW, anche le stock options e altri diritti all acquisto o alla sottoscrizione di azioni. L obbligo sussiste solo per i diritti esercitabili o anche per quelli non ancora esercitabili? Le istruzioni al Modulo RW 2010 non distinguono mentre la Circ. 49/E/2009 specifica. Immobili: il valore degli immobili detenuti all estero deve essere indicato nel modulo RW anche se l immobile non produce reddito (es: immobile in Francia tenuto a disposizione). 26

27 Modulo RW - responsabilità Il Modulo RW è contenuto nel Modello Unico Persone Fisiche I dipendenti che presentano il Modello 730 dovranno anche presentare il Modulo RW del Modello UNICO se sono tenuti a tale adempimento. La scadenza ordinaria è prevista per il 30/09/2010. La mancata presentazione del modulo RW è sanzionabile con sanzioni amministrative dal 10% al 50% (in precedenza 5%-25%) dell importo non dichiarato, fin anche con la confisca di beni di pari valore. 27

28 Modulo RW ed espatriati Sanatoria investimenti 2008 Con riferimento al periodo d imposta 2008, il modulo RW doveva essere presentato entro il 30 settembre 2009 o, al più tardi, entro il 29 dicembre Ai lavoratori residenti fiscali in Italia, frontalieri, distaccati o assunti all estero, che detengono c/c all estero sul quale viene accreditata la retribuzione è concessa una proroga per la presentazione del modulo RW relativo al periodo d imposta La stessa proroga è concessa anche alle persone che non lavorano più all estero, o sono pensionati, che però detengono ancora all estero le proprie disponibilità. 28

29 Modulo RW ed espatriati Sanatoria redditi 2008 Termini per presentazione RW Coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2008 (730/09 o Unico 2009) nei termini ordinari possono presentare Unico 2009 integrativo: - entro il 30/04/2010 con sanzione di 21 - entro il 30/09/2010 con sanzione di 25 Coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2008 (730/09 o Unico 2009) nei termini ordinari possono presentare Unico 2009: - entro il 30/04/2010 con sanzione di 21 La sanzione sana anche le imposte dovute sugli interessi derivanti dai c/c, Nel caso il deposito della retribuzione sul c/c estero sia stato convertito in altri investimenti esteri è dovuta una sanzione aggiuntiva del 0,833% o 1% del valore dell investimento estero. 29

30 Aspetti contributivi Principio di carattere generale: principio di territorialità contributiva. Detto principio può essere passibile di eccezioni in presenza di una normativa internazionale di sicurezza sociale Paesi convenzionati: Unione Europea, Svizzera, Corea, Croazia, Israele (scambio di note limitato ai distacchi), ex Jugoslavia, Messico, Turchia Vaticano, Venezuela, Giappone (o/s) Paesi non convenzionati Paesi parzialmente Convenzionati: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Jersey e Altre isole del canale, Principato di Monaco, San Marino, USA, Tunisia, Uruguay 30

31 Aspetti contributivi Unione Europea Regolamento Comunitario n. 883/2004 in vigore dal 01/05/2010 territorialità dell obbligo assicurativo cumulabilità (totalizzazione) dei periodi di assicurazione svolti nei vari Paesi UE esclusività della legislazione applicabile Distacco (art.12): deroga al principio di territorialità che consente al lavoratore di conservare il regime di sicurezza sociale nel paese distaccante Durata distacco: 24 mesi Certificato di copertura previdenziale: A1 Distacco superiore a 24 mesi: ammessa la possibilità di proroghe previo accordo tra le autorità competenti (art. 16). Nel caso sia già stato rilasciato E101 per 12 mesi verrà rilasciato A1 per successivi 12 mesi. 31

32 Aspetti contributivi Unione Europea In caso di attività qualificata autonoma in un paese membro e di attività subordinata nell altro, prevale la legislazione del paese dove viene svolta l attività di lavoro subordinato (art. 13, co. 3 - confronta annex VII del Reg. UE n. 1408/71). Si attendono chiarimenti ufficiali INPS Ai fini del rilascio del certificato A1 per multistate activity, è necessario che l attività sia svolta nel paese membro in misura almeno pari al 25% dell attività lavorativa complessiva (art. 14, co. 8 Reg. 987/2009). Le modalità e le autorità competenti al rilascio del certificato A1 ed eventuali proroghe rimangono quelle individuate ai sensi del Reg. UE n. 1408/71 32

33 Svizzera, Spazio Economico Europeo e cittadini paesi terzi Con riferimento alle relazioni tra membri della UE e la Svizzera, tra UE e paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e nel caso siano coinvolti cittadini di paesi terzi rispetto alla UE, anche se residenti nella UE, continua ad applicarsi il Reg. UE n. 1408/71 Durata distacco (art. 13): 12 mesi, prorogabile per altri 12 mesi Certificati di copertura previdenziale: Mod. E101 e E102 Distacco superiore a 24 mesi (art. 17): accordo tra le autorità competenti. In caso di attività qualificata autonoma in un paese membro e di attività subordinata nell altro, si applicano le disposizione dell annex VII del Reg. UE n. 1408/71. 33

34 Certificato previdenziale Cittadini UE Paese distaccante > UE SEC Svizzera Paese distaccatario v UE A1 E101 E102 E101 E102 SEC E101-E102 E101-E102 E101-E102 Svizzera E101-E102 E101-E102 E101-E102 34

35 Aspetti contributivi Paesi extracomunitari Paesi con i quali esistono accordi di sicurezza sociale Non tutte le convenzione prevedono il distacco (es. Australia e Messico) Durata distacco Totalizzazione Richiesta del certificato previdenziale Autorizzazione ministeriale preventiva al distacco Finché non si ottiene l autorizzazione si deve considerare la trasferta L autorizzazione va richiesta sia che il datore di lavoro sia italiano sia nel caso si tratti di una società estera L autorizzazione può non essere richiesta se il lavoratore si trovava già all estero (ma è da verificare caso per caso) 35

36 Aspetti contributivi Paesi extracomunitari Paesi con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale L art. 1 della Legge 398/1987 prevede l obbligo per i datori di lavoro di effettuare i versamenti in Italia Riduzione di 10 punti (non %) dei contributi IVS a carico del datore di lavoro e, se incapienti, a scalare sugli altri contributi Autorizzazione ministeriale preventiva al distacco Finché non si ottiene l autorizzazione si deve considerare la trasferta L autorizzazione va richiesta sia che il datore di lavoro sia italiano sia nel caso si tratti di una società estera. L autorizzazione può non essere richiesta se il lavoratore si trovava già all estero (ma è da verificare caso per caso) 36

37 Aspetti contributivi Paesi extracomunitari Paesi con i quali esistono accordi di sicurezza sociale parziale L ambito di applicazione della Convenzione è limitato solo ad alcune forme assicurative L imponibile contributivo è così determinato: Relativamente alle assicurazioni oggetto della Convenzione, i contributi sono calcolati sulla base della retribuzione effettiva; Per le assicurazioni non contemplate dalla Convenzione, l imponibile contributivo è determinato sulla base della retribuzione convenzionale di cui alla Legge 398/87 Attenzione al distacco in Brasile (mancato riconoscimento contribuzione in Italia se contributi sono versati anche in Brasile) 37

38 Base imponibile previdenziale Base imponibile previdenziale dovrebbe essere uguale alla base imponibile fiscale (retribuzione convenzionale) (art. 12 L. n. 153/1969: armonizzazione della base imponibile fiscale e contributiva operata dal D.Lgs. n. 314/1997) In paesi convenzionati la base imponibile previdenziale è la retribuzione effettiva (nota del Ministero del lavoro prot del 19/01/2001 e Circ. delle entrate contributive n. 86 del 10/04/2001) Per il Min. Lavoro: la retribuzione convenzionale è ammessa ai fini previdenziali solo nel caso in cui il lavoro è svolto in Paesi con cui non esistono accordi di sicurezza sociale o in caso di accordi parziali (contributi non coperti sono calcolati su convenzionale) 38

39 Base imponibile previdenziale Distacco in Paese EU* Distacco in Paese Convenzionato* Distacco in Paese non Convenzionato Distacco in Paese parzialmente Convenzionato Retribuzione effettiva, art. 51, commi da 1 a 8 del TUIR Non solo la retribuzione erogata dal datore di lavoro italiano ma anche i benefits erogati dalla società estera (ca sa, auto, etc). * Sentenza 2009 Retribuzione effettiva, art. 51, commi da 1 a 8 del TUIR Non solo la retribuzione erogata dal datore di lavoro italiano ma anche i benefits erogati dalla società estera ( casa, auto, etc). * Sentenza 2009 Retribuzione convenzionale Legge 398/1987 Retribuzione effettiva per le assicurazioni oggetto della Convenzione Retribuzione convenzionale Legge 398/1987 per le assicurazioni non contemplate dalla Convenzione Attenzione scambio di informazioni con la società estera Attenzione scambio di informazioni con la società estera Attenzione massimale retributivo 39

40 Aspetti intercompany Riaddebito costi: deducibilità costi del personale Predisposizione di un accordo di servizi (intercompany agreement): regolamentare le modalità di sostenimento e di riaddebito dei costi al fine di fornire un corretto supporto documentale e giustificativo alla deducibilità del costo in capo alla società ricevente il riaddebito. Deve contenere: termini e condizioni del distacco; descrizione delle competenze specifiche del lavoratore distaccato, richieste dalla società distaccataria per soddisfare particolari esigenze organizzative e operative della stessa; descrizione della composizione effettiva del costo riaddebitato (elementi retributivi e relativi oneri sociali, eventuale mark-up); descrizione delle modalità di determinazione del costo riaddebitato (modalità di imputazione dei costi, periodicità delle rifatturazioni, eccetera); eventuale cost-sharing agreement 40

41 Aspetti intercompany Regime IVA: non è da intendere rilevante ai fini dell imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo Società distaccataria: registrazione tra i costi del personale 41

42 Politiche di neutralità fiscale Laissez faire Responsabilità di adempiere agli obblighi fiscali nel paese di distacco lasciata al dipendente (utilizzato in assenza di imposte dovute nel paese di provenienza, ovvero in caso di distacchi in paesi in via di sviluppo rischi collegati). No gestioni ad personam Assistenza negli aspetti fiscali italiani ed esteri al fine di evitare mancato pagamento imposte estere (sanzioni penali, danno di immagine per la società, etc.) 42

43 Politiche di neutralità fiscale Tax protection il dipendente riceve il rimborso della differenza tra le imposte effettivamente pagate (in host e/o in home country) e l imposta che avrebbe pagato in assenza di distacco (cd. hypotethical tax ). Il rimborso avviene dopo la chiusura dell anno fiscale. Nel caso le imposte effettivamente pagate siano inferiori all hypotethical tax il beneficio spetta al dipendente 43

44 Politiche di neutralità fiscale Tax equalization Il dipendente non deve trarre alcun vantaggio ne subire alcun detrimento a seguito del distacco all estero la retribuzione del dipendente (RAL + incentivi) viene ridotta di un ammontare pari alle imposte che avrebbe pagato in assenza di distacco ( hypotethical tax ). Nel caso le imposte effettivamente pagate siano inferiori all hypotethical tax il beneficio spetta all azienda L importo trattenuto di hypotax viene utilizzato dall azienda per pagare le imposte all estero 44

45 Stranieri in Italia - cenni Aspetti immigrazione Aspetti amministrativi e contrattuali (libro unico, contratto di distacco) Aspetti fiscali (residenza fiscale, applicazione trattati, predisposizione dichiarazione dei redditi, applicazione ritenute società italiana su benefit in natura) Aspetti previdenziali (certificato di copertura previdenziale, rappresentanza previdenziale per dipendenti provenienti da Stati senza accordo o con accordo parziale) Aspetti intercompany (gestione costi) 45

46 CINA Periodo di imposta Soggiorno < 90 giorni Soggiorno > 90 giorni ma < 1 anno Soggiorno < 183 giorni Soggiorno > 1 anno ma < 5 anni non domiciliati Soggiorno > 5 anni - domiciliati Anno solare: 1 gennaio 31 dicembre Il reddito di lavoro dipendente non è soggetto ad imposte in Cina se non è erogato da un soggetto ivi residente o alla stessa riaddebitata Il reddito di lavoro dipendente relativo all attività prestata in Cina è ivi imponibile (indipendentemente dal soggetto che lo eroga) Articolo 15, comma 2 DTT Sono equiparabili ai non residenti fiscali (soggetti agli obblighi fiscali cinesi solo con riferimento ai redditi prodotti in Cina). Si applica il principio della worldwide taxation, il lavoratore sarà soggetto ad imposte in Cina per il reddito ovunque prodotto (anche sui redditi personali) a partire dal sesto anno 46

47 CINA Il reddito di lavoro subordinato prodotto in Cina è soggetto a ritenute fiscali mensili. La società cinese è sostituto d imposta. Le ritenute sono dichiarate e versate tramite dichiarazione dei redditi mensili (con conguaglio a fine anno). E prevista la presentazione di una dichiarazione dei redditi annuale da presentarsi entro il 31 marzo L obbligo di sostituzione in capo alla società cinese sussiste anche se si tratta di società distaccataria = non legal employer. Nel caso di lavoratore dipendente, il sistema fiscale cinese prevede una lordizzazione della retribuzione netta mensile ad opera del datore di lavoro cinese e, successivamente, l applicazione dell aliquota d imposta sull importo lordo. 47

48 CINA Nel processo di lordizzazione sono applicate deduzioni forfettarie in funzione dell importo del reddito mensile e una deduzione fissa di RMB La maggior parte delle multinazionali applica l approccio della retribuzione netta garantita da lordizzare. Costituiscono reddito di lavoro imponibile tutti gli elementi della retribuzione, compresi i contributi previdenziali (e il TFR) a carico del datore di lavoro. I contributi c/dipendente non sono deducibili. Eccezione: i contributi obbligatori esteri c/azienda possono essere non imponibili se non vengono riaddebitati alla PRC e dedotti ai fini della corporate tax. Non sono previste particolari agevolazioni o regime fiscali speciale per gli stranieri che lavorano temporaneamente in PRC (non oltre 5 anni). 48

49 CINA Alcuni benefit possono essere erogati esenti da imposta: - Spese di trasferimento i costi del trasporto del lavoratore (non per i famigliari), - Rimborso spese scolastiche per i figli se erogato in misura ragionevole - Rimborso spese per l alloggio se erogato in misura ragionevole - Contributi pensionistici e sanitari c/azienda se obbligatori per legge nel paese estero e non riaddebitati e non dedotti come costi ai fini della corporate tax cinese Le autorità regionali hanno ampia autonomia interpretativa della legge nazionale Non ci sono contributi previdenziali in Cina 49

50 Periodo di imposta INDIA 1 aprile 31 marzo Residenza Resident but not Ordinarly Resident (RNOR) E considerato residente il soggetto presente in India per un periodo > 183 giorni oppure presente per almeno 60 giorni durante l anno fiscale e 365 negli ultimi 4 anni Soggetto non residente per 9 dei 10 anni fiscali ovvero presente per meno di 730 giorni negli ultimi 7 anni fiscali Presenza < 90 giorni Tassazione Il reddito di lavoro dipendente non è soggetto ad imposte in India Soggetti residenti: tassati in base al principio della worldwide taxation Soggetti non residenti: tassati solo con riferimento al reddito prodotto in India 50

51 INDIA La liquidazione delle imposte avviene mediante l effettuazione di ritenute alla fonte e la presentazione di una dichiarazione dei redditi annuale. Il dipendente è tenuto a comunicare alla società indiana presso cui è distaccato i redditi di lavoro di fonte indiana non direttamente erogati dalla stessa Non ci sono contributi previdenziali in India Costituiscono reddito di lavoro imponibile tutti gli elementi della retribuzione 51

52 INDIA E previsto un trattamento fiscale favorevole per: - il rimborso delle spese sostenute nell'interesse del datore di lavoro (ad. es. costi di trasporto per trasferte) è esente da imposizione; - il rimborso delle spese mediche al dipendente è esente da tassazione per un importo massimo annuale di rupie (ca. 221 euro) a determinate condizioni; - l'housing allowance è imponibile su base forfettaria. In particolare, la base imponibile fiscale sarà data dal minore dei seguenti importi: i) l indennità effettivamente ricevuta dal dipendente; ii) eccesso dell'affitto effettivamente pagato rispetto al 10% dello stipendio; iii) la metà dello stipendio qualora l'appartamento sia situato a Bombay, Calcutta, Delhi o Madras oppure 2/3 dello stipendio qualora l'appartamento sia situato in una località differente da quella menzionata. 52

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