Proposta di legge n. 163 <<Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi>>
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1 Proposta di legge n. 163 <<Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi>> di iniziativa del consigliere Lupieri e altri presentata il 19 luglio 2011 Proposta di legge n. 174 <<Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce dell endometriosi>> di iniziativa del consigliere Blasoni e altri presentata il 5 ottobre 2011 Esame in Commissione III all interno: - nota introduttiva - quadro di raffronto delle pdl 163 e interventi gennaio 2012
2 Servizio per l assistenza giuridico-legislativa in materia di attività sociali e culturali Proposta di legge n. 163 <<Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi>> di iniziativa del consigliere Lupieri e altri presentata il 19 luglio 2011 Proposta di legge n. 174 <<Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce dell endometriosi>> di iniziativa del consigliere Blasoni e altri presentata il 5 ottobre 2011 Esame in Commissione III
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4 INDICE Nota introduttiva... 1 I contenuti delle proposte di legge... 1 L audizione dell Associazione endometriosi FVG... 1 Gli interventi a livello europeo e nazionale... 2 Interventi delle altre Regioni... 3 Normativa del Friuli Venezia Giulia... 4 Quadro di raffronto delle pdl nn. 163 E Dichiarazione del Parlamento europeo...13 Indagine conoscitiva della Commissione Igiene e sanità del Senato...15 Progetto di legge nazionale n Progetto di legge nazionale n Progetto di legge nazionale n Progetto di legge nazionale n Progetto di legge nazionale n Progetto di legge nazionale n
5 Nota introduttiva I contenuti delle proposte di legge Le proposte di legge 163 e 174 si propongono di dare risposta alle situazioni di sofferenza e disagio connesse alla malattia dell endometriosi. Tale obiettivo viene perseguito attraverso disposizioni dirette a favorire la prevenzione, la diagnosi e la cura della malattia. Entrambe le proposte di legge prevedono: - l istituzione di una Commissione/Osservatorio sull endometriosi, con compiti di monitoraggio della malattia, raccolta dati, proposta di iniziative di informazione e prevenzione; - l istituzione di un registro regionale dell endometriosi, per la raccolta e l analisi dei dati clinici; - la promozione di compagne di informazione e sensibilizzazione; - la formazione del personale medico e di assistenza. La pdl 163 in particolare prevede: - il riconoscimento dell endometriosi quale malattia cronica e invalidante a rilevante impatto sociale (art. 1, c. 1); - l istituzione della Giornata regionale per la lotta all endometriosi, da celebrare il 9 marzo di ogni anno (art. 5); - l esenzione dalla partecipazione al costo dei farmaci, delle prestazioni di diagnostica, ambulatoriali e delle prestazioni specialistiche secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. La pdl 174 in particolare prevede: - il riconoscimento dell associazionismo specifico del territorio e delle attività di volontariato finalizzate a sostenere le donne affette dalla malattia (art. 1, lett. c); - la possibilità di un sostegno della Regione all attività delle associazioni e a progetti di formazione e informazione da svolgere anche con il coinvolgimento di istituti scolastici e Università (art. 6); - l individuazione di azioni finalizzate alla diagnosi precoce e all ottenimento di trattamenti medico-sanitari più efficaci nell ambito degli atti regionali di pianificazione e programmazione (art. 2, c. 4). L audizione dell Associazione endometriosi FVG Le proposte di legge 163 e 174 sono state presentate dopo l audizione in III Commissione dell Associazione endometriosi FVG del 22 giugno In sintesi, l Associazione aveva chiesto: - il riconoscimento dell endometriosi come malattia cronica e invalidante; - l esenzione dai ticket per gli esami di controllo e diagnostici e farmaci gratuiti; - l istituzione di un registro dedicato (vista la mancanza di dati statistici certi); - la definizione di un protocollo diagnostico-operativo; 1
6 - tutela lavorativa (permessi per la malattia); - campagne di informazione in collaborazione con l Associazione endometriosi FVG; - formazione specifica dei medici (ginecologi, chirurghi, urologi, medici radiologi, medici di medicina generale). Gli interventi a livello europeo e nazionale Il 19 aprile 2004, 266 membri del Parlamento europeo hanno firmato la Written Declaration on Endometriosis. Nella dichiarazione è stato evidenziato che: - l endometriosi è una malattia debilitante che colpisce circa 14 milioni di donne e ragazze nell Unione europea; - nell UE il solo onere annuale dei congedi di malattia dovuti all endometriosi è stimato in 30 miliardi di euro; - dati internazionali indicano un ritardo diagnostico di oltre 9 anni e frequenti diagnosi sbagliate dovute alla mancanza di consapevolezza e comprensione dei sintomi. È stato quindi espresso l invito affinchè: - i governi degli Stati membri e la Commissione europea sostengano iniziative di sensibilizzazione sul tema; - siano avviate campagne informative rivolte al pubblico, ai professionisti della salute e ai legislatori; - sia potenziata la ricerca sulle cause, la prevenzione e la cura della malattia. Sulla spinta della Dichiarazione del Parlamento europeo, nel 2005 la XII Commissione (Igiene e sanità) del Senato ha avviato un indagine conoscitiva sul Fenomeno dell endometriosi come malattia sociale. L indagine ha avuto lo scopo di: - fotografare la situazione italiana al fine di riconoscere l endometriosi quale malattia di interesse sociale; - individuare percorsi appropriati di diagnosi e cura; - fornire elementi di conoscenza e di orientamento per l adozione di politiche pubbliche alla luce delle linee guida europee e internazionali. Nel documento conclusivo dell indagine (approvato il 18 gennaio 2006), la Commissione ha proposto tra gli altri i seguenti punti programmatici: - identificazione di indicatori specifici quali: DRG dedicato, pesato e analogamente tariffato in ambito nazionale, nota di segnalazione farmaci, prescrizione dedicata; - attivazione di forme di cooperazione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INAIL e INPS, considerati gli effetti pesanti sulle condizioni di lavoro che la malattia può determinare; - identificazione di percorsi diagnostico terapeutici sulla base delle evidence based medicine e di follow up delle pazienti; - promozione della ricerca con stanziamento di fondi ad hoc; - attivazione di registri regionali e di un registro nazionale dedicato; - previsione di esenzioni per la fruizione di trattamenti farmacologici, in particolare per le terapie croniche; 2
7 - previsione di pacchetti di sostegno per le donne con forme particolarmente severe o recidivanti, comprensivi di: indagini diagnostiche di controllo gratuite, farmaci e presidi necessari esentati, grado di invalidità rientrante nella legge 104/1992 nei casi di grave compromissione della salute psico-fisica della paziente pluritrattata chirurgicamente; - attuazione di campagne informative di educazione sanitaria nelle scuole e tra la popolazione; - istituzione della Giornata nazionale per la paziente affetta da endometriosi. Dopo l indagine conoscitiva sono stati presentati alle Camere 6 progetti di legge in materia 1. Di due è stato avviato l esame in Commissione; l ultima seduta che ha trattato l argomento è del 29 settembre I pdl hanno contenuti sostanzialmente ricorrenti che prevedono: - il riconoscimento dell endometriosi come malattia sociale che dà diritto all esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza sanitaria; - l istituzione di un Osservatorio/Commissione sull endometriosi con compiti di monitoraggio, di coordinamento della ricerca e delle attività di cura, di promozione della prevenzione e di elaborazione di campagne di informazione; - l istituzione di un registro nazionale dell endometriosi per la raccolta e l analisi dei dati clinici e sociali (con la possibilità per le Regioni di istituire a loro volta dei registri regionali); - l istituzione della Giornata nazionale per la lotta contro l endometriosi, vista come occasione per promuovere campagne di sensibilizzazione e informazione sulla malattia Da segnalare ancora che nel luglio 2009 è stato stipulato un protocollo d intesa tra Ministro per le pari opportunità, INPS, INAIL, Istituto per gli affari sociali (IAS) e Fondazione Italia Endometriosi, per la promozione di campagne di informazione e comunicazione pubblica sul tema dell endometriosi e la costituzione di un tavolo tecnico per la verifica e la valutazione di strumenti normativo istituzionali diretti a promuovere pratiche di sostegno alle donne afffette da endometriosi o esposte al rischio di malattia. Interventi delle altre Regioni Non vi sono interventi a livello legislativo. In taluni casi il tema è trattato nell ambito di atti di pianificazione e programmazione sanitaria. 1 Si tratta dei pdl C. 62, S. 15, S. 786, C.3338, C.3427, C Dai resoconti parlamentari si legge che in quella occasione il Ministero della salute ha assunto l impegno a verificare e superare i problemi di copertura finanziaria connessi ai pdl in esame. 3
8 Normativa del Friuli Venezia Giulia Norme che hanno attinenza con gli interventi previsti dalle pdl 163 e 174: - art. 8 LR 23/2004 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonchè altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), disciplina i contenuti del Piano sanitario e sociosanitario regionale, prevedendo la possibilità di adottare piani di carattere settoriale (lett. d), e progetti obiettivo sociosanitari (lett. e), e disponendo che nel Piano sanitario siano indicate le esigenze e gli interventi relativi alla formazione di base e alla formazione continua del personale degli enti del Servizio sanitario regionale (lett. g); - art. 35 LR 19/2006 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonchè in materia di personale), istituisce i registri regionali di patologia, al fine di valutare l incidenza e la prevalenza delle patologie più rilevanti 3. I registri indicano le modalità di accertamento diagnostico della patologia, i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti, la qualità delle cure prestate, le conseguenze in termini funzionali della patologia, la sopravvivenza, le recidive. - art. 3 LR 37/1995 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), attribuisce all Agenzia regionale della sanità (ora alla Direzione centrale della salute), tra gli altri, il compito di osservazione epidemiologica a supporto dell attività di pianificazione e valutazione dei risultati conseguiti dagli enti del Servizio sanitario regionale. 3 Sono previsti il registro delle cause di mortalità, il registro tumori, il registro delle malattie cardiovascolari, il registro delle malattie cerebrovascolari, il registro dei dializzati, il registro dei diabetici, il registro degli incidenti e degli infortuni. 4
9 Quadro di raffronto delle pdl 163 e 174 PDL 163 (Lupieri e altri) Indice PDL 174 (Blasoni e altri) Art. 1 (Finalità) Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Commissione regionale sull endometriosi) Art. 3 (Istituzione di un osservatorio regionale) Art. 3 (Registro regionale dell endometriosi) Art. 2 (Registro regionale dell endometriosi) Art. 4 (Campagne di sensibilizzazione e informazione) Art. 5 (Campagne di informazione e sensibilizzazione delle donne) Art. 5 (Giornata regionale per la lotta all endometriosi) Art. 6 (Formazione del personale medico e di assistenza) Art. 4 (Formazione nel servizio sanitario regionale) Art. 7 (Esenzione dalla compartecipazione alla spesa per farmaci e prestazioni) Art. 6 (Associazioni e attività di volontariato) Art. 8 (Disposizioni finanziarie) Art. 7 (Norma finanziaria) 5
10 In grassetto le differenze più significative Art. 1 (Finalità) 1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce l endometriosi quale malattia cronica e invalidante a rilevante impatto sociale. 2. Al fine di migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita, individuale e sociale, delle pazienti, la Regione promuove azioni per accrescere la conoscenza dell endometriosi tra i medici e nella popolazione, per il miglioramento della qualità delle cure, per la diffusione della prevenzione e lo sviluppo della ricerca. Art. 2 (Commissione regionale sull endometriosi) 1. È istituita, presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, la Commissione regionale sull endometriosi. 2. La Commissione ha il compito di: a) monitorare quantitativamente e qualitativamente i casi di endometriosi nel territorio regionale; b) promuovere e coordinare le ricerche e le statistiche sull endometriosi, nonchè le ricerche epidemiologiche sulle sue cause; Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge ha la finalità: a) di agevolare la prevenzione e la diagnosi precoce dell endometriosi; b) di promuovere la conoscenza dell endometriosi e dei suoi effetti dal punto di vista della salute, sociale e lavorativo; c) di riconoscere l associazionismo specifico del territorio e le attività di volontariato finalizzate a sostenere e aiutare le donne affette da endometriosi, nonché le loro famiglie. Art. 3 (Istituzione di un osservatorio regionale) 1. Presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali è istituito un osservatorio regionale sull endometriosi, di seguito denominato Osservatorio. 2. L Osservatorio provvede a: a) svolgere attività di monitoraggio sull endometriosi in Friuli Venezia Giulia e sulle azioni di diagnosi e cura promosse dal Servizio sanitario regionale; b) raccogliere dati e statistiche sulla fenomenologia dell endometriosi nonché sulle azioni promosse in sede nazionale ed europea; 6
11 c) individuare e promuovere azioni e iniziative per la prevenzione dell endometriosi, in particolare nei luoghi di lavoro; d) elaborare e coordinare l attuazione di campagne di informazione rivolte ai medici e alla popolazione potenzialmente a rischio; e) promuovere il coordinamento delle attività di diagnosi, cura e ricerca; c) proporre l attuazione di campagne di informazione per il personale sanitario e per la popolazione potenzialmente a rischio; d) promuovere azioni e iniziative per la prevenzione dell endometriosi, in particolare nei luoghi di lavoro; e) trasmettere, con cadenza annuale, alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente una relazione relativa all attività svolta. f) definire linee guida per l adozione di protocolli diagnosticoterapeutici di tipo multidisciplinare condivisi e uniformi. 3. La Giunta regionale stabilisce la composizione della Commissione e le sue modalità di nomina. Fanno comunque parte della Commissione rappresentanti delle associazioni impegnate nel sostegno delle donne affette dalla malattia, almeno una rappresentanza per ogni professione medica responsabile del piano diagnosticoterapeutico e assistenziale e rappresentanti indicati dall INPS e dall INAIL. I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. da: 3. L'Osservatorio è composto a) il direttore dell area della prevenzione e promozione salute, in qualità di presidente; b) il direttore dell area dei servizi sanitari territoriale e ospedalieri; c) il direttore dell area servizi sociali e integrazione socio-sanitaria; d) il direttore dell area pianificazione, programmazione attuativa, controllo di gestione e qualità; e) il direttore del servizio epidemiologico; f) il direttore centrale competente in materia di lavoro e pari opportunità; g) due medici esperti in materia 7
12 scelti tra il personale dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario regionale, designati dall Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali; h) quattro rappresentanti designati congiuntamente delle associazioni regionali di settore; i) una rappresentante della Commissione regionale pari opportunità; j) una consigliera di parità della Regione Friuli Venezia Giulia. 4. I componenti dell'osservatorio partecipano alle riunioni direttamente o tramite delegati. 4. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute garantisce alla Commissione il supporto tecnico e amministrativo. 5. Le funzioni di segreteria dell Osservatorio sono assicurate da personale in servizio presso l Area della prevenzione e promozione della salute. La verbalizzazione delle riunioni viene effettuata in maniera riepilogativa evidenziando esclusivamente le conclusioni, salva la facoltà, per i componenti, di depositare memorie da allegare al verbale. 6. La mancata designazione dei componenti, di cui al comma 3, lettera h, non pregiudica la costituzione e i lavori dell Osservatorio. Le riunioni dell Osservatorio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. 7. La partecipazione ai lavori dell Osservatorio non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. 8. L'Osservatorio è costituito con decreto del direttore della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali. 8
13 Art. 3 (Registro regionale dell endometriosi) 1. È istituito il Registro regionale dell endometriosi, per la raccolta e l analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l andamento e la ricorrenza della malattia, di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze. 2. Il Registro indica in particolare: a) le modalità di accertamento diagnostico della malattia; Art. 2 (Registro regionale dell endometriosi) 1. Presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali è istituito il Registro regionale dell endometriosi, per la raccolta e l analisi di dati clinici utili per la diagnosi precoce della patologia di cui all articolo Il Registro di cui al comma 1 riporta i casi di endometriosi, il numero di nuovi casi registrati annualmente, e rappresenta statisticamente l incidenza della patologia sul territorio regionale. b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti; c) la qualità delle cure prestate; d) le conseguenze della malattia in termini funzionali. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all articolo 2, definisce i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro, anche con strumenti informatici e telematici. 4. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute cura la realizzazione e l aggiornamento del Registro, utilizzando a tal fine i dati del Sistema informativo sociosanitario regionale (SISSR) e gli altri dati in possesso degli enti del Servizio sanitario regionale. 3. Per le compilazione del Registro regionale dell endometriosi, la Direzione centrale salute si avvale, per quanto di loro competenza, della collaborazione delle associazioni del Friuli Venezia Giulia. 4. I dati riportati nel Registro regionale dell endometriosi sono utilizzati, in occasione della predisposizione degli atti regionali di pianificazione e programmazione, per l individuazione di azioni finalizzate alla diagnosi precoce e all ottenimento dei trattamenti medicosanitari più efficaci. 9
14 Art. 4 (Campagne di sensibilizzazione e informazione) 1. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, con il supporto della Commissione di cui all articolo 2, promuove la realizzazione di campagne istituzionali di sensibilizzazione e informazione pubblica sull endometriosi. Art. 5 (Campagne di informazione e sensibilizzazione delle donne) 1. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, sulla base dei dati del Registro regionale dell endometriosi e dei lavori dell Osservatorio regionale sull endometriosi, può promuovere campagne informative e di sensibilizzazione aventi per oggetto le problematiche afferenti all endometriosi rivolte alle donne, ai medici di medicina generale, ai medici specialisti e agli operatori sociosanitari. 2. Le campagne sono dirette in particolare a favorire una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia, specie nelle scuole tra le ragazze in età adolescenziale, a promuovere il ricorso al medico di fiducia, a pervenire a una diagnosi precoce e corretta della malattia e a prevenire l infertilità ad essa correlata. 3. Le campagne sono realizzate in collaborazione con le associazioni impegnate nel sostegno delle donne affette dalla malattia e con il coinvolgimento dei medici. Art. 5 (Giornata regionale per la lotta all endometriosi) 1. È istituita la Giornata regionale per la lotta all endometriosi, da celebrare il 9 marzo di ogni anno. 2. In occasione della Giornata regionale, l Assessore regionale alla tutela della salute promuove iniziative di sensibilizzazione sulle caratteristiche della 10
15 malattia, sulla sintomatologia, la diagnosi e le pratiche di prevenzione. 3. Le iniziative di sensibilizzazione sono realizzate con il supporto della Commissione di cui all articolo 2 e in coordinamento con le associazioni impegnate nel sostegno delle donne affette dalla malattia. 4. In occasione della Giornata regionale, la Commissione di cui all articolo 2 presenta al pubblico e agli operatori lo stato di realizzazione e il programma delle iniziative complessivamente previste per il contrasto della malattia. Art. 6 (Formazione del personale medico e di assistenza) 1. Nell ambito della pianificazione delle attività formative, gli enti del Servizio sanitario regionale prevedono specifiche iniziative di formazione e aggiornamento sulla tematica dell endometriosi destinate ai medici di medicina generale, ai medici specialisti e al personale di assistenza. Art. 4 (Formazione nel Servizio sanitario regionale) 1. La Giunta regionale, nell ambito della programmazione della formazione del personale sanitario e sociosanitario, promuove interventi per la formazione e l aggiornamento del personale preposto alla diagnosi e alla cura dell endometriosi, nonché del personale dei consultori familiari. Art. 7 (Esenzione dalla compartecipazione alla spesa per farmaci e prestazioni) 1. È riconosciuto alle residenti nella regione il diritto all esenzione dalla partecipazione al costo dei farmaci, delle prestazioni di diagnostica, ambulatoriali e delle altre prestazioni specialistiche correlate all endometriosi. 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i farmaci e le prestazioni erogabili in esenzione dalla 11
16 partecipazione al costo, le modalità di prescrizione e di erogazione delle prestazioni secondo criteri di efficacia e di appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche individuali, le modalità di riconoscimento del diritto all esenzione e di effettuazione dei controlli sulle esenzioni riconosciute. Art. 6 (Associazioni e attività di volontariato) 1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il rilevante apporto delle associazioni che si occupano della patologia sul territorio regionale e può sostenere le attività delle stesse aventi come obiettivo il perseguimento di finalità di solidarietà, diretta a sostenere e aiutare donne affette da endometriosi, nonché progetti di formazione e informazione anche in collaborazione con gli istituti scolastici e le Università, rivolti alla collettività regionale. Art. 8 (Disposizioni finanziarie) Art. 7 (Norma finanziaria) 1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all articolo 2 fanno carico all unità di bilancio e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 4 e 7 fanno carico all unità di bilancio e al capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno
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75 A cura della Segreteria generale - Area giuridico-legislativa piazza Oberdan, Trieste tel fax Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, piazza Oberdan, Trieste 71
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