Piano Di Utilizzo del Demanio Marittimo NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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1 INDICE Premessa. pag. 2 Art. 1 Finalità del PUDM pag. 7 Art. 2 Suddivisione del litorale. pag. 8 Art. 3 Piano di utilizzo delle aree omogenee.. pag. 9 Art. 4 Piano spiaggia area - FS.... pag. 10 Art. 5 Norme generali.... pag. 12 Art. 6 Validità del piano... pag. 14 Art. 7 Attuazione... pag. 15 Art. 8 Impianti ed attrezzature insistenti sull arenile.. pag. 16 Art. 9 Nuove Concessioni Demaniali. pag. 16 Art. 10 Accessi al Demanio Marittimo.. pag. 17 Art. 11 Attività consentite.... pag. 18 Art. 12 Utilizzazione delle zone libere pag. 18 Art. 13 Concessioni demaniali balneari.. pag. 19 Art. 14 Materiali e finiture.. pag. 20 Art. 15 Ombreggio... pag. 21 Art. 16 Abbattimento delle barriere architettoniche. pag. 21 Art. 17 Cartellonistica. pag. 22 Art. 18 Gestione. pag. 22 Art. 19 Concessioni esistenti e Future... pag. 22 Glossario. pag. 23 Verifica delle superfici dell arenile pag 24 Allegati grafici. pag 25 Pag. 1

2 PREMESSA DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO La Legge Regionale del 29 novembre 2005, individua ai sensi dell art.1, che le attività e le opere consentite sul demanio Marittimo, possono essere esercitate ed autorizzate in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree demaniali marittime. Detti piani, approvati dall Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, hanno il fine di dare una corretta ed organica sistemazione agli ambiti costituenti il Demanio Marittimo della Regione Siciliana. Il D.A. del 25 maggio 2006, indica le norme e le regole generali per la corretta applicazione della L.R. 15/2005. Le delibere di G.M. 268/06 del e di C.C. n 68 del hanno indicato, al Professionista, le scelte che l A.C. di S.Vito Lo Capo intende adottare in merito alla redazione del PUDM. Il P.U.D.M., identifica aree tendenzialmente omogenee, in considerazione delle medesime caratteristiche ambientali, morfologiche, naturalistiche ed infrastrutturali. In ogni area, che è stata identificata nel presente Piano, si è tenuto conto della finalità e l uso del territorio, individuando nella fattispecie le caratteristiche d antropizzazione o le caratteristiche di connotazione fortemente naturalistiche. Ad ogni area è stato collegato un criterio d uso di conservazione che tiene conto non solo delle tradizioni e delle attività produttive ad esso collegate, ma soprattutto delle destinazioni d uso individuate nel PRG e delle previsioni del Piano Territoriale Paesistico. Sono state individuate zone in cui la particolarità ed il pregio naturalistico, si inseriscono in un unicum che necessiterebbe una trattazione a parte, come la zona della Riserva naturale Orientata dello Zingaro. In tale zona, considerata l ampia normativa in vigore, il PUDM si adegua in toto alle prescrizioni e ai regolamenti già istituiti e in vigore nella zona Parco. Nel PUDM, sono state individuate cinque grandi aree omogenee, che sono identificate con i seguenti simboli : Pag. 2

3 AREA FS fronte di mare Spiaggia di San Vito lo Capo AREA FMI fronte di mare, zona di Macari, Isolidda, Cala del Bove AREA FCF fronte di mare, zona Cala Rossa Faro AREA FT fronte di mare Tonnara del Secco - AREA FP fronte di mare zona di pre-riserva e R.N.O. dello Zingaro Lo studio delle aree ha evidenziato un utilizzo del territorio demaniale fortemente influenzato dal carico turistico e dalla vicinanza delle strutture turistico ricettive. La zona della spiaggia di San Vito lo Capo è l area maggiormente interessata dal carico antropico derivante dalle attività di balneazione, ancora oggi fortemente concentrata nel periodo che va da giugno ad agosto. Nell ambito della pianificazione e regolamentazione della spiaggia, è stata debitamente valutata tutta una serie di parametri, che hanno tenuto conto dell assetto urbanistico della città e del suo sviluppo. Il paese è nato originariamente a ridosso della chiesa Madre, poi si è sviluppato in direzione del profilo di costa e nella pianura a ridosso del centro originario, mantenendo comunque una caratteristica a raggiera che consente una facile comunicazione tra gli assi di penetrazione principale. Nella redazione del PUDM sono stati presi in considerazione gli assi di penetrazione indicati nel piano urbano del traffico, con particolare riguardo alle zonizzazioni che hanno caratteristiche stagionali. La scelta delle aree a servizio delle strutture ricettive turistiche è quindi determinata dalla loro posizione urbanistica e facilita la connessione delle strutture ricettive con le aree attrezzate. In anni passati lo sviluppo di concessioni ad uso dell attività di balneazione in modo disordinato, ha fortemente compromesso una delle caratteristiche fondamentali della spiaggia di San Vito Lo Capo: la fruizione di ampi spazi liberi destinati alla pubblica balneazione. Pag. 3

4 Il PUDM individua le concessioni esistenti che sono per lo più concentrate nella zona del porto e della spiaggia. In queste aree si concentrano numerose concessioni demaniali, rilasciate negli anni precedenti, al servizio della balneazione, della ristorazione, al diportismo nautico e allo sport che non ha eguali in nessuna altra zona del territorio comunale. Si nota che la concentrazione di concessioni demaniali a servizio delle strutture alberghiere, si trova nelle aree denominate A1 e A2, mentre le altre sono per l affitto di sdraio, ombrelloni e di pedalò. Tale situazione attualmente rende l arenile affollato e difficilmente gestibile. Necessita dunque, cercare di uniformare le proposte che interessano l area della spiaggia in modo da omogeneizzare tutto il sito e regolamentare le concessioni vigenti e future. Per quanto riguarda la zona del porto, dove è vietata la balneazione, si svolgono le attività di diportismo nautico di scalo e alaggio delle imbarcazioni. La restante zona demaniale si trova nel lungomare; in essa vi sono dislocate le concessioni alla attività di ristoro, affitto pedalò e servizi vari. Si evidenzia che la concessione demaniale di più superficie è proprio quella del Comune di San Vito Lo Capo, che con i suoi mq circa gestisce il lungomare e parte della villa nei pressi del porto. In tali aree sono state rilasciate regolarmente, altrettanti concessioni a privati, alcuni di essi proprietari di attività commerciali lungo la via Faro, pagano ingiustamente un canone al demanio e non al comune (vedi le aree demaniali forniti dall ARTA). Un altra estesa superficie demaniale è affidata in concessione al villaggio calampiso che con 3.531,8 mq mantiene alcune strutture di servizio. AREA FM I fronte di mare, zona di Macari, Isolidda e Cala del Bove Area estesa per circa km 7 delimitata ad est dal profilo del Monte Cofano e dal Territorio del Comune di Custonaci, ad ovest dal Camping El Bahira. Quest area presenta una conformazione di scogliera bassa con calette accessibili molto belle, meta continua degli amanti della balneazione, attirati soprattutto dalla limpidezza delle acque e dalla tranquillità dei luoghi. Pag. 4

5 Una delle strategie individuate in questo Piano d Utilizzo, è stata quella di delocalizzare il carico antropico stagionale, individuando altre aree della costa dove è possibile promuovere l attività di libera balneazione. Nella strategia di sviluppo, potranno essere valorizzate anche aree di particolare pregio storiconaturalistico, onde poter promuovere attività connesse alla balneazione e turismo. La promozione e la conoscenza del territorio è utile per sostenere ulteriori iniziative turistiche, al fine di destagionalizzare la proposta turistica, e spalmare in un arco temporale maggiore il forte carico antropico. In questo senso è qualificabile un progetto comunale di pista ciclabile, che ripercorrendo vecchi tracciati rivela un territorio ricco di paesaggi ancora incontaminati. Dalla verifica delle mappe fornite dall ARTA si evidenzia che la spiaggia di Macari ricade nel territorio Comunale, pertanto, secondo la delibera di C.C. del è stata individuata una superficie di 1400 mq da dare in concessione esclusivamente a soggetti pubblici o affidatari di servizi pubblici, mediante la realizzazione di un bando che ne disciplinerà l affidamento. In alcune zone storiche, utilizzate dai pescatori locali come zone di approdo di fortuna, sono state individuate, in zona Isulidda, alcune strutture esistenti utili ad attività legate al turismo e informazione dei servizi turistici-balneari. In dette aree potranno essere recuperati gli scivoli esistenti per alaggio e varo di imbarcazioni di tipo leggero e comunque tutte le opere connesse al recupero conservativo, debbono avere la caratteristica di basso impatto ambientale ed inserite nell unicum del paesaggio. AREA FCF area fronte di mare, zona Cala Rossa Faro Il suo litorale si estende per circa 6 km ed è delimitato ad est dalla Torre Isolidda e ad ovest dal Faro di San Vito. Notevoli sono i fenomeni carsici con formazione di pianori sommitali e doline dove l'erosione favorisce l'accumulo di terra rossa inframmezzata da diffusi lituosuoli e rocce affioranti in lastre e spuntoni. Numerose sono gli anfratti e le grotte naturali, alcune delle quali di grande interesse archeologico. L area incanta per la sua aspra bellezza per i colori intensi in ogni stagione, Quest area nella sua vocazione naturalistica, si presta ad essere zona di Pag. 5

6 interesse per le attività turistiche eco-compatibili. Il particolare contesto, con la presenza di alte pareti di roccia e di insenature degradanti dolcemente verso il mare, si presta all attività di trekking, roccia, free-climbing, birdwatching, snorkeling. L unica via di accesso, rappresentata dall antica regia Trazzera, si presta ad essere utilizzata come percorso di mountain-bike e strumento conoscitivo di questo sito di pregio naturalistico. AREA FT fronte di mare Tonnara del Secco - Area estesa per circa km 7 individuata ad est dalla spiaggia di San Vito lo Capo ed ad ovest dalla zona di pre-riseva della R.N.O. dello Zingaro. Quest area presenta zone di particolare pregio e parti che sono fortemente compromesse dalla presenza d attività produttive che ne hanno compromesso il delicato equilibrio. La particolarità di quest area è rappresentata dalla Torre dell Usciere e dalla Tonnara del Secco, ambedue di inestimabile valore storico-culturale. AREA FP - fronte di mare zona di pre-riserva e R.N.O. dello Zingaro Area estesa per circa km 9 individuata ad est dalla tonnara del Secco ed ad ovest dal territorio di Scopello. Con la legge regionale 98/81, viene ufficialmente istituita la Riserva naturale orientata "Zingaro", prima riserva in Sicilia affidata in gestione all'azienda Regionale Foreste Demaniali. Un paradiso naturale miracolosamente integro nella sua impareggiabile bellezza. Piccoli sentieri opportunamente disegnati sui dirupi, che finiscono nel mare o si inerpicano sui monti, consentono di attraversare uno degli ambienti più spettacolari del Mediterraneo. La struttura geopedologica è rappresentata da formazioni calcarenitiche quaternarie e soprattutto da rilievi mesozoici di natura calcarea dolomitica. La morfologia del paesaggio presenta forme aspre e accidentate. I terreni costituenti la riserva sono il risultato dell'intrecciarsi dell'attività umana e dell'evoluzione della natura, infatti, fino a poco tempo fa ogni superficie, se pur piccola, era coltivata a scopo agricolo. Lo Zingaro è una riserva terrestre è tuttavia strettamente legata al mare, che non è soltanto il confine geografico ma lo sfondo costante del paesaggio. L ambiente circostante è di notevole interesse vegetazionale e floristico per la presenza di piante rare e endemiche, ma forse anche di più dal punto di vista faunistico. Pag. 6

7 Art. 1 FINALITÀ DEL PUDM Definizione ed ambiti di applicazione. Il Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime è il documento di pianificazione che individua le modalità d utilizzo del litorale marino e ne disciplina gli usi sia per finalità pubbliche, sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico regolamentate mediante rilascio di concessioni demaniali marittime, in conformità alle vigenti disposizioni vigenti in materia di pubblico demanio marittimo. Le norme che regolano le aree ricadenti nel presente piano hanno le seguenti finalità: 1. Costituire un quadro normativo generale per l esercizio delle funzioni comunali che integrano e modificano le norme urbanistiche vigenti. 2. Garantire la fondamentale esigenza di tutela dei tratti di costa nei quali la conservazione delle risorse naturali è considerata fattore strategico sia ai fini della difesa fisico-morfologica che per lo sviluppo della stessa attività turistica; 3. Consentire una progettazione coerente per tratti di costa omogenea e per le relative destinazioni d uso. 4. Migliorare e riqualificare le strutture balneari e le attrezzature d interesse collettivo per la loro fruizione. Pag. 7

8 Art. 2 SUDDIVISIONE DEL LITORALE Aree del Demanio Marittimo situate nel Comune di San Vito lo Capo, in base alle caratteristiche derivanti dalle varie analisi del quadro conoscitivo, visto il D.A. 25 maggio 2006, tenuto conto delle particolarità specifiche di alcune zone del litorale comunale, individua prioritariamente le seguenti aree omogenee, fermo restando le norme generali di seguito indicate: AREA FS fronte di mare spiaggia San Vito lo Capo - zona a ridosso del molo- da allegata cartografia TAV.6, Individuata tra i punti GPS punto A (N E ) punto B (N E ) e punto C (N E ) punto D (N E ); AREA FMI fronte di mare, zona Macari, Isolidda e Cala del Bove, da allegata cartografia da Tav. I a TAV. IV. Area omogenea della scogliera. All interno di detta area, sono individuate ai punti GPS: punto A ( N E ) punto B ( N E ); punto C (N E ) punto D (N E ) punto E (N E ), interventi identificati nel successivo art.3; AREA FCF fronte di mare, zona Cala Rossa Faro, individuata ai punti GPS punto A ( N E ) punto B ( N E ) Zona frastagliata della scogliera con biotopo di particolare interesse, sottoposta a tutela dal Piano Territoriale; AREA FT fronte di mare Tonnara del Secco- da TAV. 9 a TAV. 11, individuata ai punti GPS: punto A ( N E ) punto B ( N E ) Zona parzialmente interessata ad aree di interesse archeologico; AREA FP fronte di mare zona di pre-riserva e R.N.O. dello Zingaro da TAV. 12 a TAV. 16. individuata ai punti GPS: punto A ( N E ) punto b ( N E ) Pag. 8

9 Per ogni singola area omogenea sono definiti gli ambiti con specifica normativa, finalità ed uso di seguito indicata, fermo restando le limitazioni previste dal vigente Piano Territoriale e dal vigente P.R.G. Le zone ed i relativi ambiti sono individuati nella relativa cartografia facente parte del presente Piano di utilizzo. I dati calibrazione GPS sono da riferire a: map datum WGS 84 Art. 3 PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE OMOGENEE AREA FS spiaggia San Vito lo Capo il tratto di spiaggia destinato alla libera fruizione risulta essere superiore al 60 % dell intera area precedentemente individuata. all interno di detta zona, sono state individuate le aree con diversa destinazione d uso come da cartografia allegata con specifica numerazione: (aree a servizio turtistico-ricettive A1-A2-A3); (nolo ombrelloni e lettini); (area adibita a stabilimento balneare); (area acquascivolo ); (area in concessione al comune per servizi diversamente abili); (docce all aperto); (nolo pedalò); (area per manifestazioni pubbliche sportive e varie ); (area per manifestazioni legate al cuscus fest e altre manifestaz. pubb); (area per attività connesse all elio terapia e solarium); (zona riservata agli animali di affezione). b ) per ogni singola area, vengono definiti gli ambiti con specifica normativa, finalità ed uso, tenuto conto delle linee guida, di cui al D.A. del 25 maggio 2006, come modificate dal D.A. 4 luglio 2011, e della delibera della G.M. n 42/2005, 268/2006, e delibera di C.C 68/2006 e indicate nell art. 4 delle presenti norme di attuazione. AREA FMI fronte di mare, zona Macari-Isolidda e Cala del Bove Pag. 9

10 1. In località Seno dell arena vi è una spiaggetta che prende il nome dalla località di Macari. In tale località, coerentemente con quanto indicato dalla delibera di G.M. n 268/06 e di C.C. n 50 del 18/12/2007 si è prevista un area da dare in concessione a soggetto pubblico o ad affidatari di servizi pubblici, selezionati con apposito bando, di mq 1400 tra cala del bove e seno dell arena. 2. In località Isolidda le strutture esistenti, in area demaniale marittima, potranno essere destinati ad attività per la diretta fruizione del mare, o di attività di primo soccorso e informazione dei servizi turistici-balneare. In detta area potranno essere recuperati e migliorati gli scivoli esistenti per alaggio e varo di imbarcazioni di tipo leggero e comunque tutte le opere connesse al recupero, debbono avere la caratteristica di basso impatto ambientale ed inserite nell unicum del paesaggio. 3. Tra la località Cala del bove e seno dell arena sarà realizzato uno scivolo per alaggio e varo di imbarcazioni di tipo leggero. Art. 4 PIANO SPIAGGIA - AREA FS a) area A1-A2-A3: (aree a servizio turtistico-ricettive) sono le zone previste per le sole strutture ricettive ed alberghiere, operanti nel territorio, da utilizzare per posa ombrelloni e lettini, individuate come da planimetria ed in parte già oggetto di concessione o da concedere alle nuove strutture che ne faranno richiesta, utilizzando il criterio di mq 6,5 per ogni camera d albergo regolarmente autorizzata. Dette concessioni devono avere massima occupazione con sviluppo in senso perpendicolare alla battigia per un migliore e completo utilizzo della spiaggia. La previsione complessiva delle due aree A1 e A2 è di mq ( mq), con un fronte di mare max di entrambe di 75,0 ml ed avranno collocazione, nelle vicinanze dell ubicazione delle strutture ricettive turistiche, in modo da poter garantire la facile fruizione agli ospiti delle strutture. Nelle singole concessioni e nei limiti dell area disponibile è possibile la collocazione di ombrelloni e lettini noleggiati di volta in volta a clienti passanti. Tutti gli ombrelloni dovranno essere dotati di posacenere. E consentita l utilizzazione associata delle aree concesse da parte degli albergatori assegnatari. La zona A3 è un ulteriore area da mq 1000 da destinare per posa ombrelloni e lettini o per altre utilizzazioni d interesse generale,esclusivamente a favore di soggetto pubblico o affidatari di servizi pubblici, selezionati con apposito bando. Pag. 10

11 b) Area per nolo ombrelloni e lettini le singole attività di nolo ombrelloni e lettini vanno localizzate in apposite aree che misurano ciascuna mq. 16,00 (m.4x4) poste all interno della spiaggia in corrispondenza dei varchi secondo l ubicazione risultante dalle apposite planimetrie. L utilizzo di tali aree dovrà rispettare le seguenti regole: 1. Ogni area, delle dimensioni sopra indicate, dovrà essere destinata al mantenimento del materiale assemblato, senza l utilizzo di strutture per la custodia, per un massimo di 70 ombrelloni e 140 lettini in ciascuna postazione; 2. L attività di noleggio non può essere iniziata, giornalmente, prima delle ore 8,30 e terminare dopo le ore 20,30. Dopo le ore 20,30 il materiale installato dovrà essere rimosso ed assemblato nelle aree in concessione e coperti con telo bianco in pvc; 3. Sia gli ombrelloni che i lettini possono essere installati soltanto a richiesta del cliente e non prima dell arrivo di quest ultimo; 4. Al fine di verificare l esatta osservanza di quanto disposto ai superiori punti 1, 2 e 3, è prescritta: a. La numerazione degli ombrelloni e dei lettini appartenenti a ciascun concessionario; b. Il rilascio al cliente di apposita ricevuta, redatta a madre e figlia, riportante l annotazione della data e dell ora del noleggio, nonché del numero identificativo del materiale noleggiato; c. L assegnazione delle nuove aree identificate in planimetria, avverrà per sorteggio tra i concessionari esistenti, in caso di doppia concessione a stesso nominativo la concessione verrà unificata assicurando il raddoppio della quantità di materiale destinato al noleggio. d. Non sono previste attività di nolo ombrelloni e lettini in aree diverse da quelle individuate in planimetria con specifica destinazione. e. Tutti gli ombrelloni noleggiati dovranno essere forniti di apposito posacenere. c) area adibita a stabilimento balneare esistente superficie di mq 3330, destinata a stabilimento balneare stagionale. La struttura dovrà avere caratteristiche di precarietà, per consentire il ripristino dello stato dei luoghi, alla fine del periodo di occupazione e dovrà essere ad una sola elevazione fuori terra. La parte coperta della predetta struttura potrà occupare una superficie massima di mq 600 circa e dovrà essere ubicata nella zona indicata nell allegata cartografia, la restante superficie scoperta potrà essere utilizzata per posa ombrelloni e lettini. d) area acquascivolo della superficie di mq 600, che insiste nel tratto di spiaggia interna al porto, prevista per la collocazione di acquascivolo, con struttura precaria senza opera in muratura di nessun tipo, da smontare a fine stagione. Pag. 11

12 e) area per attività pubbliche sportive e varie - della superficie di mq 1.400, per attività sportive e varie, utilizzabile esclusivamente da parte del Comune. f) Area per la posa di pedane in legno da collocare da parte del Comune per la libera balneazione. Per una migliore fruizione della costa il Comune si riserva di collocare delle pedane in legno nei tratti di scogliera. g) servizi persone diversamente abili al fine di migliorare l utilizzo della spiaggia da parte dei diversamente abili, sono state individuate aree ed accessi a mare fornite di pedane per agevolare la fruizione dei servizi connessi alla balneazione. h) Area diversamente abili, già in concessione demaniale al Comune mq 187,61. i) Aree per manifestazione Cous Cous Fest da concedere al Comune per la realizzazione della manifestazione. j) docce all aperto aree di mq 18 ciascuna per la collocazione di docce all aperto come da cartografia allegata.- k) nolo pedalò n 7 aree destinate ad attività di nolo pedalò più n.1 area destinata a surf-bike. Dette aree saranno ubicate in area limitrofa ai corridoi di accesso, in posizione destra e sinistra degli accessi, in modo da razionalizzare l uso e la fruizione dei servizi connessi. Ogni area avrà una dimensione di mq 48 con un fronte a mare di metri 8, con la possibilità, per ogni singola concessione, di collocare al massimo n 6 pedalò all interno dell area. All interno di dette aree non potrà essere autorizzata nessun altro genere di attività. l) Giochi acquatici Spazio di mq 300 relativa alla con. Dem n. 40- In tale area è concessa altresì l attività di affitto sdraio e ombrelloni all interno della stessa superficie. m) Palestra all aperto area di mq 100 per attività fitness, palestra all aperto e attività collegate, con pedana in legno e senza collocazione di ulteriori strutture. n) Area con verde pubblico- spazio pubblico a verde con essenze tipiche dei luoghi e zone d ombra. o) Nolo ombrelloni e lettini aree identificate nell allegata cartografia oggetto di concessioni demaniali, dove vengono svolte esclusivamente le attività di nolo di ombrelloni e lettini. p) Zona riservata agli animali di affezione- area attrezzata per l'attività di "agility",non superiore a mq.200 adeguatamente recintate con tavolato alto mt. 1,50; q) Aree antistanti gli esercizi commerciali - aree in ampliamento a tutte le attività commerciali esistenti quali bar, hotels, pizzerie etc. r) Affitto bici aree in concessione per l attività di affitto biciclette; Tutte le aree sono compatibili e verificate con le attività previste nel PRG e nel PTP, inoltre tutte le aree in assegnazione ai privati su aree in concessione al Comune di San Vito Lo Capo devono essere detratte da quest ultima; Pag. 12

13 Art. 5 NORME GENERALI 1. Le procedure di formazione ed approvazione del piano di utilizzo del demanio marittimo comunale sono definite dall art. 3 del D.A. 25 maggio 2006, in combinato disposto con l art.4 del D.A. 4 luglio Alla conferenza dei servizi secondo l art. 3 del D.A. 25 maggio 2006, devono essere convocati tutti gli Enti elencati dalla normativa in vigore; 3. Il piano demaniale comunale, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1, è un vero e proprio strumento urbanistico attuativo, che deve essere adottato dal Comune. 4. Per quanto non specificamente stabilito nelle presenti norme di attuazione, fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti, si farà esclusivo riferimento, alle Ordinanze della Capitaneria di Porto, al vigente PRG ed al vigente piano territoriale paesistico Le superficie indicate negli articoli precedenti, potranno subire variazioni per effetto delle erosioni della spiaggia, pertanto, dovranno essere rispettati gli allineamenti perpendicolari della battigia indicati nella cartografia allegata, mentre, gli allineamenti paralleli alla battigia, potranno subire variazioni per rispettare i seguenti parametri: parallelamente alla linea di battigia e alla delimitazione a monte della spiaggia, dovrà essere garantito un passaggio carrabile, della larghezza minima di metri lineari 5,00, per consentire il transito di mezzi di servizio (soccorso e pulispiaggia). Per motivo di pubblico interesse, è vietata qualsiasi attività, sia nella spiaggia balneabile che nel tratto di mare prospiciente, che presupponga l utilizzo di mezzi acquatici o terrestri a motore, con l esclusione dei soli mezzi di salvataggio e pulizia del litorale e dello specchio acqueo Le aree demaniali marittime, in ogni caso, devono considerarsi patrimonio pubblico collettivo e vanno preservate nell ambito di un contesto naturalistico, storico e paesaggistico del territorio del comune di San Vito lo Capo. 7. Per l espletamento del servizio di salvataggio bagnanti, verranno collocate lungo la spiaggia di San Vito lo Capo, le necessarie torrette di avvistamento e quanto altro previsto dalla legge, necessario per garantire tale servizio da parte del Comune. 8. Nell area prospiciente la spiaggia, vengono individuate due vie di fuga, individuate nella via del Secco e piazza Marinella, dove comunque è possibile, in caso di emergenza, attivare tutte le procedure di intervento per garantire la pubblica incolumità. Le postazioni per le autoambulanze sono indicate nell allegata cartografia. 9. Il servizio di cui al superiore punto 7 è assicurato anche al tratto di costa corrispondente alla spiaggia di Macari Seno dell Arena Baia Santa Margherita. 10. La pulizia del litorale verrà effettuata dal Comune, limitatamente alle aree non in concessione ai privati, nel periodo estivo e all interno dei centri abitati (art.160 della L.R. 25/93) Pag. 13

14 11. I pareri di competenza sul rinnovo o rilascio di concessioni previste dal piano vengono dati dal Comune nei modi e nei termini previsti dalla legge. 12. L area a verde attrezzata prospiciente la via Faro, già in concessione al Comune, potrà essere utilizzata per attività ludico- motorie, sportive, mostre, fiere, manifestazioni ed iniziative promosse dal Comune stesso o da questo patrocinate. 13. L Area demaniale in concessione al Comune, prospiciente la via F.lli Maculati (tratto compreso da via On. Mattarella e via Abruzzi) ed il prolungamento di via Abruzzi potrà essere utilizzata per il periodo estivo come area mercato etnico. 14. Nell area, appositamente individuata in planimetria, compresa nell arenile della zona portuale ove non è consentita la libera balneazione, si potranno attivare iniziative legate all elioterapia, solarium, attività connesse e varie. 15. Le concessioni Demaniali, in cui è prevista una attività commerciale da svolgersi in forma fissa, dovranno essere dotate di strutture precarie rimovibili come da regolamento comunale e dette strutture devono essere fornite di tutte le autorizzazioni e nulla-osta, previste dalla normativa vigente. 16. Per tutte le attività commerciali, che necessitano di spazio in ampliamento su area demaniale, l Amministrazione Comunale si riserva di vigilare, nell ambito della propria competenza, sull esatta osservanza delle procedure previste dalle norme vigenti. Le occupazioni con strutture precarie per tipologia dovranno attenersi al regolamento comunale occupazione spazi ed aree pubbliche. 17. Per tutte le aree per cui si rende necessario effettuare le delimitazioni, le stesse dovranno essere delimitate a mezzo di paletti in legno di colore azzurro dell altezza di mt 1 e diametro cm 10 e cordone marino bianco, munite di cartelli con fondo bianco e scritta nera indicante le rispettive ditte concessionarie; dovranno, inoltre, essere lasciate completamente libere dal tramonto al mattino fino alle ore 07:30, al fine di consentire il libero passaggio dei mezzi di pulizia comunale. Art. 6 VALIDITA DEL PIANO 1. Ogni variazione, di carattere generale o particolare, alle previsioni del presente piano, dovrà essere approvata secondo la procedura prevista dalle linee guida di cui al D.A. 4 luglio 2011 e dalle altre disposizioni che saranno eventualmente emanate. 2. Il presente Piano Demaniale Comunale si compone dei seguenti elaborati: STATO DI FATTO Pag. 14

15 Tav.1 Aerofotog del territorio comunale Scala 1/ Tav.2 Individuazione aree demaniali e divisione del territorio in aree omogenee e sottozone Scala 1/ Tav.3 Localizzazione delle concessione demaniali esistenti Scala 1/2.000 PROGETTO Tav 4 Attività compatibili con il Piano Regolatore zona spiaggia Scala 1/2.000 Tav.5 Area FMI- Fronte di mare Macari Isolidda ( Sottozone da 1-4 ) Scala 1/5.000 Area FCF- Fronte di mare Calarossa - Faro ( Sottozone da 5-7 ) Scala 1/5.000 Area FT- Fronte di mare Tonnara del secco ( Sottozone da 9-11 ) Scala 1/5.000 Area FP- Fronte di mare Parco dello Zingaro ( Sottozone da ) Scala 1/5.000 Tav.6 Area FS - Fronte spiaggia di S. Vito Lo Capo scala ( Sottozona 8) Scala 1/1.000 ALLEGATI allegato A Documentazione fotografica allegato B Norme Tecniche di attuazione. allegato C Elenco delle concessioni demaniali Art. 7 ATTUAZIONE 1. Nell'ambito di ciascun settore, in conformità degli elaborati grafici di progetto, il Piano si attua secondo le NTA del PRG vigente in relazione alla natura ed al tipo di intervento: a) Per opere di urbanizzazione e/o attrezzature pubbliche o di pubblico interesse, attraverso la redazione di progetti esecutivi, predisposti dal Comune; b) Per interventi di privati, attraverso progetti, redatti a cura dei titolari di concessione demaniale, soggetti al rilascio di autorizzazioni e/o permesso di costruire. 2. Gli impianti tecnologici e/o di urbanizzazione dovranno essere realizzati contemporaneamente all esecuzione delle opere previsti nel piano, dando comunque priorità alla rimozione delle situazioni di degrado ricomprese nel perimetro del piano, quali strutture ed elementi fatiscenti ed in disuso presenti sull arenile e/o strutture di materiali inquinanti o fortemente in contrasto con l ambiente. In caso di interventi sull esistente si predilige l autosufficienza energetica, idrica e fognaria. 3. Attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive dovranno inoltre essere acquisiti tutti i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni dei competenti uffici comunali, regionali e dello Stato, secondo quanto Pag. 15

16 previsto dal Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30/03/1942 e successive modificazioni e integrazioni, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. n. 328 del 15/02/1952, della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24/05/2001, e da altre norme statali o regionali in materia di interventi su aree del Demanio Marittimo. Art. 8 IMPIANTI ED ATTREZZATURE INSISTENTI SULL'ARENILE 1. Per quanto attiene al tipo si definiscono: a) COMUNI: le attrezzature e gli impianti che servono più concessioni balneari e non risultano ad uso esclusivo di un solo impianto, quali: verde attrezzato, marciapiede, opere di urbanizzazione, tratti di spiaggia libera, muretti, varchi, pontili; b) SINGOLI: le attrezzature e gli impianti ad uso esclusivo di un solo impianto balneare, quali: cabine, docce, servizi igienici, ombrelloni, sdraio, bar e ristoranti. 2. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli impianti ed attrezzature si definiscono: strutture fisse quelle che, pur avendo carattere di rimovibilità, a fine stagione non sono rimosse, e strutture mobili quelle che a fine stagione sono effettivamente rimosse. Art. 9 NUOVE CONCESSIONI DEMANIALI Le nuove concessioni demaniali marittime oltre ad osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.) devono rispettare i seguenti parametri e regole generali: - tra ogni concessione di nuova previsione deve essere lasciata una distanza minima di almeno 100 ml. salvo l'esistente regolarmente autorizzato; - l'altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non potrà superare, in linea di massima, i 4,5 ml. da terra; - l'altezza per le cabine non dovrà essere superiore a ml. 2,70; - gli scarichi, in assenza di idonea rete fognante, saranno convogliati in fosse settiche a tenuta opportunamente dimensionate per poi essere smaltiti tramite ditte specializzate; - le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione; Pag. 16

17 - le concessioni esistenti alla data di adozione del P.U.D.M. sono rinnovate a condizione che i concessionari si impegnino ad adeguare le proprie strutture alle previsioni dei P.U.D.M. entro le scadenze dei rinnovandi titoli, salvo motivate richieste di deroga da sottoporre ad espressa autorizzazione dell'arta; - i manufatti dovranno avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, dove prevista, la facile rimozione. Dovranno essere utilizzati materiali ecobio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari. Non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni amovibili; - sui manufatti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché, nel rispetto delle previsioni di legge, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo; - Ogni manufatto potrà essere colorato con un massimo di tre colori, di cui almeno due devono costituire tonalità dello stesso; - negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si dovrà porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione; - nelle aree in concessione tutte dovranno essere garantite condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro; - l'eventuale eccezionale mantenimento degli stabilimenti balneari e delle altre strutture oltre il periodo della balneazione, ai sensi dell art.2 della legge regionale n.15/2005, può essere consentito esclusivamente in funzione dello svolgimento delle attività ammesse dal titolo concessorio e comunque limitatamente alla parte delle strutture stesse effettivamente utilizzate ed in proporzione alle reali esigenze. Il mancato smontaggio a fine stagione delle porzioni non autorizzate al mantenimento comporta la decadenza della concessione ai sensi dell art.47 C.N.; - gli spazi utilizzati e quelli limitrofi per una lunghezza pari al fronte demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari Art. 10 ACCESSI AL DEMANIO MARITTIMO Ai fini del libero transito dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a ml. 1,5 dal ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre sull'arenile o sulle scogliere basse dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media per la profondità minima di ml. 5,00. In tale fascia non sono ammesse istallazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria. Pag. 17

18 E' comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa. E' obbligatorio prevedere sempre dei percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico, realizzabili mediante progetti d'iniziativa pubblica o privata convenzionata. Tali accessi dovranno, di norma, essere assicurati ad intervalli non superiori a 150 mt. l uno dall altro. E' posto divieto di accesso al mare e di attraversamento degli habitat costieri al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato. Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell'area demaniale, deve essere lasciato libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a mt. 5,00. Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Art. 11 ATTIVITA CONSENTITE 1. All'interno della spiaggia e nelle aree individuate, i concessionari, oltre alle attività strettamente legate alla balneazione, potranno svolgervi: a) le attività di gioco, sport, baby sitting e di cura della salute del corpo, beach volley, direttamente connesse alla presenza delle persone sull arenile nel periodo della stagione balneare; b) gestione di attività ricreative e sportive; c) servizi di supporto all attività balneare quali: pronto soccorso, centro informazioni, e quant altro consentito dalle leggi nazionali vigenti. 2. Al fine di tutelare la salute e la quiete pubblica, salvaguardando gli ambienti abitativi e l ambiente esterno dall inquinamento acustico è fatto obbligo ai concessionari e/o ai gestori di attività servite da impianti elettroacustici di diffusione sonora di attenersi a quanto prescritto dall apposito regolamento comunale o dai dispositivi sindacali posti in essere. Art. 12 UTILIZZAZIONE DELLE ZONE LIBERE 1. Le zone libere comprendono l arenile libero adiacente alla battigia, i corridoi di transito perpendicolari alla litoranea e le spiagge libere. Pag. 18

19 2. L arenile libero ha dimensione minima di 5,00 m a partire dalla linea di battigia. Tale fascia svolge la funzione di percorso pedonale lungo la riva. 3. Sull arenile libero non sono ammesse installazioni di alcun tipo. In ogni caso dovranno essere rispettate le ordinanze della Capitaneria di Porto competente riguardanti l'arenile libero ed i percorsi di accesso al mare. 4. Facendo salve le concessioni demaniali balneari esistenti, comprensive di spiagge concesse a corpi militari, al Porto Turistico ed all Amministrazione comunale, è previsto almeno il mantenimento della superficie esistente destinata a spiaggia libera, con la previsione di tendere al raggiungimento del limite previsto dal PDUM del 60%, non comprendendo nel calcolo le aree non balneabili. 5. Le spiagge libere sono destinate a garantire il libero accesso al mare e la sosta sull arenile di tutti i cittadini, senza dover sostenere alcun onere. In tali zone, con esclusione dei corridoi di accesso al mare, durante il giorno, possono essere utilizzati ombrelloni, sedie a sdraio od altre attrezzature comunque denominate, che dovranno essere rimosse al tramonto del sole. E vietata qualsiasi forma di bivacco o campeggio. Tali zone non possono essere affidate in concessione. 6. L Amministrazione comunale dovrà assicurare accessibilità della spiaggia libera anche a persone portatrici di handicap. 7. L Amministrazione comunale dovrà inoltre curare la periodica pulizia dei tratti di spiaggia non in concessione ai privati; 8. Nell area appositamente indicata in cartografia sarà consentito l accesso di animali di affezione, come previsto dalle linee guida approvate con D.A 4 luglio Dette aree dovranno essere appositamente segnalate ed attrezzate con l indicazione dell orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d uso. Dette aree inoltre, dovranno essere dotate di accesso indipendente. Art. 13 CONCESSIONI DEMANIALI BALNEARI 1. Nelle zone destinate a concessioni demaniali legate alla balneazione la massima estensione del fronte delle stesse non può superare i 75,00 m, sia per le nuove concessioni che per le concessioni già esistenti aventi un fronte inferiore e che volessero ampliare lo stesso. Pag. 19

20 2. In tutte le aree comprese in queste zone devono essere assicurati l abbattimento delle barriere architettoniche e la reale possibilità di accesso ai servizi, alle strutture e al mare per i diversamente abili. 3. Tutti i manufatti da realizzarsi sull'arenile dovranno essere posti a debita distanza dalla linea di battigia, al fine di evitare possibili danni causati da eventuali mareggiate. 4. Per ogni concessione, ove sono previsti gli scarichi di bagni e cucine i liquami sono convogliati, tramite pozzetti di ispezione sifonati, al collettore fognario comunale o a fosse a tenuta stagna. 5. Tutte le opere fuori terra realizzate sull arenile, sia da parte di privati che dall Amministrazione Comunale, devono avere la caratteristica della rimovibilità, come definita dalle presenti norme. Art. 14 MATERIALI E FINITURE 1. Strutture in elevazione a) In generale deve essere fatto il più possibile uso di materiali tradizionali, rimovibili e tipici del luogo, evitando l utilizzo di materiali plastici e/o plastificati. b) Per la realizzazione delle strutture di tutti i manufatti è obbligatorio l utilizzo prevalente del legno e del vetro in osservanza del regolamento comunale spazi ed aree pubbliche. 2. Pavimentazioni sull arenile a) Le pavimentazioni per percorsi pedonali, possono essere posate a secco sulla sabbia nei colori naturali, in armonia con il resto della concessione. b) Dovranno essere limitate all indispensabile e realizzate con idoneo materiale semplicemente appoggiato sul terreno, evitando rigorosamente l utilizzo di materiale bituminoso, battuti di cemento e pavimentazioni esterne continue. c) Per gli interni e per le piattaforme esterne adibite al servizio di ristorazione o somministrazione di cibi e bevande dello stabilimento balneare, per motivi igienici, dovrà essere usato il legno opportunamente trattato o materiali similari. Pag. 20

21 Art. 15 OMBREGGIO 1. Nelle zone destinate alle concessioni demaniali balneari gli ombrelloni dovranno essere posizionati a una distanza di 1,50 m dal confine della concessione onde consentire la realizzazione di un corridoio di accesso al mare di 1,50 m sul quale l ombreggio non potrà estendersi. Art. 16 ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 1. L art. 23 della L. 05/02/1992, n. 104, ha disposto che il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14/06/1989, n. 236, di attuazione della legge 09/01/1989, n. 13 ed all'effettiva possibilità di accesso a mare delle persone diversamente abili. 2. I concessionari demaniali devono assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare all'interno delle concessioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria. 3. La visitabilità deve essere garantita applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14/06/1989, n. 236, di attuazione della legge 09/01/1989, n. 13. Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 5, punto 5.5 del suddetto D.M. n. 236/ Un collegamento tra la pubblica via, gli stabilimenti balneari, le spiagge e la battigia, deve essere senza salti di quota e senza soluzione di continuità. 5. Gli stabilimenti balneari devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile ai diversamente abili. 6. Quando, per qualsiasi motivo, non esiste il collegamento senza barriere con la pubblica via, l'accessibilità deve essere garantita dal singolo concessionario applicando la norma della "visitabilità condizionata" di cui all'art. 5, punto 5.7 del D.M. n. 236/ Il Comune assicura l'accesso all arenile dalla pubblica via, tramite delle pedane di accesso in legno. 8. In generale deve essere rispettata la normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche. Pag. 21

22 Art. 17 CARTELLONISTICA 1. E vietata l apposizione di cartelli, striscioni in qualsiasi materiale e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino la vista del mare. 2. L Amministrazione provvederà alla apposizione della numerazione delle concessioni attraverso un più ampio progetto di arredo urbano. Art. 18 GESTIONE 1. In tutte le aree demaniali ad uso pubblico in concessione al comune è consentito lo svolgimento temporaneo di iniziative ludiche, sportive, culturali e di animazione, promosse dall Amministrazione comunale. L Ente Comune si riserva la facoltà di installare giochi o strutture di arredo urbano acquisiti anche a mezzo di sponsorizzazioni. 2. Il presente piano è operativo unicamente nelle aree di proprietà del Demanio Marittimo, del Comune e dove la larghezza della spiaggia consente lo svolgimento delle attività previste dal Piano stesso. 3. Per quanto non previsto nelle presenti norme valgono le Leggi Regionali riguardanti la materia, le norme del Regolamento e delle N.T.A. del PRG Comunale, del Piano territoriale Paesistico, del Regolamento di Igiene, del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di attuazione, del D.P.R. 380/2001, delle ordinanze emesse dalle autorità competenti e/o regolamento di gestione del PUDM. Art. 19 CONCESSIONI ESISTENTI e FUTURE I concessionari sotto elencanti, sempre che continueranno a rinnovare e utilizzare le aree in concessione, potranno continuare a posizionare gli sdraio e gli ombrelloni nelle sottozone A1 e A2 con il criterio di mq 6,5 per ogni camera d albergo dichiarata presso l Azienda Provinciale Turismo di Trapani. Le suddette concessioni devono avere massima occupazione con sviluppo in senso trasversale alla battigia. Zone A1 e A2, i concessionari potranno occupare un fronte mare pari a ml 2.55 per ogni fila di ombrelloni fino alla soddisfacimento dell intera concessione e nel rispetto delle delimitazioni di zona. Pag. 22

23 Nella zona A1 le superfici già in concessione occupano complessivamente 1.471,50 mq. circa, mentre nella zona denominata A2 le superfici già in concessione occupano complessivamente mq circa. Nella zona A3 della spiaggia L area di 1000 mq, attualmente libera e pubblicamente fruibile, potrà essere destinata esclusivamente ad iniziative di soggetti pubblici o di affidatari di servizi pubblici, selezionati attraverso un bando ad evidenza pubblica. AI. glossario BBAA DM DPR PDUM PRG PP RD REC TU PTP = Beni Ambientali e Architettonici = Decreto Ministeriale = Decreto Presidente della Repubblica = Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (Regionale) = Piano Regolatore Generale (Comunale) = Piano Particolareggiato (Comunale) = Regio Decreto = Regolamento Edilizio Comunale = Testo Unico = Piano territoriale Paesistico Pag. 23

24 Verifica delle superfici complessive occupate nell arenile secondo quanto dettato dal D.A. del 25 maggio Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione mq Concessione demaniale n.41 mq Concessione demaniale n.40 mq Concessione demaniale n.3 mq Concessione deman. N. 7 stab. Balneare mq Area attrezzata per i diversamente abili mq Area A1 mq Area A2 mq Area A3 mq Concessione demaniale n.15-1 mq. 334, Concessione demaniale n.88-2 mq. 265, Concessione demaniale n. 42 mq. 626, Concessione demaniale n.38 mq Affitto pedalò n.7*48 mq +48 mq mq Affitto sdraio e ombrelloni ( ) mq mq. 28,50 Superficie complessiva mq ,73 Superficie dell arenile mq ,00 Superficie impegnata in % 16,62 Pag. 24

25 Allegato grafico Punto d ombra e pavimentazioni in legno Pag. 25

26 Pag. 26

27 Pag. 27

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