Obblighi di custodia della rete stradale da parte della P.A. e principio di autoresponsabilità del danneggiato
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1 Obblighi di custodia della rete stradale da parte della P.A. e principio di autoresponsabilità del danneggiato Autore: Arseni Antonio In: Diritto civile e commerciale Natura della responsabilità della P.A. negli incidenti dovuti alla cattiva manutenzione stradale. Gli oneri probatori imposti alle parti. Il caso fortuito che esclude la responsabilità del custode/p.a. L obbligo di custodia opera anche per le P.A., con riferimento ai beni demaniali, con la conseguenza che dell incidente subito da una donna, per la presenza di una buca, coperta da uno strato di pioggia, ove metteva un piede uscendo dall auto del marito e quindi rovinando a terra, è responsabile la medesima, poiché abitando a 40 metri dal punto della caduta, conosceva le precarie condizioni della strada che avrebbero dovuto indurre la donna stessa ad una maggiore attenzione anche per la presenza, in quel momento, di condizioni di scarsa visibilità dei luoghi, data l ora notturna. Nessun risarcimento perciò spetta alla donna, in quanto l episodio non doveva essere attribuito alla scarsa manutenzione della strada da parte del Comune, ma, al contrario, doveva ritenersi riferibile alla condotta imprudente della danneggiata. Così una delle ultime sentenze della Cassazione in materia, n di 8
2 pubblicata il Quanto deciso nella suddetta sentenza, laddove risulta accertato, sulla base della dinamica del fatto ricostruito dai Giudici di merito, l imputabilità dell accaduto direttamente alla vittima dell incidente, segna l attuale approdo cui è pervenuta la giurisprudenza della Cassazione in tema di risarcimento del danno causato da una insidia stradale, assoggettando la fattispecie nell ambito di applicazione dell art CC. Un tema importante ed avvertito per il consistente contenzioso che scaturisce da simili casi e che contribuisce ad affollare le aule di giustizia. È bene ricordare che sull inquadramento giuridico di simili fattispecie, si scontrano, o almeno si sono scontrati o sviluppati, tre orientamenti. Con il primo, quello tradizionale e più risalente nel tempo, ispirato da una ingiustificata esigenza di garantire alla P.A. una posizione di privilegio, ritiene applicabile l art CC in virtù del quale sarebbe configurabile la responsabilità della P.A. per violazione degli obblighi di segnalazione e manutenzione delle strade e degli spazi aperti al pubblico transito di cui è proprietaria, solo quando i danni fossero determinati da una situazione di vero e proprio pericolo occulto caratterizzato congiuntamente dall elemento oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della imprevedibilità: nel primo caso si identifica la nozione di insidia e nel secondo quella di trabocchetto. Invidia e trabocchetto sono le due condizioni richieste dalla norma per determinare la responsabilità della P.A. sussistente, per l appunto, nella ipotesi in cui la strada o lo spazio aperto al pubblico accesso o transito, pur presentandosi in condizioni di apparente normalità, occultino un pericolo non prevedibile con l uso della normale diligenza, tanto da integrare una situazione potenzialmente rischiosa, consistente in uno stato apparente diverso da quello reale, ovvero in una falsa rappresentazione della realtà a motivo della obiettiva non visibilità del pericolo e della impossibilità di avvertirlo in tempo onde evitarlo. 2 di 8
3 Un secondo orientamento, maturato nella giurisprudenza a partire dal 1985 circa, considera applicabile l art CC ma solo con riferimento a quei beni che consentono alla P.A. di poter vigilare sugli stessi in modo da impedire situazioni di pericolo per coloro che con gli stessi vengono a contatto, e non anche a quei beni di notevole estensione per cui non sarebbe pensabile o praticabile un simile controllo. Un terzo orientamento, che allo stato attuale è quello che ha più successo, predica l applicabilità tout court, nei confronti della P.A. e nei luoghi suddetti, della disciplina della responsabilità oggettiva delle cose in custodia ex art CC, in quanto dalla proprietà dei beni non discende solo l obbligo di provvedere alla loro efficace e costante manutenzione, ma anche quello di attendere alla loro custodia, indipendentemente dalla loro estensione. È appena il caso di ricordare al riguardo, che detta condizione può avverarsi (salvo la dimostrazione del caso fortuito, come vedremo) allorché l Ente Pubblico abbia l effettiva custodia del bene demaniale perché altrimenti lo stesso potrà rispondere dei danni subiti dall utente secondo la regola dettata dall art CC, previo assolvimento ad un più difficoltoso onere probatorio rispetto a quello di cui all art CC, laddove la colpa è presunta: il danneggiato cioè dovrà provare il comportamento colposo della P.A., di cui le figure dell insidia e del trabocchetto sono solo elementi sintomatici, ma non escludono altre ipotesi di responsabilità colposa (in questo senso, v. ex multis Cass. 08/03/2007 n 5308; Tribunale di Reggio Emilia 23/10/2012 n 1774 in Red. Giuffré 2012; Tribunale di Piacenza 26/05/2011 n 458, ivi 2011; Tribunale di Novara 17/06/2010 n 636 ivi 2010; Tribunale di Milano 03/10/2008 n in Giustizia a Milano 2008,10,68). L inquadramento nella responsabilità oggettiva delle ipotesi del danno provocato da una cosa in custodia, pone dunque il danneggiato, dal punto di vista probatorio, in una posizione più facile rispetto ai casi governati dall art CC, in cui deve essere data la prova anche del comportamento colposo della P.A. laddove, nel primo caso, detto comportamento, non deve essere oggetto di alcuna indagine, considerato che il fondamento della responsabilità ex art CC è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal caso fortuito (così Cass. 21/09/2015 n 18463). 3 di 8
4 In tale contesto, è stato chiarito dalla Cassazione (in una decisione di poco precedente quella in esame 21/10/2015 n 21212) come sia sufficiente, per la configurabilità della responsabilità oggettiva, la dimostrazione da parte dell attore, del verificarsi dell evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: provate dette circostanze, sarà il custode a dover dimostrare, per escludere la propria responsabilità, il caso fortuito ossia la esistenza di un fattore estraneo che per il suo carattere di imprevedibilità ed eccezionalità sia idoneo ad interrompere il nesso eziologico. Pur tuttavia, prosegue il S.C., nei casi in cui il danno non sia l effetto di un dinamismo interno della cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richiede che l agire umano, ed in particolare quello del danneggiato si unisca al modo di essere della cosa essendo essa di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale va dimostrato che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Conclusioni, queste, già formulate dalla precedente elaborazione giurisprudenziale che più volte ha sottolineato come la norma dell art CC non dispensa il danneggiato dall onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l evento si è prodotto come conseguenza anormale della particolare condizione, potenzialmente lesiva della cosa (così Cass. 20/11/2013 n 26096). In questo senso, vedasi anche Cass. 03/02/2015 n 1896 in un caso in cui un bambino era caduto su un lungomare comunale, secondo la prospettazione del genitore, il quale aveva introdotto il giudizio, a causa di un difetto non visibile del manto stradale, un ostacolo imprevedibile ed inevitabile, non adeguatamente dimostrato e perciò determinante l esito negativo della lite, conclusasi con il rigetto della domanda, confermato dalla Cassazione. Quest ultima ha potuto affermare il principio che se la prova del fortuito o della forza maggiore spetta certamente al custode, pur tuttavia tale onere probatorio presuppone che l attore abbia a sua volta ed, in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. Nella specie il padre del bambino, che aveva sbattuto la testa contro un palo della fermata dell autobus, a causa, a suo dire, del dislivello provocato dalla mancanza di mattonelle sul manto stradale, non è riuscito a provare la dinamica dell incidente e soprattutto la esistenza del nesso causale tra la caduta e l anomalia della strada. 4 di 8
5 Così ancora la più recente Cass. 23/10/2015 n 22528, in un caso in cui un pedone era scivolato su un cubetto instabile della pavimentazione stradale non visibile e segnalato, riportando lesioni alla caviglia sinistra, ha potuto affermare che la presunzione di responsabilità ex art CC, per danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa come potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, può essere superata solo dalla prova del caso fortuito che nella specie non sussisteva, in quanto il danneggiato era caduto in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaccio, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico senza segnalazioni delle condizioni di pericolo. Semplificando, per meglio comprendere il pensiero della S.C., non basta la presenza di una buca sul manto stradale per far scattare il diritto al risarcimento dei danni, ma occorre tenere conto anche del fatto che una tale insidia sia imprevedibile di tal ché abbia determinato l evento. In buona sostanza il concetto di insidia utilizzato dalla precedente giurisprudenza al fine della valutazione della responsabilità dell Ente Pubblico ex art CC, appare immanente anche nella ipotesi di cui all art CC laddove viene spiegato, riferendosi alla responsabilità di tipo oggettivo, che in ogni caso non può essere evitato con la dovuta diligenza: nell esempio della buca insidiosa, il fatto, provato, che il danneggiato conoscesse la strada dissestata e, quindi, fosse tenuto a prestare attenzione dovendosi il rischio, quindi, essere imputato alla sua distrazione. Sintetizzando può dirsi che la prevedibilità dell insidia è sufficiente ad escludere la responsabilità anche ex art CC (v. Cass. 06/07/2015 n 13930; Cass. 09/03/2015 n 4663 ma anche Cass. 24/09/2015 n 18865) raccordandosi con il principio che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità della P.A. possa ravvisarsi nello stesso comportamento del danneggiato. Insomma, come chiarito pregevolmente da Cass 23584/2013, richiamata da Cass. 2692/2014, l art CC, stabilendo che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito, contempla un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettiva in relazione alla irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa, all adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni 5 di 8
6 a terzi; a tanto, peraltro, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa: quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento tra i detti doveri di precauzione e cautela; e perfino quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell evento, e ritenersi integrato il caso fortuito. Sotto tale profilo, come ancora è stato precisato dai Giudici di Palazzo Cavour, il proprietario di una strada non è responsabile ex art CC ove sia provata la elisione del nesso causale tra la cosa e l evento quale può aversi in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori avveduti e prudenti, nella eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso tra i quali una sua imperizia o imprudenza o di terzi Per fare qualche esempio, non potrebbe considerarsi una insidia il rigonfiamento del manto stradale dovuto alla presenza di radici di alberi collocati ai lati della su cui il danneggiato è caduto e che non avrebbe potuto evitarli mantenendo una velocità moderata e conservando la marcia nella propria carreggiata di pertinenza (Cass. 05/11/2013 n 24744). Ugualmente, nel caso di un pedone che aveva lamentato di aver subito un danno per essere inciampato in un tombino con il coperchio malfermo, ma esclusa dai Giudici perché l incidente era facilmente prevedibile e quindi da ricondursi all imprudenza dello stesso danneggiato (Cass. 20/01/2014 n 999). Al contrario, nella ipotesi di una macchia di olio presente nel manto stradale (causativa di un grave 6 di 8
7 incidente perché faceva perdere il controllo della automobile al conducente) che l Ente proprietario aveva il dovere, in quanto tenuto alla custodia del bene, di controllare onde evitare l insorgenza di pericoli per l utente (Cass. 13/01/2015 n 295). Ma i casi più frequenti sono quelli che escludono la responsabilità del custode della strada, per danni verificati in ragione della cattiva manutenzione (buche, dissesti e quant altro) allorché il danneggiato conosca la zona (Cass. 09/03/2015 n 4663; Cass. 22/10/2013 n 23919) o perché abiti su quella strada ove è avvenuto l incidente (Cass /2015), o per eccesso di velocità su fondo scivoloso (Cass /2015; Cass. 16/01/2013 n 907) che potrebbe comportare una graduazione della colpa del danneggiato. Il tema sviluppato evoca il principio di autoresponsabilità che, per così dire, costituisce la frontiera della responsabilità civile quale disegnata dall art CC, ritenuto applicabile, ex art CC, anche all illecito aquiliano. Tale disposizione normativa stabilisce che se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e le conseguenze che ne sono derivate così il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l ordinaria diligenza. A motivo, come è stato detto da autorevole dottrina (Rescigno, Messineo, Pugliatti), della necessità che ogni consociato risenti le conseguenze pregiudizievoli della propria condotta. Necessità che trova, peraltro, il suo referente costituzionale nello stesso principio di solidarietà sociale di cui all art. 2 Cost. e finanche nell art CC relativo al dovere di comportamento secondo correttezza. Secondo la stessa dottrina, il fondamento dell autoresponsabilità risiederebbe nella stessa finalità di prevenzione cui tende l art CC nell indurre i soggetti a comportarsi in modo diligente per non arrecare danni ai propri simili. Altra dottrina più di recente ha abbandonato tale idea ritenendo che nell art CC debba piuttosto ravvisarsi un corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte del danno che non è a lui causalmente imputabile. 7 di 8
8 A tale seconda teoria sembra aderire la giurisprudenza della Cassazione (v. S.U. 11/11/2011 n 24406), la quale ha anche precisato che, proprio in ossequio ai citati doveri di solidarietà sociale e di conformazione del comportamento secondo correttezza, la colpa del danneggiato sussiste non solo in ipotesi di violazione di un obbligo giuridico ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. In conclusione e riassuntivamente può dirsi che nel caso di un incidente asseritamente causato da una insidia stradale, il danneggiato deve provare il fatto ed il nesso eziologico come sopra ricordato, tra la cosa in custodia ed il danno, ossia che l evento è stato determinato in virtù della particolare condizione del bene potenzialmente lesiva, di tal ché esso ne sia stato la normale conseguenza. La P.A. può liberarsi da detta responsabilità, che configura una presunzione di colpevolezza, a prescindere da ogni relativa indagine, dimostrando che l evento si è verificato per caso fortuito che può essere riscontrato anche nel comportamento dello stesso danneggiato casualmente riconducibile alla violazione di un obbligo giuridico o più genericamente nella violazione di norme comportamentali di diligenza, cautela e/o prudenza nel momento in cui viene in contatto con la cosa. bilita-del-danneggiato/ 8 di 8
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