GUIDA AI PROFILI FISCALI DELLA MEDIAZIONE
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- Cipriano Gentili
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1 GUIDA AI PROFILI FISCALI DELLA MEDIAZIONE Ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
2 Premessa La presente guida è stata creata a puro scopo informativo, al fine di aiutare il cliente a meglio comprendere gli aspetti fiscali che gravitano attorno alla mediazione, in particolare riguardo alle norme che regolano gli incentivi previsti per legge, al fine di agevolare e promuovere il procedimento conciliativo. Per i singoli casi specifici, Kimeya S.r.l. raccomanda agli utenti di fare comunque e sempre riferimento al proprio professionista di fiducia prima di presentare le varie pratiche e compilare i moduli cui si fa riferimento. Aspetti di carattere fiscale che indirettamente o direttamente risultano afferenti alla disciplina della conciliazione. Anche per gli aspetti tributari, l intendimento del legislatore è stato quello di perseguire, nella disciplina, una generale semplificazione e snellimento del procedimento. Le imposte di bollo 1 : L imposta di registro 2 : Il secondo comma dell'art. 17 del D.Lgs. 28/2010, stabilisce che "tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura". Tale orientamento costituisce una inversione di tendenza nel settore dell amministrazione della giustizia e un cambio di direzione rispetto a quanto stabilito in altre ipotesi di esecuzioni di procedimento ADR (quali i procedimenti arbitrali), per le quali vale il principio generale di sottoposizione degli atti quantomeno all imposta di bollo. In linea generale, ai sensi del D.P.R. 131/1986 (legge istitutiva dell'imposta di registro), tutti gli atti giudiziari devono essere sottoposti a tassazione; in particolare, l'art. 73 T.U. prevede che l'ufficio giudiziario interessato, trasmetta una copia autentica delle sentenze, dei decreti e degli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro, all'ufficio finanziario competente (Agenzia delle Entrate) affinché provveda ad applicarne e liquidarne l'imposta. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 28/2010, l'atto giudiziario al quale dovrà farsi riferimento per l'applicazione della normativa sull'imposta di Registro è costituito dal 1 Nel sistema fiscale italiano, l'imposta di bollo è una imposta applicata alla produzione, richiesta o presentazione di determinati documenti. È regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 642 del L'Imposta di Registro è regolata dal Testo unico dell'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n Essa è dovuta innanzitutto al momento della registrazione di determinati atti giuridici presso l'agenzia delle Entrate (prima dell'unificazione degli uffici fiscali la registrazione era effettuata presso l'ufficio del Registro). Si presenta come tributo avente natura di tassa, quando è correlata all'erogazione di un servizio da parte della pubblica amministrazione, di imposta quando è determinata in proporzione al valore economico dell'atto o del negozio.
3 verbale di conciliazione: qualunque sia l'esito della mediazione, il procedimento si conclude e si completa con la redazione di un verbale sottoscritto da mediatore incaricato e dalle parti superstiti. A questo punto potranno verificarsi due ipotesi: le parti decideranno di adempiere spontaneamente (e vicendevolmente) all'esecuzione dell'accordo sottoscritto per effetto della mediazione o, viceversa, ad abbandonare contemporaneamente la lite (già definita) senza dare seguito ai contenuti dell'accordo; in questo caso non saranno richiesti ulteriori adempimenti e la procedura dovrà ritenersi sottratta all'onere tributario connesso alla registrazione. una delle parti (magari quella obbligata all'adempimento), disinteressandosi, non darà seguito all'esecuzione degli impegni assunti, contenuti nell'accordo; in tal caso l'altra parte (quella interessata invece interessata all'adempimento dell'accordo scaturito dalla mediazione), dovrà attivarsi per richiedere l'omologazione del verbale, anzitempo rilasciato dalla segreteria dell'organismo, con istanza diretta al Presidente del Tribunale, da presentarsi presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione del foro territoriale competente. Diretta conseguenza sarà che, alla stregua di qualsiasi decisione giudiziale, il verbale dovrà essere sottoposto a registrazione presso gli sportelli dell'agenzia delle Entrate (Registrazione in caso d'uso). Il D.Lgs. 28/2010 stabilisce all'art. 17 terzo comma una importante forma di agevolazione nei riguardi delle parti che abbiano sostenuto attività conciliative presso gli Organismi delegati: entro il valore pari ad non è dovuta alcuna imposta di registro. Nell'ipotesi di superamento del valore di , desumibile dal contenuto del verbale, l'impostà sarà dovuta nei termini ordinari stabiliti dalla legge e in particolare dal D.P.R. 131/86 e cioé: - - in caso di atto contenente valori soggetti ad IVA, l'imposta di egistro divrà essere corrisposta in misura fissa pari ad 186,00; in caso di atto contenente valori non soggetti ad IVA bisognerà verificare se: a) l'atto ha contenuto patrimoniale ed allora l'imposta di registro sarà in misura del 3% della parte eccedente la somma di ; b) l'atto ha un contenuto con disposizioni non patrimoniali l'imposta di registro sarà dovuta in misura fissa pari ad 168,00.
4 Alcuni esempi pratici: Esempio 1 Ad una controversia in materia di condominio riguardante l uso di parti comuni, l Organismo di Mediazione ha ritenuto di dover inizialmente attribuire il valore di Il verbale di conciliazione (che non conterrà tale valore in quanto puramente indicativo ai soli fini dell applicazione del piano tariffario) non sarà sottoposto né ad imposta di bollo né, tantomeno ad imposta di registro o altra spesa o tassa. Esempio 2 Ad una controversia insorta per effetto di mancata fornitura (atto soggetto ad IVA) definita con verbale, per un valore di IVA, l imposta di registro sarà dovuta nella misura fissa di 168,00. Esempio 3 Ad una controversia insorta per richiesta di risarcimento del danno (atto non soggetto ad IVA) definita con verbale per un valore di , l imposta di registro sarà dovuta nella misura del 3% su (importo scaturito dalla differenza tra la somma offerta in risarcimento ed il limite di esenzione di fissato dall art. 3 del D.Lgs. 28/2010). Esempio 4 Ad una controversia insorta per l assegnazione di un immobile pro-indiviso caduto in eredità (atto non soggetto ad IVA) definita con verbale di , l imposta di registro sarà dovuta nella misura del 3% su (importo scaturito dalla differenza tra la somma offerta in risarcimento e il limite di esenzione di fissato dall art. 3 del D.Lgs. 28/2010). Ma il passaggio delle quote dell immobile da un erede all altro facebte parte dei contenuti dell accordo allegato al verbale, sarà sottoposto separatamente alle normali regole di imposizione ai fini dell Imposta di Registro per gli atti traslativi della proprietà immobiliare. Il pagamento verrà eseguito mediante l utilizzo del modello F23 già prestampato e precompilato dell agenzia delle entrate. Ci si riporta, a tal riguardo, alle modalità di tassazione consultabili sul sito dell Agenzia:
5 Mod. F23 Sempre in tema di Imposta di registro, vale la pena sottolineare che le norme agevolative, sin qui richiamate, non trovano applicazione nei riguardi dell accordo sotteso al Verbale di Conciliazione. Si porti, ad esempio, il caso di un accordo allegato al verbale di conciliazione, nel quale vi siano atti di disposizione di diritti reali su beni immobili. In questo caso, la registrazione dell atto dispositivo sconterà l imposta in modo separato da quella scaturente dal verbale di conciliazione. Il credito di imposta 3 : L'art. 20 del D.Lgs 28/2010 introduce un provvedimento agevolativo di grande portata innovativa: "alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa fino alla concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito di imposta è ridotto della metà". In altre parole il beneficio consisterà nel riconoscimento alle medesime parti di un credito di imposta, commisurato all'importo dell'indennità stessa erogata all'organismo di Mediazione entro il limite di 500,00 in caso di successo della mediazione ovvero di 250,00 qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito sfavorevole. 3 Credito d'imposta è ogni genere di credito di cui sia titolare il contribuente nei confronti dell'erario dello Stato. Un credito di imposta può essere destinato a compensare i debiti, a diminuire le imposte dovute oppure, quando ammesso, se ne può richiedere il rimborso, ad es. in sede di dichiarazione dei redditi.
6 Esempio 1 Ad una controversia in materia di condominio riguardante l uso di parti comuni, l Organismo di Mediazione ha ritenuto di dover inizialmente attribuire il valore di La tariffa massima applicata alle parti (ed effettivamente pagata) per effetto della trattazione di una materia obbligatoria, è quella relativa al 4 scaglione diminuita di 1/3. Essa è, dunque, pari a 240,00. Il credito d imposta spettante a ciascuna delle parti (sia nel caso di esito positivo della mediazione che di esito negativo della stessa) sarà quindi corrispondente ad 240,00 ovvero l intero ammontare dell indennità. Esempio 2 Ad una controversia in materia di condominio riguardante l uso di parti comuni, l Organismo di Mediazione ha ritenuto di dover inizialmente attribuire il valore di La tariffa massima applicata alle parti (ed effettivamente pagata) per effetto della trattazione di una materia obbligatoria, è quella relativa al 6 scaglione diminuita di 1/3. Essa è, dunque, pari a 667,00. Il credito di imposta spettante a ciascuna parte è di 250,00 in caso di esito negativo della mediazione (e quindi di mancato accordo), oppure di 500,00 nel caso in cui le parti arrivino ad un accordo. Il credito, dovrà essere evidenziato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa all esercizio in cui risulta maturato e sarà utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione; in nessun caso potrà essere ceduto ovvero richiesto a rimborso. Mod. SC 2012 e Mod. ENC: quadro RU Sez. XX
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