PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ

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1 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ Richiesta di accertamento dell invalidità e dello stato di handicap Commissioni mediche ASL Commissioni di verifica Il procedimento di accertamento dei requisiti sanitari Revisione, aggravamento e declassamento, revoca e indebito Iter di erogazione delle provvidenze economiche

2 101 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ E DELLO STATO DI HANDICAP Richiesta di accertamento dell invalidità e dello stato di handicap Commissioni competenti. Per gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento dello stato di invalidità civile, di cecità civile o di sordomutismo, ai sensi dell art. 1 della legge 295/1990 ➊ sono competenti le unità sanitarie locali, al cui interno operano una o più commissioni mediche incaricate. Stato di handicap. Le commissioni mediche presso le ASL sono altresì competenti, a norma dell art. 4 della legge 104/1992 ➋, ad accertare la situazione di handicap. L handicap è la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive, prevista dall art. 3, 1 comma, legge 104/1992. L handicap viene considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3, 3 comma, legge 104/1992) [r 1.6]. Anche le persone con invalidità diverse da quella civile (ovvero invalidi di guerra, di lavoro, per servizio) possono richiedere il riconoscimento dello stato di handicap. Commissioni di verifica. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d invalidità civile, dal 21 ottobre 1990 non hanno più competenza accertativa dell invalidità; conservano invece funzioni di supervisione sui verbali di visita delle commissioni mediche ASL. Inoltre, la commissione medica superiore e d invalidità civile, presso il Ministero dell Economia e delle Finanze, interviene nella verifica dei verbali di visita delle commissioni mediche ASL e ha funzioni consultive nella procedura dei ricorsi gerarchici [r 12] contro gli accertamenti sanitari dalle stesse effettuati. ➊ Art. 1, Legge 15 ottobre 1990, n. 295 Modifiche ed integrazioni all art. 3 del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l assegno o le indennità di invalidità civile, (omissis), nonché gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da quelli dianzi indicati, sono effettuati dalle unità sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia dall art. 3 del D.L. 173/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 291/1988 e dall art. 6-bis del D.L. 382/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 8/1990, e successive modificazioni. ➋ Art. 4, legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate Accertamento dell handicap. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all art. 3, sono effettuati mediante le commissioni mediche di cui all art. 1 della legge 295/1990, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le ASL. Effetti del riconoscimento. L accertamento dell invalidità conferisce al soggetto che promuove l azione lo status di invalido, con la qualificazione specifica di invalido civile, cieco civile, sordomuto o handicappato. Il provvedimento, emanato al termine della procedura di accertamento sanitario è produttivo di effetti immediati, quali il diritto all assistenza sanitaria, all iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio al lavoro, alla qualificazione professionale, allo studio e a tutti gli altri benefici previsti dalla legge in relazione al grado di invalidità e di handicap accertato. Pertanto, da detti accertamenti scaturiscono tutti gli effetti, economici o di altra natura, previsti dalle norme in vigore [r 1.3].

3 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ 147 RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ E DELLO STATO DI HANDICAP 101 Se il grado di invalidità raggiunge la soglia minima prevista per il diritto ad una provvidenza economica, il procedimento sanitario prosegue con l accertamento delle condizioni socio economiche, cui tale diritto è subordinato [r 10.6]. Domanda di riconoscimento. Con la medesima domanda, e a fronte di un unico accertamento sanitario, è possibile ottenere sia la certificazione di invalidità civile, cecità o sordomutismo, che quella di handicap. La formulazione della domanda è inoltre predisposta in modo da ottenere tutti i benefici e le provvidenze economiche previste dalla legge in relazione allo stato di invalidità che verrà riconosciuto. In relazione alla continenza delle prestazioni assistenziali [r 12.1]. La richiesta di riconoscimento di invalidità va presentata, personalmente dall interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, o tutore) o da chi ne cura gli interessi nel caso degli inabilitati (curatore), alla commissione dell ASL di residenza, ai sensi dell art. 1, D.P.R. 698/1994 ➊. Il modulo per la domanda, da redigersi in carta semplice, è disponibile presso la stessa ASL, secondo i modelli previsti dal citato D.P.R. 698/1994 (Allegati A e B), rispettivamente per gli istanti maggiorenni e per i minorenni. (NB: i seguenti modelli devono essere considerati solo indicativi, stante la difformità degli stessi sul territorio. Essendo necessario recepire, oltre la domanda di accertamento, così come prevista dal citato D.P.R., anche le informazioni relative agli altri presupposti sociali ed economici per la fruizione delle provvidenze di invalidità civile, la predisposizione dei modelli è effettuata dalle regioni o dai comuni [r 10.6] e pertanto suscettibile di variazioni). Modello A Istante Maggiorenne All'Unità sanitaria locale Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili ➊ Art. 1, D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici. Le istanze volte ad ottenere l accertamento sanitario dell invalidità civile, della cecità e del sordomutismo, nonché quelle intese a valutare l handicap derivante dall invalidità, ai sensi dell art. 4 della legge 104/1992, redatte in carta semplice, secondo i modelli A e B, sono presentate presso le commissioni mediche ASL competenti per territorio. (...) Con la medesima domanda l interessato chiede alla competente prefettura la concessione delle provvidenze economiche spettanti in relazione allo stato di invalidità e alla minorazione riconosciuta. (data) Il Quadro A, contenente i dati anagrafici e la domanda di accertamento vera e propria, deve essere compilato obbligatoriamente da tutti i richiedenti. Quadro A Il/la sottoscritto/a... codice fiscale... nat... a... provincia di... il... residente in... provincia di... via/piazza (segue)

4 101 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ E DELLO STATO DI HANDICAP 148 (segue)... n... c.a.p.... stato civile... professione... tel.... CHIEDE di essere sottoposto ad accertamento sanitario, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento, per il riconoscimento/aggravamento dell'invalidità, quale: invalido civile - ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni indicare ai soli fini dell'art. 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, se minorato psichico si no cieco civile ai sensi della legge 27 maggio1970, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni sordomuto - ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni persona handicappata - ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 AVVERTENZE: barrare con una "X" la casella corrispondente al riconoscimento richiesto Allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidità civile o alla minorazione che sarà riconosciuta da codesta Commissione. Sin d'ora chiede con la presente istanza che gli/le siano concessi i benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale d'invalidità o alla minorazione riconosciute. Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, giusta il disposto dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 DICHIARA a) di essere nat... a... provincia di... il... b) di essere cittadin... italian...; c) di essere residente in...; d) che le infermità per le quali richiede il riconoscimento dell'invalidità civile non dipendono da causa di guerra, di servizio o di lavoro. Si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione agli organi competenti. Allega alla presente domanda: la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti rilasciata in data... da...; altra documentazione integrativa:... FIRMA (1) AVVERTENZE: (1) La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n Dichiarante impossibilitato a firmare (causa dell'impedimento):... 1 Testimone... nat... a... il... residente in... via/piazza... n.... c.a.p.... documento... n.... rilasciato il... da... FIRMA 2 Testimone... nat... a... il... residente in... via/piazza... n.... c.a.p.... documento... n.... rilasciato il... da... FIRMA NOTA BENE: Il certificato medico da allegare necessariamente alla domanda deve esprimere la diagnosi con chiarezza e precisione e deve contenere: per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, ampia motivazione delle cause che hanno originato le modificazioni del quadro clinico preesistente; per il riconoscimento della cecità civile è richiesto un certificato di un medico specialista oculista attestante la cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.

5 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ 149 RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ E DELLO STATO DI HANDICAP 101 Il Quadro B, relativo ai ricoveri, deve essere compilato per l indennità di accompagnamento [r 5], l indennità mensile di frequenza per i minori [r 6] e per la pensione per i ciechi assoluti [r 7.1]. Quadro B Con questa domanda il/la sottoscritto/a chiede che l INPS di... gli/le corrisponda i benefici economici spettanti in relazione alla percentuale d invalidità o alle minorazioni riconosciute. Anche per questo fine DICHIARA DI ESSERE Nato/a a... provincia... Il... Residente in... provincia... Via/Piazza... n.... CAP... telefono... Cittadino italiano/... appartenente all Unione Europea oppure Cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno (allegare la carta di soggiorno) coniugato/a con... nata/o... il... codice fiscale... vedovo/a celibe/nubile separato/a divorziato/a DICHIARA INOLTRE di NON essere ricoverato di essere ricoverato dal... al... e dal... al... nell Istituto/nella RSA... via/piazza... n.... città... a titolo gratuito con il contributo parziale di ente pubblico interamente a spese proprie di non essere/essere titolare di indennità di accompagnamento per causa di guerra o di servizio e/o assegno personale continuativo INAIL o assegno INPS di assistenza continuativa Il Quadro C, relativo al collocamento, deve essere compilato per gli invalidi parziali fino all età pensionabile. Quadro C (Deve essere compilato se è stata riconosciuta l invalidità parziale) Il sottoscritto... DICHIARA di essere di non essere titolare di altre prestazioni erogate a titolo d invalidità. E se la persona che dichiara è di età inferiore a 65 anni (uomini) o 60 anni (donne): di essere iscritto nelle liste speciali di collocamento obbligatorio dal... oppure _ di avere presentato domanda per l accertamento sanitario per l iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio, impegnandosi a presentare, appena in possesso, copia dell attestato di iscrizione oppure di essere inidoneo al lavoro dal... (allegare il certificato di inidoneità)

6 101 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ E DELLO STATO DI HANDICAP 150 Il Quadro D, relativo ai redditi, deve contenere i redditi del richiedente e del coniuge. Quadro D Dichiarazione dei redditi (NON deve essere compilato dagli ultrasessatacinquenni riconosciuti invalidi totali con diritto all indennità di accompagnamento minori invalidi totali o minori ciechi assoluti con diritto all indennità di accompa-gnamento o minori sordomuti con diritto all indennità di comunica-zione) Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che per gli anni... NON possiede POSSIEDE, oltre alla pensioni pagate dall INPS, i renditi indicati nella tabella successiva e il/la sig.... coniuge della persona che chiede il beneficio, dichiara sotto la propria responsabilità che per gli anni... NON possiede POSSIEDE, oltre alle pensioni pagate dall INPS, i redditi riportati nella tabelle che segue (i redditi da indicare sono quelli al lordo delle trattenute per tassazione) Reddito da lavoro dipendente e assimilato Pensioni erogate da enti diversi dall INPS Reddito catastale della casa di abitazione Reddito da terreni e fabbricati esclusa la casa di abitazione Altri redditi assoggettabili all IRPEF Pensioni di guerra REDDITI Altri redditi non assoggettabili all IRPEF Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT, dei titoli di stato, quote d investimento, vincite al lotto e lotteria Redditi soggetti a tassazione separata Firma del coniuge... (allegare fotocopia di un documento d identità del coniuge non scaduto) TITOLARE Anno Anno CONIUGE Anno Anno Il Quadro E, relativo al pagamento delle provvidenze, deve essere compilato obbligatoriamente da tutti i richiedenti. Quadro E Modalità di pagamento [r 11.3] Il Quadro F, di informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili, deve essere compilato obbligatoriamente da tutti i richiedenti.

7 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ 151 RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ E DELLO STATO DI HANDICAP 101 Quadro F Informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili - Legge 675 del 1996 I dati personali e gli eventuali dati sensibili devono essere forniti necessariamente per istruire la presente domanda e per determinare l importo da porre in pagamento. Sono raccolti ed uti-lizzati, anche con strumenti informatici,al solo fine di erogare la prestazioni. Sono comunicati a soggetti che gestiscono servizi informatici di postalizzazzione ovvero di archiviazione neces-saria per il pagamento. Sono comunicati ad altri Enti o Amministrazioni pubbliche, ove ciò sia necessario, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali. Il dichiarante può rivol-gersi, in ogni momento all INPS per verificare i dati che lo riguardano e farli, eventualmente, aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento se trattasi di violazione di legge. L INPS, in quanto Ente pubblico non economico, non deve acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati personali in quanto avviene soltanto per l adempimento delle fun-zioni istituzionali. La delega alla riscossione [r 11.3] deve essere compilata solo dagli invalidi che intendono nominare un delegato alla riscossione delle provvidenze presso un ufficio postale. Anche in caso di delega l invalido conserva la facoltà di riscuotere personalmente. Delega alla riscossione (se intende delegare altra persona alla riscossione) La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere compilata obbligatoriamente da tutti i richiedenti. Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati forniti nei quadri A, B, C, D, E sono completi e veritieri. Il/la sottoscritto/a s impegna a comunicare, entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione riguardante i dati indicati con questa domanda. Il/la sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni non conformi al vero e la mancata o intempestiva comunicazione delle predette variazioni comporteranno, in ogni caso, oltre all applicazione delle sanzioni di legge, anche il recupero delle somme che risultassero indebitamente percepite. Data... Il dichiarante... (Allegare fotocopia di un documento d identità valido) MODELLO B - Istante minore anni 18 o interdetto o temporaneamente impedito (data) (NB: si riportano solo i quadri di interesse per i soggetti minorenni) All'Unità sanitaria locale Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili Quadro A Il/la sottoscritto/a... codice fiscale... nat... a... provincia di... il... (segue)

8 101 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ E DELLO STATO DI HANDICAP 152 (segue) residente in... provincia di... via/piazza... n... c.a.p.... stato civile... professione... tel.... come... rappresentante legale... genitore... tutore... procuratore... affidatario oppure nel caso di impedimento temporaneo (DPR 445/2000), CHIEDE che... nato il... a... codice fiscale... sia sottoposto ad accertamento sanitario ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento, per il riconoscimento/aggravamento dell'invalidità, quale: Invalido civile (legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni) ai soli fini dell art. 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, indicare se minorato psichico si no cieco civile (legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni) sordomuto (legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni) persona handicappata - ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 AVVERTENZE: barrare con una X la casella corrispondente al riconoscimento richiesto) allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidità civile o alla minorazione che sarà riconosciuta da codesta commissione. Sin d'ora chiede con la presente istanza che gli/le siano concessi i benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale d'invalidità o alla minorazione riconosciute. Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, giusta il disposto dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. DICHIARA che il summenzionato minorato: a) è nat... a... provincia di... il...; b) è cittadin... italian...; c) è residente in...; d) che le infermità per le quali richiede il riconoscimento dell'invalidità civile non dipendono da causa di guerra, di servizio o di lavoro. Si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione agli organi competenti. Allega alla presente domanda: la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti rilasciata in data... da... altra documentazione integrativa:... FIRMA (1-2) AVVERTENZE: (1) La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n Dichiarante impossibilitato a firmare (causa dell'impedimento):... 1 Testimone... nat... a... il... residente in... via/piazza... n.... c.a.p.... documento... n.... rilasciato il... da... FIRMA (segue)

9 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ 153 RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ E DELLO STATO DI HANDICAP 101 (segue) 2 Testimone... nat... a... il... residente in... via/piazza... n.... c.a.p.... documento... n.... rilasciato il... da... FIRMA (2) Specificare la qualità rivestita (legale rappresentante o tutore - art. 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15). NOTA BENE: Il certificato medico da allegare necessariamente alla domanda deve esprimere la diagnosi con chiarezza e precisione e deve contenere: per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, ampia motivazione delle cause che hanno originato le modificazioni del quadro clinico preesistente; per il riconoscimento della cecità è richiesto un certificato di un medico specialista oculista attestante la cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Quadro B Con questa domanda il/la sottoscritto/a chiede che l INPS di... gli/le corrisponda i benefici economici spettanti in relazione alla percentuale d invalidità o alle minorazioni riconosciute. Anche per questo fine DICHIARA DI ESSERE Nato/a a... provincia... Il... Residente in... provincia... Via/Piazza... n.... CAP... telefono... Cittadino italiano/... appartenente all Unione Europea oppure Cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno (allegare la carta di soggiorno) coniugato/a con... nata/o... il... codice fiscale... vedovo/a celibe/nubile separato/a divorziato/a DICHIARA INOLTRE di NON essere ricoverato di essere ricoverato dal... al... e dal... al... nell Istituto/nella RSA... via/piazza... n.... città... a titolo gratuito con il contributo parziale di ente pubblico interamente a spese proprie di non essere/essere titolare di indennità di accompagnamento per causa di guerra o di servizio e/o assegno personale continuativo INAIL o assegno INPS di assistenza continuativa Il Quadro D, relativo ai soggetti minorenni deve essere compilato solo se si intende richiedere l indennità di frequenza [r 6].

10 101 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ E DELLO STATO DI HANDICAP 154 Quadro D Il/La sottoscritt... dichiara che... NON frequenta scuole pubbliche o private frequenta scuole pubbliche o private presso... dal... al... presso... dal... al... presso... dal... al... Attenzione: devono essere indicate le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna o centri di formazione e di addestramento finalizzato al reinseri-mento sociale dei minorati invalidi, o centri in regime di convenzione, specializzati nel tratta-mento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. NON è È titolare di indennità di accompagnamento (invalido civile), indennità di comunicazione (sordo perlinguale) o indennità speciale (cieco parziale) Da ricordare: l'indennità di frequenza è concessa solo per il periodo effettivamente frequen-tato. Occorre allegare la copia del certificato rilasciato dai Centri con l'indicazione esatta (giorno - mese - anno) relativa all'inizio e alla fine della frequenza Quadro E (Deve essere compilato SOLO per i minorenni che richiedono l'indennità di accompagnamento perché invalidi civili, oppure l'indennità di comunicazione perché sordi perlinguali, oppure l'indennità speciale perché ciechi parziali) Il/La sottoscritt... dichiara... che... È NON è titolare di indennità di frequenza Quadro F Dichiarazione dei redditi (NON deve essere compilato dagli ultrasessatacinquenni riconosciuti invalidi totali con diritto all indennità di accompagnamento minori invalidi totali o minori ciechi assoluti con diritto all indennità di accompa-gnamento o minori sordomuti con diritto all indennità di comunica-zione) Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che per gli anni... NON possiede POSSIEDE, oltre alla pensioni pagate dall INPS, i renditi indicati nella tabella successiva e il/la sig.... coniuge della persona che chiede il beneficio, dichiara sotto la propria responsabilità che per gli anni... NON possiede POSSIEDE, oltre alle pensioni pagate dall INPS, i redditi riportati nella tabelle che segue (i redditi da indicare sono quelli al lordo delle trattenute per tassazione)

11 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ 155 RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ E DELLO STATO DI HANDICAP 101 Reddito da lavoro dipendente e assimilato Pensioni erogate da enti diversi dall INPS Reddito catastale della casa di abitazione Reddito da terreni e fabbricati esclusa la casa di abitazione Altri redditi assoggettabili all IRPEF Pensioni di guerra REDDITI Altri redditi non assoggettabili all IRPEF Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT, dei titoli di stato, quote d investimento, vincite al lotto e lotteria Redditi soggetti a tassazione separata Firma del coniuge... (allegare fotocopia di un documento d identità del coniuge non scaduto) TITOLARE Anno Anno CONIUGE Anno Anno Quadro G (Deve essere compilato SOLO per i minorenni) Il/La sottoscritt... nato/a il... a... prov... madre/padre di... acconsento che le provvidenze economiche vengano corrisposte all'altro genitore (indicare cognome e nome e data di nascita)... data... Firma... (allegare fotocopia del documento d'identità) Attenzione: questo quadro NON può essere compilato quando esiste sentenza di separazione o divorzio. (In questi casi è necessario presentare copia della sentenza) Quadro H (Dichiarazione sostitutiva di certificazione) Il/La sottoscritt... dichiara di essere stato/a nominato/a... Tutore,... Curatore,... Affidatario,...Procuratore con il... seguente provvedimento... (allegare copia ) Quadro I Modalità di pagamento [r 11.3]

12 101 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ E DELLO STATO DI HANDICAP 156 Quadro L Informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili [r Modello A, Quadro F] Dichiarazione sostitutiva di certificazione Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati forniti, in qualità di... nei quadri A, B, C, D, E, F, G, H, I sono completi e veritieri. Il/la sottoscritto/a s impegna a comunicare, entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi varia-zione riguardante i dati indicati con questa domanda. Il/la sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni non conformi al vero e la mancata o in-tempestiva comunicazione delle predette variazioni comporteranno, in ogni caso, oltre all applicazione delle sanzioni di legge, anche il recupero delle somme che risultassero indebi-tamente percepite. Data... Il dichiarante... (Allegare fotocopia di un documento d identità valido) (Attenzione: in caso di curatela, è necessaria anche la firma dell'interessato) Allegati alla domanda. Occorre allegare alla domanda una certificazione medica che riporti la diagnosi, la tipologia e la natura delle infermità invalidanti; sarà inoltre utile produrre ogni altra documentazione integrativa in possesso del richiedente, come le cartelle cliniche e la documentazione medica, proveniente da strutture pubbliche o private. Per gli invalidi civili la diagnosi dev essere espressa in modo da consentire l individuazione delle infermità che, per la loro gravità, determinano la totale incapacità lavorativa o che, per la loro media o minore entità, determinano invece la riduzione di tale capacità (art. 2, D.M. Tesoro 9 novembre 1990). In particolare, per le persone impossibilitate a deambulare senza l aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitano di assistenza continua, perché non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, il certificato medico dovrà mettere in evidenza tale impedimento, ai fini del riconoscimento dell indennità di accompagnamento: - per gli invalidi minori di 18 anni che chiedono l indennità mensile di frequenza, il certificato medico dovrà dare atto che si tratta di soggetto che presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età; - per i minori ipoacusici dovrà essere fatto risultare che il soggetto presenta una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz; - per le sopradette categorie di minori, alla domanda occorre allegare anche apposita documentazione che attesti l iscrizione o l eventuale frequenza a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale; - per i ciechi civili il certificato medico, oltre la diagnosi, deve contenere l indicazione dell eventuale residuo visivo in ciascun occhio, con relativa correzione; - per i sordomuti il certificato medico, oltre la diagnosi, deve contenere l indicazione che la sordità non è di natura esclusivamente psichica. Nel caso in cui il richiedente non si presenti personalmente a consegnare la documentazione, occorre la fotocopia di un documento di identità del richiedente. Nel caso di richiesta di aggravamento [r 10.5], sarà da allegare anche la copia del verbale relativo al primo riconoscimento. Visita domiciliare. Nel caso in cui il soggetto sia affetto da minorazioni tali da impedire il trasporto dall abitazione presso la ASL, potrà essere richiesta la visita presso il domicilio dell istante [r 10.4].

13 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ 157 RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ E DELLO STATO DI HANDICAP 101 Completezza della domanda. L art. 3 del decreto ministeriale sopracitato precisa che le domande non conformi al modello, o prive del certificato medico (o con certificato medico incompleto o privo delle indicazioni di cui sopra), saranno esaminate ed avranno effetto dal momento in cui tali condizioni sono adempiute. Ma non essendo previsto un onere a carico della commissione di comunicazione all interessato circa la incompletezza della domanda, di fatto questi non avrà modo di appurare se il certificato medico allegato possa essere considerato completo o meno; pertanto si ritiene che, in assenza di puntale contestazione da parte della commissione, decorreranno comunque i termini per la formazione del silenzio-rigetto. Il procedimento di riconoscimento dell invalidità deve infatti concludersi entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda [r 10.6]. Presentazione della domanda in casi particolari. Se l interessato non sa o non può firmare, la domanda dev essere firmata dal competente funzionario della ASL, il quale, previo accertamento dell identità del dichiarante, attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall interessato, in presenza di un impedimento a sottoscrivere, facendo menzione della causa dell impedimento (art. 4, D.P.R 403/1998, come sostituito dall art. 4 del D.P.R. 445/2000). Attestazione a firmare da chi non sa o non può firmare per impedimento Ai sensi dell art.4, comma 1, del DPR 28/12/2000, n. 445, attesto che la presente dichiarazione è stata resa in mia presenza dal/dalla sig./ra... consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipo-tesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, da me previamente identificato a mezzo... impedito a sottoscrivere Data... IL FUNZIONARIO ADDETTO... Se l interessato è minore o soggetto a tutela o a curatela [r 27], la domanda deve essere sottoscritta rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall interessato stesso con l assistenza del curatore (art. 8, legge 15/1968, come sostituito dall art. 5 del D.P.R. 445/2000). L atto di nomina del curatore dev essere allegato alla domanda, in copia autenticata dalla competente autorità giudiziaria. Nel caso in cui l interessato sia minore di 18 anni o interdetto, la domanda deve essere firmata, per conto dell interessato medesimo, dal suo legale rappresentante, specificandone la qualifica (genitore di minore o tutore di interdetto). Nel Quadro A dei modelli, recante la sottoscrizione, è appositamente inserito un campo che deve essere compilato solo per gli invalidi che non possono sottoscrivere personalmente, per uno dei seguenti motivi: Richiedente l accertamento Soggetto firmatario Minore Interdetto [r 27] Genitori esercenti la potestà Tutore: - la sottoscrizione non deve essere autenticata; - occorre indicare gli estremi del provvedimento di tutela o allegarne copia. (segue)

14 101 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ E DELLO STATO DI HANDICAP 158 (segue) Richiedente l accertamento Inabilitato o minore emancipato [r 27] Soggetto firmatario L interessato stesso con l assistenza del curatore Soggetto deceduto [r 9.1] Eredi Domanda di riconoscimento dell handicap. Anche in questo caso la richiesta di accertamento deve essere presentata alla commissione dell ASL di residenza, compilando il modulo disponibile presso la stessa, che sarà lo stesso della domanda di invalidità civile nel caso in cui nella modulistica predisposta sia inserita la voce: persona handicappata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n In caso contrario, potrà essere predisposto un diverso modello di domanda. All'Unità sanitaria locale Commissione medica per l'accertamento dell'handicap (data) Il/la sottoscritto/a... codice fiscale... nat... a... provincia di... il... residente in... provincia di... via/piazza... n.... c.a.p.... stato civile... professione... tel.... CHIEDE di essere sottoposto ad accertamento sanitario, ai sensi dell'art. 3 della legge 104 del 5 febbraio 1992, per il riconoscimento dell'handicap (art. 3, 1^ comma) e la connotazione di gravità (art. 3, 3 comma) Allo scopo di ottenere i conseguenti benefici che la legge prevede in relazione allo stato di handicap o di handicap grave che sarà riconosciuto da codesta Commissione. Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, giusta il disposto dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 DICHIARA a) di essere nat... a... provincia di... il...; b) di essere cittadin... italian...; c) di essere residente in...; d) che le infermità per le quali richiede il riconoscimento dell'invalidità civile non dipendono da causa di guerra, di servizio o di lavoro. Si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione agli organi competenti. Allega alla presente domanda: la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti rilasciata in data... da...; - altra documentazione integrativa:... FIRMA (1) AVVERTENZE: (1) La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n Dichiarante impossibilitato a firmare (causa dell'impedimento):... Dichiarante impossibilitato a firmare (causa dell'impedimento):... 1 Testimone... nat... a... il... residente in... via/piazza... n.... c.a.p.... (segue)

15 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ 159 COMMISSIONI MEDICHE ASL 102 (segue) documento... n.... rilasciato il... da... FIRMA 2 Testimone... nat... a... il... residente in... via/piazza... n.... c.a.p.... documento... n.... rilasciato il... da... FIRMA... NOTA BENE: Il certificato medico da allegare necessariamente alla domanda deve esprimere la diagnosi con chiarezza e precisione e deve contenere: per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, ampia motivazione delle cause che hanno originato le modificazioni del quadro clinico preesistente; per il riconoscimento della cecità civile è richiesto un certificato di un medico specialista oculista attestante la cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Alla domanda bisogna allegare certificazione medica che riporti la diagnosi e la tipologia di menomazione, precisando eventualmente la necessità di assistenza permanente, globale e continuativa. Alla domanda è possibile allegare cartelle cliniche e la documentazione medica in possesso del richiedente o la certificazione di invalidità, cecità o sordomutismo. Riconoscimento dell handicap per le persone con sindrome di Down. La legge finanziaria per il 2003 ha introdotto una semplificazione nella procedura di riconoscimento dello stato di handicap grave, a favore delle persone con sindrome di Down; ai sensi dell art. 94, 3 comma, legge 289/2002 ➊, infatti, detti soggetti ottengono la dichiarazione di handicap in situazione di gravità, su richiesta effettuata con presentazione del cariotipo ➋. Tale disposizione trova fondamento nella necessità evitare, ai soggetti la cui invalidità è geneticamente predeterminata, l onere della procedura relativa alla visita, nonché dei successivi controlli, che solitamente sono previsti per le disabilità intellettive, che, per loro natura, hanno caratteristiche di stabilità solo parziali, diversamente dalla patologia in esame. Pertanto, proprio a causa dell attendibilità delle risultanze dell accertamento sul cariotipo, anche il medico di base, e non solo la commissione ASL, potrà rendere la dichiarazione di handicap in condizione di gravità ai sensi dell art. 3, 3 comma, legge 104/ Commissioni mediche ASL Composizione delle commissioni ASL per l invalidità civile. Le commissioni per il riconoscimento dell invalidità civile, operanti presso ogni ASL, so- ➊ Art. 94, 3 comma, legge 27 dicembre 2002, n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003) In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell articolo 3 della legge 104/1992, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. ➋ Cariotipo È un accertamento diagnostico per immagini, che permette di identificare il numero, la distribuzione e la forma dei cromosomi. Tale indagine permette di accertare senza margini di dubbio la sindrome di Down, che è determinata dalla presenza di un cromosoma 21 accessorio (trisomia 21).

16 102 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ COMMISSIONI MEDICHE ASL 160 no composte da un medico specialista in medicina legale, cui spetta la presidenza, e da altri due medici, di cui uno deve essere scelto tra gli specialisti di medicina del lavoro (art. 1, comma 2, L. 295/90). I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della ASL territorialmente competente e vengono nominati secondo le modalità stabilite dalle leggi emanate dalle singole regioni. Per gli accertamenti relativi alla diagnosi di Alzheimer la commissione è integrata, a richiesta dell interessato o dei suoi familiari ovvero del medico di famiglia, da un medico specialista in geriatria (art. 52, 2 comma, legge 144/1999). Composizione delle commissioni ASL per l handicap. Per gli accertamenti relativi allo stato di handicap, la commissione è la medesima che accerta l invalidità civile, ma è integrata da un operatore sociale (solitamente un assistente sociale, o uno psicologo, o un educatore professionale), e da un esperto nei casi da esaminare, ai sensi dell art. 4, legge104/1992 ➊. Partecipazione delle associazioni di categoria. Alla commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario designato in rappresentanza, rispettivamente, dell Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi ➊ La Conferenza Stato-Regioni del 14 ottobre 1993 ha precisato che l operatore sociale ha la funzione di fornire alla commissione gli elementi utili a relazionare il caso in esame con i servizi e le risorse del territorio. Questi dovrà essere operante presso la ASL, e quindi in grado di conoscere lo specifico assetto dei servizi territoriali e di valutare la capacità degli stessi di fornire risposte significative, con riferimento alle esigenze che si prospettano nel caso concreto. civili (ANMIC), dell Unione italiana ciechi (UIC), dell Ente nazionale per la protezione e l assistenza ai sordomuti (ENS) e dell Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie (art. 1, comma 3, L. 295/1990). II sanitario designato dalle associazioni di categoria resta in carica finché non venga sostituito. La riunione della commissione è valida anche se il rappresentante dell associazione di categoria, benché invitato, non si presenti, oppure non sia stato ancora designato dall associazione (art. 4, D.M. 387/1991). Incompatibilità. L incarico di membro di una commissione medica periferica o della commissione medica superiore e d invalidità civile, compreso quello di rappresentante di una associazione di categoria, è incompatibile con l incarico di membro di una commissione medica ASL, della stessa o di altra provincia (art. 8, D.M. 387/1991). Il membro di una commissione che sia medico curante dell invalido da sottoporre ad accertamenti sanitari deve avvertire gli altri membri della commissione e deve astenersi dal partecipare alla redazione del verbale di visita, facendolo risultare dal verbale stesso. Competenze. Le commissioni mediche ASL sono competenti per tutti gli accertamenti relativi alla invalidità civile e specificatamente: - ad accertare l invalidità civile; - ad accertare la sussistenza dei requisiti fisici richiesti per il diritto all indennità di frequenza da parte dei minori di diciotto anni; - ad accertare, il possesso dei requisiti necessari per l eventuale rinnovo dei benefici economici precedentemente concessi per un tempo determinato; - ad accertare la situazione di handicap in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alle difficoltà che la persona handicappata presenta, alla necessità dell intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua. Procedura di decisione. La commissione medica si pronuncia collegialmente con l in-

17 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ 161 COMMISSIONI DI VERIFICA 103 tervento di almeno tre membri. A formare tal numero legale concorre anche il sanitario rappresentante l associazione di categoria. Qualora in sede di visita medica vi sia diversità di pareri, la relativa pronuncia è adottata a maggioranza dei medici presenti; a parità di voti, prevale quello del presidente. Nel verbale deve farsi risultare che la pronuncia è stata assunta a maggioranza. I motivi del parere discorde debbono essere annotati nel verbale di riunione, documento che presta piena certezza dei fatti avvenuti nel corso della seduta. Commissioni mediche specializzate. Per l accertamento delle minorazioni visive e del sordomutismo, le cui particolari caratteristiche richiedono una visita di sanitari forniti di idonee specializzazioni, può essere costituita, nel capoluogo di provincia, una commissione medica specializzata ad esaminare le domande provenienti dall intera provincia intese ad ottenere le provvidenze previste per i ciechi civili e una commissione medica specializzata ad esaminare le domande intese ad ottenere le provvidenze previste per i sordomuti (art. 1, D.M. 387/1991). Anche in questo caso le commissioni sono composte da tre membri, di cui il medico specializzato in medicina legale con funzioni di presidente, oltre ad un medico oculista o, a seconda della natura della commissione, un medico otorinolaringoiatra, e un medico da scegliere prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Esse sono integrate con un sanitario in rappresentanza dell Unione italiana ciechi o dell Ente nazionale per la protezione e l assistenza ai sordomuti (a seconda dei casi) e funzionano come le altre commissioni ASL. La costituzione delle commissioni mediche specializzate è autorizzata dall assessore regionale alla sanità, su richiesta motivata dell Unione italiana ciechi o dell Ente nazionale per la protezione e l assistenza ai sordomuti Commissioni di verifica Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d invalidità civile. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra del Ministero dell Economia e delle Finanze dal 1988, hanno assunto la denominazione di commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, con funzioni di commissioni di verifica (art. 3, D.L. 173/1988), e hanno funzione di controllo dei verbali di visita redatti dalle commissioni mediche ASL [r 10.2]. Composizione. Le Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d invalidità civile sono composte da ufficiali medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, da medici appartenenti al personale civile dello Stato (di ruolo o a contratto) e da altri membri indicati nell art. 105 del D.P.R. 915/1978, richiamato dal D.L. 173/1988, e dal D.M. 387/1991. Le commissioni mediche periferiche, al pari delle commissioni ASL, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza dell Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili, dell Unione italiana ciechi o dell Ente nazionale per la protezione e l assistenza ai sordomuti, dell Associazione nazionale famiglie dei fanciulli e adulti subnormali, se debbano pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. Il membro di una commissione che sia medico curante dell invalido da sottoporre ad accertamenti sanitari deve avvertire gli altri membri della commissione e deve astenersi dal partecipare alla redazione del verbale di visita, facendolo risultare dal verbale stesso. Procedura di decisione. L art. 1, 7 comma, della legge 295/1990 (e l art. 3, 4 comma, del D.M. 387/1991, Regolamento di attuazione), prevede che la ASL, appena effettuata la visita, trasmetta il verbale alle commissioni mediche di verifica.

18 103 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ COMMISSIONI DI VERIFICA 162 Solo nel caso in cui la visita collegiale ASL si concluda con un giudizio negativo sull esistenza di invalidità, o comunque con infermità valutata in misura inferiore al 74%, il relativo verbale non verrà trasmesso alle stesse. Negli altri casi, e qualora la commissione di verifica non disponga la sospensione per ulteriori accertamenti, trascorsi 60 giorni dall invio, la stessa ASL provvede alla trasmissione dei verbali per il prosieguo amministrativo volto alla concessione delle provvidenze economiche. Le commissioni di verifica, infatti, dandone adeguata motivazione, possono sospendere la procedura, richiedendo ulteriori accertamenti, da effettuarsi tramite la stessa ASL, o mediante visita diretta dell interessato da parte della stessa commissione di verifica. Nel caso in cui a compiere gli ulteriori accertamenti sia incaricata la commissione medica ASL, questa, effettuati i necessari approfondimenti, redige un nuovo verbale di visita, che trasmette nuovamente alla commissione medica periferica. Se tale commissione non condivide il nuovo verbale, procede a visita diretta dell invalido. Qualora la sospensione della procedura riguardi un soggetto deceduto, la valutazione della commissione medica periferica viene effettuata sugli atti. Per il funzionamento della commissione e le procedure di decisione, valgono i criteri stabiliti per le commissioni ASL [r 10.2]. Applicazione della procedura agli accertamenti dell handicap. La questione presentava molti punti problematici. Come abbiamo visto, infatti, è prevista la trasmissione, da parte della commissione ASL, del verbale di visita alle commissioni mediche periferiche del Ministero dell Economia e delle Finanze. Il Ministero dell Economia e delle Finanze e il Ministero dell interno ritengono applicabile tale norma anche alla procedura per il riconoscimento dell handicap (in concreto ritengono che la legge 104/1992 richiami tacitamente la legge 295/1990). Sul punto, a fronte di diverse interpretazioni operate dalle regioni (spesso contrastanti con quella ministeriale), è stato richiesto parere al Consiglio di Stato, che all adunanza del 27 agosto 1997 ha richiesto le osservazioni del Dipartimento Affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le relative controdeduzioni del Ministero del tesoro. Le amministrazioni interpellate si sono espresse nel senso che detta disciplina sia applicabile all accertamento dell handicap, senza tenere nella debita considerazione il fatto che la legge 295/1990, essendo antecedente alla 104/1992, non poteva essere predisposta per il diverso tipo di accertamento, che, nel caso dell handicap, non è solo di tipo medico. La sostenuta interpretazione, che sembrerebbe comportare anche l applicazione della successiva disciplina del ricorso gerarchico alle commissioni mediche superiori per l invalidità civile, non sembra essere opportuna, proprio per la mancanza, in tali sedi, degli operatori sociali ed esperti. Il Consiglio di Stato, pertanto, non ritenendo la questione risolta, con parere interlocutorio del 28 agosto 1998, ha invitato ad ulteriori osservazioni e controdeduzioni le amministrazioni del Tesoro, della Funzione pubblica e degli Affari sociali; il parere conclusivo ha sottolineato la diversità di accertamento tra invalidità e handicap, e ha ritenuto non applicabile all accertamento dell handicap il D.P.R. 689/1994, tanto è vero che lo stesso, all art. 1, si è limitato a dire che le istanze intese a valutare l handicap sono presentate presso le commissioni ASL, e, in un punto successivo, a richiamare la legge 295/1990, senza però alcun riferimento all handicap. Riassumendo, i pareri resi dal Consiglio di Stato (Sezione prima, n. 139/97 del 24 febbraio 1999 e n. 589/99 del 28 luglio 1999) dichiarano che il coinvolgimento delle commissioni di verifica è limitato all esame delle patologie riscontrate non essendo compe-

19 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ 163 COMMISSIONI DI VERIFICA 103 tenti ad esaminare le valutazioni extra mediche concernenti il riconoscimento dell handicap, espresse dalle commissioni ASL di primo grado ➊. Se normalmente la procedura per l handicap segue quella per l invalidità civile, occorre rilevare come, proprio la carenza di potere delle commissioni di verifica, alla luce del parere sopra richiamato, porta alla conclusione che qualsiasi decisione presa dalle commissioni superiori potrebbe essere utilmente impugnata e annullata in sede giurisdizionale per difetto di competenza dell organo ➋. Il recepimento della norma nella prassi produce poi altre importanti conseguenze per il richiedente sul piano dei ricorsi amministrativi: in caso di verbale di accertamento negativo, la commissione superiore destinataria del ricorso amministrativo (non essendo commissione integrata) non potrà fare altro che rinviare alla commissione di primo grado sulla valutazione dello stato di handicap [r 12.7]. La fase di verifica dell handicap dal , a seguito della L. 326/03. Il problema della composizione delle Commissioni di verifica, è stato definitivamente risolto a seguito dell entrata in vigore del D.L. 269/03, che ha previsto che quest ultime debbano essere integrate da un operatore sociale o da un esperto, estendendo così la peculiarità della valutazione sanitaria relativa allo stato di handicap (art. 4, L. 104/92) [r 10.1], anche alla successiva fase di verifica (art. 42, comma 6, D.L. 269/03 ➌). Passaggio all INPS delle Commissioni di verifica. L art. 10 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 (di conversione con modificazioni del D.L. 203/2005) ➍ prevede il trasferimento all INPS delle funzioni di verifica ora attribuite al Ministero dell Economia. La data di effettivo trasferimento delle funzioni dovrà essere stabilita con DPCM da emanarsi entro sei mesi dall entrata in vigore della L. 248/2005 (art. 10, comma 2). Tale decreto dovrà anche individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. La norma prevede inoltre la presenza in giudizio dell INPS nei casi di ricorsi giurisdizionale, in luogo del Ministero dell Economia e delle Finanze. Il comma 6 del citato articolo dispone infatti che a decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell INPS delle funzioni trasferite, gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità, sordomutismo, handicap e di- ➊ Si precisa che, sul punto, non offre maggiore chiarezza la stessa giurisprudenza, limitandosi i giudici del merito all analisi dell oggetto della controversia, ovvero il riconoscimento dell handicap, senza analizzare il presupposto della competenza degli organi di verifica. ➋ Sulla questione è infine intervenuto il legislatore, in contrasto con il parere del Consiglio di Stato, con il D.P.C.M. 13 gennaio 2000 (e relativa circolare esplicativa 150/2001, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), che ha disposto la trasmissione di tutti gli atti delle commissioni ASL alle commissione periferiche per la verifica, muovendosi quindi nella direzione della unificazione delle due procedure. Dovrà pertanto ritenersi ammissibile il successivo potere di verifica delle commissioni periferiche, ma lo stesso sarà volto solo ad un controllo che esuli dalla valutazione dello stato di handicap. ➌ Art. 42, c. 6, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326 Disposizioni in materia di invalidità civile 6. Le Commissioni mediche di verifica, al fine del controllo dei verbali relativi alla valutazione dell'handicap e della disabilità, sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n ➍ Art. 10, comma 1, Legge 2 dicembre 2005, n. 248 Trasferimenti all INPS di competenze in materia di invalidità civile L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle Finanze. Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell Unione italiana ciechi e dell Ente nazionale per la protezione e l assistenza dei sordomuti.

20 103 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ COMMISSIONI DI VERIFICA 164 sabilità, nonchè le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi, debbano essere notificati anche all INPS in qualità di litisconsorte necessario ai sensi dell art. 102 c.p.c. [r 13.2]. Stabilisce inoltre che, limitatamente ai giudizi di primo grado, l Istituto può essere rappresentato e difeso direttamente dai propri dipendenti Il procedimento di accertamento dei requisiti sanitari ➊ Accertamento in rogatoria La richiesta deve essere presentata all A- SL di residenza. Questa richiederà alla commissione dell ASL ove è domiciliato o ricoverato il richiedente di effettuare gli accertamenti sanitari del caso e di comunicarne l esito alla commissione competente che poi provvederà ad emettere il certificato con l indicazione della relativa percentuale di invalidità o dell assenza di handicap o della presenza di handicap ex art. 3, 1 comma, ovvero ex art. 3, 3 comma, legge 104/1992. La convocazione a visita. Entro tre mesi dalla presentazione della domanda di accertamento la commissione deve fissare la data di convocazione a visita (art. 1) la data e il luogo dove la stessa verrà effettuata. Nel caso il richiedente sia ricoverato o domiciliato in una ASL diversa da quella di effettiva residenza, può essere richiesto l accertamento in rogatoria ➊. La visita. Durante la visita, il richiedente può farsi assistere da un proprio medico di fiducia (art. 1, comma 3, L. 295/1990). La commissione può, nel corso della visita, richiedere accertamenti clinici specialistici ulteriori ed acquisire successivamente agli atti gli esiti di tali verifiche prima di perfezionare la pratica. In seguito alla visita per l invalidità la commissione ASL trasmette l esito alla commissione di verifica (ex commissione periferica per le pensioni di guerra e di invalidità) che lo convalida o meno. La commissione di verifica può anche convocare a visita l interessato per approfondimenti, e, nel corso della visita, richiedere accertamenti clinici specialistici ulteriori; può inoltre richiedere chiarimenti alla commissione della ASL. La commissione di verifica ha comunque tempo 60 giorni per richiedere la sospensione della procedura, dopodiché vige il principio del silenzio-assenso. La commissione ASL trasmette quindi all interessato il verbale che riporta l esito della visita con annotate le procedure da attivare per l eventuale ricorso. La commissione medica ASL procede all esame delle domande di riconoscimento dell invalidità secondo l ordine cronologico di presentazione. Nel caso in cui sussistano documentate condizioni di gravità delle patologie, accertate e riconosciute valide dalla commissione, questa può disporre che la visita sia effettuata con carattere di precedenza, delegando all occorrenza altra commissione medica ASL nel cui ambito l invalido temporaneamente si trova. Mancata presentazione a visita. Se l interessato non si presenta a visita viene convocato una seconda volta entro i successivi tre mesi. Se egli non si presenta a visita neppure la seconda volta, la domanda di riconoscimento dell invalidità perde ogni effetto e dovrà essere ripresentata (art. 5, 1 comma, D.M. 387/1991). La visita domiciliare. Se il soggetto convocato a visita si trova nell impossibilità di recarsi presso la commissione medica, può chiedere la visita domiciliare motivando l impedimento con idonea documentazione sanitaria e indicando la data in cui tale visita può essere effettuata (art. 1, 7 comma, D.P.R. 698/1994).

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