Cosa fare per l insolvenza di una fattura

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1 COMITATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRI Via Volturno 10/12/C Osmannoro - Sesto Fiorentino - FIRENZE Tel. 055/ Fax 055/ Cod. Fiscale comtoscanogeometri@libero.it Informativa Fiscale del Comitato Regionale Toscano Geometri a cura di Maurizio Consonni Cosa fare per l insolvenza di una fattura Con la presente si forniscono alcune informazioni in merito al comportamento da tenere se, a seguito dell emissione di regolare fattura, il cliente risulta insolvente. Data la particolare situazione economica attuale, è molto frequente la possibilità che, a fronte dell emissione di una fattura, il cliente non versi il compenso spettante, ad esempio, per un servizio. Un particolare onere a carico del creditore è l invio del sollecito di pagamento al debitore: tale atto rappresenta la contestazione del ritardato pagamento al debitore e si pone come anticamera ad ogni altro atto che comporta il ricorso alle vie legali. Con la presente illustriamo analiticamente il comportamento corretto da tenere nell eventualità di mancato pagamento, in modo tale da garantire il recupero del credito. Premessa In questo periodo accade spesso che le aziende e professionisti si trovino in difficoltà ad incassare crediti iscritti a bilancio. E questo il motivo che ci ha spinto alla stesura della presente informativa che intende suggerire il corretto comportamento da tenere in modo che possa essere garantito il recupero del credito. Vediamo, quindi, il comportamento che professionisti, imprese e lavoratori autonomi devono tenere perché la riscossione del credito, a fronte di un inadempimento da parte del committente, possa andare a buon esito. 1

2 Al riguardo evidenziamo da subito che la gestione diligente del credito è un passaggio fondamentale: per l incasso; per costruire la base per il futuro recupero. Importante è seguire una procedura per limitare le posizioni incagliate e offrire all ufficio legale gli strumenti necessari per il recupero. Un ruolo decisamente importante rispetto a tale procedura è ricoperto dalla fattura, ovvero il principale documento attraverso il quale è possibile documentare un operazione. La fatturazione delle operazioni La fattura è il documento cardine attorno al quale ruotano gli scambi commerciali. L obbligo della fatturazione è funzionale a: documentare la prestazione di servizi e/o la cessione di beni; creare il titolo che legittima il cedente ad esercitare la rivalsa del Iva; creare il titolo che legittima l acquirente ad operare la detrazione dell Iva. Secondo quanto previsto dal DPR n. 633/72 i soggetti passivi ai fini IVA, qualora effettuino prestazioni di servizi o cessioni di beni sono tenuti all emissione della fattura, anche sotto forma di conto, nota, parcella o altri documenti simili. La disposizione che sancisce tale obbligo è l articolo 21 del DPR n. 633/72 secondo cui per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura che deve indicare, in particolare: ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome; natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2); valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; aliquota e ammontare dell'imposta. nel caso di operazioni non soggette ad iva, l'indicazione della norma di non imponibilità, esenzione o esclusione. Sulla base di tale disposizione possiamo affermare in via del tutto generale che l obbligato all'emissione della fattura è il soggetto che effettua l'operazione, ovvero il cosiddetto cedente o prestatore. 2

3 OSSERVA Vi sono però, delle ipotesi in cui obbligato all'emissione del documento è l'acquirente del bene o il committente del servizio. In particolare, tale ipotesi si verifica in relazione alle seguenti fattispecie: autofattura; scheda carburante. Evidenziamo, infine, che vi sono ipotesi in cui un soggetto economico è esonerato dall emissione della fattura, oppure ne ha sola facoltà. Tra i vari casi previsti nel nostro ordinamento ricordiamo, in particolare, i seguenti: ESONERO DALL EMISSIONE DI FATTURA FACOLTA Esonero e facoltà di emissione della fattura Agenzie di viaggio Commercio di sali e tabacchi, generi di monopolio, fiammiferi, giornali, quotidiani e periodici Vendita di biglietti per prestazioni di trasporto di persone, di veicoli e bagagli al seguito Associazioni sportive e culturali Agricoltori in regime di esonero Attività di intrattenimento e giochi (salvo opzioni) Impianti di distribuzione di carburante Assicurazioni e banche: l'esonero è previsto solo per le operazioni assicurative e creditizie in senso stretto, alcune operazioni finanziarie e i servizi di custodia e amministrazione di titoli Società ed enti concessionari di autostrade. Gestori di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine. Esattori comunali e consorziali. Notai per le prestazioni che prevedono onorari, diritti o altri compensi in misura fissa nonché per i protesti di cambiali e di assegni bancari. Croce rossa italiana. Operazioni relative a viaggi e giri turistici effettuate nei confronti di particolari consumatori finali da parte di pubbliche amministrazioni. Commercianti al minuto e pubblici esercizi: certificano l'operazione mediante emissione dello scontrino o ricevuta fiscali. 3

4 Riguardo ai termini di emissione della fattura va ricordato che: in caso di cessione di beni mobili, l emissione avviene con la consegna o la spedizione; in caso di cessione di beni immobili, l emissione avviene con la stipula del contratto; in caso di prestazione di servizi il termine di emissione coincide con il pagamento, anche in acconto, del servizio. La rilevanza della fattura rispetto al recupero dei crediti La fattura rappresenta nei rapporti civili grande rilevanza in funzione della valenza probatoria che la stessa può assumere tra le parti, in particolare nel caso di inadempimento dell obbligazione (cioè del pagamento) da parte del destinatario della stessa. Occorre precisare l efficacia probatoria che è attribuita dalla legge alle scritture contabili (libro giornale, libro inventari, altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell impresa, libri sociali) delle imprese secondo quanto disposto dall art. 2709, Codice civile. In particolare, il Codice civile stabilisce che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l imprenditore; tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto. Al riguardo, la Cassazione, con sentenza 28 aprile 2004, n. 8126, ha sancito che la fattura commerciale, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene) assurgere a prova del contratto, ma, al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest ultimo e dell esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto ( ) È possibile tuttavia fare la seguente distinzione: RILEVANZA PROBATORIA DELLA FATTURA Fattura NON contestata Acquista efficacia probatoria del credito se riportata nei libri contabili e nelle altre scritture contabili del destinatario. Fattura contestata Assume rilevanza in quanto elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice. 4

5 Procedura per il recupero del credito Nel caso di mancato pagamento della fattura la procedura per il recupero del credito prevede, innanzitutto il sollecito al pagamento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Una volta inoltrato il primo sollecito, nel caso in cui il debitore non provveda a pagare quanto dovuto, deve essere spedito un secondo sollecito, questa volta contenente l avviso che in mancato pagamento si farà eventualmente ricorso alle vie legali. Qualora tale sollecito non produca alcun effetto, bisogna incaricare un legale, che provvede: ad inviare un terzo sollecito, questa volta direttamente da parte dell avvocato; ricorso per decreto ingiuntivo qualora il credito sia sostenuto da elementi adatti a giustificare un decreto ingiuntivo da parte del giudice oppure causa ordinaria. A seguito della fase giudiziale si ha l esecuzione forzata e, in caso di fallimento, l insinuazione nello stato passivo. SCHEMA DELLA PROCEDURA DI RECUPERO DEL CREDITO 1 Conclusione di un contratto 2 Esecuzione della prestazione 3 Emissione di fattura 4 Scadenza fattura 5 Mancato pagamento insoluto 6 Primo sollecito tramite raccomandata R.R 7 Secondo sollecito scritto tramite raccomandata R.R. (si veda fac-simile) dove viene specificato l eventuale ricorso alle vie legali. 8 Incarico ad un legale. 9 Lettera raccomandata A.R. di sollecito da parte dell avvocato. 10 Ricorso per decreto ingiuntivo ed incombenti successivi e/o causa ordinaria qualora il proprio credito non sia sostenuto dagli elementi atti ad ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo. 11 Atto di precetto 12 Esecuzione forzata (pignoramento mobiliare pignoramento immobiliare) 13 Nel caso di fallimento del cliente insinuazione nello stato passivo del fallimento 14 Istanza di fallimento del debitore 5

6 Scadenza per il termine del pagamento Per quanto concerne la scadenza per il termine di pagamento, è di primaria importanza il termine pattuito dalle parti. In mancanza di tale termine l individuazione delle scadenze dei termini di pagamento sono individuati come segue: TERMINE DI PAGAMENTO SENZA FISSAZIONE PATTIZIA Ipotesi Termine Emissione di fattura per beni e Il termine è di 30 giorni dal ricevimento della fattura, fatta servizi eccezione per i rapporti commerciali con i consumatori finali. Prodotti alimentari deteriorabili Il termine, per tale tipologia di prodotti è di 60 giorni dal ricevimento della fattura OSSERVA Riguardo alla decorrenza del termine di pagamento, evidenziamo che questo inizia a decorrere rispettivamente: dalla data di consegna delle merci; dalla data di ultimazione della prestazione del servizio. Il tasso di interesse Riguardo al tasso di interessi precisiamo che questo inizia a decorrere in automatico dalla data di scadenza del pagamento ed è previsto nella misura minima nel tasso della Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento maggiorato: del 7% per tutte le transazioni; del 9% per le sole cessioni di prodotti alimentari deteriorabili. Di seguito illustriamo i tassi applicati in caso di ritardati pagamenti: 6

7 TASSI DI INTERESSE APPLICATI IN CASO DI RITARDO NEI PAGAMENTI Dal Al Tasso bce Maggiorazione 7% Maggiorazione 9% ,35 % 10,35 % 12,35 % ,85 % 9,85 % 11,85 % ,10 % 9,10 % 11,10 % ,02 % 9,02 % 11,02 % ,01 % 9,01 % 11,01 % ,09 % 9,09 % 11,09 % ,05 % 9,05 % 11,05 % ,25 % 9,25 % 11,25 % ,83 % 9,83 % 11,83 % ,58 % 10,58 % 12,58 % ,07 % 11,07 % 13,07 % ,20 % 11,20 % 13,20 % ,10 % 11,10 % 13,10 % ,50 % 9,50 % 11,50 % ,00 % 8,00 % 10,00 % ,00% 8,00 % 10,00 % ,00% 8,00 % 10,00 % ,00% 8,00 % 10,00 % ,25% 8,25 % 10,25% Sollecito del pagamento Riguardo a quanto di competenza del professionista, del lavoratore autonomo o dell impresa, il contenuto minimo del sollecito al pagamento è il seguente: dati identificativi del soggetto che sollecita il pagamento; riferimenti concernenti l importo, la fattura e la data della fattura (ovvero gli elementi utili a definire compiutamente il rapporto per cui viene richiesto il pagamento); se successivo al primo sollecito devono essere menzionati i solleciti precedenti; se successivo al primo sollecito deve essere indicata la circostanza per cui in caso di mancato pagamento si farà ricorso alle vie legali. 7

8 OSSERVA Schematicamente, quindi, un sollecito si presenta come segue: Ditta : Via nr. CAP P.I. Spett.le/Egregio RACCOMANDATA R.R. Oggetto: secondo sollecito di pagamento. Facciamo seguito ai ns. sollecito del per invitarvi a corrispondere l importo di Euro a saldo della ns. fattura n. del oltre agli interessi di mora previsti dalla legge. In difetto di un Vs. positivo riscontro entro 8 gg. dal ricevimento della presente dovremo, ns. malgrado, adire le vie legali. Data Distinti saluti. Cordiali Saluti Il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette a variazioni. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita in merito alle azioni e ai comportamenti eventualmente intrapresi sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. Elaborazione terminata il

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