NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 2_2015 DEL 13 GENNAIO 2015

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1 NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 2_2015 DEL A cura di: DATA MANAGEMENT HRM S.P.A. Presidio Normativo Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare: edmund.kovacs@datamanagementhrm.it Powered by STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI

2 Argomenti ADEMPIMENTI... 2 TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Dicembre SCADENZARIO GENNAIO GENNAIO: ASSISTENZA FISCALE GENNAIO: VERSAMENTI UNIFICATI GENNAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE GENNAIO: PREVINDAI GENNAIO: CASSA INTEGRAZIONE GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS... 4 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO... 5 PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI: L INVIO ENTRO IL 31 GENNAIO... 5 JOBS ACT: MODIFICATO IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI... 6 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2014/2015: CONFERMATO L ANTICIPO PER LA DATA DELL INVIO TELEMATICO... 7 SGRAVIO CONTRIBUTIVO SULLE RETRIBUZIONI DI PRODUTTIVITÀ PER I DIRIGENTI... 8 TICKET LICENZIAMENTO... 9 SCADENZARIO CONTRATTUALE GENNAIO CCNL DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI: ACCORDO DI RINNOVO FOCUS...11 REGIONE VENETO: LINEE GUIDA PER LA CIG IN DEROGA IL QUESITO DEL MESE...12 Oggetto: Regole normative pagamento festività domenicale in CIGS NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA...13 INPS CIRCOLARE N. 191 DEL 29 DICEMBRE 2014: Convenzione fra l INPS e A.N.S.A.P. (Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti INPS MESSAGGIO N DEL 30 DICEMBRE 2014: Presentazione domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1 marzo 2015 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l accesso al trattamento pensionistico dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre Decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dalla legge n. 214 del INPS CIRCOLARE N. 1 DEL 9 GENNAIO 2015: Rivalutazione delle pensioni per l anno INPS MESSAGGIO N. 158 DEL 9 GENNAIO 2015: Cessione quinto pensione. Convenzione di cui alla determina n. 76 del 5 aprile RASSEGNA PERIODICA...44 CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 16 DEL 7 GENNAIO 2015: La qualificazione del compenso dipende dall effettiva volontà delle parti CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 66 DELL 8 GENNAIO 2015: Orario e compenso fissi, parametri per la subordinazione MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO CIRCOLARE N. 828 DEL 9 GENNAIO 2015: Credito d imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l indice per visualizzare l argomento di interesse. 1 49

3 ADEMPIMENTI TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Dicembre 2014 I l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 dicembre 2014 al 14 gennaio 2015, è pari a 1,500000%. 2 49

4 SCADENZARIO GENNAIO GENNAIO: ASSISTENZA FISCALE C L I L omunicazione preventiva di disponibilità a prestare assistenza fiscale da parte dei datori di lavoro. 16 GENNAIO: VERSAMENTI UNIFICATI contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline con remote banking) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte: a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d imposta nel mese precedente; b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente; d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; e) addizionale regionale Irpef per le cessazioni del mese precedente; f) liquidazione periodica Iva; Per i non titolari di partita Iva i versamenti devono essere eseguiti con F24 cartaceo tramite: g) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali: h) Uffici postali abilitati; i) Concessionario della riscossione. 16 GENNAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE I L datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'inpgi a mezzo modello F24. Entro lo stesso termine deve essere presentata all'inpgi la denuncia contributiva mensile a mezzo supporto magnetico (procedura Dasm). 20 GENNAIO: PREVINDAI V L ersamento dei contributi relativi al 4 trimestre dovuti sulla retribuzione corrisposta ai dirigenti iscritti al Previndai. Sul sito internet sono disponibili per la compilazione e la stampa la dichiarazione (modello 050) ed il relativo modulo di bonifico (modello 053). 3 49

5 I moduli 050, una volta confermati e stampati, devono essere inoltrati al Fondo via fax debitamente datati, timbrati e sottoscritti, senza lettere di accompagno ed annotazioni. Si segnala che entro il mese di dicembre le aziende - per i dirigenti con anzianità presso l'impresa superiore a 6 anni - sono tenute a verificare che la quota a proprio carico sia almeno pari al minimo contrattualmente stabilito, fissato dall'anno 2013 in euro 4.800,00 (si veda la Circolare 32/IMPRESE e la Circolare 33/IMPRESE). In caso di periodi contributivi inferiori all'anno (ad esempio adesione e/o cessazione del dirigente in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi del predetto livello minimo. Il versamento dell'eventuale differenza deve essere effettuato alla scadenza del 4 trimestre (ovvero, del trimestre nel quale ricade la risoluzione del rapporto di lavoro, se precedente al quarto) e nel modulo 050 il relativo importo va sommato alla quota azienda e non inserito nella casella destinata ad accogliere la "Contribuzione aggiuntiva azienda". Ricordiamo inoltre che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro del proprio personale dirigente con erogazione di indennità sostitutiva del preavviso, è necessario indicare nel modulo 050, oltre alla data di cessazione: - la data di scadenza dell'indennità sostitutiva del preavviso; - l'ammontare della contribuzione dovuta a tale titolo cumulativamente agli altri contributi del trimestre nel quale si verifica la cessazione. 26 GENNAIO: CASSA INTEGRAZIONE I datori di lavoro interessati dall intervento della Cig e della Cigs devono presentare all Inps domanda di pagamento dell integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Ig15 (Cig) e Cigs on line (Cigs). 31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI T ermine ultimo per la trasmissione del Prospetto Informativo disabili inerente la situazione occupazionale riferita al 31 dicembre GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO D atori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. 31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente. 4 49

6 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI: L INVIO ENTRO IL 31 GENNAIO I l prospetto informativo è una dichiarazione che le aziende con 15 o più dipendenti costituenti base di computo devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette insieme ai posti di lavoro ed alle mansioni disponibili, come previsto dalla legge 12 marzo 1999 n. 68. La finalità è quella di condividere con l Ufficio Collocamento mirato tutte le informazioni utili ad attuare quanto previsto dalla legge a proposito di inserimenti lavorativi adeguati alle necessità e caratteristiche delle aziende e delle persone destinatarie. L articolo 40, comma 4 del Decreto Legge 112/2008, come convertito della Legge 133/2008, ha introdotto l obbligo di trasmissione esclusivamente per via telematica del Prospetto Informativo Aziendale, con il quale datori di lavoro pubblici e privati (che occupano almeno 15 dipendenti), secondo le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 2 novembre 2010, comunicano ai servizi competenti entro il 31 gennaio la loro situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell anno precedente, ai fini dei successivi adempimenti di legge. Ai sensi dell art. 9 comma 6 della Legge 68/1999, la scadenza per inviare il Prospetto Informativo della situazione occupazionale riferita al 31 dicembre 2014, è il 31 gennaio Il Prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tale da modificare l obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. La Circolare del Ministero del Lavoro del 16 dicembre 2008 ha fissato i primi indirizzi operativi relativamente agli adempimenti connessi alla comunicazione telematica del Prospetto Informativo. Pertanto, la comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica costituendo mancato adempimento l invio con strumenti diversi. I sistemi informativi rilasciano una ricevuta dell avvenuta trasmissione che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l adempimento di legge. 5 49

7 JOBS ACT: MODIFICATO IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI I I l Governo ha modificato il primo decreto attuativo della legge delega di riforma del mercato del lavoro riguardante il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Tra le modifiche: sparisce l istituzione del Contratto di ricollocazione (che verrà inserito nel decreto sugli ammortizzatori sociali) e vengono evidenziate le cifre che lo Stato metterà a disposizione per compensare le minori entrate derivanti dal fatto che le somme erogate durante la conciliazione facoltativa, predisposta dall articolo 6, non sono imponibili ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche e non sono assoggettate a contribuzione previdenziale. Il decreto verrà trasmesso alle Commissioni Lavoro di Camera e Senato ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 6 49

8 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2014/2015: CONFERMATO L ANTICIPO PER LA DATA DELL INVIO TELEMATICO C on atto di istruzione operativa n del 17 dicembre 2014, l Inail ha chiarito definitivamente i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni relativamente all autoliquidazione 2014/2015. Fermo restando il termine del 16 febbraio 2015 per il versamento del premio di autoliquidazione 2015 in unica soluzione e per la prima rata, con determina del Presidente dell Inail n. 330 del , il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni di cui all art. 28, comma 4, del DPR n. 1124/1965 è stato fissato al 28 Febbraio (29 Febbraio in caso si anno bisestile). Poiché nel 2015 il 28 febbraio cadrà di sabato, il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell anno 2014, da effettuarsi esclusivamente con i servizi telematici ALPI online ed Invio telematico Dichiarazioni Salari, scade il 2 marzo L Inail ricorda che in caso di cessazione dell attività in corso d anno la dichiarazione delle retribuzioni deve invece essere effettuata utilizzando il modello pubblicato sul sito internet da inviare tramite PEC alla Sede competenza entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all autoliquidazione del premio. Per quanto riguarda il pagamento in quattro rate del premio di Autoliquidazione, si fa riserva di comunicare il tasso di interesse da applicare alla seconda, terza e quarta rata non appena sarà reso noto il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l anno

9 SGRAVIO CONTRIBUTIVO SULLE RETRIBUZIONI DI PRODUTTIVITÀ PER I DIRIGENTI L a Direzione Generale per l Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 2 del 12 gennaio 2015, ha risposto ad un quesito di FederManager, in merito alla disciplina dello sgravio contributivo applicabile alle retribuzioni di produttività di cui all art. 2, D.M. 14 febbraio In particolare, sulla possibilità che di tale agevolazione possano fruire anche i lavoratori rientranti nella categoria dei dirigenti. La risposta in sintesi del Ministero: Ciò premesso, in ordine alla questione circa l applicabilità dello sgravio contributivo ai lavoratori rientranti nella categoria dei dirigenti, si evidenzia che nella vigente normativa non sembrano riscontrarsi disposizioni che escludano tale categoria di prestatori dall agevolazione; peraltro, anche dall esame delle norme di cui al citato Decreto non si rinvengono disposizioni ostative ad un interpretazione estensiva ai fini della concessione del beneficio ai suddetti lavoratori in quanto il reddito, come detto, non costituisce un limite per l accesso all agevolazione. Sotto un profilo più generale, del resto, si può osservare che il dirigente ricopre un ruolo strategico in funzione del miglioramento della produttività e di ogni altro fattore utile alla competitività dell azienda e pertanto una parte della quota retributiva allo stesso spettante va ad incidere sui fattori summenzionati, ovvero sugli incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, utili per la fruizione del beneficio contributivo

10 TICKET LICENZIAMENTO I l Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro ha posto all Inps il seguente quesito: si chiede di conoscere se il contributo (c.d ticket di licenziamento) è dovuto anche nei casi di - trasferimento d azienda, con passaggio dipendenti senza soluzione di continuità; - passaggio di dipendenti, senza soluzione di continuità, ma senza trasferimento d azienda. L Inps in proposito, si è espresso come di seguito. Come chiarito dall Istituto nella circolare n. 44/2013, la previsione contenuta nell articolo 2. c. 31 della L.92/12 introduce un nesso tra il contributo (c.d ticket di licenziamento) ed il teorico diritto all ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro a T.I. è stato interrotto. Conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti all assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall effettiva percezione della stessa. Il teorico diritto alla prestazione (che prescinde quindi dall effettivo possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti nelle concrete fattispecie) si configura, in linea generale, nei confronti del lavoratore il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia stato interrotto e si trovi, pertanto, in stato di disoccupazione come definito dall art. 1. co. 2, lett. c), D.lgs. n. 181/2000. Tanto premesso, con riferimento alla casistica prospettata, si osserva quanto segue. Nel trasferimento d azienda, con passaggio dipendenti senza soluzione di continuità ex art. 2112, c.c, il rapporto di lavoro continua con l acquirente. Quindi, non verificandosi alcuna interruzione di rapporto di lavoro, il datore di lavoro alienante non è obbligato al versamento del contributo ex art. 2, co. 31, legge n. 92/2012. L ipotesi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad altro, senza trasferimento d azienda ed in assenza di una interruzione del rapporto di lavoro, può avvenire laddove si proceda alla cessione del contratto ex art c.c. In questo caso pacificamente ammesso in dottrina e giurisprudenza si realizza una fattispecie di successione nel rapporto di lavoro, con il consenso espresso del lavoratore, il quale continua la prestazione della propria opera alle dipendenze del cessionario (Cass. n. 5062/1989). La cessione del contratto di lavoro subordinato, che avvenga nell osservanza delle disposizioni di cui agli artt c.c., analogamente al trasferimento d azienda, non determina l interruzione del sottostante rapporto di lavoro. Ne deriva che, laddove connotata nei termini descritti, non fa sorgere nel cedente l obbligo del versamento del contributo ex art. 2, co. 31, legge n. 92/

11 SCADENZARIO CONTRATTUALE GENNAIO 2015 CCNL DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI: ACCORDO DI RINNOVO I I n data 30 dicembre 2014 è stato sottoscritto, tra Confindustria e Federmanager, l accordo per il rinnovo del ccnl dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi del 25 novembre 2009, in scadenza il 31 dicembre Nel rinnovo contrattuale sono previsti importanti novità sia per quanto riguarda la disciplina del rapporto di lavoro ed il trattamento economico, ma anche con riferimento al sistema di welfare contrattuale. In particolare, il nuovo contratto innova la disciplina economica in vigore, fissando un solo livello retributivo denominato TMCG (trattamento minimo complessivo di garanzia) ed affidando, poi, al rapporto fra impresa e dirigente il compito di definire un sistema retributivo incentivante, collegato alle performance o agli obiettivi aziendali. Inoltre, le parti rafforzano il proprio sistema di welfare contrattuale in tema di previdenza, sanità e politiche attive, valorizzando l autonomia gestionale per assicurare al dirigente un adeguata copertura assicurativa non solamente durante la vita lavorativa. Il nuovo contratto collettivo scadrà il 31 dicembre

12 FOCUS REGIONE VENETO: LINEE GUIDA PER LA CIG IN DEROGA 2015 Per l articolo si rimanda alla versione a pagamento della Newsletter

13 IL QUESITO DEL MESE Oggetto: Regole normative pagamento festività domenicale in CIGS. Si precisa che il riscontro riportato è mero estratto di un ampio parere legale predisposto per rispondere alle esigenze di una specifica azienda e che, pertanto, è da ritenersi solo rappresentativo dell attività svolta senza avere alcuna pretesa di esaustività, organicità completezza e correttezza se isolatamente inteso Richiesta: Esistono delle normative e quali sono, che regolano il pagamento di una festività cadente di domenica in un periodo di cassa integrazione (ridotta o a zero ore)? Per la risposta si rimanda alla versione a pagamento della Newsletter

14 NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA INPS CIRCOLARE N. 191 DEL 29 DICEMBRE 2014: Convenzione fra l INPS e A.N.S.A.P. (Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. L Inps, con la circolare n. 191 del 29 dicembre 2014, fornisce le istruzioni operative per l applicazione della convenzione stipulata tra l INPS e A.N.S.A.P. (Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni. In data 26 novembre 2014 è stata sottoscritta una convenzione con A.N.S.A.P.(Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive), approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014 per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti. SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA L articolo 1 individua i pensionati aventi diritto ad avvalersi del servizio. In base alle disposizioni di cui all articolo 23 octies della legge n. 485/72, hanno diritto, a versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell art.11 della legge 31 luglio 1975, n.364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, amministrate dall INPS Gestione Dipendenti Pubblici. Resta quindi confermato che l articolo 23 octies non può trovare applicazione nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria. MODALITA DI RILASCIO DELLA DELEGA La delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall Istituto nel quale sono indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega dovrà essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. DECORRENZA DELLA DELEGA L articolo 4 prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa

15 I dati della delega saranno inviati all INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione. La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produrrà i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della stessa ovvero, per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente. L invio dei dati della delega all INPS da parte dell Organizzazione dovrà avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall Istituto. L Organizzazione dovrà, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l originale firmato. DECORRENZA E VALIDITA DELLA REVOCA L associato può comunicare direttamente all INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l Istituto provvederà nel più breve tempo possibile alla elaborazione della domanda. Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l indicazione dell Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante. La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata. Si precisa che le sopraindicate modalità telematiche previste nella convenzione, saranno operative dal 1 gennaio Pertanto nelle more di rilascio delle nuove modalità, la gestione delle deleghe e revoche alla riscossione avverrà con le modalità attualmente vigenti. MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE L ammontare del contributo sindacale riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell importo lordo delle singole rate di pensione compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati: 1) 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 2) 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD; 3) 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD. RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE Sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e l Organizzazione sindacale

16 In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali si precisa che gli stessi sono stati determinati sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l esercizio Per la convenzione di cui trattasi e in relazione alle attività sotto indicate, sono previsti i seguenti costi: Nuova delega su domanda di pensione 0,04 Nuova delega su pensione esistente 0,74 Revoca delega telematizzata 0,74 Variazione (revoca + acquisizione nuova delega) 1,48 Gestione delega 0,04 ESONERO DA RESPONSABILITA' Dall applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell INPS, rimanendo l Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l associato e l Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative. Inoltre l'inps si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione. Nelle ipotesi di controversie riguardanti l effettivo e valido rilascio della delega, l Associazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all interessato la ritenuta operata. L Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica. L INPS si riserva la facoltà di sospendere l efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull uso della denominazione, dell acronimo, del logo dell Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell interesse dell INPS, l adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico. L Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell Istituto da parte dell associazione. CODICE INPS Il codice INPS assegnato è P

17 ISTRUZIONI CONTABILI Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto dell' A.N.S.A.P. (Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive)lsi istituiscono i seguenti conti: GPA per l imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell anno in corso; GPA per l imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione Sindacale saranno definiti, come già precisato, direttamente dalla Direzione generale. INPS MESSAGGIO N DEL 30 DICEMBRE 2014: Presentazione domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1 marzo 2015 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l accesso al trattamento pensionistico dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre Decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dalla legge n. 214 del L Inps, con il messaggio n del 30 dicembre 2014, fornisce le istruzioni per la presentazione, entro il 1 marzo 2015, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell anno Premessa Con messaggio n del 19 febbraio 2014 sono state fornite indicazioni per la presentazione delle domande, entro il 1 marzo 2014, di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dalla legge n. 214 del 2011, per i lavoratori che hanno maturato i requisiti agevolati per l accesso al trattamento pensionistico dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre Di seguito, si forniscono istruzioni per la presentazione, entro il 1 marzo 2015, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell anno Come precisato nei precedenti messaggi diramati sulla materia, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti delle Gestioni dipendenti privati e pubblici e che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi secondo le regole previste per dette Gestioni Speciali. 2. Beneficio 2.1 Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta linea catena ; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Le categorie di lavoratori destinatari del beneficio in parola, che maturano i requisiti nel 2015, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se 16 49

18 lavoratori dipendenti, di un età minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3, se lavoratori autonomi, di un età minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3, così come riassunto nella tabella che segue. PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal al LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva) Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva) almeno 35 anni minimo 61 e 3 mesi* 97,3* almeno 35 anni minimo 62 e 3 mesi* 98,3* * Requisiti adeguati all incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (vedi anche Msg. n del punto 3.2). 2.2 Lavoratori notturni Lavoratori a turni 1) OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI PARI O SUPERIORE A 78 ALL ANNO Per detta categoria di lavoratori sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al punto ) OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 64 A 71 ALL ANNO I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2015, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un età minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3, se lavoratori autonomi, di un età minima di 64 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,3, così come riassunto nella tabella che segue. PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal al LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva) Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva) 17 49

19 almeno 35 anni minimo 63 e 3 mesi* 99,3* almeno 35 anni minimo 64 e 3 mesi* 100,3* * Requisiti adeguati all incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (vedi anche Msg. n del punto 3.2). 3) OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 72 A 77 ALL ANNO I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2015, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un età minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3, se lavoratori autonomi, di un età minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3, così come riassunto nella tabella che segue. PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal al LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva) Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva) almeno 35 anni minimo 62 e 3 mesi* 98,3* almeno 35 anni minimo 63 e 3 mesi* 99,3* * Requisiti adeguati all incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (vedi anche Msg. n del punto 3.2) Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all intero anno lavorativo Per tale tipologia di lavoratori sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al punto Precisazioni relative ai lavoratori notturni Il comma 7 dell articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevede che, per i lavoratori che prestano attività per un numero di giorni lavorativi all anno sia da 64 a 71, sia da 72 a 77, si applica il beneficio previsto per l attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell ambito del periodo dei 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa. Il medesimo comma 7 disciplina, altresì, i casi in cui il lavoratore notturno, che presta attività in turni per un numero di giorni inferiori a 78 l anno, abbia svolto anche una o più delle seguenti attività: 18 49

20 - lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; - lavoratori addetti alla cosiddetta linea catena ; - conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo; - lavoratori che svolgono attività notturna per un numero di giorni all anno pari o superiore a 78; - lavoratori notturni che prestano attività per almeno tre ore nell intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di durata pari all intero anno lavorativo. In quest ultimo caso si applica il beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attività in turni inferiori a 78 giorni l anno solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per un periodo superiore alla metà. 3. Regime delle decorrenze Il comma 17-bis dell art. 24 della citata legge n. 214 del 2011 dispone che, ai trattamenti pensionistici da liquidare ai lavoratori destinatari del beneficio in esame, continuano ad applicarsi le cosiddette finestre mobili di cui all articolo 12, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Pertanto, la prima decorrenza utile è fissata: - trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per coloro che accedono al trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni dei lavoratori dipendenti; - trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti, per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico a carico della gestione speciale dei lavoratori autonomi. Si rammenta che, ai sensi dell art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda oltre il termine del 1 marzo dell anno di maturazione dei requisiti comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a: a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese; b) due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi; c) tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi. 4. Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1 marzo 2015 e relativa documentazione La domanda di accesso al beneficio di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 deve essere presentata entro il 1 marzo del 2015 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre

21 Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3. Si sottolinea che la domanda deve riportare tutte le informazioni che sono considerate, per legge, condizioni necessarie ai fini della procedibilità dell istanza. In particolare l interessato deve: a) indicare la volontà di avvalersi, per l accesso al pensionamento, del beneficio in esame; b) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività considerate come particolarmente faticose e pesanti; c) in caso di lavoro notturno dovranno essere indicate anche il numero delle notti per ciascun anno. Per i dipendenti della Gestione privata le domande e la relativa documentazione dovranno essere presentate alla competente struttura territoriale dell Istituto (la modulistica è disponibile sul sito internet nella sezione moduli codice AP45). Le domande degli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici devono essere trasmesse esclusivamente in via telematicaattraverso uno dei seguenti canali: - WEB servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell Istituto; - Contact Center integrato n (per chiamate gratuite da numeri fissi) o al n (per chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell utente); - Patronati attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Per consentire la verifica dei requisiti in capo al richiedente gli enti datori di lavoro devono trasmettere alla D.C. Pensioni - Area Normativa delle Gestioni esclusive dell A.G.O. (via posta ordinaria o via PEC dc.pensioni@postacert.inps.gov.it, indicando il seguente oggetto: D.lgs. 67/2011 Gestione dipendenti pubblici), la seguente documentazione: a) certificazione attestante lo svolgimento e la durata delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti svolte dal dipendente in relazione alle diverse tipologie previste dalla legge; b) modello PA04 in forma cartacea che dovrà, altresì, essere inviato telematicamente, con le consuete modalità. 5. Procedimento accertativo Nel caso in cui l interessato presenti domanda entro il 1 marzo 2015, senza ancora aver perfezionato i prescritti requisiti ma sia nelle condizioni per poterli maturare entro il 31 dicembre 2015, l Istituto, entro il 30 ottobre 2015, comunicherà l accoglimento della domanda con riserva. L efficacia del provvedimento di accoglimento resta subordinata al successivo accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre

22 6. Comunicazione dell ente previdenziale al soggetto interessato Come previsto dall art. 4, comma 1, del decreto interministeriale del 20 settembre 2011, in esito alla domanda di accesso al beneficio di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, l'ente previdenziale comunica al lavoratore interessato, entro il 30 ottobre 2015: a) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria; b) l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all'art. 3 del citato decreto interministeriale (sul monitoraggio, v. punto 7 del messaggio n del ); c) il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. 7. Presentazione domanda di pensione e riconoscimento del beneficio L accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge. In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell accoglimento della stessa, verranno esaminati i casi in cui l accoglimento della domanda di accesso al beneficio è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre A tal fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione ad integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio. Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall interessato o dai dati di archivio in possesso dell Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta. INPS CIRCOLARE N. 1 DEL 9 GENNAIO 2015: Rivalutazione delle pensioni per l anno L Inps, con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2015, ha comunicato gli importi degli aumenti di perequazione automatica per l anno 2015: in particolare le pensioni sono state aumentate, in via provvisoria, nella misura dello 0,3%. 1. Perequazione definitiva delle pensioni per l anno Modalità di applicazione della perequazione 21 49

23 L art. 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013 (allegato 1) stabilisce la misura nella quale, per il triennio , deve essere riconosciuta la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, confermando i criteri enunciati nell articolo 12 del disegno di legge n. 1120/2013, che prevedeva che la misura dell adeguamento della pensione fosse determinato secondo valori percentuali decrescenti in relazione a scaglioni di importo complessivo dei trattamenti pensionistici e non più in base a fasce di importo interne a ciascun trattamento. Come illustrato al punto 2 della circolare 7/2014, tenuto conto dei tempi tecnici imposti dalle operazioni di ricalcolo generalizzato delle pensioni, nelle more dell approvazione della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in fase di rinnovo per l anno 2014 si è provveduto ad applicare, in via provvisoria la rivalutazione delle pensioni per l anno 2014 sulla base dei criteri indicati dall art 12 del disegno di legge di stabilità n. 1120/2013 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2013 e trasmesso alle Camere per la relativa approvazione. Le differenze fra le due disposizioni riguardano la misura percentuale dell indice di rivalutazione, da applicare: - ai trattamenti di importo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo, per i quali la percentuale di attribuzione dell indice di rivalutazione passa dal 90 al 95%; - ai trattamenti di importo superiore a sei volte il trattamento minimo, per i quali la percentuale di attribuzione dell indice di rivalutazione passa dal 50 al 40% Dal 1 gennaio 2014: Fasce di importo del trattamento pensionistico complessivo Disegno di legge % indice di perequazione Legge di stabilità (n.147/2013) Fino a 3 volte il TM 100 % 100% importo di garanzia Fra 3 volte il TM e 3 volte il TM rivalutato si si Oltre 3 e fino a 4 volte il TM 90 % 95% importo di garanzia Fra 4 volte il TM e 4 volte il TM rivalutato* si si Oltre 4 e fino a 5 volte il TM 75 % 75% importo di garanzia Fra 5 volte il TM e 5 volte il TM rivalutato si si Oltre 5 e fino a 6 volte il TM 50 % 50% 22 49

24 importo di garanzia Fra 6 volte il TM e 6 volte il TM rivalutato - si Oltre 6 volte il TM Importo fisso 40%* * per il solo anno 2014, la rivalutazione automatica non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. 1.2 di rivalutazione Il decreto del 20 novembre 2013, emanato dal Ministro dell Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.280 del 29 novembre 2013, aveva fissato nella misura del 1,2 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno Il decreto del 20 novembre 2014, emanato dal Ministro dell Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014 (allegato 2), fissa nella misura del 1,1 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno La tabella sottostante riporta i coefficienti di rivalutazione per l anno 2014, sulla base dell indice di rivalutazione definitivo e delle modalità applicative descritte al precedente punto 1.1. dal Fasce trattamento complessivo % indice perequazione da attribuire Aumento del Importo trattamento complessivo (somma dei trattamenti dello stesso soggetto) 1 gennaio 2014: Fino a 3 volte il TM 100 1,1 % fino a 1.486,29 Fascia di Garanzia * Importo garantito oltre 1.486,29 e fino a 1.487,10 garantiti 1.502,64 Oltre 3 e fino a 4 volte il TM 95 1,045 % oltre 1.486,29 e fino a 1.981,72 Fascia di Garanzia * Importo garantito oltre 1.981,72 e fino a 1.986,05 garantiti 2.002,

25 Oltre 4 e fino a 5 volte il TM 75 0,825 % oltre 1.981,72 e fino a 2.477,15 Fascia di Garanzia* Importo garantito oltre 2.477,15 e fino a 2.483,93 garantiti 2.497,59 Oltre 5 e fino a 6 volte il TM 50 0,55 % oltre 2.477,15 e fino a 2.972,58 Fascia di Garanzia * Importo garantito oltre 2.972,58 e fino a 2.975,85 garantiti 2.988,93 Oltre 6 volte il TM - Importo fisso Aumento di 13,08 *Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato. Una volta rideterminato l importo di pensione effettivamente spettante per l anno 2014, si è provveduto ad attribuire la rivalutazione provvisoria per l anno Perequazione provvisoria delle pensioni per l anno 2015 Il citato art. 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013 stabilisce che per l anno 2015 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo, e un importo di garanzia per le pensioni di importo compreso fra tre volte il trattamento minimo e tre volte il trattamento minimo incrementato della quota di rivalutazione; b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, e un importo di garanzia per le pensioni di importo compreso fra quattro volte il trattamento minimo e quattro volte il trattamento minimo incrementato della quota di rivalutazione; c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, e un importo di garanzia per le pensioni di importo compreso fra cinque volte il trattamento minimo e cinque volte il trattamento minimo incrementato della quota di rivalutazione; d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo con riferimento 24 49

26 all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, e un importo di garanzia per le pensioni di importo compreso fra sei volte il trattamento minimo e sei volte il trattamento minimo incrementato della quota di rivalutazione; e) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo. Il citato decreto del 20 novembre 2014 fissa nella misura dello 0,3 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno La perequazione previsionale per il 2015 è stata pertanto attribuita nella misura riportata nella tabella seguente. dal Fasce trattamento complessivo % indice perequazione da attribuire Aumento del Importo trattamento complessivo (somma dei trattamenti dello stesso soggetto) 1 gennaio 2015: Fino a 3 volte il TM 100 0,3 % fino a 1.502,64 Fascia di Garanzia * Importo garantito oltre 1.502,64 e fino a 1.502,87 garantiti 1.507,15 Oltre 3 e fino a 4 volte il TM 95 0,285 % oltre 1.502,64 e fino a 2.003,52 Fascia di Garanzia * Importo garantito oltre 2.003,52 e fino a 2.004,72 garantiti 2.009,23 Oltre 4 e fino a 5 volte il TM 75 0,225 % oltre 2.003,52 e fino a 2.504,40 Fascia di Garanzia* Importo garantito oltre 2.504,40 e fino a 2.506,27 garantiti 2.510,03 Oltre 5 e fino a 6 volte il TM 50 0,15 % oltre 2.504,40 e fino a 3.005,28 Fascia di Garanzia * Importo garantito oltre 3.005,28 e fino a 3.005,

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