VADEMECUM SULLA FINANZA AGEVOLATA

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1 VADEMECUM SULLA FINANZA AGEVOLATA

2 L importanza del fund raising L opportunità di realizzare un vademecum sul fund raising per l imprenditoria nasce dall esistenza presso le amministrazioni centrali e territoriali di molteplici strumenti finanziari e dispositivi normativi volti a favorire la creazione di impresa o il suo consolidamento. Di conseguenza, è forte l esigenza e generalmente condiviso il riconoscimento circa l utilità del percorrere su tale tema una strada di ricognizione e ricostruzione ragionata, che individui nella sua complessità ed eterogeneità un denominatore comune. Sotto questo aspetto, il vademecum che qui si propone agli operatori intraprende un percorso a duplice valenza: informativa/conoscitiva: il vademecum rappresenta uno strumento di informazione e sostegno per gli operatori nello svolgimento delle loro funzioni di counselling all utenza, racchiudendo il maggior numero possibile di informazioni sulle principali opportunità d investimento a disposizione dell iniziativa imprenditoriale. metodologica/orientativa: il vademecum orienta gli operatori dei servizi per l impiego verso l acquisizione di una propria capacità autonoma di individuazione e suggerimento delle opportunità finanziarie più consone al caso di specie. È ormai consolidata, infatti, presso tutti gli attori del sistema delle politiche pubbliche la consapevolezza circa la rilevanza strategica del fund raising e, di conseguenza, delle azioni formative rivolte al suo sviluppo presso gli operatori dei servizi, in primis i servizi per l impiego. Il fund raising, infatti, viene inteso non solo come semplice insieme delle tecniche finalizzate al reclutamento delle risorse economiche esistenti e alla attivazione dei canali di finanziamento disponibili per fare impresa, ma anche, e soprattutto, come l elemento cardine iniziale della sostenibilità socio-economica di una scelta imprenditoriale e, quindi, come un insieme di scelte strategiche permanenti da mettere in atto per realizzare iniziative durature. In questa prospettiva, accanto ad un dimensione più strettamente operativa, legata all individuazione ed applicazione al caso concreto dello strumento normativo/finanziario più consono alla scelta imprenditoriale, esiste, e va ulteriormente implementata, una dimensione più propriamente cognitiva del fund raising, volta a valorizzare la capacità degli operatori di analizzare i fabbisogni dell utente che intende fare impresa e progettare in modo integrato una formazione adeguata a questo scopo 1. Pertanto, il vademecum implica già una scelta a monte: quella di fornire uno strumento che possa supportare i bisogni e le necessità dei clienti e li aiuti, in maniera graduale, a dotarsi di una propria strategia e di un proprio programma di formazione al fund raising, al fine di essere maggiormente consapevoli delle potenzialità esistenti per creare o rafforzare idee imprenditoriali competitive. Ed è questa la ragione per cui questo vademecum, pur senza alcuna pretesa di completezza esaustiva rispetto alla complessità del tema, può fornire un primo, piccolo contributo nella direzione di diffondere e condividere l importanza di questa materia.

3 Articolazione del vademecum Il vademecum sul fund raising si pone come uno strumento immediato e di facile consultazione, con una duplice utilità: da un lato, come base documentaria e formativa per gli operatori dei CPI e, dall altro, come modalità di erogazione delle informazioni allo sportello al fine di fornire indicazioni e strumenti volti ad aiutare aspiranti imprenditori nell avvio e nel primo consolidamento delle proprie attività. A tal proposito, è sembrato opportuno proporre in via preliminare un approfondimento sul tema della finanza agevolata, analizzando i concetti più complessi mediante un approfondimento sugli aspetti più salienti che caratterizzano tale materia. Pertanto la prima parte del vademecum potrà svolgere una funzione al contempo formativa/informativa, per far comprendere agli utenti, siano essi aziende, enti pubblici o privati, le potenzialità offerte dall attività imprenditoriale, strutturando i vari livelli informativi esistenti in modo da proporre una rete a sostegno della decisione di investire in un impresa. La seconda parte del vademecum si apre con un articolata panoramica degli strumenti pubblici promozionali, normativi e finanziari più recenti e disponibili a livello comunitario, nazionale e locale per il sostegno all avvio e al consolidamento delle iniziative autonome di imprenditoria. Attraverso questa sezione si intende tracciare lo scenario globale delle principali opportunità finanziarie presenti a più livelli sul territorio per chi vuole investire in un attività imprenditoriale. A tal riguardo, si focalizzerà l attenzione sui principali target di destinatari delle misure normative/finanziarie disponibili, con riferimento specifico ai giovani, alle donne e agli svantaggiati, al fine di veicolare l operatore verso una consulenza mirata e appropriata ai bisogni specifici dell utenza. Questa sezione del vademecum, peraltro, si muove nell ottica di una catalogazione dei principali strumenti finanziari che l Europa, l Italia e le Regioni hanno predisposto per incentivare la creazione o il consolidamento di impresa, analizzando i principali interventi programmatici e strumenti finanziari esistenti. In tal senso, sono stati inseriti alcuni concetti chiave per una lettura agevolata delle schede sintetiche di ricognizione degli strumenti, al fine di supportare l utente nella comprensione di alcune nozione tecniche ricorrenti nella legislazione e nella programmazione in materia di imprenditoria. La attività di ricognizione svolta in questa sezione del vademecum, infatti, non si pone come prodotto finito e statico, che esaurisce in se stesso la sua funzione, bensì come esercizio dinamico volto, ad indirizzare gli operatori dei servizi per l impiego verso i soggetti competenti e le sedi istituzionalmente deputate a erogare servizi alle imprese ed a gestire concretamente l erogazione dei finanziamenti, da una parte mettendo così a disposizione degli utenti informazioni più dettagliate, dall altro sviluppando negli operatori una capacità autonoma di reperimento e selezione delle stesse.

4 I. PRIMA SEZIONE: ANALISI DI CONTESTO DEFINIZIONI Per finanza agevolata si intende l insieme degli investimenti a favore delle imprese, che agevolano lo sviluppo di progetti in termini di copertura del fabbisogno finanziario, affiancando l impresa durante tutte le fasi necessarie per l ottenimento delle agevolazioni, siano esse comunitarie, nazionali o regionali. Quindi, si può definire la finanza agevolata qualsiasi strumento che il legislatore mette disposizione delle imprese in termini di "vantaggio competitivo" che si può esprimere in termini economici, incidendo positivamente sullo sviluppo aziendale, ristrutturando e rilanciando le imprese. Pertanto, può considerarsi finanza agevolata anche una legge che preveda, ad esempio, sgravi fiscali per l assunzione agevolata di personale disabile. Ma nel linguaggio comune del termine, "finanza agevolata" si riferisce agli interventi di legge che tipicamente vanno a finanziare attività di investimento e di sviluppo aziendale. L analisi del mercato Per stabilire se l impresa che si intende costituire e/o consolidare presenti condizioni idonee per l avvio e per lo sviluppo, è fondamentale inserire nel piano di impresa un analisi approfondita del mercato e del contesto socio - economico e produttivo in cui si va ad operare. È opportuno, pertanto, introdurre elementi di conoscenza dell ambiente in cui si svolge l attività, da un lato mettendo in evidenza gli eventuali ostacoli e le possibili criticità da superare nella fase di l ingresso, dall altro, valutando le regole e le tendenze in atto nel mercato e i canali da percorrere per raggiungere il target prescelto di clientela. È utile, in questo senso, inserire il maggior numero di informazioni sul mercato di riferimento, riportando i risultati delle eventuali indagini effettuate (ad esempio, attraverso interviste, esperienze dirette e indirette, statistiche, valutazioni sulla base di studi e ricerche compiuti da altri operatori). Rilevante, in questa direzione, è la stima quantitativa e qualitativa del mercato in cui ci si inserisce, con riferimento al numero dei clienti potenziali, al valore della spesa, alla concorrenza operante ed alla concorrenza potenziale. È consigliabile, inoltre, introdurre anche elementi di conoscenza circa le principali tipologie di clienti a cui ci si rivolge, descritti nelle loro caratteristiche di età, sesso, localizzazione geografica, capacità di spesa o reddito, variabili socio-economiche, fattori che ne influenzano l acquisto. È importante illustrare quali canali commerciali sono stati presi in considerazione per far conoscere i prodotti ed i servizi, quali saranno le strategie di pubblicità con i relativi costi, quali politiche promozionali si intendono attuare, anche per rimuovere possibili fattori critici di successo e barriere all ingresso dell impresa nel mercato di riferimento. È, altresì, necessario esplicitare i punti di forza e i punti di debolezza della iniziativa: ad esempio, la capacità di innovazione, il possesso, in esclusiva, di tecnologia innovativa, l esistenza di rapporti privilegiati con fornitori e clienti, le capacità finanziarie, la disponibilità di personale specializzato e/o qualificato. Gli elementi di analisi del mercato sono indispensabili per la valutazione sull attendibilità di un progetto di impresa.

5 Le strategie di inserimento nel mercato È fondamentale che il piano di impresa delinei le strategie imprenditoriali di inserimento nel mercato. Occorre, in tal senso, descrivere le caratteristiche che differenziano l attività che si intende realizzare da quella della potenziale concorrenza, rispetto alla quale è importante analizzare anche i fattori di forza competitiva. È opportuno, pertanto, spiegare i motivi per cui i prodotti/servizi offerti appaiono concorrenziali rispetto agli altri presenti sul mercato e per cui la potenziale clientela potrebbe preferire gli uni agli altri (ad esempio, aspetti di funzionalità/utilità, contenuti innovativi in termini di materiali usati, design, rispetto dell ambiente, tecnologia produttiva, ecc.). Inoltre, occorre illustrare le scelte di politica commerciale, con riferimento ad aspetti quali la politica dei prezzi e le attività promozionali, le scelte pubblicitarie e di comunicazione, i canali di distribuzione e diffusione dei prodotti/servizi, descrivendo, al contempo, anche i servizi aggiuntivi offerti alla clientela per accrescere il grado di appetibilità dei prodotti e dei servizi offerti (ad esempio, servizi di assistenza e manutenzione, trasporto, formazione degli utenti, aggiornamento, ecc.). La descrizione della produzione Affinché l idea imprenditoriale abbia successo, è importante inserire informazioni sulla produzione. Occorre descrivere il ciclo produttivo, illustrare sinteticamente e in sequenza le diverse fasi del processo di produzione e/o erogazione del servizio, indicando per ogni fase quali caratteristiche professionali devono avere gli addetti a essa adibiti e quali impianti o macchinari saranno utilizzati. Laddove la realizzazione dei prodotti implichi cicli diversi, è importante illustrarne i principali, a titolo esemplificativo. Nella valutazione del progetto di impresa, infatti, si pone specifica attenzione alla coerenza degli obiettivi di fatturato indicati con le capacità e alla situazione del mercato con le capacità dell impresa di produrre/erogare i quantitativi previsti, tenendo conto della struttura organizzativa descritta e della forza lavoro da impegnare nell attività. In tal senso, è necessario specificare la quantità di prodotti/servizi che si ritiene di poter produrre/vendere/erogare, nonché le caratteristiche che deve avere la sede dell impresa per poter rispondere alle esigenze del ciclo di produzione (ad esempio, la destinazione d uso, la superficie, l altezza, la localizzazione). La fattibilità tecnica dell impresa rappresenta uno dei criteri principali di valutazione del progetto. Le tipologie di investimento Il piano di impresa deve contenere elementi circa gli investimenti che si intendono effettuare e per cui si richiede il sostegno dell agevolazione; sono infatti ammissibili a finanziamento le spese, al netto dell IVA, relative all acquisto di attrezzature e di altri beni materiali e immateriali a utilità pluriennale (investimenti). A tal proposito, è utile ricordare che per investimenti si intendono i beni durevoli classificabili tra le immobilizzazioni, cioè gli acquisti effettuati dall azienda che possono essere capitalizzati come oneri pluriennali (beni che esprimono la capacità produttiva dell azienda, concorrendo al processo produttivo per più annualità, il cui costo, quindi, può essere ripartito su più esercizi con l ammortamento); per investimenti materiali si intendono le macchine necessarie alla produzione del prodotto e che hanno una durata pluriennale, le attrezzature, che sono quelle di piccola dimensione, collegate comunque all attività, ma con una vita media più breve; l utensileria ossia tutti quegli attrezzi di piccolo taglio che servono per lo svolgimento dell attività; per investimenti immateriali si intendono le spese di impianto (studio di fattibilità, progetto esecutivo), costi di ricerca e sviluppo e pubblicità capitalizzabili (cioè relative ad azioni con la

6 ragionevole attesa di effetti duraturi, ad esempio per il lancio di un nuovo prodotto), brevetti e licenze. Pertanto, è necessario indicare, con riferimento alle esigenze derivanti dal ciclo produttivo e dall organizzazione aziendale, i beni durevoli necessari per la realizzazione dei prodotti/servizi (es. le macchine di produzione dei prodotti/servizi; le attrezzature indispensabili per il loro funzionamento, a durata pluriennale; l utensileria, cioè gli attrezzi di piccolo taglio, quali pinze, cacciaviti, tenaglie, pale, ecc.; gli impianti specifici di produzione strettamente connessi al funzionamento delle macchine di produzione (agevolabili, ma solo nella misura in cui non richiedono realizzazione di opere civili); gli impianti generici (non agevolabili) che, invece, sono quelli necessari a rendere funzionale l opificio o l ufficio (es. impianto idrico, elettrico, fognario); gli arredi e le macchine per ufficio (ad esempio, scrivanie, scaffalature, sedie, fax, fotocopiatrice); gli automezzi, solo se strettamente necessari a completare il ciclo produttivo. Per quanto riguarda le spese relative alla commercializzazione dei prodotti/servizi - quali ad esempio la predisposizione di pagine web, la predisposizione di mailing list e banche dati - queste devono essere distinte fra quelle che hanno una ricaduta economica pluriennale (in questo caso vanno trattate come beni durevoli) e quelle che esauriscono la loro efficacia nel corso di un singolo esercizio (che, invece, debbono essere considerate come costi di gestione e, quindi, inserite nel conto economico). Il costo degli investimenti va indicato sulla base dei preventivi raccolti, allegati al progetto stesso, in quanto necessari per la valutazione dell investimento, e dettagliati ed esplicati in rapporto alle diverse fasi del ciclo produttivo. È importante che tutti i beni indicati, compresi quelli di proprietà da conferire all impresa e quelli da acquistare senza avvalersi delle agevolazioni, garantiscano la possibilità di realizzare integralmente il ciclo produttivo dell impresa e di produrre le quantità di beni/servizi indicate negli obiettivi di vendita. I beni e le attrezzature possono essere nuovi di fabbrica o usati, a condizione che non siano stati acquistati con precedenti agevolazioni e che offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità. Per i beni da acquistare nuovi di fabbrica, è sufficiente allegare alla domanda di ammissione alle agevolazioni i preventivi dei fornitori, al fine della loro ammissibilità. Per quanto riguarda i beni acquistati usati, se il venditore è una società commerciale (fabbricante o rappresentante) dovranno essere allegati i preventivi di spesa e le dichiarazioni del venditore che garantisca sulla funzionalità e sullo stato d uso del bene ceduto; se il venditore, invece, è un soggetto che cede un bene che egli stesso ha utilizzato (persona fisica o azienda), dovrà essere allegata la perizia di un professionista abilitato che attesti la congruità delle spese previste, in relazione allo stato d uso dei beni ed alla loro funzionalità. CRITERI DI ATTRIBUZIONE Il problema principale consiste nel sapersi orientare tra le numerose leggi per capire quali sono le opportunità da non perdere, e soprattutto come riuscire a coglierle con la massima efficacia. Accedere ai finanziamenti agevolati è un passo fondamentale per lo sviluppo dell impresa in quanto consente di acquisire risorse per affrontare problemi e difficoltà che impediscono all impresa di svilupparsi. In questo caso l imprenditore ricopre un ruolo importantissimo, deve essere lui a conoscere le differenze, i vantaggi e gli svantaggi, che intercorrono tra i diversi tipi di agevolazione. Una distinzione da fare è quella tra strumenti di agevolazione diretti e indiretti: il sostegno diretto, avviene attraverso l erogazione di denaro, mentre il sostegno indiretto si configura come la fornitura di servizi cosiddetti reali (per esempio corsi di formazione manageriale, consulenze, informazioni sugli aspetti fiscali e giuridici ecc.). In quest ultimo caso l impresa usufruisce di tagli fiscali a fronte di un determinato investimento, oppure il beneficio può consistere in una forma di

7 garanzia su un finanziamento ottenuto da un Istituto bancario a da una finanziaria. Di seguito riassumiamo i vari "tipi" di agevolazioni: Contributo in conto capitale: consiste nel classico contributo \"a fondo perduto\". Viene normalmente calcolato in percentuale delle spese ammissibili e non è prevista alcuna restituzione di capitale o pagamento di interessi. Normalmente non sono necessarie garanzie, tranne i casi nei quali è prevista l erogazione di un anticipo. Il contributo viene concesso a fronte di un investimento dell imprenditore per la realizzazione di opere o l acquisto di beni strumentali che abbiano effetti durevoli sull impresa ed è calcolato in percentuale sul totale dell investimento. Il contributo viene erogato solo a fronte della presentazione di documentazione di spese (fatture dei fornitori saldate). Contributo in conto esercizio (gestione): corrisponde a un contributo in conto capitale, differisce solo per quanto riguarda l imposizione fiscale alla quale viene assoggettato. In questo caso infatti il contributo viene identificato come ricavo e deve essere tassato nel periodo di competenza e per l intero importo. Normalmente questa tipologia di agevolazione viene concessa per contribuire alle spese di gestione (personale, pubblicità, viaggi, locazioni immobiliari, oneri finanziari, ecc.) che i beneficiari devono sostenere a fronte di un determinato progetto. Contributo in conto interessi: si tratta di un contributo che viene concesso quando si stipula di un finanziamento a medio e lungo termine. Il contributo viene erogato direttamente dall istituto finanziatore, il quale se ne servirà per abbassare il tasso di interesse applicato al finanziamento dell impresa beneficiaria. L entità dell agevolazione è calcolata attualizzando la differenza tra tasso ordinario e tasso agevolato. Si deve distinguere la data di stipulazione del finanziamento alle normali condizioni di mercato da quella di approvazione dell agevolazione. A seconda degli strumenti di agevolazione, la data di decorrenza dell intervento è quella della data di stipula del finanziamento piuttosto che la data di delibera dell agevolazione. Non vengono richieste particolari garanzie da parte dell ente agevolatore, in quanto normalmente si ritiene sufficiente l esito positivo dell istruttoria effettuata dall istituto finanziatore. Mutuo agevolato: consiste in un contributo in conto interessi, dove la stipula del finanziamento e la concessione dell agevolazione avvengono contemporaneamente. Il finanziamento, se viene erogato, viene concesso esclusivamente a condizioni agevolate. L agevolazione consiste in un finanziamento a medio/lungo termine con un tasso di interesse inferiore a quello di mercato. L impresa, nel caso non ottenga l agevolazione, non ottiene neppure il finanziamento a condizioni di mercato. Contributo in conto canoni: è paragonabile a un contributo in conto interessi, l agevolazione (a fondo perduto) è concessa per abbattere il costo di un contratto di locazione finanziaria (leasing) stipulato a costi di mercato. Concessione di garanzia: in alcuni casi l agevolazione consiste nell offrire garanzie per finanziamenti a medio e lungo termine che altrimenti l imprenditore non sarebbe stato in grado di fornire. A questo scopo particolare importanza rivestono i fondi di garanzia normalmente istituiti presso i Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi. DISCIPLINA COMUNITARIA DEGLI INTERVENTI PUBBLICI A SOSTEGNO DELLE PMI

8 Per equivalente sovvenzione lordo (ESL) si intende l'intensità lorda dell'aiuto, cioè il valore dell'agevolazione concessa (attualizzata in caso di abbuono di interessi) espressa come percentuale sul costo totale ammissibile del progetto. Per equivalente sovvenzione netto (ESN) si intende l'intensità di aiuto ridotta ad un denominatore comune, a prescindere dalle imposizioni fiscali dei vari Stati membri dell'ue. Rappresenta il vantaggio finale che si ritiene che l'impresa ricavi da un aiuto, dopo che sono state dedotte le imposte dovute sull'aiuto stesso. Per aiuto in regime "de minimis" si intende un aiuto ottenuto con l'espresso riferimento a tale regime e subordinatamente alla condizione che la stessa impresa non abbia ottenuto, nei tre anni precedenti, aiuti soggetti alla stessa regola "de minimis" (compreso quello oggetto dell'aiuto presente), per un importo globale superiore a Euro. Sono esclusi dal regime "de minimis": a) il settore dei trasporti; b) le attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all allegato I del trattato della Comunità europea; c) le attività connesse all esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all attività di esportazione; d) gli aiuti condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati. Le fonti di finanziamento sono diverse: l Unione europea, lo Stato, le Regioni, gli enti locali (Comuni, Province, Camere di Commercio). In genere gli aiuti dell Unione Europea vanno ad alimentare leggi statali e regionali; si può accedere direttamente ad essi attraverso la partecipazione a bandi specifici che solitamente prevedono una progettualità comune con altre realtà imprenditoriali dell Unione. NORME SUGLI AIUTI DI STATO La regolamentazione della normativa in materia di agevolazioni alle attività produttive trova fondamento nelle disposizioni dell'unione Europea in materia di "aiuti di stato". In particolare la definizione di aiuto di stato è contenuta nell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità Europea. In esso è prevista una generale incompatibilità degli aiuti medesimi con il mercato comune, salvo che in un numero limitato di casi (deroghe 87.3.a e 87.3.c). Da tali deroghe deriva la possibilità, per gli Stati membri, di concedere aiuti agli investimenti nelle aree svantaggiate - i cosiddetti aiuti a "finalità regionale" - ovvero a favore di alcune particolari attività, come nel caso delle cosiddette norme "orizzontali" relative agli aiuti alle piccole e medie imprese, alla ricerca e allo sviluppo, alla formazione professionale, alla tutela dell'ambiente ecc. La definizione dei territori ammissibili, delle intensità massime di aiuto, dei parametri per la individuazione delle soglie dimensionali di impresa, degli investimenti ammissibili, delle norme applicabili a specifici settori e di altre norme procedurali deriva da una serie di orientamenti, regolamenti e discipline emanati dalla Commissione europea o direttamente o, più recentemente, su delega del Consiglio dell'unione Europea. PARAMETRI DIMENSIONALI DELLE IMPRESE In tutti i casi in cui le normative di agevolazione contengono riferimenti alla dimensione di impresa, si applicano i parametri per la definizione di piccola e media impresa adottati dalla Commissione europea con apposite disposizioni. Tali parametri sono stati adeguati e recepiti nella normativa nazionale attraverso il decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile In base a tali

9 disposizioni, l'individuazione della dimensione di impresa - piccola, media o grande - si basa sul rispetto dei diversi limiti massimi fissati con riferimento al numero di dipendenti, al fatturato o al totale di bilancio e al criterio di indipendenza da imprese partecipanti. I criteri per distinguere le aziende che richiedono agevolazioni finanziarie sono diversi e spesso sono combinati tra di loro. Elenchiamo i principali criteri: per dimensione di impresa (piccola, media, grande) per tipologia di attività (artigiana, turistica, di servizi, ecc.) per settore produttivo (siderurgica, tessile, navale, ecc,) per localizzazione geografica (luogo dove viene realizzato l investimento). La distinzione per dimensione di impresa è senza dubbio la più importante e rilevante. Attualmente esiste solo una definizioni di "piccola e media impresa" (PMI), considerando grandi imprese, per logica esclusione tutte le altre. Il concetto di piccola e media impresa stabilito dall Unione Europea non va considerato in senso assoluto. Infatti, per esempio, il legislatore italiano, può legittimamente stabilire limiti dimensionali diversi e, talvolta, più restrittivi. Lo stesso capita nel caso di programmi europei specifici che determinano soglie non necessariamente coincidenti con quelle di PMI. La definizione è stata stabilita, a livello comunitario, nella raccomandazione pubblicata sulla GUCE del 30/04/1996. Questa raccomandazione risulta successivamente recepita dal legislatore nazionale col decreto del Governo 18 settembre 1997 e dalla Regione Lombardia col DGR. Regione Lombardia La normativa comunitaria definisce la PMI attraverso tre criteri: Numero di dipendenti Fatturato/attivo patrimoniale (requisito economico/finanziario) Requisito dell indipendenza economica. Ricordiamo che i requisiti devono rientrare tutti e tre nelle soglie stabilite. Numero di dipendenti Il numero di dipendenti di un impresa si calcola in base all unità lavorativa anno (U.L.A.), cioè il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno. Un esempio pratico: 120 dipendenti a tempo pieno per tutto l anno corrispondono a 120 U.L.A., 1 dipendente a tempo pieno occupato per 6 mesi corrisponde a 0,5 U.L.A., 2 dipendenti a tempo pieno occupati per 6 mesi corrispondono ad 1 U.L.A. Se nell impresa sono presenti meno di 10 dipendenti essa è considerata micro, se ne lavorano tra 1 e 49 U.L.A. essa è considerata piccola, se ne lavorano tra 50 e 249 è considerata media, se il numero di U.L.A. è superiore a 249 l impresa è considerata grande. Fatturato/attivo patrimoniale I criteri di fatturato annuo e totale di bilancio si possono alternare tra di loro nel senso che è sufficiente che un azienda rispetti un solo parametro per poter essere inserita in una delle due categorie (piccola o media impresa).

10 Per fatturato annuo si intende l importo netto del volume di affari comprendente le vendite e le prestazioni di servizi che costituiscono l attività ordinaria dell impresa, diminuiti degli sconti ed abbuoni concessi alle vendite, dell IVA e delle altre imposte direttamente connesse con la vendita. I limiti di fatturato per classificare le imprese sono i seguenti: sono piccole imprese quelle con un fatturato non superiore a 7 milioni di euro, oppure con un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro sono medie imprese quelle con fatturato non superiore a 40 milioni di euro, oppure con un bilancio annuo non superiore a 27 milioni euro sono grandi imprese quelle con un fatturato superiore a 40 milioni di euro, oppure con un bilancio annuo superiore a 27 milioni di euro. Il totale di bilancio: viene calcolato secondo i criteri stabiliti nel DPR 689/74 e secondo le previsioni dell\'art e ss. del Codice Civile. Sia il fatturato che l attivo patrimoniale sono quelli dell ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la domanda di agevolazione.

11 II. SECONDA SEZIONE: Opportunità e strumenti europei, nazionali e regionali II.1. A) STRUMENTI COMUNITARI PER LO SVILUPPO DELL IMPRENDITORIA L'Unione Europea ha creato una serie di strumenti volti a favorire lo sviluppo delle imprese che operano sul territorio europeo attraverso l erogazione di finanziamenti, prestiti, garanzie e misure di assistenza e di supporto. Gli interventi europei che seguono obiettivi e priorità stabilite nelle politiche comunitarie, sono gestiti direttamente dalla Commissione UE con la metodologia dei bandi comunitari oppure dagli Stati membri, attraverso le amministrazioni centrali o periferiche sulla base di una programmazione che deve essere approvata dalla stessa Commissione (Fondi Strutturali). Nel caso dei finanziamenti a gestione diretta, le risorse comunitarie vengono erogate direttamente e centralmente dalla Commissione europea mentre le risorse comunitarie che transitano attraverso gli Stati membri sono regolate da strumenti e procedure locali, alle quali i soggetti interessati devono fare riferimento. Negli ultimi anni sono peraltro aumentate sia in termini numerici sia di importanza le iniziative comunitarie che mirano ad agevolare il finanziamento e l accesso al credito delle imprese, vista la crescente consapevolezza del fatto che un contesto finanziario più favorevole è essenziale per la crescita di imprenditorialità e dell occupazione in seno all UE. Particolare attenzione viene dedicata allo sviluppo dei mercati europei di capitali di rischio, che è attualmente una delle priorità della Commissione Europea, attraverso l attività dei due enti comunitari preposti quali la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI). Sotto tale profilo, poiché il panorama degli strumenti comunitari si presenta fortemente articolato, al fine di facilitare la modalità di consultazione ed al contempo fornirne una visione unitaria degli stessi, si è operata una suddivisione in quattro macro-categorie: i Fondi strutturali; i Programmi a gestione diretta; gli strumenti finanziari ed altri tipi di sostegno. A) I FONDI STRUTTURALI I Fondi Strutturali rappresentano i principali strumenti finanziari tramite cui la Comunità europea sostiene il rafforzamento della coesione economica e sociale, riducendo il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, riconvertendo le aree a declino industriale e contrastando la disoccupazione. Il sostegno allo sviluppo regionale riveste, pertanto, un ruolo essenziale ai fini della stabilità dell Unione Europea promovendo un grado elevato di competitività e di occupazione aiutando le regioni meno ricche o con difficoltà strutturali a generare uno sviluppo sostenibile mediante l adeguamento alle nuove condizioni del mercato del lavoro e alla concorrenza mondiale. Nel 1999, a seguito della Comunicazione di Agenda 2000, la disciplina dei fondi strutturali è stata oggetto di una riforma complessiva che tenesse conto delle mutate esigenze, in modo da adattarsi alle nuove politiche dell'unione relative alla crescita dell'occupazione ed alla maggiore autonomia regionale nel contesto di un'europa in allargamento. In tal senso, sono stati individuati quattro Fondi strutturali, ciascuno dei quali incentrato su uno specifico settore di intervento, pur operando in modo coordinato: FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale). Tale strumento promuove la coesione economica e sociale nell'unione europea tramite azioni destinate a ridurre le disparità tra regioni o gruppi sociali. Le risorse del FESR servono principalmente a cofinanziare

12 investimenti produttivi che rendono possibile la creazione o il mantenimento dell occupazione; infrastrutture; iniziative di sviluppo locale ed interventi a favore delle piccole e medie imprese (PMI); FSE (Fondo sociale europeo). E lo strumento finanziario che consente all'unione di concretizzare gli obiettivi strategici della politica per l'occupazione. Scopo del FSE è prevenire e combattere la disoccupazione, sviluppare le risorse umane e favorire l inserimento professionale dei disoccupati e delle categorie svantaggiate nel mercato del lavoro, in particolare sostenendo azioni di formazione e sistemi di sostegno all assunzione; FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale): questo strumento, istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005, mira a rafforzare la politica di sviluppo rurale dell Unione e a semplificarne l attuazione. Migliora in particolare la gestione e il controllo della nuova politica di sviluppo rurale per il periodo Il Fondo contribuisce a migliorare la competitività del settore agricolo e forestale, l ambiente e il paesaggio, la qualità della vita nelle zone rurali e la diversificazione dell economia rurale. FEP (Fondo Europeo per la Pesca): Il Fondo europeo per la pesca (FEP) deve contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) ossia deve garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine. A tal fine, il Fondo può accordare un sostegno finanziario inteso a garantire la stabilità delle attività di pesca e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche, promuovere lo sviluppo sostenibile della pesca nelle acque interne, potenziare lo sviluppo di imprese economicamente redditizie nel settore ittico e la competitività delle strutture destinate a garantire lo sfruttamento delle risorse, favorire la tutela dell ambiente e la conservazione delle risorse marine, incentivare lo sviluppo sostenibile e migliorare le condizioni di vita nelle zone in cui vengono praticate attività nel settore della pesca, promuovere la parità di genere tra gli addetti del settore della pesca. I DOCUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE Piani di sviluppo regionale: documento predisposto dallo Stato membro su un'area territoriale, che riporta l'analisi della situazione socio-economica effettuata dallo Stato membro interessato relativa all'obiettivo considerato, l'analisi delle esigenze prioritarie, la strategia e le priorità di azione, un piano finanziario indicativo. Esso viene redatto dalle autorità responsabili designate dallo Stato membro, previa consultazione di tutti i partner istituzionali e socio economici interessati Quadro comunitario di sostegno (QCS): documento approvato dalla Commissione, d'accordo con lo Stato membro interessato, contiene la strategia, le priorità d'azione, gli obiettivi specifici ed il piano finanziario. E' articolato in assi prioritari ed è attuato tramite uno o più programmi operativi. Programma operativo nazionale (PON): documento a titolarità nazionale approvato dalla Commissione ai fini dell'attuazione di un quadro comunitario di sostegno, articolato in assi prioritari ed in misure pluriennali. Tale documento definisce la strategia d'azione del QCS in quelle materie che abbiano valenza sovra-regionale e che dunque necessitino di una gestione centrale. Programma operativo regionale (POR): documento a titolarità regionale approvato dalla Commissione ai fini dell'attuazione di un quadro comunitario di sostegno, articolato in

13 priorità strategiche (Assi), azioni pluriennali (Misure) per la realizzazione del quale è possibile fare ricorso ad uno o più Fondi; Documento unico di programmazione (DOCUP): documento unico approvato dalla Commissione che riunisce gli elementi contenuti in un QCS ed in un PO e permette di attuare le politiche a favore delle aree svantaggiate dell Ob.2. Complemento di programmazione (CDP): documenti attraverso cui l'autorità di gestione di ogni Programma operativo illustra gli elementi dettagliati (azioni e progetti) delle diverse Misure, con l indicazione delle relative risorse e delle categorie di beneficiari finali, delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie. Piano di sviluppo rurale (PSR): elaborato dalle autorità regionali ed approvato dalla Commissione europea, descrive la situazione del settore agricolo della regione, la strategia di sviluppo proposta e la pianificazione finanziaria recante una sintesi delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie impiegate e corrispondenti agli obiettivi prioritari di sviluppo rurale previsti dal piano. B) I PROGRAMMI DI INIZIATIVA COMUNITARIA I Programmi Comunitari sono fondi diretti e quindi gestiti direttamente dalla Commissione Europea attraverso bandi periodici (call for proposal), ovvero inviti a presentare proposte su ambiti definiti e in merito a temi precisi. Hanno scadenze predefinite e si riferiscono a settori determinati quali l'ambiente, la ricerca, l'energia, la cultura, l'informazione o la salute. Ambiente Cultura Life + ( ) Marco Polo II ( ) Cultura ( ) Europa per i cittadini ( ) Media 2007 ( ) Capitale europea della cultura ( ) Galileo ( ) Energia e Trasporti Giustizia, Libertà e Sicurezza Daphne III ( ) Programma quadro Diritti fondamentali e giustizia ( ) Programma quadro Solidarietà e gestione dei flussi migratori ( ) Fiscalis ( ) Dogana ( ) Fiscalità ed Unione Doganale Cooperazione allo Sviluppo Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ( ) Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo ( ) Strumento di Assistenza Preadesione (IPA) ( )

14 Programma quadro Sicurezza e tutela delle libertà ( ) Strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito ( ) Strumento per la stabilità ( ) Strumento europeo di vicinato e partenariato - ENPI ( ) Relazioni Esterne Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) ( ) Strumento per la stabilità ( ) Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ( ) Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo ( ) Istruzione, Formazione e Gioventù Programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente ( ) Gioventù in Azione ( ) Erasmus Mundus ( ) Tempus IV ( ) Cooperazione UE-Canada nel settore dell istruzione superiore, formazione e gioventù ( ) Ricerca 7 Programma quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico ( ) 7 Programma quadro Euratom ( ) Salute e Tutela dei Consumatori Programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori ( ) Programma di azione comunitaria in materia di sanità ( ) Programma d'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica ( ) Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità Progress ( ) Società dell'informazione e Imprese Safer Internet plus ( ) econtentplus ( ) Programma quadro per la competitività e l innovazione (CIP)( ) Programma per l innovazione e l imprenditorialità Idabc ( ) II. 1. B) STRUMENTI NAZIONALI DI INCENTIVO ALLE IMPRESE Il sistema degli incentivi nazionali per la promozione dell impresa è stato riformato a seguito della Legge 15 marzo 1997, n.59 (detta anche Legge Bassanini). Quest ultima, avviando una riforma globale della Pubblica Amministrazione e ridisegnando una nuova mappa delle funzioni in capo alle Amministrazioni statali, ha previsto un ampio decentramento di compiti alle Regioni e agli Enti Locali e una riorganizzazione più snella e funzionale degli apparati centrali.

15 Nello specifico, con il successivo D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dando particolare esecuzione ai dettati della Legge 59/97, si è operato un processo di dismissione delle competenze statali, ripartendo, materia per materia, le competenze riservate allo Stato e quelle attribuite a Regioni, Province e Comuni. Inoltre, con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 si individuano i criteri generali per la gestione ed il coordinamento degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, concessi da Amministrazioni Pubbliche anche attraverso soggetti terzi. Tale decreto individua, tra gli altri, i princìpi che regolano le forme dell agevolazione nelle quali tali interventi si esplicano: contributo in conto capitale; credito d imposta; bonus fiscale, (secondo i criteri e le procedure previsti dall articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341); concessione di garanzie; contributo in conto interessi; finanziamento o mutuo agevolato. Pur dunque in un quadro di riforma che ha visto sempre di più le Regioni e gli Enti locali divenire amministrazioni responsabili della programmazione e del buon funzionamento delle politiche industriali, il sistema nazionale di incentivo alla creazione di impresa costituisce un canale comunque importante di accesso al credito, con alcuni impianti normativi di grande utilizzo da parte degli aspiranti imprenditori, soprattutto tra le componenti giovanili e femminili della popolazione. In questo senso e per una migliore comprensione delle tavole sinottiche presentate nella sezione III.3, si intende qui di seguito passare in rassegna i principali riferimenti normativi nazionali che concedono agevolazioni per l impresa, cogliendone soprattutto la funzione e la praticabilità per l utente beneficiario. Uno degli strumenti che riveste ad oggi una fondamentale importanza nel quadro legislativo nazionale in tema di politica industriale, è senza dubbio il pacchetto di agevolazioni (principalmente legate al D.Lgs. 185/2000) per l autoimpiego e l imprenditorialità giovanile che la società SVILUPPO ITALIA gestisce per promuovere, accelerare e diffondere lo sviluppo produttivo e imprenditoriale e per rafforzare la competitività del Paese. II. 1. C) GLI INTERVENTI A LIVELLO REGIONALE Anche le Regioni e le Province Autonome concorrono alla promozione di iniziative imprenditoriali e alla creazione di posti di lavoro. La strategia adottata è quella di sviluppare e sostenere la partnership tra i diversi attori per dotare le aree regionali di una rete di servizi in grado di intercettare le istanze di sviluppo provenienti dal territorio. Parallelamente si rileva, una forte attenzione nel favorire l avvio di iniziative autonome e la promozione di lavoro in settori innovativi e nei nuovi bacini di impiego (turismo, beni culturali ed ambientali, terzo settore, servizi alla persona, economia sociale), la cui carenza rappresenta spesso un elemento di ostacolo allo sviluppo. In particolare, coniugando risorse finanziarie comunitarie nazionali locali, le amministrazioni territoriali sono attualmente impegnate nella messa in atto di azioni specifiche mirate all imprenditoria, tra cui: - azioni rivolte alle persone (es. interventi di formazione imprenditoriale); - azioni di sistema (es. creazione di reti di servizi consulenziali, di agenzie tecniche e di sportelli ad hoc, rafforzamento delle attività di comunicazione per far conoscere le opportunità esistenti, studi di fattibilità); - azioni di accompagnamento (es. assistenza allo start up, attività di accompagnamento e monitoraggio sui primi anni di esistenza delle nuove realtà imprenditoriali, valutazione in itinere delle attività e dei risultati); - azioni per abbattere ostacoli di carattere burocratico e realizzare un contesto socio-produttivo favorevole al fare impresa (es. iniziative di incubatore di impresa, attività volte a snellire le

16 procedure di avvio dell attività imprenditoriale, rafforzamento della rete territoriale di cooperazione tra amministrazioni territoriali, enti creditizi convenzionati, agenzie tecniche di sviluppo); - iniziative di sostegno di natura economica (es. erogazione di contributi finanziari in conto capitale e/o in conto interessi, riconoscimento di meccanismi di sgravio fiscale). In particolare, le Regioni e le Province Autonome perseguono la messa in atto di queste tipologie di azioni attraverso diverse modalità e avvalendosi di differenti canali di finanziamento, in primis il canale delle risorse di derivazione comunitaria appartenenti al Fondo Sociale Europeo. A questo proposito, occorre notare come tra i differenti strumenti e le diverse modalità di finanziamento dell imprenditoria non vi sia una soluzione di continuità, ponendosi l uno in chiave complementare all altro. In particolare, la normativa regionale, pur presentando aspetti specifici, introduce strumenti finanziari che si pongono in linea ed a completamento delle attività disciplinate e attuate sul piano nazionale e comunitario. In tal senso, è dato rilevare come in molte amministrazioni regionali lo strumento legislativo adottato a livello locale introduca le modalità di allocazione e utilizzo tanto delle risorse autonome regionali, quanto delle risorse di provenienza europea programmate e cofinanziate nei POR, come negli altri atti di pianificazione operativa comunitaria. Peraltro, in questa prospettiva, lo strumento normativo regionale si collega intimamente sia ai piani generali di politica regionale del lavoro (es. Piani pluriennali di politica attiva), sia agli atti amministrativi di attuazione specifica dell uno e degli altri, di volta in volta emanati dagli organi di governo regionale (es. delibere di Giunta regionale, determinazioni dirigenziali, indirizzi operativi). In tali atti, infatti, l amministrazione regionale e provinciale dà concreta operatività agli interventi previsti dalla legislazione decentrata, specificandone e regolandone aspetti e contenuti, in relazione ai beneficiari, alle tipologie ed all entità delle singole agevolazioni, alle modalità di accesso ai finanziamenti, ai soggetti gestori competenti, nonché provvedendo alla contestuale rimodulazione delle azioni e delle risorse sulla base delle priorità strategiche localmente condivise. Anche rispetto alle normative ivi analizzate, vale come notazione generale la semplice indicatività, e non esaustività degli strumenti, con la contestuale messa in evidenza del loro carattere dinamico ed evolutivo, alla luce delle attuazioni e declinazioni di volta in volta attribuite dalle Regioni e dalle Province Autonome GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DI UN BANDO Finalità del bando (in conformità con gli obiettivi e contenuti della relativa scheda tecnica di misura); Soggetti beneficiari; Localizzazione degli interventi; Tipologie di intervento ammissibili; Quantificazione delle risorse disponibili; Forma ed entità del contributo pubblico; Procedura e tempistica per la presentazione delle domande; Tipologie di spesa ammissibili a finanziamento; Modalità di istruttoria formale di ammissibilità delle domande; Modalità di valutazione dei progetti (criteri prioritari e parametri di valutazione); Disposizioni riguardanti la formazione e approvazione della graduatoria e la liquidazione dei benefici; Disposizioni relative ad eventuali variazioni progettuali, revoche o rinunce; Informazioni relative al procedimento (tempistica e responsabile);

17 Indirizzi presso i quali è possibile ottenere la documentazione informativa necessaria al fine della presentazione della proposta di progetto.

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