COMUNE DI ELICE Provincia di Pescara
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1 COMUNE DI ELICE Provincia di Pescara COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.22 del OGGETTO CRITERI GENERALI PER LA RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO D.L. 24 GIUGNO N. 90, CONERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN L. 11 AGOSTO 2014 N L'anno duemiladiciassette, addì quindici del mese di giugno, alle ore 13:40 ed in prosieguo nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale. Assiste il Segretario Comunale Vaira Luigi. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor De Massis Gianfranco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE/ASSENTE De Massis Gianfranco Sindaco Presente Albani Maurizio Assessore Presente Di Federico Stefania Assessore Presente
2 Premesso che: LA GIUNTA COMUNALE l art. 72, comma 11, d. l. n. 112/2008 (convertito con L. n. 133/2008) ha disciplinato la possibilità, per le pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, d. lgs n. 165/2001, nel caso di compimento dell anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, con riferimento al periodo temporale di applicazione 2009/2011, di risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici; l art. 1, comma 11, d. l. n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011) ha stabilito che le disposizioni di cui all art. 72, comma 11, del succitato decreto si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014; l art. 16, comma 11, d. l. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011) ha precisato che la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni riconosciuta dall art. 72, comma 11, del citato d. l. 112/2008, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atti generali di organizzazione interna; il d. l. n. 201/2011 (c.d. salva Italia o legge Fornero convertito con modificazioni dalla legge 214/2011) ha introdotto una nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici, riconducendo il diritto a pensione a due sole fattispecie, denominata pensione di vecchiaia (raggiungibile con un determinato requisito anagrafico e un requisito contributivo minimo di 20 anni) e pensione anticipata (raggiungibile con il soddisfacimento di un requisito minimo di anzianità contributiva); l art. 24, commi 10 e 12, del succitato decreto ha modificato, con decorrenza dal 01/01/2012, l accesso alla pensione anticipata già disciplinata dall art. 2, comma 26, n. 335/1995, con nuovi requisiti di anzianità contributiva, che per l anno 2012 erano 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne; requisiti contributivi aumentati di un ulteriore mese per l anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall anno 2014, mentre sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente lo 01/01/2012 era applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti per ogni anno di anticipo nell accesso al pensionamento rispetto all età di 62 anni, rideterminando in ogni modo la riduzione percentuale nel caso in cui l età al pensionamento non fosse stata intera, in proporzione, pertanto, al numero dei mesi mancanti; l art. 24, comma 20, sempre del succitato decreto, stabilisce che l attuazione delle disposizioni di cui all art. 72, del richiamato d. l. n.112/2008, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento; l art. 1, comma 5, d. l. n. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014) sostituisce il comma 11, dell art. 72, dell indicato d. l. n. 112/2008 prevedendo in particolare che: Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l accesso al pensionamento, come rideterminato, a decorrere dal 1 gennaio 2012,dall art. 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque prima del raggiungimento di un età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10, dell art. 24. omissis ; Richiamata la circolare n. 2 Funzione Pubblica, prot. DPF del 19/02/2015 con la quale il Mistero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha espressamente chiarito i contenuti dell art. 1, del d. l. n. 90/2014;
3 Dato atto, pertanto, che: la nuova riformulazione del citato comma 11 consente, ora, alle pubbliche amministrazioni di procedere sempre alla risoluzione unilaterale ed anticipata del rapporto di lavoro dei propri dipendenti, per collocarli in quiescenza con un preavviso di 6 mesi, tenuto conto delle esigenze organizzative e di funzionalità dei servizi erogati; sono interessati, non solo i lavoratori con un anzianità contributiva di anni 40 (requisito ante legge Fornero, se raggiunto prima del 31 dicembre 2011) bensì, a regime, anche coloro che maturano l anzianità contributiva con i nuovi limiti di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (requisiti soggetti all adeguamento alle speranze di vita); Preso atto che il recente intervento legislativo, d. l. 90/2014, è volto, tra l altro, a favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni, come precisato dalla citata circolare n. 2/2015 Funzione pubblica; Considerato che, pertanto, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro prevista dal citato decreto, mira a coniugare, sotto il profilo delle finalità organizzative dell Ente, la politica di ricambio generazionale incentivata dal legislatore con le proprie politiche in materia di semplificazione amministrativa e di innovazione tecnologica, posto che esse sono in un rapporto di interdipendenza pe cui l una costituisce fattore di accelerazione delle altre e viceversa e che la loro sinergia determina un concreto sostegno al cambiamento organizzativo necessario a rispondere tanto all evoluzione digitale delle pubbliche amministrazioni; Vista la propria deliberazione n. 7 del 28/02/2017, esecutiva, ad oggetto: ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero ed eccedenza del personale e dei dirigenti ; Vista la propria deliberazione n. 8 del 03/03/2017, esecutiva, ad oggetto: approvazione programma triennale fabbisogno del personale con contestuale rideterminazione formale della dotazione organica ; Rilevato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica con nota del 16/04/2015 DFP P ha dato chiarimenti sulla circolare DFP n. 2 del 2015 impatto art. 1, comma 113, della legge di stabilità 2015 che aveva previsto: Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 01/01/2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell art. 6 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: Le disposizioni di cui all art. 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre Di conseguenza, per effetto di quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, nel triennio 2015/2017 non operano più penalizzazioni previste dall art. 24, comma 10, del d. l. n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011, per quei dipendenti che accedono alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età. Tali penalizzazioni operano di nuovo a partire dal 1 gennaio 2018, così come disciplinate nel citato art. 24, comma 10, fatto salvo il caso della maturazione del requisito della pensione anticipata entro il 31/12/2017; Accertato che tale nuova norma è volta a favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazione nel rispetto d.l.. 90/2014 e precisato nella citata circolare n. 2/2015 della Funzione Pubblica; Attesa la competenza della Giunta in materia ai sensi dell art. 48, d. lgs n. 267/2000 (TUEL);
4 Dato atto che sarà data informazione alle organizzazioni sindacali ed alla rsu; Visto il T.U.E.L. n. 267/2000; Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta della presente deliberazione, dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, e dal responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell art. 49, 2 comma, del d. lgs. n. 267/2000; Attesa l urgenza inerente l assunzione del presente atto, relativa alla necessità di rendere immediatamente operativi i criteri generali di cui al dispositivo di questo atto; Con votazione unanime favorevole e palese, DELIBERA 1. adottare, per tutto quanto esposto nella parte motiva (premessa e narrativa), alla quale integralmente si rinvia, i seguenti criteri generali per l applicazione all interno dell Ente dell istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro: a. la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro è esercitata nei confronti di tutto il personale dipendente (l ente non ha dirigenti in pianta organica), che ha conseguito a qualsiasi titolo i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità contributiva, per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata secondo i requisiti di cui all art. 24, commi 10 e 12 del d. l. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente, per l anno 2017, 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e mesi 10 per le donne, anche con una anzianità anagrafica inferiore a 62 anni di età, con un preavviso di 6 mesi, ferma restando la facoltà, di cui all art. 7 del CCNL 1996 dl personale non dirigente, che consente al lavoratore di rinunciare al preavviso e di accedere al trattamento di quiescenza alla data del raggiungimento del requisito contributivo; b. fare propri i chiarimenti sulla circolare DFP n. 2 del 2015 impatto dell art. 1, comma 113, della legge di stabilità 2015 con provvedimento DFP p del 16/04/2015; 2. estendere, l utilizzo della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, nei confronti dei dipendenti che abbiano raggiunto l anzianità contributiva richiesta per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, anche con età inferiore a 62 anni e sempre nel rispetto dei termini di preavviso di mesi 6; 3. le risoluzioni unilaterali, ricorrendone le condizioni, sono determinate con atto del responsabile del servizio; 4. dare atto che del presente provvedimento sarà data informazione alle organizzazioni sindacali e alla r.s.u. 5. dichiarare, con successiva ed unanime favorevole votazione, resa palesemente e per i motivi di cui sopra, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.
5 Oggetto: CRITERI GENERALI PER LA RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO D.L. 24 GIUGNO N. 90, CONERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN L. 11 AGOSTO 2014 N PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica Data: Il Responsabile del Servizio f.to Gianfranco De Massis PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile Data: Il Responsabile del Servizio f.to Istr. Dir. Dantino De Sanctis
6 Letto, confermato e sottoscritto IL PRESIDENTE f.to Gianfranco De Massis COPIA IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott. Luigi Vaira N. 217 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all Albo Pretorio on-line del Comune di Elice dalla data odierna per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. La presente è copia conforme all originale, da servirsi per uso amministrativo. Elice, lì IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Vaira
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