Marzo Le informative per l azienda. Scadenze contrattuali

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1 Marzo 2015 Le informative per l azienda Le news di marzo pag. 2 Esonero contributivo per nuove assunzioni 2015 pag. 3 Asseverazione conformità dei rapporti di lavoro pag. 7 Proroga 2014 per ammortizzatori sociali in deroga pag. 9 Proroga Cigs per i programmi di crisi per cessazione dell attività pag. 10 Aliquote 2015 per iscritti alla Gestione Separata pag. 11 Costo del lavoro delle collaborazioni a progetto per l anno 2015 pag. 12 Lavoratori domestici: nuovi minimi retributivi e contribuzione 2015 pag. 14 Contribuzione Enasarco 2015 pag. 16 Scadenze contrattuali Principali scadenze contrattuali del mese di marzo 2015 pag P a g.

2 GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Garante privacy: no a informazioni sulla salute nelle certificazioni ospedaliere di assenze dal lavoro Il Garante per la protezione dei dati personali, con newsletter n.398 del 9 febbraio, ha dettato i principi da osservare per il trattamento dei dati personali in ambito sanitario. In particolare il Garante ha precisato che le certificazioni rilasciate ai pazienti o ai loro accompagnatori per attestare la presenza in ospedale e giustificare, ad esempio, l assenza dal lavoro o l'impossibilità di presentarsi a un concorso, devono essere generiche, cioè non devono indicare la struttura o il reparto che ha erogato la prestazione, il timbro con la specializzazione del sanitario o informazioni che possano far risalire allo stato di salute. (Garante per la protezione dei dati personali, newsletter 9/2/2015, n.398) Richiesta certificato medico al datore di lavoro: sanzionabilità Il Ministero del Lavoro, con nota n.37 del 12 gennaio, ha ricordato che è sanzionabile, ex art.53, co.8, d.p.r. n.1124/65, il datore di lavoro che non ottemperi o che adempia tardivamente alle richieste dell Inail di inoltro del certificato medico del dipendente, nell ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore contestualmente alla denuncia di infortunio o di malattia professionale effettuata tramite procedura telematica. La norma in oggetto ricade nel campo di applicazione della Legge Finanziaria 2007, che prevede la quintuplicazione delle sanzioni amministrative stabilite per la violazione delle norme in materia di lavoro, sicurezza sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1 gennaio (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 12/1/2015, n.37) IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI Assunzioni personale qualificato: fissati i termini e le modalità operative per il credito d imposta L Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale n del 16 febbraio, ha fissato i termini e le modalità operative per fruire del credito d imposta ex art.24, D.L. n.83/12, concesso a favore dei soggetti titolari di reddito d impresa per l assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, impiegato in attività di ricerca e sviluppo, utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 telematico. A tale fine l'agenzia, con risoluzione n.18/e del 16 febbraio, ha introdotto il codice tributo 6847, denominato Credito d imposta a favore delle imprese per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato art. 24, del dl n. 83/2012". (Agenzia delle Entrate, provvedimento 16/2/2015, n.21900; Agenzia delle Entrate, risoluzione 16/2/2015 n.18/e) Indennità di disoccupazione ASpI e mini-aspi in forma anticipata L Inps, con messaggio n.736 del 30 gennaio, ha reso noto che le domande di anticipazione delle indennità in ambito ASpI presentate nell anno 2014, cui non si è potuto dare corso per esaurimento delle risorse stanziate dall art.2, co.19, L. n.92/12, devono essere respinte, procedendo, pertanto, all erogazione delle indennità di disoccupazione in forma mensile. (Inps, messaggio 30/1/2015, n.736) 2 P a g.

3 Oggetto: ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVE ASSUNZIONI 2015 Riassumiamo le prime istruzioni Inps per la gestione degli adempimenti per l esonero contributivo connesso a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015, ai sensi delle disposizioni della Legge di Stabilità 2015, fornite con la circolare n.17/15 e con il messaggio n.1144/15. Soppressione benefici L. n.407/90 L art.8, co.9, L. n.407/90, aveva introdotto incentivi all occupazione a favore dei datori di lavoro che assumessero a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da uguale periodo; Incentivo l incentivo consisteva nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 36 mesi dalla data di assunzione (100% per assunzioni effettuate da imprese artigiane o da datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno). Dal 1 gennaio 2015, le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da Riduzione no almeno 24 mesi, non potranno più fruire degli incentivi, così come le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine, ove effettuate a decorrere dal 1 gennaio Per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2014, Riduzione sì si potrà invece ancora fruire del beneficio fino alla naturale scadenza. Esonero contributivo per nuove assunzioni 2015 Natura Incentivo all occupazione; intervento generalizzato; prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa; non considerabile aiuto di Stato ai fini della normativa europea (secondo l Inps, ma in assenza di parere della Ue). Destinatari Tutti i datori di lavoro privati, anche agricoli; datori di lavoro imprenditori (inclusi gli Enti pubblici economici Epe - e gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata Interessati del capitale); datori di lavoro non imprenditori (associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali etc.). Esclusi Pubblica Amministrazione, come intesa dall art.1, co.2, D.Lgs. n.165/01. Tipologie contrattuali Rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time e anche se derivanti dalla conversione di un rapporto a termine; lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato, purché le condizioni per l esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati; Incluse assunzione di personale con qualifica dirigenziale; rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro; assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Apprendistato; Escluse lavoro domestico; lavoro intermittente o a chiamata. 3 P a g.

4 Specifiche somministrazione L esonero spetta anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la somministrazione sia resa verso l utilizzatore nella forma a tempo determinato; l assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che abbia già prestato la sua opera presso il datore di lavoro nella qualità di lavoratore somministrato, godendo dell esonero, fruisce dell esonero triennale a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi 6 mesi presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo dell esonero. Condizioni per fruire dell esonero Fissate dalla Legge di Stabilità (per il settore agricolo valgono criteri particolari qui non riportati) Previste dalla Riforma Fornero Il lavoratore non deve essere stato occupato, nei 6 mesi precedenti l assunzione, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato (inclusi apprendistato, lavoro somministrato e lavoro domestico, escluso il lavoro intermittente); il lavoratore assunto non deve aver avuto, nell arco dei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 (1 gennaio 2015), rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell art.2359 cod.civ., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo; il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato ai sensi della Legge di Stabilità con lo stesso datore di lavoro che assume. L esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni: l assunzione violi il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine, ma anche nel caso di utilizzazione con contratto di somministrazione senza la preventiva offerta di riassunzione al lavoratore licenziato in relazione a un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine; il datore di lavoro ovvero l utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l assunzione o la somministrazione siano finalizzate all acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti, per le sole assunzioni riferite all unità produttiva interessata dagli interventi di integrazione salariale; l assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentasse elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento, anche con riferimento all utilizzatore del lavoratore somministrato (nel caso in cui il lavoratore somministrato, nei 6 mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l utilizzatore, per la nuova assunzione il datore di lavoro agenzia di somministrazione non può fruire dell esonero); l inoltro della comunicazione telematica obbligatoria (Unilav, Unisomm etc.) inerente l assunzione risulti effettuata decorsi i termini di legge (qui la perdita dell esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria). Le assunzioni che rispettino le complessive condizioni di legge possono fruire dell esonero anche se effettuate in attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. (Ad esempio può fruire dell esonero il datore di lavoro che, in attuazione dell obbligo previsto, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei 12 mesi precedenti, abbia avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo superiore a 6 mesi; lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato, così come per il datore di lavoro privato che, nella sua qualità 4 P a g.

5 di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, entro 1 anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alla sue dipendenze, così altresì per l assunzione obbligatoria di disabili). Condizioni di lavoro e assicurazione sociale obbligatoria Valore a) Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (Durc); b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale Misura dell esonero L esonero è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 8.060,00 annui, tranne: - i premi e i contributi dovuti all Inail; - il contributo, ove dovuto, al fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei Tfr; - il contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà; per i part-time e per lavoratori coobbligati nei contratti di lavoro ripartito la soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro; la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 671,66 (8.060/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 22,08 (8.060/365gg) per ogni giorno di fruizione dell esonero; l esonero va applicato in relazione alla misura dei contributi a carico del datore di lavoro fino al limite della soglia mensile, adeguata per rapporti part-time o di lavoro ripartito, ma la contribuzione eccedente la soglia mensile potrà essere oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare, nel rispetto della soglia massima di 8.060,00. Durata 36 mesi a partire dalla data di assunzione tra 1 gennaio 2015 e 31 dicembre Compatibilità con altre forme di incentivi all occupazione Assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di Non impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e cumulabili appartenenti a particolari aree. L esonero è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali: a) l incentivo per l assunzione dei lavoratori disabili; l incentivo per l assunzione di giovani genitori (che però è subordinato al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. de minimis e non spetta qualora l assunzione costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro); Cumulabili l incentivo all assunzione di beneficiari del trattamento ASpI del 50% dell indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento (però subordinato al rispetto del de minimis e non spettante se l assunzione costituisca attuazione di un obbligo derivante da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro); l incentivo inerente il Programma Garanzia Giovani; l incentivo per l assunzione di giovani lavoratori agricoli, limitatamente agli operai agricoli. Parzialmente cumulabili Incentivo sperimentale per l assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, pari a 1/3 della retribuzione lorda entro il limite mensile di 650,00, che, nel concorso di altri regimi agevolati, non può comunque superare l importo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per cui, unitamente all esonero triennale, opererebbe solo con riferimento 5 P a g.

6 all eventuale quota di contribuzione a carico del datore di lavoro superiore alla soglia mensile di 671,66 ( 8.060/12) dell esonero; in tema di mobilità, è cumulabile con l esonero solo il contributo ex co.4, art.8, L. n.223/91, pertanto i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, possono usufruire, ove ricorrano tutte le restanti condizioni, dell esonero unitamente all incentivo pari al 50% dell indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità medesima, fino a un massimo di 12 mesi ovvero di 24 mesi, per assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, ovvero di 36 mesi nel caso in cui l assunzione del lavoratore di età superiore a 50 anni risulti effettuata nelle aree del Mezzogiorno. Il cumulo è ammissibile anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. 6 P a g.

7 Oggetto: ASSEVERAZIONE CONFORMITÀ DEI RAPPORTI DI LAVORO È on-line la piattaforma operativa ( che consente ai consulenti del lavoro, all uopo abilitati, di asseverare la conformità dei rapporti di lavoro. L Asse.Co. (asseverazione conformità dei rapporti di lavoro) è il risultato di un Protocollo d intesa, siglato il 12 gennaio 2014 tra Ministero del Lavoro e Consulenti del lavoro, finalizzato ad avviare un sistema volontario di controllo delle imprese, che permetterà di certificare, attraverso l opera di un consulente del lavoro asseveratore, la regolarità retributiva e contributiva dei rapporti di lavoro verso terzi e anche nei confronti del Ministero, che indirizzerà la sua azione ispettiva prioritariamente verso le aziende non in possesso dell Asse.co. È però opportuno ricordare che l azione di vigilanza sarà sempre possibile in caso di specifica richiesta di intervento, indagine demandata dall autorità giudiziaria o controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla normativa vigente. Il sistema consentirà altresì di promuovere le imprese asseverate attraverso un adeguata visibilità sul sito del Ministero del Lavoro e del Consiglio Nazionale Consulenti del lavoro. Procedura di asseverazione Il consulente del lavoro, esclusivamente nel caso in cui eserciti l attività in forma di lavoro autonomo e solo dopo aver seguito uno specifico iter formativo, acquisisce la qualifica di consulente del lavoro asseveratore: a quel punto può iniziare il processo di asseverazione. Come si è avuto modo di ricordare in premessa, il processo inizia con la richiesta, libera e volontaria, dell azienda, che si rivolge al professionista, il quale accetterà l incarico comunicandolo al Consiglio nazionale. A tale richiesta dovranno essere allegate: 1. la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del d.p.r. n.445/00, rilasciata dal datore di lavoro ovvero dal soggetto delegato alla gestione del personale, riguarda la non commissione di illeciti in materia di lavoro minorile, tempi di lavoro, lavoro nero, sicurezza sul lavoro e più in generale di quanto non a conoscenza del professionista; 2. la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del d.p.r. n.445/00, del consulente del lavoro in ordine a quanto di propria diretta conoscenza, come ad esempio il rispetto della contrattazione collettiva e la verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), per come risultano al professionista alla data di asseverazione. Tutti gli elementi necessari a valutare l adeguatezza delle procedure aziendali relative alla gestione del personale sono dettagliate, nella piattaforma on-line, nel questionario che il datore di lavoro e il consulente del lavoro devono compilare. È opportuno ricordare che, essendo le dichiarazioni rese a un ordine professionale, qualora le stesse non rispondessero a verità, determinerebbero pensanti sanzioni a carico dei soggetti (nello specifico a carico del datore di lavoro o del professionista, ognuno per la sola parte di propria competenza). In pratica l impresa dichiara gli elementi sostanziali del rapporto e il consulente accerta che quanto dichiarato sia effettivamente conforme alle vigenti normative; è quindi evidente che ogni parte si assume le proprie responsabilità. Una volta raccolte le dichiarazioni del datore di lavoro, il consulente del lavoro avvierà un audit sull impresa, al fine di avere riscontri circa la correttezza degli adempimenti, delle tipologie contrattuali utilizzate, del rispetto dei Ccnl, del regolare versamento dei contributi. L Asse.co, sussistendone i presupposti, sarà poi rilasciata entro 30 giorni dalla data dell istanza, sempre attraverso la procedura telematica. Sarà onere del professionista verificare, ogni 4 mesi, la permanenza dei requisiti di regolarità. 7 P a g.

8 In sostanza si tratta di un procedimento di certificazione di terza parte imparziale, coerente con i canoni disciplinati dalla norma ISO 17021:2011. Riepilogando, le imprese asseverate potranno ottenere i seguenti vantaggi: gli accessi ispettivi si orienteranno in via prioritaria nei confronti delle imprese che non siano in possesso dell asseverazione; l asseverazione potrà essere utilizzata nell ambito degli appalti privati ai fini della verifica della regolarità delle imprese e il personale ispettivo ne terrà conto nell ambito di eventuali accertamenti; l asseverazione potrà essere utilizzata da soggetti terzi, pubblici e privati, ad ogni fine ritenuto coerente con le finalità perseguite dal protocollo e riconducibili al riconoscimento della regolarità dei comportamenti del datore di lavoro in materia di lavoro e legislazione sociale. 8 P a g.

9 Oggetto: PROROGA 2014 PER AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA Si comunica che l Inps, con il messaggio 3 febbraio 2015, n.848, ha fornito le istruzioni operative in merito Decreto interministeriale n.87342/15, che ha prorogato per l anno 2014 la cassa integrazione e la mobilità in deroga. In caso di proroga della cassa integrazione guadagni i dipendenti dovranno essere impegnati in progetti di lavoro socialmente utili. I destinatari della proroga del trattamento di mobilità sono i lavoratori che, prima del licenziamento, abbiano beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all art.4, co.21, L. n.608/96, e i cui nominativi, individuati dal Ministero del Lavoro con specifici decreti, siano riportati nel messaggio Inps n dell 11 giugno Inoltre, l indennità di mobilità sarà liquidata in misura ridotta, pari al 60%, utilizzando il codice d intervento 699. Agli interessati spetta l assegno al nucleo familiare e l accredito della contribuzione figurativa. 9 P a g.

10 Oggetto: PROROGA CIGS PER I PROGRAMMI DI CRISI PER CESSAZIONE DELL ATTIVITÀ Si informano i Signori Clienti che il Ministero del Lavoro, con la circolare 22 gennaio 2015, n.1, ha fornito importanti chiarimenti in ordine al completamento delle proroghe a 24 mesi dei programmi di crisi per cessazione dell attività, a seguito dell intervento operato dalla Legge di Stabilità 2015 (L. n.190/14). Nel consueto provvedimento di fine anno, infatti, è stato previsto il finanziamento, pari a 60 milioni di euro, per il 2015 dell intervento di Cigs necessario per il completamento dei piani di crisi aziendale relativi all anno 2014 per cessazione attività. In particolare, il provvedimento riguarda le imprese che abbiano in corso una proroga, pari a 24 mesi, del programma di crisi aziendale per cessazione dell attività dell intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il cui secondo anno sia iniziato nel corso del 2014 e termini nel Il Ministero del Lavoro procederà, infatti, esclusivamente all istruttoria, in ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino a concorrenza delle risorse stanziate, delle istanze relative a proroghe che abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre Le istanze riferite a programmi di proroga decorrenti dal 2015 non saranno prese in considerazione. Si ricorda che la Legge Delega Jobs Act (L. n.183/14) prevede espressamente l esclusione della Cigs in tutti i casi di cessazione definitiva dell attività. 10 P a g.

11 Oggetto: ALIQUOTE 2015 PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA L Inps, con circolare n.27 del 5 febbraio, ha comunicato aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l anno 2015 per gli iscritti alla Gestione Separata. Contribuzione 2015 per la Gestione Separata Inps e massimale di reddito Aliquote degli iscritti alla Gestione Separata dal 1 gennaio 2015 Liberi professionisti e collaboratori Aliquota di versamento Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 30,72% Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 23,50% Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, che per l anno 2015 è pari a ,00. Il testo del decreto Milleproroghe attualmente all esame del Senato prevede che l aliquota 2015 per i lavoratori autonomi con partita Iva e non iscritti ad altra forma previdenziale resti al 27,72%, escludendo l aumento di 3 punti percentuali previsto dalla riforma del lavoro. Ripartizione dell onere contributivo e modalità di versamento La ripartizione dell onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante e associato avviene in misura pari rispettivamente al 55% e al 45% dell onere totale. Il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso. Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata l onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2014, primo acconto 2015 e secondo acconto 2015). Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2015 I compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2015 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel Minimale per l accredito contributivo Il minimale di reddito su cui è basato l accredito dei contributi per l anno 2015 è pari a , P a g.

12 Oggetto: COSTO DEL LAVORO DELLE COLLABORAZIONI A PROGETTO PER L ANNO 2015 L aumento della contribuzione per la Gestione Separata Inps per l anno 2015 incrementa il costo del lavoro delle collaborazioni a progetto. A tale riguardo, partendo delle nuove aliquote sotto riportate, è possibile confrontare il costo del lavoro delle collaborazioni a progetto dell anno 2014 e dell anno Nella prima simulazione di costo si è considerato un soggetto non iscritto ad altra forma pensionistica (quindi con applicazione dell aliquota del 30,72%) con un compenso di ,00 l anno. Nella seconda simulazione di costo si è considerato un soggetto iscritto ad altra forma pensionistica (quindi con applicazione dell aliquota del 23,50%) con un compenso di ,00 l anno. Sotto l aspetto prettamente assicurativo si è ipotizzata un aliquota di premio pari al 5 per mille (considerando l impatto dell 1% di addizionale Amnil), da applicare sul reale importo del compenso (in quanto compreso tra il valore di minimale e il massimale di rendita). Non sono invece considerati aspetti Irap. Aliquote degli iscritti alla Gestione Separata dal 1 gennaio 2015 Liberi professionisti e collaboratori Aliquota di versamento Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 30,72% Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 23,50% Gestione Separata Non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria Anno 2014 Anno 2015 Collaboratore a Progetto Collaboratore a Progetto Comp. Anno ,00 Onere Imponibile Comp. Anno ,00 Onere Imponibile Costi Previd ,33 2/ ,00 Costi Previd ,00 2/ ,00 Costo Inail 67,33 2/ ,00 Costo Inail 67,33 2/ ,00 Tfr Ctr 0,5 Tfr Tfr Ctr 0,5 Tfr Costo annuo ,66 Costo annuo ,33 Totale Costo annuo ,66 Inc.za Retr/Costo 119,48 Per semplicità non si è considerato l impatto del costo Irap. Totale Costo annuo ,33 Inc.za Retr/Costo 120,82 12 P a g.

13 Gestione Separata Iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ANNO 2014 ANNO 2015 Collaboratore a Progetto (con altra contribuzione) Collaboratore a Progetto (con altra contribuzione) Comp. Anno ,00 Onere Imponibile Comp. Anno ,00 Onere Imponibile Costi Previd ,33 2/ ,00 Costi Previd ,33 2/ ,00 Costo INAIL 67,33 2/ ,00 Costo INAIL 67,33 2/ ,00 TFR Ctr 0,5 TFR TFR Ctr 0,5 TFR Costo annuo ,66 Costo annuo ,66 Totale Costo annuo ,66 Inc.za Retr/Costo 115,00 Per semplicità non si è considerato l impatto del costo Irap. Totale Costo annuo ,66 Inc.za Retr/Costo 116,00 13 P a g.

14 Oggetto: LAVORATORI DOMESTICI NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI E CONTRIBUZIONE 2015 Il Ministero del Lavoro, con accordo del 2 febbraio 2015, ha stabilito i nuovi minimi retributivi per i lavoratori cui si applica il Ccnl lavoro domestico: Liv. Non autosufficienti unico Tab. A Tab. B Tab. C Tab. D Tab. E Tab. F Tab. G Lavoratori Lavoratori Indennità di cui Presenza non Assistenza notturna vitto art.15, notturna conviventi alloggio co.2 Lavoratori conviventi Valori mensili Indennità Valori mensili Valori orari A 620,25 4,51 AS 733,03 5,32 B 789,41 563,87 5,64 Valori mensili Autosufficienti Valori mensili 651,27 Totale valori giornalieri* BS 845,80 592,06 5,98 972,67 5,44 C 902,20 654,07 6,31 Assistenza a persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori orari) CS 958,58 6, ,36 7,15 D 1.127,73 166,76 7,67 DS 1.184,12 166,76 8, ,76 8,62 *( 1,90 per pranzo e/o colazione; 1,90 cena; 1,64 alloggio) L Inps, con circolare n.12 del 23 gennaio, ha comunicato i valori relativi alla retribuzione oraria per i lavoratori domestici e il relativo importo contributivo. Minimi retributivi 1. Senza contributo addizionale (co.28, art.2, L. n.92/12) Lavoratori italiani e stranieri Retribuzione oraria Importo contributo orario Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Cuaf Senza quota Cuaf (1) fino a 7,88 6,97 1,39 (0,35) (2) 1,40 (0,35) (2) oltre 7,88 fino a 9,59 7,88 1,57 (0,39) (2) 1,58 (0,40) (2) oltre 9,59 9,59 1,91 (0,48) (2) 1,92 (0,48) (2) Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali 5,07 1,01 (0,25) (2) 1,02 (0,25) (2) (1) Il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art.1, d.p.r. n.1403/71). (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. 14 P a g.

15 2. Comprensivo di contributo addizionale (co.28, art.2, L. n.92/12), da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato Lavoratori italiani e stranieri Retribuzione oraria Importo contributo orario Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Cuaf Senza quota Cuaf (1) fino a 7,88 6,97 1,49 (0,35) (2) 1,50 (0,35) (2) oltre 7,88 fino a 9,59 7,88 1,68 (0,39) (2) 1,69 (0,40) (2) oltre 9,59 9,59 2,05 (0,48) (2) 2,06 (0,48) (2) Orario di lavoro superiore a 24 ore 5,07 1,08 (0,25) (2) 1,09 (0,25) (2) settimanali (1) Il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art.1, d.p.r. n.1403/71). La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. Coefficienti di ripartizione 3. Senza contributo addizionale (co.28, art.2, L. n.92/12) Lavoratori domestici con Cuaf Lavoratori domestici senza Cuaf Gestione Aliquote Coefficienti Aliquote Coefficienti Fpld 17,4275% 0, ,4275% 0, ASpI (*) 1,03% 0, ,15% 0, Cuaf 0,0000% 0, Maternità 0,0000% 0, ,0000% 0, Inail 1,31% 0, ,31% 0, Fondo garanzia Tfr 0,20% 0, ,20% 0, Totale 19,9675% 1, ,0875% 1, (*) Dal 1 gennaio 2013 l assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) è sostituita dall Assicurazione Sociale per l Impiego (ASpI), come previsto dalla L. n.92/12, art Comprensivo di contributo addizionale (co.28, art.2, L. n.92/12), da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato Lavoratori domestici con Cuaf Lavoratori domestici senza Cuaf Gestione Aliquote Coefficienti Aliquote Coefficienti Fpld 17,4275% 0, ,4275% 0, ASpI (*) 1,03% 0, ,15% 0, Cuaf 0,0000% 0, Maternità 0,0000% 0, ,0000% 0, Inail 1,31% 0, ,31% 0, Contributo addizionale 1,40% 0, ,40% 0, Fondo garanzia Tfr 0,20% 0, ,20% 0, Totale 21,3675% 1, ,4875% 1, (*) Dal 1 gennaio 2013 l assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) è sostituita dall Assicurazione Sociale per l Impiego (ASpI), come previsto dalla L. n.92/12, art P a g.

16 Oggetto: CONTRIBUZIONE ENASARCO 2015 Come ogni anno, anche per il 2015 si assiste a una modifica, in aumento, della contribuzione dovuta, da committenti e agenti di commercio, all Enasarco. Con quest anno, infatti, sarà applicabile un aliquota contributiva del fondo previdenza pari al 14,65%, ovvero il 7,325% ciascuno, per committente e agente. Si ricorda che, nel 2014, detta aliquota era pari al 14,20%. Sono stati inoltre rivisti gli importi massimali annui, previsti per il calcolo del suddetto contributo: pari a ,00 (cui corrisponde un contributo massimo di 3.662,50) per agenti plurimandatari; pari a ,00 (cui corrisponde un contributo massimo di 5.493,75) per agenti monomandatari; Si ricorda inoltre che, nel caso l agente di commercio operi sotto forma di società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), il contributo andrà versato su tutte le somme corrisposte per provvigioni, dunque senza alcun limite massimale, con un aliquota contributiva pari al 3,60%, di cui il 2,80% a carico del committente e il restante 0,80% a carico della società di agenzia. Dette novità saranno valide per le provvigioni maturate dal 1 gennaio 2015 e dovranno essere applicate, quale ritenuta per parte carico agente, alla relativa fatturazione. Il committente le utilizzerà, infatti, nella liquidazione del primo trimestre 2015, da effettuarsi entro il prossimo 20 maggio. 16 P a g.

17 Scadenze contrattuali Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI MARZO 2015 Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di marzo ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - AZIENDE ARTIGIANE - ACCORDO 19 NOVEMBRE 2013 ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA 5. Imprese alimentari non artigiane fino a 15 dipendenti Livello 1Q: 36,93 AREA TESSILE MODA ABBIGLIAMENTO - AZIENDE ARTIGIANE - ACCORDO 25 LUGLIO 2014 UNA TANTUM Seconda tranche: 50,00 ASSICURAZIONI - AGENZIE IN GESTIONE LIBERA UNAPASS - ACCORDO 20 NOVEMBRE 2014 ALLINEAMENTO E ARRETRATI Corresponsione di 1/14 del totale dato da allineamento + arretrati CED - ACCORDO 28 MAGGIO 2012 MINIMI TABELLARI Livello Q/Direzione: 2.550,96 COMUNICAZIONE - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - ACCORDO 29 LUGLIO 2013 MINIMI TABELLARI 6. Settori Grafico-editoriale, Informatico-servizi innovativi Livello Quadro: 1.883,36 7. Settore Cartario-cartotecnico Livello Q: 1.847,55 LATERIZI - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - ACCORDO 3 FEBBRAIO 2014 CONFIMI - 11 MARZO 2014 CONFAPI MINIMI TABELLARI Livello ASQ: 1.860,72 POMPE FUNEBRI - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - ACCORDO 11 DICEMBRE 2014 ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA 150,00 17 P a g.

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