(PROVINCIA DI ROMA) AREA RISORSE E SVILUPPO
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- Daniele Salerno
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1 CITTÀ DI FIUMICINO (PROVINCIA DI ROMA) AREA RISORSE E SVILUPPO Gentile Contribuente, con la legge di stabilità 2014 il legislatore è intervenuto nuovamente nella materia dei tributi comunali istituendo la I.U.C., (Imposta Unica Comunale) composta da tre distinte tasse: IMU,TASI e TARI. In particolare, la legge prevede che l imposta unica comunale (IUC) si basi su due presupposti impositivi,: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Nel dettaglio, la IUC si compone dell Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. Si allega alla presente una nota riassuntiva sulle diverse imposte: - per la TARI oltre la nota informativa troverà allegati anche i modelli F24 precompilati per provvedere al pagamento - per IMU e TASI (dovute in autoliquidazione) le note informative le permetteranno di calcolare autonomamente il tributo dovuto Tale calcolo potrà essere effettuato utilizzando il software di calcolo on line messo a disposizione sul sito web del Comune e della Fiumicino Tributi S.p.A. e dal quale può essere effettuata la stampa del modello F24. Per ulteriori approfondimenti si può contattare la Fiumicino Tributi S.p.A. ai numeri sottoindicati o recarsi presso i suoi uffici, avendo cura di portare con sè le visure catastali degli immobili o altra documentazione idonea a recuperare i dati fiscali degli immobili (es: contratto di compravendita). Distinti saluti. Il Dirigente dell Area Risorse e Sviluppo Dott.ssa Sabrina Carrafelli PER OGNI INFORMAZIONE GLI UFFICI DELLA FIUMICINO TRIBUTI S.P.A., SITI IN PIAZZA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 10 FIUMICINO (RM), SONO A DISPOSIZIONE NEI SEGUENTI GIORNI ED ORARI: LUNEDI MERCOLEDI VENERDI SABATO: DALLE ORE ALLE ORE MARTEDI E GIOVEDI: DALLE ORE ALLE ORE E DALLE ORE ALLE ORE NEL CASO IN CUI SI VOGLIA UTILIZZARE IL CONTATTO TELEFONICO, E PREFERIBILE CONTATTARE GLI UFFICI AL DI FUORI DEGLI ORARI DI APERTURA DEGLI SPORTELLI AL PUBBLICO TELEFONO FAX POSTA ELETTRONICA: protocollo@fiumicinotributi.it
2 TASI CHI LA PAGA: Il proprietario dell abitazione principale: aliquota 1,5 x mille Il proprietario della seconda casa: aliquota 1,1 x mille Il proprietario di altri immobili (esempio capannoni, negozi, uffici ecc): aliquota 1,1 x mille Il proprietario di aree edificabili: aliquota 1,5 x mille Il proprietario di fabbricati rurali: aliquota 1 x mille ATTENZIONE: nel caso in cui l unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario (immobile affittato) la TASI viene versata, con aliquota 1,1 x mille, nel seguente modo: o 80% PROPRIETARIO o 20% OCCUPANTE COME E QUANDO SI PAGA: Si paga in due rate: 16 giugno (50%) e 16 dicembre (saldo) Attraverso: MODELLO F24 apponendo il codice comune M297 ed uno dei seguenti codici tributo: 3958 abitazione principale e relative pertinenze 3959 fabbricati rurali ad uso strumentale 3960 aree edificabili 3961 altri fabbricati COME SI CALCOLA: ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA: (categoria catastale A (tutte tranne A10) e categoria catastale C2 -C6 C7): prendete la rendita catastale aggiungete il 5% e moltiplicatela per 160; il risultato ottenuto lo moltiplicate per 0,15% 511,29 + 5% = 536,85 x 160 = ,72 x 0,15% = 128,84 (TASI DOVUTA) SECONDA CASA A DISPOSIZIONE: (categoria catastale A (tutte tranne A10) e categoria catastale C2 C6 C7): prendete la rendita catastale aggiungete il 5% e moltiplicatela per 160: il risultato ottenuto lo moltiplicate per 0,11% 511,29 + 5% = 536,85 x 160 = ,72 x 0,11% = 94,48 (TASI DOVUTA) SECONDA CASA OCCUPATA DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL PROPRIETARIO : (categoria catastale A (tutte tranne A10) e categoria catastale C2-C6 C7): prendete la rendita catastale aggiungete il 5% e moltiplicatela per 160: il risultato ottenuto lo moltiplicate per 0,11% 511,29 + 5% = 536,85 x 160 = ,72 x 0,11% = 94,48 DI CUI: 94,48 X 20% = 18,90 (TASI DOVUTA DA OCCUPANTE) 94,48 X 80% = 75,58 (TASI DOVUTA DAL PROPRIETARIO) UFFICIO (categoria catastale A10) prendete la rendita catastale aggiungete il 5% e moltiplicate per 80: il risultato ottenuto lo moltiplicate per 0,11%: esempio: rendita catastale 3.555, ,81 + 5% = 3.733,60 x 80 = ,04 x 0, 11% = 328,56 (TASI DOVUTA) SE IL TUO UFFICIO E OCCUPATO DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL PROPRIETARIO: esempio: rendita catastale 3.555, ,81 + 5% = 3.733,60 x 80 = ,04 x 0, 11% = 328,56 DI CUI: 328,56 x 20%= 65,71 (TASI DOVUTA DA OCCUPANTE) 328,56 x 80% = 262,85 (TASI DOVUTA DAL PROPRIETARIO) NEGOZIO (categoria catastale C1) prendete la rendita catastale aggiungete il 5% e moltiplicate per 55: il risultato ottenuto lo moltiplicate per 0,11%: esempio: rendita catastale 993,66 993,66 + 5% = 1.043,34 X 55 = ,86 X 0,11% = 63,12 (TASI DOVUTA)
3 SE IL TUO NEGOZIO E OCCUPATO DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL PROPRIETARIO: esempio: rendita catastale 993,66 993,66 + 5% = 1.043,34 X 55 = ,86 X 0,11% = 63,12 DI CUI: 63,12 X 20% = 12,62 (TASI DOVUTA DA OCCUPANTE) X 80% = 50,50 (TASI DOVUTA DAL PROPRIETARIO) LABORATORIO ARTIGIANALE (categoria catastale C3) prendete la rendita catastale aggiungete il 5% e moltiplicate per 140: il risultato ottenuto lo moltiplicate per 0,11%: esempio: rendita catastale 725,11 725,11 + 5% = 761,37 x 140 = ,80 x 0,11% = 117,25 (TASI DOVUTA) SE IL TUO LABORATORIO E OCCUPATO DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL PROPRIETARIO: esempio: rendita catastale 725,11 725,11 + 5% = 761,37 x 140 = ,80 x 0,11% = 117,25 DI CUI: 117,25 X 20% = 23,45 (TASI DOVUTA DA OCCUPANTE) 117,25 X 80% = 93,80 (TASI DOVUTA DAL PROPRIETARIO) IMMOBILE INDUSTRIALE (categoria D) (tutte le categorie D tranne D5) prendete la rendita catastale aggiungete il 5% e moltiplicate per 65: il risultato ottenuto lo moltiplicate per 0,11%: esempio: rendita catastale 2.944, ,00 + 5% = 3.091,20 x 65 = ,00 x 0,11% = 221,02 (TASI DOVUTA) SE IL TUO IMMOBILE INDUSTRIALE E OCCUPATO DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL PROPRIETARIO: esempio: rendita catastale 2.944, ,00 + 5% = 3.091,20 x 65 = ,00 x 0,11% = 221,02 DI CUI: 221,02 X 20% = 44,20 (TASI DOVUTA DA OCCUPANTE) 221,02 X 80% = 176,82 (TASI DOVUTA DAL PROPRIETARIO) FABBRICATO RURALE prendete la rendita catastale aggiungete il 5% e moltiplicate per 160 : il risultato ottenuto lo moltiplicate per 0,1%: 511,29 + 5% = 536,85 x 160 = ,72 x 0,1% = 85,90 (TASI DOVUTA) TERRENO EDIFICABILE prendete il valore stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 20/03/2014, applicate al valore le eventuali riduzioni previste e moltiplicate per i mq in vostro possesso; il risultato ottenuto lo moltiplicate per 0,15%: esempio terreno inserito nella sottozona B4a residenziale di mq 1000 valore al mq 88,75 88,75 x 1000 = ,00 x 0,15% = 133,25 (TASI DOVUTA) esempio terreno inserito nella sottozona B4a residenziale di mq 1000 con riduzioni R4 e senza piano attuativo valore al mq ridotto 35,79 35,79 x 1000 = ,00 x 0,15% = 53,69 (TASI DOVUTA) SE IL TUO TERRENO E UBICATO IN ZONA CON VINCOLO IDROGEOLOGICO DENOMINATO R4, AL VALORE AL MQ SI APPLICA UNA RIDUZIONE DEL 30%; SE IL TUO TERRENO NON HA IL PIANO ATTUATIVO APPROVATO, AL VALORE AL MQ SI APPLICA UNA RIDUZIONE DEL 50%; SE HAI UN TERRENO CON VINCOLO IDROGEOLOGICO E SENZA PIANO ATTUATIVO LE DUE RIDUZIONI POSSONO ESSERE SOMMATE ; SE HAI UN PERMESSO DI COSTRUIRE O IL TUO LOTTO E INTERCLUSO LA RIDUZIONE DEL 50% NON SI APPLICA SEI IL TUO TERRENO NON RICADE NEL PERIMETRO STABILITO DAL VINCOLO IDROGEOLOGICO DENOMINATO R4, LA RIDUZIONE DEL 30% NON SI APPLICA. IMPOSTA I.M.U. Il presupposto dell IMU è il possesso di immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, escluse le abitazione principali e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso e castelli). CHI DEVE PAGARE: Sono soggetti passivi dell IMU: il proprietario dell immobile; l usufruttuario; il titolare del diritto d uso; il titolare del diritto di abitazione;
4 il titolare del diritto di enfiteusi; il titolare del diritto di superficie; il locatario di bene in leasing; il concessionario di beni demaniali. Nel caso di leasing, inoltre, la soggettività passiva riguarda gli immobili da costruire e quelli costruiti e decorre dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso. CASI DI ESCLUSIONE Sono escluse dall IMU le seguenti unità immobiliari: abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari; alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008; casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio; fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell art. 13 del d.l. n. 201/2011. CASI DI ESENZIONE abitazione principale e relative pertinenze classificati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, nonché le unità immobiliari assimilate all abitazione principale con il Regolamento comunale; i beni merce: appartengono a tale tipologia di immobili i fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (D.L 102/2013, art. 2,comma 2, lettera a)); gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per le attività di ricerca scientifica ((D.L 102/2013, art. 2, comma3); unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente presso le Forze armate, ovvero le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (D.L 102/2013, art. 2,comma 5); In materia di esenzioni dall IMU continuano ad applicarsi le norme di cui all art. 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504/92, come modificato dal D.L. 31 agosto. Si rammenta che per usufruire delle agevolazioni previste per BENI MERCE IMMOBILI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA INDIVISA ALLOGGI DELLE FORZE ARMATE, FORZE DI POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO E PERSONALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. ALIQUOTE IMU ANNO Abitazioni principali categorie catastali A1 A8 e A9 (comprese pertinenze) 4,00 per mille 2 Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili 9,50 per mille 3 Immobili locati alle condizioni definite dagli accordi stipulati con le organizzazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori, ai sensi dell articolo 2, commi 3 e 4 della legge 9 dicembre 1998 n ,60 per mille 4 Aree fabbricabili 9,10 per mille 5 Aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli esercitano l attività diretta alla coltivazione del fondo 7,60 per mille 6 Fondi agricoli di superficie inferiore a 15 ettari 5,50 per mille 7 Fondi agricoli di superficie superiore a 15 ettari 7,60 per mille 8 Fabbricati di categoria D non accatastati 10,60 per mille 9 Concessione demaniali aeroportuali 10,60 per mille ABITAZIONE PRINCIPALE Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L abitazione principale quindi può essere una soltanto e anche in catasto deve risultare una unità immobiliare unica. E considerata abitazione principale: l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; l agevolazione opera nel caso in cui l anziano o il disabile appartenga ad un nucleo famigliare con ISEE non superiore a euro annui. l unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà od usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata; l agevolazione opera nel caso in cui il possessore appartenga ad un nucleo famigliare con ISEE non superiore a euro annui. l unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un
5 nucleo famigliare con ISEE non superiore a euro annui; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; per usufruire di questa assimilazione il proprietario dovrà presentare entro il 16/12/2014 una dichiarazione redatta su apposito modello messo a disposizione dall Ente. PERTINENZE DELL ABITAZIONE PRINCIPALE Le pertinenze dell abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Attenzione: se si possiedono due pertinenze uguali per categoria, ad esempio due autorimesse (C/6), solo ad una si applicherà l esenzione o l aliquota ridotta (nel caso di abitazioni di lusso) prevista per l abitazione principale, alla seconda si applica l aliquota base. Anche per le pertinenze oltre la terza l aliquota da applicare è quella base. MODALITA PER IL CALCOLO Per determinare il valore imponibile di un immobile iscritto al catasto (esclusi gli immobili di interesse storicoartistico, inagibili o inabitabili), è necessario eseguire la seguente operazione: Valore imponibile = Rendita Catastale rivalutata(*) x Coefficiente di capitalizzazione Calcolo dell Imposta = Valore imponibile x aliquota I.M.U. x quota di possesso x mesi di riferimento (*)Tutte le rendite catastali, anche quelle appena notificate, vanno rivalutate del 5% mentre i Redditi Dominicali dei Terreni Agricoli vanno rivalutati del 25%. I Coefficienti di capitalizzazione, per l anno 2014, sono i seguenti: A) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; B) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle le categorie C/3, C/4 e C/5; C) 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione); D) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; E) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5; F) 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi) AREE EDIFICABILI Si tratta di aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali. Per le aree edificabili il valore imponibile è costituito da quello stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 20/03/2014. Permane la finzione giuridica di non edificabilità per i terreni che, pur risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all art. 1 del D Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, che mantengono sul fondo l utilizzazione per lo svolgimento delle attività agricole. PAGAMENTO DELL IMPOSTA L imposta si paga in due rate: la prima entro il 16 giugno 2014 e la seconda entro il 16 dicembre Gli enti non commerciali, per gli immobili in cui si svolge l attività mista, effettuano il versamento in tre rate, di cui le prime due - di importo pari ciascuna al 50 per cento dell imposta complessivamente corrisposta per l anno precedente - devono essere versate la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre; la terza rata, a conguaglio dell imposta complessivamente dovuta deve essere versata entro il 16 giugno dell anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. (L. 147/2013, art. 1, co. 721) CODICI TRIBUTO PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F denominato: IMU imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze articolo 13, c.7, d.l. 201/2011 COMUNE 3913 denominato: IMU imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE 3914 denominato: IMU imposta municipale propria per i terreni agricoli COMUNE 3916 denominato: IMU imposta municipale propria per le aree fabbricabili COMUNE 3918 denominato: IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati COMUNE 3925 denominato: IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D STATO 3930 denominato: IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D INCREMENTO COMUNE CODICE COMUNE DI FIUMICINO: M297 TARI PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si intendono per: - locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; - aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all aperto, parcheggi; - utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
6 - utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. Sono escluse dal tributo: - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; - le aree comuni condominiali di cui all'art c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO TARI Chi possiede o detiene a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. TERMINI e MODALITA DI VERSAMENTO I contribuenti effettuano il pagamento entro le seguenti scadenze: 16 giugno agosto ottobre dicembre 2014 È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24 allegato. DICHIARAZIONE TARI I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione tari entro il termine del 31 GENNAIO DELL ANNO SUCCESSIVO alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU/TIA/TARES già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili. RIDUZIONI TARI (da chiedersi con gli appositi moduli entro il 31 gennaio dell anno successivo) RIDUZIONE DEL 60% - in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore ad un Km RIDUZIONE DEL 33% nel caso di abitazioni per uso stagionale; locali commerciali stagionali;i abitazioni occupate residenti all'estero RIDUZIONE DEL 50% nel caso di aree scoperte destinate ad arenile e per la superficie scoperta esercizi commerciali stagionali RIDUZIONE DEL 50% nel caso di Disabile grave reddito inferiore Euro e nel caso di nucleo ultra65enni reddito non superiore euro RIDUZIONE DEL 30% nel caso di disabile grave reddito superiore Euro e inferiore RIDUZIONE DEL 40 % nel caso di nucleo ultra65enni reddito superiore euro inferiore RIDUZIONE DEL 50% Per i locali adibiti ad abitazione e pertinenze nel caso in cui sia adottato un cane o un gatto ricoverato presso il canile rifugio in convenzione con il Comune. RIDUZIONE DEL 20% per attività di compostaggio.
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