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1 Baschi il 9 marzo 2015 JOBS ACT I DECRETI DI ATTUAZIONE Il 20 febbraio 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato i primi quattro decreti legislativi in attuazione della delega conferita con la legge 10 dicembre 2014 n 183 in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (c.d. Jobs Act). I quattro decreti sono i seguenti: 1. Decreto recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti; 2. Decreto recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati; 3. Decreto recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni; 4. Decreto recante misure sperimentali volte a tutelare la maternità delle lavoratrici ed a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori. Di questi quattro decreti soltanto i primi due sono stati sottoposti alla firma del Presidente della Repubblica e sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale venerdì 6 marzo per entrare in vigore il giorno successivo 7 marzo. Con il presente elaborato si darà conto dei contenuti del secondo dei due Decreti Legislativi sottoposti alla firma del Presidente della Repubblica. Al momento della pubblicazione degli ulteriori decreti legislativi da emanare a completamento dell attuazione della legge delega si provvederà ad elaborare una o più trattazioni e poi, qualora se ne ravvisi l opportunità e l utilità, a riunire in unico elaborato tutti i decreti attuativi al fine di avere una visione organica dell intera riforma del lavoro come richiesta dalla legge delega. 1

2 DECRETO LEGISLATIVO N 22 RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA E DI RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI DISOCCUPATI. Il Decreto è suddiviso in cinque titoli. - Il Titolo I tratta della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego (NASpI) per la generalità dei lavoratori; - Il Titolo II tratta dell indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL; - Il Titolo III tratta dell assegno di disoccupazione ASDI; - Il Titolo IV tratta del contratto di ricollocazione; - Il Titolo V detta le disposizioni finanziarie e finali. TITOLO I Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l impiego (NASpI) Cos è e a chi si applica La NASpI è un indennità mensile di disoccupazione, con la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito dei lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione: essa sostituisce l ASpI e la mini-aspi introdotte dalla riforma Fornero, entrerà in vigore il 1 maggio 2015 ed è rivolta ai lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione (le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (OTD e OTI). I requisiti per il riconoscimento Come già detto, la NASpI è riconosciuta ai lavoratori involontariamente disoccupati che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: 1. siano in stato di disoccupazione (ossia si trovino nella condizione di soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti); 2. possano far valere nei quattro anni precedenti l inizio del periodo di disoccupazione almeno tredici settimane di contribuzione; 2

3 3. possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l inizio del periodo di disoccupazione. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nel corso della procedura di conciliazione di cui all art. 7, commi 6 e 7, della L. 604/1966. Come si calcola e quali importi sono attribuiti Per il calcolo è previsto che la NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. Se la retribuzione mensile nel 2015 è pari o inferiore all importo di (rivalutato annualmente sulla base della variazione dell indice Istat dei prezzi al consumo FOI intercorsa nell anno precedente), la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile. Se invece la retribuzione mensile è superiore all importo di 1.195, come sopra determinato, la NASpI è pari al 75% del predetto importo aumentato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo (ad esempio: con retribuzione mensile di l importo sarà dato dal 75% di ossia 896,25 + il 25% di e quindi 896, ,25 cioè 947,50). N.B. In ogni caso nel 2015 la NASpI non può superare l importo mensile di rivalutato annualmente sulla base della variazione dell indice Istat dei prezzi al consumo FOI intercorsa nell anno precedente. La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Non si applicano alla NASpI i contributi con l applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti (art. 26 L 41/1986). Nella misura appena descritta la NASpI è corrisposta dal 1 maggio 2015 anche ai lavoratori soci delle cooperative di cui al DPR 602/1970 (1) ed al personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Durata La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, senza computare in queste ultime i periodi contributivi che hanno già comportato l erogazione delle prestazioni di disoccupazione (cosicché se negli ultimi 4 anni c è stata sempre attività lavorativa con prelievo contributivo in tutte le settimane si avranno settimane di contribuzione 208 e NASpI corrisposta per 104 settimane. N.B.: per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1 gennaio 2017 la NASpI sarà corrisposta per un massimo di 78 settimane. Cosa si deve fare per riceverla, sua decorrenza e condizioni Per ricevere la NASpI deve essere inoltrata in via telematica una domanda all INPS entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3

4 Essa decorre dall ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (non è chiaro se i primi sette giorni costituiscano una franchigia, senza corresponsione di indennità, o solo uno scivolamento del momento della corresponsione) o, se la domanda venga presentata dopo l ottavo giorno, dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda. Oltre ai requisiti visti sopra per il riconoscimento dell assegno, l erogazione della NASpI è subordinata alle seguenti condizioni: regolare partecipazione del disoccupato alle iniziative di attivazione lavorativa; regolare partecipazione ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (vale a dire: i Centri Provinciali per l'impiego e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano). Con decreto legislativo, in esecuzione della delega di cui al comma 3 dell art. 1 delle L. 183/2014, potranno essere introdotte ulteriori misure che condizionino la fruizione della NASpI e volte alla ricerca attiva di un occupazione e al reinserimenti nel tessuto produttivo. Le appena viste condizioni, cui è subordinata l erogazione, non sono immediatamente operative in quanto le condizioni e le modalità per l attuazione delle disposizioni appena viste, nonché le misure conseguenti all inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva, sono demandate ad un apposito decreto del Ministero del Lavoro da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento (quindi entro il 5 giugno 2015). Incentivo all autoimprenditorialità Il lavoratore avente diritto alla NASpI può chiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, ma senza diritto alla contribuzione figurativa né all assegno per il nucleo familiare, dell intero importo spettante e non ancora erogato nei seguenti casi: a titolo di incentivo all avvio di un attività di lavoro autonomo; a titolo di incentivo all avvio di un impresa individuale; per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. Per il fine di cui sopra il lavoratore deve presentare all INPS telematicamente la domanda di anticipazione entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla data di inizio dell attività di lavoro autonomo, o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale della cooperativa. N.B: l instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato da parte del fruitore dell assegno NASpI prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI comporta l obbligo per il fruitore stesso di restituire per intero l anticipazione ottenuta, a meno che il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale sia stata sottoscritta la quota di capitale. 4

5 Compatibilità e cumulabilità della NASpI con il rapporto di lavoro subordinato o svolto in forma autonoma 1. Nel caso di instaurazione durante il periodo di percezione della NASpI di rapporto di lavoro subordinato il cui reddito superi annui (importo del reddito minimo escluso da imposizione fiscale) si ha decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In questo ultimo caso la prestazione è sospesa d ufficio per tutta la durata del rapporto. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini del calcolo dei periodi di contribuzione previsti tra i requisiti per l accesso alla NASpI e per la sua durata. 2. Nel caso di instaurazione durante il periodo di percezione della NASpI di rapporto di lavoro subordinato il cui reddito non superi annui il lavoratore conserva il diritto alla prestazione, ma ridotta di un importo pari al 80% del reddito previsto (rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell indennità o, se antecedente, la fine dell anno), a condizione che: a) comunichi all INPS entro 30 giorni dall inizio del rapporto di lavoro il reddito annuo previsto; b) che il datore di lavoro o l utilizzatore (nel caso di contratto di somministrazione di lavoro) siano diversi dal datore di lavoro o dall utilizzatore per i quali il lavoratore prestava attività quando è cessato il rapporto di lavoro da cui è scaturito il diritto alla percezione della NASpI e che essi non presentino con questi ultimi rapporti di collegamento o di controllo o assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini del calcolo dei periodi di contribuzione previsti tra i requisiti per l accesso alla NASpI e per la sua durata. 3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno più dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nel corso della procedura di conciliazione di cui all art. 7, commi 6 e 7, della L. 604/1966, e il cui reddito sia inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione (8.000 ), ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, a percepire la NASpI ridotta di un importo pari al 80% del reddito previsto (rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell indennità o, se antecedente, la fine dell anno) a condizione che comunichi all INPS entro 30 giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto. La contribuzione relativa alla AGO per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti versata per l attività di lavoro subordinato prestato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. 4. Qualora il lavoratore durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, da cui gli derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione (4.800 ), deve 5

6 informare l INPS entro un mese dall inizio della attività dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI in tal caso è ridotta di un importo pari al 80% del reddito previsto (rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell indennità o, se antecedente, la fine dell anno). La riduzione è ricalcolata d ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Qualora il lavoratore sia esentato dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi deve presentare all INPS, entro il 31 marzo dell anno successivo, un apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall attività di lavoro autonomo o di impresa individuale. Nel caso di mancata presentazione dell autodichiarazione la NASpI percepita dalla data di inizio dell attività lavorativa autonoma o di impresa individuale deve essere restituita. La contribuzione relativa alla AGO per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti versata per l attività lavorativa autonoma o di impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. Decadenza Il lavoratore decade dal diritto alla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a. perda lo stato di disoccupazione; b. inizi un attività di lavoro subordinato senza provvedere alle comunicazioni viste sopra ai numeri 2. e 3.; c. inizi un attività di lavoro autonomo o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui sopra al numero 4.; d. raggiunga il requisito per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; e. acquisisca il diritto all assegno ordinario di invalidità a meno che non opti per la NASpI. Restano ferme le misure conseguenti agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva che saranno previste dal decreto cui si è accennato quando si è parlato delle condizioni cui è subordinata l erogazione della NASpI. Contribuzione figurativa: La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l importo massimo mensile della NASPI per l anno in corso. Le retribuzioni computate come sopra, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza considerare tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati per la determinazione della retribuzione pensionabile. 6

7 Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili. Note: (1) si riporta l elenco delle attività lavorative esercitate anche promiscuamente dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del DPR 602/1970 come aggiornato con il DM e successivamente dal D.M. 6 giugno 2008: 1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti: a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto da cooperative nelle aree portuali; b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari. 2) Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari. Trasporto di persone: a) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili; b) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili. Trasporto di merci per conto terzi: a) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da trasportare, montaggio e smontaggio, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili); b) trasportatori con veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili). 3) Attività accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili. 4) Attività varie: servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private, custodia, controllo accessi e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attività complementari, pulitori compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, 7

8 operatori ecologici, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale. 8

9 TITOLO II Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL Istituzione Viene istituita in via sperimentale per il 2015 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 una nuova indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, con esclusione degli amministratori e sindaci di società, non pensionati e privi di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, che abbiano perso involontariamente la propria occupazione. Requisiti per l accesso Per accedere alla DIS-COLL è necessario che il soggetto possieda congiuntamente i seguenti requisiti: a) sia in stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione ossia sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti; b) possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1 gennaio dell anno solare precedente la cessazione dal lavoro fino al momento della cessazione; c) possa far valere nell anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di co.co.co di durata pari ad almeno un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell importo che dà diritto all accredito di un mese di contribuzione. Come si calcola e quali importi sono attribuiti La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di co.co.co., relativo all anno in cui si è verificata la cessazione dal lavoro e nell anno solare precedente, diviso per il numero dei mesi di contribuzione o frazione di essi (ad esempio se il reddito 2015 prima della cessazione dal lavoro sia stato di e quello del 2014 di e i mesi contribuzione siano stati 12 per il 2014 e 6 per il 2015 si avrà che il reddito medio mensile risulta di /18 = 3.000). Se il reddito medio mensile nel 2015 è pari o inferiore all importo di (rivalutato annualmente sulla base della variazione dell indice Istat dei prezzi al consumo FOI intercorsa nell anno precedente), la DIS-COLL è pari al 75% dello stesso reddito. Se invece il reddito medio mensile, come sopra determinato, è superiore all importo di la DIS- COLL è pari al 75% del predetto importo aumentato di una somma pari al 25% della differenza tra reddito medio mensile e il predetto importo (ad esempio: con reddito medio mensile di 3.000, come nell esempio precedente, l importo della DIS-COLL sarà dato dal 75% di ossia 896,25 + il 25% di e quindi 896, ,25 cioè 1.347,50). 9

10 N.B. In ogni caso nel 2015 la DIS-COLL non può superare l importo mensile di rivalutato annualmente sulla base della variazione dell indice Istat dei prezzi al consumo FOI intercorsa nell anno precedente. La DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Durata La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1 gennaio dell anno solare precedente la cessazione del lavoro fino alla cessazione, senza computare i periodi contributivi che hanno già comportato l erogazione delle prestazioni di disoccupazione (cosicché se da1 gennaio 2014 al , data in cui si è verificata la cessazione del lavoro, c è stato sempre accredito contributivo in tutti i mesi si avranno mesi di contribuzione 18 e la DIS-COLL va corrisposta in teoria per 9 mesi, ma essa non può, in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi.. N.B.: per i periodi di fruizione della DIS-COLL non vengono riconosciuti contributi figurativi. Cosa si deve fare per riceverla, sua decorrenza e condizioni Per ricevere la DIS-COLL deve essere inoltrata in via telematica una domanda all INPS entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Essa decorre dall ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (non è chiaro se i primi sette giorni costituiscano una franchigia, senza corresponsione di indennità, o solo uno scivolamento del momento della corresponsione) o, se la domanda venga presentata dopo l ottavo giorno, dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda. Oltre ai requisiti visti sopra per il riconoscimento della DIS-COLL, l erogazione di essa è subordinata alle seguenti condizioni: permanenza dello stato di disoccupazione; regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa; regolare partecipazione ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (vale a dire: i Centri Provinciali per l'impiego e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano). Con decreto legislativo, in esecuzione della delega di cui al comma 3 dell art. 1 delle L. 183/2014, potranno essere introdotte ulteriori misure che condizionino la fruizione della DIS- COLL e volte alla ricerca attiva di un occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo. Compatibilità della DIS-COLL con rapporti di lavoro dipendente In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata fino a cinque giorni la DIS-COLL è sospesa d ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie effettuate, per poi riprendere, dopo un periodo di sospensione, a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. 10

11 In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla percezione della DIS-COLL. Compatibilità della DIS-COLL svolto in forma autonoma Qualora il beneficiario della DIS-COLL intraprenda un attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, da cui gli derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione (4.800 ), deve comunicare all INPS entro trenta giorni dall inizio della attività il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. Se il reddito previsto e comunicato è inferiore al limite appena visto la DIS-COLL è ridotta di un importo pari al 80% del reddito previsto (rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell indennità o, se antecedente, la fine dell anno). La riduzione è ricalcolata d ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Qualora il lavoratore sia esentato dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi deve presentare all INPS, entro il 31 marzo dell anno successivo, un apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall attività di lavoro autonomo o di impresa individuale. Nel caso di mancata presentazione dell autodichiarazione la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell attività lavorativa autonoma o di impresa deve essere restituita. Norme applicabili Fino al i co.co.pro fruiscono solo della prestazione DIS-COLL e non più dell indennità prevista dall art. 2 comma 51 della L. 92/2012. Sono fatti salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell anno Decadenza Il lavoratore decade dal diritto alla fruizione della DIS-COLL nei seguenti casi: a. nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni; b. mancata comunicazione all INPS del reddito previsto dallo svolgimento di attività lavorativa autonoma. TITOLO III Assegno di disoccupazione ASDI Cos è e a chi è destinato E istituito in via sperimentale, a decorrere dal 1 maggio 2015, l Assegno di disoccupazione ((ASDI) che ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della NASpI che: abbiano fruito di essa per l intera sua durata entro il ; 11

12 siano ancora privi di occupazione; si trovino in una condizione economica di bisogno. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori prossimi al pensionamento. Durata e importo L ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi. Esso è pari al 75% dell ultima indennità NASpI percepita e, comunque, in misura non superiore all ammontare dell assegno sociale (per il ,52 per 13 mensilità come comunicato dall INPS con circolare n.1 del 9 gennaio 2015); tale ammontare è incrementato per gli eventuali carichi di famiglia del lavoratore nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite dal decreto del Ministro del Lavoro di cui si dirà tra poco. Condizioni La corresponsione dell ASDI è condizionata all adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l impiego, contenente specifici impegni per quanto riguarda la ricerca attiva di lavoro, la disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, l accettazione di adeguate proposte di lavoro. Decadenza Il beneficio si perde per la mancata partecipazione alle iniziative di attivazione proposte. Questioni ancora da stabilire Un decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e finanze, da emanare entro 90 giorni dall entrata in vigore del Decreto in commento, dovrà definire: a) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare valutata in applicazione dell'isee, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non computando l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente l'asdi; b) i criteri di priorità nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori ; c) gli incrementi dell'asdi per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo; d) i limiti ed i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'asdi; e) le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli obblighi e delle misure conseguenti all'inottemperanza agli impegni in esso previsti; f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'inps volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328; g) i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione; 12

13 h) le modalità di erogazione dell'asdi attraverso l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico. TITOLO IV Contratto di ricollocazione E stabilito che, nel rispetto dei principi del decreto in commento, le regioni, nell ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione. E previsto che il soggetto in stato di disoccupazione ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione finanziato attraverso il Fondo per le politiche attive del lavoro, a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità. A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto è riconosciuta una somma denominata dote individuale di ricollocazione spendibile presso i soggetti accreditati. L ammontare della dote individuale è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e il soggetto accreditato lo potrà incassare solo a risultato occupazionale ottenuto. Il contratto di ricollocazione prevede: a) il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato; b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato; c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato. Decadenza Il soggetto decade dalla dote individuale di ricollocazione nei seguenti casi: 1. mancata partecipazione alle iniziative previste dalle lettere b) e c) appena viste; 2. nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 pervenuta in seguito all'attività di accompagnamento attivo al lavoro; 3. in caso di perdita dello stato di disoccupazione. 13

14 TITOLO V Disposizioni finanziarie e finali Il titolo è composto di due articoli, il 18 che descrive la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni descritte e il 19 che dispone la Entrata in vigore il decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi il 7 marzo. 14

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