PostFinance Pension 45. Prospetto comprensivo del contratto del fondo

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1 PostFinance Pension 45 Fondo d investimento di diritto svizzero per investitori qualificati (categoria altri fondi per investimenti tradizionali) Ottobre 2017 Prospetto comprensivo del contratto del fondo Parte I Prospetto Questo prospetto comprensivo del contratto del fondo, le informazioni importanti per le investitrici e gli investitori e l ultimo rapporto annuale costituiscono la base per la sottoscrizione di quote del fondo da parte dell investitore. Valgono solo le informazioni contenute nel prospetto, nelle informazioni importanti per le investitrici e gli investitori o nel contratto del fondo. 1 Informazioni sul fondo 1.1 Indicazioni generali Il PostFinance Pension 45 è un fondo d investimento di diritto svizzero della categoria «altri fondi per investimenti tradizionali» ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno Il contratto del fondo è stato elaborato dalla direzione del fondo con l accordo della banca depositaria ed è stato approvato per la prima volta dall allora Commissione federale delle banche nel Il fondo si basa su un contratto d investimento collettivo (in seguito «contratto del fondo») con il quale la direzione del fondo si impegna a far partecipare l investitore 1 al fondo, proporzionalmente alle quote da questi acquistate, e a gestire il fondo autonomamente e a proprio nome in conformità con le disposizioni della legge e con il contratto del fondo. La banca depositaria è parte contrattuale nella misura dei compiti che le sono conferiti ai sensi della legge e del contratto del fondo. Conformemente al contratto del fondo, la direzione ha il diritto di creare, sopprimere o riunire in qualsiasi momento varie classi di quote, previa approvazione della banca depositaria e autorizzazione delle autorità di vigilanza. Il fondo viene usato in qualità di elemento modulare esclusivamente nell ambito delle assicurazioni sulla vita vincolate a fondi (pilastro 3a) di PostFinance, del Conto previdenza di PostFinance (pilastro 3a) nonché del Conto di libero passaggio PostFinance (2 pilastro). Nell ambito delle assicurazioni sulla vita vincolate a fondi (pilastro 3 ) l intera quota di risparmio del premio assicurativo viene investito nel fondo d investimento. Nel quadro del Conto previdenza (pilastro 3a) e del Conto di libero passaggio (2 pilastro) l investitore può decidere se destinare all investimento nel fondo l intero versamento o solo parte di esso. Investendo nel fondo l investitore può partecipare al possibile aumento di valore dello stesso. Il Conto previdenza (pilastro 3a) e le assicurazioni sulla vita vincolate a fondi (pilastro 3a) si propongono, nell ambito della previdenza privata, di costruire un patrimonio e, integrando la previdenza statale e professionale, di colmare le eventuali lacune previdenziali 1 Per facilitare la lettura si è rinunciato all utilizzo della forma femminile, ad es. investitori e investitrici. La forma maschile è valida per entrambi i sessi. che possono venire a crearsi con l avanzare dell età. Le assicurazioni sulla vita vincolate a fondi (pilastro 3a) coprono inoltre il rischio di decesso. Il Conto di libero passaggio (2 pilastro) serve alla detenzione degli averi previdenziali ai sensi della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) e della legge sul libero passaggio (LFLP). Il fondo d investimento non è suddiviso in varie classi di quote. 1.2 Obiettivi e politica d investimento Obiettivo d investimento L obiettivo di PostFinance Pension 45 risiede fondamentalmente nel mettere a segno un rendimento complessivo ottimale ponendo l accento sulla sicurezza del patrimonio e tenendo conto di una distribuzione bilanciata del rischio. Quale indice di riferimento (benchmark) si applica l indice misto PostFinance Pension 45, la cui composizione è illustrata nel rapporto annuale Politica d investimento La politica d investimento del fondo è la seguente: questo fondo investe, in qualità di fund of funds, in primo luogo in quote di altri investimenti collettivi di capitale di diritto svizzero appartenenti alle categorie «fondi in valori mobiliari» o «altri fondi per investimenti tradizionali» e in quote di altri investimenti collettivi di capitale di diritto estero che ottemperano alla direttiva CE ovvero alle linee guida di «altri fondi per investimenti tradizionali» nonché in altri investimenti ammessi dal contratto del fondo. Con un opportuna selezione degli investimenti collettivi di capitale, il rischio complessivo del fondo corrisponde a quello di un portafoglio strategico diversificato con una quota azionaria pari in media al 45%. Nell ambito della legge sugli investimenti collettivi di capitale e delle prescrizioni d investimento del contratto del fondo, gli investimenti del fondo si orientano alle disposizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) e alle sue ordinanze (OPP 2 e 3). PostFinance Pension 45 è un fund of funds della categoria «altri fondi per investimenti tradizionali». Esso si differenzia da un fondo di fondi in valori mobiliari ai sensi dell art. 70 dell Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale del 22 novembre 2006 (OICol) sostanzialmente, da una parte, per la possibilità di investire anche in investimenti collettivi di capitale che non si qualificano come fondi in valori mobiliari e, dall altra, perché si discosta dalle disposizioni in materia di diversificazione dei fondi di fondi in valori mobiliari e può investire fino all 80% del proprio patrimonio in quote di un medesimo investimento collettivo di capitale. La direzione del fondo può investire fino al massimo del 10% del patrimonio del fondo, compresi i derivati, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. La direzione può investire fino al 30% del patrimonio del fondo in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario dello stesso emittente, se questi sono emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell OCSE o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui fanno parte la Svizzera o uno Stato membro dell Unione europea. Strategia di garanzia per le operazioni di prestito di valori mobiliari o le transazioni con strumenti finanziari derivati Le operazioni di prestito di valori mobiliari o le transazioni con strumenti finanziari derivati possono esporre a rischi di controparte che vengono ridotti al minimo come di seguito specificato.

2 Entità necessaria di una collateralizzazione Per tutte le operazioni di prestito di valori mobiliari devono essere costituite garanzie il cui valore deve corrispondere ad almeno il 105% del valore venale dei valori dati in prestito. Inoltre, nella determinazione del valore di alcune garanzie si può applicare una deduzione che varia in funzione della volatilità dei mercati e della prevedibile liquidabilità della garanzia. Per la costituzione di garanzie su transazioni in strumenti derivati sono determinanti le disposizioni pertinenti che disciplinano l esecuzione di questo tipo di operazioni. Per le transazioni in strumenti derivati compensate centralmente è sempre prevista una collateralizzazione. L entità e la misura dipendono dalle relative disposizioni della controparte centrale o della stanza di compensazione. Per le transazioni in derivati non compensate centralmente la direzione del fondo o i suoi mandatari possono stipulare accordi reciproci di garanzia collaterale con le controparti. Il valore delle garanzie scambiate deve corrispondere costantemente almeno al valore di sostituzione delle transazioni in strumenti derivati in essere. Inoltre, nella determinazione del valore di alcune garanzie si può applicare una deduzione che varia in funzione della volatilità dei mercati e della prevedibile liquidabilità della garanzia. Sono ammessi i tipi di garanzia seguenti: azioni negoziate in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico che presentino un elevata liquidità e che siano parte di un indice rilevante; alle azioni vengono equiparati gli ETF quotati in borsa sotto forma di fondi in valori mobiliari, altri fondi per investimenti tradizionali di diritto svizzero o di OICVM, se riproducono l indice soprastante e lo replicano fisicamente. Gli ETF a replica sintetica basati su swap non sono ammessi; obbligazioni negoziate in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico il cui emittente presenti un eccellente livello di solvibilità. I rating dei titoli di Stato di Giappone, Regno Unito, Germania, Svizzera (incl. i Länder federali e i cantoni) non sono necessari; le obbligazioni e i buoni del tesoro negoziabili garantiti dallo Stato sono equiparati ai titoli di Stato, nella misura in cui il paese o l emissione godano di un rating di prim ordine o siano stati emessi dagli USA, dal Giappone, dal Regno Unito, dalla Germania, dalla Svizzera (incl. i Länder federali e i cantoni); fondi del mercato monetario a condizione che siano conformi alla direttiva SFAMA o alla linea guida CESR per i fondi del mercato monetario, che sussista una possibilità di riscatto giornaliera e che gli investimenti siano di qualità elevata e/o siano classificati come eccellenti dalla direzione del fondo; contante (cash collateral) in una moneta liberamente convertibile. I margini di garanzia sono fissati come segue: Per la collateralizzazione di operazioni di prestito di valori mobiliari si applicano le seguenti riduzioni minime (percentuale di deduzione rispetto al valore di mercato): azioni e ETF quotati in borsa 8% titoli di Stato (incl. obbligazioni e buoni del tesoro) emessi o garantiti da Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Germania o Svizzera (inclusi cantoni e comuni) 0% altri titoli di Stato (incl. obbligazioni e buoni del tesoro) 2% obbligazioni societarie 4% contante in una moneta diversa da quella del fondo 3% fondi del mercato monetario 4% Nel caso sia stato stipulato un accordo di garanzia collaterale con la controparte, per la collateralizzazione di derivati non conteggiati centralmente si applicano le seguenti riduzioni minime (percentuale di deduzione rispetto al valore di mercato): contante 0% titoli di Stato con durata residua fino a 1 anno 1-3% titoli di Stato con durata residua da 1 a 5 anni 3-5% titoli di Stato con durata residua da 5 a 10 anni 4-6% titoli di Stato con durata residua oltre 10 anni 5-7% Le garanzie in contanti possono essere reinvestite nei modi e con i rischi di seguito specificati. Depositi bancari a vista o con termine di preavviso breve, titoli di Stato ad alta solvibilità, strumenti del mercato monetario con controparti ad alta solvibilità come anche i fondi del mercato monetario che sono sottoposti alla direttiva SFAMA o alla linea guida CESR per i fondi del mercato monetario. Il reinvestimento delle garanzie in contanti deve essere sempre eseguito nella stessa moneta delle garanzie ricevute. La direzione del fondo vigila regolarmente sui rischi derivanti dal reinvestimento delle garanzie in contanti. Ciononostante gli investimenti sono sottoposti a un rischio di credito e il loro valore può risentire di eventuali oscillazioni. In una certa misura, non è possibile escludere nemmeno un rischio di liquidità I principali rischi Il principale rischio del fondo d investimento è dato dalle normali fluttuazioni di mercato e dagli altri rischi correlati agli investimenti in titoli. Non sussiste alcuna garanzia circa la crescita di valore degli investimenti. Sia il valore che il reddito degli investimenti possono aumentare o diminuire. Non sussiste altresì nessuna garanzia che l obiettivo d investimento venga effettivamente raggiunto né che l investitore consegua un determinato reddito e che possa ottenere dalla direzione del fondo il rimborso delle quote a un determinato prezzo Utilizzo dei derivati La direzione del fondo può utilizzare derivati. Tuttavia, anche in presenza di circostanze di mercato straordinarie, l impiego di derivati non deve comportare una modifica degli obiettivi d investimento e/o delle caratteristiche d investimento del fondo. Il calcolo dei rischi avviene in base all approccio Commitment I. I derivati costituiscono parte integrante della strategia d investimento e il loro utilizzo non assolve unicamente a scopi di copertura delle posizioni d investimento. Nell ambito degli investimenti collettivi di capitale i derivati possono essere utilizzati soltanto a fini di copertura valutaria. È fatta salva la copertura dei rischi di mercato, di tasso d interesse e di credito per investimenti collettivi di capitale, a condizione che tali rischi siano chiaramente determinabili e misurabili. È possibile utilizzare solo forme basilari di derivati, ovvero opzioni call e put, credit default swap (CDS), swap e contratti a termine (future e forward), descritti in maniera più dettagliata nel contratto del fondo (cfr. 12), ammesso che i relativi sottostanti siano autorizzati quali investimenti ai sensi della politica d investimento. I derivati possono essere negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico o conclusi over-the-counter (OTC). Oltre al rischio di mercato, i derivati sono esposti al rischio di controparte, ossia al rischio che la parte contraente non sia in grado di adempiere ai propri impegni provocando così danni finanziari. Con un CDS il rischio di insolvenza di una posizione creditizia viene trasferito dal protection buyer (compratore di protezione) al protection seller (venditore di protezione), che viene ricompensato mediante la corresponsione di un premio la cui entità dipende, tra l altro, dalla probabilità che il danno si verifichi e dall entità massima del danno stesso; la generale difficoltà nel valutare entrambi questi fattori accresce il rischio associato ai CDS. Il fondo d investimento può agire sia in qualità di protection seller (venditore di protezione) che di protection buyer (compratore di protezione). L impiego di questi strumenti non deve provocare un effetto leva (cosiddetto leverage) sul patrimonio del fondo né corrispondere a una vendita allo scoperto nemmeno in circostanze di mercato eccezionali. Informazioni dettagliate sulla politica d investimento e sui suoi limiti, sulle tecniche d investimento e sui relativi strumenti ammessi (in particolare gli strumenti finanziari derivati e la loro entità) sono contenute nel contratto del fondo (cfr. Parte II, 7 15). 1.3 Profilo dell investitore tipo Il fondo è indicato per investitori con un elevata propensione al rischio disposti ad accettare marcate fluttuazioni dei corsi e che perseguono una strategia d investimento orientata al conseguimento di utili di capitale. Il fondo punta a una crescita significativa del patrimonio nel lungo periodo attraverso utili di capitale, integrati da rendimenti da interessi e dividendi.

3 1.4 La struttura fund of funds Considerato che PostFinance Pension 45 investe prevalentemente in altri investimenti collettivi di capitale ed effettua investimenti diretti unicamente in misura limitata, esso è ritenuto un fund of funds. In virtù di questa particolare struttura, PostFinance Pension 45 presenta soprattutto i seguenti vantaggi rispetto a fondi che investono direttamente: investendo in pochi investimenti collettivi di capitale già esistenti dotati di un patrimonio considerevole è possibile offrire un veicolo d investimento che ottempera alle prescrizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) e alle sue ordinanze (OPP 2 e 3), a costi più vantaggiosi di quanto si potrebbe fare mediante un fondo di nuova emissione con patrimonio inferiore che investe direttamente; anche investendo direttamente i mezzi disponibili del contraente dell assicurazione in investimenti collettivi di capitale già esistenti, al fine di ottemperare alle prescrizioni della LPP e dell OPP 2 e 3 si deve procedere al raggruppamento dei vari fondi in cosiddetti Managed Portfolio; a differenza di un Managed Portfolio, una struttura fund of funds permette di assegnare all investitore un determinato numero di quote di un unico investimento collettivo di capitale con un unico valore netto d inventario, favorendo così la trasparenza; inoltre, nell ambito dei Managed Portfolio, l adeguamento periodico necessario a ottemperare alle prescrizioni citate determina oneri di gestione molto più elevati data la necessità di adeguare singolarmente i Managed Portfolio di ogni contraente dell assicurazione. Tali costi aggiuntivi verrebbero in ultima analisi addebitati al contraente dell assicurazione. Rispetto a fondi che investono direttamente, lo svantaggio di una struttura fund of funds risiede soprattutto: negli ulteriori costi indiretti che sorgono a livello dei singoli fondi d investimento, ai quali vengono però anche direttamente addebitati. 1.5 Due diligence nell acquisto di fondi target La selezione dei fondi target avviene in base a criteri quantitativi e qualitativi. Nel quadro dell analisi quantitativa viene analizzato il rapporto fra il rischio e il rendimento in diversi orizzonti temporali. L analisi qualitativa consiste in un accurata valutazione della notorietà della società del fondo, dell infrastruttura aziendale, dello stile d investimento, dei processi d investimento e del controllo interno del rischio della stessa. I risultati della valutazione, sia qualitativa che quantitativa, sono sottoposti a un controllo periodico. Inoltre, nell ambito dell implementazione nella strategia di investimento viene appurato se anche l integrazione del fondo target nel contesto del portafoglio complessivo è opportuna e sensata in relazione tra gli altri a diversificazione, rischi di accumulazione e volatilità. 1.6 Disposizioni fiscali rilevanti per il fondo In Svizzera il fondo d investimento non ha personalità giuridica. I suoi proventi non sono soggetti né all imposta sul reddito, né all imposta sul capitale. Il fondo può ottenere il rimborso completo dell imposta preventiva svizzera prelevata sui redditi in Svizzera. I redditi e gli utili di capitale esteri possono essere assoggettati alle imposte alla fonte applicabili nei Paesi in cui vengono effettuati gli investimenti. Basandosi sugli accordi sulla doppia imposizione o su convenzioni analoghe, la direzione richiederà, nel limite del possibile, il rimborso di tali imposte a favore degli investitori domiciliati in Svizzera. Il reddito netto trattenuto dal fondo e nuovamente reinvestito è assoggettato all imposta preventiva federale (imposta alla fonte) del 35%. Gli utili di capitale esposti/distribuiti separatamente sono esenti dall imposta preventiva. Gli investitori domiciliati in Svizzera possono recuperare l imposta preventiva indicando il reddito corrispondente nella loro dichiarazione fiscale, oppure presentando una richiesta di rimborso separata. Gli investitori domiciliati all estero possono richiedere il rimborso dell imposta preventiva in base a un eventuale accordo sulla doppia imposizione esistente tra la Svizzera e il loro paese di domicilio. Nel caso in cui non esista alcun accordo, non è ammesso il rimborso dell imposta preventiva. Tali considerazioni fiscali si basano sulla situazione giuridica e sulla prassi corrente, fatta espressamente salva qualsiasi modifica della legislazione, della giurisprudenza e della prassi delle autorità fiscali attualmente in vigore. La tassazione e le altre conseguenze fiscali a carico dell investitore, in caso di detenzione, acquisto o vendita di quote di un fondo sono determinate dalle norme fiscali vigenti nel suo Paese di domicilio. Per informazioni al riguardo gli investitori sono invitati a rivolgersi al proprio consulente fiscale. Il fondo d investimento è soggetto al seguente regime fiscale: Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (scambio automatico di informazioni) Questo fondo d investimento è considerato istituto finanziario non tenuto alla comunicazione ai sensi dello scambio automatico di informazioni nel quadro dello standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica dell Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per le informazioni relative a conti finanziari (SCC). FATCA Il fondo d investimento è registrato presso le autorità fiscali statunitensi come Registered Deemed-Compliant Financial Institution (Istituti finanziari registrati, ritenuti adempienti) secondo il modello 2 IGA ai sensi delle sezioni dello U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance Act «FATCA», ivi compresi i rispettivi decreti). 2 Informazioni sulla direzione 2.1 Indicazioni generali Responsabile della direzione del fondo è UBS Fund Management (Switzerland) AG, che opera come società anonima nelle attività inerenti a fondi d investimento dalla sua fondazione nel 1959 e ha la sua sede a Basilea. Il capitale azionario sottoscritto della direzione del fondo ammonta a CHF 1 milione, è suddiviso in azioni nominative ed è stato versato al 100%. UBS Fund Management (Switzerland) AG è una società partecipata al 100% di UBS Group SA. Consiglio di Amministrazione André Müller-Wegner, Presidente del Consiglio d amministrazione Managing Director, UBS SA, Basilea e Zurigo Reto Ketterer, Vicepresidente Managing Director, UBS SA, Basilea e Zurigo André Valente, Amministratore delegato Managing Director, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basilea Franz Gysin, membro indipendente Thomas Rose, membro indipendente Managing Director, UBS AG, Basilea e Zurigo Andreas Schlatter, membro indipendente Direzione André Valente, Direttore amministrativo e Amministratore delegato del Consiglio di Amministrazione Dr. Daniel Brüllmann, Responsabile Real Estate Funds Eugène Del Cioppo, Responsabile Business Development & Client Management Christel Müller, Leiterin ManCo Oversight & Risk Management Thomas Reisser, Responsabile Compliance Beat Schmidlin, Responsabile Legal Services Al 31 dicembre 2016 la direzione del fondo amministrava in Svizzera un totale di 285 fondi mobiliari e 6 fondi immobiliari per un patrimonio complessivo di CHF 214 miliardi. Inoltre, la direzione del fondo eroga in particolare le seguenti prestazioni: rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri; servizi di amministrazione per gli investimenti collettivi di capitale.

4 2.2 Delega delle decisioni d investimento Le decisioni relative agli investimenti del fondo sono delegate a UBS Asset Management, un gruppo d affari di UBS SA, Basilea e Zurigo. UBS SA è una banca e come tale è sottoposta in Svizzera alla vigilanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. UBS SA ha al proprio attivo una lunga esperienza nella gestione patrimoniale e una conoscenza approfondita dei mercati d investimento del fondo. Le esatte modalità di esecuzione del mandato sono contemplate nel contratto di gestione patrimoniale concluso tra UBS Fund Management (Switzerland) AG e UBS SA. 2.3 Delega dei compiti amministrativi L amministrazione dei fondi di investimento, in particolare la tenuta della contabilità, il calcolo del valore netto d inventario, la rendicontazione fiscale, la gestione dei sistemi IT, l allestimento dei rapporti, è afffidata a Northern Trust Switzerland AG, Basilea. I dettagli dell esecuzione di questi compiti sono disciplinati in un contratto stipulato tra le parti. Tutti gli altri compiti della direzione del fondo, nonché il controllo delle altre mansioni delegate sono svolti in Svizzera. 2.4 Esercizio dei diritti societari e di creditore La direzione esercita i diritti societari e di creditore connessi agli investimenti dei fondi gestiti in modo autonomo ed esclusivamente nell interesse degli investitori. Su richiesta, gli investitori possono ottenere dalla direzione informazioni relative all esercizio dei diritti societari e di creditore. Nel caso di operazioni di routine, la direzione del fondo ha la facoltà di decidere se esercitare essa stessa i diritti societari e di creditore o delegarne l esercizio alla banca depositaria oppure a terzi. In tutte le altre incombenze in grado di incidere in modo durevole sugli interessi degli investitori, come l esercizio dei diritti societari o di creditore, che competono alla direzione in quanto azionista o creditore della banca depositaria o di altre persone giuridiche ad essa vicine, la direzione del fondo esercita essa stessa il diritto di voto o impartisce direttive esplicite al riguardo. A tale proposito può basarsi su informazioni di cui è venuta a conoscenza tramite la banca depositaria, il portfolio manager, la società o consulenti su diritti di voto, altri terzi o la stampa. La direzione del fondo è libera di rinunciare all esercizio dei diritti societari e di creditore. 3 Informazioni sulla banca depositaria Banca depositaria è UBS Switzerland AG. La banca è stata fondata nel 2014 come società anonima con sede a Zurigo e al 14 giugno 2015 ha assunto le attività Clientela privata, Clientela aziendale e Wealth Management di UBS SA che sono registrate in Svizzera. UBS Switzerland AG offre nella sua veste di banca universale un ampia gamma di servizi bancari. La banca depositaria è stata registrata presso le autorità fiscali statunitensi come Reporting Financial Institution (istituto finanziario notificante) ai sensi di un accordo intergovernativo (IGA) di modello 2, conformemente alle Sections dell Internal Revenue Code statunitense (Foreign Account Tax Compliance Act, inclusi i relativi decreti, «FATCA»). UBS Switzerland AG è una società affiliata di UBS SA. Con un totale di bilancio consolidato di CHF milioni e con fondi propri dichiarati pari a CHF milioni al 31 dicembre 2016, UBS SA è uno degli istituti finanziariamente più solidi del mondo. Essa occupa complessivamente collaboratori che operano in una rete capillare di filiali. La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi o collettivi, in Svizzera e all estero, allo scopo di assicurare una gestione oculata. Per gli strumenti finanziari la trasmissione può essere affidata solo a depositari terzi o collettivi sottoposti a vigilanza. Ne è esclusa la custodia imperativa in un luogo che non consenta la trasmissione a depositari terzi o collettivi sottoposti a vigilanza, come avviene specialmente a seguito di atti normativi coercitivi o per le modalità del prodotto d investimento. In funzione della custodia da parte di terzi e del ricorso a custodi collettivi, la direzione del fondo non detiene più la proprietà assoluta dei valori mobiliari depositati, ma ne è unicamente comproprietaria. Se, inoltre, i depositari terzi o collettivi non sono sottoposti a vigilanza, non potrebbero soddisfare dal punto di vista organizzativo i requisiti richiesti alle banche svizzere. La banca depositaria è responsabile dei danni cagionati dal mandatario qualora non possa dimostrare di aver agito con la diligenza richiesta dalle circostanze nelle operazioni di selezione, istruzione e sorveglianza. 4 Informazioni relative a terzi 4.1 Uffici di pagamento Uffici di pagamento sono UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo e le sue filiali in Svizzera. 4.2 Distributori La distribuzione del fondo d investimento è stata affidata esclusivamente a PostFinance SA. 4.3 Società di audit La società di audit è Ernst & Young SA, Basilea. 5 Altre informazioni 5.1 Indicazioni utili Numero di valore N. ISIN CH Quotazione nessuna; le quote del fondo sono emesse e riscattate quotidianamente. Esercizio contabile dal 1 aprile al 31 marzo Durata illimitata Unità di conto Franco svizzero (CHF) Quote nominative il reddito netto del fondo è aggiunto annual- mente al patrimonio del fondo per il reinvestimento. Sono fatte salve eventuali imposte e tasse riscosse sul reinvestimento. Gli utili di capitale realizzati con l alienazione di averi e di diritti possono essere distribuiti o riservati per il reinvestimento. Utilizzo dei redditi 5.2 Condizioni di emissione e di riscatto delle quote Le quote del fondo vengono emesse e riscattate ogni giorno lavorativo bancario (dal lunedì al venerdì). Emissioni e riscatti non vengono effettuati nei giorni festivi svizzeri (Pasqua, Pentecoste, Natale [inclusa la vigilia], Capodanno [incluso il 31 dicembre], festa nazionale ecc.) né nei giorni in cui le borse e/o i mercati dei principali Paesi d investimento del fondo sono chiusi e/o quando il 50% o più degli investimenti del fondo non può essere valutato adeguatamente o in circostanze eccezionali ai sensi del 17, punto 4 del contratto del fondo. PostFinance SA, la direzione del fondo e la banca depositaria sono autorizzate, a loro propria discrezione, a rifiutare ordini di sottoscrizione. Gli ordini di sottoscrizione e di riscatto registrati presso la banca depositaria al più tardi entro le ore (cut-off time) di un giorno lavorativo bancario (giorno di conferimento dell ordine) vengono eseguiti il giorno lavorativo bancario successivo (giorno di valutazione) in base al valore d inventario calcolato quel giorno. Per gli ordini conferiti a distributori in Svizzera e all estero, l orario di chiusura può essere anticipato al fine di garantire l inoltro puntuale alla banca depositaria. Le informazioni in merito agli orari possono essere richieste presso il rispettivo distributore. Il valore netto d inventario utilizzato ai fini del conteggio non è pertanto noto al momento del conferimento dell ordine di sottoscrizione e di riscatto (forward pricing). Esso verrà calcolato il giorno di valutazione in base ai corsi di chiusura oppure se, stando alla direzione del fondo, essi non riflettono il congruo valore di mercato, in base agli ultimi corsi disponibili al momento della valutazione. Qualora

5 la valutazione in base alla regola succitata si riveli impossibile da effettuare o imprecisa a causa di circostanze particolari, la direzione del fondo è autorizzata ad applicare altri criteri di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili al fine di ottenere un adeguata valutazione del patrimonio netto del fondo. Il valore netto d inventario di una quota risulta dal valore venale del patrimonio del fondo, dopo deduzione degli impegni eventuali del fondo d investimento, diviso per il numero di quote in circolazione, arrotondato a 0,01 CHF. Il prezzo di emissione corrisponde al valore netto d inventario calcolato il giorno di valutazione, al quale viene aggiunta la commissione di emissione. L ammontare della commissione di emissione è riportato al seguente punto Il prezzo di riscatto corrisponde al valore netto d inventario del giorno di valutazione, dal quale viene dedotta la commissione di riscatto. L ammontare della commissione di riscatto è riportato al punto 5.3. Le spese accessorie per l acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse ecc.) che il fondo deve sostenere in media per investire una somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito alla richiesta di riscatto di una quota sono coperte tramite il ricorso allo swinging single pricing ai sensi di quanto descritto al 16 punto 7 del contratto del fondo. I prezzi di emissione e di riscatto vengono arrotondati a 0,01 CHF. Il pagamento viene effettuato il più tardi 3 giorni lavorativi bancari dopo il giorno di valutazione (valuta max 3 giorni). Le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite in forma scritturale. 5.3 Remunerazioni e spese accessorie Remunerazioni e spese accessorie a carico degli investitori (estratto dal 18 del contratto del fondo) Commissione di emissione a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o di distributori in Svizzera e all estero: nessuna Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o di distributori in Svizzera e all estero: nessuna Remunerazioni e spese accessorie a carico del patrimonio del fondo (estratto dal 19 del contratto del fondo) Commissione forfettaria di gestione mensile della direzione del fondo 0,073% (0,88% p.a.) La commissione viene utilizzata per l amministrazione, la gestione degli attivi e la commercializzazione del fondo nonché per l indennizzo della banca depositaria per i servizi da questa erogati. $Il 19 del contratto del fondo indica quali remunerazioni e spese accessorie non rientrano nella commissione forfettaria di gestione. La commissione di gestione dei fondi target in cui vengono effettuati gli investimenti può ammontare al massimo al 2,5%. L aliquota massima della commissione di gestione dei fondi target in cui vengono effettuati gli investimenti va indicata nel rapporto annuale Pagamento di retrocessioni e sconti La direzione del fondo e i suoi mandatari possono pagare retrocessioni per l indennizzo delle attività di distribuzione di quote del fondo in o dalla Svizzera. Tale indennizzo può essere corrisposto in particolare a titolo di compenso per le seguenti prestazioni: allestimento di materiale pubblicitario; formazione di collaboratori addetti alle attività di distribuzione; qualsiasi attività volta a promuovere la distribuzione o l intermediazione di quote del fondo. Le retrocessioni non sono considerate sconti anche se, in ultima istanza, vengono trasmesse in tutto o in parte agli investitori. I beneficiari delle retrocessioni assicurano una divulgazione trasparente e informano gli investitori di propria iniziativa e a titolo gratuito in merito all ammontare dell indennizzo percepito per l attività di distribuzione. Su richiesta, i beneficiari delle retrocessioni comunicano gli importi di fatto percepiti per la distribuzione degli investimenti collettivi di capitale di detti investitori. La direzione del fondo e i suoi mandatari non concedono sconti per le attività di distribuzione in o dalla Svizzera al fine di ridurre le commissioni e i costi a carico degli investitori e addebitati al fondo Total Expense Ratio La percentuale di tutti i costi correnti addebitati al patrimonio del fondo (Total Expense Ratio, TER) era pari al: 2014: 0,88% 2015: 0,88% 2016: 0,90% Accordi sulla ripartizione degli oneri («commission sharing agreements») e vantaggi pecuniari («soft commission») La direzione del fondo non ha stipulato alcun accordo sulla ripartizione degli oneri («commission sharing agreements»). La direzione del fondo non ha stipulato alcun accordo concernente le cosiddette «soft commission» Allocazioni in investimenti di capitale collettivi collegati In presenza di allocazioni in investimenti collettivi di capitale gestiti direttamente o indirettamente dalla direzione del fondo stessa o da una società legata alla direzione del fondo da un amministrazione o da un controllo congiunti o da una sostanziale partecipazione diretta o indiretta, non si applica alcuna commissione di emissione e di riscatto. 5.4 Comunicazioni del fondo d investimento Altre informazioni sul fondo figurano nell ultimo rapporto annuale. Il prospetto comprensivo del contratto del fondo, le informazioni importanti per le investitrici e gli investitori e i rapporti annuali possono essere richiesti gratuitamente alla direzione del fondo, alla banca depositaria e a tutti i distributori. Eventuali modifiche del contratto del fondo, il cambio della direzione o della banca depositaria nonché la liquidazione del fondo sono comunicati dalla direzione del fondo per mezzo di una lettera raccomandata inviata all ultimo indirizzo noto in base al registro degli investitori. (ii) 5.5 Restrizioni di vendita Le quote di questo fondo non possono essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti. Non è consentito offrire, vendere o consegnare quote di questo fondo d investimento agli investitori che sono US Person. Per US Person s intende una persona che: (i) è una United States Person ai sensi del paragrafo 7701(a)(30) dello US Internal Revenue Code del 1986 nella versione in vigore e delle Treasury Regulations emanate in relazione ad esso; è una US Person ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933 (17 CFR (k)); (iii) non è una Non-United States Person ai sensi della Rule 4.7 delle US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR 4.7(a)(1)(iv)); (iv) dimora negli Stati Uniti ai sensi della Rule 202(a)(30)-1 dello US Investment Advisers Act del 1940 nella versione in vigore; oppure (v) è un trust, una persona giuridica o un altra struttura fondata allo scopo di consentire a US Person di investire in questo fondo d investimento. PostFinance non vende fondi a persone domiciliate al di fuori della Svizzera. In questi paesi i PostFinance Fonds non sono ritenuti offerti e non sono nemmeno ottenibili.

6 5.6 Informazioni complementari Tutte le informazioni complementari riguardanti il fondo, quali ad esempio la valutazione del patrimonio, l indicazione di tutte le remunerazioni e le spese accessorie addebitate all investitore e al fondo, nonché l utilizzazione del risultato, sono descritte dettagliatamente nel contratto del fondo. Direzione del fondo: UBS Fund Management (Switzerland) SA, Basilea Banca depositaria: UBS Switzerland AG, Zurigo Parte II Contratto del fondo I. Basi legali 1 Denominazione; ragione sociale e sede della direzione, della banca depositaria e del gestore patrimoniale del fondo 1. La denominazione PostFinance Pension 45 designa un fondo contrattuale d investimento della categoria altri fondi per investimenti tradizionali (in seguito «fondo») ai sensi dell art. 25 e segg. e dell art. 68 e segg. della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (LICol). 2. Direzione del fondo è UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basilea. 3. La banca depositaria è UBS Switzerland AG, Zurigo. 4. Il gestore patrimoniale è UBS Asset Management, una divisione di UBS SA, Basilea e Zurigo. 5. La cerchia degli investitori è ristretta agli investitori qualificati ai sensi del 5 punto 1 del presente contratto. 6. Applicando l art. 10 cpv. 5 LICol, su richiesta della direzione del fondo e della banca depositaria, l Autorità federale di vigi-lanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato per PostFinance Pension 45 l esenzione dall obbligo di designare un organo di pubblicazione, di pubblicare i prezzi e di pubblicare un rapporto semestrale. II. Diritti e doveri delle parti contraenti 2 Il contratto del fondo I rapporti giuridici tra gli investitori 1 da una parte e la direzione del fondo e la banca depositaria dall altra sono disciplinati dal presente contratto del fondo e dalle relative disposizioni della normativa sugli investimenti collettivi. 3 La direzione del fondo 1. La direzione del fondo gestisce autonomamente e in nome proprio il fondo d investimento per conto degli investitori. In particolare, decide in merito all emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione. Calcola il valore netto d inventario e stabilisce i prezzi di emissione e di riscatto nonché le distribuzioni di utili. Esercita tutti i diritti appartenenti al fondo d investimento. 2. La direzione del fondo e i suoi mandatari sottostanno all obbligo di fedeltà, di diligenza e d informazione. Agiscono in modo autonomo e tutelano unicamente gli interessi degli investitori e adottano le misure organizzative indispensabili a un attività ineccepibile. Garantiscono inoltre un rendiconto trasparente e informano in modo adeguato sul presente fondo d investimento. Indicano tutte le commissioni e le spese addebitate direttamente o indirettamente agli investitori nonché il loro utilizzo; informano gli investitori in modo completo, veridico e chiaro circa gli indennizzi per la distribuzione di investimenti collettivi sotto forma di provvigioni, courtage e altri vantaggi pecuniari. 3. La direzione del fondo può delegare le decisioni in materia d investimento e alcuni compiti parziali, per assicurare una gestione oculata. Essa ne dà incarico soltanto alle persone qualificate ai fini di un esecuzione ineccepibile e garantisce un istruzione nonché una sorveglianza e un controllo dell esecuzione dell incarico. Le decisioni d investimento possono essere delegate solo a gestori patrimoniali sottoposti a una vigilanza riconosciuta. Se il diritto straniero richiede un accordo sulla collaborazione e sullo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza straniere, la direzione del fondo può delegare le decisioni di investimento a un gestore patrimoniale all estero solo se sussiste un accordo in questo senso tra la FINMA e le autorità di vigilanza estere competenti per le rispettive decisioni di investimento. La direzione del fondo è responsabile degli atti dei suoi mandatari come fossero suoi propri atti. 4. Con l accordo della banca depositaria, la direzione del fondo può richiedere all autorità di vigilanza l approvazione di una modifica del presente contratto (vedi 26). 5. La direzione può raggruppare il fondo con altri fondi d investimento in conformità con le disposizioni del 24 oppure scioglierlo conformemente al La direzione del fondo ha diritto alle remunerazioni previste ai sensi dei 18 e 19, alla liberazione dagli impegni assunti nell esecuzione regolare dei suoi compiti e al rimborso delle spese sostenute per adempiere a tali impegni. 4 La banca depositaria 1. La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo, provvede all emissione e al riscatto delle quote e gestisce il traffico dei pagamenti del fondo. 2. La banca depositaria e i suoi mandatari sottostanno all obbligo di fedeltà, di diligenza e d informazione, agiscono in modo autonomo e tutelano unicamente gli interessi degli investitori e adottano le misure organizzative indispensabili a un attività ineccepibile. Garantiscono inoltre un rendiconto trasparente e informano in modo adeguato sul presente fondo d investimento. Indicano tutte le commissioni e le spese addebitate direttamente o indirettamente agli investitori nonché il loro utilizzo; informano gli investitori in modo completo, veridico e chiaro circa gli indennizzi per la distribuzione di investimenti collettivi sotto forma di provvigioni, courtage e altri vantaggi pecuniari. 3. La banca depositaria è responsabile della tenuta del conto e del deposito del fondo di investimento, non può però disporre autonomamente del patrimonio dello stesso. 4. La banca depositaria garantisce che per le operazioni riguardanti il patrimonio del fondo di investimento le sarà corrisposto il controvalore entro i termini abitualmente previsti. È la banca depositaria a notificare alla direzione del fondo il mancato rimborso del controvalore entro i termini abitualmente previsti, e a richiedere alla controparte, ove possibile, il rimborso del valore patrimoniale in oggetto. 5. La banca depositaria esegue le registrazioni necessarie e gestisce il conto in modo tale da poter sempre differenziare gli uni dagli altri i beni patrimoniali dei singoli fondi di investimento. La banca depositaria verifica la proprietà della direzione del fondo per i beni patrimoniali che non possono essere presi in custodia e ne esegue la registrazione. 6. La banca depositaria può affidare la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi o collettivi, in Svizzera e all estero, allo scopo di assicurare una gestione oculata. Verifica e controlla se il depositario terzo o collettivo cui ha affidato la custodia: a) dispone di un adeguata organizzazione operativa, di garanzie finanziarie e delle qualifiche professionali necessarie a seconda del tipo e della complessità dei beni patrimoniali affidatigli;

7 b) è sottoposto a verifica esterna periodica che consenta di garantire che detiene gli strumenti finanziari; c) custodisce i beni patrimoniali ricevuti dalla banca depositaria in modo tale che in qualsiasi momento possano essere chiaramente identificati come appartenenti al patrimonio del fondo mediante raffronti regolari dei beni; d) adempie le norme vigenti per la banca depositaria circa lo svolgimento dei compiti delegati e la prevenzione di conflitti d interesse. La banca depositaria è responsabile dei danni cagionati dal mandatario qualora non possa dimostrare di aver agito con la diligenza richiesta dalle circostanze nelle operazioni di selezione, istruzione e sorveglianza. Il prospetto contiene informazioni sui rischi connessi alla trasmissione della custodia a depositari terzi e collettivi. Per gli strumenti finanziari la trasmissione può avvenire solo a depositari terzi o collettivi sottoposti a vigilanza, conformemente a quanto indicato nel paragrafo precedente. Ne è esclusa la custodia imperativa in un luogo che non consenta la trasmissione a depositari terzi o collettivi sottoposti a vigilanza, come avviene specialmente a seguito di atti normativi coercitivi o per la modalità del prodotto di investimento. Il prospetto deve informare gli investitori sulla custodia da parte di depositari terzi o collettivi non sottoposti a vigilanza. 7. La banca depositaria provvede al rispetto della legge e del contratto del fondo da parte della direzione del fondo. Controlla che il calcolo del valore netto d inventario e quello del prezzo di emissione e di riscatto delle quote nonché le decisioni d investimento siano conformi alla legge e al contratto del fondo e che il risultato venga utilizzato conformemente al contratto del fondo. La banca depositaria non è responsabile della scelta degli investimenti, effettuata dalla direzione del fondo nell ambito delle prescrizioni in materia d investimenti. 8. La banca depositaria ha diritto alle remunerazioni previste ai sensi dei 18 e 19, alla liberazione dagli impegni assunti nell esecuzione regolare dei suoi compiti e al rimborso delle spese sostenute per adempiere a tali impegni. 9. La banca depositaria non è responsabile della custodia del patrimonio dei fondi target nei quali investe il presente fondo, a meno che non le sia stato conferito tale compito. 5 Gli investitori 1. La cerchia degli investitori è ristretta agli investitori qualificati. Ai sensi di questo contratto sono considerati investitori qualificati a) intermediari finanziari sottoposti a vigilanza quali banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi, gestori patrimoniali di investimenti collettivi e banche centrali; b) compagnie di assicurazione sottoposte a vigilanza; c) enti del settore pubblico e istituti di previdenza con tesoreria professionale; d) imprese con tesoreria professionale. La direzione del fondo, assieme alla banca depositaria, garantisce che gli investitori adempiano a quanto stabilito per la cerchia degli investitori. 2. Mediante la conclusione del contratto e tramite il versamento in contanti l investitore acquista un credito nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito del fondo d investimento. Il credito dell investitore si basa sulle quote. 3. L investitore si impegna unicamente al pagamento del controvalore della quota da lui sottoscritta. Egli non ha alcuna responsabilità personale per quanto riguarda gli impegni del fondo. 4. L investitore ha, in qualsiasi momento, la facoltà di chiedere alla direzione del fondo informazioni relative ai principi utilizzati per il calcolo del valore netto d inventario per quota. Se l investitore manifesta il proprio interesse a ricevere informazioni dettagliate su singole operazioni della direzione del fondo, come l esercizio dei diritti societari e di creditore, o sulla gestione del rischio, quest ultima gli fornisce in qualsiasi momento le informazioni richieste. L investitore può chiedere al giudice della sede della direzione del fondo che la società di audit o un altro perito esamini i fatti che necessitano di chiarimenti e gli presenti un rapporto. 5. L investitore può in ogni momento disdire il contratto del fondo ed esigere il pagamento in contanti delle proprie quote. 6. Su richiesta, l investitore ha l obbligo di dimostrare alla direzione del fondo, alla banca depositaria e ai loro mandatari che adempie o continua ad adempiere ai requisiti legali o contrattuali previsti per la partecipazione al fondo d investimento. L investitore deve inoltre informare immediatamente la direzione del fondo, la banca depositaria e i loro mandatari qualora non sia più in grado di adempiere a tali requisiti. 7. La direzione del fondo, in collaborazione con la banca depositaria, è costretta a riscattare le quote di un investitore al relativo prezzo di riscatto se a) ciò è indispensabile per tutelare la reputazione della piazza finanziaria, segnatamente in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro; b) l investitore non adempie più alle esigenze legali o contrattuali per partecipare al presente fondo d investimento. 8. Inoltre, la direzione del fondo, in collaborazione con la banca depositaria, ha la facoltà di riscattare le quote di un investitore al relativo prezzo di riscatto se a) la partecipazione dell investitore al fondo implica una forte penalizzazione degli interessi economici degli altri investitori, in particolare se la partecipazione comporta per il fondo svantaggi fiscali in Svizzera e all estero; b) gli investitori hanno acquistato o detengono le proprie quote violando quanto sancito dalle disposizioni di legge nazionali o estere loro applicabili, dal presente contratto del fondo o dal prospetto; c) sono minacciati gli interessi economici degli investitori, in particolare laddove singoli investitori mirano a ottenere vantaggi patrimoniali tramite sottoscrizioni sistematiche e successivi riscatti immediati sfruttando gli scarti temporali tra la determinazione dei corsi di chiusura e la valutazione del patrimonio del fondo (market timing). 6 Quote e classi di quote 1. Con il consenso della banca depositaria e l approvazione delle autorità di vigilanza, la direzione del fondo può in qualsiasi momento creare, sopprimere o riunire varie classi di quote. Tutte le classi di quote autorizzano la partecipazione al patrimonio del fondo indiviso, peraltro non segmentato. In ragione di addebiti di costi o di distribuzioni variabili in funzione delle classi, ma anche di rendimenti specifici a seconda delle classi, l entità di tale partecipazione può variare e le diverse classi di quote possono pertanto presentare un diverso valore netto d inventario per quota. Gli addebiti di costi specifici a seconda delle classi sono a carico del patrimonio del fondo nel suo insieme. 2. La creazione, la soppressione o la riunione di classi di quote viene resa nota agli investitori ai sensi del 23. Soltanto una riunione è considerata una modifica del contratto del fondo ai sensi del Le diverse classi di quote possono differire l una dall altra con riferimento a struttura dei costi, valuta di riferimento, copertura valutaria, distribuzione o capitalizzazione dei ricavi, investimento minimo e cerchia degli investitori. Remunerazioni e spese vengono addebitate solo alla classe di quote cui spetta una determinata prestazione. Remunerazioni e spese che non possono essere chiaramente attribuite a una determinata classe di quote vengono addebitate alle singole classe di quote in rapporto al patrimonio del fondo. 4. Il fondo d investimento non è suddiviso in varie classi di quote.

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