Approfondimenti. Percorso C. Capitale sociale e patrimonio sociale. Oltreconfine 2. Lezione 1 I principi generali sul funzionamento delle società

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1 Oltreconfine 2 O N S E Approfondimenti Percorso C Lezione 1 I principi generali sul funzionamento delle società Capitale sociale e patrimonio sociale Il capitale sociale è costituito dalla somma dei conferimenti (parliamo di capitale sociale nominale o fisso). Questo va distinto concettualmente dal patrimonio. Infatti il patrimonio sociale indica un complesso di beni (mobili, immobili, danaro), mentre il capitale sociale (nominale) è una entità numerica, cioè una cifra che esprime in termini monetari il valore complessivo dei conferimenti eseguiti (capitale versato) o promessi (capitale sottoscritto) dai soci. Capitale e patrimonio coincidono nella fase iniziale dell attività, quando gli unici mezzi a disposizione della società sono i conferimenti effettuati dai soci e non esistono ancora passività. Successivamente, il patrimonio può subire continue variazioni qualitative e quantitative in relazione alle vicende economiche della società; il capitale sociale, invece, rimane immutato nel corso della vita della società, almeno fino a quando i soci non decidono di aumentarlo, effettuando ad esempio nuovi conferimenti, o non si debba procedere ad una sua riduzione nei casi previsti dalla legge. Diversa è anche la loro funzione: il patrimonio della società svolge essenzialmente una funzione di garanzia, in quanto rappresenta la garanzia generica (art c.c.) su cui i creditori possono trovare soddisfazione; il capitale sociale svolge, invece, una funzione vincolistica in quanto (quale complesso dei conferimenti) rappresenta la parte di patrimonio sociale che i soci si sono impegnati a non distrarre dall attività di impresa, garantendo così la conservazione della produttività dell impresa sociale. 1

2 Lezione 2 Le società di persone Le modalità della liquidazione Quanto alle modalità della liquidazione, il codice lascia ampia libertà alla volontà dei soci (art c.c.), consentendo loro di stabilire nel contratto un modo di procedere alla liquidazione diverso da quello previsto dal codice civile. Tuttavia, se il contratto sociale non prevede il modo di liquidare il patrimonio della società e i soci non sono d accordo nel determinarlo, il procedimento legislativo prevede che la liquidazione sia fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale. I liquidatori possono procedere ai pagamenti dei crediti come meglio credono, purché agiscano sempre nell interesse della società. Si procede alla vendita dei beni della società quando nel patrimonio della stessa non vi sono liquidità (es. denaro) sufficienti a pagare tutti i debiti della società. Inventario: atto con il quale si accerta l entità e la consistenza di un patrimonio in un dato momento. In esso devono essere elencati tutti i beni mobili e immobili, i crediti, il denaro e tutti i debiti. Per procedere alla liquidazione, essi ricevono dagli amministratori beni e documenti sociali e redigono, insieme agli stessi amministratori, un inventario dal quale risulti la situazione patrimoniale della società. Essi procedono, quindi, alla vendita dei beni sociali, per poi impiegare le somme ricavate per estinguere i debiti della società. Provvedono, quindi, prima all estinzione di tutti i debiti sociali, e solo successivamente al riparto tra i soci dell eventuale residuo attivo (artt c.c.). Il codice civile prevede, infatti, che i liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli. Qualora il ricavato della vendita dei beni sociali non sia sufficiente al pagamento dei debiti sociali, i liquidatori hanno il diritto di chiedere ai soci di versare le ulteriori somme necessarie per il soddisfacimento dei rimanenti debiti sociali, nei limiti della rispettiva responsabilità verso i creditori sociali ed in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. La distribuzione dell attivo residuo tra i soci, possibile (come appena studiato) solo quando siano stati soddisfatti i creditori sociali, avviene attribuendo ad ogni socio una somma corrispondente al valore del suo conferimento e ripartendo poi l eventuale eccedenza (art c.c.). I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano, non avendo la società più alcun titolo per trattenerli. 2

3 Lezione 3 La società per azioni I controlli esterni Il principale limite alla funzionalità (e all indipendenza) del collegio sindacale è rappresentato dal fatto che i suoi membri vengono nominati dall assemblea e, quindi, da quella stessa maggioranza che gestisce la società e provvede alla nomina dell organo amministrativo. Nella consapevolezza di ciò, il legislatore ha quindi elaborato un sistema di controlli esterni volti a garantire il corretto funzionamento dell ente. Il Tribunale La principale figura di controllo di natura esterna è quella svolta dall autorità giudiziaria. In queste ipotesi l autorità giudiziaria adotta veri e propri provvedimenti di amministrazione, sostituendosi ad organi sociali inerti ovvero intervenendo a risolvere situazioni di irregolarità. Spetta, ad esempio, al Tribunale convocare l assemblea e designare la persona che deve presiederla, allorquando amministratori e sindaci non vi abbiano provveduto benché ne abbiano fatta domanda tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale (art c.c.); accertare l impossibilità di funzionamento e la continuata inattività dell assemblea, ai fini dello scioglimento della società (artt e 2485 c.c.); provvedere alla nomina dei liquidatori qualora non si riesca a riunire l assemblea od a formare la maggioranza prescritta (art c.c.). Un articolato potere di intervento è invece demandato al Tribunale dall art c.c., ove viene previsto che i soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale (o il ventesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) ed il pubblico ministero possono sempre richiedere il controllo giudiziario sulla società, ogni qual volta sussistano fondati sospetti di gravi irregolarità compiute dagli amministratori nell adempimento dei loro doveri, che possono arrecare danno alla società. La denunzia non deve contenere la prova delle gravi irregolarità, bensì deve documentare l esistenza di elementi di fondato sospetto e, se questo sussiste, il Tribunale sentiti gli amministratori e i sindaci può ordinare l ispezione dell amministrazione della società a spese dei soci ricorrenti. Il Tribunale non ordina l ispezione e sospende il procedimento giudiziario se l assemblea sostituisce gli amministratori ed i sindaci con persone di adeguata professionalità che si attivano per accertare la sussistenza delle irregolarità ed eventualmente eliminarle. Qualora, poi, l effettiva esistenza delle irregolarità denunziate sia già provata attraverso i documenti forniti dai soci denunzianti ovvero emerga dal risultato dell ispezione, il Tribunale può: disporre gli opportuni provvedimenti cautelari; convocare l assemblea per l adozione delle misure che essa ritenga più idonee; nei casi più gravi, revocare amministratori e sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. Costituiscono gravi irregolarità quei comportamenti degli amministratori o dei sindaci i quali concretizzino un adempimento degli obblighi di legge o di statuto inesatto ed inadeguato, e tale da provocare grave turbamento dell attività della società. Rilevano a tal fine non solo i comportamenti attivi ma anche le omissioni di comportamenti doverosi. La Consob Per quanto riguarda, poi, le S.p.a. quotate nei mercati regolamentati, al fine di garantire la trasparenza circa le vicende sociali e la situazione patrimoniale di tali società, la legislazione nazionale ha introdotto un ulteriore forma di controllo esterno svolto, con diverse modalità, dalla Consob. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa è un organo collegiale, finalizzato a garantire la trasparenza dei mercati finanziari (e dei soggetti che vi prendono parte). Essa è nominata con decreto del Presidente della Repubblica ed è dotata di una propria organizzazione autonoma. Le mansioni riconosciute alla Commissione prevalentemente ispettive e istruttorie si concretano nello svolgimento di diverse attività: essa, ad esempio, può chiedere alle società la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie rilevanti per l informazione del pubblico, nonché la stessa trasmissione di dati e documenti. Inoltre, la Commissione può eseguire ispezioni ed assumere notizie e chiarimenti dagli organi delle società sottoposte al suo controllo. 3

4 Le obbligazioni La società, per procurarsi nuovi mezzi finanziari, invece di procedere all aumento del capitale sociale mediante emissione di nuove azioni, può ricorrere all emissione di obbligazioni offerte in sottoscrizione al pubblico dei risparmiatori. Le obbligazioni sono debiti pecuniari, cioè in danaro, che la società assume verso terzi dai quali ha ricevuto un prestito; colui che presta, pertanto, ha un diritto di credito alla restituzione della somma mutuata e alla percezione degli interessi pattuiti. Titoli di credito: documenti nei quali è incorporata la promessa unilaterale di effettuare una prestazione a favore di chi li presenterà al debitore legittimandosi in base alla legge di circolazione dei titoli di credito stessi. Più tecnicamente diremo che le obbligazioni sono titoli di credito, nominativi o al portatore, emessi in massa (cioè in serie), i quali incorporano un diritto di credito nei confronti della società. Mentre le azioni costituiscono parte del capitale sociale, che sarà distribuito ai soci allo scioglimento della società, le obbligazioni rappresentano debiti pecuniari che la società assume verso terzi dai quali ha ricevuto somme di denaro. Esse danno diritto ad un interesse annuale fisso o variabile, ma che è comunque indipendente dai risultati dell esercizio sociale. In sostanza, mentre le azioni attribuiscono ai loro possessori la qualità di socio, le obbligazioni incorporano solo un diritto di credito nei confronti della società. Esse non attribuiscono il diritto di partecipare alla gestione sociale. Differenze tra obbligazioni ed azioni Obbligazioni Azioni Natura Costituiscono capitale di prestito Costituiscono capitale di rischio Sottoscrittori Remunerazione Restituzione Chi sottoscrive obbligazioni diventa un finanziatore della società, quindi un suo creditore L obbligazionista ha diritto ad una remunerazione, indipendentemente dall andamento della società emittente L obbligazionista ha diritto alla restituzione del capitale prestato Chi sottoscrive azioni assume la qualifica di socio della società emittente L azionista ha diritto al pagamento dei dividendi solo in caso di andamento positivo della gestione (utili) L azionista ha diritto, in sede di liquidazione, alla restituzione del residuo patrimoniale dopo il pagamento di tutti i debiti sociali Varie sono le circostanze che possono indurre la società a preferire l emissione di obbligazioni a quella di nuove azioni (ad esempio, la volontà dei soci di non versare ulteriori somme o di non consentire l intervento di altri nella partecipazione agli utili, ovvero il carattere temporaneo dell esigenza di mezzi economici). La emissione di obbligazioni da parte della società è subordinata ad alcune condizioni. In primo luogo, le obbligazioni non possono essere emesse per una somma superiore al doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio approvato (art c.c.). Questo limite è diretto ad assicurare un certo equilibrio tra l indebitamento della società nei confronti degli obbligazionisti e il capitale raccolto e ad evitare, quindi, che i prestiti ottenuti da terzi (obbligazionisti) siano di ammontare superiore rispetto a quanto investito in società dai soci. Inoltre, la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre il capitale sociale se rispetto all ammontare delle obbligazioni che sono ancora in circolazione il limite previsto per l emissione delle obbligazioni stesse non risulta più rispettato. L emissione di obbligazioni, infine, se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, deve essere deliberata dagli amministratori; in ogni caso, il verbale della deliberazione di emissione delle obbligazioni deve essere redatto da un notaio ed iscritto nel Registro delle imprese. 4

5 Lo statuto può, comunque, attribuire agli amministratori la facoltà di emettere (in una o più volte) obbligazioni, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel Registro delle imprese (art. 2420ter c.c.). Le obbligazioni possono essere nominative o al portatore. Le obbligazioni si dicono nominative quando sono intestate ad una determinata persona. Il trasferimento avviene mediante l annotazione del nome dell acquirente sul titolo e nel registro dell emittente o con il rilascio di un nuovo documento intestato al nuovo titolare. Le obbligazioni sono al portatore quando non sono intestate ad alcun titolare. Per il trasferimento è sufficiente la semplice consegna del titolo. Le procedure consorsuali sono particolari procedure giudiziali che, nel caso in cui l imprenditore commerciale non sia in grado di adempiere le proprie obbligazioni alle relative scadenze, sottopongono ad esecuzione l intero patrimonio dell impresa per assicurare un eguale regolamento di tutti i rapporti che all imprenditore fanno capo. Esse sono: il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo, l amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Si ha novazione quando le parti estinguono convenzionalmente l originaria obbligazione dando vita, nel contempo, ad un nuovo rapporto diverso dal precedente nell oggetto (dare una cosa al posto di un altra) o nel titolo (si conviene che una somma dovuta a titolo di risarcimento resti dovuta a titolo di mutuo). Il rapporto di cambio, in sostanza, determina il quantitativo di azioni spettante per ogni quota di prestito obbligazionario di cui si è titolare. L organizzazione degli obbligazionisti L organizzazione degli obbligazionisti si articola in due organi: l assemblea ed il rappresentante comune degli obbligazionisti. L assemblea degli obbligazionisti delibera (art c.c.), in particolare, sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; sulle modificazioni delle condizioni del prestito; sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni e sul relativo rendiconto; sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti. Il funzionamento dell assemblea degli obbligazionisti è regolato con un rinvio alle norme sull assemblea straordinaria; essa può essere convocata dal rappresentante comune degli obbligazionisti o dagli amministratori della società, quando l uno o gli altri lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. All assemblea hanno diritto di assistere gli amministratori ed i sindaci. Gli amministratori oppure uno o più obbligazionisti, poi, qualora l assemblea non provveda alla nomina del rappresentante comune, hanno diritto di chiedere che a ciò provveda il presidente del Tribunale. Al rappresentante comune degli obbligazionisti spetta (art c.c.) di dare esecuzione alle deliberazioni dell assemblea; rappresentare gli obbligazionisti nelle procedure concorsuali della società; assistere all assemblea dei soci; tutelare gli interessi comuni degli obbligazionisti nei rapporti con la società. Il rappresentante può essere scelto anche al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie (art c.c.). La nomina è fatta dall assemblea per un periodo non superiore ad un triennio, con possibilità di rielezione. Entro trenta giorni dalla notizia della nomina, il rappresentante deve richiederne l iscrizione nel Registro delle imprese. Obbligazioni convertibili in azioni Questo tipo di obbligazioni possono considerarsi figure intermedie fra le obbligazioni ordinarie e le azioni (art. 2420bis c.c.). Esse svolgono la funzione di raccogliere denaro presso quanti non si sentirebbero allettati da un puro e semplice investimento obbligazionario, ma tuttavia temono i rischi di un investimento azionario. Differiscono dalle comuni obbligazioni in quanto conferiscono, in via alternativa, il diritto al rimborso, con i relativi interessi, del capitale prestato alla società e il diritto di sottoscrivere azioni. Il rapporto sottostante all obbligazione convertibile, dunque, è duplice: vi è un prestito dell obbligazionista alla società e vi è un patto di opzione avente per oggetto la novazione del rapporto di debito in rapporto di società. L emissione di obbligazioni convertibili richiede due deliberazioni: la deliberazione di emissione, la quale deve determinare, fra l altro, il rapporto di cambio con le azioni e le modalità della conversione, e la contestuale deliberazione di aumento del capitale sociale, per un ammontare corrispondente al valore nominale delle obbligazioni convertibili. Non si possono emettere obbligazioni convertibili se il capitale sociale non sia stato interamente versato, né per somma inferiore al loro valore nominale. Se, durante il periodo della conversione, la società aumenta il capitale sociale con emissione di nuove azioni, agli obbligazionisti spetta, in concorso con i soci, il diritto di opzione (trattato nel paragrafo precedente) sulla base del rapporto di cambio. Fino a quando non 5

6 siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare la riduzione volontaria del capitale sociale, né la modificazione delle disposizioni dell atto costitutivo concernente la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia data la facoltà di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione nel Registro delle imprese. Il diritto potestativo è il potere di modificare a proprio vantaggio, con un atto unilaterale, la situazione giuridica di un altro soggetto che, rispetto a tale diritto, è in posizione di soggezione. Tutta la disciplina qui richiamata può essere facilmente compresa se si considera che l obbligazionista è titolare di un diritto potestativo (di conversione) e pertanto la società, se non ha alcun obbligo di cooperazione, nemmeno ha il potere di determinare modifiche dell assetto societario che rendano meno desiderabile la conversione. La competenza a deliberare l emissione di obbligazioni convertibili è dell assemblea straordinaria. Lo statuto, tuttavia, può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese. 6

7 Lezione 4 Le altre società di capitali La s.r.l. semplificata Il D.L. 1/2012 (Decreto liberalizzazioni), conv. in L. 27/2012, ha introdotto nel codice civile l art. 2463bis «Società semplificata a responsabilità limitata», che si aggiunge alle norme del codice che disciplinano la costituzione delle s.r.l. La società semplificata a responsabilità limitata è una società di capitali con personalità giuridica autonoma: come nella s.r.l., per le obbligazioni sociali risponde solo il patrimonio della società. A seguito dell intervento del D.L. 76/2013 (decreto Lavoro), conv. in L. 99/2013 è stato eliminato il precedente limite dei 35 anni di età per la creazione di s.r.l. semplificate le quali, dunque, potranno essere costituite con contratto o atto unilaterale da persone fisiche senza più limiti di età. L atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico (D.M. 138/2012). Le clausole del modello standard sono inderogabili. Anche la s.r.l. semplificata deve avere un atto costitutivo il quale deve indicare: il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; la denominazione sociale contenente l indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; l ammontare del capitale sociale pari almeno ad 1 euro e inferiore all importo di euro. È previsto che il conferimento deve farsi in denaro, per cui, almeno al momento della costituzione sono escluse altre forme di conferimento e deve essere versato all organo amministrativo. Il capitale sociale, inoltre, deve essere interamente versato al momento della costituzione; l oggetto sociale ex art. 2463, n. 3; le quote di partecipazione di ciascun socio; le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l amministrazione, la rappresentanza ex art. 2463, n. 7; le persone cui è affidata l amministrazione e l eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; luogo e data di sottoscrizione; gli amministratori. Mentre in precedenza era previsto che gli amministratori dovessero essere scelti tra i soci, il D.L. 76/2013, conv. in L. 99/2013 ha introdotto la possibilità di nominare amministratori che non siano necessariamente soci. La denominazione di s.r.l. semplificata, l ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. Tra le novità introdotte dal D.L. 76/2013, conv. in L. 99/2013 vi è la soppressione delle s.r.l. a capitale ridotto, introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012 in affianco alle s.r.l. semplificate ma che, a differenza di queste ultime, nel precedente regime potevano essere costituite anche da persone fisiche che avevano computo i 35 anni alla data della costituzione. Con le modifiche introdotte, invece, che non prevedono più il limite dei 35 anni per la costituzione né per la cessione di quote di una s.r.l. semplificata, né l obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci, non vi sono più differenze sostanziali tra s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto: da qui l abrogazione di quest ultima fattispecie. Le s.r.l. a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi del D.L. 83/2012, a decorrere dal 23 giugno 2013, sono qualificate come s.r.l. semplificate. 7

8 Lezione 5 Le modificazioni del contratto di società La fusione di enti con sedi in Stati diversi Con il D.Lgs. 108/2008 è stata attuata, nel nostro ordinamento, la direttiva 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, con l obiettivo di facilitare la realizzazione di fusioni transfrontaliere tra diversi tipi di società di capitali soggette alle legislazioni di Stati membri diversi. Per fusione transfrontaliera, quindi, si intende la fusione tra società italiane e società di altro stato dell Unione europea, in cui la società che risulta dalla fusione sia una società italiana o di altro stato europeo. Lo scopo perseguito da tale decreto è quello, quindi, di fornire un quadro comune e semplificato per la regolamentazione delle operazioni di fusione tra società appartenenti a diversi Paesi dell Unione europea, sfornite, in passato, di una disciplina uniforme e, quindi, soggette a dubbi interpretativi soprattutto in caso di conflitto tra le diverse legislazioni interessate. Il D.Lgs. 108/2008 ha previsto, in via generale, l applicabilità della disciplina delle fusioni contenuta nel codice civile. Nel caso di conflitto con le norme applicabili alle società di altro Stato membro partecipanti alla fusione prevale la legge applicabile alla società che risulta dalla fusione. Se dalla fusione nasce una società avente sede e nazionalità estera, il socio della società italiana che vi ha partecipato ha diritto di recedere. La fusione transfrontaliera è consentita solo se la legge applicabile a ciascuna società partecipante alla fusione consente a tale società di realizzare una fusione con società di tipo equivalente a quelle delle altre società partecipanti alla fusione transfrontaliera. La norma vale a evitare che negli Stati in cui non sia possibile effettuare una fusione eterogenea si utilizzi la direttiva per eludere il divieto. 8

9 Lezione 6 Le società con scopo mutualistico Vigilanza e controlli Le società cooperative, per l interesse pubblico ad esse collegato, sono soggette a rigorosi controlli dell autorità governativa attribuita al Ministero dello sviluppo economico (art. 2545quaterdecies c.c.). La disciplina riguardante la vigilanza e i controlli esterni sulle società cooperative è contenuta nel D.Lgs. 220/2002, che contempla le modalità di svolgimento della vigilanza su tutti gli enti cooperativi. In particolare, la L. 99/2009 è intervenuta a ribadire le ragioni di interesse pubblico che stanno alla base dei compiti di vigilanza sulle cooperative. Essa, in particolare, ha previsto la competenza esclusiva del Ministro dello sviluppo economico in materia di accertamento dei requisiti mutualistici, sopprimendo il precedente riferimento della norma agli interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche. Nel caso in cui venga accertato l irregolare funzionamento della società, l autorità di vigilanza, ex art. 2545sexiesdecies, «può revocare gli amministratori ed i sindaci e affidare la gestione a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata». La stessa procedura si applica in caso di irregolarità nell ammissione dei nuovi soci. Inoltre, a norma dell art. 2545septiesdecies, l autorità di vigilanza può decretare lo scioglimento dell ente, se questo non sia in grado di conseguire lo scopo sociale ovvero, per due anni consecutivi, non abbia depositato il bilancio, né compiuto atti di gestione. Nel caso, infine, di insolvenza, può essere disposta la liquidazione coatta amministrativa della società; le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento. Sulla vigilanza delle cooperative è intervenuta recentemente la L. 134/2012 secondo cui agli enti cooperativi che sfuggono alla vigilanza o siano irreperibili al momento delle verifiche si applica una sanzione amministrativa che va da euro fino a A tale sistema di vigilanza e controlli si aggiunge il controllo giudiziario, attivabile dai soci che siano titolari di 1/10 del capitale sociale ovvero da 1/10 del numero complessivo dei soci, e nelle società cooperative che hanno più di soci, da 1/20 dei soci. 9

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