CCL Instituti Ospedalieri Privati del Cantone Ticino
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- Nicolo Russo
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1 PUBBLICAZIONE TEMPSERVICE.CH: 1. ENTRATO IN VIGORE: ULTIMA REVISIONE: ENTRATO IN VIGORE: VALIDITÀ: Campo d'applicazione 1. Campo di applicazione Il presente contratto si applica a tutto il personale assunto alle dipendenze degli Istituti ad eccezione dei medici, assistenti medici e personale religioso, funzioni direttive non incluse, allievi in formazione e praticanti. 2. Instituti affiliati Il presente CCL è stato firmato individualmente dai seguenti Istituti: Clinica Luganese, Lugano Clinica S. Anna, Sorengo Clinica Viarnetto, Pregassona Humaine Clinica Santa Chiara, Locarno Humaine Clinica Sementina, Sementina Clinica Santa Croce, Orselina Clinica Hildebrand, Brissago Clinica Casa Alabardia, San Nazzaro Ospedale S. Donato, Intragna Ospedale Malcantonese, Castelrotto Ars Medica Clinic, Gravesano Questo CCL è valido per il settore del prestito di personale soltanto indirettamente tramite la pubblicazione nella banca dati tempservice.ch. Per i prestatori sono vincolante soltanto le disposizioni concernenti il salario e la durata del lavoro (art. 3 cpv. 1 CCL per il settore del prestito di personale).
2 ORE DI LAVORO al giorno alla settim. al mese all'anno 8.0 ore 40.0 ore 173 ore 2'076 ore DENOMINZIONE - FUNZIONI >Le Direzioni degli Istituti si impegnano con le proprie commissioni interne a sviluppare criteri di riconoscimento delle prestazioni del personale. > L'indennità per economia domestica di cui all'art. 11 CCL è fissata a Fr mensili. Per quanto attiene al diritto dell'indennità fa stato la Lstip > I dipendenti neo-assunti dei Servizi generali del Servizio tecnico e dell Amministrazione possono essere classificati per tre anni al massimo nella classe inferiore prevista per la funzione. In seguito proseguono la carriera nella classe successiva prevista per la funzione Seite 2/8
3 PAGA SUPPLEMENTARE Vacanze < 20 d'età 25 giorni 10.64% > anno di età 20 giorni 8.33% > 40. anno di età 25 giorni 10.64% > 50. anno di età 30 giorni 13.04% Indennità giorno festivo Quota 13 salario mensile 12 giorni 5.00% 8.33% Ore di lavoro annuali SALARI MINIMI Larghezza di bandi stipendio Minimo / Massimo < 20 anni Minimo > < Minimo > 40 anni. Minimo > 50 anni Minimo Classe 16 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mensuale (CHF) Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 15 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mensuale (CHF) Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 14 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mensuale (CHF) Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 13 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mensuale (CHF) Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 12 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mensuale (CHF) Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 11 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mensuale (CHF) Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale
4 Classe 10 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mensuale (CHF) Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 9 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mensuale (CHF) Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 8 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mensuale (CHF) Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 7 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mensuale (CHF) Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 6 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mensuale (CHF) Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 5 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mensuale (CHF) Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 4 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mensuale (CHF) Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 3 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mensuale (CHF) Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale
5 Classe 2 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mensuale (CHF) Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 1 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mensuale (CHF) Totale parziale ' Parte 13. ma Totale parziale Lavoro festivo, notturno e picchetto: > Al dipendente che presta servizio sabato, domenica e festivi riconosciuti a livello cantonale, è riconosciuta un indennità di Fr all ora > Al dipendente che presta lavoro notturno (ritenute tali le ore che coincidono con il turno notturno) è corrisposta un'indennità oraria di Fr. 3.. Nella fascia oraria prevista dalla legge federale sul lavoro è riconosciuta inoltre una compensazione del 10% in tempo libero. Straordinari: Le ore straordinarie compiute su ordine della Direzione oltre la durata del turno di lavoro prefissato, sono compensate nel modo seguente: a) il 25% in più per le ore effettuate durante la giornata dalle alle b) il 50% in più se effettuate in un giorno festivo o durante la notte dalle ore alle ore c) il 75% in più se effettuate durante il riposo programmato se non preavvisate con almeno 24 ore di anticipo (in casi eccezionali ed escluse le vacanze).
6 Contributo alle spese d'esecuzione Lavoratori Datori di lavoro 07.% 0.3% E l'unicamente valido per il settore del prestito di personale (secondo l'art. 3 cpv. 2 CCL per il settore del prestito di personale) Seite 6/8
7 Assicurazione indennnità giornaliera di malattia Prestazione: con max. 2 giorni di attesa, almeno 80% del salario medio, premesso che l'incapacité lavorativa raggiunga almeno il 25%, per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi. La quota del primo versala dal lavoratore: Il premio è ripartito da 50%, ritenuto un premio massimo a carico del dipendente del 2,5%. E l'unicamente valido per il settore del prestito di personale (secondo l'art. 3 cpv. 2 CCL per il settore del prestito di personale) Seite 7/8
8 Protocollo delle modifiche Dopo aggiornamento (supplementi, Spese d'esecuzione, Indennità malattia) Aggiornamento Proroga del decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorièta generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale a partire dal , pubblicazione FUSC no. 73 del Proroga del decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorièta generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale a partire dal , pubblicazione FUSC no. 235 del Domanda intesa a prorogare i decreti del Consiglio federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale, pubblicazione FUSC no. 177 del Proroga del decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale, pubblicazione FUSC no. 248 del Domanda intesa a prorogare i decreti del Consiglio federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale, pubblicazione FUSC no. 185 del Dopo attualizzazione Seite 8/8
CCL Instituti Ospedalieri Privati del Cantone Ticino
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