PROVINCIA DI GORIZIA

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1 PROVINCIA DI GORIZIA AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL MICROCREDITO PER LA PROVINCIA DI GORIZIA Art. 1 Finalità del progetto di microcredito 1. La Provincia di Gorizia intende creare un sistema di accesso al microcredito che favorisca l autoimpiego mediante la concessione di incentivi per la creazione e lo sviluppo dell imprenditorialità a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile. 2. Il presente avviso prevede l erogazione, in conto capitale e sotto forma di mutuo agevolato, di incentivi in regime de minimis. 3. Al fine di favorire la concretizzazione delle idee imprenditoriali giovanili sono incentivati l avvio di nuove realtà produttive e lo sviluppo delle attività già avviate nel territorio provinciale nei 12 mesi precedenti la pubblicazione del presente avviso all Albo pretorio della Provincia di Gorizia e sul sito internet Art. 2 Requisiti per la concessione degli incentivi 1. Possono presentare la domanda giovani intenzionati ad avviare nuove imprese o che abbiano già avviato una nuova impresa nei 12 mesi antecedenti la pubblicazione del presente avviso. 2. Le imprese devono avere sede legale ed operativa nel territorio della provincia di Gorizia ed essere così costituite: 1

2 a) imprese individuali il cui titolare non abbia ancora compiuto 35 anni al momento dell iscrizione dell impresa al Registro delle imprese della provincia di Gorizia (ovvero all Albo delle imprese artigiane se trattasi di imprese artigiane); b) società di persone in cui la partecipazione prevalente sia detenuta da soggetti di età inferiore ai 35 anni al momento dell iscrizione dell impresa al Registro delle imprese della provincia di Gorizia (ovvero all Albo delle imprese artigiane se trattasi di imprese artigiane). 3. Ai fini del presente avviso pubblico, per partecipazione prevalente si intende una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale. Qualora l impresa sia costituita in forma societaria da due soggetti, dei quali solo uno sia in possesso del requisito di cui al co. 2 lett. b), gli incentivi possono essere concessi anche se la partecipazione detenuta da quest ultimo sia almeno pari al 50% del capitale sociale. 4. Per beneficiare degli incentivi previsti dal presente avviso pubblico, le predette imprese non devono rilevare o comunque proseguire attività di impresa già esercitate da soci, società aventi i medesimi soci, coniugi, parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado. Art. 3 Valutazione delle domande 1. Le domande, presentate entro il termine perentorio previsto dal presente avviso, verranno ordinate secondo l ordine cronologico di presentazione o di arrivo delle istanze. A parità di condizioni verrà data precedenza alla domanda presentata dal candidato più giovane. 2. Sarà considerato titolo di preferenza l iscrizione dei soggetti di cui all art. 2. co. 2 lett. a) e b) ad uno dei centri per l impiego della Provincia di Gorizia (Gorizia, Monfalcone) in qualità di disoccupati, al momento della presentazione della domanda. Relativamente alle domande presentate da parte di imprese già costituite nei 12 mesi precedenti la pubblicazione del bando, costituirà inoltre titolo di preferenza l eventualità che i soggetti predetti non fossero impegnati in alcuna attività lavorativa al momento dell iscrizione dell impresa al Registro delle imprese della provincia di Gorizia (ovvero all Albo delle imprese artigiane se trattasi di imprese artigiane). 3. Si intende per disoccupato, ai sensi dell art 1 del d.lgs. n. 297/2002, la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti. 4. L istruttoria delle domande sarà avviata sotto il profilo dell ammissibilità formale, finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti di accesso all avviso pubblico e dei titoli di preferenza nonchè della completezza della domanda e dei suoi allegati. L istruttoria comprenderà anche la verifica, da parte dell istituto di credito erogante, della non sussistenza di motivi ostativi alla concessione del finanziamento (assenza protesti e di anomalie nelle banche dati quali ad esempio: arretrati sui prestiti, sconfini per affidamenti, ecc.) in capo all impresa beneficiaria ed ai singoli soci. 5. Si precisa che per ogni nuova attività avviata o da avviare è possibile presentare una sola domanda di accesso al microcredito. Saranno ritenute inammissibili le domande presentate da soggetti beneficiari di altri analoghi progetti di microcredito posti in essere dalla Provincia di Gorizia nell ambito dell iniziativa Giovani alla Frontiera. Art. 4 Approvazione della graduatoria 2

3 1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l ufficio competente provvederà ad approvare una graduatoria che terrà conto dei criteri stabiliti all articolo precedente. 2. La graduatoria verrà pubblicata all Albo pretorio della Provincia di Gorizia e sul sito internet 3. Agli interessati verrà comunicata, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la posizione in graduatoria o l eventuale esclusione dalla stessa. Art. 5 Spese ammissibili 1. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al presente avviso, sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese di investimento, al netto dell iva, per l acquisto, anche con contratto di leasing, dei seguenti beni nuovi di fabbrica: - macchinari e attrezzature; - mobili ed elementi di arredo strettamente funzionali all attività della impresa; - macchine per ufficio e programmi informatici; - automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i «pick-up» con non più di tre posti; - mezzi per il trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l attività principale svolta dall impresa. 2. Le spese di cui al co. 1 devono essere sostenute dai soggetti richiedenti successivamente alla presentazione della domanda ed entro il giorno La documentazione giustificativa sarà ritenuta ammissibile unicamente qualora risulti intestata all impresa. 3. Sono altresì ammissibili ai benefici le spese per la costituzione delle imprese, relative a consulenze legali, notarili, tecnico amministrative e fiscali, sostenute nei 6 mesi antecedenti l iscrizione dell impresa nell albo di competenza. 4. Qualora l acquisto dei beni di cui al co. 1, avvenga con contratto di leasing, le relative spese sono ammissibili a contributo qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) il contratto deve prevedere espressamente l opzione di riscatto a favore dell utilizzatore; b) il riscatto deve essere stato effettivamente esercitato dall utilizzatore entro dodici mesi decorrenti dall iscrizione dell impresa. Art. 6 Spese non ammissibili 1. Le spese di cui all articolo 5 non sono ammissibili a finanziamento nei seguenti casi: a) acquisto di beni o fornitura di servizi qualora il fornitore sia: - coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell impresa richiedente; - un socio dell impresa richiedente; - una società costituita, in tutto o in parte, dai medesimi soci della società richiedente; - una società costituita, in tutto o in parte, da soci che siano, a loro volta, coniuge, parente entro il terzo grado, affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell impresa richiedente; b) acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi; 3

4 c) spese finalizzate allo svolgimento di attività rientranti in quelle escluse dal regime de minimis ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, di cui all allegato A; d) spese relative a campagne informative, divulgative e pubblicitarie. 2. Le spese di cui all art. 5 non saranno ritenute ammissibili qualora dalla fattura presentata non sia possibile distinguere il costo effettivamente sostenuto per l acquisto del bene da eventuali spese accessorie (trasporto, posa in opera, ecc.). Art. 7 Risorse finanziarie e ammontare degli incentivi 1. Le risorse finanziarie messe a disposizione ai fini del presente avviso pubblico ammontano complessivamente ad , I progetti considerati ammissibili vengono finanziati, fino all esaurimento delle risorse disponibili, secondo l ordine di graduatoria. 3. L agevolazione prevista dal presente avviso pubblico consiste nell attribuzione di incentivi nella misura massima pari a complessivi ,00 per la creazione della nuova iniziativa imprenditoriale o lo sviluppo dell impresa già avviata, così come di seguito specificato: a) contributo in conto capitale pari ad ,00; b) mutuo chirografario, stipulato con l istituto bancario convenzionato di cui all art. 10, pari ad ,00 senza interessi, da estinguersi con le modalità di cui all art. 13 co Gli incentivi sono concessi dalla Provincia di Gorizia sulla base delle istruttorie effettuate dalla stessa, tenendo conto del parere espresso dall istituto bancario convenzionato di cui all art. 10, a seguito della presentazione della documentazione giustificativa di spesa. 5. Nel caso in cui la nuova impresa o l impresa già avviata siano costituite da due o più soggetti aventi i requisiti di cui all art. 2 co. 2 lett. a) e b) e all art. 3 co 2 del presente avviso, la somma massima concedibile sarà pari a complessivi ,00, così come di seguito specificato: a) contributo in conto capitale pari ad ,00; b) mutuo chirografario, stipulato con l istituto bancario convenzionato di cui all art. 10, pari ad ,00 senza interessi, da estinguersi con le modalità di cui all art. 13 co Qualora il totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario risulti inferiore all incentivo massimo concedibile, lo stesso verrà concesso rideterminando la somma totale rispettando la seguente proporzione: a) 1/3 contributo in conto capitale; b) 2/3 mutuo chirografario senza interessi. Art. 8 Regime di aiuto 1. Gli incentivi previsti dal presente avviso pubblico hanno natura di aiuti de minimis ai sensi, rispettivamente, dei seguenti Regolamenti: a) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza 4

5 minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006; b) Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea serie L n. 196/6 del 25 luglio 2007; c) Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea serie L n. 337/35 del 20 dicembre Ai sensi del comma 1, sono escluse dai benefici le imprese che operano nei settori di cui all allegato A del presente avviso. Art. 9 Cumulabilità dei benefici 1. Nel rispetto dei limiti previsti dall articolo 2, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, dall articolo 3, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 e dall articolo 3, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, gli incentivi di cui al presente avviso sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze. Art. 10 Istituto di credito convenzionato 1. Considerata l intrinseca natura di finanziamento rivestita dal progetto Microcredito, ai fini dell accensione ed erogazione dei mutui chirografari a favore dei soggetti beneficiari, si fa ricorso ad un istituto di credito, convenzionato con l Ente provinciale, abilitato ad esercitare le operazioni e i servizi bancari e finanziari necessari. Art. 11 Rendicontazione 1. Entro e non oltre il termine perentorio del 31/12/2009, pena l esclusione dalla graduatoria, i soggetti giudicati idonei dovranno risultare iscritti al Registro delle imprese della provincia di Gorizia (ovvero all Albo delle imprese artigiane se trattasi di imprese artigiane) e presentare un prospetto dettagliato con allegata la documentazione giustificativa di spesa quietanzata in originale ed una copia. 2. Saranno ritenute ammissibili le spese quietanzate in uno dei seguenti modi: - dichiarazione liberatoria sottoscritta in originale, su carta intestata, dalla ditta o persona fisica fornitrice dei beni o dei servizi, attestante l'avvenuto pagamento a fronte della fattura o della ricevuta emessa; - bonifico bancario comprovante l'effettivo addebito della spesa sul conto corrente bancario, nonché estratto conto periodico da cui si evinca l'addebito dell'importo in questione, il beneficiario del bonifico, la data e la valuta dell'operazione; - sottoscrizione in forma leggibile della fattura da parte del creditore (persona fisica per l impresa individuale, legale rappresentante per le società) con 5

6 apposizione del timbro della ditta/società, della dicitura "PAGATO" e della data dell'effettivo pagamento. 3. Nel caso di acquisto di software, ai fini della rendicontazione della spesa, i soggetti beneficiari hanno l onere di presentare copia della licenza d uso o dichiarazione del fornitore da cui risulti la proprietà o altro titolo di disponibilità del software stesso. 4. Dovrà essere inoltre allegata una dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni dal titolare o dal legale rappresentante dell impresa, attestante che i beni strumentali acquistati, oggetto del contributo, sono nuovi di fabbrica. 5. Una volta verificato l adempimento degli oneri di cui ai commi precedenti, l Ufficio competente richiede al soggetto giudicato idoneo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all applicazione, nell esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis applicabile nel caso di specie. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti de minimis dall articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, dall articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 e dall articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 impedisce la concessione degli incentivi. 6. La dichiarazione sul regime de minimis dovrà pervenire all ente provinciale entro e non oltre il termine perentorio del 28/02/2010, pena l esclusione dalla graduatoria. Art. 12 Concessione ed erogazione degli incentivi 1. Il contributo verrà concesso nei limiti delle risorse disponibili, seguendo l ordine della graduatoria di cui all art. 4, successivamente alla ricezione della dichiarazione sul regime de minimis. 2. La Provincia di Gorizia comunicherà all impresa risultata idonea la concessione del contributo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento recapitata all indirizzo indicato nella domanda. 3. Ai fini dell erogazione dell incentivo, l interessato ha l onere di presentare apposita fideiussione bancaria o assicurativa per la somma concessa sotto forma di mutuo, facendola pervenire all Ente provinciale entro e non oltre il giorno 01/04/2010 pena la revoca della concessione. 4. Gli incentivi concessi sotto forma di finanziamento saranno erogati in un unica soluzione, per il tramite dell istituto di credito convenzionato, previa stipula di apposito contratto di mutuo, da sottoscrivere dal rappresentante legale dell impresa beneficiaria, entro e non oltre il termine perentorio del 03/05/2010, pena la revoca totale degli incentivi. 5. Successivamente alla stipula del contratto di mutuo, la Provincia di Gorizia provvederà direttamente all erogazione del contributo in conto capitale, operando sulla somma da erogare una trattenuta alla fonte ai sensi della vigente normativa in materia fiscale. 6

7 Art. 13 Obblighi dei beneficiari 1. I beneficiari dovranno restituire la quota concessa sotto forma di mutuo, a partire dal secondo anno dall erogazione e per i successivi tre, mediante versamento annuale all istituto di credito erogante della somma pari ad 1/4 di quanto ricevuto. 2. Gli incentivi previsti dal presente avviso pubblico non devono subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito all impresa beneficiaria, risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà dell infrastruttura o dalla cessazione dell attività produttiva, per un periodo di cinque anni. 3. I beneficiari devono presentare annualmente una dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, attestante la stabilità delle operazioni e il rispetto degli obblighi loro imposti. 4. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al precedente comma, la Provincia di Gorizia provvederà all'effettuazione di controlli. 5. Fatto salvo ogni altro onere previsto dalle norme contenute nel presente avviso pubblico, i soggetti beneficiari del finanziamento devono inoltre: - fornire i chiarimenti o i documenti richiesti per l istruttoria della pratica entro il termine perentorio fissato dalla Provincia di Gorizia; - utilizzare l incentivo esclusivamente ai fini dell iniziativa oggetto della domanda di finanziamento; - rispettare l obbligo di non superare il limite di contributi de minimis assegnabili ad una stessa impresa, indicato nel regolamento comunitario in materia applicabile nel caso di specie; - rispettare i termini per la rendicontazione finanziaria dell intervento e per le restituzioni delle quote di finanziamento; - comunicare a mezzo di lettera raccomandata l eventuale decisione di estinguere anticipatamente il mutuo; - comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dell indirizzo della sede legale dell impresa. 6. La Provincia di Gorizia si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, per accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate sia all atto della domanda, sia nella fase di attuazione dell iniziativa. Art. 14 Esclusione dalla graduatoria o revoca degli incentivi 1. Costituiscono causa di esclusione della graduatoria o di revoca degli incentivi eventualmente concessi: a) l incompleta compilazione della domanda e dei suoi allegati; b) la mancata osservanza dei termini previsti dal presente avviso pubblico; c) la cessazione dell attività di impresa entro cinque anni dall erogazione degli incentivi ovvero il venir meno, nel medesimo periodo, del vincolo di destinazione dei beni o della titolarità della partecipazione prevalente nell impresa in capo a soggetti che alla data di iscrizione dell impresa al Registro delle imprese della provincia di Gorizia (ovvero all Albo delle imprese artigiane se trattasi di imprese artigiane) non avessero ancora compiuto 35 anni; d) l insussistenza di una delle condizioni dichiarate nella domanda che hanno determinato la concessione degli incentivi; 7

8 e) la falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al richiedente e non sanabile; f) il grave o reiterato mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda; g) la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui all art. 13 del presente avviso pubblico. Art. 15 Modalità di presentazione delle domande 1. La domanda di concessione degli incentivi dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno , esclusivamente mediante la compilazione dell apposito modello, reperibile presso l Ufficio Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Gorizia o sul sito della Provincia di Gorizia all indirizzo che dovrà essere rigorosamente compilato in tutte le sue parti ed i suoi allegati. 2. La domanda, debitamente sottoscritta e corredata da bollo, dovrà essere presentata a mano all Ufficio Protocollo o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Provincia di Gorizia Ufficio Politiche Attive del Lavoro Corso Italia n. 55, 34170, Gorizia 3. La domanda dovrà recare la firma autografa del richiedente/titolare/legale rappresentante e ad essa dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi dell art. 38 co. 3 del D.P.R. 445/ La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa. Sulla busta, accanto all indirizzo, dovrà essere indicata la seguente dicitura: MICROCREDITO PER LA PROVINCIA DI GORIZIA 5. Le domande devono pervenire all'ufficio competente entro il termine stabilito al co. 1 del presente articolo. In conformità a quanto disposto dalla Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7, art. 6, le domande si intendono prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata entro il termine stabilito. In questo caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purchè la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. 6. L amministrazione provinciale non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Art. 16 Norme procedurali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 2. Trattandosi di un progetto rientrante nell accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili e attività sportive, stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per esigenze tecnico contabili di rendicontazione, tutti i termini previsti dal presente avviso devono essere intesi di natura tassativa, anche ove non specificato, e comportano, in caso di loro 8

9 inosservanza, l esclusione dalla graduatoria, la perdita del diritto a beneficiare degli incentivi ovvero la revoca degli stessi ove già concessi. Art. 17 Tutela della privacy 1. I dati personali forniti alla Provincia di Gorizia e all Istituto di Credito erogante saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente avviso pubblico e per scopi istituzionali. 2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente avviso pubblico e per tutte le conseguenti attività. 3. I dati personali saranno trattati dalla Provincia di Gorizia e dall Istituto di Credito coinvolto nel procedimento per il perseguimento delle sopraindicate finalità, in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. 4. Qualora la Provincia di Gorizia e l istituto di credito convenzionato debbano avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime. Informazioni Per informazioni rivolgersi a: Provincia di Gorizia, Ufficio Politiche Attive del Lavoro Corso Italia n. 55, Gorizia Responsabile: dott.ssa Elena Ciancia, Tel oppure consultare il sito web della Provincia di Gorizia al seguente indirizzo Internet: 9

10 Allegato A - Settori esclusi Regolamento (CE) di riferimento Codice attività Descrizione n. 1998/ Estrazione di carbone (esclusa torba) (tutta la divisione) Estrazione di minerali metalliferi ferrosi (tutto il gruppo) Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi (tutta la classe) Estrazione di torba (tutta la classe) 09.9 Attività di supporto per l estrazione da cave e miniere di altri minerali (tutto il gruppo) Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici (tutta la classe) Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo) 49.4 Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (tutto il gruppo) per il solo acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada 10

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