CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE MERCI TRASPORTATE

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1 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE MERCI TRASPORTATE La presente polizza è stipulata tra Provincia di Brescia Via Musei, Brescia (BS) e la Spettabile. (di seguito denominata Società) Decorrenza : ore 00 del 01/05/2013 Prima rata : ore 00 del 01/05/2013 ore 00 del 01/01/2014 Scadenza ore 00 del Scadenza rate annuali: ore 00 del 01/01 1

2 MERCI TRASPORTATE DI PROPRIETA DEL CONTRAENTE Partita a): Materiale segnaletico ed attrezzature per la realizzazione ed il rifacimento della segnaletica, sia orizzontale che verticale, compresi motocarri Partita b): Documenti originali destinati all archivio storico della Provincia di Brescia VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DELLE MERCI Partita a): autocarri e motocarri utilizzati dal Servizio Segnaletica della Provincia di Brescia, sia di proprietà del Contraente che di terzi Partita b): autocarri sia di proprietà del Contraente che di terzi SOMMA ASSICURATA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Partita a): ,00 per ogni veicolo Partita b): ,00 per ogni veicolo CALCOLO DEL PREMIO Numero veicoli utilizzati con riferimento ad entrambe le partite: 7 Premio annuo per veicolo:. Premio complessivo:.. 2

3 Le norme dattiloscritte riportate qui di seguito derogano o prevalgono in caso di discordanza sulle Condizioni Generali e/o Particolari e/o Aggiuntive-Addizionali della Polizza Italiana Merci Trasportate Edizione.. allegata alla presente e facente parte integrante del contratto. Art. 1 La garanzia della presente polizza viene prestata durante il trasporto, sulla tipologia di veicoli indicati, di merci di proprietà della Provincia di Brescia individuate alle partite a) e b). Si precisa che i motocarri utilizzati per il trasporto delle merci di cui alla partita a) possono essere caricati sugli autocarri e trasportati dagli stessi; in tal caso i suddetti motocarri sono considerati merce trasportata. Art. 2 Valore assicurato Le garanzie tutte della presente polizza sono prestate nella forma "a primo rischio assoluto" fino a concorrenza, per ogni singolo trasporto, di ,00 per la partita a) e di ,00 per la partita b). Art. 3 Pagamento dei danni La Società corrisponderà l importo indennizzabile a termini di polizza con deduzione dei seguenti importi: - per la partita a) 100,00 quale franchigia fissa per sinistro a carico dell Assicurato. Tale franchigia viene elevata ad 500,00 per singolo veicolo trasportato nel caso di autocarri caricati su autocarri idonei al trasporto; - per la partita b) 250,00 quale franchigia fissa per sinistro a carico dell Assicurato. Le franchigie di cui sopra saranno applicate una sola volta sull eventuale pluralità di reclami per danni e/o perdite causati da un medesimo sinistro. Art. 4 - Durata e proroga del contratto Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta, rinnovabile alla scadenza, per pari periodo, con espressa dichiarazione del contraente e previo accordo tra le parti, fermo comunque il rispetto delle disposizioni legislative in essere alla scadenza di polizza in materia di rinnovo dei contratti. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 180 giorni prima della suddetta scadenza. La Provincia di Brescia si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi di quanto previsto dall art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto ad esso, tenuto conto dell obbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite. E inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale di polizza per ogni giorno di copertura, si impegna sin d ora a prorogare in tal caso l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo. Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia CLAUSOLA NON MODIFICABILE L'assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata. Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che: l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; 3

4 il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art c.c. nei confronti della Società stessa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile. Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga. Art. 5a Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010 a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. c) L Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. d) Secondo quanto previsto dall art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all art c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto. Art. 6 Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine d'ogni periodo annuo d'assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo ed in particolare il numero effettivo dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci di cui alle partite a) e b). Il Contraente è esonerato dall'obbligo della comunicazione delle inclusioni/esclusioni di veicoli intervenute nel corso dell'anno e pertanto le stesse si intendono automaticamente comprese e/o escluse. Di tali variazioni si terrà conto in sede di regolazione conteggiando il 50% dei premi derivanti dalla differenza fra premi anticipati e premi consuntivi. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate e/o rimborsate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e ritenuta corretta. 4

5 In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l intero premio dovuto (deposito + conguaglio) Art. 7 - Recesso a seguito di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell idennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. Art. 8 - Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio La Società, alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato); c) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); d) sinistri senza seguito. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, data della evenutale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico e/o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso, entro 15 giorni dalla relativa richiesta. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art. 9 - Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Art. 10 Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. Art Coassicurazione e delega (opzionale) L assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Spettabile all uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall una all altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Unica eccezione a quanto indicato sopra, è costituita dall incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite della Società di brokeraggio direttamente nei confronti di ogni compagnia assicuratrice. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell art C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d impresa concomitante o successivo all aggiudicazione della gara. 5

6 Art Clausola Broker Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi della Legge n.792 e del D. Lgs. 209/2005. La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell Assicurato dalla Marsh S.p.A. Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite la Società di brokeraggio sopra designata, e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l Assicurato/Contraente. Art. 12a) Clausola Broker in presenza di Lloyd s Correspondent ( clausola alternativa ) Con la sottoscrizione della presente polizza l Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio Marsh S.p.A. (di seguito denominata Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza: Pertanto: a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd s si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato; b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd s si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso. I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società..(di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd s) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza. Pertanto: a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd s si considererà come effettuata ai Sottoscrittori b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd s si considererà come effettuata dai Sottoscrittori 6

7 CONDIZIONI PARTICOLARI Acqua piovana La garanzia prestata a termini di polizza viene estesa ai danni e alle perdite materiali e diretti che possono colpire le cose assicurate durante il trasporto a causa di acqua piovana. L estensione suddetta è operante solamente se le merci vengono trasportate con veicoli chiusi o, se aperti, purché muniti di spiovente e protetti con copertoni impermeabili in buono stato di conservazione ed assicurati regolarmente alle sponde degli autocarri stessi. Danni da urto contro marciapiedi e guard-rails La garanzia prestata a termini di polizza viene estesa ai danni e alle perdite materiali e diretti che possono colpire le cose assicurate durante il trasporto a causa di urto del veicolo contro cordonature di marciapiedi e guard-rails, purché tale evento lasci tracce evidenti e constatabili sul veicolo. Rischi di carico e scarico La garanzia prestata a termini di polizza viene estesa ai danni materiali e diretti che possono colpire le cose assicurate durante le operazioni di carico e scarico del veicolo indicato in polizza. Si precisa che per carico si intendono le operazioni di sollevamento delle cose da terra, o da altro veicolo, in prossimità del veicolo per deporle sullo stesso e per scarico le operazioni inverse. La presente estensione è prestata per una somma di ,00 a primo rischio assoluto per ciascun evento. Danni da rottura, caduta colli, brusche frenate o sterzate, sbandamento, ribaltamento del solo carico La garanzia prestata a termini di polizza viene estesa ai danni e alle perdite materiali e diretti subiti dalle merci assicurate in conseguenza di rottura, caduta colli, brusche frenate o sterzate, sbandamento, ribaltamento del solo carico anche qualora tali avvenimenti non siano indipendenti da uno dei rischi coperti in base all art. Rischi Assicurati ed anche qualora gli stessi siano dipendenti in tutto o in parte da cattivo stivaggio. La presente estensione è prestata per una somma di ,00 a primo rischio assoluto per ciascun evento. 7

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