PwC Tax & Legal Services (TLS) TLS Newsletter N 6 Anno 7 18 giugno 2013

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1 PwC Tax & Legal Services (TLS) TLS Newsletter N 6 Anno 7 18 giugno 2013

2 Mensile di aggiornamento in materia legale e fiscale Pubblicato e distribuito gratuitamente Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 760 in data 11 dicembre 2006 Legal & Tax monthly newsletter Published and distributed free of charge Registration before the Court of Milan n. 760 dated December 11, 2006 Copyright TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti La presente newsletter non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo. Gli articoli contenuti nella presente newsletter non possono essere riprodotti senza la preventiva espressa autorizzazione di TLS. La citazione o l estrapolazione di parti del testo degli articoli è consentita a condizione che siano indicati gli autori e i riferimenti di pubblicazione sulla TLS Newsletter. Copyright TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti This newsletter is not intended as a professional advice and its content is for information purposes only. The articles contained in this newsletter cannot be reproduced without prior written approval of TLS. Mentions or quotations on parts of the text of the articles are allowed, provided that authors and publication references on TLS Newsletter are indicated. TLS Newsletter n 6 Anno

3 Indice - Index Pag 1. Primi chiarimenti in merito ad alcune delle ultime novità IVA introdotte dalla c.d. Legge di Stabilità (Circolare 12/E/2013) in vigore dal 1 gennaio 2013 Clarifications on the changes introduced by Law no. 228/2012 ( Legge di Stabilità ) effective from 1 January 2013 Tax Authorities Circular Letter no. 12/E/2013 (Alessia Angela Zanatto - Andrea Werner Beilin) 5 2. Novità in ambito Asset Management sui gestori di fondi di investimento alternativi di cui alla Direttiva AIFM What s new in Asset Management Industry on Alternative investment funds managers pursuant to AIFM Directive (Mario Zanin - Francesco Della Scala) Il contrasto tra convenzioni e norme interne in tema di deducibilità di costi black list: una questione di timing? The conflict between tax treaties and domestic rules on the deductibility of black list costs: is it a matter of timing? (Ugo Cannavale - Liana Locorotondo) Gli effetti della cancellazione di una società dal registro delle imprese The effects of the cancellation of a company from the Business Register (Michele Giuliani Federica Morichini) Imprese alla cassa per l acconto IMU Companies: IMU advance payment is around the corner (Lavinia Barberini - Roberta Palazzetti) La Riforma Fornero: il Vademecum del Ministero del Lavoro The Fornero Reform: the Labour Minister s Vademecum (Gianluigi Baroni - Francesco Ferraro -Jessica Meloni) La Suprema corte si esprime sul valore normale delle royalties infragruppo The Supreme Court Decision on the arm s length value of intercompany royalties (Ugo Cannavale Liana Locorotondo) La PEX in caso di gestione di compendi immobiliari trova chiarimenti dall Agenzia delle Entrate PEX regime in case of management of real estate assets receives the Tax Authority s clarifications (Daniele Di Michele Mario Joseph Feminò Vittoria Zaganelli) Stop ai maxibonus dei dirigenti bancari Stop to the banking executives s maxibonus (Gianluigi Baroni Davide Neirotti) L Antitrust costa meno alle imprese The Antitrust Authority costs less to the companies (Barbara Ferri Valeria Melissari) 36 3 TLS Newsletter n 6 Anno 2013

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5 Primi chiarimenti in merito ad alcune delle ultime novità IVA introdotte dalla c.d. Legge di Stabilità (Circolare 12/E/2013) in vigore dal 1 gennaio 2013 (Alessia Angela Zanatto Andrea Werner Beilin) L Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 ( Circolare ), ha fornito, tra l altro, primi chiarimenti in merito ad alcune delle ultime novità IVA introdotte dalla Legge di Stabilità (L. n. 228/2012) in vigore dal 1 Gennaio I principali chiarimenti vertono sui seguenti temi: - obbligo di emissione della fattura; - tasso di cambio; - contenuto della fattura; - modalità di applicazione dell inversione contabile; - termini e modalità di emissione della fattura relativa agli acquisti e alle cessioni intracomunitarie; - gestioni patrimoniali individuali. Clarifications on the changes introduced by Law no. 228/2012 ( Legge di Stabilità ) effective from 1 January 2013 Tax Authorities Circular Letter no. 12/E/2013 (Alessia Angela Zanatto - Andrea Werner Beilin) The Italian Tax Authorities with the Circular Letter no. 12/E dated 3 May 2013 (hereinafter Circular letter ) clarified some points related to the last VAT news introduced by the Law no. 228/2012 (so called Legge di Stabilità ) effective from 1 January In particular, relevant clarifications were issued with reference to: - issuance of the invoice; - exchange rate; - invoice content; - practical issue related to the reverse charge mechanism; - deadline to issue intra-eu invoices; - management of individual portfolio. 1. Obbligo di emissione della fattura La Circolare 12/E ha confermato che, per i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, l obbligo di fatturazione è esteso alle operazioni non soggette ad IVA in quanto carenti del requisito della territorialità, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, d.p.r. n. 633/1972. Infatti, l articolo 21, comma 6-bis, d.p.r n. 633/72, impone, per i soggetti stabiliti in Italia, l obbligo di fatturazione per le seguenti cessioni/prestazioni: le cessioni di beni e prestazioni di servizi (ad eccezione delle operazioni esenti, ai sensi dell articolo 10, primo comma, nn. da 1 a 4, d.p.r. n. 633/1972) effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore d imposta in un altro Stato membro dell Unione Europea (tale fattura dovrà riportare, tra l altro, la dicitura inversione contabile, con l eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale); le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate fuori dalla Unione Europea nei confronti di soggetti passivi/ privati (tale tale fattura dovrà riportare, tra l altro, la dicitura operazione non soggetta", con l eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale). La circolare n. 12/E del 2013 ha chiarito, altresì, che ai sensi del novellato articolo 6, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, nel caso di mancata emissione e registrazione della fattura per le operazioni sopra-menzionate è solo applicabile la sanzione amministrativa compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica una sanzione amministrativa da 258 a Obligation to issue an invoice The Circular letter has confirmed that, for Italian VAT established taxable persons, the obligation to issue the invoice is extended also to the supply of goods and services that are outside of the scope of Italian VAT, according to articles from 7 to 7 septies, Presidential Decree no. 633/1972 ( Italian VAT Law ). In the detail, on the basis of the amended article 21 (new paragraph 6-bis), Presidential Decree no. 633/72, Italian established taxable persons should issue an invoice in the following cases: supply of goods or provision of services (this would not apply with reference to the VAT exempt transactions mentioned at art. 10, from (1) to (4), Presidential Decree no. 633/72) and where the customer is liable to pay VAT in another EU member State (such invoice has to quote the wording "inversione contabile" - i.e. reverse charge - with the eventual reference of the national or communitarian provision); supply of goods or services carried out outside the European Union (such invoice has to quote the wording operazione non soggetta" - i.e. transaction not subject to VAT - with the eventual reference of the national or communitarian provision). The Circular Letter clarified also that, according to the new article 6 (2) Legislative Decree no. 471/1997, where an invoice is not issued for the above transactions, it is applicable a penalty ranging from 5% to 10% of the consideration not issued or not registered or in lump-sum fixed amount (from to 2,065.83) in case the violation is not relevant for corporate tax purposes. 5 TLS Newsletter n 6 Anno 2013

6 2. Volume di affari Le operazione territorialmente non rilevanti per le quali vi è l obbligo di emettere fattura ai sensi del sopra menzionato art. 21 (6-bis), concorreranno a formare il volume di affari. A tal proposito, è stata, inoltre, cancellata l'esclusione dal volume d'affari (articolo 20 del, d.p.r. n. 633/1972) delle prestazioni di servici generici non soggette all'imposta ai sensi dell'art. 7-ter, rese a soggetti stabiliti in altro Stato membro della Comunità Europea. E opportuno precisare che l'aumento delle operazioni che concorreranno a formare il volume di affari non ha effetti negativi nei confronti degli esportatori abituali, per i quali è stata prevista una apposita esclusione delle suddette operazioni all articolo 1 del d.l. n. 746/ Base imponibile - Tasso di Cambio La Circolare 12/E ha confermato che gli importi relativi alle spese ed oneri sostenuti in valuta estera devono essere computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell operazione, determinato ai sensi dell articolo 6, d.p.r. n. 633/1972. Tuttavia, in assenza di tale indicazione in fattura, il tasso di cambio deve essere individuato con riferimento al giorno di emissione della fattura (i.e. data della fattura). A tal fine, il tasso di cambio di riferimento è quello pubblicato dalla Banca centrale europea. La Circolare precisa che il giorno di effettuazione dell operazione dovrebbe essere una informazione che andrebbe indicata in fattura. Si ritiene che tale indicazione non sia obbligatoria. 4. Contenuto della fattura In merito al contenuto delle fatture, le novità principali riguardano i dati identificativi del cessionario/committente e la valuta in cui devono essere indicati gli importi. Con riferimento ai dati del cessionario/ committente da indicare in fattura, la nuova normativa di cui all articolo 21, d.p.r. n. 633/1972 impone l obbligo di indicare in fattura il numero di partita IVA del cessionario o committente, ovvero del codice fiscale nel caso di un soggetto che non agisce nell'esercizio d'impresa o professione (l indicazione della partita IVA, prima del 1 Gennaio 2013, era necessaria solamente qualora il cessionario/ committente del bene/ servizio fosse debitore dell imposta in luogo del cedente/ prestatore nel caso di servizi cd. B2B prestati ad un soggetto passivo stabilito in altro Stato membro della Comunità Europea). In merito alla valuta, la circolare 12/E ha chiarito definitivamente che imposta ed imponibile devono essere espressi in euro. Per quanto riguarda la numerazione unica e sequenziale della fatture introdotta dalla Legge di Stabilità, la Risoluzione 1/E/2013 aveva già chiarito che è possibile utilizzare alternativamente: - una numerazione sequenziale citando l anno di riferimento (e.g. 1/2013, 2/2012, 3/2013 1/2014, 2/2014, 3/2014); 2. Turnover calculation The transactions out of the scope of Italian VAT for which there is an obligation to issue an invoice are included in the turnover. In this respect, article 20, Italian VAT Law, has been amended including also the supply of generic services rendered to EU taxable persons, that are out of scope of Italian VAT, pursuant to article 7-ter Presidential Decree no. 633/72. It is worth pointing out that the increasing of the transactions that have to be included in the turnover, do not have any impact on the usual exporter plafond calculation for which a specific exclusion is in place pursuant to article 1 Legislative Decree n. 746/ Taxable basis Exchange rate The Circular Letter has confirmed that the fee and expenses in foreign currency must be converted in euro according to the day of the moment of the supply pursuant to article 6, Italian VAT Law. However, where the moment of supply is not quoted on the invoice, the exchange rate is the date of issuance of the invoice. For this purposes, reference has to be made to the exchange rate published by the European Central Bank. The Circular letter also specifies that the day of the moment of the supply should always be quoted on the invoice. We believe that such indication is not mandatory. 4. Invoice Content With reference to the invoice content, the main news are related to the customer data and to the currency to be adopted. With reference to the customer data, the new art. 21, Italian VAT Law states that the VAT identification number of the customer or tax code - so called 'codice fiscale' - in case of customer not acting as a taxable person, would be a mandatory element to be quoted on the invoice (before 1 January 2013, such indication was mandatory only where the customer was liable to pay the VAT or in case of intra-community supplies or in case of services carried out to EU established taxable person according to the new general rule B2B). With reference to the currency, the Circular letter has definitively clarified that the taxable basis and the VAT has to be expressed in euro. For what concern the unique sequential numbering of the invoice, adopting a wide interpretation of the new Law, the Italian Tax Authorities, with Ruling 1/E dated 10 January 2013, had already clarified that the taxpayer can adopt any numbering that allows to uniquely identify the invoice. In the detail, it is possible, for example, to use: - a sequential numbering per year, quoting the year of reference on the invoice (e.g. 1/2013, 2/2013, 3/ /2014, 2/2014,3/2014); TLS Newsletter n 6 Anno

7 - una numerazione sequenziale con azzeramento al termine di ciascun anno solare (e.g. 1, 2, 3 1, 2, 3) - una numerazione progressiva continua, senza azzeramento al termine di ciascun anno solare. Da ultimo, la Circolare riprende il contenuto dell art. 21, comma 6, per quel che concerne: - la necessità di indicare diciture specifiche nei casi particolari regimi applicabili (e.g. operazione non imponibile nel caso di operazioni di cui gli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, d.p.r. 633/1972; regime del margine agenzie di viaggio per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo); - l indicazione facoltativa (e non più obbligatoria) dei riferimenti normativi. 5. Fattura semplificata La Circolare ha confermato che la fattura, di cui l articolo 21, d.p.r. n. 633/1972, può essere emessa in forma semplificata per operazioni di ammontare complessivo non superiore ai 100 (mentre le note di variazione dell imponibile o dell imposta di cui all articolo 26 del suddetto decreto possono essere emesse in forma semplificata a prescindere dal loro ammontare). Nella fattura semplificata si può indicare, in luogo dei dati identificativi del cessionario/committente, soltanto il codice fiscale o la partita IVA dello stesso, ovvero il numero di identificazione IVA attribuito da altro Stato membro UE nel caso il cliente sia ivi stabilito. Inoltre, su tale fattura non si dovrà riportare obbligatoriamente la base imponibile (sarà sufficiente indicare il corrispettivo totale e l imposta in euro). Ai fini della registrazione della fattura semplificata, secondo la Circolare, è sufficiente indicare il solo numero di partita IVA o codice fiscale (nel caso in cui il cliente sia identificato solo con tali informazioni). Da ultimo la Circolare ricorda le operazioni per le quali non è possibile emettere fattura in forma semplificata (i.e. cessioni intracomunitaria di beni; prestazioni di servizi generici 7-ter verso soggetti passivi UE). 6. Modalità di applicazione dell inversione contabile La Legge di Stabilità ha modificato l articolo 17, comma 2, d.p.r n. 633/1972. In particolare, la norma vigente prevede che nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n Rispetto alla norma previgente, è stato introdotto l obbligo di assolvimento dell imposta tramite la procedura di integrazione anche per le cessioni di beni locali (i.e. eseguite nel territorio dello Stato) e per le prestazioni di servizi non generiche (e.g. servizi sui beni immobili di cui all articolo 7-quater, d.p.r. n. 633/1972) effettuate da un soggetto passivo comunitario nei confronti di un soggetto stabilito nel territorio dello Stato (la previgente disciplina prevedeva l obbligo di integrazione solo per i servizi generici). - a sequential numbering, within each calendar year without quoting the year of reference (e.g. 1, 2, 3..., 1, 2, 3) - a sequential numbering forever without resetting numbering at the end of each calendar year. Finally, the Circular letter specified that according to article 21 (6): - specific wordings have to be quoted on the invoice where certain VAT regime are used (e.g. transactions related to articles 8, 8-bis, 9 e 38-quater, d.p.r. 633/1972; regime del margine agenzie di viaggio for transactions subject to the margin scheme for travel agent); - the optional indication (not mandatory anymore) of the Italian or communitarian provision in case of an exemption or where specific regime are applied. 5. Simplified invoice Moreover, the Circular letter confirmed that according to the new article 21-bis, Italian VAT Law, it should be possible to issue a simplified invoice for transactions under 100 euro (while it is possible to issue simplified credit notes of any amount). The simplified invoice has to report the VAT identification number of the customer (instead of the complete data identifying the customer) or the fiscal code in case of private customers or the VAT number attributed by the EU member State of establishment. Furthermore, the taxable basis will not be a mandatory element to quoted on the simplified invoices (it would be sufficient to report the total amount and the VAT in euro currency). With reference to the registration of such invoices, it is sufficient to report only the VAT number or the fiscal code in the VAT register. Finally, the Circular letter confirmed the transactions for which it is not possible to issue the simplified invoice (e.g. Intra-EU supplies of goods and services). 6. Practical issue related to the reverse charge mechanism The Law no. 228/2012 (so called Legge di Stabilità ) amended article 17 (2), Italian VAT Law. In particular, the new provision states in the case of supply goods or services rendered by a taxable person established in another European Union member State, the customer fulfils invoicing registration obligations according to the articles 46 and 47 of the Decree Law dated 30 August 1993, no 331. Therefore also with reference to the domestic supply of goods (i.e. carried out in Italy) and the supply of non-generic services (i.e. services related to immovable properties) carried out by EU taxable person towards an Italian established taxable persons, it is extended the same rules for billing (i.e. integration of the invoice) and registration provided for intra EU purchases of goods (the Law in place before 1 January 2013 provided for this obligation only with reference to generic services art. 7-ter, Italian VAT Law). 7 TLS Newsletter n 6 Anno 2013

8 Si osserva, infine, che, nel caso di cessioni di beni locali e servizi (generici e non-generici) prestati da un soggetto stabilito fuori dalla Comunità Europea nei confronti di un soggetto stabilito in Italia, quest ultimo continua ad assolvere l imposta in Italia tramite l emissione e registrazione dell autofattura. 7. Termini e modalità di emissione della fattura relativa agli acquisti e alle cessioni intracomunitarie Dal 1 Gennaio 2013, il momento di effettuazione degli acquisti intracomunitari coincide con l'inizio del trasporto o della spedizione dallo Stato membro di partenza. La Circolare 12/E ribadisce, quindi, che il momento di effettuazione degli acquisti intracomunitari risulta allineato con quello delle cessioni intracomunitarie, in coerenza con la ratio delle Direttiva 2006/112/CE atta ad evitare un disallineamento temporale delle operazioni intracomunitarie tra Stato membro di partenza e Stato membro di arrivo dei beni. Inoltre, dal 1 Gennaio 2013, l eventuale pagamento, totale o parziale, del corrispettivo non anticipa più il momento di effettuazione degli acquisti e cessioni intracomunitari di beni, mentre rileva la fatturazione anticipata rispetto al trasferimento dei beni. Per quanto riguarda, invece, i termini di fatturazione/ registrazione, il legislatore ha concesso termini più lunghi rispetto a quelli previsti dalla previgente disciplina. In particolare: per le cessioni intracomunitarie, la fattura deve essere emessa e registrata entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione della cessione (con l'indicazione del titolo di non imponibilità ed eventualmente della norma comunitaria o nazionale); per gli acquisti intracomunitari, l integrazione della fattura ricevuta dal fornitore UE, nonché la sua registrazione, devono essere effettuati entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura (la stessa fattura deve concorrere alla liquidazione riferita al periodo di ricevimento della stessa). La Circolare non commenta il punto, tuttavia per la registrazione distinta dell'operazione nel registro degli acquisti, c'è un termine più lungo, i.e. entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto. Occorre precisare che, in caso di mancata ricezione della fattura relative all acquisto intracomunitario dal fornitore entro il secondo mese successivo al momento di effettuazione, l'operatore nazionale deve emettere fattura entro il 15 del terzo mese successivo. 8. Gestioni patrimoniali individuali Con particolare riferimento alle gestioni patrimoniali individuali, l'agenzia delle Entrate ha commentato la modifica, introdotta dalla Legge di Stabilità 2013, al trattamento IVA delle stesse a partire dalle prestazioni effettuate dal primo gennaio Finally, it is worth pointing out that with reference to the local supply of goods or provision of services (generic and non-generic) made by a non-eu taxable person towards an Italian established customer, the latter still accomplish its VAT obligation with the issuance of the self invoice. 7. Deadline to issue intra-eu supply and acquisition invoices From 1 January 2013, the tax point for intra-eu acquisition is the beginning of the transport. The Circular letter confirmed that the tax point for intra-eu acquisition is aligned with the tax point of supply for intra- EU supplies. This is consistent with the ratio of the Directive 2006/112/EC having the scope to avoid any misalignment between the member State of departure and the member State of dispatch of the goods. Moreover, from 1 January 2013, any prepayment, total or partial, of the consideration does not have any effect on the tax point. Only where an invoice is issued before the tax point, the transaction is considered carried out when the invoice is issued for the billed amount. For what concern the issuance/registration of the invoice, the new Law provides for longer terms than the previous one. In particular: for Intra-EU supplies, the invoices should be issued and registered by the 15th of the month following the tax point, (with the indication of the exemption with right to deduction and the eventual reference to the national or communitarian provision); with reference to intra-eu acquisitions, the invoices must be recorded (separately) in the sales VAT register within the 15th of the month following the receipt of the invoice and with reference to the previous month. The Circular letter does not comment this, however it is then extended the period within which the invoice issued by the supplier (duly integrated by the customer) shall be entered separately in the purchase VAT register for the purposes of the input tax deduction (i.e. within the periodic VAT settlement or the annual return in which the right to deduct is exercised). It is worth pointing out that, the period allowed to the customer in order to account for VAT on the intra-eu acquisition where the EU supplier does not issue an invoice has been extended: in fact, where the customer hasn t received the invoice within the second month following the tax point, the customer shall issue an invoice within the 15th of the third next month (previously within the second month). 8. Management of individual portfolio With particular reference to management of individual portfolio, the Italian Tax Authorities commented the change, introduced by the so called Legge di Stabilità 2013, to the VAT treatment of such services starting from the transactions carried out from January 1, TLS Newsletter n 6 Anno

9 In particolare, l'agenzia: ha confermato l'imponibilità ai fini IVA del servizio di gestione individuale di portafoglio, ai sensi dell'art. 10, c. 1, n. 4, d.p.r. n. 633/1972, nonché delle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a tale servizio (art. 10, c. 1, n. 9, d.p.r. n. 633/1972); ha confermato che la modifica normativa si è resa necessaria a seguito della sentenza causa C-44/11 (Deutsche Bank), in base alla quale "l'attività di gestione di portafoglio individuale è imponibile ad IVA" in quanto prestazione complessa che si compone di: - servizi di negoziazione, di per sè esenti ai fini IVA; - servizi di analisi e custodia del patrimonio non riconducibili alla negoziazione, imponibili IVA. Per quel che concerne l'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione, secondo l'agenzia delle Entrate: in linea generale, valgono i criteri generali previsti dall'art. 6, d.p.r. n. 633/1972 per le prestazioni di servizi e, quindi, sono da considerarsi esenti IVA i servizi fatturati o "percepiti" entro il 31/12/2012; con particolare riferimento ai soggetti che avessero optato per il 36bis, d.p.r. n. 633/1972, la fattura emessa (pur non sussistendo un obbligo) prima del 31/12/2012 per documentare i corrispettivi non ancora percepiti: - è valida per cristallizzare l'esenzione IVA per le prestazioni rese prima della modifica normativa; - non ha la suddetta efficacia nel caso la fattura sia stata emessa prima del 31/12/2012 per documentare prestazioni relative a periodi successivi e, quindi, ancora da rendere. L'Agenzia sembra ritenere che l'abusività si possa riscontrare, nel caso di specie, in caso di fatturazione di servizi ancora da rendere. A nostro parere, in realtà, l'abusività di una operazione andrebbe valutata caso per caso: ad esempio, non sembra soggetta a scrutinio di abusività una fatturazione anticipata anche di servizi ancora da svolgere che si basa su previsioni contrattuali previgenti. In particular, the Italian Tax Authorities: confirmed such services are taxable, pursuant to art. 10, c. 1, n. 4, Presidential Decree no. 633/1972, as well as intermediary services related to such service (art. 10, c. 1, no. 9 presidential decree No. 633/1972); confirmed that the change in the law was necessary as a result of the ECJ decision C-44/11 (Deutsche Bank), according to which "the activities of management of investment portfolio is taxable for VAT purposes" since it is a complex service that consists of: - trading services, per se exempt for VAT purposes; - analysis and safekeeping of assets not attributable to intermediary services, taxable for VAT purposes. In relation to the identification of the time of supply of the transaction, according to the Italian Tax Authorities: in general, the criteria set out in art. 6, Presidential Decree no. 633/1972, are in force for the supplies of services and, therefore, the services invoiced or "perceived" within 31/12/2012 are considered VAT exempt; with specific reference to taxable persons who opted for the 36bis of Presidential Decree no. 633/1972, the invoice issued (notwithstanding any obligation to issue it) before 31/12/2012 to document the payments not yet received: - is valid for fixing the VAT exemption for services rendered before the change in the legislation; - does not have the above mentioned effect in case the invoice was issued before 31/12/2012 to document supplies related to future periods and, therefore, which have yet to be rendered. The Italian Tax Authorities seems to believe that the abuse of law, under the case at issue, in the case of invoicing for services to be rendered yet. In our opinion, instead, the abuse of law of a transaction should be evaluated on a case by case basis: for example, it is not subject to the rules of the abuse of law an advanced billing for services to be done based on contractual provisions previously in force. 9 TLS Newsletter n 6 Anno 2013

10 Novità in ambito Asset Management sui gestori di fondi di investimento alternativi di cui alla Direttiva AIFM (Mario Zanin Francesco Della Scala) In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea del 22 marzo 2013, l 11 aprile scorso è entrato in vigore il Regolamento UE n. 231/2013 della Commissione Europea del 19 dicembre 2012 ( Regolamento Delegato ) che integra la Direttiva 2011/61/UE ( Direttiva AIFM ), la quale per la prima volta ha dettato regole uniformi sugli Alternative investment fund managers ( AIFM, ovvero i gestori dei cd. fondi di investimento alternativi ), colmando finalmente la profonda lacuna normativa a livello comunitario. Si ricorda che all interno di tale categoria di fondi rientrano quelli esclusi dall ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/EC ( Direttiva UCITS ), e, in particolar modo, in considerazione della relativa importanza e diffusione, quelli immobiliari e di private equity. Come previsto dalla Direttiva, la Commissione Europea ha, quindi, adottato il Regolamento Delegato prevedendo specifiche regole in materia di: calcolo delle soglie; leva finanziaria; condizioni operative degli AIFM (compresa la gestione del rischio e della liquidità, la valutazione e la delega, le prescrizioni che precisano funzioni e obblighi dei depositari dei fondi di investimento alternativi); infine, obblighi di trasparenza e le prescrizioni specifiche relative ai paesi terzi. Inoltre, lo scorso 15 maggio la Commissione Europea ha adottato i seguenti due ulteriori Regolamenti di esecuzione della Direttiva AIFM, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea in data 16 maggio 2013: i) n. 447/2013, relativo alla procedura applicabile agli AIFM che, pur non raggiungendo le soglie minime previste dalla Direttiva AIFM per il relativo ambito di applicazione, scelgano comunque di sottoporsi alle norme della stessa. Trattasi di una procedura parzialmente semplificata rispetto a quella ordinaria; e ii) n. 448/2013, che prevede la procedura per la determinazione dello Stato membro di riferimento dell AIFM non comunitario che intenda gestire fondi di investimento alternativi comunitari e/o commercializzare in ambito comunitario i fondi di investimento alternativi di cui è gestore. What s new in Asset Management Industry on Alternative investment funds managers pursuant to AIFM Directive (Mario Zanin - Francesco Della Scala) After its publication in the Official Journal of the European Union of March 22, 2013, the EU Regulation no. 231 of December 19, 2012 of the European Commission ( Delegated Regulation ) entered into force on April 11, The Delegated Regulation integrates Directive 2011/61/EC ( AIFM Directive ), which for the first time provided for uniform rules on Alternative investment fund managers ( AIFM ), finally filling the deep gap in the European Community law regarding this issue. It should be noted that this category of funds includes those excluded from the scope of Directive 2009/65/EC ( UCITS Directive ), and, particularly, in view of the related importance and dissemination, real estate and private equity funds. As required by the Directive, the European Commission has therefore adopted the Delegated Regulation providing specific rules on: calculation of the thresholds; leverage; operating conditions for AIFMs (including risk and liquidity management, evaluation and delegation, provisions detailing the functions and duties of the depositaries of alternative investment funds); finally, rules on transparency obligations and specific requirements relating to third countries. In addition, on May 15, the European Commission adopted two further regulations which implemented AIFM Directive, both published in the Official Journal of the European Union of May 16, 2013: i) no. 447/2013, concerning the applicable procedure on AIFMs which, although not meeting the minimum thresholds required by AIFM Directive for its scope, however, choose to be subject to the rules thereof. This is a partially simplified procedure compared with the ordinary one; and ii) no. 448/2013, which lays down the procedure for determining the Member State of reference of a non-eu AIFM intending to manage EU AIFs and/or market within the EU the alternative investment funds of which it is manager. TLS Newsletter n 6 Anno

11 Sia il Regolamento Delegato ed i due Regolamenti di esecuzione troveranno applicazione a partire dal prossimo 22 luglio I punti di maggiore rilievo del Regolamento Delegato consistono nella previsione di: i) per quanto concerne l ambito di applicazione soggettiva della Direttiva AIFM, soglie di attività gestite entro le quali gli AIFM sono esentati dalla integrale applicazione della stessa Direttiva AIFM. Vengono, altresì, previsti i procedimenti da seguire per i casi di superamento occasionale delle soglie ivi specificate; ii) specifiche regole e tecniche per il calcolo della leva finanziaria, espressione del rapporto tra esposizione e valore patrimoniale netto del fondo di investimento alternativo; iii) specifiche regole in tema di presidi di cui gli AIFM devono munirsi per far fronte ai rischi di responsabilità civile professionale. Viene specificato che tali rischi ricomprendono, inter alia, quelli di: perdita di documenti attestanti la titolarità delle attività del fondo di investimento alternativo; dichiarazioni false o fuorvianti fatte al fondo di investimento alternativo o ai suoi investitori; errori od omissioni. Inoltre, vengono precisati i requisiti qualitativi per fronteggiare i rischi operativi, tra cui rientrano quelli professionali. In aggiunta a tali presidi, gli AIFM sono tenuti a dotarsi di fondi propri aggiuntivi ovvero di apposita polizza assicurativa; iv) regole e condizioni operative che dovranno essere rispettate dagli AIFM relativamente a: - livello di diligenza, onestà e correttezza da rispettarsi nei confronti della clientela, presidi in tema di equità di trattamento degli investitori, adeguatezza e professionalità del personale, agli incentivi e, infine, procedimenti relativi alle sottoscrizioni, rimborsi, ordini di negoziazione ed altro; - tipologie di conflitti di interesse che possono insorgere nella gestione di un fondo di investimento alternativo, comprese le necessità di istituzione dell apposita policy di gestione e di attuazione di procedure e misure volte alla relativa prevenzione; - obbligo di istituzione di apposita funzione di risk management e di sistemi e procedure per la gestione della liquidità, nonché obbligo di effettuazione di periodici stress test; - esposizione a cartolarizzazione; - processi decisionali, sistema e funzioni di controllo interno e procedure contabili; - qualora l AIFM decida di delegare una o più delle proprie funzioni, la struttura della delega stessa nonché gli obblighi ed ai doveri nei confronti delle Autorità di vigilanza nazionali; - specifiche politiche e procedure di valutazione relativamente alle attività del fondo di investimento alternativo; Both the Delegated Regulation and the two implementing Regulations shall apply from next July 22 The most important aspects of the Delegated Regulation concern: i) with reference to the entities falling within the scope of the AIFM Directive, thresholds concerning the assets managed by the AIFM which are exempt from the full application of the same AIFM Directive. Furthermore, specific procedures for occasional exceedance of thresholds are set forth for said entities; ii) specific rules and techniques for the calculation of leverage, meaning the relationship between exposure and net asset value of the alternative investment fund; iii) specific rules regarding the professional liability risks to be protected and which the AIFMs shall foresee in order to prevent them. It is specified that these risks include, inter alia,: loss of documents evidencing the ownership of the assets of the alternative investment fund; misrepresentations or misleading statements made to the alternative investment fund or its investors; errors or omissions. In addition, qualitative requirements are specified to address operational risks, including professional ones. In addition to these safeguards, the AIFM are required to hold their own additional funds or a specific professional indemnity insurance. iv) rules and operating conditions the AIFM shall comply with, relating to: - the level of diligence, honesty, fairness toward clients, the measures for a fair and equal treatment of the investors, the adequacy and professionalism of the employees, inducements, and, finally, the procedures for subscriptions, redemptions, trading orders, etc.; - types of conflict of interest which may arise while managing an alternative investment fund, including the necessity to establish a specific management policy and to implement procedures and measures for the prevention of said conflicts of interest; - the need to establish a specific risk management function and liquidity management systems and procedures, as well as the obligation to perform stress tests on a periodical basis; - the exposure to securitization; - decisional processes, internal control functions and systems and accounting procedures; - if the AIFM decides to delegate one or more of its functions, the delegation structure as well as the obligations and duties towards the Home Country Supervisory Authorities; - specific policies and procedures for the valutation of the assets of the AIFM; 11 TLS Newsletter n 6 Anno 2013

12 v) specifiche regole riguardanti la figura del soggetto depositario. Più in particolare, vengono dettagliatamente stabiliti il contenuto contrattuale minimo dell accordo tra l AIFM ed il depositario in questione; nonché, gli obblighi a carico di quest ultimo nello svolgimento della propria attività; vi) specifici obblighi di trasparenza, quali quello di redazione della relazione annuale, di informativa periodica agli investitori e di segnalazione alle Autorità di vigilanza nazionali; vii) meccanismi di cooperazione con le Autorità di vigilanza di Paesi extracomunitari riguardo alla vigilanza ed al controllo sull osservanza della normativa. Da ultimo, si segnala che in data 24 maggio 2013 l Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati ( ESMA ) ha emanato le Guidelines on key concept of the AIFMD, ossia delle linee guida sulla Direttiva AIFM. In particolare, si rileva che scopo di tale documento è quello di garantire un approccio armonizzato circa la nozione e la qualificazione di fondo di investimento alternativo prevista dall art. 4, comma 1, lett. a), Direttiva AIFM, fornendo delucidazioni circa il concetto di raccolta di capitale ed il numero di investitori e la politica di investimento previsti per tale tipologia di fondo. IL CASO La controversia sottoposta all esame della Commissione Tributaria Provinciale di Milano riguardava una società spedizioniera che, per svolgere la sua attività di trasporto delle merci commissionatagli dai clienti, si serviva sia di mezzi propri sia di altri vettori. Nei casi in cui il cliente commissionava alla società in questione un servizio di trasporto da un Paese black list ad un altro Paese, lo spev) specific rules regarding the depositary. More specifically, the Delegated Regulation details the minimum contractual content of the agreement between the AIFM and the depositary, along with the obligations of the latter in the execution of its activity; vi) specific transparency obligations, such as the draft of annual reports, periodic disclosure to investors and reporting towards the Home Country Supervisory Authorities; vii) cooperation between the EU Countries Authorities and the Supervisory Authorities of non-ue Countries for supervision and control over the compliance of the AIFMs with the applicable rules. Finally, it should be noted that on May 24, 2013 the European Securities and Markets Authority ( ESMA ) has issued the Guidelines on key concept of the AIFMD. In particular, it should be highlighted that the document aims at ensuring an harmonized approach about the definition and the qualification of alternative investment fund set forth by article 4, paragraph 1, letter a), AIFM Directive, providing clarifications on the notions of raising capital and number of investors as well as the investment policy of the alternative investment funds. Il contrasto tra convenzioni e norme interne in tema di deducibilità di costi black list: una questione di timing? (Ugo Cannavale - Liana Locorotondo) La Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza 294/5/12 ha esaminato una questione di estremo interesse afferente il rapporto che intercorre tra l applicazione della normativa interna che limita la deducibilità dei costi sostenuti con fornitori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, di cui all art. 110, commi 10 e ss. del TUIR, e le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall Italia. The conflict between tax treaties and domestic rules on the deductibility of black list costs: is it a matter of timing? (Ugo Cannavale - Liana Locorotondo) In the decision no. 294/5/12 the Provincial Tax Court of Milan analyzed the interesting relationship between the domestic rule which limits the deductibility of costs related to transactions with residents in low tax jurisdiction contained in the Article 110, paragraph 10 et seq. of the Italian Tax Code and the provisions included in tax treaties signed by Italy. THE CASE The litigation under the Provincial Tax Court of Milan judge involved a shipping company which carried out goods from one country to another one using both their own means of transportation and third parties carriers. When a customer charged the shipping company with carrying out goods from a blacklisted country to another one, the Italian company directly designated a third party resident TLS Newsletter n 6 Anno

13 dizioniere affidava l incarico direttamente ad un soggetto residente nel paese a fiscalità privilegiata da cui partivano i beni per essere trasportati nel Paese indicato dal cliente. L Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società spedizioniera la deducibilità dei costi sostenuti in relazione alle operazioni effettuate con gli operatori residenti in Paesi black list ritenendo che il contribuente non avesse fornito prove documentali sufficienti o idonee a dimostrare il concorrere, in alternativa, delle due esimenti richieste dall articolo 110 del TUIR per la deducibilità di tali costi (i.e. i) lo svolgimento di un attività commerciale effettiva nel territorio di insediamento o ii) l effettivo interesse economico del contribuente residente in Italia nelle operazioni poste in essere e la loro concreta esecuzione). Il contribuente sub iudice, oltre a fornire le prove documentali tese a dimostrare l esistenza delle condizioni esimenti per il riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti, aveva basato la sua difesa sull assunto che l art. 110 de quo non dovesse trovare applicazione nei casi in cui l impresa estera con cui si erano intrattenute relazioni commerciali risiedesse in uno stato con cui l Italia avesse stipulato una convenzione per evitare le doppie imposizioni e quest ultima contenesse una clausola di non discriminazione. Per contro, l Ufficio aveva obiettato che il contrasto tra l art. 110 e le norme contenute nelle convenzioni internazionali dovesse essere risolto secondo il criterio della successione temporale, sostenendo dunque che, poiché le convenzioni stipulate tra l Italia e i Paesi black list in cui risiedevano i soggetti con cui la società ricorrente aveva intrattenuto rapporti commerciali erano state firmate antecedentemente all introduzione del regime di indeducibilità di cui all art. 110, commi 10 e ss. del TUIR, la norma interna più recente dovesse prevalere su quella convenzionale. IL GIUDIZIO DI MERITO I giudici di merito hanno rigettato le pretese dell Amministrazione finanziaria reputando la documentazione fornita dalla società idonea a dimostrare la sussistenza delle esimenti previste dall art. 110 del TUIR. Oltre a sancire l effettività delle operazioni e la loro economicità, il Collegio giudicante ha altresì riconosciuto la prevalenza della norma convenzionale rispetto alla normativa nazionale. I giudici di prime cure, infatti, hanno ritenuto che il contrasto tra l art. 110 del TUIR e le norme contenute nelle convenzioni internazionali non debba essere risolto facendo riferimento alla norma emanata più di recente affermando che, le disposizioni contenute in una convenzione internazionale, in quanto destinate a disciplinare in via esclusiva i rapporti tra i soggetti appartenenti ad uno Stato estero ed i soggetti appartenenti allo Stato Italiano, ovvero i rapporti tra uno Stato estero e l Italia, assumano il carattere della specialità e quindi assumano rilievo rispetto alle normative nazionali quali, nel caso in esame, il TUIR. in the country having a privileged tax regime to provide this transportation service. The Italian Tax Authority challenged the deductibility of costs incurred in transactions with blacklisted entities arguing that the taxpayer did not adequately demonstrate neither the effectiveness of the business activities exercised by the blacklisted entity nor the fact that the transactions undertaken reflected a real economic interest and had actually been carried out, as stated in the Article 110 of the Italian Tax Code. The taxpayer used an additional argument for its defense against the Tax Authority challenges. In particular, the company deemed that if Italy had signed a tax treaty including a non discrimination clause with the foreign country where is resident the counterpart of the transaction undertaken, the domestic rules contained in the article 110 should not be applicable. On the contrary the Tax Authorities reckoned with the period of issuing in order to solve the conflict between domestic rules and treaty provisions. In particular, the Tax Office believed that the most recent domestic rule should prevail over treaty provisions, if the tax treaty signed by Italy with the blacklisted country (where is resident the counterpart of the transaction) was concluded before the introduction of the non-deductibility regime provided by the Article 110, Paragraph 10 et seq., of the Italian Tax Code. THE TAX COURT S JUDGEMENT The judges rejected the Tax Authority s challenges stating that the documentation provided by the company was able to prove the existence of the conditions required by the Article 110 of Italian Tax Code. In addition, the Tax Court recognized the prevalence of the Convention provisions on the domestic legislation. The Judges of first instance alleged that the conflict between the Article 110 of the Italian Tax Code and the provisions contained in the tax treaties concluded by Italy should not be solved just considering the most recent rule. Since the provisions contained in a Convention aimed at exclusively regulate the relationship between resident companies and foreign entities, the treaty provisions should prevail over the domestic rules contained in the Italian Tax Code. IL RAPPORTO TRA LA NORMATIVA INTERNA E QUELLA CONVENZIONALE Come anticipato in precedenza, l importante tematica cui fa riferimento la sentenza de qua è relativa al delicato coordinamento della normativa interna inerente l indeducibilità dei costi sostenuti nei confronti di soggetti residenti in Paesi THE RELATION BETWEEN DOMESTIC RULES AND TREA- TY PROVISIONS As mentioned above, the decision under discussion is related to a very debated theme: the difficult coordination between the domestic rules concerning the non-deductibility of blacklisted costs and the Convention provisions and, in particular, the 13 TLS Newsletter n 6 Anno 2013

14 black list con le disposizioni recate dalle convenzioni ed, in particolare, con il principio di non discriminazione sancito dall art. 24, paragrafo 4, del modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni. Tale principio prevede che i costi sostenuti da un impresa, derivanti da operazioni con soggetti non residenti, siano deducibili alle stesse condizioni con cui sarebbero deducibili laddove fossero sostenuti in operazioni con soggetti residenti. La ratio di tale principio si identifica con l intento di non discriminare il contribuente che intrattiene rapporti commerciali con soggetti domiciliati in altri Stati rispetto all impresa che conclude affari con operatori connazionali. Tuttavia la clausola di non discriminazione contenuta nelle convenzioni stipulate dall Italia spesso pone problemi di incompatibilità con la disciplina della indeducibilità dei costi generati da operazioni con soggetti domiciliati in Stati a fiscalità privilegiata. In caso di conflitto tra le due disposizioni, occorre pertanto stabilire quale delle norme debba prevalere, se, cioè debba applicarsi la disciplina del diritto interno oppure la norma di derivazione convenzionale. Va detto, tuttavia, che nelle convenzioni più recenti tale potenziale conflitto tra disposizioni interne e convenzionali viene risolto dall introduzione all interno del paragrafo che contiene la clausola di non discriminazione di una formula del seguente tenore: le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non pregiudicano l applicazione delle disposizioni interne per prevenire l evasione e l elusione fiscale. La presente disposizione comprende in ogni caso le limitazioni della deducibilità delle spese e degli altri elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese situate nell altro Stato contraente. Si tratta della cosiddetta clausola di salvaguardia presente, ad esempio, nelle convenzioni stipulate dall Italia con gli Emirati Arabi Uniti, il Libano e il Sultanato dell Oman. In questi casi, si ha ragione di pensare che la norma interna debba avere la meglio su quella internazionale. Quando però la convenzione non prevede tale clausola di salvaguardia, il conflitto tra disposizioni convenzionali e normativa interna dovrebbe trovare soluzione applicando i principi generali dell ordinamento tributario italiano. In primo luogo si fa presente che le norme convenzionali si connotano per il fatto di essere leggi speciali e, come tali, queste dovrebbero prevalere sulle leggi interne aventi valenza generale. In secondo luogo si rileva come nell ordinamento tributario italiano vi siano delle norme che, expressis verbis, contemplano la prevalenza del diritto convenzionale su quello nazionale, ora stabilendo apertamente che nell applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia, (cfr. l art. 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 rubricato accordi internazionali ) ora in modo indiretto quando viene stabilito che è possibile applicare le convenzioni internazionali quando siano più favorevoli al contribuente (cfr. l art. 169 del TUIR ai sensi del quale le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione ). non-discrimination clause contained in Article 24, paragraph 4, of the OECD Model Tax Convention (hereinafter OECD Model). The non discrimination clause considers that the costs paid by a company to a non-resident entity shall be deductible under the same conditions of the costs incurred with resident companies. This principle aims at avoiding a discriminating tax treatment of the cost incurred with resident and not resident entities. However, the non-discrimination clause contained in the Tax treaties signed by Italy is often not compatible with the regime of non-deductibility of costs arising from transactions undertaken with residents in countries having a privileged tax regime. In case of conflict between the two provisions it needs to define which rule should prevail, if the domestic law or the conventional one. However, it should be noted that in the most recent tax treaty the conflict between domestic rules and treaty provisions is solved by the introduction of the following statement in the paragraph which include the non-discrimination clause: The provisions mentioned in the previous paragraphs of this Article, will not limit the application of the domestic provisions for the prevention of fiscal evasion and tax avoidance. This provision shall in any case include the limitations of the deduction of expenses and other negative elements deriving from transactions between enterprises of a contracting state and enterprises situated in another contracting state. That is the so-called safeguard clause, contained, for instance, in the tax treaties concluded with United Arab Emirates, Lebanon, the Sultanate of Oman. In these cases, there is no doubt that the domestic rule should prevail over the international one. When the tax treaty has not a safeguard clause, the conflict between treaty provisions and domestic rules should be solved by applying the general principles of the Italian Tax Code. Firstly it should be noted that conventional rules are lex specialis and, for this reason, they should prevail over the domestic general rules. Secondly it should be considered that the Italian Tax Code includes some rules which expressly state the prevalence of the treaty provisions over the domestic one, directly or indirectly (please see article 75, Presidential Decree dated September 29, 1973, No. 600, called International Agreements or article 169 of Italian Tax Code where it is asserted that the provisions of Italian Tax Code shall apply, if more favorable to the taxpayer, also as an exception to the international treaties against double taxation ). TLS Newsletter n 6 Anno

15 Alla luce di quanto su esposto, in caso di conflitto tra norme speciali convenzionali e norme tributarie interne generali, le norme pattizie dovrebbero dunque prevalere sulle disposizioni interne e ciò a prescindere dal fatto che le norme nazionali generali siano entrate in vigore prima o dopo le norme convenzionali. Del resto, anche nella relazione governativa di commento al D.M. 24 aprile 1992, decreto che conteneva la lista dei cosiddetti paradisi fiscali (oggi contenuta nel D.M. 23 gennaio 2002), veniva precisato che il comma 7 bis dell art. 76 del TUIR introdotto ad opera della legge 30 dicembre 1991 n.413 che per la prima volta prevedeva l indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi inerenti ad operazioni con Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato e corrispondente all attuale art. 110 non sembra utilizzabile quando lo Stato o territorio avente regime fiscale privilegiato abbia stipulato con l Italia una convenzione per evitare la doppia imposizione, questa risulti applicabile e contenga una clausola di non discriminazione del tipo di quella prevista quale modello all articolo 24, quinto comma, dello schema OCSE ( ). La prevalenza della disposizione convenzionale sulla normativa interna limitativa della deducibilità dei costi black list è dunque una questione che era già stata sollevata nel lontano Di conseguenza, l amministrazione finanziaria e, più in generale, lo Stato italiano erano già da tempo ben cosci dei profili di contrasto tra il principio di non discriminazione e il regime di indeducibilità dei costi sostenuti con Paesi black list. As explained above, in case of conflict between special conventional rules and the general domestic regulation, the treaty provisions should prevail over the Italian rules without considering the time of issue. Furthermore, it should be noted that also the Government Report to Ministerial Decree, April 24, 1992, which approved the first black list, (today contained in the Ministerial Decree dated January 23, 2002), stated that the Article 76, paragraph 7, of Italian Tax Code introduced by the Law dated December 30, 1991, No. 413, which for the first time provided for the non-deductibility of expenses related to transactions with companies resident in a low tax jurisdiction, the Article does not seem to be applicable when the State or territory, with privileged tax regime, has entered into an agreement with Italy to avoid double taxation, and that agreement contains a non- discrimination clause as the one referred in Article 24, fifth paragraph, OECD Model ( ). The prevalence of the treaty provisions over the domestic rules related to the deductibility of blacklisted costs was considered an outstanding point since The Italian Tax Authority and, generally speaking, the Italian Government were already aware of the conflict existing between the non-discrimination clause and the Italian regime of non-deductibility of costs incurred with blacklisted countries. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE CONCLUSION Nonostante la sintetica motivazione di diritto inclusa nella Despite the concise statement that the treaty provisions sentenza in commento circa la prevalenza delle norme prevail over the domestic rules, the decision of the judges can convenzionali su quelle interne, la pronuncia dei giudici di be considered noteworthy since it examined a very debated prime cure ha però il merito di aver esaminato una questione question which have only few evidence in the jurisprudence molto dibattuta ma che ha ancora pochi riscontri and administrative practice. (please see the comment at the effettivi nella giurisprudenza (cfr. il commento alla sentenza decision no. 338/2010 in TLS Newsletter no. 4/2011). n. 338/2010 in TLS Newsletter n. 4/2011) e nella prassi amministrativa. In particolare, la sentenza in questione sembra avvalorare In particular, the decision in question validates the theory la tesi, da lungo tempo fatta propria dalla dottrina, secondo already recognized by the doctrine: if a Tax treaty exists, the cui, in presenza di un accordo bilaterale conforme al modello application of Article 110, paragraph 10 of the Italian Tax OCSE, l applicazione dell art. 110, comma 10 del TUIR è Code is limited to cases in which a safeguard clause is inser- confinata all ipotesi in cui gli Stati contraenti abbiano previsto ted in the treaty provisions for applying the anti-avoidance or delle deroghe espresse al principio di non discriminazio- anti-abuse domestic provisions. ne attraverso l introduzione di una clausola di salvaguardia volta ad evitare che si vengano a disapplicare le disposizioni interne antielusive o antievasive. Si fa notare, per inciso, che le convenzioni stipulate dall Italia However, it should be noted that the tax treaties concluded by con Paesi black list contenenti la clausola di salvaguardia Italy with blacklisted countries and containing the safeguard sono state firmate tutte successivamente all introduzione clause were all signed after the introduction of the Italian della normativa limitativa della deducibilità dei costi inerenti regulation relating to costs incurred with residents in low tax ad operazioni con Stati a regime fiscale privilegiato jurisdiction (by the Law dated December 30, 1991, no. 413), ad opera della legge 30 dicembre 1991 n. 413, nonostante despite the non-discrimination clause was already contained la clausola di non discriminazione fosse già presente nel in the OECD Model Convention dated modello di Convenzione OCSE del Pertanto, qualora vi fosse stata l esigenza di tutelare lo Stato italiano nei rapporti con alcuni paesi a fiscalità privilegiata, Therefore, a safeguard clause could be already inserted in the si sarebbe potuta inserire, già da allora, una clausola di afore mentioned Article 24 in order to prevent tax avoidan- salvaguardia all art TLS Newsletter n 6 Anno 2013

16 Va da sé che, oltre a quanto sopra considerato, per operare una legittima deduzione dei costi derivanti da operazioni intrattenute con soggetti residenti in Paesi black list, questi dovranno comunque essere considerati inerenti ed effettivamente sostenuti, al pari di quanto previsto nel TUIR per la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti residenti. In sintesi, sulla base di quanto su affermato, l art. 110 comma 10 (e le sue esimenti) potrebbe non essere applicabile nei confronti di Stati con cui vi è una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni con clausola di non discriminazione ed in assenza di clausola di salvaguardia. A questo punto non resta che monitorare gli eventuali sviluppi della causa de qua nei successivi gradi di giudizio per vedere se, nel momento in cui la questione in commento verrà esaminata dalle giurisdizioni superiori, sarà confermato l orientamento espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale. ce.in addition to the above, to legitimately deduct expenses arising from transactions with entities resident in blacklisted countries, they should be considered inherent and actually incurred, the same characteristics required by the Italian Tax Code for the deductibility of costs incurred with resident companies. In conclusion, the Article 110, paragraph 10 of the Italian Tax Code may not apply when Italy concluded tax treaty with blacklisted countries including a non-discrimination clause and in the absence of the safeguard sentence. At this point we have just to monitor the further developments of the litigation, to verify if the Provincial Tax Court s decision will be also confirmed by higher Courts. Gli effetti della cancellazione di una società dal registro delle imprese (Michele Giuliani Federica Morichini) Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n del 12 marzo 2013 (d ora innanzi la Sentenza ), sono state chiamate a pronunciarsi sul tema, largamente dibattuto, legato alla sorte dei rapporti sostanziali e processuali in capo ad una società, pendenti al momento della sua cancellazione dal registro delle imprese. The effects of the cancellation of a company from the Business Register (Michele Giuliani Federica Morichini) The United Sections of the High Court, by way of sentence no of March 12, 2013 (hereinafter referred to as the Sentence ), have been asked to give their opinion on the profusely debated subject matter, related to the substantial and procedural relationships of a company, pending when cancelled from the Business Register. L articolo 2495, Codice Civile, così come modificato a seguito della riforma del diritto societario (di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), stabilisce che approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Inoltre, sempre la stessa norma, al suo secondo comma, dispone che ferma restando l estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l ultima sede della società. Section no. 2495, Civil Code, as amended under the Corporate Law reform (as per Legislative Decree no. 6 of January 17, 2003), establishes that once the final liquidation balance sheet has been approved, liquidators shall ask for the cancellation of the company from the Business Register. Moreover, the same provision, second paragraph, establishes that provided that the company was extinguished after cancellation, unsatisfied company s creditors can assert their claims against shareholders, until the total amount, based on the final liquidation balance sheet, has been reached. Claims can also be made against liquidators, if the non-payment depended on them. The claim, if submitted within one year from the date of cancellation, can be notified at the company s last office address. TLS Newsletter n 6 Anno

17 Le Sezioni Unite, già in passato, con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010, avevano avuto modo di sancire la valenza innovativa del nuovo testo dell articolo 2495, Codice Civile, stabilendo che a far data dal 1 gennaio 2004, la cancellazione della società dal registro delle imprese ne produce l immediata estinzione, indipendentemente dall esistenza di rapporti giuridici non ancora definiti; in precedenza si riteneva che la cancellazione dal registro delle imprese non valesse a provocare l estinzione dell ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo non fossero stati definiti. Ciò posto, confermando da un lato i principi già enunciati, la Sentenza ha ritenuto necessario, dall altro lato, affrontare l ulteriore questione relativa a tutti quei rapporti che, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, non siano stati oggetto di definizione all atto del relativo percorso di liquidazione perché (i) trascurati (la Sentenza li definisce residui non liquidati ) o (ii) al tempo non conosciuti (la Sentenza li definisce sopravvenienze ). Ripercorrendo, di seguito, l iter logico-argomentativo seguito dalla Suprema Corte, sono stati affrontati, in primo luogo, i profili sostanziali inerenti ai rapporti passivi della società cancellata, ossia quelli implicanti l esistenza di obbligazioni gravanti sulla stessa. A questo proposito, i giudici delle Sezioni Unite, attraverso un interpretazione sistematica del disposto dell articolo 2495, Codice Civile, poc anzi richiamato, giungono a ritenere che la volontà del Legislatore sia quella di evitare che con l estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, si estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo. In altra parole se, come le stesse Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire, la cancellazione di una società dal registro delle imprese produce un effetto estintivo nei riguardi dello stesso soggetto giuridico, la stessa cosa non può dirsi con riferimento ai rapporti residui non liquidati ed alle sopravvenienze che non abbiano trovato definizione nel corso del processo di liquidazione. A parere della Suprema Corte, con riferimento a questi ultimi troverebbe, infatti, applicazione un meccanismo di tipo successorio non distante, nella pratica, da quello disciplinato in caso di morte di una persona fisica. D altro canto, sostengono le Sezioni Unite, non si vede perché l estinzione di un ente collettivo non possa dar vita ad un fenomeno di simil successione che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui ( ) erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali. In the past, the United Sections, with sentences no. 4060, 4061 and 4062 of February 22, 2010, had already had the opportunity to confirm the innovative value of the new text of Section 2495, Civil Code, establishing that, starting from 1st January 2004, the cancellation of a company from the Business Register determines its immediate extinction, irrespective of the existence of any still undefined legal relations; it was previously believed that the cancellation from the Business Register did not entail the extinction of the entity, if all its legal relations were not resolved. That being said, confirming the abovementioned principles, the Sentence deemed it necessary to deal with the other issue related to those relations which, after the cancellation of the company from the Business Register, have not been resolved under the relative liquidation process because (i) overlooked (the Sentence defines them as unliquidated residual debts ) or (ii) unknown at that time (the Sentence defines them as contingent assets ). The logical argument followed by the Supreme Court is outlined below and the first profiles to be dealt with were the substantive profiles related to the passive relations of the cancelled company, i.e. profiles implying the existence of liabilities for the company. To this end, the judges of the United Sections, through a systematic interpretation of the aforementioned Section 2495, Civil Code, believe that the Legislator s aim is to avoid a situation where the extinction of the company due to its voluntary cancellation from the Business Register, results in its unresolved debts also being settled. In other words, if, as the United Sections clarified, the cancellation of a company from the Business Register produces an extinctive effect for the legal subject itself, the same cannot be said for the residual unliquidated debts and contingent assets that have not been settled during the liquidation process. According to the Supreme Court, as regards the latter, a succession mechanism could be applied, which is not far, in practice, from the mechanism used with the death of a person. Indeed, as the United Sections sustain, there is no reason why the extinction of a collective entity cannot start a phenomenon similar to a succession which involves the partners and is regulated by the Law according to the relevant liability system ( ) which characterized previous company relations. In aggiunta, ciò sarebbe in linea con la ratio della norma Moreover, this would be in line with the ratio legis which aims che risiederebbe, per l appunto, nell intento di impedire to prevent the debtor company, by its own discretionary acts, che la società debitrice possa, con un proprio comportamento from depriving the creditor of his rights. discrezionale, spogliare il creditore dal suo diritto. Furthermore, the judges of the Supreme Court do not reco- Inoltre, i giudici della Suprema Corte non ravvisano la gnize the presence of undue prejudice towards the creditors presenza di alcun ingiustificato pregiudizio nei confronti rights, as the shareholders only respond within the limits of delle ragioni dei creditori, per il fatto che i soci rispondano 17 TLS Newsletter n 6 Anno 2013

18 solo nei limiti della responsabilità che essi avevano secondo il tipo di rapporto prescelto. Ad ulteriore conferma della correttezza della propria interpretazione, la magistratura di legittimità adduce anche che la possibilità concessa dal Legislatore di notificare la domanda presso l ultima sede legale della società sino ad un anno dalla sua cancellazione è palesemente ispirata al secondo comma dell articolo 303, Codice Procedura Civile, che consente entro l anno dalla morte della parte, di notificare l atto di riassunzione agli eredi nell ultimo domicilio del defunto. La Sentenza prosegue, poi, individuando la sorte dei residui non liquidati e delle sopravvenienze attive, ossia di quei rapporti in forza dei quali, prima della cancellazione, la società poteva vantare dei diritti, ove ne avesse conosciuto l esistenza. A questo proposito, a parere della Suprema Corte, è necessario distinguere le mere pretese ed i crediti controversi (ossia quelli non liquidi ed esigibili), da quei residui attivi non conosciuti al momento della liquidazione. Nel primo caso, nella Sentenza si arriva, piuttosto agevolmente, a ritenere che la stessa scelta della società di cancellarsi dal registro delle imprese, senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva ( ) contezza sia da intendere come una tacita manifestazione di volontà a rinunciare alla relativa pretesa. Nel secondo caso, invece, le Sezioni Unite hanno stabilito che debba trovare applicazione il medesimo principio in ambito successorio usato per i debiti non pagati. Infatti, la circostanza che al momento della cancellazione, sussistessero residui attivi, che se conosciuti sarebbero stati ripartiti tra i soci, fa si che estinta la società, si instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti e quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa ( ). Infine, per quanto concerne gli aspetti processuali inerenti l ambito della legittimazione attiva, la Sezioni Unite hanno statuito che una società cancellata dal registro delle imprese e, quindi, non più esistente, non possa validamente né intraprendere una causa né esservi convenuta ; con la conseguenza che la stessa legittimazione rientra nella sfera di competenza dei soci in quanto successori. A questo proposito, gli ermellini segnalano, per completezza, una sola eccezione, con riguardo alla disciplina del fallimento. La possibilità, infatti, che una società sia dichiarata fallita In fact, if a company declares bankruptcy within one year entro l anno dalla sua cancellazione dal registro delle from its cancellation from the Business Register, both the imprese, fa si che tanto il procedimento di fallimento, bankruptcy proceedings and any phases of an appeal continue quanto eventuali fasi di impugnazione continuino ad essere to be formally brought against the bankrupt company. formalmente intentate nei confronti della società fallita. However, according to the Court, this would be a ficto iuris, Secondo la Corte, si tratterebbe, però di una ficto iuris, la whose raison d être lies simply in the purposes of the insolvency cui ragion d essere risiede nei soli fini del procedimento proceedings and, consequently, the relative arguments concorsuale, con la conseguenza che le relative argomen- TLS Newsletter n 6 Anno the responsibility they had, according to the type of corporate relationship chosen. As further confirmation of the accuracy of their interpretation, the legitimacy court also adduces that the opportunity given by the Legislator to notify the claim at the last legal office of the company up to one year from its cancellation is clearly influenced by the second paragraph of Article 303, Code of Civil Procedure, which allows, within one year from the death of the party, to notify the resumption of proceedings to the heirs in the last residence of the deceased. The Sentence then goes on to determine the settlement of the unliquidated residual debts and contingent assets, that are those agreements which granted the company, before its cancellation, some rights, if the company was aware of their existence. To this end, according to the Supreme Court, it is necessary to distinguish mere claims and controversial credits (that is, non liquid and enforceable receivables), from the residual assets which are unknown at the moment of liquidation. In the first case, the Sentence can easily come to believe that the company s choice to remove itself from the Business Register, without considering the unsettled outstanding debts the liquidator was aware of ( ) should be interpreted as a tacit expression of the will to renounce the relative claim. In the second case, on the other hand, the United Sections established that the same principle for succession should be applied for unsettled debts. In fact, the circumstance that, should residual assets exist at the moment of the cancellation, they would have been shared among the shareholders, ensures that, once the company extincted, a co-ownership or undivided communion system ( ) establishes itself among the partners who own those rights and assets. Finally, as for the procedural aspects concerning the active legal capacity, the United Sections established that a company which was removed from the Business Register and, therefore, no longer exists, cannot effectively take any legal actions or participate in them ; as a consequence, the legitimization itself falls within the competence of the shareholders as successors. For this reason, the High Court judges point out, for the sake of thoroughness, that there is a single exception related to sanctions for bankruptcy.

19 tazioni potrebbero difficilmente trovare applicazione in ambiti processuali differenti. Infine, sulla base di quanto sin qui espresso, sono stati enunciati i seguenti principi di diritto: qualora all estinzione della società conseguentemente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizi, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato ; la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe stato possibile, l impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire od essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta. are unlikely to be applied to other proceedings. Finally, in the light of the above, the following principles of law have been determined: if the extinction of the company subsequent to its cancellation from the Business Register does not correspond to the extinction of all legal relationships of the said company, a succession is determined, by virtue of which: a) obligations are transferred to the shareholders, who answer to the extent of the amounts they acquired after the liquidation or unlimitedly, depending on whether or not, pendente societate, they were unlimited liability partners; b) rights and assets which are not included in the liquidation balance sheet of the extinct company are transferred to the shareholders, under co-ownership or undivided ownership, but this is not so for the claims, even if carried out or still to be carried out, nor for credit rights still uncertain or illiquid (whose inclusion in the balance sheet would have requested further judicial or extrajudicial action, whose non-fulfillment by the liquidator suggests renunciation of the company ; the voluntary cancellation of a company from the Business Register, starting from the company s extinction, prevents it from taking action or being sued in court. If the extinction of the company removed from the Register occurs in a pending judgment of which the company is a party, an t interruption of the process as per Articles 299 et seq. of the Code of Civil Procedure occurs and the proceeding may be continued or resumed by or against the shareholders. Instead, when the extinction procedure does not comply with the provisions of the aforementioned Articles or takes place when it was unable to comply with them, the appeal against a sentence emitted against the company must come from or be addressed to, or the proceedings will be deemed inadmissible, by the shareholders who succeeded the extinct company. Imprese alla cassa per l acconto IMU (Lavinia Barberini - Roberta Palazzetti) Premessa Le imprese e propri consulenti fiscali sono alle prese in questi giorni con il calcolo dell acconto dell imposta municipale propria (di seguito IMU) da versare entro il 17 giugno (il 16 è domenica), in quanto il tanto atteso provvedimento sull IMU (Decreto n. 54 del 21 maggio 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013, di seguito Decreto IMU) ha, di fatto, sospeso il pagamento dell acconto solo per la prima casa (non di pregio) e per terreni agricoli e fabbricati rurali. Companies: IMU advance payment is around the corner (Lavinia Barberini - Roberta Palazzetti) Introduction Companies and their tax consultants are facing these days the computation of the advance payment of the municipal tax (hereinafter IMU) to be paid within next June 17th (the 16th is Sunday) because the long-awaited measure on the IMU (Law Decree 21 May 2013 no. 54, published in Official Journal no. 117 on 21 May 2013, hereinafter IMU Law Decree) has, in fact, suspended the advance payment only for (not luxury) main residences and for agricultural land and rural buildings. 19 TLS Newsletter n 6 Anno 2013

20 Dopo diverse indiscrezioni, anche contrastanti, emerse nei giorni precedenti l emanazione del Provvedimento - circa portata e soggetti interessati dalle misure agevolative nello stesso contenute - il citato Decreto IMU (che peraltro deve essere ancora convertito) contiene interventi urgenti in tema di sospensione dell imposta municipale propria che però non riguardano anche gli immobili strumentali delle imprese. In questa sede ci soffermeremo, con una breve analisi, sulle disposizioni attualmente applicabili ai fini del versamento dell acconto IMU, previsto per il 17 giugno, al fine di comprendere cosa è cambiato rispetto allo scorso anno, per chi è sospeso il pagamento, chi invece è tenuto al regolare versamento della prima rata dell IMU per il 2013, e quali regole occorre applicare per calcolare l importo da versare. Per completezza di esposizione dei dettagli essenziali del tributo in esame, rimandiamo agli articoli pubblicati nelle Newsletter n. 4 e n. 12 del Peraltro, ricordiamo che - rispetto alle regole vigenti per il la normativa sull IMU (dettata dagli artt. 8 e 9, D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 e dall art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) è stata modificata ulteriormente dall art. 1, comma 380, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013) e dall art. 10 del D.L. 8 Aprile 2013, n. 35,, convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64. Gli effetti delle nuove disposizioni sul calcolo dell acconto sono illustrati nel successivi paragrafi. 1) Soggetti passivi Sono soggetti passivi d imposta ai fini IMU (come lo erano peraltro anche ai fini dell ICI), i titolari - anche se non residenti - dei seguenti diritti reali sugli immobili: - diritto di proprietà; - diritti reali di godimento quali l usufrutto, l uso, l abitazione, l enfiteusi e la superficie. Sono, inoltre, soggetti passivi di imposta: - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; - ed il locatario in caso di immobili concessi in locazione finanziaria. Rientrano nel campo di applicazione dell IMU gli immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è destinata l attività di impresa. Le principali novità sui soggetti passivi riguardano la sospensione dell acconto IMU da versare entro il 17 giugno 2013 per le abitazioni principali (non di lusso) e per le relative pertinenze. In particolare, in base all art. 1 del Decreto IMU, è sospeso il pagamento a giugno per le seguenti categorie di immobili: le abitazioni principali e le relative pertinenze. Sono escluse dall esenzione le abitazioni principali classificate After several rumors, even conflicting, arised in the days before the release of the provision - about its scope and the taxpayers interested in the benefit measures in it contained - the above mentioned IMU Law Decree (which has not yet been converted) provides urgent actions regarding suspension of Municipal Tax that do not concern also income-producing properties. Hereinafter we will focus, with a brief analysis on the provisions actually in force with regard to the advance payment of the IMU, scheduled for next June 17th, in order to understand what has changed in respect to last year, who can benefit from the suspension of the payment, who is instead obliged to proceed with the regular payment of the first installment of the IMU for 2013, and which rules should be applied to correctly calculate the amount to be paid. For a more complete explaination of the essential details of the tax at issue, we also refer to articles published in the Newsletters no. 4 and no. 12 of Moreover, we remind that - respect to the rules in force for the 2012 the IMU discipline (provided by Legislative Decree no. 23 of 14 March 2011, art. 8 and 9, and Legislative Decree, no. 201 of 6 December 2011, art. 13) was further amended by art. 1, paragraph no. 380, of Law no. 228 of 24 December, 2012, (Stability Law for 2013) and by art. 10 of the Decree Law April 8, 2013, n. 35, converted into Law n.64 of 6 June The effects of the new rules on the computation of the advance payment are explained in the following paragraphs. 1) Taxpayers IMU taxpayers (as well, before, ICI taxpayers) are persons holding real estate rights (even if non-residents) that constitute the basis of real estate possession, such as: - the property; - other rights on third parties property such as usufruct, usage, housing, lease, and surface rights. Moreover, subject to the tax are also: - the dealer, in case of grant of public lands; - and the tenant, in the case of property leased. The municipal tax applies to properties, including also lands and building areas, to any use they are designed, inclusive of income-producing properties and those buildings to which the production or exchange of the business is addressed. The main changes concerning taxpayers consist of the suspension of the advance to be paid within next June 17th 2013 for (not luxury) main residences and related outbuildings. In particular, based on art. 1 of the IMU Law Decree, the payment in June is suspended for the following categories of properties: main residences and its outbuildings exempt from main residences classified in the categories A/1, A/8 and A/9, and, TLS Newsletter n 6 Anno

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