APPROVAZIONE DEL COMITATO DI ACCREDITAMENTO

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1 Via P.A. Saccardo, 9 I MILANO Tel.: Fax: Sito Internet: sincert@sincert.it C.F./P.IVA Titolo Prescrizioni per l accreditamento degli organismi operanti la certificazione dei sistemi di gestione ambientale (SGA) Directives for accreditation of Bodies performing the certification of Environmental Management Systems (EMS) Sigla RT 09 Revisione 02 Data REDAZIONE APPROVAZIONE DEL COMITATO DI ACCREDITAMENTO AUTORIZZAZIONE ALL EMISSIONE Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro Il Segretario del Comitato Il Presidente SINCERT Ing. Carla Sanz Ing. Alberto Musa Ing. Lorenzo Thione REGOLAMENTO TECNICO RT 09 Pag 1 di 37

2 INDICE Introduzione Requisiti di competenza degli auditor e dei Gruppi di Audit degli Organismi di Certificazione (OdC) Competenze degli auditor e dei responsabili del Gruppo di Audit Competenze del Gruppo di audit Macrosettori ambientali Verifiche previsti in Stage 1 (vedi ISO/IEC Guide 66 P.to a) Verifiche attinenti alla Conformità legislativa delle Organizzazioni richiedenti la certificazione ambientale Responsabilità degli Organismi di Certificazione e delle Organizzazioni Relazione tra le Autorizzazioni e le certificazioni rilasciate ai sensi della norma UNI EN ISO Verifiche rispetto alla conformità legislativa che l OdC deve effettuare nel corso della fase di Stage Verifica del possesso delle autorizzazioni nello Stage Valutazione della conformità degli aspetti di natura tecnica, operativa e analitica nello Stage Valutazione della conformità legislativa nello Stage Chiusura nello Stage 2 di non conformità rilevate nello Stage 1 inerenti il possesso delle autorizzazioni Chiusura nello Stage 2 di non conformità rilevate nello Stage 1, inerenti la conformità degli aspetti di natura tecnica, operativa e analitica Valutazione degli aspetti cogenti in occasione degli audit di sorveglianza e rinnovo Procedimenti legali in corso Gestione degli audit di sorveglianza; Procedure di sorveglianza e rinnovo La programmazione delle attività di sorveglianza Le problematiche ricorrenti Criteri di conduzione delle attività di sorveglianza Applicabilità dei certificati multisito (vedi Guida EA/IAF 7/02 G.5.3.6) Applicazione del criterio di campionamento agli stage 1 e 2 (Audit di certificazione) Esecuzione di VI in campo presso tutti i siti inclusi nello scopo di certificazione Sottogruppi di siti simili Prescrizioni per la conduzione di verifiche efficaci ed omogenee in relazione al possesso del certificato prevenzione incendi (CPI) da parte delle organizzazione che richiedono la certificazione UNI EN ISO Organizzazioni non soggette alle procedure integrate di cui al D.Lgs. 334/ REGOLAMENTO TECNICO RT 09 Pag 2 di 37

3 6.2 Organizzazioni soggette alle procedure integrate di cui al D.Lgs. 334/ Prescrizioni per la conduzione di audit efficaci ed omogenei in relazione all individuazione di pericolo concreto e attuale di superamento dei limiti ai sensi dell articolo 17 comma 2 del D.Lgs. 22/1997 e del D.M. 471/ Prescrizioni per la conduzione di audit efficaci ed omogenei in relazione alla definizione dello scopo di certificazione Esclusioni Prescrizioni per la conduzione di audit efficaci ed omogenei rispetto al Punto Gestione di fornitori e appaltatori della norma UNI EN ISO Criteri da adottare per la riduzione dei giorni-uomo per audit combinati di Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) e di Sistema di Gestione Ambientale (SGA) Calcolo delle massime riduzioni ammesse nel numero complessivo dei giorniuomo per audit combinati Competenze richieste per audit combinati Criteri per la definizione del confine tra requisiti ambientali e di igiene e sicurezza sul lavoro, ai fini delle verifiche di conformità alla norma ISO I requisiti delle norme di riferimento Criteri generali Definizione del confine tra i due schemi Prescrizioni per la certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO nel settore EA 36 con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni con competenze territoriali Politica ambientale Aspetti ambientali diretti ed indiretti Conformità legislativa Individuazione dei requisiti legislativi Valutazione della conformità legislativa della PA da parte dell OdC Obiettivi e Programma di miglioramento Competenze del personale Comunicazione con il pubblico e le parti interessate Come trattare e considerare le comunicazioni ricevute Coinvolgimento dei cittadini Coinvolgimento dei soggetti sui quali la PA non ha rapporti di competenza diretta Emergenze Audit interni Entità minima certificabile Durata degli audit REGOLAMENTO TECNICO RT 09 Pag 3 di 37

4 Introduzione In materia di tutela dei bisogni ambientali, la cultura e la prassi della qualità (capacità di identificazione e soddisfazione dei bisogni) e le relative forme di attestazione della conformità ai requisiti applicabili (certificazione), si sono sviluppate con un certo ritardo rispetto a quelle afferenti alla tutela di altri bisogni correlati con attività economiche e la vita sociale (es. sicurezza, affidabilità, prestazioni e caratteristiche qualitative in genere dei beni strumentali e di consumo), per cui si sono affermate, da tempo, le classiche forme di assicurazione della qualità rappresentate dalla certificazione di prodotto e affini (approccio diretto all assicurazione della qualità) e dalla certificazione dei cosiddetti sistemi di gestione per la qualità (approccio indiretto). In tema di sviluppo della qualità ambientale, occorre poi distinguere tra l approccio sistemico, rappresentato dalla realizzazione e certificazione di sistemi di gestione ambientale (SGA) e l approccio di prodotto (etichette e dichiarazioni ambientali di vario tipo). Il primo approccio, pur risultando tuttora limitato nel nostro Paese, rispetto al caso dei sistemi di gestione per la qualità (SGQ), ha ricevuto un considerevole impulso con la pubblicazione della norma ISO nel 1996, mentre il secondo solo oggi si affaccia, peraltro timidamente, allo scenario della qualità ambientale. La qualità ambientale va conseguita, innanzi tutto, garantendo il rispetto delle norme cogenti e quindi ponendosi obiettivi dinamici che trascendono la stretta conformità legislativa ed impegnandosi a conseguire tali obiettivi mediante miglioramento continuo delle prestazioni ambientali relativamente all impatto ambientale, sia dei processi produttivi, sia dei risultati di detti processi (prodotti e servizi). Va altresì ricordato che un valido approccio alla qualità ambientale non può che essere di carattere integrato, in termini, sia di filiere delle attività socioeconomiche connesse, sia di territorio interessato. SINCERT, ad iniziare dalla seconda metà del 1997, quando si stavano rilasciando i primi accreditamenti agli Organismi di Certificazione operanti la certificazione dei Sistemi di Gestione Ambientale (SGA), aveva compreso che molti requisiti della norma di riferimento ISO 14001, così come delle norme e guide di riferimento per l accreditamento degli Organismi (ISO Guide 66 ed EA 7/02), potevano essere applicati e verificati in modi sensibilmente differenti, con conseguente disomogeneità di comportamenti tra i vari auditor e i vari Organismi. Questa situazione era stata affrontata di comune accordo con gli Organismi già accreditati e con quelli allora in fase di accreditamento, costituendo un apposito Gruppo di lavoro, all interno del quale iniziarono ad essere discusse le modalità di applicazione e di verifica delle citate norme al fine di concordare una linea di comportamento comune e condivisa che veniva registrata, di volta in volta, nei singoli verbali delle riunioni del Gruppo di lavoro. Rilevato che le prescrizioni concordate a valle delle discussioni sui vari aspetti diventavano sempre più numerose e risultava difficile mantenerne memoria attraverso le varie verbalizzazioni, si decise di raccogliere gli aspetti significativi in un unico documento (anche in analogia con quanto fatto da SINCERT per altri schemi e settori, vedi per esempio le certificazioni di SGQ nell ambito della sanità e delle costruzioni). Venne prodotta così la prima revisione del Regolamento Tecnico RT-09, approvato dal Consiglio Direttivo di SINCERT nel Maggio Il Gruppo di lavoro ha continuato la sua opera, anche in modo positivamente vivace e con il contributo di vari rappresentanti delle Parti interessate alle problematiche ambientali, che sono stati, progressivamente, invitati alle riunioni, ed ha via, via integrato i contenuti del documento, che è stato portato in Revisione 1, nel Maggio Una serie di altri aspetti, esaminati successivamente a quella data e che sono stati oggetto di Allegati, vengono ora integrati all interno della presente revisione del documento. SINCERT, ritenendo che i contenuti attuali del Regolamento Tecnico RT-09 rappresentino un interessante valore aggiunto per gli addetti alle valutazioni di conformità del settore, assicura il proprio impegno nel perseguire l approfondimento di queste tematiche che coinvolgono spesso aspetti di non facile comprensione ed attuazione. SINCERT assicura altresì il proprio impegno nel verificare che le prescrizioni concordate, contenute nel presente documento, siano rispettate dagli Organismi accreditati, con l obiettivo di mantenere un adeguato livello di credibilità delle certificazioni ambientali rilasciate sotto accreditamento. NOTA: Nel presente RT le norme e i documenti non datati si intendono applicabili nella versione corrente. REGOLAMENTO TECNICO RT 09 Pag 4 di 37

5 1 Requisiti di competenza degli auditor e dei Gruppi di Audit degli Organismi di Certificazione (OdC) Questo capitolo fornisce agli OdC indicazioni operative per la corretta applicazione dei punti da G a G della guida EA 7/02 e di quanto definito nella UNI EN ISO Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o ambientale. Questo capitolo intende definire anche per gli auditor dei sistemi di gestione ambientale alcuni requisiti stabiliti per gli auditor dei sistemi di gestione per la qualità nel vigente Regolamento SINCERT per l accreditamento degli organismi di certificazione. Si precisa comunque che è piena responsabilità degli OdC adottare le modalità più opportune per qualificare i propri auditor al fine di utilizzare GVI pienamente competenti e corrispondenti ai requisiti delle norme applicabili. Gli acronimi AVI (addetto alla VI) e RGVI (Responsabile del Gruppo di VI), ove utilizzate nel presente documento, sono da intendersi come sinonimi rispettivamente delle dizioni Auditor e Responsabile del Gruppo di Audit (UNI EN ISO 19011). 1.1 Competenze degli auditor e dei responsabili del Gruppo di Audit Nel seguito sono riportati criteri di accertamento delle competenze dei singoli auditor utilizzati dagli OdC per gli Audit dei sistemi di gestione ambientale. L OdC deve accertare che ogni RGVI ed ogni AVI rispetti i requisiti indicati nella seguente tabella 1 prima di utilizzarlo come membro effettivo del GVI. Si precisa che SINCERT non entra nel merito della possibilità o meno dell OdC di addebitare al cliente costi per la partecipazione all Audit di personale che non rispetti requisiti definiti nelle successive tabelle. Tabella 1 : Requisiti minimi per AVI ed RGVI di SGA (competenze, conoscenza e abilità) AVI di SGA Grado di istruzione Istruzione secondaria Esperienza di 4 anni per laureati lavoro e 5 anni per complessiva diplomati Esperienza di lavoro in campo specificatamente ambientale (3) Almeno 2 anni dei 4/5 complessivi (1) Da AVI di SGQ ad AVI di SGA Nessun requisito addizionale Nessun requisito addizionale Almeno 2 anni di attività in campo ambientale (1) Da RGVI di SGQ a RGVI di SGA Nessun requisito addizionale Nessun requisito addizionale Almeno 2 anni di attività in campo ambientale (1) Da AVI di SGA a RGVI di SGA Nessun requisito addizionale Nessun requisito addizionale Nessun requisito addizionale Formazione ed addestramento come auditor Corso di almeno 40 ore (4) Corso di almeno 24 ore in materia ambientale con parti dedicate all applicazione della legislazione ambientale e in accordo alle tematiche ambientali previste per il corso di 40 ore (5). Corso di almeno 24 ore in materia ambientale con parti dedicate all applicazione della legislazione ambientale e in accordo alle tematiche ambientali previste per il corso di 40 ore (5). Nessun requisito addizionale Esperienze di audit 4 audit di SGA completi (6) e non meno di 20 giorni 3 audit ambientali completi (6) e non meno di 15 giorni 3 audit ambientali completi (6) e non meno di 15 giorni 3 audit di SGA completi (6) e non meno di 15 giorni (2) REGOLAMENTO TECNICO RT 09 Pag 5 di 37

6 (2) nel ruolo di AVI in training sotto la direzione e guida di un RGVI qualificato per SGA.. Gli audit dovrebbero essere completati negli ultimi 3 anni consecutivi. (2) nel ruolo di AVI in training sotto la direzione e guida di un RGVI qualificato per SGA. Gli audit dovrebbero essere completati negli ultimi 2 anni consecutivi. (2) nel ruolo di RGVI sotto la direzione e guida di un RGVI qualificato per SGA. Gli audit dovrebbero essere completati negli ultimi 2 anni consecutivi. nel ruolo di RGVI sotto la direzione e guida di un RGVI qualificato per SGA. Gli audit dovrebbero essere completati negli ultimi 2 anni consecutivi. (1) Chi ha svolto prima della pubblicazione della UNI EN ISO 19011:2003 attività di audit di SGA in modo continuativo (ovvero per almeno 50 gg/anno) può considerare quegli anni di esperienza come Esperienza di lavoro in campo specificatamente ambientale. (2) Nel conteggio delle giornate-uomo possono essere conteggiati anche i tempi di preparazione e di reporting. (3) Attività specificatamente ambientali sono ad esempio: tecnico o gestore di impianti di depurazione, tecnico di laboratorio per analisi ambientali; attività di ispezione e/o controllo tecnico ambientali, consulenza in campo ambientale; non sono accettabili diciture generiche quali attività di consulenza per ambiente, qualità e sicurezza. (4) Il corso dovrebbe comprendere almeno i seguenti argomenti: - richiamo alle norme di sistema applicabili; - illustrazione ed applicazione delle norme sull audit ambientale; - programmazione, attuazione, documentazione delle VI ambientali; - scienze e tecnologie ambientali (impatti ambientali, tecniche di abbattimento, tecniche di monitoraggio, ecc.); - aspetti ambientali dei processi; - aspetti di comunicazione; - legislazione ambientale. Almeno 16 ore devono essere dedicate ad esercitazioni pratiche, comprensive di una simulazione di un audit ambientale; deve essere previsto il superamento di un esame finale con prova scritta; il corso dovrà essere tenuto da almeno 2 docenti con almeno 5 anni di esperienza documentata in materia di realizzazione di audit di SGA. Auditor o responsabili di audit ambientale certificati da OdC del personale accreditati da SINCERT o da altri organismi riconosciuti da SINCERT sono docenti conformi ammissibili. I corsi qualificati da OdC del personale accreditati da SINCERT o da altri organismi riconosciuti da SINCERT, o i corsi gestiti da competenti enti internazionali (o di singoli paesi esteri). (5) Il corso deve essere focalizzato sulla legislazione ambientale, sulle scienze e tecnologie ambientali e sugli aspetti specifici della UNI EN ISO e della conduzione degli audit di SGA. (6) Per audit completo si intende un audit che copra tutte le fasi descritte dal p.to 6.3 (Conduzione del riesame della documentazione) al p.to 6.6 (Preparazione, approvazione e distribuzione del rapporto di audit) della UNI EN ISO e che copra l intera norma del sistema di gestione ambientale. 1.2 Competenze del Gruppo di audit Oltre alle competenze che deve possedere ciascun membro del GVI, come descritte nel precedente p.to 1.1, il GVI, nel suo complesso, deve soddisfare quanto riportato nella seguente tabella 2. Fermo restando il valore aggiunto che un esperto di settore (o legislativo) può conferire ad un audit di SGA, le giornate uomo degli esperti tecnici non qualificati come auditor (anche per il fatto che non possono operare indipendentemente) non possono essere conteggiate per raggiungere il valore minimo tabellare dell allegato 1 della guida EA 7/02. REGOLAMENTO TECNICO RT 09 Pag 6 di 37

7 Tabella 2: requisiti relativi al GVI Area di competenza Conduzione del team e gestione dei processi di audit Conoscenza dei requisiti legislativi in campo ambientale Conoscenze tecniche e degli aspetti e impatti ambientali Requisiti 1 membro qualificato come RGVI di SGA Almeno un componente del GVI deve documentare almeno 2 anni di lavoro in campo specificatamente ambientale (7) con coinvolgimento diretto in attività che prevedano l applicazione e la verifica di requisiti legislativi ambientali. Almeno un componente del GVI deve documentare almeno 2 anni di lavoro in campo tecnico - ambientale (7) nel macrosettore (8) oppure 5 VI di SGA complete (9) nel macrosettore (8). (7) Attività specificatamente ambientali sono ad esempio: tecnico o gestore di impianti di depurazione, tecnico di laboratorio per analisi ambientali; attività di ispezione e/o controllo tecnico ambientali, consulenza in campo ambientale; non sono accettabili diciture generiche quali attività di consulenza per ambiente, qualità e sicurezza. (8) A questo fine non sono validi gli audit condotti nei settori non qualificanti. Gli auditor già in possesso della qualifica in un qualsiasi Macrosettore del SGA, possono essere considerati qualificati anche per il Macrosettore IX. (9) Per audit completo si intende un audit che copra tutte le fasi descritte dal p.to 6.3 (Conduzione del riesame della documentazione) al p.to 6.6 (Preparazione, approvazione e distribuzione del rapporto di audit) della UNI EN ISO e che copra l intera norma del sistema di gestione ambientale. 1.3 Macrosettori ambientali Ai fini delle performance ambientali con particolare riferimento alla qualificazione degli auditor nonché ad altri aspetti oggetto di altra regolamentazione i classici settori di attività economiche vengono, convenzionalmente, raggruppati nei seguenti macrosettori: MACROSETTORE SETTORE NON QUALIFICANTE I; 1,3,30 30 II; 17b, 18,19, 20, 21, 22, 23a, 23b, 23c, 23d, 29b, 23, 31a 31a, 31b III; 7, 8, 9 8 IV; 2, 15, 16, 17a, 23f, 28 28, 23f V; 6, 23e VI; 4, 5 VII; 10, 12, 13, VIII; 25, 26, IX; 29a, 29c, 32, 33, 35, 39b X; 11 XI; 24, 39a XII; 34 XIII; 36, XIV; 38 Nota: 17a = 27 codifica NACE (Metallurgia) 17b = 28 codifica NACE (Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine ed impianti) 39a = 90 codifica NACE (Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili) 39b = 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99 codifica NACE (Altre attività sociali) REGOLAMENTO TECNICO RT 09 Pag 7 di 37

8 2 Verifiche previsti in Stage 1 (vedi ISO/IEC Guide 66 P.to a) Questo capitolo intende fornire alcune indicazioni operative per un approccio efficace ed omogeneo alle verifiche che la norma richiede vengano effettuate nel corso dello Stage 1. Qualunque sia la terminologia utilizzata dall OdC, dovrà essere documentato in modo trasparente ed inequivocabile a SINCERT quali fasi dell iter di certificazione siano riconducibili allo Stage 1. In fase di primo accreditamento e di sorveglianza, è cura dell Ente di accreditamento verificare direttamente la fase di Stage 1. Lo Stage 1 può essere preceduto, qualora l organizzazione lo richieda, da un pre-audit, come descritto in G d), il quale però non può essere superiore ai 2 (due) gg-uomo. Tra gli scopi dello Stage 1, vi è anche la corretta pianificazione dello Stage 2 che, pertanto non può essere condotto immediatamente al termine dello Stage 1. L intervallo di tempo tra le due fasi, deve consentire: la preparazione e la comunicazione all organizzazione da certificare di un Piano di audit per lo Stage 2, dopo il completamento dello Stage 1; la completa risoluzione da parte dell Organizzazione di tutte le non conformità rilevate nel corso della verifica documentale comprendente la verifica della formale approvazione dei documenti modificati. Esclusivamente nel caso di Organizzazioni con meno di 10 dipendenti e di impatto ambientale basso o limitato (come definito dalla Guida EA 7/02 All. 1), è possibile eseguire gli Stage 1 e 2 in giornate consecutive. In ogni caso, l OdC deve informare esplicitamente l Organizzazione che, qualora l esito dell Audit dello Stage 1 dimostri che non è possibile procedere all esecuzione dello Stage 2 conformemente a quanto prescritto dalla Guida EA 7/02, gli Audit pertinenti allo Stage 2 dovranno essere nuovamente pianificati, ovvero rinviati ad altra data. Nel corso dello Stage 1, l OdC deve: 1. Valutare che la documentazione del SGA dell Organizzazione, incluse le procedure, copra tutti i requisiti della norma e sia ad essi conforme; 2. Valutare un ciclo completo di audit interno, esteso a tutti i siti, esaminandone la programmazione ed i rapporti, anche al fine di pianificare gli Audit di Stage 2; 3. Verificare che l Organizzazione abbia identificato e sottoposto a valutazione tutti gli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi che all interno del campo di applicazione definito per il sistema di gestione ambientale, l organizzazione può tenere sotto controllo e quelli sui quali essa può esercitare un influenza.., al fine di identificare quali siano quelli significativi su cui sviluppare il proprio SGA; Si ritiene infatti determinante che l attenzione dell OdC sia focalizzata sulla completezza, coerenza e sulla correttezza della fase di identificazione e valutazione degli aspetti ambientali, piuttosto che sulla mera esistenza formale del documento denominato Analisi Ambientale Iniziale (AAI). L OdC deve verificare che la fase di valutazione sia supportata da dati e informazioni di natura qualitativa e quantitativa per i diversi aspetti ambientali identificati, i quali dovranno essere raccolti e resi disponibili in modo organico dall Organizzazione. Ciò non esclude comunque che gli OdC richiedano, anche in termini vincolanti, all interno del proprio Regolamento di Certificazione, l esistenza del AAI. 4. Verificare che l Organizzazione disponga di tutte le necessarie autorizzazioni di natura ambientale afferenti a tutte le attività direttamente od indirettamente collegate allo scopo di certificazione e verificarne la validità, la completezza e correttezza. Il rapporto, o altro documento predisposto dall OdC a conclusione della fase di Stage 1, dovrà registrare tutti i riferimenti ai documenti e/o alle autorizzazioni esaminati (vedi anche Cap ); 5. Discutere, verificare e documentare lo scopo di certificazione. Con particolare riferimento ai punti 2, 3, 4 e 5, è indispensabile che il GVI esegua i sopralluoghi pertinenti e necessari, al fine di ottenere un quadro complessivo delle attività e degli impatti ambientali dell Organizzazione. Il Piano di audit per lo Stage 2 dovrà essere realizzato in base alle conclusioni dello Stage 1 e dovrà tenere in considerazione l importanza specifica degli aspetti ambientali significativi, il livello di conformità legislativa ed i risultati del ciclo di audit interno. REGOLAMENTO TECNICO RT 09 Pag 8 di 37

9 3 Verifiche attinenti alla Conformità legislativa delle Organizzazioni richiedenti la certificazione ambientale 3.1 Responsabilità degli Organismi di Certificazione e delle Organizzazioni Il ruolo degli auditor degli Organismi di Certificazione operanti la verifica della conformità dei Sistemi di Gestione Ambientale ai sensi dei requisiti della norma UNI EN ISO 14001, non può e non vuole, in alcun modo, essere sostitutivo di quello degli Organi pubblici di controllo in campo ambientale, sia per il diverso ruolo che ricoprono le due figure (ad es. vincoli di riservatezza di natura contrattuale da una parte e compiti di Ufficiali di Polizia Giudiziaria dall altra), sia per il diverso significato che ricoprono le due verifiche (conformità ad una norma volontaria da una parte e verifica puntuale della conformità alle Leggi vigenti, dall altra). È d altro canto evidente che, valutando gli OdC il Sistema di Gestione Ambientale di un Organizzazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, è essenziale chiarire come deve essere intesa la verifica da parte degli OdC circa la capacità dell Organizzazione nell assicurare la propria conformità legislativa. È importante sottolineare che l emissione di un certificato in accordo alla UNI EN ISO non può e non potrà mai essere intesa come un attestato di parte terza di completa conformità alle leggi in campo ambientale. Allo stesso tempo però, una certificazione di SGA deve dare fornire fiducia alle parti interessate che tutti gli aspetti ambientali di natura legislativa siano sotto adeguato e continuo controllo da parte dell Organizzazione e siano stati verificati e adeguatamente valutati dall Organismo che ha rilasciato la certificazione. La conformità legislativa dovrebbe costituire un pre-requisito di accesso alla certificazione del Sistema di Gestione Ambientale. In effetti, l obbligo per le Organizzazioni ad essere conformi alla legislazione vigente non è espresso in modo esplicito tra i punti della UNI EN ISO ma è interpretabile dalla lettura congiunta di tre punti dello standard internazionale. Innanzitutto il 4.2 (Politica ambientale) richiede che la Direzione aziendale si impegni al rispetto della legge vigente. Questo impegno non può, ovviamente, essere inteso solo come un intento formale all interno del documento di Politica Ambientale, ma deve essere inteso anche come disponibilità di mezzi e risorse per il soddisfacimento di questo requisito. Il p.to (Prescrizioni legali e altre prescrizioni) richiede all azienda di identificare tutte le prescrizioni legali, di renderle accessibili alle funzioni interessate e di determinare come tali prescrizioni si applicano ai propri aspetti ambientali. Ciò evidenzia che l azienda deve conoscere quali siano le leggi applicabili. Infine, il p.to (Valutazione del rispetto delle prescrizioni) prescrive che l Organizzazione verifichi periodicamente il proprio livello di conformità alla legge vigente e conservi le registrazione dei risultati di queste valutazioni. Quindi si ritiene che la UNI EN ISO vincoli l Organizzazione alla conformità legislativa, ciò in quanto qualsiasi situazione diversa, ricondurrebbe comunque ad un non soddisfacimento dei requisiti precedenti. Alla luce di quanto precede, in presenza di una non conformità di natura legislativa, l OdC deve emettere una non conformità di livello tale da non consentire il rilascio della certificazione prima della sua soluzione. Nel caso in cui vi siano dei dubbi interpretativi sulla parziale o totale applicabilità di un determinato requisito di legge alla specifica realtà dell organizzazione in esame, l OdC può emettere un rilievo di livello tale da consentire il rilascio della certificazione, comunicando tale decisione all Ente di accreditamento, come di seguito dettagliato. Lo scopo di tale comunicazione è consentire all Ente di accreditamento di creare una casistica sulle modalità di interpretazione della conformità legislativa, al fine di aiutare tutti gli OdC ad assumere un comportamento omogeneo. REGOLAMENTO TECNICO RT 09 Pag 9 di 37

10 3.2 Relazione tra le Autorizzazioni e le certificazioni rilasciate ai sensi della norma UNI EN ISO Le Autorizzazioni rappresentano un punto basilare per la valutazione del livello di conformità legislativo, anche perché la loro applicabilità è, generalmente, dettagliatamente descritta nella legislazione di natura ambientale. L assenza di un autorizzazione viene, di conseguenza, intesa come il primo evidente punto di non conformità alla legge. È altresì vero che le procedure e le prassi in essere in Italia per il rilascio delle autorizzazioni sono molto variegate da Regione a Regione e talvolta anche da Provincia a Provincia, con tempi di rilascio variabili da qualche mese, a diversi anni. L esperienza pratica evidenzia situazioni in cui imprese operanti nella stessa area geografica sono sottoposte a regimi autorizzativi ed a controlli significativamente diversi, oppure casi in cui Società internazionali, operanti con lo stesso Management a livello nazionale, incontrano situazioni completamente differenti per i diversi siti presenti in Italia, arrivando, per esempio, a disporre dell autorizzazione agli scarichi in corso d acqua superficiale, in un caso e non avendo avuto alcuna risposta da diversi anni, nell altro. È evidente che, in questo contesto, non è possibile, a parità di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale, consentire il rilascio della certificazione UNI EN ISO in un caso e negarlo all azienda gemella semplicemente perché opera in un territorio diverso. Proprio per evitare un diverso livello di certificabilità delle aziende nelle varie realtà locali italiane si è deciso di accettare, ai fini del rilascio della certificazione UNI EN ISO 14001, anche situazioni formalmente non conformi ai dettami della legislazione vigente, purché sia evidente che l Organizzazione abbia comunque fatto tutto quanto in suo potere per ottenere l autorizzazione stessa. Ciò non toglie che le Organizzazioni rimangono comunque pienamente responsabili dal punto di vista penale ed amministrativo per le loro scelte di operare in assenza delle necessarie autorizzazioni. Riuscire a standardizzare il significato di aver fatto tutto quanto in proprio potere per ottenere l autorizzazione non è facile ed ogni decisione connessa può risultare evidentemente discutibile. Si ritiene accettabile, ai fini della certificazione UNI EN ISO 14001, l impegno di un Organizzazione, quando essa sia in grado di dimostrare di avere presentato la domanda di autorizzazione completa e corretta (riportante tutte le informazioni pertinenti in modo esatto) con adeguato (vedi punto successivo) anticipo. 3.3 Verifiche rispetto alla conformità legislativa che l OdC deve effettuare nel corso della fase di Stage 1 Il primo fondamentale momento di valutazione della conformità legislativa è rappresentato dal cosiddetto Stage 1 previsto dalla ISO/IEC Guide 66 e dalla Guida EA 7/02, in cui vengono verificate tutte le autorizzazioni (G p.to b The objectives of the audit (stage 1) are to provide a focus for planning the audit (stage 2) by reviewing the extent to which for the relevant activities of the organization, environmental licenses are in place ) e si prende conoscenza della complessità legislativa per la pianificazione della fase successiva della verifica (G p.to d The certification/registration body should obtain, at least, an overview of the applicable regulations (including licenses/permits), and any agreements with Authorities ). Durante l Audit di Stage 1 ed in particolare durante i sopralluoghi eseguiti presso le unità operative dell Organizzazione, finalizzati alla valutazione della corretta identificazione e valutazione degli aspetti ambientali significativi, è possibile comunque trovare situazioni non conformi dal punto di vista operativo (a titolo di esempio: la gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti). Ancora, la verifica dei certificati di analisi, dei rapporti di prova e misura richiesti esplicitamente dalle autorizzazioni ( ad es. D.P.R. 203/88, D.Lgs. 152/99) può evidenziare situazioni non conformi ai limiti imposti dalle leggi o dalle autorizzazioni stesse. L approccio che l Organismo e il GVI dovrà utilizzare nella valutazione di queste situazioni, che sono di seguito esemplificate, è sempre legato alla valutazione che l azienda abbia fatto tutto quanto in suo potere per individuare, affrontare e risolvere il problema evidenziato. REGOLAMENTO TECNICO RT 09 Pag 10 di 37

11 3.3.1 Verifica del possesso delle autorizzazioni nello Stage 1 L OdC, in presenza di un Organizzazione che non abbia presentato la domanda di autorizzazione completa e corretta (riportante tutte le informazioni pertinenti in modo esatto) almeno 6 mesi prima della data di inizio dello Stage 1, dovrà emettere una Non Conformità di livello tale da non consentire il rilascio della certificazione prima della sua soluzione. Nel caso invece in cui l Ente pubblico richieda integrazioni o comunque azioni da parte dell Organizzazione, l OdC deve valutare in quali dei seguenti due casi ci si trova: 1) l integrazione è richiesta perché la domanda era incompleta o inesatta ed in tal caso il conteggio dei 6 mesi riparte dalla data di presentazione della domanda completa e corretta; 2) la richiesta di informazioni aggiuntive non è dovuta a carenze nella domanda, ma a esigenze particolari, o a chiarimenti non imputabili ad una inesatta o incompleta presentazione della domanda stessa. In tal caso per il conteggio dei 6 mesi, fa fede la data di presentazione della domanda originale. In ogni caso, l Organismo dovrà richiedere che l Organizzazione in attesa di autorizzazione: dimostri la completezza e correttezza della domanda presentata; attui correttamente tutti i passi previsti dall iter per l autorizzazione o dalle successive richieste da parte dell Amministrazione competente; solleciti con ragionevole continuità e tempestività in modo documentato l Ente pubblico per il rilascio dell autorizzazione. In caso di non soddisfacimento completo di uno o più dei tre precedenti alinea, l OdC deve emettere una Non Conformità la cui gravità dovrà essere valutata di volta in volta sotto la responsabilità dell OdC stesso. Esempi di autorizzazioni ambientali di cui l organizzazione deve dare evidenza sono (elenco non esaustivo): autorizzazione alle emissioni in atmosfera; autorizzazione allo scarico; autorizzazione al prelievo di acque da pozzi o da corpo idrico superficiale; certificato prevenzioni incendi (CPI) per ogni attività soggetta al controllo dei VVF; iscrizione all albo dei gestori di rifiuti per le organizzazioni soggette. Si intende che l Organizzazione deve disporre delle autorizzazioni a tutte le emissioni soggette, di tutti gli scarichi soggetti, di tutti i prelievi soggetti, ecc Valutazione della conformità degli aspetti di natura tecnica, operativa e analitica nello Stage 1 L evidenza di non conformità a requisiti legislativi cogenti, ovvero a dispositivi di leggi, a prescrizioni di autorizzazioni o di altri documenti prescrittivi, di natura tecnica, operativa o analitica devono sempre (Stage 1 e 2) essere formalizzate nei rapporti di audit come Non Conformità di livello tale da non consentire il rilascio della certificazione fino alla completa risoluzione della stesse. Qualora l OdC, in presenza di una particolare situazione interpretativa rispetto alla corretta applicazione dei requisiti di legge di un Organizzazione, decidesse di assumersi la responsabilità di emettere una non conformità di livello minore, ovvero tale da consentire il rilascio della certificazione, dovrà conservare e tenere a disposizione dell Ente di accreditamento la documentazione completa del caso (testo della NC, Azione Correttiva proposta dall Organizzazione e motivazioni che hanno portato alla decisione di proseguire nell iter, incluse eventuali decisioni dei propri organi decisionali) e trasmettere segnalazione all Ente di accreditamento, comprendente una descrizione precisa della Non Conformità; nelle comunicazioni saranno omessi i riferimenti all Organizzazione coinvolta, garantendo comunque la rintracciabilità della pratica presso l OdC. L Ente di accreditamento si riserva la possibilità di chiedere di esaminare le pratiche interessate dalle comunicazioni nel corso delle verifiche ispettive effettuate presso la sede dell OdC. REGOLAMENTO TECNICO RT 09 Pag 11 di 37

12 Esempi di fatti / evidenze che devono portare a non conformità oggetto del presente paragrafo: - la tabella 3 allegato 5 del Dlgs 152/99 impone un limite di 1200 mg/l per i cloruri; una misura eseguita mostra concentrazioni superiori; - l autorizzazione prescrive controlli semestrali al camino N.6 per polveri e ossidi di zolfo; non sono eseguiti i controlli semestrali per le polveri. 3.4 Valutazione della conformità legislativa nello Stage 2 La ISO/IEC Guide 66 e la Guida EA 7/02 chiedono all OdC la valutazione della conformità legislativa nello Stage 2 andando a verificare come l Organizzazione realizzi la propria politica ambientale. Infatti, al punto b) del G , precisa che: The objectives of the audit (stage 2) are: - to confirm that the organization adheres to its own policies, objectives and procedures; - to confirm that the EMS conforms with all the requirements of the EMS standard and is achieving the organization s policy objectives. Nella valutazione della corretta applicazione del SGA è possibile incontrare criticità legislative di natura tecnica, operativa e analitica che dovranno essere gestite come indicato al p.to 3.2. Si ribadisce comunque la necessità di dare evidenza con NC maggiori per ogni situazione non conforme alla legislazione vigente e di trasmettere al SINCERT le evidenze di ogni decisione di proseguire nell eventuale rilascio della certificazione legata a particolari situazioni di eccezionalità, come già specificato per gli audit da condurre nello stage Chiusura nello Stage 2 di non conformità rilevate nello Stage 1 inerenti il possesso delle autorizzazioni L OdC deve tenere sotto controllo il comportamento dell Organizzazione nell ambito di eventuali iter autorizzativi non completati al momento dello Stage 1. Qualora l OdC abbia accertato nello Stage 1 che l Organizzazione non aveva presentato domanda di autorizzazione nei tempi definiti al paragrafo 3.3.1, non può comunque rilasciare la certificazione prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data di presentazione della domanda. Ad esempio se la domanda è stata presentata il 1 gennaio e lo Stage 1 viene eseguito il 1 febbraio, deve essere emessa una non conformità maggiore e la certificazione non può essere rilasciata comunque prima del 1 luglio. In ogni caso, quando l organizzazione abbia ottenuto le autorizzazioni richieste, ogni non conformità relativa a quell aspetto, deve ritenersi risolta Chiusura nello Stage 2 di non conformità rilevate nello Stage 1, inerenti la conformità degli aspetti di natura tecnica, operativa e analitica L OdC deve verificare la chiusura delle non conformità prima di rilasciare la certificazione. Nel caso in cui nello Stage 2 venisse accertato che una non conformità di carattere legislativo aperta nello Stage 1 non sia stata chiusa dall Organizzazione, l OdC deve emettere una non conformità di livello tale da non consentire il rilascio della certificazione. Qualora l OdC individui una nuova non conformità legislativa, non rilevata al termine dello Stage 1 e decida di assumersi la responsabilità, per motivate ragioni, di emettere una non conformità di livello minore, ovvero tale da consentire il rilascio della certificazione prima della sua soluzione (ovvero di poter emettere il certificato anche prima di aver avuto evidenza della sua soluzione), dovrà conservare e tenere a disposizione dell Ente di accreditamento la documentazione completa del caso (testo della NC, Azione Correttiva proposta dall Organizzazione e motivazioni che hanno portato alla decisione di proseguire nell iter, incluse eventuali decisioni dei propri organi decisionali) e trasmettere segnalazione all Ente di accreditamento; nelle comunicazioni saranno omessi i riferimenti all Organizzazione coinvolta. REGOLAMENTO TECNICO RT 09 Pag 12 di 37

13 3.5 Valutazione degli aspetti cogenti in occasione degli audit di sorveglianza e rinnovo Nel caso in cui durante le sorveglianze o il rinnovo vengano evidenziati situazioni di non conformità autorizzativa non riscontrate negli audit precedenti (ad esempio una autorizzazione scaduta, oppure un nuovo impianto per il quale non è stata ottenuta l autorizzazione) è comunque necessario emettere NC maggiori. Se la domanda non è stata presentata, l OdC deve chiedere all organizzazione di provvedere immediatamente all inoltro della necessaria domanda, completa e esatta, pena la sospensione o il ritiro della certificazione. Nel caso in cui, invece, la domanda sia stata presentata nei tempi corretti o comunque da almeno 6 mesi, l OdC può considerare la situazione conforme e dovrà comunque richiedere all organizzazione di essere informato di ogni sviluppo della pratica in questione. Discorso diverso vale per le situazioni di natura tecnica, operativa e/o analitica, dove non è possibile associare in modo acritico il mantenimento della certificazione, ad esempio, ad un singolo parametro analitico, senza prendere in considerazione il contesto di riferimento. Pertanto, in presenza di una situazione puntuale, riconducibile a condizioni di eccezionalità/casualità dell evento ed in cui l Organizzazione è in grado di dimostrare una corretta modalità di gestione, l OdC può emettere una NC minore che non comprometta il mantenimento della certificazione oppure documentare quanto riscontrato in altro modo (es. check list, raccomandazione, diario, ecc), garantendo comunque la comunicazione al SINCERT, così come descritto al punto 3.5. In caso contrario sarà necessario, invece, emettere una NC maggiore che, in assenza di un adeguata e tempestiva Azione Correttiva da parte dell Organizzazione, potrà portare alla sospensione della certificazione prima ed alla revoca della stessa poi. 3.6 Procedimenti legali in corso Nel caso un organizzazione abbia procedimenti legali in corso in merito ad aspetto ambientali l OdC deve assicurare adeguata e sistematica sorveglianza del problema specifico in tutte le visite di stage 1 e stage 2, di sorveglianza e di rinnovo e deve considerare l opportunità di eseguire visite aggiuntive. L OdC deve richiedere all organizzazione di essere informato di tutti gli sviluppi dei procedimenti in essere. Si rileva che l esistenza di procedimenti penali in corso è collegata ad una ipotesi di reato ma non dimostra la colpevolezza del rappresentante dell organizzazione e che l eventuale condanna (reclusione o ammenda) porta alla espiazione della pena. Pertanto non si può escludere che organizzazioni con procedimenti penali in corso o che abbiano subito condanne penali siano certificate o certificabili UNI EN ISO REGOLAMENTO TECNICO RT 09 Pag 13 di 37

14 4 Gestione degli audit di sorveglianza; Procedure di sorveglianza e rinnovo Questo capitolo contiene indicazioni per gestire in modo affidabile le attività di sorveglianza. Si fa riferimento diretto ai testi delle ISO/IEC Guide 66 e della Guida EA 7/02. I testi riportati fra virgolette sono traduzioni non ufficiali di testi estratti dai paragrafi delle norme puntualmente citati, la cui versione originale rimane comunque sempre l unico riferimento normativo. La Guida EA 7/02 fornisce indicazioni perché gli OdC possano pianificare correttamente i loro audit di sorveglianza nell arco del periodo di validità della certificazione. Tuttavia è necessario rendere univoca l applicazione di tali requisiti, al fine di assicurare che le modalità operative adottate dagli OdC, nell ambito dello loro prassi e procedure per la gestione delle attività di sorveglianza, garantiscano sempre un efficace controllo sul SGA certificato. Gli audit di Sorveglianza hanno il fondamentale obiettivo di dare assicurazione che l organizzazione mantenga con continuità la conformità ai requisiti dello standard di riferimento (ISO/IEC Guide 66, punto e Guida EA 7/02, punto G 5.6.2). La Guida EA afferma inoltre che l OdC deve avere strumenti e procedure per raggiungere questo obiettivo (G 5.6.2), che l obiettivo delle sorveglianze è verificare che il SGA certificato sia costantemente implementato, considerare le implicazioni di cambiamenti al SGA risultanti da cambiamenti nell operatività dell organizzazione e di confermare l effettiva continuità nella conformità ai requisiti della certificazione (G 5.6.4) e che l OdC dovrebbe essere in grado di adattare i propri programmi di sorveglianza agli aspetti ambientali delle attività dell organizzazione e di giustificare il programma, (G 5.6.6). Nel corso degli audit di sorveglianza dello schema ambientale vi sono diversi aspetti per i quali le verifiche devono essere pianificate ed eseguite specificandone con adeguato dettaglio i contenuti per assicurare l obiettivo fondamentale specificato dalla ISO/IEC Guide 66. Alcuni esempi significativi sono: - il mantenimento del possesso delle autorizzazioni, complete e in corso di validità; - il controllo e la sorveglianza delle attività collegate ai diversi aspetti ambientali significativi; - la verifica della gestione della manutenzione e dei fornitori/appaltatori, aspetti tutti trattati all interno del punto controllo operativo della norma UNI EN ISO 14001; - il controllo e la corretta gestione da parte dell organizzazione di tutte le aree fisiche in cui si svolgono attività dell organizzazione (reparti, depositi, piazzali, ecc.). 4.1 La programmazione delle attività di sorveglianza La programmazione su base generalmente triennale delle attività di sorveglianza deve essere effettuata in modo tale da pre-definire, per quanto possibile, anche i contenuti dei singoli audit oltre che le tempistiche correlate. I singoli piani di audit potranno essere successivamente perfezionati ed adattati, in funzione dell andamento delle verifiche o di altri input relativi allo stato del sistema. Programmazioni prive dei necessari dettagli e relative motivazioni non sono ritenute accettabili (vedi anche punto 4.3 ). 4.2 Le problematiche ricorrenti Nel corso degli audit di sorveglianza sono normalmente applicati in modo pianificato o meno - criteri di verifica a campione che riguardano molte scelte. Dette scelte riguardano, per esempio: I punti della norma di riferimento da verificare; le funzioni dell organizzazioni presso cui eseguire verifiche (ad esempio tramite interviste); i reparti produttivi presso cui eseguire verifiche; i reparti o aree di lavoro, deposito, movimentazione presso cui eseguire sopralluoghi; gli aspetti ambientali per i quali verificare: - la capacità dell organizzazione di assicurare adeguato controllo e sorveglianza; - il rispetto dei requisiti legislativi ed in particolare il possesso delle autorizzazioni ed il recepimento delle relative prescrizioni ; REGOLAMENTO TECNICO RT 09 Pag 14 di 37

15 specifici elementi inclusi nei singoli paragrafi della norma di riferimento, ad esempio, per il controllo operativo: la manutenzione, la gestione di fornitori ed appaltatori, il controllo delle attività connesse agli aspetti ambientali significativi; per la comunicazione: la comunicazione interna e la comunicazione esterna. Il campionamento, che l OdC esegue secondo la propria migliore professionalità e sotto propria responsabilità, comporta inevitabilmente il fatto che in una sorveglianza, più che in un audit di certificazione, l oggetto dell audit sia significativamente parziale rispetto allo scopo del certificato. Le prassi normalmente in atto non sono di per sé sufficienti a garantire la corretta attuazione del requisito essenziale della ISO/IEC 66, punto 5.6.1, verificare che l organizzazione il cui SGA è certificato mantenga la conformità alla norma di riferimento con continuità. Risulta pertanto indispensabile, per assicurare l obiettivo fondamentale degli audit di sorveglianza - intesi come ciclo di sorveglianza-, che gli OdC mettano i RGVI ed i GVI incaricati, nelle condizioni di eseguire gli audit in modo che si tenga conto di quale sia stato l oggetto degli audit precedenti (descritto con adeguato dettaglio), allo scopo di assicurare, nel triennio del ciclo di sorveglianza, una copertura adeguata di tutti gli aspetti delle attività dell Organizzazione certificata. Si forniscono di seguito alcuni esempi di circostanze che dimostrano la necessità di quanto sopra richiesto: Nel corso di un audit di certificazione viene evidenziato il fatto che l organizzazione ha presentato domanda di autorizzazione allo scarico ed è in attesa della autorizzazione: l OdC che abbia rilasciato la certificazione in assenza di autorizzazione deve assicurare che nella prima sorveglianza sia verificato l effettivo possesso dell autorizzazione o comunque il pieno controllo della pratica (solleciti periodici documentati, visite all autorità competente, acquisizione di pareri o autorizzazioni provvisori, ecc.) da parte dell organizzazione; Nella prima e nella seconda sorveglianza, a 6 e 12 mesi dalla certificazione, vengono omesse verifiche, relative al punto della norma di riferimento, sul controllo dei fornitori e degli appaltatori: l OdC deve tenere traccia di ciò allo scopo di decidere consapevolmente se inserire questi aspetti nelle verifiche della terza e ultima sorveglianza a 24 mesi (come sarebbe normalmente necessario) o se rinviare motivatamente tale verifica alla visita di rinnovo; Per due sorveglianze consecutive non vengono eseguiti sopralluoghi ai piazzali esterni destinati alla movimentazione merci ed al deposito temporaneo dei rifiuti: l OdC deve tenere traccia di ciò allo scopo di decidere consapevolmente se inserire un sopralluogo specifico nella sorveglianza successiva; In un audit emerge che l organizzazione sta progettando una nuova attività che risulta soggetta al controllo dei VVF: l OdC deve pianificare per l audit successivo la verifica che l organizzazione abbia attivato e tenga sotto controllo la pratica presso i VVF. 4.3 Criteri di conduzione delle attività di sorveglianza Gli OdC, tenuto conto delle problematiche ricorrenti esposte al paragrafo precedente, devono individuare quali siano le informazioni necessarie per descrivere con adeguato dettaglio l oggetto specifico degli audit di sorveglianza; queste informazioni devono comprendere almeno: le autorizzazioni esaminate con data di scadenza; gli aspetti ambientali per i quali è stata eseguita la verifica della capacità dell organizzazione di assicurare adeguato controllo e/o sorveglianza; la specifica delle procedure o delle istruzioni esaminate (ad esempio manutenzione, controllo fornitori e appaltatori, gestione del depuratore, gestione dei depositi temporanei di rifiuti, ecc.), ricomprese nell ambito di punti molto ampi della norma di riferimento, quali ad esempio 4.4.6, e 4.5.1; reparti, aree presso cui sono stati eseguiti sopralluoghi per l esame delle prassi in essere; funzioni, reparti presso cui sono state eseguite interviste per la verifica delle prassi in essere e del grado di coinvolgimento e formazione del personale; stabilire in quale/i documento/i queste informazioni debbano essere inserite; stabilire a chi spetti (ad esempio all OdC o al RGVI) ed in quale momento (ad esempio in fase di preparazione del piano di audit di sorveglianza) stabilire l oggetto specifico di un audit tenendo conto dell oggetto specifico degli audit precedenti; mettere a disposizione del RGVI le informazioni necessarie; REGOLAMENTO TECNICO RT 09 Pag 15 di 37

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