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1 arch. mario gazzoli Casalmaggiore, 10.marzo.2017 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Nella Gazzetta Ufficiale n 268 del 16 / 11 / 2016 è stata pubblicata l'intesa del 20 ottobre 2016 tra Governo, Regioni e Comuni sull'adozione del Regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n Obiettivo del Regolamento è semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, in particolar modo adottando una serie di definizioni comuni. Per il recepimento sono previsti 6 mesi di tempo per il recepimento da parte delle Regioni e poi altri 6 mesi per l'adozione da parte dei Comuni

2 Il D.P.R. n 380/2001 (TUED) inquadra il Regolamento Edilizio tra gli atti che il comune può emanare in virtù della sua autonomia statutaria e normativa (art. 3 d.lgs. n 267/2000, richiamato dall art. 2, comma 4 TUED) Il documento dell intesa stabilisce che il Regolamento Edilizio si articola in due parti: 1) Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia; 2) Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia.

3 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali 1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. 1-bis. (comma abrogato dall'art. 11, comma 5, d.lgs. n. 28 del 2011) 1-ter. Entro il 31 dicembre 2017, i Comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali. (comma introdotto dall'art. 17-quinquies, comma 1, legge n. 134 del 2012, poi così sostituito dall'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 257 del 2016) 1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell articolo 39. (comma introdotto dall'art. 17-quinquies, comma 1, legge n. 134 del 2012) 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche. (comma introdotto dall'art. 17-quinquies, comma 1, legge n. 134 del 2012) 1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, e' adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (comma introdotto dall'art. 17-bis della legge n. 164 del 2014) 2. Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.

4 LA LEGISLAZIONE REGIONALE La materia edilizia è stata oggetto di disciplina anche da parte della legislazione regionale e, nella fattispecie di Regione Lombardia, l attenzione verte sulla l.r. n 12/2005 che all art. 28 così disciplina, attualmente, il Regolamento Edilizio: «1. Il regolamento edilizio comunale disciplina, in conformità alla presente legge, alle altre leggi in materia edilizia ed alle disposizioni sanitarie vigenti: a) le modalità di compilazione dei progetti di opere edilizie, nonché i termini e le modalità per il rilascio del permesso di costruire, ovvero per la presentazione della denuncia di inizio attività; qualora il comune non provveda si applicano le disposizioni della presente legge; b) le modalità di compilazione dei progetti di sistemazione delle aree libere da edificazione e delle aree verdi in particolare e le modalità per la relativa valutazione; c) le modalità per il conseguimento del certificato di agibilità; d) le modalità per l'esecuzione degli interventi provvisionali di cantiere, in relazione alla necessità di tutelare la pubblica incolumità e le modalità per l'esecuzione degli interventi in situazioni di emergenza; e) la vigilanza sull'esecuzione dei lavori, in relazione anche alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'obbligo di installazione di sistemi fissi di ancoraggio al fine di prevenire le cadute dall'alto; f) la manutenzione e il decoro degli edifici, delle recinzioni prospicienti ad aree pubbliche e degli spazi non edificati; g) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici, delle targhe con la toponomastica stradale, delle insegne, delle strutture pubblicitarie e di altri elementi di arredo urbano; h) le norme igieniche di particolare interesse edilizio, in armonia con il regolamento locale di igiene; i) la composizione e le attribuzioni della commissione edilizia, se istituita, ai sensi dell'articolo 30; i bis) le modalità di compilazione dei progetti delle opere viabilistiche e dei progetti di sistemazione delle aree verdi annesse, di rispetto e sicurezza, come svincoli, rotatorie e banchine laterali; i ter) le modalità per il conseguimento della certificazione energetica degli edifici; i quater) le modalità per il rispetto del principio dell invarianza idraulica e idrologica, secondo quanto previsto dall articolo 58 bis, comma 4. (( introdotto dalla L.R n 4 Art. 7 / in attesa del r.r. )) 2. Il regolamento edilizio non può contenere norme di carattere urbanistico che incidano sui parametri urbanistico - edilizi previsti dagli strumenti della pianificazione comunale.»

5 NATURA GIURIDICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO È un affermazione ricorrente e condivisa che il Regolamento Edilizio esprima nella massima misura la competenza comunale in materia di disciplina dell attività edilizia. Difatti il Regolamento Edilizio è un atto normativo e una fonte del diritto, poiché contiene disposizioni con caratteri di generalità e astrattezza che sono vincolanti per chi vuole compiere un intervento edilizio. La posizione del regolamento edilizio nel sistema delle fonti del diritto è variata nel tempo. Già nell 800 vi erano regolamenti comunali in tema di ornato e polizia locale, che avevano uno spazio di autonomia molto ampio, sino a quando non si impose espressamente ai regolamenti edilizi comunali di rispettare le leggi dello Stato (circ. Min. LLPP del 1878). Si tratta di un principio tutt ora vigente che si legge nell art. 4 delle Preleggi.

6 NATURA GIURIDICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Analogo ruolo subordinato del Regolamento Edilizio alle leggi era enunciato nell art. 33 della Legge n 1150/1942 (l. urbanistica), poi sostituito dal TUED, secondo cui i Comuni dovevano dotarsi di un regolamento edilizio, il cui contenuto doveva armonizzarsi con la stessa legge urbanistica e le leggi sanitarie, per dettare regole pratiche per l edificazione in una serie di materie elencate dallo stesso art. 33. Il D.P.R. n 380/2001 (TUED) inquadra il regolamento edilizio tra gli atti che il comune può emanare in virtù della sua autonomia statutaria e normativa (art. 3 d.lgs. 267/2000, richiamato dall art. 2, comma 4 TUED).

7 NATURA GIURIDICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Il REC è pertanto uno strumento tecnico, poiché come detto definisce i parametri edilizi ed i criteri per la loro misurazione (es.: distanza tra i fabbricati; altezza dei fabbricati; superficie utile (SU); superficie finestrata; dimensione minima dell'unità immobiliare; superficie lorda di pavimento (SLP); altezza dei vani abitabili, ecc.). Il REC può definire altresì le regole per la presentazione delle istanze nell ambito delle procedure autorizzative edilizie ed inoltre, nel caso in cui il comune intenda istituire la Commissione edilizia, indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.

8 NATURA GIURIDICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO In virtù delle caratteristiche sopra indicate, il R.E.C. si differenzia pertanto dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), poiché quest ultimo si occupa invece di aspetti di pianificazione e previsionali (destinazioni d'uso ammesse, volumetrie consentite, ecc.), mentre il R.E.C. definisce i parametri tecnici con i quali concretizzare tali previsioni. Non sono peraltro infrequenti i casi in cui le regole tecniche che dovrebbero trovare posto nel R.E.C. confluiscono invece nelle Norme Tecniche ( NT ) del P.G.T., lasciando al R.E.C. un ruolo essenzialmente di raccolta di regole procedurali.

9 PREVISIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO Poiché la materia urbanistica e del governo del territorio è oggetto di legislazione regionale concorrente, contenuti ed articolazione dei REC sono estremamente eterogenei e presentano, da comune a comune, sostanziali differenze, anche dal punto di vista terminologico e delle definizioni. Per porre rimedio a questo problema, individuato come un rilevante ostacolo alla semplificazione ed allo snellimento dei procedimenti edilizi, il D.L. 133/2014 (cosiddetto sblocca Italia, convertito in legge dalla L. 164/2014) ha previsto all art. 17-bis l'adozione in sede di Conferenza unificata di uno schema di Regolamento edilizio tipo, proprio al fine di semplificare ed uniformare le norme e gli adempimenti. Il citato art. 17-bis del D.L. 133/2014 ha inoltre precisato che gli accordi in sede di Conferenza unificata per l adozione del Regolamento tipo costituiranno livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

10 PREVISIONE E FINALITA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO Nel contesto che abbiamo descritto, che vede l urbanistica circoscrivere il ruolo dell edilizia agli aspetti tecnici, con correlata riduzione degli spazi di autoregolamentazione da parte dei comuni nell ambito dei regolamenti edilizi, si colloca la scelta di introdurre un regolamento edilizio tipo e di qualificare l accordo risultante come «livello essenziale delle prestazioni». In particolare la Conferenza Unificata ha adottato: Lo schema di regolamento edilizio tipo (Allegato 1) Il documento con le definizioni uniformi (Allegato A) La tabella con la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia (Allegato B). Secondo il Ministero il processo di standardizzazione e semplificazione si propone di: ^ affiancare, alla semplificazione normativa dei procedimenti sul rilascio dei titoli edili e sul silenzio assenso nel permesso di costruire, un percorso di progressivo superamento della eccessiva differenziazione della disciplina vigente a livello locale; ^ ricondurre i regolamenti edilizi comunali alla loro effettiva funzione di integrazione e specificazione delle normative statali e regionali, nei campi che riguardano l attuazione delle scelte urbanistiche locali, la qualità e funzionalità dei tessuti urbani esistenti, i meccanismi di incentivazione e qualificazione dei processi di recupero degli stessi, ecc.; ^ semplificare, uniformare e standardizzare i linguaggi e la struttura dei Regolamenti; ^ introdurre elementi di qualificazione dell edilizia come le caratteristiche prestazionale degli edifici; ^ facilitare l accesso alle norme edilizie per i cittadini, imprese e addetti ai lavori; ^ abbattere i margini di discrezionalità interpretativa degli operatori degli Uffici tecnici; ^ concorrere a diminuire la giurisprudenza in materia; ^ rendere più sostenibile, più misurabile e quindi riconoscibile e classificabile il patrimonio edilizio.

11 CONTENUTI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO Il Regolamento edilizio tipo approvato - oltre all articolato nel quale vengono date le prescrizioni concernenti l attuazione ed il recepimento dello stesso da parte degli enti territoriali (regioni e comuni) - è strutturato in questa maniera : 1 contenuto Schema di Regolamento edilizio tipo (Allegato 1) Lo schema non contiene norme prescrittive, ma si limita ad indicare la struttura con la quale devono essere redatti i regolamenti edilizi, i quali avranno: - una prima parte in cui non sono contenute disposizioni ma - relativamente ai principi generali ed alla disciplina dell attività edilizia - ci si limita a richiamare la normativa nazionale e regionale, che opera senza necessità di un atto di recepimento (cd. Normativa uniforme sovraordinata ); - una seconda parte in cui l ente locale potrà, nell esercizio della propria autonomia, individuare requisiti tecnici integrativi e complementari - non disciplinati dalla normativa uniforme sovraordinata - da esprimere anche attraverso norme prestazionali, indicazioni numeriche, azioni e comportamenti progettuali. Per entrambe le parti lo schema di regolamento edilizio tipo definisce dettagliatamente l indice, la successione e la strutturazione degli argomenti. L indice NON può essere, in alcun modo, modificato.

12 CONTENUTI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO 2 contenuto Quadro delle definizioni uniformi (Allegato A) Si tratta delle definizioni standardizzate dei parametri edilizi di superficie, volumi, ecc., (cd. Definizioni uniformi e inderogabili ) finalizzate alla creazione di un glossario di riferimento unico ed omogeneo su tutto il territorio nazionale. Le 42 definizioni individuate sono riportate nella specifica tabella. Il recepimento delle definizioni all interno dei regolamenti edilizi comunali non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici (es. P.G.T.) vigenti o adottati alla data di approvazione dell Intesa Stato-Regioni.

13 CONTENUTI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO 3 contenuto Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia (Allegato B) Si tratta di una ricognizione puntuale delle norme che devono essere richiamate nella prima parte dello schema di regolamento edilizio.

14 ITER E RECEPIMENTO DEL R.E.C. TIPO, NEGLI ENTI TERRITORIALI È previsto che dopo l approvazione del provvedimento in Conferenza unificata, le regioni emanino entro 180 giorni (e pertanto entro il 18/04/2017) un atto di recepimento, conformemente sia alla normativa regionale vigente che alle delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia. Detto atto di recepimento dovrà poi stabilire i metodi, le procedure ed i tempi (comunque non superiori a ulteriori 180 giorni) da seguire per l adeguamento comunale. Le regioni a statuto speciale e le province autonome recepiranno l'intesa secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Inoltre le regioni si dovranno impegnare ad utilizzare le definizioni nei propri futuri provvedimenti legislativi e regolamentari. Qualora la regione non recepisca nei tempi l atto in questione, i comuni procedono comunque all adozione dello schema di regolamento tipo ed all adeguamento dei propri regolamenti entro i successivi 180 giorni.

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19 Grazie per l attenzione! Buon lavoro arch. mario gazzoli

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