Decisione N del 16 settembre 2016

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1 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) PAGNI (RM) SCIUTO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) NERVI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) RABITTI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore SCIUTO MAURIZIO Nella seduta del 20/07/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 1. In data parte ricorrente stipulava un contratto di finanziamento con l intermediario per l acquisto di un autovettura, nel quale era altresì previsto il pagamento di una polizza assicurativa per la copertura furto e incendio per la durata di 72 mesi, a fronte di un costo di 899,00. In data parte ricorrente cedeva in permuta l autovettura in questione ad una concessionaria e, in ragione della dismessa proprietà dell autovettura, chiedeva all intermediario la restituzione della quota parte del premio assicurativo non goduto. Con del l intermediario negava il rimborso perché non previsto ai sensi dell art. 10 delle Condizioni Contrattuali. Con il ricorso qui esaminato viene quindi reiterata la predetta richiesta di restituzione della quota parte del premio assicurativo pagato e non goduto, ritenendo vessatorio l art. 10 delle predette Condizioni contrattuali. 2. Nelle sue controdeduzioni l intermediario eccepisce preliminarmente: Pag. 2/7

2 (i) che il ricorso sarebbe irricevibile per mancanza di reclamo, constando soltanto una previa richiesta di rimborso comunque non sottoscritta dal ricorrente, bensì da sua moglie; (ii) che il ricorrente sarebbe privo di legittimazione attiva, in quanto marito della effettiva titolare del contratto di finanziamento (e all interno di tale contratto contemplato solamente quale garante) e della polizza assicurativa (rispetto alla quale il nominativo del ricorrente neppure figura); (iii) che difetterebbe la competenza a pronunciarsi di quest Arbitro in merito alla polizza assicurativa stipulata in occasione del contratto di finanziamento, trattandosi di rapporto assicurativo non collegato funzionalmente a quello di finanziamento, e pertanto estraneo alla tipologia di operazioni e contratti rimessi alla competenza dell ABF. 3. Nel merito, l intermediario rileva poi che la polizza in questione (volta a coprire per 72 mesi il rischio di furto e incendio dell autovettura il cui acquisto è stato finanziato, cd. pack service ) non avrebbe carattere vessatorio, secondo il già citato art. 10 delle Condizioni generali di Finanziamento (che così prevede: in caso di finanziamento di prodotti assicurativi con condizioni agevolate, compresi i cosiddetti pack service comprensivi della polizza furto e incendio, la [Banca], in caso di estinzione del finanziamento prima della sua naturale scadenza o di decadenza dal beneficio del termine, non sarà tenuta alla corresponsione al Cliente del premio assicurativo non goduto"). Ciò in quanto tale articolo non integrerebbe quel palese squilibrio di diritti e degli obblighi a carico del ricorrente che il Codice del Consumo contempla quale indice di vessatorietà. È vero infatti che, da un lato, il contratto di finanziamento esclude il rimborso del premio assicurativo già pagato e non goduto in caso di estinzione anticipata; ma d altro lato occorre anche considerare come il pack service viene venduto ad un prezzo notevolmente inferiore al prezzo di listino (nel caso di specie ad 899,00 invece di 1.529,00), sussistendo quindi un palese bilanciamento tra diritti ed obblighi tra le parti. In ragione di tutto ciò, l intermediario chiede quindi il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Vanno preliminarmente considerate, e disattese, le tre eccezioni preliminari dell intermediario convenuto. 5. Quanto alle prime due, invero, occorre osservare innanzitutto che il ricorso in oggetto risulta sottoscritto non solo dal soggetto che l intermediario vorrebbe considerare quale unico ricorrente (che comunque, per il ruolo svolto nel rapporto contrattuale, potrebbe ugualmente definirsi cliente nella lata accezione fatta propria da quest Arbitro), ma anche, a scanso d ogni dubbio, da sua moglie nella qualità di cointestataria che si associa al presente ricorso ; e cioè - come pure specificato nel modulo di ricorso assumendo il ruolo di cointestataria del rapporto oggetto del presente ricorso (che) aderisce al ricorso stesso Pag. 3/7

3 accettandone integralmente in contenuti. Il che, all evidenza, vale a qualificare anch essa come ricorrente a tutti gli effetti. 6. Inoltre, occorre anche osservare che la comunicazione alla quale l intermediario vorrebbe negare la natura di reclamo, non solo, soggettivamente, risulta riferibile alla suddetta ricorrente titolare del rapporto dedotto in lite; ma oltre a ciò, oggettivamente, essa consta di una p.e.c. nella quale si chiedeva il rimborso della polizza assicurativa. In tale p.e.c. era stata pertanto formulata una richiesta di identico petitum e causa petendi rispetto a quella azionata mediante il ricorso qui esaminato, essendo poi evidente che la mancata soddisfazione di quanto così richiesto non poteva che implicare quella contestazione della condotta negativa dell intermediario che si è fatta poi valere nel ricorso. Col che può senz altro concludersi che la suddetta richiesta formulata via p.e.c. dalla ricorrente vale da ogni punto di vista quale reclamo ai fini della presente procedura. 7. Quanto poi alla terza eccezione preliminarmente spiegata dall intermediario, la competenza di quest Arbitro dev essere ritenuta non certo disconoscendo la natura assicurativa del rapporto contrattuale al quale si riferisce la richiesta di rimborso di parte ricorrente (ciò che di per sé collocherebbe quel rapporto al di fuori della suddetta competenza); quanto piuttosto disconoscendo la fondatezza dell eccezione di parte convenuta nel sostenere che tale rapporto non sarebbe collegato negozialmente al finanziamento concesso per l acquisto della vettura assicurata; posto che (come noto e implicitamente riconosciuto dallo stesso intermediario resistente) allorché fosse riscontrabile un siffatto collegamento funzionale, allora dovrebbe ritenersi che la competenza di quest Arbitro, certamente sussistente in merito al secondo rapporto contrattuale, si estenda anche al primo. 8. Tanto premesso, con riferimento alla polizza assicurativa dedotta in lite deve rilevarsi che al di là di taluni elementi di asimmetria rispetto al contratto di finanziamento come la diversità del beneficiario della copertura assicurativa rispetto al finanziatore (fermo peraltro che detta copertura, siccome funzionale alla capacità di rimborso del finanziato, interessa e giova indirettamente anche al finanziatore, che proprio perciò ne propone la stipula) e sulla diversità della durata dei due rapporti non può però non valorizzarsi la circostanza, alla quale deve accordarsi rilevanza preminente ed anzi determinante, che la stipulazione della polizza in discorso non solo non viene indicata nel contratto come meramente facoltativa ma, soprattutto e comunque, il relativo costo viene senz altro incluso nel finanziamento: rientrando dunque in quel costo totale del credito che ne determina la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata. 9. Rileva, a questo riguardo, infatti, il combinato disposto degli artt. 125-sexies, comma 1, del TUB, secondo cui il contraente che rimborsi anticipatamente in tutto o in parte l importo dovuto al finanziatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, e l art. 121, comma 2, dello stesso TUB che, nello stabilire la pertinenza dei premi Pag. 4/7

4 assicurativi al predetto costo totale del credito, sancisce che nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. 10.Né del resto si può sostenere che l estinzione anticipata del finanziamento a seguito dell alienazione dell autovettura al cui acquisto il finanziamento era strumentale, potrebbe comunque non escludere l eventualità di una autonoma prosecuzione del rapporto assicurativo (come viceversa potrebbe avvenire in diverse fattispecie: ad esempio quando a latere di un certo finanziamento si stipuli una polizza vita o per spese mediche). Difatti, nel caso di specie è indubbio che sarebbe certamente venuta meno la tipica causa contrattuale che dovrebbe sorreggere la persistenza del rapporto assicurativo, venendo meno, in concreto, qualunque rischio in capo all assicurato che non sia più proprietario dell autoveicolo. 11.La questione del collegamento negoziale e del conseguente diritto al rimborso del finanziato in merito agli oneri assicurativi, risulta in effetti già affrontata e risolta, in principio affermativamente da quest Arbitro (Coll. Coord., dec. n. 896 del ) rispetto ad un caso diverso ma per gli aspetti qui considerati simile (si trattava di un contratto di mutuo fondiario in relazione ad una polizza assicurativa a copertura del rischio incendio e/o danneggiamento del bene immobile oggetto di garanzia ipotecaria; seppure poi in concreto, nella fattispecie esaminata, si pervenne a conclusioni di rigetto, ma soltanto sulla base della considerazione che, in quel caso diversamente dal presente, l assicurato restava comunque proprietario del bene). Al riguardo, il Collegio di coordinamento aveva rilevato come un collegamento negoziale possa ritenersi nonostante ciascuno dei due negozi conservi una distinta individualità giuridica, dal momento che cionondimeno, si determina fra i medesimi un vincolo di reciproca dipendenza, tanto che l eventuale invalidità o inefficacia sopravvenuta o risoluzione dell uno estende i suoi riflessi sull altro (o sugli altri) (v. in tal senso: Cass., sez. III civile, , n.11706; Cass., sez. III civile, , n. 7021). Ne consegue la possibilità di ravvisare il diritto del cliente mutuatario al rimborso direttamente da parte del soggetto mutuante, cioè dell intermediario convenuto, delle quote di premio assicurativo relative al periodo di tempo successivo alla estinzione del finanziamento, per il quale la copertura assicurativa è venuta meno (Collegio di Roma, decisioni n. 4029/2013; decisioni n. 56/2010); ciò in ragione anche del combinato disposto delle previsioni dell art. 49 Reg. ISVAP n. 35/2010 e dell art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012 (a mente del quale Nei contratti di assicurazioni connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo Pag. 5/7

5 rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo ), da un lato, e dell accordo intervenuto tra l ABI e l ANIA in data 22 ottobre 2008 (in base al quale si riconosce il diritto del cliente a ottenere il rimborso direttamente dal soggetto mutuante per la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato), dall altro lato. E si ricordi anche, più in generale, Cass., 10 luglio 2008, n e Cass. 16 febbraio 2007, n. 3645, secondo cui Occorre indagare in ordine al collegamento negoziale tra le due assicurazioni e il contratto di finanziamento, atteso che detto legame incide direttamente sulla causa dell operazione contrattuale posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria. 12.Ricondotta dunque la fattispecie considerata, in virtù del rilevato collegamento negoziale, alla competenza di quest Arbitro e alla norma (art. 125 sexies, T.u.b.) che, in via generale, riconosce il diritto del Cliente ad ottenere una riduzione del costo totale del credito, pari all importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, ove fra tali costi rientrano appunto anche gli oneri assicurativi, non può allora ritenersi valida ed efficace, siccome contraria alla portata della predetta norma di legge, la clausola (art. 10) delle condizioni generali di contratto ripetutamente invocata dall Intermediario a sostegno del suo rifiuto di rimborsare quanto richiesto da parte ricorrente. 13.Ne consegue allora l illegittimità di un tale rifiuto e il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso - direttamente nei confronti dell intermediario convenuto, per quanto sopra rilevato - del premio assicurativo pagato e non goduto in rapporto alle mensilità della polizza assicurativa non ancora maturate al momento dell estinzione del finanziamento. Dunque, considerate nel numero di 50 tali mensilità (da novembre 2013 a settembre 2015 sarebbero maturate 22 delle 72 mensilità) nella misura di (pari ad (899:72)x 50). P.Q.M. Il Collegio dispone che l intermediario corrisponda al ricorrente la somma di 624,30 con interessi dal reclamo al saldo. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE Pag. 6/7

6 firma 1 Pag. 7/7

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