REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE PRIMA

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1 Professioni intellettuali Responsabilità civile: personale medico - Disturbi gengivali Inesatte prestazioni odontoiatriche Prescrizione del diritto al risarcimento Decorrenza del termine di prescrizione dal momento della conoscibilità del danno Mancata rifinitura dell otturazione dentaria Incompletezza della prestazione Omissioni addebitabili al paziente - Rif.Leg.artt.1176,2043,2935,2947 cc; Sentenza n. 27P Pronunziata il Depositata il REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE PRIMA Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente nella causa civile n. 917/98 R. G. promossa da S E N T E N Z A XX - Attore - rappresentato e difeso dall'ala. M. Guicciardi del Foro di Modena CONTRO L'YY S.r.l. - Convenuto - rappresentato e difeso dall'ala. R. Filardi del Foro di Modena; in punto a: risarcimento danni. All'udienza del 23/5/06 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 22/7/06 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 27/9/06 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente: per parte attrice: "Voglia l'ill.mo Giudice adito, Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, A- IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE: - Rigettare tutte le eccezioni ex adverso sollevate, in quanto infondate; B- IN VIA PRINCIPALE: - dichiarare non dovuta la somma di L , pari ad E 1.435,31; - conseguentemente, rigettare tutte le domande ex adverso dedotte, in quanto infondate; C- NEL MERITO: - accertare la responsabilità della Società convenuta l'yy s.r. per i fatti del presente giudizio ravvisandosi la responsabilità medica prevista ex lege, tra cui 2 comma art c. c.,

2 - conseguentemente, condannare la stessa Società al risarcimento di tutti i danni subiti da XX, quantificati nella somma di L pari ad E 2.582,28, od alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia sulla base della perizia tecnica di parte dott. Ruggero Frezza in data 14/04/1997 e delle considerazioni mediche svolte nelle osservazioni in data 23/10/2004, ovvero perdita di attacco e di supporto osseo a livello del 16 e del rifacimento per otturazione occluso mesiale sul 16, spese mediche e disagio psichico, danno esistenziale, perdita di chances, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; D-IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, voglia il Giudice compensare parzialmente la somma azionata esecutivamente con quella che sarà riconosciuta ad XX a titolo di risarcimento di tutti danni patiti; E- IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede la riconvocazione del C.T.U. o l'integrazione del quesito, in quanto il CTU non ha quantificato alcun danno nonostante le conclusioni a pag. 4 ovvero il 'fastidio riferito al dolore e sanguinamento gengivale per mancanza volontaria dello studio L'YY di rifinitura dell'otturazione ; nonché per il rifacimento della ricostruzione di 16 ed il pregiudizio del parodonto, spese mediche e disagio, danno esistenziale ecc. Con vittoria di spese imponibili e non imponibili, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso 12,50% spese generali."; per parte convenuta: "Rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto. Dichiara altresì di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o eccezioni tardive". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione notificato in data 12/5/97, XX conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Modena lo studio dentistico L'YY S.r.l. di Modena, per sentirne dichiarare la responsabilità professionale in ordine a disturbi gengivali dell'attore, con i danni conseguenti, che parte attrice imputava alla parte convenuta, nei confronti della quale formulava espressa istanza risarcitoria. 2. Alla prima udienza si costituiva la convenuta, contestando ogni addebito ed eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per valore del giudice adito e la nullità dell'atto di citazione nonché chiedendo il rigetto delle domande attoree. Con sentenza del 16/9/97 il Giudice di Pace di Modena dichiarava la propria incompetenza assegnando termine per la riassunzione avanti al Tribunale di Modena. 3. Con comparsa di riassunzione notificata il 19/3/98 XX evocava in giudizio avanti al Tribunale di Modena L'YY S.r.l. per sentire dichiarare la condanna al risarcimento dei danni per errate prestazioni odontoiatriche e la compensazione giudiziale con la somma dovuta a parte convenuta in forza di decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto. Con comparsa ritualmente depositata si costituiva la convenuta, eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle domande attoree perché l'azione giudiziaria intrapresa era stata definita con un decreto ingiuntivo ormai definitivo, avente forza di cosa giudicata e, comunque chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. Eccepiva inoltre la prescrizione dell'azione. 4. La causa veniva istruita con acquisizione della documentazione prodotta, assunzione delle prove richieste ed ammesse ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medica sulla persona dell'attore.

3 All'udienza del 23/5/06 venivano quindi precisate le conclusioni sopra trascritte, con i termini indicati in epigrafe per il deposito di conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Nel merito, nel caso di specie l'attore, paziente del convenuto studio dentistico, afferma la responsabilità di parte convenuta per disturbi gengivali causati dalla non perfetta esecuzione di prestazioni odontoiatriche, sotto il profilo della violazione dei doveri di diligenza nell'effettuazione di terapie di otturazione, devitalizzazione e conseguente ricostruzione di quattro elementi. Il convenuto contesta i predetti assunti eccependo l'insussistenza di colpa medica e di nesso causale tra la condotta del sanitario e le conseguenze lamentate dal paziente, negando cioè la riferibilità causale dei disturbi lamentati alla condotta professionale tenuta, e rilevando che l'improvvisa interruzione volontaria della terapia da parte del paziente ha impedito il perfezionamento del ciclo di cure. 6. Anzitutto, viene eccepita la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, decorrente, a norma dell'art c.c., dalla data del fatto assunto illecito e cioè dal L'eccezione è infondata. In giurisprudenza si è evidenziato i principio secondo il quale l'art. 2947, coordinato con gli artt e 2935 C.c., va interpretato nel senso che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui l'agente compie il fatto illecito o dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. Pertanto, nel caso di specie, non è decorsa l'invocata prescrizione la quale, poi, è stata ripetutamente interrotta con le iniziative giudiziarie. 7. L'istruttoria e la discussione della causa hanno, in concreto, riguardato il preteso inadempimento per colpa del professionista. Per accertare le circostanze esposte da parte attrice è stata effettuata consulenza tecnica d'ufficio, effettuata dal Dr. Paolo Contini, disposta sui seguenti quesiti: «Accerti il consulente tecnico, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sottoposto a visita medico-legale il periziando, acquisita la documentazione che riterrà di individuare come necessaria, e che è autorizzato a richiedere a pubbliche e private istituzioni, compiute tutte le indagini, anche specialistiche, che riterranno opportune: 1) la natura delle lesioni subite dal periziando, le cause ed i mezzi che le cagionarono; 2) in caso di riscontro di lesioni dipendenti da intervento odontoiatrico od altro trattamento medico, se l'intervento o trattamento siano stati correttamente eseguiti e se siano individuabili profili di colpa, ed in che grado, nell'anione dei sanitari, anche in riferimento alla natura e difficoltà dell'intervento, alle condizioni del paziente, nonché ad ogni altra circostanza utile all'indagine peritale ai fini della responsabilità professionale; con particolare riferimento alla situazione pregressa e limitando l'indagine all'oggetto della domanda; 3) la durata della malattia conseguita e del periodo di incapacità di attendere alle normali occupazioni, in misura totale o parziale ed in che grado; 4) la sussistenza di eventuali postumi di carattere permanente e la loro percentuale di incidenza sulla integrità psicofisica e sulla capacità lavorativa specifica; 5) indichi l'ammontare delle spese mediche e para-mediche necessarie direttamente dipendenti dagli eventi di cui è causa eventualmente da sostenere.».

4 8. La consulenza tecnica d'ufficio ha, anzitutto, individuato il quadro clinico e patologico dell'attore, anche ai fini del suo rapporto causale con l'attività del convenuto, rilevando una occlusione nella norma, un lieve affollamento dentale, una lieve asimmetria, un parodonto sano, un lieve deposito di placca senza patologie infiammatorie, degenerative o di riassorbimento gengivale, e poi descrive una ampia serie di interventi subiti nel tempo dal paziente. Premesso ciò, e dopo un'esposizione dell'anamnesi riferita dal paziente, il consulente osserva che il quadro clinico è modificato rispetto al 1994; la consulenza tecnica d'ufficio tiene conto della perizia di parte effettuata nel 1994, che segnalava un'otturazione debordante, ma rileva che tale debordamento attualmente non risulta per la successiva rifinitura effettuata da un altro odontoiatra. In proposito sottolinea, con specifico riferimento all'elemento n. 16, oggetto di causa, che al momento della visita in sede di consulenza tecnica d'ufficio il "sondaggio mediale dell'elemento dentale 16, viene ritenuto dal CTU nella norma e non patologico". Peraltro, la consulenza tecnica d'ufficio rileva che l'attore, dopo l'intervento di otturazione, avrebbe dovuto sottoporsi a una serie di incontri per le rifiniture dell'opera, ai quali non si sottopose, per motivi che non risultano addebitabili al convenuto. L'incertezza su questa circostanza storica diviene decisiva nella valutazione del consulente, e anche per la sussistenza dell'inadempimento, in quanto rende impossibile formulare un giudizio di adeguatezza dell'opera per così dire "in itinere", cioè non ancora conclusa, che si è interrotta per una decisione dell'attore stesso e che, per quanto legittima, di fatto impedisce oggi di poter valutare compiutamente l'esito delle prestazioni terapeutiche svolte all'epoca. Infatti, mentre l'attore riferisce di non essere stato richiamato dallo studio dentistico per la successiva fase di rifinitura e lucidatura della protesi (durante la quale, come ricordato dallo stesso consulente, l'odontoiatra può correggere punti di contatto ed eventuali debordamenti delle otturazioni eseguite), mentre dalle risultanze testimoniali risulta che l'attore non si è mai più presentato per le sedute di rifinitura, nonostante sia stato ripetutamente cercato da parte dello studio. 9. Su questo punto l'istruttoria orale non lascia dubbi: mentre l'attore sostiene non essere mai stata fissata alcuna visita di controllo, e di avere chiesto di essere sottoposto a visite di controllo, la teste Turrini riferisce che fu l'attore a mancare gli appuntamenti successivi, fissati dallo studio, e che appunto non si sottopose alle visite di controllo ed ai richiami, nonostante la teste lo abbia cercato più volte in ufficio, e tramite vari familiari. Sul piano causale, quindi, non può attribuirsi la mancata rifinitura dell'otturazione alla condotta dei sanitari dello studio convenuto; e, siccome, in base alla pretesa attorea ed agli accertamenti peritali, le uniche conseguenze dannose subite dall'attore sono quelle relative alla mancata rifinitura dell'opera, queste non risultano in rapporto eziologico con la condotta del sanitario. In altri termini, non può che concordarsi con la conclusione espressa nella consulenza tecnica d'ufficio secondo la quale attualmente non vi sono lesioni permanenti di nessun tipo, derivanti dall'intervento odontoiatrico di devitalizzazione e ricostruzione a carico dell'elemento 16, né vi sono ripercussioni sull'integrità psicofisica e sulla capacità lavorativa specifica del periziando; mentre il

5 fastidio ed il dolore a suo tempo verificatosi non risulta dipendere (cioè non è provato che dipenda) dalla condotta dell'odontoiatra, quanto piuttosto dalla condotta del paziente, cioè dello stesso danneggiato. D'altronde la consulenza tecnica d'ufficio espletata non può ritenersi affetta da vizi di omessa considerazione di circostanze rilevanti e non si giustifica la richiesta di rinnovazione svolta da parte attrice, in quanto dalle operazioni di consulenza e dalla relazione stessa emerge che è stato adeguatamente esaminato tutto il materiale di cui il consulente aveva il potere e dovere di prendere cognizione, e la consulenza appare immune da vizi logici ed esauriente sui quesiti proposti con adeguata motivazione. Non sussiste, infine, contraddizione, tra il riconoscimento, contenuto nella consulenza tecnica d'ufficio, di difetti di rifinitura che verosimilmente hanno causato disturbi gengivali transeunti al paziente, e l'esclusione di responsabilità del sanitario, contenuta nelle conclusioni, proprio in base alle circostanze e considerazione sopra effettuate, in ordine al difetto di nesso eziologico. 10. La domanda è risultata infondata sul piano probatorio e, come tale, va rigettata nel merito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge la domanda svolta da XX verso lo studio dentistico L'YY S.r.l. di Modena con atto di citazione notificato in data 12/5/97; dichiara tenuto e condanna XX a rifondere al convenuto studio dentistico L'YY S.r.l. di Modena le.spese processuali, che liquida in complessivi 4.000,0, di cui. 250,00 per spese, ,00, per competenze ed ,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Modena, il 28/9/06. Consegnato per il deposito in Cancelleria il 13/10/06 Il Giudice (Dr. G. Pagliani) Depositata in Cancelleria il 24 OTT 2007

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