REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE PRIMA
|
|
- Massimiliano Santini
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Professioni intellettuali Responsabilità civile: personale medico - Disturbi gengivali Inesatte prestazioni odontoiatriche Prescrizione del diritto al risarcimento Decorrenza del termine di prescrizione dal momento della conoscibilità del danno Mancata rifinitura dell otturazione dentaria Incompletezza della prestazione Omissioni addebitabili al paziente - Rif.Leg.artt.1176,2043,2935,2947 cc; Sentenza n. 27P Pronunziata il Depositata il REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE PRIMA Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente nella causa civile n. 917/98 R. G. promossa da S E N T E N Z A XX - Attore - rappresentato e difeso dall'ala. M. Guicciardi del Foro di Modena CONTRO L'YY S.r.l. - Convenuto - rappresentato e difeso dall'ala. R. Filardi del Foro di Modena; in punto a: risarcimento danni. All'udienza del 23/5/06 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 22/7/06 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 27/9/06 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente: per parte attrice: "Voglia l'ill.mo Giudice adito, Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, A- IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE: - Rigettare tutte le eccezioni ex adverso sollevate, in quanto infondate; B- IN VIA PRINCIPALE: - dichiarare non dovuta la somma di L , pari ad E 1.435,31; - conseguentemente, rigettare tutte le domande ex adverso dedotte, in quanto infondate; C- NEL MERITO: - accertare la responsabilità della Società convenuta l'yy s.r. per i fatti del presente giudizio ravvisandosi la responsabilità medica prevista ex lege, tra cui 2 comma art c. c.,
2 - conseguentemente, condannare la stessa Società al risarcimento di tutti i danni subiti da XX, quantificati nella somma di L pari ad E 2.582,28, od alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia sulla base della perizia tecnica di parte dott. Ruggero Frezza in data 14/04/1997 e delle considerazioni mediche svolte nelle osservazioni in data 23/10/2004, ovvero perdita di attacco e di supporto osseo a livello del 16 e del rifacimento per otturazione occluso mesiale sul 16, spese mediche e disagio psichico, danno esistenziale, perdita di chances, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; D-IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, voglia il Giudice compensare parzialmente la somma azionata esecutivamente con quella che sarà riconosciuta ad XX a titolo di risarcimento di tutti danni patiti; E- IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede la riconvocazione del C.T.U. o l'integrazione del quesito, in quanto il CTU non ha quantificato alcun danno nonostante le conclusioni a pag. 4 ovvero il 'fastidio riferito al dolore e sanguinamento gengivale per mancanza volontaria dello studio L'YY di rifinitura dell'otturazione ; nonché per il rifacimento della ricostruzione di 16 ed il pregiudizio del parodonto, spese mediche e disagio, danno esistenziale ecc. Con vittoria di spese imponibili e non imponibili, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso 12,50% spese generali."; per parte convenuta: "Rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto. Dichiara altresì di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o eccezioni tardive". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione notificato in data 12/5/97, XX conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Modena lo studio dentistico L'YY S.r.l. di Modena, per sentirne dichiarare la responsabilità professionale in ordine a disturbi gengivali dell'attore, con i danni conseguenti, che parte attrice imputava alla parte convenuta, nei confronti della quale formulava espressa istanza risarcitoria. 2. Alla prima udienza si costituiva la convenuta, contestando ogni addebito ed eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per valore del giudice adito e la nullità dell'atto di citazione nonché chiedendo il rigetto delle domande attoree. Con sentenza del 16/9/97 il Giudice di Pace di Modena dichiarava la propria incompetenza assegnando termine per la riassunzione avanti al Tribunale di Modena. 3. Con comparsa di riassunzione notificata il 19/3/98 XX evocava in giudizio avanti al Tribunale di Modena L'YY S.r.l. per sentire dichiarare la condanna al risarcimento dei danni per errate prestazioni odontoiatriche e la compensazione giudiziale con la somma dovuta a parte convenuta in forza di decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto. Con comparsa ritualmente depositata si costituiva la convenuta, eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle domande attoree perché l'azione giudiziaria intrapresa era stata definita con un decreto ingiuntivo ormai definitivo, avente forza di cosa giudicata e, comunque chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. Eccepiva inoltre la prescrizione dell'azione. 4. La causa veniva istruita con acquisizione della documentazione prodotta, assunzione delle prove richieste ed ammesse ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medica sulla persona dell'attore.
3 All'udienza del 23/5/06 venivano quindi precisate le conclusioni sopra trascritte, con i termini indicati in epigrafe per il deposito di conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Nel merito, nel caso di specie l'attore, paziente del convenuto studio dentistico, afferma la responsabilità di parte convenuta per disturbi gengivali causati dalla non perfetta esecuzione di prestazioni odontoiatriche, sotto il profilo della violazione dei doveri di diligenza nell'effettuazione di terapie di otturazione, devitalizzazione e conseguente ricostruzione di quattro elementi. Il convenuto contesta i predetti assunti eccependo l'insussistenza di colpa medica e di nesso causale tra la condotta del sanitario e le conseguenze lamentate dal paziente, negando cioè la riferibilità causale dei disturbi lamentati alla condotta professionale tenuta, e rilevando che l'improvvisa interruzione volontaria della terapia da parte del paziente ha impedito il perfezionamento del ciclo di cure. 6. Anzitutto, viene eccepita la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, decorrente, a norma dell'art c.c., dalla data del fatto assunto illecito e cioè dal L'eccezione è infondata. In giurisprudenza si è evidenziato i principio secondo il quale l'art. 2947, coordinato con gli artt e 2935 C.c., va interpretato nel senso che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui l'agente compie il fatto illecito o dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. Pertanto, nel caso di specie, non è decorsa l'invocata prescrizione la quale, poi, è stata ripetutamente interrotta con le iniziative giudiziarie. 7. L'istruttoria e la discussione della causa hanno, in concreto, riguardato il preteso inadempimento per colpa del professionista. Per accertare le circostanze esposte da parte attrice è stata effettuata consulenza tecnica d'ufficio, effettuata dal Dr. Paolo Contini, disposta sui seguenti quesiti: «Accerti il consulente tecnico, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sottoposto a visita medico-legale il periziando, acquisita la documentazione che riterrà di individuare come necessaria, e che è autorizzato a richiedere a pubbliche e private istituzioni, compiute tutte le indagini, anche specialistiche, che riterranno opportune: 1) la natura delle lesioni subite dal periziando, le cause ed i mezzi che le cagionarono; 2) in caso di riscontro di lesioni dipendenti da intervento odontoiatrico od altro trattamento medico, se l'intervento o trattamento siano stati correttamente eseguiti e se siano individuabili profili di colpa, ed in che grado, nell'anione dei sanitari, anche in riferimento alla natura e difficoltà dell'intervento, alle condizioni del paziente, nonché ad ogni altra circostanza utile all'indagine peritale ai fini della responsabilità professionale; con particolare riferimento alla situazione pregressa e limitando l'indagine all'oggetto della domanda; 3) la durata della malattia conseguita e del periodo di incapacità di attendere alle normali occupazioni, in misura totale o parziale ed in che grado; 4) la sussistenza di eventuali postumi di carattere permanente e la loro percentuale di incidenza sulla integrità psicofisica e sulla capacità lavorativa specifica; 5) indichi l'ammontare delle spese mediche e para-mediche necessarie direttamente dipendenti dagli eventi di cui è causa eventualmente da sostenere.».
4 8. La consulenza tecnica d'ufficio ha, anzitutto, individuato il quadro clinico e patologico dell'attore, anche ai fini del suo rapporto causale con l'attività del convenuto, rilevando una occlusione nella norma, un lieve affollamento dentale, una lieve asimmetria, un parodonto sano, un lieve deposito di placca senza patologie infiammatorie, degenerative o di riassorbimento gengivale, e poi descrive una ampia serie di interventi subiti nel tempo dal paziente. Premesso ciò, e dopo un'esposizione dell'anamnesi riferita dal paziente, il consulente osserva che il quadro clinico è modificato rispetto al 1994; la consulenza tecnica d'ufficio tiene conto della perizia di parte effettuata nel 1994, che segnalava un'otturazione debordante, ma rileva che tale debordamento attualmente non risulta per la successiva rifinitura effettuata da un altro odontoiatra. In proposito sottolinea, con specifico riferimento all'elemento n. 16, oggetto di causa, che al momento della visita in sede di consulenza tecnica d'ufficio il "sondaggio mediale dell'elemento dentale 16, viene ritenuto dal CTU nella norma e non patologico". Peraltro, la consulenza tecnica d'ufficio rileva che l'attore, dopo l'intervento di otturazione, avrebbe dovuto sottoporsi a una serie di incontri per le rifiniture dell'opera, ai quali non si sottopose, per motivi che non risultano addebitabili al convenuto. L'incertezza su questa circostanza storica diviene decisiva nella valutazione del consulente, e anche per la sussistenza dell'inadempimento, in quanto rende impossibile formulare un giudizio di adeguatezza dell'opera per così dire "in itinere", cioè non ancora conclusa, che si è interrotta per una decisione dell'attore stesso e che, per quanto legittima, di fatto impedisce oggi di poter valutare compiutamente l'esito delle prestazioni terapeutiche svolte all'epoca. Infatti, mentre l'attore riferisce di non essere stato richiamato dallo studio dentistico per la successiva fase di rifinitura e lucidatura della protesi (durante la quale, come ricordato dallo stesso consulente, l'odontoiatra può correggere punti di contatto ed eventuali debordamenti delle otturazioni eseguite), mentre dalle risultanze testimoniali risulta che l'attore non si è mai più presentato per le sedute di rifinitura, nonostante sia stato ripetutamente cercato da parte dello studio. 9. Su questo punto l'istruttoria orale non lascia dubbi: mentre l'attore sostiene non essere mai stata fissata alcuna visita di controllo, e di avere chiesto di essere sottoposto a visite di controllo, la teste Turrini riferisce che fu l'attore a mancare gli appuntamenti successivi, fissati dallo studio, e che appunto non si sottopose alle visite di controllo ed ai richiami, nonostante la teste lo abbia cercato più volte in ufficio, e tramite vari familiari. Sul piano causale, quindi, non può attribuirsi la mancata rifinitura dell'otturazione alla condotta dei sanitari dello studio convenuto; e, siccome, in base alla pretesa attorea ed agli accertamenti peritali, le uniche conseguenze dannose subite dall'attore sono quelle relative alla mancata rifinitura dell'opera, queste non risultano in rapporto eziologico con la condotta del sanitario. In altri termini, non può che concordarsi con la conclusione espressa nella consulenza tecnica d'ufficio secondo la quale attualmente non vi sono lesioni permanenti di nessun tipo, derivanti dall'intervento odontoiatrico di devitalizzazione e ricostruzione a carico dell'elemento 16, né vi sono ripercussioni sull'integrità psicofisica e sulla capacità lavorativa specifica del periziando; mentre il
5 fastidio ed il dolore a suo tempo verificatosi non risulta dipendere (cioè non è provato che dipenda) dalla condotta dell'odontoiatra, quanto piuttosto dalla condotta del paziente, cioè dello stesso danneggiato. D'altronde la consulenza tecnica d'ufficio espletata non può ritenersi affetta da vizi di omessa considerazione di circostanze rilevanti e non si giustifica la richiesta di rinnovazione svolta da parte attrice, in quanto dalle operazioni di consulenza e dalla relazione stessa emerge che è stato adeguatamente esaminato tutto il materiale di cui il consulente aveva il potere e dovere di prendere cognizione, e la consulenza appare immune da vizi logici ed esauriente sui quesiti proposti con adeguata motivazione. Non sussiste, infine, contraddizione, tra il riconoscimento, contenuto nella consulenza tecnica d'ufficio, di difetti di rifinitura che verosimilmente hanno causato disturbi gengivali transeunti al paziente, e l'esclusione di responsabilità del sanitario, contenuta nelle conclusioni, proprio in base alle circostanze e considerazione sopra effettuate, in ordine al difetto di nesso eziologico. 10. La domanda è risultata infondata sul piano probatorio e, come tale, va rigettata nel merito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge la domanda svolta da XX verso lo studio dentistico L'YY S.r.l. di Modena con atto di citazione notificato in data 12/5/97; dichiara tenuto e condanna XX a rifondere al convenuto studio dentistico L'YY S.r.l. di Modena le.spese processuali, che liquida in complessivi 4.000,0, di cui. 250,00 per spese, ,00, per competenze ed ,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Modena, il 28/9/06. Consegnato per il deposito in Cancelleria il 13/10/06 Il Giudice (Dr. G. Pagliani) Depositata in Cancelleria il 24 OTT 2007
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I
Tribunale di Verona Sentenza 25.9.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione I Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura
DettagliGIUDIZIO N. ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DI UDIENZA DEL. È presente il CTU il quale, in esito alla lettura della formula del giuramento,
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA XIII SEZIONE CIVILE GIUDIZIO N. ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DI UDIENZA DEL È presente il CTU il quale, in esito alla lettura della formula del giuramento, risponde:
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,
Dettagliwww.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco
DettagliL ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL
L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL QUALI SONO I DIRITTI DEL LAVORATORE VITTIMA DI INFORTUNIO? La prima missione di ANMIL è informare i lavoratori circa i loro diritti. La particolarità
DettagliSentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012
N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliCOMUNE DI BARDONECCHIA
COMUNE DI BARDONECCHIA PROVINCIA DI TORINO DETERMINAZIONE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA N. 94 DEL 03 OTTOBRE 2014 OGGETTO: ATTIVITÀ GIUDIZIALE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SENTENZA
Dettagli(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).
Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. Allineandosi all attuale orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità del Ministero della Salute per omessa vigilanza sulla produzione e sulla distribuzione dei vaccini e del sangue
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliFATTO. Nella presente controversia, l attrice G chiede il risarcimento dei danni
FATTO Nella presente controversia, l attrice G chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un intervento di mastoplatistica addittiva, asseritamente eseguito senza
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente
DettagliMobbing. Responsabile il datore di lavoro se omette la dovuta vigilanza sui dipendenti
CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 16148 del 20/08/2007 Mobbing. Responsabile il datore di lavoro se omette la dovuta vigilanza sui dipendenti Il datore di lavoro e ritenuto responsabile dei
DettagliAiutare a far riconoscere i propri diritti
Aiutare a far riconoscere i propri diritti Chiarire, conciliare, trovare un accordo La Commissione conciliativa per questioni di responsabilità medica 1 Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige 2 3 Prefazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA
Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa
DettagliDiritto Processuale Civile. L Appello
Diritto Processuale Civile L Appello L'appello nell'ordinamento civile è un mezzo di impugnazione ordinario, disciplinato dagli Artt. 339 e ss c.p.c,, e costituisce il più ampio mezzo di impugnazione,
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
DettagliTribunale di. Atto di citazione **** della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via,
Tribunale di. Atto di citazione **** Nell interesse della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via, n., c.f.:., rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente atto dall'avv....
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sentenza 27.4.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA nella persona del dott.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliCassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale
Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. L illegittima iscrizione del nominativo di un individuo nell archivio della Centrale Interbancaria dei soggetti segnalati come protestati, con conseguente revoca temporanea per l iscritto della
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e
TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliLE ALTRE CATEGORIE DEL DANNO INGIUSTO Consuela Cigalotti DANNO INGIUSTO Secondo la definizione del codice civile è da considerarsi danno ingiusto,, il danno prodotto non iure,, ( comportamento non giustificato
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliEmilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio
Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Testo vigente Testo in vigore dal 1 marzo 2006 Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione
DettagliGestione del danno dentario
Pag. 2 di 7 MODIFICHE Rev. Approvazione Data Visto Pagine Modificate Tipo natura della modifica SCOPO Fornire indicazioni sulle modalità di gestione dei casi di lesioni dentarie o di protesi fisse/mobili
DettagliSTUDIO LEGALE BOGLIONE IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012
A VV. I TALO PARTENZA IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012 Il lontano passato: responsabilità extracontrattuale Il paziente che si riteneva danneggiato
DettagliLA SURROGA DELL ASSICURATORE
LA SURROGA DELL ASSICURATORE L ASSICURATORE CHE HA PAGATO L INDENNITÀ È SURROGATO, FINO ALLA CONCORRENZA DELL AMMONTARE DI ESSA NEI DIRITTI DELL ASSICURATO VERSO I TERZI RESPONSABILI. (Art. 1916 C.C.)
DettagliInteressi di mora nel calcolo della soglia antiusura
NO ALLA DOPPIA SOMMATORIA Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura 12/06/2014 Tribunale di Torino - Ordinanza 10 giugno 2014 n. 759 In un contratto di finanziamento, ai fini del superamento
DettagliCOMUNE DI VILLESSE PROVINCIA DI GORIZIA REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
COMUNE DI VILLESSE PROVINCIA DI GORIZIA REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE Approvato con deliberazione giuntale n. 116 del 29/09/2005, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
DettagliTRIBUNALE DI PROC. PENALE N.. R.G.N.R. Il sottoscritto. nato a e residente a.in qualità di
TRIBUNALE DI PROC. PENALE N.. R.G.N.R. ATTO DI COSTITUZIONE PARTE CIVILE Il sottoscritto. nato a e residente a.in qualità di curatore del fallimento in liquidazione con sede in. Fall. N. G.D.. autorizzato
DettagliLe tutele per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo
LA N ORMATIVA IN MATERIA DI LICENZIAMENTI INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 183/2014 E DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 23/2015 Le tutele per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo previste dalla legge n.
DettagliCOMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40
COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40 O G G E T T O Riconoscimento debito fuori bilancio per la liquidazione delle
DettagliSezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)
Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DettagliTRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c.
TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex art. 155ter c.c. Il sig.... nato a... il... e residente in... Via... n.... è rappresentato e difeso per mandato a margine
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 21.7.2011 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Verbale dell udienza del 21.7.11 della causa iscritta al numero 14501 del ruolo generale
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliIL DANNO DA VACANZA ROVINATA
Aspetti sostanziali: con danno da vacanza rovinata s intende: la lesione dell interesse del turista al pieno godimento del proprio tempo libero ed, in particolare, della occasione di svago e di divertimento
DettagliART. 1 (Modifiche al codice penale)
ART. 1 (Modifiche al codice penale) 1. Dopo l articolo 131 del codice penale, le denominazioni del Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Della non punibilità per particolare tenuità
DettagliOGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate
Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliIMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com
DettagliFATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.)
Responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità extra-contrattuale
DettagliISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO. Regolamento volontari. Regolamento. a scuola. volontari a scuola
ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO Regolamento volontari a scuola Regolamento volontari a scuola REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI VOLONTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA Art.1 Oggetto
DettagliTRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente
Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico
DettagliI principi generali che regolano la responsabilità professionale del medico e dell odontoiatra
I principi generali che regolano la responsabilità professionale del medico e dell odontoiatra Lecco - 31-10 2009 - acuradi S. Fucci - giurista e bioeticista - sefucci@tiscali.it Principi generali della
DettagliIstanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.
RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,
DettagliLa Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa
La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa a cura dell Avv. Elio Garibaldi 1 RECENTI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI IN ARGOMENTO DI RESPONSABILITA SANITARIA Responsabilità contrattuale
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliUsura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa
Usura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa Lavorare di domenica e non avere riposi compensativi determina il danno da usura psicofisica da risarcire al lavoratore. Così si è espressa
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno
DettagliAllegato: Contratto di fornitura di servizi
All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di
DettagliCOMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione
DettagliUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ATTO DI CITAZIONE PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t e i n _ ( _ ), Via - CAP: ), con sede
DettagliI beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli)
I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli) Se il proprietario di un edificio soggetto al vincolo storico-artistico lo modifica senza aver ottenuto preventivamente
DettagliROMA Auditorium Ministero della Salute 22 maggio 2014 LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI A VV. ITALO P ARTENZA
ROMA Auditorium Ministero della Salute 22 maggio 2014 LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI A VV. ITALO P ARTENZA IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO Il Decreto Balduzzi - L. 8 novembre 2012 n.189 Art. 3 1 L'esercente
DettagliOGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Chiarimenti e istruzioni operative
CIRCOLARE N. 1/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2014 OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
DettagliL obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del
L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliAPPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.
APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo
DettagliLE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA TRA
LA SENTENZA INTEGRALE: SENTENZA CIVILE RG. 111653/2007 Rif,./ civ ord. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace, della VI Sezione del Mandamento di Napoli, nella persona del Giudice
DettagliIII COMMISSIONE TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO MAGGIO 2010
III COMMISSIONE TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 69, 72, 75
DettagliSCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011
SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011 Gli indici della natura subordinata del rapporto di lavoro Relazione dell Avv. Paolo Valla * * * Traccia dei casi da trattare Controversia
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliRIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***
Sent.350/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** Visto il ricorso iscritto al numero 71883/PM del registro di Segreteria;
DettagliSENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:
DettagliRISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008
RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi
DettagliTecnici della Prevenzione nell Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
Tecnici della Prevenzione nell Ambiente e nei Luoghi di Lavoro La soluzione Assicurativa individuata da UNPISI per i Tecnici della Prevenzione UNPISI in collaborazione con Marsh, ha attivato una convenzione
DettagliInfiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:
Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari
DettagliRISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 328/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello -Credito su acconti per ritenute su interessi bancari Richiesta di utilizzo in compensazione
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
DettagliCass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706
Il danno tanatologico Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Veronica Maina Valeria Mastrolembo Barnà Parti Familiari della vittima Generali Assicurazioni SpA T.R. Fatti Il minore viaggiava sul ciclomotore
DettagliIl giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
DELIBERA N. 61/2014 TITOLO 2014.1.10.4.1 2014.1.10.21.589 LEGISLATURA IX Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione
DettagliRISOLUZIONE N. 190/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito
DettagliLa successione. Obiettivi
La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della
DettagliI vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:
IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE MOTIVI VIZI INSUSSISTENZA RIGETTO [Tribunale di Napoli, Sezione XII, Civile sentenza 24 gennaio 2013 commento e testo (Nota a cura dell Avv. Rodolfo Cusano)
DettagliIl gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
Dettaglilinea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:
linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista
DettagliTIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI ATTUAZIONE DEL JOBS ACT
Scheda sul licenziamento nel contratto a tutele crescenti TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, Reintegrazione: Il giudice, con la pronuncia NULLO E INTIMATO
DettagliPremessa. di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro;
Premessa Non mutano i concetti di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro; di giustificato motivo soggettivo (cioè
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliIL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina
DettagliRegolamento per l utilizzo temporaneo della Palestra scolastica. Il Consiglio D Istituto
Regolamento per l utilizzo temporaneo della Palestra scolastica Il Consiglio D Istituto Visto l art.50 del Decreto n 44 del 1/2 2001 che attribuisce all Istituzione scolastica la facoltà di concedere a
Dettagli