La responsabilità amministrativo-contabile e il danno erariale nei contratti pubblici di servizi e forniture
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- Berto Puglisi
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1 La responsabilità amministrativo-contabile e il danno erariale nei contratti pubblici di servizi e forniture Sommario dell intervento di Nicola Leone al Convegno: Dall opera omnia dei contratti pubblici alle responsabilità della figura professionale del provveditore economo. Arbatax, 9 maggio Introduzione: la riforma della Corte e l esplosione della responsabilità amministrativa La Corte dei conti nell ambito delle sue funzioni giurisdizionali (ma anche nelle sue funzioni di controllo che oggi qui però non interessano), è stata oggetto di un ampia riforma legislativa, nell arco di due anni, che hanno interessato tanto la sua struttura e le sue regole di funzionamento, quanto la stessa responsabilità amministrativa e contabile. I testi normativi fondamentali: gli articoli 100, comma 2 e 103, comma 2 della Costituzione, (ma è necessario ricordare almeno anche gli articoli 28 e 97 Cost.) il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti e il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti. Con due leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e n. 20, entrambe intitolale Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, la Corte è stata regionalizzata. Da organo centrale che era con le eccezioni della Sicilia e della Sardegna - la Corte, in sede giurisdizionale, si è data un struttura regionale, con sede in ogni capoluogo di regione, dove esiste oggi la Sezione giurisdizionale (in ogni regione esiste anche una sezione regionale di controllo) e la Procura regionale presso la Sezione. Altre norme hanno riguardato il processo e la configurazione della responsabilità amministrativa. Su queste ci soffermeremo tra poco. Con la legge 639 del dicembre 1996 la Corte è stata oggetto di ulteriori modifiche, per quanto riguarda la configurazione della responsabilità amministrativa. Tanto la legge 19/1994, quanto la legge 639/1996 hanno convertito in legge un decreto legge, ognuno dei decreti legge era stato preceduto da diversi altri decreti, non convertiti, ma, appunto, reiterati. Pertanto, si può affermare che le prime mosse della riforma sono state effettuate già a partire dal mese di marzo 1993, con tutte le incognite derivanti dalla prospettiva di mancata conversione del decreto legge (come, di fatto, avvenne più volte, prima dell approvazione della legge 19/1994.)
2 Lo stesso avvenne con la legge 639/1996: il decreto convertito da questa legge era il dodicesimo di una serie iniziata già a dicembre Bisogna ricordare, per completezza, che innovazioni alla struttura della responsabilità amministrativa erano già state apportate dalla legge n. 142/1990 (Riforma degli enti locali: art. 58), dal d.l. 152 del 13 maggio 1991 (convertito con l. 203/1191, istitutivo di sezioni giurisdizionali in Campania, Puglia e Calabria) e dal d.l. 324 del 27 agosto 1993 (convertito con l. 423 del 1993, riguardante le regioni e gli enti sanitari). L oblio della responsabilità contabile. Con la riforma cade nell oblio il giudizio di conto, funzione cui pure è intestato l Istituto. Le ragioni sono le più varie: da un lato la stessa regionalizzazione della Corte, fatta con limitate forze e spesso con magistrati giovani vincitori di concorso e la mancanza, in periferia di personale esperto nella specifica materia; dall altro lato l esplosione di tangentopoli che ha fatto orientare l azione della Corte verso il perseguimento del danno erariale, trascurando la materia invero poco allettante dei conti e dei giudizi sugli agenti contabili. Si esamina l incremento dell attività della Corte dei conti in sede di giurisdizione amministrativocontabile con riferimento alla regionalizzazione dell Istituto. Si deve osservare che a seguito dell attribuzione alla Corte, con la riforma degli enti locali del 1990 (l. 142/1990), di tutte le ipotesi di responsabilità amministrativa a carico di amministratori e dipendenti di enti locali e, poi, della successiva regionalizzazione, della Corte stessa, si è avuto un enorme aumento dei fascicoli aperti dalle procure regionali per fatti dannosi dell erario. Si pensi che già in Sardegna, prima della riforma (in Sardegna, come detto sopra, esisteva già dal 1982 una sezione giurisdizionale con la relativa procura regionale) si aprivano circa fascicoli l anno, contro circa aperti presso la Procura generale per tutt Italia escluse, appunto, Sardegna e Sicilia e nella mia esperienza di Procuratore regionale della Calabria, a diversi anni dalla riforma e, quindi, in una situazione ormai assestata, la procura apriva da fino ad oltre fascicoli l anno. Il tramonto del giudizio di conto: ragioni e necessità di rivitalizzazione dello stesso, ma in modo mirato. Ho detto sopra del tramonto del giudizio di conto. Nella procura calabrese ho avuto modo di instaurare giudizi di conto, non come fatto generalizzato, ma in relazione a fattispecie di renitenza
3 degli agenti contabili alla presentazione del conto o, addirittura, di mancata presentazione del conto per vera e propria ignoranza della normativa relativa. In realtà, in un ordinamento ordinato, i conti alla Corte li dovrebbe presentare la stessa amministrazione che, esaminati, in sede amministrativa, i conti dei propri agenti contabili (per le ASL si pensi a riscuotitori di tickets, a gestori di magazzini e farmacie, a consegnatari di beni mobili in genere), li dovrebbe, appunto, inoltrare alla competente sezione giurisdizionale regionale. Poiché la maggior parte dei conti è regolare, essi possono essere discaricati anche con decreto presidenziale (con il visto del procuratore regionale).il giudizio vero e proprio potrebbe essere limitato a pochi conti che presentano irregolarità o mancanze. Ma qui occorre la collaborazione della amministrazioni che, invece, tendono, erroneamente, a riguardare i conti come fatti di non molta importanza. L evoluzione del danno erariale dopo la riforma della Corte dei conti. L atipicità dell illecito amministrativo. La responsabilità contabile. La responsabilità amministrativa è stata sempre ritenuta una species del genus responsabilità civile o di diritto comune, caratterizzata dall azione pubblica (non è l amministrazione che agisce a tutela del proprio diritto al risarcimento del danno causato da un proprio amministratore o dipendente, ma il rappresentante del pubblico ministero presso la Corte dei conti), dal giudice speciale (la Corte dei conti, anziché il giudice ordinario, ) dal potere riduttivo dell addebito attribuito al giudice. Per il resto, a parte l antica disputa tra responsabilità per fatto illecito o responsabilità contrattuale (per violazione degli obblighi nascenti dal rapporto tra amministratore o funzionario e amministrazione), disputa ora risolta a favore della responsabilità contrattuale, si richiamava pacificamente l articolo 2043 del codice civile. Con la riforma degli enti locali, limitatamente alla responsabilità degli amministratori e dei dipendenti di quelle amministrazioni e, poi, con le riforme, del per tutti i dipendenti e amministratori pubblici (dal ministro all usciere) la responsabilità amministrativa ha assunto caratteri che la distinguono notevolmente dalla normale responsabilità di diritto comune. Indicherò qui le principali di tali caratteristiche. Intanto, la responsabilità amministrativa (e contabile) opera solo se il fatto dannoso è addebitabile, al suo o ai suoi autori, almeno a colpa grave, ovvero, a dolo. Non si risponde per la sola colpa. La colpa, in un amministrazione ordinata potrebbe dare luogo a procedimento disciplinare; ma i danni derivanti da fatti solo colposi, per scelta del legislatore, rimangono a carico delle amministrazioni.
4 La norma stabilisce che la responsabilità è personale e non si trasmette agli eredi (se non in un caso particolare che vedremo subito appresso) e ciascuno risponde solo per la parte presa nella produzione del danno (norma che già esisteva nel testo unico del 1934). La personalità della responsabilità significa che è venuta meno la solidarietà tra debitori del danno erariale. Ciascuno risponde solo della propria quota di danno. Con il principio di solidarietà vigente nel diritto civile, invece, nel caso di più debitori per la stessa causa, ognuno può essere richiesto dal creditore, di pagare l intero salvo il diritto di chi paga di rivalersi verso gli altri condebitori, pro quota. Si tratta di un innegabile vantaggio per il creditore, che individua il debitore più capiente e si fa pagare da lui solo. Ora le Procure, ma soprattutto i giudici devono individuare la parte di ciascuno ed è possibile condannare solo per quella parte e l incapienza del patrimonio di un debitore diventa uno svantaggio per l amministrazione che non otterrà il pagamento di quella quota di danno. Altra novità notevole della riforma è stata la riduzione del termine di prescrizione a cinque anni, mentre, a parte alcune ipotesi (per esempio, danno derivante dalla conduzione di mezzi meccanici) la regola era prescrizione decennale. I cinque anni decorrono da quando il diritto può essere fatto valere (per cui, spesso, in caso di danno derivante da reato, il termine incomincia a decorrere da quando il fatto viene scoperto: si parla, talvolta, di occultamento doloso del fatto dannoso). Perché corra la prescrizione è necessario che il danno sia concreto ed attuale. Le Sezioni riunite della Corte hanno deciso, recentemente, riprendendo un orientamento giurisprudenziale che era stato abbandonato, che in caso di pagamenti successivi, la prescrizione decorre dal momento di ogni pagamento, e non già dall assunzione della deliberazione da cui i pagamenti, in ipotesi produttivi di danno, hanno avuto origine. Per quanto riguarda gli eredi, oggi essi rispondono solo se vi è stato l illecito arricchimento del loro dante causa e il loro conseguente indebito arricchimento si tratta di prova assai difficile, per cui, di regola, gli eredi non vengono chiamati a giudizio e, se chiamati, spesso vengono dichiarati carenti di legittimazione passiva alla causa. La solidarietà di cui abbiamo appena detto riprende invece nel rapporto tra coi debitori quando il danno sia conseguenza del dolo dei danneggianti o vi sia stato arricchimento. Nel caso di organi collettivi, la responsabilità non si estende a chi si è astenuto e risponde solo chi abbia votato a favore del provvedimento che si assume dannoso. La norma stabilisce anche e si tratta di norma da approvare che gli amministratori che in buona fede abbiano assunto decisioni, che poi si rivelino produttive di danno, sulla scorta di pareri resi da organi tecnici (e sono tali anche gli organi che collaborano con l amministrazione sotto il profilo
5 giuridico e quello economico: per esempio, il direttore amministrativo; il direttore dei servizi finanziari) non rispondono del danno (in loro vece saranno chiamati a rispondere gli autori dei pareri). D altronde, con la norma sulla separazione tra potere di indirizzo e potere di gestione è evidente che la responsabilità dovrebbe trasferirsi in capo ai gestori, salva la dimostrazione che il fatto dannoso sia riferibile agli indirizzi dati. La norma non è una norma salva politici, ma è correlata a quella appena vista circa la responsabilità quando vengano resi pareri. Ovviamente, condizione per l applicazione della norma è che il politico non si sia ingerito nella gestione. Tra le caratteristiche della nuova responsabilità amministrativa, come conformata a seguito della riforma possiamo ancora indicare l insindacabilità, nel merito, delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione. E necessario, secondo la giurisprudenza della Corte che si tratti di vera discrezionalità e che essa sia esercitata correttamente. Infine, possiamo ancora ricordare che nella valutazione del danno si deve tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità. Ipotesi di responsabilità La responsabilità precontrattuale. Converrà partire dalla responsabilità c.d. precontrattuale o per ingiustificata rottura delle trattative, ormai pacificamente ritenuta applicabile anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Si tratta delle speciale ipotesi prevista negli articoli 1337 e 1338 del c.c. La norma dice che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. La responsabilità per lesione di interessi legittimi. Poiché andiamo per cenni sommari, debbo fermarmi qui e ricordare, invece, un altra ipotesi di responsabilità in cui può incorrere chi opera nel campo contrattuale. La responsabilità per lesione di interessi legittimi che ha ricevuto una prima sistemazione, dopo decenni di diniego da parte della giurisprudenza,con la famosissima sentenza n. 500/1999 della Corte di cassazione. Sentenze successive hanno poi affinato e meglio circoscritta l ipotesi di responsabilità; ciò che mi sembra importante notare è, appunto, la responsabilità che può derivare dalla violazione, soprattutto nella fase della gara, di norme e regolamenti, da cui non scaturiscono ancora diritti soggettivi dei
6 partecipanti, ma, appunto, interessi legittimi. Per influenza del diritto comunitario, ormai, anche tali interessi, ottengono tutela risarcitoria. Si ricordi, d altronde, che già era intervenuto il legislatore, proprio sulla spinta dell ordinamento comunitario, con la legge 142/1992 (non la si confonda con la più nota L. 142/1990 di riforma degli enti locali), con cui, per la prima volta nel nostro ordinamento e proprio nella materia degli appalti, veniva regolato, ancorché con una procedura, allora farraginosa, il problema della lesione di interessi legittimi. La procedura prevedeva prima l esperimento dei gradi di giudizio amministrativo e, solo dopo, la possibilità di chiedere al giudice ordinario il risarcimento del danno. A ciò si può aggiungere che dopo i tempi per il doppio giudizio (rispettivamente, magari, in due e tre gradi) amministrativo e civile, si sarebbe posto un problema di eventuale giudizio di responsabilità amministrativa! Ormai, è noto, il giudice amministrativo, ove richiesto, può liquidare anche il risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo. Una volta che il danno così determinato sia stato liquidato dall amministrazione (secondo una teoria ed una giurisprudenza forse prevalenti, ma a mio parere con spunti di erroneità: una volta che il danno sia stato accertato con sentenza definitiva) e che, quindi, acquista i caratteri della concretezza ed attualità, l amministrazione deve denunciare il caso alla procura regionale della Corte dei conti, territorialmente competente, per il giudizio di responsabilità amministrativa. Per rimanere ad ipotesi di responsabilità in cui possono incorrere coloro che si occupano di contratti, possiamo ricordare il divieto di rinnovo tacito dei contratti, di cui all articolo 757, comma 7 del codice dei contratti (d. lgs. 163/2004); la responsabilità per trattativa privata (si ricordi che il codice dei contratti la vieta, salve le ipotesi ammesse). Nel caso della trattativa privata la responsabilità che richiede sempre, colpa grave o dolo, e, ovviamente, il danno può nascere dalla differenza tra il prezzo pagato e quello che si sarebbe pagato dopo aver messo in concorrenza i fornitori. Peraltro, di fronte ad offerte palesemente incongrue, il funzionario ha l obbligo di non aggiudicare la gara e di acquistare il bene al miglior prezzo che si trova sul mercato, anche a trattativa privata (ma, appunto, dopo avere esperito una gara, ancorché, nei casi in cui è possibile, informale). Voglio dire che se come mi è successo nella mia carriera, le offerte plurime ad un azienda ospedaliera per la fornitura di busti di pollo, sono fuori mercato, non aggiudico la gara e vado ad acquistare sul mercato al prezzo inferiore che si trova sul mercato. Altra ipotesi è il danno da ritardato o omesso pagamento all appaltatore, oppure il pagamento di penali o la perdita di caparra, ovvero, all incontrario, la omessa applicazione di penali o ritenuta di caparra; danni da illegittima sospensione dei lavori o da ritardo nelle forniture, ancora, la mancata escussione delle fideiussioni.
7 Si può ancora ricordare la responsabilità verso i terzi di committente ed appaltatore. Si pensi alle nuove ipotesi di responsabilità del committente per l omesso versamento, da parte dell appaltatore, dei contributi previdenziali dei suoi dipendenti. Si possono ancora ricordare ipotesi di responsabilità nascenti dell esercizio dei poteri di definizione delle controversie previsti dal codice dei contratti. Risarcimento del danno o applicazione di sanzione? Darò ora conto, sempre sommariamente, di alcune novità legislative che incidono sulla responsabilità amministrativa e sul suo perseguimento. E risalente la discussione se la responsabilità amministrativa sia una responsabilità di carattere risarcitorio o di carattere sanzionatorio, soprattutto alla luce delle profonde modifiche ad essa apportate dalle leggi di riforma del Ritengo ancora prevalente la natura risarcitoria dell azione pubblica di responsabilità amministrativa perché, al di là dell accentuazione di caratteri che la distinguono sempre più nettamente dalla responsabilità di diritto comune, tuttavia, ancora oggi, ciò che si chiede al giudice contabile è la condanna al risarcimento del danno subito da un amministrazione pubblica per fatto di suoi amministratori o dipendenti o per il fatto di amministratori o dipendenti di altra pubblica amministrazione. Ciò non toglie, tuttavia, che il legislatore abbia, nel tempo, introdotto alcune forme di sanzione a carico di dipendenti ed amministratori pubblici, rimesse, per il giudizio e l applicazione, alla Corte dei conti. Si pensi all ipotesi in materia di contratti di assicurazione per la responsabilità amministrativa, di cui all articolo 3, comma 59 legge finanziaria 2008; alla responsabilità di cui all articolo 248, comma 5 d. lgs. 267/2000 (Testo unico enti locali) o, ancora la fattispecie prevista dall articolo 30, comma 15 della legge n. 289/2002 (l. fin. per il 2003) che sanziona gli amministratori che deliberano mutui per finanziare spese che non siano per investimenti; sempre nella legge finanziaria 2008, si veda ancora la fattispecie di cui all articolo 3, comma 79, che, però mi sembra riconducibile alla normale responsabilità amministrativa. Infine si veda l articolo 3, comma 44 della l. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Il concorso tra responsabilità amministrativa e la responsabilità contabile. Il concorso tra fatti di danno commessi con colpa (grave) o con dolo. Sempre andando un po di corsa, mi sembra importante accennare a due diversi problemi che possono verificarsi nei giudizi di responsabilità amministrativa e contabile.
8 Può, infatti verificarsi, un problema di concorso tra soggetti produttori di danno a titolo di dolo e soggetti che dello stesso danno rispondono a titolo di colpa grave. Per intenderci e solo per esempio, possiamo ipotizzare la responsabilità di chi, maneggiando denaro o valori o beni dell amministrazione delinqua (per esempio ipotesi ahimè non rara impossessandosi del denaro o di beni di cui ha la disponibilità nell interesse dell amministrazione) e la responsabilità di chi dovrebbe vigilare, per dovere di servizio, sull agente contabile. Si può ricordare che se il cassiere scappa con la cassa, al capo dell ufficio nulla si potrà probabilmente imputare. Ben diverso è il caso che la sottrazione dei beni dell amministrazione avvenga con comportamenti ripetuti nel tempo. E evidente, in questo caso, la possibilità che chi deve vigilare sia chiamato a rispondere (prescindendo dal caso della correità). Il problema che si pone in questi casi è che non sembra giusto far pagare chi risponde per sola colpa (grave), rispetto a chi risponde per dolo. E, tuttavia, e salva la dimostrazione della particolare calliditas dell autore del reato o l impiego di mezzi particolarmente sottili e ingegnosi e difficili da scoprire anche per soggetti professionalmente addetti alla vigilanza (si pensi agli ispettori), se taluno omette, con colpa grave, la vigilanza, sarà chiamato a rispondere del danno prodotto da altro soggetto con dolo. Diventa un problema di quantum di addebito. Le nostre sezioni giurisdizionali, infatti, condannato a pagare l intero l autore del reato, condannano il soggetto chiamato a rispondere a titolo di colpa grave intanto con applicazione del potere riduttivo. Poi, diventa un problema in sede di esecuzione, per cui il debitore condannato a titolo di dolo risponderà per primo e il secondo risponderà solo in via sussidiaria e nei limiti della condanna (come detto, normalmente, parziale). Esempio: fatto 100 il danno, se l autore di esso con dolo paga tutto, la condanna del danneggiante secondario rimarrà sulla carta. Se questi è stato condannato a pagare 30, risponderà in questi limiti anche se il condannato principale non pagherà nulla per in capienza patrimoniale. Diversa è l ipotesi di concorso tra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile. L esempio appena fatto è anche un esempio di tale concorso. Infatti il contabile infedele risponde di responsabilità contabile, il suo superiore o colui che doveva vigilare sul contabile o l ispettore che non si sia accorto dell ammanco risponde sa titolo di responsabilità amministrativa. Le differenze potranno apprezzarsi in sede processuale e in materia di onere della prova.
9 La prescrizione. La responsabilità per danni cagionati all amministrazione di appartenenza o anche a diversa amministrazione da parte di soggetti legati all amministrazione (non necessariamente da un rapporto di lavoro, ma, almeno) da un rapporto di servizio si prescrive in cinque anni, che decorrono dal momento in cui il danno è divenuto concreto ed attuale. Il famoso emendamento Fuda, di una legge finanziaria di alcuni anni fa (emendamento che, introdotto nella legge finanziaria, costrinse il governo ad emanare, lo stesso giorno in cui veniva pubblicata la legge finanziaria, un decreto legge che rendeva inapplicabile l emendamento) prevedeva il decorso del termine di prescrizione dal momento in cui è assunta la deliberazione in ipotesi dannosa. Il problema è che il danno potrebbe non dipendere da una deliberazione dell amministrazione, nel senso che la deliberazione può anche essere legittima e, in questo caso per che cosa agirebbe in giudizio il procuratore regionale della Corte dei conti. Si ricordi, oltre tutto, che è applicabile nel giudizio di responsabilità l articolo 100 c.p.c., secondo il quale, per agire in giudizio occorre avere un interesse. Fino a quando un danno non si è verificato, quale interesse all azione potrebbe avere il procuratore contabile? Il problema poi è che il danno è spesso la conseguenza dell azione amministrativa: è il modo in cui la deliberazione viene attuata che può produrre danno. La deliberazione potrebbe anche essere stata legittimamente assunta. Si pensi, proprio nella materia contrattuale alla delibera a contrattare. Può produrre danno? Probabilmente non può produrre danno neppure se presentasse aspetti di illegittimità. Sarà la successiva esecuzione della delibera, eventualmente malaccorta esecuzione che, eventualmente, produrrà danno. Interventi recenti del legislatore (dall invito a dedurre al c.d. patteggiamento: legge finanziaria per il 2006). Con la riforma il legislatore ha introdotto un istituto a garanzia di chi sarà convenuto in giudizio di responsabilità. Si tratta dell invito a dedurre che deve obbligatoriamente precedere la citazione in giudizio. Ovviamente non va confuso con l avviso di garanzia in sede penale. L invito a dedurre contiene l esposizione dei fatti che la procura contabile ritiene costituiscano danno erariale e l invito a chi viene ritenuto possibile responsabile del danno, a presentare le proprie deduzioni entro un termine assegnato. Il procuratore contabile, poi, ha 120 giorni di tempo (che decorrono dalla scadenza del termine assegnato all invitato) per emettere l atto di citazione, se le deduzioni non lo convincano a desistere dall azione di responsabilità.
10 Il soggetto cui è rivolto un invito a dedurre può chiedere anche di essere sentito personalmente. Il procuratore contabile prima che scada il termine può chiedere la proroga alla Sezione. E se la proroga è negata, il Procuratore ha, comunque, 45 giorni di tempo per depositare l atto di citazione. La legge finanziaria per il 2006 (l. 266/2005) ha previsto, inoltre il c.d. patteggiamento (art. 1, commi , la possibilità con riferimento a fattispecie di danno verificatesi precedentemente all entrata in vigore (1 gennaio 2006) della legge stessa, la possibilità per chi è stato condannato in primo grado di chiedere alla Sezione d appello di poter definire il procedimento mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza. Abbastanza curiosamente, la Sezione d appello, nell accogliere la domanda di definizione, può determinare la somma dovuta in misura non superiore al trenta per cento del danno quantificato nella sentenza. Infine, la stessa legge, comma 174, conferisce al procuratore contabile, il quale già dispone dello strumento del sequestro a tutela (anticipata) delle ragioni dell erario, anche l azione revocatoria e surrogatoria previste dal codice civile. Con l azione surrogatoria (art c.c.) il procuratore agisce per fare valere diritti patrimoniali del convenuto che proprio perché potrebbe essere condannato - non ha interesse a farli valere; con l azione revocatoria (art c.c.) si fanno rientrare a certe condizioni - nel patrimonio del debitore dell erario beni che ne sono usciti con atti che recano pregiudizio alle ragioni dell erario creditore (si pensi a coloro che stipulano i così detti fondi patrimoniali, definiti dalla dottrina il mezzo legale per frodare i propri creditori!) - Conclusioni. La materia, quando viene raccontata sembra assai pericolosa. La mia raccomandazione, a mo di conclusione è che, eliminata la responsabilità per la colpa semplice, in realtà l amministratore e il funzionario accorti difficilmente saranno responsabili di danni all erario. E necessario compiere il proprio dovere con attenzione e con spirito di collaborazione con l amministrazione. Ritengo che il dovere di collaborazione di cui parla, per l impiego privato, l articolo 2094 del codice civile, sia applicabile anche al pubblico impiego e ciò a maggior ragione dopo la sua privatizzazione.
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