ELENCO NORMATIVE (a cura UNI-CIG)

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1 ELENCO NORMATIVE (a cura UNI-CIG) INTRODUZIONE Nel presente documento troverete una sezione d indirizzo sull utilizzo delle più importanti norme CIG e la situazione completa del corpo normativo in elenchi specifici, aggiornata a Settembre Gli elenchi osservano una suddivisione delle norme in: 1. Norme nazionali siglate UNI-CIG; 2. Norme europee siglate UNI-EN-CIG o UNI-EN-ISO-CIG; in quest ultimo caso si tratta di norme ISO adottate dal CEN (Comitato Europeo di normazione). Gli aggiornamenti verranno pubblicati on-line periodicamente. Le norme preparate dal CIG, sono pubblicate dall UNI (Ente Italiano di Unificazione), di cui il CIG fa parte in qualità di Ente Federato. Per l acquisto delle suddette norme contattare UNI LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DOMESTICI ALIMENTATI A GAS La sicurezza degli impianti alimentati a gas è da sempre un argomento di massima considerazione, affrontato nella generalità dei casi con la necessaria accortezza, anche se, purtroppo, e di solito a seguito di spiacevoli avvenimenti, capita di prendere atto di interventi o dichiarazioni assolutamente fuori luogo, che, oltre a non dare alcun contributo al chiarimento della dinamica o degli accadimenti all origine dei fatti, contribuisce a produrre allarmismo spesso ingiustificato nell opinione pubblica. Nel campo degli impianti alimentati a gas, la sicurezza, in particolare, è l elemento predominante che ha guidato, e guida scelte e prescrizioni dettate sia dal settore legislativo che da quello normativo. Nel testo seguente, senza avere certamente ambizioni di esaustività, cercheremo di raffigurare, in forma sintetica e ordinata per provvedimenti, le disposizioni legislative e le principali disposizioni normative che disciplinano l utilizzo del gas combustibile per usi domestici e similari. QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO PER GLI IMPIANTI DOMESTICI ALIMENTATI A GAS Le principali disposizioni legislative, che disciplinano l utilizzo del gas combustibile per usi domestici e similari, possono essere suddivise rispettivamente, in: 1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA IMPIANTISTICA 2. DISPOSIZIONI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL UTILIZZAZIONE RAZIONALE DELL ENERGIA. Relativamente alle prime si citano: Legge 6 dicembre 1971 n "Norme per la sicurezza dell impiego del gas combustibile"; Legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e suoi decreti di attuazione; D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti; D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392 "Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini dell installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza; D.P.R. 13 maggio 1998 n. 218 "Regolamento contenente disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico" ;

2 Decreto Ministeriale 12 aprile 1996; Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio degli impianti termici alimentati dai combustibili gassosi. ESAME DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE Legge 6 dicembre 1971 n La Legge 1083/1971 è stata la prima legge emanata dall allora Ministero dell Industria, (ora Ministero delle attività produttive) per regolamentare la sicurezza dell utilizzo di gas combustibili, negli impianti domestici e similari. E tuttora la legge fondamentale. La legge, oltre ad introdurre l obbligo, per le società distributrici o produttrici, di "odorizzare il gas distribuito, (laddove lo stesso non possieda di per sé odore caratteristico e sufficiente), affinché possa esserne rilevata la presenza in ambiente, prima che possano essere raggiunte concentrazioni pericolose, (art. 2), stabilisce, all articolo 1, che i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti,devono essere realizzati secondo le regole di buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza. La stessa Legge, inoltre, sancisce il principio generale per cui un impianto è considerato a regola d arte quando è realizzato nel rispetto delle norme (nel testo tabelle ndr) UNI-CIG (art. 3). Sono previste sanzioni penali quali l ammenda o l arresto fino a due anni, per i trasgressori. La suddetta legge è considerata ancor oggi la pietra angolare dell attività del CIG, tuttavia, pur rappresentando un notevole passo avanti rispetto alla situazione preesistente, dove gli aspetti relativi alla sicurezza degli impianti a gas non trovavano pressoché riscontri, evidenziava alcuni caratteri d incompletezza. Essa, infatti, non considera la professionalità dei soggetti preposti all installazione, alla gestione e alla manutenzione degli impianti a gas, né prevede requisiti di qualificazione e/o formativi per l espletamento di tali attività; non prescrive l obbligo di progetto in caso di impianto complesso, né il rilascio, a lavori finiti, di documentazione comprovante (e dalla quale si possa desumere) la corretta esecuzione dei lavori e l identità di chi li ha effettuati. Tali lacune sono stati colmate dalla Legge 5 Marzo 90 n 46 Legge 5 marzo 1990, n. 46 La Legge 46/90 ed i relativi Regolamenti di Attuazione (D.P.R. 447/1991, DPR 392/94 e DPR 218/98), rappresentano il vero momento di svolta, in campo nazionale, in tema di sicurezza degli impianti tecnici civili. La legge, che rimedia a diverse delle lacune legislative esistenti prima della sua entrata in vigore, con visione innovativa, considera gli impianti nel loro insieme, in tutte le diverse fasi progettuali ed esecutive, definendo i ruoli ed i compiti specifici dei soggetti preposti: progettista, installatore, committente. Essa, infatti, oltre a regolamentare le normative pertinenti gli impianti tecnici civili quali: impianti elettrici, impianti elettronici (citofonici, radio televisivi ecc.), impianti di benessere (riscaldamento e climatizzazione), impianti idrosanitari, impianti di adduzione di gas combustibili, impianti di sollevamento persone (ascensori) ed impianti di protezione contro l incendio, definisce inoltre le figure professionali dei soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di installazione,

3 trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti (art. 2), nonché i requisiti tecnicoprofessionali di cui ciascuno di essi deve essere in possesso per essere abilitato allo svolgimento delle stesse (art. 3). Per garantire la sicurezza degli impianti, la Legge 46/90, oltre a ribadire la prescrizione generale, già introdotta dalla 1083/71, di eseguire gli impianti secondo la regola dell arte, utilizzando materiali anch essi fabbricati a regola d arte, nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza emanate dall Ente Italiano di Unificazione (UNI) e dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) (art. 7 Legge 46/90 ed art. 5 D.P.R. 447/91), introduce alcune nuove prescrizioni tra cui: obbligo di progetto e rilascio del certificato di collaudo a fine lavori da parte di professionisti iscritti negli albi professionali (art. 6 Legge 46/90 e art. 4 D.P.R. 447/91); obbligo per l impresa installatrice, di rilasciare a fine lavori, una dichiarazione dalla quale risulti la conformità degli impianti, alle norme UNI-CEI (art. 9 Legge 46/90 ed art. 7 D.P.R. 447/ 91); obbligo per il committente o il proprietario di affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti, ad imprese in possesso dei requisiti tecnico - professionali di cui al succitato art. 3 (art. 10 Legge 46/90); possibilità di far eseguire sugli impianti collaudi e verifiche, sia da parte dei privati (cliente, ditta installatrice) che dalla Pubblica Amministrazione (Comuni, A.S.L., Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, ecc.) (art. 14 Legge 46/90 ed art. 9 D.P.R. 447/91); obbligo di adeguamento degli impianti non più a norma alle norme vigenti. Il D.P.R. n. 447 del La legge 46/90, all art. 6, recita che "per l installazione, la trasformazione e l ampliamento degli impianti" (ci riferiamo solo a quelli pertinenti al nostro settore) "di cui ai commi 1, lettere c) ed e)" è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell ambito delle rispettive competenze". Il DPR 447/91, primo regolamento di attuazione della legge, prescrive tale obbligo per le operazioni relative: agli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; le canne fumarie collettive ramificate; gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a frigorie/ora (art. 4, comma 1, lett. e); agli impianti per il trasporto e l utilizzazione allo stato liquido o aeriforme all interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall ente distributore; per il trasporto e l utilizzazione di gas combustibili con portata termica maggiore di 34,8 kw, quest ultima intesa come sommatoria della potenzialità dei singoli apparecchi ubicati all interno di una medesima unità immobiliare (art. 4, comma 1, lett. f); agli impianti di protezione antincendio, qualora siano inseriti in un attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione antincendi (art. 4, comma 1, lett. g). La redazione del progetto deve essere affidata a un professionista iscritto all albo professionale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, e deve riportare lo schema dell'impianto e le planimetrie, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e tipo di intervento da realizzare, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare ed alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare.

4 Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle prescrizioni delle norme UNI e CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). Il progetto deve essere depositato presso le istituzioni competenti al rilascio delle licenze di impianto o di autorizzazione alla costruzione, quando ciò è previsto dalla legge; ovvero presso gli uffici comunali, contestualmente alla presentazione del progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392 Il D.P.R. 392/1994, "Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini dell installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza", introduce nuove modalità per la denuncia di inizio di attività da parte delle imprese abilitate alle attività di cui al titolo (art. 3), nonché nuovi criteri per l effettuazione delle verifiche di cui all art. 14, comma 1, della Legge 46/90 (art. 4). Esso abroga, ai sensi dell art. 2, comma 8, della legge n. 537, degli articoli della già citata Legge. 46/90 e del suo decreto di attuazione D.P.R. 447/91, relativi all accertamento e al riconoscimento dei requisiti tecnico professionali nei confronti delle imprese abilitate all installazione ed alla manutenzione degli impianti termici. D.P.R. 13 maggio 1998 n. 218 Il D.P.R. 218/98 prevede che "gli impianti per il trasporto e l utilizzazione del gas combustibile, esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa" (Legge 46/90, ossia a partire dal 13 marzo1990) "dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza, di cui all art. 2, entro il 31 dicembre 1998" (art. 1, comma 1). Nel testo del Decreto sono specificati i requisiti minimi essenziali ai cui devono essere conformi gli impianti e gli edifici dove essi sono installati, ai fini del conseguimento degli scopi della legge 1083/71, sulla sicurezza dell impiego del gas combustibile, in conformità delle norme tecniche UNI-CIG (art. 2); i criteri di verifica dei requisiti di sicurezza degli impianti, sempre nel rispetto delle predette norme (art. 3). In sostanza la disposizione fa valere la linea di principio per cui installazioni più datate, se ancora funzionali e comunque rispondenti agli individuati validi criteri di sicurezza e tutela della salute pubblica, possono non essere soggette ad adeguamento secondo la normativa vigente. DM 12 Aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio degli impianti termici alimentati dai combustibili gassosi. Il decreto regolamenta gli impianti termici di portata termica maggiore di 35 kw adibiti ai seguenti utilizzi: - climatizzazione di edifici. - produzione centralizzata di acqua calda, surriscaldata e/o vapore - forni da pane e altri laboratori artigiani - lavaggio biancheria e sterilizzazione - cucina e lavaggio stoviglie

5 Specifica le prescrizioni da adottare per: - evitare accumuli pericolosi di combustibile gassoso nei luoghi di installazione degli apparecchi e nei locali direttamente comunicanti con essi; - limitare, in caso di incidente, danni alle persone; - limitare, sempre in caso di incidenti, danni ai locali vicini. Allo scopo vengono indicate le caratteristiche dei locali in cui è installato l impianto, le modalità di ventilazione degli stessi, la tipologia degli accessi nonché la modalità di posa delle condotte del gas. Alcune novità introdotte dal D.M. riguardano la possibilità di installare gli apparecchi all aperto (purché realizzati specificamente per tale installazione) o in locali interrati fino a 10 mt. Un altra importante novità interessa la pressione di alimentazione del gas ora ammessa fino al valore di 0,5 bar. Infine, per gli impianti centralizzati a gas, è importante ricordare che il Decreto Ministeriale 12 Aprile 1996 riporta le prescrizioni da adottare ai fini della prevenzione degli incendi negli impianti termici. Per quanto riguarda, invece, le disposizioni legislative relative all utilizzazione razionale dell energia e al risparmio energetico si segnalano: Legge 9 gennaio 1991, n. 10; Norme per l attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. DPR 26 Agosto 1993 n 412; Regolamento recante norme per la progettazione, l installazione. l esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n 10; D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551; Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993 n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia. La Legge 10/91, come precedentemente accennato, in accordo con la politica energetica comunitaria, favorisce ed incentiva l utilizzazione razionale dell energia, il risparmio energetico nella produzione e nell utilizzazione di manufatti, la riduzione dei consumi specifici nei processi produttivi, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, una più rapida sostituzione degli impianti nei settori a più elevata intensità energetica, al fine di migliorare i processi di trasformazione, ridurre i consumi, migliorare le condizioni di compatibilità ambientale e di qualità della vita. La legge, anche se in modo marginale, considera alcuni aspetti, relativi alla sicurezza, che vengono maggiormente approfonditi nei regolamenti di esecuzione. DPR 26 Agosto 1993 n 412/93 e DPR 551/99 - Regolamento recante norme per la progettazione, l installazione. l esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n 10, e successive modificazioni.

6 I decreti di attuazione della Legge 10/91, sono sostanzialmente diretti al contenimento dei consumi energetici ma, nel contempo, introducono alcune prescrizioni relative alla sicurezza degli impianti termici, a tutela della salute e dell incolumità delle persone, estendendo, infine, il concetto della professionalità obbligatoria degli operatori del settore. Il DPR 412/93, e successive modificazioni, che peraltro rimanda a numerose normative tecniche UNI per l espletamento delle disposizioni in esso contenute, risulta molto articolato e coinvolge in modo particolare i progettisti del sistema edificio/impianto. Esso, tra l altro, individua le zone climatiche del territorio nazionale, stabilisce i limiti periodici di esercizio, determina la temperatura massima ammissibile negli ambienti, indica i metodi di calcolo del fabbisogno energetico e stabilisce il rendimento minimo dei generatori di calore. Sempre il DPR 412/93, e successive modificazioni, individua il responsabile dell esercizio e della manutenzione dell impianto, prescrive la compilazione di un libretto (d impianto o di centrale), impone la manutenzione periodica, stabilisce i controlli da effettuare ed individua i soggetti preposti al controllo, prevedendo, nel contempo, l obbligo, per tali soggetti, di eseguire i controlli. Relativamente ad alcuni punti rilevanti per il settore impiantistico del gas si ricorda che il DPR 412/93, e successive modificazioni, contiene prescrizioni relative alle caratteristiche ed alla tipologia dei generatori di calore che possono essere installati, alla ventilazione dei locali in cui possono essere installati apparecchi di tipo B (a camera di combustione aperta) ed all evacuazione dei prodotti della combustione. Per quanto riguarda in particolare l evacuazione dei prodotti della combustione, si segnala che le prescrizioni introdotte, prevedono, per gli edifici costituiti da più unità immobiliari, l obbligo di evacuare i fumi oltre il tetto dell edificio, nei seguenti casi: realizzazione ex-novo di impianti termici; ristrutturazione di impianti termici centralizzati; ristrutturazione di tutti gli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio; trasformazione di impianti centralizzati in impianti individuali; impianti termici individuali realizzati da singoli, previo distacco dall impianto centralizzato. Gli stessi Decreti sopraccitati, consentono invece l evacuazione dei prodotti della combustione direttamente all esterno a parete, con generatori di calore che, per valori di emissione nei prodotti della combustione appartengono alla classe meno inquinante prevista dalla norma UNI EN 297 Caldaie di riscaldamento centralizzato alimentate a combustibili gassosi - Caldaie di tipo B11 e B11BS equipaggiate con bruciatore atmosferico, con portata termica nominale minore o uguale a 70 kw, nei seguenti casi: mera sostituzione di generatori di calore individuali; singole ristrutturazioni di impianti termici individuali esistenti, ubicati in stabili plurifamiliari, che non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili all applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore; nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie d intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione dei prodotti della combustione funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.

7 Una considerazione finale riguarda le prescrizioni relative alla ventilazione dei locali in cui sono installati generatori di calore a camera aperta (caldaie di tipo B). Il testo di legge prescrive l obbligo di effettuare un apertura di almeno 4000 cm2. Lo stesso testo di legge tuttavia non specifica se tale criterio debba essere applicato anche nei casi di sostituzione di apparecchi. Allo stato attuale, comunque, ci risulta, che il decreto sia al giudizio della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in forza di un ricorso avverso l apertura di ventilazione di 4000 cm2. Le disposizioni di Legge sin qui prese in esame sono supportate da diverse normative tecniche emanate sia in ambito nazionale, dall Ente nazionale di unificazione (UNI), sia in ambito comunitario dal Comitato europeo di normazione (CEN). Tra le norme più importanti ricordiamo quelle elaborate dal Comitato Italiano Gas (CIG) pubblicate dall UNI e recepite con Decreto ministeriale ai sensi della Legge 1083/71 precedentemente citata. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER GLI IMPIANTI DOMESTICI ALIMENTATI A GAS LA NORMATIVA UNI CIG Il Comitato Italiano Gas (CIG) è un Ente Federato all UNI e fra i suoi compiti istituzionali, c è quello di redigere le norme tecniche per il settore dei gas combustibili. I progetti elaborati in ambito CIG al termine delle procedure d inchiesta pubblica ed approvazione, vengono pubblicati come norme UNI. Gli impianti a gas ad uso domestico ed usi similari come visto, sono regolamentati, per gli aspetti di sicurezza, dalle predette norme UNI-CIG; che vengono recepite generalmente con decreti ministeriali ai sensi e nell ambito della legge 1083/71 ed in tale veste pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Attualmente le norme UNI-CIG in vigore, sono essenzialmente norme di impiantistica, in quanto relativamente agli apparecchi, il Decreto del Presidente della Repubblica 15 Novembre 1996 n 661 che recepisce la direttiva europea 90/396/CEE (GAD) concernente proprio gli apparecchi a gas, ha fatto si che le norme nazionali relative fossero sostituite dalle norme comunitarie, (norme EN) pubblicate dal Comitato Europeo di Normazione (CEN). Gli apparecchi di utilizzazione ed i loro accessori, in conformità della direttiva CEE 90/396 devono essere realizzati in conformità alle normative comunitarie e devono inoltre riportare impressa la marcatura CE. UNI 7129 Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione La UNI 7129 è sicuramente la più importante norma di installazione nazionale. Nel 1972 fu pubblicata e recepita ai sensi della legge 1083 la prima edizione della norma. Nel 1992 ne è stata invece emanata una nuova edizione, attualmente in vigore, recepita e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) con il DM 21 Aprile Nel dicembre 2001 l'uni ha pubblicato il Testo Coordinato della norma UNI 7129 Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione Progettazione, installazione e

8 manutenzione. E la terza edizione della norma, che sostituisce la UNI 7129:1992 e i relativi aggiornamenti A1:1995 e A2:1997, che sono stati accorpati nel testo, così come le modifiche relative all ex progetto di norma CIG E che secondo le nuove procedure dell UNI non sono state emanate in un foglio di aggiornamento a sé stante, ma direttamente inserite nel testo coordinato. Questo criterio, tra l altro suggerito dalle istituzioni, nel settore dell impiantistica a gas viene ritenuto di grande utilità per chi usufruisce delle norme, in termini di facilità di lettura e chiarezza di applicazione. Sono state inoltre apportate alcune modifiche editoriali, laddove il testo presentava qualche incertezza linguistica. Tra le principali varianti introdotte, si segnala il punto 0 Introduzione e una nuova appendice D Bibliografia. La nuova edizione della norma non rappresenta una revisione globale della stessa bensì un suo riordino ed aggiornamento, limitatamente a quanto sopra segnalato; ovviamente, non è stata ancora recepita in GURI, in quanto tra la pubblicazione da parte dell'uni e l'approvazione da parte del Ministero (ed il conseguente recepimento in Guri), intercorrono di solito, tempi procedurali non brevi. La norma si applica agli impianti dotati di apparecchi con portata termica nominale singola non maggiore di 35 kw. La UNI 7129 si articola sostanzialmente in tre principali filoni di trattazione: - gli impianti interni - la ventilazione dei locali - l evacuazione dei prodotti della combustione Il capitolo degli impianti interni comprende i materiali ammessi all uso per le tubazioni, per gli accessori, le modalità di installazione delle tubazioni (in vista, sottotraccia o interrate e negli attraversamenti), nonché le procedure per effettuare la prova di tenuta al termine del lavoro. Nello stesso capitolo vengono specificate anche le modalità di installazione degli apparecchi e per la messa in servizio degli stessi nonché le prescrizioni per la manutenzione dell impianto. Il capitolo della ventilazione dei locali, in cui gli apparecchi sono installati, riporta le prescrizioni da adottare al fine di consentire l afflusso dell aria comburente. Il capitolo è suddiviso in tre principali paragrafi: - la ventilazione naturale diretta - la ventilazione naturale indiretta - l evacuazione dell aria viziata La ventilazione naturale diretta può essere conseguita, nel modo più semplice, praticando una o più aperture nelle pareti perimetrali esterne; le aperture devono essere protette con idonee griglie. La superficie netta dei fori deve essere di 6 cm2 per ogni kw di portata termica installata, con un minimo di 100 cm2; se le aperture vengono praticate in alto, la superficie minima richiesta deve essere maggiorata del 50%. Oltre a quanto sopraindicato, la norma prevede anche la possibilità di ottenere la ventilazione diretta utilizzando appositi condotti, singoli o collettivi, per l adduzione dell aria.

9 La ventilazione naturale indiretta si può ottenere invece da un locale attiguo permanentemente ventilato con le modalità sopraindicate. Il passaggio di aria dal locale attiguo a quello da ventilare può essere ottenuto realizzando un apertura sulla porta di comunicazione tra i due locali o maggiorando la fessura tra la porta ed il pavimento per consentire il passaggio dell aria; le sezioni si calcolano nello stesso modo sopra citato. Relativamente all evacuazione dell aria viziata, ad esempio nel caso in cui il piano di cottura non disponga di una propria cappa per il convogliamento all esterno dei vapori, la norma prevede la possibilità di utilizzare un elettroventilatore (aspiratore). In questo caso però è necessario attenersi ad alcune ulteriori prescrizioni per evitare che il ventilatore possa mettere in depressione il locale dove è installato e così aspirare i prodotti della combustione di altri apparecchi alimentati a gas. Il capitolo dell evacuazione dei prodotti della combustione risulta abbastanza ampio e dettagliato; essendo ciò estremamente importante ai fini della sicurezza e dell incolumità delle persone. La norma a questo proposito specifica le caratteristiche dei canali da fumo (collegamenti dall apparecchio al camino o direttamente evacuanti all esterno) la pendenza minima, la lunghezza, il numero massimo ammissibile di curve etc. Un altro punto del capitolo riguarda le caratteristiche generali dei camini e delle canne fumarie; per la precisione i camini sono considerati al servizio di un solo apparecchio, o al massimo di due installati nello stesso ambiente, mentre le canne fumarie servono fino a 6 apparecchi installati in locali situati su diversi piani. Nella prima edizione della norma (UNI 7129/72) era consentito che le canne fumarie collettive ramificate potessero ricevere le evacuazioni di 8+1 apparecchi. Nel capitolo dell evacuazione dei prodotti della combustione, la norma contempla anche la possibilità dell evacuazione diretta all esterno, il cosiddetto scarico a parete. Nei casi dove ciò è consentito, sono prescritte le distanze di rispetto tra l uscita dei fumi dal terminale e finestre, gronde, balconi, tubazioni, dal piano di calpestio etc... Più in particolare la norma prevede distanze differenti in funzione della portata termica degli apparecchi e delle diverse caratteristiche tecniche degli stessi (a tiraggio naturale o forzato). Infine, il testo della norma è corredato da quattro appendici; la prima riguarda il calcolo dei diametri delle tubazioni di un impianto interno, la seconda riguarda gli schemi di installazione di apparecchi di cottura secondo i vari metodi di evacuazione dei prodotti della combustione, la terza le dimensioni interne di alcune tipi di camini singoli e la quarta è dedicata alle citazioni bibliografiche. UNI Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali Il D.P.R. 218/98 ha introdotto l obbligo di adeguare, entro il , gli impianti preesistenti all entrata in vigore della Legge 46/90 (ossia quelli installati antecedentemente alla data del 13 marzo1990), ai requisiti prescritti nell art. 2 dello stesso decreto, indipendentemente dall evoluzione normativa relativa alla buona tecnica successivamente al La norma UNI 10738, ha lo scopo di fornire le linee guida per effettuare la verifica delle caratteristiche funzionali degli impianti a gas per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo Essa si applica agli impianti per uso domestico alimentati a gas combustibile [sia gas naturale

10 (metano), sia gas di petrolio liquefatto (GPL), sia gas manifatturato], comprendenti apparecchi con singola portata termica non maggiore di 35 kw ( kcal/h). In particolare, la norma definisce, dal punto di vista tecnico, le procedure per l espletamento delle cinque verifiche fondamentali previste dal già citato D.P.R. 218/98, ossia la verifica della ventilazione, dell aerazione dei locali, dell efficienza dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, della tenuta dell impianto interno di adduzione del gas combustibile e dell esistenza e funzionalità dei dispositivi di sorveglianza di fiamma. E altresì prescritto che i risultati delle verifiche debbano essere riportati in un apposito documento, la cosiddetta scheda di verifica conforme al modello riportato in appendice F, da redigersi in duplice copia, una per il committente ed una per il dichiarante. E stata inoltre emessa un errata corrige, per rimediare ad un errore nell appendice F della norma. UNI 7140 Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili non metallici per allacciamento La norma definisce le caratteristiche costruttive e le modalità di prova dei vari tipi di tubo flessibile non metallico da impiegare per l'allacciamento dei punti di alimentazione del gas con gli apparecchi di utilizzazione di tipo domestico, a pressione di esercizio non maggiore di 0,1 bar. I tubi flessibili previsti dalla norma sono idonei all'impiego per il convogliamento di gas combustibile della 1a, 2a e 3a famiglia, la loro lunghezza non può essere maggiore di 1,5 mt, non possono essere utilizzati per apparecchi da incasso, devono riportare la stampigliatura che certifichi la marcatura e la data di scadenza. UNI 9891 Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua per allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico e similare La norma stabilisce i requisiti costruttivi, i requisiti dimensionali ed i metodi di prova dei tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua. Si applica ai tubi flessibili destinati all'allacciamento di apparecchi utilizzatori per uso domestico e similari, aventi portata termica nominale non maggiore di 35 kw, alimentati a gas manifatturato, gas naturale, gas di petrolio liquefatti a pressione di esercizio non maggiore di 0,1 bar. Lunghezza massima ammissibile 2 mt. UNI 7131 Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione La UNI 7131 stabilisce i criteri per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione, ivi compresa l'installazione e la sostituzione di bidoni di GPL impiegati presso le utenze servite. Detti impianti possono essere alimentati o da un bidone di GPL singolo, o da più bidoni di GPL fra loro collegati, o da un deposito di GPL per uso domestico. La norma si applica: a) all'installazione o al rifacimento di impianti interni o di parte di essi (vedere nota 1 ); b) all'installazione di apparecchi utilizzatori di portata termica nominale Q n non maggiore di 35 kw (vedere nota 2 ); c) alla ventilazione dei locali in cui gli apparecchi utilizzatori sono installati; d) all evacuazione dei prodotti della combustione provenienti dagli apparecchi utilizzatori; e) alla prima installazione e alla sostituzione di bidoni di GPL singoli; f) alla prima installazione e alla sostituzione di bidoni di GPL fra loro collegati aventi capacità

11 complessiva non maggiore di 70 kg; g) ai gruppi di regolazione per bidoni fra loro collegati. LA NORMATIVA COMUNITARIA La normazione del settore gas nell ambito comunitario è affidata al CEN (Comitato Europeo di Normazione), discendendo tale delega da un accordo tra gli organi legislativi delle Comunità Europee (CE) e le organizzazioni normative comunitarie (CEN, CENELEC ed ETSI). In passato, gli organi legislativi comunitari procedevano all emanazione di direttive che prevedevano l armonizzazione delle specifiche di fabbricazione dei prodotti che presentavano aspetti di potenziale pericolosità per gli utilizzatori o per l'ambiente, piuttosto che degli obblighi di prestazione. Ciò faceva si che il tenore delle direttive fosse di elevato tenore tecnico, destinate esse com erano a coprire in dettaglio le pecularietà di ciascun tipo di prodotto. Questo tipo di approccio, finiva con travisare lo scopo stesso delle direttive, che lo ricordiamo, sono atti, che secondo il Trattato europeo hanno la funzione di fissare un obiettivo, lasciando agli Stati membri la scelta dei mezzi e della forma necessari al suo conseguimento. Inoltre, la necessità di trovare un accordo comune su disposizioni tecniche necessariamente dettagliate, richiedendo un notevole sforzo per mediare le posizioni nazionali, rallentava sensibilmente i lavori, sicché, una volta adottata la direttiva, spesso i contenuti tecnici risultavano già inesorabilmente superati. La Risoluzione del Consiglio delle Comunità Europee del 7/5/1985, dava l avvio alla strategia detta del "Nuovo Approccio", che attua una vera e propria rivoluzione nella libera circolazione, delle merci e dei servizi nel mercato unico. Una suddivisione nuova di competenze e responsabilità passa a regolare i rapporti esistenti tra legislazione e normazione. In questa nuova ottica, le istituzioni della Comunità si limitano ad armonizzare, per mezzo di direttive, i requisiti essenziali a cui devono rispondere i prodotti, in relazione alla sicurezza ed alla salute dei cittadini, protezione dei consumatori e tutela dell'ambiente. Agli istituti di normazione europei - CEN, CENELEC ed ETSI - viene delegato il compito di stabilire, mediante norme definite "armonizzate", le specifiche tecniche, nonché i requisiti e metodi di prova di cui gli operatori hanno bisogno per la progettazione e fabbricazione di prodotti conformi ai requisiti essenziali stabiliti dalle direttive. Non dimenticando che tali norme sono pur sempre delle specifiche volontarie e perciò non suscettibili di applicazione obbligatoria, esse già dal loro primo apparire palesano il doppio vantaggio di costituire presunzione di conformità ai requisiti essenziali e di potere essere immediatamente utilizzate dopo l adozione ufficiale da parte degli organismi di normazione, senza che siano più necessari la loro trasposizione e recepimento nelle direttive e nella legislazione dei Paesi membri.

12 Altro elemento di novità in questo contesto, è l introduzione della marcatura CE dei prodotti, attestante il rispetto dei requisiti essenziali, per la loro libera commercializzazione in tutti i paesi dell Unione Europea. In forza di ciò nessun Paese della Comunità può oggi impedire la circolazione dei prodotti fabbricati secondo le prescrizioni delle Direttive, salvo ricorrere alla clausola di salvaguardia, quando prodotti dichiarati conformi alle direttive, non soddisfino i requisiti essenziali e presentino quindi un pericolo per la sicurezza e la salute. Ciò implica il ritiro dal mercato dagli Stati membri. Esaurita la premessa, relativamente all impiantistica del settore gas citiamo di seguito alcune norme En recepite dall Uni e già esistenti nella versione in lingua italiana, che sono citate nella sezione Riferimenti normativi della UNI Terza edizione Dicembre Di alcune di esse, con l intento di far cosa utile, riportiamo un breve sommario, delle altre, in appendice, solo la sigla ed il titolo. UNI EN 331 Rubinetti a sfera ed a maschio conico con fondo chiuso, a comando manuale, per impianti a gas negli edifici La norma specifica i requisiti generali riguardanti la costruzione, le prestazioni e la sicurezza dei rubinetti a sfera ed a maschio conico con fondo chiuso. Precisa inoltre i metodi di prova ed i requisiti di marcatura.si applica ai rubinetti destinati agli impianti domestici e commerciali che non sono interrati direttamente, posti all'interno o all'esterno degli edifici, alimentati con gas della prima, seconda e terza famiglia (come specificato nella UNI EN 437). I diametri nominali dei rubinetti (DN) considerati dalla presente norma europea sono i seguenti: 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 32, 40 e 50. UNI EN 1775 Trasporto e distribuzione di gas - Tubazioni di gas negli edifici - Pressione massima di esercizio 5 bar - Raccomandazioni funzionali La presente norma si applica a tubazioni con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar. La norma si applica sia alle nuove tubazioni sia alla sostituzione o ampliamento di tubazioni esistenti. Tale norma elaborata dal Comitato tecnico CEN 234 Trasporto e distribuzione di gas, porta non a caso per sottotitolo la dicitura Raccomandazioni funzionali ; deve pertanto essere applicata tenendo conto delle disposizioni inerenti la progettazione e la realizzazione di tubazioni di gas negli edifici emanati dalle autorità comunali, regionali e nazionali dei singoli Paesi. A varie riprese il Bureau Tecnique del CEN, in sue risoluzioni, (la più importante nel contesto : BT 53/1998) ha esplicitato il livello di applicabilità della norma e di altre del medesimo comitato tecnico e a supporto del fatto che essa (e) non può (possono) essere applicata (e) in contrasto con le legislazioni e/o norme nazionali, ha pubblicato un rapporto tecnico, il CR Implementation Guide for functional standards prepared by CEN TC 234 Gas Supply. In tale rapporto nelle pagine nazionali dei paesi comunitari e di quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo (EFTA), sono riportati i pertinenti riferimenti delle leggi e normative nazionali applicabili.

13 UNI EN 1057 Rame e leghe di rame Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle applicazione sanitarie e di riscaldamento La norma stabilisce i requisiti, i criteri di campionamento, i metodi di prova e le condizioni di fornitura dei tubi di rame.essa si applica per i tubi rotondi di rame senza saldatura aventi un diametro esterno da 6 mm fino a 267 mm compresi, destinati a: - reti di distribuzione per acqua calda ed acqua fredda; - impianti di riscaldamento ad acqua calda, compresi gli impianti a pannelli radianti; - distribuzione di combustibili domestici gassosi e liquidi; - lo smaltimento di acqua di scarico sanitario. Essa si applica anche per i tubi rotondi di rame senza saldatura destinati ad essere preisolati prima di essere utilizzati per uno degli impieghi sopra menzionati. Norme per componenti e materiali di tenuta Relativamente al gruppo di norme per componenti e materiali di tenuta si deve indicare la UNI 8213 (dicembre 1987) "Depositi di gas di petrolio liquefatti per impianti centralizzati con serbatoi di capacità complessiva fino a 5 metri cubi. Progettazione, installazione ed esercizio". E una delle norme più datate ed è in via di revisione, per allinearla alle disposizioni del Ministero dell Interno, relative alla prevenzione degli incendi. La UNI 9036 (novembre 1986) "Gruppi di misura con contatori volumetrici a pareti deformabili con pressione di esercizio minori o uguali a 40 mbar. Prescrizioni di installazione", ha in corso di pubblicazione un FA 1, per allineare i suoi dettami alle innovazioni tecnologiche. Le norme UNI e (entrambe del giugno 1997, la seconda in collaborazione con il CTI) riguardano la progettazione e la verifica di tipi speciali di camini, per i quali il regolamento della Legge 46/90 richiede il progetto del termotecnico. Esse si collocano accanto alle norme del UNI-CTI 9615 e UNI 9731 che trattano la progettazione e la resistenza termica dei materiali dei camini normali. I titoli delle suddette norme sono: - UNI (giugno 1997) - "Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale Progettazione e verifica"; - UNI (giugno 1997) "Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione Progettazione e verifica". Ad esse va aggiunta l importantissima norma UNI " Sistemi per l evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento ", pubblicata nel febbraio dell anno corrente. Sul tema della normativa europea sui camini, sono in corso nell ambito della direttiva sui prodotti da costruzione, (89/106 CEE) i lavori del CEN/TC 166, la cui segreteria è affidata all UNI e la presidenza è italiana. Norme per componenti per impianti a gas Nel campo dei piccoli componenti per impianti a gas si collocano le norme per i tubi flessibili, accessori di collegamento e materiali di tenuta: UNI 7140 (novembre 1993) e FA1 (aprile 1995) "Apparecchi e gas per uso domestico. Tubi flessibili non metallici per allacciamento"; UNI 7141 (gennaio 1991) "Apparecchi a gas per uso domestico. Portagomma e fascette"; UNI 7431 (novembre 1975) "Regolatori di pressione per gas di petrolio liquefatti in bidoni per uso domestico Termini e definizioni"; UNI 7432 (novembre 1975) "Regolatori di pressione per gas di petrolio liquefatti in bidoni per uso domestico Prescrizioni di sicurezza";

14 UNI 9891 (ottobre 1998) "Tubi flessibili di acciaio inox a parete continua per l allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico e similare; UNI 9892 (dicembre 1991) Connessioni ad innesto rapido per accoppiamento con valvole per bidoni di GPL. Prescrizioni di sicurezza". UNI (dicembre 1996) "Prodotti di gomma Guarnizioni di tenuta di gomma vulcanizzata per tubi flessibili di allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico". UNI EN 331 "Rubinetti a sfera ed a maschio conico con fondo chiuso a comando manuale, per impianti a gas negli edifici", di cui sono partiti i lavori di aggiornamento. UNI EN 751 (in tre parti) "Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1 a, 2 a e 3 a famiglia e con acqua calda". Infine una norma per grandi componenti è la UNI (dicembre 1993) "Giunti isolanti monoblocco 10 < DN < 80; PN 16". Norme "speciali" Una categoria di norme che può essere definita "speciale" comprende norme di vario tipo che non rientrano nelle classificazioni precedenti: alcune riguardano la manutenzione, altre la determinazione dei rendimenti e le predisposizioni per le operazioni relative, una le verifiche delle caratteristiche funzionali degli impianti preesistenti all entrata in vigore della Legge 46/90. Le norme speciali sono: UNI (giugno 1994) "Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione", norma elaborata in collaborazione con il CTI; UNI (giugno 1995) "Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kw. Controllo e manutenzione"; UNI (giugno 1996) "Caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kw. Controllo e manutenzione; Le suddette sono finalizzate alle operazioni di manutenzione e controllo del rendimento in opera previste nel DPR 412 del 26 agosto UNI (maggio 1998) "Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali". Quest ultima norma, approvata con Decreto del Ministero dell Industria, pubblicato in G.U. il 29 dicembre 1998, ha fornito agli operatori il dettaglio delle verifiche per il controllo degli impianti preesistenti all entrata in vigore della legge 46/90. La norma attua gli indirizzi stabiliti dal DPR 218 del 13 maggio Essa è relativa unicamente alla verifica della funzionalità dell impianto controllato e consente in caso di esito positivo dei controlli di rilasciare una scheda attestante ciò. Le norme elencate, afferenti la Legge 46/90, non sono state tutte approvate ai sensi della Legge 1083 del 6 dicembre Questo è il caso di tutte le pubblicazioni successive al primo semestre del 1995, con la sola eccezione, della UNI Si verifica così il caso che per alcune norme il riferimento alla Legge 1083 è alle prime edizioni, già sostituite ed è a queste che si deve riferire la Magistratura, creando non pochi problemi interpretativi. Si sta cercando di porre rimedio a questa situazione e la situazione dovrebbe sbloccarsi al più presto con la pubblicazione del 19 decreto ministeriale di approvazione. Rimane da ricordare la Guida per la compilazione degli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità. La guida presentata alla fiera Expocomfort del 1998 contiene una dettagliata informazione sui materiali e sui prodotti da indicare negli allegati e si è rivelata subito un utile strumento; purtroppo la rapida evoluzione normativa ha già reso necessario un aggiornamento dei riferimenti contenuti nel testo, necessità peraltro riscontrabile anche per diverse altre norme. Altri progetti sono in corso di preparazione presso le Commissioni del CIG: per il maggiore stadio di avanzamento citiamo solo il progetto relativo all installazione delle caldaie a condensazione e quello per i nastri radianti. La legislazione tecnica nazionale si è aggiornata prendendo atto dei nuovi indirizzi normativi e di certificazione del 1990: la circolare 68 del Ministero dell Interno è stata sostituita dal decreto del 12 aprile 1996 che detta le prescrizioni antincendio per gli impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kw. Rispetto alla vecchia

15 circolare 68 il decreto ha definito, ampliandolo, il campo di applicazione, include inoltre gli impianti alimentati a GPL e fa riferimento all obbligo della marcatura CE sugli apparecchi. 1 La parte di impianto compresa tra la valvola di intercettazione generale posta in uscita da un deposito per uso domestico ed il punto di inizio dell'impianto interno è trattata nelle UNI 9860, UNI 8827 e UNI Per l'installazione di apparecchi utilizzatori aventi portata termica nominale Q n maggiore di 35 kw, nonché per la ventilazione dei locali e l evacuazione dei prodotti della combustione relativi a detti apparecchi, la norma rimanda alle specifiche norme applicabili.

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