1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

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1 ISTRUZIONE CC-IN1-(IT-EAC28)-app.1 (pag: 1/16) REVISIONE: 14-1 DATA DI EMISSIONE: SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO Il presente addendum al Regolamento CC-IN1 (IT) si applica alle sole certificazioni rilasciate in Italia, per i Sistemi di Gestione Qualità in conformità alla ISO 9001, nel settore EA 28, in ottemperanza ai requisiti contenuti nel Regolamento ACCREDIA RT05 Prescrizioni per l accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28), ultima versione applicabile, disponibile sul sito il quale fa parte integrante del presente Regolamento. Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente addendum è necessario fare riferimento al un' Organizzazione. CC-IN1 (IT), nella ultima versione applicabile disponibile, sul sito Queste regole particolari sono emesse allo scopo di definire specifiche regole applicative, per le certificazioni di conformità alla norma ISO 9001, alle imprese il cui campo di attività ricade nel settore di accreditamento EA 28 Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi, garantendo una corretta ed efficace implementazione dei requisiti generali dei riferimenti normativi applicabili, per il conseguimento e mantenimento del riconoscimento ACCREDIA nel citato settore e conseguente rilascio, sotto accreditamento PCA e riconoscimento ACCREDIA, di certificazioni di conformità alla norma ISO CONTATTI: Ente che rilascia il Certificato: POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI PCC-CERT Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 74, Wrocław biuro@pcc-cert.pl www: o affidatario esterno: Certiso S.r.l., con in Napoli (Italia), alla via del Parco Margherita, n 24/b info@certiso.it www: fax: (+39) DEFINIZIONI, INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Le definizioni di base e i termini utilizzati nel bollettino integrativo sono descritti nei seguenti documenti: RG-16 - rev Regolamento per il riconoscimento di organismi accreditati da altri enti di accreditamento firmatari degli accordi EA MLA per il rilascio di certificazioni di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 RT Regolamento Tecnico settore EA 28 ACCREDIA - rev. 01 Prescrizioni per l accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28) da aggiungersi a quelli già richiamati nel Regolamento per la certificazione e sorveglianza dei Sistemi di Gestione di un' Organizzazione CC-IN1 (IT). 3. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE L attività di audit sulla singola Organizzazione viene pianificata a valle di un inquadramento generale della stessa (in accordo a quanto previsto dal paragrafo 9.1.1). La procedura di certificazione è dettagliatamente descritta nel Regolamento per la certificazione e sorveglianza dei Sistemi di Gestione di un' Organizzazione CC-IN1 (IT); il presente documento contiene i soli requisiti aggiuntivi applicabili nell ambito delle certificazioni rilasciate dall'ente in conformità alla ISO 9001

2 ISTRUZIONE CC-IN1-(IT-EAC28)-app.1 (pag: 2/16) alle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28). Per il presente documento sono da considerarsi obbligatorie tutte le prescrizioni previste dal regolamento generale CC-IN1 (IT). Tutte le attività associate ad una o più tipologie di opere rientranti nello scopo di certificazione devono essere sottoposte a verifica nel corso del periodo di durata della validità della certificazione (o periodo al termine del quale occorre procedere alla rivalutazione completa del SGQ). Nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno 1 cantiere operativo che si trovi in stadi di avanzamento dei lavori significativi. Per quanto riguarda la valutazione delle Attività di lavoro esterno, é necessario effettuare almeno una verifica ispettiva di un sito operativo, per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera. Una attività associata ad una tipologia di opera oggetto di valutazione può essere verificata tramite l utilizzo di evidenze documentali in accordo al par.6. Si ricorda che, in ogni caso, non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere o di attività di lavoro esterno. Le verifiche sul sistema qualità hanno la finalità di valutare la conformità del sistema alle prescrizioni della norma per la quale viene richiesta la certificazione. I criteri di gestione del processo di valutazione dell'ente (quali: campionamento dei multisito, motivazione e programma del campionamento, tipologie di attività da campionare (scelta dei cantieri), criteri da adottare per riconoscere le varie attività e riportarle poi come campo di applicazione sul Certificato, criteri per l esecuzione delle sorveglianze e per il rinnovo della certificazione, criteri di pianificazione in merito alle scadenze delle sorveglianze ed alla scadenza triennale della certificazione) seguono i dettami delle norme e regolamenti di cui al par. 2. Tutta la tempistica, per il settore costruzione EA28, indicata nel presente regolamento, è vincolante ai fini della concessione o mantenimento o rinnovo della certificazione dell Organizzazione. Eventuali proroghe e/o deroghe sono comunicate per iscritto all Organizzazione nel rispetto dei requisiti processuali, da parte dell'ente, dovuti dall adozione del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT05 in ultima revisione. 3.1 Richiesta di Certificazione L azienda interessata alla Certificazione può richiedere un offerta all Ente, inviando i moduli Richiesta di calcolo dei costi di certificazione e le relative Appendici, disponibili presso la Segreteria o sul sito web debitamente compilati in ogni sua parte e firmati dal rappresentante legale o da un suo incaricato. Al momento della richiesta di preventivo l Organizzazione compila anche l allegato relativo all elenco dei cantieri, presumibilmente aperti alla data prevista per la verifica di Certificazione. Al ricevimento della richiesta di preventivo, l'ente valuterà la congruenza tra l attività oggetto della Certificazione, e i cantieri disponibili. Nel caso di documentazione incompleta e/o compilazione non esaustiva nei pertinenti campi, l apertura della pratica viene rinviata fino a quando l'organizzazione non completa la documentazione e/o la domanda. La pianificazione dell'attività di certificazione avviene sulla base delle informazioni riportate nella domanda ricevuta con gli allegati. È necessario che al momento dell Audit di Certificazione vengano visionati cantieri rappresentativi dell attività con le modalità riportate nel seguente paragrafo 3.5. L offerta che verrà emessa terrà conto del numero di attività e cantieri presenti e della lontananza di questi dalla sede per la definizione dei gg/uomo necessari per lo svolgimento dell Audit di Certificazione. 3.2 Offerta per la Certificazione L Ente, in base ai dati contenuti nel questionario informativo Richiesta di calcolo dei costi di certificazione, valuta la capacità di svolgere la commessa, esaminando lo scopo della Certificazione, le eventuali esclusioni, il numero degli addetti, l ubicazione di eventuali sedi o cantieri, il settore EA per cui è richiesta la Certificazione e la disponibilità di auditor dell Ente qualificati per quel settore. Dopo aver effettuato tali valutazioni, predispone il contratto e l offerta economica per la Certificazione/i richiesta/e secondo quanto previsto dal tariffario vigente. Nel caso di domanda di subentro il contratto e l offerta potranno essere emessi solo successivamente all esito positivo del riesame preliminare per l analisi dell accettazione della domanda di subentro. L'Ente, avendo modo di conoscere la realtà dell'organizzazione durante l' Audit di Fase 1, di cui al successivo par. 3.4, si riserva di valutare la necessità di modificare la propria offerta economica qualora vengano

3 ISTRUZIONE CC-IN1-(IT-EAC28)-app.1 (pag: 3/16) riscontrati scostamenti rispetto ai dati ricevuti con la domanda. Il costo dell attività di certificazione è proporzionale al numero di giorni/uomo necessari alla valutazione del Sistema di Gestione dell azienda ed è basato sulle dimensioni aziendali (numero di addetti, numero di cantieri e loro dislocazione geografica, in riferimento a quanto prescritto dalle norme IAF MD 5) sulla complessità dei prodotti/processi/servizi e sul tipo di Certificazione richiesta. A tale riguardo, si ricorda che il significato del termine addetti, si riferisce a tutto il personale le cui attività lavorative sono connesse ai processi riportati nello scopo del certificato di SGQ. Il numero totale degli addetti per tutti i turni è il punto di partenza per la determinazione della durata dell Audit. L effettivo numero di addetti include il personale non permanente (stagionale, temporaneo e subappaltato) che è presente al momento della verifica ispettiva. In ordine al computo del personale dei subappaltatori ai fini della determinazione dei giorni uomo di audit, nella fase di riesame della domanda, l'ente procederà alla determinazione del numero di addetti equivalenti (al netto degli eventuali dipendenti in cassa integrazione o di solidarietà), considerando quanto dichiarato dall Organizzazione, tramite opportuno calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell impresa dell ultimo triennio e il reddito procapite di riferimento del settore. La verifica del primo cantiere non è da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5 sopra citato, per gli eventuali altri cantieri oggetto di audit si ritiene opportuno un tempo congruo per rendere efficace i sopralluoghi. Verranno invece essere computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad un ora. L'Ente, nella predisposizione delle offerte, valuterà anche l eventuale operatività e significatività di cantieri siti all estero. Nell offerta viene specificato separatamente: il costo dell Audit di Certificazione indicandone la durata; il costo dei due Audit di sorveglianza indicandone la durata; i giorni/uomo per l Audit di rinnovo; eventuali spese aggiuntive (fase di preparazione, concessione della Certificazione, attività di sorveglianza, costi di trasferta dell auditor, Audit supplementari) Criteri per la definizione dei cantieri da sottoporre a verifiche ispettive e relative metodologie di valutazione Ai soli fini della scelta dei cantieri da sottoporre a verifica si distinguono le due seguenti differenti situazioni: cantieri (siti temporanei): siti esterni nei quali esiste un organizzazione per uno specifico progetto. Ad esempio, cantieri di costruzione impegnativi e/o di lunga durata, installazioni maggiori o attività di servizio complesse di lungo termine; attività di lavoro esterno : attività espletate da singole persone o piccoli gruppi della Organizzazione presso una sede del committente, o altre sedi dallo stesso indicate, ovvero attività eseguite da unità mobili. Tipici esempi sono: servizio di Terzo Responsabile, installazione di impianti elettrici o termoidraulici non complessi e computer, piccoli cantieri edili, etc. Il metodo di verifica e il numero dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva, sono stabiliti in base ai criteri riportati nei paragrafi che seguono. 3.3 Pre Audit facoltativo (sul campo su richiesta del cliente) Si tratta di un audit effettuato solo su esclusiva richiesta dal cliente, prima dell esecuzione delle attività di certificazione previsto dai Regolamenti CC-IN1-it e CC-IN1-it-app.1. Il pre-audit deve essere svolto prima dell audit di certificazione e può includere un esame preliminare della documentazione di sistema da eseguire presso l'organizzazione. La richiesta da parte dell organizzazione di un audit preliminare ha come obiettivo la valutazione del suo grado di idoneità ad affrontare l iter di certificazione, l eventuale applicabilità di norme e requisiti legislativi relativi al prodotto o servizio, l'eventuale non applicabilità di particolari requisiti normativi relativi al sistema

4 ISTRUZIONE CC-IN1-(IT-EAC28)-app.1 (pag: 4/16) qualità. Tale attività può consentire all organizzazione stessa di precisare il campo di applicazione del proprio SGQ, di individuare eventuali carenze nella documentazione e/o nell attuazione del SGQ. I risultati del preaudit sono registrati dal RGVI nel rapporto di preaudit, consegnato in copia all organizzazione. L organizzazione è libera di decidere se e quando continuare l iter di certificazione o di interrompere il rapporto contrattuale dopo il pre-audit. I contenuti di tale rapporto non hanno influenza sull esito e sulla durata dell' eventuale successivo audit di certificazione. 3.4 Pianificazione dell Audit L audit di prima certificazione è svolto dall' Ente in due fasi: Audit di Fase I e Audit di Fase II. L intervallo di tempo tra i due audit è pari a max 6 mesi. Nella determinazione di tale intervallo, l' Ente considera le esigenze dell organizzazione per risolvere tutte le anomalie emerse in Fase I. L Ente, ricevuti il contratto e l offerta firmati dall azienda, provvede a contattare l Organizzazione per la pianificazione dell Audit. L attività di verifica deve essere effettuata in sede e in cantiere. Al momento della comunicazione del team di Audit, nel caso sia presumibile che i cantieri precedentemente comunicati siano chiusi, viene richiesto nuovamente all Organizzazione di comunicare i cantieri attivi nel periodo presumibile di effettuazione di Audit attraverso la compilazione di specifico modello. Ogni eventuale cambiamento e scostamento dalla pianificazione iniziale verrà prontamente preso in carico dall'ente, che provvederà a pianificare nuovamente le attività di valutazione. È necessario che al momento dell Audit di Certificazione vengano visionati cantieri rappresentativi dell attività con le modalità riportate nel seguente paragrafo Audit di Fase I La Fase I viene svolta presso l Organizzazione al fine di acquisire un quadro complessivo delle attività. L Audit di Fase I ha inoltre lo scopo di: Ribadire all Organizzazione la necessità che al momento dell Audit di Certificazione vengano visionati cantieri rappresentativi dell attività con le modalità riportate nel seguente paragrafo Audit di Certificazione (Fase II) L audit deve essere effettuato in sede e in cantiere. I tempi di audit sono calcolati sulla base del tariffario conformemente alle tabelle ed ai criteri di determinazione dell auditor time stabiliti da IAF nel documento MD 5 IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits, considerando l organico complessivo dei lavoratori dell azienda (sede + cantieri). Nel corso dell Audit di Certificazione (Fase II) deve essere valutato almeno 1 cantiere operativo che si trovi in uno stadio di avanzamento dei lavori significativo. Per quanto riguarda la valutazione delle Attività di lavoro esterno, é necessario effettuare almeno una verifica ispettiva di un sito operativo, per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera. Una attività associata ad una tipologia di opera oggetto di valutazione può essere verificata tramite l utilizzo di evidenze documentali in accordo al paragrafo 6 del presente documento. L'Ente mantiene adeguate registrazioni dell avvenuto accertamento della sussistenza di tali condizioni particolari. In ogni caso, non è possibile rilasciare certificazioni in assenze di verifiche in cantiere o di attività di lavoro esterno. 3.7 Delibera tecnica della certificazione o della ricertificazione Ad esito positivo dell organo deliberante, l Organizzazione è iscritta in tempo reale nel Registro delle Organizzazioni Certificate, reso pubblico e comunicato mensilmente ad ACCREDIA. I documenti che attestano l esito della delibera sono:

5 ISTRUZIONE CC-IN1-(IT-EAC28)-app.1 (pag: 5/16) una scheda di sorveglianza cliente riportante il piano di mantenimento approvato in sede di delibera un certificato con validità triennale che riporta: un numero identificativo con la corrispondente revisione, la ragione sociale dell organizzazione con relativo/i sito/i operativo ed indirizzo/i, la norma di riferimento e il regolamento ACCREDIA RT05 con revisione, il campo di applicazione, il settore EA, la data di emissione che coincide con la data di delibera della certificazione, la data di scadenza, il logo dell organismo di accreditamento, la firma del Legale Rappresentante di POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI PCC-CERT Sp. z o.o. Verranno inoltre inviati all organizzazione i marchi di certificazione e le proposte di composizione per il loro utilizzo. Su richiesta delle parti interessate, l'ente fornisce copia conforme e dichiarazione firmata dall'amministratore circa il certificato rilasciato. 4. PROCEDURA DI MANTENIMENTO/SORVEGLIANZA L Ente attua procedure per il mantenimento/sorveglianza dei Sistemi di Gestione certificati al fine di verificare la permanenza della conformità ai requisiti richiesti dalla norma. Tale controllo è espletato mediante Audit di sorveglianza effettuati, di solito, con cadenza annuale. La sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito, in modo tale che, nell arco di tempo di validità della certificazione, tutte le attività associate ad una o più tipologie di opere rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposte a verifica. Non si effettuano audit di sorveglianza della durata inferiore ad 1 gg-uomo; non è ammessa l effettuazione di un audit utilizzando 2 auditor per 0,5 gg-uomo, salvo motivate giustificazioni. Per ogni sorveglianza, in aggiunta alle attività verificate in cantiere, un attività associata ad una tipologia di opera può essere verificata anche tramite l utilizzo di evidenze documentali in accordo al Par In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all estero e limitatamente ad una sola possibilità nell arco del triennio di validità del certificato, l Ente potrà effettuare comunque l audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ. L Ente dovrà comunque mantenere adeguate registrazioni dell avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare (mancanza cantiere) mediante dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell azienda con la seguente clausola: Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità. Con l accettazione del presente regolamento l'organizzazione si impegna a fornire aggiornamenti in merito ai cantieri attivi ed aperti in corrispondenza delle sorveglianze a partire da almeno 60 gg. prima della data di una sorveglianza annuale al fine di: poter condurre l audit in presenza di attività operative ( almeno 1 cantiere); poter pianificare in tempi utili le verifiche previste nell offerta; poter richiedere eventuale anticipo/posticipo. Data la particolarità del settore, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza, possono essere ampliate fino a più o meno tre mesi per tener conto di eventuali periodi d inattività delle imprese coinvolte (considerando 15 giorni di preavviso per i tempi tecnici). Il rinvio, che l'ente comunque si riserva di accettare, non può essere chiesto per più di una volta nell arco della validità del certificato.

6 ISTRUZIONE CC-IN1-(IT-EAC28)-app.1 (pag: 6/16) 5. RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI Il riesame completo del Sistema di Gestione per la qualità, da effettuarsi in vista del rinnovo della Certificazione, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza del certificato. L audit deve essere effettuato in sede e in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base nel documento IAF MD 5 IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits, considerando l organico complessivo dei lavoratori dell Impresa (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate). Nel corso della verifica di rinnovo deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo. Per quanto riguarda la valutazione delle Attività di lavoro esterno, è necessario effettuare almeno una verifica ispettiva di un sito operativo, per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera. Un attività associata ad una tipologia di opera oggetto dell attività di certificazione può essere verificata tramite l utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento. Non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati. Il riesame completo del sistema di gestione per la qualità da effettuarsi, in funzione della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza. In casi di accertate e gravi difficoltà dell Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, si richiede che l OdC effettui comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione. Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, l Ente potrà proporre al proprio Comitato di Certificazione, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all effettuazione di una verifica di follow-up, non appena l Organizzazione avrà comunicato l avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il follow-up, prima di procedere con la revoca del certificato, si dovrà procedere con la sospensione del certificato per un periodo non superiore ad 1 mese. L'Ente consente all organizzazione l anticipo, con un massimo di 3 mesi e un minimo di 45 gg. solari dalla data di scadenza del certificato. La data entro la quale deve essere effettuato l'audit di rinnovo è riportata nella programmazione generale del mantenimento della certificazione che l'ente ha trasmesso all'organizzazione al rilascio o al precedente rinnovo del certificato. In caso contrario, non essendo ammesse proroghe alla scadenza dei certificati, gli stessi perdono la loro validità al momento della scadenza. Nello scopo di certificazione devono essere riportate esclusivamente le attività associate ad una o più tipologie di opere che sono state oggetto di verifica, almeno due volte (di cui solamente una volta su base documentale) nel passato triennio di certificazione (fatte salve eventuali estensioni intervenute nel triennio e/o nella stessa verifica di rinnovo). La verifica di rinnovo deve essere considerata, sia come atto conclusivo del triennio trascorso, sia come base di partenza per il triennio successivo. Indipendentemente dalla data di effettiva delibera del Rinnovo della Certificazione, che deve avvenire in ogni caso prima della scadenza del relativo Certificato, l'ente dovrà garantire la continuità temporale della programmazione triennale e dei certificati emessi. 6. UTILIZZO DI EVIDENZE DOCUMENTALI (SOSTITUTIVE) L'Ente deve considerare tutti gli elementi riportati nel Par. 5.3 del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05 quali evidenze oggettive di una corretta esecuzione e gestione in qualità delle opere, in sostituzione di una attività associata ad una o più tipologie di opera da verificare in cantiere/sito. Quanto sopra, purché le attività non siano concluse da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili. Tale opzione non può essere utilizzata in contrasto con il fatto che non è possibile rilasciare certificazioni in

7 ISTRUZIONE CC-IN1-(IT-EAC28)-app.1 (pag: 7/16) assenza di verifiche in cantiere o di attività di lavoro esterno. Un evidenza documentale sostitutiva può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti, non risulta altresì applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell Organizzazione. L analisi di un evidenza documentale non implica necessariamente un incremento dei tempi di verifica. Un evidenza documentale sostitutiva non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L estensione di una attività associata ad una tipologia di opera può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo e significativo. 7. DEFINIZIONE DELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente alle attività su cui l Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento della verifica e le cui tipologie di opere hanno formato oggetto di specifica valutazione da parte dell Ente, secondo le regole che seguono. Per quanto attiene le attività e le tipologie di opere per le quali l Organizzazione è in grado di dimostrare di aver correttamente operato in passato, queste sono accettabili, limitatamente ad una sola attività associata ad una tipologia di opera, aggiuntiva rispetto a quella oggetto di verifica in cantiere. Si applicano, inoltre le seguenti prescrizioni: - L oggetto del certificato deve essere formulato secondo i criteri di cui sopra, utilizzando le seguenti dizioni per la descrizione generale delle attività: * progettazione e costruzione (1) di. (tipologia di opera) * costruzione (1) di (come sopra) * installazione di (come sopra) * manutenzione di (come sopra) * ristrutturazione di.(come sopra) (1) per costruzione s intendono le attività di realizzazione delle opere svolte in sito (cantiere), incluso l utilizzo di prefabbricati, direttamente da parte dell impresa responsabile della realizzazione o, nel caso di subappalto, da parte di imprese da questa direttamente controllate tramite presenza del proprio personale in sito. Il termine costruzione può essere sostituito dal termine esecuzione o realizzazione se tale dizione risulta più utile per chiarire meglio la tipologia dell attività. Con riferimento alle imprese generali di costruzione, lo scopo del certificato può essere correlato alle definizioni date dal DPR. 5 ottobre 2010 n. 207 per le categorie generali, traendo beneficio dal fatto che il DPR ha introdotto nel mercato italiano una terminologia ben conosciuta e condivisa. Con riferimento alle imprese specializzate di costruzione, lo scopo del certificato può essere correlato alle definizioni date dal DPR. 5 ottobre 2010 n. 207 per le categorie speciali, traendo beneficio anche in questo caso del fatto che il DPR ha introdotto nel mercato italiano una terminologia ben conosciuta e condivisa. Con riferimento ai consorzi ammessi ai pubblici appalti e ai contraenti generali, si rinvia a quanto rispettivamente precisato negli allegati A e B. La terminologia utilizzata deve in ogni caso essere sintetica e limitata, all interno di tali categorie, a quanto effettivamente oggetto di verifica. Sarà evitato che il certificato UNI EN ISO 9001 possa essere interpretato come una riproposizione dell attestazione rilasciata dalle SOA ai sensi del già citato DPR, utilizzando, soprattutto nel caso delle imprese generali di costruzione di maggiore dimensione e/o complessità, una terminologia più sintetica. A conferma di ciò, si specifica che il certificato UNI EN ISO 9001 dichiara la capacità dell Organizzazione ad operare in qualità sulla base di quanto effettivamente valutabile in sede di audit (oggi), mentre l attestazione SOA è relativa alla capacità tecnica dimostrata dall Impresa per lavori effettuati negli ultimi cinque/dieci anni.

8 ISTRUZIONE CC-IN1-(IT-EAC28)-app.1 (pag: 8/16) Per quanto riguarda il processo di progettazione si precisa quanto segue. L Impresa sarà certificata con riferimento al processo di progettazione quando è responsabile del progetto dell opera realizzata, sia che lo esegua direttamente, sia che ne controlli l esecuzione esterna (o comunque non lo riceva dal Committente). In entrambi i casi, l Impresa mantiene la responsabilità delle attività di coordinamento e controllo della progettazione, che deve condurre con personale di adeguata professionalità. Nei casi in cui l Impresa non è effettivamente responsabile della progettazione delle opere realizzate, lo scopo di certificazione non farà alcun riferimento al termine progettazione, ma riporterà unicamente termini quali fabbricazione costruzione installazione ecc.. Quando la responsabilità relativa alla progettazione nei confronti del Committente e/o utente finale non può essere esclusa dall Impresa, il termine progettazione sarà esplicitamente riportato nello scopo del certificato e l'ente valuterà l Impresa anche con riferimento alle sue capacità progettuali. Nel caso di Imprese di piccole e piccolissime dimensioni che affidano le attività di progettazione all esterno (outsourcing) e ne sono responsabili contrattualmente con il Committente, anche senza disporre di un ufficio tecnico specificatamente competente, l'ente verificherà che l Impresa stessa disponga di una funzione interna avente capacità di assicurare almeno le seguenti attività: Attenta valutazione, con conseguente qualificazione, del Soggetto affidatario (es. attraverso referenze di progetti simili già svolti con soddisfazione dell Organizzazione stessa e/o di altri Committenti, certificazione SGQ del progettista, ecc.). Definizione contrattuale (tramite contratto o incarico) con il Soggetto affidatario di ogni aspetto delle attività progettuali affidate, nel modo più completo e chiaro possibile, evitando ogni ambiguità o insufficiente definizione di responsabilità e compiti; Esistenza di un documento di pianificazione delle attività progettuali; Definizione delle responsabilità e delle modalità di esecuzione relative a: Verifiche della progettazione: verifiche tecniche normalmente di competenza del solo Soggetto affidatario (progettista); Riesame della progettazione: attività da effettuare congiuntamente tra Impresa e Soggetto affidatario, con particolare riferimento alla fattibilità dell opera, definizione degli aspetti di interfaccia e definizione dei requisiti di acquisto di materiali, impianti, lavorazioni, ecc.; Validazione della progettazione eseguita anche sul prodotto opera per valutare la capacità della progettazione di rispettare i requisiti iniziali. Si precisa che la progettazione operativa di cantiere, essendo sistematicamente presente nelle attività delle Imprese di costruzione, non è richiamata specificatamente nello scopo di certificazione. Rappresentando comunque un importante processo di cantiere, essa sarà opportunamente e sistematicamente verificata dall'ente, includendo la verifica della competenza professionale dei Soggetti responsabili di eventuali varianti di progetto. 8. SPECIAL AUDITS 8.1 Estensione dello scopo di certificazione Lo scopo di certificazione può essere esteso su richiesta dell'organizzazione. Nel caso in cui l'organizzazione richieda l'estensione del campo di applicazione della certificazione per includere nuove aree di attività o elementi del sistema di gestione che non sono stati inclusi nella certificazione, PCC determina il metodo e la portata della valutazione. L'Organizzazione, ove applicabile, dovrà disporre di cantieri attivi e significativi al momento della valutazione. Un evidenza documentale sostitutiva non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L estensione di una attività associata ad una tipologia di opera può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo e significativo.

9 ISTRUZIONE CC-IN1-(IT-EAC28)-app.1 (pag: 9/16) 8.2 Audit con breve preavviso Gli Audit con breve preavviso sono effettuati: per esaminare eventuali reclami, per rispondere ai cambiamenti (riguardanti la possibilità del sistema di gestione di soddisfare i requisiti degli standard applicabili), per procedere ulteriormente nel caso di sospensione della certificazione. Il Direttore di PCC prende la decisione di effettuare una tale verifica. Nel corso di tale verifica l'organizzazione non può presentare riserve sui membri del gruppo di audit. Il rapporto derivante dall' audit condotto è la base del processo decisionale connesso con l'obiettivo di audit. 9. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA' Criteri generali Fermo restando che gli audit di certificazione devono coprire tutti i requisiti della norma di riferimento, tali audit devono essere orientati con maggiore attenzione a quegli aspetti del sistema gestionale che assumono maggiore rilevanza in funzione della tipologia di organizzazione oggetto di verifica. Ne consegue che l Ente, prima dell audit di certificazione, identifica le caratteristiche organizzative e gestionali della singola impresa da certificare (impresa generale, impresa specializzata, consorzio, contraente generale), al fine di identificare gli aspetti particolarmente critici per la conformità del sistema di gestione per la qualità alla norma ISO Si evidenzia a tal proposito che le imprese di costruzione presenti sul mercato italiano, incluse quelle abilitate ad operare nel settore dei lavori pubblici, possono essere strutturalmente classificate in quattro diverse tipologie: imprese generali di costruzione imprese specializzate di costruzione consorzi contraenti generali. Con riferimento a imprese generali e specializzate di costruzione, consorzi, contraenti generali e raggruppamenti temporanei di imprese (ATI) valgono le considerazioni seguenti. Le imprese generali di costruzione, che abitualmente acquisiscono commesse la cui realizzazione richiede competenze pluridisciplinari ed operano coordinando subfornitori specializzati: tali imprese debbono realizzare un SGQ ad elevata flessibilità, capace di adattarsi alle diverse esigenze di ciascun nuovo contratto; solo a titolo esemplificativo la caratteristica di impresa generale di costruzione può facilmente essere desunta, oltre che dalle modalità operative della stessa impresa, da un elevato valore del rapporto fra fatturato e numero medio di dipendenti nell anno. Le imprese specializzate di costruzione, che operano prevalentemente in uno o più settori specializzati, frequentemente in subappalto da imprese generali di costruzione: tali imprese (più simili, nel loro modo di operare, alle imprese manifatturiere) tendono ad avere modalità operative ripetitive ed hanno potuto sviluppare famiglie di procedure operative che richiedono solo adeguamenti limitati in occasione di ciascun nuovo contratto (ad esempio imprese impiantiste specializzate, imprese per la realizzazione di fondazioni su pali, imprese per la perforazione di gallerie, imprese di dragaggio, imprese di impermeabilizzazione, ecc); solo a titolo esemplificativo la caratteristica di impresa specializzata di costruzione può facilmente essere desunta, oltre che dalle modalità operative della stessa impresa, da un più contenuto valore del rapporto fra fatturato e numero medio di dipendenti nell anno.

10 ISTRUZIONE CC-IN1-(IT-EAC28)-app.1 (pag: 10/16) Consorzi (rif. Allegato A RT-05): Devono essere rispettati e verificati i seguenti criteri: - Lo scopo di certificazione non può essere attribuito primariamente al settore EA 28, bensì al settore EA35. - E ammissibile attribuire al settore EA 28 lo scopo di certificazione SGQ dei soggetti giuridici di cui all art. 34, comma 1, della Legge 12 aprile 2006, n. 163, laddove si configurino le seguenti condizioni: a) il Consorzio realizza direttamente con mezzi propri e/o subappalti i lavori pubblici dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante. In tal caso, il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore EA 28 (es. Scopo di certificazione: Progettazione e costruzione di. ). b) il Consorzio realizza i lavori pubblici, dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione,nei confronti della Stazione Appaltante, mediante assegnazione della commessa ad associate, secondo le modalità consortili previste per legge, dotate di un SG certificato, esplicitando formalmente questa scelta/vincolo nel Manuale e nello specifico SG. In tal caso, il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore EA 35 e solo come settore secondario al settore EA 28 (es. Scopo di certificazione: Acquisizione e gestione di commesse aventi per oggetto la progettazione e la realizzazione, da parte dei Soci assegnatari, di. ). Fatto salvo quanto scritto in merito al settore cui attribuire il certificato, laddove si configuri la situazione descritta al caso b), è necessario altresì distinguere tra le seguenti modalità operative consortili: b1) il Consorzio assegna esclusivamente ad associate con SGQ certificato (vincolo formalmente esplicitato nel MQ e nel SGQ): in tal caso, la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all attività tipicamente consortile. Non vengono pertanto previsti audit presso i cantieri assegnati alle associate con SGQ certificato (in quanto già verificati dagli Organismi di Certificazione che abbiano rilasciato la certificazione alle consorziate). b2) il Consorzio non si impegna ad assegnare esclusivamente ad associate con SGQ certificato: il sistema di gestione implementato preveda le modalità di applicazione del sistema alle commesse affidate ai soci e le modalità di controllo dell applicazione da parte del Consorzio. In tal caso, la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all attività tipicamente consortile e della necessità di svolgere audit presso i cantieri assegnati alle associate, per verificare la conformità e l efficacia dei servizi (esempio: predisposizione PdQ, gestione NC/AC/AP, audit qualità e sorveglianza tecnica sui cantieri), erogati dal Consorzio alle associate non certificate al fine di garantire il rispetto del SGQ nella fase di erogazione del servizio. Contraenti Generali (rif. Allegato B RT-05): Devono essere rispettati e verificati i seguenti criteri: - La certificazione del sistema di gestione per la qualità dei Contraenti Generali deve essere riferita agli aspetti gestionali del Contraente Generale nel suo complesso, in relazione alle attività svolte. - I certificati faranno riferimento alle effettive attività svolte dal Contraente Generale; si individuano due possibili situazioni: a) il Contraente Generale svolge solamente attività di gestione: in tal caso, il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore EA 35 e come settore secondario al settore EA 28. b) il Contraente Generale svolge attività di gestione e realizzazione direttamente con mezzi propri e/o tramite subappalto delle attività di Progettazione e Costruzione, Direzione Lavori, Collaudo, Verifica dei Progetti ai fini della Validazione, delle quali il Contraente Generale si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione: in tal caso, il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore EA 35 e come settori secondari ai settori EA 28 ed EA 34. In ogni caso il certificato riporterà la dicitura: Gestione delle attività di contraente generale svolte ai sensi dell'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e, in calce al certificato, la dichiarazione: La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell impresa nel suo complesso ed è

11 ISTRUZIONE CC-IN1-(IT-EAC28)-app.1 (pag: 11/16) utilizzabile ai fini della qualificazione dei contraenti generali ai sensi dell articolo 187 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m.i. e dell art. 98 del DPR. 5/10/2010, n. 207 e s.m.i.. - Nel caso di Organizzazioni che non risultino ancora certificate o che non abbiano ancora operato come Contraenti Generali, si procederà valutando la conformità secondo la ISO 9001 e conferendo alla stessa quei settori quali EA35, 28, 34 solo se sarà possibile verificare in sede di audit i relativi processi. Sarà possibile, inoltre, riportare i riferimenti al D. Lgs. 163/2006 e al DPR 207/2010 solamente nel caso in cui l'organizzazione avrà dato evidenza di aver predisposto idonea documentazione e procedure atte a poter operare come Contraente Generale. A seguito di successiva acquisizione di una commessa relativa alla gestione delle attività di cui al Contraente Generale, l'organizzazione dovrà tenere prontamente aggiornato Istituto Giordano, che eseguirà una specifica verifica atta ad accertare la corretta applicazione delle procedure adottate. Qualora nell'arco di un triennio di certificazione l'organizzazione non avrà dato evidenza di quanto al precedente punto, la parte di scopo e i riferimenti relativi alle attività di cui al Contraente Generale verranno a decadere. Raggruppamenti temporanei di imprese ATI: Vista l elevata frequenza di costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese (ATI) nel mercato italiano delle costruzioni, specie di tipo orizzontale (raggruppamento fra imprese con omogenee caratteristiche produttive), si chiarisce che le ATI non sono, per loro natura, certificabili. Pertanto quanto segue si riferisce esclusivamente alle organizzazioni singole che costituiscono le stesse ATI. Devono essere rispettati e verificati i seguenti criteri: - il SGQ dell organizzazione deve porre a carico della stessa un preciso obbligo di predisposizione di quanto necessario perché l ATI orizzontale (o la società consortile costituita a valle dell ATI), di cui è mandataria, operi in conformità ai requisiti applicabili della norma ISO 9001; - i cantieri gestiti da un ATI, o dalla società consortile costituita a valle dell ATI, possono sempre essere utilizzati per la valutazione del SGQ della organizzazione che opera in qualità di mandataria dell ATI orizzontale; - deve essere evitato di utilizzare il cantiere di un ATI o della società consortile costituita a valle dell ATI per valutare il SGQ di una organizzazione che opera in qualità di mandante. Nel caso di ATI di tipo verticale (raggruppamento fra imprese con caratteristiche produttive non omogenee), ovvero nel caso di ATI di tipo orizzontale con suddivisione formalizzata del lavoro per lotti di produzione, non si adottano particolari criteri valutativi in quanto ciascuna organizzazione applica, separatamente, il proprio SGQ Esempi di criteri specifici per particolari processi/prodotti Si riportano alcuni importanti requisiti da considerare in relazione a particolari prodotti/processi del settore delle costruzioni EA28: Ai sensi del D.M. 14/1/2008 (NTC), Capitolo 11, 11.1, e con specifico riferimento ai soli prodotti da costruzione per uso strutturale da impiegarsi nelle opere: Materiali e prodotti per uso strutturale (per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla GUCE): deve essere verificato il possesso della Marcatura CE prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 Prodotti da costruzione del Parlamento Europeo e del Consiglio ex Direttiva 89/106/CEE. L elenco aggiornato è disponibile sul sito ufficiale della Commissione Europea ( index_en.htm). Materiali e prodotti per uso strutturale (per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, il cui riferimento sia pubblicato sulla GUCE): deve essere verificata la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nel DM (e s.m.i.).

12 ISTRUZIONE CC-IN1-(IT-EAC28)-app.1 (pag: 12/16) E fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE. Materiali e prodotti per uso strutturale (innovativi o comunque non citati nel Capitolo 11 delle NTC e non ricadenti nelle tipologie di cui sopra): deve essere verificato il possesso della Marcatura CE in conformità a Valutazioni Tecniche Europee (ETAs), ovvero (in alternativa) dovrà essere verificato il possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Inoltre, senza riferimento regolamentare esistente: Prefabbricazione a piè d opera: i controlli iniziali, durante la produzione e finali devono essere documentati e condotti secondo procedure documentate per le lavorazioni ripetitive e, negli altri casi, dettagliati nel Piano della Qualità di commessa. Le procedure devono prevedere il rispetto delle leggi vigenti. Produzione di calcestruzzo e malte in cantiere: per calcestruzzo strutturale, vale quanto sopra; per calcestruzzo non strutturale, devono essere effettuati controlli sulle caratteristiche funzionali di utilizzo. Infine, per tutti i prodotti da costruzione immessi sul mercato Unico Europeo ricadenti nell ambito del Regolamento UE n. 305/2011 Prodotti da costruzione : Prodotti acquistati sul mercato: per i prodotti critici occorre che l'impresa verifichi la disponibilità ed il contenuto delle Dichiarazioni di Prestazione per i prodotti recanti la Marcatura CE secondo il Regolamento UE n. 305/2011, e si rifornisca possibilmente da fornitori in possesso di certificazione di SGQ o di prodotto. Nel seguito si elencano, a titolo esemplificativo e non limitativo, alcuni elementi da considerarsi critici ai fini strutturali: ferro d'armatura (ferro presagomato, acciaio lento e/o armonico per calcestruzzo precompresso, altro); calcestruzzo preconfezionato; cementi e malte; materiali e prodotti a base di legno; componenti prefabbricati (in calcestruzzo, in acciaio, altri); elementi per muratura (blocchi in calcestruzzo, laterizio, altro); conglomerato bituminoso. Per i materiali e prodotti per uso strutturale, l impresa dovrà inoltre dimostrare di aver preso in considerazione le problematiche rilevanti quali, a puro titolo di esempio, i controlli eseguiti sui materiali critici (specifiche di acquisto e controllo di completezze e correttezza della documentazione proveniente dal fornitore) con particolare riferimento a quelli recanti marcatura CE, Attestazione da parte del Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP (es. Centri di Trasformazione dell acciaio), certificazione FPC (es. gli impianti di produzione di calcestruzzo con processo industrializzato) da un ente terzo indipendente, a sua volta autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP. Spetta comunque all impresa definire quali siano i prodotti critici in relazione alle lavorazioni eseguite e rendere disponibili le necessarie conoscenze in materia normativa. Con riferimento a quanto sopra, si precisa che la definizione dei prodotti critici, predisposta dall Organizzazione valutata, deve essere verificata e valutata dall Ente al momento della verifica ispettiva. Per gli altri prodotti, l impresa dovrà stabilire, con le modalità più opportune, quali controlli effettuare in sede di accettazione, assicurando che il prodotto finale soddisfi sempre i requisiti richiesti Evidenze di Audit Oltre alle evidenze oggettive specifiche in relazione alla conformità alla norma ISO 9001, devono essere rese

13 ISTRUZIONE CC-IN1-(IT-EAC28)-app.1 (pag: 13/16) disponibili dall Organizzazione ed acquisite dall Istituto Giordano almeno le seguenti evidenze (secondo applicabilità): Norme cogenti di settore (es. individuazione delle prescrizioni di legge/normative applicabili, elenco controllato e sue modalità di aggiornamento e diffusione, evidenze sulla conoscenza delle leggi/normative applicabili, evidenze di applicazione); Avvenuta effettuazione di audit interni, comprensivi di attività di cantiere; Avvenuta effettuazione del Riesame della Direzione; Esistenza della documentazione di pianificazione e controllo della documentazione, correttamente compilata e verifica sua adeguatezza in riferimento all attività o tipologia di opera oggetto di valutazione (es. Cronoprogramma, Piani della Qualità, Giornale Lavori Piano dei Controlli. I Piani della Qualità dovranno avere un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica della commessa. Per lavori ricorrenti, i Piani potranno essere basati su documenti standard. Il Piano dei controlli è l elemento più significativo del Piano della qualità e presuppone l analisi dettagliata delle fasi operative. Per lavori elementari e ridotti, i Piani della Qualità possono coincidere con i soli Piani di Fabbricazione e Controllo); Contratto stipulato con il Committente (es. Certificato/Dichiarazione di regolare esecuzione, nei casi di lavori ultimati); Riesame del contratto in corso d opera gestito in maniera documentata (es. verifica Capitolato, gestione Perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ordini di servizio della Direzione Lavori, reclami/contenziosi del Cliente); Prove di funzionalità e di collaudo, opportunamente registrate; Validazione dei processi speciali (es. produzione di calcestruzzo in cantiere, realizzazione di giunzioni saldate in acciaio e di giunzioni plastiche, impermeabilizzazioni, applicazioni di sistemi anticorrosivi (es. verniciature), realizzazioni di giunti in cavi elettrici, produzione di malte in cantiere, stesa conglomerato bituminoso, demolizioni con esplosivo); Competenze e qualifiche del personale (es. definizione/individuazione/evidenze delle competenze e qualifiche del personale rispetto ai requisiti cogenti a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008, D.Lgs. 163/2006, D.Lgs. 81/2008 ed ai requisiti definiti dall Organizzazione); Esistenza di mezzi ed attrezzature idonee (adeguate alle necessità di cantiere, vuoi di proprietà dell impresa, vuoi acquisite in nolo, in funzione dello sviluppo temporale delle attività dei cantieri); Subappalto/fornitori (es. presenza di chiare e valide clausole contrattuali, i documenti di sistema devono specificare come si effettuano i controlli); Prodotti critici (individuazione dei prodotti critici in relazione alle lavorazioni in essere, relativi controlli, presenza di dichiarazioni di conformità dal 1 Luglio 2013 l impresa dovrà verificare la presenza delle Dichiarazioni di Prestazione per i prodotti oggetto di Marcatura CE secondo il Regolamento (UE) N. 305/2011 per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ex Direttiva 89/106/CEE); Identificazione univoca del prodotto, tenuta sotto controllo e relative registrazioni; Rintracciabilità dei materiali messi in opera (es. corrispondenza tra progetto e opera in fase di realizzazione e/o realizzata, verifica delle tempistiche e delle modalità di controllo previste dalle Leggi applicabili in materia a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008, D.Lgs. 163/2006, D.Lgs. 81/2008 prima della messa in opera e in corso d opera); Strumenti di misura (es. elenco strumenti di misura, procedure di gestione e controllo strumenti di misura, procedure conferma metrologica); Proprietà dei clienti; Documenti di valutazione dei rischi e di pianificazione della Sicurezza di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili (es. POS, PSC, DUVRI, PIMUS, accertamento delle attività/lavorazioni riportate nel POS con il programma lavori e i rapportino di cantiere). 10. DIRITTI E DOVERI DELL ORGANIZZAZIONE L azienda ha il diritto di dare pubblicità all ottenimento della Certificazione del proprio Sistema di Gestione nei modi che ritiene più opportuni, purché sia fatto sempre corretto riferimento all'oggetto e ai limiti della Certificazione ottenuta.

14 ISTRUZIONE CC-IN1-(IT-EAC28)-app.1 (pag: 14/16) La Certificazione è rilasciata all'azienda limitatamente alla norma, alle attività certificate e ai siti (unità operative) riportati nel certificato e non è trasferibile o estendibile ad altre unità. La Certificazione rilasciata dall'ente sul Sistema di Gestione non solleva l azienda dagli obblighi di legge derivanti dai processi e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti. In particolare si ricorda che nessuna responsabilità può derivare all Ente per inadempienze legislative. L'Ente non è responsabile d inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall attività dell azienda o dai suoi prodotti, processi o servizi. Le modifiche organizzative e strutturali che l azienda fa per accedere alla Certificazione sono esclusiva responsabilità dell azienda stessa Modifiche al Sistema di Gestione dell Organizzazione Durante il periodo di validità della Certificazione rilasciata, l azienda deve notificare per iscritto (via fax, lettera o ) all Ente ogni modifica sostanziale (organizzativa e/o documentale) del suo Sistema di Gestione descrivendo la natura e la portata dei cambiamenti effettuati Osservatori ed Ispettori degli Enti di Accreditamento L azienda deve consentire l accesso ai propri locali agli auditor dell Ente, agli eventuali osservatori o esperti tecnici e agli ispettori degli enti di accreditamento PCA e ACCREDIA e assisterli durante gli Audit. Il rifiuto da parte dell azienda di ricevere gli osservatori degli enti di accreditamento in accompagnamento agli auditor dell Ente sarà motivo del mancato rilascio o della revoca della Certificazione. L azienda può invitare ad assistere agli Audit propri osservatori (come i consulenti), a condizione che essi rispettino il ruolo di osservatore e non intervengano in modo attivo nel processo di Audit Comunicazioni L azienda deve informare tempestivamente l Ente a mezzo fax e successivamente a mezzo lettera raccomandata A.R. di qualsiasi segnalazione comunicata dal pubblico e/o dalla pubblica autorità relativamente a inadempienze legislative, violazioni di leggi e di disposizioni regolamentari ad essa imputabili e in caso di procedimenti giudiziari per responsabilità da prodotto o violazioni di leggi di prodotto/servizio per cui è stata rilasciata la Certificazione. Informazioni puntuali sullo stato di validità dei singoli Certificati emessi, potranno essere comunicati a terzi sia previa richiesta sia su base volontaria da parte dell Organismo di certificazione Risoluzione di reclami e appelli Si richiama il par. 6 del Regolamento Generale per la certificazione e sorveglianza dei Sistemi di Gestione di un' Organizzazione. 11. SANZIONI DI NATURA TECNICA 11.1 Sospensione La sospensione della certificazione è una decisione di natura tecnica e comunicata per iscritto dall'ente all Organizzazione nel caso in cui si verifichino le condizioni riportate al par. 4.9 del Regolamento Generale per la certificazione e sorveglianza dei Sistemi di Gestione di un' Organizzazione o a seguito del rifiuto della presenza di osservatori PCA/ACCREDIA di cui al par Inoltre l'ente attua idonee azioni di pubblicizzazione del provvedimento adottato, anche attraverso il proprio sito ufficiale, e fa comunicazione scritta ad ACCREDIA e all Autorità competente entro 5 gg. dalla data del provvedimento Revoca

15 ISTRUZIONE CC-IN1-(IT-EAC28)-app.1 (pag: 15/16) La revoca della certificazione è una decisione di natura tecnica e comunicata per iscritto dall'ente all Organizzazione nel caso in cui si verifichino le condizioni riportate al par del Regolamento Generale per la certificazione e sorveglianza dei Sistemi di Gestione di un' Organizzazione o a seguito del rifiuto della presenza di osservatori PCA/ACCREDIA di cui al par Inoltre l'ente attua idonee azioni di pubblicizzazione del provvedimento, anche attraverso il proprio sito ufficiale,e comunicandolo ad ACCREDIA e all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP (per la quale ACCREDIA è intermediario per la trasmissione dei dati), in conformità alle alle disposizioni normative nazionali che si applicano per le certificazioni di sistemi di gestione qualità nel settore costruzioni (Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e Decreto del Presidene della Repubblica n. 207 del 2011). Il relativo termine di comunicazione è di 5 giorni dalla data di adozione dei provvedimenti di sospensione, a seguito del quale l'ente provvede alla cancellazione, in tempo reale, dell'organizzazione dal proprio registro e dalla Banca Dati ACCREDIA delle Organizzazioni/aziende con sistema di gestione certificato. L'Organizzazione a cui è stata ritirata la certificazione può ripresentare Domanda solo a seguito della dimostrazione che sono già stati portati a termine efficacemente i provvedimenti che l'ente ha ritenuto idonei ad evitare il ripetersi delle condizioni che avevano dato luogo al provvedimento Riduzione dello scopo di certificazione L'Ente adotta il provvedimento di riduzione dello scopo della certificazione di un organizzazione certificata per escludere le parti che non soddisfano i requisiti, nei casi in cui l organizzazione abbia in modo persistente e grave mancato di soddisfare i requisiti della certificazione, per quelle parti dello scopo della certificazione, in accordo al par del Regolamento Generale per la certificazione e sorveglianza dei Sistemi di Gestione di un' Organizzazione. Tale riduzione è adottata coerentemente con i requisiti della norma utilizzata per la certificazione e la documentazione di cui al par RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE E USO DEL LOGO Si richiama i par. 8 e 9 del Regolamento Generale per la certificazione e sorveglianza dei Sistemi di Gestione di un' Organizzazione. 13. CRITERI DI REDAZIONE E GESTIONE DEL CERTIFICATO Il certificato conterrà le seguenti dizioni aggiuntive: Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n telefonico.. o indirizzo . Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05. La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell articolo 40 della legge 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del DPR. 5 ottobre 2010 n (fine del documento)

16 ISTRUZIONE CC-IN1-(IT-EAC28)-app.1 (pag: 16/16) Per accettazione : Data: / /, Timbro e Firma del Legale Rappresentante:

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