Capitolo VII L ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

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1 Capitolo VII L ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI Rilievi introduttivi Oggetto dell'espropriazione presso terzi possono essere beni mobili o crediti appartenenti al debitore; i beni immobili di proprietà esclusiva del debitore dunque possono essere espropriati o nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ovvero nelle forme dell'espropriazione presso terzi; i crediti vantati dal debitore, invece, possono essere pignorati esclusivamente nelle forme dell'espropriazione presso terzi. Proprio in virtù di quella estraneità del terzo rispetto al titolo esecutivo azionato e alle vicende sostanziali sottese alla procedura, egli non può subire l'esecuzione al pari del debitore, sebbene l'espropriazione indubbiamente si svolga, non contro ma, verso di lui. L espropriazione mobiliare presso il terzo A norma dell art. 543 oggetto del pignoramento presso terzi sono le cose del debitore che sono in possesso di terzi; la norma va posta in relazione con quanto stabilito dall art. 513, per il quale il creditore può pignorare i beni mobili che si trovano nella casa o in altri luoghi appartenenti del debitore nonché, con l'autorizzazione del presidente del tribunale o dei giudici da questi delegato, anche le cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre. Qualora il bene mobile si trovi presso un luogo appartenente al debitore, il creditore potrà liberamente pignorarlo nelle forme degli articoli 513 e seguenti, indipendentemente dalla concreta situazione giuridica del bene stesso; eventuali diritti vantati da terzi sul bene pignorato potranno essere fatti valere solo ed esclusivamente mediante l'opposizione dell art Diversamente, qualora il bene mobile si trovi in un luogo appartenente ad un terzo occorrerà valutare se la cosa sia nella libera disponibilità del debitore (art. 513) o sia nel possesso del terzo (art. 543). Il possesso del terzo va dunque inteso come rapporto del terzo con la cosa che, giuridicamente di fatto, escluda o limiti fortemente la disponibilità sul bene da parte del proprietario-debitore. È anche ipotizzabile che il terzo esibisca volontariamente le cose del debitore da lui possedute all'ufficiale giudiziario in modo tale che l'espropriazione forzata possa svolgersi nelle forme dell'art. 513, rinunciando così alle maggiori tutele previste in suo favore nell'ambito dell'espropriazione presso terzi. L espropriazione dei crediti 1

2 Diversamente da quanto accade per i beni mobili, l'unico modo per pignorare i crediti del debitore è quello di promuovere un'espropriazione presso il terzo, ossia una procedura esecutiva che, oltre a svolgersi contro il debitore, coinvolge anche la figura del terzo, debitore del debitore esecutato. Pignorabili risultano i crediti futuri, tra i quali è possibile annoverare i corrispettivi non ancora maturati della prestazione lavorativa e i canoni di locazione non ancora venuti a scadenza. Le ipotesi di impignorabilità dei crediti La ratio è che non possono essere sottratti al debitore i crediti indispensabili alla sua sopravvivenza; sono relativamente impignorabili i crediti alimentari vantati dal debitore salvo che per crediti a loro volta alimentari e sempre con l'autorizzazione del giudice e nella misura da lui stabilita; gli stipendi e le altre indennità relative al rapporto di lavoro dei dipendenti privati possono essere sottoposti ad esecuzione nei limiti di 1/5 per i crediti tributari dello Stato, province o comuni nonché per ogni altro credito e nella misura stabilita dal giudice per i crediti alimentari (art. 545, commi 3 e 4). In caso di concorso di più cause, il pignoramento può arrivare a riguardare la metà delle somme, ai sensi del quinto comma dell art Il giudice competente è il tribunale dove il terzo ha la residenza. I requisiti dell'atto di pignoramento Gli elementi che concorrono a formare il contenuto dell'atto di pignoramento sono: 2 1) l'indicazione del credito per cui si procede, nonché del titolo esecutivo e del precetto; 2) l'indicazione, almeno generica, delle somme o delle cose dovute dal terzo; 3) l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute senza l'ordine del giudice (la mancata intimazione rivolta al terzo dal creditore determina la nullità del pignoramento rilevabile dal terzo con l'opposizione agli atti esecutivi); 4) l'ingiunzione formulata dall'ufficiale giudiziario al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano ad espropriazione forzata e i frutti di essa ai sensi dell art. 492 (la mancata ingiunzione è in grado di determinare la nullità del pignoramento); 5) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione dell'art. 547 e

3 il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, nonché l'invito a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti relativamente impignorabili e negli altri casi a comunicare la dichiarazione dell'art. 547 al creditore procedente entro 10 giorni a mezzo raccomandata (gli inviti a comparire all'udienza è rivolto solo a quei terzi che siano debitori delle somme di cui ai commi 3 e 4 dell art. 545 e che quindi devono rendere la dichiarazione a detta udienza, mentre negli altri casi l'invito rivolto al terzo è semplicemente a comunicare la propria dichiarazione al creditore procedente mediante raccomandata entro 10 giorni); 6) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del creditore nel comune in cui ha sede il tribunale competente che è quello ove ha la residenza il terzo. La notifica dell'atto di pignoramento e la formazione del fascicolo L atto di pignoramento è portata a conoscenza del debitore e del terzo mediante la notificazione ad istanza dell'ufficiale giudiziario. L omessa notificazione dell'atto al debitore determina la nullità del pignoramento; se però il pignoramento è stato notificato al debitore a mezzo postale e al momento dell'udienza non è ancora ritornato l'avviso di ricevimento del plico raccomandato, la comparizione del debitore all'udienza dell'art. 547 sana ogni eventuale vizio. Effetti sostanziali del pignoramento La fattispecie del pignoramento non si esaurisce nella notificazione dell'atto di pignoramento, ma necessita di ulteriori attività per dirsi perfezionata; tali attività possono coincidere alternativamente o con la dichiarazione non contestata del terzo oppure con il passaggio in giudicato della sentenza con cui, a norma dell art. 549, il giudice dell'esecuzione accerta gli obblighi del terzo. Il pignoramento determina quel vincolo di indisponibilità sui beni oggetto di esecuzione ricollegabile all'ingiunzione rivolta al debitore esecutato; inoltre quando oggetto dell'espropriazione sono i crediti del debitore, la legge ricollega al pignoramento anche l'ulteriore effetto di cristallizzare il rapporto terzoesecutato in modo da impedire che l'estinzione del credito possa compromettere il soddisfacimento coattivo dei diritti del creditore procedente. La dichiarazione del terzo 3

4 A norma dell art. 547, comma 1, il terzo è chiamato a dichiarare e specificare tutti i suoi debiti nei confronti del debitore esecutato non soltanto nei limiti del credito azionato ovvero nei limiti oggi fissati dall art Il terzo che rende la dichiarazione deve essere a ciò legittimato; se il terzo non è legittimato a rendere la dichiarazione, il creditore procedente deve quindi chiedere l'accertamento del credito; se il creditore, semmai confidando nella dichiarazione positiva resa dal falso procuratore, chiede l'assegnazione del credito, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo. Il terzo, con l'eccezione dei crediti dell art. 545, commi 3 e 4, può rendere la sua dichiarazione a mezzo di raccomandata spedita direttamente al creditore procedente entro 10 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento. Fermo restando il divieto per il terzo di procedere al pagamento alla consegna dopo la notifica dell'atto di cui all art. 543, è ben possibile che il debito del terzo nei confronti dell esecutato aumenti nel periodo intercorrente tra la notifica del pignoramento e l'udienza fissata dal creditore procedente; in queste ipotesi il terzo può effettuare la propria dichiarazione mediante raccomandata, ma è tenuto a modificarla o ad integrarla all'udienza fissata dal creditore qualora nel frattempo siano intervenuti sostanziali mutamenti nei suoi rapporti con il debitore esecutato. Il giudizio dell art. 548 A norma dell art. 548, comma 1, se il terzo non compare all'udienza stabilita o rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo; il giudizio a cognizione piena ed esauriente, pertanto, costituisce la seconda strada. L instaurazione del giudizio di accertamento degli obblighi del terzo passa necessariamente attraverso la proposizione al giudice dell'esecuzione di un'istanza da parte di chi abbia la legittimazione ad agire; tale istanza rappresenta l atto introduttivo del giudizio, e non deve possedere una forma particolare potendo essere presentata anche oralmente in udienza. Una volta instaurato, il giudizio prosegue nelle forme di un ordinario processo di cognizione avente ad oggetto l'accertamento degli obblighi del terzo ed a cui devono partecipare, quali litisconsorti necessari, il creditore istante, il terzo e il debitore; l'onere della prova è a carico del creditore istante. A norma dell art. 549, una volta accertati con sentenza definitiva e passata in giudicato gli obblighi del terzo, il processo esecutivo può proseguire mediante riassunzione ad opera del creditore procedente da effettuarsi nel termine perentorio fissato dal giudice in sentenza. A norma dell art. 548, comma 2, se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'art. 232, comma 1 (ficta confessio). Legittimati a promuovere il giudizio di accertamento sono il creditore procedente e i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo; deve essere esclusa la legittimazione ad 4

5 agire del debitore esecutato e così anche la possibilità che quest'ultimo impugna la sentenza che nega l'esistenza di obblighi a carico del terzo. Nel caso in cui il terzo non renda alcuna dichiarazione oppure renda una semplice dichiarazione negativa affermando di non essere debitore del debitore esecutato, il creditore procedente, qualora lo ritenga reticente e non veritiera la sua dichiarazione, promuoverà il giudizio ai sensi dell art. 548 al fine di accertare l'esistenza e la consistenza del rapporto tra terzo e debitore esecutato. Qualora la dichiarazione del terzo sia positiva e rechi l'indicazione dei beni e delle somme dovute, è comunque possibile che sorgano contestazioni sulla sua veridicità e completezza e anche in questo caso, al fine del perfezionamento della fattispecie pignoratizia, sarà necessario un accertamento degli obblighi del terzo nelle forme di un giudizio ordinario di cognizione. La vendita e l'assegnazione Una volta perfezionatosi in pignoramento, è necessario che il creditore proponga istanza di vendita o di assegnazione per impedire il verificarsi degli effetti dell art Se i crediti pignorati sono esigibili immediatamente o in un termine non maggiore di 90 giorni, il giudice li assegna in pagamento ai creditori concorrenti; se i crediti sono esigibili in un termine superiore a 90 giorni o si tratti di censi o di rendite perpetue o temporanee il giudice provvede alla loro vendita seguendo la disciplina prevista per i beni mobili, a meno che i creditori non ne chiedano d'accordo l'assegnazione. 5

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