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1 EPIGRAFE Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Tredicesima Sezione Civile nella composizione monocratica del dott. Filippo Paone ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente SENTENZA (a seguito di trattazione scritta) nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5291/2005 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell udienza del 26 settembre 2007, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti Parti (1) S**** LUCA (attore) con generalità, residenza, codici fiscali come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in Roma presso avv. avv. Giacinto M**** e Francesco M**** che rappresenta e difende giusta delega in atti. (2) K**** ALESSANDRO (convenuto) con generalità, residenza, codici fiscali come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in Roma presso avv. Saverio U*** che rappresenta e difende giusta delega in atti (3) M*** ASSICURAZIONI SPA (Chiamato da K**** Alessandro) con generalità, residenza, codici fiscali come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in Roma presso avv. Andrea M**** che rappresenta e difende giusta delega in atti Oggetto Responsabilità professionale decisione e motivazione: Filippo Paone. Pag. 1/6

2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Le domande introduttive Con citazione del gennaio 2005 S**** LUCA conveniva in giudizio il medico odontoiatra K**** ALESSANDRO chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per spese mediche, cure, da perdita di lavoro per l importo da provare nel corso del giudizio- e con spese di lite, assumendo tali danni essere stati provocati dal convenuto che durante una cura (in epoca che l attore non indicava) effettuava la trapanazione di un dente sano, che avrebbe voluto rinforzare con un intarsio il 15- e commetteva un grave errore e procurava la irreversibile lesione del dente stesso Si costituiva il convenuto K**** ALESSANDRO che chiedeva il rigetto della domanda con spese di lite, assumendo di aver correttamente operato, ed eseguito a regola d arte quanto necessario; assumeva in particolare che il dente 1.5 era invece cariato, e che doveva essere curato, cosa che egli aveva fatto; precisava che durante la cura il paziente si mostrava insofferente, compiva gesti inconsulti costringendolo ad interrompere la cura. Spiegava domanda riconvenzionale per lite temeraria chiedendo liquidazione equitativa dei danni e chiamava in causa il suo assicuratore M***-ASSICURAZIONI. Si costituiva M***-ASSICURAZIONI SPA chiedendo il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti con spese di lite; eccepiva non operatività della polizza per violazione della clausola di gestione di lite; eccepiva che la polizza copriva solo la responsabilità extracontrattuale e non quindi l insuccesso della terapia o la restituzione degli onorari; contestava, assai genericamente la domanda attrice che riteneva infondata. Precisazione delle domande Nella memoria dell allora vigente art. 183 cpc l attore replicava alle difese del convenuto, chiedeva anche il risarcimento del danno morale; dichiarava di non accettare il contraddittorio circa le eccezioni sollevate dalla M*** verso il suo assicurato; chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di uro ,00; chiedeva dichiararsi la nullità degli atti processuali di M*** nei suoi confronti in quanto il chiamato non aveva titolo a contraddire la domanda dell attore che nulla da lui pretendeva; chiedeva la condanna del convenuto per lite temeraria. Le altre parti replicavano ribadendo le proprie difese ed eccezioni. Istruttoria La causa veniva istruita solo con produzione documentale; veniva anche esperita consulenza tecnica medico legale affidata al dott. MICHELE E****. Conclusioni delle parti Nell udienza del 26 settembre 2007 le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi. L attore allegava un lungo verbale da lui predisposto in cui riproponeva argomenti e domande già sviluppate, chiedendo condanna anche del chiamato alle spese di causa. Il giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti termini per memorie e repliche come da verbale. decisione e motivazione: Filippo Paone. Pag. 2/6

3 MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda dell attore La domanda dell attore è destituita di fondamento e va respinta. E pacifico tra le parti che S**** si rivolse ad altro medico per un impianto di ortodontia linguale (rivolto verso l interno della bocca) e che gli fu poi consigliato di rivolgersi al convenuto K**** per estrarre i quattro primi molari allo scopo di dare più spazio ai denti e dar modo all apparecchio di meglio operare. Di questa estrazione si dispone di ampia documentazione fornita sia dall attore che dallo stesso convenuto il cui studio è dotato di apparecchiature per la ripresa con telecamere di ogni movimento. Il consulente di ufficio attraverso l esame di quei documenti, ed anche a seguito di anamnesi e ispezione personale, ha potuto verificare che l estrazione dei quattro primi molari fu effettuata a regola d arte. Peraltro, oggetto della controversia è l intervento sul secondo premolare dell arcata superiore destra (1.5) che, secondo quanto si legge in citazione, era sano e su cui il convenuto sarebbe maldestramente intervenuto. Si tratta di circostanza assolutamente non vera: dall esame di una ortopanoramica del del 14 ottobre 2003, impressionata prima dell inizio delle cure presso il convenuto K****, si vede bene come il dente 1.5 fosse sicuramente già cariato sicché la circostanza prospettata dall attore in citazione è completamente falsa. Del tutto irrilevanti sono poi altre circostanze emerse nel corso dell istruttoria trattandosi di fatti non indicati in citazione e comunque irrilevanti. Sappiamo infatti che K**** iniziò sul dente cariato una cura di rinforzo con intarsio che ritenne preferibile alla cura canalare; egli non completò la cura, sembra per dissapori con il paziente, e dopo qualche giorno insorse una pulpite che fu poi curata da altro medico. La circostanza è irrilevante perché, come detto, non è vero che il dente fu trapanato pur essendo sano. Oltretutto non c è nessun nesso tra la condotta del convenuto e questa pulpite in quanto è noto in letteratura che la carie può facilmente provocare una pulpite nel qual caso unico intervento è appunto la cura canalare con l estrazione della polpa infiammata. Nemmeno rileva il fatto che il convenuto K**** avrebbe informato il paziente della carie al dente 1.5 solo in occasione dell estrazione di un primo molare e senza adeguatamente spiegargli la probabile insorgenza di una pulpite il che avrebbe reso superflua la cura con intarsio. La tendenza moderna nella cura odontoiatrica è infatti quella di preservare quanto più è possibile un dente evitando di devitalizzarlo e non c è nessun elemento, nemmeno indiziario o logico, per ritenere che il paziente se informato, avrebbe optato per una cura canalare rifiutando il tentativo di conservazione del dente. Destituita di fondamento è la domanda di nullità svolta dall attore nei confronti del chiamato M*** essendo il chiamato obbligato come garante, ed avendo quindi tutto l interesse a sostenere le ragioni del suo assicurato, perché venendo meno la responsabilità di quest ultimo, l assicuratore non è obbligato. La mancanza di responsabilità da parte dell assicurato fa venir meno l obbligo di garanzia dell assicuratore sicché tra costoro è cessata la materia del contendere. Va respinta la domanda di risarcimento per lite temeraria svolta dall attore nei confronti del convenuto per quello che tra poco si dirà. decisione e motivazione: Filippo Paone. Pag. 3/6

4 Domanda riconvenzionale del convenuto La domanda di risarcimento svolta dal convenuto per lite temeraria va accolta. Sull an non vi è dubbio: si deve ravvisare se non dolo, quanto meno colpa grave nel fatto di aver agito prospettando circostanze non vere: il dente 1.5, come si è avuto modo di constatare, non era affatto sano e l attore se non ne era consapevole, quanto meno è stato assai disattento perché nella memoria ex art. 183 cpc del 25 novembre 2005 afferma che dalla radiografia del 14 ottobre 2003 risulta che il nervo del dente 15 era sano così lasciando credere che il dente era sano e che fu il convenuto a distruggerlo. E invece proprio da quella radiografia emerge che il dente 1.5 era già cariato prima delle cure intraprese da K**** A questo si aggiunga un atto di citazione al limite della nullità dove non sono indicati né la data del fatto né l importo del danno, con palese violazione dell obbligo di lealtà. In più una richiesta di risarcimento assolutamente pletorica di uro ,00 del tutto fantasiosa anche se fosse stata vera la perdita di un dente sano. Nel quantum questo tribunale aderisce con convinzione ad un recente orientamento introdotto dalla giurisprudenza di merito [vedi ad esempio Tribunale di Modena 2 febbraio 2007 ( 1 ), Tribunale di Roma 18 ottobre 2006 ( 2 )] - che, sviluppando gli argomenti delle celebri sentenze gemelle n e 8828 del 2003 secondo cui il danno non patrimoniale è risarcibile tutte le volte che ci sia lesione di un diritto costituzionale, ha ritenuto che la responsabilità da illecito ex art 96 cpc (dottrina e Cassazione assolutamente pacifiche) possa cagionare non solo danno patrimoniale, ma anche danno non patrimoniale risarcibile. Tanto si desume da alcune norme di legge quali la recente formulazione dell art. 385 cpc (condanna del soccombente nel giudizio di Cassazione ad una somma equitativamente determinata), l art. 111 della Costituzione (comma 2, sulla ragionevole durata del processo), la legge 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. Legge Pinto sugli indennizzi per eccessiva durata del processo); assai significativa è poi la giurisprudenza della CEDU sulla eccessiva durata del processo per violazione all art. 6 della Convenzione sulla Salvaguardia dei Diritti dell Uomo (ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848). Da questo complesso di regole se da un lato emerge il principio che un processo che si protrae eccessivamente lede uno dei diritti fondamentali dell uomo e provoca quindi un danno non patrimoniale risarcibile, dall altro se ne deve desumere che vieppiù è risarcibile il danno (anche non patrimoniale) cagionato dal fatto di aver dovuto affrontare un processo inutile, che fin dall inizio non doveva nascere il che, oltre a costituire illecito espressamente previsto dalla legge, lede anche un diritto costituzionalmente protetto, anzi, meglio, un diritto fondamentale menzionato nell art. 6 della citata Convenzione. Sicché da questa normativa si trae, oltretutto, il parametro per liquidare equitativamente il danno, vale a dire nella misura di uro per ogni anno di durata del processo, secondo i criteri adottati dalla giurisprudenza citata e poi ripresi da varie Corti di Appello. Nel caso in esame il processo è iniziato nel giugno del 2005 ed è durato fino al dicembre 2007 per due anni e sei mesi; eliminando alcuni tempi morti, il danno può quindi essere individuato in uro Reperibile su Giurisprudenza di merito, giugno 2007, n. 6 2 Reperibile su decisione e motivazione: Filippo Paone. Pag. 4/6

5 Spese di lite L art. 91 del cod. proc. civ. prevede la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite; il successivo art. 92 prevede che possano essere escluse dal rimborso le spese eccessive, quelle superflue, quelle cagionate per comportamento sleale; prevede anche che le spese possano essere compensate se vi è soccombenza reciproca o per altri giusti motivi da indicare esplicitamente. L attore è totalmente soccombente e dovrà rimborsare le spese al convenuto K****; Le richieste dell attore nei confronti del chiamato M***, tutte respinte, comportano la condanna al rimborso del 30% delle spese del chiamato considerando che riguardano aspetti marginali della vertenza. Le spese tra il convenuto K**** e il suo assicuratore possono essere compensate avendo costui aderito in parte alle difese del convenuto. L art. 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) ha abolito l obbligatorietà delle tariffe minime per le attività professionali; peraltro in sede di conversione in legge 4 agosto 2006, n. 248 si è stabilito che il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Di conseguenza la liquidazione in sede giudiziaria delle spese deve essere effettuata secondo le tariffe del D.M. 127 del 2004 sulla base dello scaglione corrispondente al valore della causa desunto dalle richieste dell attore. Un apposito programma ha così calcolato l importo delle spese di causa: spese di K**** diritti 2.721,92 onorari 2.379,00 spese generali 12,50% 637,62 CAP 2,00% 114,77 IVA 20,00% 1.147,71 Spese vive 200,00 totale 7.001,02 Spese di M*** diritti 2.701,84 onorari 2.104,50 spese generali 12,50% 600,79 CAP 2,00% 108,14 IVA 20,00% 1.081,43 Spese vive 100,00 totale 6.596,70 compensazione 70,00% 4.617,69 TOTALE 1.979,01 decisione e motivazione: Filippo Paone. Pag. 5/6

6 DISPOSITIVO P.Q.M. Il Tribunale, nella composizione monocratica in epigrafe, così decide sulle domande come sopra proposte: a) rigetta tutte le domande proposte da S**** LUCA nei confronti di K**** ALESSANDRO; b) condanna S**** LUCA al pagamento in favore di K**** ALESSANDRO della somma di uro (duemila) quale risarcimento del danno non patrimoniale da lite temeraria, nonché al pagamento di uro 7.001,02 (settemilauno//02) quale rimborso delle spese di lite come sopra liquidate; c) rigetta le domande proposte da S**** LUCA nei confronti di M*** SPA e lo condanna al pagamento, in favore di quest ultima della somma di uro 1.979,01 (millenovecentosettantanove//01) quale rimborso delle spese di lite come sopra liquidate e compensate; d) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda svolta da K**** ALESSANDRO nei confronti di M*** SPA e compensa per intero le spese di lite tra costoro. Delibata il Decisione e motivazione Filippo Paone decisione e motivazione: Filippo Paone. Pag. 6/6

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