MODALITA ATTUATIVE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN ITALIA E ALL ESTERO

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1 FUNZIONE CENTRALE RISORSE UMANE MODALITA ATTUATIVE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN ITALIA E ALL ESTERO (Art. 49 Area Tecnico-Amministrativa (T.A.) e Art. 48 Area Dirigenziale e delle Specifiche Tipologie Professionali (D.P.) dei C.C.L. ENEA 94/97)

2 2 INDICE Parte Prima DISPOSIZIONI GENERALI 1 DEFINIZIONE DI TRASFERTA pag Durata massima della trasferta pag Orari per gli spostamenti per la trasferta pag Criteri computo tempo viaggio pag Assicurazione dei dipendenti in trasferta pag Tassazione trasferte di breve e lunga durata pag Trasferte e partecipazione a Seminari e Congressi di borsisti ENEA pag Tempistica pag. 9 Parte Seconda TRASFERTA IN ITALIA 2 TRASFERTA IN ITALIA DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GIORNI breve durata pag Rimborso spese di viaggio pag Treno pag Nave pag Aereo pag Autovettura privata pag Mezzi pubblici extraurbani e urbani pag Taxi pag Vetture dell ENEA pag Auto in noleggio senza autista pag Documentazione spese di viaggio pag Prolungamento della permanenza, per motivi personali, sul luogo di trasferta pag Anticipo spese di trasporto e fornitura biglietti di viaggio pag Rimborso delle spese di vitto pag. 14

3 2.3.1 Massimale giornaliero e suo frazionamento per vitto rimborsabile a piè di lista pag Rimborso forfetario per vitto per trasferte comportanti consumazioni al pag. 14 sacco Rimborso forfetario per vitto nel caso di campagne oceanografiche pag Documentazione richiesta per rimborso spese vitto pag Anticipo spese di vitto pag Rimborso spese di alloggio pag Anticipo spese di alloggio pag Documentazione richiesta per il rimborso spese alloggio pag TRASFERTA IN ITALIA DI DURATA SUPERIORE A 30 GIORNI lunga durata pag Rimborso spese di viaggio pag Rimborso giornaliero forfetario spese vitto alloggio pag Anticipazione spese di trasferta pag RIMBORSO SPESE NON DOCUMENTABILI PER TRASFERTE IN ITALIA pag Trasferta di durata tra le 8 e le 16 ore pag Trasferta di durata superiore alle 16 ore pag. 18 Parte Terza TRASFERTA ALL ESTERO 5 TRASFERTA ALL ESTERO DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GIORNI breve durata pag Rimborso spese di viaggio pag Treno pag Nave pag Aereo pag Autovettura privata pag Mezzi pubblici extraurbani e urbani pag Taxi pag Auto in noleggio senza autista pag Documentazione spese di viaggio pag. 22

4 5.1.9 Prolungamento della permanenza, per motivi personali, sul luogo di trasferta pag Rimborso spese di trasporto e fornitura biglietti di viaggio pag Rimborso delle spese di vitto pag Massimale forfetario giornaliero pag Massimale giornaliero e suo frazionamento per vitto rimborsabile a piè di lista pag Rimborso spese di alloggio a piè di lista pag Anticipo spese di trasferta sino a 30 giorni pag TRASFERTA ALL ESTERO DI DURATA SUPERIORE A 30 GIORNI lunga durata pag Rimborso spese di viaggio pag Rimborso forfetario giornaliero per spese di vitto e alloggio pag Anticipo spese di trasferta pag RIMBORSO SPESE NON DOCUMENTABILI PER LE TRASFERTE ALL ESTERO SIA DI BREVE CHE DI LUNGA DURATA 8 RIVALUTAZIONE RIMBORSO GIORNALIERO FORFETARIO PER TRASFERTE ALL ESTERO pag. 27 pag DECORRENZA TRATTAMENTO DI TRASFERTA ALL ESTERO pag CONGUAGLIO IN SEDE DI CONSUNTIVO DI TRASFERTA pag. 28 Parte Quarta LIQUIDAZIONE DELLA TRASFERTA 11 TEMPI E MODALITA DI LIQUIDAZIONE DELLA TRASFERTA SIA IN ITALIA CHE ALL ESTERO pag. 28 Parte Quinta DISCIPLINA DI FATTISPECIE PARTICOLARI CONCERNENTI LE TRASFERTE SIA IN ITALIA CHE ALL ESTERO 12 SOSPENSIONE DELLA TRASFERTA PER MALATTIA pag RIMBORSO SPESE VARIE pag VARIAZIONI RISPETTO ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE TRASFERTE pag. 29

5 5 15 FERIE GODUTE IN TRASFERTA SUPERIORE A 30 GIORNI pag TRASFERTA DI BREVE DURATA IN ALTRA LOCALITA NELL AMBITO DI TRASFERTE SUPERIORI A 30 GIORNI 17 INTERRUZIONE ANTICIPATA DELLE TRASFERTE SUPERIORI A 30 GIORNI pag. 30 pag UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO AZIENDALE pag TRASFERTE PER LE QUALI SIANO PREVISTE RIMBORSI DA PARTE DI ORGANISMI ESTERNI 19.1 Trasferte di dipendenti che ricoprono incarichi di Consigliere di Amministrazione presso Organismi esterni o Società pag. 31 pag Trasferte su invito o per conto di altri Enti o Società pag Trasferte presso l Unione Europea pag. 31 Parte Sesta PROCEDURA PER LA CONSUNTIVAZIONE DELLE MISSIONI E ALLEGATI ALLA NORMATIVA SULLA TRASFERTA All. 1 All. 2 All. 3 All. 4 All. 5 All. 6 All. 7 PROCEDURE DI MISSIONI PER AUTORIZZAZIONE E CONSUNTIVAZIONI CON FIRMA DIGITALE TABELLA DISTANZE CONVENZIONALI TRA CENTRI E AEROPORTI TABELLA DISTANZE CONVENZIONALI INTER-CENTRI TABELLA RIMBORSO SPESE NON DOCUMENTABILI VALORI DEI RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA PER L USO DEL MEZZO PROPRIO VALORI GIORNALIERI PER LA DETERMINAZIONE DI TRASFERTA ALL ESTERO

6 Parte Prima DISPOSIZIONI GENERALI 6 1. DEFINIZIONE DI TRASFERTA (Missione) Il trattamento di trasferta in Italia e all estero è regolato dall art. 49 del C.C.L Area Tecnico- Amministrativa (T.A.) per i dipendenti inquadrati in detta area contrattuale, dall art. 48 del C.C.L Area Dirigenziale e delle Specifiche Tipologie Professionali (D.P.) per i dipendenti inquadrati in quest altra area contrattuale; dal Protocollo d intesa tra l ENEA e le Organizzazioni Sindacali Maggiormente rappresentative, e infine dalle disposizioni applicative riportate nella presente normativa. Ai fini dell applicazione della predetta disciplina, si considera trasferta lo spostamento che il dipendente è chiamato ad effettuare, per ragioni di servizio, fuori della sua abituale sede di lavoro ad altra località non coincidente o limitrofa con la dimora abituale (oppure dalla dimora abituale ad altra località non coincidente o limitrofa con la sede di lavoro), distante almeno 50 km e in ogni caso che comporti una durata non inferiore alle 8 ore. La missione parte sempre dalla sede di lavoro salvo quando più lontana dal luogo della missione della dimora abituale. L autorizzazione della missione è concessa dal Delegato utilizzando il Mod. M1. Per le missioni il Delegato dovrà ricoprire un incarico non inferiore a quello di Responsabile di Progetto e/o Commessa di nomina dei Direttori di Divisione. Il Delegato della missione può autorizzare, per ragioni di funzionalità e/o economicità, la partenza dall abitazione del dipendente anziché dalla sede di lavoro. Nel caso la distanza del viaggio sia inferiore a 50 km ovvero lo spostamento risulti di durata inferiore ad 8 ore, sarà applicata la specifica normativa prevista nella Circolare n. 352/PERSOR del e successive integrazioni e modifiche per gli spostamenti di servizio. Si intende per Delegato il Responsabile ENEA con delega alla spesa di livello immediatamente superiore al richiedente; l ufficio missioni competente per ogni missione da effettuare deve sempre essere inteso quello del Delegato. Per tutte le trasferte per le quali si faccia uso di carta aziendale (DINERS) sarà demandato agli uffici missioni competenti il riscontro tra i rendiconti periodici DINERS e i consuntivi missioni. 1.1 Durata massima della trasferta Il trattamento di trasferta non può eccedere la durata di un anno. Per le ipotesi in cui si preveda una permanenza continua superiore ad un anno, dovrà procedersi al trasferimento di sede del dipendente interessato, al quale competerà il trattamento previsto nell art. 50 del C.C.L Area Tecnico-Amministrativa (T.A.), ovvero nell art. 49 del C.C.L Area Dirigenziale e delle Specifiche Tipologie Professionali (D.P.). In via eccezionale, potranno essere concesse dal Direttore Generale deroghe a tale disposizione, sulla base di puntuali relazioni sottoscritte dai Responsabili delle Unità di Macrostruttura che ne giustifichino l autorizzazione.

7 1.2 Orari per gli spostamenti per trasferta 7 Il personale inviato in trasferta per esigenze di servizio è tenuto, di norma, ad effettuare il viaggio, per recarsi sul luogo della trasferta nonché quello per il rientro, in orari quanto più coincidenti con il normale orario di lavoro. Il tempo di viaggio effettuato in missione al di fuori del normale orario di lavoro non dà luogo a riposi compensativi. Per i viaggi effettuati in giornate festive viene riconosciuto al dipendente un riposo compensativo pari alla durata del viaggio, calcolato sulla base dei criteri indicati al successivo punto 1.3. In ogni caso la durata del riposo compensativo non potrà superare il limite massimo di una giornata lavorativa. L orario di lavoro del dipendente durante lo svolgimento della trasferta, è, ad ogni effetto, l ordinario orario di lavoro vigente nella sede di lavoro del dipendente stesso. 1.3 Criteri computo tempo viaggio La durata del viaggio, effettuato con mezzi di trasporto diversi dall automezzo proprio o di servizio, con riferimento all inizio e al termine della stessa, viene convenzionalmente determinata sulla base dei seguenti criteri : Aereo : viene considerato il tempo effettivo di volo ed inoltre : un ora e mezza prima della partenza (voli interni) due ore prima della partenza (voli internazionali) un ora dopo l arrivo (voli interni) un ora e mezza dopo l arrivo (voli internazionali). Treno : viene considerato il tempo effettivo di percorrenza ed inoltre : un ora prima della partenza 30 minuti dopo l arrivo. Nave (Traghetti e navi oceanografiche) : viene considerato il tempo effettivo di attraversata ed inoltre : un ora prima della partenza 30 minuti dopo l arrivo.

8 1.4 Assicurazione dei dipendenti in trasferta 8 Tutti i dipendenti ENEA sono coperti dal rischio volo e infortuni durante la trasferta. La copertura assicurativa è di tipo integrativo, nel senso che opera a condizione che il dipendente non abbia trovato il riconoscimento dell invalidità da parte dell INAIL e che la stessa invalidità permanente sia comunque superiore al 10% del totale. Per i dipendenti ai quali è stato autorizzato l uso del mezzo proprio per la trasferta, l Ente fornisce una copertura assicurativa di tipo Kasco sul veicolo del dipendente. La copertura assicurativa opera esclusivamente per danni da urto, collisione e ribaltamento la cui responsabilità sia da attribuire al dipendente medesimo. Il rimborso è regolato da un massimale di di lire per autovettura e una franchigia di lire per sinistro (rif. All. A alla Circolare n. 1 BIFI-ASPA del 27/10/97). Comunque resta sottinteso che è responsabilità del dipendente autorizzato che il veicolo utilizzato sia in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile compresi i terzi trasportati ed in regola con le norme sulla circolazione dei veicoli (Revisioni periodiche, rinnovi patente conducente). Tale assicurazione solleva l Ente dagli eventuali danni causati dalla guida del veicolo autorizzato a altri veicoli, persone, animali o cose. Pertanto, nella dichiarazione di assunzione di responsabilità (all. 6) dovranno essere riportati i dati identificativi del veicolo utilizzato (tipo di veicolo, targa, nome del proprietario se diverso dal dipendente). 1.5 Tassazione trasferte di breve e lunga durata Le indennità e i rimborsi al personale ENEA in occasione di trasferte, sono assoggettati alla tassazione ed alla contribuzione previdenziale previste dalla legge per i redditi da lavoro dipendente. 1.6 Trasferte e partecipazione a Seminari e Congressi di borsisti ENEA I titolari di borse di studio ENEA e di Assegni di Ricerca, ove se ne ravvisi l effettiva utilità, possono effettuare brevi missioni a carico dell Ente, per incontri tecnici o per la partecipazione a Seminari, Convegni o Congressi, in Italia e all estero. Le trasferte non possono avere una durata superiore ai 30 giorni complessivi nell arco della durata della borsa di studio ovvero nel caso di assegni di ricerca; non più di 30 gg./anno. Al personale borsista e assegnista sarà riconosciuto lo stesso trattamento a piè di lista previsto per i dipendenti inquadrati al 7 livello ad esclusione delle indennità di rimborso delle spese non documentabili previste nei successivi punti 4 e 7. Gli oneri relativi a dette trasferte, graveranno sui bilanci delle Unità ENEA ospitanti che dovranno imputare la spesa sulla Categoria C Cap. 213 VPC 294 così come definito dal Doc. ENEA (94)92/C.A. del

9 1.7 Tempistica 9 Onde consentire una più efficace ed economica organizzazione del viaggio, la richiesta di autorizzazione a recarsi in trasferta dovrà essere inoltrata con almeno 5 gg. lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista. Parte Seconda TRASFERTA IN ITALIA 2. TRASFERTA IN ITALIA DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GIORNI breve durata Al dipendente inviato in trasferta di durata non superiore a 30 giorni compete : a) il rimborso delle spese di viaggio e trasporto effettivamente sostenute ed autorizzate ; b) il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e di alloggio debitamente e formalmente documentate ; c) il rimborso di spese non documentabili nella misura descritta nel successivo punto Rimborso spese di viaggio E compito del Delegato verificare che la scelta del mezzo di trasporto sia effettuata tenendo conto, da un lato delle esigenze funzionali e logistiche connesse alle attività che il dipendente dovrà svolgere durante la missione, e dall altro di criteri di economicità rapportati ai costi ed ai tempi di viaggio. Ai fini di tale verifica, il Delegato si avvale del supporto degli uffici e degli organismi, anche esterni alla propria Unità, preposti alla gestione della missione. Sono rimborsate le spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, per l utilizzo dei mezzi di trasporto autorizzati, come indicato nel seguito : Treno E consentito usufruire della 1a classe a tutto il personale. E ammesso l uso dei treni rapidi, speciali e di lusso. Al personale spetta l uso di un posto letto in compartimento singolo speciale ; solo in caso di indisponibilità di quest ultimo è autorizzato l uso del singolo (di Wagon Lits)

10 2.1.2 Nave 10 L utilizzo della nave è concesso soltanto per traghetti o navi per campagne oceanografiche e può essere effettuato secondo le stesse modalità di cui al precedente punto Aereo Tutto il personale dovrà utilizzare vettori, tariffe e orari di partenza e di arrivo che comportino la maggiore economicità per l Ente in termini di costo e tempo. L eventuale deroga a quanto sopra, per ragioni di servizio, dovrà essere motivata e sottoscritta dal Delegato in sede di preventivo di missione. In assenza di tale autorizzazione preventiva, al dipendente sarà rimborsato il solo importo relativo alla tariffa ridotta. E consentito l uso dell aereo in classe turistica per tutto il personale. Si può far ricorso a biglietti aerei prepagati (comportanti una tassa supplementare) solo in casi eccezionali debitamente motivati ed autorizzati dal Delegato. E rimborsata la spesa documentata per l eccedenza bagagli quando sia motivata da esigenze di trasporto di materiale o strumentazione di lavoro o di effetti personali in relazione alla durata della missione Autovettura privata Di norma per raggiungere l aeroporto e per il ritorno dall aeroporto si farà uso, anche sul luogo di missione, dei mezzi pubblici di servizio per l aerostazione. E tuttavia consentito il rimborso della spesa per l uso dell autovettura privata per raggiungere l aeroporto e viceversa entro i limiti massimi di distanza fissati convenzionalmente nella relativa tabella (all. 2). La spesa documentata per il parcheggio presso l aeroporto è rimborsata fino ad un massimo di 72 ore. Il dipendente può essere autorizzato, per l effettuazione della trasferta in Italia, all uso dell autovettura privata in caso di manifesta economicità ed in casi eccezionali, quando sia presente la necessità di ottimizzazione dei tempi della missione, e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni : le località da raggiungere non sono servite da mezzi pubblici di linea, o lo siano con orari tali da prolungare notevolmente il periodo di trasferta ; il dipendente debba portare con sé apparecchiature delicate o ingombranti o si trasporti documentazione voluminosa; si accompagnino altri dipendenti in missione nella stessa località ; la missione sia di durata superiore ai 15 giorni.

11 L uso del mezzo di trasporto privato deve essere preventivamente autorizzato dal Delegato della missione previa verifica della sussistenza dei presupposti che consentono l uso del mezzo privato. L autorizzazione all uso dell autovettura privata è comunque subordinata alla presentazione da parte del dipendente di apposita dichiarazione scritta di assunzione di responsabilità (all. 6) che individua il veicolo utilizzato e attesta che è in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile (compresi i terzi trasportati) ed in materia di circolazione dei veicoli. In detta richiesta devono essere riportati gli estremi d individuazione della targa dell auto e della relativa polizza d assicurazione, nonché i nominativi dei dipendenti eventualmente trasportati. Al dipendente autorizzato all uso dell autovettura privata compete la corresponsione di un indennità chilometrica, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, pari ad 1/5 (un quinto) del prezzo medio di un litro di benzina super (rilevato trimestralmente in Italia). Degli aggiornamenti del valore dell indennità predetta sarà data notizia con apposita circolare. Per il raggiungimento di località servite da autostrade sono rimborsate le spese di pedaggio, documentate dall apposita ricevuta rilasciata ai caselli, se coerente con la missione, in ragione di date e orari di inizio e termine del viaggio, nonché di itinerario. In caso di mancato utilizzo, si procede al rimborso chilometrico in coerenza con la missione e l itinerario. E ammessa al rimborso la spesa documentata per la custodia in autorimessa del mezzo privato autorizzato, di quello messo a disposizione dall Ente, nonché di auto presa a noleggio. Per talune percorrenze ricorrenti relative agli specifici Centri ENEA, si applicano, convenzionalmente, le distanze chilometriche riportate nell apposita tabella (all. 3). In sede di consuntivo, eventuali richieste di rimborso per km eccedenti rispetto a quelli indicati nella tabella di cui all allegato 3, dovranno essere esplicitamente autorizzate e motivate dal Delegato. A quei dipendenti che utilizzano il mezzo proprio con altri dipendenti potranno essere autorizzati i km eccedenti fino ad un massimo di Mezzi pubblici extraurbani e urbani Sono rimborsate le spese per mezzi pubblici extraurbani (corriere, collegamenti con l aerostazione, traghetti, etc.) sulla base dei biglietti di viaggio che dovranno essere allegati alla nota spese. Sono rimborsati i biglietti di mezzi pubblici urbani (metro e bus) per il collegamento con l aeroporto e per gli spostamenti urbani relativi alla missione. I biglietti di viaggio dovranno riportare la data e l ora d utilizzo e essere allegati al consuntivo di missione.

12 2.1.6 Taxi 12 E fatto divieto in occasione di trasferte, per ragioni contabili e amministrative, di utilizzare buoni taxi in dotazione presso il Centro di appartenenza. L uso dei taxi è consentito, tra le 22,00 e le 7,00, da e per la stazione ferroviaria o l airterminal in corrispondenza della partenza o dell arrivo del treno, dell aereo o dei mezzi pubblici di collegamento con l aeroporto. Le spese di taxi devono essere documentate con ricevuta dalla quale si rilevi l importo, la data e il percorso effettuato. L uso del taxi può inoltre essere autorizzato dal Delegato per trasporto documentazione, per tempi ristretti e per valutazione di economicità Vetture dell ENEA L eventuale impiego di una vettura ENEA per l effettuazione della missione deve essere indicata nel modulo di richiesta di autorizzazione di missione M3 La richiesta di utilizzazione di tali mezzi deve essere inoltrata alla Direzione di Centro dal Delegato della missione Auto in noleggio senza autista Qualora il dipendente debba effettuare spostamenti in luoghi adiacenti al luogo della missione il Delegato potrà autorizzare il noleggio di un autovettura senza autista per motivi legati all ottimizzazione dei tempi della trasferta.. L autorizzazione deve recare l indicazione delle motivazioni del noleggio, del periodo massimo per il quale il noleggio è autorizzato, nonché il numero dei chilometri che presumibilmente saranno effettuati. Il tipo di autovettura da noleggiare deve essere di norma di classe B o K per la Società AVIS e di classe B o C per la Società MAGGIORE. L utilizzo di altre classi di vetture dovrà essere adeguatamente motivato dal Delegato. Dovranno essere utilizzati preferibilmente qualora disponibili, i voucher di credito rilasciati da Società di autonoleggio convenzionate a tariffa agevolata di importanza nazionale e internazionale, che possono essere temporaneamente assegnati al dipendente interessato. Nel consuntivo di missione dovrà essere allegata copia di tutta la documentazione rilasciata dalla società di autonoleggio attestante : il luogo di prelievo del veicolo; il luogo di riconsegna; il totale dei chilometri effettuati. Non è consentito l uso di auto a noleggio con autista.

13 Documentazione spese di viaggio Al rientro dalla missione deve essere allegata al modulo M2 per il consuntivo di missione, la documentazione relativa ai titoli di viaggio utilizzati (biglietto ferroviario vidimato, matrice biglietto aereo, ecc.) siano essi forniti dall Ente, ovvero acquistati direttamente dal dipendente. In caso di smarrimento o furto della documentazione relativa alle spese di viaggio di missioni già effettuate, in treno o in aereo (voli nazionali), ove non sia possibile avere dei duplicati della suddetta documentazione da parte dell agenzia di viaggio che lo ha emesso il dipendente rilascerà idonea autocertificazione vistata come di seguito specificato. Al riguardo si precisa che per la liquidazione del biglietto ferroviario deve risultare, nel consuntivo di missione, apposita dichiarazione dell interessato, vistata dal Direttore di Unità della Macrostruttura o da persona a ciò delegata, circa lo smarrimento dei biglietti. In caso di ripetuti smarrimenti non sarà dato alcun rimborso. In caso di smarrimento o furto della documentazione relativa alle spese di viaggi non ancora effettuati, in treno o in aereo, il dipendente dovrà comunicare entro 24 ore l avvenuto furto per le vie brevi; successivamente inoltrare una dichiarazione sottoscritta dal Delegato allegando la regolare denuncia presentata alle Autorità competenti. L ufficio missioni provvederà, dietro autorizzazione del Delegato, a far emettere un biglietto sostitutivo. Sarà cura dell ufficio missioni inoltrare all Agenzia di viaggio copia della denuncia e seguire la pratica per l eventuale rimborso del biglietto all ENEA. In caso contrario il costo del biglietto rimarrà a carico dell Ente. In caso di smarrimento delle ricevute di pagamento del pedaggio autostradale non verrà riconosciuto alcun rimborso. Non è consentito il rimborso delle penali dovute ad inadempienze imputabili al dipendente in ragione del non corretto utilizzo di biglietti per il trasporto (quali, ad esempio, la mancata timbratura del biglietto ferroviario e l effettuazione dello stesso in treno) Prolungamento della permanenza, per motivi personali, sul luogo di trasferta Qualora il dipendente desideri prolungare per motivi personali la permanenza sul luogo di missione ne dovrà richiedere preventiva autorizzazione della missione, il benestare al proprio Delegato, specificando bene nell autorizzazione i tempi di servizio e fine missione. Comunque le spese di viaggio per il ritorno non dovranno essere superiori a quelle già previste nel programma di viaggio per il rientro. Non potrà essere autorizzato il prolungamento della missione qualora comporti l impossibilità di usufruire di tariffe agevolate.

14 2.2 Anticipo spese di trasporto e fornitura biglietti di viaggio 14 Al personale autorizzato a recarsi in missione con il mezzo proprio è concesso un anticipo della somma riconosciuta a titolo di indennità chilometrica pari ai Km previsti per i percorsi di andata e ritorno. I biglietti di viaggio sono forniti dalle Agenzie di viaggio convenzionate con l ENEA, o acquistati direttamente dall Ufficio Missioni soltanto nel caso di impossibilità di contattare Agenzie di viaggi convenzionate. 2.3 Rimborso delle spese di vitto Massimale giornaliero e suo frazionamento per vitto rimborsabile a piè di lista Si ha diritto al rimborso : per la prima colazione, quando l inizio della trasferta avviene prima delle ore 8,00 ; per il pranzo, quando l inizio della trasferta avviene prima delle ore 13,00 oppure il termine della stessa avviene dopo le ore 14,00 ; per la cena, quando l inizio della trasferta avviene prima delle ore 20,00 oppure il termine della stessa avviene dopo le ore 21,00. Il rimborso a piè di lista delle spese di vitto è riconosciuto nei limiti di giornaliere non cumulabili nei diversi giorni della missione, con importo non superiore a per singolo pasto. Le spese di prima colazione, ove non comprese nelle spese dell albergo, rientrano nei limiti delle giornaliere previste per il rimborso a piè di lista delle spese di vitto, non cumulabili nei diversi giorni della missione se regolarmente documentate. Non sono rimborsabili le spese sostenute per eventuali pasti consumati nella sede di lavoro o in quello della dimora abituale del dipendente. Per il personale autista, in relazione a particolari condizioni di servizio, può essere autorizzato tale rimborso dal Delegato di missione. Nel caso la missione si svolga per partecipazioni a convegni, seminari o corsi presso Enti, Organizzazioni o Società, ove nella quota di iscrizione sia compreso un pasto e non sia quantificabile il suo costo, il limite giornaliero, non cumulabile nei diversi giorni della missione, per le spese di vitto (prima colazione e altro pasto) rimborsabile a piè di lista non può superare il limite di per il rimanente pasto e di per detto pasto e l eventuale prima colazione Rimborso forfetario per vitto per trasferte comportanti consumazioni al sacco In caso di missioni effettuate in zone lontane dai centri urbani, per le quali in relazione al tipo di lavoro, è prevista già all atto dell autorizzazione la consumazione di un pasto al sacco, è

15 15 corrisposto un rimborso forfetario per il vitto nel limite giornaliero di così ripartito : prima colazione ; pranzo ; cena Rimborso forfetario per vitto nel caso di campagne oceanografiche Nel caso di campagne oceanografiche, ove non previsto il pasto a bordo a carico dell Ente, è corrisposto un importo forfetario giornaliero di con la stessa ripartizione di cui al punto precedente. 2.4 Documentazione richiesta per rimborso spese vitto Ai fini del rimborso delle spese di vitto deve essere prodotta la seguente documentazione conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia : a) Ricevuta fiscale per i pasti consumati in esercizi commerciali (ristorante, trattoria, carrozzaristorante, ecc.); b) scontrino fiscale di cassa, uno per ciascun pasto consumato in esercizi commerciali, quali : bar, snack bar ecc., fino al massimo del limite giornaliero per singolo pasto. Se l importo eccede la cifra di , lo scontrino dovrà riportare in modo analitico le voci di spesa. Se ciò non è possibile, il dipendente dovrà farsi rilasciare ricevuta fiscale. Nel caso si partecipi a pranzi o cene organizzate da associazioni o enti, in occasione di convegni e seminari o nel caso in cui si utilizzino mense aziendali con il costo del pasto variabile, l attestazione della spesa può essere effettuata con una ricevuta rilasciata dall ente organizzatore del pranzo o dal gestore della mensa aziendale. Tale attestazione deve essere intestata al dipendente e deve riportare: la data dei pasti consumati, la spesa riguardante il singolo pasto, l intestazione ed i riferimenti fiscali dell ente a cui è stato effettuato il pagamento. La documentazione di spesa non deve recare alcuna correzione e deve comunque essere firmata in modo leggibile dal dipendente. Non è ammesso il rimborso delle spese di frigo bar. In caso di fruizione del servizio mensa dell Ente, verrà addebitato il costo del pasto per i dipendenti (L.700). Non potranno essere rimborsate le spese per le quali la documentazione non risulti conforme a quanto sopra indicato.

16 Anticipo spese di vitto Al personale è concesso un anticipo pari all importo massimo giornaliero previsto per le spese di vitto di cui al punto Rimborso spese di alloggio Al dipendente compete il rimborso delle spese di alloggio, a piè di lista, per l utilizzo di albergo o residence di 1a categoria convenzionati. Secondo quanto previsto dalla Legge 662/96, devono essere utilizzati per l alloggio gli alberghi convenzionati con l Ente. Qualora non risulti possibile l utilizzo di alberghi convenzionati dovrà essere autorizzato dal Delegato, in sede di preventivo di missione, l utilizzo di altro albergo precisando l indirizzo, la tariffa e le motivazioni per cui non è stato possibile usufruire di alberghi convenzionati. Il costo dell albergo non convenzionato non potrà eccedere il tetto di spesa massimo previsto per quella località. L Ufficio missioni potrà effettuare verifiche sulla effettiva impossibilità di usufruire di alberghi convenzionati. Per l individuazione di alberghi e residence convenzionati con l Ente si fa riferimento alla pagina su INTRANET appositamente predisposta. L Ente non risponde in alcun modo di addebiti relativi alla mancata tempestiva disdetta, da parte dei dipendenti, delle prenotazioni alberghiere, a meno che ciò non sia imputabile all annullamento o alla procrastinazione della trasferta disposta dall Ente per esigenze di servizio. 2.7 Anticipo spese di alloggio Al dipendente autorizzato a recarsi in trasferta possono essere forniti vouchers a fronte di spese di alloggio. Nel caso di impossibilità ad utilizzare vouchers viene corrisposto al dipendente un anticipo pari al costo dell albergo prescelto. 2.8 Documentazione richiesta per il rimborso spese alloggio E indispensabile la presentazione di una fattura o di una ricevuta fiscale per l ottenimento dei relativi rimborsi, nel caso di pagamento tramite voucher è sufficiente una ricevuta fiscale o una nota di pernottamento, o una fotocopia del voucher timbrata dall albergo.

17 17 3. TRASFERTA IN ITALIA DI DURATA SUPERIORE A 30 GIORNI ( lunga durata ) Al dipendente inviato in trasferta in Italia per durata superiore a 30 giorni compete il seguente trattamento : - a) Rimborso spese di viaggio; - b) Rimborso giornaliero per spese di vitto e alloggio; - c) Rimborso spese non documentabili. 3.1 Rimborso spese di viaggio I rimborsi vengono effettuati negli stessi termini e con le stesse modalità indicate al precedente punto 2.1 relativo al rimborso spese viaggio per le trasferte sino a 30 giorni. Non è ammessa al rimborso la spesa relativa alla custodia dell auto in autorimessa, né quella relativa agli spostamenti sul luogo della trasferta, eccetto gli spostamenti di servizio espressamente autorizzati. 3.2 Rimborso giornaliero forfetario spese vitto alloggio Il rimborso giornaliero per spese di vitto e alloggio è determinato, in forfetarie, per ogni 24 ore di trasferta, ivi compreso il tempo occorrente per compiere il viaggio all inizio e al termine della stessa. Per frazioni inferiori alle 24 ore compete un importo pari ad 1/24 del suddetto rimborso giornaliero per ogni ora di missione; le frazioni di ora sono arrotondate all ora intera. Il rimborso giornaliero forfetario subirà un abbattimento proporzionale nel caso il dipendente fruisca di vitto e alloggio gratuito nei termini di seguito indicati : 50% per alloggio e prima colazione ; 25% per il pranzo ; 25% per la cena. Gli abbattimenti relativi al vitto troveranno anche applicazione : nel caso in cui il dipendente effettui la trasferta di lunga durata presso Centri e Sedi dell ENEA presso i quali è in funzione un servizio mensa interno o convenzionato a carico dell Ente ; è fatta salva comunque la trattenuta nei modi e termini periodicamente previsti per il contributo pasto a carico del dipendente (buono mensa); qualora il dipendente effettui la trasferta di lunga durata presso altri Enti o Organismi dotati di servizio mensa interno ; è fatto salvo comunque il rimborso del costo dei pasti consumati alla tariffa in vigore presso i predetti Enti e/o Organismi ; nel caso in cui, in relazione alle particolari modalità della trasferta, sia prevista la fruizione del pasto, nei punti di ristoro, tramite l utilizzo di ticket restaurant.

18 Anticipazione spese di trasferta Per missioni superiori a 30 giorni e inferiori a 3 mesi sono anticipati, mese per mese, gli importi giornalieri forfetari di cui al precedente punto 3.2. Per le missioni di durata superiore a 3 mesi e inferiore a 6 mesi è consentita l anticipazione mese per mese, oltre che dei predetti importi forfetari, anche della maggiorazione per il rimborso delle spese non documentabili. Per missioni di durata superiore a 6 mesi è consentita, tenuto conto delle spese di prima sistemazione che il dipendente dovrà affrontare, un anticipazione, prima della partenza, pari al trattamento di missione spettante per i primi 2 mesi. Detta anticipazione va recuperata in proporzione alla durata prevista della missione. 4. RIMBORSO SPESE NON DOCUMENTABILI PER TRASFERTE IN ITALIA SIA DI BREVE CHE DI LUNGA DURATA Ai dipendenti in missione (ivi compresi quelli impegnati in campagne oceanografiche) sia di breve che di lunga durata, oltre al trattamento di trasferta di cui ai punti 2 e 3, compete un importo aggiuntivo, a titolo di rimborso spese non documentabili, come indicato nella relativa tabella (all. 4). 4.1 Trasferta di durata tra le 8 e le 16 ore Per trasferte di durata inferiore a 16 ore e superiore alle 8 ore è dovuto un importo aggiuntivo pari allo 0,25% della retribuzione minima del livello di cui all All. B dei C.C.L. dell Area Tecnico- Amministrativa e dell Area Dirigenziale e delle Specifiche Tipologie Professionali e delle relative quote mensili dell indennità di contingenza ai valori in atto al 31/12/91. Tale importo è erogato in misura unica qualunque sia la durata della missione, purché compresa tra le 8 e le 16 ore. 4.2 Trasferta di durata superiore alle 16 ore Per trasferte di durata superiore alle 16 ore l importo aggiuntivo è pari allo 0,75% della retribuzione minima del livello di cui all All. B dei C.C.L. dell Area Tecnico-Amministrativa e dell Area Dirigenziale e delle Specifiche Tipologie Professionali e delle relative quote mensili dell indennità di contingenza ai valori in atto al 31/12/91, per ogni periodo pari a 24 ore. Il suddetto importo è erogato in ventiquattresimi in relazione all effettiva durata della missione; le frazioni di ora sono arrotondate all ora intera.

19 19 Parte Terza TRASFERTA ALL ESTERO 5. TRASFERTA ALL ESTERO DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GIORNI ( breve durata ) Al dipendente inviato in trasferta all estero con durata non superiore a 30 giorni compete : a) il rimborso delle spese di viaggio e trasporto effettivamente sostenute ed autorizzate ; b) il rimborso a piè di lista delle spese di alloggio debitamente e formalmente documentate ; c) il rimborso delle spese di vitto con opzione, da esercitarsi all atto della richiesta di autorizzazione della missione, tra il rimorso a piè di lista ed il rimborso forfetario con le modalità appresso indicate. 5.1 Rimborso spese di viaggio E compito del Delegato verificare che la scelta del mezzo di trasporto sia effettuata tenendo conto, da un lato delle esigenze funzionali e logistiche connesse alle attività che il dipendente dovrà svolgere durante la missione, dall altro di criteri di economicità rapportati ai costi ed ai tempi di viaggio. Ai fini di tale verifica, il Delegato si avvale del supporto degli uffici e degli organismi, anche esterni alla propria Unità, preposti alla gestione della missione. Sono rimborsate le spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, per l utilizzo dei mezzi di trasporto autorizzati, come indicato nel seguito : Treno E consentito usufruire della 1a classe a tutto il personale. E ammesso l uso dei treni rapidi, speciali e di lusso. Al personale spetta l uso di un posto letto in compartimento singolo speciale ; solo in caso di indisponibilità di quest ultimo è autorizzato l uso del singolo (di Wagon Lits) Nave L utilizzo della nave è concesso soltanto per traghetti o navi per campagne oceanografiche e può essere effettuato secondo le modalità previste al precedente punto

20 5.1.3 Aereo 20 Tutto il personale dovrà utilizzare vettori, tariffe e orari di partenza e di arrivo che comportino la maggiore economicità per l Ente in termini di costo e tempo. L eventuale deroga a quanto sopra, per ragioni di servizio, dovrà essere motivata e sottoscritta dal Delegato in sede di preventivo di missione. In assenza di tale autorizzazione preventiva, al dipendente sarà rimborsato il solo importo relativo alla tariffa ridotta. E consentito l uso dell aereo in classe turistica per tutto il personale con la sola eccezione dei voli intercontinentali, sui quali si dovrà preferenzialmente usufruire della business class a tariffa Corporate. E rimborsata la spesa documentata per l eccedenza bagagli quando sia motivata da esigenze di trasporto di materiale o strumentazione di lavoro o di effetti personali in relazione alla durata della missione. Si può far ricorso a biglietti aerei prepagati (comportanti una tassa supplementare) solo in casi eccezionali debitamente motivati ed autorizzati dal Delegato Autovettura privata Di norma per raggiunge l aeroporto e per il ritorno dall aeroporto si farà uso, anche sul luogo di missione, dei mezzi pubblici di servizio per l aerostazione. E tuttavia consentito il rimborso della spesa per l uso dell autovettura privata per raggiungere l aeroporto e viceversa entro i limiti massimi di distanza fissati convenzionalmente nella relativa tabella (all. 2). La spesa documentata per il parcheggio presso l aeroporto è rimborsata fino ad un massimo di 72 ore. Il dipendente può essere autorizzato all uso dell autovettura privata per le trasferte all estero, solo in casi eccezionali debitamente autorizzati per particolari esigenze di servizio e quando sia presente la necessità di ottimizzazione dei tempi ove non sono disponibili mezzi di trasporto forniti dall Ente e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni : le località da raggiungere non risultano servite da mezzi pubblici di linea, o lo siano con orari tali da prolungare notevolmente il periodo di trasferta ; il dipendente debba portare con sé apparecchiature delicate o ingombranti o si trasporti documentazione voluminosa; si accompagnino altri dipendenti in missione nella stessa località ; la missione risulti di durata superiore ai 15 giorni. L autorizzazione all uso dell autovettura privata è comunque subordinata alla presentazione da parte del dipendente di apposita dichiarazione scritta di assunzione di responsabilità (all. 6) attestante che l auto da utilizzare è in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia

21 21 di assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile (compresi i terzi trasportati) e sulla circolazione dei veicoli. In detta richiesta devono essere riportati gli estremi d individuazione della targa dell auto e della relativa polizza d assicurazione, nonché i nominativi dei dipendenti eventualmente trasportati. Al dipendente autorizzato all uso dell autovettura privata compete la corresponsione di un indennità chilometrica, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, pari ad 1/5 (un quinto) del prezzo di un litro di benzina super al prezzo medio corrente nel luogo della missione rilevato mensilmente sulla pubblicazione Notizie Petrolifere del periodico Unione Petrolifera. Per il raggiungimento di località servite da autostrade sono rimborsate le spese di pedaggio, documentate dall apposita ricevuta rilasciata ai caselli, se coerente con la missione, in ragione di date e orari di inizio e termine del viaggio, nonché di itinerario. In caso di mancato utilizzo si procede al rimborso chilometrico in coerenza con la missione e l itinerario. E ammessa al rimborso la spesa documentata per la custodia in autorimessa del mezzo privato autorizzato, di quello messo a disposizione dall Ente o a noleggio. In sede di consuntivo, eventuali richieste di rimborso per km eccedenti rispetto a quelli indicati nella tabella di cui all allegato 3, dovranno essere esplicitamente autorizzate e motivate dal Delegato. A quei dipendenti che utilizzano il mezzo proprio con altri dipendenti potranno essere autorizzati km eccedenti fino ad un massimo di Mezzi pubblici extraurbani e urbani Sono rimborsate le spese per mezzi pubblici extraurbani (corriere, collegamenti con l aerostazione, traghetti, ecc.) sulla base dei biglietti di viaggio che dovranno essere allegati alla nota spese. Sono rimborsati i biglietti di mezzi pubblici urbani (metro e bus) per il collegamento con l aeroporto e per gli spostamenti urbani relativi alla missione. I biglietti di viaggio dovranno riportare la data e l ora d utilizzo e essere allegati al consuntivo di missione Taxi E fatto divieto in occasione di trasferte, per ragioni contabili e amministrative, di utilizzare buoni taxi in dotazione presso il Centro di appartenenza. Per raggiungere l aeroporto e per il ritorno dall aeroporto si farà uso, normalmente, anche sul luogo di missione, dei mezzi pubblici di servizio per l aerostazione. L uso dei taxi è consentito, tra le 22,00 e le 7,00, da e per la stazione ferroviaria o l airterminal in corrispondenza della partenza o l arrivo del treno, dell aereo o dei mezzi pubblici di collegamento con l aeroporto.

22 22 L uso del taxi può inoltre essere autorizzato dal Delegato per trasporto documentazione, o sulla base di valutazioni relative all ottimizzazione dei tempi ristretti e della minimizzazione dei costi. Le spese di taxi devono essere documentate con ricevuta dalla quale si rilevi l importo, la data ed il percorso effettuato Auto in noleggio senza autista Qualora il dipendente debba effettuare spostamenti in luoghi adiacenti al luogo della missione o per casi specifici il Delegato potrà autorizzare il noleggio di un autovettura senza autista. L autorizzazione deve recare l indicazione delle motivazioni del noleggio, del periodo massimo per il quale il noleggio è autorizzato, nonché il numero dei chilometri che presumibilmente saranno effettuati. Il tipo di autovettura da noleggiare deve essere di norma di classe B o K per la Società AVIS e di classe B o C per la Società MAGGIORE. L utilizzo di altre classi di vetture dovrà essere adeguatamente motivato dal Delegato. Dovranno essere utilizzati preferibilmente qualora disponibili i voucher di credito rilasciati da Società di autonoleggio convenzionate a tariffa agevolata di importanza nazionale e internazionale che possano essere temporaneamente assegnati al dipendente interessato. Nel consuntivo di missione dovrà essere allegata copia di tutta la documentazione rilasciata dalla società di autonoleggio attestante : il luogo di prelievo del veicolo; il luogo di riconsegna; il totale dei chilometri effettuati. Non è consentito l uso di auto a noleggio con autista Documentazione spese di viaggio Al rientro dalla missione deve essere allegata al modulo M2 per il consuntivo di missione, la documentazione relativa ai titoli di viaggio utilizzati ( biglietto ferroviario vidimato, matrice biglietto aereo, ecc.) siano essi forniti dall Ente, ovvero acquistati direttamente dal dipendente. In caso di smarrimento o furto della documentazione relativa alle spese di viaggio di missioni già effettuate, in treno o in aereo (voli nazionali), ove non sia possibile avere dei duplicati della suddetta documentazione da parte dell agenzia di viaggio che lo ha emesso il dipendente rilascerà idonea autocertificazione vistata come di seguito specificato. Al riguardo si precisa che per la liquidazione del biglietto ferroviario deve risultare, nel consuntivo di missione, apposita dichiarazione dell interessato, vistata dal Direttore di Unità della Macrostruttura o da persona a ciò delegata, circa lo smarrimento dei biglietti. In caso di ripetuti smarrimenti non sarà dato alcun rimborso.

23 23 In caso di smarrimento o furto della documentazione relativa alle spese di viaggi non ancora effettuati, in treno o in aereo, il dipendente dovrà comunicare entro 24 ore l avvenuto furto per le vie brevi; successivamente inoltrare una dichiarazione sottoscritta dal Delegato allegando la regolare denuncia presentata alle Autorità competenti. L ufficio missioni provvederà, dietro autorizzazione del Delegato, a far emettere un biglietto sostitutivo. Sarà cura dell ufficio missioni inoltrare all Agenzia di viaggio copia della denuncia e seguire la pratica per l eventuale rimborso del biglietto all ENEA. In caso contrario il costo del biglietto rimarrà a carico dell Ente. In caso di smarrimento delle ricevute di pagamento del pedaggio autostradale non verrà riconosciuto alcun rimborso. Non è consentito il rimborso delle penali dovute ad inadempienze imputabili al dipendente in ragione del non corretto utilizzo di biglietti per il trasporto (quali, ad esempio, la mancata timbratura del biglietto ferroviario e l effettuazione dello stesso in treno) Prolungamento della permanenza, per motivi personali, sul luogo di trasferta Qualora il dipendente desideri prolungare per motivi personali la permanenza sul luogo di missione ne dovrà richiedere preventiva autorizzazione della missione, il benestare al proprio Delegato, specificando bene nell autorizzazione i tempi di servizio e fine missione. Comunque le spese di viaggio per il ritorno non dovranno essere superiori a quelle già previste nel programma di viaggio per il rientro. Non potrà essere autorizzato il prolungamento della missione qualora comporti l impossibilità di usufruire di tariffe agevolate. 5.2 Anticipo spese di trasporto e fornitura biglietti di viaggio Al personale autorizzato a recarsi in missione con il mezzo proprio è concesso un anticipo della somma riconosciuta a titolo di indennità chilometrica pari ai Km previsti per i percorsi di andata e ritorno. I biglietti di viaggio sono forniti dalle Agenzie di viaggio convenzionate con l ENEA, o acquistate direttamente dall Ufficio Missioni soltanto nel caso di impossibilità di contattare Agenzie di viaggi convenzionate. 5.3 Rimborso delle spese di vitto Rimborso forfetario Il rimborso forfetario è riconosciuto nella misura del 60% degli importi indicati nella Tab B allegata al Decreto del Ministro del Tesoro del 27 agosto 98 e successivo Decreto del 2 aprile 99 (v. all. 7). Il personale inquadrato nell Area Tecnico-Amministrativa è

24 24 equiparato al personale del gruppo 5 della Tab. A; mentre per l Area Dirigenziale e delle Specifiche Tipologie Professionali, il personale Dirigente e del livello differenziato 9.2 è equiparato al personale del gruppo 3 della suddetta Tabella, il restante personale è equiparato al personale del gruppo 4 della medesima Tabella (v. stesso allegato 7). Nel caso la missione si svolga per partecipazioni a convegni, seminari o corsi presso Enti, Organizzazioni o Società, ove nella quota di iscrizione sia compreso un pasto, il forfait giornaliero viene ridotto del 30% Massimale giornaliero e suo frazionamento per vitto rimborsabile a piè di lista Ove si sia optato per il rimborso a piè di lista, si ha diritto al rimborso : per la prima colazione, quando l inizio della trasferta avviene prima delle ore 8,00 ; per il pranzo, quando l inizio della trasferta avviene prima delle ore 13,00 oppure il termine della stessa avviene dopo le ore 14,00 ; per la cena, quando l inizio della trasferta avviene prima delle ore 20,00 oppure il termine della stessa avviene dopo le ore 21,00. Il rimborso a piè di lista delle spese di vitto è riconosciuto nei limiti del 60% dei valori riportati nella Tab B. allegata al decreto del Ministro del Tesoro del 27 agosto 98 e successivo decreto del 2 aprile 99 (v. all. 7). Il personale inquadrato nell Area Tecnico- Amministrativa è equiparato al personale del gruppo 5 della Tab. A., mentre per l Area Dirigenziale e delle Specifiche Tipologie Professionali, il personale Dirigente e del livello differenziato 9.2 è equiparato al personale del gruppo 3, il restante personale è equiparato al personale del gruppo 4 (v. stesso allegato 7). Le spese di prima colazione ove non comprese nelle spese dell albergo, rientrano nei limiti giornalieri non cumulabili nel limite del 10% di quanto previsto per l intera giornata e dovranno essere documentate. Nel caso la missione si svolga per partecipazioni a convegni, seminari o corsi presso Enti, Organizzazioni o Società, ove nella quota di iscrizione sia compreso un pasto e non sia quantificabile il suo costo, il limite giornaliero non cumulabile per le spese di vitto (prima colazione e altro pasto) rimborsabile a piè di lista non potrà superare il 52% di quanto previsto nella citata Tabella B. Nel caso si partecipi a pranzi o cene organizzate da associazioni o enti, in occasione di convegni e seminari o nel caso in cui si utilizzino mense aziendali con il costo del pasto variabile, l attestazione della spesa può essere effettuata con una ricevuta rilasciata dall ente organizzatore del pranzo o dal gestore della mensa aziendale. Tale attestazione deve essere intestata al dipendente e deve riportare: la data dei pasti consumati, la spesa riguardante il singolo pasto, l intestazione ed i riferimenti fiscali dell ente a cui è stato effettuato il pagamento. Non è ammesso il rimborso delle spese di frigo bar.

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