ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE "A.S.PO.L.-ONLUS"

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1 ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE "A.S.PO.L.-ONLUS" Via Puccinl n Monastir-tel.-fax aspolsardegna@gmail.com Alla c.a Ass.re Reg.le EE.LL. On. Nicolò Rassu CAGLIARI Spettabile Assessore, Ci permetta innanzi tutto di presentarci, siamo l Associazione Sarda O.n.l.u.s, organizzazione di volontariato costituita fra gli appartenenti della polizia locale della Sardegna, nati inizialmente come associazione di categoria, oggi, abbiamo assunto la forma giuridica di O.n.l.u.s. L A.s.po.l., questo è l acronimo, non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale, orientando le proprie iniziative sotto il profilo dell educazione alla convivenza civile attraverso la formazione del personale della polizia locale, lo sviluppo delle iniziative sulla sicurezza del territorio, l educazione civica e stradale nelle scuole. Dopo 5 anni dall'approvazione della L.R. 9/2007, durante il quale il Comitato Tecnico previsto dalla suddetta norma ha provveduto ad approvare la bozza definitiva del disciplinare previsto dall'art. 16 e in questo momento particolare in cui continue novità legislative sembrano voler cambiare radicalmente lo status ed le modalità operative del Servizio, ci sembra doveroso, insieme a un nostro intervento senz'altro di apprezzamento ma anche di suggerimenti integrativi e costruttivi del lavoro svolto dal Comitato, presentare le nostre proposte, dettate sempre e comunque dalla consapevolezza di farlo nell'interesse della della Sardegna, volte sopratutto all'applicazione integrale della L.R. 9/2007 ed al suo adeguamento alle nuove spinte legislative sia a livello nazionale che regionale. Il nostro parere vuole essere soltanto il modesto contributo di un'associazione di addetti ai lavori che nei suoi 10 anni di vita ha sempre creduto in una più professionale, pronta a raccogliere le nuove sfide che provengono dalla istituzioni e dalla società civile e pronta a farsi carico dei nuovi compiti e funzioni che tali sfide necessariamente imporranno a tutta la della Sardegna, sfide che potranno essere vincenti se vi sarà la consapevolezza che per farlo sarà necessario, oltre alla reciproca volontà, anche l'adeguamento di tutte le norme di settore e delle dotazioni tecniche indispensabili per lo svolgimento di un Servizio di più moderno e adeguato alle necessità dei cittadini.

2 Il nostro piccolo contributo si è realizzato attraverso la predisposizione di un'allegato alla presente nota, di cui una parte dedicata ad alcuni suggerimenti tecnici e di modifica riguardanti gli strumenti operativi, uniformi e segni identificativi del grado, approvati nella bozza definitiva predisposta dal Comitato Tecnico Regionale, mentre l'altra parte riguarda alcuni suggerimenti operativi volti sia all'applicazione integrale della L.R. 9/2007 che all'eventuale modifica e integrazione della stessa. Nel comunicarle la nostra disponibilità a tutte le forme di collaborazione utili a far crescere la della Sardegna, si coglie l'occasione per porgerle i nostri più cordiali saluti. Il Presidente Enzo Comina

3 ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE "A.S.PO.L.-ONLUS" Via Puccinl n Monastir-tel.-fax aspolsardegna@gmail.com L.R. 9/2007 Art. 16 Strumenti operativi, segni distintivi del grado ed uniformi INTEGRAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA ******* L.R. 9/2007 APPLICAZIONE E PROPOSTE DI MODIFICA

4 ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE "A.S.PO.L.-ONLUS" Via Puccinl n Monastir-tel.-fax aspolsardegna@gmail.com Disciplinare tecnico Dopo due anni di faticoso lavoro svolto sulla bozza di disciplinare, il Comitato tecnico di cui all'art. della L.R. 9/2007, ha provveduto a licenziare la versione definitiva dello stesso. Da una sua lettura appare evidente il buon lavoro svolto dal Comitato nella parte riguardante gli aspetti legati all'individuazione precisa del vestiario e delle attrezzature tecniche per lo svolgimento del servizio, seppur con la necessità di apportare qualche integrazione dettata da un'attenta indagine sulle attrezzature maggiormente diffuse a livello regionale e sulla necessità di uniformare qualche scelta particolare a criteri meno localistici o legati al fondamentale criterio della riconoscibilità della della Sardegna nei confronti delle altre forze di Polizia operanti nel territorio. Appare dunque fondamentale la necessità apportare allo stesso alcune variazioni, alcune già segnalate in sede di audizione delle Organizzazioni Sindacali da parte dell'assessorato ed in gran parte non inserite in sede di approvazione del testo definitivo del disciplinare tecnico ed alle quali si rimanda, ed altre che segnaliamo con la presente: a)punto SI02X - Polo unisex - Per quanto riguarda la tipologia del vestiario in dotazione, si prevede l integrazione dello stesso con la previsione di un capo denominato Polo unisex bicolore (Blu notte e giallo alta visibilità) in aggiunta a quella prevista mod. Cod. SI02X, pag. 21, attualmente in uso a tantissimi comandi ed estremamente utile e funzionale nel servizio su strada (All. 1). b) Pag. 12 Cod. UO06X Giaccone impermeabile Unisex - integrazione della definizione riportata con il suddetto codice tramite l'inserimento, dopo le parole blu notte e giallo della definizione o verde/giallo ai fini dell'individuazione del capo di vestiario aventi caratteristiche tecniche similari ed attualmente in uso in gran parte dei Comandi della Sardegna, sopratutto del centro nord. c) Pag. 14 e 15 Berretto uomo Cod. UO12U e berretto donna -Cod. UO13D Risulta individuato, quale colore dei berretti uomo e donna, il colore blu notte. Tale scelta appare anacronistica e non corrispondente sia alla fondamentale ed assolutamente necessaria esigenza della riconoscibilità sia storica che operativa della che da sempre si contraddistingue, nella stragrande parte dei Comandi della Regione Sardegna, per il colore BIANCO del berretto, sia dell'esigenza fondamentale dettata dalla differenziazione dell'uniforme della da quella similare di altre forze di Polizia, con particolare riferimento alla Polizia Penitenziaria, che attualmente già adotta un'uniforme dal colore blu notte molto simile al colore in uso nella, corredata da un berretto dal colore Blu notte assolutamente simile a quello proposto dal Comitato nel disciplinare tecnico. d) Punto UO15X Cravatta unisex. La caratterizzazione della divisa regionale dovrebbe essere denotata in modo più significativo, per cui sarebbe opportuno che sulla cravatta venisse riportato lo stemma del gonfalone regionale, cioè lo stesso utilizzato sul berretto (nelle dimensioni adeguate).

5 e) Punto TO12X - Scarpe Tipo Anfibio Unisex - Si dovrebbe prevedere il sistema di sganciamento rapido, e per il tipo d intervento che si fa soprattutto d estate, dovrebbero essere ignifughe, anti olii e acidi; f) Punto Servizio Rappresentanza Dirigenti e Categorie D e C. La dicitura I comandanti di corpo, dirigenti e comandanti di struttura, in luogo delle cordelline, indossano, in base ad apposite disposizioni, la Fascia Azzurra, disposizione tipica delle Forze Armate, sembrerebbe prefigurare una superflua forma di distinzione all'interno delle categorie D e potrebbe essere elemento di confusione in occasione di servizi di rappresentanza congiunta con rappresentati di organi istituzionali, quali ad esempio, il Presidente di Provincia. g) Sulla parte alta del braccio sinistro, su tutti gli indumenti, sarebbe opportuno proporre l applicazione della bandiera o dello stemma della regione (vedi esempi delle divise delle altre regioni: liguria stemma regionale, lombardia riproduzione del territorio regionale, piemonte stemma regionale etc. ). h) I Responsabili del Servizio dei singoli Comuni e i Responsabili del Servizio delle Unioni dei Comuni portano in alto, sulla manica destra di ogni indumento, la dicitura RESPONSABILE DEL SERVIZIO o di RESPONSABILE DEL SERVIZIO UNIONE DEI COMUNI in caratteri dorati maiuscoli in posizione ricurva, su sfondi di colore identico ai distintivi di grado, bordati di rosso. I) Strumenti di autotutela Integrazione del regolamento con la previsione che gli operatori di polizia locale, oltre alla possibile dotazione delle armi per la difesa personale in conformità a quanto disciplinato dalla normativa statale, siano dotati di presidi tattici difensivi, diversi dalle armi, ai fini di prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela dell incolumità personale; tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto. alla disciplina generale delle loro modalità di impiego e assegnazione con previsione di specifico addestramento al loro uso.

6 Merita un parere più dettagliato ed approfondito il lavoro svolto dal Comitato Tecnico nella parte del Disciplinare riguardante i segni identificativi del grado sull'uniforme della della Sardegna. SEGNI IDENTIFICATIVI DEL GRADO PREMESSA La bozza del disciplinare, di cui all'art. 16 della Legge Regionale n. 9/2007 prevede, tra l altro, l attribuzione dei segni distintivi e simboli di grado, in favore del personale appartenente alla Polizia Locale. Essa dispone una prima e determinante ripartizione del personale in due distinti insiemi (uno esclusivo per la categoria C, ed uno comune sia per la categoria D che per la dirigenza), cui corrispondono, per ciascun insieme, ulteriori livelli di differenziazione. Al primo insieme verrebbero attribuiti gradi variabili da Agente ad Assistente Capo, mentre al secondo da Sottotenente a Generale. La bozza del disciplinare muove peraltro nella direzione di mutuare segni distintivi e simboli di grado: - dall ordinamento civile solo per quanto riguarda il primo insieme, e cioè la cat. C; - dall ordinamento militare solo per quanto riguarda il secondo insieme, e cioè la cat. D e la dirigenza; creando di fatto una evidente similitudine con essi. I gradi attribuiti alla categoria D ed alla dirigenza ricalcano, con variazioni marginali, i segni distintivi e le denominazioni dei ranghi gerarchici più elevati dell Arma dei Carabinieri. Mentre, i gradi attribuiti alla categoria C ricordano invece, con trascurabili modificazioni, i segni distintivi e le denominazioni dei ranghi gerarchici più bassi della Polizia di Stato. Tuttavia, giova ricordare che, sia per la Polizia di Stato che per l Arma dei Carabinieri, esistono delle norme che stabiliscono puntualmente l equiparazione tra gradi e qualifiche dei rispettivi ordinamenti (vedasi l art. 632 del D.Lgs n. 66/2010). Nessuna norma specifica, allo stato attuale, stabilisce l equiparazione con l ordinamento professionale della né, più in generale, con quello delle Regioni e delle Autonomie Locali; e ciò perlomeno sino a quando verrà data completa attuazione all istituto della mobilità intercompartimentale. Ma, in attesa che venga adottata la tabella di equiparazione prevista dall art. 29-bis del D.Lgs n. 165/2001, come introdotto dall art. 48 del D.Lgs n. 150/2009, di certo non mancano elementi utili ad evidenziare le anomalie tra gli stessi ordinamenti ed il modello ibrido previsto nella bozza del disciplinare. Infatti, già con il D.P.C.M. n. 446/2000, venne definita l equiparazione tra le professionalità possedute dal personale statale da trasferire ai sensi dell'art. 7, c. 4 D.Lgs n. 112/98, e quelle di eventuale inquadramento presso le regioni e gli enti locali. Inoltre, con Decreto Interministeriale del 18/04/2002, veniva disciplinato il transito nei ruoli civili del personale militare giudicato non idoneo al servizio militare, e definita la corrispondenza tra i livelli retributivi e le aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. In definitiva, appare assai agevole definire un parallelo con il modello contenuto nella bozza di disciplinare, anche considerando che, sino all approvazione del D.Lgs n. 193/2003, il personale non dirigente delle Forze di Polizia risultava anch esso inquadrato in livelli retributivi; esattamente come veniva inquadrato il personale non dirigente dello Stato, delle Regioni e delle Autonomie Locali.

7 CRITICITA EVIDENTI Il primo elemento di criticità è determinato dal fatto che, mentre i gradi attribuiti al personale inquadrato in cat. C identificano un attributo professionale indelebile del lavoratore (cioè ne seguono la progressione di carriera), i gradi del personale inquadrato in cat. D e del personale dirigente identificano invece un attributo ulteriore e del tutto superfluo, riferito non alla progressione di carriera del lavoratore, bensì al mero ruolo rivestito temporaneamente nell apparato burocratico del Comune; e ciò avverrebbe, paradossalmente, in ragione della mera dimensione demografica del Comune di riferimento, e cioè di un elemento estraneo alle vicende del rapporto di lavoro, e che è quindi privo di ogni fondamento giuridico. Tra l altro, l attribuzione dei gradi sembrerebbe prescindere totalmente dal differente contenuto professionale del rapporto di lavoro, rispettivamente, del personale inquadrato in cat. D e di quello dirigente. Così come è strutturata, la norma prevede inoltre l attribuzione dei gradi soltanto al comandante ed al vice comandante, mentre ignora persino l esistenza eventuale di altro personale inquadrato nella cat. D. Viene anche ignorata l esistenza di personale apicale, inquadrato in cat. D, nei Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti. Ma la maggiore criticità contenuta nella bozza del Disciplinare, consiste nel fatto che sono state iniquamente attribuite le seguenti denominazioni di grado: al personale appartenente alla cat. C (ex 6 livello), mutuando quelle del 5 livello delle Forze di Polizia dello Stato (FF.PP.); al personale appartenente alla cat. D (ex 7 livello) e D/3G (ex 8 livello), mutuando quelle del 8 e del 9 livello delle FF.PP., nonché della dirigenza delle stesse FF.PP.; Altrettanto dicasi per quanto riguarda i distintivi di grado. Tutto ciò, oltre che elevare ingiustificatamente il prestigio del personale inquadrato nella cat. D (tanto che esso potrebbe persino risultare titolare del grado di Colonnello, nonostante tale grado spetti, nell Arma dei Carabinieri, soltanto a personale avente qualifica dirigenziale!), danneggia inoltre l immagine del personale inquadrato nella cat. C (tanto che quest ultimo, qualora collocato in posizione economica C/5, potrebbe fregiarsi soltanto del grado di Assistente Capo, pur avendo lo stipendio più elevato di un Colonnello!). Considerata la similitudine con gli ordinamenti militari e civili della FF.PP., il modello proposto nella bozza di disciplinare sembrerebbe suggerire, falsamente, l esistenza di un consistente segmento di gradi intermedi tra quelli attribuiti alla cat. C ed alla cat. D (che nella bozza del disciplinare non verrebbero peraltro attribuiti a nessuno!), il quale non trova alcun riscontro o fondamento, né sul sistema di classificazione del personale, né sul trattamento economico; e che inoltre amplifica, corrompendola in modo pretestuoso ed ingiustificato, la percezione del divario professionale esistente tra le due categorie, danneggiando il prestigio del personale inquadrato in cat. C!

8 a) Cat. C) ANALISI SPECIFICHE E SOLUZIONI PROPOSTE Nel caso della Cat. C) si è scelto di procedere nell'evoluzione dei segni identificativi del grado della categoria abbinando alla qualifica funzionale acquisita nel tempo attraverso le cosiddette progressioni orizzontali previste dal C.C.N.L., un determinato periodo temporale nella categoria precedente necessaria ai fini del passaggio al grado superiore. Tale procedura, teoricamente ineccepibile nel caso di progressioni orizzontali temporalmente regolari ed uniformi in tutti gli enti locali della Sardegna, sconta il vizio all'origine rappresentato dalla grande difformità applicativa con il quale le Amministrazioni comunali hanno applicato il suddetto istituto contrattuale nel corso degli anni. Da una parte vi erano gli Enti dotati di cospicue risorse da destinare ai contratti integrativi e personale contrattualmente forte, che nel corso dei 10 anni di vigenza della suddetta norma, con cadenze biennali assolutamente regolari, hanno compiuto una completa evoluzione della carriera all'interno della categoria C) sino ad arrivare all'apice della stessa, mentre in una grande parte degli altri enti tale procedura, sia per mancanza di fondi che per scelte politiche o contrattuali legate alla progressione al'interno della categoria D (finanziariamente molto più onerosa), non sono state realizzate o lo sono state in minima parte, con il risultato finale di avere, allo stato di fatto, una gran parte di operatori, professionalmente preparati ed in possesso di una cospicua anzianità di servizio, inquadrati nelle classi inferiori o intermedie della categoria C) mentre un'altra parte di operatori, altrettanto professionalmente dotati ma con una anzianità di servizio inferiore, inquadrata nelle classi superiori della categoria C) grazie sopratutto alle possibilità contrattualmente offerte dagli enti di appartenenza. L'applicazione della procedura adottata dal Comitato Tecnico per la determinazione dei segni identificativi del grado nella categoria C) stante lo stato di fatto descritto in premessa, potrebbe rappresentare pertanto, a nostro giudizio, un mancato riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita dagli operatori della categoria C) che, a causa della scarsità di fondi destinati alla contrattazione integrativa ed all'applicazione dell'istituto delle progressioni orizzontali da parte degli enti di appartenenza, si troverebbe oltremodo penalizzato dall'applicazione della suddetta metodologia che consente la progressione nei gradi della categoria C) successiva solamente dopo una determinata anzianità di servizio nel livello inferiore, precludendo la possibilità di conseguire il grado più alto nella categoria agli operatori, che, pur in possesso di una cospicua anzianità di servizio, si trovano contrattualmente inquadrati nelle classi inferiori o intermedie della categoria C). La soluzione al problema potrebbe essere trovata tramite l'applicazione di un modello misto che tenga conto sia della progressione orizzontale all'interno della categoria effettuata dagli operatori, sia valorizzando l'esperienza professionale acquisita dagli stessi pur in mancanza di un'altrettanto rapido percorso evolutivo della carriera professionale legato all'istituto delle progressioni orizzontali. Si ritiene pertanto che, l'applicazione della metodologia proposta ed allegata alla presente nota, consenta di dare la giusta valorizzazione a tutte le tipologie di posizioni contrattuali riscontrate tra gli operatori della categoria C) prevedendo la stessa sia il diretto inquadramento riconosciuto dalla posizione contrattuale conseguita, sia l'inquadramento nei vari ordini di grado in maniera progressiva e conseguente all'anzianità di servizio, consentendo anche agli operatori inquadrati nelle categorie inferiori o intermedie ed in possesso dei requisiti professionali e di anzianità, di poter accedere ai gradi più alti della categoria.

9 b) Cat. D e Dirigenza Come riportato nella parte relativa all'analisi introduttiva, mentre nel caso degli operatori inquadrati nella Cat. C viene proposta una scelta rivolta verso l individuazione dei segni identificativi del grado in uso nelle Forze di Polizia non militari, la soluzione proposta dal Comitato Tecnico per per la categoria D) e per la Dirigenza, rapportata in molti tratti ai gradi in uso nelle Forze Militari, appare nel complesso, assai discutibile per i seguenti motivi: 1) Viene prevista un'unica categoria all'interno della quale vengono ricomprese posizioni contrattuali assolutamente non uniformi come le posizioni D1 e D3 giuridiche alle quali si accede tramite concorso o progressione verticale nella categoria assolutamente separate, e, nel caso della Dirigenza, anche contrattualmente difforme, essendo lo stesso comparto dotato di un contratto separato da quello in vigore per gli Enti Locali. 2) Nell'assegnazione dei segni identificativi del grado, vengono proposte esclusivamente classi demografiche rapportate alla consistenza numerica del Corpo o Comando, senza riferimento alcuno all inquadramento iniziale ed alla valorizzazione dell anzianità di servizio ricoperta all interno delle qualifiche funzionali necessarie per l accesso o per l eventuale futura progressione di carriera professionale. La soluzione proposta, pur lasciando similarmente l identificazione dei segni identificativi del grado all interno dell alveo in uso nel comparto militare, riporta la denominazione degli inquadramenti all interno di quelli in uso nelle forze dell ordine non militari e consente la valorizzazione delle professionalità acquisite sia tramite progressioni sia orizzontali che verticali sia tramite concorso, con una regolare evoluzione della carriera che prescinde dalla consistenza demografica degli enti e da quella numerica dei Comandi. Viene inoltre proposto un particolare inquadramento di accesso alla figura di Comandante negli enti privi di dirigenza ai fini di dare adeguata valorizzazione ai profili professionali D1 e D3, differenziandone l'inquadramento nei confronti degli stessi profili ricoperti dagli ufficiali in posizione di subalterni. Per quanto riguarda la Dirigenza viene proposta un'unico inquadramento come Dirigente di prevedendo inoltre la valorizzazione del Dirigente dell Ente Capoluogo di Regione, inquadrando lo stesso come Dirigente Generale di.

10 Segni identificativi del grado Categoria C Sono previsti 6 livelli di differenziazione identificati dai simboli del grado costituiti da una o più barrette a forma lineare di colore rosso. In presenza di funzioni di responsabilità i distintivi di grado sono perimetrati da un nastrino di colore rosso di 0,2 cm. Le dimensioni delle barrette lineari sono di larghezza cm 0.5 e di altezza cm 9. La distanza dalle prima barretta dalla base minore è di cm 0,5, la medesima distanza è prevista fra la prima e la seconda barretta e fra la seconda e la terza. Il rombo di colore oro ha lato cm 0,5 ed è posizionato a cm 1 dalla terza barretta. Tutti i simboli sono in rilievo per cm 0,3. I distintivi di grado di cui alla colonna 4, da apporsi sulle spalline come prescritto ai punti 1. e 2. dell allegato 3, raffigurano esclusivamente una immagine di massima, sono indossati dal personale inquadrato nella categoria di riferimento di cui alla colonna 1, ovvero in quanto inquadrati nella categoria e con anzianità di servizio di cui alla colonna 2, assumendo la denominazione di cui alla colonna 3, come da scheda allegata che segue. I distintivi di grado di cui alla colonna 5 sono indossati dal personale limitatamente al periodo di attribuzione dell incarico. Il personale inquadrato nei gradi di Ispettore di - Ispettore principale di e Ispettore Capo di Polizia locale con qualifica di addetti al coordinamento e controllo rivestono la funzione di Ufficiali di Polizia Giudiziaria ai sensi art. 5 lett. A) Legge 7 marzo 1986, n. 65. Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Categoria Giuridica Anzianità nella categoria Denominazione Distintivo di grado Funzioni di responsabilità Categoria economica C C1 dalla nomina fino al compimento 5 anno Agente di Polizia Locale C C2 dal 1 giorno del 6 anno e fino al completamento del 10 anno Dalla nomina Assistente di C C3 Dal 1 giorno del 11 anno e fino al completamento del 15 anno dalla nomina Assistente Capo di C C4 C C5 C C5 Dal 1 giorno del 16 anno e fino al completamento del 20 anno dalla nomina Dal 1 giorno del 21 anno e fino al completamento del 25 anno dalla nomina Dal 1 giorno del 26 anno dalla nomina Ispettore di Addetto al Coordinamento e controllo U.P.G. Ispettore principale di Addetto al Coordinamento e controllo U.P.G. Ispettore Capo di Addetto al Coordinamento e controllo U.P.G.

11 Al distintivo di grado per l Agente, è associato il soggolo lineare, lucido, piatto, estensibile, in materiale plastico di colore nero, lunghezza mm. 310/320, da apporsi sul berretto, di altezza cm 1,8. Per l Assistente di il soggolo è supportato da un galloncino colore argento, bordato di nero, di dimensioni, di altezza cm 2 e di larghezza cm 1 Per l Assistente Capo di il soggolo è supportato da due galloncini colore argento, bordato di nero, di dimensioni, di altezza cm 2 e di larghezza cm 1 Per l Ispettore di il soggolo è supportato da un galloncino colore oro, bordato di nero, di dimensioni, di altezza cm 2 e di larghezza cm 1. Per l Ispettore Principale di il soggolo è supportato da due galloncini colore oro, bordati di nero, di dimensioni, di altezza cm 2 e di larghezza cm 1 Per l Ispettore Capo di il soggolo, in tessuto di filo dorato, è supportato da un galloncino colore oro, bordato di nero, di dimensioni, di altezza cm 2 e di larghezza cm 1 I fregi da apporsi sul berretto per la categoria C sono in metallo di forma a scudo ovale ornato da una cornice cesellata di altezza cm 6 e di larghezza cm 5, suddiviso da una croce rossa in quattro cantoni, in ognuno dei quali è raffigurato una testa di moro bendato rivolta a sinistra di chi guarda.

12 Segni identificativi del grado Categoria D e di Dirigenza Sono previsti 6 livelli di differenziazione per la categoria D, 2 livelli di differenziazione per i Comandanti dei Comuni privi di Dirigenza e n. 2 livelli di differenziazione per la Dirigenza, identificati dai simboli del grado costituiti da una o più stelle, ovvero da una o più stella con torre ed ancora da una stella con greca. La forma della stella è da intendersi a sei punte quella della torre a cinque guglie. La stella è di colore oro con anello centrale. Ogni costola interna della stella è rimarcata da una cordonatura. La stella è circoscritta in una circonferenza di cm 1,5 di diametro. Le superfici delle facce della stella sono rigate perpendicolarmente alle diagonali che congiungono due punte contrapposte. Per le stelle del distintivo di grado del Comandante è prevista una bordatura di materiale rosso (non stampato) elettrosaldato intorno alla stella in oro di cm 0,3. La stella è realizzata in materiale plastico metallizzato oro elettrosaldato. La distanza della prima stella dalla base minore è di cm 0,4, la medesima distanza è prevista fra la prima e la seconda stella e fra la seconda e la terza. Tutti i simboli sono in rilievo per cm 0,5. La torre è formata da un torrione centrale con 5 merli. Nel torrione centrale sono inserite una porta e una feritoia di colore nero. Parimenti nei quattro torrioni laterali sono riportate le porte e le feritoie di colore nero, la parte inferiore, di cm 2 di larghezza, riporta a modo di corona tre fasce orizzontali di cui la prima e l ultima tratteggiate e quella centrale con inserite a guisa di gemme 2 ovali, 1 rombo e 2 mezzi rombi di colore nero. Tutta la superficie della torre riporta l effetto della muratura. La torre è realizzata in materiale plastico metallizzato oro elettrosaldato. La massima larghezza è di cm 2,8, la massima altezza è cm 1,8. Per le stelle del distintivo di grado del Comandante è prevista una bordatura di materiale rosso (non stampato) elettrosaldato intorno alla stella in oro di cm 0,3. Lo spessore nella parte più alta è di cm 0,5. La distanza della torre dalla base minore è di cm 0,4, la medesima distanza è prevista fra la torre e la prima e così a seguire fino alla terza stella. La greca è costituita da un intreccio geometrico di un galloncino e di una voluta formante un pentagono con un lato aperto, sul galloncino sono riportati tre gigli. La voluta, il galloncino ed i gigli presentano ciascuno la superficie goffrata, con le impressioni, i disegni ed i particolari zigrinati. La greca è realizzata in materiale plastico metallizzato oro elettrosaldato di larghezza cm 4,0 ed altezza è cm 2,0. Lo spessore nella parte più alta è di cm circa cm 0,4. La distanza della greca dalla base minore è di cm 0,4, la medesima distanza è prevista fra la greca e la stella bordata di rosso. I distintivi di grado apicale e di dirigenza di cui alla colonna 4, da apporsi sulle spalline come prescritto ai punti 1. e 2. dell allegato 3, raffigurano una immagine di massima, sono indossati dal personale inquadrato nella categoria di riferimento di cui alla colonna 1, in quanto individuati alla classificazione prevista in colonna 2, assumendo la denominazione di cui alla colonna 3, come da scheda allegata che segue:

13 Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Categoria Classificazione Denominazione UPG Funzioni di Responsabilità di Servizio / Corpo di Polizia Locale D/1 Dalla nomina Sostituto Commissario (Incaricato) di D/2 D/3 Dalla nomina oppure dopo almeno 7 anni in categoria D1 Dalla nomina oppure dopo almeno 5 anni in categoria D2 Vice Commissario (Incaricato) di Commissario (Incaricato) di D/4 Dalla nomina oppure dopo almeno 7 anni in categoria D3 Commissario Capo (Incaricato) di D/5 Dalla nomina oppure dopo almeno 5 anni in categoria D/4 Commissario Superiore (Incaricato) di D/6 Dalla nomina oppure dopo almeno 5 anni in categoria D/5 Vice Dirigente (Incaricato) di Allegato B) Gradi professionali della Dirigenza Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Dirigenza Dalla nomina Dirigente di Polizia Locale Dalla nomina a Comandante di capoluogo di regione Dirigente Generale di Allegato C) Comandante nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Comandante Comandante Dalla nomina Categoria D1 Dalla nomina Categoria D3 Commissario (Incaricato) di Polizia Locale Commissario Capo (Incaricato) di Polizia Locale Nota a chiarimento: Nei comuni non dotati di qualifica dirigenziale, i comandanti dei corpi o responsabili dei servizi di P.M. inquadrati nella categoria D assumeranno inizialmente i superiori distintivi di grado alla qualifica di appartenenza le cui stelle dovranno essere bordate di rosso, con successivo sviluppo di carriera normalmente previsto per la categoria D).

14 Negli Enti locali nei quali è prevista la figura del Vice Comandante questi rivestirà il segno distintivo immediatamente inferiore a quello del Comandante. Le altre unità avranno attribuito il segno distintivo di grado, riferito alla denominazione approvata, sulla base dell apposito regolamento che l Ente approverà. Le funzioni di comando sono riconosciute attraverso la bordatura rossa nei segni identificativi del grado. Soggoli Al distintivo di grado è associato il soggolo da apporsi sul berretto: Sostituto Commissario e Vice Commissario di, su fascia damascata, soggolo lineare, piatto, in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza cm. 1,8 con una fascetta passante per lato dorata e bordate in nero, di rosso se con funzioni di Responsabilità o Comandante, di altezza cm 2 e larghezza cm 1, Commissario di, su fascia damascata, soggolo lineare, piatto, in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza cm. 1,8 con due fascette passanti per lato dorate e bordate in nero, di rosso se con funzioni di Responsabilità o Comandante, di altezza cm 2 e di larghezza cm 1, Commissario Capo di, su fascia damascata, soggolo lineare, piatto, in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza cm. 1,8 con tre fascette passanti per lato dorate e bordate in nero, di rosso se con funzioni di Responsabilità o Comandante, di altezza cm 2 e di larghezza cm 1, Commissario Superiore di, su fascia damascata, cordone ritorto in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza cm 1,8 con una fascetta passante laterale dorata bordate in nero, di rosso se con funzioni di Responsabilità o Comandante, di altezza cm 2 e di larghezza cm 1, Vice Dirigente di, su fascia damascata, cordone ritorto in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza cm 1,8 con due fascette passanti laterali dorate bordate in nero, di rosso se con funzioni di Responsabilità o Comandante, di altezza cm 2 e di larghezza cm 1, Dirigente di, su fascia damascata, cordone ritorto in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza cm 1,8 con tre fascette passanti laterali dorate bordate in nero, di rosso se con funzioni di Responsabilità o Comandante, di altezza cm 2 e di larghezza cm 1, Dirigente Generale di, su fascia damascata, treccia in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con cm 1,8 con una fascetta passante laterale dorata bordata di rosso di altezza cm 2 e di larghezza cm 1.

15 ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE "A.S.PO.L.-ONLUS" Via Puccinl n Monastir-tel.-fax aspolsardegna@gmail.com LEGGE REGIONALE 9/ Norme in materia di polizia locale e politiche Regionali per la sicurezza. Proposte applicazione e adeguamento. La Regione Sardegna, ultima in Italia, dopo oltre 20 anni dalla Legge 65/1986, ha provveduto a dotarsi, tramite la L.R. 9/2007, dell'apposita normativa in materia di. L'impianto normativo, benchè siano trascorsi soltanto quattro anni dalla sua approvazione, appare risentire dei troppi compromessi e veti incrociati succedutesi durante il lungo iter di approvazione che ne hanno condizionato sin dall'origine la sua valenza innovativa. Essere arrivati ultimi al traguardo della legge regionale di settore avrebbe dovuto consentire, se non altro, di prendere visione delle altre normative regionali, alcune già arrivate a diverse stesure ed adeguamenti, al fine di realizzare un'impianto normativo il più possibile completo ed adeguato alle reali esigenze del comparto polizia locale, anche in virtù dello speciale status legislativo e delle competenze di cui gode la Regione Autonoma Sardegna, come puntualmente si è verificato nel caso delle altre regioni a statuto speciale. I nuovi sviluppi legislativi a carattere nazionale, sia dal punto di vista della normativa di settore in esame in Commissione Affari Costituzionali del Senato, sia la nuova spinta governativa impressa alla razionalizzazione associativa dei servizi nei comuni sotto i 5000 abitanti, tipologia maggioritaria nei Comuni della Sardegna, legata all'approvazione di una linea di indirizzo regionale in tal senso, potrebbe rappresentare un occasione unica per la modifica della L.R. 9/2007, consentendo finalmente l'adeguamento della stessa alle nuove esigenze legate allo svolgimento dei servizi di in forma associata nella maggior parte dei Comuni della Regione Sardegna. La valorizzazione di alcuni punti fondamentali come la Scuola di Formazione Regionale, lo svolgimento dei servizi in forma associata, il riconoscimento delle professionalità operanti nel comparto, l'adeguamento delle funzioni e compiti della, la rappresentatività delle Associazioni di all'interno del Comitato Tecnico, potrebbero essere alcuni dei punti di partenza da cui iniziare le procedure di modifica della normativa regionale da attuarsi con il coinvolgimento sostanziale delle organizzazioni sindacali e delle associazioni della operanti nella Regione Sardegna che, con le loro professionalità dettate da esperienze decennali nel settore, potrebbero finalmente dare l'input decisivo per una riforma razionale e completa della normativa regionale in materia di.

16 MODULISTICA E PROCEDIMENTI Si rileva senz altro la necessità e l urgenza dell omogeneizzazione della modulistica e dei procedimenti degli atti di competenza della in tutto il territorio della Sardegna. (Art. 16 L.R. 9/2007) Sulla falsariga delle procedure seguite dalla R.A.S. per la predisposizione della modulistica S.U.A.P., non a torto ritenuta da molti tra le più complete del panorama nazionale, potrebbe essere un buon punto di partenza l istituzione di un nucleo di coordinamento regionale presso l Assessorato EE.LL. al quale sono chiamati a partecipare attivamente, con la presentazione di proposte in merito che riterranno necessarie e utili, tutti i Comandi della Regione, certamente titolati dalla loro esperienza quotidiana a proporre soluzioni funzionali e qualitativamente utili nella fase di prima predisposizione o anche e soprattutto migliorative in caso di criticità riscontrate durante l esecuzione degli atti di competenza svolti nell attività quotidiana. FORMAZIONE. La Regione, attraverso il disposto di cui all art. 2, comma 2 della L.R. 9/2007, garantisce la formazione professionale e l aggiornamento degli addetti alla, mediante il finanziamento di specifici interventi formativi ai sensi della L.R. 9/2007. Lo strumento ideale per l attuazione del suddetto dispositivo potrebbe senz altro essere, alla pari di altre regioni italiane, l istituzione di una Scuola Regionale di Formazione professionale, con personale docente riconducibile principalmente ai ruoli della, per l attuazione dei seguenti obiettivi: 1) Formazione professionale (almeno trimestrale) dei neo assunti nei vari Comandi della Polizia Locale della Sardegna prima dell inizio operativo dell attività professionale; 2) Aggiornamento costante degli operatori di in servizio a cadenze fisse o ogni qualvolta vi siano significative modifiche o aggiornamenti della legislazione di propria competenza al fine di favorire soprattutto, oltre alla formazione professionale personale, l operatività di gruppo, fondamentale nell esecuzione degli interventi ai quali la Polizia Locale è chiamata a rispondere, e che permetterà di raggiungere un modus operandi comune in tutti i vari Comandi dell Isola. NUMERO UNICO DI INTERVENTO Alla stregua delle altre forze di Polizia operanti nel territorio, la capillarità dei Comandi di in tutto il territorio regionale, potrebbe consentire l istituzione di un NUMERO UNICO DI INTERVENTO per tutti i Comandi, da adattarsi alle varie realtà operative e limiti orari di esercizio del servizio, in considerazione del fatto che non tutti i comandi, soprattutto nei piccoli Enti o nelle Unioni dei Comuni, a causa delle ridotte dimensioni delle piante organiche, potranno garantire turni di servizio oltre le 12/16 ore giornaliere.

17 SERVIZI ASSOCIATI L art. 13, comma 2 della L.R. 9/2007 prevede che la Regione promuove l esercizio associato delle funzioni di negli ambiti adeguati ai sensi della L.R. 12/2005. L istituzione in tutto il territorio della Sardegna delle Unioni dei Comuni favorisce senz altro quest obiettivo. In alcuni casi la formazione dei Comandi di in forma associata tramite le Unioni dei Comuni è già una importante realtà e comincia a dare ottimo risultati; in altri casi si sono riscontrate oggettivamente importanti lacune legate soprattutto alla carenza di personale e mezzi in rapporto agli ambiti territoriali operativi di competenza, mentre, nella maggior parte dei casi, nonostante gli ambiti territoriali delle Unioni dei Comuni siano definiti da parecchio tempo, non si è ancora riscontrata la volontà, soprattutto politica, di esercitare tale funzione rientrante tra i servizi comunali fondamentali da svolgere in forma associata. Le recenti novità in materia derivanti dal D.L. 78//2010, che impone l'obbligo per i Comuni tra 1000 e 5000 abitanti della gestione in forma associata di almeno 2 funzioni fondamentali entro il e di 6 funzioni fondamentali entro il , e dall'art. 16 del D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2011 che dispone l'obbligatorietà delle esercizio di tutte le funzioni in forma associata da parte dei Comuni fino a 1000 abitanti, non potranno che accelerare tale processo, dando la spinta decisiva in tal senso. così come stabilito dalla L.R. 12/2005. In merito a queste fondamentali novità si sta ormai delineando un intervento legislativo regionale attraverso un'apposito disegno di legge presentato tramite la deliberazione Giunta Regionale n. 50/2 del che prevede, alla pari della norma nazionale, l obbligo e non già la possibilità dell esercizio della suddette funzioni, tra cui la, in forma associata nei suddetti Comuni che rappresentano la maggioranza assoluta degli enti locali nella realtà della Sardegna. C è inoltre da segnalare un preoccupante fenomeno riscontrato soprattutto negli Enti di ridotte o ridottissime dimensioni demografiche, nei quali la figura di agente di sta diventando sempre meno presente. Si riscontra infatti che in seguito a procedimenti di mobilità o pensionamento degli addetti full time, la suddetta figura risulta sempre più spesso limitata, nei nuovi concorsi, alla forma del part-time o, nei sempre più numerosi casi limite, con l eliminazione dei posti, anche part time dalle piante organiche. Tale fenomeno sta condizionando pesantemente, soprattutto nelle Unioni dei Comuni composte da enti di ridotte o ridottissime dimensioni demografiche, la predisposizione degli studi di fattibilità del Servizio di in forma associata e la conseguente istituzione dello stesso, in considerazione del fatto che alle estese dimensioni territoriali delle nuove Unioni dei Comuni, non corrisponde un adeguato dimensionamento degli operatori di presenti nelle piante organiche in misura tale da poter realizzare, in prospettiva, un ottimale istituzione del servizio.

18 VALORIZZAZIONE PROFESSIONALITA Un altro preoccupante fenomeno riscontrato nelle fasi di predisposizione del servizio di Polizia Locale in forma associata da parte delle Unioni dei Comuni, soprattutto in quelle formate da entri di ridotte dimensioni demografiche nei quali è presente un unica figura di operatore di, deriva dalla ridottissima presenza di personale inquadrato nella Cat. D avente la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, figure indispensabili in un Comando di Polizia Locale. Allo stato attuale, la quasi assoluta impossibilità di nuove assunzioni stabilito dalla normativa nazionale e la fortissima limitazione dell istituto delle progressioni verticali, che avrebbe potuto consentire agli addetti in Cat. C) di accedere alla categoria superiore tramite concorso interno, non consentono limiti di manovra in tal senso. Potrebbe invece essere praticabile, come già previsto da altra normativa regionale (nella fattispecie della Provincia Autonoma di Trento), e se previsto dalle competenze esclusive della Regione Sardegna in materia, la strada della valorizzazione delle professionalità esistenti nella categoria C) alle quali, limitatamente ai profili C3-C4-C5 con anzianità di servizio da stabilirsi (10 anni?) e previo superamento di apposito corso di formazione, potrebbe attribuirsi la qualifica di U.P.G. al fine di affiancare in tali competenze, la figura del Comandante del Corpo di. Naturalmente tale assunzione di responsabilità, come previsto dall'art. 5, lett. A) della Legge 65/1986, potrebbero essere riconducibile alla figura di Addetto al Coordinamento e controllo per le quali la normativa contrattuale in vigore prevede apposite forme di incentivazione atte a remunerarne il grado di responsabilità riconducibile a tale qualifica. ATTRIBUZIONE RISORSE UNIONI COMUNI Nella prima fase dell istituzione e formazione dei corpi di in forma associata, potrebbe risultare fondamentale il contributo finanziario da parte della Regione Sardegna, riferito soprattutto in merito alla dotazione di mezzi operativi per lo svolgimento del servizio. Tale contributo potrebbe (se fattibile) realizzarsi o attraverso la concessione di contributi ad hoc o attraverso l acquisto centralizzato degli automezzi e degli strumenti operativi fondamentali per lo svolgimento del servizio, da parte della stessa Regione Sardegna e la conseguente attribuzione degli stessi alle varie Unioni dei Comuni, con una procedura che potrebbe consentire, in prospettiva, una potenziale diminuzione dei costi di acquisizione. CONFERENZA REGIONALE PER LA SICUREZZA. Risulta di fondamentale importanza in questa fase legislativa in cui si susseguono le novità in direzione dell'esercizio delle funzioni in forma associate, dell'applicazione dell'art. 5 della Legge Regionale 9/2007, della convocazione, con i tempi dettati dalla suddetta norma, del Conferenza permanente Regione Enti Locali prevista dall'art. 12 della L.R. 12/2005, chiamata a dare pareri fondamentali sulle politiche regionali per la polizia locale e la sicurezza e gli indirizzi per l esercizio integrato delle funzioni dei diversi enti.

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