9.2. Premessa metodologica

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1 9. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE E DI QUELLE POTENZIALMENTE IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 9.1. Introduzione Secondo il Decreto Legislativo n. 152/2006 e la L.R. n. 26/03, l individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti spetta alle Province sulla base dei criteri definiti dalla Regione. Per la localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti, i Piani di Gestione Provinciali procedono alla definizione delle aree non idonee recependo le indicazioni del Piano Regionale e individuano le zone potenzialmente idonee. Con L.R. 12 luglio 2007, n. 12, la Regione Lombardia ha modificato la L.R. n. 26/03. Successivamente, con DGR 21/10/2009 n. 8/10360 Modifiche e integrazioni alla DGR n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3 L.R. n. 26/2003), la Regione Lombardia ha aggiornato i criteri localizzativi contenuti nella precedente DG 8651/08 di modifica del Capitolo 8 del PRGR Nel seguito, quindi, si predispone un aggiornamento al capitolo 9 del Piano Provinciale dei Rifiuti di Milano, approvato con D.G.R. n del 27/01/09, al fine di riallineare le previsioni del PPGR in tema di localizzazioni con le modifiche introdotte con la DGR 10360/09. In base a quanto sopra riportato si riscrive il Capitolo 9 del PPGR e il presente documento sostituisce completamente il suddetto capitolo del PPGR attualmente vigente. Le modifiche apportate generano, inoltre, la necessità di aggiornare anche gli elaborati cartografici del PPGR; tali aggiornamenti saranno nel seguito evidenziati Premessa metodologica Il PPGR della Provincia di Milano individua i fabbisogni impiantistici derivanti dagli obiettivi definiti sia in termini di riduzione della produzione di rifiuti che in termini di recupero di materiali. I fabbisogni individuati sono relativi ai diversi flussi che si genereranno dalle azioni di Piano. Il PPGR, in analogia a quanto indicato nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti suddivide i criteri localizzativi per tipologia impiantistica e in base alla forma di trattamento/recupero/smaltimento applicata. Le tipologie prese in considerazione sono: Discariche Operazioni di smaltimento D1, D5; Impianti per la termovalorizzazione Operazioni di smaltimento D10; Operazioni di recupero R1 Impianti di trattamento dei rifiuti (Operazioni di smaltimento D8, D9, D12, D13, D14, Operazioni di recupero R2, R3, R4, R5, R6, R8, R9, R11, R12) e le infrastrutture comunali o sovra comunali per la raccolta differenziata diverse dai centri di raccolta così come definiti dal D.M. 13 maggio Per impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani e speciali si intende: impianti di incenerimento e/o di combustione e/o co-combustione anche basati su tecnologie pirolitiche e/o di gassificazione e/o dissociazione molecolare dedicati al trattamento di rifiuti; impianti di combustione dedicati al trattamento di c.d.r. (combustibile derivato da rifiuti). Pagina 1 di 74

2 La procedura di localizzazione per le strutture non citate, può essere sviluppata per analogia, in base al materiale trattato ed alle caratteristiche tecniche degli impianti previsti, individuando tra le tipologie indicate quella più simile. I seguenti impianti e operazioni di gestione dei rifiuti non assoggettati all applicazione dei presenti criteri: messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER; centri di raccolta differenziata degli RSU come definiti dal D.M. 13 maggio 2009; Compost di rifiuti ligneo cellulosici, con capacità complessiva non superiore a 10 t/giorno; le operazioni di recupero costituenti attività non prevalente operate all interno di insediamenti industriali esistenti e che non implichino ulteriore consumo di suolo; qualora siano previste prestazioni conto terzi, l esclusione non vale per le operazioni di trattamento rifiuti superiori a 10 t/giorno; campagne di impianti mobili comma 15, art. 208 Dlgs 152/06 e smi; recupero ambientale (R 10) autorizzato in procedura semplificata ai sensi del Dm 05/02/98 e smi; le discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del d.lgs. 152/2006, fermo restando l obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa. Tutte le tipologie di impianti esclusi dai criteri non possono comunque essere localizzate all interno di aree escluse per legge. In linea generale, l'individuazione di aree idonee per i nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, siano essi discariche, impianti di selezione e stabilizzazione, o di trattamento termico, deve tenere presente vincoli e limitazioni di natura diversa: fisici, ambientali, sociali, economici, politici e tecnici. I principali obiettivi di un processo di selezione di siti possono essere così riassunti: massimizzare la rispondenza del sito alle caratteristiche richieste dal tipo di impianto; minimizzare gli impatti della struttura sull'ambiente in cui va ad inserirsi. Nell impostare il processo di localizzazione è necessario: definire una metodologia di selezione il più possibile oggettiva, trasparente e ripercorribile; definire e dichiarare ex ante i criteri da impiegare nella valutazione d idoneità dei siti. A ciascun vincolo/informazione viene associato un diverso grado di prescrizione, in relazione alla tipologia impiantistica considerata ed al grado di impatto che questa potrebbe implicare sulle caratteristiche ambientali che hanno determinato l imposizione del vincolo stesso. I livelli di prescrizione previsti sono i seguenti: escludente: ovvero di inaccettabilità di un area; implica l esclusione totale dell impianto; penalizzante: ovvero presenza di controindicazioni che comportano la realizzazione dell impianto soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate. I criteri penalizzanti assumeranno carattere discriminante e non necessariamente escludente per la localizzazione dell impianto. L ente competente autorizza solo se ritiene che le criticità esistenti vengano adeguatamente superate con opere di mitigazione e compensazione dal progetto presentato; Pagina 2 di 74

3 preferenziale: ovvero presenza di elementi di idoneità e opportunità; fornisce informazioni aggiuntive di natura logistico/economica finalizzate ad una scelta strategica del sito. La procedura localizzativa prevista dal Piano Regionale risulta così articolata: Fasi Azioni Competenze Formulazione dei criteri di localizzazione per l individuazione delle aree non idonee che hanno valenza di vincolo assoluto (fattori escludenti) e identificazione dei fattori penalizzanti o preferenziali da utilizzare per l identificazione delle aree non idonee. I fattori escludenti sono determinati sulla base della normativa vigente e di obiettivi di tutela ambientale. fase A fase B fase C fase D Sulla base dei fattori escludenti indicati preliminarmente dal Piano superiore, si procede ad una prima selezione che individua le aree non idonee, le aree che presentano fattori penalizzanti e, per differenza, le macroaree potenzialmente idonee Sulla base dei macroambiti individuati dal Piano di Gestione Provinciale, prima di accettare un istanza relativa all istruttoria di un nuovo impianto, la Provincia verifica la fattibilità dello stesso rispetto ai criteri per l idoneità del sito (stabiliti in fase A), rispetto alle macroaree potenzialmente idonee e considerando le specifiche derivanti dagli strumenti urbanistici vigenti. Progetto definitivo con relazione di compatibilità ambientale. (S.I.A. ove richiesto) Si procede alla realizzazione dell impianto. Regione: Piano Regionale di gestione dei Rifiuti (i criteri indicati dal Piano riguardano l intero territorio regionale in modo di garantire omogeneità di applicazione. A livello inferiore si possono comunque e sempre introdurre ulteriori criteri da utilizzare nella selezione). Provincia: Piano di gestione Provinciale (previa valutazione dei contributi eventualmente rassegnati dai Comuni in sede di procedura di VAS), la provincia applica i criteri di esclusione proposti dalla Regione, aggiunge eventuali criteri più restrittivi desunti dalle NTA del PTCP ed individua le aree idonee o potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti. Provincia: Valutazione preliminare. Provincia: attuazione Piano di gestione Provinciale mediante approvazione del progetto previa istruttoria. In conformità con quanto sopraindicato, nell ambito del PPGR si è proceduto secondo attività così strutturate: Pagina 3 di 74

4 PIANO PROVINCIALE GESTIONE RIFIUTI a ANALISI CRITERI LOCALIZZATIVI DA PIANO REGIONALE E DA EVENTUALI ALTRI STRUMENTI NORMATIVI E PIANIFICATORI b VERIFICA DISPONIBILITÀ DATI CARTOGRAFICI INFORMATIZZATI E EVENTUALE COMPLETAMENTO DELL INFORMAZIONE NECESSARIA c DEFINIZIONE CRITERI MACROLOCALIZZAZIONE d DEFINIZIONE CRITERI MICROLOCALIZZAZIONE E MODALITA DI APPLICAZIONE c1 CRITERI ESCLUDENTI MACROLOCALIZZAZIONE c2 CRITERI PENALIZZANTI MACROLOCALIZZAZIONE d1 CRITERI ESCLUDENTI MICROLOCALIZZAZIONE d2 CRITERI PENALIZZANTI MICROLOCALIZZAZIONE d3 CRITERI PREFERENZIALI e APPLICAZIONE CRITERI MACROLOCALIZZAZIONE TAVOLA 1 AREE NON IDONEE Scala 1: MACROAREE PENALIZZATE Figure nel testo Scala 1: AREE NON IDONEE MACRO AMBITI POTENZIALMENTE IDONEI Il Piano fornisce quindi tre livelli di contenuti: 1. la cartografia (scala 1:25.000) delle macroaree non idonee alla localizzazione di tutte le tipologie di impianti 2. la rappresentazione, per le diverse tipologie di impianti, delle macroaree che risultano penalizzate dall applicazione dei relativi criteri (scala 1: ); 3. la definizione delle modalità di applicazione dei criteri che dovranno portare, a cura dei soggetti attuatori, all individuazione delle aree idonee (fase di microlocalizzazione). In particolare le aree non idonee sono individuate nella relativa Tavola di Piano (Tavola 1); tali previsioni assumono carattere prescrittivo. La metodologia qui illustrata è riferita alle nuove proposte di localizzazione, o alla realizzazione di strutture in ampliamento di impianti esistenti che, indipendentemente dall incremento della potenzialità o della modifica delle famiglie CER di rifiuti trattati, implichino ulteriore consumo di suolo; inoltre costituisce elemento di verifica per quanto attiene agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento esistenti in sede di rinnovo delle relative autorizzazioni all esercizio. Secondo quanto riportato nella DGR 21/10/2009 n. 8/10360 di modifica e integrazione alla DGR 8/6581 del 13 febbraio 2008 per: nuovo impianto s intende: nuove attività di gestione rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di strutture per la gestione dei rifiuti; nuove attività di gestione rifiuti da avviarsi all interno di strutture esistenti con alcune deroghe specificate nelle tabelle seguenti; mutamenti radicali di attività di gestione dei rifiuti esistenti. per modifica agli impianti esistenti, si intende la realizzazione di strutture in ampliamento di impianti esistenti che, indipendentemente dall incremento della potenzialità o della modifica delle famiglie CER di rifiuti trattati, implichino ulteriore consumo di suolo. Si precisa che le modifiche agli impianti assumeranno connotazione differente a seconda della localizzazione in area idonea o non idonea. Pagina 4 di 74

5 La metodologia localizzativa si applica anche alle strutture esistenti che iniziano un attività di smaltimento/trattamento rifiuti e per gli impianti di gestione rifiuti che intendono mutare radicalmente la propria attività (es: insediamento industriale per il quale si propone un utilizzo per attività inerenti la gestione dei rifiuti, impianti di selezione che richiedono di essere tramutati in impianto di compostaggio, discariche che cambiano di categoria etc). Per quanto riguarda gli impianti esistenti, invece, la metodologia applicata e la relativa Tavola delle Aree non idonee prodotta rappresenta, per l amministrazione, una modalità di verifica delle eventuali criticità esistenti. Nelle aree in cui è esclusa la localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, l esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti già autorizzate sarà consentito per la durata dell autorizzazione stessa, valutando l eventuale rinnovo solo a fronte di interventi di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili; relativamente agli impianti di discarica le operazioni di smaltimento saranno consentite fino ad esaurimento delle volumetrie già autorizzate. I criteri definiti escludenti nelle pagine successive diventano penalizzanti per le discariche di inerti come definite dal D. Lgs. 36/2003, limitatamente alle terre e rocce da scavo e ai materiali da demolizione, fermo restando quanto previsto dalla normativa di settore vigente e solo al fine del riempimento a piano campagna delle depressioni relative alle cave di pianura esistenti. Il criterio resta escludente per le cave ad arretramento di terrazzi morfologici, balze o versanti naturali, nonché per le zone appartenenti a Rete Natura I ritombamenti di cui sopra sono consentiti solo a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggisticoambientale dell area. Pagina 5 di 74

6 PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI Identificazione dei criteri localizzativi PIANO PROVINCIALE GESTIONE RIFIUTI a ANALISI CRITERI LOCALIZZATIVI DA PIANO REGIONALE E DA EVENTUALI ALTRI STRUMENTI NORMATIVI E PIANIFICATORI b VERIFICA DISPONIBILITÀ DATI CARTOGRAFICI INFORMATIZZATI E EVENTUALE COMPLETAMENTO DELL INFORMAZIONE NECESSARIA c DEFINIZIONE CRITERI MACROLOCALIZZAZIONE c1 CRITERI ESCLUDENTI MACROLOCALIZZAZIONE c2 CRITERI PENALIZZANTI MACROLOCALIZZAZIONE e APPLICAZIONE CRITERI MACROLOCALIZZAZIONE d DEFINIZIONE CRITERI MICROLOCALIZZAZIONE E MODALITA DI APPLICAZIONE d1 CRITERI ESCLUDENTI MICROLOCALIZZAZIONE d2 CRITERI PENALIZZANTI MICROLOCALIZZAZIONE TAVOLA 1 AREE NON IDONEE Scala 1: MACROAREE PENALIZZATE Figure nel testo Scala 1: d3 CRITERI PREFERENZIALI P P G R AREE NON IDONEE MACRO AMBITI POTENZIALMENTE IDONEI A T T U A Z I O N E P P G R g VALUTAZIONE CARATTERISTICHE AMBIENTALI MICROAMBITI f APPLICAZIONE CRITERI MICROLOCALIZZAZIONE E INDIVIDUAZIONE MICROAMBITI e IINDIVIDUAZIONE DI ROSA DI SITI POTENZIALI f SELEZIONE DEI SITI PIÙ IDONEI ALLA LOCALIZZAZIONE DEI DIVERSI IMPIANTI SITO POTENZIALMENTE IDONEO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE PROGETTO PRELIMINARE g VALUTAZIONE CARATTERISTICHE TERRITORIALI MICROAMBITI Pagina 6 di 74

7 9.3. I criteri localizzativi individuati Di seguito sono indicati sia criteri che derivano direttamente dal PRGR sia criteri che derivano dall applicazione della normativa di strumenti di pianificazione di livello Provinciale, quale il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano. Per quanto riguarda il Piano Regionale il riferimento è costituito dai criteri elencati nel cap. 8 Linee Guida per la revisione dei Piani Provinciali di gestione dei rifiuti e localizzazione dei nuovi impianti, revisionato dalla Regione Lombardia con DGR 21/10/2009 n. 8/10360 Modifiche e integrazioni alla DGR n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3 L.R. n. 26/2003). Per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano (D.C.P. n. 55 del 14/10/03) il riferimento è costituito dalla Normativa (NTA) e dalla Cartografia di Piano. Inoltre, data l ampiezza territoriale e la criticità ambientale rappresentata, è stata assunta anche l indicazione contenuta nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano con particolare riferimento alla normativa tecnica di attuazione (DGR 3 agosto 2000, n. 7/818), individuando al suo interno gli elementi pertinenti al processo localizzativo ed articolando così le indicazioni relative in funzione della zonizzazione prevista nel Parco stesso e della compatibilità degli interventi previsti nel PPGR. Alcuni criteri relativi agli aspetti strategico-funzionali sono stati indicati sulla base di esperienze di pianificazione adottate sul territorio nazionale. I vincoli e i fattori ambientali indicati sono raggruppati nelle seguenti categorie: Uso del suolo Tutela delle risorse idriche Tutela della qualità dell aria Tutela da dissesti e calamità Tutela dell ambiente naturale Caratteri fisici del paesaggio Tutela dei beni culturali e paesaggistici Destinazione urbanistica Tutela della popolazione, Aspetti strategico funzionali I criteri sono stati inoltre distinti a seconda dell applicabilità in fase preliminare su tutto il territorio provinciale (Macrolocalizzazione) o in fase di localizzazione di dettaglio sulle singole macroaree potenzialmente idonee derivanti dall applicazione completa della procedura (Microlocalizzazione); la distinzione deriva dalla significatività e dalla precisione del dato utilizzato relativo al singolo indicatore. La fonte dei dati, sempre indicata, è stata prevalentemente il patrimonio informativo del PTCP. Si sottolinea nuovamente, come già ribadito in precedenza, che i criteri definiti escludenti per la categoria delle discariche, diventano penalizzanti per le discariche di inerti come definite dal D. Lgs. 36/2003, limitatamente alle terre e rocce da scavo e ai materiali da demolizione, fermo restando quanto previsto dalla normativa di settore vigente e solo al fine del riempimento a piano campagna delle depressioni relative alle cave di pianura esistenti. Il criterio resta escludente per le cave ad arretramento di terrazzi morfologici, balze o versanti naturali, nonché per le zone appartenenti a Rete Natura I ritombamenti di cui sopra sono consentiti solo a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistico-ambientale dell area. Pagina 7 di 74

8 In base a quanto detto le categorie di impianto considerate per l applicazione dei criteri di localizzazione sono distinte nei seguenti gruppi: A Discariche Operazioni di smaltimento D1, D5 per rifiuti non pericolosi e pericolosi A1 Discariche Operazioni di smaltimento D1, D5 per rifiuti inerti 1 B Impianti per la termovalorizzazione Operazioni di smaltimento D10; Operazioni di recupero R1 B1 Impianti per la termovalorizzazione di rifiuti urbani previsti dai piani provinciali C Impianti di trattamento dei rifiuti (Operazioni di smaltimento D8, D9, D12, D13, D14, Operazioni di recupero R2, R3, R4, R5, R6, R8, R9, R11, R12) e le infrastrutture comunali o sovra comunali per la raccolta differenziata diverse dai centri di raccolta così come definiti dal D.M. 13 maggio Descrizione dei criteri di localizzazione Nel seguito si riporta una descrizione sintetica dei diversi criteri applicati in fase di macrolocalizzazione e da applicarsi nella successiva fase di microlocalizzazione Uso del suolo Aree boscate (L.R. n. 27/2004, PIF) I Piani di indirizzo forestale (PIF) individuano e delimitano le aree qualificate bosco ai sensi dei commi 1 e 2 della L.r. 31/08; la trasformazione del bosco è autorizzabile dalle Province, C.M. ed Enti gestori di Parchi/Riserve regionali per territorio di competenza. In assenza di PIF o a piano scaduto, è vietata la trasformazione dei boschi d alto fusto se non autorizzata dalla Provincia che (valutate le alternative) può rilasciare l autorizzazione in caso di pubblica utilità, prevedendo misure di compensazione a carico del richiedente. Le autorizzazioni sono coordinate con le procedure di autorizzazione paesaggistica ex art D.Lgs n. 42/2004 e smi. E un criterio PENALIZZANTE per tutte le tipologie di impianto; per le aree coperte da boschi di protezione individuati dal corpo forestale dello stato ai sensi del R.D. 3267/1923 e recepite nei PRG/PGT dei comuni interessati, si applica il criterio escludente. Inoltre, dato che la Provincia di Milano è dotata di PIF, il mutamento d uso di una superficie forestale è comunque vietato nei seguenti casi Querco-carpineto dell alta pianura Querco-carpineto collinare di rovere e farnia Querceto di farnia delle cerchie moreniche occidentali Querceto di rovere/farnia del pianalto Querceto di farnia con olmo Castagneto delle cerchie moreniche occidentali Alneto di ontano nero 1 Si ricorda che i criteri definiti escludenti nelle pagine successive diventano penalizzanti per le discariche di inerti come definite dal D. Lgs. 36/2003, limitatamente alle terre e rocce da scavo e ai materiali da demolizione, fermo restando quanto previsto dalla normativa di settore vigente e solo al fine del riempimento a piano campagna delle depressioni relative alle cave di pianura esistenti. Il criterio resta escludente per le cave ad arretramento di terrazzi morfologici, balze o versanti naturali, nonché per le zone appartenenti a Rete Natura I ritombamenti di cui sopra sono consentiti solo a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistico-ambientale dell area. Pagina 8 di 74

9 Saliceto di ripa Pineta di pino silvestre planiziale Formazioni non classificate in area parco Per questi casi si applica il criterio ESCLUDENTE. Categorie agricole (PRGR) Le aree agricole si suddividono in Colture agricole avente prescrizione: PENALIZZANTE o ESCLUDENTE. Le categorie agricole escludenti per tutte le tipologie di impianto, salvo che per i termovalorizzatori di rifiuti urbani previsti dai piani provinciali (per i quali il criterio è in ogni caso penalizzante), sono: Aree coltivate a risaie, seminativo semplice misto a risaie, frutteti, vigneti, oliveti, castagneti da frutto, noce, ciliegio. Le categorie agricole penalizzanti per tutte le tipologie di impianto sono: Colture orticole floricole tipiche di aziende specializzate; vivai di essenze e legnose agrarie forestali a pieno campo o protette. Lo stato di fatto dell uso del suolo è quello rilevabile nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (S.I.A.R.L.) al momento della presentazione dell istanza; è, inoltre, richiesta un autocertificazione sulla base delle risultanze presso i C.A.A. (centri assistenza agricola) congiuntamente ad un adeguata documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi. Viste le modalità con le quali è necessario effettuare la verifica dello stato dei luoghi si ritiene che tale criterio possa essere applicato in fase di MICROLOCALIZZAZIONE. Per fornire un quadro generale relativo alle aree agricole presenti sul terrorito si riporta nel seguito Tavola delle categorie agricole redatta alla scala 1: , sulla base delle categorie della cartografia DUSF (Fonte dati: Geoportale della regione Lombardia). Questa carta permette di fornire un idea preliminare sullo stato dell uso del suolo del territorio provinciale e sull entità delle categorie potenzialmente escludenti e penalizzanti effettivamente presenti. Tali categorie, dovranno in ogni caso essere poi verificate, come sopra menzionato, al SIARL. Pagina 9 di 74

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11 Aree di pregio agricolo (D.Lgsl. n. 228/2001) Si tratta delle aree DOC, DOGC, DOP, IGP, IGT, aree interessate da agricolture biologiche o agriturismo. Le Province con specifico strumento possono indicare con perimetrazione di dettaglio i macro/micro ambiti direttamente interessati da produzioni agricole di pregio, così come indicato nei disciplinari UE di controllo locale, qualora non siano individuate si fa riferimento alle aree direttamente interessate. La recente modifica all art. 8 della L.r. 12/07 da parte del Consiglio Regionale con la DGR 10/2009 comporterà un ulteriore integrazione della Dgr 10360/09, relativamente alla tutela dei territori limitrofi alle aree DOC/DOCG e alle Risaie per la localizzazione delle discariche. In attesa che la GR definisca il concetto di area limitrofa, ogni istanza dovrà essere valutata caso per caso tenendo conto del significato letterale della nuova disposizione legislativa e dettando prescrizioni che siano ispirate al principio di ragionevolezza Il criterio di esclusione (per le aree DOC e DOCG) o di penalizzazione (per le aree DOP, IGP, IGT, aree interessate da agricolture biologiche o agriturismo) si applica a tutte le tipologie di impianto. Per i i termovalorizzatori di rifiuti urbani previsti dai piani provinciali, il criterio assume sempre valenza penalizzante. Per gli impianti del gruppo C la prescrizione escludente si applica ai mappali coltivati DOC DOCG; per la categoria A e B occorre invece considerare le aree vocate alla produzione agricola di pregio per intero e come descritte nei disciplinari MIPAF (spesso comprendenti tutto il territorio comunale interessati o parte di essi). In sintesi quindi: le aree MIPAF sono escludenti per: (A) Discariche rifiuti urbani e speciali, (B) Termovalorizzatori per rifiuti speciali; le aree MIPAF sono penalizzanti per: i Termovalorizzatori di rifiuti urbani previsti dai piani; i lotti DOC e DOCG sono escludenti (terreni effettivamente coltivati) per gli impianti della sola categoria C; Protezione delle risorse idriche Aree di salvaguardia delle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano ad uso potabile mediante infrastrutture di pubblico interesse (art. 94 D.lgs. n.152/06, art. 42 L.r. 26/2003) E da considerare una distanza da opere di captazione di acqua destinata al consumo umano ad uso potabile mediante infrastrutture di pubblico interesse. Si tratta delle zone di tutela assoluta (10 metri) e zone di rispetto (200 metri). Le zone di tutela assoluta sono costituite dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni e deve avere un'estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione; le zone di rispetto son individuate dalla Regione con un raggio di 200 metri rispetto al punto di captazione o derivazione; tali fasce possono però essere integrate e modificate, ai sensi dell art. 42, comma 3 della l.r. 26/2003, da parte dei comuni interessati su proposta delle Autorità d ambito. In assenza di modifica si applicano i 200 metri previsti per legge. Pagina 11 di 74

12 Distanza dal corso d'acqua e dai laghi (R. D. n. 523/1904, PRGR art.115 D.Lgs.152/2006) Si tratta del rispetto di una norma di polizia idraulica che fissa in 10 metri la distanza di rispetto da mantenere, o la distanza definita dallo strumento urbanistico comunale in sede di individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d acqua (All. B alla d.g.r. 7868/2002 e s.m.i.). Distanza dal reticolo idrico di bonifica consortile (R. D. n. 368/1904) Per i corsi d acqua della rete di canale gestita dai consorzi di bonifica, deve essere garantita una fascia di rispetto compresa tra 4 e 10 m a seconda dell importanza del corso d acqua (RD 368/1904 art. 133 punto a); Sono fatte salve le eventuali modifiche introdotta dai comuni in sede di variante al reticolo Profondità della falda((d.lgs n.36/03; PRGR) Tale fattore si riferisce alla fluttuazione della falda dal piano di campagna e alla condizione di soggiacenza da verificare in caso di localizzazione, in particolare, di discariche. Va rispettata la condizione in cui la fluttuazione della falda dal piano di campagna si mantiene a -5 m sotto il piano di campagna. Risulta preferenziale, soprattutto nel caso di localizzazione di discariche, la condizione in cui la fluttuazione della falda dal piano di campagna si mantiene a -5 m sotto il piano di campagna. La soggiacenza della falda andrà verificata puntualmente nell ambito della verifica di compatibilità della localizzazione di un impianto. A scala provinciale e in linea generale la soggiacenza di riferimento è quella riportata nella Tavola 2. del PTCP; tale parametro dovrà essere verificato a scala locale. Nel caso in cui si debba localizzare una discarica, nelle zone caratterizzate da falde superficiali, alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di questa tipologia di impianti è obbligatorio allegare uno studio idrogeologico approfondito che tenga conto dei dati storici già esistenti e di quelli relativi al monitoraggio di almeno un anno che definiscano la massima escursione della falda. L autorizzazione non potrà essere rilasciata qualora dallo studio risultasse un escursione della falda al di sopra di 5 m dal piano campagna. Aree inserite nel Programma di Tutela delle risorse idriche (L.R. n. 26/2003 e PTUA DGR 2244 del 19/03/06) Si tratta delle aree identificate nella Tavola 9 del Programma di Tutela delle risorse idriche (PTUA) della Regione Lombardia. Si tratta di: le aree di ricarica dell acquifero profondo le aree di riserva ottimale dei bacini Zone vulnerabili (Allegato 10 della Relazione generale del PTUA DGR 2244/06) La considerazione di questo fattore ha la funzione di salvaguardare le risorse idriche sotterranee. Infatti condizioni di maggiore esposizione alle eventuali contaminazioni si riscontrano in corrispondenza di un maggiore grado di vulnerabilità dei depositi affioranti. La vulnerabilità è definita come l'insieme di tutte le caratteristiche naturali del sistema che contribuiscono a determinare la suscettibilità dell'acquifero rispetto a un fenomeno di Pagina 12 di 74

13 inquinamento. Questo fattore riveste una grande importanza per il significato di coinvolgimento del tipo di risorsa e di ambiti territoriali vasti. Si tratta di considerare le condizioni di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi; il valore da considerare è rappresentato da una vulnerabilità intrinseca del suolo da media a estremamente elevata. Aree dove non sia conseguibile (anche con impermeabilizzazione artificiale) un idoneo coefficiente di permeabilità (DL. 36/2003, PRGR) Per barriera geologica naturale si intende un orizzonte di terreno che abbia le seguenti caratteristiche di permeabilità: Substrato base e fianchi Rifiuti inerti: spessore 1m k 1x10-7 m/s Rifiuti non pericolosi: spessore 1m K 1x10-9 m/s Rifiuti pericolosi: spessore 5m k 1x10-9 m/s Tutela da dissesti e calamità Aree soggette a rischio idraulico (PAI AdB PO - art. 29, 30, 31) Nelle fasce A e B sono esclusi sia: nuovi impianti che le modifiche agli impianti esistenti. Sono consentiti: il deposito temporaneo e l'esercizio per quelli già autorizzati, per la durata dell'autorizzazione, rinnovabile fino al termine della capacità residua di conferimento, o al termine della vita tecnica, previo, se necessario, studio di compatibilità. In presenza di fascia B di progetto, la fascia C sarà soggetta alla normativa prevista dalla B o, laddove il Comune abbia valutato le condizioni di rischio ai sensi dell art. 31, comma 5 della NdA del PAI, a quella definita dallo strumento urbanistico comunale. Il divieto è derogato nei casi particolari di impianti di smaltimento e recupero, compresi quelli sottoposti a regime semplificato (art del d.lgs. 152/06), con la possibilità di prorogare l autorizzazione per un ulteriore periodo di 5 anni, dietro presentazione di rinnovo della stessa. Per tutti gli impianti l esercizio può comunque essere esteso, al di là della scadenza dell autorizzazione, fino ad esaurimento della capacità residua prevista nella prima autorizzazione e/o fino al termine della vita tecnica dell impianto, ma dietro effettuazione di un SIA e di una verifica della compatibilità idraulica contenente le proposte di mitigazione del rischio idraulico. (Circolari dell ADB Po integrative n. 3128/03 e n. 5101/03). Aree potenzialmente soggette ad inondazione per piena catastrofica in caso di rottura degli argini fascia fluviale C (art. 31 comma 4) Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ivi ricadenti. Aree caratterizzate dall'instabilità del suolo: frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, trasporti di massa sui conoidi, aree di potenziale dissesto (PAI AdB PO - art. 9, PTCP NTA art. 45) Sono vietati nuovi impianti o le modifiche agli impianti esistenti nelle aree in dissesto normate dall art. 9 del PAI (Allegato 4.2): aree interessate da frane attive (Fa) e quiescenti (Fq); esondazioni a pericolosità elevata (Eb) e molto elevata (Ee); conoidi non protetti (Ca) e parzialmente protetti (Cp); valanghe (Ve, Vm). Pagina 13 di 74

14 Sono qui considerate anche le aree di potenziale dissesto definite dal PTCP (NTA art. 45). Nelle aree interessate da frane quiescenti (Fq) o esondazioni di pericolosità elevata (Eb) e molto elevata (Ee), oltre a essere autorizzate le operazioni di smaltimento già autorizzate per la durata dell autorizzazione (rinnovabile fino ad esaurimento della capacità di conferimento e/o della capacità tecnica dell impianto), previo SIA e verifica di compatibilità idraulica, è consentito, secondo queste modalità, anche il deposito temporaneo (Circolari dell ADB Po integrative n. 3128/03 e n. 5101/03) Aree soggette a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare, montano e in pianura (Titolo IV delle NdA del PAI). I nuovi impianti o le modifiche agli impianti esistenti sono vietati in: ZONA B-Pr in corrispondenza della fascia B di progetto dei corsi d acqua interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali nel Piano stralcio delle Fasce Fluviali e nel PAI: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni; ZONA I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni. Nelle aree di pianura a rischio idrogeologico molto elevato (previa valutazione del grado di rischio d intesa con l autorità competente in materia urbanistica) all interno dei centri edificati, la norma di piano rinvia la disciplina delle attività consentite alle norme degli strumenti urbanistici vigenti (Circolari dell ADB Po integrative n. 3128/03 e n. 5101/03) Tutela dell ambiente naturale Aree naturali protette e Parchi naturali e Sistema delle aree regionali protette (DGR n. 8/10360/2009, D. lgs. N. 394/91 art. 2, L.r. n.86/1983 D.lgs. n. 42/2004 e smi,). In base alla Legge 6 Dicembre 1991, n. 394 questa categoria comprende: aree naturali protette nazionali Parchi naturali regionali, Parchi regionali; Riserve monumenti naturali Nel sistema delle aree protette sono compresi anche i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS). I progetti da realizzare in aree assoggettate a vincolo paesaggistico, ex D.Lgs. 42/2004, devono essere autorizzati ex art del D.Lgs 42/2004 Il livello di prescrizione da adottare varia a seconda della tipologia di area protetta. In particolare il livello prescrittivo è: escludente per Riserve Naturali Regionali, Monumenti naturali e Parchi Naturali Regionali; penalizzante per i Parchi Regionali e i PLIS Per i Parchi Regionali (L.R. n. 86/1983), dotati di Piano Territoriale di Coordinamento, poi, si ricorda che l inserimento di impianti deve essere conforme al PTC dei Parchi stessi. Il PPGR Pagina 14 di 74

15 rimanda quindi alla normativa dei parchi per l effettiva definizione del livello prescrittivo nel territorio provinciale da essi governato. Rete Natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica (DGR n. 8/10360/2009, Direttiva Habitat 92/43/CEE, Direttiva uccelli 79/409/CEE, D.G.R. n. 4345/2001) Le Zone protezione speciale (ZPS) sono state individuate e classificate con i seguenti provvedimenti : DM del 03 aprile 2000; DM del 23 maggio 2005 pubblicato sulla GU n. 168 del 21 luglio 2005; DGR n del 15 dicembre 2003; DGR n del 13 febbraio 2004; DGR n del 30 luglio 2004; DGR n del 15 ottobre 2004; DGR n del 18 aprile 2005; DGR n. 8/1791del 25 gennaio 2006; DGR n del 5 aprile 2006 DGR n del 11 maggio 2006 DGR n. 8/3624 del 28 novembre 2006; DGR n. 8/4197 del 28 febbraio I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sono stati individuati con i seguenti provvedimenti : DGR n del 8 agosto 2003; DGR n del 30 luglio 2004; DGR n del 30 luglio 2004; DGR n. 8/3624 del 28 novembre 2006; Nelle aree Natura 2000 sono escluse dalla localizzazione di tutte le tipologie impiantistiche, ad eccezione dei compostaggi per la frazione verde. Oltre all area occupata dai siti Natura 2000, si prende in considerazione una porzione di Territorio immediatamente esterno alle aree tutelate, per una porzione pari a 300 metri misurati dal perimetro delle aree protette stesse. Nella fascia dei 300 m: Per le tipologie di impianto A - Vale per l ampliamento delle sole strutture accessorie alle discariche esistenti e per le nuove discariche di rifiuti di inerti come definite dal D.Lgs. 36/2003 e solo al fine del riempimento a piano campagna delle depressioni relative alle cave di pianura esistenti. Il progetto è consentito solo a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistico/ambientale dell area, stabilita in sede di Studio di incidenza o di VIA se prevista, di concerto con l Ente gestore territorialmente competente. Per le tipologie di impianto B - Vale per la realizzazione di strutture in ampliamento di impianti esistenti che comportino ulteriore consumo di suolo; il progetto è consentito solo a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistica/ambientale dell area stabilita in sede di Studio di incidenza o di Via se prevista, di concerto con l ente gestore territorialmente competente. Per le tipologie di impianto C - Vale per le nuove attività di gestione rifiuti da avviarsi all interno di strutture esistenti da almeno 5 anni e che non comportino ulteriore consumo di suolo, qualora le attività non necessitino delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera ai sensi del d.lgs. 152/06 e allo scarico ai sensi del dlgs. 152/99 e non comportino un significativo aumento del traffico locale. Rimane fermo l obbligo di effettuare lo studio di incidenza. Zone inerenti alla pianificazione venatoria provinciale (L.R. n. 26/1993) Pagina 15 di 74

16 Si tratta delle Oasi e delle Zone di ripopolamento o cattura Tutela dei beni culturali e paesaggistici Bellezze individue e Beni Culturali (D. Dlgs. n. 42/04) Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonchè ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (art. 10 Dlgs 42/04; nonché quelli per i quali sia stata verificata la sussistenza dell interesse culturale ai sensi dell art. 12) Le bellezze individue sono classificate ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 (nuovo Codice dei Beni culturali e del Paesaggio ) art. 136 comma 1 lettere a) e b). Sono soggetti a tali disposizioni a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; b) le ville, i giardini e i parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza; E esclusa per i beni culturali e i beni paesaggistici individui la possibilità di realizzare nuovi impianti e modifiche agli impianti esistenti che implichino ulteriore consumo di suolo. Tale esclusione sarà da applicarsi anche all area di pertinenza del bene oggetto di tutela se individuata. Per quanto riguarda le aree in prossimità dei beni culturali, non assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, al fine di non pregiudicare la pubblica fruizione e percezione del bene tutelato, la possibilità di localizzare impianti dovrà essere accompagnata dall esame paesistico del progetto, condotto sulla base delle linee guida per l'esame paesistico dei progetti (v. d.g.r. 8 novembre 2002, n. VII/11045) che dovrà dimostrare ed argomentare la compatibilità dell intervento proposto evitando intrusioni od ostruzioni visuali rispetto al bene tutelato ed indicando anche le eventuali misure mitigative e compensative rispetto al contesto paesaggistico Beni paesaggistici - Bellezze d insieme (DGR n. 8/10360/2009, D.Lgs. n. 42/04 e smi art. 136 comma 1, lettere c-d) Tali aree sono classificate ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 (nuovo Codice dei Beni culturali e del Paesaggio ) art. 136 comma 1 lettera c) e d). Sono soggetti a tali disposizioni a) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; b) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. Tale criterio assume sempre prescrizione ESCLUDENTE a esclusione dei seguenti casi per i quali assume invece valore prescrittivo PENALIZZANTE: Per tutte le tipologie di impianto per le modifiche sostanziali che comportino ulteriore consumo di suolo. Per le tipologie di impianto A - per le nuove discariche di rifiuti di inerti come definite dal D.Lgs. 36/2003 e solo al fine del riempimento a piano campagna delle depressioni relative alle cave di pianura esistenti. Il progetto è consentito solo a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistico/ambientale dell area. Pagina 16 di 74

17 Per le tipologie di impianto B - per i termovalorizzatori di rifiuti urbani previsti dai piani provinciali e per le modifiche e gli ampliamenti di impianti esistenti, fatta salva la compatibilità dell intervento con i caratteri paesaggistici. Per le tipologie di impianto C - per le attività da avviarsi all interno di strutture esistenti da almeno 5 anni che non comportino ulteriore consumo di suolo. Beni paesaggistici: zone umide (DGR n. 8/10360/2009, D.Lgs. n. 42/2004 e smi art. 142 comma 1 lettere d, i, (PTCP NTA art. 66, art. 34) Si propone il seguente livello di prescrizione per le zone umide incluse nell elenco previsto dal DPR 448/1976; inoltre si tratta di Stagni, lanche e zone umide estese(ptcp NTA art. 66). Inoltre sono stati considerati anche i fontanili (PTCP NTA art. 34) per i quali è da prevedere una fascia di rispetto non inferiore a 50m dall orlo della testa e lungo l asta (non inferiore a 25m se lo stato di fatto lo consente). Laghi e relative fasce di rispetto (D.Lgs n. 42/2004 e smi, art. 142, comma 1, lett. b); corsi d acqua e relative fasce di rispetto (D.Lgs n. 42/2004 e smi, art. 142, comma 1, lett. c) Sono sottoposti alle disposizioni di legge per il loro interesse paesaggistico, i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi Sono inoltre sottoposti alle disposizioni di legge per il loro interesse paesaggistico, i fiumi, i torrenti, i corsi d acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Università agrarie ed usi civici (D.Lgs n. 42/2004 e smi, art. 142, comma 1, lett. h) Si tratta delle le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici. Aree archeologiche (D. Lgsl. n. 42/04 art.136, art. 142, PTCP NTA art. 41) Si tratta delle zone di interesse archeologico ex art. 142 D. Lgsl. n. 42/04, delle aree a rischio archeologico, e delle aree di rispetto archeologico Tutele e vincoli paesistici derivanti dal PTCP di Milano Nella si evidenzia che il Piano Territoriale Paesistico Regionale riconosce all intero territorio regionale valore paesaggistico e l azione di tutela e valorizzazione va esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica che per le rimanenti porzioni del territorio lombardo. Ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, il presente atto, a partire dalle disposizioni del decreto legislativo 42/04 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, della LR 12/2005, degli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale, detta i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni da rispettare per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti sul territorio. Questo implica che nelle aree vincolate è necessario conseguire l autorizzazione paesaggistica ai sensi dell art. 146 del d.lgs. 42/04 e s.m.i. e in aree non vincolate è sempre prescritto l esame paesistico di cui alla d.g.r del 08/11/02. Pagina 17 di 74

18 Infatti, così come scritto nel della Dgr 10360/09: nei territori assoggettati a specifica tutela paesaggistica, in base agli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle rimanenti porzioni del territorio lombardo, i progetti per la realizzazione di nuovi impianti o per le modifiche agli impianti esistenti che implichino trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell esteriore aspetto degli impianti, ove consentiti e non localizzati in area escludente [.], dovranno essere autorizzati paesaggisticamente dall Ente territorialmente competente (cfr. art. 80, LR 12/2005) in base ai criteri dettati dalla Giunta regionale (cfr. DGR n. VIII/2121 del ), con riferimento al contesto paesaggistico e tenuto conto delle motivazioni del vincolo, ovvero, per le aree non soggette a specifica tutela, dovranno essere accompagnati dall esame paesistico condotto sulla base delle linee guida di cui alla DGR VII/11045 del 8/11/2002. Si dispone, quindi, anche alla luce del parere regionale in merito a tale argomento (Protocollo n del 4 ottobre 2010) che le tutele paesistiche derivanti dalle indicazione del PTCP assumano valore penalizzante là dove tali vincoli non si sovrappongano con nessuna tutela di legge e che ricadano quindi in territorio regionale non tutelato soggetto tuttavia all esame paesistico di cui alla d.g.r del 08/11/02. Ambiti di rilevanza paesistico-fluviale (PTCP NTA art. 31) Si tratta di aree connotate dalla presenza di elementi di interesse storico, geomorfologico e naturalistico. L individuazione di tale aree assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'art. 4 (cioè quelle soggette a vincoli di cui il Dlgs 490/99 art ). Ambiti di rilevanza naturalistica (PTCP NTA art. 32) Si tratta di aree connotate dalla presenza di elementi di rilevante interesse naturalistico, geomorfologica e agronomico in diretto e funzionale rapporto reciproco. L individuazione di tale aree assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'art. 4 (cioè quelle soggette a vincoli di cui il Dlgs 490/99 art ). Elementi del paesaggio agrario (PTCP NTA art. 34, 38, 39, 64) Si tratta di: Manufatti idraulici (art. 34) Insediamenti rurali di interesse storico(art. 38) Insediamenti rurali di rilevanza paesistica (art. 39) Filari (art. 64) Arbusteti, siepi (art. 64). Percorsi di interesse paesistico (PTCP NTA art. 40) Si tratta dei percorsi (strade, ferrovie, canali) che attraversano ambiti di qualità paesistica; lungo tali percorsi sono presenti anche tratti o luoghi dai quali si godono ampie viste per la percezione dei caratteri del paesaggio. Proposta di nuovi ambiti di tutela paesistica (PLIS) (PTCP NTA art. 68) Sulla base delle proposte dei Comuni, il PTCP individua ambiti territoriali per i quali si ritiene opportuna l istituzione di nuovi PLIS di seguito elencati: Parco Cave est Pagina 18 di 74

19 Parco delle Colline Briantee Parco della Brianza centrale - ampliamento Parco agricolo del Vimercatese della Cavallera Parco Grugnotorto Villoresi - ampliamento Parco della media Valle del Lambro - ampliamento Parco della Collina di S. Colombano Parco delle Rogge Parco del Medio Olona Parco dei Curzi Parco agricolo di Novate-Cormano Ambiti ed elementi non assoggettati a specifica tutela paesaggistica (PTCP) Si tratta di: Geositi (PTCP NTA art ) Alberi monumentali (PTCP NTA art. 65) Architettura militare (PTCP NTA art. 39) Architettura religiosa (PTCP NTA art. 39) Architettura Civile non residenziale (PTCP NTA art. 39) Architettura Civile residenziale (PTCP NTA art. 39) Archeologia industriale (PTCP NTA art. 39). Rete ecologica (PTCP NTA 56, 57, 58, 59) La rete ecologica è un sistema di collegamento tra gli ambienti naturali e gli ambienti agricoli costituiti dalla matrice naturale primaria, dai gangli. La matrice naturale primaria è completamente inclusa nell ambito territoriale del Parco Regionale della Valle del Ticino. Qui sono stati considerati i gangli principali (PTCP NTA 57), cioè ambiti territoriali sufficientemente ampi, caratterizzati da compattezza territoriale e ricchezza di elementi naturali. Inoltre sono da considerare: Gangli secondari (PTCP NTA 57) Varchi (PTCP NTA 59) Corridoio ecologico primario (PTCP NTA 58) Corridoio ecologico secondario (PTCP NTA 58) Previsioni degli strumenti urbanistici comunali Destinazione urbanistica: aree residenziali (Ambiti di PGT, L.r. 12/2005 e smi; PRGR) Nel rispetto dei principi urbanistici e della salute umana, non si ritengono idonei alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, i seguenti ambiti individuati ai sensi della L.r. 12/2005 e smi: - centri e nuclei storici, - ambiti residenziali consolidati, - ambiti residenziali di espansione Zone e fasce di rispetto (D.Lgs. 96/2005; D. L. 285/92; D.M. n. 1404/68; D.P.R. n. 753/80., D.P.R. n. 495/92; RD. n. 327/42; L. 58/1963) Pagina 19 di 74

20 Le fasce di rispetto dalle infrastrutture hanno funzione di salvaguardia, per consentire eventuali ampliamenti delle infrastrutture stesse, e di sicurezza; sono previste da varie leggi e dalla pianificazione territoriale. Si tratta delle fasce di rispetto: stradale, ferroviaria, aeroportuale, cimiteriale, militare, di oleodotti e di gasdotti. Ad eccezione della fascia di rispetto cimiteriale, sono fatti salvi gli utilizzi autorizzati/consentiti dall Ente gestore dell infrastruttura. Il D.P.R. n. 495/92, all art. 26, fissa fasce di salvaguardia in funzione del tipo di strada, per le ferrovie si fa riferimento all art. 1 del D.P.R n. 753/80. Per i cimiteri l art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/34 fissa una fascia di rispetto minima di 200 m. Per aeroporti è stato emanato il Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96 che modifica il Codice della navigazione limitatamente alla parte relativa all aeronautica, il quale dice: Art. 707 (Determinazione delle zone soggette a limitazioni). - Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'enac individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'enac. Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'enac su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato. Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano sentito l'enac. L ENAC ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008 il Regolamento per la costruzione e l esercizio degli aeroporti - Edizione 2 - Emendamento 4 del 30 gennaio Nell ambito del Regolamento si dispongono le modalità operative da adottare per la definzione delle fasce di rispetto da definire per ciascun aeroporto. (Capitolo 4 del Regolamento 5-9). In generale, la fascia di rispetto entro la quale devono essere previste le norme più restrittive in termini di altezza degli edifici, per aeroporti aventi pista di atterraggio superiore a m, è di 4 km dall asse della pista stessa. Infrastrutture lineari energetiche interrate e aeree La fascia di rispetto è stabilita dall Ente Gestore ai sensi del DPCM 08/07/03 e D.M.29 maggio 2008; per le linee aeree si faccia riferimento alle limitazioni previste dal DM in merito all esposizione del personale. Aree in vincolo idrogeologico (R. D. 30 dicembre 1923, n. 3276, L.r. n. 31/2008 art. 44) Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione, che possono perdere stabilità o turbare il regime delle acque (art. 1 R. D. n. 3267/23). Sono vietati interventi di trasformazione dell uso del suolo salvo autorizzazione rilasciata in conformità alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici dei PRG, nei PTCP, nei PIF. Classe fattibilità studio geologico comunale (DGR 22 dicembre 2005 n. 8/1566; PPGR) Pagina 20 di 74

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