La responsabilità penale dell assistente sociale nell ambito del mandato istituzionale

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "La responsabilità penale dell assistente sociale nell ambito del mandato istituzionale"

Transcript

1 Firenze Istituto degli Innocenti 11 maggio 2012 La responsabilità penale dell assistente sociale nell ambito del mandato istituzionale Relatrice: Laura Riccio 1

2 LA RESPONSABILITA PENALE - NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 622 c.p. Rivelazione di segreto professionale Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516 Il delitto è punibile a querela della persona offesa Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alla funzione o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d ufficio, le quali debbono rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno Omissis Art. 357 c.p. : Nozione del Pubblico ufficiale Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi. Art. 358 c.p.: Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio. Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Art. 361 c.p.: Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria.un reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni è punito con la multa da euro 30 a euro 516 Omissis Art. 362 c.p.: Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio L incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all Autorità un reato del quale abbia avuto notizia nell esercizio o a causa del servizio è punito con la multa fino ad euro 103 Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l esecuzione del programma definito da un servizio pubblico 2

3 Art. 331 c.p.p: Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio..i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero.. Omissis Art.103 c.p.p. Garanzie di libertà del difensore Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo: a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati limitatamente ai fini dell accertamento del reato loro attribuito; b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate; Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato. Nell accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell ufficio di un difensore, l autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice. Non è consentita l intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. Omissis art.200 c.p.p. Segreto professionale Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo i casi in cui abbiano l obbligo di riferirne all autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente la professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale. Omissis Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 3

4 Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. Art. 323 c.p. Abuso di ufficio. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Omissis. Art. 40, comma 2, c.p. Rapporto di causalità Non impedire l evento, che si ha l obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo 4

5 La responsabilità penale dell assistente sociale nell ambito del mandato istituzionale I confini argomentativi: - Il segreto professionale degli assistenti sociali - La responsabilità per omissione o ritardo nel compimento d atti d ufficio. L abuso di ufficio - La responsabilità degli assistenti sociali per il mancato impedimento dell evento IL SEGRETO PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Le questioni aperte: -come si configura il rapporto tra l obbligo (giuridico) al segreto e quello, al pari giuridicamente rilevante, di denunciare un fatto di reato di cui i servizi sociali siano venuti a conoscenza svolgendo la loro professione; -come si pone il rapporto tra l obbligo al segreto e quello di dover rendere testimonianza, ed in riferimento agli stessi fatti, nel corso di un procedimento penale. Occorre muovere da una ricognizione dei concetti in gioco Il concetto giuridico di segreto Il segreto costituisce un mezzo per proteggere interessi che appartengono al singolo od alla collettività, ovvero dalla cui rivelazione il singolo o la collettività potrebbero ricevere un danno. Il concetto giuridico di riservatezza Può essere individuato, almeno in parte, per esclusione o, più precisamente in via residuale: la riservatezza caratterizza tutti quegli aspetti della persona, la cui diffusione non porta ad un nocumento, ovvero un danno diretto al soggetto al quale si riferiscono ma che tuttavia quest ultimo può avere interesse - e sicuramente ha diritto a tenere riservati: dati e caratteristiche personali, fisiche, scelte ideologiche o politiche o di costume, vita affettiva e di relazione, la cosiddetta privacy. La protezione dei c.d. dati personali ha avuto in anni recenti una ipertutela : dalla legge n.675 del 1996 fino al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolato appunto "Codice in materia di protezione dei dati personali", che ha riordinato interamente la materia. E da specificare che questi ultimi non costituiscono il solo contenuto della riservatezza, la quale comprende altri aspetti della vita privata che non si sostanziano necessariamente in un dato oggettivo, quali appunto possono essere le scelte ideologiche o sessuali del soggetto. Riguardo questa area della vita privata la tutela giuridica si configura con modalità e attraverso norme ancora differenti ma di non facile definizione. 5

6 LE NORME DI RIFERIMENTO La ricognizione delle fonti normative art. 622 c.p. Rivelazione di segreto professionale I punti di emergenza della fattispecie penale sono due: il pericolo di un danno, ovvero se dal fatto può derivare nocumento. Si tratta dell evento del reato, ovvero del risultato della condotta di rivelazione o impiego del segreto La norma non richiede che il soggetto abbia subito un danno, bensì appunto è sufficiente il pericolo di un pregiudizio, sia morale che materiale: si tratta di una forma di tutela anticipata. Ne consegue che dovrebbe ritenersi esclusa la rilevanza penale delle rivelazioni di segreti che non si risolvono in un pregiudizio, neppure potenziale per il soggetto. A questo proposito si pensi all esistenza di un legame extraconiugale etero od omosessuale: in questa ipotesi il danno potrebbe essere sia morale che materiale. Queste comunque potrebbero e possono costituire violazioni rilevanti nell ambito della tutela della riservatezza nel senso sopra visto, quanto meno sotto un profilo civile o disciplinare. Il secondo tratto saliente dell art. 622 c.p. è costituito dal riferimento testuale alla giusta causa, ovvero la rivelazione del segreto non costituisce reato se avviene per una giusta causa. Ci si deve domandare di conseguenza che cosa può costituire una giusta causa di rivelazione di un segreto nell ambito di una attività professionale. Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. Si tratta di reato c.d. proprio, ovvero il soggetto attivo deve rivestire la particolare qualifica indicata dalla norma: pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio. La condotta descritta al primo comma equivale sostanzialmente a quella prevista e punita dall art. 622 c.p., ma non vi è riferimento alla giusta causa di rivelazione. E punita anche la condotta di chi agevola la conoscenza di un fatto che deve rimanere segreto. A differenza che nel reato di violazione del segreto professionale, è prevista anche l ipotesi colposa: ovvero quella in cui la rivelazione del pubblico ufficiale o dell incaricato di un pubblico servizio avviene per negligenza, mancata cura e custodia di atti o documentazione. Nel reato in esame prevale il profilo pubblicistico dell offesa, a prescindere da chi sia il titolare dell interesse al segreto. Ciò nel senso che la condotta lede il c.d. interesse al buon andamento della Pubblica Amministrazione, dal momento che il pubblico ufficiale o l incaricato di un pubblico servizio viola il dovere di lealtà inerente al ruolo svolto. Le pene previste sono notevolmente più alte rispetto a quelle stabilite dall art.622 c.p., e la procedibilità del reato è d ufficio. Stante questa cornice normativa, il primo problema interpretativo che si pone è di quale reato debba rispondere l assistente sociale che rivestendo la qualità di 6

7 pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, riveli un segreto attinente allo svolgimento della professione. La necessaria premessa è che l assistente sociale riveste tale qualifica, in particolare quella di incaricato di un pubblico servizio, in molti settori del suo operare, seppur tale qualifica non si identifichi necessariamente con quella di dipendente pubblico. In realtà non è la qualifica, bensì l attività svolta dagli assistenti sociali dipendenti dallo stato, dagli enti pubblici, territoriali e non, che ha appunto le caratteristiche ed è riconosciuta quale un pubblico servizio, secondo la definizione dell art. 358 c.p.. Già dal confronto di queste due norme emerge l ambivalenza del ruolo dell assistente sociale: da un lato l assistente sociale è professionista di parte, come un legale, od un medico; dall altro lo svolgimento di un pubblico servizio gli impone un ruolo di terzietà rispetto all utente. Per sentire comune e condiviso, il segreto degli assistenti sociali su quanto apprendono nello svolgimento delle loro attività è ritenuto professionale, costituente innanzitutto obbligo deontologico, ma esso vira in segreto d ufficio in forza della qualifica che essi rivestono. LA TUTELA PROCESSUALE DEL SEGRETO PROFESSIONALE E L OBBLIGO DI DENUNCIA Coesistono nell ordinamento norme in apparente antinomia: l art. 200 c.p.p. sul Segreto di professionale, è stato esteso agli assistenti sociali dall art.1 della Legge 3 aprile 2001, n.119: Disposizioni concernenti l obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali. Così come pure dalla stessa legge è stato estesa agli assistenti sociali l applicabilità dell art. 103 c.p.p. sulle garanzie di libertà del difensore, ovvero sui limiti all attività d indagine del Pubblico Ministero nei confronti appunto del difensore, degli investigatori privati autorizzati, del consulente tecnico. Con la legge del 2001 si è voluto introdurre, quindi, un ulteriore riconoscimento ed un rafforzamento della figura professionale degli assistenti sociali. D altra parte l art. 331 c.p.p., Denuncia da parte pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio, impone che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile d ufficio, debbano farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Gli assistenti sociali invece sono caricati di obblighi che vanno in direzioni opposte: obbligo al segreto e facoltà di non testimoniare da un lato; obbligo di denuncia, dall altro. Tali apparenti o reali contraddizioni o contraddittorietà dell ordinamento si verificano perché gli interessi in gioco sono di particolare rilievo: 7

8 in primo luogo la tutela del segreto, quale diritto inviolabile della persona - e l art. 622 c.p. sta tra i delitti contro la persona, così com è funzionale alla tutela del segreto la facoltà di non testimoniare. Sul versante opposto la tutela dell amministrazione della giustizia, che comprende, quali corollari, l acquisizione nel procedimento penale innanzitutto della notizia di reato e la denuncia è una notizia di reato c.d. qualificata e successivamente l acquisizione della prova e la testimonianza è tale. Di nuovo dal raffronto di queste norme si riscontra l ambivalenza del ruolo degli assistenti sociali, che indossano per così dire, una doppia giacca. Il rapporto fiduciario con l utente, al di là e prima di qualsiasi riconoscimento normativo, si fonda sul riserbo e sulla segretezza, mentre d altra parte il dovere di lealtà nei confronti della pubblica amministrazione impone la denuncia di un fatto costituente reato. DAL CONFLITTO DI DOVERI AL BILANCIAMENTO DI INTERESSI In particolare ci si è chiesti innanzitutto se le ipotesi che giustificano la rivelazione del segreto siano soltanto quelle descritte dal codice deontologico dell Assistente sociale, il quale all art. 28 ne prevede comunque quattro. A questo punto s innesta un ulteriore problema: quali sono le ipotesi che giustificano la rivelazione del segreto nel procedimento penale e al di fuori di esso. Per governare la relativa problematica dobbiamo immaginare una sorta di spartiacque tra le prime ipotesi e le seconde ovvero verificare la tenuta del segreto professionale dentro e fuori dal procedimento penale. Si tratta di una cesura fittizia, artificiosa, poiché nella realtà gli obblighi e le facoltà del professionista molto spesso si intersecano. 1. La rivelazione del segreto all interno del procedimento penale L obbligo di denuncia e la facoltà di astensione dalla testimonianza. Nel procedimento penale per il professionista, nei limiti stabiliti dall art, 200 c.p.p., la facoltà di astenersi è la regola, mentre l eccezione è costituita dalle ipotesi in cui il professionista stesso ha l obbligo di riferirne all autorità giudiziaria. Come già evidenziato, le ipotesi in cui coesistono per l assistente sociale la facoltà di astensione dalla testimonianza e l obbligo di denuncia sono quelle in cui egli ha la qualifica di incaricato di un pubblico servizio, così come avviene per la maggior parte delle attività svolte quale pubblico dipendente. Per stabilire quale obbligo debba prevalere, in coerenza con scelte analoghe del nostro ordinamento, si fa ricorso al criterio del bilanciamento degli interessi in conflitto. Si tratta soltanto di un apprezzamento e perciò - come tale - opinabile, ma pur tuttavia utile per delimitare il campo, l oggetto del problema, in modo da comprenderne i termini. 8

9 La prevalenza dell obbligo al segreto rispetto alla sua rivelazione può essere una valutazione prima di tutto numerica, di posizioni in gioco sul versante del segreto o su quello opposto della rivelazione. Occorre a questo punto sperimentare tale criterio del bilanciamento degli interessi confliggenti su alcune ipotesi di scuola, ma che in realtà costituiscono un non infrequente banco di prova nell ambito del lavoro sociale. In una prima ipotesi l assistente sociale, in qualità di testimone, rivela un fatto segreto che comporta l incriminazione di taluno o comunque costituisce una prova a carico. Ovviamente ci si riferisce alla testimonianza nel corso del giudizio, dell incidente probatorio e dell udienza preliminare ed anche alle sommarie informazioni rese al pubblico Ministero o alla Polizia giudiziaria. In questa fattispecie vi è da un lato il diritto del soggetto/obbligo dell assistente sociale al segreto in quanto tale; dall altro vi è l interesse dello stato al perseguimento dei reati nell ambito della attività di amministrazione della giustizia. Va anche sottolineato che l interesse dello stato ha come due anime, ovvero due finalità contrapposte: l interesse alla segretezza da un lato, l interesse alla persecuzione dei reati dall altro. Si deve ritenere che in questo caso, nel bilanciamento di interessi contrapposti, prevalga l obbligo al segreto che si concretizza per l assistente sociale nella facoltà di astenersi dal testimoniare. In una seconda ipotesi l assistente sociale, quale incaricato di un pubblico servizio, ha l obbligo di denuncia rispetto ad un fatto di reato del quale è venuto a conoscenza a) perché lo ha appreso da terzi estranei o per scagionare chi ne è accusato ingiustamente; b) perché gli è stato comunicato direttamente dalla persona coinvolta. Gli interessi in conflitto portano ad un diverso giudizio di prevalenza in ciascuna delle due sottoipotesi. Nella prima l obbligo dell assistente sociale alla denuncia, ovvero l interesse dello stato alla repressione dei reati deve prevalere rispetto all obbligo alla segretezza, in quanto il diritto al segreto risulta in certo qual modo affievolito. Anche perché altrimenti l obbligo di denuncia resterebbe sempre non operativo, ovvero privo di efficacia cogente nei confronti degli assistenti sociali e di conseguenza non troverebbe mai applicazione la fattispecie di cui all art. 362 c.p.. Nel secondo sviluppo della ipotesi, invece, nel conflitto tra l interesse alla repressione dei reati - di cui è espressione l obbligo di denuncia - e l interesse alla tutela del segreto su quanto appreso nell esercizio della professione, deve prevalere quest ultimo. Ciò in base anche a considerazioni di natura sistematica. Si può sostenere che l obbligo di denuncia in questa ipotesi incontri gli stessi limiti dell obbligo di referto per chi esercita una professione sanitaria, la cui violazione è sanzionata dall art.366 c. p.. Secondo tale disposizione, chi ha prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d ufficio deve riferirne all Autorità. 9

10 Ma tale obbligo non sussiste nelle ipotesi in cui il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. In coerenza con questa scelta dell ordinamento, che evidentemente considera prevalente il rapporto fiduciario tra il medico od operatore sanitario ed il paziente, anche l assistente sociale deve ritenersi in determinati casi esonerato dall obbligo di denuncia. 2. La giusta causa o le giuste cause di rivelazione del segreto al di fuori dal procedimento penale Va sottolineato preliminarmente un ulteriore aspetto singolare del rapporto tra segreto professionale e funzioni dell assistente sociale.. Il segreto professionale opera istituzionalmente e autonomamente in particolari delicati settori appunto del lavoro sociale, nei quali la tutela del segreto è espressamente anticipata attraverso la previsione della sanzione penale per le violazioni relative al riserbo su dati personali. Ovvero è sanzionata penalmente una condotta diversa e oggettivamente meno grave rispetto alla rivelazione di un fatto, poiché si punisce già di per sé la diffusione di dati o notizie. Ci si riferisce in particolare alla disciplina dell interruzione della gravidanza, e a quella delle adozioni. L art.21 della legge 194 del 1978 sull interruzione di gravidanza, punisce infatti a norma dell art. 622 c.p. chiunque, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l identità o comunque divulga notizie idonee a rivelarla di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla legge. L art. 73 della legge n. 184 del come riformato dalla L. n. 149 del 2001 punisce chi, essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio, fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione. Allo stesso modo è punito chi fornisce tali notizie successivamente all affidamento preadottivo. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio: è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni, ovvero la stessa pena comminata dall art. 326 c.p. per la rivelazione del segreto d ufficio. Sorge spontaneo domandarsi se in altri settori d intervento dell assistente sociale l obbligo del segreto sia di dimensioni inferiori, soprattutto nelle ipotesi in cui gli interessi in gioco siano altrettanto rilevanti rispetto a quelli considerati nelle due leggi speciali riportate. A questo proposito si pensi al riserbo-segreto su dati, informazioni, rilievi raccolti dall assistente sociale nell ambito dell indagine sulla personalità del minore autore di reati secondo quanto previsto dall art.9 del d.p.r. n. 448 del 1988 sul processo penale minorile, o nell ambito dell attività di sostegno alle donne o ai minori vittime di reati. La risposta emotiva, prima che razionale e ragionata, a questa domanda è negativa, nel senso che non vi sarebbe alcuna ragione logica nel differenziare ovvero graduare la tutela del segreto nelle seconde ipotesi rispetto alle prime. Seppur non risultino chiare le ragioni per le quali il legislatore sia espressamente intervenuto solo in alcune ipotesi, tra l altro in anni abbastanza recenti, è certo che 10

11 si è voluto rafforzare, anzi blindare l obbligo al segreto, la cui violazione sarebbe stata presumibilmente punita in forza delle stesse norme già in vigore. Due casi emblematici: nel primo l assistente sociale rivela il fatto del quale è venuto a conoscenza al fine di svolgere al meglio la sua funzione professionale e la relazione di aiuto, mettendo i familiari a parte che il figlio o la figlia si prostituiscono. Il conflitto d interessi è palese: da un lato vi è l interesse del soggetto al quale attiene la notizia o l informazione rivelata che ha il diritto al mantenimento del segreto; nella stessa direzione vi è l interesse dello stato a perseguire penalmente la violazione del segreto professionale; dall altro vi è l interesse forte - dell assistente sociale a non essere perseguita penalmente per la violazione del segreto professionale. Ci si deve domandare se ci si trovi in presenza di una giusta causa di rivelazione del segreto professionale. Ma il codice deontologico come già rilevato - riconosce soltanto quattro ipotesi che legittimano la rivelazione del segreto e il fatto descritto non sembra rientrare tra queste, a meno che si ritenga che sussista un rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o terzi. D altro canto si potrebbe ritenere che secondo l art. 622 c.p. siano scriminate un maggior numero di situazioni, dato il riferimento generico della norma ad una giusta causa, senza contare la possibilità di estensione analogica di alcune cause di giustificazione previste dal nostro ordinamento penale, ovvero di quelle non disciplinate nella c.d. loro massima estensione. Di conseguenza, operando il bilanciamento degli interessi in conflitto, si potrebbe ritenere che in questa ipotesi la rivelazione non costituisca reato, in quanto l art. 54 c. p. stato di necessità - scrimina la condotta in esame, poiché sussistono i presupposti dell aver agito per salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona Potrebbe tuttavia residuare nei confronti dell assistente sociale una responsabilità disciplinare, con le conseguenti sanzioni. In una seconda ipotesi l assistente sociale, al fine di prevenire la commissione di reati nei quali è coinvolto un minore già in carico ai servizi, rivela un segreto relativo alla sua partecipazione ad una rapina. In questo caso da un lato vi è il diritto della persona alla quale si riferisce il segreto; dall altro vi è l interesse dello stato alla prevenzione e repressione dei reati dei quali è a conoscenza l assistente sociale, sia quello dell assistente sociale a non essere incriminato per omissione di denuncia o di rapporto. Di nuovo il diritto alla inviolabilità del segreto viene azzerato, poiché è da ritenere che nel conflitto di doveri il bilanciamento comporti la prevalenza dell interesse dello stato alla amministrazione della giustizia, intesa nella duplice prospettiva della repressione dei reati, e del raggiungimento della verità. LA RESPONSABILITA PENALE PER OMISSIONE O RITARDO NEL COMPIMENTO DI ATTI D UFFICIO La responsabilità penale dei servizi sociali per omissione o ritardo nel compimento di atti d ufficio è inevitabilmente legata a due fattori. 11

12 Il primo: l agire dell assistente sociale non è mai almeno strutturalmente - in solitudine. Nel senso ovvio che collabora con altre professionalità, istituzionali e non. Ciò comporta che i tempi di lavoro dell assistente sociale sono in certa misura condizionati. Il secondo fattore: nelle ipotesi nelle quali i tempi sono stabiliti normativamente l assistente sociale deve necessariamente tener conto delle esigenze e dei bisogni dell utenza i quali spesso hanno un urgenza che richiederebbe anzi pretende - una risposta immediata. Palmare è l ipotesi dei termini dell attività degli assistenti sociali nei confronti dell Autorità giudiziaria, in particolare Tribunale per i minori, giudice tutelare, giudice di sorveglianza. LE NORME DI RIFERIMENTO La ricognizione delle fonti normative In primo luogo l art. 328 c.p.: Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione I punti di emergenza della norma sono tre. Il primo è costituito dal suo ambito di applicazione: Il riferimento a ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità comporta che sia compresa l attività dei servizi sociali che si esplica in collaborazione con gli organi giudiziari. Mentre il riferimento testuale ad un rifiuto indebito sta a significare che non assumono rilevanza penale le ipotesi in cui il soggetto pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio - si trovi nell impossibilità ad adempiere. L obbligo stabilito di adempiere senza ritardo si caratterizza poi per indeterminatezza e relativizzazione, dal momento che ciascun settore operativo, ruolo e funzione è contraddistinto da tempi peculiari e specifici. Ne deriva che i confini della condotta penalmente rilevante sono labili, incerti. L eventuale responsabilità penale dei servizi sociali L ipotesi frequente è quella in cui nell'emettere un provvedimento che prevede l'attuazione di interventi da parte dei servizi territoriali, l'autorità giudiziaria non stabilisca i tempi di durata degli interventi stessi. Riguardo la collaborazione dei servizi sociali nell ambito della giustizia minorile, occorre fare una premessa sul sistema processuale. Per quanto riguarda la materia penale, si devono contemperare il c.d. principio di indisponibilità del rito - ovvero il rinvio alle norme del rito ordinario per tutti gli istituti non espressamente previsti dal codice minorile - con la flessibilità degli strumenti giudiziari della giustizia minorile. In materia civile ed amministrativa, non è espresso tale principio e nell ambito della competenza del Tribunale per i minori è prevista una procedura specifica, seppur in concreto non tassativa, come ad esempio nella procedura di affidamento. Proprio in materia civile o amministrativa l attività dei servizi, inserendosi in procedimenti che hanno quali attori molteplici figure professionali, soffre discrasie temporali. I protocolli di collaborazione possono costituire strumento utile se non addirittura necessario, per scandire le fasi e le attività e i tempi di ciascuno dei soggetti partecipi. La seconda fattispecie disciplinata dall art. 328 c.p. è l omissione di atti d ufficio. 12

13 Vanno segnalate due ipotesi di omissione che possono avere l assistente sociale quale soggetto attivo del reato. La prima è la fattispecie speciale disciplinata all art. 70 L. 184/1983 Diritto del minore ad una famiglia in materia di adozione. Sono puniti ai sensi dell'art. 328 c. p.. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. Ovvero la rilevanza penale della mancata segnalazione della condizione di abbandono del minore esprime la scelta dell ordinamento di intervenire tempestivamente a tutela di tali soggetti; mentre il rinvio quoad poenam all art. 328 c.p. sottolinea la violazione di un dovere d ufficio inerente ad una pubblica funzione o servizio. Non resta facile, neppure per gli stessi servizi sociali, determinare quando sussista una reale situazione di abbandono, soprattutto nelle ipotesi in cui si tratti di minori stranieri. La seconda ipotesi speciale di omissione è costituita dalla violazione dell obbligo di segnalazione di un minore che esercita la prostituzione, prevista dalla L.269/98: il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni 18 esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al Tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Ugualmente è previsto un obbligo di segnalazione quando si ha notizia di minori degli anni diciotto stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (art. 25 bis, comma 2). L Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) Si tratta di un altra fattispecie penale che può astrattamente riguardare i servizi sociali nello svolgimento del mandato istituzionale. Si distingue tra abuso d ufficio produttivo di un danno ingiusto ed abuso che causa un vantaggio patrimoniale. Nella prima ipotesi ricorre l elemento della c.d. prevaricazione, nella seconda si ha un favoritismo. L ipotesi concreta è quella nella quale l assistente sociale, nell erogazione di una prestazione o di un servizio, consapevolmente compia una valutazione o compili una graduatoria non veritiera o, quanto meno, non oggettiva e da ciò derivi un danno ingiusto o la lesione di un diritto nell ambito ed ai fini, ad esempio, dell attribuzione di alloggi popolari. Oppure la stessa condotta venga posta in essere nello svolgimento di una funzione peritale, stanti tra l altro i confini relativi e problematici di tale funzione. Le modalità della condotta consistono nella violazione di norme di legge o di regolamento o nella mancata astensione, mentre come già rilevato - perché si configuri il reato occorre che dalla condotta derivi un danno ingiusto o un ingiusto vantaggio patrimoniale. La norma poi richiede espressamente e pleonasticamente - che la condotta sia intenzionale, ovvero il reato di abuso di ufficio non sussiste se la violazione di leggi o regolamenti sia colposa, ovvero posta in essere per negligenza, imprudenza, imperizia o, in altre parole, per ignoranza o scarse capacità professionali. 13

14 LA RESPONSABILITA PENALE PER IL MANCATO IMPEDIMENTO DELL EVENTO Premessa E stato sostenuto che i reati omissivi esprimono nuovi obblighi di solidarietà sociale allorché impongono delle condotte a tutela di chi si trova in una situazione di pericolo o di svantaggio. Fattispecie emblematica è il reato di omissione di soccorso, di cui all art. 593 c.p.. Nell ambito dei reati omissivi impropri ovvero quelle fattispecie incriminatrici nelle quali è descritto soltanto l evento del reato - la responsabilità penale si fonda sul presupposto che il soggetto agente sia titolare di un obbligo giuridico di impedire appunto l evento dannoso o pericoloso (art. 40, comma 2, c.p.). Riguardo gli assistenti sociali si tratta di determinare se ed in quali ipotesi inerenti al mandato istituzionale essi siano titolari di un obbligo giuridico di garanzia - protezione o controllo - nei confronti degli utenti assistiti. Si porta ad esempio l ipotesi in cui l assistente sociale non attui alcun intervento pur consapevole che una madre tossicodipendente non si occupa del neonato che in seguito muore per inedia. Stanti gli stretti presupposti della responsabilità penale nei reati omissivi impropri - ovvero la sussistenza di un obbligo giuridico di attivarsi, la necessità di un legame causale tra l omissione e il verificarsi dell evento, ed infine la posizione di garanzia del titolare dell obbligo - ci si deve domandare appunto se ed in quali contesti i servizi sociali rivestano tale posizione. Pur senza soffermarsi su questa recente e difficile problematica, appare consono e corretto sottolineare che il mandato dell assistente sociale, pur nella sua estrema ed indefinita ampiezza, non può e non deve essere considerato sostitutivo ed esaustivo degli impegni di una comunità nei confronti dei soggetti deboli o svantaggiati. 14

Delitti contro l attività giudiziaria

Delitti contro l attività giudiziaria Capitolo II Delitti contro l attività giudiziaria SOMMARIO: 2.1. Generalità. 2.2. Nozione di pubblico ufficiale. 2.3. Nozione di incaricato di pubblico servizio. 2.4. Nozione di esercente un servizio di

Dettagli

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE . DEONTOLOGIA PROFESSIONALE Moderna definizione della DEONTOLOGIA Strumento di informazione e guida permanente nell esercizio professionale, diretto sin dalla preparazione universitaria a realizzare una

Dettagli

Caratteristiche della prestazione intellettuale:

Caratteristiche della prestazione intellettuale: LEGALITA E PROFESSIONE VETERINARIA 1 PROFESSIONE A CARATTERE INTELLETTUALE Caratteristiche della prestazione intellettuale: 1. Prevalenza del dato intellettuale sull attività materiale o manuale. 2. Autonomia

Dettagli

Indice LE CONDOTTE TIPICHE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

Indice LE CONDOTTE TIPICHE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 IL DELITTO DI ABUSO DI UFFICIO: APPROFONDIMENTI PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO Indice 1 LE CONDOTTE TIPICHE --------------------------------------------------------------------------------------------------

Dettagli

NOTE SU. obbligo di referto dell esercente la professione sanitaria. obbligo di denuncia del pubblico ufficiale dell incaricato di pubblico servizio

NOTE SU. obbligo di referto dell esercente la professione sanitaria. obbligo di denuncia del pubblico ufficiale dell incaricato di pubblico servizio NOTE SU obbligo di referto dell esercente la professione sanitaria obbligo di denuncia del pubblico ufficiale dell incaricato di pubblico servizio 1 È previsto dall art 365 codice penale quale delitto

Dettagli

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLEGATO 2 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1) CORRUZIONE La corruzione consiste in un accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio mediante il

Dettagli

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare TITOLO III. Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia CAPO III

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare TITOLO III. Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia CAPO III LIBRO SECONDO Dei delitti in particolare TITOLO III Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia CAPO III Della tutela arbitraria delle private ragioni Articolo 392 Esercizio arbitrario delle proprie

Dettagli

fra questi in particolare sono da ricordare

fra questi in particolare sono da ricordare La responsabilità penale è quella in cui incorre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che compia uno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, fra questi

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione...

INDICE SOMMARIO. Presentazione... INDICE SOMMARIO Presentazione...................................... VII CAPITOLO I LA TESTIMONIANZA IN GENERALE 1.1. Introduzione................................... 2 1.2. La prova testimoniale nella Costituzione

Dettagli

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro

Dettagli

Consenso Informato e Privacy

Consenso Informato e Privacy Consenso Informato e Privacy Consenso e Privacy sono le basi fondanti del moderno concetto di Medicina e una cura di qualità non può prescindere da essi, così come la stessa etica e deontologia degli interventi

Dettagli

ATTIVITA DI POLIZIA GIUDIZIARIA. ATTIVITA DI INIZIATIVA, DIRETTA O DISPOSTA, DELEGATA, ESECUTIVA. ATTIVITA DI INFORMAZIONE.

ATTIVITA DI POLIZIA GIUDIZIARIA. ATTIVITA DI INIZIATIVA, DIRETTA O DISPOSTA, DELEGATA, ESECUTIVA. ATTIVITA DI INFORMAZIONE. ATTIVITA DI POLIZIA GIUDIZIARIA. ATTIVITA DI INIZIATIVA, DIRETTA O DISPOSTA, DELEGATA, ESECUTIVA. ATTIVITA DI INFORMAZIONE. AUTORE: MAGG. GIOVANNI PARIS POLIZIA GIUDIZIARIA E AUTORITA GIUDIZIARIA PER TRATTARE

Dettagli

PARTE SPECIALE Sezione VII. Sicurezza e salute sul lavoro

PARTE SPECIALE Sezione VII. Sicurezza e salute sul lavoro PARTE SPECIALE Sezione VII Sicurezza e salute sul lavoro PARTE SPECIALE Sezione VII Sommario 1.Le fattispecie dei reati presupposto (Art. 25 septies D. Lgs. 231/01)... 3 2.Processi Sensibili... 4 3.Regole

Dettagli

Antiriciclaggio: potenziali conflitti tra normative di Paesi diversi. Il caso Filippine (Giovanni Imbergamo)

Antiriciclaggio: potenziali conflitti tra normative di Paesi diversi. Il caso Filippine (Giovanni Imbergamo) Antiriciclaggio: potenziali conflitti tra normative di Paesi diversi. Il caso Filippine (Giovanni Imbergamo) Altalex.it In tema di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento

Dettagli

PARTE SPECIALE Sezione II. Reati informatici

PARTE SPECIALE Sezione II. Reati informatici PARTE SPECIALE Sezione II Reati informatici PARTE SPECIALE Sezione II Sommario 1.Le fattispecie dei Reati Presupposto (Art. 24 bis del D. Lgs. 231/01)... 3 2.Processi Sensibili... 5 3.Regole generali...

Dettagli

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.)

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.) Responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità extra-contrattuale

Dettagli

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia. Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere

Dettagli

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

CORTE DI APPELLO DI SALERNO CORTE DI APPELLO DI SALERNO PROTOCOLLO D INTESA Sul riconoscimento del legittimo impedimento a tutela della maternità e paternità nell esercizio della professione forense. TRA Corte di Appello di Salerno

Dettagli

- PARTE SPECIALE D- I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA

- PARTE SPECIALE D- I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA 75 - PARTE SPECIALE D- I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA 75 76 D.1. I reati di cui all art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001. Esemplificazione

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

La diffamazione/ le aggravanti

La diffamazione/ le aggravanti La diffamazione Cosa distingue la diffamazione (595 cp) dall ingiuria (594 cp)? Cos è la calunnia (368 cp)? La differenza rispetto a codici Zanardelli e Rocco. 595 cp: chiunque, fuori dei casi indicati

Dettagli

Modifiche al codice penale ex legge 190/2012

Modifiche al codice penale ex legge 190/2012 Modifiche al codice penale ex legge 190/2012 Art. 32 quaterc.p. Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Testo previgente Ogni condanna per i

Dettagli

CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI. La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni

CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI. La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni CONVEGNO CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni Pordenone, 14 settembre 2013 Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE SI SENTONO SPESSO MOLTE FRASI CHE CONTENGONO LA PAROLA DIRITTO, AD ESEMPIO: - L omicidio è punito dalla legge - I cittadini sono obbligati,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

Il responsabile della prevenzione della corruzione. Ai collaboratori del Consorzio Ai rappresentanti degli organi di indirizzo politico del Consorzio

Il responsabile della prevenzione della corruzione. Ai collaboratori del Consorzio Ai rappresentanti degli organi di indirizzo politico del Consorzio Ai collaboratori del Consorzio Ai rappresentanti degli organi di indirizzo politico del Consorzio Circolare n.1 DEFINIZIONE LINEE PROCEDURALI PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ E DISCIPLINA

Dettagli

Area Socio Culturale istituzionale e legislativa. Corso ASA Diurno 2010/2011

Area Socio Culturale istituzionale e legislativa. Corso ASA Diurno 2010/2011 Area Socio Culturale istituzionale e legislativa 1 Cosa si intende per PRIVACY? Diritto a essere lasciato solo ovvero a non subire interferenze sulla propria persona e nella propria vita (anglosassoni)

Dettagli

Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di

Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di responsabilità: RESPONSABILITÀ CIVILE regolata dall art. 2043

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio Titolo I La Pratica Forense Articolo 1 Il praticante Avvocato regolarmente iscritto nell apposito

Dettagli

Codice Penale art. 437

Codice Penale art. 437 Codice Penale art. 437 TITOLO VI Dei delitti contro l'incolumità pubblica Dei delitti di comune pericolo mediante violenza Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. [I]. Chiunque

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1119 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del deputato COSTA (V. stampato Camera n. 925) approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 Trasmesso dal Presidente

Dettagli

COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna

COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna Approvato con D.G.C. n. 104 del 31.07.2008 Modificato con D.G.C. n. 139 del 30.10.2008

Dettagli

Organizzazione della prevenzione aziendale

Organizzazione della prevenzione aziendale Organizzazione della prevenzione aziendale La normativa e le figure coinvolte Sicurezza sul lavoro? Non solo 81/08 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA la Repubblica tutela la salute come fondamentale

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

Sistema Disciplinare e Sanzionatorio Sistema Disciplinare e Sanzionatorio Contenuti 1. Introduzione... 3 1.1 Lavoratori dipendenti non Dirigenti... 3 1.2 Lavoratori dipendenti Dirigenti... 4 1.3 Misure nei confronti degli Amministratori e

Dettagli

Le funzioni di polizia giudiziaria dell Arpa. Le sanzioni amministrative e penali in campo ambientale.

Le funzioni di polizia giudiziaria dell Arpa. Le sanzioni amministrative e penali in campo ambientale. ARPA EMILIA-ROMAGNA Le funzioni di polizia giudiziaria dell Arpa. Le sanzioni amministrative e penali in campo ambientale. Selezione pubblica per collaboratore amministrativo professionale (Cat. D) A cura

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Di iniziativa dei Senatori DE PETRIS. "Riconoscimento degli animali nella Costituzione"

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Di iniziativa dei Senatori DE PETRIS. Riconoscimento degli animali nella Costituzione DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Di iniziativa dei Senatori DE PETRIS "Riconoscimento degli animali nella Costituzione" Onorevoli Senatori. - Perché gli animali in Costituzione? Stiamo assistendo ad un

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 La norma applica a tutti i casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul

Dettagli

COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499

COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499 COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Approvato con deliberazione C.C. n. n. 64 del 28.12.1998

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Sezione prima PROVA PENALE E GIUSTO PROCESSO (Pietro Silvestri)

INDICE SOMMARIO. Sezione prima PROVA PENALE E GIUSTO PROCESSO (Pietro Silvestri) INDICE SOMMARIO Premessa... vii Sezione prima PROVA PENALE E GIUSTO PROCESSO (Pietro Silvestri) Capitolo I DALLA RIFORMA DELL ART. 111 DELLA COSTITUZIONE ALLA LEGGE N. 63/2001 1.1. Premessa... 3 1.2. La

Dettagli

LE ALTRE CATEGORIE DEL DANNO INGIUSTO Consuela Cigalotti DANNO INGIUSTO Secondo la definizione del codice civile è da considerarsi danno ingiusto,, il danno prodotto non iure,, ( comportamento non giustificato

Dettagli

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA

Dettagli

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Il sottoscritto/a prov. il cittadinanza residente in (via) n. CAP Città prov. professione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 Parte Speciale Sezione Delitti informatici e trattamento illecito di dati ELENCO DELLE REVISIONI REV. DATA NATURA DELLE MODIFICHE

Dettagli

ORDINE REGIONALE ASSISTENTI SOCIALI DELLA BASILICATA Potenza 14.12.2007 Aula Magna Università degli Studi della Basilicata

ORDINE REGIONALE ASSISTENTI SOCIALI DELLA BASILICATA Potenza 14.12.2007 Aula Magna Università degli Studi della Basilicata ORDINE REGIONALE ASSISTENTI SOCIALI DELLA BASILICATA Potenza 14.12.2007 Aula Magna Università degli Studi della Basilicata CONVEGNO Codice Deontologico: l Assistente Sociale tra dovere di segnalazione

Dettagli

Aspetti specifici della deontologia. Valeria La Via- coordinatrice commissione Etica e Deontologia Lecco- 3 ottobre 2012

Aspetti specifici della deontologia. Valeria La Via- coordinatrice commissione Etica e Deontologia Lecco- 3 ottobre 2012 + Aspetti specifici della deontologia Valeria La Via- coordinatrice commissione Etica e Deontologia Lecco- 3 ottobre 2012 + Programma Il segreto professionale, la testimonianza, l obbligo di denuncia/referto

Dettagli

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista (approvate nella seduta consiliare del 26 novembre 2002)

Dettagli

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE INDICE Art. 1 - Oggetto e contenuto Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere

Dettagli

ICT SECURITY N. 49 NOVEMBRE 2006 MISURE IDONEE E MISURE MINIME: QUALE SICUREZZA, QUALI RESPONSABILITA. Autore: Daniela Rocca

ICT SECURITY N. 49 NOVEMBRE 2006 MISURE IDONEE E MISURE MINIME: QUALE SICUREZZA, QUALI RESPONSABILITA. Autore: Daniela Rocca SOMMARIO Misure minime: il livello minimo di sicurezza Misure idonee: il livello opportuno di sicurezza Le responsabilità A tre anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. 196/2003 in materia

Dettagli

IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Seminario. Milano, 9 giugno 2011. Ing. Luciano Brusaferro

IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Seminario. Milano, 9 giugno 2011. Ing. Luciano Brusaferro Seminario IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Milano, 9 giugno 2011 Ing. Luciano Brusaferro 1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Codice Contratti Pubblici D. Lgs. 12 Aprile 2006

Dettagli

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW Con la richiesta di consulenza giuridica concernente

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014

La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La riforma delle sanzioni tributarie La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014 di Sanvito Corrado Milano, Corso Europa,

Dettagli

PROPOSTA DI DELIBERA

PROPOSTA DI DELIBERA COMUNE DI COMO PROPOSTA DI DELIBERA Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA Il consiglio comunale di Como Premesso che: - Con l espressione testamento biologico (o anche

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

COMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova

COMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova COMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova Regolamento per gli incarichi agli avvocati Art. 1 Disciplina della materia e ammissibilità incarichi Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi

Dettagli

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014

Dettagli

ART. 1 (Modifiche al codice penale)

ART. 1 (Modifiche al codice penale) ART. 1 (Modifiche al codice penale) 1. Dopo l articolo 131 del codice penale, le denominazioni del Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Della non punibilità per particolare tenuità

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 72 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con D.G.P. in data 17.10.2005 n. 610 reg. SOMMARIO

Dettagli

Allegato n. 6. Allegato n. 6 SISTEMA DISCIPLINARE

Allegato n. 6. Allegato n. 6 SISTEMA DISCIPLINARE Allegato n. 6 SISTEMA DISCIPLINARE 1 Premessa Un punto qualificante nella costruzione di un Modello di organizzazione e gestione, ex art. 6 e 7 del D.lgs 231/01, (di seguito Modello) è costituito dalla

Dettagli

Genitori adottivi o affidatari

Genitori adottivi o affidatari Genitori adottivi o affidatari Congedo di maternità Il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore. In caso di adozione nazionale,

Dettagli

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL ART. 43, C. 2 DEL

Dettagli

LA RESPONSABILITA CIVILE E PENALE DEL SOCCORRITORE VOLONTARIO

LA RESPONSABILITA CIVILE E PENALE DEL SOCCORRITORE VOLONTARIO LA RESPONSABILITA CIVILE E PENALE DEL SOCCORRITORE VOLONTARIO ARGOMENTI DELLA LEZIONE IL RUOLO GIURIDICO DEL VOLONTARIO NEL SOCCORSO SANITARIO LE CAUSE DI NON PUNIBILITA (LO STATO DI NECESSITA E IL T.S.O.)

Dettagli

commesse in danno di minore in ambito intrafamiliare. Le conseguenze sulle pene accessorie pag. 17

commesse in danno di minore in ambito intrafamiliare. Le conseguenze sulle pene accessorie pag. 17 IL PENALISTA Sommario I. GLI INTERVENTI DI DIRITTO PENALE SOSTANZIALE pag. 9 1. Le modifiche al codice penale: aggravante comune, violenza sessuale, stalking, minaccia semplice pag. 9 2. La nuova aggravante

Dettagli

GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI

GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI Qual è l ambito di applicazione della nuova normativa previdenziale? A decorrere dal 1 gennaio 2012 sono iscritti alla Gestione

Dettagli

COMUNE DI MOGORO Provincia di Oristano

COMUNE DI MOGORO Provincia di Oristano COMUNE DI MOGORO Provincia di Oristano REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI ED AREE PUBBLICHE Allegato alla deliberazione C.C. n. 29 del 09.06.2011 1/5 Articolo 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente

Dettagli

COMUNE DI MARIGLIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI MARIGLIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI MARIGLIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (approvato con delibera del Commissario Prefettizio n.5 dell.01.12.2008) 1 I N

Dettagli

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO

Dettagli

REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI

REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI Approvato con D.C.C. n. 2 in data 12-02-2015 Art.1 Il Comune di Roncaro volendo garantire nell ambito del proprio territorio attività

Dettagli

>> Perché l'affido familiare dei minori. >> Che cos'é l'affido. >> Chi può fare l'affido e come. >> Tipologie dell'affido. >> Le forme dell'affido

>> Perché l'affido familiare dei minori. >> Che cos'é l'affido. >> Chi può fare l'affido e come. >> Tipologie dell'affido. >> Le forme dell'affido >> Perché l'affido familiare dei minori >> Che cos'é l'affido >> Chi può fare l'affido e come >> Tipologie dell'affido >> Le forme dell'affido >> I soggetti dell'affido >> I soggetti dell'affido Il bambino/ragazzo:

Dettagli

Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici

Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici avv. Mauro Crosato Presidente ASFO triveneto. Padova, 7 luglio 2015 Tipi di responsabilità Responsabilità penale; Responsabilità

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3384 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GRILLINI Disposizioni per la formazione delle figure professionali di esperto in educazione

Dettagli

Successione e Pratiche Testamentarie

Successione e Pratiche Testamentarie Successione e Pratiche Testamentarie La scelta dell Amministratore di Sostegno Incontro di Sensibilizzazione Progetto AdS- Brescia Nel nostro sistema giuridico possiamo sostanzialmente individuare due

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO. Provincia di Cremona REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO. Provincia di Cremona REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI TRESCORE CREMASCO Provincia di Cremona REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Articolo 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali,

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

WHISTLEBLOWING > domande e risposte

WHISTLEBLOWING > domande e risposte WHISTLEBLOWING > domande e risposte Promozione e tutela delle segnalazioni di rischi e irregolarità nell interesse pubblico Prima Edizione Aprile 2013 con il contributo di e www.transparency.it La definizione

Dettagli

Corso di Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani. Marta Berni AA. 2006-2007

Corso di Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani. Marta Berni AA. 2006-2007 Corso di Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani AA. 2006-2007 PIANO e PIANIFICAZIONE 3 Pianificazione È il Processo con il quale un individuo, una impresa, una istituzione, una collettività territoriale

Dettagli

IL REGIME SANZIONATORIO

IL REGIME SANZIONATORIO Seminario di formazione LE INDAGINI FINANZIARIE Milano, 1 luglio 2008 Intervento di dott.ssa LAURA ZACCARIA Vigilanza e Tributario ABI 1 Seminario di formazione LE INDAGINI FINANZIARIE Milano, 1 luglio

Dettagli

LA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI RISCONTRI DIAGNOSTICI

LA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI RISCONTRI DIAGNOSTICI PROCURA della REPUBBLICA Presso il TRIBUNALE per i minorenni di TORINO LA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI RISCONTRI DIAGNOSTICI Codice di procedura penale Il regolamento di polizia mortuaria - DPR 285/1990

Dettagli

L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL

L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL QUALI SONO I DIRITTI DEL LAVORATORE VITTIMA DI INFORTUNIO? La prima missione di ANMIL è informare i lavoratori circa i loro diritti. La particolarità

Dettagli

REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA E TRASPARENZA RELATIVI ALL ORGANIZZAZIONE DELLA GE.SE.CO. ARZACHENA SRL

REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA E TRASPARENZA RELATIVI ALL ORGANIZZAZIONE DELLA GE.SE.CO. ARZACHENA SRL REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA E TRASPARENZA RELATIVI ALL ORGANIZZAZIONE DELLA GE.SE.CO. ARZACHENA SRL Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 15 del 07.08.2014 INDICE

Dettagli

REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE. Art. 1 - Istituzione e compiti.

REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE. Art. 1 - Istituzione e compiti. REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE Art. 1 - Istituzione e compiti. 1. L Avvocatura dell E.R.A.P. MARCHE provvede alla tutela dei diritti e degli interessi dell Ente secondo le norme contenute

Dettagli

Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona)

Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona) CONSIGLIO COMUNALE Seduta del Comune di OGGETTO N 0: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, DEL TRASPORTO E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI:

Dettagli

Informativa n. 38. La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE

Informativa n. 38. La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE Informativa n. 38 del 21 settembre 2011 La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE 1 Premessa... 2 2 Operatività

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli