La responsabilità penale dell assistente sociale nell ambito del mandato istituzionale
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1 Firenze Istituto degli Innocenti 11 maggio 2012 La responsabilità penale dell assistente sociale nell ambito del mandato istituzionale Relatrice: Laura Riccio 1
2 LA RESPONSABILITA PENALE - NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 622 c.p. Rivelazione di segreto professionale Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516 Il delitto è punibile a querela della persona offesa Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alla funzione o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d ufficio, le quali debbono rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno Omissis Art. 357 c.p. : Nozione del Pubblico ufficiale Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi. Art. 358 c.p.: Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio. Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Art. 361 c.p.: Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria.un reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni è punito con la multa da euro 30 a euro 516 Omissis Art. 362 c.p.: Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio L incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all Autorità un reato del quale abbia avuto notizia nell esercizio o a causa del servizio è punito con la multa fino ad euro 103 Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l esecuzione del programma definito da un servizio pubblico 2
3 Art. 331 c.p.p: Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio..i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero.. Omissis Art.103 c.p.p. Garanzie di libertà del difensore Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo: a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati limitatamente ai fini dell accertamento del reato loro attribuito; b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate; Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato. Nell accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell ufficio di un difensore, l autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice. Non è consentita l intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. Omissis art.200 c.p.p. Segreto professionale Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo i casi in cui abbiano l obbligo di riferirne all autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente la professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale. Omissis Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 3
4 Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. Art. 323 c.p. Abuso di ufficio. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Omissis. Art. 40, comma 2, c.p. Rapporto di causalità Non impedire l evento, che si ha l obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo 4
5 La responsabilità penale dell assistente sociale nell ambito del mandato istituzionale I confini argomentativi: - Il segreto professionale degli assistenti sociali - La responsabilità per omissione o ritardo nel compimento d atti d ufficio. L abuso di ufficio - La responsabilità degli assistenti sociali per il mancato impedimento dell evento IL SEGRETO PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Le questioni aperte: -come si configura il rapporto tra l obbligo (giuridico) al segreto e quello, al pari giuridicamente rilevante, di denunciare un fatto di reato di cui i servizi sociali siano venuti a conoscenza svolgendo la loro professione; -come si pone il rapporto tra l obbligo al segreto e quello di dover rendere testimonianza, ed in riferimento agli stessi fatti, nel corso di un procedimento penale. Occorre muovere da una ricognizione dei concetti in gioco Il concetto giuridico di segreto Il segreto costituisce un mezzo per proteggere interessi che appartengono al singolo od alla collettività, ovvero dalla cui rivelazione il singolo o la collettività potrebbero ricevere un danno. Il concetto giuridico di riservatezza Può essere individuato, almeno in parte, per esclusione o, più precisamente in via residuale: la riservatezza caratterizza tutti quegli aspetti della persona, la cui diffusione non porta ad un nocumento, ovvero un danno diretto al soggetto al quale si riferiscono ma che tuttavia quest ultimo può avere interesse - e sicuramente ha diritto a tenere riservati: dati e caratteristiche personali, fisiche, scelte ideologiche o politiche o di costume, vita affettiva e di relazione, la cosiddetta privacy. La protezione dei c.d. dati personali ha avuto in anni recenti una ipertutela : dalla legge n.675 del 1996 fino al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolato appunto "Codice in materia di protezione dei dati personali", che ha riordinato interamente la materia. E da specificare che questi ultimi non costituiscono il solo contenuto della riservatezza, la quale comprende altri aspetti della vita privata che non si sostanziano necessariamente in un dato oggettivo, quali appunto possono essere le scelte ideologiche o sessuali del soggetto. Riguardo questa area della vita privata la tutela giuridica si configura con modalità e attraverso norme ancora differenti ma di non facile definizione. 5
6 LE NORME DI RIFERIMENTO La ricognizione delle fonti normative art. 622 c.p. Rivelazione di segreto professionale I punti di emergenza della fattispecie penale sono due: il pericolo di un danno, ovvero se dal fatto può derivare nocumento. Si tratta dell evento del reato, ovvero del risultato della condotta di rivelazione o impiego del segreto La norma non richiede che il soggetto abbia subito un danno, bensì appunto è sufficiente il pericolo di un pregiudizio, sia morale che materiale: si tratta di una forma di tutela anticipata. Ne consegue che dovrebbe ritenersi esclusa la rilevanza penale delle rivelazioni di segreti che non si risolvono in un pregiudizio, neppure potenziale per il soggetto. A questo proposito si pensi all esistenza di un legame extraconiugale etero od omosessuale: in questa ipotesi il danno potrebbe essere sia morale che materiale. Queste comunque potrebbero e possono costituire violazioni rilevanti nell ambito della tutela della riservatezza nel senso sopra visto, quanto meno sotto un profilo civile o disciplinare. Il secondo tratto saliente dell art. 622 c.p. è costituito dal riferimento testuale alla giusta causa, ovvero la rivelazione del segreto non costituisce reato se avviene per una giusta causa. Ci si deve domandare di conseguenza che cosa può costituire una giusta causa di rivelazione di un segreto nell ambito di una attività professionale. Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. Si tratta di reato c.d. proprio, ovvero il soggetto attivo deve rivestire la particolare qualifica indicata dalla norma: pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio. La condotta descritta al primo comma equivale sostanzialmente a quella prevista e punita dall art. 622 c.p., ma non vi è riferimento alla giusta causa di rivelazione. E punita anche la condotta di chi agevola la conoscenza di un fatto che deve rimanere segreto. A differenza che nel reato di violazione del segreto professionale, è prevista anche l ipotesi colposa: ovvero quella in cui la rivelazione del pubblico ufficiale o dell incaricato di un pubblico servizio avviene per negligenza, mancata cura e custodia di atti o documentazione. Nel reato in esame prevale il profilo pubblicistico dell offesa, a prescindere da chi sia il titolare dell interesse al segreto. Ciò nel senso che la condotta lede il c.d. interesse al buon andamento della Pubblica Amministrazione, dal momento che il pubblico ufficiale o l incaricato di un pubblico servizio viola il dovere di lealtà inerente al ruolo svolto. Le pene previste sono notevolmente più alte rispetto a quelle stabilite dall art.622 c.p., e la procedibilità del reato è d ufficio. Stante questa cornice normativa, il primo problema interpretativo che si pone è di quale reato debba rispondere l assistente sociale che rivestendo la qualità di 6
7 pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, riveli un segreto attinente allo svolgimento della professione. La necessaria premessa è che l assistente sociale riveste tale qualifica, in particolare quella di incaricato di un pubblico servizio, in molti settori del suo operare, seppur tale qualifica non si identifichi necessariamente con quella di dipendente pubblico. In realtà non è la qualifica, bensì l attività svolta dagli assistenti sociali dipendenti dallo stato, dagli enti pubblici, territoriali e non, che ha appunto le caratteristiche ed è riconosciuta quale un pubblico servizio, secondo la definizione dell art. 358 c.p.. Già dal confronto di queste due norme emerge l ambivalenza del ruolo dell assistente sociale: da un lato l assistente sociale è professionista di parte, come un legale, od un medico; dall altro lo svolgimento di un pubblico servizio gli impone un ruolo di terzietà rispetto all utente. Per sentire comune e condiviso, il segreto degli assistenti sociali su quanto apprendono nello svolgimento delle loro attività è ritenuto professionale, costituente innanzitutto obbligo deontologico, ma esso vira in segreto d ufficio in forza della qualifica che essi rivestono. LA TUTELA PROCESSUALE DEL SEGRETO PROFESSIONALE E L OBBLIGO DI DENUNCIA Coesistono nell ordinamento norme in apparente antinomia: l art. 200 c.p.p. sul Segreto di professionale, è stato esteso agli assistenti sociali dall art.1 della Legge 3 aprile 2001, n.119: Disposizioni concernenti l obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali. Così come pure dalla stessa legge è stato estesa agli assistenti sociali l applicabilità dell art. 103 c.p.p. sulle garanzie di libertà del difensore, ovvero sui limiti all attività d indagine del Pubblico Ministero nei confronti appunto del difensore, degli investigatori privati autorizzati, del consulente tecnico. Con la legge del 2001 si è voluto introdurre, quindi, un ulteriore riconoscimento ed un rafforzamento della figura professionale degli assistenti sociali. D altra parte l art. 331 c.p.p., Denuncia da parte pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio, impone che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile d ufficio, debbano farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Gli assistenti sociali invece sono caricati di obblighi che vanno in direzioni opposte: obbligo al segreto e facoltà di non testimoniare da un lato; obbligo di denuncia, dall altro. Tali apparenti o reali contraddizioni o contraddittorietà dell ordinamento si verificano perché gli interessi in gioco sono di particolare rilievo: 7
8 in primo luogo la tutela del segreto, quale diritto inviolabile della persona - e l art. 622 c.p. sta tra i delitti contro la persona, così com è funzionale alla tutela del segreto la facoltà di non testimoniare. Sul versante opposto la tutela dell amministrazione della giustizia, che comprende, quali corollari, l acquisizione nel procedimento penale innanzitutto della notizia di reato e la denuncia è una notizia di reato c.d. qualificata e successivamente l acquisizione della prova e la testimonianza è tale. Di nuovo dal raffronto di queste norme si riscontra l ambivalenza del ruolo degli assistenti sociali, che indossano per così dire, una doppia giacca. Il rapporto fiduciario con l utente, al di là e prima di qualsiasi riconoscimento normativo, si fonda sul riserbo e sulla segretezza, mentre d altra parte il dovere di lealtà nei confronti della pubblica amministrazione impone la denuncia di un fatto costituente reato. DAL CONFLITTO DI DOVERI AL BILANCIAMENTO DI INTERESSI In particolare ci si è chiesti innanzitutto se le ipotesi che giustificano la rivelazione del segreto siano soltanto quelle descritte dal codice deontologico dell Assistente sociale, il quale all art. 28 ne prevede comunque quattro. A questo punto s innesta un ulteriore problema: quali sono le ipotesi che giustificano la rivelazione del segreto nel procedimento penale e al di fuori di esso. Per governare la relativa problematica dobbiamo immaginare una sorta di spartiacque tra le prime ipotesi e le seconde ovvero verificare la tenuta del segreto professionale dentro e fuori dal procedimento penale. Si tratta di una cesura fittizia, artificiosa, poiché nella realtà gli obblighi e le facoltà del professionista molto spesso si intersecano. 1. La rivelazione del segreto all interno del procedimento penale L obbligo di denuncia e la facoltà di astensione dalla testimonianza. Nel procedimento penale per il professionista, nei limiti stabiliti dall art, 200 c.p.p., la facoltà di astenersi è la regola, mentre l eccezione è costituita dalle ipotesi in cui il professionista stesso ha l obbligo di riferirne all autorità giudiziaria. Come già evidenziato, le ipotesi in cui coesistono per l assistente sociale la facoltà di astensione dalla testimonianza e l obbligo di denuncia sono quelle in cui egli ha la qualifica di incaricato di un pubblico servizio, così come avviene per la maggior parte delle attività svolte quale pubblico dipendente. Per stabilire quale obbligo debba prevalere, in coerenza con scelte analoghe del nostro ordinamento, si fa ricorso al criterio del bilanciamento degli interessi in conflitto. Si tratta soltanto di un apprezzamento e perciò - come tale - opinabile, ma pur tuttavia utile per delimitare il campo, l oggetto del problema, in modo da comprenderne i termini. 8
9 La prevalenza dell obbligo al segreto rispetto alla sua rivelazione può essere una valutazione prima di tutto numerica, di posizioni in gioco sul versante del segreto o su quello opposto della rivelazione. Occorre a questo punto sperimentare tale criterio del bilanciamento degli interessi confliggenti su alcune ipotesi di scuola, ma che in realtà costituiscono un non infrequente banco di prova nell ambito del lavoro sociale. In una prima ipotesi l assistente sociale, in qualità di testimone, rivela un fatto segreto che comporta l incriminazione di taluno o comunque costituisce una prova a carico. Ovviamente ci si riferisce alla testimonianza nel corso del giudizio, dell incidente probatorio e dell udienza preliminare ed anche alle sommarie informazioni rese al pubblico Ministero o alla Polizia giudiziaria. In questa fattispecie vi è da un lato il diritto del soggetto/obbligo dell assistente sociale al segreto in quanto tale; dall altro vi è l interesse dello stato al perseguimento dei reati nell ambito della attività di amministrazione della giustizia. Va anche sottolineato che l interesse dello stato ha come due anime, ovvero due finalità contrapposte: l interesse alla segretezza da un lato, l interesse alla persecuzione dei reati dall altro. Si deve ritenere che in questo caso, nel bilanciamento di interessi contrapposti, prevalga l obbligo al segreto che si concretizza per l assistente sociale nella facoltà di astenersi dal testimoniare. In una seconda ipotesi l assistente sociale, quale incaricato di un pubblico servizio, ha l obbligo di denuncia rispetto ad un fatto di reato del quale è venuto a conoscenza a) perché lo ha appreso da terzi estranei o per scagionare chi ne è accusato ingiustamente; b) perché gli è stato comunicato direttamente dalla persona coinvolta. Gli interessi in conflitto portano ad un diverso giudizio di prevalenza in ciascuna delle due sottoipotesi. Nella prima l obbligo dell assistente sociale alla denuncia, ovvero l interesse dello stato alla repressione dei reati deve prevalere rispetto all obbligo alla segretezza, in quanto il diritto al segreto risulta in certo qual modo affievolito. Anche perché altrimenti l obbligo di denuncia resterebbe sempre non operativo, ovvero privo di efficacia cogente nei confronti degli assistenti sociali e di conseguenza non troverebbe mai applicazione la fattispecie di cui all art. 362 c.p.. Nel secondo sviluppo della ipotesi, invece, nel conflitto tra l interesse alla repressione dei reati - di cui è espressione l obbligo di denuncia - e l interesse alla tutela del segreto su quanto appreso nell esercizio della professione, deve prevalere quest ultimo. Ciò in base anche a considerazioni di natura sistematica. Si può sostenere che l obbligo di denuncia in questa ipotesi incontri gli stessi limiti dell obbligo di referto per chi esercita una professione sanitaria, la cui violazione è sanzionata dall art.366 c. p.. Secondo tale disposizione, chi ha prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d ufficio deve riferirne all Autorità. 9
10 Ma tale obbligo non sussiste nelle ipotesi in cui il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. In coerenza con questa scelta dell ordinamento, che evidentemente considera prevalente il rapporto fiduciario tra il medico od operatore sanitario ed il paziente, anche l assistente sociale deve ritenersi in determinati casi esonerato dall obbligo di denuncia. 2. La giusta causa o le giuste cause di rivelazione del segreto al di fuori dal procedimento penale Va sottolineato preliminarmente un ulteriore aspetto singolare del rapporto tra segreto professionale e funzioni dell assistente sociale.. Il segreto professionale opera istituzionalmente e autonomamente in particolari delicati settori appunto del lavoro sociale, nei quali la tutela del segreto è espressamente anticipata attraverso la previsione della sanzione penale per le violazioni relative al riserbo su dati personali. Ovvero è sanzionata penalmente una condotta diversa e oggettivamente meno grave rispetto alla rivelazione di un fatto, poiché si punisce già di per sé la diffusione di dati o notizie. Ci si riferisce in particolare alla disciplina dell interruzione della gravidanza, e a quella delle adozioni. L art.21 della legge 194 del 1978 sull interruzione di gravidanza, punisce infatti a norma dell art. 622 c.p. chiunque, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l identità o comunque divulga notizie idonee a rivelarla di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla legge. L art. 73 della legge n. 184 del come riformato dalla L. n. 149 del 2001 punisce chi, essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio, fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione. Allo stesso modo è punito chi fornisce tali notizie successivamente all affidamento preadottivo. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio: è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni, ovvero la stessa pena comminata dall art. 326 c.p. per la rivelazione del segreto d ufficio. Sorge spontaneo domandarsi se in altri settori d intervento dell assistente sociale l obbligo del segreto sia di dimensioni inferiori, soprattutto nelle ipotesi in cui gli interessi in gioco siano altrettanto rilevanti rispetto a quelli considerati nelle due leggi speciali riportate. A questo proposito si pensi al riserbo-segreto su dati, informazioni, rilievi raccolti dall assistente sociale nell ambito dell indagine sulla personalità del minore autore di reati secondo quanto previsto dall art.9 del d.p.r. n. 448 del 1988 sul processo penale minorile, o nell ambito dell attività di sostegno alle donne o ai minori vittime di reati. La risposta emotiva, prima che razionale e ragionata, a questa domanda è negativa, nel senso che non vi sarebbe alcuna ragione logica nel differenziare ovvero graduare la tutela del segreto nelle seconde ipotesi rispetto alle prime. Seppur non risultino chiare le ragioni per le quali il legislatore sia espressamente intervenuto solo in alcune ipotesi, tra l altro in anni abbastanza recenti, è certo che 10
11 si è voluto rafforzare, anzi blindare l obbligo al segreto, la cui violazione sarebbe stata presumibilmente punita in forza delle stesse norme già in vigore. Due casi emblematici: nel primo l assistente sociale rivela il fatto del quale è venuto a conoscenza al fine di svolgere al meglio la sua funzione professionale e la relazione di aiuto, mettendo i familiari a parte che il figlio o la figlia si prostituiscono. Il conflitto d interessi è palese: da un lato vi è l interesse del soggetto al quale attiene la notizia o l informazione rivelata che ha il diritto al mantenimento del segreto; nella stessa direzione vi è l interesse dello stato a perseguire penalmente la violazione del segreto professionale; dall altro vi è l interesse forte - dell assistente sociale a non essere perseguita penalmente per la violazione del segreto professionale. Ci si deve domandare se ci si trovi in presenza di una giusta causa di rivelazione del segreto professionale. Ma il codice deontologico come già rilevato - riconosce soltanto quattro ipotesi che legittimano la rivelazione del segreto e il fatto descritto non sembra rientrare tra queste, a meno che si ritenga che sussista un rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o terzi. D altro canto si potrebbe ritenere che secondo l art. 622 c.p. siano scriminate un maggior numero di situazioni, dato il riferimento generico della norma ad una giusta causa, senza contare la possibilità di estensione analogica di alcune cause di giustificazione previste dal nostro ordinamento penale, ovvero di quelle non disciplinate nella c.d. loro massima estensione. Di conseguenza, operando il bilanciamento degli interessi in conflitto, si potrebbe ritenere che in questa ipotesi la rivelazione non costituisca reato, in quanto l art. 54 c. p. stato di necessità - scrimina la condotta in esame, poiché sussistono i presupposti dell aver agito per salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona Potrebbe tuttavia residuare nei confronti dell assistente sociale una responsabilità disciplinare, con le conseguenti sanzioni. In una seconda ipotesi l assistente sociale, al fine di prevenire la commissione di reati nei quali è coinvolto un minore già in carico ai servizi, rivela un segreto relativo alla sua partecipazione ad una rapina. In questo caso da un lato vi è il diritto della persona alla quale si riferisce il segreto; dall altro vi è l interesse dello stato alla prevenzione e repressione dei reati dei quali è a conoscenza l assistente sociale, sia quello dell assistente sociale a non essere incriminato per omissione di denuncia o di rapporto. Di nuovo il diritto alla inviolabilità del segreto viene azzerato, poiché è da ritenere che nel conflitto di doveri il bilanciamento comporti la prevalenza dell interesse dello stato alla amministrazione della giustizia, intesa nella duplice prospettiva della repressione dei reati, e del raggiungimento della verità. LA RESPONSABILITA PENALE PER OMISSIONE O RITARDO NEL COMPIMENTO DI ATTI D UFFICIO La responsabilità penale dei servizi sociali per omissione o ritardo nel compimento di atti d ufficio è inevitabilmente legata a due fattori. 11
12 Il primo: l agire dell assistente sociale non è mai almeno strutturalmente - in solitudine. Nel senso ovvio che collabora con altre professionalità, istituzionali e non. Ciò comporta che i tempi di lavoro dell assistente sociale sono in certa misura condizionati. Il secondo fattore: nelle ipotesi nelle quali i tempi sono stabiliti normativamente l assistente sociale deve necessariamente tener conto delle esigenze e dei bisogni dell utenza i quali spesso hanno un urgenza che richiederebbe anzi pretende - una risposta immediata. Palmare è l ipotesi dei termini dell attività degli assistenti sociali nei confronti dell Autorità giudiziaria, in particolare Tribunale per i minori, giudice tutelare, giudice di sorveglianza. LE NORME DI RIFERIMENTO La ricognizione delle fonti normative In primo luogo l art. 328 c.p.: Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione I punti di emergenza della norma sono tre. Il primo è costituito dal suo ambito di applicazione: Il riferimento a ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità comporta che sia compresa l attività dei servizi sociali che si esplica in collaborazione con gli organi giudiziari. Mentre il riferimento testuale ad un rifiuto indebito sta a significare che non assumono rilevanza penale le ipotesi in cui il soggetto pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio - si trovi nell impossibilità ad adempiere. L obbligo stabilito di adempiere senza ritardo si caratterizza poi per indeterminatezza e relativizzazione, dal momento che ciascun settore operativo, ruolo e funzione è contraddistinto da tempi peculiari e specifici. Ne deriva che i confini della condotta penalmente rilevante sono labili, incerti. L eventuale responsabilità penale dei servizi sociali L ipotesi frequente è quella in cui nell'emettere un provvedimento che prevede l'attuazione di interventi da parte dei servizi territoriali, l'autorità giudiziaria non stabilisca i tempi di durata degli interventi stessi. Riguardo la collaborazione dei servizi sociali nell ambito della giustizia minorile, occorre fare una premessa sul sistema processuale. Per quanto riguarda la materia penale, si devono contemperare il c.d. principio di indisponibilità del rito - ovvero il rinvio alle norme del rito ordinario per tutti gli istituti non espressamente previsti dal codice minorile - con la flessibilità degli strumenti giudiziari della giustizia minorile. In materia civile ed amministrativa, non è espresso tale principio e nell ambito della competenza del Tribunale per i minori è prevista una procedura specifica, seppur in concreto non tassativa, come ad esempio nella procedura di affidamento. Proprio in materia civile o amministrativa l attività dei servizi, inserendosi in procedimenti che hanno quali attori molteplici figure professionali, soffre discrasie temporali. I protocolli di collaborazione possono costituire strumento utile se non addirittura necessario, per scandire le fasi e le attività e i tempi di ciascuno dei soggetti partecipi. La seconda fattispecie disciplinata dall art. 328 c.p. è l omissione di atti d ufficio. 12
13 Vanno segnalate due ipotesi di omissione che possono avere l assistente sociale quale soggetto attivo del reato. La prima è la fattispecie speciale disciplinata all art. 70 L. 184/1983 Diritto del minore ad una famiglia in materia di adozione. Sono puniti ai sensi dell'art. 328 c. p.. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. Ovvero la rilevanza penale della mancata segnalazione della condizione di abbandono del minore esprime la scelta dell ordinamento di intervenire tempestivamente a tutela di tali soggetti; mentre il rinvio quoad poenam all art. 328 c.p. sottolinea la violazione di un dovere d ufficio inerente ad una pubblica funzione o servizio. Non resta facile, neppure per gli stessi servizi sociali, determinare quando sussista una reale situazione di abbandono, soprattutto nelle ipotesi in cui si tratti di minori stranieri. La seconda ipotesi speciale di omissione è costituita dalla violazione dell obbligo di segnalazione di un minore che esercita la prostituzione, prevista dalla L.269/98: il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni 18 esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al Tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Ugualmente è previsto un obbligo di segnalazione quando si ha notizia di minori degli anni diciotto stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (art. 25 bis, comma 2). L Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) Si tratta di un altra fattispecie penale che può astrattamente riguardare i servizi sociali nello svolgimento del mandato istituzionale. Si distingue tra abuso d ufficio produttivo di un danno ingiusto ed abuso che causa un vantaggio patrimoniale. Nella prima ipotesi ricorre l elemento della c.d. prevaricazione, nella seconda si ha un favoritismo. L ipotesi concreta è quella nella quale l assistente sociale, nell erogazione di una prestazione o di un servizio, consapevolmente compia una valutazione o compili una graduatoria non veritiera o, quanto meno, non oggettiva e da ciò derivi un danno ingiusto o la lesione di un diritto nell ambito ed ai fini, ad esempio, dell attribuzione di alloggi popolari. Oppure la stessa condotta venga posta in essere nello svolgimento di una funzione peritale, stanti tra l altro i confini relativi e problematici di tale funzione. Le modalità della condotta consistono nella violazione di norme di legge o di regolamento o nella mancata astensione, mentre come già rilevato - perché si configuri il reato occorre che dalla condotta derivi un danno ingiusto o un ingiusto vantaggio patrimoniale. La norma poi richiede espressamente e pleonasticamente - che la condotta sia intenzionale, ovvero il reato di abuso di ufficio non sussiste se la violazione di leggi o regolamenti sia colposa, ovvero posta in essere per negligenza, imprudenza, imperizia o, in altre parole, per ignoranza o scarse capacità professionali. 13
14 LA RESPONSABILITA PENALE PER IL MANCATO IMPEDIMENTO DELL EVENTO Premessa E stato sostenuto che i reati omissivi esprimono nuovi obblighi di solidarietà sociale allorché impongono delle condotte a tutela di chi si trova in una situazione di pericolo o di svantaggio. Fattispecie emblematica è il reato di omissione di soccorso, di cui all art. 593 c.p.. Nell ambito dei reati omissivi impropri ovvero quelle fattispecie incriminatrici nelle quali è descritto soltanto l evento del reato - la responsabilità penale si fonda sul presupposto che il soggetto agente sia titolare di un obbligo giuridico di impedire appunto l evento dannoso o pericoloso (art. 40, comma 2, c.p.). Riguardo gli assistenti sociali si tratta di determinare se ed in quali ipotesi inerenti al mandato istituzionale essi siano titolari di un obbligo giuridico di garanzia - protezione o controllo - nei confronti degli utenti assistiti. Si porta ad esempio l ipotesi in cui l assistente sociale non attui alcun intervento pur consapevole che una madre tossicodipendente non si occupa del neonato che in seguito muore per inedia. Stanti gli stretti presupposti della responsabilità penale nei reati omissivi impropri - ovvero la sussistenza di un obbligo giuridico di attivarsi, la necessità di un legame causale tra l omissione e il verificarsi dell evento, ed infine la posizione di garanzia del titolare dell obbligo - ci si deve domandare appunto se ed in quali contesti i servizi sociali rivestano tale posizione. Pur senza soffermarsi su questa recente e difficile problematica, appare consono e corretto sottolineare che il mandato dell assistente sociale, pur nella sua estrema ed indefinita ampiezza, non può e non deve essere considerato sostitutivo ed esaustivo degli impegni di una comunità nei confronti dei soggetti deboli o svantaggiati. 14
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