E - LEARNING DIRITTOSANITARIO.NET

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "E - LEARNING DIRITTOSANITARIO.NET"

Transcript

1 E - LEARNING DIRITTOSANITARIO.NET CORSO La CTU medico-legale LEZIONE I La CTU medico-legale nel giudizio civile CENTRO STUDI DI DIRITTO SANITARIO CORSO GIANNONE CASERTA TEL FAX e-learning@dirittosanitario.net 1

2 LA C.T.U. MEDICO LEGALE NEL GIUDIZIO CIVILE INDICE 1. La natura della Consulenza Tecnica d Ufficio 2. La nomina del C.T.U. 3. La redazione della Consulenza Tecnica 4. La responsabilità del consulente 5. Alcuni esempi di quesiti formulati al C.T.U. 2

3 1. LA NATURA DELLA CONSULENZA TECNICA D UFFICIO Quando si parla di consulenza tecnica d ufficio è opportuno evidenziare che si è già in un ambito strettamente processuale, poiché nel momento in cui si qualifica un perito come d ufficio si vuole indicare che l attività di consulenza non è più rimessa alla discrezionalità della parte, ma si è già dinanzi ad un giudice ed il procedimento civile è nella fase di acquisizione delle prove. Pertanto, la disciplina normativa di riferimento va individuata nelle disposizioni contenute negli articoli del Codice di Procedura Civile che si occupano della consulenza e della figura del consulente. PERCHÉ È NECESSARIA LA CONSULENZA TECNICA? La Consulenza Tecnica è utilizzabile nel processo quando il giudice si trova a dover esaminare questioni la cui risoluzione comporti la conoscenza di specifiche cognizioni di natura tecnica. La sua acquisizione non è rimessa alla libera disponibilità delle parti, ma al potere discrezionale del giudice, in quanto non è compresa fra i mezzi di prova, la cui ammissione è subordinata al fatto che vi sia l espressa richiesta delle parti. Non può essere disposta al fine di esonerare la parte dall onere di fornire la prova della domanda formulata nel giudizio né può essere utilizzata allo scopo di 3

4 compiere un indagine esplorativa su fatti o circostanze che non siano già stati provati dalle parti. Può costituire fonte oggettiva di prova solo quando si risolva in valutazioni tecniche e in accertamenti di situazioni di fatto tali da essere rilevabili unicamente con il ricorso a determinate cognizioni scientifiche, senza che il consulente possa essere chiamato ad accertare circostanze che possono essere oggetto di prova testimoniale. QUAL È IL RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO? Il C.T.U., nell ambito del processo civile, svolge il ruolo di ausiliario del giudice, il quale può farsi assistere dallo stesso per il compimento di singoli atti o per tutto il processo 1. Il consulente compie le indagini che gli vengono richieste dal giudice e fornisce risposta ai chiarimenti, eventualmente necessari, che siano formulati dal giudice o delle parti. Il giudice può anche disattendere le conclusioni a cui giunge il consulente tecnico d'ufficio, purché fornisca adeguata motivazione del proprio dissenso, essendo sufficiente il rilievo della evidente discordanza, sul piano strettamente logico, fra gli accertamenti eseguiti, e riportati nella relazione scritta, e le conseguenze che il consulente trae nella parte conclusiva del proprio elaborato. Il difetto di motivazione di una sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile solo nel caso di evidente devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o nella omissione degli accertamenti strumentali 1 Cfr. Articolo 61 Codice di Procedura Civile 4

5 dai quali, secondo tali nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi. 2 Nel caso di procedimenti per responsabilità medica, poiché si tratta di valutazioni di natura prettamente tecnico-scientifica, il giudice può fondare le sue osservazioni facendo riferimento alle consulenze di parte, valutate in maniera comparativa con quella d ufficio, per rilevare possibili incongruenze o illogicità in quest ultima. 2. LA NOMINA DEL C.T.U. Il giudice, quando rileva la necessità della nomina di un consulente, individua il nominativo del perito scegliendolo, preferibilmente, tra le persone iscritte negli apposti albi tenuti presso il Tribunale 3. QUANDO AVVIENE LA NOMINA DEL CONSULENTE? La nomina avviene con apposita ordinanza formulata in udienza, successivamente notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice per il giuramento. All udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere e riceve il giuramento di rito: Giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatemi al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità 4 IL CONSULENTE D UFFICIO PUÒ RINUNCIARE ALL INCARICO? 2 Cfr. Cassazione Civile Sez. Lavoro, Sentenza n del , consultabile su pubblicata il 17/03/ Cfr. Articolo 61, comma 2, Codice di Procedura Civile 4 Cfr. Articolo 193 Codice di Procedura Civile 5

6 Il consulente iscritto nell albo dei CTU del Tribunale ha l obbligo di prestare il suo ufficio, mentre quello che non è inserito nell albo ha la facoltà di rinunciare anche senza motivare la sua rinuncia. Nella prassi processuale, però, anche il consulente iscritto all albo può chiedere di essere esonerato dall incarico, facendo istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione e adducendo giustificati motivi alla sua richiesta. IN QUALI CASI IL C.T.U. PUÒ ESSERE RICUSATO DALLE PARTI? Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi espressamente indicati nell'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, cioè in tutte quelle circostanze in cui è previsto l obbligo di astenersi per il giudice: se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico di una delle parti; se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa; in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza. 6

7 Se il consulente si trova in una delle situazioni previste dalla norma è obbligato ad astenersi dall assumere l incarico affidatogli dal giudice, poiché consapevole di essere in una posizione che può far sorgere dubbi sulla sua imparzialità e sulla sua capacità di valutare liberamente le posizioni di entrambe le parti in causa. QUANDO VIENE FORMULATO IL QUESITO PER IL C.T.U.? Con la Legge n. 69 del 18 giugno 2009 sono state introdotte modifiche al Codice di Procedura Civile relative anche all articolo 191, che disciplina la nomina del consulente tecnico; le disposizioni modificative di legge si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, per cui è necessario prestare attenzione al rito che regolamenta la causa civile nella quale si viene nominati: se il procedimento è iniziato in un periodo antecedente al giugno 2009 vige ancora la precedente disposizione normativa dell articolo 191 C.P.C., che prevedeva la formulazione dei quesiti all udienza fissata per il giuramento davanti al giudice; per tutte le causa iscritte a ruolo dopo l entrata in vigore della riforma, l attuale formulazione dell articolo 191 C.P.C. stabilisce che il giudice, nella medesima ordinanza con cui dispone la nomina, debba anche formulare i quesiti da sottoporre al perito. L attuale regolamentazione della fase di formulazione dei quesiti consente alle parti la conoscenza preventiva degli stessi, con la possibilità di sottoporli a verifica e di chiederne al giudice la modifica o l integrazione. 7

8 Articolo 191 C.P.C. - Nomina di consulente tecnico. Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l udienza nella quale il consulente deve comparire. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone. QUANDO DEVONO ESSERE RESI I CHIARIMENTI RICHIESTI DALLE PARTI O DAL GIUDICE? Anche l articolo 195 C.P.C. è stato parzialmente modificato dalla Legge n. 69 del 18 giugno 2009, al fine di eliminare la precedente necessità di fissare un apposita udienza per consentire al CTU di rendere i chiarimenti richiesti, dalle parti o dal giudice, a seguito dell esame della perizia. Prima della novella, la relazione tecnica veniva depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice e, alla successiva udienza, le parti formulavano le loro osservazioni, con la facoltà di chiedere al giudice la convocazione del C.T.U. per rendere i chiarimenti in ordine alle contestazioni sollevate. Con l attuale disposizione normativa, nella stessa ordinanza disposta a seguito del giuramento, il giudice: fissa un temine al consulente per trasmettere la relazione tecnica alle parti; individua un ulteriore termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione; 8

9 indica un altro termine per il consulente, anteriore alla successiva udienza, entro il quale deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. Articolo 195 C.P.C. - Processo verbale e relazione. Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all udienza di cui all articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. *** *** *** Ultimo comma così sostituito dal comma 5 dell art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all art. 58 della stessa legge. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.». 9

10 3. LA REDAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA QUALI SONO LE ATTIVITÀ CHE PUÒ SVOLGERE IL CONSULENTE? Il perito incaricato effettua una o più sessioni di consulenza, che devono sempre essere oggetto di verbalizzazione e vanno allegate alla relazione finale. Se all udienza di conferimento dell incarico non è stata indicata a verbale la data di inizio delle operazioni peritali, la prima sessione deve essere comunicata agli avvocati delle parti ed ai consulenti tecnici di parte nominati. Atteggiamento consigliato La comunicazione alle parti deve contenere sempre l indicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni e va fatta con raccomandata con ricevuta di ritorno, al fine di avere prova certa e documentata dell avvenuta comunicazione. Il tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore. Compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini richieste dal giudice, da solo o insieme col giudice. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti e a terzi per l accertamento dei fatti collegati con l oggetto dell incarico. In questa fase, quando il CTU verbalizza le informazioni ricevute, essendo un ausiliario del giudice, assume la qualità di pubblico ufficiale, per cui il documento da lui redatto costituisce un atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso in ordine alla circostanza che quelle informazioni gli sono state effettivamente rese. 5 Può acquisire presso strutture pubbliche i documenti utili ad una più completa conoscenza dei fatti da valutare. 5 Cfr. Cassazione Civile Sez. III, Sentenza n del

11 QUALI SONO I COMPORTAMENTI DA NON TENERE? Il consulente dovrà sempre mantenere un comportamento imparziale, finalizzato ad escludere che possano ingenerarsi dubbi sul corretto svolgimento delle operazioni peritali. Deve evitare incontri privati con una sola delle parti senza che vi sia stata la preventiva comunicazione anche all altra. Non può esaminare documenti o atti prodotti da una sola delle parti e non comunicati alla controparte, ma deve ricevere solo gli atti difensivi, le note dei consulenti tecnici di parte e le osservazioni alla sua relazione. Non può acquisire documenti che sono nella disponibilità delle parti, ma che non sono stati tempestivamente allegati negli atti di causa, in quanto si avrebbe una violazione del principio del contraddittorio, con conseguente inutilizzabilità della produzione documentale. COME DEVE ESSERE REDATTA LA RELAZIONE DI CONSULENZA? La consulenza, normalmente, si dovrebbe comporre di diverse parti, allo scopo di strutturare in maniera organica e logica il lavoro e renderne più chiara e semplice la lettura al giudice. E possibile individuare almeno quattro grandi paragrafi nei quali suddividerla: 1) La premessa Nella prima parte è opportuno indicare i dati relativi alla sede giudiziaria, alle parti in causa, al magistrato che ha conferito l'incarico e riportare l'elenco dei quesiti. 2) La Parte analitica E necessario trascrivere, preferibilmente in paragrafi separati: i dati delle circostanze del fatto; 11

12 i dati della documentazione medica e medico-legale acquisita in atti, ad esempio precedenti perizie; i dati degli accertamenti peritali direttamente effettuati dal consulente o da lui disposti, quali visite medico-legali con eventuali esami strumentali, specialistici e di laboratorio, l'eventuale esame necroscopico con i successivi esami complementari istopatologici, tossicologici, microbiologici, chimico-clinici, immunologici; 3) Le Considerazioni medico-legali Queste possono essere suddivise in due parti: una prima parte medica, con ricostruzione della storia clinica della malattia che ha richiesto la prestazione medica ed identificazione delle eventuali complicanze e descrizione dell'esito finale dell'intero processo morboso; una seconda parte medico-legale, nella quale viene accertato con criteri medicolegali il rapporto di causalità materiale tra le singole prestazioni medico chirurgiche e gli eventi medici sfavorevoli iniziali, intermedi e finali, esaminando la condotta professionale dei sanitari secondo i criteri dettati dalle regole professionali e tenendo conto della natura delle singole prestazioni, dei ruoli e del livello di competenza professionale degli operatori sanitari, nonché della difficoltà tecnica delle prestazioni richieste. 4) Le Conclusioni In questa parte viene sintetizzata la risposta ai quesiti, dopo averli esaminati ed illustrati in quella più ampia fornita nel corso delle Considerazioni medico-legali. Nella relazione vanno anche inserite le osservazioni presentate dai consulenti tecnici di parte e fornite le necessarie risposte alle note eventualmente presentate dalle parti. 12

13 Bisogna indicare la metodologia seguita, cioè illustrare l iter logico-scientifico che ha condotto alle conclusioni. Atteggiamento consigliato L elaborato peritale non deve essere un astratta esposizione di dati teorici offerti al giudice sull argomento, ma una valutazione concreta dell operato del medico che tenga conto delle condizioni di tempo e di luogo in cui il sanitario ha espletato la propria opera, in ciò considerando anche la struttura in cui egli ha operato e i mezzi tecnici a sua disposizione. L ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE NELLA RESPONSABILITÀ MEDICA PUÒ ESSERE DEMANDATO AL C.T.U.? La questione sulla opportunità di delegare esclusivamente all indagine peritale l accertamento della sussistenza del nesso di causalità fra condotta medica ed evento dannoso è piuttosto controversa, in quanto si tratta di un problema di natura essenzialmente giuridica, come tale escluso dal campo di pertinenza del consulente tecnico. Vi è, poi, da evidenziare la sostanziale differenza fra la causalità in ambito civile e quella in ambito penale, in quanto, ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che cambia tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, atteso che nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio, mentre nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori 13

14 in gioco nel processo penale tra accusa e difesa e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti. 6 Atteggiamento consigliato Il compito del consulente deve essere soprattutto quello di individuare le nozioni e le valutazioni tecniche che il giudice deve porre a fondamento della spiegazione causale dell evento sottoposto al suo giudizio; quindi, deve ricercare le cosiddette leggi scientifiche di copertura, necessarie al giudicante per individuare da un punto di vista anche scientifico l esistenza della causalità necessaria fra il comportamento del medico e l evento lesivo causato al paziente. QUALI SONO LE CAUSE DI NULLITÀ DELLA C.T.U.? Si ha nullità della consulenza quando si verificano, nel corso delle operazioni peritali, omissioni tali da pregiudicare il principio del legittimo contraddittorio fra le parti o il diritto di difesa. Una fra le cause più frequenti di nullità è quella della mancata comunicazione alle parti della data e del luogo di inizio delle operazioni; in tal caso, però, si è in presenza di una nullità sanabile, qualora risulti che le parti siano state comunque poste in grado di assistere all indagine e di svolgere l attività difensiva. La presenza della parte personalmente, senza il suo avvocato, non è sufficiente a sanare tale nullità, giacché in tutte le fasi del processo è sempre necessario che sia garantita la difesa tecnica. 6 Cfr. Cassazione Civile Sez. Unite, Sentenza n. 582 del e Cassazione Civile Sez. Unite, Sentenza n. 577 del , consultabile su pubblicata il 21/01/

15 La C.T.U. dichiarata nulla per violazione del principio del contraddittorio non ha alcun valore probatorio e non può essere utilizzata nel giudizio nel quale è stata esperita, così come è vietato farne uso anche in un giudizio diverso. 4. LA RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE Il medico che svolge le funzioni di consulente tecnico in maniera non corretta può incorrere in forme di responsabilità di natura penale, civile e disciplinare, a seconda della norma violata con il suo comportamento; inoltre, in corso di causa, il giudice può comminare sanzioni per il ritardo ingiustificato nel deposito della consulenza. QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE PER IL RITARDO NEL DEPOSITO DELLA C.T.U.? Il ritardo nel deposito, che determina la possibilità per il giudice di sanzionare il consulente, deve essere ingiustificato, cioè non preceduto da una istanza di dilazione dei termini, formulata al giudice prima della scadenza degli stessi, o non dovuto a situazioni che escludono la colpevolezza del perito. Infatti, si possono verificare le seguenti fattispecie di ritardo, che non sono riconducibili ad un suo comportamento negligente: l incarico si è rivelato particolarmente complesso e necessita di tempi di esecuzione più lunghi; è necessario attendere il compimento di determinati atti di indagine; servono accertamenti particolari che non possono essere svolti in tempi brevi; le stesse parti in causa si sono rivelate restie a collaborare con il consulente, impedendogli di svolgere il proprio lavoro. 15

16 Se il giudice rileva l esistenza di un ritardo non motivato potrebbe sanzionare il C.T.U. con la riduzione del compenso o disporne la sua sostituzione. Atteggiamento consigliato E sempre consigliabile, nel caso in cui ci si renda conto della esistenza di situazioni che possono impedire di consegnare l elaborato peritale per la data fissata nell ordinanza, formulare apposita istanza al giudice con la richiesta, motivata, di proroga dei termini per il deposito. QUANDO SI HA RESPONSABILITÀ PENALE DEL C.T.U.? Il medico che accetta l incarico di consulente tecnico, senza essere iscritto nell albo professionale dei medici chirurghi, commette il reato di esercizio abusivo della professione, punito dall art. 348 C.P. Il consulente tecnico che, all atto del conferimento dell incarico, rifiuta di assumere o adempiere le funzioni richieste commette il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti, punito dall art. 366, commi 2 e 4, C.P., salvo che il rifiuto sia legittimo, perché dovuto a motivi di astensione o di incompatibilità; questo reato sussiste solo nel caso in cui la nomina per l incarico provenga dall autorità giudiziaria e non quando sia conferito dalla parte privata. Nel caso in cui il consulente, dopo aver accettato l incarico ed essersi impegnato ad adempierlo, rifiuta in tutto o in parte di svolgerlo, incorre nel reato di rifiuto di atti d ufficio, punito dall art. 328, comma 1, C.P.; si verifica tale ipotesi quando, ad esempio, il CTU nominato dal giudice omette reiteratamente di depositare la relazione o, dopo aver assunto l incarico, prestato il giuramento e ritirato i fascicoli di parte, impegnandosi a consegnare la 16

17 relazione di consulenza nel termine assegnatogli, si rifiuti di restituire i fascicoli in suo possesso; anche questo reato si configura solo se la nomina per l incarico proviene dall autorità giudiziaria e non dalla parte privata. Il consulente che rende un parere o fornisce interpretazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero commette il reato di falsa perizia punito dall art. 373 C.P.; nel caso di avvenuta condanna per questa tipologia di reato è prevista anche l interdizione dalla professione medica e dai pubblici uffici. In queste ipotesi di responsabilità penale il medico è punito solo a titolo di dolo e non di colpa, per cui, affinché vi sia la integrazione di queste fattispecie di reato egli deve aver tenuto la condotta prevista dalle norme con coscienza e volontà. Il Codice di Procedura Civile, però, prevede un ipotesi di reato colposo a carico del C.T.U., disponendo che sia punito penalmente quando incorra in colpa grave nell esecuzione degli atti che gli sono richiesti. 7 Non è necessario il dolo per l integrazione del reato, ma è sufficiente la colpa, che però deve essere grave; pertanto, non sarà fonte di responsabilità penale qualsiasi errore del consulente, ma solo quelli che siano talmente gravi da contrastare con le più elementari cognizioni dell arte medica. Inoltre, la norma prevede che, in ogni caso, sia dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti. 7 Cfr. Articolo 64 Codice di Procedura Civile 17

18 IN QUALE TIPO DI RESPONSABILITÀ CIVILE INCORRE IL CONSULENTE? Se il CTU commette un reato nell esercizio della sua funzione, sul piano civilistico è tenuto a risarcire i danni che siano da ciò derivati alle parti del giudizio; dovrà ugualmente risarcirle quando sia accertata una sua condotta dolosa o colposa, indipendentemente dalla sussistenza di una fattispecie di reato. Il principio generale di riferimento è rinvenibile nelle norme civilistiche in tema di responsabilità del prestatore d opera intellettuale o in tema di fatto illecito; ciò comporta che, in caso di errore nell espletamento della consulenza, egli sarà responsabile per imprudenza, negligenza e imperizia (colpa generica ) o per aver omesso di considerare regole cautelari derivanti da fonti giuridiche (leggi, regolamenti, ordini e discipline ( colpa specifica ). Nel caso in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, che trascendono la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica, quanto alla imperizia, è prevista una limitazione di responsabilità ex art 2236 c. 2, alle ipotesi di dolo o colpa grave. QUALI SONO LE CONSEGUENZE DAL PUNTO DI VISTA DISCIPLINARE? Il medico che svolge la funzione di consulente tecnico può incorrere in responsabilità disciplinare di due tipi. Se è iscritto all albo dei consulenti tecnici del Tribunale il potere disciplinare appartiene al Presidente del Tribunale, che può esercitarlo nel caso in cui il consulente tenga una condotta morale censurabile o quando si dimostri inottemperante agli obblighi connessi all incarico ricevuto. Può essere destinatario di sanzioni che possono consistere nell avvertimento, nella sospensione temporanea o nella cancellazione dall albo. 18

19 In ogni caso, il medico è sottoposto al potere disciplinare dell Ordine professionale di appartenenza in merito a tutti quei comportamenti che abbiano un rilievo sul piano deontologico. Il Codice di Deontologia Medica si occupa espressamente, all articolo 62, di quella che viene definita l attività medico legale, indicando quali linee guida di tale attività la correttezza morale, la consapevolezza delle responsabilità eticogiuridiche e deontologiche, la necessità di autonomia e di indipendenza nel giudizio; pertanto, il mancato rispetto dei principi indicati determina una chiara violazione della normativa deontologica. CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA CAPO IV Attività medico-legale Art Attività medico-legale L esercizio dell attività medico legale è fondato sulla correttezza morale e sulla consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche che ne derivano e deve rifuggire da indebite suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di influenza e condizionamento. L accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di un adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del Codice di Deontologia Medica e preferibilmente supportata dalla relativa iscrizione allo specifico albo professionale. In casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che il medico legale richieda l associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta. 19

20 Fermi restando gli obblighi di legge, il medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura e nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro dipendente con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria. La consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nell ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti. L espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale. 5. ALCUNI ESEMPI DI QUESITI FORMULATI AL C.T.U. QUESITO IN IPOTESI DI RESPONSABILITÀ MEDICA PER MORTE DEL PAZIENTE. Dica il CTU, effettuati gli accertamenti necessari ed esaminati gli atti e documenti di causa: 1) quale è stata la causa biologica della morte del sig. [ ] 2) se la morte è, o meno, da porsi in nesso di causalità materiale con il trattamento medico chirurgico (indipendentemente dalla sussistenza di una condotta eventualmente colposa); 20

21 3) in caso di risposta affermativa, se il trattamento medico chirurgico è stato la causa unica dell'evento ovvero se ha agito in concorso con altre cause, in particolare con la patologia che ha richiesto il trattamento ovvero con altre patologie preesistenti o sopravvenute; 4) se la prestazione d'opera comportava una "speciale difficoltà" in relazione alla complessità tecnica del trattamento, proporzionata allo specifico livello di competenza del professionista, e tenendo conto delle condizioni del paziente; 5) a quale epoca risale la morte ed in particolare se è sopraggiunta immediatamente ovvero in brevissimo tempo ovvero dopo un decorso nel quale il quadro clinico, in nesso causale con il trattamento, ha configurato danno biologico; 6) se il medico ha violato una o più regole doverose di condotta quali risultano da una condivisa prassi, ed in particolare dal codice di deontologia medica, dalle linee guida nazionali ed internazionali, da leggi e regolamenti; 7) analizzi in particolare la adeguatezza e tempestività delle procedure diagnostiche, le indicazioni al trattamento terapeutico medico o chirurgico prescelto e concordato con il paziente, se cosciente, o con il suo legale rappresentante, le eventuali controindicazioni, le modalità dell'esecuzione, l'assistenza nel corso del trattamento stesso; 8) dica, inoltre, qualora le scelte dei mezzi e dei tempi diagnostici rientrassero nell'ambito della opzionalità, quale di esse risponda al criterio della doverosa prudenza e diligenza; 9) nel caso di violazione di regole tecniche doverose o di comuni regole di prudenza e diligenza, dica il CTU se la morte del paziente sia stata, o meno, in nesso causale con dette violazioni indicando, in caso di condotta omissiva, il grado di probabilità, bassa, media od elevata del nesso causale; 21

22 10) nel caso di trattamenti in équipe, dica il CTU quale sia stata la specifica violazione di regole professionali addebitabile a ciascun sanitario convenuto in giudizio ed il correlativo ruolo causale. QUESITO IN IPOTESI DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE MEDICA E PAZIENTE VIVENTE. Dica il CTU, esaminati gli atti e documenti di causa e sottoposto il periziando a visita medico legale ed agli accertamenti indispensabili, purché non invasivi: 1) quale era la patologia da cui era affetto il sig. [ ] al momento in cui gli è stata prestata l'opera professionale medica; 2) quali siano le procedure diagnostiche necessarie, quali le possibili terapie, distinguendo quelle non opzionali e quelle opzionali, quale il comune decorso di detta malattia e quale la prognosi; 3) ricostruisca, per quanto possibile, la storia clinica del periziando indicando, in caso di complicanza, se questa abbia o meno costituito danno o maggior danno temporaneo e permanente; 4) in caso di risposta affermativa dica se tale danno (inteso come malattia insorta ex novo), o maggior danno (nel senso del peggioramento della malattia) è da porre in nesso di causalità materiale con il trattamento medico chirurgico (indipendentemente dalla sussistenza di una condotta eventualmente colposa); 5) dica in particolare se il trattamento medico o chirurgico è stata la causa unica dell'evento ovvero se ha agito in concorso con altre cause, in particolare con la patologia che ha richiesto il trattamento ovvero altre patologie preesistenti o sopravvenute; 6) se la prestazione d'opera comportava la soluzione di problemi tecnici di "speciale difficoltà" in relazione alla complessità tecnica del trattamento, proporzionata allo 22

23 specifico livello di competenza del professionista, e tenendo conto delle condizioni del paziente; 7) se il medico ha violato una o più regole doverose di condotta quali risultano da una condivisa prassi, ed in particolare dal codice di deontologia medica e/o da linee guida nazionali ed internazionali; 8) analizzi in particolare la adeguatezza e tempestività delle procedure diagnostiche, le indicazioni al trattamento terapeutico medico o chirurgico prescelto e concordato con il paziente, se cosciente, o con il suo legale rappresentante, le eventuali controindicazioni, le modalità dell'esecuzione, l'assistenza nel corso del trattamento stesso; 9) se l'opera del medico si è svolta in stato di necessità medica; 10) qualora la scelta dei mezzi e dei tempi diagnostici rientrasse nell'ambito della opzionalità, quale di esse risponda ai criteri della più doverosa prudenza e diligenza; 11) nel caso di violazione di regole tecniche doverose o di comuni regole di prudenza e diligenza, dica il CTU se il danno o il maggior danno del paziente sia stato, o meno, in nesso causale con dette violazioni indicando, in caso di condotta omissiva, il grado di probabilità, bassa, media od elevata del nesso; 12) nel caso di opera professionale prestata per malattia connotata da prognosi grave ed il più delle volte letale, dica in particolare il CTU se la prevedibile sopravvivenza sia stata ridotta dalla condotta professionale inadeguata ed indichi ove possibile, sulla base delle conoscenze statistiche e dello stadio della malattia al momento della prestazione d'opera e della correlativa prognosi in quel momento quale sarebbe presumibilmente la durata della vita in assenza dell'inadempienza professionale; 13) quali siano le violazioni eventualmente addebitabili alla struttura sanitaria convenuta e quale il loro ruolo causale nella produzione del danno o maggior danno; 23

24 14) quale sia stata la durata, in giorni, dell'invalidità temporanea configurante danno biologico temporaneo per lesione dell'integrità psicofisica in nesso causale con il trattamento medico-chirurgico e con le violazioni di regole professionali individuali; 15) nel caso di esiti permanenti, indichi il CTU la percentuale di invalidità permanente costituente danno biologico statico, avvalendosi dei criteri quantitativi tabellari attualmente disponibili; 16) se gli esiti permanenti possano incidere negativamente sulle relazioni esistenziali e le conseguenze sulla capacità di esercitare attività: a carattere culturale, artistico, sportivo, che la vittima ha provato a svolgere in epoca precedente al sinistro (specificare quali), nonché sulla capacità di esercitare le normali attività di svago, sociali, familiari e ricreative; specifichi l'entità di tale ipotizzata incidenza in termini di bassa, media, grave, gravissima incidenza ovvero con stima percentuale separata rispetto a quella proposta per il danno biologico; 17) se, in relazione alle lesioni accertate, tenuto conto delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto, la sofferenza fisio-psichica, comprensiva della normale riabilitazione, sia quella normalmente conseguente alla tipologia di lesioni subite, descrivendola sommariamente; evidenzi, altresì, ove riscontrati, eventuali ulteriori sofferenze fisiche o morali conseguenti a tali lesione o alle sue conseguenze, e la causa generatrice di tale maggiore intensità o manifestazione delle stesse; 18) valuti il CTU la sussistenza o meno di incidenza negativa delle menomazioni biologiche temporanee sulla capacità di guadagno temporanea; 19) valuti la sussistenza o meno di incidenza negativa delle menomazioni biologiche permanenti sulla capacità di guadagno specifica precisando, in caso di soggetto in attualità di lavoro, se detta capacità sia stata del tutto perduta, ovvero ridotta ed in quale misura, considerando a tal fine anche il maggiore disagio, l'usura ed il danno che 24

25 possono conseguire al protrarsi dell'attività di lavoro svolta o di altre confacenti alle attitudini del periziando; 20) in caso di soggetti non in attualità di lavoro di minore età o maggiore età compresi nella fascia che consente ancora attività lucrative, quantifichi il CTU l'eventuale riduzione della potenziale capacità generica di guadagno e delle chance di guadagno futuro; 21) indichi il CTU l'entità delle sofferenze in nesso causale con il trattamento inadeguato utilizzando sette classi di gravità: molto lievi, lievi, moderate, medie, abbastanza importanti, importanti, molto importanti; 22) valuti il CTU la congruità delle spese di cura sostenute a causa del danno in nesso causale con il trattamento medico-chirurgico e dica se sono prevedibili, opportune o necessarie spese di cura future precisandone la natura e la probabile entità. 25

E - LEARNING DIRITTOSANITARIO.NET

E - LEARNING DIRITTOSANITARIO.NET E - LEARNING DIRITTOSANITARIO.NET CORSO La CTU medico-legale LEZIONE I La CTU medico-legale nel giudizio civile CENTRO STUDI DI DIRITTO SANITARIO CORSO GIANNONE 86 81100 CASERTA TEL 0823 279352 FAX 0823

Dettagli

GIUDIZIO N. ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DI UDIENZA DEL. È presente il CTU il quale, in esito alla lettura della formula del giuramento,

GIUDIZIO N. ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DI UDIENZA DEL. È presente il CTU il quale, in esito alla lettura della formula del giuramento, TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA XIII SEZIONE CIVILE GIUDIZIO N. ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DI UDIENZA DEL È presente il CTU il quale, in esito alla lettura della formula del giuramento, risponde:

Dettagli

Università degli Studi di Messina Sezione Dipartimentale di Medicina Legale Direttore: Prof. Claudio Crinò. La diagnosi. Prof.

Università degli Studi di Messina Sezione Dipartimentale di Medicina Legale Direttore: Prof. Claudio Crinò. La diagnosi. Prof. Università degli Studi di Messina Sezione Dipartimentale di Medicina Legale Direttore: Prof. Claudio Crinò LA METODOLOGIA MEDICO LEGALE La diagnosi Prof. Claudio Crinò alla persona nei suoi aspetti medico-legali

Dettagli

La responsabilità civile

La responsabilità civile La responsabilità civile Responsabilità contrattuale (art. 1218 cc) Scaturisce da qualsiasi rapporto obbligatorio già precostituito. Il Medico generalista si obbliga ad eseguire una prestazione professionalmente

Dettagli

La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa

La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa a cura dell Avv. Elio Garibaldi 1 RECENTI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI IN ARGOMENTO DI RESPONSABILITA SANITARIA Responsabilità contrattuale

Dettagli

Caratteristiche della prestazione intellettuale:

Caratteristiche della prestazione intellettuale: LEGALITA E PROFESSIONE VETERINARIA 1 PROFESSIONE A CARATTERE INTELLETTUALE Caratteristiche della prestazione intellettuale: 1. Prevalenza del dato intellettuale sull attività materiale o manuale. 2. Autonomia

Dettagli

I principi generali che regolano la responsabilità professionale del medico e dell odontoiatra

I principi generali che regolano la responsabilità professionale del medico e dell odontoiatra I principi generali che regolano la responsabilità professionale del medico e dell odontoiatra Lecco - 31-10 2009 - acuradi S. Fucci - giurista e bioeticista - sefucci@tiscali.it Principi generali della

Dettagli

LE ATTIVITA DI CONSULENZA TECNICA E PERIZIA IN AMBITO MEDICO-LEGALE. Consuela Cigalotti

LE ATTIVITA DI CONSULENZA TECNICA E PERIZIA IN AMBITO MEDICO-LEGALE. Consuela Cigalotti LE ATTIVITA DI CONSULENZA TECNICA E PERIZIA IN AMBITO MEDICO-LEGALE Consuela Cigalotti Possono aver luogo in momenti diversi nel complesso iter in cui si articola il procedimento penale. INDAGINI PRELIMINARI

Dettagli

Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

Sistema Disciplinare e Sanzionatorio Sistema Disciplinare e Sanzionatorio Contenuti 1. Introduzione... 3 1.1 Lavoratori dipendenti non Dirigenti... 3 1.2 Lavoratori dipendenti Dirigenti... 4 1.3 Misure nei confronti degli Amministratori e

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna

COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna Approvato con D.G.C. n. 104 del 31.07.2008 Modificato con D.G.C. n. 139 del 30.10.2008

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

CONDIZIONE MORALE E GIURIDICA DI CHI E RESPONSABILE RESPONSABILITA. CIOE SAPER RISPONDERE DI QUALCOSA

CONDIZIONE MORALE E GIURIDICA DI CHI E RESPONSABILE RESPONSABILITA. CIOE SAPER RISPONDERE DI QUALCOSA LA RESPONSABILITA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO CONDIZIONE MORALE E GIURIDICA DI CHI E RESPONSABILE RESPONSABILITA. CIOE SAPER RISPONDERE DI QUALCOSA RESPONSABILE E.. CHI DEVE DAR CONTO DI QUALCHE COSA

Dettagli

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. SISTEMA DISCIPLINARE Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. Versione: 3.0 Approvato con determinazione dell Amministratore Unico il 7 novembre 2014 MO231 - pag. 1 di 5 SISTEMA DISCIPLINARE 1. PREMESSA

Dettagli

DALL AUTONOMIA PROFESSIONALE ALLA RESPONSABILITA DEL TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO

DALL AUTONOMIA PROFESSIONALE ALLA RESPONSABILITA DEL TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO DALL AUTONOMIA PROFESSIONALE ALLA RESPONSABILITA DEL TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO STUDIO LEGALE NODARO avv. Francesco Del Rio 25 Via Crescenzio 00193 Roma Tel. 06/68809743 r.a. Fax 06/68211161 e-mail:

Dettagli

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.)

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.) Responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità extra-contrattuale

Dettagli

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini "Il mandato di consulenza è un incarico che il cliente conferisce al consulente attraverso la stipulazione e la sottoscrizione di un contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, per lo svolgimento

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista (approvate nella seduta consiliare del 26 novembre 2002)

Dettagli

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio Titolo I La Pratica Forense Articolo 1 Il praticante Avvocato regolarmente iscritto nell apposito

Dettagli

REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI

REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI Approvato con D.C.C. n. 2 in data 12-02-2015 Art.1 Il Comune di Roncaro volendo garantire nell ambito del proprio territorio attività

Dettagli

IL RUOLO DEL CHIRURGO PLASTICO NELLE CONSULENZE MEDICO-LEGALI Sabato 2 febbraio 2013 Clinica CittàGiardino Padova

IL RUOLO DEL CHIRURGO PLASTICO NELLE CONSULENZE MEDICO-LEGALI Sabato 2 febbraio 2013 Clinica CittàGiardino Padova IL RUOLO DEL CHIRURGO PLASTICO NELLE CONSULENZE MEDICO-LEGALI Sabato 2 febbraio 2013 Clinica CittàGiardino Padova QUESTIONARIO RISPOSTE CORRETTE Il test si supera se le risposte esatte sono 34 sul totale

Dettagli

Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi

Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi PREMESSA L articolo 6 del Regolamento per la formazione professionale continua dell Ordine territoriale di Catania,

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione

Dettagli

Lega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE

Lega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE Lega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE approvato dal Consiglio nazionale di lega il 4 ottobre 2007 Premessa: Per i candidati Operatori Sportivi Volontari sono previsti i seguenti momenti corsuali:

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 222 DEL 29/11/2011 Articolo 1 Finalità ed ambito applicativo 1. Il presente

Dettagli

REGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A

REGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A REGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A Art. 1) ISTITUZIONE E istituito presso la Lega Pallavolo Serie A Maschile l Elenco degli Agenti Sportivi Art.2) DEFINIZIONI E

Dettagli

Settore Consulenti del Lavoro. Commissione di Garanzia. dell Attuazione della Legge sullo. Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Settore Consulenti del Lavoro. Commissione di Garanzia. dell Attuazione della Legge sullo. Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali Consulenti del Lavoro Consiglio Nazionale dell Ordine Via Cristoforo Colombo, 456 00145 Roma Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282 e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it

Dettagli

ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO. Regolamento volontari. Regolamento. a scuola. volontari a scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO. Regolamento volontari. Regolamento. a scuola. volontari a scuola ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO Regolamento volontari a scuola Regolamento volontari a scuola REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI VOLONTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA Art.1 Oggetto

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO 102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi

Dettagli

LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA. Responsabilità civile: cenni generali. - L art 2043 del codice civile dispone che

LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA. Responsabilità civile: cenni generali. - L art 2043 del codice civile dispone che LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA Responsabilità civile: cenni generali. - L art 2043 del codice civile dispone che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

CNIPA 27 ottobre 2004. Aspetti legali del teleconsulto medico IPOCM

CNIPA 27 ottobre 2004. Aspetti legali del teleconsulto medico IPOCM Corso sul teleconsulto IPOCM CNIPA 27 ottobre 2004 Aspetti legali del teleconsulto medico IPOCM A cura di Gianfranco Costanzo Coordinatore del dell Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo Definizione

Dettagli

REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI VIGILANZA Effetti s.r.l.

REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI VIGILANZA Effetti s.r.l. REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI VIGILANZA Effetti s.r.l. Approvato all unanimità dagli Amministratori con decisione del 21 aprile 2009 SOMMARIO Art. 1 - Scopo e ambito di applicazione Art. 2 - Composizione

Dettagli

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell Autorità Nazionale Anticorruzione per l omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione

Dettagli

Italia. La videoconferenza, tuttavia, non è estranea al nostro ordinamento.

Italia. La videoconferenza, tuttavia, non è estranea al nostro ordinamento. Italia 1. È possibile assumere prove tramite videoconferenza con la partecipazione di un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente, o direttamente da parte di un'autorità giudiziaria dello Stato

Dettagli

IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Seminario. Milano, 9 giugno 2011. Ing. Luciano Brusaferro

IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Seminario. Milano, 9 giugno 2011. Ing. Luciano Brusaferro Seminario IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Milano, 9 giugno 2011 Ing. Luciano Brusaferro 1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Codice Contratti Pubblici D. Lgs. 12 Aprile 2006

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Codice di Comportamento

Codice di Comportamento Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 3 maggio 2005 e successivamente modificato con deliberazione n. 12 del 2 marzo 2009 Indice Premessa 1 Codice Etico 2 Regolamento gare

Dettagli

REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE. Art. 1 - Istituzione e compiti.

REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE. Art. 1 - Istituzione e compiti. REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE Art. 1 - Istituzione e compiti. 1. L Avvocatura dell E.R.A.P. MARCHE provvede alla tutela dei diritti e degli interessi dell Ente secondo le norme contenute

Dettagli

Vademecum per il Testimone nel processo civile

Vademecum per il Testimone nel processo civile Vademecum per il Testimone nel processo civile 10 regole da conoscere per non sbagliare 1 1) A ciascuno di noi può capitare di essere citato davanti al Giudice per rendere testimonianza di un fatto conosciuto.

Dettagli

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (Treviso)

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (Treviso) Allegato sub A) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 17.03.2008 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (Treviso) DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

Dettagli

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA ART. 1 Il presente Regolamento disciplina la realizzazione della Formazione Professionale Continua

Dettagli

Sistema Disciplinare relativo al MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Sistema Disciplinare relativo al MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 Sistema Disciplinare relativo al MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 di Fujitsu Technology Solutions S.p.A. Vers. 2.0 approvato dal CdA il 21/01/2015

Dettagli

I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU

I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU Una breve premessa Le nozioni di accusa penale e materia penale (leading case: Engel ed altri c. Paesi Bassi): autonomia delle garanzie convenzionali

Dettagli

Indice LE CONDOTTE TIPICHE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

Indice LE CONDOTTE TIPICHE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 IL DELITTO DI ABUSO DI UFFICIO: APPROFONDIMENTI PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO Indice 1 LE CONDOTTE TIPICHE --------------------------------------------------------------------------------------------------

Dettagli

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di: CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con

Dettagli

Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l.

Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l. 161/13 Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l. Regolamento per l affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni Sommario Articolo 1 Oggetto del Regolamento... 2 Articolo 2 Presupposti e limiti...

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio

Dettagli

Regolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse dal Comune

Regolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse dal Comune Allegato n.1 alla delibera di Consiglio Comunale n.78 del 27/07/2000 Regolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse

Dettagli

CONSENSO INFORMATO. Partecipazione attiva del soggetto malato. Rapporto Medico Paziente. a cura dell Avv. Elio Garibaldi RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE

CONSENSO INFORMATO. Partecipazione attiva del soggetto malato. Rapporto Medico Paziente. a cura dell Avv. Elio Garibaldi RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE CONSENSO INFORMATO Partecipazione attiva del soggetto malato Rapporto Medico Paziente a cura dell Avv. Elio Garibaldi 1 RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE Conoscenza del proprio stato di salute Conoscenza delle

Dettagli

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Attore ricorrente 24 luglio 2014 Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Viterbo Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 01100 VITERBO ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL AVVOCATO STABILITO PREMESSA L art. 10 della Direttiva del Parlamento

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Parte generale... pag. 1. Capitolo I La responsabilità (F. Martini)...» 3

INDICE SOMMARIO. Parte generale... pag. 1. Capitolo I La responsabilità (F. Martini)...» 3 Indice sommario 1.1 INDICE SOMMARIO Parte generale...................... pag. 1 Capitolo I La responsabilità (F. Martini)............» 3 1.1. Gli elementi costitutivi della responsabilità.............»

Dettagli

1.1) Il presente regolamento stabilisce i requisiti essenziali, i criteri e. le modalità generali di reclutamento del personale, con contratto di

1.1) Il presente regolamento stabilisce i requisiti essenziali, i criteri e. le modalità generali di reclutamento del personale, con contratto di REGOLAMENTO PER LE ASSUNZIONI 1) AMBITO DI APPLICAZIONE 1.1) Il presente regolamento stabilisce i requisiti essenziali, i criteri e le modalità generali di reclutamento del personale, con contratto di

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli

La consulenza tecnica d ufficio medico-legale nel giudizio civile e la perizia nel procedimento penale

La consulenza tecnica d ufficio medico-legale nel giudizio civile e la perizia nel procedimento penale La consulenza tecnica d ufficio medico-legale nel giudizio civile e la perizia nel procedimento penale L interesse per i temi della consulenza tecnica d ufficio nel giudizio civile e della perizia nel

Dettagli

Codice Deontologico del Revisore Contabile

Codice Deontologico del Revisore Contabile Codice Deontologico del Revisore Contabile Premessa Il presente codice costituisce il complesso dei doveri cui deve attenersi il Revisore Contabile aderente alla Libera Associazione Istituto Nazionale

Dettagli

Malattie Dipendenti Pubblici 2014: Reperibilità. Malattie dipendenti pubblici 2014: la legge n.111

Malattie Dipendenti Pubblici 2014: Reperibilità. Malattie dipendenti pubblici 2014: la legge n.111 Malattie Dipendenti Pubblici 2014: Reperibilità Le visite fiscali per il controllo della malattia servono ad appurare l inidoneità momentanea del dipendente pubblico a svolgere la propria prestazione lavorativa;

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

Associazione Italiana Traduttori e Interpreti Membro della Fédération Internationale des Traducteurs (F.I.T.), aderente all'unesco

Associazione Italiana Traduttori e Interpreti Membro della Fédération Internationale des Traducteurs (F.I.T.), aderente all'unesco COSA OCCORRE FARE PER PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D UFFICIO E PERITI DEL TRIBUNALE (per traduttori e/o interpreti giudiziari) (aggiornato al 05/09/2014) Per lavorare

Dettagli

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1

Dettagli

LE ALTRE CATEGORIE DEL DANNO INGIUSTO Consuela Cigalotti DANNO INGIUSTO Secondo la definizione del codice civile è da considerarsi danno ingiusto,, il danno prodotto non iure,, ( comportamento non giustificato

Dettagli

Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici

Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici avv. Mauro Crosato Presidente ASFO triveneto. Padova, 7 luglio 2015 Tipi di responsabilità Responsabilità penale; Responsabilità

Dettagli

Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità

Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione all Ordine degli Avvocati di

Dettagli

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50 Beppe Baffert USR CISL Piemonte . Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è eletto,

Dettagli

ISTANZE DA PRESENTARE COME DA CALENDARIO DALLE ORE 12.30 ALLE ORE 13.30. Attenzione è necessario depositare pena il non accoglimento dell istanza

ISTANZE DA PRESENTARE COME DA CALENDARIO DALLE ORE 12.30 ALLE ORE 13.30. Attenzione è necessario depositare pena il non accoglimento dell istanza ISTANZE DA PRESENTARE COME DA CALENDARIO DALLE ORE 12.30 ALLE ORE 13.30 Attenzione è necessario depositare pena il non accoglimento dell istanza UNA ISTANZA ORIGINALE COMPLETA DI TUTTI I DOCUMENTI E COMPILATA

Dettagli

SORVEGLIANZA SANITARIA

SORVEGLIANZA SANITARIA SORVEGLIANZA SANITARIA SORVEGLIANZA SANITARIA Definizione e obiettivi Negli anni '80, nel corso di una riunione della Comunità Economica Europea, la sorveglianza sanitaria è stata definita come "la valutazione

Dettagli

CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN

CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN approvato il 19 dicembre 2000 con le modifiche apportate il 19 dicembre 2002, il 20 novembre 2006 e il 23 aprile 2008 PREMESSA Scopo del Codice di Autodisciplina Il

Dettagli

Le responsabilità professionali

Le responsabilità professionali Le responsabilità professionali Bologna, 20 maggio 2011 ALESSANDRA DE PALMA Direttore U.O. di Medicina Legale e Gestione del Rischio Azienda U.S.L. di MODENA Collaboratore Direzione Generale Sanità e Politiche

Dettagli

Statuto Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (OMFP)

Statuto Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (OMFP) Statuto Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (OMFP) Art. 1 Principi generali e Oggetto. Il presente statuto disciplina l organizzazione interna dell ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

Dettagli

CARTA DEL CURATORE SPECIALE /DIFENSORE DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI DI ADOTTABILITA E DE POTESTATE LINEE GUIDA. Premesso

CARTA DEL CURATORE SPECIALE /DIFENSORE DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI DI ADOTTABILITA E DE POTESTATE LINEE GUIDA. Premesso CAMERA MINORILE DI TORINO CONSIGLIO ORDINE CARTA DEL CURATORE SPECIALE /DIFENSORE DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI DI ADOTTABILITA E DE POTESTATE LINEE GUIDA Premesso Che l entrata in vigore delle norme processuali

Dettagli

La vendita dei Prodotti Assicurativi

La vendita dei Prodotti Assicurativi La vendita dei Prodotti Assicurativi I prodotti assicurativi formano sempre di più oggetto di campagne di vendita. Vogliamo fornire ai colleghi una breve nota che riepiloghi i punti essenziali della normativa

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo)

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo) OGGETTO: Approvazione Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio di ricerca, di consulenze, ovvero ogni altra tipologia di collaborazione autonoma, a soggetti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Chiarimenti 2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Questo soggetto della prevenzione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

PERICOLO o FATTORE DI RISCHIO

PERICOLO o FATTORE DI RISCHIO Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole Definizione parole-chiave MODULO B Unità didattica A3-1 CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI E ADDETTI SPP EX D.Lgs. 195/03 PERICOLO o FATTORE DI

Dettagli

PROPOSTA DI DELIBERA

PROPOSTA DI DELIBERA COMUNE DI COMO PROPOSTA DI DELIBERA Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA Il consiglio comunale di Como Premesso che: - Con l espressione testamento biologico (o anche

Dettagli

CODICE DEONTOLOGICO PRINCIPI GENERALI

CODICE DEONTOLOGICO PRINCIPI GENERALI CODICE DEONTOLOGICO L Associato ANAP esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi del cliente, assicurando la conoscenza delle norme

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

Regolamento del Settore Attività Giovanile. Approvato dal Consiglio Federale Del 13 aprile 2013 con delibera n. 124

Regolamento del Settore Attività Giovanile. Approvato dal Consiglio Federale Del 13 aprile 2013 con delibera n. 124 Regolamento del Settore Attività Giovanile Approvato dal Consiglio Federale Del 13 aprile 2013 con delibera n. 124 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI art. 1 - L Attività Giovanile 1- Per organizzare e coordinare

Dettagli

COMUNE DI VILLACHIARA. Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PART TIME, DELLE INCOMPATIBILITA E DEI SERVIZI ISPETTIVI

COMUNE DI VILLACHIARA. Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PART TIME, DELLE INCOMPATIBILITA E DEI SERVIZI ISPETTIVI COMUNE DI VILLACHIARA Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PART TIME, DELLE INCOMPATIBILITA E DEI SERVIZI ISPETTIVI (Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 22/10/1997,

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI E AFFARI DI VOLONTARIA

Dettagli

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA Allegato A C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA P.ZZA CESARE BATTISTI, N. 4 25068 SAREZZO WWW.COMUNE.SAREZZO.BS.IT REGOLAMENTO PER L INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvata con deliberazione

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Sezione prima PROVA PENALE E GIUSTO PROCESSO (Pietro Silvestri)

INDICE SOMMARIO. Sezione prima PROVA PENALE E GIUSTO PROCESSO (Pietro Silvestri) INDICE SOMMARIO Premessa... vii Sezione prima PROVA PENALE E GIUSTO PROCESSO (Pietro Silvestri) Capitolo I DALLA RIFORMA DELL ART. 111 DELLA COSTITUZIONE ALLA LEGGE N. 63/2001 1.1. Premessa... 3 1.2. La

Dettagli

Regolamento Per l Iscrizione a Lavora Con Noi

Regolamento Per l Iscrizione a Lavora Con Noi Pag. 1 di 11 Regolamento Per l Iscrizione a Lavora Con Noi Pag. 2 di 11 SEZIONE I (Generalità)... 3 Articolo 1 (Scopo)... 3 Articolo 2 (Riferimenti)... 3 Articolo 3 (Modalità di iscrizione)... 4 Articolo

Dettagli

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. ACEA S.p.A. DISCIPLINARE TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. Lgs. 81/2008 - Art. 89 punto 1 lett. e) e Art. 91) Roma, marzo 2015 Disciplinare

Dettagli

III COMMISSIONE TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO MAGGIO 2010

III COMMISSIONE TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO MAGGIO 2010 III COMMISSIONE TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 69, 72, 75

Dettagli

ALLEGATO A. Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ALBO DOCENTI ESTERNI

ALLEGATO A. Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ALBO DOCENTI ESTERNI ALLEGATO A Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ALBO DOCENTI ESTERNI ALBO DOCENTI ESTERNI Art. 1. Istituzione e finalità Il Comune di Roma istituisce un Albo di tipo aperto per

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli