TRIBUNALE di MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A

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1 Esecuzione forzata - Precetto Opposizione agli atti esecutivi (riqualificazione della domanda) - Nullità del precetto Mancata indicazione degli estremi del decreto ingiuntivo - Carenza di requisiti necessari allo scopo Insussistenza Esecuzione forzata Opposizione all esecuzione Nullità della notificazione del decreto ingiuntivo Improponibilità dell opposizione Facoltà del rimedio dell opposizione tardiva all ingiunzione ex art.650 cpc - Rif.Leg.artt.480, 615, 617,650,654 cpc; Sentenza n. 1848/06 Pronunziata il 10/11/2006 Depositata il 27/11/2006 TRIBUNALE di MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della Seconda Sezione civile dr. Pietro Iovino ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa iscritta al n. 2904/02 R.G. TRA XX, domiciliato in Modena al V.le Martiri della Libertà n.30, presso lo studio del proprio difensore e procuratore avv. prof. Francesco Marani. OPPONENTE CONTRO YY domiciliata in MODENA alla Via Mar della Cina n. 28, presso lo studio del proprio difensore e procuratore Avv. Elena Bernardi, unitamente all'avv. Giovanni Franchi del foro di Parma. OPPOSTO OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO Conclusioni precisate all'udienza del : ATTORE - OPPONENTE "Voglia l Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa sospensione dell'esecuzione: In via preliminare di rito: - previo richiamo, se del caso, del fascicolo relativo alla causa di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi iscritta al n. 1176/95 RG del tribunale di Modena, dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità, o come meglio ritenuto, dell'atto di precetto notificato da YY ad XX in data 31 maggio 2002, con ogni conseguente provvedimento; In via principale di merito: - dichiararsi nullo, inefficace, o come meglio ritenuto, l'atto di precetto notificato da YY ad XX in data 31 maggio 2002, per i motivi illustrati nel corso del giudizio, nonché per ogni altro e/o diverso titolo, con ogni conseguente provvedimento; In via strettamente subordinata di merito: - accertare che il dott. XX è creditore nei confronti del Sig. YY della somma complessiva di ,40, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo, e conseguentemente

2 - dichiarare estinto per compensazione, ai sensi degli artt e ss cod. civ., il credito vantato dal Sig. YY nei confronti del dott. XX, fino alla concorrenza del credito dell'opponente, con conseguente declaratoria della parziale insussistenza del diritto del Sig. YY di procedere ad esecuzione forzata e della nullità dei precetto, con riserva di far valere ogni altro diverso credito e/o titolo nei confronti del medesimo; In ogni caso: - condannare il Sig YY alla refusione di tutte le spese relative alla presente opposizione." CONVENUTO - OPPOSTO "Precisa le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta." SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione, regolarmente notificata il , XX conveniva in giudizio YY, opponendo il precetto notificato il , con il quale, in forza di «decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena, notificato il 26 luglio 1994 e divenuto esecutivo e munito di formula esecutiva in data 8 marzo 2002» s'intimava il pagamento di Euro 7,971,94, oltre le spese successive. Deduceva in proposito: 1. la nullità dell'atto per violazione dell'art. 654 cpc, non essendo indicata né la data né gli estremi del decreto ingiuntivo né il provvedimento per effetto del quale lo stesso sarebbe divenuto esecutivo né chi lo avrebbe emesso e quando; 2. l'inammissibilità e/o improcedibilità del precetto per pendenza di altra opposizione a precetto anteriore, notificato il fondato, sullo stesso titolo esecutivo, anch'esso impugnato con giudizio pendente rubricato al n. 1176/95 innanzi al medesimo Tribunale adito; 3. nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, perché avvenuta per compiuta giacenza in base a norme dichiarate illegittime costituzionalmente dalla C. Cost. con cent, n. 346/98, con, conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo, inidoneo a costituire titolo esecutivo; 4. insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per parziale estinzione del credito azionato per compensazione con il proprio credito di Euro 3.279,52, vantato in virtù della sentenza del Tribunale di Modena e successivi oneri; 5. nullità del precetto per incomprensibilità del calcolo degli interessi moratori richiesti. Chiedeva l'accoglimento delle conclusioni espressamente indicate in citazione. Si costituiva tempestivamente, con comparsa depositata il , YY, contrastando la domanda nel merito, ad esclusione dell'eccepita compensazione cui espressamente aderiva: In assenza di richieste istruttorie e su espressa richiesta delle parti la causa era assegnata a sentenza con il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse e di gg. 20 per le memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Sulla base delle ragioni esposte in citazione la domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 1^ co., cpc limitatamente alla nullità dell'atto di precetto per assenza delle indicazioni, assertivamente necessarie, degli estremi relativi al decreto

3 ingiuntivo e come opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1^ co., cpc per le restanti ragioni. Preliminarmente occorre rilevare l'abbandono delle domande sub 2) e 5) atteso il totale silenzio serbato dopo le puntuali e convincenti argomentazioni dell'opposto, mantenuto anche nelle comparse conclusionali e di replica, nonostante nella prima di esse la controparte abbia discusso le questioni. In particolare si legga il punto 3 della comparsa di replica di parte attorea dove espressamente si richiamano le ragioni d'opposizione d'interesse tra le quali nessuna menzione vi è per le argomentazioni che il Tribunale sostiene abbandonate. In via preliminare va rilevata la proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, essendo stato rispettato il termine perentorio di giorni cinque per la sua proposizione. La questione non è discussa ma, come ben noto, è rimessa anche al rilievo d'ufficio. L'atto opposto risulta notificato il , mentre l'opposizione risulta notificata il Nel merito la stessa è però, come da subito eccepito da controparte, priva di fondamento, eccetto l'invocata compensazione cui l'opposta ha totalmente aderito. Quanto alla ragione sub I deve rilevarsi che non è contestato nonché provato documentalmente dall'atto impugnato, che il precetto contiene la seguente testuale dicitura «in forza di decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena, notificato il 26 luglio 1994 e divenuto esecutivo e munito di formula esecutiva in data 8 marzo 2002». Tale indicazione è sufficiente e rispettosa del dettato normativo imposto dall'art. 480, 3^ co., e dall'art. 654, 2^co., cpc in quanto contiene tutti gli elementi essenziali prescritti e necessari perché l'atto raggiunga il suo scopo, ossia mettere il debitore nelle condizioni di conoscere l'esistenza dei presupposti generali per l'esecuzione, indicati dagli artt. 479 e 475 cpc. Occorre, poi, evidenziare che: a) soltanto il requisito della data di notificazione del titolo esecutivo, quando avvenuta separatamente da quella del precetto, è richiesto a pena di nullità dall'art. 480 cit., e non quelli menzionati dall'art. 654 cpc; b) nella specie rileva l'applicabilità di principi dichiarati dall'art. 156 cpc, per cui le nullità sono tassative; c) infine, l'atto ha raggiunto abbondantemente lo scopo come dimostra l'odierna causa ma anche e soprattutto, il contegno dell'opponente attestato dalle molteplici opposizioni avverso altri precetti fondati sul medesimo titolo, che in parte lo hanno anche visto vincitore. Del resto in situazioni differenti e ben più gravi di quella oggi opposta perché relative all'omessa o inesatta indicazione nell'atto di 'precetto della data di notifica del titolo esecutivo, la Suprema Corte ha stabilito che tale vizio non importa la nullità dello stesso precetto, se da 'questo risultino elementi idonei a far individuare senza incertezze il titolo giudiziale medesimo in forza del quale s'intende procedere esecutivamente (cfr. in termini Cass. 8506/91 e 3321/92). Nel caso specifico è chiaramente indicato sia il decreto ingiuntivo sia la data d'apposizione della formula esecutiva. Passando in rassegna le ragioni sub 3) e 4) integranti opposizione ai sensi dell'art. 615, 1^ co., cpc, occorre rilevare che è improponibile l'opposizione all'esecuzione sub 3) per l'assorbente rilievo dovuto al fatto che, come anche prontamente eccepito, le ragioni di

4 asserita nullità della notificazione del decreto ingiuntivo sono esclusivamente deducibili ai sensi dell'art. 650 cpc. Del resto numerosi e vari arresti della Suprema Corte convergono, verso tale impostazione, quando sostengono apertamente che «di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base a decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 e tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non sia concluso.» (cfr. ex multis 10495/04; 15036/01; 5884/99; 9372/97; 5882/95; 5231/93). Viceversa qualora si verta in ipotesi di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, o comunque in un vizio della stessa non riconducibile al concetto d'inesistenza, la relativa censura va proposta attraversa l'opposizione tempestiva a decreto ingiuntivo oppure, come parrebbe più appropriato al caso di mancata conoscenza, quella di cui all'art. 650 cpc. Ciò in quanto non è consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di conoscere, neppure incidentalmente, la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, che può e deve essere fatta valere nel giudizio d'opposizione tardiva all'ingiunzione (cfr. ex multis Cass. 1202/98; 9372/97; 8582/96; 94/1935; 93/5231; 92/11977; 3486/91 con riferimento particolare all'inammissibilità di un'actio nullitatis del procedimento esecutivo 79/4201; 79/3767). La nullità inoltre, sia detto per inciso e per completezza, non può essere rilevata neppure attraverso lo strumento dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 cpc, non potendo le ragioni d'inammissibilità mutare per il mutamento della qualificazione giuridica dello strumento oppositivo impiegato (cfr. in termini Cass. 98/1202; 8582/96; 7694/95). La ragione sub 4) può essere accolta ma soltanto nei limiti indicati in citazione. Infatti, le conclusioni rassegnate in udienza e riportate in epigrafe contengono una domanda nuova, perché vorrebbero portare in compensazione un ulteriore credito, fondato per giunta su di un nuovo titolo, costituito dalla sentenza di questo Tribunale Sezione Stralcio n. 857/04 resa nella causa n. 1176/95 rg, documento prodotto solo all'udienza stessa, ciò in aperto dispregio dei termini perentori per le asserzioni (183, 5^ co., cpc) e le deduzioni istruttorie (art. 184 cpc). Al di là dell'eccezione di controparte, contenuta nel verbale di udienza laddove si dichiara di rifiutare il contraddittorio su domande nuove, giova precisare che la novità e anche rilevabile d'ufficio. Consegue, pertanto, che la compensazione può essere dichiarata esclusivamente nei limiti di Euro 3.279,52, oltre interessi al tasso legale dalla presente domanda Dall'accoglimento parziale della domanda non deriva di certo una nullità del precetto ma solo una sua riduzione quantitativa, posto che per la parte eccedente residua senz'altro il diritto a procedere all'esecuzione forzata. Sussistono giusti motivi per compensare le spese, atteso l esito complessivo della lite. Il Tribunale di Modena in composizione monocratica P.Q.M. Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da XX nei confronti di YY così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'opposizione accerta e dichiara che per intervenuta compensazione YY ha diritto a procedere all'esecuzione forzata promossa sulla base del

5 precetto opposto soltanto per la minor somma residuante dalla compensazione tra la somma precettata e quella di Euro 3.279,52, quest'ultima maggiorata degli interessi legali dalla notifica dell'opposizione, respinge le ulteriori ragioni di opposizioni per le ragioni indicate in parte motiva; 2) compensa le spese di lite per l'intero. MODENA, Il Giudice Dott. Pietro Iovino Depositata in Cancelleria il 27/11/2006

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