POLIZZA TOP MEDICAL LINEA SALUTE

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3 POLIZZA TOP MEDICAL LINEA SALUTE Ed. Gennaio 2010 DEFINIZIONI - AMBULATORIO : la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge all esercizio della professione medica individuale; - ASSICURATO : la persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione; - ASSICURAZIONE : il contratto mediante il quale la Compagnia, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro; - CENTRALE OPERATIVA : è la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia gestisce per l Assicurazione Malattia i servizi relativi alle garanzie Diaria da Ricovero e Spese di Cura ed organizza ed eroga le prestazioni per l Assicurazione Assistenza ; - CENTRI CLINICI CONVENZIONATI : le strutture sanitarie convenzionate con la Centrale Operativa (ospedali, centri diagnostici e case di cura) alle quali l Assicurato può rivolgersi, su indicazione e previa autorizzazione della stessa, per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in polizza; - CENTRI CLINICI NON CONVENZIONATI : le strutture sanitarie non rientranti tra i Centri Clinici Convenzionati purché in possesso all atto dell erogazione della prestazione, dei requisiti stabiliti dalla normativa di legge in vigore - alle quali l Assicurato può comunque rivolgersi per i ricoveri e gli interventi chirurgici necessari, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno; - COMPAGNIA : la Società Assicuratrice che ha rilasciato la scheda contrattuale di polizza mod. 411/001/004/ ; - CONTRAENTE : la persona che stipula il contratto; - DAY HOSPITAL : la degenza esclusivamente diurna, ancorché non ininterrottamente, in istituto di cura documentata da cartella clinica - dalla quale risultino anche i giorni di effettiva 3/20

4 permanenza dell Assicurato nell istituto di cura per prestazioni di carattere diagnostico, terapeutico e riabilitativo, che non comportano la necessità di un ricovero, ma richiedono, per loro natura e complessità, l esigenza di un regime di assistenza medica ed infermieristica continue; - DIARIA DA RICOVERO : Indennità giornaliera riconosciuta in caso di ricovero in istituto di cura; - DIARIA SOSTITUTIVA : somma riconosciuta per ogni giorno di ricovero all Assicurato nel caso in cui questi sia ricorso, senza sostenere alcuna spesa ovvero rinunciando al rimborso dell eventuale spesa sostenuta, al Servizio Sanitario Nazionale o ad altro Centro Clinico non pubblico; - FRANCHIGIA : parte del danno espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'assicurato, da detrarre dall'importo riconosciuto dalla Compagnia come somma indennizzabile; - GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI : quelli elencati alle seguenti, nonché tutti i trapianti di organi; - GRANDI TERAPIE : l insieme delle malattie oncologiche e dei grandi interventi chirurgici; - INDENNIZZO : la somma dovuta dalla Compagnia all Assicurato in caso di sinistro; - INFORTUNIO : l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili; - INGESSATURA : l immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione ivi compresi osteosintesi e fissatori esterni (escluse quindi le fasciature funzionali, collari, tutori e simili), applicati a titolo curativo; - INTERVENTO CHIRURGICO : atto medico, praticato in istituto di cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture o lussazioni; - ISTITUTO DI CURA : l ospedale, la clinica universitaria, l istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano Istituto di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche; - LETTERA D IMPEGNO : documento che l Assicurato sottoscrive all atto del ricovero e che riporta gli obblighi reciproci, tra Assicurato e Centro Clinico 4/20

5 Convenzionato, in relazione al ricovero e con riferimento alle condizioni d assicurazione; - MALATTIA : ogni obiettivabile alterazione evolutiva dello stato di salute non conseguente ad infortunio; - MALATTIA ONCOLOGICA : ogni malattia determinata dalla presenza di neoplasia benigna e/o maligna, incluse le leucemie, i linfomi, il morbo di Hodgkins, il mieloma; - MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI : i professionisti convenzionati con la Centrale Operativa che prestano la propria opera saltuariamente o continuativamente, presso le strutture sanitarie; - PAGAMENTO DIRETTO : il pagamento che la Compagnia, in nome e per conto dell Assicurato, effettua nei confronti dei Centri Clinici Convenzionati per le prestazioni previste; - POLIZZA : il documento che prova l'assicurazione; - PREMIO : la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia per l assicurazione; - PRESTAZIONI : sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all'assicurato; (ASSICURAZIONE ASSISTENZA) - QUESTIONARIO SANITARIO : documento che descrive lo stato di salute dell Assicurato. Deve essere compilato e sottoscritto dall Assicurato o da chi ne esercita la patria potestà, prima di sottoscrivere la polizza Garanzie spese di cura ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il documento fa parte integrante della polizza; - RICOVERO : la degenza ininterrotta, che richiede il pernottamento, in istituto di cura resa necessaria per l esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio; - RISCHIO : la possibilità che si verifichi il sinistro; - SINISTRO : il verificarsi dell evento garantito dal contratto assicurativo e reso necessario a seguito di infortunio, malattia o parto. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE. ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO La Compagnia presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato sui dati e le circostanze risultanti dal questionario anamnestico che forma parte integrante del presente contratto. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente e/o l'assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente e/o l'assicurato 5/20

6 deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art 1910 del Codice Civile. ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE (vedi anche art. 17) Gli Assicurati possono aderire alle coperture assicurative previste dalla presente polizza corrispondendo il relativo premio che sarà determinato in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi, più eventuale frazione di mese, che intercorrono dalla data di effetto alla prima scadenza annuale della presente polizza. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se L'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art del Codice Civile. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Compagnia. ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 5 DURATA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione è stipulata per la durata di anni 8 (otto) dalle ore 24 del 30/09/2004 alle ore 24 del 30/09/2012. ART. 6 - PROROGA DELLA CONVENZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza della convenzione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente. ART. 7 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DELLA SINGOLA COPERTURA (vedi anche art. 38) Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Compagnia quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo del rischio non corso. Il recesso per sinistro può essere esercitato anche nei confronti o da parte di ciascun singolo Assicurato. ART. 8 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 9 - FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello dell'autorità Giudiziaria dove ha sede la Direzione della Compagnia ovvero del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza oppure il domicilio del convenuto. ART RINUNCIA ALLA RIVALSA La Compagnia rinuncia a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, ad ogni azione di regresso verso le persone responsabili dell'evento per le prestazioni da essa effettuate in forza del presente contratto. ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ed ESTENSIONE TERRITORIALE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. L'assicurazione vale per il mondo intero. Art. 12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI E DATI SENSIBILI La Compagnia s impegna a conservare la riservatezza su tutti i dati relativi al Contraente e/o Assicurati di cui venga in possesso con la stipulazione, la gestione e l esecuzione del presente contratto e a non divulgare le informazioni così raccolte. La Compagnia raccoglie e registra tali dati personali riguardanti il Contraente e/o gli Assicurati. Essa è inoltre tenuta ai sensi dell art. 9 della Legge 31/12/1996 n. 675 e dell art. 13 D. LGS 30 giugno 2003 n.196, ad utilizzare tali dati esclusivamente in termini compatibili con lo scopo di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto suddetto e a trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza. La Compagnia s impegna altresì, ai sensi dell art. 15 della Legge 31/12/1996 n. 675 e norme successive, a custodire e controllare i dati personali raccolti in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi di accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta. 6/20

7 Inoltre il Contraente e/o l Assicurato presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano da parte della Compagnia, in particolare dei dati sensibili ai sensi dell art. 22 della Legge 31/12/1996 n GARANZIE: PRESTAZIONI E LIMITI. ART RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE PER I RICOVERI ED INTERVENTI CHIRURGICI Nei casi di: - ricovero, con o senza intervento chirurgico, reso necessario da malattia o infortunio; - intervento chirurgico senza ricovero reso necessario da malattia o infortunio; - parto e aborto terapeutico comportanti ricovero; la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'assicurato in relazione alle circostanze A, B, C qui di seguito indicate. ART. 13A. SPESE SOSTENUTE DURANTE IL RICOVERO O PER INTERVENTO CHIRURGICO SENZA RICOVERO PER: a) rette di degenza; b) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; diritti di sala operatoria e materiale d'intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'intervento); c) assistenza medica ricevuta durante il ricovero; d) assistenza infermieristica ricevuta durante il ricovero (questa garanzia è prestata fino a concorrenza di Euro 50,00 giornaliere e per un periodo massimo di 60 giorni per evento e per anno assicurativo; e) accertamenti diagnostici, analisi di laboratorio, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, effettuati durante il ricovero; f) cure e trattamento terapeutico del neonato, praticati in regime di ricovero nei primi 30 giorni di vita, a condizione che l'assicurazione comprenda la madre da almeno 300 giorni; g) vitto e pernottamento, in Istituto di Cura, di un accompagnatore. Questa specifica garanzia è prestata fino a concorrenza di Euro 50,00 giornaliere e per un periodo non superiore a 20 giorni; h) prestazioni sanitarie necessarie per il prelievo sul donatore vivente, ivi comprese quelle di cui alle precedenti lettere a, b, c, d, e, in caso di trapianto di organi; ART. 13B. SPESE SOSTENUTE PRIMA E DOPO IL RICOVERO O L INTERVENTO CHIRURGICO SENZA RICOVERO PER: i) accertamenti diagnostici, compresi gli onorari dei medici, effettuati, anche al di fuori dell'istituto di Cura, nei 90 giorni precedenti il ricovero o l'intervento chirurgico senza ricovero; l) esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, trattamenti fisioterapeutici e rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), sostenute nei 90 giorni successivi alla data di cessazione del ricovero o alla data dell'intervento chirurgico senza ricovero. Le spese di cui al presente punto B lettere i) ed l) sono rimborsabili soltanto se attinenti alla malattia o all'infortunio che ha determinato il ricovero o l'intervento chirurgico senza ricovero e sono rimborsabili complessivamente fino a concorrenza di Euro 2.500,00; Resta altresì stabilito che: in caso di ricovero in regime di DAY HOSPITAL, reso necessario da infortunio o malattia, il rimborso delle spese, per l'insieme delle prestazioni previste dagli artt. 13A e 13B sarà effettuato soltanto a condizione che il ricovero stesso non sia inferiore a 3 giorni anche non consecutivi, purché avvenuti per lo stesso evento, nell arco di 60 giorni. ART.13C. SPESE SOSTENUTE PER DECESSO IN CORSO DI RICOVERO, INDENNIZZABILE IN POLIZZA, PER: rimpatrio della salma, se l'evento si è verificato all'estero ovvero per i funerali se l'evento si è verificato in Italia (questa garanzia è prestata fino a concorrenza di Euro 1.000,00). Art. 14 DIARIA SOSTITUTIVA DEL RIMBORSO DELLE SPESE DURANTE IL RICOVERO O IL DAY HOSPITAL L'Assicurato - in caso di mancato utilizzo di istituti di cura, ambulatori e medici convenzionati con la Compagnia - può optare, in alternativa all indennizzo garantito per le spese sostenute durante il ricovero o day hospital, ovvero in assenza di spese per l'insieme delle prestazioni previste dagli artt. 13A e 13B, può richiedere il pagamento di una indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero, con il limite assoluto di 180 giorni per evento. Le giornate di entrata e di uscita dall'istituto di Cura sono considerate come unica giornata. In caso di ricovero in regime di DAY HOSPITAL, reso necessario da infortunio o malattia, il riconoscimento della 7/20

8 diaria sarà effettuato soltanto a condizione che il ricovero stesso non sia inferiore a 3 giorni consecutivi, fatta eccezione per le festività. ART. 15 RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE EXTRARICOVERO (accertamenti diagnostici, visite domiciliari ed ambulatoriali) La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall Assicurato per le seguenti prestazioni sanitarie, domiciliari ed ambulatoriali: - in caso di malattia, visite mediche,comprese le visite specialistiche e i consulti; accertamenti diagnostici purchè prescritti dal medico curante. - in caso di infortunio, visite mediche,comprese le visite specialistiche e i consulti; accertamenti diagnostici; trattamenti fisioterapici e rieducativi; cure odontoiatriche ed ortodontiche, escluse in ogni caso le protesi dentarie. Tutte pertinenti la malattia o l infortunio denunciati e documentate da apposita certificazione medica. La garanzia è altresì estesa a medicinali, cure mediche conseguenti ad infortunio o malattia effettuate mediante agopuntura, purché detto trattamento sia prescritto ed effettuato da medici regolarmente iscritti al relativo Albo professionale. Le garanzie di cui al presente articolo sono prestate solo nella forma indiretta (rimborso all Assicurato di quanto da Lui speso, nei limiti del massimale e detratte le limitazioni previste) GARANZIE: VALIDITÀ E MASSIMALI. ART.16 - OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE Le garanzie di cui agli artt. 13 e 15, sono operanti solo ed in quanto espressamente richiamate, mediante indicazione delle somme assicurate, nello stampato di polizza che forma parte integrante del presente fascicolo. Le garanzie di cui all art. 14, sono sempre operanti se presenti le garanzie di cui all art. 13. ART DECORRENZA DELLE GARANZIE E TERMINI DI ASPETTATIVA Con riferimento all art. 13 "Rimborso spese mediche per ricoveri ed interventi chirurgici", le garanzie decorrono: - per gli infortuni, dal momento in cui, ai sensi dell'art. 3, ha effetto l'assicurazione; - per le malattie insorte successivamente alla stipula del contratto, dal 30 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione; - per le conseguenze di stati patologici non ancora manifestatisi al momento della stipula del contratto ma insorti -secondo il giudizio del medico- anteriormente a tale data, dal 180 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione; - per le conseguenze di stati patologici diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati prima della stipula dell'assicurazione ovvero noti al Contraente e/o all Assicurato e dichiarati alla Compagnia - all atto della stipulazione della polizza, dal 270 giorno successivo a quello di effetto della polizza; - per il parto, dal 300 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione. Si precisa altresì che: - per l'aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, le garanzie sono operanti, con il termine di aspettativa di 90 giorni, soltanto se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell'assicurazione. Art. 18 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO Nel caso la polizza garantisca un singolo, i massimali qui di seguito indicati identificano la massima disponibilità per la persona assicurata, per uno o più sinistri nel corso della stessa annualità assicurativa. Nel caso la polizza garantisca più soggetti identificati nel contratto (esempio la copertura per un nucleo familiare) i massimali qui di seguito indicati debbono intendersi come massima disponibilità per il nucleo stesso, per uno o più sinistri nel corso della stessa annualità assicurativa, a prescindere da chi all interno del nucleo ne usufruisca. ART. 19 RIMBORSO SPESE MEDICHE Le parti convengono che le garanzie previste dalla presente sezione sono erogate con i seguenti massimali e limiti di indennizzo: 8/20

9 - spese sanitarie per Grandi Interventi in Centri Clinici sia Convenzionati sia non Convenzionati l indennizzo sarà a massimale illimitato, qualora al momento dell adesione sia stata scelta l apposita opzione; - spese sanitarie per altre prestazioni in Centri Clinici Convenzionati l indennizzo non potrà superare il massimale per sinistro e per anno di Euro oppure Euro qualora al momento della dell adesione sia stata scelta l apposita opzione; - spese sanitarie per altre prestazioni in Centri Clinici non Convenzionati l indennizzo è fissato nella misura dell 80% delle spese rimborsabili e non potrà superare il massimale per anno e per sinistro di ,00 Euro oppure ,00 Euro qualora al momento dell adesione sia stata scelta l opzione che prevede coperture più elevate; In entrambi i casi l importo a carico dell Assicurato (scoperto) non potrà comunque essere superiore a Euro. - spese sanitarie per altre prestazioni all estero in Centri Clinici non Convenzionati, l Assicurato potrà scegliere alla stipula del contratto tra due possibilità: scoperto 15% e massimo importo a carico dell Assicurato di Euro (senza sovrappremio), oppure nessuno scoperto e nessuno importo a carico dell Assicurato (opzione con sovrappremio); in entrambi i casi con massima esposizione di euro oppure per massimali in polizza di euro oppure ; - spese sanitarie per parto o per aborto in Centri Clinici sia convenzionati sia non convenzionati, l indennizzo non potrà superare il massimale per sinistro e per anno di: a) Euro per parto naturale; b) Euro per parto cesareo; c) Euro per aborto terapeutico; ART 20 - SPESE SANITARIE EXTRARICOVERO (specialistiche e domiciliari) Il rimborso delle spese viene effettuato in un unica soluzione annua, previa detrazione della franchigia di Euro 150 (per soggetti già in copertura alla data del 31 agosto 2004 questa franchigia è ridotta a 120 Euro). L ammontare complessivo degli indennizzi, per l insieme delle prestazioni relative al rimborso delle Spese extraricovero non può superare il massimale assicurato di Euro 1.000,00. ART 21 DIARIA SOSTITUTIVA DEL RIMBORSO DELLE SPESE DURANTE IL RICOVERO OPPURE IL DAY HOSPITAL L'Assicurato - in caso di mancato utilizzo di istituti di cura, ambulatori e medici convenzionati con la Compagnia - può optare, in alternativa all indennizzo garantito per le spese sostenute durante il ricovero o day hospital, ovvero in assenza di spese per tale periodo, per il pagamento da parte della Compagnia di una diaria giornaliera pari a: Euro per ogni giorno di ricovero con pernottamento, con il limite di 180 giorni per ciascun ricovero; - 80 Euro per ogni giorno di effettiva permanenza in day hospital, con il limite di 100 giorni per ciascun ciclo di day hospital; Euro per ogni giorno di ricovero con pernottamento, con il limite di 100 giorni per ogni ricovero, in caso di GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI e per le MALATTIE ONCOLOGICHE; Per le restanti spese garantite, rimane confermato il rimborso a termini di polizza. NON OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE. ART RISCHI ESCLUSI Con riferimento a tutte le garanzie, l'assicurazione non è operante per: a) le conseguenze dirette di infortuni, nonché per le malattie, malformazioni e stati patologici, che abbiano dato origine a cure o esami o diagnosi, anteriori alla stipulazione della polizza, sottaciuti alla Compagnia con dolo o colpa grave all'atto della stipula dell'assicurazione; b) la cura di intossicazioni conseguenti all'abuso di alcool e di psicofarmaci, all'uso di stupefacenti o allucinogeni; c) la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; d) l'aborto volontario non terapeutico; e) le cure e gli interventi per la eliminazione o la correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza, intendendosi per tali le formazioni anomale di parti anatomiche obiettivamente visibili o clinicamente diagnosticate prima della stipulazione della polizza; 9/20

10 f) le cure cellulotessutali, fitoterapiche, idropiniche e termali in genere (salvo per queste ultime quanto previsto all'art.13b), dietetiche nonché per tutte le applicazioni e gli interventi di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortuni); g) le visite odontoiatriche ed ortodontiche e le cure dentarie e delle paradontiopatie, quando non siano rese necessarie da infortunio; le protesi dentarie in ogni caso; h) l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici ad eccezione degli apparecchi terapeutici e le protesi applicate durante l'intervento, per i quali sono comunque escluse le spese per la riparazione e manutenzione; i) gli infortuni: - derivanti da azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato - causati da abuso di alcoolici e psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni; l) le conseguenze di guerre e/o insurrezioni. Si conviene tuttavia che l'assicurazione è operante per le conseguenze derivanti da stato di guerra e/o insurrezioni, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio del predetto stato, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi all'estero, con esclusione della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, e sia impossibilitato ad abbandonare il paese ove gli stessi sono in atto; m) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); n) le conseguenze di movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche. Per le maggiori somme e le diverse prestazioni conseguenti a variazioni intervenute in corso di contratto, quanto indicato alle lettere a) ed e) si applicherà con riguardo alla data di variazione, anziché a quella di stipulazione del contratto. ART LIMITI DI ETÀ Con riferimento all art. 13 "Rimborso delle spese mediche per ricoveri ed interventi chirurgici" l'assicurazione non vale per le persone di età superiore a 75 anni. Tuttavia per le persone che raggiungano tale limite di età durante il periodo di assicurazione, questa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso dei premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verrebbero restituiti al Contraente. Non è tuttavia ammessa la stipulazione di nuova polizza o l inserimento in polizza per le persone che abbiano compiuto il 70 anno di età. ART PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche o cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive e stati paranoidei. ART CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE Con riferimento a "tutte le garanzie", l'assicurazione cessa al manifestarsi delle affezioni di cui all'art SINISTRI: ADEMPIMENTI E DIRITTI DELLE PARTI. Art DENUNCIA DEI SINISTRI E RICHIESTE DI INDENNIZZO Per la garanzia Rimborso Spese Mediche da ricovero, con o senza intervento chirurgico, da intervento chirurgico senza ricovero, prestata in forma diretta (presso Cliniche Convenzionate, senza anticipo a carico dell Assicurato ma con pagamento diretto a cura della Compagnia) la denuncia dei sinistri dovrà essere fatta preventivamente alla Centrale Operativa. Per tutte le altre garanzie: Rimborso Spese Mediche da ricovero, con o senza intervento chirurgico, da intervento chirurgico senza ricovero, prestata in forma indiretta (anticipo a carico dell Assicurato e rimborso da parte della Compagnia), RSM per visite specialistiche, diagnostiche e domiciliari e Diaria Sostitutiva del Rimborso Spese, la denuncia dei sinistri dovrà essere fatta alla Agenzia emittente il contratto. Art. 27 CENTRALE OPERATIVA La Centrale Operativa è una struttura di Europ Assistance Service S.p.A. con sede a Milano in Piazza Trento n. 8, che durante il normale orario di ufficio per conto della Compagnia gestisce i servizi previsti nella presente sezione, provvedendo: 10/20

11 - a fornire informazioni sui Centri Clinici Convenzionati e sui loro servizi; - a prenotare l accesso degli Assicurati ai Centri Clinici Convenzionati; - a regolare i pagamenti diretti per le spese sostenute nei Centri Clinici Convenzionati e di rimborso delle spese sostenute in altre strutture sanitarie. La Centrale Operativa è in funzione tutti i giorni lavorativi, con le seguenti modalità: a) chiamata dall Italia: l Assicurato dovrà utilizzare il Numero Verde oppure il n. di Milano b) l Assicurato da qualunque paese estero dovrà utilizzare il seguente numero telefonico , preceduto dal prefisso internazionale per l Italia. Art. 28 INFORMAZIONI SANITARIE Mettendosi in contatto con la Centrale Operativa, l Assicurato riceverà indicazioni riguardanti le diverse tipologie di strutture mediche: - Strutture pubbliche; - Strutture pubbliche con servizi privati relativi alla camera a pagamento e/o scelta del medico ; - Strutture private convenzionate e non con Servizio Sanitario Nazionale; La Centrale Operativa fornirà inoltre indicazioni sulle tariffe praticate nelle varie strutture ed eventualmente procederà alla prenotazione del posto letto per conto dell Assicurato. Nei casi in cui l Assicurato necessiti di informazioni relative a vaccinazioni, igiene alimentare e dietologi, mettendosi in contatto con la Centrale Operativa potrà avere la possibilità di parlare con una équipe di medici specialisti. Art MODALITA PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI E RICHIESTE DI INDENNIZZO Tutte le denunce dovranno essere corredate da referto medico attestante la natura della malattia o la natura ed il tipo delle lesioni. L Assicurato dovrà consentire le verifiche e gli accertamenti necessari, sciogliendo a tal fine qualsiasi medico dal segreto professionale. L inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare la perdita totale o parziale dell indennizzo ai sensi dell art del Codice Civile. Tutte le spese sostenute debbono essere debitamente documentate presentando gli originali delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. Qualora l Assicurato abbia presentato a terzi l originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto in base alla documentazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. In caso di ricovero avvenuto all estero, l Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa la traduzione della cartella clinica. La Compagnia restituirà, su richiesta dell Assicurato stesso, gli originale delle fatture e delle notule di spesa, previa appostazione della data di liquidazione e dell importo liquidato. ART. 30 MODALITA DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE DA RICOVERO O DA INTERVENTO (art.13a) Nel caso in cui l Assicurato si avvalga di un Centro Clinico Convenzionato in Italia o all estero, il pagamento verrà eseguito dalla Compagnia direttamente a favore del Centro Clinico Convenzionato che ha provveduto all erogazione delle prestazioni assicurate (copertura diretta). Nel caso in cui l Assicurato non si avvalga di un Centro Clinico Convenzionato, la Compagnia provvederà al rimborso delle spese mediche sostenute dall Assicurato stesso o al pagamento della diaria sostitutiva, sempre nei limiti previsti dal presente contratto (copertura indiretta). Nel caso in cui l Assicurato si avvalga di un Centro Clinico Convenzionato, ma l operatore medico e la sua équipe non siano professionisti convenzionati con la Centrale Operativa, la Compagnia provvederà a tenere indenne l Assicurato provvedendo al pagamento diretto di quanto dovuto al Centro Clinico Convenzionato e rimborsando le spese mediche sostenute dall Assicurato per le prestazioni del professionista non convenzionato nei limiti e con l applicazione degli scoperti previsti dal contratto (copertura mista). Art. 31 OBBIGHI DELL ASSICURATO PER PRESTAZIONI PRESSO I CENTRI CLINICI CONVENZIONATI (Copertura diretta) Qualora necessiti l erogazione di una delle prestazioni previste nell art. 13A, l Assicurato o chi per esso, dovrà prendere preventivamente contatto con la Centrale Operativa specificando la prestazione sanitaria che si richiede. 11/20

12 Tale procedura viene considerata dalla Compagnia come adempimento dell obbligo di avviso di sinistro, agli effetti di cui all art del Codice Civile. La Centrale Operativa, prima della prenotazione del Centro Clinico Convenzionato, potrà eventualmente richiedere all Assicurato la seguente documentazione: - un certificato medico attestante l esistenza della patologia (malattia od infortunio) e la necessità di eventuali visite, di esami diagnostici, di ricovero o di intervento; - ogni altra documentazione medica (referti, risultati diagnostici, cartella clinica, ecc.) inerente al suo stato di salute. L Assicurato si impegna a collaborare al fine di consentire alla Centrale Operativa di acquisire tutte le informazioni ritenute indispensabili per l erogazione delle prestazioni di polizza. La Centrale Operativa, accertata la regolarità assicurativa, invierà al Centro Clinico Convenzionato formale autorizzazione per prestazione con pagamento a carico della Compagnia. All atto del ricorso ad un Centro Clinico Convenzionato, l Assicurato deve sottoscrivere apposita Lettera d Impegno che ribadisce gli obblighi reciproci tra Centro Clinico Convenzionato ed Assicurato in relazione alle condizioni d assicurazione e di prestazioni mediche di servizio. Art. 32 OBBLIGHI DELL ASSICURATO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE DA RICOVERO O DA INTERVENTO IN CENTRI NON CONVENZIONATI (copertura indiretta) Nei casi in cui l Assicurato non si sia rivolto ad un Centro Clinico Convenzionato, ovvero non abbia adempiuto agli obblighi previsti per le prestazioni presso Centri Clinici Convenzionati, la Compagnia provvede al rimborso delle spese sanitarie sostenute dall Assicurato ed indennizzabili nei limiti di polizza. In tali casi l Assicurato, per ottenere il rimborso delle spese di cui alla presente garanzia, deve fare denuncia alla Agenzia che ha emesso il contratto e deve inviare la seguente documentazione originale: - copia della cartella clinica completa; - ogni altra documentazione sanitaria giustificativa (referti, risultati diagnostici, ecc.); - le fatture di spesa, debitamente quietanzate, nonché i tagliandi per le spese farmaceutiche. La Compagnia si impegna, su richiesta dell Assicurato stesso o del Contraente, a restituire gli originali delle fatture e le notule di spesa, previa apposizione della data di liquidazione e dell importo liquidato. Art. 33 MODALITA DI RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE EXTRARICOVERO (specialistiche e domiciliari di cui sopra all art 15 copertura solo indiretta e quindi prestata solo in forma di rimborso) L Assicurato, per ottenere il rimborso delle spese di cui alla presente garanzia, deve fare denuncia alla Agenzia che ha emesso il contratto e deve inviare, entro la scadenza dell annualità assicurativa ed in una unica soluzione per tutte le prestazioni occorse nell intero periodo di assicurazione, la seguente documentazione originale: - un certificato medico attestante l esistenza della patologia (malattia od infortunio) e la richiesta di visite, di esami diagnostici, di ricovero o di intervento; - ogni altra documentazione sanitaria giustificativa (referti, risultati diagnostici, ecc.); - le fatture di spesa, debitamente quietanzate, nonché i tagliandi per le spese farmaceutiche. La Compagnia si impegna, su richiesta dell Assicurato stesso o del Contraente, a restituire gli originali delle fatture e le notule di spesa, previa apposizione della data di liquidazione e dell importo liquidato. Art. 34 PAGAMENTI PARZIALI DELLE PRESTAZIONI A CARICO DI TERZI In virtù del principio indennitario dell art del Codice Civile qualora il debito per spese mediche dell Assicurato venga sostenuto in parte da terzi, a titolo definitivo la Compagnia pagherà la parte del debito che resti effettivamente a carico dell Assicurato dedotte le eventuali franchigie pattuite. Art. 35 DIARIA SOSTITUTIVA DEL RIMBORSO DELLE SPESE DURANTE RICOVERO L'Assicurato - in caso di mancato utilizzo di istituti di cura, ambulatori e medici convenzionati con la Compagnia - può optare, in alternativa all indennizzo garantito per le spese sostenute durante il ricovero o day hospital, ovvero in assenza di spese per tale periodo, per il pagamento da parte della Compagnia di una diaria giornaliera. Art. 36 MODALITA PER LA DENUNCIA DELLA DIARIA SOSTITUTIVA Per i casi previsti dall art. 15 l Assicurato, per ottenere l indennizzo, deve inviare alla Agenzia che ha in carico il contratto, possibilmente in un unica soluzione, la seguente documentazione originale: - un certificato medico attestante l esistenza della patologia (malattia od infortunio) e la richiesta di visite, di esami diagnostici, di ricovero o di intervento; - ogni altra documentazione sanitaria giustificativa (referti, risultati diagnostici, cartella clinica, ecc.). 12/20

13 Art. 37- DIARIA SOSTITUTIVA - ANTICIPI SULL INDENNIZZO Fermo restando quanto stabilito dalle presenti norme, trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero, l Assicurato, purché non sia stato ancora dimesso dall istituto di cura, potrà richiedere il pagamento anticipato dell indennità maturata fino al momento della richiesta. La somma anticipata verrà conguagliata al momento della liquidazione definitiva. La denuncia deve essere corredata da referto medico attestante la natura della malattia o la natura e tipo delle lesioni. L'assicurato deve inoltre produrre copia della cartella clinica completa e deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo a tal fine qualsiasi medico dal segreto professionale. L'inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, ai sensi dell'art del Codice Civile. Unitamente alla richiesta dell indennizzo l Assicurato deve inviare alla Agenzia la copia della cartella clinica completa rilasciata dall istituto di cura. Agli effetti del computo delle giornate di degenza si conviene che la giornata di entrata e quella di uscita dall istituto di cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l ora del ricovero e della dimissione. Qualora l Assicurato abbia presentato a terzi l originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto in base alla documentazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. In caso di ricovero avvenuto all estero, l Assicurato potrà richiedere alla Compagnia la traduzione della cartella clinica. ART RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO La Compagnia, rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro, prevista dall'art. 7, decorsi due anni dalla stipulazione dell'assicurazione. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante gli stessi assicurati, la rinuncia della Compagnia ad avvalersi della facoltà di recesso decorre: - dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni ed i massimali da quest'ultima previsti; - dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste. Analogamente in caso di variazioni intervenute in corso di contratto, la rinuncia della Compagnia ad avvalersi della facoltà di recesso a decorre dalla data della variazione stessa per le maggiori somme o per le diverse persone o prestazioni assicurate. ART CONTROVERSIE In caso di: - controversia di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro; - disaccordo sulla natura e sulle conseguenze della malattia, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l'indennizzo a norma e nei limiti delle condizioni di polizza ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si deve riunire il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. CONDIZIONE SPECIALE ART CONDIZIONE SPECIALE Si intende operante la Condizione Speciale sotto elencata, sempre che risulti "barrata" la rispettiva casella prevista nel Certificato di Assicurazione che forma parte integrante del presente fascicolo. CONDIZIONE SPECIALE A MASSIMALE PER SINGOLA PERSONA A parziale deroga: dell'art. 13 : Rimborso delle spese mediche per ricoveri ed interventi chirurgici. dell art. 15 : Rimborso delle spese per mediche extra ricovero. e di quanto previsto sopra all art. 18, 13/20

14 i massimali indicati in polizza devono intendersi come massima disponibilità per ciascuna persona assicurata, per uno o più sinistri nel corso della stessa annualità assicurativa. SERVIZIO ASSISTENZA. DEFINIZIONI Centrale operativa: è la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, Milano, costituita da medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia gestisce per l'assicurazione "Malattia" i servizi previsti nella presente polizza, provvedendo: - a fornire informazioni sui Centri Clinici Convenzionati e sui loro servizi; - a prenotare l'accesso degli Assicurati ai Centri Clinici Convenzionati; - a regolare i pagamenti diretti per le spese sostenute nei Centri Clinici Convenzionati e di rimborso delle spese sostenute in altre strutture sanitarie. La Centrale Operativa è in funzione tutti i giorni lavorativi, con le seguenti modalità: a) chiamata dall'italia: l'assicurato dovrà utilizzare il Numero Verde oppure il n. di Milano b) l'assicurato da qualunque paese estero dovrà utilizzare il seguente numero telefonico preceduto dal prefisso internazionale per l'italia c) per comunicazioni tramite telex l'assicurato dovrà utilizzare il numero EURA I. Lettera d'impegno: documento che l'assicurato sottoscrive all'atto del ricovero e che riporta gli obblighi reciproci, tra Assicurato e Centro Clinico Convenzionato, in relazione al ricovero e con riferimento alle condizioni d'assicurazione; Prestazioni (Assicurazione Assistenza): sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all'assicurato (ved. i punti che seguono). SERVIZI ASSICURAZIONE MALATTIA - CENTRALE OPERATIVA La Compagnia, per il tramite esclusivo di Europ Assistance Service S.p.A. - Centrale Operativa -, nei casi di malattia od infortunio delle persone assicurate, mette a disposizione delle stesse i servizi di prenotazione e pagamento diretto con i Centri Clinici ed i medici convenzionati. L'Assicurato, per poter beneficiare del pagamento diretto, è comunque sempre tenuto a contattare preventivamente la Centrale Operativa. Un elenco delle strutture sanitarie convenzionate è disponibile sia presso l'agenzia assegnataria del contratto, sia nel nostro sito Web ( ) e, in ogni caso, l'indicazione costantemente aggiornata del suddetto elenco è accessibile attraverso una semplice telefonata al Numero Verde Inoltre in caso di malattia o Infortunio la Compagnia, sempre per il tramite di Europ Assistance Service S.p.A. offere le seguenti prestazioni I. ASSISTENZA SANITARIA II. SECOND OPINION I. ASSISTENZA SANITARIA 1. Consulenza medica Qualora a seguito di infortunio o malattia l'assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. 14/20

15 2. Invio di un medico generico al domicilio in Italia Qualora a seguito di infortunio o malattia l'assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese della Compagnia uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza. 3. Trasporto in autoambulanza in Italia Qualora a seguito di infortunio o malattia l'assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa provvederà ad inviarla direttamente, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno). 4. Ricerca e prenotazione di centri diagnostici e specialistici Qualora l'assicurato debba sottoporsi ad intervento chirurgico o ad accertamenti diagnostici, potrà telefonare alla Centrale Operativa che, previa approfondita analisi del quadro clinico del paziente e sentito il medico curante, individua e prenota, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'istituto di cura attrezzato od il centro diagnostico ritenuto più idoneo per il caso. 5. Trasporto sanitario Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa le condizioni dell'assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un istituto di cura attrezzato, la Centrale Operativa, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, provvederà: - ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'assicurato; - ad organizzare il trasporto dell'assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:. aereo sanitario. aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato. treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto. autoambulanza, senza limiti di percorso. (la Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il trasporto avvenga in Paesi Europei) - ad assistere l'assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Centrale Operativa. Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Compagnia sino ad un massimo di Euro per sinistro, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa. La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell'assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione: - le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio; - le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali. La prestazione non è altresì dovuta qualora l'assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'assicurato è ricoverato. 6. Accompagnatore in caso di trasporto sanitario Qualora si provveda al trasporto sanitario dell'assicurato, in base alle condizioni della prestazione "Trasporto sanitario di cui al punto 5. che precede, ed i medici della Centrale Operativa non ritengano necessaria l'assistenza sanitaria durante il viaggio, la Centrale Operativa organizzerà anche il viaggio di un familiare presente sul posto, utilizzando lo stesso mezzo previsto per l'assicurato. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo. La Compagnia ha il diritto di richiedere al familiare dell'assicurato, qualora ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, o altri documenti di viaggio non utilizzati. 7. Custodia minori Qualora l'assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, sia stato ricoverato in istituto di cura per un periodo superiore a due giorni e sia temporaneamente invalido e pertanto impossibilitato ad accudire i figli minori di 15 anni, la Centrale Operativa segnalerà il nominativo di una baby sitter nella zona in cui si trova l'assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 48 ore per sinistro. 15/20

16 8. Invio di un infermiere al domicilio Qualora l'assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio o malattia improvvisa, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Centrale Operativa procurerà direttamente all'assicurato un infermiere professionale, assumendone la Compagnia l'onorario fino ad un massimo di 15 ore lavorative per sinistro. 9. Rientro anticipato Qualora l'assicurato, trovandosi in viaggio, debba rientrare alla propria residenza in Italia prima della data che aveva programmato, a causa di malattia improvvisa o infortunio di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, purché anch egli Assicurato e semprechè sia previsto un ricovero superiore a 48 ore, la Centrale Operativa organizzerà il viaggio in treno (prima classe) o in aereo di linea (classe economica) fino al luogo di residenza dell Assicurato, oppure fino al luogo, in Italia, dove il familiare è ricoverato, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo. La prestazione non è operante se l'assicurato non può fornire alla Centrale Operativa adeguate informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. Tali informazioni saranno documentate successivamente a richiesta della Centrale Operativa. 10. Invio di medicinali urgenti all estero Qualora l'assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, per le cure del caso necessiti urgentemente, secondo parere medico, di specialità medicinali (sempreché commercializzate in Italia) irreperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviargliele con il mezzo più rapido tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali. La Compagnia terrà a proprio carico le spese di ricerca e spedizione dei medicinali, mentre restano a carico dell'assicurato i costi di acquisto dei medicinali stessi. 11. Anticipo spese mediche all estero Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa l'assicurato debba sostenere delle spese mediche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa pagherà, per conto dell'assicurato, le fatture fino ad un importo massimo di Euro per sinistro. La prestazione non è operante:. nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Operativa;. se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'assicurato;. se l'assicurato non è in grado di fornire alla Centrale Operativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate. Al rientro l'assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. II. SECOND OPINION La seguente prestazione è operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali Qualora l Assicurato, a seguito di malattia o infortunio diagnosticati o trattati terapeuticamente, necessiti di consulenza medica relativa ad un approfondimento del proprio stato di salute, l Assicurato stesso potrà contattare i medici della Centrale Operativa al fine di ottenere una consulenza sulla diagnosi effettuata nei suoi confronti. Nel caso si ritenga opportuno richiedere una seconda valutazione clinico-diagnostica, la Centrale Operativa metterà in contatto l Assicurato con la Centrale di Telemedicina ed effettuerà la seconda opinione medica avvalendosi dell esperienza dei propri medici specialisti qualificati a livello internazionale. Per beneficiare della prestazione, l Assicurato dovrà spiegare ai medici della Centrale di Telemedicina il caso clinico per il quale richiede l approfondimento o la seconda opinione medica. I medici della Centrale di Telemedicina, inquadrato il caso con l Assicurato e concordata la necessità della seconda opinione medica, procedono alla raccolta della documentazione clinica e diagnostica necessaria ed elaborano i quesiti che verranno sottoposti ai medici specialisti. La richiesta di seconda opinione medica così formulata sarà trasmessa al Centro Medico Internazionale di riferimento che, eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed ottenuti i pareri da parte dei propri medici specialisti, formula una risposta scritta, che verrà inviata all Assicurato per il tramite della Centrale di Telemedicina. Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della seconda opinione medica è facoltà dell Assicurato richiedere di conferire, alla presenza del direttore medico della Centrale di Telemedicina ed eventualmente con l assistenza del proprio medico curante, con il consulente del Centro Medico Internazionale di riferimento mediante collegamento telefonico o video conferenza. 16/20

17 La Compagnia terrà a proprio carico i costi inerenti la trasmissione della documentazione clinica e diagnostica necessaria, l accesso al Centro Medico Internazionale e la traduzione della Second Opinion. Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni 1. Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza. 2. La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso di ciascun anno di validità della polizza è di 60 giorni. 3. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione delnucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o tentato suicidio; d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; e) malattie nervose e mentali; malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6 mese e dal puerperio; malattie già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti) ed insorte anteriormente alla stipulazione della polizza; malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; f) l'espianto e/o il trapianto di organi. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. 4. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa polizza i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Centrale Operativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso. 5. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 6. La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili. 7. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art C.C.. 8. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni della legge italiana. 9. Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro. Istruzioni per la richiesta di assistenza Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde oppure al numero di Milano Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a: EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A. Piazza Trento, MILANO. In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 1. Il tipo di assistenza di cui necessita 2. Nome e Cognome 3. Numero di polizza preceduto dalla sigla NAS e seguito dall identificativo AIO 4. Indirizzo del luogo in cui si trova 5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza. La Centrale Operativa potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviar e gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. 17/20

18 In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. LA COMPAGNIA L ASSICURATO Agli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, a parziale deroga di quanto riportato in calce al certificato di polizza, l'assicurato dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali: Art. 6 - Proroga dell'assicurazione Art. 7 - Recesso in caso di sinistro Art. 12 Trattamento dati personali e dati sensibili Art 22 - Rischi esclusi Art Limiti di età Art Persone non assicurabili Art Cessazione dell'assicurazione Art. 26 Denuncia dei sinistri e richieste di indennizzo Art 38 - Controversie L ASSICURATO ELENCO GRANDI INTERVENTI. CARDIOCHIRURGlA Tutti gli interventi di cardiochirurgia resi necessari da una malattia non esclusa dalle Condizioni di polizza. COLLO - Gozzo retrosternale con mediastinotomia - Tiroidectomia totale per neoplasie maligne - Tiroidectomia allargata per neoplasie maligne - Tiroidectomia per via cervicale - Resezione dell'esofago cervicale ESOFAGO - Operazioni sull'esofago per stenosi benigne o megaesofago - Operazioni sull'esofago per neoplasie maligne: resezioni parziali, basse, alte, totali - Esofago plastica PANCREAS E MILZA - Interventi di necrosi acuta del pancreas - Interventi per cisti e pseudocisti a) enucleazione delle cisti b) marsupializzazione - Interventi per fistole pancreatiche - Interventi demolitivi del pancreas: a) totale o della testa b) della coda STOMACO E DUODENO - Resezione gastrica da neoplasie maligne - Gastrectomia totale da neoplasie maligne - Resezione gastrodigiunale per ulcera peptica post-anastomotica - Intervento per fistola gastrodigiunocolica - Gastrectomia allargata da neoplasie maligne FEGATO E VIE BILIARI - Resezione epatica - Interventi per la ricostruzione delle vie biliari - Derivazioni biliodigestive 18/20

19 - Interventi sulla papilla di Water - Interventi per anastomosi veno-venose per il trattamento della ipertensione portale RETTO - ANO - Interventi per neoplasie maligne effettuati per via addominoperineale - Protocolectomia totale INTESTINO - Colectomia totale - Colectomia parziale da neoplasie maligne PERITONEO - Exeresi di neoplasie maligne dello spazio retroperitoneale TORACE - Resezioni segmentarie e lobectomia - Pneumonectomia - Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi - Interventi per fistole bronchiali-cutanee - Pleuropneumonectomia - Toracectomia ampia - Resezione bronchiale con reimpianto - Timectomia per via toracica - Toracoplastica totale - Interventi per neoplasie maligne del mediastino - Interventi per neoplasie maligne della trachea FACCIA E BOCCA - Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario - Interventi demolitivi per neoplasie maligne della lingua e del pavimento orale con svuotamento della loggia sottomascellare CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO - Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali - Interventi per derivazione liquorale diretta ed indiretta - Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranici - Rizotomia chirurgica e microdecompressione endocranica dei nervi cranici - Anastomosi endocranica dei nervi cranici - Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale - Asportazione di neoplasie endocraniche e trattamenti chirurgici degli aneurismi intracranici - Interventi per epilessia focale - Emisferectomia - Neurotomia retrogasseliana sezione-intracranica di altri nervi - Talamotomia-pallidotomia ed altri interventi similari - Asportazione di neoplasie del rachide intra ed extramidollari - lnterventi per patologie intramidollari e per traumi vertebro-midollari con stabilizzazione chirurgica - Ernia del disco dorsale per via transtoracica - Interventi sul plesso brachiale - Asportazione dei tumori dell'orbita CHIRURGIA VASCOLARE - Interventi sull'aorta e sui grossi vasi arteriosi splancnici - Interventi per aneurismi e by-pass dei seguenti vasi arteriosi:carotidi, vertebrale, succlavia, troncobrachiocefalico, iliache - Endoarterectomia della arteria carotide, della arteria vertebrale e decompressione della vertebrale nel forame trasversario ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - Disarticolazione interscapolo toracica - Emipelvectomia - Resezione di corpi vertebrali (somatectomia) e sostituzione con cemento o trapianti - Resezione del sacro - Osteosintesi rachidee con placche e viti trans-peduncolari - Interventi sulle grandi articolazioni e sulle ossa lunghe per neoplasie maligne - Artroprotesi di anca per patologia acquisita OTORINO - Laringectomia totale - Faringolaringectomia 19/20

20 - Interventi per neurinoma dell'viii paio UROLOGIA - Nefrectomia allargata per neoplasia - Nefro-ureterectomia totale - Surrenelectomia TUTTI I TRAPIANTI DI ORGANI 20/20

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